

Ministero dell’istruzione e del merito
IL MINISTRO
VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
VISTO il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’Amministrazione Digitale» (di seguito, anche «CAD») e successive modificazioni;
VISTI il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016 (di seguito, anche «Regolamento» o «GDPR») e il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, anche «Codice»);
VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
VISTO il decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica dell’8 marzo 1999, n. 275, recante «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59»;
VISTA la legge del 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione»;
VISTA la legge del 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e, in particolare, l’articolo 1, commi 28 e 30;
VISTA la legge del 28 marzo 2003, n. 53, e in particolare, l’articolo 3 che demanda a uno o più Decreti Legislativi il riordino dell’Istituto Nazionale per la Valutazionedel Sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), riconoscendo la facoltà di verificare gli apprendimenti degli studenti nell’ambito del Servizio nazionale di valutazione;
VISTO il decreto legislativo del 19 novembre 2004, n. 286, recante «Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della L. 28 marzo 2003, n. 53» e, in particolare:
a) l’articolo 1,comma2,letterab),cheindividuatralefinalitàdel Servizio nazionale di valutazione (SNV) la verifica periodica e sistematica delle conoscenzeedelleabilitàacquisitedaglistudenti,nonchélavalutazione della qualità complessiva dell’offerta formativa;
b) l’articolo 3, comma 1, che definisce i compiti dell’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), incluse la predisposizione delle prove standardizzate e la misurazione periodica dei livelli di apprendimento degli studenti;
VISTO Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l 4 aprile 2012, n. 35 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” e, in particolare, l’articolo 51 che al comma 2 ha previsto che “Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.” con cui è stato introdotto l’obbligo per le scuole di partecipare alle rilevazioni dell’INVALSI;
VISTO il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e ss. mm. ii.;
VISTO ildecreto-legge30dicembre2019,n.162,convertitoconmodificazionidalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”;
VISTO il decreto-legge del 9 settembre 2025 n. 127 recante «Misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026» e, in particolare, l’art. 1 comma 4 che integra l’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il quale riporta i compiti dell’INVALSI aggiungendone uno ulteriore come descritto nella lettera a-bis : “la comunicazione alle studentesse e agli studenti dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”;
VISTO altresì, l’articolo 1 comma 1 lettera c) del decreto sopra citato che, nel modificare il secondo periodo del comma 9 dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, prevede “A tal fine la commissione d’esame tiene conto anche delle informazioni contenute nel curriculum dello studente di cui all’articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107.”;
VISTO l’articolo1,comma2,del decreto-leggedel9settembre2025,n.127,ilquale dispone che «[…] la denominazione «Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «esame di maturità»»;
VISTO il decreto ministeriale 6 agosto 2020 n. 88 con cui il Ministro dell’Istruzione, ravvisata la necessità di rivedere il modello di curriculum adottato con il precedente decreto ministeriale del 26 agosto 2016, ha decretato l’adozione, a partire dall’anno scolastico 2020/2021, del modello di diploma finale rilasciato in esito al superamento dell’esame di maturità conclusivo del secondo ciclo di istruzione nonché del modello di curriculum dello studente contenente i dati relativi al profilo scolastico dello studente e gli elementi riconducibili alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambito formale e relative al percorso di studi seguito;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea n. 2017/C 189/03 del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche (EQF) per l’apprendimento permanente che consolida l’EQF come quadro di riferimento comune ad otto livelli, espressi sotto forma di risultati dell’apprendimento, il quale funge da dispositivo di traduzione tra i diversi quadri o sistemi delle qualifiche e i rispettivi livelli al fine di migliorare la trasparenza, la comparabilità e la trasferibilità delle qualifiche dei cittadini, attraverso i livelli dell’EQF e i descrittori dei risultati dell’apprendimento.
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 26 novembre 2018 sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell’istruzione superiore e dell’istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all’estero che consente agli Stati membri di intensificare e accelerare la loro cooperazione nel settore dell’istruzione e della formazione come precondizione per la creazione di uno spazio europeo dell’istruzione entro il 2025 e invitando gli Stati membri ad assumersi un impegno politico e a istituire meccanismi per il riconoscimento reciproco automatico delle qualifiche dell’istruzione secondaria superiore come pure dei risultati dei periodi di studio all’estero»;
RILEVATA la priorità dei paesi membri dell’Unione Europea di dotarsi di strumenti e quadri di riferimento atti a migliorare la trasparenza, la comparabilità e la portabilità delle qualificazioni delle persone e consentire di confrontare le qualifichedipaesieistituzionidiversicomedalprocessoavviatonell’ambito del quadro di cooperazione europea specifico per il settore dell’istruzione e della formazione e attuato;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 4 settembre 2019, n. 774, recante «Linee guida in merito ai percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento, di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2018, n.145»;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, avente a oggetto “Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, avente a oggetto “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, recante “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2024, n. 222 concernente il “Regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del made in Italy, integrativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89”.
VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato alla Commissione europea, in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241, e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
VISTA in particolare, la Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università”– Riforma1.4“Riforma del sistema di orientamento”del PNRR, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;
VISTO il decreto ministeriale del 22 dicembre 2022, n. 328, concernente l'adozione delle «Linee guida per l'orientamento», relative alla «Riforma del sistema di orientamento» attuata nell'ambito della «Missione 4 - Componente 1 - del Piano nazionale di ripresa e resilienza», in cui si riporta che «L’E-Portfolio dello studente rappresenta un’innovazione tecnica e metodologica per rafforzare, in chiave orientativa, il “consiglio di orientamento”, per la scuola secondaria di primo grado, e il “curriculum dello studente”, per la scuola secondaria di secondo grado, ricomprendendoli altresì in un’unica, evolutiva interfaccia digitale»;
VISTO inoltre, il decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025»,convertito,conmodificazioni,dallalegge del 10 agosto 2023, n. 112 e, in particolare, l’articolo 21, comma 4-ter, secondo cui il Ministero dell’istruzione e del merito promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della Piattaforma Unica e affida al medesimo il compito di definire, con uno o più decreti di natura non regolamentare, i servizi digitali inclusi nella medesima Piattaforma;
VISTO ildecretoministeriale10ottobre2023,n.192,aventeaoggetto«la disciplina sul trattamento dei dati personali effettuato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dalle Istituzioni Scolastiche nell’ambito della Piattaforma» con il quale è stato attivato, tra gli altri, il Servizio Digitale E-Portfolio;
VISTO in particolare, l’articolo 5, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 192/2023, secondo il quale «E-Portfolio costituisce un Servizio Digitale facoltativo che consente di visualizzare i Dati e le informazioni relative al percorso di istruzione di studenti e studentesse, al fine di accompagnare e supportare i medesimi, in chiave orientativa, nelle scelte formative e professionali. Tale Servizio consente di prendere visione, tra le altre, delle informazioni già contenute nella Certificazione delle Competenze e nel Curriculum dello Studente di cui alla Legge del 13 luglio 2015, n. 107 e al Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 62 […]»;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 18 giugno 2024, n. 124, recante «Decreto Ministeriale adottato ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del decreto ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192, concernente la disciplina sul trattamento dei dati personali effettuato dal Ministero dell’istruzione e del merito e dalle Istituzioni Scolastiche nell’ambito dell’abilitazione di nuove utenze ai fini dell’accesso all’area privata della Piattaforma «Unica» e del servizio digitale «Knowledge Area»»;
VISTI i pareri favorevoli del Garante per la protezione dei dati personali n. 334 del 6 giugno 2024 e n. 468 del 10 ottobre 2023;
CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107 stabilisce che il curriculum dello studente raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative svolte anche nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico;
VISTO in particolare, l’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 62, come modificato dall’articolo 14, comma 6 del decreto-legge del 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per
VISTO
VISTO
l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 aprile 2024, n. 56, il quale prevede che «Al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l’indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione, e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro»;
l’articolo 1, comma 30 della legge 13 luglio 2015, n. 107 il quale riporta che nell’ambito dell’esame di maturità conclusivo dei percorsi di istruzione secondariadi secondogrado,nello svolgimento deicolloqui, lacommissione d’esame tiene conto del Curriculum della studentessa e dello studente;
l’articolo 21, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 come modificato dall’art. 1 comma 1, lett. e) del decreto - legge 9 settembre 2025, n. 127, il quale stabilisce che “Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito sono adottati il modello relativo al diploma finale di cui al comma 1 e, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il modello relativo al curriculum di cui al comma 2”;
RILEVATA la necessità di aggiornare il modello del Curriculum della studentessa e dello studente alla luce delle modifiche apportate all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 dal decreto-legge 9 settembre 2025n. 127 e dellemodificheapportate all’articolo 21,comma2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, dall’articolo 14, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 in attuazione della riforma 1.4 “Riforma del sistema di orientamento”, nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;
CONSIDERATO il diritto delle studentesse e gli studenti a prendere visione dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale restituite da INVALSI ai sensi dell’art. 17 comma 2 lett. a-bis) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 come modificato dall’art. 1 comma 4 del DecretoLegge 9 settembre 2025 n. 127.
CONSIDERATA pertanto, la necessità, per l’Amministrazione, di garantire, ai sensi del comma 2 dell’articolo 21 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 62,
chei risultati delleprove INVALSIsiano resi disponibili conmodalitàsicure e centralizzate, attraverso il Servizio Digitale E-Portfolio della Piattaforma “Unica” di cui all’articolo 21, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge del 10 agosto 2023, n. 112, nel quale è già contenuto il Curriculum della studentessa e dello studente, in modo da fornire a studentesse e studenti un canale unico di accesso ai servizi digitali forniti dal Ministero, anche secondo il principio di minimizzazione dei dati;
TENUTO CONTO che in base all’articolo 11, comma 4, del decreto ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192, secondo cui «Con appositi decreti ministeriali di natura non regolamentare, il MIM, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, provvederà, come previsto all’articolo 5, comma 6, del presente Decreto, a integrare e implementare nella Piattaforma: (i) i Servizi Digitali già erogati dal Ministero e dalle Istituzioni Scolastiche con applicativi diversi dalla Piattaforma medesima; (ii) i Servizi Digitali di nuova introduzione»;
ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) trasmesso con nota prot. n. 12576 del 27.03.2025 a seguito di apposita richiesta;
ACQUISITO il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 21, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 come modificato dall’art. 1 comma 1, lett. e) del decreto legislativo 9 settembre 2025 n. 127, espresso con provvedimento n. 747 del 18 dicembre 2025;
DECRETA
Articolo 1
«Valore delle premesse e degli allegati»
1. Le premesse, l’allegato A e l’allegato B al presente decreto, che disciplina i profili funzionali e tecnici del Curriculum della Studentessa e dello Studente nella Piattaforma Unica, insieme ai documenti allo stesso allegati («C. Matrice dei dati personali» e «D. Rappresentazione dei Flussi»), costituiscono parte integrante e sostanziale del decreto medesimo.
Articolo 2
«Definizioni»
1. Ai fini del presente decreto e dei relativi allegati, valgono le seguenti definizioni:
a) «Diploma»:diplomafinalerilasciatoin esitoalsuperamentodell'esame dimaturità,anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, che attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto dalla studentessa e dallo studente;
b) «Curriculum della studentessa e dello studente» (di seguito, anche «Curriculum»): documento rappresentativo dell’intero profilo delle studentesse e degli studenti, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse e che, ai sensi dell’art. 21 comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62,viene associato, tramite un numero identificativo, al Diploma conseguito al termine del secondo ciclo d’istruzione;
c) «Ministero»: Ministero dell’istruzione e del Merito;
d) «Istituzioni Scolastiche»: istituzioni scolastiche ed educative statali, nonché scuole paritarie;
e) «Studenti»: studenti e studentesse iscritti nelle scuole appartenenti al Sistema Nazionale diistruzioneeformazione,compresicolorochehannosostenutol’esamefinaleconclusivo del secondo ciclo d’istruzione;
f) «Studente Diplomando»: studenti e studentesse che sono iscritti all’ultimo anno della scuola superiore di secondo grado e sosterranno l’esame finale conclusivo del secondo ciclo d’istruzione;
g) «Studente Diplomato»: Studenti e studentesse che hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria all’esito dell’esame di maturità;
h) «Candidato Esterno»: studenti e studentesse non frequentanti che sosterranno l’Esame di maturità da privatisti presso un’istituzione scolastica e censiti, come candidati esterni per l’esame di maturità dal personale delle segreterie scolastiche sul SIDI;
i) «INVALSI»: Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione - Ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico soggetto alla vigilanza del Ministero;
j) «Prove scritte a carattere nazionale»: prove a carattere nazionale, predisposte dall'INVALSI e computer based, volte a verificare, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese, dalle studentesse e dagli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado;
k) «Decreti Unica»: i Decreti del Ministero dell’istruzione e del merito del 10 ottobre 2023, n. 192 e del 18 giugno 2024, n. 124 e i relativi allegati tecnici;
l) «Piattaforma Unica»: il canale unico di accesso al patrimonio informativo del Ministero dell’Istruzione e del Merito e delle Istituzioni scolastiche, disciplinato dall’articolo 21, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
m) «ServizioDigitale»:qualsiasiserviziodi unapubblicaamministrazionefruibileadistanza per via elettronica;
n) «Servizio E-Portfolio»: Servizio Digitaleattivato all’internodellaPiattaformaUnica, che consentedivisualizzarei datieleinformazionirelativealpercorsodiistruzionedistudenti e studentesse;
o) «SIDI»: Sistema Informativo dell’Istruzione;
p) «Esercente la responsabilità genitoriale»: esercente la responsabilità genitoriale dello Studente minorenne.
Articolo 3
«Oggetto e finalità»
1. Il presente decreto detta disposizioni volte a modificare e implementare il modello di Curriculumadottato con Decretodel Ministrodell’Istruzione6agosto2020,n.88, integrando, in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, come novellati dal decreto-legge, n. 127, del 9 settembre 2025, un’ulteriore sezione come specificato al successivo comma 3
2. Ai sensi dell’art.21,comma2del decreto legislativo13aprile 2017,n.62, il Curriculum della studentessa e dello studente è associato, tramite un numero identificativo, al Diploma e può essere acquisito, a discrezione delle studentesse e degli studenti, in maniera separata da quest’ultimo nelle modalità indicate al successivo articolo 4, comma 5.
3. Per effetto dell’adozione del modello di Curriculum della studentessa e dello studente di cui al presentedecreto, al modello di Curriculum adottato condecreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88, all’esito dell’esame di maturità, viene integrato da una ulteriore sezione in cui sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.
4. Il Curriculum, integrato dall’ulteriore sezione succitata, si compone complessivamente delle seguenti parti:
a) Parte I“Istruzione e formazione”, che riporta i dati contenuti nella sezione “Percorso di studi” dell’E-Portfolio;
b) Parte II –“Certificazioni”, che riporta le informazioni contenute nella sezione “Sviluppo competenze” dell’E-Portfolio, relative alle certificazioni conseguite dagli studenti;
c) Parte III“Attività extrascolastiche”, che riporta le informazioni contenute nella sezione “Sviluppo competenze” dell’E-Portfolio, relative alle attività svolte dagli studenti in ambito extrascolastico;
d) Parte IV“Prove Nazionali”, che riporta, in apposita sezione a cura dell’INVALSI, la descrizione dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all’articolo 19 del d. lgs. n. 62/2017, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione delle classi terminali.
5. Il Curriculum della studentessa e dello studente costituisce uno strumento di orientamento funzionale alla comunicazione, alle studentesse e agli studenti, del percorso svolto nella globalità dei suoi fattori, attinenti sia all’apprendimento formale sia all’apprendimento non formale.
Articolo 4
«Alimentazione e messa a disposizione del Curriculum della studentessa e dello studente»
1. L’alimentazione del Curriculum della studentessa e dello studente avviene, in via progressiva, in fasi distinte:
a) nel corso dell’anno scolastico, con compilazione, a cura della studentessa e dello studente, della Parte III;
b) a seguito dello scrutinio finale, con riferimento alle Parti I(ad eccezione delle informazioni inerenti al titolo di studio e al punteggio finale conseguito), II, III, come previsto dal dm 6 agosto 2020 n. 88;
c) all’esito dell’esame di maturità, con riferimento alla Parte IV, con alimentazione da parte di Invalsi
2. L’alimentazione dei dati e delle informazioni di cui al precedente comma 1 all’interno del Curriculum della studentessa e dello studente avviene per il tramite del Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI).
3. Il Curriculum della studentessa e dello studente,come alimentato dopolo scrutiniofinale ai sensi del precedente comma 1, lettera b), è messo a disposizione delle commissioni prima dello svolgimento dell’esame di maturità per consentire un adeguato coinvolgimento della studentessa e dello studente nel colloquio come previsto dall’articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e in particolare, dal comma 9 dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62
4. A seguito dell’emissione del Diploma conclusivo del secondo ciclo d’istruzione e dei conseguenti adempimenti di cui al precedente comma 1, lettera c), il Curriculum viene messo a disposizione degli studenti diplomati, nella sua versione definitiva, all’interno del servizio digitale E-Portfolio della Piattaforma Unica.
5. La studentessa e lo studente diplomati possono, a propria discrezione, acquisire il proprio Curriculum nella versione integrale o possono acquisire, in maniera separata, la sezione di cui all’articolo 3 comma 3 riportante la descrizione dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale.
6. Il Curriculum della studentessa e dello studente dei candidati esternièmesso adisposizionedelle commissioni solo in caso di superamento dell’esame preliminare e degli studenti diplomati ai sensi dei commi precedenti del presente articolo.
Articolo 5
«Accessibilità del Curriculum della studentessa e dello studente mediante Piattaforma Unica»
1. Per effetto del presente decreto, è aggiornato il modello di Curriculum della studentessa e dello studente reso disponibilenell’ambito della sezione «Documenti» del servizio digitale E-Portfolio della Piattaforma Unica, in conformità agli allegati A e B al presente decreto nonché ai Decreti Unica.
2. L’accesso al Curriculum della studentessa e dello studente tramite il servizio digitale E-Portfolio è garantito, previo superamento di una procedura di identificazione e autenticazione informatica:
a) nella versione comprensiva delle Parti I, II e III allo studente diplomando, ai docenti e agli esercenti la responsabilità genitoriale nel caso di studente diplomando minorenne;
b) nella versione comprensiva delle Parti I, II, III e IV allo studente diplomato e agli esercenti la responsabilità genitoriale nel caso di studente diplomato minorenne.
3. L’allegato B al presente decreto individua le operazioni eseguibili sul Curriculum della studentessa e dello studente da parte dei soggetti di cui al precedente comma 2, quali, in particolare, la visualizzazione e il download.
Articolo 6
«Soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali»
1. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale del 10 ottobre 2023, n. 192, per il perseguimento delle seguenti finalità:
a) gestione e manutenzione tecnica della Piattaforma;
b) gestione degli accessi alla Piattaforma;
c) erogazionedel servizio di assistenzatecnicadi cui all’articolo 3,comma4,del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192;
d) supporto alle proprie decisioni nel settore dell’istruzione scolastica, promozione dell’accelerazione del processo di digitalizzazione delle Istituzioni Scolastiche, nonché miglioramento della qualità dei servizi erogati nel sistema istruzione.
2. Nell’ambito delle finalità di cui alle suindicate lettere a), b) e c), il Ministero tratta dati personali dei singoli utenti solo ove strettamente necessario, nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all’articolo 5 del GDPR, e nelle modalità descritte all’interno dell’allegato B. Ai fini del perseguimento della finalità di cui alla suindicata lettera d), il Ministero visualizza esclusivamente dati aggregati, organizzati in report e aventi ad oggetto esclusivamente metriche e indicatori relativi a profili tecnici e organizzativi connessi all’utilizzo dellaPiattaforma,secondoleprocedure elemodalitàindicatenel suddettoallegato tecnico.
3. Ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192, spetta alle Istituzioni Scolastiche la titolarità dei trattamenti realizzati ai fini dell’erogazione del Servizio digitale E-Portfolio della Piattaforma Unica, ciascuna rispetto alla propria utenza di riferimento. In tale ambito, il Ministero agisce quale responsabile del trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del GDPR, nell’attività di gestione del sistema informativo dell’infrastruttura della Piattaforma Unica attraverso la quale le Istituzioni Scolastiche erogano il Servizio medesimo.
4. La Sogei S.p.A., in quanto affidataria dei servizi infrastrutturali, di gestione e sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero, agisce, ai sensi dell’articolo 28 del GDPR, quale: (i) Responsabile del Trattamento rispetto alle finalità di cui al comma 1 del presente articolo; (ii) Sub-Responsabile del Trattamento rispetto alle finalità di cui al comma 4 del presente articolo.
5. L’Invalsi, nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali e in qualità di Titolare autonomo, tratta i dati personali e le informazioni relativi alle studentesse e agli studenti, raccolti nello svolgimento delle rilevazioni nazionali di cui articolo 19 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 62. Detti dati vengono successivamente acquisiti al Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI) ai fini del rilascio degli esiti conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale, nonché per l’elaborazione statistica delle rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle studentesse e degli studenti a conclusione dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore.
6. Potranno accedere ai dati personali, nel rispetto delle finalità del trattamento, i soggetti autorizzati e appositamente istruiti dai titolari e dai responsabili del trattamento, ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies del Codice della privacy, nonché gli amministratori di sistema
individuati e nominati nel rispetto del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, ciascuno limitatamente alle proprie attribuzioni.
Articolo 7
«Trattamento e tutela dei dati personali»
1. I trattamenti dei dati personali di cui al presente decreto sono effettuati nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, dei princìpi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e minimizzazione di cui all’articolo 5 del GDPR.
2. Al fine di garantire i princìpi di cui sopra, il Ministero implementa garanzie e misure di sicurezza appropriate e specifiche, finalizzate a tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche i cui dati sono coinvolti nelle attività di trattamento, ai sensi di quanto prescritto dall’articolo 32 del GDPR e dal Codice. I requisiti di sicurezza adottati, così come precisati nell’allegato B al presente decreto, garantiscono, in ogni caso, l'integrità e la riservatezza dei dati, la sicurezza del sistema e degli accessi e il tracciamento delle operazioni effettuate.
3. Le misure tecniche e organizzative implementate tengono conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
4. Nell’ambito del Curriculum sono trattati i soli dati comuni degli studenti e non è richiesto il conferimentodidatiriconducibiliallecategorieparticolaridicuiagliarticoli9e10delGDPR. L'eventuale conferimento di tali dati può avvenire esclusivamente su base volontaria, all'interno dei campi di testo a compilazione libera specificamente indicati nell'allegato B.
5. I dati personali oggetto di trattamento non saranno in alcun caso trasferiti fuori dallo spazio economico europeo, se non nelle forme e secondo le modalità previste dal GDPR.
6. Il Ministero, le Istituzioni Scolastiche e Invalsi, in qualità di Titolari autonomi del trattamento ai sensi del precedente articolo 7, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, forniscono informative agli interessati, in conformità agli articoli 13 e 14 del GDPR, circa il trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito della Piattaforma e del Servizio.
7. ITitolari del trattamento si informano reciprocamente e tempestivamente in caso di violazioni di sicurezza o di qualsiasi minaccia intervenute nei trattamenti effettuati, che comportino un rischio per la sicurezza e per i diritti e le libertà degli interessati, anche al fine di agevolare l’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 33 e 34 del GDPR.
8. I Titolari del trattamento garantiscono agli interessati l’esercizio dei diritti riconosciutigli ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, degli articoli 15 e seguenti del GDPR.
9. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati per il periodo di tempo strettamente necessario a perseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati, nel rispetto dell’articolo 5 del GDPR, secondo le tempistiche e le modalità indicate all’interno del paragrafo 6 dell’allegato B ferma restando l’ulteriore conservazione per far valere o difendere, in sede giudiziaria, un diritto, anche di terzi, per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, con riferimento a contenziosi in atto o a situazioni precontenziose.
Articolo 8
«Disposizioni finali»
1. Il presente decreto produce effetti a partire dall’anno scolastico 2025/2026.
2. Dall’adozione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente provvedimento è sottoposto ai controlli di legge.
IL MINISTRO
prof. Giuseppe Valditara

Firmato digitalmente da VALDITARA GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO


urriculum della tudentessa e dello studente
Nome Cognome
Percorso di studi:
data di nascita:
Istituto:
(numero identificativo)






urriculumdella tudentessa e dello studente

Parte I - ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(a cura della scuola)
PERCORSO DI STUDI
Indirizzo di studi:
Nome Istituto:
Codice ATECO+ :
Nome SEP+ :
Nome NUP+ :
+ per gli istituti professionali
Piano di studi
DISCIPLINA
TOTALE





* codice meccanografico istituto ** codice indirizzo di studi





urriculumdella tudentessa e dello studente

Parte I - ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Credito scolastico
Attività di formazione scuola- lavoro
Anno scolastico:
Tipologia attività:
Struttura:
Ore presso struttura:
Ore in aula:
Ore totali:
Attività di formazione scuola- lavoro all’estero
Anno scolastico:
Tipologia attività:
Struttura:
Ore presso struttura:
Ore in aula:
Ore totali:










urriculumdella tudentessa e dello studente

Parte I - ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TITOLO DI STUDIO
Diploma di:
Livello EQF:
Anno di conseguimento del Diploma:
Punteggio finale dell’Esame di maturità
Punteggio nelle singole prove scritte:
Prima prova scritta
Seconda prova scritta
Eventuale terza prova scritta
Colloquio:
Credito scolastico:
Punteggio aggiuntivo:
Punteggio complessivo:
Profilo di indirizzo
Descrizione del profilo (da ordinamento)
Competenze previste dal profilo
Competenze comuni (da ordinamento)










urriculumdella tudentessa e dello studente

Parte I - ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ALTRE INFORMAZIONI
Diploma/Qualifica Professionale
Esami di idoneità
Esami integrativi
Esperienze di Apprendistato
Inserimento nell’albo nazionale delle eccellenze
Mobilità studentesca
Rappresentanza studentesca
Ulteriore Diploma di istruzione secondaria di II grado
Partecipazione ad attività extracurricolari di arricchimento dell’offerta formativa organizzate dalla scuola










urriculumdella tudentessa e dello studente
Parte II - CERTIFICAZIONI
Certificazioni linguistiche
Anno di conseguimento:
Lingua straniera:
Ente certificatore:
Livello QCER:
Certificazioni informatiche
Anno di conseguimento:
Tipologia:
Ente certificatore:
Eventuale livello:
Altro
Descrizione:










urriculumdella tudentessa e dello studente

Parte III - ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE
Attività professionali
Tipo di esperienza:
Svolta presso:
Luogo:
Durata:
Ulteriori informazioni (es. descrizione attività, competenze acquisite, ecc.):
Attività culturali e artistiche
Tipo di esperienza:
Svolta presso:
Luogo:
Durata:
Ulteriori informazioni (es. descrizione attività, competenze acquisite, ecc.):
Attività musicali
Tipo di esperienza:
Svolta presso:
Luogo:
Durata:
Ulteriori informazioni (es. descrizione attività, competenze acquisite, ecc.):




Parte III - ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE
Attività sportive
Tipo di esperienza:
Svolta presso:
Luogo:
Durata:
Ulteriori informazioni (es. descrizione attività, competenze acquisite, ecc.):
Attività di cittadinanza attiva e di volontariato
Tipo di esperienza:
Svolta presso:
Luogo:
Durata:
Ulteriori informazioni (es. descrizione attività, competenze acquisite, ecc.):
Altre attività
Tipo di esperienza: Partecipazione a gare o concorsi
Disciplina/Ambito:
Anno scolastico:
Titolo:
Risultati conseguiti:
Tipo di esperienza: Pubblicazioni, articoli
Eventuali altri autori:
Titolo:
Casa editrice:
Anno:
Eventuale ISBN:
Tipo di esperienza: Altro
Descrizione:
Parte IV -SEZIONE PROVE NAZIONALI INVALSI




Ministero dell’istruzione e del merito
ALLEGATO B
«Profili funzionali e tecnici»
Indice
1. Introduzione 1
2. Descrizione del Curriculum e delle tipologie di informazioni e dati personali trattati 1
3. Modalità operative di alimentazione dei dati personali e delle informazioni del Curriculum ......... 3
4.
4
5. Operazioni eseguibili sui dati personali e relative modalità di trattamento nell’ambito del Curriculum 5
6. Tempistiche di conservazione dei dati personali e delle informazioni nell’ambito di Unica 6
7. Misure di sicurezza tecnico-organizzative per la protezione dei dati personali 7
1. Introduzione
Il presente Allegato B al Decreto descrive i profili funzionali e tecnici afferenti al Curriculum e le relative modalità di integrazione, trasmissione e alimentazionedei dati personali e delle informazioni nell’ambito della Piattaforma Unica, nonché le operazioni eseguibili sul Curriculum dalle diverse tipologie di utenti (i.e., consultazione ed estrazione), anche con riferimento alle garanzie e alle misure di sicurezza tecnicoorganizzative adottate, finalizzate a tutelare i diritti fondamentali dei soggetti i cui dati e informazioni sono coinvolti nel trattamento, in conformità al GDPR, al Codice e agli orientamenti comunitari e nazionali in materia.
2. Descrizione del Curriculum e delle tipologie di informazioni e dati personali trattati
Il Curriculum, di cui all’Allegato A al Decreto, è reso disponibile nell’ambito della sezione «Documenti» del Servizio Digitale E-Portfolio dell’area privata della Piattaforma Unica, nel rispetto dei Decreti Unica.
Il Curriculum costituisce uno strumento di orientamento funzionale alla restituzione, agli Studenti, del percorso svolto nella globalità dei suoi fattori, attinenti sia all’apprendimento formale sia all’apprendimento non formale.
Il Curriculum raccoglie:
a) i dati personali e le informazioni relative a: (i) competenze, conoscenze e abilità anche professionali acquisite in ambito scolastico; (ii) attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato,svolteinambitoextrascolastico; (iii)attivitàsvoltenell'ambitodei percorsi per lecompetenze trasversali;

Ministero dell’istruzione e del merito
b) gli esiti e i livelli di apprendimento delle Prove a carattere nazionale, di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, conseguiti in italiano, matematica e inglese, dagli Studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado.
I suddetti dati personali e informazioni sono contenuti all’interno delle seguenti parti del Curriculum:
▪ Parte I - «Istruzione e formazione», contenente i dati personali e le informazioni relative alla sezione «Percorso di Studi» del Servizio E-Portfolio di cui alla lettera (A), paragrafo 3 dell’Allegato Tecnico al Decreto Ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192;
▪ Parte II - «Certificazioni», contenente le informazioni e i dati personali delle certificazioni conseguite in ambito scolastico, relativi alla sezione «Sviluppo delle Competenze» del Servizio E-Portfolio di cui alla lettera (B), paragrafo 3 dell’Allegato Tecnico al Decreto Ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192;
▪ Parte III - «Attività extrascolastiche», contenente le informazioni e i dati personali delle certificazioni conseguite in ambito extrascolastico, relativi alla sezione «Sviluppo delle Competenze» del Servizio EPortfolio di cui alla lettera (B), paragrafo 3 dell’allegato tecnico al Decreto Ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192;
▪ Parte IV - «Prove Nazionali», contenente gli esiti e i livelli di apprendimento delle Prove a carattere nazionale, di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, conseguiti in italiano, matematica e inglese, dagli Studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado.
Nell’ambito del Curriculum sono trattati i soli dati personali comuni degli interessati e non è richiesto il conferimento di dati riconducibili alle categorie particolari di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR.
Gli unici dati personali riconducibili all’articolo 9 del GDPR, in quanto potenzialmente idonei a rivelare opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, sono quelli desumibili dalleattività e dalle certificazioni conseguiteinambitoextrascolastico,chegliStudentipossonoinserirevolontariamentenellasezione«Sviluppo delle Competenze» del Servizio E-Portfolio e che sono salvati all’interno della banca dati SIDI, nel rispetto dei Decreti Unica.
Al fine di aumentare il grado di consapevolezza in capo agli Studenti interessati circa il trattamento dei propri dati personali, la Piattaforma:
a) al momento del primo accesso al Servizio E-Portfolio, sottopone agli interessati un’informativa privacy descrittiva degli specifici trattamenti connessi al Servizio medesimo, con particolare riferimento ai dati personali e alle informazioni relativi alle attività extrascolastiche, caricate volontariamente dagli Studenti all’interno della Parte III del Curriculum;
b) al momento del primo inserimento delle attività extrascolastiche all’interno della sezione «Sviluppo delle Competenze», sottopone agli interessati uno specifico alert, rendendoli edotti circa il rischio, in caso di caricamento di dati riconducibili alle categorie particolari di cui all’articolo 9 del GDPR, dell’eventuale grado di divulgazione cui Curriculum può essere soggetto;
c) al momento dell’acquisizione della Parte III o della versione integrale del Curriculum viene sottoposto allo Studente Diplomato e all’Esercente la responsabilità genitoriale dello Studente Diplomato minorenne uno specifico alert circa la possibile delicatezza dei dati personali contenuti all’interno dei predetti documenti, come previsto nel precedente punto b).

Ministero dell’istruzione e del merito
3. Modalità operative di alimentazione dei dati personali e delle informazioni del Curriculum
Ai sensi dell’articolo 4 del Decreto, l’alimentazione dei dati personali e delle informazioni nell’ambito del Curriculum avviene progressivamente nelle modalità di seguito indicate:
a) nel corso dell’anno scolastico, con compilazione, a cura della studentessa e dello studente, della Parte III;
b) a seguito dello scrutinio finale, con riferimento alle Parti I (ad eccezione delle informazioni inerenti al titolo di studio e al punteggio finale conseguito), II, III come previsto dal Decreto Ministeriale 6 agosto 2020 n. 88;
c) all’esito dell’esame di maturità, con riferimento: (i) alle informazioni inerenti al titolo di studio e al punteggio finale conseguito, che integrano la Parte I; (ii) alla Parte IV
Per le modalità di integrazione, trasmissione e alimentazione dei dati personali e delle informazioni delle Parti I, II, III, si rimanda a quanto previsto dai Decreti Unica.
I dati personali ele informazioni relativi alla Parte IV, sono (i) trasmessi da INVALSI; (ii) acquisiti dal sistema SIDI; (iii) consultati in Piattaforma.
Tutto ciò premesso, si riporta il nuovo flusso di interazione fra i diversi sistemi coinvolti nell’ambito dell’alimentazione del Curriculum, che aggiorna e sostituisce quello del paragrafo 3 dell’allegato tecnico al Decreto Ministeriale del 10 ottobre 2023, n. 192:


Ministero dell’istruzione e del merito
4. Soggetti autorizzati ad accedere
Nell’ambito della Piattaforma Unica, l’accesso alle informazioni e ai dati personali contenuti all’interno del Curriculum è garantito, previo superamento di una procedura di identificazione e autenticazione informatica secondo le modalità indicate nei Decreti Unica, alle seguenti tipologie di utenti (di seguito, anche «Utenti»):
a) Studente Diplomando;
b) Esercente la responsabilità genitoriale dello Studente Diplomando minorenne;
c) Studente Diplomato;
d) Candidati Esterni;
e) docente della scuola secondaria di secondo grado, limitatamente agli Studenti di propria competenza (di seguito, anche «Docente»);
f) docente tutor, limitatamente agli Studenti di propria competenza (di seguito, anche «Docente Tutor»).
Eseguito l’accesso, gli Utenti visualizzano le informazioni contenute nel Curriculum nel rispetto e nei limiti dei seguenti livelli di visualizzazione, di cui all’articolo 5, comma 2, del Decreto:
a) nel corso dell’anno scolastico, i dati personali e le informazioni relativi al Curriculum sono accessibili alle seguenti categorie di Utenti: (i) Studente Diplomando; (ii) Candidato Esterno; (iii) Esercente la responsabilità genitoriale dello Studente Diplomando minorenne; (iv) Docente; (v) Docente Tutor;
b) a seguito dello scrutinio finale, i dati personali e le informazioni relativi al Curriculum sono accessibili alle seguenti categorie di Utenti: (i) Studente Diplomando; (ii) Candidato Esterno; (iii) Esercente la responsabilità genitoriale dello Studente Diplomando minorenne;
c) all’esito dell’esame di maturità, i dati personali e le informazioni relativi al Curriculum sono accessibili alle seguenti categorie di Utenti: (i) Studente Diplomato; (ii) Candidato Esterno; (iii) Esercente la responsabilità genitoriale dello Studente Diplomato minorenne.
Nel rispetto dell’articolo 4, commi 5 e 6, del Decreto, gli Studenti Diplomati e gli Esercenti la responsabilità genitoriale degli Studenti Diplomati minorenni possono, attraverso una scelta informata, acquisire il Curriculum nella versione integrale o scaricando le sezioni del documento nelle seguenti versioni:
a) versione comprensiva delle Parti I e II;
b) versione comprensiva delle Parti I, II e III;
c) versione comprensiva della sola parte IV, sezione autonoma e separata.
Nel caso in cui lo studente e la studentessa acquisiscano la versione integrale del Curriculum o la versione di cui alla precedente lettera b), la Piattaforma sottopone uno specifico alert circa i rischi in materia di protezione dei dati personali, come previsto nel precedente paragrafo 2.

Ministero dell’istruzione e del merito
5. Operazioni eseguibili sui dati personali e relative modalità di trattamento nell’ambito del Curriculum
Le operazioni eseguibili sui dati personali e sulle informazioni contenute nell’ambito del Curriculum e i soggetti autorizzati a eseguire le medesime operazioni sono indicate nella tabella sottostante:
PERIODO DI RIFERIMENTO
TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI E INFORMAZIONI
SOGGETTI AUTORIZZATI E OPERAZIONI ESEGUIBILI
▪ Studente Diplomando:
- caricamento;
- consultazione; - estrazione (download).
▪ Candidato Esterno:
- caricamento;
nel corso dell’anno scolastico Dati personali e informazioni contenute nelle Parti III
a seguito dello scrutinio finale
Dati personali e informazioni contenute nelle Parti I (ad eccezione delleinformazioni inerenti al titolo di studio e al punteggio finale conseguito), II, III come previsto dal Decreto Ministeriale 6 agosto 2020 n. 88
- consultazione; - estrazione (download).
▪ Esercente la responsabilità genitoriale dello Studente minorenne:
- consultazione:
- estrazione (download)
▪ Docente/ Docente Tutor: - consultazione; - estrazione (download).
▪ Studente Diplomando: - consultazione;
- estrazione (download).
▪ Candidato Esterno: - consultazione; - estrazione (download).
▪ Esercente la responsabilità genitoriale dello Studente Diplomato minorenne:
PERIODO DI RIFERIMENTO

Ministero dell’istruzione e del merito
TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI E INFORMAZIONI
SOGGETTI AUTORIZZATI E OPERAZIONI ESEGUIBILI
- consultazione:
- estrazione (download).
▪ Studente Diplomato:
- consultazione:
all’esito dell’esame di maturità
Dati personali e informazioni contenute nelle Parti I, incluse le informazioni inerenti al titolo di studio e al punteggio finale conseguito, II, III e IV (cfr. articolo 21 del Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 62, come da ultimo modificato dall’articolo 14,comma6,delDecreto-Leggedel2marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge del 29 aprile 2024, n. 56).
- estrazione (download).
▪ Candidato Esterno diplomato:
- consultazione;
- estrazione (download).
▪ Esercente la responsabilità genitoriale dello Studente Diplomato minorenne:
- consultazione;
- estrazione (download).
(Tabella 1- Modalità di trattamento nell’ambito del Curriculum)
6. Tempistiche di conservazione dei dati personali e delle informazioni nell’ambito di Unica
I dati personali che la Piattaforma Unica acquisisce da banche dati preesistenti non sono oggetto di conservazione nell’ambito della Piattaforma medesima.
In particolare, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione di cui al GDPR, i codici fiscali degli StudentiDiplomatiedegliEsercentilaresponsabilitàgenitorialedegliStudentiminorenni Diplomati, necessari ai fini della procedura di identificazione e autenticazione alla Piattaforma Unica, sono conservati per il periodo di tempo necessario ai fini degli accertamenti di legge e, in particolare, 1 (uno) anno decorrente dal conseguimento del diploma, e saranno conservati all’interno di una apposita banca dati della Piattaforma Unica, nel rispetto dei Decreti Unica È altresì oggetto di oggetto di conservazione, all’interno della predetta banca dati, l’informazione relativa all’avvenuta presa visioneda partedell’Esercentelaresponsabilità genitoriale delleProve a carattere nazionale nell’ambito Servizio Digitale E-Portfolio

Ministero dell’istruzione e del merito
7. Misure di sicurezza tecnico-organizzative per la protezione dei dati personali
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha nominato quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 28 del GDPR, la Sogei S.p.A., in quanto affidataria dei servizi infrastrutturali, di gestione e sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero medesimo.
Il Ministero, attraverso apposite istruzioni operative, ha richiesto alla Sogei di operare attenendosi alle previsioni contenute nel documento condiviso di «Metodologia per la protezione dei dati e per la valutazione d’impatto»
In adempimento all’articolo 32 del GDPR il Responsabile ha adottato sulle sue infrastrutture tecnologiche le seguenti misure di sicurezza infrastrutturali, oltre a quelle risultanti dalle valutazioni di impatto:
NOME MISURA
Manutenzione da remoto delle apparecchiature
Autenticazione, memorizzazione e trasmissione credenziali
Controllo accessi, utenze di servizio
Vulnerabilità tecniche, protezione sistemi in produzione
DESCRIZIONE MISURA
In caso di interventi di manutenzione di apparecchiature interne (es. data storage) effettuati da remoto dall'esterno della sede Sogei:
- viene aperto il canale solo per il tempo di connessione necessario all'intervento;
- vengono tracciate le operazioni svolte dal tecnico esterno insieme al motivo dell'accesso;
- viene utilizzato un canale di comunicazione cifrato.
Il sistema di controllo accessi prevede che le credenziali di autenticazione siano trasmesse in forma cifrata (cifratura delle credenziali e/o del canale) su reti non fidate.
Le utenze di servizio applicative (ovvero utenze utilizzate dalle applicazioni per connettersi alle basi dati o per richiamare altre applicazioni) non sono utilizzate per effettuare login interattivi allo scopo di accedere direttamente ai dati.
I sistemi in produzione sono protetti tramite apparati che garantiscono:
- la separazione delle reti (reti demilitarizzate) e il controllo del traffico consentito tramite firewall;
- la protezione da attacchi informatici condotti mediante i protocolli di rete consentiti (controlli Deep Packet Inspection con sonde IPS, antivirus di rete, anti-botnet, anti ddoS).

Ministero dell’istruzione e del merito
Le attività di verifica delle vulnerabilità tecniche (vulnerability assessment) di un servizio ICT:
Vulnerabilità tecniche, svolgimento attività
Integrità dei log degli ADS e degli incaricati
Capacità dei servizi, monitoraggio
- vengono svolte attraverso strumenti sempre aggiornati rispetto agli ultimi vettori di attacco scoperti;
- seguono specifici test-plan definiti in base alla documentazione di progetto e alla tipologia di piattaforma;
- vengono pianificate in funzione della criticità dei sistemi impattati;
- sono oggettive, ripetibili e conformi a standard di riferimento.
I log del servizio ICT e i log di accesso degli Amministratori di sistema e degli incaricati sono protetti da eventuali tentativi di alterazione ed è possibile verificarne l'integrità.
Il servizio ICT è sottoposto a monitoraggio continuo della capacità attraverso l'analisi dei seguenti parametri:
- performance della rete (utilizzo della banda);
- livelli di carico delle macchine;
- utilizzo della CPU;
- occupazione della RAM;
- occupazione del file system;
- spazio disco utilizzato e disponibile.
Laddove si renda necessario un adeguamento di capacità dell'infrastruttura tecnologica a supporto del servizio ICT viene redatto un piano di adeguamento tecnologico che contiene:
Capacità dei servizi, piano di adeguamento
Capacità dei servizi, adeguamento
- l'analisi effettuata sul monitoraggio del servizio;
- le variazioni da implementare per raggiungere i risultati desiderati e i componenti dell'infrastruttura interessati;
- l'orizzonte temporale in cui effettuare le modifiche.
L'adeguamento di capacità dell'infrastruttura tecnologica su cui si basa il servizio ICT è soggetto alle procedure di change management aziendali per tenere traccia di tutte le richieste di variazione. Tutte le componenti hardware/software del servizio sono censite su CMDB.

Ministero dell’istruzione e del merito
Gestione eventi/incidenti, workflow
Monitoraggio allarmi
Gestione eventi, correlazione
Repository di supporto per la gestione degli incidenti
Inventario servizi applicativi
Tracciamento operazioni effettuate sulle basi dati
Le procedure per la gestione degli eventi/incidenti di sicurezza sono automatizzate o supportate da strumenti informatici che ne gestiscono il workflow, tracciano le operazioni svolte, conservano le evidenze e supportano l'analisi.
Tracciamento dei sistemi di sicurezza di rete
Tracciamento, generazione di report
Le segnalazioni e gli allarmi provenienti dall'infrastruttura di rete, dai server e dalle postazioni client sono soggetti a monitoraggio per individuare eventuali anomalie.
Gli eventi di sicurezza segnalati e rilevati sono analizzati e correlati tra loro al fine di stabilirne la gravità e identificare eventuali incidenti di sicurezza.
Viene utilizzato e regolarmente aggiornato un repository di supporto per la risoluzione degli incidenti di sicurezza che contiene la descrizione del problema riscontrato, le attività intraprese, i workaround e le soluzioni implementate.
Si utilizzano strumenti di asset management (Catalogo dei servizi, Information Governance, CMDB) al fine di creare un inventario e correlare il servizio applicativo ai dati e ai relativi componenti software e hardware.
Per ogni accesso alle basi dati ospitate presso i CED Sogei, effettuato tramite utenze nominali o riconducibili ad una persona fisica (escluse le utenze di servizio), il sistema di tracciamento registra le seguenti informazioni (log):
- identificativo univoco dell'utenza che accede
- data e ora di login, logout e login falliti
- postazione di lavoro utilizzata per l'accesso
- tipo di operazione eseguita sui dati (ad esclusione delle risposte alle query).
I sistemi di sicurezza di rete (firewall, intrusion prevention, …) tracciano gli eventi e le eventuali anomalie connesse ad essi al fine di individuare eventuali attacchi informatici o diffusione di malware.
Il sistema di tracciamento permette la generazione di report e la loro esportazione in formati che consentono di analizzarli.

Ministero dell’istruzione e del merito
Tracciamento, sincronizzazione degli orologi
Tracciamento, monitoraggio dei file di log di sistema
Gli orologi dei sistemi tracciati sono sincronizzati con una fonte temporale autoritativa.
I log prodotti dai sistemi di tracciamento infrastrutturali sono soggetti a monitoraggio allo scopo di individuare eventuali anomalie inerenti alla sicurezza (accessi anomali, operazioni anomale, ecc.) e di valutare l'efficacia delle misure implementate.
Backup Il backup delle componenti del servizio ICT (configurazioni, software applicativo, file di log, back-end App, dati) viene eseguito in maniera incrementale con cadenza giornaliera e completa con cadenza settimanale. In caso di danneggiamento, il processo di ripristino viene attivato entro otto ore. I tempi di ripristino dipendono dal volume dei dati da ripristinare.