TERZA PAGINA
Il Decreto 26 marzo 2026
tra chiarimenti operativi e nuove funzioni gestionali dei centri di raccolta dei rifiuti urbani (CCR) di Veronica Gatto, Andrea Cappello, Katia Di Silvestro, Sebastiano Correggiari e Giorgio Ghiringhelli – ARS ambiente Srl
Il nuovo Decreto sui CCR
Dopo un lungo periodo di applicazione della disciplina introdotta dal DM 8 aprile 2008, successivamente corretta e integrata dal DM 13 maggio 2009, il Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica del 26 marzo 2026 (G.U. Serie Generale, n. 98 del 29 aprile 2026) “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato” interviene a ridisegnare in modo organico la regolamentazione dei centri di raccolta comunali e intercomunali (CCR). Il Decreto conferma i CCR come presidio del conferimento differenziato, ma ne definisce con maggiore chiarezza gli elementi gestionali. Le molte novità non introducono in realtà nuove modalità, ma semmai forniscono copertura normativa a prassi operative già diffuse e consolidate. Questo comporterà che gli adeguamenti da attuare da parte dei Comuni – previsti entro massimo 12 mesi dall’entrata in vigore del Decreto – non potranno limitarsi a un aggiornamento formale degli atti, ma richiederanno anche una verifica complessiva di regolamenti, layout, procedure, personale, sistemi informativi, cartellonistica e rapporti con gli impianti di destino. È in questa prospettiva che la nuova disciplina si tradurrà in procedure più chiare di gestione e più coerenti con l’evoluzione del servizio pubblico di igiene urbana.
20 GSA IGIENE URBANA
La nuova impostazione: flessibilità e modernità
È già l’articolo 1 del Decreto a far intravedere il cambio di impostazione: nella definizione delle attività svolte all’interno del centro di raccolta non viene più riproposto l’avverbio “unicamente”, che nel DM 8 aprile 2008 aveva il compito di circoscrivere le attività svolgibili e il centro era descritto come area presidiata e allestita “ove si svolge unicamente attività di raccolta”. Il nuovo Decreto supera questa impostazione e riconduce espressamente alcune funzioni ormai consolidate nella pratica gestionale: le aree di trasbordo, disciplinate dall’art. 2, comma 9, e gli spazi dedicati al riutilizzo, alla prevenzione della produzione di rifiuti e al deposito preliminare dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo, previsti dall’art. 7 che consente di prevedere, all’interno dei centri di raccolta, spazi per l’esposizione temporanea di beni usati e funzionanti destinati allo scambio tra privati, aree per la raccolta di beni da avviare al riutilizzo e zone separate per il deposito preliminare dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo. La previsione non è del tutto innovativa ma si pone in continuità con il DM 7 aprile 2025 (aggiornamento dei Criteri Ambientali Minimi o CAM per l’affidamento del
servizio raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e spazzamento stradale), che aveva già ammesso la collocazione di aree per la preparazione per il riutilizzo e di centri per il riuso all’interno o in adiacenza ai centri di raccolta, ove gli spazi lo consentissero. Un ulteriore punto di contatto con i CAM emer-
aprile-giugno 2026