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Lombardia unica regione senza Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) rifiuti: scelta ancora sostenibile?

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GESTIONE

Lombardia unica regione senza Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) rifiuti: una scelta ancora sostenibile? di Giorgio Ghiringhelli*, Andrea Di Lascio**

La governance multilivello del settore rifiuti e il ruolo degli Ambiti

Il settore rifiuti risulta caratterizzato da una governance multilivello disciplinata dagli artt. 200 e seguenti del d.lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’Ambiente). In tale assetto, le funzioni amministrative connesse alla gestione dei rifiuti urbani risultano pertanto distribuite tra vari enti, ciascuno dei quali concorre al perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. Uno dei cardini del sistema è rappresentato dal superamento delle gestioni frammentate (tipicamente rappresentate dalle gestioni comunali “in economia”), mediante l’individuazione di bacini sovracomunali per la gestione unitaria del servizio, denominati ambiti territoriali ottimali (ATO). Gli ATO possono quindi essere definiti come le porzioni di territorio nelle quali è organizzato il servizio di gestione rifiuti. Il Codice dell’Ambiente prevede che i Comuni esercitino le loro funzioni in forma collettiva, sulla base di questi ambiti, per gestire il servizio in modo efficiente ed efficace. La concreta delimitazione degli ATO deve essere definita dalle Regioni, ed il loro dimensionamento deve consentire economie di scala e di differenziazione che possano massimizzare l’efficienza del servizio; la dimensione deve essere, di norma, non inferiore a quella del territorio provinciale, ma è anche possibile la costituzione di ATO

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di dimensione diversa, motivando la scelta. In alcune Regioni, il territorio di ciascun ATO è stato ulteriormente suddiviso in sotto-ambiti denominati sub-ATO o ARO (Ambiti di Raccolta Ottimale), cui competono specifiche funzioni di organizzazione e gestione. Le funzioni amministrative legate all’organizzazione del servizio all’interno di ogni singolo ATO sono esercitate da un apposito ente di governo (c.d. EGATO), la cui istituzione spetta alle Regioni ed alle Province Autonome, e a cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricadenti nell’ambito. Gli EGATO svolgono quindi il compito di organizzare il servizio, di scegliere la forma di gestione, di determinare le tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidare la gestione e relativo controllo, di approvare i Piani d’ambito. Si noti che l’individuazione delle

Figura 1 – Governance multi-livello del settore rifiuti (Fonte: Green Book 2022, Utilitatis)

concrete forme di collaborazione tra gli enti locali necessarie a costituire l’EGATO è demandata alle singole Regioni (art. 201, comma 1 del Codice dell’Ambiente). Ad oggi il percorso di istituzione e operatività degli EGATO non risulta pienamente compiuto nel territorio nazionale: solo in 12 Regioni tali enti risultano operativi, mentre nelle restanti aree si osservano situazioni di parziale operatività o totale inoperatività. Laddove gli EGATO non risultano operativi, i Comuni rappresentano gli enti territorialmente competenti. Tanto premesso, il modello di aggregazione tramite ATO così sinteticamente illustrato è stato scelto da tutte le Regioni italiane ad eccezione della aprile-giugno 2023


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