l’abbraccio n75 Rivista trimestrale di informazione del CEIS Genova
Svuotare le carceri non è l’obiettivo ma l’effetto Conversazione con Maria Milano ...........................................................4
Le finalità del provvedimento di riduzione della popolazione carceraria di Daniela Verrina ........................................................... 6
Il carcere è da “svuotare”? di Marco Cafiero ......................................................... 10
Carcere e Volontariato di Mariapia Bandini ..........................................................13
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Contributo dei ragazzi della Comunità di Trasta ..........................................................14
L’ABBRACCIO Dove possiamo incontrarci a Genova Rivista trimestrale di informazione del Ceis Genova
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Siamo qui perché non c’è alcun rifugio dove nasconderci da noi stessi. Fino a quando una persona non confronta se stessa negli occhi e nei cuori degli altri, scappa. Fino a che non permette loro di condividere i suoi segreti, non ha scampo da questi. Timoroso di essere conosciuto né può conoscere se stesso né gli altri, sarà solo. Dove altro se non nei nostri punti comuni possiamo trovare un tale specchio? Qui insieme una persona
Chi siamo Dove siamo
può alla fine manifestarsi chiaramente a se
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offrire. Su questo terreno noi possiamo tutti
Presidente Enrico Costa Direttore Generale Paolo Merello ceisge@ceisge.org fondazione@pec.ceisge.org www.ceisge.org
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L’ABBRACCIO
stessa non come il gigante dei suoi sogni né il nano delle sue paure, ma come un uomo parte di un tutto con il suo contributo da mettere radici e crescere non più soli come nella morte, ma vivi a noi stessi e agli altri. Aosta Ivrea Torino Varese Vercelli Sanremo Genova Milano Piacenza Parma
Cremona Verona Vicenza Trento Bolzano Belluno Treviso Padova Venezia Mantova
Reggio Emilia Modena Bologna Ravenna La Spezia Pistoia Prato Firenze Arezzo Jesi
Spoleto Muccia Viterbo Anguillara Civitavecchia Roma Alba Adriatica Pescara Anzio Formia
Caserta Avellino Bari Gravina Cosenza Catanzaro Messina Reggio Calabria Catania Cagliari
Editoriale di Enrico Costa
I
l caso ha voluto che il decreto legge 146, il così
Penitenziaria, ne è un effetto. Il vero obiettivo è
detto svuotacarceri, coincidesse con l’abrogazione
contenuto nel titolo del provvedimento stesso ovvero:
della legge Giovanardi-Fini e l’applicazione di
“Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali
questo provvedimento lascia prevedere un ulteriore
dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione
proscioglimento, con la conseguente messa in libertà, di
carceraria”. Tra i diritti fondamentali dei detenuti
un altro numeroso gruppo di detenuti. Parlavo di caso,
sicuramente, oltre a quelli relativi alla loro permanenza
ma in realtà nulla avviene per caso e credo che dovremmo
all’interno delle case circondariali, c’è anche il diritto
osservare con attenzione questa coincidenza, o meglio
a sviluppare un progetto di vita sostenibile una volta
questa causa, per fare una riflessione sul percorso
scontata la pena. Vogliamo veramente illuderci che,
detentivo e sulle sue finalità. Ecco un’occasione per
in un periodo di profonda crisi economica come
trasformare il nostro approccio nei confronti della
quello che l’Italia sta attraversando, con un tasso di
detenzione, un’occasione per confrontarci coi problemi
disoccupazione altissimo e una competizione durissima,
del reinserimento lavorativo e abitativo.
un ex detenuto possa trovare un lavoro onesto con i
Una volta usciti dal carcere può essere molto difficile
suoi soli mezzi? Questo significa voler infilare la testa
trovare un lavoro e una casa dove andare a stare;
nella sabbia come gli struzzi, per ignorare un problema
spesso chi torna in libertà si trova senza un soldo
fino al momento in cui non ci colpirà più da vicino.
in tasca, senza un posto dove andare a dormire e
Un saluto affettuoso a tutti i nostri amici e sostenitori
naturalmente questa situazione favorisce la sventurata
dal CEIS Genova
ipotesi di tornare a delinquere per procurarsi i mezzi di sostentamento minimo. Le azioni di sostegno che gli ex detenuti ricevono al momento attuale sono volontaristiche e sporadiche o, nella migliore delle ipotesi, a carico della famiglia, se ancora ne esiste una. Ora la forte diminuzione della popolazione penitenziaria libera un discreto ammontare di risorse economiche che potrebbero essere utilizzate proprio per creare dei percorsi di reinserimento e degli alloggi protetti adatti ad ospitare le persone nel periodo più difficile, fino a quando non sono in grado di riprendere a camminare con le proprie gambe. Centri come il nostro, e ce ne sono molti sparsi su tutto il territorio nazionale, da anni lavorano su progetti analoghi, che ormai non sono appannaggio di una sola realtà o una sola comunità, ma entrano in rete proprio per essere condivisi e divenire in questo modo realisticamente attuabili. La pubblica amministrazione dovrebbe ampliare il dialogo con il terzo settore per verificare la fattibilità dei progetti proposti e sostenerli economicamente almeno in parte. Infatti, come viene rilevato dagli eccezionali redattori degli articoli di questo numero, svuotare il carcere non è l’obiettivo del legislatore, ma piuttosto, come fa notare il Provveditore Vicario Regionale all’Amministrazione
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L’ABBRACCIO
3
Svuotare le carceri non è l’obiettivo ma l’effetto Una conversazione con la Dottoressa Maria Milano Provveditore Vicario Regionale Amministrazione Penitenziaria
Bruno Taddei - Graffi dell’anima - Courtesy VisionQuest gallery
L
a Dottoressa Maria Milano è una grande amica
prima linea, dapprima quale vice direttore del Carcere
del nostro Centro e da molti anni condivide la
di Marassi, poi alla Direzione del Carcere di Chiavari e
nostra attività ed i problemi dei moti ragazzi
quindi di Pontedecimo.
ospiti presso le nostre strutture, specialmente di quelli
Il suo lavoro sfata il mito che l’Amministrazione
che provengono dalle strutture penitenziarie.
Penitenziaria possa apparire così distante dai problemi
La incontriamo presso il suo ufficio al Provveditorato
reali dei detenuti: l’dea che sia necessaria la figura del
Regionale dell’Amministrazione penitenziaria.
garante per i detenuti, recentemente licenziata dal
Ci accoglie con la sua usuale cordialità e trasmette la
provvedimento c.d. “svuota carceri”, perde efficacia
sua passione per un lavoro che l’ha vista per anni in
quando incontriamo direttori così attenti alla vita dei
4
L’ABBRACCIO
reclusi, ci sembra siano loro i veri garanti degli stessi.
non sono ristretti solo in forza della legge sulla droga,
Non le piace definire il decreto legge 23.12.2013,
bensì anche in forza di reati contro il patrimonio ed
n. 146, che sta per essere convertito in legge, uno
altre fattispecie legati allo stile di vita. Sicuramente il
“svuotacarceri”. Questa denominazione indica l’effetto
DPR 309/90 prevede pene severe ed è condivisibile la
e
norma che riporta la distinzione tra “piccolo” e “grande
non
l’intendimento
del
legislatore,
preferisce
centrare anche la conversazione che segue sulla reale
spaccio”.
dominazione “Misure urgenti in tema di tutela dei diritti
Ma un’ ulteriore merita la situazione di queste persone
fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata
all’interno del Carcere poiché le loro condizioni di
della popolazione carceraria” perché il titolo racchiude
vita e la povertà di risorse che si portano dietro non
effettivamente la valenza del provvedimento stesso.
permette loro di affrontare la vita carceraria né di “dare
Precisa che l’intendimento è quello di dare attuazione
prova di partecipazione all’opera di rieducazione”
al dettato costituzionale che vede nella pena la
richiesta per la concessione della riduzione della pena.
riabilitazione del reo.
Frequentemente incorrono i condotte illecite all’interno
Persegue l’obiettivo del reinserimento sociale attraverso
del carcere, quali la resistenza, l’ingiuria, le lesioni,
l’incoraggiamento di misure alternative, ampliandone
sanzioni disciplinari che aggravano la loro permanenza
la portata, in modo da far comprendere a tutti come
in istituto ed allontanano sia la liberazione che la
si tratti di pene vere e proprie che comportano
possibilità di reinserirsi nel tessuto sociale.
prescrizioni e richiedono l’attuazione di adempimenti
Ed ancora un pensiero al concetto di prescrizione del
di un programma contrariamente a quanto socialmente
reato che pare agevolare reati con un allarme sociale
percepito.
meno percepito ma altrettanto gravi quali la bancarotta
Inoltre, attraverso questo decreto riprende vigore il
fraudolenta, certi abusi edilizi, i reati c.d dei colletti
messaggio importante secondo cui la detenzione deve
bianchi, i cui autori difficilmente sono ospiti dei nostri
rappresentare l’ultima ratio. Sicuramente la sentenza di
Istituti, più frequentati dagli ultimi, da coloro i quali
condanna della Corte Europea ha inciso sull’emissione
godono di minori risorse difensive.
del provvedimento, ma è anche vero che, in precedenza,
L’affidamento terapeutico rappresenta una misura
erano state emanate circolari i cui l’Amministrazione
alternativa molto impegnativa perché non richiede
Penitenziaria chiedeva di porre attenzione ai detenuti
soltanto un momento di reinserimento sociale, come
di media sicurezza con pericolosità inferiore e con
avviene per l’affidamento ordinario, bensì sulla cura,
possibilità di reinserimento maggiore.
sul cambiamento delle abitudini di vita. La difficoltà di
Con il decreto stiamo assistendo ad una riduzione della
realizzare un impegno del genere rischia di pregiudicare
popolazione penitenziaria, con particolare riferimento
l’andamento della misura e la relativa estinzione
alla “liberazione anticipata c.d. speciale”, con un dato
della pena per il buon esito della misura. Per questo
non particolarmente significativo.
l’ampliare il novero delle possibilità di usufruire di tale
Gli istituti del territorio regionale registrano una
misura induce a ritenere che il rischio di fallimenti è
presenza di detenuti definitivi che non forniscono
elevato, con costi sociali altissimi per la sanità.
dati importanti per quanto attiene le scarcerazioni. In
Nel concludere il piacevole incontro, la dottoressa
particolare l’Istituto di Marassi ospita detenuti definitivi
Milano esprime un grande apprezzamento per quello
con pene superiori ai cinque anni, per cui è difficile
che il nostro Centro ha rappresentato per il territorio,
registrare un’incidenza significativa sulle scarcerazioni.
per la capacità, in particolare di coinvolgere la
Ad oggi, in virtù del provvedimento, sono state
popolazione in modo trasversale, in modo che può
scarcerate 52 persone, di cui 17 detenuti da Marassi, 4
definirsi ecumenico. La forza sta nella capacità di
da Chiavari che ospita condannati a pene più basse, 6
coinvolgere il tessuto sociale, di portare la comunità
dal Carcere di La Spezia, 3 dal Carcere di Pontedecimo,
esterna composta da persone spesso lontane da
5 dal carcere di Imperia, nessuno dal Carcere di Savona
questi problemi, all’interno della realtà delle strutture
ove sono prevalentemente in attesa di giudizio.
rendendole attrici del recupero dei molti ragazzi. Ed,
Sul tema del rapporto tra tossicodipendenza e carcere
infine, una grossa capacità di interagire con l’universo
la Dr. Milano registra la forte incidenza sulla popolazione
carcerario creando sinergie funzionali.
penitenziaria, dato confermato su scala nazionale,
Da parte di tutto il Centro un grosso ringraziamento
che però merita una precisazione. I tossicodipendenti
alla Dr. Milano.
L’ABBRACCIO
5
Le finalità del provvedimento di riduzione della popolazione carceraria di Daniela Verrina, Magistrato di Sorveglianza del Tribunale di Genova
N
on può rimproverarsi al decreto legge n.146 del
volte in cui la disponibilità di un programma, da una
2010 – che commentiamo tenendo conto delle
parte, e l’entità della pena e il titolo di reato, dall’altra, lo
modifiche approvate dalla Camera dei Deputati
consentivano), ma anche di dover ricordare al legislatore
in sede di conversione - di non avere avuto chiaro il
che la cura delle dipendenze ha un costo e che la
duplice obiettivo indicato dalla Corte EDU con la
maggiore offerta terapeutica, implicitamente promessa,
sentenza 8 gennaio 2013, caso Torreggiani c. Italia: da un
dovrà essere sostenuta da risorse adeguate. Quanto a
lato, la diminuzione delle presenze in carcere; dall’altro, il
incidenza sui numeri
rafforzamento degli strumenti di tutela dei diritti delle
comunque, la modifica non sembra poter essere foriera
persone detenute o comunque sottoposte a misure
di importanti risultati. A conclusioni non molto diverse
restrittive della libertà personale. Assai meno certa è
sembra
l’adeguatezza degli strumenti prescelti, soprattutto con
“promozione” dell’uso del “braccialetto” elettronico per il
riferimento all’effetto “svuota carceri”, impropriamente
controllo degli arrestati e dei detenuti domiciliari, per i
(mi sia concesso dire) assurto a pseudonimo del
primi configurato addirittura come ordinaria modalità di
provvedimento.
esecuzione della misura cautelare, salvo che il giudice
Alla
finalità
della
riduzione
della
doversi
della popolazione
pervenire
con
detenuta,
riferimento
alla
popolazione carceraria sono chiaramente orientate le
non
modifiche concernenti la disciplina degli stupefacenti,
specificamente motivare sul punto), e per i secondi
quelle in materia di modalità di controllo delle persone
previsto come eventuale modalità di esecuzione di
sottoposte a misure “domiciliari”, le variazioni alla
qualsiasi forma di espiazione domiciliare, adottabile
disciplina delle misure alternative alla detenzione e
anche nel corso della misura. La piena operatività di
dell’espulsione quale sanzione alternativa alla detenzione
queste previsioni non potrà non comportare un notevole
e, infine, l’istituto temporaneo della liberazione anticipata
impiego di risorse, non solo tecniche, ma anche – e
speciale. Pubblici ministeri e colleghi della cognizione
soprattutto – di personale per l’esercizio del controllo.
saranno certo migliori giudici quanto alla incisività delle
Con
modifiche apportate all’inquadramento normativo e alla
domiciliare, inoltre, quasi sempre accompagnata da
sanzione edittale (ridotta nel massimo da sei a cinque
numerose autorizzazioni - sia permanenti che temporanee
anni di reclusione) del traffico di stupefacenti di lieve
- all’allontanamento dal domicilio per esigenze lavorative,
entità: modifiche la risonanza delle quali è, peraltro,
familiari, di vita quotidiana e di salute, si prospettano
destinata ad essere grandemente offuscata dagli effetti
inevitabili problemi di coordinamento e sovrapposizione
- sul trattamento sanzionatorio del traffico di droghe
fra
“leggere” - che saranno prodotti dalla recentissima
autorizzatorio. D’altronde, pare che la tecnologica degli
dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme
strumenti allo stato disponibili non sia basata sul sistema
modificatrici del TU stupefacenti di cui al d.l. 272/2005,
Gps, bensì sulla segnalazione di allontanamento dal
convertito in l.49/2006, c.d. “Fini Giovanardi” (Corte
raggio di copertura della centralina installata presso la
Cost. 12/2/2014).
Tornando al nostro decreto, come
dimora dell’interessato; il che ne esclude l’utilizzabilità a
magistrato di sorveglianza mi sento di plaudere
fini di controllo della corretta fruizione delle autorizzazioni
all’eliminazione del limite dei due affidamenti terapeutici
concesse, così come del divieto di frequentazione di
(peraltro già nei fatti spesso “aggirato” dai Tribunali di
determinati luoghi. Tutto ciò mi induce a pronosticarne
sorveglianza
un uso limitato da parte dei Tribunali e degli Uffici di
con
l’imposizione
di
prescrizioni
“terapeutiche” a corredo di misure “ordinarie”, tutte le
6
L’ABBRACCIO
lo
ritenga necessario
riferimento
segnalazioni
sorveglianza.
Sul
(nel
all’esecuzione
del
mezzo
fronte
qual
caso
della
elettronico
dovrà
detenzione
e
dell’ampliamento
regime
della
operatività delle alternative alla detenzione si annotano,
circa la possibilità di scioglimento del cumulo a questo
insieme alla già menzionata eliminazione del limite del
fine. Effetti minori ci si può aspettare dalla caducazione
doppio
terapeutico,
del limite temporale di efficacia già posto all’istituto di
l’innalzamento da tre a quattro anni del tetto di pena per
cui alla l.199/2010: l’eliminazione del divieto di detenzione
l’accesso all’affidamento ordinario, la possibilità di
domiciliare generica per i recidivi reiterati, operata dalla
ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale da
l. 94/2013 aveva già sostanzialmente eroso l’ambito di
parte del Magistrato in via provvisoria e urgente,
operatività esclusiva di questa forma di esecuzione
l’estensione dei casi di espellibilità e la “normalizzazione”
domiciliare, la cui principale peculiarità sembrerebbe
dell’istituto, già temporaneo, dell’esecuzione presso il
oggi attenere alla competenza (del giudice monocratico
domicilio. Quanto al primo intervento, le cautele di cui è
anziché collegiale) e alla più snella procedura di
circondato palesano la consapevolezza - e fors’anche un
concessione e revoca. E’, peraltro, revocabile in dubbio
certo timore - dell’impatto indubbiamente significativo
che la moltiplicazione delle istanze – frutto scontato
che tale “abbassamento dell’asticella” potrà produrre
della moltiplicazione dei tipi di benefici concedibili – sia
sulla platea dei possibili fruitori del beneficio di cui
effettivamente ripagata, in termini di impegno per gli
all’art.47 o.p.. Infatti: la prognosi di idoneità rieducativa e
Uffici di sorveglianza, da tale maggiore semplicità della
special-preventiva
accesso
all’affidamento
dalla
procedura. Non è, tuttavia, da queste modifiche – atte, al
condotta dell’ultimo anno e per la fascia di pena
più, a ridurre gli ingressi e a favorire le uscite dal carcere
compresa fra tre e quattro anni di reclusione non sarà
solo nel medio/lungo periodo – che il Governo poteva
possibile la sospensione dell’ordine di esecuzione ai sensi
attendersi, nell’immediato, una rapida riduzione della
dell’art.656 comma 5 c.p.p. Molto meno timoroso si
popolazione detenuta. A questo scopo si è ritenuto di far
palesa l’intervento sui presupposti di sostituibilità della
ricorso allo stesso strumento già utilizzato dalla legge
pena
condannato
Gozzini, ovverosia l’incremento (allora definitivo, oggi
extracomunitario irregolare: è significativamente ridotta
temporaneo, giacchè si prevede che la liberazione
la gamma dei delitti “ostativi” ed è risolto normativamente
anticipata speciale produca effetto per due soli anni
in termini favorevoli l’annoso dubbio giurisprudenziale
dalla data di entrata in vigore del decreto) della riduzione
detentiva
dovrà
con
essere
l’espulsione
giustificata
del
Bruno Taddei - Graffi dell’anima - Courtesy VisionQuest gallery
L’ABBRACCIO
7
di pena per liberazione anticipata e la sua applicazione
affidati, ma in realtà esige la prova diabolica del concreto
retroattiva, sub specie di integrazione delle riduzioni
recupero sociale di colui che dal consesso sociale
concesse sui semestri maturati dall’1/1/2010 in poi,
(ancora) è escluso – apre dinanzi al magistrato di
subordinata alla continuità della prova di partecipazione
sorveglianza una gamma di possibili soluzioni che vanno
anche successivamente alla concessione del beneficio.
dalla sostanziale esclusione di questi detenuti dal
Ma il legislatore del 1986 non aveva da fare i conti con le
beneficio, in forza di una rigorosa interpretazione della
istanze securitarie che solo a partire dal 1991 avrebbero
norma, alla esaltazione dei più modesti segnali di
portato alla “selezione” di una serie di reati, forieri di
miglioramento nella condotta inframuraria, al fine di
particolare allarme sociale, da sottrarre in tutto o in parte
garantire una qualche applicazione dell’istituto anche a
all’ordinario
penitenziari.
questa categoria di detenuti (nella quale notoriamente
Diversamente, il Governo del 2013 ben sapeva di doversi
rientrano profili di pericolosità sociale assolutamente
confrontare con tale genere di rivendicazioni, e ha
diversificati). Pare, tuttavia, che la legge di conversione ci
ritenuto di poter “attutire” l’impatto della legge e mettere
libererà
a tacere le istanze di sicurezza sociale subordinando la
condannati per reati ex art.4 bis o.p. dalla fruizione della
concessione della maggior riduzione di pena alla “prova,
liberazione anticipata speciale: rimedio peggiore del
nel periodo di detenzione, di un concreto recupero
male, non solo per l’opinabilità della scelta, ma anche per
sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del
le funamboliche operazioni di scioglimento dei cumuli
positivo evolversi della personalità”. In questo modo, la
che i magistrati di sorveglianza saranno costretti ad
discrezionalità della magistratura di sorveglianza, che la
effettuare al fine di non penalizzare eccessivamente
“selezione” di reati ex art.4 bis o.p. normalmente vale ad
coloro che stiano espiando pene solo in parte riferibili a
escludere o vincolare, qui viene “esaltata” proprio con
reati ostativi e di evitare che il nuovo istituto abbia un
riferimento ai reati ritenuti più gravi: la genericità dello
effetto ancora meno incisivo di quanto i primi, non
specifico requisito richiesto dalla norma – che evoca il
esaltanti dati dimostrano. I numeri, sia pure parziali e
presupposto di concedibiità delle riduzioni di pena agli
locali, relativi all’Ufficio di sorveglianza di Genova
regime
dei
benefici
da
quest’onere,
escludendo
tout
court
i
evidenziano, infatti, poche decine di scarcerazioni immediate per effetto del nuovo istituto a fronte di un numero di iscrizioni di procedimenti per liberazione anticipata, nel primo mese di vigenza del decreto, più che doppio rispetto alla media delle iscrizioni mensili di procedimenti ex art.54 o.p. nel corso del 2013: uno sforzo non indifferente per un modestissimo risultato. Non ha – per ora - avuto un altrettanto immediato impatto
sugli
Uffici
di
sorveglianza
un’altra,
importantissima novità introdotta al d.l. 146/2013: mi riferisco al reclamo giurisdizionale in materia di disciplina e di violazione dei diritti. Si tratta, invero, di una riforma epocale dei rapporti fra magistratura di sorveglianza e amministrazione penitenziaria, sino ad oggi caratterizzati – a dispetto delle chiare indicazioni sia del giudice delle leggi che di quello di legittimità – da una sostanziale “impermeabilità” della seconda agli ordini impartiti dalla prima e, in materia di disciplina, dalla limitazione del controllo del magistrato ai profili formali dell’esercizio del potere disciplinare. Sollecitato dalla Corte EDU, il legislatore prende atto della non effettività della tutela dei diritti assicurata dal pur “accessibile” ricorso al magistrato di sorveglianza e, a distanza di quindici anni dal primo invito rivoltogli dalla Corte Bruno Taddei - Graffi dell’anima - Courtesy VisionQuest gallery
8
L’ABBRACCIO
Costituzionale (mi riferisco alla sentenza n.26 del 1999),
accredita la piena giurisdizionalità del procedimento
alla carcerazione in condizioni contrarie all’art. 3 della
su reclamo, attribuendogli le forme del procedimento
Convenzione”, come richiesto dalla Corte di Strasburgo.
di sorveglianza ex artt. 666 e 678 c.p.p., in luogo di
Last but non least, a tutela delle posizioni giuridiche
quelle, imperfette, di cui all’art.14 ter o.p.. Ma soprattutto,
soggettive dei detenuti viene (finalmente) introdotto
introduce un meccanismo di esecuzione forzata delle
il garante nazionale dei diritti, costituito da un collegio
decisioni volte a rimediare a quelle inosservanze della
di tre persone, indipendenti e competenti in materia di
legge e del regolamento penitenziari che provochino un
tutela dei diritti, di nomina (inopportunamente, a mio
attuale e grave pregiudizio all’esercizio dei diritti: in caso
giudizio) governativa. Non diversamente da quanto
di mancata esecuzione spontanea del provvedimento
accade nella maggior parte dei Paesi europei ove autorità
non più soggetto ad impugnazione, potrà essere
come questa esistono da tempo, il Garante svolge una
richiesta
sorveglianza
funzione essenzialmente di controllo e denuncia, i suoi
l’ottemperanza, che potrà avvenire tramite indicazione
interventi presso l’amministrazione costituendo mere
di modalità (e tempi, nel testo licenziato dalla Camera)
raccomandazioni, non vincolanti. Ciononostante, il suo
dell’adempimento da parte dello stesso magistrato
ruolo istituzionale – specie se valorizzato dall’attribuzione
(tenuto
attuativo
dell’incarico a personaggi di sicura credibilità e prestigio
compatibile
personale – può assegnare obiettiva rilevanza ai suoi
con il soddisfacimento del diritto), dichiarazione di
interventi, affiancando al controllo giurisdizionale della
nullità degli eventuali atti in violazione o elusione del
magistratura di sorveglianza una forma di importante
provvedimento ineseguito e nomina, ove occorra, di
controllo “politico”. È auspicabile che all’interesse del
un commissario ad acta. In sede di conversione pare,
legislatore per questa forma di intervento faccia seguito
invece, essere destinata a scomparire la possibilità,
la più ampia diffusione della figura del garante dei diritti
per il magistrato, di stabilire una somma di denaro
dei detenuti a livello locale: il magistrato di sorveglianza,
dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva
gravato da nuove, delicate funzioni e responsabilità, ha
ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione: una “penale”
bisogno di un alleato che, sia pure con diversi compiti e
ce sarebbe stata, forse, di non facile determinazione
poteri, ne condivida la missione.
allo
stesso
conto,
predisposto
però,
magistrato
del
di
programma
dall’amministrazione,
se
e di sicura onerosità per le casse dello Stato, ma che avrebbe rappresentato un mezzo certamente efficace di “induzione” all’attuazione dell’ordine del giudice in un settore nel quale la sostituzione del giudice medesimo
Il mio Io
o del commissario ad acta all’autorità amministrativa
Se sol tu mi vedessi
si prospetta come particolarmente difficile e tutt’altro
tu forse capiresti
che
auspicabile.
Un’
ulteriore,
deleteria
modifica
partorita in sede di conversione riguarda la disciplina
della mia persona esistere ormai quei pochi resti
dell’impugnazione: avverso la decisione del magistrato,
in quella cella oscura
in luogo del solo ricorso per cassazione per violazione
dove solo il pensiero vola
di legge, previsto dal decreto legge, si introduce il
l’occhio e la paura
reclamo al Tribunale di sorveglianza, avverso la cui
fan di me, strumento di tortura
decisione sarà poi dato ricorrere al giudice di legittimità.
posso distruggere tutto
Si tratta di un’opzione altamente garantista, ma che
ma mai quel mio ideale
rischia, non solo di appesantire ulteriormente il lavoro
esempio di potenza
dei già sovraccarichi uffici della sorveglianza – assi
che son sicuro un giorno
modestamente
avvantaggiati
dalle
semplificazioni
sarà mia resistenza
procedurali codificate dalle nove norme, visto che
alzare gli occhi al cielo
le prassi in vigore avevano ampiamente anticipato e
accarezzare il sole
spesso superato le odierne modifiche - , ma soprattutto
ma tu vile vigliacco amico
di differire pesantemente nel tempo la possibilità di
non spaccherai il mio cuore
ricorrere all’ottemperanza (consentita solo ad attuazione del provvedimento definitivo) e di vanificare, quindi,
G. Comunità di Trasta
l’idoneità dell’ordine impartito a “porre fine rapidamente
L’ABBRACCIO
9
Il carcere è da “svuotare”? di Marco Cafiero, avvocato penalista - Consigliere del CEIS Genova - Consigliere della F.I.C.T.
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L
a parola svuota-carceri mi porta alla mente
risulta incompatibile con l’intento dei Padri Fondatori.
un’operazione di pulizia che risponde più alle
Il concetto di “educazione”, che permea il nostro
logiche di creazione di spazi abitabili che non di
sistema legislativo, improntato al rispetto delle regole di
politica criminale. È per questo che preferisco non usare
convivenza civile, ci fa pensare a sistemi che agevolino
una terminologia tanto riconosciuta quanto inadeguata
l’apprendimento di queste regole, che consentano alle
ad uno stato civile.
persone di riconoscere che gli altri sono portatori di
Parto proprio da questo nome inopportuno per
diritti: proprietà, integrità, salute e tutti quei beni che il
riflettere sul decreto legge che attende solo di
sistema intenda tutelare.
essere convertito in legge, operazione senza la quale,
Il carcere, che pur viene concepito come luogo in cui la
qualunque discorso intendiamo intraprendere risulta
persona isolata dalla società possa prendere coscienza
vano. Non risulta vano, però pensare ad un modo di
dei propri errori e trovare risorse che prevengano la
sanzionare penalmente i reati che risponda alle logiche
commissione di ulteriori illeciti, non corrisponde nei
del dettato costituzionale.
fatti a tale intento, che rimane scritto solamente sulla
La Costituzione ci impone di prevedere una pena che
carta. Il rapporto tra la capienza concepita ed il numero
tenda alla rieducazione del condannato, per questo
di detenuti che accedono alle strutture penitenziarie è
motivo la situazione dei nostri istituti penitenziari
inadeguato.
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L’ABBRACCIO
Le persone che si trovano a condividere spazi destinati
ancora innocenti, permangono lunghi mesi in carcere
ad un massimo di due convivono generalmente con
alimentando quel numero di detenuti costretti a
ben altro numero di ospiti trovandosi, così, a lottare
condividere quegli spazi abitativi che oggi si vorrebbero
quotidianamente per la sopravvivenza ponendo in
“svuotare”.
essere comportamenti che non sono molto differenti da
La
quelli adottati all’esterno per i quali si trovano reclusi.
attraverso una modalità che il Governo definisce
Mi chiedo come questa situazione possa rispondere a
“intervento chirurgico”, specie per quanto riguarda la
logiche educative. L’insufficienza di spazi e le tensioni
differenziazione tra spaccio e piccolo spaccio di cui
che vengono a crearsi impediscono, di fatto, aldilà
diremo oltre.
della buona volontà di chi opera all’interno di realizzare
Questa volta il governo pare aver affrontato alcuni
interventi educati che siano in linea con le attività
nodi cruciali che inficiavano veramente il dettato
trattamentali previste.
costituzionale che vede nella pena un momento
A chi attribuire la responsabilità di tutto questo? Voglio
rieducativo, eliminando quelle storture che da tempo
evitare di cadere in luoghi comuni, sarebbe troppo
chi opera nel campo del recupero dei tossicodipendenti
semplicistico rimarcare concetti che sento da almeno
aveva denunciato essere incompatibili con la volontà
trenta anni. Probabilmente alla mancanza di volontà
del
di concepire alternative efficaci che si astraggano dal
effettuando
“buonismo” e che si differenzino dal disinteresse.
lungimirante nel senso della prevenzione della recidiva.
Occorre uno sforzo, semplicemente logico, di strutturare
Infatti è proprio questo elemento che comincia
percorsi educativi che non abiurino la “sanzione”, che
timidamente a trasparire dalle norme appena licenziate,
non rappresentino una rinuncia punitiva come alcuni
un intendimento che era rimasto stritolato da strategie
temono, ma che consentano al condannato di acquisire,
di sicurezza spesso contraddittorie.
o riacquisire competenze altre rispetto a quelle che lo
Pensiamo,
hanno portato al delitto.
dell’art. 94 T.U.DPR 309/90 che inibiva la concessione
Sembrano belle parole, mere utopie, ma trovano
dell’affidamento in prova speciale per tossicodipendenti
fondamento in sperimentazioni altamente civili che pur
per più di due volte. L’eliminazione di questo tetto
non essendo da considerare assolutamente infallibili,
consente a tutte le persone gravate da dipendenza in
sono possibili.
esecuzione di pena detentiva di poter usufruire della
Nessuno ha il coraggio di affermare che il meccanismo
misura dell’affidamento per un numero imprecisato di
della porta girevole ha più facilità di bloccarsi dopo un
volte. Mi sembra una preziosa forma di incoraggiamento
percorso in misura alternativa piuttosto che dopo una
alla cura, proprio in ossequio al clamore determinato
infruttifera detenzione, che la recidiva è più facile dopo
dalla considerazione che i nostri istituti penitenziari
la carcerazione piuttosto che dopo un affidamento in
sono affollati da tossicodipendenti.
prova. Eppure sono dati di realtà.
In questo senso anche la norma che prevede che sia
Mi preme premettere questa riflessione per poter
il Pubblico Ministero, qualora sopravvenga un nuovo
meglio
provvedimento
titolo esecutivo nei confronti di persona in misura
legislativo che sembra avere una maggiore incidenza
alternativa, ne dia comunicazione al Magistrato di
sulla popolazione carceraria di quanto non ne abbiano
sorveglianza affinché estenda la misura. Si tratta di una
avuti quelli precedenti, più demagogici che efficaci.
visione ampia della concezione di misura alternativa.
L’intento del decreto legge 23.12.2013, n. 146 è quello
Probabilmente il legislatore ha finalmente preso atto
di intervenire con l’obiettivo di diminuire in maniera
che il meccanismo della porta girevole si inceppa più
selettiva e non indiscriminata, il numero di persone
felicemente a seguito della concessione di una misura
ristrette in carcere, a differenza di un provvedimento di
che si erge al rango di soluzione per la prevenzione di
clemenza collettiva. Provvedimento che aleggia ancora
comportamenti recidivanti.
nell’aria e che fa sperare tanti condannati.
Infine permettetemi di spendere due parole sulla
parlare
di
questo
ultimo
persecuzione
legislatore
di
di
questo
avvantaggiare
un’operazione
dunque,
obiettivo
di
il
cambiamento,
politica
all’abrogazione
avviene
del
criminale
comma
5
persone
modifica dell’articolo che riguarda lo spaccio di
raggiunte da una condanna passata in giudicato,
sostanza stupefacente. Ritorna, come nella legge del
ed ho volutamente tralasciato le persone che sono
1975 la distinzione tra spaccio e piccolo spaccio che il
ancora in attesa di giudizio. Costoro, ipoteticamente
legislatore del 1990 aveva voluto eliminare riducendo la
Ho
sempre
parlato
di
condannati,
di
L’ABBRACCIO
11
seconda ipotesi al ruolo di circostanza. In realtà questa
La sentenza non impone certo di abbassare la guardia
distinzione nell’immaginario collettivo non è mai venuta
sul consumo e sulla diffusione di qualunque tipo di
meno, un po’ in considerazione della distinzione tra le
sostanza. Bisogna fare attenzione a non ritenerla un
pene edittali previste, un po’ perché si è sempre voluta
anticamera della liberalizzazione, sia pure oggetto
differenziare la figura del tossicodipendente che cede
di un attuale fervente dibattito che deve tenere
per bisogno da quella del “reale spacciatore”.
conto di ben altri fattori. Si tratta di una questione di
Si tratta dell’introduzione di una nuova ipotesi di reato
diritto che, sicuramente, riporta un equilibrio anche
al posto della previgente circostanza attenuante che
nell’adeguatezza della pena alla gravità del fatto, ma
riduce, addirittura, da sei a cinque anni il massimo della
non costituisce un lasciapassare per condotte che,
pena edittale. Nelle more della conversione del decreto
comunque, integrano ancora fattispecie delittuose.
legge interviene la sentenza della Corte Costituzionale
Il messaggio che può essere utile recepire consiste nel
del 12 febbraio 2014 che, attraverso un meccanismo
riconoscimento di una situazione che rappresenta un
giuridico troppo complesso da spiegare su queste
problema sociale e di salute per i cittadini, nel pieno
pagine, annulla la famigerata equiparazione delle
rispetto della carta Costituzionale.
sostanze “leggere” e “pesanti” che tante vittime ha
Ecco, dunque, che il provvedimento “svuotacarceri”
creato negli ultimi otto anni. Si ritorna alla legislazione
torna a far coincidere il diritto con quanto percepito,
del 1990, corretta dal referendum abrogativo del
con notevoli vantaggi di natura tecnica che, invece,
1993, che determina due sanzioni ben differenti tra la
sfuggono ai più. Tali vantaggi riposano nei termini di
detenzione in quantità superiore al fabbisogno medio
prescrizione e nella eliminazione del bilanciamento di
giornaliero di sostanze leggere e sostanze pesanti. Ci
circostanze. Mi rendo conto che si tratta di un discorso
vorrà un po’ di tempo per abituarsi a riconoscerle dal
appannaggio di pochi, ma sul piano sanzionatorio e
momento che anche le tabelle di appartenenza hanno
sull’effetto deflattivo carcerario hanno un incidenza
subito una significativa modifica.
importante.
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L’ABBRACCIO
Carcere e Volontariato Il ruolo del volontario all’interno del carcere di Mariapia Bandini
-COS’È IL CARCERE?
pena detentiva la recidiva è altissima, mentre per
Il carcere è “l’isola che non c’è”, è un mondo misterioso,
chi sconta la pena in Misura Alternativa la recidiva
chiuso all’esterno, per questo non è facile raccontarlo.
si riduce moltissimo. Sono necessari soprattutto, da
La maggior parte dei cittadini non lo conosce se non
parte del volontario, un ascolto globale, lungo, attento,
per sentito dire, per aver letto quello che i giornali ci
partecipato e un aiuto morale e materiale inteso come
propinano, ma per fare l’esperienza del carcere bisogna
individuazione di possibilità di risorse. Sono necessarie
entrarci dentro.
la presenza, la condivisione, la comprensione che
Il ruolo del volontario è in questo campo fondamentale.
aiutano chi purtroppo ha commesso un reato. Il
A questo proposito nel 2000 è nato lo SP.IN. (sportello
volontario deve investire tempo e risorse e deve essere
informativo) per sostenere il percorso del detenuto
sempre in sintonia con gli operatori penitenziari. Il
all’interno del circuito penale. SP.IN. che ha sede
volontario carcerario deve essere più professionalizzato.
all’interno dell’UEPE presso il Ministero della Giustizia.
A questo proposito infatti si organizzano corsi di
Il gruppo è formato da operatori e volontari di varie
preparazione e aggiornamento. Ricordiamo che per
Associazioni (tra cui il CEIS) e da due realtà del
operare in carcere è necessaria un’autorizzazione da
privato sociale. Finalità dello SP.IN. è quella di fornire
arte dell’Amministrazione Penitenziaria (art. 78 O.P. e
alle persone con problemi penali e alle loro famiglie
art 17 O.P.).
informazioni sulle opportunità di sostegno per un
Importantissimo è altresì un lavoro di prevenzione
reinserimento nella società civile e per favorire la
prima del delitto e al di fuori del sistema penale,
definitiva fuoriuscita dal circuito reato-pena. Operiamo
problema di cui si occupa la criminologia. Per questo,
quindi in modo da attivare tutte le risorse istituzionali e non che corrispondono al bisogno dell’utente per evitare il rischio di recidiva. Scopo ultimo dello SP.IN. è far conoscere alla città il carcere. Lo SP.IN. è quindi una risorsa che fa da ponte tra la detenzione e la libertà. In accordo con la direzione del Carcere di Marassi sono
stati
attivati
due
progetti:
uno
rivolto
ai
detenuti dimittendi (detenuti giunti a fine pena) e uno ai Nuovi Giunti (coloro i quali entrano per la prima volta in carcere). Ricordiamo che l’entrata e l’uscita dal carcere rappresentano due momenti
da circa un anno incontriamo le classi ultime di vari istituti per fornire loro le maggiori informazioni possibili circa il problema del carcere e il pericolo di incorrere, spesso inconsapevolmente, nel circuito penale. Incontri oltre modo fruttuosi. Vorrei chiudere infine ricordando ciò che scriveva a proposito del carcere Voltaire: “Non fatemi vedere i vostri palazzi, ma le vostre carceri, perché da esse si misura il gradi di civiltà di una nazione”.
particolarmente delicati. I nostri utenti sono persone con enormi problemi economici, famigliari, spesso con patologie psichiatriche, di alcool-dipendenza o di tossicodipendenza. Per questo il volontario necessita di un’assunzione di
responsabilità.
La
privazione
della
libertà
difficilmente porta ad una riabilitazione, in contrasto con i dettami della nostra costituzione (art. 27). Se si vuole sconfiggere la delinquenza non è con la semplice reclusione che si risolve il problema. Nella
L’ABBRACCIO
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Un ragazzo in una realtà fuori dal comprensibile
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Entrare in carcere, per me, è stata una nuova esperienza.
il cervello, era una sensazione eccitante. Non contento
Ne avevo sentito parlare, molto spesso, dalle persone
cominciai a vagare per la notte, fino a quando non mi
che ci erano state e, quando sentivo quelle storie,
cedettero le gambe e dall’oscurità uscirono quattro
cercavo di immaginare cosa avessero provato, ma non
figure vestite di giallo, si avvicinarono e, di forza, mi
capivo, fino a che, una sera come tante, mi trovavo nel
cominciarono a legare i polsi. Cercai di liberarmi, senza
mio letto con a fianco Ansia. Quando pensavo che se
risultati. Quei quattro uomini, vestiti di giallo sporco,
ne stesse andando, cominciò a squillare il telefono,
mi avevano legato talmente stretto che, a mala pena,
risposi. Cercavano lei, la ragazza dagli occhi bianchi, di
riuscivo a muovere i polsi. Dentro la macchina cominciai
corsa presi il motorino e mi diressi verso il centro. Non
a dare di matto. Dopo qualche minuto mi rassegnai
avevo paura, mi era capitato spesso di uscire di casa
al mio destino. Dentro, tutto quello che hai fatto nella
nel cuore della notte per accompagnarla a qualche
vita, non conta più, è come ripartire da zero. Capisci di
appuntamento. Quella sera era diverso, eravamo solo
essere rimasto solo, l’unica cosa che ti rimane da fare è
io, lei e l’asfalto, i marciapiedi erano deserti, troppo
affrontare la realtà. Come vada, vada.
silenzio. L’accompagnai, presi un suo occhio e lo scambiai per denaro, l’altro senza pensarci due volte, lo presi e me lo infiali su per la narice, fino a toccare
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L’ABBRACCIO
A. Comunità di Trasta
Una gelida serata d’inverno Accadde tutto in una gelida serata d’inverno. Andai a Firenze con l’intento di cambiare vita, di lavorare onestamente. Genova, la mia città natale, era ormai diventata deleteria per me, le mie giornate passavano tra un “buco” di eroina o cocaina, piccolo spaccio di hashish e furti nei negozi. Il mio amico abitava nel capoluogo toscano, ormai da qualche anno, così decisi di raggiungerlo. Trovai subito un lavoro. Prima in una gelateria, poi in un ristorante e, infine, in un bar. Nella mia testa, dopo pochi mesi, ricominciarono i brutti pensieri. La noia riempiva le mie giornate e, dopo poco tempo, la droga ricomparve. Iniziai a caricare hashish, proprio come facevo a Genova, ma, questa volta, lo spaccio avveniva per strada, durante la vita mondana fiorentina. I miei clienti, spesso universitari o impiegati, mi guardavano con un misto di ammirazione e paura, o così almeno credevo. Fino a quella maledetta sera. Un ragazzo, mio cliente, mi chiese 10 g di cocaina. Non trattavo quel tipo di sostanza e mi misi subito in moto per reperirla. Era troppo allettante il guadagno di 2/300 euro per un massimo di mezz’ora di sbattimento. Appena feci il passaggio, sentii un urlo da dietro. Mi intimavano di fermarmi, mi girai e vidi un uomo, con barba incolta e capelli lunghi, che mi puntava una pistola gridando: polizia!. Venni arrestato
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e portato in una caserma, vicino a Ponte vecchio e, dopo mezz’ora di percosse e domande, a cui non
saranno persone umane? Le risposte arrivarono dopo
rispondevo, il Maresciallo disse la frase che sapevo già
poco tempo, entrai in una cella grossa, all’incirca, come
sarebbe arrivata: “Ti portiamo a Sollicciano. Il viaggio in
la mia camera da letto, gli inquilini erano cinque, tutti
macchina durò, circa, 15 minuti. Arrivati a destinazione,
di nazionalità araba. Stavano mangiando, si fermarono
mi trovai davanti ad un’imponente costruzione, che
e aggiunsero un posto a tavola e riempirono il mio
poco c’entrava con l’ambiente circostante. Entrato
piatto. La sezione dove ero finito era occupata, quasi
in matricola, mi vennero prese le generalità e iniziò
esclusivamente, da straneri, mi sentivo un estraneo,
un’accuratissima perquisizione. Poco dopo mi trovai
fino a quando, durante le ore di socialità, incontrai un
in una cella di isolamento, in compagnia di un uomo
ragazzo fiorentino che mi invitò a trasferirmi nella sua
di origine marocchina che, apparentemente, poteva
cella, dove rimasi per quattro mesi, fino al giorno della
avere l’età di mio padre. Costui, pochi minuti dopo,
mia scarcerazione.
tirò fuori circa un grammo di cocaina e la usammo entrambi. Il giorno dopo arrivò la guardia che ci disse
D. Comunità di Trasta
di prepararci, perché saremmo stati trasferiti in sezione. Nella mia testa iniziarono a susseguirsi pensieri e paure: come sarà la cella? quali compagni troverò? le guardie
L’ABBRACCIO
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BRUNO TADDEI “Graffi dell’anima” Attraverso lame incido la mia paura di essere solo.
Bruno Taddei: Approdato alla fotografia nel 2004
Attraverso lame incido la carta.
dopo trascorsi di pittura e scultura, ha messo a punto
Attraverso nuove immagini scolpisco le preesistenti.
una personale tecnica “di graffio” che trasforma ogni
Trasformo ciò che è stato in ciò che è.
lavoro in un pezzo unico.
Trasformo in carezza creativa un atto meccanico. Trasformo il figlio dell’obiettivo in figlio della mia mano. Mi riapproprio di una parte di me, mi approprio delle paure.
L’autore ha esposto numerose mostre in Italia, ha tenuto seminari di approfondimento a proposito del legame tra psicologia e fotografia con la collaborazione di Maria Grazia D’Amico e Sandro Iovine presso il DAMS di Bologna e l’Università
Mi approprio del mio coraggio. Conosco la profondità con i graffi sulla superficie.
dell’Insubria di Varese.
Conosco ciò che finora non ho mai voluto conoscere.
Le sue fotografie sono state pubblicate su numerosi
Conosco me stesso.
giornali e riviste, tra i quali: Il Fotografo, Fotografia
Riconosco i graffi dell’anima.
reflex, La Stampa, Il Giornale, La Sicilia. Ha pubblicato il libro “Il permesso di crescere”.
Testo di Sandro Iovine
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