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Bollettino del Consiglio di Fabbrica della Worthington di Desio e Nova Milanese
APRILE 197
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Bollettino del Consiglio di Fabbrica della Worthington di Desio e Nova Milanese
APRILE 197
Pur in presenza della grave crisi economica e sociale che ogni giorno crea problemi per la nostra esistenza e che per questo ci vedono impegnati ad affrontare con una vertenza aziendale il recupero del potere salariale distrutto in questi mesi di sfrenata inflazione, tuttavia non possiamo passare sottoEàlen zio un avvenimento come il referendum che per le sue implicazioni di carattere politico, sociale e morale, coinvolge direttamente ciascuno di noi come lavoratore quale che sia la nostra collocazione nella società.
Il Governo Rumor ha fissato per il 12 Maggio - nel corso del me se mariano - la data in cui si terrà il referendum per l'abrogazione del la legge che disciplina i casi di scioglimento dei matrimoni .
Perchè si fa questo referen dum ? Chi è che lo vuole ?
In un momento in cui il Pae se attraversa una profonda crisi eco nomica e politica, il referendum co
stituisce un grave tentativo per ostacolare l'unità di tutte le forze popolari e antifasciste che sola può portare ad una soluzione della crisi in senso democratico .
Non è certo privo di significato il fatto che a promuovere il referendum siano state le forze rea zionarie e conservatrici come i Comitati Civili e il MSI, che, in questa azione hanno trovato il soste gno della direzione democristiana che, così facendo non si è preoccu pata di esporre la DC al " Contagio colerico " che ne viene dal fatto di condurre la battaglia contro il divorzio insieme con il MSI e le forze più reazionarie .
L'aver imposto al Paese la prova del referendum costituisce un grae atto contro il processo di uni tà dei lavoratori, la prova della mancanza, di quel senso di responsa bilità nazionale che deve avere un partito che governa da quasi 30 anni e che è responsabile dei gravi mali che oggi travagliano il nostro Paese.
L'atteggiamento dei promoto ri del referendum introduce un elemento di divisione tra i lavoratori e cerca in questo modo di indebolire il processo di unità sindacale vo luto dai lavoratori quali che siano i loro orientamenti politici, religiosi o filosofici .
Ma dal momento che questa prova è stata imposta ai lavoratori, più forte si deve fare la loro volontà di portare ancora più avanti i processi unitari denunciando in primo luogo alle masse popolari co loro che, con questo referendum , intendono portare artificiosi motivi di divisione fra lavoratore e la voratore , fra democratico e democratico . Denunciando coloro che tentano di annullare una conquista civile come il divorzio approvato tre anni fa dal Parlamento .
L'unità della famiglia è un
bene prezioso che i lavoratori hanno sempre difeso . Ma questa unità non si salva certo impedendo per legge che siano sciolti quei matri moni che da anni sono ormai falliti.
Gli attacchi all'unità della fa miglia non vengono certo dalla leg ge che regola i casi di scioglimen to del matrimonio ma vengono dalla reali condizioni di vita in cui so no costretti a vivere i lavoratori.
Gli attacchi all'unità del la famiglia vengono dall'emigrazio ne cui sono costretti milioni di italiani soprattutto nel SUd che non trovano altra possibilità di sosten tamento che cercare lavoro all'aste ro lasciando ai loro paesi la moglie ed i figli ; vengono dal pendolarismo che costringe i lavoratori a lasciare le loro case prima dell'alba per farvi ritorno solo a notte inoltrata, vengono dalla mancanaa di servizi sociali ( asili ni do, scuole materne, campi gioco )
che troppo sovente costringe le don ne a rinunciare al lavoro .
Sono questi gli attacchi reali all'unità della famiglia e di ciò sono responsabili in primo luogo le forze politiche che oggi si fanno paladine della unità delle fa miglia ma che in tutti questi anni non ha mai fatto una politica concreta per favorire e rafforzare la unità della famiglia dei lavoratori, per attuare le riforme sociali .
Non è certo quindi la legge che ora si tenta di cancellare con il referendum, il pericolo per le famiglie italiane . Lo prova a fatto che in tre anni ( da quando è stata approvata la legge ) sono state emesse soltanto 60 mila sentenze di scioglimento di matrimonio, e non vi è stata affatto quella "corsa al divorzio " - un milione di casi - che i reazionari paventaia no prima che la legge entrasse in vigore .
A coloro che per sostenere la loro posizione di abrogazione della legge sostengono che il divor zio è una questione che non riguarda i lavoratori ma i borghesi,bisogna dire che la maggior solidità e schiettezza di rapporti che caratterizzano la famiglia dei lavorato ri in generale, non sono vincolate a concezioni o a modelli conservatori, ma rivolte invece verso una evoluzione di rapporti sociali,nel quadrochlla quale si colloca una unità familiare effettiva . Il divorzio fa parte di questa evolu-
zione dei rapporti sociali ed appartiene quindi ad una società civile, moderna e democratica . E' un diritto inalienabile dell'epoca nella quale viviamo . In questo sen so il divorzio non è un fatto borghese e neppure una conquista proletaria ma un elemento di sviluppo democratico della società .
L'impegno dei lavoratori a salvaguardare la loro unità, anche nel quadro del confronto aperto dal/referendum, non significa coltivare il disimpegno in questa battaglia ma vuol dire invece impegnarsi e sviluppare l'azione perchè l'Italia non vada indietro, perchè la libertà trinnfi sull'intolleranza
Lottare e battere i reazionari è un obiettivo che i lavoratori perseguono in ogni campo della lotta sociale e politica
Oggi un fronte di lotta è quello che contrappone le forze democratiche ai conservatori e ai reazionari che hanno trovato un ele mento che li unisce nel sostenere la campagna di abrogazione del divorzio .
Da qui derivano le ragioni di fondo che devono ispirare i lavoratorAa dare un contributo fonda mentale alla causa vivile e democra tica-per la quale devono dire "NO" il prossimo 12 Maggio .
Debbo premettere che considero il referendum una istituzione di democrazia formale molto pericolosa, che meriterebbe quindi di essere ridiscussa. Ma poiché esso ha tutti i crismi costituzionali non possiamo ignorarlo; anzi dobbiamo utilizzarlo oggi per una crescita della coscienza civile e religiosa della società.
...A parte alcune riserve, e considerato anche il fatto che certi partiti politici approfitteranno dell'occasione per dare una svolta reazionaria all'attuale situazione italiana, mi auspico che tutte le forze democratiche approfittino di questo referendum per promuovere la crescita e la maturazione politica e sociale della loro base. t bene che tali forze storiche avvertano che l'elettorato non va mantenuto in una disposizione passiva da utilizzare nelle grandi occasioni dell'urna e basta, ma va invece guidato verso una chiarificazione di quelli che sono i valori di una coscienza libera. ...Cosi, oltre a risvegliare nei cittadini ia coscienza dì vivere in una società piena di sfruttamento, di mistificazioni e di coperture ideologiche infami, dovrebbe smascherare l'intenzione subdola dei promotori del referendum, che potrebbe essere capovolta a mo' di boomerang, a loro danno, confinandoli in quella area che è la loro: l'area della nostalgia di un mondo passato e della paura di un mondo nuovo ».
Per quanto riguarda la coscienza cristiana, ritengo che questa sia un'ottima occasione per far valere il principio già sancito dal Concilio, ma che non è ancora diventato animatore delle comunità cristiane, che i valori morali sono tali in quanto si basano su uno spontaneo consenso della coscienza e che l'indissolubilità del matrimonio in tanto ha valore in quanto è il frutto di un consenso continuamente rinnovato, autentico e libero da ogni coercizione esterna. Un'intransigenza che si aggrappa a formalismo legale, trascurando quelle che sono le posizioni di coscienza, è pura ipocrisia, sostanzialmente distruttiva, tanto per la morale autentica quanto per il Vangelo ».
La famiglia non è quell'area sacra che la tradizione (religiosa no) ha esaltato; ma un momento della vita collettiva in cui entrano in gioco, oltre agli ideali morali, anche dei processi e dei condizionamenti di struttura; perciò una liberazione della famiglia dalle forze disgregatrici comporta sí anche la clausola del divorzio, come rimedio ai casi irrimediabili, ma soprattutto un insieme di garanzie, di facilitazioni e di attenzioni pubbliche senza di che il tessuto sociale viene disgregato in uno dei nodi fondamentali ».
Il referendum sul divorzio implica un'operazione di destra per la materia in discussione, per il tipo di schieramento che provoca, per le ambiguità che contiene. Si confrontano due schieramenti interclassisti. L'indissolubilità del matrimonio, alla quale come cattolico credo, non c'entra. L'indissolubilità è un valore, un valore non può essere imposto coattivamente. Perciò sono contro l'abrogazione della vigente legge sul divorzio. Ma quello che mi preoccupa come sindacalista cristiano, è che il referendum contiene potenzialmente il pericolo di una lacerazione dei lavoratori
LEGGE P dicembre 1970, n. 898.
Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.
La Camera dei deputati ed il Scruto della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.1 giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto • a norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3.
Art. 2
Nei casi in cui il matrimonio sia stata celebrato con rito religioso e regola:mente trascritto, il giudice, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione dí cui al successivo articolo 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3, pronuncia la cessazione degli effetti civili 'conseguenti alla trascrizione del matrimonio.
Art. 3
La scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:
1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
a) all'ergastolo' ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'articolo 564 del codice penale e per i delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale commessi in danno di un discendente o figlio adottivo, ovvero per induzione o costrizione del coniuge o di un figlio anche adottivo alla prostituzione, nonché per sfruttamento o favoreggiamento alla prostituzione di un discendente o di un figlio adottivo;
c) a qualsiasi pena per omicidio volontario in •danno di un discendente o figlio adottivo ovvero per tentato omicidio in danno del coniuge o di un discendente o figlio adottivo;
d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'articolo 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno dei coniuge o di un figlio anche adottivo.
Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.
Per tutte le ipotesi previste nel numero 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;
.2) nei casi in cui:
l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1),del presente articolo', quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la. serapazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge da almeno due anni.
In tutti í predetti casi. per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono protrarsi ininterrottamente da almeno cinque anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale; nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni' decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza.
Quando vi sia opposizione del , eliuge convenuto il termine di cui sopra è elevato:
ad anni sette, dell'attore;
- ad anni sei, nel caso di 'separazione consensuale omologata in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge o di separazione di fatto; il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b, e e) del numero 1) del presente articolo si è concluso can sentenza di non doversi- procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli clementi costitutivi e le condizio-. ni di punibilità dei delitti stessi;
e/) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione -che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;
e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;
1)11 matrimonio non è stato consumato.
La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone con ricorso, contenente l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata, al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza oppure, nel caso di irreperibilità o di residenza all'estero, al tribunale del luogo di residenza -del ricorrente. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto, per I'annotazicne in calce all'atto.
Nel ricorso è indicata l'esistenza deì figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio. •
Il presidente del tribunale fissa con decreto il giorno della comparizione dei coniugi davanti a sè e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto e nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.
I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente tentando di conJíliarli. Se i coniugi si conciliano o, comunque, se il coniuge istante dichiara di non voler proseguire nella domanda, il presidente fa redigere processo. verbale della conciliazione o della dichiarazione di rinuncia all'azione.
Se il coniuge convenuto non compare o se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti, se lo ritenga opportuno, i figli minori, anche d'ufficio dà con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a questo. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'art.- 177 del codice di procedura civile.
Il presidente del tribunale, qualora ritenga motivatamente che sussistono concrete possibilità di riconciliazione tra i coniugi, specie in presenza di figli minori, fissa la udienza di comparizione davanti al giudice istruttore entro un termine non superiore ad un anno.
L'ordinanza con la quale il presidente fissa la udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso 'nel ,termine perentorio stabilito nell'oodioanza -stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.
Il giudice istruttore può disporre d'ufficio l'assunzione di mezzi istruttori.
Art. 5
Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'articolo 3, pronuncia con sentenza Io scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza.
La moglie riacquista il cognome che- essa aveva antecedentemente al matrimonio.
La sentenza è impugnabile da Ciascuna delle parti. Il pubblico ministero può, ai sensi dell'articolo 72 del codice di procedura civile, proporre. impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.
Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione, l'obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore dell'altro periodicamente un assegno in proporzione alle proprie sostanze e ai propri redditi. Nella determinazione di tale assegno il giudice tiene conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in una unica soluzione.
L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.
sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di- entrambi i genitori.
Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio dispone a quale dei coniugi i figli debbono essere affidati sotto la vigilanza del giudice tutelare ovvero come, per gravi motivi, si debba altrimenti provvedere sull'affidamento, ed assume ogni altro provvedimento relativo alla prole. In ogni caso il padre e la madre conservano il diritto e l'obbligo di vigilare sulla educazione della prole.
L'affidamento e i provvedimenti riguardanti i figli avranno come esclusivo riferimento l'interesse morale e materiale degli stessi.
In particolare il tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e Ala educazione dei figli, e dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni di questi.
Il tribunale, nel caso in cui í genitori trascurino i loro doveri nei confronti dei figli minori o legalmente incapaci o ne mettano in pericolo gli interessi, può nominare un tutore, indipendentemente dal verificarsi di fatti che costituiscano motivo di decadenza dalla patria .potestà.
Art-. 7
Il secondo comma dell'articolo 252 del codice civile è così modificato:
« I N:11i adulterini possono essere riconosciuti anche dal genitore che, al tempo del concepimento, era unito in matrimonio, qualora il matrimonio sia sciolto per ,effetto della morte dell'altro coniuge ovvero per pronuncia di scioglimento di -cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso ».
Art. 8
Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può imporre all'obbligato di prestare idonea garanzie reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6. -
La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.
Il tribunale può ordinare, anche con successivi provvedimenti in camera di consiglio, che una quota dei redditi o dei proventi di lavoro dell'obbligato venga versata direttamente agli aventi diritto alle Oestuzioní di ari alle norme predette.
Art. 9
Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, su istanza di parte, può dispone la revisione delle disposizioni concementi l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondersi ai sensi degli articoli 5 e 6. In caso di morte dell'obbligato, il tribunale può disporre che una quota della pensione o di altri assegni spettanti al coniuge superstite sia attribuita al coniuge o ai coniugi rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cesssriOne degli effetti civili del matrimonio. rt tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentite le parti ed il pubblico ministero.
Art. 10
L'obbligo, ai sensi degli articoli 147 e 148 del codice civile, di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui
La sentenza che pronuncia lei scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che i'hr CMCgal, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu MIscritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al regio decreta_ 9 luglio 1939, n. 1238.
nel caso di separazione pronunciata per colpa esclusivaLo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciati nei casi rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge,hanno efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione delk4 sehttlaa
Art. 11
Dopo lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. quando il tribunale non ha dispostó altrimenti, ciascun genitore esercita la patria potestà sui figli affidatigli. Il genitore al quale sono stati affidati i figli ne amministra i beni con l'obbligo di rendere conto annualmente al giudice tutleare e ne ha l'usufrutto fino a quando non passi a nuove nozze. L'altro genitore conserva il diritto di vigilare e il dovere di collaborare alla educazione e all'istruzione dei figli.
L'altro genitore, se ritiene pregiudizievoli per il tiglio i provvedirrienti presi dall'esercente la patria potestà. può ricorrere al giudice tutelare prospettando i provvedimenti che considera adeguati.
Il giudice, sentito il figlio che ha compiuto il 14° anno di età. dichiara quale dei provvedimenti è adeguato ali interesse del figlio. •
Art. 12
Le disposizioni di cui agli articoli 155, 156, 255, 258, 260, 261, 262 del codice civile si applicano, per quanto di ragione. anche nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
lest presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi P dicembre 1970 SARAGAT
Visto, GUATdatigiiii: REALE
COLOMBO — REALE
Noi siamo contrari al referendum. Come democratici, come cristiani, come uomini del dialogo e della collaborazione con tutte le forze socialmente vive e responsabili del paese, vi vediamo il pericolo di possibili divisioni, lacerazioni, manovre ambigue di stampo conservatore. Perciò lo respingiamo. Ci rendiamo conto che ben altri e gravi sono i problemi del paese: occupazione, scuola, carovita ecc. e capiamo che qualcuno, col diversivo del referendum, potrebbe tentare di esasperarli e volgerli contro l'interesse comune al dialogo pacato, alla ricerca di soluzioni ragionate dei problemi «.
Noi abbiamo dei dubbi, anche teologici, biblici e religiosi, sull'indissolubilità del matrimonio. È un problema che !e voci piú, avvertite stanno discutendo anche all'interno della Chiesa. Noi seguiamo questa problematica e siamo in fase di ricerca. Dal punto di vista sociale, tenuto conto cioè del carattere pluralistico della nostra società, del rispetto dovuto anche a chi non è cattolico, delle lacerazioni che continuamente si ripropongono alla collettività a tutti i livelli, nel lavoro e nella famiglia, noi consideriamo il divorzio una legge moderna e civile. Un complemento indispensabile ai diritti di libertà del cittadino, come il diritto di parola, di espressione, di convinzioni politiche, coscienza, fede religiosa. Non a caso ci consideriamo dei cristiani della Chiesa conciliare. Crediamo che nella coscienza il cristiano debba avere il suo pilastro fondamentale, il suo alto tribunale, il suo giudice. È soprattutto attraverso questa dilatazione del momento della coscienza, che presuppone libertà di scelte, fuori dei condizionamenti sociali e delle costrizioni di legge, che si potrà avere tra l'altro anche quella rinascita di spirito evangelico e autenticamente religioso indispensabile per un'unione armoniosa e duratura dei coniugi, per una famglia meno precaria e vuota. Pensiamo dunque che se si arriverà al referendum per abrogare la legge, quei cattolici che l'avranno voluto avranno perduto un'altra buona occasione per non peccare di integralismo...
Dal punto di vista civile credo che lo stato non possa obbligare due persone a stare legate tutta la vita. Una società moderna non può entrare nella coscienza individuale, ma ha il diritto e il dovere di regolare certe situazioni, come il sostegno del coniuge bisognoso, l'educazione dei figli. Quindi penso che dal punto di vista civile il divorzio sia ammissibile. lo penso che se ci fosse anche solo un cittadino che crede, in coscienza, di non poter continuare a vivere con un'altra persona, una società moderna debba permettergli di sciogliere il vincolo e di rifarsi una vita, regolando, naturalmente, le questioni che rimangono aperte: figli, situazione economica... •.
L'Assemblea regionale delle ACLI dell'Emilia Romagna:
È necessario a livello di società civile il rispetto della libertà di coscienza e delle scelte di chi non è cristiano e deve essere denunciato l'equivoco disegno di quanti speculano sulla coscienza cristiana di larga parte del popolo italiano perseguendo obiettivamente propositi conservatori e reazionari per dividere il movimento operaio ».
Il nostro essere cristiani non consente di mettere in discussione l'unità e la continuità del rapporto familiare, ma la nostra coscienza maturata dall'insegnamento conciliare esige, a livello della società civile, il rispetto della libertà di coscienza e delle scelte etiche di chi cristiano non è ».
I dati sugli aumenti dei prezzi sono diventati ormai, veri e propri bollettini di guerra .
Nei giorni scorsi l'Istat ha comunicato che tra il Gennaio'73 ed il Gennaio '74 i prezzi all'ingrosso sono aumentati del 25,4%.
Gli aumenti del prezzo dei carburan ti decisi dal Governo il 20 Febbraio e quelli che ancora si prospettano insieme agli aumenti delle ferrovie, sono destinati ad incrementare questa corsa .
Di questo passo dicono gli esperti, la previsione di un aumento medio dei prezzi al consumo del 20% per il 1974 diventa ottimistico . Nella guerra dei prezzi, come in ogni guer ra , c'è chi vince e c'è chi perde. Perde chi vive di salario. Vince chi vive di profitto,di speculazione, di rendita .
In questa situazione che taglieggia ogni giorno i redditi delle grandi masse, che fa diventare più ricchi i ricchi e più poveri i poveri, la unica arma nelle mani della classe operaia è l'apertura di vertenze aziendali contenenti rivendicazioni salariali e sociali . In questa ottica si sono posti anche i lavoratori della Worthington che dopo am pia discussione nelle riunioni di reparto, hanno deciso nell'assadiplea generale del 25.3.74 di presentare una piattaforma salariale alla Direzione .
1) Aumento salariale di L. 25.000 uguale per tutti del premio men sile Worthington ( da L. 8.000 a L. 33.000 ) .
Un aumento certamente noia demagogico, ma che tiene conto della reale decurtazione del potere di aapisto delle nostre buste
paga, causata dalla svalutazione della lira e dell'aumento ge neralÉzzato dei prezzi .
Aumento giustificato anche dallo elevato valore dei profitti realiz zati dalla Wortington nei mesi scor si .
2) Pagamento completo del terzo ele mento a partire dal 1.9.1974. Con questa anticipazione si vuo-le difendere una grossa conquista raggiunga nel novembre scorso dopo una dura lotta e cioè il controllo effettivo da parte dei lavoratori dei livelli salariali all'irterno dell'azienda attraver so l'introduzione del terzo elemento .
Controllo che rafforza il potere dei lavoratori nella fabbriaa ahe permette di limitare la
terenziazioni salariali esistenti all'interno di ogni categoria. Questo aspetto perequativo del terzo elemento non è stato applicato benchè questo punto fosse chiaramente specificato nel verbale di accordo che reca le firme di tutta la direzione Worthington .
Pertanto la direzione dovrà as, sumersi la completa responsabili tà di aver ribaltato un accordo appena raggiunto e dovrà anticipare al 1.9.74 ciè che avrebbe dovuto pagare il 1.7.75 .
3) Contribuzione sociale pari al 1% del mnnte salari annuale da versare agli enti locali per affron tare e risolvere sotto il con4trollo delle 00.SS. i problemi della zona ed in particolare per i trasporti pubblici .
Scopo di questa richiesta discus sa ampiamente nelle varie assemblee di reparto e che qualifica la nostra piattaforma, è quello di tutelare il potere di acquisto dei salari all'esterno della fabbrica .
Essa va ad associarsi a quelle portate avanti ( alcune ora ra£ giunte vedi Brollo, Autobianchi, ecc .. ) dai lavoratori della zo na affinchè i padroni contribuì scano tangibilmente a risolvere tutti quei problemi sociali dei territori che sono stati esalta-
ti dall'alta concentrazione industriale.
Un sistema efficiente di traspor ti pubblici significa , per coloro che sono costretti ad usare la macchina per recarsi al lavoro, un recupero salariale compreso fra le 20 - 30.000 lire mensili .
La presenza in zona di asili nido e di scuole materne pubbliche, la distribuzione gratuita dei libri di testo per le scuole dell'obbligo, la creazione di cooperative di consumo ecc .. significa tutelare r -eaè mente il nostro salario soprattutto in un p, riodo di crisi economica co me quello che stiamo attraversando che è caratterizzato da una inflazione galoppante .
Certamente è utopia pensare di risolvere tutti i problemi con una contribuzione sociale , ma questo punto della nostra piattaforma non fa altro che innestarsi nella strategia complessiva delle riforme portata avanti a livello nazionale dalle 00.SS. Strategia tendente a tutelare non solo i lavoratori occupati ma anche le classi subalterne nostre tradizionali alleate e cioè i pensionati, i lavoratori a domici lio, disoccupati, contadini del Sud. Questi sono brevemente i punti e le motivazioni della piattaforma Worthington . Tutti devono però essere convinti che presentare una piattaforma sis-i>
gnifica
a) lottare, anche dunamente se necessario, affinchè essa venga portata a termine vittoriosamente .
Una sconfitta significherebbe perdere il nostro potere in fabbrica per molte tempo e lasciare alla direzione grandi margini di manovra per incrementare i suoi profitti con la repressione delle strutture sindacali e la intensificazione dello sfruttamento .
b) Tutti i punti della piattaforma sono ugualmente importanti a che pertanto verrà raggiunto l'accordo solamente se essi saranno risolti positiva mente . Non accetteremo nessun mercanteggiamento perchè le
nostre richieste sono frutto di una consapevole valutazione 5 da parte di tutti i lavoratori.
La volontà della direzione di rimandare all'Assdbmbarda la vertenza in atto significa che lo scon tro sarà duro ed è quindi necessario vigilare attentamente ed opporsi a qualunque tentativo tendente a dividerci con falsi obiettivi o con false promesse .
La nostra forza risiede nel la unità di intenti e dalla volontà e capacità di lotta che sapremo - * esprimere e soprattutto nella presa di coscienza che i problemi sul tappeto sono comuni a tutti i lavoratori e che pertanto devono essere affrontati in modo collettivo .