Bollettino del Consiglio di Fabbrica
Breda Termomeccanica
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Bollettino del Consiglio di Fabbrica
Breda Termomeccanica
I lavoratori della Breda Termomec canica hanno eletto nel mese di Mar
zo il nuovo Consiglio di Fabbrica, che risulta così composto :
Sangalli Giancarlo
Di Nardo Mario
Vergani Luciano
Redaelli Giuseppe
Poletti Claudio
Broggi Giulio
Parisi Giuseppe
Bonomelli Mario
Bighini Gianmarco
Matta Luciano
Raschioni Isidoro
Cicero Antonio
Mazzaroli Alessandro
Brasolin Gime
Nava Ambrogio
Bellesia Dino
Cantù Natale
Anelli Antonio
Loglisci Francesco
Ciccolella Salvatore
Clanco Domenico
Mosca Giulio
Del Frate Luciano
Locatelli Angelo
Guerciotti Leonardo
Marino Cerrato Ugo
Locati Mario
Franzetti Pietro Baechieri Lorena
Mag.
Componenti es ecutivo
Marzaroli Alessandro
Bucchi Natale
Locati Mario
Matta Luciano
Mosca Giulio
Locatelli Angelo
Poletti Claudio
Broggi Giulio
Basile Domenico
Commissioni di Lavoro
Man.Atrez.
Trac.La.Es. Sald.
Stampa-tesseramento-ore sindacali: Marzaroli - Bighini - Marino Cer rato - Franzetti - Guerciotti .
Coordinamento settore : Basile- Anelli - Locali M.-
Fab.
Car. Cal. Tub. tra.Ter.
Problemi sociali : Locatelli - Broggi - Del FrateCantu - Vergani.
Ver.Valv.
Antinfortunistica -Ambiente di lavoro
Bucchi - Sangalli - RedaelliBellesia - Matta .
Applicazione Contratto - Acc. aziendali- straordinario :
Poletti - Loglisci
Nucl.
Mosca - Bonomelli -
C.T.P. Qualificheretribuzioni
Bucchi - SangalliBellesia - Matta .
Gestione 150 Ore
- BrasolinBasile .
cottimi--
Radaelli -
RITENIAMO SIA DOVERE DEL SIEDA.
CATO PORTARE A CONOSCENZA DI Tui
TI I LAVORATORI
IL TESTO DELLA LEGGE RELA— TIVA ALLA DISCIPLINA DEI CASI DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO PER PERMETTERE UNA SERENA VALUTAZIO— NE ED UNA SCELTA DI COSCIENZA.
La situazione economica e politica in cui si colloca il referendum, il tipo di schieramento che lo ha proposto, le possibili conseguenze negative che la- campagna del referendum può provocare sul piano dell'unità e della solidarietà dei lavoratori rendono chiaro a tutti che non è tanto in discussione l'assetto giuridico della famiglia, quanto la possibilità di colpire io stesso movimento operaio e sindacale, nel corso di una crisi economica che si vuole fare pesare sui lavoratori.
Per questo la F.L.M. Milanese non può scegliere la strada del silenzio e propone al dibattito dei lavoratori importanti• elementi di giudizio, fermo restando ovviamente che l'organizzazione non sarà in nessun modo e con nessun mezzo impegnata nella campagna o nell'esprimere linee propagandistiche, fedele al comportamento autonomo fin qui seguito.
Ecco perciò alcune indicazioni di fondo:
1) i lavoratori metalmeccanici debbono valutare con chiarezza che il referendum, al di là del confronto sulla regolamentazione legislativa del matrimonio, è sostenuto da potenti interessi conservatori e ridà spazio a forze reazionarie eversive, prima di tutto il M.S.I., che le lotte di massa avevano emarginato
fjaila scena politica e parlamentare.
Questi nuovi paladini della famiglia non hanno nessun interesse a sanare sul serio le ragioni di crisi del matrimonio, ma vogliono drammatizzare lo scontro per attaccare le conquiste dei lavoratori e la stessa democrazia;
Si tenta di strumentalizzare la differenza di visioni religiose ed umane per seminare la divisione tra i lavoratori, proprio nel momento in cui l'esperienza dei Consigli ed il processo di unità sindacale hanno dimostato a tutto il Paese che il pluralismo di visioni religiose ed umane non è assolutamente un'ostacolo alla solidarietà nella lotta e nella costruzione di un sindacato unito.
E' compito primario del movimento battere questo tentativo e dare una grande dimostrazione di unità.
I promotori del Referendum per l'abrogazione di una legge che non vincola tutti i cittadini ma sanziona una possibilità limitata per chi la vuole utilizzare, non hanno invece speso una soai sulle cause della crisi della famiglia che hanno radice nella condizione sociale. Nessuna parola sulla tragedia dell'emigrazione, sulla assenza dei
Pubblichiamo TI documento approvato dild. unanimità del Consiglio Generale Linfit> rio della FLM milanese (6 marzo 1974) dopo un ampio dibattito. Su questi tomi lo stesso Consiglio Generale he deciso dl aprire un ampio dibattito tra tutti I lavo rotori fornendo Importanti indicazioni di fondo.
servizi sociali, sullo sfruttamento della manodopera femminile, sulle difficoltà economiche della famiglia.
La famiglia è oggi un valore importante per le masse lavoratrici; un valore che va difeso anzitutto conquistando con le lotte sindacali e civili più libertà dal bisogno, dall'ignoranza/e dallo sfruttamento operato 'in nome del profitto.
Per queste ragioni, al di là della libera scelta morale e politica di ciascun lavoratore che non è minimamente in discussione, direttivo della F.L.M. milanese in apertura del dibattito nelle zone e nei consigli, esprime un giudizio negativo su una proposta di abrogazione della legge sul divorzio, che rischia di aprire una vera e propria guerra di religione e drammatiche crisi di coscienza nel momento in necessario il massimo di solidarietà e che obiettivamente rappresenta un diversivo rispetto alla soluzione dei gravissimi problemi sociali del Paese.
Il compito più importante dei metalmeccanici resta comunque quello di rafforzate l'unità malgrado il referendum, al di là del referendum.
Su tali questioni il Consiglio Generale Unitario della F.L.M. decide pertanto di aprire un ampio dibattito tra tutti i lavoratori.
Art. 1
Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3.
Art. 2
Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, il giudice, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3, pronuncia la essazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del h:Latrimonio.
Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:
1) quando, 'dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti -commessi in precedenza:
' a) all'ergastplo ovvero ad una pena supertbré ad anni quindici, ancbe con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi à reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale.
b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'articolo 564 del codice penale e per i delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale commessi in danno di un discendente o figlio adottivo, ovvero per induzione o costrizione del coniuge o di un figlio, anche adottivo alla prostituzione, nonché per sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione di un discendente o di un figlio adottivo;
e) a qualsiasi pena per omicidio volontario in danno di un discendente o figlio adottivo ovvero per tentato omicidio in danno del coniuge o di un discendente o figlio adottivo;
ci) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'articolo 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno 'del coniuge o di un figlio anche adottivo.
Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere ricostituire la convivenza familiare. .
Per tutte le ipotesi previste nel numero 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;
2) nei casi in cui:
a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1)
del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare; è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la Separazione di fatto stessa è iniziata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge da almeno due anni.
In tutti i predetti oasi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono protrarsi ininterrottamente da almeno cinque anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di ser parazione personale; nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza.
Quando vi sia opposizione del coniuge convenuto il termine di cui sopra è elevato:
ad anni sette, nel caso di separazione pronunciata per colpa esclusiva dell'attore:
ad anni sei, nel caso di separazione consensuale omologata in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge o di separazione di fatto;
il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio ritiene che nel fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;
il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimehto o di assoluzione che dichiari 'non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;
e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;
/) il niatrimonio non è stato consumato.
La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone con ricorso, contenente l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata, al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza oppure, nel caso di irreperibilità di residenza all'estero, al tribunale del luogo di residenza del ricorrente. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione in calce all'atto.
Nel ricorso è indicata l'esistenza dei figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
Il presidente del tribunale fissa con decreto il giorno della comparizione dei coniugi davanti a sè e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto e nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.
I coniugi devono comparire davanti al 'presidente del tribu-
nale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi pongiuntamente tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano o, comunque, se il coniuge istante dichiara di -non voler proseguire nella domanda. il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione o della dichiarazione di rinuncia all'azione.
Se il coniuge convenuto non compare o se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti. se lo ritenga opportuno, i figli minori, anche d'ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a questo. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 177 del codice di procedura civile.
Il presidente del tribunale, qualora ritenga motivatamente che sussistono concrete possibilità di riconciliazione tra i coniugi, specie in presenza di figli minori, fissa la udienza di comparizione davanti al giudice istruttore entro un termine non superiore ad un anno.
L'ordinanza con la quale il presidente fissa la udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura debrattore al convenuto non comparso nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.
Il giudice istruttore può disporre d'ufficio l'assunzione di mezzi istruttori.
Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'articolo 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza.
La moglie riacquista il cognome che essa aveva antecedentemente al matrimonio.
La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero può, ai sensi dell'articolo 72 del codice di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.
Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone, tenuto conto delle condigioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione, l'obbligo per uno del coniugi di somministrare a favore dell'altro periodicamente un assegno in pro-
porzione alle proprie sostanze e ai propri redditi Nella determinazione di tale assegno il giudice tiene conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in una unica soluzione.
L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.
Art. 6
L'obbligo, ai sensi degli articoli 147 e 148 del codice civile, di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.
Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio dispone a quale dei coniugi i figli debbono essere affidati sotto la vigilanza del giudice tutelare ovvero come, per gravi motivi, si debba altrimenti provvedere sull'affidamento, ed assume ogni altro provvedimento relativo alla prole. In ogni caso il padre e la madre conservano il diritto e l'obbligo di vigilare sulla educazione della prole.
L'affidamento e i provvedimenti riguardanti i figli avranno come esclusivo riferimento l'interesse morale e materiale degli stessi.
In particolare il tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento. all'istruzione e alla educazione del figli, e dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni di questi.
Il tribunale, nel caso in cui i genitori trascurino i loro doveri nei confronti dei figli minori o legalmente incapaci o ne mettano in pericolo gli interessi. può nominare un tutore, indipendentemente dal verificarsi di fatti che costituiscano motivo di decadenza dalla patria potestà.
Art. 7
Il secondo comma lo 252 del codice civile è così modificato:
« I figli adulterini possono essere riconosciuti anche dal genitore che. al tempo del concepi, mento. era unito in matrimonio, qualora il matrimonio sia sciolto per effetto della morte dell'altro coniuge ovvero per pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso »
Art. 8
II tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile. Il tribunale può ordinare. anche con successivi provvedimenti in camera di consiglio, che una quota dei redditi o dei pro '\ venti di lavoro dell'obbligato venga versata direttamente agli aventi diritto alle prestazioni di cui alle norme predette.
Art. 9
Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il tribunale, su istanza di parte. può disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondersi ai sensi degli articoli 5 e 6. In caso di morte dell'obbligato, il tribunale può disporre che una qudta della pensione o di altri assegni spettanti al coniuge superstite sia attribuita al coniuge o ai coniugi rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentite le parti ed il pubblico ministero.
Art. 10
La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. quando sia passata in giudicato. deve essere trasmessa in copia autentica. a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per
le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al regio decreto 9" luglio 1939, n. 1238.
Lo scioglimento e la cessazio. ne degli effetti civili del matrP monto, pronunciati nei casi rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, hanno efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione della sentenza.
Dopo lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se il tribunale non ha disposto altrimenti, ciascun genitore esercita la patria potestà sui figli affidatigli. Il genitore al quale sono stati affidati i figli ne amministra i beni con l'obbligo di rendere conto annualmente al giudice tutelare-e ne ha l'usufrutto fino a quando non passi a nuove nozze. L'altro genitore conserva il diritto di vigilare e il dovere di collaborare alla educazione e all'istruzione dei figli.
L'altro genitore. se ritiene pregiudizievoli per il figlio i provvedimenti presi dall'esercente la patria potestà, può ricorrere al giudice tutelare prospettando i provvedimenti che considera adeguati.
Il giudice, sentito il figlio che ha compiuto il 14. anno di età, dichiara quale dei provvedimenti è adeguato all'interesse del figlio.
Le disposizioni di cui agli articoli 155, 156, 255, 258, 260, 261, 262 del codice civile si applicano, per quanto di ragione, anche nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato. sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
(Legge 1° dicembre 1970, n. 898)
Altri dati:
-il 63,1% dei divorzi, nel biennio 71-72, si riferisce a matrimoni celebrati prima del 1951.
-il 77,7% dei -ariti, il cui matrimonio é stato sciolto, ha una età superiore ai 40 anni; per le mogli tele % é del 67,9%.
-riguardo alle douande accolte nel biennio '71-'72,.q.876 riguardano "operai e assi_ilati", .6090 "lavoratori in proprio e coadiuvanti"(artigiani, piccoli imprendit2 ri, cowercianti,ecc...),8.438
sono state le dorAande accolte per "dirigenti ed impiegati"; 1722
sono state quelle per "imprenditori e liberi professionisti".
Infine 13.565 sono le sentenze emesse a favore di persone la mi condizione o noti é professionale (ad es. casalinghe e pensionati) o la cui condizione professionale non é stata specificata.
-nel biennio '71-'72, delle 49.761 dodAnde accolte, 37.305 di esse non hanno posto proble;,ii di affida;;:enti di minori, in quanto si tratta va di coppie che o non avevano figli o i cui figli erano già,,raggio renni.
Dall'elenco sopra riportato risur ta chiaramente che, con trascorrere degli anni, il numero delle domande va progressivamente diminuendo, si smentisce così nettamente il nefaus to slogan che " il divorzio chiama divorzio " patorito dalle varie "mad gioranze silenziose " . Anzi al con trario dimostra che col passare del tempo il ricorso alla legge sullo scioglimentocel matrimonio avviene con sempre maggior maturità e senso di responsabilità .
Riportiamo inoltre i seguenti dati fornitici dalla stessa fonte :
Risulta quindi in modo lampante che la più alta percentuale di divorzio si riferisce a persone che hanno meditato alungo sulle loro pos sibilità di riconciliazione e per le quali la legge sul divorzio ha permesso di regolarizzare la loro nuova situazione di fatto ormai acquisita.
Anche da ciò la tesi che il divorzio è solo un ulteriore privilegio per le classi più abbienti viene chiaramente smentita .
Risulta quindi che si ricorre al divorzio principalmente quando non si pone il problema di affidamento dei minori . Questo a ulteriore riprova della maturità dei richiedenti .
Ci siamo quindi limitati a ripor tare il testo integrale della legge e a elencare qalcuni dati circa gli effetti della sua applicazione . Ci asteniamo dall'affrnntare una discus sione circa la scelta politica. del momento di indire il referendum un grossolano paliativo degli assillanti problemi dei lavoratori quali quelli della casa, degli ospedali, dei trasporti, dei prezzi ecc ..
ALLA"VIROLA"
Uno degli aspetti importanti che oggi va considerato e valutato poli ticamente è senza dubbio la capacità del Consiglio di Fabbrica di render si espressione diretta dei lavoratori, di essere in grado autonomamente di fare analisi concrete delle situazioni aziendali e generali, di mi su rare la propria capacità di importa re e risolvere in modo positivo i problemi dei lavoratori e delle mas se popolari, di essere in definitiva lo strumento chiarificatore e di rigente di una situazione " incerta" e confusa come è quella che oggi sti amo attraversando .
Edfl da questa premessa, che a me sembra negativa la convinzione o posizione di delegati del Consiglio
di Fabbrica, che tuttora mantengono una visuale ristretta aziendalistica dei problemi che riguardano la fabbrica, le fabbriche, le città,le provincie , le regioni ed in alcuni casi tutto l'intero paese .
Non si può pensare a qualsiasi problema ( inquadramento unico,settore termoelettromeccaniconucleare, future vertenze aziendali,ecc.ecc.) con intendimenti solo ed esclusivamente aziendalistiti , non si può perchè : lo si voglia o no tutti questi problemi hanno collegamenti e considerazioni con il movimento più in generale e se anche lo si vo lesse avrebbe solo il compito sfiatatoio , di indebolimento della potenzialità e capacità di lotta del movimento operaio .
Se questo è vero, occorre oggi
andare ad una maggiore partecipazio ne e discussione coi lavoratori,occorre potenziare il Consiglio diFabbrica, occorre anda re a delle verifiche nell'organizzazione a tutti i livelli ( rapporti base-vertice ), occorre essere parte integrante dell'organizzazione
sindacale e non partire da proprie "fisime " per cercare nei fatti alternative confederali che appaiono sempre più parziali e fumose ed assolvono al compito ingrato di creare confusione e disorientamento ; un pò troppo, per chi vuole solo avere una copertura "ideologica " .
Con un'assemblea pubblica allo ITIS di Sesto S.Giovanni si è dato avvio ai corsi delle 150 ore per i lavoratori .
Questa grossa conquista contrattuale ed i suoi significati sono stati lungamente dibattuti nei vari interventi Si sono fatte notere le grosse difficoltà affrontare,e superate in parte, per quanto riguarda la dispo nibilità di aule nelle vicinanze delle fabbriche e la non disponibilità di alcuni Presidi ad accettare all'interno della scuola i lavoratori .
Tutto questo viene attribuito a' timore delle forze conservatrici nella possibilità dei lavoratori di determinare radicali mutamenti nella conduzione della scuola ed una sua ampia democratizzazione .
Questo è stato sottolineato anche dagli interventi degli insengnanti, nei quali si è fatto notare come
nei corsi per lavoratori i program mi di studio vengano decisi collegialmente coi lavoratori e non come nella scuola dell'obbligo decisi dall'alto .
Per quanto riguarda il padronato si è fatto notare come le aziende tentano di ostacolare le 150 Ore con motivi pretestuosi di produzione vera in realtà la loro preoccupazione è dovuta alle maggiori possibilità che la scuola dà ai lavoratori di mettere in discussione l'organizzazione del lavoro .
Tutti gli interventi hanno ribadito la giusta scelta dei lavoratori sulle 150 ore ed hanno invitato tutti i lavoratori e le loro organizzazioni a vigilare e battersi per fare in modo che questa grossa conquista non venga svuotata dei suoi significati ma bensì aumenti per aiutare i lavoratori a costruire una società migliore .
QUESTA STORIA DELLE I O ORE NON RIESCO PROPRIO A MANDARLA Glu! MA CHE biSOGNO C'E' DI MANDARE A SCUOLA 6LI OPERAI ? DOPO 'TUTTO QUELLO CH FACCIAMO PER BOCCIARE I LORO FIGLI !!!