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Ventilatore1

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`VENTILATORE

BOLLETTINO D'INFORMAZIONI PER I LAVORATORI DELLA "E. MARELLI,.

Compilato a cura della UILM - Sesto S. Giovanni - Redazione : Via Don Minzoni, 129/131

Per l'unità sindacale: votate UILM

La UILM ha avanzato alla Confindustria ed all'Intersind la richiesta di iniziare subito la trattativa per il rinnovo del Contratto Nazionale, al fine di dare al più presto ai vari settori produttivi un nuovo Contratto di Lavoro che sia adeguato alle mutate situazioni ed alle giuste esigenze dei lavoratori.

Quali le ragioni che hanno determinato la decisione della UILM? Sono ragioni che provengono dagli Orga. nismi di fabbrica, dai Sindacati Provinciali e che il Comitato Centrale della Categoria ha saputo accogliere nel momento giusto ed indirizzare nella direzione più appropriata.

Si è partiti infatti dalla constatazione che il periodo produttivo che stiamo attraversando, essendo un periodo di alta congiuntura e di grande sviluppo, è certamente il più 'favorevole per porre richieste di miglioramenti qualitativi e quantitativi del Contratto; è quindi opportuno non correre il rischio di lasciarlo passare, per non ritrovarci magari nelle condizioni dell'ultima volta, quando i lavoratori ed i Sindacati dovettero condurre la lotta per il Contratto in fase di recessione.

E soprattutto la situazione sindacale è oggi grandemente migliorata, per lo spirito combattivo veramente elevato esistente nei lavoratori, per la loro migliorata capacità di resistenza anche sul piano economico e per la coscienza ormai largamente diffusa del buon diritto ad una sostanziale trasformazione del rapporto di lavoro, per adeguarlo in senso democratico alle nuove realtà eco-

nemiche e sociali determinatesi nel nostro Paese.

Si tratta quindi di ragioni molto serie, veramente valide e profondamente sentite dai lavoratori.

Noi della UILM speriamo che gli altri Sindacati , ai quali abbiamo rivolto l'invito più cordiale di associarsi alla nostra richiesta, finiranno per accoglierla, e non importa se magari poi, come al solito, scopriranno di averla scoperta prima loro!

Per ora la FIOM sta facendo del « quarantottismo » sparso, presentando come u1-

lotta sono abbastanza favorevoli, è però altrettanto vero che gli obiettivi da realizzare investono tali aspetti del rapporto di lavoro che richiederanno i l massimo sforzo della intera categoria dei Metalmeccanici.

Intendiamo realizzare il Contratto di settore, e cioè il Contratto dell'automotoristica, della siderurgia, dell'elettromeccanica ecc., rompendo la bardatura del vecchio contratto che ha impedito ai settori più produttivi di avanzare più speditamente.

I NOSTRI OBIETTIVI

Riduzione effettiva dell'orario di lavoro.

Armonizzazione delle condizioni normative degli operai con quelle degli impiegati.

Adeguamento dei salari allo sviluppo dei vari settori.

Possibilità di trattare tutte le componenti del rapporto di lavoro.

Migliori condizioni umane sul posto di lavoro.

timo grido della tecnica sindacale il vecchio motivo dell'opportunità di attestarsi su posizioni avanzate in alcuni complessi.

Dalla FIN-CISL attendiamo che possa dare una indicazione unitaria al più presto, superando alcuni episodi ai quali abbiamo recentemente assistito.

Perchè auspichiamo questa convergenza di tutti i lavoratori nella battaglia per il rinnovo del Contratto? Perchè, se è vero che le condizioni nelle quali iniziamo la

Si tratta di una impostazione che abbiamo avanzato a suo tempo tra l'ostilità di coloro che da un lato l'avversavano perchè toccava i loro interessi e dall'altro lato perchè, come al solito, erano incantati nei rituali degli schemi precostituiti. Ora l'esigenza di arrivare al Contratto di settore si è fatta strada, i lavoratori appartenenti a qualsiasi organizzazione sindacale l'hanno accolta e fatta accogliere ai loro organismi, e sembra che anche da parte padronale si inco-

minci ad avvertire che questa volta i lavoratori non si lasceranno più sfuggire l'occasione del rinnovo per mettere in archivio il vecchio Contratto di categoria e realizzare i nuovi Contratti aderenti alle esigenze ed alle condizioni produttive, i Contratti di settore.

Abbiamo impostato la ri• chiesta della « settimana corta » e la consideriamo un traguardo raggiungibile entro un ragionevole periodo di tempo. Lo sviluppo tecnologico realizzato nell'industria metalmeccanica e le condizioni di applicazione al lavoro conseguentemente determinatesi nelle fabbriche la rendono possibile dal punto di vista economico e necessaria dal punto di vista sociale. Si tratta quindi di un obiettivo di allineamento al livello « europeo » esisten-. te nell'industria metalmeccanica, tanto più giustificato in un Paese come il nostro che non ha i problemi di scarsità della mano d'opera esistenti altrove e deve ancora risolvere quello della disoccupazione.

Allo stesso modo la UILM considera indilazionabile il problema dell'adeguamento dei salari allo sviluppo produttivo dei vari settori, sviluppo che ha assunto un andamento veramente imponente, passando da quello dell'Auto a quello della Siderurgia, dell' Elettromeccanica, della Macchina Utensile, della Macchina d'Ufficio, ecc. Non c'è nessuna valida ragione perchè a parità di capacità produttiva, ormai generalmente realizzata, l'industria italiana non debba poter sopportare una parità di oneri salariali.

Segue in 3a pag.

15 MAGGIO 1962

"C QUALCOSA DI NUOVO OGGI NELL'ARIA„ DISCIPLINA DEL

Un discorso tra amici oltre il mondo della fabbrica CONTRATTO

Alla vigilia delle elezioni per il rinnovo della Commissione Interna vi è sempre nell'aria qualcosa di nuovo.

E' forse l'attesa di un grande gesto che ci si prepara a compiere per la difesa dei diritti dei lavoratori o è la consapevolezza di un atto importante che si compie dopo ampie riflessioni ideologiche.

La favorevole congiuntura economica consente certamente, oggi più di ieri, il rafforzamento del potere contrattuale del Sindacato ed il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori ai quali devono pure andare quei benefici derivanti dal cosiddetto « miracolo italiano » ed alla accresciuta produttività, che fino ad oggi sono andati quasi esclusivamente alle categorie imprenditoriali.

Non per questo 'però possiamo trascurare i problemi aziendali quali:

la normalizzazione dell'orario di lavoro per tutti gli impiegati sulla base di 40 ore settimanali — la corresponsione delle quote (un 180°) dalla 41.a alla 44.a ora di lavoro settimanalesistemazione dei servizi mensa e depositi moto ciclo — miglioramento del trattamento riservato ai percentualisti fissi, premi e compartecipazionisti — attribuzione della giusta qualifica alle donne in base alle mansioni svolte

— che vanno giustamente valutati tenendo conto che entro quest'anno deve essere rinnovato il Contratto Nazionale di Lavoro.

Contratto del quale, noi della U.I.L. abbiamo dato la disdetta anticipata, perchè crediamo fermamente che i lavoratori abbiano urgente diritto di partecipare concretamente all'espansione economica in atto nel nostro Paese, conseguendo quei traguardi che sono nelle giuste aspirazioni di tutti. Questi sono gli impegni con i quali noi della U.I.L. ci presentiamo alle prossime elezioni della ERCOLE MARELLI.

E' necessario però per affrontare tutti questi problemi, che la nostra Organizazzione esca da questa competizione elettorale sempre più rafforzata.

VOTATE U.I.L.M.!

La approvazione del predetto disegno di legge, che entrerà in vigore al 90° giorno dalla sua pubblicazione sulla « Gazzetta Ufficiale », che non è ancora avvenuta era attesa dalle masse lavoratrici, poichè in questi ultimi anni, l'adozione del sistema dei contratti di lavoro a tempo determinato ebbe a costituire una fenomenologia diffusa e largamente pratica. ta da parte di molte aziende e di molti imprenditori, con finalità chiaramente elusive degli obblighi e dei vincoli derivanti dalla legge e dai contratti collettivi posti in favore dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Con 1' entrata in vigore della legge, il sistema alternativo di requisiti previsto dall'Art. 2097 del C.C. — specialità del rapporto, atto scritto — è completamente

Là E. Macelli in questi ultimi 4 anni

A TERMINE

superato e il requisito dell'atto scritto si cumula con le varie ipotesi che obbiéttivamente giustificano la durata a termine del rapporto.

Con tali criteri di carattere sostanzialmente obbiettivo — perchè determinati dal genere dell'attività — viene eliminata la vecchia disposizione attraverso la quale il requisito formale dell'atto scritto era di per sè sufficiente a rendere legittima nella maggior parte dei casi. l'apposizione del termine.

Altro concetto innovatore, e di massima importanza, è dato dal fatto che 1'Art. 3 prevede rispetto alla vecchia norma del codice lo spostamento dell'onere di provare 1' esistenza delle condizioni obbiettive, di legittimità dell'apposizione del termine che è a carico del datore di lavoro, ogni qualvolta ci si trovi davanti ad un 'contratto a tempo determinato.

Oltre ciò, anche quando fosse giustificata l'apposizione del termine, il lavoratore, oltre che aver diritto alle ferie e gratifica natalizia maturate, che, anche colle vecchie disposizioni legislative erano dovute giusta la statuizione della Corte di Cassazione, a questi è dovuto un premio di fine lavoro, pari all'importo della indennità di anzianità prevista dai singoli contratti collettivi di lavoro.

Concottimisti, percentualisti con premi fissi I

Da parecchio tempo a questa parte si va sempre più accentuando quello stato di malcontento esistente fra i concottimisti e percentualisti fissi.

Questi lavoratori, che per la stragrande maggioranza sono strettamente collegati alla produzione, in conseguenza della riorganizzazione del lavoro attuata ormai in tutti i reparti, sono stati costretti a seguire il progressivo aumento della produzione, aumentando in modo considerevole il loro ritmo di lavoro, senza però ottenere un proporzionato compenso alle loro maggiori fatiche.

Questa categoria di persone, che la ditta tende sempre più ad aumentare di numero, ha avuto, in diverse riprese, l'occasione di manifestare il suo malcontento.

Malcontento che la Ditta, man mano che si presentava è riuscita finora a contenere intervenendo con gli aumenti di merito. La situazione però non è risolta ed il problema è tuttora aperto.

E' tempo che la direzione aziendale provveda a rendere giustizia a questi lavoratori che hanno sempre dato la loro più ampia collaborazione alla produttività aziendale.

Vi sono alcune categorie di lavoratori, formate per ló più da piccoli e medi gruppi, i cui appartenenti si possono definire i "dimenticati".

Fra questi ricordiamo: gli addetti alla tipografia, cianografia, duplicatori, fattorini, guardie, autisti ecc.

Questi lavoratori hanno l'unico torto di continuare a sperare che la Ditta tenga in considerazione il loro apporto produttivo e.... intanto, il loro potere di acquisto, rispetto all' aumentato costo della vita, diminuisce giorno per giorno.

A questi lavoratori viene

corrisposta una minima percentuale a titolo di partecipazione al cottimo, cionostante da molti anni non godono di aumenti di merito e la loro retribuzione è fra le più basse.

Che cosa si aspetta per affrontare e risolvere la loro situazione?

La UIL vuole l'unità dei lavoratori, per la difesa dei loro interessi, non per favorire speculazioni di partiti Vota UILM

Fatturato: 1958 1959 1960 1961 milioni 16.300 20.000 22.100 27.000 indice 100 122 138 166 100 120 Utili netti : milioni 215 340 457 513 indice 100 158 212 248 100 112 Fatturato per lavor.: milioni 3.250 3.500 3.500 3.935 indice 100 108 108 121 100 112 2
• • • • DIMENTICATI

Indennità malattia per gli apprendisti

E' convinzione di molti che gli apprendisti di ambo i sessi che si assentano dal lavoro per malattia non competa, per tutta la durata della stessa, alcuna indennità da parte di chicchessia perchè, si dice, che la Legge 19-1-1955 n. 25, non prevede per essi alcun trattamento economico da parte dell'INAM (Istituto Naz. Ass. Malattia) come avviene, per gli operai.

Se è vero che la predetta Legge in deroga alla Legge 11-1-1943 n. 138, pone a carico dell'INAM soltanto le prestazioni mediche, farma-

TABELLA INDENNITÀ CONTINGENZA

IN VIGORE DALL' 1-5-1962

Nelle scorse settimane la UIL sottoponeva all'attenzione del Ministro del Lavoro una serie di problemi in ordine alla protezione assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali rimasti tutt'ora insoluti malgrado il prolungarsi dell'attesa dei lavoratori.

Uno di questi riguarda l'incremento delle indennità giornaliere per malattia e infortunio ancorate tuttora, al 54 % e al 60 % della retribuzione e che denunciano la loro insufficienza proprio nel momento in cui il bisogno del lavoratore e della sua famiglia è maggiore.

Segue dalla /a pag.

PER L'UNITÀ SINDACALE

Rientra in questo quadro anche la richiesta del diritto del Sindacato alla contrattazione dei premi di produzione, cottimi, qualifiche ecc., affinchè questi istituti siano veramente adeguati allo sviluppo della produttività.

Un altro problema che bisognerà artfrontare è quello della cosiddetta « armonizzazione » delle condizioni normative dell'operaio con quelle dell'impiegato, anche se pure queste ultime abbisognanoe di miglioramenti. Alcuni aspetti di questo problema andranno affrontati in sede contrattuale, altri più opportunamente in sede di riforme previdenziali e mutualistiche, perchè non biso-

ceutiche e ospedaliere, tuttavia, è rimasta integra la norma di cui all'art. 2110 del C.C., non essendo questa in contrasto con la Legge speciale 19-1-1955 n. 25, ma, anzi, la completa.

Da tutto ciò ne deriva che agli apprendisti, durante l'assenza per malattia, compete lo stesso trattamento econo' mito che l'INAM corrisponl de agli operai, a carico, però, del datore di lavoro.

Lo stesso ragionamento vale per le apprendiste madri durante l'assenza obbligatoria di cui all'art. 5) della Legge 26-8-1950 n. 860.

Pertanto la UIL ha richiesto l'elevamento delle indennità giornaliere all' 80 % e la corresponsione delle medesime sino dal primo giorno di malattia o di infortunio. anche in analogia al tratti:mento concesso per le lavt.ratrici in procinto di divenire madri.

La UIL pensa in tale modo di operare concretamente per la soluzione di tale importante problema tanto sentito dai lavoratori, al fine di ottenerne il diritto permanente e per legge per tutti indistintamente i lavoratori.

gna mai dimenticare che tutto ciò che viene dato in sede previdenziale non è che una forma di spesa indiretta del nostro salario.

Il semplice accenno a questi soli problemi di fondo che si pongono sul tappeto della trattativa per il rinnovo del Contratto, dimostra sufficientemente la entità dell' impostazione e 1 'impegno che si rende necessario per affrontarli.

La UILM ha posto il problema tempestivamente e nel momento più opportuno. Siamo convinti che la validità dell'impostazione finirà col prevalere sui tanti ostacoli che si frappongono e, ancora una volta, la UILM ha indicato alla categoria dei metalmeccanici la strada giusta.

CATEGORIE

3
OPERAI la categoria (ex 05.) Giornaliera Oraria Superiori ai 20 anni 126,- 15,75 dai 18 ai 20 anni 122,50 15,31 dai 16 ai 18 anni 108,50 13,56 Categoria ( ex 0.Q.) Superiori ai 20 anni 113,- 14,12 dai 18 ai 20 anni 109,50 13,68 dai 16 ai 18 anni 96,50 12,06 Inferiori ai 16 anni 79,50 9,93 3a Categoria (ex M.S.) Superiori ai 20 anni 107,- 13,37 dai 18 ai 20 anni 100,- 12,50 dai 16 ai 18 anni 79,- 9,87 Inferiori ai 16 anni 62,- 7,75 4a Categoria (ex Donna la ) Superiori ai 20 anni 102,50 12,81 dai 18 ai 20 anni 87,- 10,87 dai 16 ai 18 anni 82,- 10,25 Inferiori ai 16 anni 73,50 9,18 5a Categoria (ex M.C.) Superiori ai 20 .anni 100,50 12,56 dai 18 ai 20 anni 94,- 11,75 dai 16 ai 18 anni 74,- 9,25 Inferiori ai 16 anni 51,50 6,43 6a Categoria (ex Donna 2") Superiori ai 20 anni 97,50 12,18 dai 18 ai 20 anni 82,50 10,31 dai 16 ai 18 anni 74,- 9,25 Inferiori ai 16 anni 62,- 7,75 78 Categoria (ex Donna 3a ) Superiori ai 20 anni 89,50 11,18 dai 18 ai 20 anni 76,- 9,50 dai 16 ai 18 anni 68,- 8,50 Inferiori ai 16 anni 51,50 6,43 IMPIEGATI 1,, Categoria Giornaliera Mensile Superiori ai 21 anni 240,- 6.240,2a Categoria Superiori ai 21 anni 181,- 4.706,3a Categoria (ex 3a A Uomo) Superiori ai 21 anni 134,50 3.497,4a Categoria (ex A Donne) Superiori ai 21 anni 124,50 3.237,Sa Categoria (ex 3a B. Uomo ) Superiori ai 21 anni 114,- 2.964,6a Categoria (ex 3a B. Donne) Superiori ai 21 anni 106,50 2.769,-
La protezione assicurativa contro gli infortuni e le malattie
INTERMEDIE la Categoria (ex la Uomo) Superiori ai 21 anni 175,50 4.563,2a Categoria (ex la Donne) Superiori ai 21 anni 163,50 4.251,Categoria (ex 2a Uomo) Superiori ai 21 anni 133,50 3.471,4a Categoria (ex 2a Donne) Superiori ai 21 anni 122,50 3.185,-

Il diritto del Lavoratore all'indennità malattia durante il riposo feriale.

Ancora oggi a distanza di anni viene sostenuto che il verificarsi di una infermità per malattia del prestatore d'opera, durante il corso del « riposo feriale », non interessa l'imprenditore, ne interrompe gli effetti contrattuali dell' istituto.

Di qui la pretesa degli industriali di considerare « riposo feriale » ogni caso di malattia che vada a cadere nel corso dello stesso.

Una tesi, della specie, che per troppe ragioni si manifesta antigiuridica e assurda, non è priva di un concetto di « interesse » poichè seguendola nella pratica adozione aziendale si elimina l'onere conseguente di dovere riconoscere al lavoratore un ulteriore periodo per ferie a guarigione avvenuta fino a raggiungere la misura prevista dalla norma.

Senonchè trova il conflitto di interessi e nello stesso tempo la soluzione che sfocia pur sempre nel rapporto controverso e deve risolversi non tanto sulla base di argomentazioni generiche che si ispirano ai caratteri dell'opportunità contrattuale delle parti, sebbene sulla scorta del materiale normativo che comprende la legge, il contratto ecc.; ed attraverso l'interpretazione autentica di dette norme, ricollegandoci alla quale la controversia trova una facile ed evidente soluzione che contrasta la tesi industriale in argomento.

E' fondamentale ricordare che il « riposo feriale » trova la sua ragione d'essere nel carattere tutelativo della « salute fisica », intesa, come sempre, dal legislatore di ogni tempo, come « interesse d'ordine pubblico », interesse non disponibile, al quale vanno ricollegati diritti irrinunciabili delle persone del cittadino, del soggetto di diritto.

La irrinunciabilità, che in materia trova disposizioni inderogabili nell'art. 2109 del C.C., in relazione con i principi accolti dalla legislazione sui limiti dell'orario di lavoro, del riposo settimanale ecc. è il criterio principale di interpretazione dell'istituto in esame, perchè da essa discende con tutta evidenza che nè il lavoratore, nè il datore di la-

voro possono disporre in argomento alle ferie, diversamente e contrariamente con la disciplina proprie dell'istituto stesso.

Lo stesso articolo 2110 C.C. dispone che durante il corso della malattia matura l'anzianità di servizio, quella stessa anzianità che si ipotizza come presupposto del diritto al « riposo feriale ».

A fugare ogni dubbio residuo, potranno valere a nostro sostegno le varie circolari dell'INAM e soprattutto quella portante il n. 39 del 28-4-1951 ( pag. 8) secondo le quali, « va corrisposta l'indennità di malattia normale », anche nel caso in cui la malattia cada nel periodo del riposo feriale, come sostituente del salario e di ogni altra forma equivalente di remunerazione, perchè nella legge e nel contratto la malattia è considerata come un « fatto obiettivo ».

Con una insostituibile disciplina regolativa ; un fatto cioè che non ammette interferenze di sorta con gli altri istituti del rapporto di lavoro.

Se ciò non fosse, al lavoratore in ferie che si ammali, non verrebbe corrisposta alcuna indennità essendo questo un qualche cosa che tende a reintegrare il lavoratore in una perdita dell'introito del lavoro causato dall'infermità e non un compenso puro e semplice; e non pare concepibile il cumularsi di un indennizzo, come quello che porta il nome di sussidio di malattia, con una funzione simile, se fosse vero che la malattia non sospende il corso delle f. rie e che, pertanto, il lavoratore non andrebbe a soffrire proprio nessuna perdita di carattere economico.

Il fatto che la malattia non interrompa l'anzianità a tutti gli effetti, che la malattia intervenuta durante il corso delle ferie deve essere indennizzata con il normale sussidio di malattia, chiarisce che il lavoratore matura e conserva il diritto alle ferie nella misura contrattuale, e che l'infermità determina soltanto una sospensione del corso delle ferie, così che, a guarigione avvenuta egli ha diritto a fruire del restante riposo feriale.

ELEZIONI COMMISSIONE INTERNA 1962

Ixl

OPERAI:

MELCHIORRI G. Carlo

TRIVERI Angelo

AGUZZOLI Eleo

SIMONCINI G. Paolo

FARINA Carlo

PALMISANO Silvana

MAGGIONI Giovanni di Em.

BIANCHI Alfredo

RICCARDI Sandro

FLORIAN Corrado

RICCO' Franco MORLACCHI Francesco

RANCATI Umberto

IMPIEGATI:

VALLICELLI Walter

CASTELLANI geom. Ottavio

LUCETTI Giuseppe

BRAMATI Costantino

Giovanni

4
MOZZONI p. i. Enrico Q1 2 A 7 2 C 1 S.L.PC UEMGC CEME U. Sald. Appr. 2 A 1 ~ ~~~~ ~~~~~ LISTA N. 2 U.I.L.M. E INDIPENDENTI PER L'UNITA' SINDACALE M2 P3 1 B18 l B 33 S.L.GC 2 B 4 2 H 1 3 F 55 N3 P2 Suppl.
BARUCCO
a "Il Lavoro Italiano" - Aut. n. 4209 Trib. Milano - Dir. Resp. C. Benevento - Tip. Zacchetti - Corso Lodi, 68 - Milano

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