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(17Zicrofono„ risponde a tutti
"Fiaba e realtà„
e secondo racconto del Conccrso Letterario 15 Oltob. 1955 - N. 17-18
Quindicinale degli Impiegati e degli Operai della Geloso
Le trattative sul completamento del contratto di lavoro per le categori▪e femminili
Redazione e Amministrazione VIALE BREN i A, 29
L. 10
L'indennità mensa, e gli arretrati ,‘tirmIt <,0:
Giustizia per le Lavoratrici Posizione negativa degli industriali - Proposte FIOM per lo definizione delle categorie operaie. Una interessante sentenza sulla parità di salario Nelle trattative in corso per il completamento del Contratto di lavoro particolare rilievo assumono le discussioni sulle definizioni ed esemplificazioni delle categorie femminili. La posizione intransigente degli industriali, nell'ostinarsi a non voler riconoscere il fattivo apporto di capacità ed intelligenza dell'operaia metallurgica al processo di produzione moderno è dunque assurdo. Balza evidente l'orientamento degli industriali di voler intensificare ulteriormente lo sfruttamento della mano d'opera femminile, il tentativo di voler peggiorare la situazione esistente di fatto nelle fabbriche conquistate dalle lavoratrici, dopo la guerra di Liberazione Nazionale, alla quale esse hanno fortemente contribuito. La posizione degli industriali è di non tenere in nessuna considerazione l'esigenza e la rivendicazione fondamentale delle lavoratrici dell'avvicinamento delle retribuzioni femminili a quelle maschili nel completamento del Contratto di Lavoro per conquistare gradualmente la parità con gli uomini; anzi gli industriali vorrebbero accentuare le differenze a danno delle lavoratrici così fortemente sensibili a questo principio di giustizia. Le lavoratrici metallurgiche hanno al loro attivo una grande esperienza di lotte e di successi, hanno conquistato con il conglobamento l'avvicinamento del salario con uno scarto del 16% coi salari degli uomini. Alla Olivetti di Ivrea, dopo una lotta unitaria di tutte le operaie con la solidarietà dei lavoratori, le lavoratrici hanno conquistato miglioramenti salariali, coll'avvicinamento alle paghe maschili portanto lo scarto del 9%. Alla Riv di Torino, dopo la richiesta presentata da tutta la C.I., in modo unitario, in occasione dell'8 mr rzo, per l'avvicinamento del premio di stabilmento delle donne a quello degli uomini, le lavoratrici forti della loro unità conquistato con un lavoro intelligente e tenace hanno iniziato un'agitazione con riunioni di reparto, delegazioni, fermate, ecc. — Sotto la continua pressione delle operaie la direzione è stata costretta a riconoscere il diritto delle donne ed avere un premio di produzione corrispondente al loro lavoro avvicinandolo a quello degli uomini. Alla FIAT Mirafiore e alla FI AT Lingotto le operaie stanno attivamente preparando un'azione per l'avvicinamento del guadagno di cottimo a quello degli uomini. Per rintuzzare il tentativo degli industriali di peggiorare le loro condizioni e per ottenere nuovi miglioramenti le operaie hanno volontà di battersi ancora con coraggio e fermezza —
Proposte FIOM Significativa sentenza sulla definizione delle categorie operaie Categoria: Appartengono alla prima categoria donne le operaie adibite a lavori per l'esecuzione dei quali si richiede capacità pratica. Sono altresì considerate come appartenenti a questa categoria le donne addette a lavori caratteristici dei manovali specializzati che siano disagiati o faticosi in relazione al sesso. Categoria: Appartengono a questa categoria le donne che compiono lavori per l'esecuzione dei quali occorre solo un breve periodo di pratica. Alla seconda categoria appartengono inoltre le donne che compiono lavori di manovalanza da considerarsi faticosi e disagiati in rapporto al sesso. Categoria: Appartengono a questa cate goria le donne adibite a lalavori di pulizia, di trasporto a mano molto leggero e di altri simili lavori leggeri e che comunque non sono adibite alle lavorazioni. Fermo restando le disposizioni di legge e contrattuali sulla tutela delle lavoratrici e dei minori e quella sulla parificazione del trattamento previste dall'articolo 15 parte prima del Contratto; a titolo di esempio appartengono alla 1) Categoria - Operaie: Avvolgitrici, bobinatrici, nastratrici, per piccolo macchinario elettrico. Addette alla esecuzione di apparecchiature elettriche minute. Addette ai lavori in genere, alle macchine o al banco che richedono accuratezza. Adc'ette ad operazioni di prove o di collaudo semplici richedenti qualche cognizione. Addette alla saldatura esclusa quella a punto, a goggia e a rotella. Addette a lavori leggeri di tranciatura, piegatura, ed incartatura di lamiere o nastri metallici con trance a motore, azionate a pedale o a Mano. Addette ad altre mansioni che abbiano analoghe caratteristiche. 2) Categoria: Addette a lavori su macchine automatiche, richiedenti leggero sf orzo fisico, la cui messa a punto e determinazione dei fermi è effettuata dagli appositi incaricati. Addette a montaggi semplici a serie. Addette alla saldatura a punto, a goggia, a rotella. Addette ad operazioni di controllo semplice con sagome o calibri passa e non passa. Addette ad altre mansioni aventi caratteristiche analoghe a quelle sopra indicate.
Sulla parità di salario Una interessante sentenza che indubbiamente ha particolare significato per la nostra fabbrica e quella emessa il 30 Giugno '55 dal tribunale di Milano. Presidente Bonetti, Est. Monte, Fumagalli Assunta e Gambarini (avv. A. Cambi) contro Sos. Fondevi,:. Metalli Almaro (avv. S. Baj) circa il valore precetivo dell'ar. 37 della Cosiuzione che sancisce « l'uguale salario ad uguale lavoro » quindi parità di retribuzione fra uomini e donne che eseguono lo stesso lavoro qualitativo e quantitativo. La norma dell'art. 37, della Costituzione ha valore precettivo; per essa, le lavoratrici che eseguono — in una azienda — lavoro uguale a quello compiuto dai lavoratori maschi hanno diritto ad uguale retribuzione. Ciò comporta che alle lavoratrici licenziate spetti oltre che la differenza di retribuzione (nei limiti del termine prescrizionale) anche la indennità di licenziamento calcolata sulla retribuzione maschile corrispondente. « Il licenizamento di due lavoratrici per pretesa riduzione di personale ( accordo interconfederale 21 aprile 1950) fuori della ipotesi prevista dallo stesso contratto (essendo state le lavoratrici sostituite da lavoratori maschi appositamente assunti) e senza l'osservanza della procedura interconfederale per i licenziamenti individuali è illegittimo ed obbliga il datore di lavoro al risarcimento dei danni in favore delle lavoratrici licenziate, consistenti nella perdita di guadagno durante il periodo di disoccupazione involontaria successivo al licenziamento ». Fin qui il contenuto della sentenza — di far strada alla necessità, di far giustizia della assurda discriminazione dei salari femminili — Ma questa sentenza oltre tutto ha la virtù di mettere in evidenza la caparbia intransigenza dei rappresentanti degli imprenditori, che nelle trattative romane, a proposito del completamento del contratto di lavoro, nella parte che dovrà definire le categorie femminili, non solo ignorano l'art. 37 della Costituzione, ma vorrebbero portare le lavoratrici nelle condizioni del periodo bellico. — Infatti dopo la siglatura riguardante gl iuomini, è proseguita la discussione sulla parte della definizione delle categorie operai riguardante le donne; la delegazione industriale ha mantenuto ferma la sua posizione che consiste nella pretesa di regolamentare tale questione in conformità del contratto del 1942, uno dei Contratti di lavoro più jugulatori stipulati del periodo del fascismo che se applicato sovratutto nella parte esemplificativa — peggiorerebbe notevolmente la stessa situazione di fatto esistente nelle aziende. - Anna Ercoli
Nella sola provincia di Milano già 33 aziende hanno pagato i 5 anni di indennità Tutti parlano degli arretrati della mensa, molti chiedono con giusta ragione i soldi ma ben pochi hanno le idee chiare sulla questione.
ovvio che i lavoratori non possano vivere nella speranza che il sindacato padronale si decida ad accordarsi (se lo farà e quando lo farà nessuno può saperlo) con i sindacati dei lavoratori. Vogliamo allora addentrarci La magistratura in svariate nei particolari per un momento vertenze ha detto la sua chiara di questa rivendicazione? interpretazione della legge ed ha Intanto è bene dire che quan- riconosciute giuste le richieste to oggi i lavoratori chiedono e dei lavoratori. Questo, per chi la magistratura avalla, non so- non vuole essere sordo ai diritti no che diritti contenuti nel co- dei lavoratori, dovrebbe essere dice del lavoro. Infatti, l'ultimo sufficiente. Del resto non sono poche le comma dell'art. 2121 C.C. afferma: «Fa parte della retribuzio- aziende i cui lavoratori hanno ne anche l'equivalente del vitto già avuto dei congrui accordi O dell'alloggio dovuto al presta- dei soldi sui cinque anni di arretore di lavoro ». Anche l'art. 2099 trati. Eccone alcune della pro-• C.C. (retribuzione) ultimo com- vincia di Milano: ma, analogamente precisa: «Il SACERDOTI: L. 21.000 per gli arreprestatore di lavoro può anche trati (saldo) essere retribuito in tutto o in MAGNAGHI: L. 10.000 acconto ai.reparte con partecipazione agli utrati tili o ai prodotti, con provvigioni GRAMEGNA: L. 10.000 acc. arretrati con prestazioni in natura ». POMPE KALIM: L. 10.000 acc. arret. L'orientamento giurispruden- GHIRINGHELLI: L. 10.000 acc. arret. ziale è ormai costante nel rite- S.U.M.A.: L. 9.500 acc. arretrati' • nere l'inden-itò di mensa parte PASQUINO: L. 10.000 per gli arretrati (saldo) integrante della retribuzione non solo ai fini dell'indennità di an- MAGNAGHI (Brugherio): L. 9.000 acconto arretrati zianità e di mancato preavviso, in caso di risoluzione in rappor- KRUPP: L. 7.000 per gli arretrati to di lavoro, ma anche sugli alRLi(O saJiS doI): L. 9.000 per gli operai e tri citati istituti contrattuali. re 12.000 agli impiegati acconto arretrati Vedi 'sentenza di Cassazione, Sezione 2', 6 maggio 1954, sen- MATTEI: L. 15.000 per gli arretrati tenza N. 1524 che afferma: «Le (M al.do) :L L. 14.600 per gli arret. (saldo) mense sorte originariamente con I.B.s carattere contingente e transito- S.A.C.M.A.: L. 6.000 per gli arretrati (saldo) rio sono ora continuative riconoscendo così che esse rispon- MAESTRI: arretrati per 5 anni (saldo) dono ad esigenze generali e per- PIO SELLA: L. 8.000 per gli arretrati (saldo) manenti» ed ancora « La partecipazione del lavoratore alla ORMA: L. 14.000 acconto arretrati mensa aziendale non costituisce BONETTI: L. 12.000 acconto arretrati una elargizione spontanea dei RADICE: L. 11.000 acconto arretrati datori di lavoro, ma un diritto FISAM: L. 13-15.009 acconto arretrati del lavoratore ed assume il ca- GIROLA: L. 10.000 acconto arretrati rattere di una particolare forma VANOSSI: L. 8.000 acconto arretrati di corrisvettivo in natura che si VANZETTI: 5 anni di arretrati al 50% (saldo) inquadra nella previsione delR. C. l'ultimo comma dell'art. 2121 C. C. e rappresenta una parte della retribuzione ».
Queste le aziende
Ma gli arretrati, i cinque anni direte voi, chi li ha messi in ballo? Anche questo trova le sue origini nel Codice Civile articolo 2948 che limita le prescrizioni del diritto di spettanza salariali alle retro attività di 5 anni. —
che haiiWo già pagato gli arretrati CI
""t.ENNTTI : L. 10.000 acconto
E: • 0Mtlf40 Ì di Busto: 1.. 7.2bQaacNoi sappiamo e siamo lieti di 1.j. 'épt 4yeetran poterlo affermare che in base a MEC A 3 50Tadéot).AqIirgrZI: L. " precise richieste da parte della .2,11'1 to arretrati nostra C.I. la Direzione ha con- ULAD di Novate: arretrati cesso il riconoscimento al diritto RUGGERLidirMimodrone:-artegcatii delle 100 lire di indennità di ORTOFEXtalizi8.000 ei7•etineti:3 i3 mancata mensa su tutti gli isti- BRUNELLU 37.000,euretra0)11f: tuti contrattuali (ferie, festività, OLIVERO (Insimarti): L. 7.000 arregratifica natalizia, congedo matrati trimoniale, indennità di liquida- DOMENICHELLI: L. 1.500.000 zione, premio anzianità, ed ai SICCO: Impegno a pagare fini del computo di maternità, ORLANO1,`; Impegno, a pagare:(1..c1 infortuni e malattia per gli opeCo/W/ftutaittiO,' noi riteniamo rai e l'intera indennità nei casi di malattia per gli impiegati, co- che gli 'tilt~nti citati, senza me da contrattoi. E' indubbia- avere lttIpretesa di essere macmente un passo avanti che noi ehievoli,,Costituiscono documentutti abbiamo fatto. Ma proprio ti di-~(Chiunque può-controlper l'avvenuto incondizionato ri- larnactalvericità per cultnon reconoscimento che la flfrezione011dt chenittehiamare ad: , une, più ha accettato è che non pctsiamo- fri9.2gitblethler:Obbiettivitv1 silidiritt•dellatFeloso e metteitiildaspiegare ne tanto men' Dtusti-'390 1Tala ' grave responsabilità ficare il rigidimento ar 11, ,'Ise si in forma assoluta di: Oer 0.,b cui randrebbero-incontror aparte -toro neliratnd4 Bl(persisiesse-d e pagare gli arretrat rigidezza . e di vi sarà una precisa on4,' ' leggtantento915Ai 03123j1103111:r1 "P sbrditd?' degli organi compltt o; 5>.o-> m' pluni., il ,1ti EOleJ liou,,i5JiLdnis findustria) noi paffltét oegue in 4 poi. - 4 COMOnlia i!,