5PUNTI CONTRATTUALI!
cale Aziendale e il diritto alla con trattazione nella fabbrica dei se= guenti punti:
COTTIMO
contrattazione per modifiche, anche parziali, dei cottimi in atto; nuovo articolo su linee, giostre, catene, circuiti: uguale formulazione Intersind più modalità cadenza; procedura di contestazione: l'operaio può rivolgersi al capo o direttamente alla C.I. - Per cottimi collettivi (a squadra), direttamente in CI; concottimisti: anzichè « vincolati » sostituire con « collegati al ritmo lavorativo di altri operai a cottimo o ad altre forme di incentivo ”.
PREMIO DI PRODUZIONE
Premessa generale per formulazione i . ;o articolo
!I Premio di produzione è formato da due elementi: base e incremento;
il premio di produzione è collegato a parametri obiettivi cne ne determinano l'incremento;
la contrattazione del premio è periodica;
in caso di impossibilità di reperire un parametro obiettivo, per determinare l'incremento, si procederà periodicamente ad una contrattazione libera;
la percentuale minima in atto del 3°/o viene trasformata in indennità di mancato premio. Tale percentuale sarà applicata sui nuovi minimi tabellari;
le eventuali percentuali di fatto superiori al 3°/o, in atto nelle aziende, in sostituzione del premio di produzione, saranno consolidate e trasformate in indennità di mancato premio. Tale percentuale sarà applicata sui nuovi minimi tabellari.
COMUNICAZIONI Al SINDACATI DELLA STRUTTURA DELLE QUALIFICHE DEI LAVORATORI
Allo scopo di consentire alle parti stipulanti di conoscere la struttura e la mobilità dell'occupazione, l'azienda comunicherà, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del contratto, tramite la Organizzazione territoriale degli imprenditori, ai rappresentanti dei Sindacati dei lavoratori, l'organico numerico dei lavoratori occupati per ogni stabilimento o filiale, suddiviso per categoria di appartenenza dei lavoratori ed apprendisti.
L'azienda comunicherà altresì ogni sei mesi ai rappresentanti dei Sindacati dei lavoratori, sempre tramite la Organizzazione territoriale degli imprenditori, le modifiche dell'organico aziendale sia per nuove assunzioni sia per cessazione del rapporto di lavoro, indicando, per le assunzioni la categoria assegnata e, per la cessazione del rapporto di lavoro, la categoria di appartenenza. Questa norma non viene applicata nelle aziende fino a 50 dipendenti.
AMBIENTE DI LAVORO
Diritto del Sindacato a contrattare gli aspetti normativo-sindacali della sicurezza del lavoro e della difesa della salute.
Su richiesta del Sindacato costituzione Commissione paritetica tecnico-aziendale (con facoltà di volta in volta di richiedere l'intervento medico di parte).
Metodi e strumenti di rilevazione condizioni ambientali (nocività). Riconoscimento possibile modifica regolamento rapporto di lavoro in relazione condizioni ambientali e di sicurezza del lavoro (orario - cottimo - rotazione - turni - etc.).
Paghe nocività (anche a scalare).
DEI METALLURGICI I Rontrattazione in calo aziendale ta e fabbriche itò normativa eroi -impiegati duzione d'orario Aumenti salariali D'AZIONE SINDACALE PARTECIPA ALLA LOTTA Iscriviti alla FIOM-CGILI R TESTO DELL'ACCORDO SINDACALE CON LA CONFAPI 23 FEBBRAiO 1966 Per il contratto di lavoro dei lavoratori metallurgici IN SINTESI 1) CONTRATTAZIONE AZIENDALE E' riconosciuta la Sezione Sinda=
•
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Esame congiunto, tra sindacato ed azienda, o a livello provinciale Ira le Organizzazioni stipulanti, dei programmi dei corsi di formazione professionale.
INIZIATIVE SOCIALI
Partecipazione del Sindacato alla determinazione dei regolamenti attinenti alle iniziative sociali ed aziendali. Definizione, in sede di stesura del contratto, di forme e metodi di partecipazione.
LIVELLI DI OCCUPAZIONE
Le parti procederanno ad una consultazione preventiva in presenza di modifiche tecnologiche, della organizzazione del lavoro o di situazioni contingenti che possono, a giudizio di una delle parti, comportare riflessi sui livelli di occupazione o sugli orari di lavoro.
Per quanto si riferisce all'orario di lavoro, si darà luogo alla consultazione quando la riduzione porti la durata settimanale al disotto delle 40 ore e semprechè interessi più del 20°/o dei dipendenti e comunque più di 50 unità per una durata superiore a 30 giorni.
..AITTI SINDACALI
RIUNIONI E AT TIMA' SINDACALE IN AZIENDA
Diritto di riunioni sindacali in ambienti messi a disposizione dall'azienda fuori dell'orario di lavoro, con partecipazione dei dirigenti sindacali; dette riunioni avverranno possibilmente al termine della giornata lavorativa e del turno, per i turnisti.
Di dette riunioni il Sindacato interessato darà preventiva comunicazione di almeno 24 ore.
Obbligo dl fornitura di un locale apposito per lo svolgimento dell'attività sindacai° con carattere saltuario per imprese da 100 a 300 dipendenti: oltre tale limite il locale dovrà essere disponibile in maniera permanente.
AFFISSIONI
Aggiungere al primo comma: « o di persone da essi appositamente delegate ».
Secondo comma: abolire « attinenti il rapporto di lavoro ».
Ultimo comma: abolire intera dizione.
VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SINDACALI
Per la riscossione dei contributi sindacali, l'azienda provvederà a trattenere sulla retribuzione del lavoratore che ne faccia richiesta l'importo del contributo associativo.
Tale trattenuta verrà effettuata secondo le seguenti modalità: mensilmente ed in quota fissa unica per le aziende fino a 100 dipendenti; mensilmente ed in quota fissa con due misure diverse per le aziende con più di 100 e fino a 300 dipendenti; mensilmente, in quota fissa, con più misure diverse o, a richiesta, in quota percentuale sulla retribuzione, nelle aziende con più di 300 dipendenti.
Al fine di cui ai precedenti capoversi del presente articolo, alla azienda verrà consegnata delega, valida fino a revoca, debitamente sottoscritta dal lavoratore; la delega dovrà contenere l'indicazione precisa dell'ammontare (in cifra od in percentuale) del contributo che l'azienda stessa è autorizzata a trattenere.
La raccolta delle deleghe potrà avvenire per referendum, al massimo una volta all'anno o individualmente. Nel primo caso verranno concordate le opportune modalità di effettuazione tra le organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti. L'azienda trasmetterà mensilmente, alla persona appositamente delegata da ciascun sindacato provinciale appartenente alle Federazioni nazionali stipulanti il presente contratto, o ad un istituto bancario indicato dalle Segreterie delle tre Federazioni provinciali, l'importo complessivo delle trattenute unitamente ad un elenco dei dipendenti sulla retribuzione dei quali è stata operata la trattenuta stessa.
L'istituto bancario provvederà quindi, sulla base di accordi intervenuti con le organizzazioni sindacali, a trasmettere ad ogni associazione sindacale la somma dei contributi di rispettiva pertinenza.
eimc rto St .0m4c Ma- moe<tx imier 0..cs hi1
Non abbiamo nessun piana per i. pancioni.
Qui ~suino vivo oltre i 40 anni ( da a UE Canadian Nova a )
L'incaricato dei tosseramonto : Scusa... ma hai un'aria cosi da non-organizzato s I (da UE Canadian News )
ATTIVITA' FORMATIVA E ASPETTATIVA SINDACALE
Per consentire la partecipazione degli iscritti alla attività formativa del sindacato saranno concessi permessi non retribuiti secondo le seguenti modalità:
a) la richiesta, con indicazione della durata del permesso, dovrà essere avanzata dal sindacato provinciale di categoria all'associazione irriprenditoriale almeno:
15 gg. prima della data di godimento del permesso di durata fino a 3 giornate;
30 gg. prima della data di godimento del permesso di durata superiore a 3 gg. e fino ad un massimo di 1 mese.
b) Per le aziende con un organico di dipendenti fino a 100, il numero dei permessi contemporanei non potrà superare il 4°/o dell'organico stesso.
Per l'adempimento delle funzioni sindacali che impediscano il normale quotidiano lavoro verrà concesso un periodo di aspettativa fino alla scadenza dell'incarico sindacale.
PERMESSI RETRIBUITI
eAventi diritto: gli appartenenti agli organismi statutari confederali e federali a livello nazionale e provinciale delle organizzazioni stipulanti.
•
•
°
detti devono consentire la contestazione individuale e/o collettiva ENTITA' PERMESSI dei giudizi di merito espressi. La norma suddetta non è obbligatoria per le aziende con un nuda 50 a 100 dipendenti, 96 ore pro-capite, massimo globale di mero di impiegati inferiori a 40 unità. ore annuali 192; da 101 a 200 dipendenti 96 ore pro-capite, massimo globale di ore annuali 288; da 201 a 300, 120 ore pro-capite, massimo globale di ore annuali 600;
oltre 300 dipendenti, 120 ore pro-capite, senza massimale.
Dichiarazione a verbale
In caso di presenza di aventi diritto a permessi retribuiti, in aziende con meno di 50 dipendenti, saranno presi opportuni accordi a livello provinciale.
•
QUOTE PER SERVIZI CONTRATTUALI
In sede di stesura definitiva del contratto. le parti concorderanno le modalità per la esazione di quote per servizio contrattuale.
CLASSIFICAZIONE
eDEGU OPERAI
Provetto)
Nota:
Abolizione
delle Categorie Speciali
Le categorie speciali sono abolite con il relativo passaggio nelle categorie impiegatizie sulla base del valore della prestazione lavorativa.
Detto passaggio avverrà nell'ambito delle categorie impiegatizie in relazione alle declaratorie, esemplificazioni e profili professionali. La determinazione di tali passaggi verrà effettuata nell'ambito delle norme per la contrattazione aziendale.
Pertanto, in base alle nuove declaratorie, gli attuali appartenenti alle categorie speciali sono inseriti nelle categorie impiegati 3' A e 2' B.
NORMA PER FAVORIRE
L'AGGIORNAMENTO TECNICO-PROFESSIONALE
Al fine di favorire l'aggiornamento tecnico-professionale che i singoli impiegati intendono conseguire sia attraverso la frequenza di normali corsi scolastici o di specializzazione, sia attraverso il miglioramento individuale delle proprie conoscenze professionali inerenti alla specifica attività aziendale, saranno stabilite le modalità di regolamentazione di tale materia.
Su richiesta delle organizzazioni sindacali si procederà ad incontri per definire i criteri e le norme riguardanti le modalità atte a favorire la frequenza dei corsi suddetti.
AUMENTI DI MERITO - REGOLAMENTAZIONE
E CRITERI DI ASSEGNAZIONE-
Allo scopo di regolamentare l'assegnazione degli aumenti di merito secondo criteri obiettivi, è prevista a livello aziendale, su richiesta delle organizzazioni sindadali dei lavoratori, la contrattazione di sistemi di assegnazione degli aumenti di merito in relazione alle specifiche situazioni aziendali e da metodi da definire tra le parti.
I criteri obiettivi di valutazione del merito non devono contenere caratteristiche antisindacali o antisciopero. Le procedure di determinazione e di applicazione dei sistemi sud-
5N,50n.iER MANINE. ocue...:c -io•Jc: cui pt.i. cr.tiT Ck.ICT SoAE'..G.4 eg :M 131.k Pel YfTE •
Con questa macchina che raddoppia fl tuo rendimento, non puoi rifiutare una riduzione del SO% della tua tariffa di cottimo. ( da JE Canadian News )
39parità
TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO
Malattia ed infortunio non sul lavoro:
Indennità integrativa a carico dell'azienda dall'a° al 180' giorno di malattia nella misura de. 20c/o della retribuzione.
-- Carenza: malattia di durata da 8 fino a 10 giorni, copertura di 1 giorno di carenza con indennità integrativa del 70%.
Malattia di durata da 11 lino a 20 giorni: copertura di 2 giorni di carenza con indennità integrativa nella misura del 70%.
Malattia di durata da 21 fino a 180 giorni: copertura di 3 giorni di carenza con indennità integrativa nella misura de I 1'86%.
Infortunio sul lavoro:
Infortunio di durata fino a 4 giorni: trattamento di legge.
Indennità integrativa: dal 5° al 20" giorno integrazione del 20C10 21° al 90 » - 26c/c 91° in poi » 11°/o
I criteri per la erogazione delle indennità integrative seguiranno le norme dei rispettivi istituti assicurativi.
In casi di sopravvenienza di malattie non assistibili a norma del regolamento INAM, le parti si incontreranno per esaminare la situazione.
benefici derivanti dal trattamento contemplato dai precedenti comma del presente articolo non sono cumulabili con quelli derivanti da trattamenti in atto sotto qualunque forma per ' -ateria, nonchè con quelli che dovessero conseguire ai -nodifiche del trattamento mutualistico.
L'istituto decorrerà dal momento in cui saranno cot gli organi di controllo.
ORGANI DI CONTROLLO
Le parti convengorió di istituire organi o strumenti di controllo che, fatti salvi i diritti irrinunciabili del lavoratore ammalato e segnatamente il rapporto di fiducia ammalato-medico, valgano a scoraggiare ed a reprimere ogni eventuale abuso.
Operaio
Comune Esperto) Operaio (Operaio Comune 1) Operaio (Operaio Comune 2) Operaio (Manovale Comune) parametro 158 142 131 122 115 108 100 parametro 300 270 230 201 158 142 120 CLASSIFICAZIONE IMPIEGATI
(1'
(2'
(2'
Operaio (Operaio Specializzato
Operaio (Operaio Specializzato) Operaio (Operaio qualificato) . 4)
(Operaio
Impiegato (1' A) Impiegato
B) Impiegato
A) Impiegato
B) Impiegato (3' A) Impiegato (3' B) Impiegato (4')
a
INDENNITA' DI ANZIANITA' - OPERAI
Per anzianità maturata dal 1° gennaio 1967
100 ore per anzianità di servizio da 1 a 10 anni compiuti
150 ore per anzianità di servizio oltre 10 anni compiuti.
SCATTI DI ANZIANITA' - OPERAI
Viene istituito un nuovo scatto nella misura del 2°A.
NORME DISCIPLINARI
Trasferimento alla parte comune delle norme unificate disciplinari operai e impiegati.
ORARIO DI LAVORO
(Parte Impiegati), maggiorate delle percentuali di cui ali art. 12 (Parte operai).
Per orario a 46 ore la percentuale di maggiorazione per maggiorazione di orario è del 4,350/o.
LIMITI STRAORDINARIO
EPer i reparti di produzione le ore straordinarie, notturne e festive non possono, in ogni caso, superare le due giornaliere, le otto settimanali e le venti mensili.
Nel caso in cui le ore straordinarie siano richieste per un numero superiore al 25°/o delle maestranze o comunque, per oltre 50 dipendenti, l'azienda dovrà, tramite l'organizzazione territoriale dei datori di lavoro, darne comunicazione tempestiva alle OO.SS. le quali possono chiedere che si dia luogo ad un esame di merito 'ra le parti.
Operai
1) Settori
di 2° fusione
riduzione dell'orario settima.-1° luglio 1966, mezz'ora dai caso, dal 1° gennaio 1968.
Percentuali di maggiorazione per riduzione orario:
I coefficienti di maggiorazione per l'orario di lavoro sono i seguenti:
Ore settimanali 451/2
Ore settimanali 45
Ore 441/2
Ore settimanali 44
Ore settimanali 431/2
Ore settimanali 43
Ore settimanali 421/2
Ore settimanali 42
il calcolo delle riduzioni del-
5o
AUMENTO SALARI E STIPENDI
E' da notare che al 5% di aumento dei minimi si aggiungono gli aumenti parametrali che in media portano un ulteriore beneficio del 5% (tenendo conto anche degli assorbimenti previsti per le categorie più alte).
Nel complesso i benefici salariali (diretti e indiretti) derivanti dal contratto si calcolano attorno al 23% rispetto ai minimi esistenti attualmente.
5°/o sulle tabelle attualmente in vigore. Tale aumento sarà riportato in cifra sulle paghe di fatto.
In considerazione della attuale struttura tecnologica delle aziende associate alla CONFAPI ed A.N.I.Me.M., non è stato possibile definire una compiuta articolazione settoriale.
La durata normale dell'orario settimanale è quella stabilita nel contratto per i vari settori di appartenenza.
Pertanto l'orario di lavoro extra normale parte dal termine dell'orario di settore e sulle ore successive fino alla 48° la percentuale di maggiorazione sarà del 25°/o.
Dopo ie 48 ore la percentuale di maggioranzione sarà del 35°/a. Tutte le altre percentuali di maggiorazione previste dall'art. 12 saranno aumentate di un ulteriore 5°/o.
Nota a verbale: tutti i lavoratori, compresi gli impiegati già definiti di concetto con funzioni direttive, ove soggetti al vincolo dell'orario di lavoro nei limiti dell'orario contrattuale, dovranno essere retribuiti per tutte le ore supplementari o straordinarie, eventualmente comandate o esplicitamente autorizzate dall'azienda, in base alle norme stabilite nello stesso contratto di lavoro per tali ore supplementari o straordinarie.
Contrattazione orario effettivo settimanale applicato nell'azienda con possibilità di distribuzione in 5 giorni (documento a parte per eventualità di contrattazione a livello provinciale per aziende fino a 100 dipendenti).
Impiegati
L'orario di lavoro è quello contrattualmente stabilito per i singoli settori.
Lo stipendio è pertanto riferito a detto orario contrattuale, fatte salve le condizioni di miglior favore individuali o collettive in atto.
Le ore lavorate, ivi comprese quelle retribuite per festività, eccedenti l'orario settimanale di settore, o comunque le 44 ore settimanili, verranno retribuite con 1/180° della retribuzione globale di fatto, calcolate ai sensi del 5° capoverso art. 8 vigente contratto
STUDENTI LAVORATORI
Facilitazioni per garantire la frequenza ai agli esami per gli studenti lavoratori. (Le in sede di stesura, di contratto).
APPRENDISTATO
Per gli apprendisti:
corsi e la partecipazione modalità saranno definite
Esame diversa regolamentazione per lo scaglione D relativo. al titolo di studio.
L'apprendista, a fine tirocinio, in relazione alle declaratorie contrattuali ed ai requisiti professionali acquisiti nel corso dello stesso, avrà assegnata la categoria corrispondente alla finalità dell'apprendistato.
Esame congiunto fra Sindacato-Azienda dei programmi di corsi di apprendistato a livello provinciale fra le organizzazioni stipulanti.
Inquadramento al termine dei corsi con le modalità previste per l'inquadramento degli altri lavoratori.
Revisione e coordinamento degli articoli in base alle nuove. norme (tabelle, nuovo orario di lavoro, tirocinio presso diverse aziende, etc.).
Nuovo orario settimanale 44 44 44 441/2 42'/2 42 sarà distribuita in: mezz'ora dal gennaio 1967 e mezz'ora, ove del
Meccanica generale Elettromeccanica Fonderie
Navalmeccanica Auto
Siderurgico La
avio
or
4
o
•
5,49% 6,66% 7,87°/o 9,09°/o 10,34°/o 11,63°/o 12,94% 14,28°/o
e
•
wrinuia: P
R = T dove: R = Rendimento del lavoro
H P = Produzione omogeneizzata
H = Ore di lavoro
La scelta dell'elemento obiettivo ha trovato finora la TIBB schierata su posizioni di assurda intransigenza pretendendo di imporre l'accordo 1963 superato ormai per la nuova situazione che si è creata.
La verità è che la TIBB resistendo su questa questione nega di fatto l'attuazione del contratto di lavoro e la possibilità ai lavoratori di godere di un adeguato compenso salariale collegato all'effettivo incremento del rendimento del lavoro.
E' ovvio che la TIBB ha violato completamente il contratto ed è orientata a far sparire il premio di produzione come beneficio economico ai lavoratori.
SU TUTTI GLI ISTITITUTI CONTRATTUALI E DI LEGGE
Sia la base del premio che la parte variabile essendo parte integrante della retribuzione debbono essere corrisposte su tutti gli istituti contrattuali e di legge