APPROVATA DEFINITIVAMENTE AL SENATO LA GIUSTA CAUSA
Come noto, dopo che il proaetto di legge per i licenziamenti per giusta causa, era stato discusso ed approvato alla Camera dei Deputati, nei gior ni scorsi la Legge è stata discussa ed infine approvata anche al Senato del la Repubblica, iridata 12 luglio.
I lavoratord in particolare, non possono non salutare come un grande ri= sultato l'approvazione di questa legge che giunge dopo molti anni di lotte di tutte le forze democratiche fra le quali i lavoratori della nostra fabbri ca sono sempre stati in prima fila.
Ancora una volta il grande padronato ha dovuto fare i conti con la nostra forza organizzata, con il grande impegno unitario di tutti i democratici.
IL TESTO DELLA LEGGE
ARTICOLO i - Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con datori di lavoro privati o con enti pubblici, ove la stabilità non sia assicurata da norme di legge, di regolamento e di contratto collettivo o individuale, il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del Codice civile o per giustifica to motivo.
L'imprenditore deve comunicare per iscritto il licenziamento al lavoro.
Il prestatore di lavoro può chiedere, entro otto giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso l'ira prenditore deve, nei cinque giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai pre cedenti commi, è inefficace.
ARTICOLO 3 - Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso, è deter minato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestato re di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organiz zazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
ARTICOLO 4 - Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o di fede religiosa, dall'appartenenza ad un.sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.
ARTICOLO 5 - L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro.
ARTICOLO G - Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza en= tro GO giorni dalla ricezione della sua comunicazione, cón qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavora tore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale, diretto ad impegnare il licenziamento stesso.
Il termine di cui al coma precedente decorre dalla comunica= zione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi mie questa non sia contestuale a quella del licenziamento.
ARTICOLO 2 prestatore di
SEGUE ARTICOLO 6 - A conoscere, delle controversie derivanti dall'applicazione della presente legge, è competente il pretore.
ARTICOLO 7 - Quando il prestatore di lavoro non possa avvalersi delle prode= dure previste dai contratti collettivi o dagli accordi sindacali, può promuove re, entro venti giOrni dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comuni Cazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella. del licenziamento, il tentativo di conciliazione presso' l'Ufficio provinciale del Lavoro e della massi ma occupazione.
Le parti possono farsi assistere dalle associazioni sindacali a. cui sono iscritte o alle quali conferiscono mandato. Il relativo verbale di con ciliazione, in copia autenticata dal direttore dell'Ufficio provinciale del . Lavo ro e della massima occupaziane, acquista forza il titolo esecutivo con decreto del pretore.
Il termine di cui al primo comma dell'articolo prededente - è so= speso dal giorno della richiesta all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della mas= situa occupazione fino ailà.data della comunicazione del deposito in Cancelleria del decreto del pretore, di cui al. donna- precedente, O, nel caso di fallimento, del tentativo di conciliazione, fino alla data del relativo verbale. In caso- di esito negative del tentativo di conciliazione di cui al'primo comma le.parti pos sono definire consensualmente la controversia mediante arbitrato irrituale. -
ARTICOLO 8 - Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenzia mento per giusta - causa e o per giustificate motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il •`.anno versando una indennità da un minimb di cinque ad un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione, avuto riguardo alla dimensione del l'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavorò ed al comportamento • delle parti.
La misura massima della predetta indennità è ridotta a otto mensili= tà peni prestatori di lavoro con anzianità inferiore a trenta mesi e può esse= re maggiorata fino a quattordici mensilità per il prestatore di lavoro =n anzia nità superiore ai vent'anni. In ogni caso le misure minime e massime della predet taindennità sono ridotte alla metà per i datori di lavoro che occupano fino a sessanta dipendenti. Per. mensilità di retribuzione si intende quella presa a ba= se della determinazione dell'indennità di anzianità.
ARTICOLO 9 - L'indennità di anzianità à dovuta al prestatore di lavoro ogni ca so di risoluzione del rapporto di lavoro.
ARTICOLO 10 - Le norme della presente legge si applicano nei confronti dei presta tori di lavoro che rivestono la qualifica di impiegato e di operaio, ai sensi dell'art. 2095 del Codice civile e, per quelli assunti in prova, si applicano dal momento incui l'assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decor si sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro.
ARTICOLO 11 - Le disposizioni della presente legge non si applidand ai datori di lavoro che occupano fino a trentacinque dipendenti e nei riguardi dei prestatori di lavoro che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pen rione di vecchiaia o che abbiano comunque superato il 65° anno di età, fatte sal ve le disposizioni degli articolo 4 e 9. La materia dei licenziamenti collettivi `per riduzione di personale è esclusa dalle disposizioni della presente legge.
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ARTICOLO 12 - Sono fatte salve le disposizioni di contratti collettivi e accordi sindacali che contengano, per la materia disciplinata dalla presente legge, con dizioni più favorevoli dei prestatori di lavoro.
ARTICOLO 13 - Tutti gli atti e i documenti relativi aí giudizi o allo procedure di conciliazione previsti dalla presente legge sono esenti da bollo, imposta di registro e da ogni altra tassa o spesa.
ARTICOLO 14 -La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".
MALGRADO LkAumErTo, ALLA MENSA SI- MANGIA MALE!
Siamo stati facili profeti nell'in dicare a suo tempo, che malgrado il pesante onere di 100 lire giornalie= re a carico dei lavoratori, il trat= tamento mensa sarebbe sempre rimasto pressochè il medesimo! "
Accanto a piatti di scarso valore nutritivo, permane un sistema di cu cinatura delle vivande che è poco gradito dai commensali (troppa salsa, scarso condimento, pietanze servito fredde anzichè calde, contorni ina= deguati,ecc.).
Capita spesso, poi, che nel menù settimanale vengono sostituiti piat ti di un certo valore con altri di minore costo, oppure i piatti più con sistenti vengono serviti al sabato quando la presenza dei commensali è relativamente scarsa.
Alle volte, poi, si scopre che nem meno la grammatura stabilita viene ri spettata e si servono di conseguenza razioni inferiori al dovuto.
Di fronte a tale situazione che conferma la giustezza della posizio ne assunta a suo tempo dalla C.I., non firmando l'accordo, altro non re sta che l'azione di tutti tendente a modificare l'attuale stato di cose, ponendosi come obiettivo un tratta=
mento migliore dell'attuale.
Alla politica della direzione, che è quella di farcf. mangiare male e spen dere di più, bisogna imporre la nostra che è quella di mangiare z -eglio e spen dere di meno!
UN BELL'ESEMPIO DI CORRETTEZZA E DI SENSIBILITA' OPERAIA
Durante la dura lotta del 1960 è accaduto che un lavoratore -sprovvi= sto di mezzi finanziari petchè appe= na assunto- non aveva nemmeno il ne= cessario per un sostentamento adeguato e per usare i normali mezzi di tra= sporto. Egli, pur di stare solidale coi suoi compagni di lotta, percor= reva unadecina di chilometri al gior= no a pedi, a stomaco vuoto, pur di es sere presente allo sciopero in fabbri ca.
La FIOM, al corrente dell'episodio, fornì a lui un modesto aiuto finanzia rio senza naturalmente pretenderne la restituzione.
Oggi, a distanza di tanto tempo, l'o peraio in questione, con esemplare one stà e dignità, ha restituito sponta= neamente la somma!
La FIM:, nel ringraziare vivamente tale operaio, segnala l'episodio a tut
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ti i lavoratori, con l'intento di sot= tolineare il dignitoso comportamento do gli operai che, spesso, pur tra mille difficoltà, danno lezicti di civico con portamento a tutti coloro i quali sembra no assumere a credo della loro esisten za l'egoismo e la grettezza!
Tra i due litiganti il terzo... paga
MEDICI MUTUE
Nella Nella controversia che ormai da lun ghi mesi è in corso tra la. mutua ed. i medici, coloro. che subiscono il danno maggiore e tutti gli scompensi di que sta !situazione facendone di= rettamente le spese, seno i lavoratori.
Questi lavoratori che pagano antici= patamente (attraverso la trattenuta fatta direttamente sulla busta paga e indirettamente con l'aliquota versata dal datore di lavoro che è poi frutto del loro lavoro) i vari enti mutuali= stici che dovrebbero assisterli come è loro dovere, si vedono da tempo costret ti a pagare le visite mediche per poi aspettare lunghi mesi che la mutua (bon tà sua) dopo il lungo giro burocratico della pratica,gli rimborsi quanto speso.
Ora viene spontaneo da domandarsi: ma è mai possibile un'assurdità del genere? Ma perchè per un dissenso esistente tra mutua e medici chi deve subire le conse guenze negative sono i lavoratori che in questa faccenda sono completamente estranei?
Tra medici e mutua ci possono essere tutte le divergenze di questo mondo, ria il lavoratore ha il diritto di es= sere visitato, assistito, curato perchè ha già pagato anticipatamente quanto è di sua competenza e non deve conti= nuare a ripagare.
Ogni tentativo fatto finora allo scopo di conciliare la vertenza in corso, non ha dato, purtroppo, nessun esito posi tivo. Allo stato attuale delle cose è
necessario prendere il coraggio a due mani ed avvicinarci verso una grande e radicale.riforma di tutto il sistema assistenziale e mutualistico.
Qualsiasi tentativo di accordo che si tenti di fare senza una riforma organi ca del sistema, non potrà essere che un paliativo che dopo poco tempo farà riesplodere in tutta la sua gravità il problema assistenziale di tutta la nazio ne.
E' necessaria quindi, una grande ri= forma di tutto il sistema mutualistico, quella riforma che la C.G.I.L. va da di versi anni ausuicando; i termini della stessa sono stati comunicati in diverse occasioni ai vari congressi sindacali, e che farà fare un grande passo in avan ti a tutto il sistema mutualistico ed assistenziale.
Il mondo va avanti seguendo velocemen te il progresso, ma il nostro'sistema assistenziale è rimasto fermo all'epo= ca borbonica, è necessario rinnovarlo perchè esso non rispecchia più le esi= genze nè degli assistiti, nè dei medici.
Per fare questo è necessario che tut te le forze politiche del Paese si no= bilitiv.o per trovare un'unità d'intesa che i vari progetti di riforma non re, stino nei cassetti dei ministri ma ven gano discussi al più presto al pariamen to e resi operanti nel Paese. E' in gio co una grande posta: la salute dei cit tadini,che è il patrimonio più grande di una nazione.
Non vi possono essere in questo campo indecisioni o compromessi di alcun gene re. Vi è una sola strada da percorre re la strada di un'energica riforma di tutto il sistema mutualistico che garan tisca al paese e a tutti i suoi citta= divi un servizio medico assistenziale che sia all'altezza dei giorni nostri.
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RIMBORSO SPESE MUTUATI INAM
Tutti i lavoratori assistiti dall'INAM che in seguito alle a gitazioni dei medici mutualistici, hanno incontrato spese per visite, possono fare richiesta di rimborso tramite il Patronato INCA (C.G.I.L.).
Gli interessati dovranno rivol gersi con sollecitudine, agli uffici
I.N.C.A. (Camera del Lavoro - Sesto) consegnando la documentazione compro vante le spese sostenute ed esibendo la tessera I.N.A.M.
G L I SCIOPERANTI
Una strada vuota che di voci si colma come d'incanto, processione del diritto quel grido sofferto di operai scontenti, movimenti di cuori che voglion rispetto di ciò che han dato, son scioperarti figli di tutti della stessa terra esseri umani, che chiedon giustizia per quest'umanità.
Quanti sono, forse migliaia, ma sembrano milioni, una marea di gente, suono di trombe e campanelli, muscolose braccia che innalzano cartelli, suono di fischi, gente festante che allegra vanta il suo coraggio
N.B.
-I certificati per il rimborso delle spese per le visite mediche NON SCADO= NO. Sono sempre validi finoo -a 3 gior ni dopo la cessazione dello sciopero dei medici.
- I certificati dì malattia e le spe= s per "Croce Rossa" o per cure urgen= ti, devono essere consegnati entro 3 giorni direttamente alle.sezioni INAM.
in quella ch'è sincero omaggio al giorno che verrà. Coro potente che scaturisce da tanti cuori, urlo possente che colpisce le mura intorno, di quel grande coro, brivido che corre fra gli astanti in quel che era silenziosa strada. Si leva in vortice un sentimento ed una voce che vincer li farà. In quella strada si e compiuto il rito solenne per la libertà.
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