Bollettino interno della Sezione Sindacale Aziendale -INNOCENTI
RESPINTA LA LINEA PADRONALE DI IMPORRE IL BLOCCO CONTRATTUALE - SI E' ANDATI AVANTI
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Bollettino interno della Sezione Sindacale Aziendale -INNOCENTI
RESPINTA LA LINEA PADRONALE DI IMPORRE IL BLOCCO CONTRATTUALE - SI E' ANDATI AVANTI
RAFFORZARE LA FJOM PER CONSENTIRE UN MENO ESERCIZiO DEI DIRITTI SANCITI DAL CONTR ATTO
La lunga. complessa od aspra battaglia contrattuale sl è coca eitssa. li Contratto di lavoro è stato rinnovato.
1/ suo contenuto, seppure ancora superficialer.ente e schemaAican.ente 4 ormai noto e oomunque su esso, per asaminere ed analizzare i diversi aspetti, ci ritorneremo ancora. L'entità eco' umiliai di cui beneficeranino i Lavoratori, è nel complesso dei 14,5e% all'incirca distribuito in ira anni. il valore del contratto, Lo cani caso, non à misi/retine solamente nelle sue opittà eco. ~siva Citati% su cui vogliomo soffermare la noatre attenzione oggi, prooainendo con ciò stesso la riflessione a tutti i luvoretori, è li giudizio e la valutazione da dare alla conclusione da! Contratto. La badagli& contrateirole, cioè, si è conclusa con successo od un tosoccesso; il contratto rappresenta un positivo risultato oppor. noi
Le opinioni sono, da quanto abbiamo potuto constatare, diverse addirittura contrapposte e ci preme quindi imprimere un rio«T° rapido giudizio.
dina valutazione del risultato raglianti) non può essere formo kto facendo astrazione dalle diverse componenti che hanno oarattariarrito la situazione in cui si è svolta la battaglia.
Se prendiamo a metro di giudizio le condizioni economiche dei lavratorl, i loro bisogni e le aspirazioni delle loro firrolgile allere, certo, dobbiamo dira che il Contratto è insoddidarainte; dà trop poco-
Cr po ediamo dunque che nella valutazione si debba muovere dalla situazione reale che ci stava davanti. li punto di partenza deve essere la situazione In cui si è collocata la lotta per il rinnovo dei Contratto e che vogliamo succintamente puntualizzare.
1) La lotta è iniziata in una attuazione di recessione economica e con un'opinione pubblica Influenzata e disorientata dallo stato di crisi economica quale veniva presentata, reale o no che fosse.
2 L'atteggiamento del padronato, che si faceva appunto forte di una pesantezza produttiva ed economica, era di rifiuto assoluto a rinnovare il Contratto; anzi la Confindustria non si ero limioota ad altero tre clic tutto ciò che írtr—i-ra faro
era di cambiare La copertina al oecchio contratto, " ohiedeva che, nel fare ciò, si cancellato, la, • norma • mbitiva Premi. peggiorando quindi Contratto medesimo. Mit nostre richiesto non si limitava ad opporre un rifiuto, a ronza dei passato avanzava a sua volta delle rivendicationl. 3i L'atteggiamento del Governo di fronte alio vertenza non è stato passivo. Taluni autorevoli rappresentanti sono interno rotti apertamente e pubblicamente a soztogoo del &amiconi per contrastare le nostre richiesta. condizionando perciò fa veri torca.
Malgrado la situazione e le difficoltà erre si frapponevenc ohbiamo conquistato il Contratto e siamo andati avanti, non !time rimasti fermi ai punto di partenza.
Il giudizio perciò non può che essere por itivo anche se non abbiamo conseguito ed ottenuto tutto quello che volevamo.
Non dobbiamo inoltre dimenticare che le condizioni di tratta mento dei lavoratori non sono acquisite una volta per tutte e Che senza la lotta non solo non si va avanti, ma si può anche aie dare indietro.
L'essere andati avanti, anche se di poco, rappresenta dunque un risultato positivo.
L'esprimere tale giudizio non significa dire che ci riteniamo soddisfatti, ne che siamo immuni da critiche. Certo dobbiamo diocutere e ricercare i nostri errori per trame nuova esperienza
La recriminazione però, non solo non serve a nulla, poggiò è negativa. E' sintomatico a tale proposito, che siano proprio e oourattutto coloro che ieri reputavano inutili gli scioperi, che affermavano che bisognava trattare e concludere comunque, accettando ciò che il padrone era disposto a concedere. bontà sua, che invitavano a non scioperare e più ancora organizzavano i! crumiraggio; ha sostenere Invece oggi che il Contratto è insoddisfacente e che si è lottato per niente.
li fine che si propongono è io stesso di ieri: disgregare i lavoratori; creare sfiducia nel sindacato.
Viceversa, seppur con tutti i limiti che esso presenta, la con, rivista del nuovo Contratto prova ancora una volta che soltanto SPfitic in 2 mus:vu)
La lista unitaria va avanti in. voti (otre 5 mila in più) in seggi (da 32 a 41) e in percentuale ( + 6% fra gli operai, + 6,3% r;31 13 stabilimenti dev'era presente) - Indietreggia nettamente il sindacato aziendale SIDA( che vede così sconfessata la sua opposizioae alla lotta contrattuale unitaria.
La FIOM-CGIL ha riconquistato il primo posto fra gli operai alla FIAT, dove oggi oltre centomila lavoratori hanno votato per il rinnovo delle Commissioni Interne.
Ecco i risultati riferiti ai soli operai: FIOM: 22.663, 31,6% (17.151, 25.6%); UILM: 20.475, 28,5% (17.263, 25,7%); SIDA: 16.133 , 22,5% (19.970, 29,8%); CISL 9.970, 13.9% (10.647, 15,9%) ;
CISNAL: 2.526, 3,5% (1998, 3%).
Tali cifre fanno registrare per quanto rigJurda sempre gli operai, i seguenti spostarnente percentuali:
1210M-CGIL + 6% (con 5.512 voti in più rispetto al 1965 e la conquista di 9 seggi); FIM-CISL — 2%;
tzfatia rrirmi
SIDA (sindacato aziendadale) -6,3% UILM-UIL 2,8%; CISNAL + 0,5%.
Vittoria della FIOM-CGIL, dunque, ma anche vittoria della battaglia contrattuale unitaria di tutti i metallurgici, sottolineata dalla secca sconfitta del SIDA, il sindacato aziendale creato da Valletta nel '58 dopo che la FIM-CISL si era liberata del » fronte del porto ». ll SIDA perde in voti, in seggi e in percentuale, dopo aver condotto ia campagna elettorale proprio in po!artica con la lotta contrattuale condotta da oltre un anno dalla categoria più forte dell'industria.
organizzati nel Sindacato il lavoratori possono tiperitre ed avere la forza d'andare ava.iti, Con ii Cantratto si è conchisa una battaglia; na si apre, nello stesso tempo una nuova tese. '
v !l alone ed il signific.ato Oel Contrattòmuovendo dalle conquiete in esso contenute si apre una nuova prospettiva ed un vasto campo di iniziativa. La riconfermè dél Premio e del diritte a contrattarlo ed a collegarlo a parametri obiettivi, consente la conquista, seppur entro certi limiti, di nuovi miglioramenti.
Il diritto alla contrattazione del cottimo anche in presenza di variazioni parziali può significare molto alle innocenti; così pure la istituzione della Commissione paritetica, i cui rappresentanti sono nominati dal Sindacato, per affrontare e contrattare in ordine alle qualifiche, ai cottimi alla nocività. VI sono poi una serie di problemi specifici la regolamentazione dell'orario di lavoro, il riproporzionamento del cottimo, ecc. che rappresentano un'importante campo di iniziative che può consentire ai lavoratori nuovi ed importanti passi avanti.
Infine un'ulteriore dato positivo della battaglia contrattuale rappresentato senza dubbio dall'unità sindacale raggiunta nella stessa e che deve, a nostro avviso, trovare oggi nuovo alimento proprio nell'affrontare I problemi specifici e di grande importanza aperti alla innocenti.
Da tutto ciò, come condizione pregiudiziale anzi, discenda la necessità provata, ormai, di dare nuova forza al Sindacato, a se stessi in definitiva, organizzandosi in comunanza di interessi e di obiettivi appunto nel Sindacato. E' tempo di compiere questa scelta, superando, conclusa la vertenza, anche monmti di contrasto e di sfiducia che possono essersi ve rificad, per andare avanti per il futura assieme.
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Riportiamo sul nostro bollettino per chi non ne fosse ancora a conoscenza, alcune sentenze emesse dalla nostra magistratura per far conoscere a tutti i lavoratori quanto sia importante sotto ogni aspetto l'organizzazione sindacale.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione del 3 gennaio 1966 n. 29 in una vertenza fra il lavoratore Angelini contro la ditta Romana Industriale commerciale di Vigliano ha deliberato che i contratti collettivi di lavoro e le norme in essi contenute non possono essere invocate dai lavoratori se i medesimi non sono iscritti alle organizzazioni sindacali dí categoria stipulanti.
Ciò significa che un lavoratore, sia durante il rapporto di lavoro che dopo la sua risoluzione non può far valere eventuali suoi diritti, presenti e retroattivi in sede giudiziaria se lo stesso non può dimostrare l'appartenenza al sindacato di categoria per tutti gli anni in cui reclama la corretta e retroattiva applicazione del contratto di lavoro.
Questa sentenza anche se si presta a molte considerazioni non tutte positive deve però far riflettere ogni lavoratore, soprattutto la grossa parte degli agnostici, sulla assoluta necessità della scelta di un sindacato che lo tuteli nei suoi interessi.
l lavoratori non debbono poi solo iscriversi ma conservare le tessere più anni.
L'iscrizione al Sindacato è un atto di conferma e di fiducia all'Organizzazione sindacale unitaria FIOM-CGIL per la sua continua azione in difesa degli interessi di classe dei lavoratori, sul piano conomico normativo e sociale.
Ogni lavoratore deve sentirsi fiero ed orgoglioso di contribuire al rafforzamento del sindacato, consapevole che contro un padronato organizzato e forte, e per respingere ogni suo continuo attacco alle condizioni di vita e di lavoro nella fabbrica non c'è che potenziare l'organizzazione sindacale, mediante l'iscrizione in massa al Sindacato.
Il tribunale da' ragione a un operaio che rifiutava il lavoro suppletivo
Un'azienda non ha il diritto di licenziare un dipendente che rifiuti di fare del lavoro straordinario, se non « in caso di eccezionali esigenze e quando non sia possibile fronteggiarle con l'assunzione di nuovi lavoratori ». La sentenza è stata pronunciata dalla decima sezione del tribunale civile (presidente dott. Giovanni Jucci).
La causa era stata intentata dal signor Narciso Zennaro contro la Compagnia italiana montaggi industriali (CIMI) di cui era stato dipendente per alcuni anni. Lo Zennaro, assistito dall'avvocato Gaetano Jovane, affermava che aveva lavorato con la qualifica di operaio specializzato dal 17 maggio 1961 al 28 febbraio 1964, giorno in
Con guasta macchina dm raddoppia Il tuo rendimento, non puoi rifiutare una riduzioni dal 50% della tua tariffa di cottimo. ( da UE Canadian News)
cui era stato licenziato in tronco perchè si era rifiutato di prestare del lavoro straordinario. Egli protestava la illegittimità del provvedimento. Ma il Tribunale, come si è detto, ha accolto la tesi dell'operaio, sostsenendo tra l'altro che « il semplice rifiuto di effettuare il lavoro straordinario da parte del lavoratore non può mai costituire un fatto di tale natura da non consentire la prosecuzione, neanche in via provvisoria, del rapporto; trattasi invero di inadempimento di un obbligo contrattuale che può essere sanzionato altrimenti con misure appropriate di contenuto economico (multa) o disciplinari (sospensione) secondo le Segue in sesta pag.
Con queste parole chiudevamo l'ultimo articolo sui problemi del nel precedente bollettino:
« E' necessario che i lavoratori tutti sappiano queste cose, dibattano tra loro questi problemi e sollecitino, ognuno i rapresentanti che hanno votato in seno al consiglio d'amministrazione a voler prendere posizioni più adeguate alle esigenze dei lavoratori stessi allo scopo di rendere questo ente, nato per andare incontro ai lavoratori e ai loro bisogni, qualcosa di veramente efficiente e democratico sotto ogni aspetto e non uno strumento in mano alla Direzione che se ne serve a sua esclusiva discrezione ».
Infatti, come se fosse una risposta, in omaggio alla invocata « Democrazia » interna dell'ente assistenziale, vi è stata, in auesti ultimi tempi, una nuova negativa presa di posizione che umilia letteralmente tutto ciò che è Democratico e che dimostra, ancora una volta, come intenda operare la Direzione (spalleggiata dai consiglieri della Cisl e dalla UILM) sulla strada della SUA Democrazia, opprimendo ognuno, imponendo sempre la SUA volontà.
E veniamo a fatti che TUTTI devono conoscere. Alcuni mesi or sono, al consiglio Amministrativo del FIAMLI, era stato proposto dal Sig. Zampieri, che è un consigliere e ricopre la carica di segretario, di estendere tutti i benefici dell'ente assistenziale ad un gruppo d'impiegati che non sono della Innocenti e che lavorano presso il Palazzo Uffici alla vendita delle automobili di marca Inglese (e agli impiegati del Moto Club d'Italia.
Esaminata la richiesta da parte del gruppo aziendale della F.I.O.M. era stato dato mandato ai nostri rappresentanti in seno a! consiglio amministrativo di esprimere il nostro parere negativo a tale operazione in quanto la stessa era contraria ad una norma statutaria che sancisce:
Art. 1 - In data 1 - 1 - 1948 si è costituito per i dipendenti della « Innocenti » (impiegati ed °perii) un Fondo Interno Mutualistico con lo scopo di concedere ai propri iscritti e loro familiari a carico, una speciale assistenza economico sanitaria ad integrazione delle prestazioni concesse dall'INAM, dall'INAIL, dall'INPS e da altri Enti assistenziali.
E pertanto l'ammissione di persone esterne avrebbe comportato la violazione aperta di tale norma e pertanto non era cosa da farsi.
Per fare tale operazione era necessario prima modificare lo statuto, sancire che, anche chi lavora per la Innocenti (vedi Clur - personale della mensa - personale della cooperativa AlaciCIMI ecc.) può far parte del F.I.A.M.L.I., dopodichè procedere all'annessione di tutti coloro che ne avrebbero fatta richiesta.
La discussione che ne seguì al consiglio non trovò tutti favorevoli tanto che dopo aver discusso per un paio di sedute, sull'argomento in questione, la cosa fu accantonata tanto da sembrare che tutto fosse finito nel nulla.
:1a p: rtroppo la cosa non doveva finire così, la volontà della Direzione doveva trionfare ad ogni anche a dispetto dei lavoratori, infatti il !unrdì noiembre i consiglieri ricevendo l'avviso di convocazione del consiglio trovavano un ordir2. del g'orno presentato dai Sig. Zampíeri e De'!a Vedova, che riproponeva nuovamente la richiesta per l'ammissione al FIAMLI del gruppo d'impiegati.
r)urante la discussione che ne scaturiva, il comSabri a nome della F.I.O.M., coerentemente al mandato che gli era stato affidato, riaffermava la nostra posizione ma si trovava isolato dal resto dei consiglieri che con molte perplessità erano per l'approvazione dell'ordine del giorno.
Riteniamo sia inutile dirvi che, sia pure senza grande convinzione da parte di certi consiglieri, fu approvato l'ordine del giorno e quindi in violazione netta con le norme dello statuto sono entrati a far parte del FIAMLI anche lavoratori non dipendenti dalla Soc. Innocenti, quindi, lo scriviamo per gli altri interessati, la strada è a-
il Presidente della società : a Neppure io ho avuto una promozione da 30 anni, ma non perdo tempo ad aggrapparmici »
(da Ford Facts - Canadà)
perta, chiunque ha il diritto di entrare a far parte del FIAMLI, basta che ne avanzi una richiesta.
Lavoratori tutti, l'ultima battuta può sembrare ironica ma questo ultimo provvedimento dimostra in tutta la sua ampiezza come intenda operare, a suo esclusivo piacere la Direzione, in ogni luogo umiliando tutto quanto è democratico, imponendo sempre la sua volontà a qualsiasi costo.
E' necessario richiamare la vostra attenzione su queste cose perchè non si può permettere più a lungo che la Direzione faccia il bello ed il cattivo tempo in seno ad una istituzione dei lavoratori e dovei rappresentanti dei lavoratori sono ni maggioranza. Bisogna che tutti si assumano le proprie responsabilità, intervengano presso chi li rapresenta in consiglio e gli chiedono conto di quanto è stato fatto, una violazione dello statuto, e non è la prima, non è cosa che possa passare sopra la testa dei lavoratori senza che questi ne sappiano nulla.
te spiegato da Salvi, non è una posizione personale dei singoli ma è una risposta che ha dato la organizzazione FIOM interna alla Innocenti dopo avere consultato anche il sindacato provinciale, quindi nessun parere personale, ma risposta collegiale della FIOM.
In secondo luogo la FIOM ha risposto, dopo il tempo necessario per poter riunire e consultare il suo attivo di fabbrica e il suo sindacato, che era possibile accettare la rotazione dei membri fissi in C. I. fatti salvi alcuni punti essenziali da precisare e cioè:
Che la rotazione non avesse carattere vincolante per nessuno.
Che ogni gruppo sindacale rappresentato in C. I. poteva effettuare la rotazione più o meno breve a seconda della scelta che il gruppo faceva quindi avrebbe potuto far ruotare tutti i suoi rappresentanti in un solo anno così come avrebbe potuto lasciare sempre quello.
Che vi fossero delle garanzie precise da parte della Direzione in modo che il rappresentante uscente ritornasse al posto di lavoro dal quale era venuto.
Questa chiarificazione ci è parsa doverosa in quanto ai fatti così come erano stati riportati dal bollettino della FIM-CISL potevano essere interpretati in modo diverso dal modo in cui si sono realmente svolti.
La Sezione Sindacale Aziendale
Qui abbiamo la democrazia che volete dl più ?
Essendo stati chiamati in causa da una frase dell'ultimo bollettino della FIM-CISL aziendale, non per spirito di polemica ma per fare onore alla verità qual'è, ci vediamo costretti a chiarire le cose in quanto ciò che è stato scritto non è esattamente quanto noi della FIOM abbiamo detto in sede di C.I. in risposta alla richiesta avanzata dalla FIM-CISL per la rotazione dei membri fissi della stessa.
Innanzitutto bisogna chiarire che quanto risposto da Castaldi, poi ripreso e più ampiamen-
Segue dalla terza pag. apposite previsioni della contrattazione collettiva od individuale; ma da tale eventuale inosservanza non potrà mai derivare la sanzione massima prevista dalla legge o dagli stessi contratti collettivi a carico del lavoratore ( licenziamento in tronco »).
Il tribunale ha pertanto condannato la CIMI a versare al signor Narciso Zennaro 82.130 lire a completamento della liquidazione già in parte versata e al pagamento delle spese di giudizio.
Anche in questa seconda sentenza appare evidente come la manovra portata avanti delle direzioni, attraverso il loro servitorelli che seminano timore e paura nei vari reparti minacciando di gravi sanzioni disciplinari e di licenziamento quanti si rifiutano di fare le ore straordinarie, sia illegale.
La magistratura, s; legge chiaramente, non pre-vede per questa mancanza il licenziamento.
Questo è un'abuso che commettono i datori dì lavoro violando la legge, come spesso fanno, per manovrare a loro piacimento in mezzo ai lavoratori e farne dei robot fedeli al loro comando.
lavoratori devono respingere questi provvedimenti, anche con la lotta se sarà necessario, per imporre al padrone una più giusta e corretta interpretazione delle norme contrattuali.
Quando abbiamo voluto, vedi lo scorso anno in occasione della manovra dei declassamenti, abbiamo saputo imporre la nostra volontà, non facciamoci impaurire da nessuno, il reclamare un nostro diritto è cosa giusta.
(:OMPETITIl •1T l'
Avevamo già scritto,su uno dei nostri precedenti bol]ettini,che con l'entrata in vigore della "Giusta causa,, le e 604 del 15/7/1966 pubblicata sullo Gazzetta Ufficiale N° 195 dpl 6/8P1966 a TUTTI i lavoratori licenziati o dimissionari competeva la liquidazione nella misura intera cioè al 100fj! , Infatti l'Art. 9 della legge dice:
"L'indennità d'anzianità è dovuta al prestatore di lavoro in ogni caso di risoluis zione del rapL,or -to di lavoro.,, In sostanza l'indennità di anzianità,già estesa al rapporto di lavoro a tempo da.. terminato dalla legge 18/4/62 N° 230 cessa di essere un premio di fine lavoro e acquista definitivo carattere retribu.. tivo.
dolo) quesiti innortizioite ro,21io
rvdere se l i licenziano!
Un'autorevole giornale confindustriale precisa in un suo articolo: "E' 'perciò dovuta "per intero. anche ai licenziamenti "in tronco ed_ ai"dimissionari ft .( da "24 ORE n del "8/ 1 0/1966 ). Anche alla Innocenti si è arrivati alla esatta applicazione della legge. Dopo che alcuni lavoratori avevano fatto delle vertenze,logicamente risolte a loro favore,la Direzione ha ritenuto opportuno liquidare al 100ro anche i dimissionari. Questo prova che la legge sulla giusta causa ha una sua funzione positiva e che comincia a portare i primi risultati positivi a favore dei lavoratori.
Riportiamo in queste pagine &alte tabelle. con esempi di calcolo .dell'indennità di anzianità, dalle quali risulta. ed esempio. che un lavoratore cara 40 anni di anzianità possa da 2.880 ore del precedente coetratto a 4.024 ore del nuovo.
Per permettere ed ogni operaio di fare il calcolo, sulla base della sua anzianità ad ;i raffronto con lì vecchio contratto, pubblichiamo una tabella con le ere, stabilite dai diversi contratti, per ogni anno di anzianità.
Ricordiamo dx. per fare il calcolo dell'indennità di anzianità si usano:
VECCHIO CONTRATTO
le ore stabilite dal contratto dei 1936 per l'anzianità re al 15 gennaio 1948:
le ore stabilite dai contratto del 1959
gennaio 1948 al 31 dicembre 1962, ie ore ;:tsabili191 dai contratto del I gennaio 1963 in poi.
NUOVO CONTRATTO
le ore stabilite dal contratto del 1959 re al 31 dicembre 1962:
anterioper l'anzianità dal 15 1963 per l'anzianità dal Po
le ore stabilite dal contratto dei 1963 per l'anzianità dai I gennaio 1963 al 31 di-:ernbre 1967, -- le ere stabilite fai contratto dei 1966 per l'anzianità dai I gennaio 1968 in poi