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Radar3

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A cura della Sezione Sindacale della GT&E

Dal tribunale di Milano

Condannata la GT&E

La causa riguardava i provvedimenti disciplinari e le multe inflitte dalla direzione ai lavoratori che avevano scioperato per le precarie condizioni ambientali di lavoro. La causa vinta dai compagni Aurelio Crippa e Achille Pirotta, assistiti dall'avv. Francesco Santulli e dalla dott. proc. Federica Santulli, dell'Ufficio vertenze della F. I. O. M.Il ritiro dei provvedimenti disciplinari ed il rimborso dell'entita' della multa, deve essere esteso a tutti i lavoratori-

A due anni di distanza dalla vertenza aperta da due nostri compagni nei confronti della direzione, il Pretore di Milano, addetto alla Sezione Civile, ha pronunciato la sua sentenza di condanna della S. p. A. GT&E, in persona del suo legale avv. Clodomiro De Caro.

Le motivazioni della condanna sono interessanti, sia perchè, a nostro avviso, mettono bene in luce quali siano i diritti inalienabili dei lavoratori, sia perchè la direzione viene indirettamente condannata per gli altri provvedimenti disciplinari presi (lettere di ammonizione durante l'ultima vertenza aziendale)

Risulta chiaro dalla sentenza, che i motivi e le forme dello sciopero sono una libera scelta dei lavoratori e non c'è ombra di regolamento aziendale o di cartellino orologio che possa influenzare questa scelta. Se la direzione scrive nel suo regolamento che lo, ,,sciopero va effettuato timbrando i cartellini ed uscendo dai reparti, questo vale al massimo per il suo direttore; per i lavoratori vale solo l'art. 40 della Costituzione che non prevede nulla di tutto questo.

Ma le osservazioni più importanti riguardano la premessa della motivazione della sentenza. In essa si dice che i limiti di tale diritto (di sciopero) vanno fissati in base all'esame delle evoluzioni storiche, dottrinarie e giurispruden= ziali dell'istituto dello sciopero. " Orbene, il risultato di tali indagini conduce alle conclusioni, accettate dall'attuale prevalente dottrina e giurisprudenza, che lo sciopero va definito come la astensione concentrata dal lavoro di una plu- larita' di lavoratori, diretta allo scopo della tutela di comuni interessi professionali ".

L'aspetto dottrinario e giurisprudenziale dello sciopero non sono di nostra diretta competenza, ma l'evoluzione storica del diritto di sciopero dipende soprattutto dai lavoratori. COSA SIGNIFICA QUESTA FRASE SE NON CHE OGNI DIRITTO CHE I LAVQRATORI SAPRANNO CONQUISTARSI CON LA LOTTA COSTITUIRAI LA BASE DELLE FUTURE LEGGI? CHE LA LEGGE RATIFICA ,ACCOGLIE QUANTO I LAVORATORI SONO STATI IN GRADO DI IMPORRE AI PADRONI E A QUESTA SOCIETA' CAPITALISTA NELLA PRATICA DI OGNI GIORNO?

Nella motivazione si afferma anche che "gli interessi professionali tutelati con lo sciopero non vanno individuati nei soli interessi economici, ma la loro sfera va estesa giuridicamente alle condizioni di lavoro, delle quali si perseguiva il miglioramento mediante Io strumento dello sciopero "

Lo scontro per il rinnovo del contratto

Ed è perchè il padronato sa benequeste cose, che ricorre spesso ad una opposizione frontale per impedire che i lavoratori conquistino nuovi diritti.

E' sintomatico quello che è avvenuto alla FIAT in questi giorni: la reazione di Agnelli allo sciopero di 800 lavoratori (su più di 100.000 ) con la sospensione di oltre 30.000 operai sembra inspiegabile solo se non si considerano alcuni fatti generali.' Questi sono da trovarsi nell'avvicinarsi del contratto nazionale e nel tentativo di fare un accordo isolato per la FIAT, nel tentativo di intimorire i 100. 200 lavoratori che solo da pochi mesi (dopo anni) hanno ripreso le lotte sindacali ed anche per bloccare sul nascere l'organizzazione dei lavoratori a livello di reparto e la loro capacità di combattere il padrone.

Di tutte queste cose dobbiamo essere ben coscienti nel momento in cui iniziamo la lotta contrattuale: le nostre richieste vanno in profonditi ponendo il problema della piena occupazione, dell'aumento della quota del reddito nazionale che va ai lavoratori, dell'acquisizione di nuovi diritti all'interno delle fabbriche; questo non sarà accettato facilmente dai padroni, ma i lavoratori hanno il diritto, ribadisce la sentenza, di richiedere queste cose e di farle diventare realtà storica con la loro lotta

La direzione deve ritirare i provvedimenti disciplinari

Mentre quindi ci dobbiamo impegnare a fare nuovi passi in avanti, dobbiamo far cancellare dalla direzione ogni violazione compiuta nel passato dei diritti del lavoratore. La revoca dei provvedimenti disciplinari deve ESSERE ESTESA a tutti i lavoratori_.eolpiti per lo sciopero del 1967, e devono essere corrisposte le somme trattenute con le multe; inoltre le lettere di ammonizione del dicembre scorso vanno ritirate, perchè le motivazioni in esse espresse sono ritenute non valide da questa sentenza.

I lavoratori, i sindacati, la commissione interna, sono sin d'ora impegnati a far retrocedere la direzione dalle posizioni illegali assunte.

o CGIL NUMERO I SPECIALE
FIOM RADAR

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL PRETORE DI MILANO

Dott. Salvatore Salmeri, addetto alla V^Sezione Civile, ha pronunciato la seguente SENTENZA

nella causa civile riunita N. ri 19927 e 19928 del R. G. dell'anno 1967, vertenti TRA

CR IPPA AURELIO e PIROTTA ACHILLE, entrambi con il proc. dom. Avv. Francesco Santulli e dott. proc. Federica Santulli, Milano via Donizzetti n. 1/A, per delega a margine dei rispettivi atti di citazione. A TTORI E

S. p. A. GT&E. SOCIETA I GENERALE DI TELEFONIA ED ELETTRONICA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con il proc. dom. Avv. Clodomiro De Caro, Milano, via Freguglia n. 2, per delega in calce alla copia notificata degli atti di citazione.

OG GETTO: revoca provvedimento disciplinare SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va osservato che, in mancanza di una regolamentazione legislativa del diritto di sciopero, riconosciuto dall'art. 40 della Costituzione, spetta all'interprete il compito di fissare i limiti di tale diritto e del suo esercizio, in base all'esame delle evoluzioni storiche, dottrinali e giurisprudenziali dell'istituto dello sciopero.

Orbene, il risultato di tali indagini conduce alle conclusioni, accettate dall'attuale prevalente dottrina e giurisprudenza, che lo sciopero va definito come la astensione concentrata dal lavoro di una pluralità di lavoratori, diretta allo scopo della tutela di comuni interessi professionali.

A commento di tali definizioni va chiarito che lo sciopero può essere deciso anche da un gruppo di lavoratori non altrimenti organizzati. Non è, quindi, necessaria la proclamazione dello sciopero da parte dei sindacati per potere essere lo stesso proclamato al di fuori dei sinàacati.

Inoltre, gli interessi professionali tutelati con lo sciopero non vanno individuati nei soli interessi economici, ma la loro sfera va estesa giuridicamente alle condizioni di lavoro, delle quali si perseguiva il miglioramento mediante lo strumento dello sciopero. Rientrano in tali ampie definizioni, sia la tutela degli interessi professionali non ancora protetti, sia la tutela delle aspirazioni ad una migliore protezione degli interessi già assurti a diritti.

Pertanto Io sciopero che rientri nei limiti descritti deveritenersi legittimo.

Ovviamente, poi, ka legittimità dello sciopero non è subordinata alla fondatezza delle pretese fatte valere con lo sciopero dai lavoratori.

Premesse tali brevi conclusioni, va assunto che la estensione dal lavoro attuata dagli attori, unitamente ad altri operai dello stabilimento (circostanza quest'ultima non contrastata dal» convenuta), rientra nello schema dello sciopero sopra tracciato.

Infatti si è trattato, nei fatti di causa, della astensione dal lavoro, concertata ed attuata da un gruppo di lavoratori, diretta allo scopo di ottenere un miglioramento delle condizioni dell'ambiente di lavoro.

13. fatto poi che tali condizioni, giusto l'assunto della convenuta, fossero state accertate come conformi alla legge, da parte dell'organo competente e che, ad ogni modo, a tale organo ci si sarebbe dovuti rivolgere per la soluzione della relativa controversia, non ha rilievo, in quanto da una parte lo sciopero può legittimamente avere lo scopo di ottenere dal datore di lavoro un miglioramento delle condizioni ambientali di lavoro; sia pure conformi alla legge, e dall'altra non è previsto in alcun modó e, quindi, è da ritenersi non necessario il preventivo esperimento di un tentativo di conciliazione, anche tramite l'intervento di organi pubblici;.

Va aggiunto, , poi, che neanche è previsto e quindi neanche è necessario ai fini della legittimità dello sciopero, il preavviso dello stesso.

Pertanto, alla luce delle esposte osservazioni, devono ritenersi illegittimi i motivi addotti dalla convenuta nelle. lettera 23.6.67 e 24. 6. 67 a fondamento delle inflitte sanzioni disciplinari, nelle quali lettere viene contestato agli attori la infrazione di fermata illegale; non preceduta da una preventiva motivata comunicazione all'azienda per un tentativo di componimento.

Va, inoltre, caservato che la convenuta lamenta che gli attori, attuando lo sciopero; non sono usciti dal reparto e non hanno timbrato cartellini orologio, in tal modo contravvenendo al regolamento aziendale ribadito nell'avviso 6. 7. 66. Senonchè è da osservarsi in proposito che è decisivo il fatto che tali circostanze non sono state contrastate all'atto della inflizione delle sanzioni disciplinari, a parte che ulteriori considerazioni che le inflazioni ora addebitate dalla convenuta agli attori riguardano obblighi incompatibili con le modalità di attuazione dello sciopero, ed in particolare con la brevis. sima durata dello stesso, ed inoltre la mancata timbratura dei cartellini orario non ha apportato alcun danno alla convenuta, già altrimenti a conoscenza delle astensioni dal lavoro attuate dagli attori.

Discende da quanto detto la evidente superfluità delle prove dedotte dagli attori, dirette a dimostrare la esistenza del• le condizioni ambientali, commentata da lavoratori e giustificante l'azione degli stessi, diretta ad ottenere il miglioramento. Parimenti superfluee appaiono le prove dedotte dalla convenuta, allo scopo di dimostrare la esistenza delle inflazioni addebitate agli attori.

In conclusione discende inoltre da quanto detto la illegittimità delle sanzioni disciplinari inflitte agli attori, in seguito alla estensione dal lavoro, degli stessi attuata nel legittimo esercizio del diritto di sciopero riconosciuto dall'art. 40 della Costituzione.

Pertanto la convenuta, se da una parte potevag giustamente trattenere sulle retribuzioni degli scioperanti gli importi corrispondenti alle frazioni di tempo non lavorate, non poteva dall'altro legislativramente adottare dei provvedimenti disciplinari a carico degli stessi scioperanti.

Ne deriva che le sanzioni disciplinari devono essere revocate, con la conseguente condaanna della convenuta al pagam ento, in favore di Crippa Aurelio di L. 240 ed in favore di Pirotta Achille di L. 720 pari agli importi della multa inflitta agli stessi, non cong'stati nelle loro ammissioni dalla convenuta.

CONVENUTA

PUBBLICA
RE
ITALIANA
LA COPIA DELLA SENTENZA E' A DISPOWIZIONE DI TUTTI IN C. I. •

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