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etalmeccanici

P.zza Umanitaria 5

milano

SOMMARIO

Federazione CGIL-CISL-UIL:giornata nazionale di lotta, il 27 maggio, per il settore auto, indotto e trasporti.

Federazione CGIL - CISL-UIL: giornata di lotta del settore elettronica e telecomunicazioni, il 4 giugno 1975.

Approvata la legge sul salario garantito.

Testo integrale della legge approvata definitivamente(il 14 maggio dalla Camera dei Deputati.

Documentazione dai giornali e riviste: pensioni, assegni familiari, occupazione, produzione, crisi auto.

Vita e attivita del sindacato: Convegni telefonia e elettronica, Convegno Nazionale delegati Rimini, Conferenza salute lavoratrici. N. 13 - 26 maggio 1975

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I lavoratori della CGS nell'aula del Consiglio comunale di Monza.
Documentazione e informazione per i delegati, Consigli di Fabbrica, Lega e Zona

Sede Provinciale F. L M.

Dai primi di Aprile è in funzione la sede dellà F.L.M. Provinciale. Essa è situata in P.za Umanitaria n. 5 - Milano/ ed ha i seguenti numeri telefonici di centralino 54.680.20/1/3.

Presso tale sede ( 3° piano ) ,fun zionano, con un rapporto diretto in tutte le zone i seguenti settori servizi F.L.M. : ufficio di segreteria ; ufficio organizzazione; settore sindacale e ufficio studi; redazione " Il Lavoratore Metallurgico " e stampa ; ufficio Amministrazione ; formazione sindacale; 150 ore

Al piano terra della Sede della Federazione CGIL-CISL-UIL , con iù gresso diretto da P.za Umanitaria,3 telefono 54.65.445 funziona l'Ufficio

VERTENZE E LEGALE .

Esso funziona tutti i giorni, mentre gli avvocati sono a disposizione dei lavoratori nelle giornate di Lunedì

Mercoledì dalle ore 16 alle 18 e al sabato dalle 9 alle 12.

Le zone F.L.M. ed i Consigli di Fab brica devono rivolgersi unicamente a questa sede per le attività e servi zi sopra indicati .

SETTORE AUTO, INDOTTO E TRASPORTI : GIORNATA DI LOTTA IL 27 MAGGIO IN TUTTA ITALIA

Il ritardo e l'indeterminatezza del governo, nonostante tre scioperi del settore, ad avviare un confronto con il sindacato sui problemi dei trasporti e il recente confronto avvenuto in sede CI PE con qualificati rappresentanti del governo, della Confindustria e dell'Intersind costituisce un chiarimento che peggiora la situazione.

II governo, in assenza di una qualunque indicazione generale per un riorientamento produttivo, ha infatti dichiarato esplicitamente la volontà di non ricorrere neppure a tradizionali strumenti di allargamento della domanda pubblica (accelerazione delle commesse ferroviarie e dei piani di spesa negli altri comparti dei trasporti), ed ha negato qualunque fondamento finanziario al piano autobus.

Questa scelta, che compromette ipotesi di ogni attività industriali nel Mezzogiorno e sanziona la riduzione ulteriore di tutte le attività produttive oggi esistenti nel settore, è considerata dalle organizzazioni padronali come una conferma ad evitare qualunque nuova iniziativa industriale, e a mantenere aperto il confronto con i sindacati esclusivamente sulla gestione delle ore di produzione da perdere.

Il risultato di questa riunione conferma l'assenza di una qualsiasi volontà del governo ad avviare una politica di rinnovamento nel settore dei trasporti e non è quindi negativo soltanto per i lavoratori dell'auto e dell'indotto: esso peggiora prospettive che sembravano acquisite per tutti i lavoratori del trasporto collettivo, i disagi degli utenti, in particolare dei pendolari, e conferma una linea generale di governo che rifiuta al sindacato ogni trattativa seria sul piano dell'occupazione e degli investimenti.

Di fronte a questa situazione, la Federazione CG I L-CISL-U I L ha deciso il ricorso alla lotta, con una prima manifestazione nazionale che martedì 27 maggio impegnerà tutti i lavoratori dell'auto, dell'indotto e dei trasporti. Le richieste che la Federazione pone a base dello sciopero sono le seguenti:

definizione da parte del governo di un piano complessivo di investimenti che, scontando la flessione della produzione automobilistica, faccia del sistema generale dei trasporti collettivi una delle componenti decisive di un nuovo sviluppo dell'economia e dell'occupazione. Le organizzazioni sindacali, mentre affermano il loro impegno a partecipare alla definizione di nuovi obiettivi produttivi, intendono rifiutare a tutti i livelli un metodo di trattativa che si riduca ad una pura e semplice gestione degli effetti della recessione sulla occupazione e sugli orari di lavoro;

la realizzazione di alcuni interventi prioritari immediati. Questi consistono:

nell'immediato finanziamento da parte del governo del piano per la costruzione del 30.000 autobus e l'impegno di spesa;

nell'accelerazione del rifinanziamento di tutti i piani di spesa pubblica nei trasporti già finanziati (oltre 2000 miliardi per le ferrovie - materiale fisso e rotabile - 220 miliardi per le infrastrutture aeroportuali - 160 miliardi per i porti) in particolare quelli spendibili o commissionabili nel 1975; in una politica del credito a tasso agevolato e di assistenza tecnico-scientifica nei confronti delle piccole e medie imprese (indotto auto) che si impegnano a mantenere inalterati i livelli occupazionali ed a predisporsi a riconversioni produttive.

In questo quadro si rivendicano impegni di politica economica nell'agricoltura e nell'edilizia tali da assicurare la piena ripresa produttiva dei settori produttivi collegati (veicoli industriali, macchine movimento terra); nella garanzia dei livelli di occupazione e del superamento della riduzione d'orario in tutti gli stabilimenti auto già dislocati nel Mezzogiorno; nel mantenimento degli impegni di nuova attività produttiva nel Sud acquisiti negli accordi di gruppo, e l'immediata adozione di attività sostitutive di quelle automobilistiche già progettate;

3) la difesa dei livelli di occupazione, delle condizioni di lavoro, cosi come la definizione delle nuove attività industriali sostitutive richiedono l'organizzazione, accanto a quello nazionale e aziendale, di un livello regionale di contrattazione. Governo, Confindustria e Intersind devono dichiarare la loro disponibilità ad aprire questo nuovo livello negoziale, l'unico in grado di consentire una reale unificazione del movimento ed un sufficiente controllo del mercato del lavoro e della sua mobilità.

Lo sciopero del 27 rappresenta dunque una risposta all'atteggiamento del governo che continua a negare, nei fatti, al sindacato anche un confronto sui problemi di politica economica, e una sollecitazione affinché rispetti l'impegno assunto a fare proposte concrete per avviare una nuova politica nel settore; un momento di continuità e di estensione degli scioperi nazionali attuati dai lavoratori del settore; l'avvio di una nuova fase di lotta che dovrà sapersi dare continuità ed efficacia attraverso una coordinata articolazione settoriale, intercategoriale e territoriale degli obiettivi della piattaforma rivendicativa.

COMUNICATO FED. CGIL-CISL-UIL DEL 17 MAGGIO '75
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4 GIUGNO : giornata di lotta settore telecomunicazioni ed elettronica

Si è svolta la riunione fra le Segreterie della Federazione ed il Corni tato di Coordinamento elettronica e telecomunicazioni: metalmeccanici, telefonici, telefonici di Stato, chimici, ricerca, impiego pubblico, bancari . Sulla base delle indi mozioni emerse dal Convegno che si è svolto ad Aric cia nei giorni 15-17 Maggio e che ha individuato le interconnessioni esisten ti fra elettronica e telecomunicazioni in termini di ricerca, tecnologia e utilizzazioni, sono state decise specifiche iniziative di movimento finalizzate a coordinare e sostenere le vertenze aziendali incentrate sul problema degli investimenti, dell'organizzazione del lavoro e delle diversificazioni nei comparti della elettronica strumentale, dell'informatica, della componentistica : Honeywell , Ime , Lytton, Unidata, SGS-ATES; Texas ,Instruments, GIE , Ducati/ ecc . con quelle apette nel comparto della telefonia: Sit Siemens, Face Standard, Fatme„ GTE, ecc . ; con kli appalti, con quelle della ricerca, degli enti gestori Sii:), Italcable , Ilespazio, Stampa; ASST, poste etelegrafi, RAI-TV e gli utenti utilizzatori per individuare nella vertenza con le partecipazioni statali un collegamento fra le lotte azien- n dali ed il confronto che la Federazione CGIL-CISL-UIL intende aprire con e il Governo e gli Enti di Gestione : per modificare l'entità e struttura n degli aumenti delle tariffe telefoniche decise dal Governo ; per sollecita- m re il recupero di una funzione pubblica su tutto l'esercizio delle telecomunt' a cazioni superando l'attuale regime delle concessioni, con la immediata realizzazione di una azienda unica di telecomunicazione ed esercizi già e direttamente gestiti dallo Stato .

Le iniziative di movimento che si inquadrano e si collegano ad altri momenti di impegno sindacale per risposte precise da parte del Governo su tutti gli aspetti di politica industriale, per occupazione e investimenti, e si articolano con le seguenti modalità

una giornata di lotta con 4 ore di sciopero Meraiedì 4 Giugno per i settori produttivi della elettronica e telecomunicazioni e per i telefonici SIP e di Stato . Per tale data sono anche previste manifestazioni pubbliche nei principali centri interessati delle attività produt tive del settore con partecipazione di delegazioni dei lavoratori della ricerca e degli utilizzatori i quali peraltro svolgeranno assemblee riei luogi di lavoro e dibatteranno tutti i problemi attinenti al settore stesso ;

in preparazione della giornata di lotta il 3 Giugno sarà convocata, presso la sede della Federazione CGIL-CISL-UIL , la stampa per fornire le più ampie informaz-ioni e pubblicizzazioni sui contenuti della verte za ed alla problematica connessa .

4 Nella tensione degli ulteriori sviluppi e sbocchi da dare alla verten-

Comunicato Federazione CGIL - CISL - UIL 23 MAGGIO '75
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za, il Coordinamento che ha carattere permanente e viene istituito anche a livello provinciale - si incontrerà a breve scadenaa nuovamente con la segreteria della Federazione CGIL-CISL-UIL per programmare e precisare un ulteriore pacchetto di ore di sciopero da attuarsi entro il 15 Luglio

Per sotto-lineare l'urgenza di modifiche alla politica tariffaria si procederà anche ad una petizione con raccolta di firme .

Trattandosi di un settore che non esaurisce i problemi nel ristretto ambito nazionale è previsto infine che si promuovano e si coordino iniziative a livello internazionale .

Approvata la legge sul salario garantito

Tre importanti aspetti che erano fra le riendicazioni della vertenza ge nerale di autunno, aperta dalla Federazione CGIL-CISL-UIL con il Governo ed il padronato, sono giunti in questi giorni alla loro positiva conclusio ne con l'approvazione definitiva delle relative leggi da parte del Parlamento; si tratta di : salario garantito ; aumento degli assegni faMiliari aumento e allegamento delle pensioni alla dinamica salariale .

Le tre leggi hanno sostanzialmente recepito le intese precedentemente intervenute fra la Federazione CGIL-CISL-UIL e la Confindustria, L'Intersind ed il Governo .

A. SALARIO GARANTITO

La legge che publichiamo integralmente di seguito, nel testo approvato il 14 Maggio in via definitiva dalla Commissione Lavoro della Camera dei deputati fissa in particolare tre aspetti innovativi :

Preventivo esame con i Consigli di Fabbrica e Sindacato e relativa procedura, in caso di eventuale messa in Cassa integrazione' guadagni di lavoratori ;

Integrazione del Salario in misura pari al1180% della retribuzione lorda con un intervento da parte dell'azienda ;

L'integrazione del salario può intervenire in tutti i casi dalle ore zero alle 40 e non solo dalle 24 alle 40 come era precedentemen te per la C.I.G. ordinaria .

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La legge decorre retroattivamente dal 1° Febbraio 1975 pertanto ogni Consiglio di Fabbrica delle aziende che hanno subito Cassa Integrazione, intervengano presso la Direzione per l'eventuale pagamento delle differenze .

Prossimamente ci riserviamo di illustrare e commentare nei dettagli la nuova legge sul salario garantito frutto di lunghe e aspre lotte .

ASSEGNI FAMILIARI

Il Senato ha approvato definitivamente , il 21 Maggio, la legge che aumenta del 20% dal 1° Febbraio 1975 gli assegni familiari . Ora sono per ogni figlio e coniuge a carico 2.280 lire settimanali e L. 9.880 mensili .

PENSIONI

Il 23 Maggio il Senato ha approvato definitivamente la legge sulle pen sioni :

aumento di 13.000 lire pensili dal 1° Gennaio 1975 per quelle inferio ri a L. 100.000 mensili ;

il collegamento delle pensioni alla dinamica salariale che era il problema fondamentale e per il quale si sono condotte le maggiori lotte negli ultimi anni . Sul prossimo bollettino informeremo dettagliatamente sulla nuova legge .

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Uno dei due cortei cha hanno percorso le vie di Monza durante lo sciopero in difesa dell'occupazione.

TESTO DELLA LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI 14MAGGIO1975

LAVORO (XIII)

IN UDa LIGISLATIVA

MERCOLEDI 14 MAGGIO 1975, ORE 10,45. Presidenza del Presidente ZANIBELLt. — Interviene il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Toros.

lene:

Provvedimenti per la garanzia del salario (Approvato dalla Zl Commissione permanente del Senato) (Parere delle V, della Il e delle III Cases. missione) (3691).

LEGGE N. 3691

ART. 1.

(Interventi di integrazione salariale).

Agli operai dipendenti da 'imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto

è dovuta l'integrazione salariale nei seguenti casi:

i) integrazione salariale ordinaria per contrazione o sospensione dell'attività produttiva: per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai; ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato;

2) integrazione salariale straordinaria: per crisi economiche settoriali o locali; per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali.

ART. 2.

(Misure dell'integrazione salariale)

L'integrazione salariale è dovuta nella misura dell'80 per cento della retribuzione globaie che agli operai sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore O e il limite dell'orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali.

ART. 3.

(Trattamento previdenziale nei periodi dell'integrazione salariale).

I periodi di sospensione per i quali è ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per la determinazione della misura di questa fino ad un massimo complessivo di trentasei mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore.

Per detti periodi il contributo figurativo sarà calcolato sulla base della retribuzione, cui è riferita l'integrazione salariale.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa saranno versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Agir. 4.

(Assistenza sanitaria nei periodi di integrazione salariale).

Ai fini del diritto all'assistenza sanitaria, i periodi d'integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettiva prestazione lavorativa.

L'assistenza sanitaria spetta anche nel corso dell'istruttoria delle domande d'integrazione salariale straordinaria e di disoccupazione speciale, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1988, n. 1115, ed all'articolo 4 della legge 8 agosto i972, n. 464, sostituisce, in caso di Malattia, l'indennità a carico degli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie.

ART. 5.

(Procedure di consultazione sindacale).

Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la contrazione o la sospensione dell'attività produttiva, l'imprenditore è tenuto a comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, la durata prevedibile della contrazione o sospensione e il numero dei lavoratori interessati.

Quando vi sia sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, superiore a sedici ore settimanali, si procederà, a richiesta dell'imprenditor-e o degli organismi rappresentativi dei lavoratori di cui al cornma precedente, ad un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. q

La richiesta di esame congiunto dovrà es-

Atti Parlamentari

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DIMOKI DI La001 IR ULAZIOI(I

sere presentata entro tre giorni dalla comunicazione di cui al primo comma e la relativa procedura dovrà esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima.

Negli altri casi di contrazione o sospensione dell'attività produttiva di cui all'articolo i, l'imprenditore è tenuto a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, nonché per il tramite dell'associazione territoriale degli industriali, in quanto vi aderisca o le conferisca mandato, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.

A tale comunicazione seguirà, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente ad oggetto i problemi relativi alla tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa.

L'intera procedura di consultazione, ove attivata dalla richiesta dell'esame congiunto di cui al precedente comma, dovrà esaurirsi entro 25 giorni dalla data della richiesta medesima, ridotti a 10 per le aziende lino a 50 dipendenti.

All'atto della presentazione delle richieste di integrazione salariale ordinaria o straordinaria dovrà darsi comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo.

Atm. 6.

(Durata dell'integrazione salariale ordinaria).

L'integrazione salariale prevista per i casi di cui al precedente articolo i n. i) è corri&poeta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di i2 mesi.

Le proroghe sono autorizzate dal Comitato speciale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788.

Qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.

L'integrazione salariale relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di il mesi in un biennio.

Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma non si applicano nei casi di intervento determinato da eventi oggettivamente non evitabili.

ART. 7. (Procedimento d'integrazione salariale ordinaria).

Per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale l'imprenditore presenta alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita domanda nella quale dovranno essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro la loro presumibile durata, il numero dei lavoratori interessati e delle ore di effettivo lavoro. La domanda deve essere presentata entro' il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la soepensione la riduzione dell'orario di lavoro.

Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel comma precedente, l'eventuale trattamento d'integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore è tenuto a corrispondere ai lavoratori stessi una somma d'importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.

ART. 8.

(Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni).

L'integrazione salariale è disposta dalla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, competente per territorio, previa conforme deliberazione di una commissione provinciale, nominata con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che la presiede, da un funzionario dell'Ispettorato provinciale del lavoro, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria designati dalle rispettive Organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia.

Partecipa con voto consultivo alle sedute della commissione un funzionario della sede 8

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N. 3691
Atti Parlamentari Camera dei Deputati

provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ART. 9.

(Ricorso contro il provvedimento della commissione provinciale).

Avverso il provvedimento della commissione provinciale è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al comitato di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788.

11 ricorso può essere proposto entro il lennine di trenta giorni dalla data della delibera anche da parte di ciascuno dei partecipanti alle sedute della commissione che, nel corso della votazione, abbia motivato il proprio dissenso chiedendone l'inserimento a verbale.

Sui ricorsi di cui al presente articolo il comitato speciale decide in via definitiva.

ART. 10.

(Procedimenti d'integrazione salariale straordinaria).

Per quanto non disposto dalla presente legge, l'integrazione salariale straordinaria è 'regolata dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115, modificata dalla legge 8 agosto i972, n. 464.

ART. i i.

(Durata dell'integrazione salariale straordinaria).

Nei casi di crisi economiche settoriali o locali la proroga trimestrale, di cui all'articolo i della legge 8 agosto 1972, n. 464, è ammessa nel limite massimo di sei mesi.

La proroga dell'integrazione salariale nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, dopo il primo anno, è disposta, per periodi non superiori a sei mesi, mediante decreto interministeriale da adottarsi nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. La concessione di tale proroga è subordinata all'accertamento dell'attuazione dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale.

Aia. 12.

(Finanziamento

della Cassa integrazione guadagni).

La Cassa integrazione guadagni è alimen-

tata dai seguenti proventi:

i) contributo a carico delle imprese industriali nella misura dell'i per cento della retribuzione, determinata a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153; per le imprese fino a 50 dipendenti il contributo è determinato nella misura dello 0,75 per cento. Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione, al termine di ciascun esercizio, sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio stesso, le aliquote contributive predette possono essere modificate, mantenendo lo stesso rapporto proporzionale, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato speciale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788; tale modifica è obbligatoria quando la differenza fra le entrate e le uscite per le integrazioni salariali ordinarie risulti superiore al 10 per cento; contributo addizionale a carico delle imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale nella misura dell'8 per ceulo dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, ridotta al 4 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti, che sarà versato, in sede di conguaglio, alla Cassa integrazione guadagni. Il contributo addizionale non è dovuto quando l'integrazione salariale è corrisposta per sospensione o riduzione dell'orario di lavoro determinate da eventi oggettivamente non evitabili; contributo a carico dello Stato previsto dall'articolo 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e dall'articolo 6 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che resta determinato nella misura annua di 20 miliardi di lire, per gli anni successivi al 1975..

ART. 13.

(Computo dei dipendenti).

Ai fini della determinazione del limite di dipendenti, indicato al precedente articolo 12, si tiene conto, fino al 31 dicembre 1975, del personale complessivamente in forza alla data del lo gennaio 1975. Per gli anni successivi, il limite anzidetto è determinato, con effetto dal 10 gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell'anno precedente dichiarato dall'impresa.

Per le aziende costituite nel corso dell'anno solare si fa riferimento al numero di dipendenli alla fine del primo mese di attività. A tal fine l'impresa è tenuta a fornire all'INPS

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VI LEGISLATURA - DOCUMENTI - DI81011I DI LIGOZ I ~nom
Atti Parlamentari Camera dei Deputati
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apposita dichiarazione al termine di ciascun anno.

Agli effetti di cui al presente articolo sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, compresi i lavoratori a domicilio, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda.

ART. 14.

(il/lancio della Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria).

Nel bilancio della Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria devono essere esposti, in voci distinte, i contributi degli imprenditori e dello Stato, secondo l'elencazione del precedente articolo i2 e le diverse forme di integrazione salariale di cui all'articolo i della presente legge.

Tra le entrate o le uscite sono iscritti gli avanzi o i disavanzi del precedente esercizio finanziario.

ART. 15. (Impiegati).

Il limite dell'integrazione fissato dall'articolo 1, quarto comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, è elevato a lire 300.000.

L'integrazione si calcola sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.

Ara. 16.

(Termine per il rimborso delle prestazioni).

Il termine di tre mesi fissato dall'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 860, è elevato a sei mesi.

ART. 17.

(Formazione professionale).

Nei casi di integrazione salariale straordinaria, l'ufficio regionale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali interessate, promuove le opportune iniziative, formulando proposte, per l'istituzione di corsi di qualificazione o riqualificazione professionale.

Il lavoratore sospeso dal lavoro cessa dal beneficio dell'integrazione salariale quando rifiuti di frequentare i corsi di qualificazione o riqualificazione professionale.

Il trattamento d'integrazione salariale non

è cumulabile con gli assegni, le indennità, i compensi spettanti per i corsi nonché con l'indennità o con il sussidio straordinario di disoccupazione o con altre provvidenze sostitutive o aggiuntive.

ART. 18.

(Disposizioni particolari per gli operai agricoli).

La misura del trattamento sostitutivo dovuto agli operai agricoli ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è elevata all'80 per cento della retribuzione, calcolata ai sensi dell'articolo 3 della legge medesima.

La relativa spesa è posta a carico della gestione della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole.

Allo scopo di assicurare l'equilibrio della gestione, la misura dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, può essere modificata al termine di ciascun esercizio, sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio stesso mediante il provvedimento previsto dall'articolo 21 della legge medesima; tale modifica è obbligatoria quando la differenza fra le entrate e le uscite della gestione della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole risulti superiore al 10 per cento.

Per i ricorsi avverso i provvedimenti di cui all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si applica quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 9 della presente legge.

ART. 19.

(Disposizioni finali).

E abrogata ogni norma contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

ART. 20.

(Regime transitorio).

A decorrere dal primo periodo di paga iniziatosi successivamente al 31 gennaio 1975, i trattamenti corrisposti dalla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria sono integrati entro i limiti e nella misura di cui all'articolo 2 della presente legge.

Con la stessa decorrenza sono dovuti i contributi di cui al precedente articolo 12 punto i).

I limiti temporali degli interventi della Cassa integrazione guadagni previsti dalla presente legge si applicano per i periodi successivi alla data della sua entrata in vigore, anche agli interventi in corso.

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Atti Parlamentari
N. 3691 Camera dei Deputai* VI LEGISLATURA — DOCUMENTI DISEGNI DI LEGGE i RELAZIONI

DOCUMENTAZIONE

Voto definitivo sulla legge per le pensioni

ROMA. 23. -- Le norme per il miglioramento delle pensioni e per il loro collegamento alla dinamica salariale sono state approvate questa sera definitivamente dalla commissione lavoro del Senato in sede deliberante. nel testo trasmesso dalla Camera. senza ulteriori modifiche. e pertanto diventano a tutti gli effetti operanti do po la pubblicazione -;ulla Gazzetta Ufficiale. Pur con qualche riserva sulla soluzione di taluni problemi la legge — in merito alla quale vi era stata una intesa di massima con le organizzazioni sindacali — può considerarsi nel suo complesso positiva anche per l'accoglimento dell'importante principio dell'aggancio pensionisalario.

Il provvedimento stabilisce con decorrenza dal Lo gennaio di ciascun anno un'automatica correlazione tra gli importi dei trattamenti minimi di pensione con le retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria. Per le pensioni inferiori a 100 mila lire mensili è fissato un aumento di 13 mila lire per tredici mensilità. comprensive dello scatto di scala mobile disposto nell'ottobre 1974. Per le pensioni superiori ai minimi si è affrontato il problema dell'aggancio alla dinamica salariale, attraverso un duplice sistema. imperniato su una quota fissa uguale per tutte le pensioni correlata al costo della vita mediante il riferimento del punto di contingenza in vigore per i lavoratori attivi è una parta variabile in percentuale all'

ammontare della pensione, in relazione alla dinamica salariale netta.

Sono inoltre stabiliti aumenti delle prestazioni a favore dei ciechi, sordomuti e mutilati e invalidi civili, alle quali viene estesa la scala mobile applicata alle pensioni sociali. L'aumento è di 13 mila lire mensili e dello stesso importo vengono aumentate le pensioni sociali.

Per i coltivatori diretti, artigiani e commercianti che al Lo luglio 1975 e al 1.o gennaio 1976 realizzano la parificazione dei trattamenti minimi a quelli dei lavoratori dipendenti è previsto il miglioramento di 13 mila lire mensili a partire dal 1.o gennaio 1975 e si mantiene fermo il congegno di adeguamento automatico delle pensioni in relazione al costo della vita di cui alla legge n. 153 del 1969 a decorrere dal 1.o gennaio 1977.

Per quanto riguarda il principio del divieto di cumulo è stato stabilito di escludere da tale divieto tutti coloro che hanno una pensione inferiore alle centomila lire mensili. La sostanza del provvedimento, che consta di una quarantina di articoli, può essere così sintetizzata per categoria.

Lavoratori dipendenti. — A Partire dal primo luglio di quest'anno la pensione mensile è portata a 55.950 lire.

Le pensioni che al 31 dicembre 1974 variavano, al netto degli assegni familiari, da un minimo di 42.950 a un massimo di 100 ..41la lire sono aumentate di 13 mila lire mensili. Da questo aumento sono escluse le pensioni che decorrono dal 31 dicembre 1973.

Lavoratori autonomi. — La pensione minima per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani e commercianti è portata a 47.800 lire al mese. Le pensioni che al 31 dicembre 1974 variavano, al netto degli assegni familiari, da un minimo di 34.800 lire a un massimo di 100 mila lire sono aumentate di lire 13 mila al mese. Come per i lavoratori dipendenti sono escluse da questo aumento le pensioni che decorrono dal 31 dicembre 1973.

Pensione sociale. — E' portata a 38.850 lire al mese. Ciechi civili. — 51.000 lire al mese per i ciechi assoluti; 38 mila per chi ha un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. L'indennità di accompagnamento è elevata a 35 mila lire.

Mutilati e invalidi civili. — 494 mila lire all'anno per la totale inabilità al lavoro, 38 mila o 35 mila per la inabilità parziale.

Sordomuti. — 38 mila lire al mese.

Crisi dell'auto:

Roma, 23 maggio

Un urgente incontro per conoscere gli orientamenti del governo di fronte all'aggravarsi della crisi del settore aute~ilistico è stato chiesto dalla Federazione Cgil-Cisl-Uil e 'dalla Fim con un telegramma inviato ai ministri del BiWieìo Andreotti, del Lavoro Tóros, dell'Industria Donat Cattin e delle Partecipazioni Statali Bisaglia.

Nel telegramma si afferma che l'aggravarsi della crisi del settore auto e di quelli indotti è determinata dal ridimensionamento del programma dello stabilimento Fiat di Termoli, dalla nuova richiesta di cassa integrazione all'Alfa Nord, dalla messa in liquidazione della Maserati, dalle preoccupanti prospettive per la Innocenti Leyland.

Di fronte a questo stato di cose, oltre a chiedere un incontro, la Federazione e la Fim richiamano i ministri al carattere interlocutorio dello incontro triangolare da loro stessi richiesto sulla crisi del settore auto del 23 aprile scorso, e protestano per il mancato impegno delle aziende al rispetto del congelamento temporaneo delle situazioni in atto.

Definitivamente al Senato

Approvato l'aumento

degli assegni familiari

Roma, 21 maggio

La Commissione lavoro del Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge per l'aumento degli assegni familiari.

Il provvedimento prevede che, con decorrenza dal 1.o febbraio di quest'anno, gli assegni familiari siano di 2280 lire settimanali per ciascun .figlio a carico e per il coniuge dei lavoratori re-

tribuiti a settimana, e di 9880 lire mensili per i lavoratori retribuiti mensilmente. A decorrere dal prossimo 1.o luglio anche la misura degli assegni familiari in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri è stata aumentata a novantacinquemila lire annue per ciascun figlio o persona equiparata.

( DAI GIORNALI
)
E RIVISTE
II

Salig dell' 1,3% Prezzi in aprile

I prezzi al consumo sono gelai in aprile dell'1.3%: i dati sono dell'Istat. L'indice dai prezzi al consumo rife r'to alla spesa delle famiglie di operai ed impiegati (nota sotto la denominazione t costo della vita »), sempre elaborato dall'Istat, è salito Vello stesso mese, come abbiamo riferito alcuni giorni fa. dell'1,4%. Ciò conferma ene la tendenza al rincaro è maggiore per i beni di stretta necessità ehe per i beni di lusso.

Rispetto all'anno scorso, segnala I'Istat, l'aumento dei prezzi al consumo è stato del 20,4%.

LOMBARDIA CONGIUNTURA

PRODUZIONE INDUSTRIALE - Gennaio-Marzo 1975 (Variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente)

La nuova composizione del direttivo Assolombarda

Giuseppe Crosti, Giuliano Goidanich, Guido Isolabella e Alberto Redaelli sono stati riconfermati vicepresidenti dell'Associazione industriale lombarda, rispettivamente per i rapporti economici, sindacali, esterni ed interni. La riconferma è avvenuta, come prevede lo statuto, nel corso della prima riunione di giunta dopo l'assemblea annuale che aveva rieletto l'ing. Giuseppe Pellicano alla presidenza.

Sono stati inoltre nominati i due nuovi consiglieri incaricati: Alberto Grandi per il centro studi, al posto di Antonio Coppi che nello scorso novembre è stato nominato vicepresidente della Confindustria, e Paolo Giudici per la piccola industria, in sostituzione di Uberto Visconti di Modrone che è stato eletto alla presidenza dell'Associazione cotoniera.

La giunta, dopo aver esaminato la situazione economica italiana, con particolare riguardo alle sue ripercussioni sull'area milanese, ha infine chiamato nel consiglio direttivo Bruno Falck, Giorgio Garino e Ottavio Mazzoni.

L'Indice della produzione Industriale in Lombardia è dIminu to nel primo trimestre del 1975 del 13,5°4, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I settori che hanno manifestato flessioni più marcate sono: quello del legno (22,1%); tessile (- 22,2°/o); della carta, grafica ed editoriale (- 18,6°4); della chimica e affine (-15,8%); dell'abbigliamento (-13,1e/e) e meccanico (- 12,0%).

(Fonte: Indagine congiunturale della Federlombarda sull'industria manifatturiera In Lombardia, primo trimestre 1975).

In base a queste decisioni il consiglio direttivo dell'Assolombarda risulta oggi così composto: Ludovico Biraghi Lossetti, Vittorio Casanova, Giancarlo Colombo, Giuseppe Crosti, Emanuele Dubini, Bruno Falck, Giorgio Garino, Paolo Giudici, Giuliano Goidanich, Alberto Grandi, Guido Isolabella, Ottasio Mazzoni, Giuseppe Pellicano, Alberto Redaelli, Andrea Rizzoli, Antonio Romagnoli, Massimo Sordì, Carlo Vittadini, Emilio Zacchi.

ITALIA
NELLE AREE DEL CENTRO-NORD E DEL MEZZOGIORNO (Dell assnlutl In migliaia) Circoscrizioni territoriali ITALIA 1951 1%2 1973 Agricolture 4.440,0 5.110,0 3.249,0 Settori .afre-.Ateli 11.052,9 11.101,2 15.997,9 Tosai* 19.692,9 20.211,2 19.246,9 Variai. 1962-51 - 2.430,0 + 3.344,3 + 511,3 assolute 1973-62 - 2.541,0 + 1.596,7 - 914,3 CENTRO-NORD ' 1951 1.911,0 0.240,9 13.201,9 1%2 3.153,0 10.717,0 13.075,0 1971 1.533,3 11.30.7 13.399,0 Variar. 1962-51 1.003,1 + 2.174,1 + 03,1 assolute 197341 1.121,7 + 1.141,7 -176,0 MEZZOGIORNO 1951 3.479,0 2.1212,0 4.491,0 1942 2.452,0 3.684,2 6.336,2 1973 1.715,7 4.132,2 5.847,9 Varia:. 1962.51 -1.027,0 + 872,2 -154,8 assoluti 1973-42 - 936,3 + 448,0 -41t,3 VARIAZIONI MENSILI IN % DEI PREZZI 1974 Pressi al consumo Costo della vita Gennaio +1.6 1,3 Febbraio +2,1 1,7 Marzo - 2.6 2,9 Aprile + 1,2 1.2 Maggio - 1,4 1,4 Giugno + 1,4 1,9 Luglio r 2,0 2,4 Agosto + 2,2 2,0 Settembre + 2,9 3.3 Ottobre + 1.9 2,1 Novembre +1.9 1.3 Dicembre + 0,8 0,9 1975 Gennaio + 1,3 1.2 Febbraio 1.5 1,2 Marzo 1- 0,1 0.1 Aprile + 1,3 1,4
OCCUPATI IN COMPLESSO IN
E
+ o ,,iete miwr giure evi. lesi «dee 29 6,9 11,9 13,5 13,7 13,1 15,8 18,5 22,1 22.2 _ cr f... /W Ce w cc Fw w 0 LiD2 O < ?2 i- Q n C a) E R O c o o -J e = 'ci =' e °'m 2 e oC <13 o 2 cp O E .E 0 e -ci ci CO ai o- r 7 -003.0 0 = -<n o io ''C' (11 71.5 .o < t1:1 E E o O
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VITA E ATTIVITA' DEL SINDACATO

Diamo sinteticamente di seguito, le principali inziative dal sindacato :

Convegno Elettronica e Telecomunicazioni - Roma

Si è tenuto ad Ariccia dal 15 al 17 Maggio, il Convegno Nazionale del settore elettronico e telecomunicazioni promosso dalla Federazione CGIL-CISLUIL e dai Sindacati di categoria .

Il Convegno - al quale hanno partecipato circa 500 delegati di cui una ottantina milanesi , ha definito la piattaform a per la vertenza di settore ed il programma di lotta .

Convegno Nazionale Delegati-Rimini

La Federazione Nazionale CGIL-CISL-UIL ha convocato un Convegno Nazionale dei delegati a Rimini per i giorni 29 e 30-31 Maggio . Al Convegno parteci peranno 1.300 delegati di fabbrica e ufficio di tutta Italia e settori18 sono i delegati metalmeccanici milanesi - affronterà il seguente tema : " Ristrutturazione, investimenti, occupazione nel quadro della politica generale e unitaria del sindacato " .

La manifestazione dai lavoratori dalla SIT %mons davanti alla sodo dall'Intersind:

Convegno Salute donna lavoratrice

Promosso dalla Federazione Milanese CGIL-CISL-UIL , il 26 Giugno 1975 , si terrà un Convegno provinciale per la difesa della salute della donna lavoratrice !T

In preparazione della stessa si stanno tenendo riunioni di zona e azienda oltre ad una inchiesta .

Settore ascensori

La F.L.M. nazionale convoca presso la propria Sede di Roma per le ore 9 del prossimo 20 Giugno, la riunione del settore ascensori per esaminare i problemi presenti nel settore quali l'infortunistica , le ristrutturazioni aziendali, i subappalti .

Vertenza Energia

La Federazione Regionale CGIL-CISL-UIL ha convocato presso la sua Sede di Via TOrino 68 3 Milano , per Mercoledì 28 Maggio alle ore 14,30 la riunione del Coordinamento intercategoriale " vertenza energia " per esaminare gli sviluppi della vertenaa sulla base dei risultati delle riunioni della Commissione Tecnica svoltasi presso il Ministerodell'Industria negli ultimi due mesi .

Contingenza artigianato

La Federazione CGIL-CISL-UIL ha raggiunto, il 24 Aprile, l'accordo con le quattro Confederazioni Artigiane ( C.G.I.A. - C.N.A. - C.A.S.A. - C.L.A.A.I.)

l'accordo relativo alla contingenza , all'unificazione del punto ed al recupero salariale

L'accordo decorre dal 1 0 Maggio 1975 .

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