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Consiglio FLM31

Page 1

consiglio fabbrica na

FM L etalmeccanici milano piazza Umanitaria, 5

presentazione

Con questo numero del Consiglio di Fabbrica che raccoglie gli atti della riunione delle delegate FLM membri dei direttivi di zona e provinciale, il testo della legge sulla parità uomo-donna approvata dalla Camera dei Deputati e il regolamento di esecuzione della legge sulla tutela della lavoratrice madre, abbiamo inteso foenire un contributo alla conoscenza delle innovazioni legislative in materia e al dibattito in corso sulla "questione femminile " e per la soluzione dei problemi delle lavoratrici

sommario

I) ORDINE DEL GIORNO DELLE DELEGATE DEI DIRETTIVI DI ZONA E PROVINCIALI

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE SU "PARITA' DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE IN MATERIA DI LAVORO" APPROVATO DALLA

CAMERA DEI DEPUTATI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE

SULLE LAVORATRICI MADRI

agenzia di informazione sindacale

della FLM milanese

n.
31
V
ANNO
agosto '77

ORDINE DEL GIORNO DELLE DELEGATE

DEI DIRETTIVI DI ZONA E PROVINCIALE

Il giorno 6 luglio 1977 si é tenuta la riunione delle debgate F.L.M. che fanno parte del direttivo provinciale e di quelli di zona.

Sulla base della relazione e del dibattito sviluppatoo l'attivo sottopone alla Segreteria le seguenti valutazioni e proposte.

Partendo dalle prime esperienze realizzate nelle zone e dal dibattito congressuale che ha posto in particolare rilievo il problema della questione della donna, riteniamo indifferibile dare concreta attuazione e continuità alle decisioni assunte da ultimo nella 4° Conferenza provinciale e nazionale della F.L.M., volte alla realizzazione di una attività specifica di tutta la struttura del sindacato, dai consigli di fabbrica agli organismi dirigenti, che superi l'attuale stadio di episodicità e frammentarietà dell'iniziativa. ,

A tale scopo si rileva innanzitutto la caratteristica di quetto tipo di impegno che richiede da parte del Sindacato:

l'acquisizione della sua dimensione politico, culturale, sociale complessiva, poiché coinvolge profondamente i fatti del costume, della morale, i rapporti uomo-donna; la concezione della famiglia, l'organizzazione sociale che su questi si modella e conforma.

una particolare attività di discussione, coinvolgimento, formazione delle delegate,e delle militanti nelle fabbriche e nelle zone, tale da crea re una diffusa coscienza di massa delle donne innanzitutto e dell'insieme dei lavoratori;

l'adozione di strumenti adeguati a favorire la partecipazione e la militanza quali le riunioni specifiche delle donne nelle fabbriche e nei luoghi di lavoro, le sezioni di lavoro permanenti nelle zone, Partendo da questa dimensione dei problemi si tratta di dare nuovo impulso attraverso la definizione di obiettivi concreti di lotta ed iniziativa politica:

1) Ad una gestione della prima parte del contratto che affronti in maniera organica il decentramento produttivo ed il lavoro a domicilio; la modifica dell'organizzazione del lavoro all'interno di una visione che leghi strettamente i problemi della parità a quelli della qualificazione, arricchimento professionale, controllo degli organici, reintegro del turn over.

Nonostante questo sia il terreno su cui é più matura l'iniziativa sindacale i risultati sono ancora largamente insufficienti poiché si riscontrano:

- non adeguata definizione degli obiettivi a fronte di processi di ri-

Redazione: piazza Umanitaria n. 5 - tel. 54.68.020/1/3/4, Milano.

Direttore responsabile: Walter Galbusera.

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 344 del 28 settembre 1971

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 30

strutturazione che producono massiccia dequalificazione e calo dei livelli occupazionali che colpiscono soprattutto le donne; - la forte carenza di iniziativa e'di organizzazione sul territorio (il funzionamento dei CUZ, le leghe dei disoccupati, delle lavoranti a domicilio, ecc.).

L'iniziativa per la creazione, modifica e gestione delle strutture e servizi sociali come proiezione della lotta in fabbrica sulla salute (intervento della medicina preventiva nei luoghi di lavoro, creazione, utilizzo e gestione dei consultori), tutela della maternità e della salute dei bambini (sviluppo quantitativo e qualitativo degli asili nido, scuole materne, scuole a tempo pieno, ecc.), lotta per l'occupazione femminile.

In questo ambito si tratta di affrontare il problema del costo del lavoro femminile anche nel senso della eliminazione e ripartizione sociale degli aggravi che vengono utilizzati dal padronato per giustificare l'espulsione delle donne dalle fabbriche.

L'assunzione della problematica dell'aborto come questione di grande rilievo umano, politico, civile sulla quale il sindacato deve aprire un dibattito serio e approfondito volto a sviluppare una discussione di massa.

L'attivo ritiene che debba essere portata avanti fin dall'immediato l'esperienza fin qui realizzata, attraverso il coinvolgimento diretto dei consigli di fabbrica, le assemblee, i direttivi di zona, l'utilizzo delle 150 ore, alfine di promuovere il dibattito sia sui contenuti rivendicativi, sia sugli strumenti organizzativi adeguati.

Da questa ampia attività dovrà scaturire un coordinamento sindacale (o sezione di lavoro della FLM provinciale) realmente rappresentativo dei consigli di fabbrica, le zone, le esperienze realizzate.

In vista dell'Esecutivo provinciale deciso dalla Segreteria per discutere contenuti e caratteristiche di questo impegno della FLM e come contributo al dibattito in corso nella FLM nazionale e CGIL-CISL-UIL di Milano si costituisce un gruppo di lavoro con il compito di elaboraire un documento che affronti sia gli obiettivi che i problemi organizZativi.

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Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro "

Testo approvato dalla Camera dei Deputati

ART. 1.

1 vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale.

La discriminazione di cui al comma precedente è vietata anche se attuata:

i) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza;

2) in modo indiretto, attraverso meccanismi di pre-selezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubbliz citaria che indichi come requisito professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso.

Il. divieto di cui ai commi precedenti si applica anche alle iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti.

Eventuali deroghe alle disposizioni che precedono sono ammesse soltanto per mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione collettiva.

Le lavoratrici hanno diritto alla stessa retribuzione del lavoratore quando le prestazioni richieste siano uguali o di pari valore.

I sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni debbono adottare criteri comuni per uomini e donne.

Le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione, di vecchiaia, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia. In tal caso si applicano alle lavoratrici le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modifiche ed integrazioni, in deroga all'articolo 11 della legge stessa.

ART. 5.

Nelle aziende manifatturiere, anche artigianali, è vietato il lavoro delle donne dalle ore 24 alle ore 6. Tale divieto non si applica alle donne che svolgono funzioni dirigenziali, nonché alle addette ai servizi sanitari aziendali.

Il divieto di cui al comma precedente può essere diversamente disciplinato, o rimosso, mediante contrattazione collettiva, anche aziendale, in relazione a particolari esigenze della produzione e tenendo conto delle condizioni ambientali del lavoro e dell'organizzazione dei servizi. Della relativa regolamentazione le parti devono congiuntamente dare comunicazione entro 15 giorni all'Ispettorato del lavoro, precisando il numero delle lavoratrici interessate.

Il divieto di cui al precedente primo comma non ammette deroghe per le donne dall'inizio dello stato di gravidenza e fino al compimento del settimo mese di età del bambino.

ART. 6.

E vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera.

Le assenze dal lavoro, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono considerate, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa.

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Le lavoratrici che abbiano adottato bambini, o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, ai sensi dell'articolo 314/20 del codice civile, possono avvalersi, sempreché in ogni caso il bambino non abbia superato al momento dell'adozione o dell'affidamento i sei anni di età, dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4, lettera e), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e del trattamento economico

ART. 2. ART. 3. ART. 4.

relativo, durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria.

Le stesse lavoratrici possono altresì avvalersi del diritto di assentarsi dal lavoro di cui all'articolo 7, primo comma, della legge di cui sopra, entro un anno dall'effettivo ingresso dal bambino nella famiglia e sempreché il bambino non abbia superato i tre anni di età.

ART. 7.

Il diritto di assentarsi dal lavoro e il trattamento economico previsti rispettivamente dall'articolo 7 e dal secondo comma dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono riconosciuti anche al padre lavoratore, anche se adottivo o affidatario ai sensi dell'articolo 314/20 del codice civile, in alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i figli siano affidati al solo padre.

A tal fine, il padre lavoratore presenta al proprio datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell'altro genitore ad avvalersi dei diritti di cui sopra, nonché, nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il certificato medico attestante la malattia del bambino.

Nel caso di cui al primo comma dello articolo 7 della legge. 30 dicembre 1971, n. 1204, il padre lavoratore, entro dieci giorni dalla dichiarazione di cui al comma precedente, deve altresì presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione del datore di lavoro dell'altro genitore da cui risulti l'avvenuta rinuncia.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai padri lavoratori, compresi gli apprendisti, che prestino la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, nonché alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni, delle province, dei comuni, degli altri enti pubblici, anche a carattere economico, e delle società cooperative, anche se soci di queste ultime. Sono esclusi i lavoratori a domicilio e gli addetti ai servizi domestici e familiari.

ART. 8.

Per i riposi di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con effetto dal 1" gennaio 1978, è dovuta dall'ente assicuratore di malattia, presso il quale la lavoratrice è assicurata, un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.

L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'ente assicuratore.

All'onere derivante agli enti di malattia per effetto della • disposizione di cui al primo comma, si fa fronte con corrispondenti apporti dello Stato. A tal fine gli enti di malattia tengono apposita evidenza contabile.

ART. 9

Gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico possono essere corrisposti, in alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato.

Sono abrogate tutte le disposizioni legislative che siano in contrasto con il principio di cui al comma precedente.

ART. 10.

Alla lettera b) dell'articolo 205 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole « loro mogli e figli » sono sostituite con le parole « loro coniuge e figli ».

ART. 11.

Le prestazioni ai superstiti, erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dal Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, sono estese, alle stesse condizioni previste per la moglie dell'assicurato o del pensionato, al marito dell'assicurata o della pensionata deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La dispoSizione di cui al precedente comma si applica anche in materia di trattamenti pensionistici sostitutivi ed integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e di trattamenti a carico di fondi, gestioni ed enti istituiti per lavoratori dipendenti da datori di lavoro esclusi od esonerati dall'obbligo dell'assicurazione medesima, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti.

ART. 12.

Le prestazioni ai superstiti previste dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dalla legge 5 maggio 1976, n. 248, sono estese alle stesse condizioni stabilite per la moglie del lavo-

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ratore al marito della lavoratrice deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 13.

L'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso ».

ART. 14.

Alle lavoratrici autonome che prestino lavoro continuativo nell'impresa familiare è riconosciuto il diritto di rappresentare l'impresa negli organi statutari delle cooperative, dei consorzi e di ogni altra forma associativa.

ART. 15.

Qualora vengano posti in essere comportamenti diretti a violare le disposizioni della presente legge, su ricorso del lavoratore o, per sua delega, delle organizzazioni sindacali, il pretore del lavoro del luogo ove è avvenuto il comportamento denunziato, ovvero il giudice amministrativo nel caso si tratti di dipendenti pubblici, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente articolo, ordina all'autore del comportamento denunziato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. Nei confronti di chiunque rifiuti di ottemperare alla decisione del magistrato si applica la sanzione di cui all'articolo 509, secondo comma, del codice penale.

ART. 16.

L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 1, primo, secondo e terzo comma, 2, 3 e 4 della presente legge, è punita con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000.

L'inosservanza delle disposizioni conte-

nute nell'articolo 5 è punita con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni lavoratrice occupata e per ogni giorno di lavoro, con un minimo di lire 400.000.

Per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano le penalità, previste dall'articolo 31 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

ART. 17.

Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 9 e 11 della presente legge, valutati, in ragione d'anno, rispettivamente in 10 ed in 18 miliardi di lire, si provvede per l'anno finanziario 1977 con una aliquota delle maggiori entrate di cui al decretolegge 8 ottobre 1976, n. 691 - convertito nella legge 30 novembre 1976, n. 786 - concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

ll Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 18.

Il Governo è tenuto a presentare ogni anno al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

ART. 19.

Sono abrogate le disposizioni della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne, dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 1931, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, nonché delle altre leggi vigenti che siano incompatibili con le norme della presente legge. In conseguenza, • cessano di avere efficacia le norme interne e gli atti di carattere amministrativo dello Stato e degli altri enti pubblici in contrasto con le disposizioni della presente legge. Sono altresì nulle le disposizioni dei contratti collettivi o individuali di lavoro, dei regolamenti interni delle imprese e degli statuti professionali che siano in contrasto con le norme contenute nella presente legge o che in qualsiasi modo comportino condizioni di sfavore per le donne.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicaZione nella Gazzetta Ufficiale.

REGOLAMENTO DELLA LEGGE SULLE LAVORATRICI MADRI

Art. 1 Art. 2

Le norme che vietano il licenziamento non escludono il licenziamento per esito negativo della prova.

Nel caso che il bambino sia nato morto, o sia deceduto durante il periodo di interdizione dal lavoro, il diveto di licenziamento ces-

sa alla fine di tale periodo. Ove il bambino sia deceduto dopo il periodo di interdizione e prima del compimento di un anno di età, il divieto cessa dieci giorni dopo la sua morte.

Art. 3

Ricorre il caso di colpa grave previsto dalla lettera a) dell'art. 2 della legge ove la lavoratrice dia luogo a fatti rientranti nella fattispecie di cui all'art. 2119 del codice civile.

La riconsegna del lavoro, da parte della lavoratrice a domicilio, di cui all'ultimo comma dell'art. 18 della legge, è correlata con il divieto di effettuare prestazioni nei periodi di interdizione dal lavoro, sicché il relativo rapporto permane a tutti gli effetti.

La lavoratrice che venga a trovarsi nelle condizioni fissate dal quarto comma dell'articolo 2 della legge, deve produrre alla competente sezione di collocamento il certificato medico di gravidanza di cui al successivo art. 14, il certificato di assistenza al parto di cui al successivo art. 15, primo comma, necessari all'esercizio del diritto di precedenza nella riassunzione.

Il divieto di sospensione disposto dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge opera anche nei casi di riduzione dell'orario di lavoro.

La lavoratrice, per tutto il periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento, nel caso di sospensione del reparto al quale è addetta non avente autonomia funzionale,' sarà spostata ad altro reparto attivo dell'azienda e potrà essere adibita a mansioni differenti da quelle originarie, con l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge.

Art. 4

Per la determinazione dell'inizio del periodo di gravidanza ai fini previsti dall'ari'. 2, secondo comma, della legge, si presume che il concepimento sia avvenuto 300 giorni prima della data del parto, indicata nel certificato medico di cui al successivo art. 14.

Il termine di 90 giorni fissato per la presentazione della certificazione decorre dal giorno successivo a quello nel quale si è determinata la cessazione effettiva del rapporto di lavoro.

La mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data di cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tut-

tavia computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità, o gratifica natalizia.

Art. 5

Il divieto di cui all'art. 3, primo comma, della legge si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:

quelli previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432, recante la determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell'art. 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti;

quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

quelli che espongono alla silicosi e alla asbestosi, nonché alle altre malattie profescionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;

i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante: durante la gestazione e fino al termine di interdizione dal lavoro;

i lavori con macchina mossa a pedale, comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al ter-

mine del periodo di interdizione dal lavoro;

I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili- che trasmettono intense vibrazioni:

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durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

í lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

Il periodo per il quale è previsto, ai sensi del terzo comma dell'art. 3 della legge, che la lavoratrice possa essere spostata ad altre mansioni, può essere frazionato in periodi minori anche rinnovabili, su disposizione dell'Ispettorato del lavoro, tenuto anche conto dello stato di salute dell'interessata.

. L'Ispettorato del lavoro può ritenere che sussistano condizioni ambientali sfavorevoli agli effetti dell'art. 3, terzo comma, e dell'articolo 5, lettera b), della legge anche quando vi siano pericoli di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con il pubblico o con particolari strati di popolazione, specie in periodi di epidemia.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il certificato medico di gravidanza dovrà essere presentato il più presto possibile. Ad ogni modo, eventuali ritardi non comportano la perdita dei diritti derivanti dalle norme di tutela fisica, le quali però diventano operanti soltanto dopo la presentazione di detto documento.

Art. 6

Il computo del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'art. 4, lettera c), della legge decorre dal giorno successivo a quello del parto.

Art. 7

I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro non si computano ai fini della durata del periodo di apprendistato.

Art. 8

La lavoratrice che intenda avvalersi del di-

ritto di assentarsi dal lavoro disposto dall'articolo 7, primo comma, della legge, deve darne comunicazione al datore di lavoro e all'Istituto assicuratore, ove quest'ultimo sia tenuto a corrispondere la relativa indennità, precisando il periodo dell'assenza, che è frazionabile.

Art. 9

I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro di cui agli articoli 4, 5 e 7 della legge sono considerati utili, agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa a norma dell'art. 56. n. 3 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1970, n. 1288.

Art. 10

Fermo restando che i riposi di cui all'articolo 10 della legge devono' assicurare alla lavoratrice la possibilità di provvedere all'assistenza diretta del bambino, la loro distribuzione dell'orario di lavoro deve essere concordata tra la medesima e il datore di lavoro, tenendo anche conto delle esigenze del servizio.

In caso di mancato accordo, la distribuzione dei riposi sarà determinata dall'Ispettorato del lavoro.

Non è consentito alcun trattamento economico sostitutivo.

Art. 11

Le dimissioni presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'art. 2 della legge, il divieto di licenziamento devono essere comunicate dalla lavoratrice anche all'Ispettorato del lavoro, che le convalida.

A detta convalida è condizionata la risolti.zione del rapporto di lavoro.

Art. 12

Ai fini dell'applicazione dell'art. 20 della legge, l'interruzione spontanea, o terapeutica, della gravidanza che - si verifichi prima del 180° giorno dall'inizio della gestazione, si considera aborto.

E' considerata invece come parto, a tutti gli effetti, l'interruzione spontanea, o terapeutica, della gravidanza successiva al 180° 8 giorno dall'inizio della gestazione.

Per il computo dei periodi di cui ai precedenti commi del presente articolo, l'inizio del-

lo stato di gravidanza è stabilito secondo i criteri fissati dal primo comma dell'art. 4 del presente decreto.

Art. 13

Le lavoratrici agricole, per fruire dei benefici di cui all'ari'. 15 della legge, devono dimostrare tale qualifica comprovandola con la iscrizione negli elenchi nominativi o con il certificato di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, a prescindere, rispettivamente, dalla data di pubblicazione degli elenchi e del rilascio del certificato.

Art. 14

Nel certificato medico di gravidanza devovono essere riportate:

le generalità della lavoratrice;

l'indicazione del datore di lavoro e della sede dove l'interessata presta il proprio lavoro, delle mansioni alle quali è addetta, dell'Istituto presso il quale è assicurata per il trattamento di malattia;

il mese di gestazione alla data della visita;

la data presunta del parto.

Gli elementi di cui alle lettere a) e b) sono inseriti nel certificato sulla base delle dichiazioni della lavoratrice, che ne risponde della veridicità.

Il certificato di gravidanza deve essere rilasciato in tre copie, due delle quali dovranno essere prodotte a cura della lavoratrice rispettivamente al datore di lavoro e all'Istituto assicuratore.

Qualora il certificato non risulti redatto in conformità al disposto di cui al primo comma del presente articolo, il datore di lavoro e lo Istituto assicuratore possono chiederne la regolarizzazione. La regolarizzazione è necessaria quando nel certificato non è indicata la data presunta del parto.

Art. 15

Per i diritti conseguenti al parto, la lavoratrice deve produrre, entro 15 giorni dall'evento, al datore di lavoro e all'Istituto ,presso il quale è assicurata per il trattamento di malattia, il certificato di assistenza al parto dal quale risulti la data dell'evento medesimo. Ugualmente, in caso di aborto spontaneo o terapeutico, la lavoratrice deve produrre, entro 15 giorni, il certificato medico attestante il mese di gravidanza al momento dell'aborto e quella che sarebbe. stata la data presunta del parto.

Si prescinde dall'invio delle certificazioni indicate nei commi precedenti, nonché di quelle di cui al precedente articolo, agli istituti assicuratori, per le lavoratrici dipendenti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici, in quanto tenuti a corrispondere direttamente il trattamento economico di maternità.

Art. 16

Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare alla lavoratrice la ricevuta dei,certificati e di ogni altra documentazione dalla stessa. prodotta.

Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a conservare le certificazioni predette a disposizione dell'Ispettorato del lavoro per tutto il periodo nel quale la lavoratrice è soggetta alla tutela della legge.

Art. 17

Il datore di lavoro o l'istituto assicuratore, ricevuto il certificato medico di gravidanza, può chiedere una visita medica di controllo all'Ispettorato del lavoro, che la effettuerà a propria discrezione. Ove l'Ispettorato ritenga necessario affidare a terzi sanitari accertamenti specialistici, le relative spese soko a carico del richiedente.

Art. 18

La lavoratrice nelle condizioni previste dall'art. 5 lettera a), della legge, per poter fruire dell'astensione obbligatoria dal lavoro, dovrà produrre all'Ispettorato del lavbro una domanda corredata del certificato medico di gravidanza di cui al precedente art. 14, del certificato medico attestante le condizioni previste dalla richiamata lettera a), nonché ogni altra documentazione che ritenga utile.

Il termine di sette giorni previsto dal sesto comma dell'art. 30 della legge decorre dal giorno successivo a quello di ricezione della documentazione completa.

All'atto della ricezione della documentazione, l'Ispettorato del lavoro rilascerà apposita ricevuta in duplice copia, una delle quali verrà prodotta al datore di lavoro a cura della lavoratrice. In ogni caso, qualora entro il termine di cui al precedente comma non sia stato emanato il provvedimento dell'Ispettorato del lavoro, la domanda si considera ac9 colta.

L'Ispettorato del lavoro è comunque tenuto ad emanare il provvedimento anche oltre

il settimo giorno per determinare la durata dell'astensione dal lavoro. Peraltro, qualora il provvedimento dell'Ispettorato non sia ancóra intervenuto, la lavoratrice riprenderà il lavoro alla scadenza del termine indicato nel certificato medico da essa prodotto. Il provvedimento decorrerà, in ogni caso, dalla data di inizio dell'astensione dal lavoro..

Ai fini dei precedenti commi del presente articolo, l'Ispettorato provinciale competente è quello nel cui ambito territoriale la lavoratrice risiede abitualmente.

Le visite di controllo per il caso considerato nella lettera a) dell'art. 5 della legge sono gratuite. Sono a carico dell'istituto assicuratore di malattia le spese relative alle eventuali ricerche di laboratorio.

Peí i casi di astensione dal lavoro indicati alle lettere b) e c) dell'art. 5 della legge, qualora sia la lavoratrice, o il datore di lavoro, a presentare l'istanza ai sensi del settimo comma dell'art. 30 della legge, il provvedimento dell'Ispettorato del lavoro deve anch'esso essere adottato entro il termine di cui al secondo comma del presente articolo. L'emanazione del probvedimento è condizione essenziale' per l'astensione dal lavoro, che decorrerà dalla data del provvedimento stesso.

Ferma restando la facoltà di successivi accertamenti, l'Ispettorato del lavoro può disporre immediatamente l'astensione dal lavoro allorquando il datore di lavoro, anche tramite la lavoratrice, secondo la richiamata lettera c) 5 della legge, produca una dichiarazione di quest'ultimo nella quale risulti in modo chiaro, sulla base di elementi tecnici attinenti all'organizzazione aziendale, la impossibilità di adibirla ad altre mansioni.

I provvedimenti stabiliti dai commi precedenti debbono essere comunicati dall'Ispettorato del lavoro alla lavoratrice, al datore di lavoro e, ove occorra, all'istituto assicuratore, ai fini del trattamento economico.

Art. 19

La lavoratrice a domicilio, all'inizio della astensione obbligatoria dal lavoro, deve far pervenire all'istituto assicuratore, oltre al certificato di gravidanza redatto nei termini indicati al precedente art. 14, una dichiarazione del committente dalla quale risulti che sono state ottemperate le condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 18 della legge. La osservanza di tali condizioni dovrà altresì risultare dal libretto di controllo di cui all'articolo 10 della legge 18 dicembre 1973, n. 877.

Art. 20

Non sono computabili, agli effetti della durata prevista da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi per il trattamento normale di malattia, i periodi di assistenza sanitaria per malattia determinata da gravidanza, ancorché non rientrante nei casi previsti dalla lettera a) dell'art. 5 della legge, o da puerperio.

Art. 21

Il periodo durante il quale, ai sensi dell'art. 14 della legge, il mezzadro, o il concedente, è tenuto, nei casi di provata necessità, a concordare l'assunzione di una unità lavorativa, non può avere durata superiore a quella fissata dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 4 della legge stessa.

Art. 22

In caso di permanenza, o di indebita assunzione al lavoro, della lavoratrice gestante o puerpera durante il periodo di interdizione, ferma restando la penalità per il datore di lavoro prevista dall'art. 31 della legge, l'istituto assicuratore non corrisponde le indennità di cui all'art. 15, primo comma, della legge medesima relativamente al periodo di permanenza al lavoro vietato.

L'importo delle giornate indennizzate indebitamente percepite dalla lavoratrice in conseguenza della condotta descritta nel comma precedente dovrà essere rimborsato allo istituto assicuratore.

Parimenti la lavoratrice che, assente dal lavoro ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge, svolga attività comunque retribuita alle dipendenze di terzi, non ha diritto all'indennità di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge ed è tenuta a rimborsare all'istituto assicuratore l'importo dell'indennità indebitamente percepita.

Art. 23

E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568, recante il regolamento di attuazione della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela delle lavoratrici madri dipendenti dai privati datori di lavoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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