Disegno di legge governativo
Art. 1
E' istituito, nell'ambito del Cipe, un Comitato di ministri per il coordinamento della politica industriale.
Ne fanno parte il ministro del Bilancio e della programmazione economica, il ministro del Tesoro, il ministro dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato, Il ministro delle Partecipazioni statali, il ministro del Lavoro e della previdenza sociale, il ministro del Commercio con l'estero e il ministro degli Interventi straordinari nel mezzogiorno. Il Comitato è presieduto dal presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal ministro del Bilancio e della Programmazione economica, che ne è vice presidente.
Per II funzionamento del Comita'o si applicano le norme di cui ai commi 5, 6, 7 e 9 dell'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48. Assiste alle riunioni del Comitato Il segretario generale della programmazione.
Il Comitato avrà un rapporto di consultazione permanente con le organizzazioni imprenditoriali e con le organizzazioni sindacali del lavoratori.
Art. 2
Al Comitato di cui all'art. 1 sono attribuite le funzioni e i compiti demandati dalle leggi al Cipe In materia di politica industriale, compresi quelli relativi alla industrializzazione nel Mezzogiorno, di cui al T.U. 30 giugno 1967 n, 1523, alla legge 6 ottobre 1971, n. 853 ed alla legge 2 maggio 1976 n. 183, e quelli previsti dall'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni.
Il Comitato, ai fini dell'esercizio dei suoi compiti, determina gli indirizzi generali di politica industriale che devono essere diretti — con un processo di trasformazione dell'apparato produttivo che tenga conto delle esigenze prioritarie dello sviluppo Industriale del mezzogiorno ed assicuri continuità e crescita dell'occtipazione, attraverso lo sviluppo differenziato della produzione e della produttività per aree geogra-
fiche e per settori — al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
equilibrio della bilancia dei pagamenti, attraverso lo sviluppo delle esportazioni, l'attivazione di produzioni sostitutive di importazioni ed il contenimento delle importazioni non essenziali;
sviluppo e sostegno di iniziative ad elevata produttività, tali da assicurare la necessaria competività internazionale; sviluppo dei settori connessi ai consumi collettivi e sociali, e dei settori legati all'agricoltura, sia per la fornitura dei mezzi tecnici, sia per la trasformazione dei prodotti agricoli;
qualificazione del processo di sviluppo sotto il profilo della au onomia tecnologica e della diversificazione produttiva attraverso la promozione delle attività che possono migliorare la posizione dell'industria italiana nei mercati internazionali; riequilibrio territoriale, soprattutto mediante un coordinamento dei meccanismi di intervento che punti allo sviluppci dell'occupazione nel mezzogiorno ed alla difesa dei livelli occupazionali nel centro-nord.
Il Comitato provvede:
ad accer'are, periodicamente, le c.' ,ridizioni del settore industriale, anche sotto l'aspetto territoriale e a fissare su relazione del ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, le dire tive per la riorganizzazione e lo sviluppo 'industriale nel suo complesso. A questo fine, in tale relazione, pubblicata a cura del Comitato di cui all'articolo 1, verranno periodicamente analizzati ed affrontati i fattori di debolezza dell'industria italiana, sia di ordine generale che di ordine settoriale, anche riferendosi ai problemi della mobilità del lavoro fuori e dentro l'azienda, a quelli legati agli automatismi salariali ed a quelli di ordine manageriale giurisdizionale e istituzionale dell'impresa;
a stabilire i settori per i quali occorre _definire il programma di intervento e promozione al firt,› di realizzare gli obiettivi fissati al precedente secondo comma, nonché i settori per i quali tali programmi si rendono necessari, tenuto conto della notevole entità degli interven'i di ristrut-
Redazione: piazza Umanitaria n. 5 - tel. 54.68.020/1/3/4, Milano.
Direttore responsabile: Walter Galbusera.
Autoriizazione del Tribunale di Milano n. 344 del 28 settembre 1971
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turazione richiesti, della incidenza delle commesse pubbliche e del grado di innovazione tecnologica;
a formulare gli indirizzi generali in base ai quali il ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, d'intesa con il ministro del Bilancio e della Programmazione Economica e con il ministro del Lavoro e della previdenza sociale nonché con gli altri ministri competenti — con l'obiettivo di realizzare nel mezzogiorno l'espansione dell'apparato produ tivo e la localizzazione delle attività sostitutive ai fini dell'incremento dell'occupazione — provvede ad elaborare ed a sottoporre all'approvazione del Comitato stesso, gli specifici programmi di intervento e di promozione sia per i settori sia per i comparti di cui alla successiva lettera d). Alla elaborazione dei programmi di interven'o relativi ai settori dell'industria dell'edilizia residenziale e dei trasporti pubblici provvedono, rispettivamente, i ministri dei Lavori Pubblici e dei Trasporti, d'intesa con il ministro del Bilancio e della Programmazione Economica; a determinare, in base ai programmi di intervento e di promozione, di cui alla le'tera precedente, gli specifici settori di cui all'art. 10, commi 4 e 6, della legge 2 maggio 1976, n. 183; i settori, le direttive ed i criteri di priorità per la concessione di crediti agevolati di cui all'art. 15 della legge 2 maggio 1976, n. 183; gli specifici comparti produttivi, compresi nei settori di cui alla precedente lettera b) ammessi alle agevolazioni finanziarie della presente legge e, su proposta del ministro delle Par'ecipazioni statali, i criteri per la predisposizione dei programmi pluriennali degli enti a partecipazione statale; a determinare, nel quadro degli obiettivi definiti nel precedente secondo comma, i criteri specifici per la valutazione dei progetti da ammettere alle agevolazioni finanziarie della presente legge. Le iniziative agevolate dovranno essere valutate tenendo presente la tendenza a realizzare una maggiore produttività, a rispondere meglio alle esigenze del mercato del lavoro in cui l'iniziativa si inserisce, a realizzare una maggiore produttività, a rispondere meglio alle esigenze del mercato del lavoro in cui l'iniziativa si inserisce, a realizzare una maggiore qualificazione della produzione sotto il profilo tecnologico e del mercato ed a garantire condizioni ecologiche degli 'ambienti di lavoro. Dovrà essere anche valutata l'integrazione, o per l'aspetto produttivo — fra agricoltura, industria e servizi o per l'aspetto imprenditivo — consorzi di piccole imprese ed iniziative congiunte — volta ad aumentare l'efficacia degli interventi e la competività.
ad indicare, per la realizzazione dei programmi di interventi e di promozione, particolari specifiche misure di incentivazione diverse da quelle previste dalla presente legge.
Entro il 31 marzo di ciascun anno il Comitato, accertato lo stato di attuazione delle direttive da esso impartite e di realizzazione dei programmi di intervento, ne fa apposita relazione al parlamento.
Art. 3
E' costi'uito presso il ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato un « Fondo per la ristrutturazione e riconversione indus'riale «, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. L'attività del Fondo ha la durata di tre anni.
Il « Fondo » è destinato alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese manifatturiere ed estrattive impegnate in progetti di ristrutturazione, di riconversione produttiva e nella realizzazione di attività sostitutive, i quali rientrino tra gli specifici comparti produttivi individuati a norma dell'art. 2, 3° comma, lettera d). Il carattere sostitutivo è riconosciuto dal Comitato di cui all'art. 1, su proposta del ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale di concerto con il ministro per gli Interventi straordinari nel mezzogiorno. Una quota non inferiore al quaranta per cento delle disponibilità del « Fondo » è riservata ai territori di cui all'art. 1 de' D.p.r. 30 giugno 1967, n. 1523. La parte ù, tale quota riservata, eventualmente non utilizzata, è desti— nata alla concessione dei contributi di cui all'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183; l'importo relativo sarà versato ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere reiscritto, con decreti del ministro del Tesoro, ad incremento del capitolo di spesa relativo alle assegnazioni a favore della Cassa del mezzogiorno previste dalla legge 2 meg. gio 1976, n. 183.
Il « Fondo » è alimentato da versamenti operati a carico del bilancio dello Stato per apporti all'uopo autorizzati.
Le disponibilità del « Fondo » affluiscqno ad apposita contabilità speciale istituita presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma — ai sensi dell'art. 585 del Regolamento di contabilità dello Stato e dello art. 1123, lettera b), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.
I relativi ordini • di pagamento sono emessi a firma del ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato o di un suo delegato.
Entro il mese di maggio di ogni anno il rendiconto della gestione dell'anno precedente viene trasmesso alla Ragioneria centrale presso il ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato, che, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, lo inoltra alla Corte dei Conti per l'esame e la dichiarazione di regolarità.
Art. 4
Con le disponibilità del « Fondo » possono essere concesse alle iniziative industriali le seguenti agevolazioni finanziarie: mutui agevolati; contributi sugli interessi per finanziamenti deliberati dagli istituti di credito a medio termine; contributi pluriennali sugli aumenti di capitale sociale realizzati mediante la emissione di nuove azioni a pagamento, sulla emissione di obbligazioni o su prestiti esteri.
Al « Fondo » fanno carico gli oneri con-
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seguenti alla riqualificazione dei personale, in relazione ad iniziative di .ristrutturazione e riconversione ed al mantenimento del trattamento economico e normativo dei partecipanti ai corsi di formazione professionale. L'assunzione degli oneri dí cui al presente comma è assicurata per l'intero periodo di attuazione dei processi di ristrutturazione o riconversione aziendale risultanti dai progetti istruiti ed approvati ai sensi della presente legge, secondo i tempi e le modalità indicate nei progetti medesimi.
Gli impegni sul « Fondo » di cui all'art. 3 sono assunti con provvedimenti del ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Sulle domande di agevolazione per le iniziative industriali previste dalla presente legge delibera il Comitato di cui all'art. 1, previo parere di apposita Commissione presieduta dal ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato e composta da otto funzionari, di cui due designati dal ministro del Tesoro (Ragioneria generale dello Stato e direzione generale del Tesoro) e uno designato da ciascuno degli altri ministri che compongono il Comitato di cui all'art. 1.
Ai fini della valutazione della dimensione delle iniziative, l'en ità degli investimenti è determinata conformemente a quanto disposto dall'art. 10, comma 8°, della legge 2 maggio 1976, n. 183.
Art. 5
Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni di cui all'art. 4, l'impresa che abbia progetti di ristrutturazione, di riconversione industriale e di attività sostitutive che rientrino fra gli specifici comparti produttivi individuati a norma dell'art. 2, 3° comma, lettera d) presenta domanda ad un Istituto di credito a medio termine quale, dopo averla istruita e aver, deliberato la quo"a di finanziamento da realizzarsi con i suoi mezzi finanziari, trasmette la delibera, corredata dall'istruttoria, al ministero dell'Industria, dei Commercio e dell'Artigianato, specificando le agevolazioni richieste.
L'istruttoria deve accertare, tra l'altro, le prospettive di mercato e gli effetti occupazionali del progetto, la situazione patrimoniale dell'impresa, i preventivi finanziari ed economici, gli obiettivi da realizzare in termini di produttività, i mezzi finanziari messi a disposizione dall'impresa, l'ammontare e le condizioni dei finanziamenti ritenuti necessari per la realizzazione dei programmi presentati.
Il ministero dell'Industria deve dare comunicazione della domanda al ministero del Lavoro, al quale compete accertare le esigenze di formazione della mano d'opera necessaria, nonché di verificare la coerenza e la congruità dei programmi di addestramento e di riqualificazione predisposti dall'impresa, tenendo conto delle condizioni del merca'o del lavoro.
Nel caso in cui l'impresa chieda la sola agevolazione prevista nell'art. 4, comma 1°, lettera c), la domanda, corredata del progetto da attuare, è presentata al ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, il quale provvede alla istruttoria.
Art. 6
I mutui agevolati di cui alla le tera a) del primo comma dell'art. 4 non possono essere concessi per un ammontare superiore aI 30 per cento del costo globale preventivo del progetto accertato dalla istruttoria tecnico-finanziaria dell'Istituto di credito, e sono concessi ed erogati subordinatamene alla deliberazione e alla erogazione di finanzimenti da parte di un Istituto di credito a medio termine per un importo non inferiore a quello previsto per l'intervento del « Fondo ».
La quota dei finanziamenti, degli aumenti di capitale, delle emissioni di obbligazioni dei prestiti 'esteri, assistiti dai contributi di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'art. 4, non può superare il 60 per cento del costo globale di cui al primo comma. Detto limite non può essere superato anche nel caso di concorso delle agevolazioni di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 4.
I limiti di cui ai precedenti comma sono elevati rispettivamente al 35 e al 70 per cento per le iniziative localizzate nei territori di cui all'art. 1 del D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523.
I limiti di agevolazione di cui al primo al secondo comma sono aumentati, rispettivamente, al 35 ed aI 70 per cento, elevato al 37,5 e al 75 per cento per il mezzogiorno, quando la società per azioni provveda ad aumentare il proprio capitale sociale mediante nuove emissioni a pagamento, in misura non inferiore al 25 per cento del costo globale del progetto di ristrutturazione, riconversione e di realizzazione di attività sostitutive.
Il tasso annuo di interesse da applicare sui mutui concessi a norma della lettera a) del primo comma dell'articolo 4 e la misura .del contributo sugli interessi per i finanziamenti di cui alla lettera b) dello stesso articolo 4 sono stabiliti, in percentuale rispetto al tasso di riferimento, con decreto del ministero del Tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito il risparmio.
Per le iniziative di ristrutturazione e di riconversione industriale localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica, 30 giugno 1967, n. 1523, i limiti dei tassi agevolati e quelli dei contributi sugli interessi sono rispettivamente ridotti ed aumentati di un terzo.
La durata dei mutui agevolati e dei finanziamenti di cui al 1° comma dell'art. 4 --comunque non superiore a 15 anni e con un periodo di utilizzo e pre-ammortamento non superiore a 5 anni — le modalità di ammor'amento e altre eventuali condizioni sono stabilite per ciascuna operazione all'atto della concessione del beneficio.
Nel caso di aumento del capitale sociale, e di prestiti esteri i contributi di cui al 1° comma lettera c) dell'art. 4 sono concessi per un periodo non superiore a 10 anni. Il loro ammontare è determinato in misura tale da realizzare un beneficio equivalente a quello dei contributi sugli interessi di cui alla lettera b) dello stesso articolo 4 nel caso di durata quindicennale del finanziamento. Nel caso di emissione di obbligazioni i contributi sono concessi 4 per durata del piano di ammortamento del-
le obbligazioni, comunque per non più di 15 anni.
Alle attività sostitutive che si localizzano nel centro-nord le agevolazioni sono concedibili per le iniziative che realizzano investimenti fissi fino a 15 miliardi. Tali agevolazioni devono essere comunque inferiori di almeno un terzo di quelle previste per le nuove iniziative localizzate nei territori di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523. Ai fini della valutazione unitaria delle iniziative si applicano le disposizioni di cui al comma 8° dell'art. 10 d'ella legge 2 maggio 1976 n. 183.
Sui mutui erogati dal • Fondo » non sono richieste garanzie. Sui finanziamenti erogati dagli Istituti di credito non possono essere richieste garanzie reali.
Art. 7
Qualora i progetti di cui all'art. 3, comma 2;siano realizzati, anche parzialmente; mediante operazioni di locazione finanziaria di impianti industriali sono concessi contributi in conto canoni di misura equivalente a quella dei contributi di cui all'art. 4, comma 1° lettera b). Tale misura è aumentata per le iniziative localizzate nei territori di cui all'art. 1 del D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 nelle stesse proporzioni indicate nel precedente art. 6.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il ministro del Tesoro e sentito il Comita'o di cui all'art. 1, provvede con proprio decreto a determinare le modalità e le procedure di concessione dei contributi di cui al comma precedente.
Art. 8
Per il periodo indicato nel decreto di concessione delle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 4 e 7, le imprese beneficiarie per ottenere l'erogazione dei contributi debbono presentare al ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato una certificazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro attestante il numero dei dipendenti in costanza di rapporto di lavoro.
Per il caso che il numero di questi sia inferiore di oltre il 20 per cento a quello indicato nel decreto di concessione, il ministro, sentita la commissione di cui all'art. 4, dispone la sospensione della erogazione dei contributi fino alla scadenza del periodo indicato nel decreto predetto, salvo che l'impresa beneficiaria non provi che l'inosservanza sia stata determinata da causa ad essa non imputabile.
Qualora sia stato ripristinato il numero dei lavoratori indicato nel decreto, i contributi sono nuovamente erogati a decorrere dalla prima rata con scadenza successiva alla data di presentazione della relativa certificazione dall'Ispettorato provinciale del lavoro.
Nell'ipotesi di cui al secondo comma, gli interessi dovuti per i mutui agevolati concessi a norma della lettera a) del 1° comma dell'art. 4, per lo stesso periodo, sono pari alla misura del tasso di riferimento.
Art. 9
Sui progetti sottoposti al Comitato di cui all'articolo 1, con le modalità e per le forme di intervento sul ' Fondo speciale per la ricerca applicata », previste dall'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, modificata dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, possono essere concessi contributi qualora presentino particolare rilevanza tecnologica e industriale ed elevato rischio. E' abrogata la let'era d) dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, -n. 1089, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652.
La misura massima dei contributi è del 30 per cento del costo complessivo dei progetti di ricerca presentati all'Imi, elevabile al 50 per cento per progetti che presentino un carattere prioritario per la attuazione dei programmi di intervento di cui al precedente articolo. In ogni caso le agevolazioni del progetto di ricerca ai sensi della presente legge e dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni 'e modificazioni, non possono superare 1'80 per cento del costo complessivo del progetto.
I contributi di cui al presente articolo sono concessi con deliberazione del Comitato di cui all'art. 1, previa istruttoria dell'Imi e su proposta del ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, il quale, a tali fini, partecipa alle riunioni del Comitato di cui al precedente art. 1.
Il presidente del Comitato di cui all'art. 1 dà comunicazione dell'avvenuta approvazione, in relazione ai singoli progetti, all'Imi che provvede agli adempimenti relativi all'erogazione.
Almeno il 20 per cento degli stanziamenti del « Fondo speciale per la ricerca applicata », è destinato alla ricerca effettuata da piccole e medie imprese, singole o consociate. Qualora le domande presentate in ciascun anno dalle imprese predette non esauriscano, anche se integralmente accolte, lo stanziamento• loro riservato, la quota eccedente può essdre utilizzata per domande presentate dalle Mire imprese.
Art. 10
Il Comitato di cui all'art. 1 — su proposta formulata dal ministro per le Partecipazioni statali, sentita una Commissione parlamentare formata da 11 deputati e 11 senatori nominati dai presidenti delle due Camere — approva i programmi pluriennali degli enti di gestione e ripartisce le somme di cui all'art. 22, quale conferimento ai rispettivi fondi di dotazione, in relazione ai programmi di investimento e alle esigenze finanziarie degli enti medesimi.
A tale fine, nell'ambito dei programmi generali di cui al comma precedente, il Comitato, su proposta del ministro per le Partdcipazioni statali esamina I progetti industriali di importanza nazionale, valutandone le correlative esigenze finanziarie.
In sede di approvazione dei programmi pluriennali il Comitato accerta l'osservanza della riserva di investimenti di cui all'art. 7 della legge 2 maggio 1976, n. 183.
Il ministro per le Partecipazioni statali sottopone annualmente al Comitato di cui
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all'art. 1 una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei programmi approvati ed in corso di esecuzione, con indicazione delle eventuali perdite di gestione.
Tale relazione è inviata al parlamento e sostituisce quella prevista dall'art. 10 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.
Art. 11
E' costituita una Commissione parlamentare permanente composta da 11 senatori e 11 deputati nominati in rappresentanza proporzionale dei vari Gruppi parlamentari per l'esercizio della vigilanza sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi delle partecipazioni statali.
A tale fine il ministro delle Partecipazioni statali trasmette alla Commissione:
— i programmi approvati ai sensi del comma 1 dell'articolo precedente; copia della relazione di cui al comma 5 dello stesso articolo; relazione illustrativa degli atti ministeriali di indirizzo e delle direttive in ordine all'ingresso di imprese a partecipazione statale in nuovi settori produttivi, all'acquisizione di imprese e agli smobilizzi; relazione illustrativa dei motivi delle scelte operate in tema di nomine di amministratori di competenza del governo.
A richiesta della Commissione il ministro delle Partecipazioni statali fornisce ogni ulteriore elemento conoscitivo e provvede affinché presidenti e direttori generali degli enti di gestione si presentino alla Commissione per fornire direttamente informazioni e dati in ordine all'andamento delle gestioni degli enti e delle società collegate.
Art. 12
La Gepi, sulla base di diret'ive del Comitato di cui al precedente art. 1, effettua gli interventi previsti nell'art. 5, 1° comma, numeri 1 e 2 della legge 22 marzo 1971, n. 184, nei territori di cui all'art. 1 del D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, nonché nelle aree delimitate ai sensi dell'art. 15, lettera f) della legge 2 maggio 1976, n. 183. La Gepi comunica preventivamente al Comi*ato di cui all'art. 1 le deliberazioni relative agli interventi di cui al presente comma.
Il Comitato di cui all'art. 1, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, può autorizzare, per singole iniziative industriali volte ad evitare rilevanti alterazioni dell'equilibrio sociale ed economico del territorio, la concessione delle agevolazioni finanziarie a valere sulle disponibilità del « Fondo » di cui al precedente art. 3, non rientranti negli specifici comparti produttivi individuati a norma della lettera c) del precedente articolo 2.
Art. 13
Per l'espletamento dei compiti affidatigli dalla presente legge, il ministro dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato può richiedere anche nominativamente alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonché agli enti pubblici, il comando presso il ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del personale occorrente sino al
numero massimo di 35 unità. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'Amministrazione di provenienza. Per ciascuno dei settori da determinare ai sensi dell'art. 2, il ministro dell'Industria, de! Commercio e dell'Artigianato è autorizzato ad avvalersi di non più di tre esperti, scelti tra docenti universitari o persone competenti in materia di economia, finanza e tecnologia dei settori industriali delle imprese. La remunerazione dei predetti esperti è stabilita da! ministro della Industria, il Commercio e l'Artigianato, di concerto con il ministro per i! Tesoro, con il decreto di conferimento dell'incarico, conformemente a quanto previsto dall'articolo 14, primo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48.
Per sopperire agli oneri di cui ai commi precedenti, compresi quelli per missioni di funzionamento, il ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato è autorizzato ad utilizzare le disponibilità del « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale «, fino ad un ammontare massimo di 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1977 al 1979.
Ad. 14
Sono abrogate le leggi relative al credito agevolato per la riorganiZzazione, ricostruzione e riconversione industriale, anche per specifici settori, fatta eccezione per le leggi relative alla ricostruzione degli impianti industriali danneggiati da particolari calamità naturali, nonché le agevolazioni concesse attraverso il Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.
Sono trasferite al « Fondo ■ le somme che, al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono ancora disponibili sulle autorizzazioni di spesa recate dalle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470; 1° dicembre 1971, n. 1101; 8 agosto 1972, n. 464, dal titolo primo della legge 22 marzo 1971, n. 184 e successive modificazioni o integrazioni.
La disponibilità delle somme da trasferire è determinata sulla base dei decreti autorizzativi dei finanziamenti a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470; delle deliberazioni di interventi dell'imi a norma dell'art. 3 della legge 22 marzo 1971, n. 184; delle deliberazioni dei rispettivi comitati interministeriali relativamente al piani presentati per l'applicazione delle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464. Le erogazioni derivanti da impegni assunti fino alla medesima data continuano a far carico ai rispettivi capitoli del bilancio statale a valere sulle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464.
Il ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio relative ai trasferimenti di somme autorizzate con le leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464.
In relazione ai versamenti che — entro 30 giorni dal termine di cui al secondo comma — dovranno essere effettuati dall'Imi a titolo di restituzione delle somme di6 sponibili sulle autorizzazioni di spesa di
cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470 e al titolo primo della legge 22 marzo 1971, n. 184 e successive modificazioni e integrazioni, il ministro del Tesoro è altresì autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
I piani per i quali il Comitato di cui all'art. 5 del D.M. 22 dicembre 1972, abbia già espresso parere favorevole, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono approvati, a modifica dell'art. 5 del predetto decreto, con decreto del ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato, di concerto con il ministro per il Tesoro. In deroga all'art. 10 della legge 1" dicembre 1971, n. 1101, la garanzia sussidiaria dello Stato sui finanziamenti di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 464 e sue successive modifiche e integrazioni, è accordata agli istituti abilitati, previo parere del Comitato di cui all'art. 5 del D.M. 28 dicembre 1972, con lo stesso decreto di approvazione dei piani del ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con quello del Tesoro. Con decreto del ministro del Lavoro e della Previdenza sociale le provvidenze previste dall'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, possono essere estese alle imprese con più di 500 dipendenti.
Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1975, n. 403 e l'art. 3 della legge 7 giugno 1975, n. 231.
Art. 15
Resta ferma, in quanto compatibile, la disciplina degli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 8 agosto 1972, n. 464 e 20 maggio 1975, n. 164, salvo quanto disposto dal successivo comma.
La sussistenza delle cause di intervento di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni e integrazioni, è dichiarata con decreto del ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 1.
Il trattamento previsto dalle disposizioni di cui al primo comma è assicurato anche in ogni altro caso di crisi aziendale di cui sia riconosciuta, con decreto del ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, la Regione interessata ed il comitato di cui all'art. 1, la particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore.
L'emanazione del decreto di cui al comma precedente produce tutti gli effetti della dichiarazione dello stato di crisi occupazionale di cui al successivo art. 16, del quale deve indicare l'ambito territoriale ed i limiti di efficacia temporale.
Il periodo di godimento del trattamento di cassa integrazione è considerato, ai fini della formazione delle graduatorie del collocamento, equivalente all'anzianità di iscrizione nelle liste.
La dichiarazione di crisi aziendale di cui al secondo comma del presente articolo può, per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere riferita
anche a situazioni pregresse comunque successive al 1 luglio 1976.
Art. 16
E' costituito in ogni regione, con provvedimento del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della M.O., e presso lo stesso Ufficio, una Commissione, allo scopi di favorire la mobilità della manodopera.
La Commissione è composta dal direttore del'Uffi, ,o regionale del lavoro che la presiede, da _in rappresentante della Regione, da un rappresentante dell'Ispettorato regionale del Lavoro, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale.
Art. 17
La Commissione, di cui al precedente art. 16, accerta i prevedibili fabbisogni quantitativi e qualitativi di manodopera, al fine di attuare la mobilità dei lavoratori nell'ambito della Regione.
A questo scopo, le aziende che prevedo. no di poter mantenere i livelli occupazionali danno comunicazione alla Commissione del numero dei lavoratori che potranno risultare in esuberanza, distinti per fasce professionali corrispondenti agli schemi di inquadramento definiti in sede contrattuale, o in mancanza, per categorie e qualifiche professionali, con l'indicazione delle mansioni alle quali erano adibiti. Allo stesso fine, le aziende che abbiano un numero di dipendenti "non inferiore a 35, le quali siano impegnate in processi di ristrutturazione o riconversione produttiva, ovvero ottengano agevolazioni finanziarie a carico dello Stato, ovvero operino nello stesso settore produttivo delle aziende per le quali è intervenuta la dichiarazione di crisi occupazionale di cui al successivo articolo 18 sono tenute a comunicare alla Commissione, anche per il tramite delle organizzazioni sindacali cui aderiscano o conferiscano mandato, il numero dei lavoratori che prevedono di occupare, distinti per fasce professionali corrispondenti agli schemi di inquadramento definiti in sede contrattuale e, in mancanza, per categorie e qualifiche professionali, con la indicazione delle mansioni a cui saranno adibiti.
La Commissione attua un rapporto di consdltazione permanente per le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con quelle dei datori di lavoro. I dati acquisiti a norma del presente articolo sono trasmessi dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro alla regione per la realizzazione dei programmi di formazione professionale di competenza.
Art. 18
I lavoratori occupati nelle aziende di cui al secondo comma del precedente articolo 17 sono avviati al lavoro con precedenza, in accoglimento delle richieste avanzate alle competenti sezioni di collocamento dalle aziende di cui allo stesso art. 17, terzo comma, quando sia stato dichiarato lo stato di crisi occupazionale.
7
Lip stato di crisi occupazionale è dichiarato, con decreto del ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, che ne fissa lo ambito territoriale ed il termine improrogabile di efficacia temporale. Il predetto decreto ha efficacia dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Quando sia stato dichiarato lo stato di crisi occupazionale, le aziende di cui al precedente art. 17, terzo comma, operanti nella circoscrizione territoriale cui si riferisce la dichiarazione di crisi non possono assumere lavoratori mediante ricorso ail'istituto del passaggio diretto da una azienda ad un'altra previsto dall'art. 11, penultimo comma della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai fini di cui al primo comma del presente articolo le sezioni di collocamento trasmettono alle rappresentanze sindacali aziendali costituite presso le aziende di cui all'art. 17, secondo comma, o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavorator più rappresentative a livello regionale le richieste di assunzione perché ne diano comunicazione ai lavoratori interessati. Tali rìchies e sono altresì trasmesse alle direzioni delle aziende che sono tenute a darne notizia ai lavoratori, mediante affissione in luoghi accessibili a tutti all'interno di ciascuna unità produttiva.
I lavoratori che accettino di occupare i posti di lavoro offer' i sono avviati secondo apposite graduatorie formate sulla base dei criteri di cui all'art. 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in quanto applicabili, nonché della necessità di assicurare i precedenti livelli occupazionali della manodopera femminile.
I lavoratori che aspirino ad occupare i posti di lavoro offerti ma siano in possesso di qualifica professionale diversa da quella per cui è stata avanzata richiesta di assunzione frequentano corsi aziendali di riqualificazione, di durata non superiore a tre mesi, organizzati d'irCese con la regione. Tali lavoratori, per tutto il periodo di frequenza dei corsi, hanno diritto al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni.
Art. 19
Allo scopo di dare attuazione alla mobilità territoriale dei lavoratori nell'ambito interregionale è costituita presso il ministero del Lavoro e della Previdenza sociale una Commissione centrale per la mobilità.
Tale Commissione è composta dal ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, o da un sottosegretario, da lui delegato, che la presiede, dal direttore generale del collocamento della mano d'opera, nonché da 3 rappresentanti dei lavoratori e da 3 rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.
Sono chiamati di volta ;n volta, a far parte della Commissione rappresentanti delle amministrazioni regionali interessate alla compensazione della manodopera nell'ambito interregionale.
Art. 20
I lavoratori che, avendo aderito ad una offerta di occupazione pervenuta per il tramite dei servizi di compensazione territoriale del ministero del Lavoro e della previdenza sociale, lasciano il luogo di residenza, beneficiano: dell'assistenza concessa dal ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ai fini del reclutamento, avviamento ed assistenza dei lavoratori e familiari migranti per motivi di lavoro all'interno dello S'ato ed all'estero; dell'indennità di nuova sistemazione del rimborso delle spese di viaggio dei lavoratori e delle rispettive famiglie, in conformità della disciplina del Fondo Sociale europeo, di cui ai regolamenti del Consiglio dei ministri delle Comunità europee dell'8 novembre 1971, numeri 2396, 2397 e 2398, successive modifiche ed integrazioni.
Ai lavoratori di cui al primo comma, che sí sono trasferiti dal proprio comune di residenza in altra locali'à del territorio nazionale distante dal predetto comune oltre 100 chilometri, che abbiano esplicato una attività lavorativa subordinata non stagionale nella nuova località per almeno sei mesi e che non si trovino nelle condizioni per beneficiare delle provvidenze previste dal precedente punto b), verrà corrisposta — oltre al rimborso delle spese di viaggio per sé per i familiari a carico — una indenni à di nuova sistemazione.
Art. 21
E' costituito presso il ministero del Lavoro della Previdenza sociale un « Fondo per la mobilità della manodopera «, con amnninisirazione autonoma e gestione fuori bilano ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 n.-wembre 1971, n. 1041, destinato alla con(,..9sione delle provvidenze di cui all'articolo 20 della presente legge.
Il Fondo è alimentato per il 50 per cento da versamenti a carico del Fondo per la ristrutturazione, riconversione e sviluppo industriale di cui all'articolo 3 della presente legge e per il 50 per cento da versamenti a carico della cassa integrazione guadagni operai dell'industria.
Le disponibilità del Fondo affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita presso la Tesoriera provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'art. 585 del Regolamento di contabili'à dello Stato e dell'art. 1123, lettera b), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.
I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del ministro del Lavoro e della previdenza socia: o di un suo delegato.
I versamenti di cui al secondo comma sono effettuati in rate trimestrali anticipate.
Il fabbisogno annuo è determinato con decreto del ministro per il Tesoro di concerto con il minis*ro del Lavoro e della Previdenza Sociale e con il ministro dell'Industria, Commercio ed Artigianato; con lo stesso decreto viene autorizzato il prelievo della somma a carico del Fondo per la ristrutturazione da versare al fondo di cui al primo comma.
Per il primo anno l'importo delle rate è
8 stabilito complessivamente in lire 250 milio-
ni ciascuna.
Sono autorizzate, per le finalità dí cui alla presente legge, le seguenti spese:
1 — conferimenti al « Fondo per la ristrutturazione, riconversione e sviluppo industriale », per gli interventi di cui al precedente art. 4:
lire 1.500 miliardi per la concessione di mutui agevolati, in ragione di lire 535 miliardi nell'anno 1977, di lire 500 miliardi nell'anno 1978 e di lire 465 miliardi nell'anno 1979;
lire 320 miliardi, quali limiti di spesa per la concessione di contribuiti in capitale e negli interessi, in ragione di lire 65 miliardi nell'anno 1977, di lire 105 miliardi nell'anno 1978 e di lire 150 miliardi nell'anno 1979.
Su proposta del Comitato di cui all'art. 1, la riparlzione temporale delle autorizzazioni di spesa di cui alla lettera a) può essere variata, con decreti del ministro del Tesoro, in relazione alle esigenze da soddisfare.
Le annualità relative ai limiti di spesa di cui alla lettera b) per gli esercizi successivi al 1979 saranno iscritte in apposito capitolo del bilancio dello Stato in ragione di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1991, di lire 85 miliardi per l'anno 1992 e di lire 45 miliardi per ranno 1993;
2 — conferimento al Fondo speciale di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 652, destinato alla ricerca applicata:
lire 400 miliardi, da gestire con contabilità separata, per contributi a fronte di progetti di ricerca applicata, in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1977, di lire 150 miliardi nell'anno 1978 e di lire 150 miliardi nell'anno 1979;
3 — conferimenti ai fondi di dotazione degli Enti di gestione delle Partecipazioni statali:
lire 4.000 miliardi, da ripartire negli anni dal 1977 al 1981. La quota relativa al 1977 resta determinata in lire 500 miliardi.
Il ministro del Tesoro, con propri decreti, provvede — sulla base delle ripartizioni effettuate, ai sensi del precedente articolo 10, dal Comitato di cui all'art. 1 — all'iscrizione in bilancio delle quote di fondo di dotazione, attribuite a ciascun en'e.
.4 — aumento del capitale sociale della Società per la gestione e partecipazioni industriali S.p.A.-Gepi.
Il punto 4 dell'art. 1 del decreto legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito con modificazioni nella legge 24 maggio 1976, n. 350 è sostituito con il seguente:
4) l'Istituto mobiliare i'aliano (Imi), l'Ente partecipazione e finanziamento industrie manifatturiere (Efim), l'Ente nazionale idrocarburi (Eni) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (Iri) sono autorizzati a concorrere, per ciascuno degli anni 1976, 1977 e 1978, rispettivamente fino a lire 42.000 milioni il primo e gli altri sino a lire 14.000 milioni ciascuno, all'aumen'o per lire 84 miliardi, per ciascuno degli anni 1976, 1977 e 1978, della Società per le gestioni e partecipazioni industriali — Gepi — società per azioni costituita ai sensi dell'art. 5 della legge 23 marzo 1971, n. 184.
Per consentire le sottoscrizioni di cui al 9
comma precedente i fondi di dotazione dell'Efirn, dell'Eni e dell'Iri sono aumentati di lire 14.000 milioni per ciascuno degli anni 1976, 1977 e 1978 e l'onere relativo di complessive lire 42.000 milioni per ciascuno degli anni suddetti sarà iscritto nello s ato di previsione della spesa del ministero delle Partecipazioni statali.
Il ministro per il Tesoro è autorizzato a conferire, per ciascuno degli anni 1976, 1977 e 1978 la somma di lire 42.000 milioni al patrimonio dell'Imi per consentire la sottoscrizione dì cui al precedente primo comma del presente punto 4 ».
Art. 23
Il ministro del Tesoro è autorizza'o ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 5.520 miliardi, di cui lire 500 miliardi nell'anno finanziario 1977, che sarà accreditato ad apposito conto corrente fruttifero presso la Tesoreria centrale. denominato « Conto speciale per il finanziamento di provvedimem, concernenti la ristru turazione industriale ».
Le operazioni finanziarie di cui al precedente comma possono essere effettuate, nel periodo 1977-1981, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del Tesoro, oppure di certificati speciali di credito, oppure, in deroga a quan'o previsto dall'art. 71 della legge per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, di emissioni di buoni ordinari del Tesoro. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394.
Agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, nell'anno 1977, mediante riduzione dei fondi di cui ai capitoli n. 6802 e n. 9525 dello sta'ci di previsione della spesa del ministero del Tesoro per l'anno medesimo.
All'onere derivante dalle' autorizzazioni di spesa di cui al precedente articolo 22:
in lire 2.220 miliardi, per il periodo 1977-'79 per i punti 1 e 2;
e inoltre lire 4.000 miliardi, per il periodo 1977-'81, per il punto 3;
si provvede, quanto a lire 700 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1977 e, quanto a lire 5.520 miliardi, con le disponibili'à del « Conto speciale » di cui al primo comma che, a tal fine, saranno fatte affluire all'entrata del bilancio dello Stato e correlativamente iscritte nella parte passiva del bilancio medesimo in relazione alle singole autorizzazioni di spesa.
Il ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Documento CGIL CISL UIL presentato alle Commissioni Industria e Bilancio
L'attuale fase della crisi economica dimostra in modo evidente, che non è più possibile affidarsi ai meccanismi spontanei del mercato, che pure, sia per una componente internazionale, sia per una parte speculativa e inflazionistica, hanno determinato una forte ripresa della produzione industriale, in quanto permangono i nodi strutturali dello squilibrio della bilancia dei pagamenti, degli squilibri territoriali e settoriali, inoltre la lotta all'inflazione, nei fatti minimale, accompagnata da ben più pesanti politiche recessive non prevede, accanto a provvedimenti restrittivi della domanda di consumi privati, nonostante le dichiarate buone intenzioni, l'avviamento di una politica di rilancio produttivo.
Questa politica di rilancio produttivo, che deve interessare significativamente tutti I settori, richiede scelte coerenti di indirizzo nell'utilizzazione delle risorse e, quindi, un salto qualitativo nell'attività di governo dell'economia: In tale contesto si pone l'esigenza di realizzare immediatamente una riforma strutturale della politica industriale per quanto concerne sia gli organi di direzione che gli strumenti di intervento. A questa esigenza non deve porre pregiudiziali l'attuale fase congiunturale, che fa emergere la necessità di interventi immediati atti a determinare un processo di ristrutturazionè e di riconversione industriale, in quanto è proprio in una situazione di crisi, che devono essere affrontati i nodi strutturali, per evitare il riproporsi a tempi sempre più ravvicinati di fasi di caduta con sempre minori capacità e possibilità di ripresa della nostra economia.
Per queste ragioni i nodi prioritari, con i quali confrontarsi, sono rappresentati dalle caratteristiche qualitative e quantitative della bilancia commerciale e dell'assetto dei consumi privati e sociali. Le direttive programmatiche per la politica industriale dovranno quindi riferirsi a:
i comparti nei quali la mancanza dí autonomia tecnologica incide sulle possibilità di sviluppo e lo sviluppo dei quali è necessario — su! piano del massimo di autonomia tecnologica — per modificare sostanzialmente la posizione del nostro paese nella divisione internazionale del lavoro, nel senso di sviluppare !e esportazioni, che provengono dai :contenuti tecnologici dei prodotti, e di sostituire le importazioni dovute a limiti di autonomia tecnologica;
i comparti connessi a monte ed a valle dell'agricoltura (chimica e meccanica agricola, trasformazione dei prodotti, ecc.) nell'ambito di una politica nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura;
i settori produttivi connessi ai programmi di domanda pubblica (energia, trasporti, edilizia, elettronica e telecomunicazioni, informatica) e quelli rivolti ai consumi sociali (sanità, ecc.); lo sviluppo tecnologico dell'apparato industriale, che deve essere orientato anche alla salvaguardia della salute in fabbrica ed alla difesa dell'ambiente territoriale.
La politica industriale deve contestualmente porsi il problema del riequilibrio territoriale, scegliendo coerentemente gli obiettivi dell'espansione dell'apparato produttivo — industria ed agricoltura — nel mezzogiorno e quindi della riconversione dell'attuale struttura produttiva nelle regioni meridionali, ove è minacciata dalla crisi, insieme ad iniziative di nuovi investimenti. Su questa linea il coordinamento della politica industriale e di tutti gli strumenti di intervento dovrà produrre effetti diversi al nord ed al sud. Al nord dove si trova la maggior parte dell'industria esistente, bisogna che nel processo di ristrutturazione siano garantite le condizioni di lavoro e sia difesa l'occupazione. Nel mezzogiorno bisogna insediare tutti i nuovi impianti e concentrare gli sforzi per l'aumento dei livelli di occupazione. Cìò significa che il sindacato si propone di assumere nella sua valutazione dei programmi di investimento dei grandi gruppi pubblici e privati e delle aziende un criterio nazionale di salvaguardia dei livelli complessivi di occupazione e di riequilibrio territoriale a vantaggio del mezzogiorno, anche se ciò può comportare una riduzione transitoria dei livelli di occupazione industriale al nord, senza licenziamenti.
Strumenti di attuazione delle scelte generali di politica industriale devono essere i piani settoriali, che non devono riguardare ampi comparti produttivi, ma specifici e limitati sottosettori, che nell'ambito più ampio del settore di appartenenza rappresentino dei nodi cruciali, la cui programmazione determini effetti diffusi di orientamento dei settori interconnessi; i piani settoriali devono riguardare inoltre settori strettamente connessi ai consumi collettivi ed al settore primario.
Nell'ambito dei piani settoriali dovranno essere individuati i tipi di produzione, le tipologie degli impianti, i criteri di localizzazione, dovrà essere specificato il ruolo assegnato alle partecipazioni statali e le caratteristiche quantitative, qualitative e temporali dell'eventuale quota di domanda pubblica riguardante il settore. Dato che gli strumenti di incentivazione di un piano settoriale devono essere necessariamente molteplici per poterne determinare una ra10 pida e concreta attuazione, nell'ambito del
piano dovranno essere specificati i fondi disponibili, che devono essere man mano accantonati, in relazione ai contributi a fondo perduto, se localizzati nel mezzogiorno; ai contributi in conto interessi del fondo nazionale, di cui all'art. 15 della legge 183; al finanziamento della ricerca, di cui devono essere indicati gli obiettivi ed i programmi, alle agevolazioni all'esportazione; alle agevolazioni per l'occupazione, se localizzati nel mezzogiorno; alle caratteristiche dei prezzi amministrati, se i relativi prodotti ricadono entro tale categoria e ad ogni altra forma di incentivazione prevista dalle leggi.
La progressiva elaborazione dei piani settoriali consentirà così di finalizzare tutti gli strumenti di incentivazione, riconducendolì a precise scelte di orientamento e determinando un quadro di certezze per gli imprenditori pubblici e privati.
Il parlamento in sede di approvazione della legge, oltre a definire i criteri generali di intervento nell'apparato industriale italiano, dovrebbe precisare i settori prioritari, per i quali il governo sia impegnato ad approntare i relativi piani:
trasformazione dei prodotti agricoli; settori connessi al piano energetico; elettronica connessa alle telecomunicazioni; informatica;
trasporti collettivi di persone (ferrovia e strada);
acciai speciali.
Questi obiettivi generali e specifici di politica industriale possono essere conseguiti solo attraverso un organismo di direzione unitaria, che affermi la collegialità, non col meccanismo della concentrazione che rappresenti una prima esperienza concreta di programmazione economica. In tale contesto l'istituendo Comitato interministeriale per la politica industriale deve essere composto dai ministri strettamente necessari ed essere presieduto dal presidente del consiglio; inoltre appare opportuno che un organismo di programmazione sia strettamente collegato al ministero per il bilancio e la programmazione economica che sia dotato di una struttura operativa sufficientemente ristretta, ma capace di elaborare i piani settoriali e di svolgere le istruttorie tecnico-economiche per tutte le domande di finanziamento.
II Cipi deve evidentemente gestire tutti i diversi meccanismi di incentivazione e di finanziamento, al fine di perseguire una progressiva razionalizzazione ed un coordinamento dell'intervento pubblico nel settore industriale.
Il Cipi deve avere un rapporto permanente di consultazione con le regioni, con le organizzazioni sindacali e con le organizzazioni imprenditoriali in relazione sia alle scelte generali di politica industriale, che ai momenti più significativi della gestione, con particolare riferimento ai piani settoriali. Per quanto concerne i rapporti tra il Cipi ed il parlamento, si auspica la istituzione di una commissione parlamentare permanente per il coordinamento della politica industriale, che esprima un proprio parere sui piani settoriali, sui programmi delle partecipazioni statali, sugli indirizzi e 11 sulle procedure dei diversi strumenti di in-
centivazione e ne vigili sull'attuazione, che deve essere illustrata periodicamente da apposite relazioni.
Per quanto concerne il prócesso di ristrutturazione e di riconversione industriale, che si intende particolarmente e congiuntamente sollecitare con l'istituzione di un apposito fondo, appare necessario precisarne i concetti, al fine di non determinare situazioni discrezionali, che hanno determinato una scarsa operatività e funzionalità di leggi precedenti, che a livello settoriale o dimensionale intendevano sostenere tali tipi di processo.
Per ristrutturazione deve intendersi quel complesso di interventi diretti a riorganizzare i fattori produttivi dell'azienda senza modificazione merceologica, anche attraverso l'introduzione di nuove tecnologie per aumentare le produttività.
Per riconversione deve intendersi la modifica anche sostanziale dell'assetto produttivo di impianti esistenti verso nuove produzioni, che vincolativamente rappresenti una continuità con la situazione preesistente.
Per sollecitare ed orientare sia i processi di ristrutturazione che quelli di riconversione, è necessario utilizzare un'articolazione di strumenti che prevedano, oltre il credito agevolato per gli investimenti, il sostegno di attività promozionali, di attività di ricerca con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.
Per non contraddire gli obiettivi di riequilibrio territoriale e settoriale a favore del mezzogiorno, il fondo non deve prevedere alcun finanziamento per le attività sostitutive, in quanto l'applicazione corretta delle norme previste nell'articolo 15 della 183, consente di finanziare nuove iniziative di piccole e medie dimensioni nelle aree depresse del centro-nord, favorendo così un processo di riequilibrio rispetto alle grandi concentrazioni sia per le strutture produttive che per la mobilità territoriale della manodopera, mentre tutte le nuove iniziative più significative, a carattere sostitutivo, dovranno essere localizzate nel mezzogiorno. Solo una scelta di questo tipo può garantire che le introduzioni della quota riservata al mezzogiorno, trasferibile ai contributi in conto capitale, possa essere efficace.
Per quanto concerne le agevolazioni finanziarie concesse dal fondo, esse dovrebbero limitarsi ai mutui agevolati ed al contributo ne4li interessi, in quanto il meccanismo previsto di contributi pluriennali agli aumenti di capitale sociale, mediante emissione di nuove azioni a pagamento, reintroduce un contributo a favore del mezzogiorno, inoltre fin aumento di capitale, come l'emissione di obbligazioni, appare difficilmente sopportabile a precisi programmi di investimento.
La misura massima finanziabile non dovrebbe essere superiore a quella prevista nell'art. 15 della 183 e presentare un differenziale favorevole al mezzogiorno.
Inoltre deve essere Specificato in modo preciso cosa è finanziabile, cioè cosa si intende per costo globale del progetto.
La misura dell'agevolazione, e cioè il tasso di riferimento, deve esseré specificata dalla ,legge ed essere differenziata a livello
territoriale, sempre in coerenza con i principi dell'art. 15 della 183.
Per quanto riguarda la dimensione delle imprese e degli investimenti, devono essere previste opportune norme al fine di avere una diffusa e coerente utilizzazione del fondo.
Per i grandi gruppi è necessario introdurre norme che consentano al Cipi di valutare globalmente i programmi di investimento sia per nuovi impianti che per la ristrutturazione degli esistenti, evitando un proliferare di richieste non riconducibili ad un quadro complessivo di riferimento. Inoltre, per gli investimenti oltre una certa dimensione, sarebbe opportuno prevedere il solo contributo in conto interessi, dato che l'elevata affidabilità delle grandi aziende dovrebbe consentire l'accesso ai mutui degli istituti di credito a medio termine, evitando contestualmente rilevanti oneri finanziari nel breve periodo per il bilancio dello stato.
Per le piccole e medie aziende, appare essenziale la attivazione di meccanismi a livello regionale, che coinvolgono istituzionalmente l'ente regione al fine di rendere coerenti le scelte generali di politica industriale con le esigenze di diversificazione ed integrazione territoriale e settoriale dell'apparato produttivo esistente nell'ambito di ciascuna regione. Devono essere previsti i consorzi regionali per la gestione di fondi di garanzia ai quali siano concessi conferimenti del fondo, ciò consente di superare il meccanismo delle garanzie reali, anche se limitato a quelle aziendali, garantendo l'utilizzazione di una quota dei finanziamenti da parte delle imprese minori.
Per quanto concerne il ruolo degli Istituti di credito a medio termine, esso deve essere subordinato ad una precedente decisione, che valuti la coerenza dell'iniziativa agli obiettivi; tale istruttoria preliminare potrebbe essere svolta dalla struttura tecnica delle regioni per le iniziative minori e del Cipi stesso per le iniziative maggiori. In tal caso l'istruttoria dell'Istituto di credito riguarderebbe la valutazione economica e comunque il suo risultato dovrebbe essere comunicato al Cipi con le motivazioni dell'accoglimento o del rigetto della domanda di finanziamento. L'attuale disorganicità degli istituti di credito a medio termine autorizzati ad effettuare -operazioni di credito agevolato, deve essere superata, razionalizzando e qualificando gli interventi; deve essere contestualfnente prevista una modifica delle procedure, che, fissando tempi e metodologie più efficienti, garantisca una omogeneità di comportamenti.
Il meccanismo previsto all'art. 8 del d.d.F, che prevede la sospensione dell'erogaziond dei contributi in relazione al numero degli occupati, deve prevedere una percentuale estremamente limitata di tolleranza (2°/o) deve essere previsto che solo le cause di forza maggiore non sono imputabili all'impresa.
Per quanto concerne la ricerca, i meccanismi di finanziamento devono essere orientati verso progetti di ricerca applicata strettamente collegati alle politiche di settore, che abbiano caratteristiche di organicità, evitando dispersive duplicazioni. In tale con-
testo è necessario ricondurre ad unità di indirizzi -la ricerca applicata realizzata dalle imprese con fondi pubblici e quella svolta da altri enti pubblici come l'Università, Cnr, Crien, ecc.. Devono essere previste garanzie di controllo sull'esecuzione dei progetti di ricerca ed è necessario prevedere la diffusione dei risultati. Data la funzione preminente, che deve assumere la ricerca per promuovere il recupero tecnologico del nostro sistema produttivo, è necessario af:rontare tempestivamente una riforma complessiva del settore, che non può essere risolta dagli interventi parziali previsti dal provvedimento.
II ruolo che le partecipazioni statali de vono assumere nell'attuale fase di profonda modificazione dell'assetto produttivo, è stato precisato precedentemente; in tale contesto deve essere definito che il conferimento dei fondi agli enti di gestione delle partecipazioni statali deve avvenire solo per il finanziamento di precisi programmi di investimento e non per copertura di esigenze finanziarie e di perdite di gestione. La prevista commissione parlamentare deve essere messa in condizione di esprimere i massimi livelli pospibili di indirizzo e di controllo della gestione e dell'attuazione dei piani di investimento. Nell'ambito della determinazione dei fondi di dotazione, devono essere esplicitamente previste e quantificate anche le altre forme di finanziamento (legge 183, fondo di ristrutturazione, ecc.) a cui le partecipazioni statali possono accedere.
Gli interventi della Gepi devono essere adeguatamente diretti dalla autorità preposta all'attuazione della politica industriale verso sbocchi produttivi e non assistenziali.
E' quindi necessario che la Gepi venga ricondotta nell'ambito degli strumenti direttamente soggetti al controllo pubblico e parlamentare ed ai compiti di risanamento industriale, evitando il consolidarsi di situazioni di intervento aziendale o settoriale. Queste finalità, che si richiedono per tutte le iniziative della Gepi, devono necessariamente tenere conto della priorità che il mezzogiorno ha negli interventi nell'apparato produttivo per realizzare una coerente ipotesi di ristrutturazione e riconversione, che faciliti la mobilità dei fattori produttivi.
Il processo di ristrutturazione e di riconversione, prevedendo una riallocazione dei fattori produttivi, induce una mobilità settoriale e territoriale della manodopera. Appare pertanto evidente la necessità di prevedere nell'ambito della legge una normativa adeguata, che individui strumenti di governo delle mobilità, atti a consentire spostamenti da un posto di lavoro ad un altro, senza licenziamenti, in tempi certi, attraverso i necessari processi di riqualificazione e prevedendo gli opportuni meccanismi di tutela delle condizioni dei lavoratori coinvolti. Questo intervento non può essere rinviato alla riforma generale del collocamento e della formazione professionale, ma deve porsi come prima modificazione significativa dell'attuale situazione verso una politica attiva del lavoro.
Si tratta di istituire un organo di governo 12 regionale e comprensoriale della manodo-
pera, connesso alla formazione professionale, che sia espressione della regione, con forme di partecipazione dei sindacati e delle rappresentanze imprenditoriali. Tale strumento dovrà determinare tutte le condizioni attuative degli accordi determinatisi attraverso la contrattazione tra le parti sociali. A questo fine l'organo regionale non solo dovrà accertare le condizioni qualitative e quantitative della domanda di lavoro da parte dei sistema produttivo, ma anche dovrà gestire un fondo per la mobilità della manodopera, avente l'obiettivo di agevolare gli spostamenti territoriali dei lavoratori e tale da non costituire forme di parcheggio indefinito, e le strutture formative per la riqualificazione.
Al fine di facilitare questi processi di mobilità, devono essere modificate le attuali norme che regolano la cassa integrazione guadagni ordinaria, che non consentono ia erogazione dell'intervento ai lavoratori licenziati, dimissionari o interessati ad accordi sulla mobilità, e che invece deve essere consentita.
Tale contesto consentirà all'organo regionale di offrire alle parti sociali proposte di soluzione dei problemi di mobilità ed il
successivo accordo tra le parti sociali sarà condizione necessaria per-attivare i meccanismi di cassa integrazione straordinaria, che dovrà essere a carico delle aziende interessate a seconda delle condizioni previste dall'accordo stesso.
Dato che la mobilità appare un fenomeno fisiologico e non patologico, non è necessario ricorrere ad ulteriori decreti di crisi occupazionale con definizione del territorio interessato, che sarebbe del resto limitativo del processo, che si vuole agevolare.
Inoltre, al fine di non creare discriminazioni tra lavoratori già occupati e disoccupati, non devono essere introdotti meccanismi di precedenza, che del resto hanno già dimostrato la loro inefficacia.
La istituzione di questi organismi regionali consentirà di superare logiche corporative ed aziendalistiche delle parti sociali, che dovrebbero darsi carico complessivamente dei problem connessi ad un processo di non breve periodo, che deve avere lo obiettivo di una riallocazione delle risorse, che 'elimini gli squilibri e le carenze settoriali e territoriali dell'apparato produttivo del paese.
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Dieci infortuni al minuto
Dieci infortuni sul lavoro ogni minuto secondo in una giornata lavorativa calcolata mediamente in. otto ore, dieci « omici bianchi » ogni 24 ore. Questo il consuntivo che si ricava dai dati forniti dall'ISTAT e dall'INAIL. La gravità di questo fenomeno risulta ancor più evidente ove si consideri che nel corso dell'anno rimangono infortunati oltre il 16 per cento dei lavoratori subordinati occupati nell'industria e nell'agricoltura.
Negli ultimi anni il ritmo degli infortuni sul lavoro in Italia è stato in media di I milione 600.000 l'anno (di cui 4-5.000 mortali e
circa 60.000 con esito di inabilità permanente. Il grafico, che pone in relazione gli indici degli infortuni sul lavoro e degli investi. menti negli ultimi cinquant'anni, dimostra come l'incremento degli infortuni (decuplicati in mezzo secolo) sia stato superiore a quello degli investimenti. Ciò mette in rilievo che il processo di accumulazione capitalistica e il progresso tecnico si sono svolti sinora senza tenere conto della protezione deY lavoro e che, evidentemente, tra gli investimenti stessi ben poco è stato dedicato alla prevenzione degli incidenti.
INFORTUNI wock6.2112 INVESTIMENTI 900 Indice 1920=100 800 700 600500 400300200100 1920 '25 '30 '35 '40 '45 . '50 '55 '60 '65 '70 11001
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PIATTAFORMA DI CONFRONTO CONFINDUSTRIA - CGIL CISL UIL
La Segreteria della Federazione CGIL-CISL-UIL insieme alle Segreterie delle categorie del settore industria ha approvato il documento, sui temi indicati dal C.D. del 9-10 u.s., da presentare alla Confindustria e all'Intersind nei prossimi incontri.
Il documento sarà oggetto di valutazione e verifica con i lavoratori nelle assemblee che le strutture orizzontali della Federazione CGIL-CISL-UIL dovranno, di intesa con le categorie dell'industria, realizzare in ogni luogo di lavoro. In questo quadro, nella preparazione e nella stessa giornata di lotta del 30 Novembre, dovranno essere organizLate assemblee per avviare un ampio dibattito tra i lavoratori sui problemi
che la Federazione Unitaria intende affrontare nel confronto aperto con la Confindustria e l'Intersind.
La Federazione CGIL-CISL-UIL e le Federazioni Nazionali di categoria dell'industria, unitamente ad una rappresentanza di alcune strutture territoriali che parteciperanno alle trattative, valuteranno le ulteriori indicazioni che emergeranno dall'incontro di giovedì con la Confindustria al fine di fornire ulteriori elementi da sottoporre all'esame dei lavoratori in refez'one alle disponibilità che, eventualmente, la controparte manifesterà ad aprire un negoziato sulla base delle proposte avanzate dal Sindacato.
Rorra, 23 novembre 1976.
INDICAZIONI PER IL CONFRONTO CON LA CONFINDUSTRIA E L'INTERSIND
PREMESSA
Il confronto aperto con la Confindustria e l'Intersind si colloca nell'ambito della linea e dell'iniziativa del Sindacato per il superamento della crisi, attraverso una profonda modifica degli orientamenti di politica econdmica fin qui condotta.
Questa linea tende al superamento degli orientamenti prevalentemente deflattivi e recessivi assunti dal Governo e complessivamente finalizzati ad un arresto dello sviluppo che avrebbe conseguenze gravi dal lato dell'occupazione senza affrontare in termini strutturali e produttivi il problema dell' inflazione. Questa linea esige quindi il mantenimento di un incalzante e serrato confronto con il Governo per definire misure di investimento, di qualificazione e finalizzazione delle misure di prelievo in atto.
Ne! negoziato con la Confindustria, per il quale noncostituisce una base possibile la piattaforma da èss a presentata, il punto essenziale è costituito, da una parte, dalla difesa degli elementi di avanzamento del potere sindacale realizzati in questi anni e, dall'altra, dagli impegni che il padronato deve assumere in ordine ai problemi di difesa dell'occupazione, sviluppo ed orientamento degli investimenti e della ristrutturazione 'produttiva. In questo senso la Confindustria e l'Intersind devono indicare disponibilità e farne oggetto di specifico confronto.
Solo una finalizzazione in direzione dello sviluppo della produzione e della produttività nel quadro di un indispensabile. e generale orientamento antireCessivo della politica economica generale del Paese, dà significato all'impegno del Sindacato nel negoziato in corso.
A tal fine il Sindacato ha reclamato dal Governo un rigoroso orientamento degli strumenti di politica economica ed in particolare del credito della domanda pubblica compatibili con l'obiettivo di lotta all'infl
In questo ambito esistono problemi complessivi di costi di produzione che vanno affrontati respingendo un inaccettabile isolamento del tema del costo del lavoro sul quale, attesi i bassi livelli di fiscalità delle imprese, e fermo restando le autonome determinazioni sindacali relative alle dinamiche salariali, il Sindacato esprimerà, nel confronto con il Governo, le sue disponibilità in materia di fiscalizzazione di una parte degli oneri sociali in presenza di criteri selettivi e finalizzati e per quantità limitate, una volta chiariti i temi relativi al finanziamento.
1) Si riconferma la posizione espressa nella mozione finale del Comitato Direttivo del 9-10 novembre u.s. sulla scala mobile e sulla contrattazione aziendale. Per quanto riguarda la scala mobile si r:conferma la intz,ngibilità in tutti i suoi aspetti degli accordi interconfederali in atto. La scala mobile, prevista in tali accordi, rappresenta uno strumento di difesa del salario in termini egualitari e perequativi tra le varie categorie e tra i vari gruppi di lavoratori, ha una funzione di vincolo nei confronti di ogni tentativo di usare l'inflazione come strumento di una politica di riequilibrio economico e di modifica del sistema del reddito; evita l'esplodere di azioni rivendicative salariali alternative a livello settoriale ed aziendale. Il Sindacato manifesta invece la propria disponibilità 14 per un esame, a livello categoriale, delle situazioni
anomale nei confronti degli accordi interconfederali del 1975. A livello categoriale saranno esaminate le incidenze della scala mobile sui premi di produzione o componenti salariali equivalenti calcolati in misura percentuale, nel quadro della contrattazione per ridefinire complessivamente la strtutura del salario.
2) Per la contrattazione aziendale resta valido il ruolo che essa deve avere nella gestione del controllo dell'occupazione, degli investimenti e delle condizioni di lavoro, degli organici, dei ritmi e dell'inquadramento professionale. Fermo restando che le organizzazioni sindacali affidano al meccanismo della scala mobile la difesa del potere di acquisto dei salari, per il '7/ sono da considerarsi estrarne alla linea del movimento richieste di aumenti salariali generalizzati in azienda che non corrispondano al rinnovo fisiologico e contenuto, degli istituti contrattuali esistenti. Ciò significa che il coerente atteggiamento del Slndaceó nella contrattazione aziendale deve trovare rispondenza in un comportamento da parte delle aziende che eviti concessioni unilaterali discriminatorie di carattere economico, che altererebbero la natura stessa della proposta sindacale, mentre è necessaria una sollecita applicazione, da parte delle aziende e delle associazioni imprenditoriali, delle norme stabilite nei CCNL in materia di investimenti, mobilità e decentramento produttivo.
3) Per quanto riguarda la materia degli scatti della indennità di anzianità, nel suo complessa, tenendo conto che il problema investe l'insieme del lavoro dipendente, viene confermato l'orientamento di realizzare la trasformazione degli istituti in una prospettiva del loro superamento.
Nel merito il Sindacato si riserva di presentare, in tempi brevi, una proposta dopo una necessaria elaborazione e consultazione con ì lavoratori.
A) FESTIVITA'
Per la definizione delle modalità di utilizzazione delle sette festività infrasettimanali in corso dì abolizione si richiama il deliberato del Comitato Direttivo u.s. che , motivando la disponibilità del Sindacato ad una maggiore utilizzazione degli impianti, riconferma il loro carattere di festività sia ai fini della loro utilizzazione, sia ai fini retributivi. Le nuove modalità non dovranno in alcun modo influire sulle normative concordate (schemi di turni, orari ecc.) nelle lavorazioni a ciclo continuo; per tutte le altre lavorazioni dovranno essere concordate tra le partì i modi di godimento delle festività. Queste festività, in via eccezionale e data la gravità della situazione economica. potranno essere lavorate nel corso del 1977 a condizione che la richiesta non sia in contraddizione con:
eventuali licenziamenti collettivi avvenuti - o richiesti;
sòspènsione ò riduzione dell'attività produttivb con ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni,
B) Si riconferma la posizione del Sindacato circa l'opportunità di uno scaglionamento delle ferie in un congruo periodo di tempa da definire sul piano generale e del mantenimento in attività degli impianti, evitando o limitando al massimo le fermate delle aziende durante il mese di agosto. Criteri applicativi dovranno essere definiti con accordi tra le parti a livello territoriale con normative uniformi, e aziendali.
In ogni caso le aziende dovranno garantire una equa rotazione dei lavoratori nei vari turni feriali agevolare le esigenze familiari dei singoli lavoratori.
C) LAVORO STRAORDINARIO E MODALITA' INTERNA
Sì respinge l'ipotesi di un ricorso ad una indiscriminata utilizzazione della forza lavoro. Si riconfermano tutte le norme stabilite dai singoli contratti in ordine alle qualità, alle procedure di contrattazione alla eccezionalità ricorso allo straordinario, alle quali le parti sono tenute ad attenersi, ed una applicazione di esse che tenga conto delle esigenze produttive e di strozzature tecniche o di occupazione che le possano pregiudicare. Qualora siano definiti modi tempi del loro superamento.
Sulla mobilità interna, si fa riferimento alle norme alle procedure previste nei contratti.
D) TURNAZIONE
Il Sindacato è favorevole all'aumento dei turni e conseguentemente della occupazione nel Mezzogiorno, ma la turnazione va correlata preferibilmente ad una diversa distribuzione dell'orario di lavoro.
In questo senso si riconferma per alcuni settori produttivi una distribuYione dell'orario di lavoro di quella di sei ore per i sei giorni. L'introduzione di
nuovi turni al Nord può essere presa in 'considerazione in presenza di una reale disponibilità di mano d'opera. in loco, o in alternativa al ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, o in presenza di strozzature, produttive che debbono essere superate in tempi corti con investimenti nel Mezzagiorno. Tutta la materia è comunque di competenza della contrattazione a livello categoriale ed aziendale i oze, it jps)
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E) ASSENZE
Quello delle assenze è un problema complesso in quanto coinvolge cause interne ed esterne alle aziende. A tal fine si ritengono opportuni confronti sulle situazioni aziendali in presenza di andamenti nomali del fenomeno.
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F) MOBILITA' ESTERNA 0
II Sindacato sostiene una politica attiva della manodopera che sia in grado di sviluppare la base
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prbduttiva e allargare quella occupazionale. in questo quadro i processi di mobilità esterna derivanti da riconversioni e ristrutturazioni dell'apparato produttivo debbono essere garantiti e gestiti a livello territoriale regionale, in modo tale da assicurare un reale equilibrio fra domanda e offerta.
Per la gestione della mobilità dovranno essere attivati tutti gli strumenti informativi e formativi per una reale,bolitica di programmazione. di sviluppo nelle aree!, interessate,; a partire da quelli previsti dai contratti nazionali,e dai provvedimenti legislativi riguardanti la riconversione industriale, l'occupazione giovanile, la riforma del collocamento.
Esistono strozzature del mercato del lavoro che impediscono la piena utilizzazione di manodopera anziana, femminile e giovanile. Si tratta di disposizioni legislative che riguardano il sistema di calcoli delle pensioni, la maternità ed il lavoro notturno e di carenze di regolamentazione contrattuale delle forme di lavoro parziale. Su queste materie le organizzazioni sindacali ritengono utile un confronto con la Confindustria.
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1111 REDDITO NAZIONALE LORDO n ;13
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RICCHEZZA MONETARIA ' - 939n r
( In migliaia di miliardi )
1966
1972
1975
Il grafico illustra la crescente » sproporzione tra la ricchezza reale del Paese (rappresentata dal reddito nazionale lordo) e quella monetaria (rappresentata sommando i depositi nelle banche, il risparmio postale e le obbligazioni e titoli): il rapporto tra le due grandezze, che' è di 1,1 nel 1966 diventa di ben 1,7 nel 1975. I soli depositi bancari, sia a risparmio che in conto corrente, sono passati dal 1966 al 1975 da 23 mila a oltre 101 mila miliardi, con un aumento del 427 per cento circa (anche se tenendo conto degli effetti dell'inflazione l'accrescimento risulta in ,effetti del 126 per cento), mentre nello stesso periodo di tempo il prodotto - lordo nazionale risulta accresciuto di solo il 43 per cento. La sproporzione tra reddito reale e < ricchezza di carta) non produce solo un effetto di illusione monetaria, ma è anche uno -,dei fattori principali che contribuiscono ad una distribuzione distorta (attraverso le' rendite bancarie e di privati, attraverso la sottrazione al alcune categorie, come i piccoli risparmiatori, e l'avvantaggiamento di altre) della stessa ricchezza reale e influenzando in modo negativo la stessa produzione di questa;
LA « RICCHEZZA DI CARTA
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