consiglio fabéolirica n.29
TESTO DELLA LEGGE PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE
DOCUMENTO PER IL PROGRAMMA DI GOVERND
-DOCUMENTO CGIL-CISL-UIL
SULL'INCONTRO COI PARTITI
DECISE DA CGIL-CISL-UIL INIZIATIVE DI LOTTA PER IL SUD E I GIOVANI
ANNO V GIUGNO 1977
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TESTO DELLA LEGGE PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE
DOCUMENTO PER IL PROGRAMMA DI GOVERND
-DOCUMENTO CGIL-CISL-UIL
SULL'INCONTRO COI PARTITI
DECISE DA CGIL-CISL-UIL INIZIATIVE DI LOTTA PER IL SUD E I GIOVANI
ANNO V GIUGNO 1977
Testo definitivo approvato dal Senato della Repubblica il 28 aprile 1977 e dalla Camera dei Deputati il 19 maggio 1977.
Titolo I
Norme generali
Art. 1. Allo scopo di:
I) Incentivare l'impiego straordinario di giovani in attività agricole, artigiane, commerciali, industriali e di servizio, svolte da Imprese individuali o associate, cooperative e loro consorzi ed enti pubblici economici: finanziare programmi regionali di lavoro produttivo per opere e servizi socialmente utili con particolare riferimento al settore agricolo e programmi dl servizi ed opere predisposti dalle amministrazioni centrali; incoraggiare 'l'accesso dei giovani alla coltivazione della terra; realizzare plani di formazione professionale finalizzati alle prospettive generali di sviluppo, per il 1977 e per i successivi tre anni è stanziata la complessiva somma di lire 1.060 miliardi da erogare secondo quanto disposto dall'articolo 29.
Art. 2. le regioni secondo i propri indirizzi programmatici predispongono entro e non oltre il 30 settembre i programmi annuali regionali delle attività di formazione professionale, articolandoli per settori produttivi e per livelli di professionalità.
I programmi devono essere rivolti ad orientare 4 giovani verso le attività che presentano concrete' prospettive occupazionali e rispondono alle esigenze del piani dl sviluppo.
Le regioni provvedono a dare pubblicità ai programmi con le forme più idonee nei comuni e nelle eedl dl decentramento di quartiere, negli Istituti scolastici e di formazione professionale, nelle pubbliche amministrazioni e nelle Imprese.
i programmi regionali devono essere predisposti In modo da po.ter fruire del concorso finanziario del Fondo sociale europeo.
Art. 3. Per I fini di cui al precedente articolo è costituita presso la regione, per iI periodo di applicazione della presente legge, una commissione regionale composta da rappresentanti della regione, nonchè da rappresentanti delle organizzazioni sindacali, profeselonali, Imprenditoriali maggiormente rappresentative e pre-
senti nel CNEL e da queste designati.
La commissione, nominata con decreto del presidente della Giunta regionale, è presieduta da questi o da un suo delegato.
Alle riunioni della commissione partecipa il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.
La commissione acquisisce dagli uffici regionali del lavoro, dai provveditorati agli studi, dalle università e dalle camere di commercio, Industria, artigianato e agricoltura i dati relativi alle prospettive di occupazione ed ai fabbisogni formativi dei lavoratori, nei singoli distretti scolastici, per settori produttivi e per gruppi di professioni. Le pubbliche amministrazioni ed i datori di lavoro sono tenuti a fornire le informazioni richieste.
Art. 4. Presso le sezioni comunali di collocamento è Istituita una lista speciale nella quale si possono iscrivere I giovani non occupati, residenti nel comune, di età compresa fra i 13 e i 29 anni.
I giovani possono essere iscritti contemporaneamente anche nella lista ordinaria.
I giovani immigrati o appartenenti a nuclei familiari di immigrati possono Iscriversi oltre che nella lista speciale del comune di residenza anche -In quella del comune dl provenienza. In caso dl avviamento straordinario al lavoro al sensi della presente legge il loro nominativo viene cancellato da entrambe le liste speciali.
E' fatto divieto di reiscrizione nella ,lista speciale di cui al primo cantina dei giovani avviati al lavoro al sensi della presente legge.
I giovani che abbiano stipulato contratti ai sensi degli articoli 7 26 della presente legge hanno diritto ad essere relscritti nella lista speciale se ti periodo di lavoro ha una durata -Inferiore all'anno e possono stipulare nuovi contratti per un periodo dl lavoro che cumulato a quello precedentemente svolto non seperl -1 12 mesi.
Art. 5. La commissione di collocamento di cui all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, successive modificazioni, provvede alla formazien t della graduatoria dei giovani sulla base delle domande oresentate, teflon-
do conto della qualifica professionale e della condizicne economica. familiare e personale degli Interessati e annotando la propensione indicata ed il titolo di studio,
I giovani possono chiedere di essere destinati ad attività non corrispondenti al titolo di studio dl cui sono in possesso. In tale ipotesi titolo di studio non ha rilevanza sul rapendo instaurato In applicazione della presente legge.
La prima formazione della graduatoria avrà luogo entro CC giorni dall'entrata 'in vigere della presente legge. Gli aggiornamenti successivi avranno luogo a fine giugno e a fine dicembre di ogni anno.
La graduatoria è resa pubblica ed è comunicata al comune, per l'affissione all'albo pretorio, e alla regione.
Quando la richiesta riguardi personale non qualificato o privo di titoli di studio specifici, l'avviamento al lavoro, a cura della sezione di collocamento, è operata sulla base della graduatoria. Quando la richiesta sia relativa al pessonaie qualificato o in possesso di titolo di studio specifico l'avviamento è operato secondo l'ordine di graduatoria sulla base della qualifica professionale richiesta.
Contro l'omessa, errenea o int ebSa inclusione nelle liste speiaii è ammesso ricorso alla comais.aorre di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, en',-; 30 giorni dalla pubblicazione delle liste. La commissione decide sui ricorsi, con provvedimento definitivo, entro e non oltre 30 giorni dal loro deposito. La mancata decisione entro il suddetto termine ha il valore di refezione del ricorso.
Lo richieste di assunzione dei giovani ai sensi della presente legga non possono essere nominative. II datore di lavoro che Intende assumere i giovani deve far domanda alla sezione di collocamento competente per territorio, indicando il tipo di attività 'in cui prevede di inserire I giovani e le condizioni della prestazione- richiesta,
Alt. t. Durante 11 periodo dl applicazione della presente legge, i giovani di età trai 15 e 'i is9 anni, iscritti nella lista speciale, se in possesso della qualifica professionale richiesta, possono essere assunta preva effettuazione di un periodo di prova di trenta giorni,
Redazione: piazza Umanitaria n. 5 - tel. 54.68.020/1/3/4, Milano.
Direttore responsabile: Walter Galbusera.
Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 344 del 28 settembre 1971
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con contratto di lavoro a tempo Indeterminato e secondo te modalità della presente legge, da datori di lavoro, fatta eccezione per quelli inidicnti nell'articolo 11. terzo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 2114, e successive modificazioni e integrazioni, nonché da enti pubblici economici.
Art. 7. Per il periodo di appiicaZi011t3 della presente legge, i giovani Iscritti rolla lista speciale possono essere assunti con contratto di formazione, secondo le modalità della presente legge dai datori di lacero di cui al precedente articolo.
II contratto di formazione:
può essere stipulato per i giovani di età compresa tra i 15 e I 22 anni, elevati a 24 per le donne e i diplomati e a 29 per i laureati;
non miò avere durata superiore a 12 mesi e man è rinnovabile;
può essere stipulato per dila giovani ogni trenta dipendenti o frazione di trenta.
Per le unità produttive ubicate nei territori di cui 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1937, n. 1523, il contratto di formazione può essere stipulato per tre giovani ogni venti dipendenti o frazione di venti.
Art. 8. Il contratto di formazione deve essere stipulato per iscritto e deva prevedere•
14 la durata;
l'orario di lavoro che non può essere inferiore alle venti ore settimanali e deve consentire al giovare di frequentare qualificati cicli di formazione professionale integrativi promossi o autorizzati dalla regione; l'orario complessivo. comprensivo delle ore dedicate ai suddetti cicli di formazione professionale, non può comunque superare l'orario contrattuale:
!e modalità di svolgimento dell'attività formativa attraverso organici corsi professionali intesi ad assicurare al giovane il raggiungimento di adeguati livelli formativi al termine del rapporto:
il trattamento giuridico ed ecanemico.
Copia del contratto è rimessa all'ufficio provinciale del lavoro.
Durante l'esecuzione del contratto il libretto di lavoro è conservato dal datore di lavoro che dovrà annotare l'Inizio e il termine del rapporto, l'attività formativa ed il livello cf1 professionalità conseguito.
Art. 9. I giovani assunti a norma degli articoli 6 e 7 hanno diritto alla retribuzione contrattuale prevista per il livello Iniziale della corrispondente qualifica; la retribuzione è riferita alle ore di lavoro effettivamente prestate.
Al datare di lavoro sono corrisposte agevolazioni commisurate
Come appresso:
nel rapporto a tempo indeterminato lire trentaduemila mensili elevate a lire sessantaquatttremila mensili nei territori dl cui all'articolo 1 dei testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, per la durata, rispettivamente, dl 18 e di 24 mesi; nel rapporto di formazione, lire duecento orarie elevate a lire quattrocento nel territori di cui all'articolo 1 del testo unico citato, per la durata di mesi dodici e per le ore lavorative effettiva. mente retribuite.
I datori di lavoro che abbiano stipulato contratti di formazione, possono, al termine di ciascun anno, realizzare nuovi rapporti della medesima specie con altri giovani, purchè abbiano assunto ,o associato oppure assumano o associno a tempo Indeterminato almeno la metà dei giovani occupati con contratto di formazione.
In ogni caso per tutti l giovani assunti a tempo indeterminato a seguito di contratto di formazione sono corrisposte le agevolazioni di cui alla lettera a) del presente articolo per mesi sei elevati a mesi dodici nel territori di cui all'articolo I del testo unico citato. Tale agevolazione è ulteriormente elevata di mesi sei per ogni giovane lavoratrice assunta.
Nella ipotesi che 1 quattro goffiai del giovani con contratto di formazione siano assunti a tempo indeterminato o associati, le agevolazioni di cui alla lettera a) del presente articolo sono corrisposte per mesi nove elevati a mead quindici nel territori dl cui all'articolo 1 del testo unico citato.
Art. 9e. In sede di versamento all'INPS dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, II datore di lavoro detrae l'Importo delle agevolazioni previste nel precedente articolo, allegando copia del contratti dl formartene atlpulati.
AI fini del rimborso — da effettuare dallo Stato aulfe base degli Importi risultanti dal rendiconti annuali dell'INPS — l'INPS tiene apposite evidenza contabile..
M. 11. Le disposizioni previste dal precedenti articok non si applicano alle Imprese impegnate In progetti di ristrutturazione e di rIconversione Industriale.
Art. 12. L'ente o II datore di lavoro, presso cui il giovane frequenta li corso. di formazione professionale, deve accertare le frequenza del giovane al corso stesso. Fetta eccezione per le Ipotesi previste dall'articolo 2110 del codice civile, se il giovane assunto
ai sensi della presente legge non frequenta li corso di formazione professionale o, comunque, si assenta per un numero di giornate non inferiore ad un quinto di quello complessivo che è tenuto a frequentare, il contratto di formazione si risolve a tutti gli effetti ed ti giovane viene cancellato dalle liste speciali senza potervi più essere reiscritto.
Art. 13. I datori di lavoro, all'atto della richiesta, devono dimostrare di non avere proceduto. nel sei mesi precedenti, a licenziamenti per riduzione di personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
I datori di lavoro che assumono giovani iscritti nelle liste speciali, nel caso effettuino licenziamenti per riduzione dl personale nel periodo in cui usufruiscono deile agevolazioni previste dalla presente legge, decadono dal benefici da questa previsti e sono tenuti a rimborsare quanto hanno percepito.
Art. 14. Il datore dl lavoro è tenuto a comunicare, entro cinque giorni, alla sezione di collocamento competente per territorio e alla sede provinciale dell'INPS, il nominativo dei giovani che abbiano cessato li rapporto di cui al contratto di formazione.
Art. 15. Durante l'esecuzione o alla scadenza del contratto dl formazione, Il datore di lavoro può richiedere alla sezione di collocamento il nulla oste all'assunzione a tempo Indeterminato con le procedura prevista per I passaggi diretti e immediati di cui all'articolo 33 della legge- 20 maggio 1970, n. 300. Entro tre mesi dalla scadenza dei contratto dl formazione analoga facoltà spetta agli 'eltrl datori dl lavoro.
Art. 18. Le qualifiche professionali acquisite durante ll servizio militare sono riconosciute a tutti gli effetti. Le certificazioni relative sono fornite dal Comando o dall'Ente che ha concesso la qualifica.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dl concerto con il Ministro della pubblica istruzione, è stabilita la corrispondenza delle qualifiche professionali attribuite al sensi del presente articolo con I livelli di professionalità richiesti per l'avviamento et lavoro.
Art. 17. Per II periodo di applicazione della presente legge, I benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni. In materia dl previdenza ed assistenza sociale, sono estesi per un semestre elevato e mesi nove nel territori di cui ail'articolo I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, dopo II passaggio in qualifica degli apprendisti artigiani assunti a tempo Indeterminato. Gli apprendisti artigiani passati in qualifica non vengono conteggiati per anni tre nei massimali occu-
pativi previsti dall'articolo 2, lettere a) e la), della legge 25 luglio 1956, n. 850. I suddetti massimali non sono altresì modificati per effetto delle assunzioni operate ai sensi del precedenti articoli 6 e 7, per tutta la durata In cui t relativi contratti fruiscono delle agevolazioni previste dalla presente legge.
Disposizioni In materia agraria
Art. 18. Le Regioni assumono Iniziative dirette a favorire nel settore agricolo la promozione e l'incremento della cooperazione a prevalente presenza dei giovani:
per la messa a coltura di terre incolte ai sensi della vigente legislazione;
per la trasformazione dl terreni demaniali o patrimonlall a tal fine concessi dal comuni, dalle comunità montane e dalle Regioni;
per la trasformazione del prodotti agricoli;
per la gestione dl servizi tecnici per l'agricoltura.
Per Il raggiungimento di detto obiettivo lo stanziamento che sarà operato dal CIPE al sensi dell'ultimo comma dell'articolo 29 va utilizzato per incentivi a favore dl cooperative che associno giovani di età fra I 18 e i 29 anni In numero non Inferiore al qupranta per cento e non superiore ai settan-
ta per cento del soci complessivi ed operino nel territori dell'area meridionale o in quelli a particolare depressione del centro-nord.
la ripartizione tra le Regioni dello stanziamento di .cui al comma precedente è operata sulla- base dei piani specifici predisposti dalle singole Regioni al sensi dell'articolo 13 della legge 16 maggita 1970, n. 281. •
Art. 19. Le cooperative costituite ai sensi e peri tini di cui all'articolo precedente devono presentare alla Regione territorialmente competente un progetto di sviluppo dell'area agricola Interessata alla ripresa della coltivazione con l'indicazione degli oblet- • tivi, del cicli produttivi Programmati e del numero del soci che dovrà essere comunque non eccedente rispetto alle esigenze di realizzazione del progetto di sviluppo.
La Regione, sentito le associazioni nazionali cooperative giuridicamente riconosciute e territorielinente competenti, approva II progetto entro sessanta giorni dalla sua presentazione ed indica il numero massimo di socio di dl• pendenti necessari per la realiz• zazione del progetto stesso al ftni della ammissione alle agevolazioni previste dalla presente legge.
II progetto, approvato ai sensi dei comma precedente, costituisce tl presupposto necessario per la concessione delle terre incolte.
La concessione ha luogo al sen-
si e secondo le modalità delle leggi vigenti.
Il controllo sulle modalità e sulla regolarità dl svolgimento del lavori, collegati alla realizzazione del progetto di sviluppo, è effettuato dalla Regione territorlaimente competente.
Art. 20. Entro il termine dl tre anni dalla data di entrata In vigore della presente legge, le cooperative agricole, costituite al sensi dell'articolo 18 e che abbiano ottenuto la concessione di terre incolte, demanlaii o patrimoniali, di cui all'articolo precedente o che eseguano progetti di trasformazione dl prodotti agricoli o gestiscano servizi tecnici per I' agricoltura, hanno diritto per ogni giovane socio proveniente dalle liste speciali di cui al precedente articolo 4 ad un contributo pari e lire 50 000 mensili per la durata di mesi 24.
Il contributo è condizionato alla frequenta del -giovani ai corsi di formazione professionale promossi o autorizzati dalla Regione Seco* te modalità stabilite dall'articolo 8, nonchè all'esito fa vorevole del controlli predisposti dalla Regione circa la effettiva esecuzione del piani dl trasformazione di cui al primo comma dell'articolo 19.
Art. 21. Durante il periodo di applicazione della presente legge, le Imprese agricole, singole o associate, che assumono con regolare contratta per tre anni un tecnico agricolo munito di laurea o di diploma In materie agrarie ricevono a valere sul fondi di cui al successivo articolo 29, dalla Regione territorialmente competente un contributo di lire centomila mensili per la durata di un anno.
In caso di licenziamento effettuato anteriormente alla scadenza del triennio il datore dl lavoro è tenuto a restituire Il contributo percepito salvo che la cessazione del rapporto contrattuale non ala avvenuta per dimissioni o per giusta causa.
Art. 22. Al fine di favorire la permanenza di forze giovanili in agricoltura, nella concessione dl provvidenze economiche o di ettre agevolazioni intese ed incentivare o, comunque, a favorire l'esercizio, l'impianto o lo sviluppo di aziende agricole, ivi comprese le pertinenze rustiche, le attrezzature, le scorte aziendali, previste dalle leggi dello Stato o delle Regioni, deve essere riconosciuta preferenza a favore del giovani coltivatori o coltivatricl, singoli od associati, di età dai
18 al 29 anni, semprechè posseggano i requisiti dl imprenditori a titolo principale al sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Pari preferenza va assicurata in favore del giovani imprenditori coltivatori che intendano tornare all'esercizio dell'attività agricola a tal uopo destinando adeguati finanziamenti sul fondi della presente legge.
Art. 23, Per II periodo di applicazione della presente legge, le cooperative che operano nel settore agricolo • della pesca frul-ono, per ogni dipendente essuniscritto nella lista prevista ecedente articolo 4, del condi cui al precedente arti: lettera b). Si applicanti n 'e diestosizIoni, l 00~11
e le sanzioni stabiliti per i contratti di formazione previsti dalla presente legge.
il contributo è condizionato alla frequenza obbligatoria del dipendenti ef corsi di formazione professi6nale organizzati dalla Regione. ,
Art. 24. Gli Incentivi disposti dalle norme dl cui al presente titolo spettano alle cooperative e loro consorzi in possesso del requisiti di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 601.
Disposizioni In materia di servizi socialmente utili
Art. 25. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e sulla base del progetti delle amministrazioni, de• termina I criteri generali di intervento nel settori di cui al successivo articolo o procede alla ripartizione dei fondi dl cui all'articolo 29 tra le amministrazioni del• lo Stato e le singole Regioni. La quota relativa al progetti specifi• ci da realizzarsi nelle Regioni meridionali è fissata nella misura del settanta. per cento.
In particolare il CIPE stabilisce la durata di esecuzione del progetti specifici per i vari settori di cui al successivo articolo 26 per un massimo dl 24 mesi.
Art. 26. Per li periodo di eppilcazione della presente legge, l'nnh ministrazione centrale e le Regioni predispongono programmi dl servizi ed opere intesi a sperimentare lo svolgimento di attività elle quali. oltre al personale istituzionalmente addetto, possono essere destinati giovani in età compresa tra i 18 e 4 29 anni.
i programmi al articolano In progetti specifici definiti d'intesa con i comuni o gli altri enti istItuzlonalmente preposti alla loro attuazione, e si possono, tra l'altro. riferire al seguenti settori:
beni culturali ed ambientali; patrimonio forestale, difesa del suolo e censimento delle terre Incolte;
prevenzione degli incendi nei boschi; servizi antincendl; aggiornamento dei catasto; turismo e ricettivltt; ispezione del lavoro e servizi statali dell'Impiego; servizi In materia di rnotoriz:azione civile;
servizi in materia di trattamenti pensionistici domandati alle competenza dell' amministrazione Periferica del tesoro; carte geologiche, sismiche e delle acque;
assistenza tecnica in agricoltura e nella pesca; sperimentaziona agraria e della pesca, iltopatologla e servizio ausiliario ed esecutivo nella repressione delle frodi; servizi di rilevanza sociale.
I Comuni e le comunità montane possono presentare alla Regione territorialmente competente pro-
getti specifici di Intervento nei settori indicati nel comma precedente.
I progetti riguardano la creazione, l'ammodernamento e lo sviluppo dei servizi ed opere di cui al presente articolo, prevedono le connesse attività di formazione professionale, -indicano i tempi e le modalità di attuazione, il numero dei giovani da utilizzare, -la spesa per le attrezzature, per il personale e per il funzionamento.
Le amministrazion( pubbliche e gli enti responsabili dell'attuazione del progetti presentano alla sezione di collocamento cumpetante per territorio -la richiesta numerica del giovani Iscritti nella lista di cui all'articolo 4 della presente legge, da utilizzare nell'attuazione dei progetti medesimi, con la indicazione delle qualifiche richiesto.
Il contratto può avere durata compresa tra un minimo di quattro e un massimo di dodici mesi, salva diversa determinazione del CIPE al sensi del secondo comma dell'articolo precedente e non può essere rinnovato.
La durata delle prestazioni og.getto del contratto deve In ogni caso non essere inferiore a venti oro settimanali.
La retribuzione delle ,prestazioni deve in orni caso essere determinala In misura corrispondente al trattamento economico base minimo per i dipendenti dello Stato addetti alle stesse o ad analoghe mansioni per cui è stipulato il contratto, ridotta in proporzione dell'orario di servizio prestato.
Art. 27. L'amministrazione centrale e gli altri enti resporsabill della attuazione del progetti socialmente utili di cui all'articolo precedente possono stipulare convenzioni con cooperative di giovermi iscritti nelle liste speciali dì ci i all'articolo 4.
La convenzione, da stipulerai e di`taibito del programma Wein, aie e che può riguardare anche íiise,,Ivimento di servizi social;une utili, comporta:
la canceliazione dei giovani soci della cooperativa dalle liste speciali;
I' attribuzione per ciascun socio dl un contributo mensile di lire 50.000 per la durata dl mesi 12;
l'acquisizione del diritto dei :ocio alla formazione professionale da -conseguire mediante la frequenza si corsi organizzati dalla Regione o dagli stessi enti pubblici in rapporto alla natura del servizio prestato;
el) il rispetto delle norme previste dalla presente legge per ciò che concerne le modalità e la durata della prestazione e delle attività formative;
e) la determinazione parte della pubblica amminist, azione del numero del soci occorrenti per la realizzazione del progetto appositamente approvato dagli organi competenti.
Gli Incentivi di cui al presente articolo spettano alle cooperative in possesso del requisiti di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
Art. 28. li mancato o irregolare svolgimento delle attività formative previste dalla presente legge determina la perdita delle agevolazioni stabilite dal precedente' articolo 9.
Si applica inoltre la sanzione Pecuniaria da lare 500.600 a lire 10 milioni da irrogarsi In via amministrativa.
Art. 29. L'onere derivante dall'attuazione delle presente legge. complessivamente valutato in lire 1.060 miliardi, sarà iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro In ragione di lire 90 miliardi per l'anno finanziario 1977, lire 380 miliardi per l'anno finanziario 1978, lire 320 miliardi per l'anno finanziario 1979 e lire 270 miliardi per l'anno finanziario 1980. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato potranno essere modificate le indicate, ripartizioni dì spesa.
All'Indicato complessivo onere dl lire 1.060 miliardi si provvede annualmente con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1976, n. 786, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e dei gas metano per autotrazione.
Le somme non Impegnate In un anno finanziario possono esserlo in quello successivo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni dl bilancio.
61 CIPE è autorizzato a ripartire . per ciascun anno finanziario I fondi di col el primo comme del presente articolo tra -le Amministrazioni centrali e le singole Regioni, nonché tra settore pubblico e privato e tre i diversi settori produttivi, nel rispetto dalla riserva spettante ai territori di cui all'ars Recito I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, numero 1523.
Art. 30. La presente legge entra In vigore II giorno successivo e quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
l) La legge sull'occupazione giovanile , entrata in vigore in questi giorni si presta ad alcune considerazioni e sollecita al tempo stesso una precisa iniziativa sindacale .
La legge recepisce nel suo testo finale, espressione del compromesso fra i diversi pro getti in discussione , alcuni dei punti che erano stati alla base dell'impegno sindaca le . In particolare:
la legge fa spazio ai contratti di formazione, accogliendo la rivendicazione di un abbinamento dell'attività di formazione con quella di lavoro sulla linea del "Metà studio , metà lavoro ; si definisce un primo ambito di attività socialmente utili con programmi straordina ri d'intervento sotto l'egida della pubblica amministrazione e degli enti locali ; si identifica nella regione un punto di riferimento unitario sia per gli aspetti di rilevazione della domanda e dell'offerta di lavoro, sia per la formazione ; si sancisce il criterio della paga correlata ai contratti collettivi di lavoro e proporzionata all'orario di lavoro ; si apre uno spazio nuovo in direzione del lavoro cooperativo sia nell'agricoltura che nei servizi .
L'acquisizione di questi principi consente certamente lui discorso più avanzato rispetto ai progetti iniziali di carattere puramente congiunturale e assistenziale .
La legge, tuttavia, proprio sul terreno che investe più direttamente il mondo dei giova ni , quello del rapporto fra scuola e lavoro, mostra il 'Sio carattere di compromesso fra i criteri innovativi formalmente accolti e una normativa estremamente riduttiva .
I contratti di formazione che abbinano lavoro e processi formativi hanno infatti un carattere limitato e straordinario .
La proposta che la F.L.M. aveva avanzato e che riteniamo di dover confermare, come prospettiva di impegno, investe in modo strutturale il rapporto fra scuola, formazione e lavoro ; essa prevede infatti la possibilità per tutti i giovani inseriti in un'attività di studio o formazione di accedere a un posto di lavoro con un regime di orario ridotto che consenta di associare, non solo per un breve periodo, e ai soli fini di una formazione specifica, ma per tutta la durata degli studi, l'attività scolastica con quella lavorativa .
2) Pur senza ripendere , in questa sede, il discorso di merito sui problemi che concernono l'allargamento della base produttiva , una diversa e maggiore utilizzazione degli impianti correlata ad una riduzione dell'orario di lavoro e all'introduzione di nuovi turni- questioni sulle quali il sindacato è impegnato, anche attraverso le "grandi vertenze " - ci sembra importante in questa fase di prima applicazione della legge sot tolineare i seguenti aspetti :
a) l'iscrizione dei giovani in cerca di prima occupazione nelle " liste speciali " costituisce un'occasione straordinaria e che non può andare perduta per un lavoro di aggregazione dei giovani che deve investire direttamente le organizzazioni sind
cali a tutti i livelli e in primo luogo i consigli di zona . Il sindacato può farsi unitariamente promotore della raccolta delle iscrizioni, in accordo con le organizzazioni giovanili, fornendo così un quadro di riferimento , di collegamento, di organizzazione dei giovani e segnando così il passaggio da una fase individuale, spesso clientelare, di ricrca del lavoro ad una fase collettivamente organizzata e controllata, le forme dell'iniziativa sindacale possono essere diverse,tenend9/conto delle specificità e delle situazioni territoriali ; La Legge si preoccupa sostanzialmente della rilevazione attraverso le "liste speciali" _dell'offerta di lavoro, intervenendo dal lato della domanda con agevolazioni a favo re delle imprese e delle cooperative, nonchè con il finanziamento dei programmi di lavoro socialmente utili .1E' chiaro, tuttavia, che nell'attuale situazione economica tendenzialmente di ristagno, la domanda di lavoro produttivo, soprattutto nell'industria rischia di essere molto ridotta o semplicemente limitata al naturale turn over . Il ruolo del sindacato non può limitarsi alla partecipazione alla commissione tecnica regionale prevista dalle legge , ma proprio come rappresentante di tutti i lavorato ri, compresi i non occupati, deve porsi come soggetto primario dell'iniziativa per una più ampia e programmata domanda di lavoro e al tempo stesso antro il ]moro nero. In questo senso i suoi rapporti con gli organi istituzionali e in primo luogo con le regioni devono essere qualificati da una precisa capacità di intervento,di iniziati va,di controllo.
In questo contesto, attraverso l'applicazione attiva e coordinata della prima parte del contratto, sia per le aziende medie e grandi, sia per le piccole , e in coerenza con un impegno nella stessa direzione delle regioni, è necessario tracciare una map pa, e quindi un piano, della domanda industriale sia- presente, sia prevista in un certo arco di tempo ( 1-2 anni ) .
Per quanto riguarda le attività socialmente utili, appare altrettanto importante e :'decisivo un impegno dispiegato dalla organizzazione,sindacale e in particolare dai consigli di zona per la definizione di settori di intervento sia nell'ambito di quelli definitti dalla legge, sia oltre ( per esempio alfabetizzazione, assistenza) coinvolgendo le organizzazioni di base e ridando impulso alla politica delle riforme sia attraverso l'iniziativa che il controllo esercitato dal basso . Un ulteriore terreno di impegno è costituito dalle possibilità offerte alle iniziati ve in forma cooperativa, sia nel settore agriaio, per il quale esistono le proposte delle organizzazioni bracciantili, sia in quello dei servizi , per il quale è indispensabile avviare un confrnnto che tenga conto delle esperienze esistenti e delle possibilità nuove che si aprono con le organizzazioni delle cooperative .
3) Nel complesso la legge non appare tale da offrire di per sè soddisfacenti soluzioni al la imponente questione della occupazione dei giovani, che si riconnette agli indirizzi generali di politica economica che rimangono del tutto carenti,quando non contraddittori ,con l'obiettivo di incrementare l'occupazione non puramente provvisoria e assistita, ma essa consente spazi reali e importanti di organizzazione quindi di iniziativa , di confronto, di lotta sui terreni essenziali dell'attuale impegno sindacale; la dilatazione e la riconversione della base produttiva, industriale e agricola, una estensione dei servizi sociali su una base di efficienza che può essere garantita solo da un efficace controllo degli utenti .
Per queste ragioni la Segreteria della F.L.M. , pur considerando necessario pervenire ad ulteriori approfondimenti di impostazione e di intervento operativo, ritiene di grande importanza l'applicazione del massimo impegno di tutta l'organizzazione in questa prima fase di applicazione della legge in coerenza con l'impegno delle organizzazioni territoriali e promuovendo il confronto con le organizzazzioni giovanili insieme con le quali si è lavorato nei mesi scorsi .
Roma, 23 giugno
Il documento di base, intorno al quale si svilupperà domani il confronto tecnico-politico nel vertice allargato dei Partiti deila non-sfiducia, •dedica ampie spazio — come è. risaputo — ai problemi economici. Riportiamo di questo documento (27 caliche) una rapida sintesi. articolata cosi come' figura nell'attuale formulazione.
Pericoli della situazione attuale: il documento riporta valutazioni abbondantemente note sulla situazione dell'inflazione, del deficit cori l'estero, del basso tasso di sviluppo, sui pericoli di un'ulteriore flessione nei prossimi mesi, ecc. Ed indica genericamente impegni di principio che tutti condividono e che abbiamo letto e sentito in tutti i programmi di governo. Si sottolinea in particolare la necessi• tà di spostare le risorse dai consumi agli investimenti e di ridurre il tasso di inflazione, Portandolo su un valore medio compatibile con l'equilibrio economico-sociale, Finanza pubblica: si afferma la necessità di riqualificare la spesa pubblica a livello centrale e locale. Per il 1978 (si sorvola sul 1977, perché?) sono indicati i seguenti provvedimenti:
dare direttive alla ragioneria dello Stato affinché nella formulazione delle previsioni di spesa per il 1978 ci si attenga al "tetto" massimo Previsto come un vincolo :a aPplicarsi unitariamente a tutta la "massa spendibile" (stanziamenti dell'anno più residui) in modo da operare una compensazione tra stanziamenti per il 1978 e residui stessi,
Per rendere operativo tale Intervento il documento an-• riuncia che una ' ristretta e qualificata commissione parlamentare esaminerà nel merito i residui passivi e gli stanziamenti di legge in vigore, o in dorso di approvazione, al fine di proporre al Parlamento misure di taglio o di riqualificazione evitando Peraltro che il vincolo venga rispettato a danno degli investitnentis. Dovrà inoltre essere salva-uardata la quota di spesa pubblica riservata al Mezzogiorno con totale difesa degli investimenti, previo eventuale riesame della 'loro destinazione. predisporre, da parte deg1' organi di governo, un bilancio consolidato di tutta la Pubblica amministrazione nelle classificazioni economica e funzionale.
Tale bilancio — dice il documento — va presentato in
relazione all'esercizio in Cori so e. ad almeno due di quelli prossiMi.
definire una sede dove annualmente, in occasione della presentazione del bilancio, possa essere tatto un esame del volume e della destinazione di tutti i flussi finanziari al fine di avviare una effettiva programmazione finanziaria dell'intero settore pubblico che permetta di conciliare la esigenza di un controllo unitario della spesa con l'esistenza di una pluralità di centri decisionali autonomi. cl) operare — nell'ottica di una effettiva programmazione finanziaria del settore pubblico che permetta di razionalizzare e di contenere la spesa pubblica — affinché sia riportata in equilibrio, nel medio termine, la finanza degli enti locali con provvedimenti da affiancare al provvedimento di consolidamento dei. debiti degli enti locali già adottato dal governo.
Questi provvedimenti sono: restituzione, pur nel quadro di una gestione unitaria della finanza pubblica, di una limitata capacità impositiva agli enti locali — nella riaffermata unitarietà del sistema tributario — per responsabilizzare maggiormente gli amministratori loCali avvicinando il momento del prelievo al momento della spesa.
A questo riguardo si propone di introdurre a favore dei comuni un'imposta locale sul valore degli immobili edilizi in sostituzione dell'Invim e dell'Ilor. Si potrebbero altresì prevedere forme di delega tributaria agli enti locali per tributi, tasse e sovraimposte connesse sia, a nuove spese (comprese quelle relative al servizio dei mutui) che alla, riduzione dei .disavanzi.
Maggiore utilizzazione della politica dei prezzi dei servizi pubblici per evitare non soltanto la crescita dei disavanzi ma anche quegli effetti redistributivi perversi che privilegiano soprattutto i cittadini dei grandi centri' urbani in cui si accumula la maggior parte dei disavanzi locali. Particolare attenzione dovrà essere data ai prezzi dei trasporti pubblici per evitare che un eccessivo aumento del prezzo finisca per generare importanti costi di congestione attraverso lo sviluppo del trasporto privato. Sarà fissato per questo — dice il documento — un parametro vincolante di copertura dei costi con le tariffe. (Impegno importante; resta però il fatto che è preso al futuro).
Determinazione concordata, anche sulla base di pa' rametri oggettivi, di volumi. globali di spesa per investimenti, modificabili solo sulla base di maegiori entrate da tributi o da prezzi dei servizi pubblici locali.
Fra i tagli necessari per riordinare la finanza pubblica il documento afferma che già nel 1977 deve essere. ridotto il previsto deficit degli enti previdenziali, dando corso alla riscossione unificata dei contributi, equilibrando gradualmente il livello dei contributi le cui gestioni pensionistiche sono in grave disavanzo, avviando il riesame delle pensioni di invalidità e la modifica dei criteri di valutazione dell'invalidità stessa.
Va inoltre ridimensionato il deficit • sanitario (spesa ospedaliera e farmaceutica) puntando sullo sviluppo dell'assistenza prima e al di fuori del. le strutture ospedaliere al fine di ridurre i tempi di degenza e di garantire il posto in ospedale solo quando necessario. In questo ambito è indilazionabile la realizzazione piena della riforma sanitaria, che dovrebbe qualificarsi per una migliore e più economica utilizzazione delle strutture dei servizi e del personale (il che costituisce un semplice auspi-. cio: i dati, di fatto lo contraddicono). • Sempre in tema di riforma sanitaria il toehmento afferma che per ridurre il consumato dei farmaci e razionalizzarlo occorre rivedere l'introduzio. ne di un ticket moderatore, previa ulteriore revisione del prontuario e soppressione, al-meno per un certo periodo, -di ogni pubblicità farmaceutica.
Sarebbe infine opportuno — esso afferma — introdurre standards di spesa per le diverse malattie responsabilizzando i medici con adeguate forme di controllo.
Vi è inoltre la proposta di bloccare temporaneamente • le assunzioni nell'amministrazio; ne pubblica centrale e locale, in attesa della revisione degli organici e degli standards dei servizi e fatte salve le esigenze di ordine essenziale.
Si chiede di affrontami problemi della giungla retributiva nella pubblica amministrazione, parastato, altri enti. Verificare gli oneri finanziari reali derivanti dai contratti stipulati e dalle leggi in corso di approvazione per 'tutti gli stipendi del pubblico impiego e del parastato. Di applicare con estremo rigore la legge sugli enti inutili in stretto collegamento con i prOvvedimenti della 382:
Entrate: fI documento afferma che pn. il 1978 le entrate dovranno aumentare in misura maggiore del tassci di incremedto del reddito nazionale. Ne consegue che aumenterà la pressione fiscale reale. Per.il 1977 vengono escluse nuove imposte; per il 1978 si propone di dar corso ai seguenti provi ved unenti:
3 revisione della struttura delle aliquote Irpef, anche per una più equa fedistribuzione dell'onere fiscale; -riscossione dell'Ilor mediante autotassazione; eliminazione della doppia tassazione sui redditi delle so- , cietà,ed eouiparazione del trattam ento fiscale dei redditi azionari e di quello sugli interessi;
revisione delle agevoliizioni in materia di Iva contesse ,a categorie particolari di prodotti e manovre dell'Iva, per contenere consumi superflui; introduzione di crediti di imposta per i profitti reinvestiti in capitale fisso, con particolare riguardo al Mezzogiorno; graduale avvio della ri-, scossione esattoriale dei contributi sociali con tga,piano• pluriennale di recupero delle evasioni. 2-
Con le misure indicate per la spesa e per le entrate (e valutando l'effetto di . annuncio che possono avere nella lotta all'evasione misure relative all'accertamento fiscale e còntributivo) si_ dovrà tendere non SOIQ a ridurre il disavanzo di 5.000 miliardi ma anche-ad accrescere. l'impegno. in direzione degli investimenti e della creazione di posti di lavoro.
La spesa pubblica dovrà interessare in particolare il Mezzogiorno. Per gli investimenti industriali in- queste regioni i partiti considerano superata la politica dei « poli..e dei « pacchetti » ed a quest'ultimo proposito si parla di revisione degli stessi (il che sembra essere un riferimento abbastanza esplicito al problema di Gioia Tauro).
Poliffea attiva per l'impre• sa: il documento afferma che per affrontare il nodo della ristrutturazione finanziaria delle imprese i partiti prendono atto che ci si trova di fronte a due ordini dí problemi:
a) al passaggio a medio termine di una parte dell'indebitamento a breve con conseguente riduzione del costo del denaro; b) alla necessità di apporto di denaro fresco nella forma di capitale di rischio. Il primo problema', secondo il documento, dovrebbe essere affrontato attraverso accordi volontari e l'eventuale emissione di" ficati di medio • termine cosi «inseguente manovra all'une«
no dell'attuale portafoglio vincolato.
11 secondo problema per la ristrutturazione finanziaria dovrebbe comportare, oltre alle misure volte a favorire il reinvestimento degli utili, l'eliminazione della doppia tassazione sui redditi delle società, la ,equiparazione del trattamento fiscale dei redditi azionari agli altri redditi non da lavoro, misure volte a restituire alla Borsa il suo ruolo di intermediazione tra risparmiatori e imprese, la ricerca di strumenti nuovi per favorire e garantire il risparmio che si dirige verso l'investimento azionario. I partiti si riservano a proposito di tali strumenti di esaminare le diverse soluzioni che sono state prospettate per migliorare il rapporto tra indebitamento e capitale di rischio e facilitare gli aumenti di capitale.
Per dare un quadro di certezza all'azione delle imprese e stimolare quindi l'imprenditorialità, l'innovazione e l'investimento, i partiti — dice il documento — concordano di definire immediatamente, sulla base della legge di riconversione industriale, i criteri per l'elaborazione dei più urgenti piani di settore (industria chimica, tessile, siderurgica, cantieristica) anche al fine di dare positiva risposta ai problemi di investimento posti dalle vertenze sindacali aperte con i « grandi gruppi a. Occorrerà infine evitare con opportune direttive del, Cipi la revisione dei pareri di conformità ogni vuoto tra la grave crisi in atto di alcuni settori e la predisposizione dei programmi di settore.
Per le partecipazioni statali, i partiti concordano nel portare avanti con rapidità il riordino, garantendo che il management dell'impresa a partecipazione statale sia in grado di operare nelle stesse condizioni del management delle imprese , private, salvo i vincoli che sono propri delle imprese a partecipazione statale (e con questa frase il documento nega di fatto l'equiparazione appena affermata).
Sempre con riferimento alle Partecipazioni statali il documento afferma che bisogna assicurare la tempestiva messa a disposisione dei previsti annienta dei fondi di dotazio#4 degli enti di gestione.
In questo quadro va affrontato il problema della Montedison: i partiti — dice il docuitnebtO concordano di raggruppare in un unico ente, tramite un'apposita finanziaria, e partecipazioni pubbliche di anza. tro 30 settembre doVranne essere presentati alle apposite commissioni parlarnèntari i piani dr investimenti:i delle partecipazioni statali per il 1978.
Settori ~tad: il documento indica gli interventi nei settori cosiddetti prioritari, ripetendo impegni sostanzialmente già conosciuti. Per -quanto riguarda l'edilizia si sostiene che occorre rimuovere il fattore di paralisi costituito dalle proroghe del bloc. co dei •Etti e dalle incertezze logico canone. Occorre dema! etaterio generale, le ,
gato all'attuazione del nuovo catasto urbano, e occorre definire un congruo periodo transitorio di graduale avvicinamento a tale regime.
Si propone per • superare la incertezza attuale, che scorag1 gia l'attività edilizia, di escludere dall'equo canone per un periodo non inferiore a 5 anni tutte le costruzioni private che non godono di facilitazioni statali e la cui costruzione comincerà dopo il P gennaio 1978. Queste abitazioni saranno altresì escluse per 5 anni dalla istituenda imposta ordinaria sul patrimonio immobiliare.
Produttività nell'uso delle risorse: i partiti concordano che nell'attuale situazione economica occorrono interventi per ridurre il costo del denaro ,. per aumentare la produthvità delle risorse, per diminuire il costo del lavoro.
Per- quanto concerne in particolare il costo del denaro si afferma che « occorre puntare a una riduzione dei tassi d'interesse in collegamento con i risultati della lotta all'inflazione » e tale riduzione potrà essere ottenuta non agevolando il finanziamento non monetario del disavanzo pubblico e attraverso il rafforzamento della concorrenza sui mercati monetari e creditizi.
I partiti sono d'accordo che punto fondamentale è l'aumento della produttività e che quindi va compiuto ogni sforzo, saggiando fino in fondo la disponibilità delle organizzazioni sindacali e di quelle imprenílitoriali per la soluzione dei problemi dell'orario di . lavoro, dei turni, della mobilità, dell'assenteismo che possono portare ad una piena utilizzazione degli impianti.
Per la mobilità del lavoro i partiti sono d'accordo che si deve passare da una difesa statica ad una difesa dinamica, favorendo la riconversione produttiva e la mobilità aziendale.
Per il costo del lavoro, il documento, stabilito l'effetto positivo dei recenti accordi della scala mobile, afferma che se nel secondo semestre del 1977 gli scatti di contingenza andassero oltre il livello previsto, si proporrebbe la fiscalizzazione degli oneri sociali per gli scatti che superassero il e tetto a. Per il 1977, aggiunge il documento, non si prevede il ricorso ad imposte aggiuntive per pagare questo costo; per il 1978 invece l'eventuale operazione verrebbe effettuata attraverso il ricorso all'imposta diretta.
Politica dei premei: i partiti conco i -da :io nell'escludere il ricorso a calmieri. nel limitare al massimo ì prezzi amministrati, e nell'adottare invece più largamente il ricorso ad un sistema e di prezzi agevolati a: a tale scopo il Cip dovrà essere dotato di strumenti idonei.
Incontri triangolari: da parte del Partito repubblicano è stata avanzata la proposta di assegnare ad una conferenza permanente triangolare tra il governo, le organizzazioni imprenditoriali e quelle sindacali, il compito di seguire lo stato di attuazione della politica degli investimenti, della occupazione e dell'attività produ t tiva.
Su tale proposta — conclude il documento — che in sede economico-politica ha suscitato reazioni contrarie si dovranno eventualmente pronunciare i segretari dei partiti. Intanto, la segreteria della Federazione unitaria si è oggi riunita (come riferiamo a pagina 7) per valutare i ‘risultati dell'incontro avuto ieri con i partiti.
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ROMA — L'assemblea delle strutture di categoria e regionali della Federazione CGIL-CISL-UIL ha discusso, sulla base di una relazione della segreteria, le risultanze dell'incontro di ieri con i partiti democratici.
La Federazione CGIL-CISL-UIL ha riconfermato pienamente le posizioni, espresse nell'incontro precedente e approvate dall'assemblea , di Rimini, relative ad un nuovo programma di governo. Al termine della riunione è stata approvata la seguente risoluzione:
Il sindacato sottolinea il grande valore Politico dell'iniziativa dei partiti democratici per affrontare attraverso un impegno comune i problemi più acuti della situazione, da quelli della difesa dei diritti di libertà e dello sviluppo della democrazia, ivi compresa la riforma dello Stato e il decentramento politico-amministrativo che ne costituisce parte non secondaria, fino a quelli posti dallo stato dell'economia e quindi di concordare un comune programnia di governo. Il sindacato esprime nella sua piena autonomia questa posizione costruttiva e la riconferma ai partiti democratici.
D'altra parte il sindacato, per la sua stessa natura, non può partecipare evidentemente alla trattativa per il nuovo programma politico come un partito, ma è comunque interessato a sottolineare i Punti che sono essenziali per l'organizzazione dei lavoratori e che riguardano particolarmente la situazione economica, ciò anche perchè, allo stato attuale della discussione tra i partiti, sembra delinearsi un programma proiettato nel medio termine, che manifesta difficoltà a stabilire riferimenti coerenti con i problemi oggi Più acuti. Di qui l'importanza del richiamo del sindacato a comprendere, nel programma di governo, i problemi più acuti
Per l'occupazione, in primo luogo nelle aree meridionali, in settori industriali determinanti, dalla chimica ai tessili, dall'edilizia all'alimentazione e nei gruppi industriali di grande rilievo, dalla Montedison alle aziende EGAM e GEPI ed in altre imprese.
Relativamente agli orientamenti della politica economica vanno sottolineati in particolare i seguenti punti:
Approvazione entro pochi giorni della leg ge g per•il fondo di riconversione e della iniziativa concomitante per i programmi di settore e delle PP.SS. a cui sono condizionati i finanziamenti del fondo;
73) Condizionamento della ristrutturazione finanziaria delle imprese ai programmi aziendali coerenti ai programmi settocon adeguati impegni di occupazione, con finalizzazione allo sviluppo del Mezzogiorno, e con la garanzia del loro con- trollo;
C) Assegnazione dei fondi di dotazione
alla PP.SS. che sia trasparente fino alle imprese e condizionata a una ripresa programmata delle imprese pubbliche che superi i gravissimi vuoti di iniziativa che attualmente esse presentano;
Dl Concretizzazione, entro le ferie estive, delle leggi agrarie di settore, della legge di riforma dei patti agrari, delle misure legislative per la coltivazione delle terre incolte e malcoltivate; e inoltre del programma per il Mezzogiorno approvato dal CIPE, che superi le generiéità attuali in modo da consentire adeguati impegni di lavoro nelle regioni meridionali;
F I Programma adeguato di edilizia sociale connesso all'attuazione della nuova legislazione urbanistica;
Programma per l'energia che comprenda 12 centrali nucleari, misure di sviluppo tecnologico autonomo, insieme al risparmio energetico e allo sviluppo delle fonti nazionali;
Programma dei trasporti con immediato coordinamento del fondo nazionale dei trasporti, del programma ferroviario e dei programmi portuale e aeroportuale.
Su questi punti il sindacato richiama con forza il valore degli impegni per il Mezzogiorno da realizzare con il nuovo programma politico e dei quali va verificata la effettiva concretezza.
Su altri due• argomenti vi sono poi posizioni differenziate tra le forze politiche.
A questo proposito il sindacato ritiene di dover esprimere i suoi orientamenti che sono in alternativa alle posizioni espresse dalla trattativa politica tra i partiti. Per la Montedison infatti il sindacato insiste a favore della sua collocazione nell'area della impresa pubblica e sottolinea la necessità dell'unificazione di tutte le partecipazioni pubbliche chimiche, e quindi del superamento del sindacato di controllo paritario tra queste e gli azionisti privati.
Per l'equo canone, .inoltre, si confermano le posizioni ultimaMente espresse dai rappresentanti sindacali al CNEL, e si denuncia sia l'estrema pericolosità della forma di rinvio del blocco dei fitti che dà via libera allo sfratto, perchè limita il blocco, sia l'inammissibile esclusione dall'equo canone di una parte degli alloggi di nuova costruzione, snaturando completamente la disciplina dei fitti.
Questione di fondo nel quadro del nuovo programma, è quella del costo del lavoro e della mobilità del lavoro. Per la mobilità del lavoro, il sindacato sottolinea il carattere che questa deve avere per essere veramente una mobilità fra posti di lavoro, scartando ogni ipotesi di salario assistenziale, che sottintende il passaggio da un posto di lavoro alla condizione di disoccupato. La cassa integrazione deve servire a sorreggere le fasi di depressione congiunturale e
dì transizione fra posti di lavoro, nel quadro di una politica attiva della manodopera gestita con uno specifico impegno della Regione. In questo senso si sono riscontrate convergenze con indicazioni che emergono dalla trattativa tra i partiti e che vanno comunque verificare. Esiste poi la necessità di un chiarimento di fondo sul problema del costo del lavoro, dove si registrano posizioni differenti tra le forze politiche.
Il sindacato da parte sua sottolinea che nel quadro degli accordi interconfederali in atto e delle parziali modifiche del « pacchetto » concordate con il governo, nessun limite può essere posto al funzionamento del meccanismo della contingenza e non deve essere prevista la sua revisione. La fiscalizzazione degli oneri contributivi inoltre va ricondotta ad una effettiva riforma strutturale del costo del lavoro, che porti lo Stato ad assumere l'onere di servizi nazionali come quello dell'assistenza sanitaria.
Sono infine di grande importanza gli impegni a cui si è riferita la trattativa tra i partiti per l'incremento delle entrate fiscali, che adegui il prelievo dai redditi non da lavoro dipendente, che unifichi la riscossione dei contributi sociali, superando dispersioni e sprechi, e che qualifichi la spesa pubblica particolarmente in direzione degli investimenti. E' evidentemente essenziale, in questo quadro, .che si giunga alla 'concreta quantificazione delle risorse così destinabili effettivamente agli investimenti, mentre è questo un punto rimasto ancora indeterminato.
Il sindacato sottolinea la necessità di superare ogni genericità in materia di controllo effettivo dei prezzi, che va considerato tema di importanza essenziale nella lotta all'inflazione. Il sindacato riconferma l'importanza che ha la difesa della libertà e il rafforzamento della democrazia e quindi l'attenzione e l'impegno posti su questo tema nella trattativa tra i partiti, considerando di grande rilievo la realizzaziogle di un concreto orientamento comune delle forze politiche a sostegno del sistema democratico, anche come riferimento per la vigilanza di massa antifascista e democratica dei lavoratori.
Su questa linea il sindacato riafferma però con forza l'essenziale rivendicazione democratica della libertà dei lavoratori della Polizia di fare la loro scelta' sindacale; scelta qualificata dalla rinuncia al diritto di sciopero data la natura della Polizia, ma che deve essere rea-. lizzata in quanto risponde al fondamelitale diritto costituzionale di associazione riconosciuto a tutti i lavoratori.
Di qui la necessità di superare i ten; tativi di escludere da questo diritto i po-' liziotti, vincolandoli a un sindacato autonomo o a sindacati a cui sia inibito di far parte della Federazione CGIL-CISL UIL.
A questo fine la federazione irtipagr l'initiativa di tutto il movimento • Oh datale unitario.
Sciopero in Calabria I'8 luglio • Assemblee e manifestazioni Impegneranno i lavoratori per il prOssimo mese
ROMA — I sindacati hanno deciso una serie di iniziative per l'occupazione e il MezzOgiorno che impegneranno i la. voratori in tutto h > prossimo mese:
per 1'8 luglio è stata proclamata una giornata• di lotta regionale in Calabria con manifestazione a Reggio; il giorno precedente si terrà un incontro tra sindacati, Regione e forze politiche calabresi;
sarà convocata entro il mese untassemplea nazionale delle strutture sindacali in una località del Mezzogiorno, per fare il punto sull'attuazione della legge per l'occupazione giovanile: l'assemblea sarà preceduta da iniziative regionali e territoriali per individuare gli obiettivi e le strutture organizzative necessarie ad una corretta applicazione della legge;
per dirigere la lotta delle categorie impegnate nelle vertenze dei grandi gruppi saranno realizzati coordinamenti più efficaci, tali da realizzare un effettivo collegamento con le strutture territoriali;
le categorie del comparto agro-industriale—saranno convocate per verificare i contenuti e le forme di lotta comuni, in rapporto alle vertenze dei grandi gruppi, nelle piattaforme contrattuali dei braccianti, e agli impegni per l'agricoltura cui è pervenuta l'intesa programmatica tra i partiti, portando avanti contemporaneamente i confronti con le Regioni e con il CIPE; infine, l'attuazione di una riunione delle strutture meridionali >e. di categoria per predisporre il rilancio delle verterize territoriali e preparare, per il prossimo autunno, una— nualifeateaione nazionale per lo sviluppo del Mezzo- giorno.