Skip to main content

FLM Lambrate2

Page 1

Essere donna non è una condizione transitoria come essere giovani o disoccupati dura tutta la vita ! !

FL M Zona La m brate

Essere donna vuole dire sin dall'infanzia portarsi dietro tutte le contraddizioni che la divisione dei ruoli crea, sia all'interno della famiglia (come madre, figlia, moglie) che all'interno della fabbrica (lavoro dequalificato e monotono) che nei rapporti con le istituzioni (Stato e leggi) ed il Sindacato.

Il Sindacato, forza che si pone come protagonista per cambiamento, anche se non ha partecipato in modo diretto alla realizzazione di questa legge, assume la specificità della condizione della donna per trasformare questa so cietà capitalistica che utilizza la donna come manodopera di riserva buona per tutte le esigenze della produzione.

Le lotte dei lavoratori per uscire dalla crisi realizzando la piena occupa zione„ per migliorare le condizioni di lavoro e per frenare l'espulsione delle donne dalle fabbriche (vedi accordi di zona: Sarea-IBM-Data Control ecc.) non sono però la sola condizione sufficiente per risolvere i proble mi delle donne.

OCCORRE IN PRIMO LUOGO UNA PRESA DI COSCIENZA DELLE MASSE FEMMINILI della propria condizione per lottare poi, insieme a tutto il movimento dei lavoratori, per superare le discriminazioni che si fanno sulle donne:

ieri la donna era considerata come strumento per AUMENTARE I CONSUMI (alla donna infatti sono indirizzati quasi tutti i messaggi pubblicitari di vendita ) oggi,,con la crisi economica e l'espulsione delle donne dalle fabbriche, la donna viene utilizzata per RISPARMIARE. E non solo sui bilanci familia ri riscoprendo slogans tipo: "casalinga è bello" oppure "rivalutiamo tutto quanto e' fatto in casa", ma anche SUI SERVIZI SOCIALI. Questi sono quasi inesistenti e la loro realizzazione appare oggi più difficile per la grave crisi economica.

Ora abbiamo uno strumento che2 SE GESTITO CON FORZA, ci consente di realiz zare quella parità di diritti che già la Costituzione del 1948 ci doveva garantire eche è stata disattesa per tutti questi anni.

Questo strumento è la legge di parità approvata nel dicembre 1977 dal Parlamento.

PERCHE' E' IMPORTANTE QUESTA LEGGE? - QUALI SONO I SUOI CONTENUTI?

La legge è stata approvata in un difficile momento di grave crisi economica e sancisce la parità di trattamento sul lavoro tra uomo e donna. Sono vietate le discriminazioni sulle assunzioni basate sul sesso, così come è stato lasciato il divieto di lavoro notturno per le donne SOLO PER LE ORE TRA LE 24 E LE 6.

El una legge che appare, per certi suoi aspetti sociali, più avanzata di quanto lo sia in realtà la nostra società su questi problemi. Questa opinione è convalidata dalle resistenze che incontra la sua applicazione (Fiat di Termini Imerese - Manifattura Tabacchi, ecc.)

Ha ùn grande contenuto ideale che si pone l'obbiettivo di modificare la di visione dei ruoli alliinterú6i3JA-' della società che della famiglia.

2

In questo senso la conquista dell'estensione dei permessi non retribuiti per la cura dei figli anche al padre affronta difficoltà di vario tipo, alcune legate alla mentalità cor rente:

resistenze dei padri ad assumersi responsabilità alle quali non sono mai stati abituati; sensi di colpa che potrebbero crearsi nella madre che è stata da secoli abituata a far si carico da sola della cura dei figli.

Altre di tipo economico:

l'uomo è professionalmente più qualificato, quindi percepisce più salario. Se non si raggiunge una reale parità d'inquadramento e di salario tra lavoratore e la voratrice, SARA' SEMPRE LA DONNA ad usufruire dei permessi retribuiti. Questo sia per non compromettere la carriera del marito sia per la maggior perdita di salario nel bi lancio familiare che ne derivasse è l'uomo (che in genere percepisce più salario) a usufruire dei permessi non retribuiti.

Questa GRANDE CONQUISTA per la liberazione della donna rischia così di rimanere muti lizzata e non permetterà di realizzare la distribuzione tra tutte le aziende (sia quelle a manodopera femminile che maschile) del costo del lavoro che deriva da questi permessi. Inoltre non è sufficiente che il carico dei figli sia distribuito più equamente all'in— terno della famiglia, occorre che la Società si faccia carico, attraverso le strutture pubbliche (asili, servizi, socializzazioni del lavoro domestico), di questo aspetto.

SUPERATE DALLA LEGGE .CUNE GRANDI INGIUSTIZIE IN MATERIA PREVIDENZIALE

Esiste ora la possibilità che anche il marito possa usufruire della reversibilità della pensione della moglie (invalidità, anzianità) e che gli assegni familiari per figli e co niugi possano essere percepiti anche dalla lavoratrice. Questo significa superare una le gislazione ingiusta come quella precedente.

Inoltre il nuovo diritto di famiglia con il superamento della patria potestà come dirit— to riservato solo all'uomo e con l'introduzione del regime comune dei beni, apre un nuovo spazio alla donna per non essere più considerata "cittadina di serie R".

La legge inoltre consente alla lavoratrice di elevare, come per il lavoratore, l'età del— la pensione a 60 anni, anzichè a 55. Tuttavia solo poche lavoratrici , quelle che avran— no raggiunto posti di prestigio, sceglieranno di andare in pensione 5 anni dipo. Per la maggioranza delle donne andare in pensione già a 55 anni sarà visto come una libe razione per non dovere fare più il doppio lavoro (casa — fabbrica).

E' fondamentale ed irrinunciabile che si sia realizzata questa parità ma se non modif i— chiamo le condizioni di lavoro in fabbrica (ambiente, ritmi, superamento della dequali— ficazione delle mansioni femminili) questa estensione a 60 anni resterà inoperante. Esiste poi una contraddizione tra la necessità di creare nuovi posti di lavoro e questo prolungamento per le lavoratrici dell'età pensionabile.

Noi crediamo che questa contraddizione si possa superare solo realizzando la piena occu pazione attraverso gli investimenti qualificati e la riduzione generalizzata per tutti dell'orario di lavoro.

Pensiamo inoltre che per tutti i pensionati sia indispensabile avviare un discorso per il loro coinvolgimento in attività culturali e sociali di quartiere.

3

Gli accordi sindacali in materia di occupazione femminile e questa legge devono essere considerati come STRUMENTO DI LOTTA che i C.D.F. utilizzano in stretto rapporto non solo con le lavoratrici, ma con tutte le donne del quartiere (casalinghe, studentesse) per risolvere i problemi della donna che lavora. Ma non solo, esercitando un controllo ed una pressione costante, i C.D.F. dovranno essere i garanti che l'articolo 1 della legge sia applicato al momento dell'assunzione.

Queste riflessioni fatte da alcune lavoratrici e delegate della zona lambrate, vogliono servire da base di discussione fra tutte le lavoratrici in preparazione dell!

ATTIVO DI ZONA DELLE DELEGATE - 7 APRILE

Questo attive tratterà dei problemi legati alla condizione della donna: salute, maternità, aborto, servizi sociali, qualificazione professionale e quindi della legge di parità. Dovrà inoltre scaturire la richiesta da parte delle lavoratrici e delle delegate di realizzare un CORSO DI ZONA DELLE 150 ORE sulla condizione demmi... mile.

ALTRO CHEOISULTARE INTEL MENZA
*si SAPOr0. FAR
OALI STRUMENTI SI DA IL SINDAdATO PER AFFRONTARE I PROBLEMI DELLE DONNE?

Testo della nuova legge sulla parità

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge: Art. 1.

E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale.

La discriminazione di cui al comma precedente è vietata anche se attuata: attraverso il riferimento allo stato Matrimoniale o di famiglia o d; gravidanza; in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso.

Il divieto di cui ai commi precedenti si applica anche alle iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti.

Eventuali deroghe alle disposizioni che precedono sono ammesse soltanto per mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione collettiva.

Non costituisce discriminazione condizionare all'appartenenza ad un determinato sesso l'assunzione in attività della moda, dell'arte e dello spettacolo, quando ciò sia essenziale alla natura del lavoro o della prestazione.

Art. 2.

La lavoratrice ha diritto alla stessa retribuzione del lavoratore quando le prestazioni richieste siano uguali o di pari valore.

I sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni debbono adottare criteri comuni per uomini e donne.

Art. 3.

E' vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera.

Le assenze dal lavoro, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono considerate, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.

Art. 4.

Le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per

aver diritto alla pensione di vecchiaia, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Per le lavoratrici che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino ancora attività lavorativa pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente.

La dispbsizione di cui al primo comma si applica anche alle lavoratrici che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi successivi alla entrata in vigore della presente legge. In tal caso la comunicazione al datore di lavoro dovrà essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano alle lavoratrici le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modifiche ed integrazioni, in deroga all'articolo 11 della legge stessa.

3 • In ie fli5
LEGGE 9 dicembre 1977, n. 903. Parità di trattamento tra uomini e donne In marci ia di lavoro.

Art. 5.

Nelle aziende manifatturiere, anche artigianali, è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6. Tale divieto non Si applica alle donne che svolgono mansioni direttive, nonché alle addette ai servizi sanitari aziendali.

Il divieto di cui al comma precedente puo essere diversamente disciplinato, o rimosso, mediante contrattazione collettiva; anche aziendale, in relazione a particolari esigenze della produzione e tenendo conto delle condizioni ambientali del lavoro e dell'organizzazione dei servizi. Della relativa regolamentazione le parti devono congiuntamente dare comunicazione entro quindici giorni all'ispettorato del lavoro, precisando il numero delle lavoratrici interessate.

Il divieto dì cui al primo comma non ammette deroghe per le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e fino al compimento del settimo mese di età del bambino.

Art. 6.

Le lavoratrici che abbiano adottato bambini, o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, ai sensi dell'articolo 314/20 del codice civile, possono avvalersi, sempreché in ogni caso il bambino non abbia superato al momento dell'adozione o dell'affidamento i sei anni di età, dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e del trattamento economico relativo, durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria.

Le stesse lavoratrici possono altresì avvalersi del diritto di assentarsi dal lavoro di cui all'articolo 7, primo comma, della legge di cui sopra, entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia e sempreché il bambino non abbia superato i tre anni di età, nonché del diritto di assentarsi dal lavoro previsto dal secondo comma dello stesso articolo 7.

Art. 7.

Il diritto di assentarsi dal lavoro e il trattamento

economico previsti rispettivamente dall'articolo 7 e dal secondo comma dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono riconosciuti anche al padre lavoratore, anche se adottivo o affidatario ai sensi dell'articolo 314/20 del codice civile, in alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i figli siano affidati al solo padre.

A tal fine, il padre lavoratore presenta al proprio datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell'altro genitore ad avvalersi dei diritti di cui sopra, nonchè, nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 7 della. legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il certificato medico attestante la malattia del bambino.

Nel caso di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il padre lavoratore, entro dieci giorni dalla dichiarazione di cui al comma precedente, deve altresì presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione del datore di lavoro dell'altro genitore da cui risulti l'avvenuta rinuncia.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai padri lavoratori, compresi gli apprendisti, che prestino la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, nonchè alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni, delle province, dei comuni, degli altri enti pubblici, anche a carattere economico, e delle società cooperative, anche :e soci di queste ultime. Sono esclusi lavoratori a domicilio e gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Per i riposi di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con effetto dal 1° gennaio 1978, è dovuta dall'ente assicuratore di malattia, presso il quale la lavoratrice è assicurata, un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai posi medesimi.

L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'ente assicuratore.

All'onere derivante agli enti di malattia per effetto della disposizione di cui al primo comma, si fa fronte con corrispondenti apporti dello Stato. A tal fine gli, citi di malattia tengono apposita evidenza contabile.

Art. 8.

Art. 9.

Gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico possono essere corrisposti, in alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato. Nel caso di richiesta di entrambi i genitori gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico debbono essere corrisposti al genitore con il quale il figlio convive.

Sono abrogate tutte le disposizioni legislative che siano in contrasto con la norma di cui al comma precedente.

Art. 10.

Alla lettera b) dell'articolo 205 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, a. 1124, le parole « loro mogli e figli » sono sostituite con le parole « loro coniuge e figli ».

Art. 11.

Le prestazioni ai superstiti, erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la, vecchiaia ed i superstiti, gestita dal Fondo pensioni pet i lavoratori dipendenti, sono estese, alle stesse condizioni previste per la moglie dell'assicurato o del pensionato, al marito dell'assicurata o della pensionata deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. •

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici noncht in materia di trattamenti pensionistici sostitutivi ed integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e di trattamenti a carico di fondi, gestioni ed enti istituiti per lavoratori dipendenti da datori di lavoro esclusi od esonerati dall'obbligo dell'assicurazione medesima, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti.

Art. 12.

Le prestazioni ai superstiti previste dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto dèl Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, D. 1124, e dalla legge 5 maggio 1976, n. 248, sono estese alle stesse condizioni stabilite per la moglie del lavoratore al marito della lavoratrice deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

L'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui al comma precedente ..si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso ».

Art. 14.

Alle lavoratrici autonome che prestino lavoro continuativo nell'impresa familiare è riconosciuto il diritto di rappresentare l'impresa negli organi statutari delle cooperative, dei consorzi e di ogni altra forma associativa.

Art. 15.

Qualora vengano posti in essere comportamenti diretti a violare le disposizioni di cui agli articoli 1 e 5 della presente legge, su ricorso del lavoratore o per sua delega delle organizzazioni sindacali, il pretore del luogo ove è avvenuto il comportamento denunziato, in funzione di giudice del lavoro, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, ordina all'autore del comportamento denunziato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore definisce il giudizio instaurato a norma del comma seguente.

Contro il decreto è ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti opposizione davanti al pretore che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

L'inottemperanza al decreto di cui al primo comma o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

Ove le violazioni di cui al primo comma riguardino dipendenti pubblici si applicano le norme previste in materia di sospensone dell'atto dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Art. 16.

L'inosservànza delle disposizioni contentate negli articoli 1, primo, secondo e terzo comma, 2, 3 e 4 della presente legge, e'punita con l'ammenda da L. 200.000 a L. 1.000.000.-

L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 5 'è punita 'con l'ammenda da L. 20.000 a L. 100.000 per ogni lavoratrice occupata e per ogni giorno di lavoro, con un minimo di L. 400.000.

Per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano le penalità previste dall'articolo 31 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

Art. 17.

Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 9 e 11 della presente legge, valutati, in ragione d'anno, rispettivamente in .10 ed in 18 miliardi di lire, si provvede per l'anno finanziario 1977 con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito nella legge 30 novembre 1976, n. 786, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

Il Governo è tenuto a presentare ogni anno al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 19.

Sono abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con le norme della presente legge. In conseguenza, cessano di avere efficacia le norme interne e gli atti di carattere amministrativo dello Stato e degli altri enti pubblici in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Sono altresì nulle le disposizioni dei contratti collettivi o individuali di lavoro, dei regolamenti interni delle imprese e degli statuti professionali che siano in contrasto con le norme contenute nella presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della . Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1977

LEONE ANDREOTTÌ- ANSELMI -STAMILATI

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook