agenzia di informazione sindacale
Redazione :piazza Umanitaria n.5 tel. 54.68.020/1/3/4, , Direttore responsabile: 'Walter Galbusera —
Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 344 del 28 settembre 1971.
Spedizione in abbonamento postale — Gruppo 39
i
SOMMARIO
della FLM milanese
Per queste considerazioni politiche, si è ribadita la opposizione al progetto di legge, presentato dai vari partiti, tendenti ad aumentare il numero dei dipendenti nelle imprese artigiane. E' stato dato mandato alla Segreteria nazionale
F.L.M. affinchè prenda contatto con i partiti, per meglio approfondire la proposta di variante alla legge 860 sulla definizione giuridica dell'artigianato ed intraprenda iniziati-
ve sindacali a sostegno delle agevolazioni creditizie, fiscali e tariffarie.
La F.L.M. si è impegnata a lavorare affinchè siano armonizzati i vari contratti nel settore artigiano e si raggiunga la pia nificazione dei minimi salariali e della parte normativa con il contratto dell'industria, seppure nella gradualità di tempo.
Il Convegno assume come referente politico della piattaforma contrattuale la relazione presentata a nome della Segreteria Nazionale FLM dal compagno S. Veronese.
In particolare sottolinea che per realizzare un intervento sindacale che modifichi la politica economica governativa che di fatto subordina la ripresa allo strapotere dei grandi gruppi industriali e finanziari, che esprime un progetto di ristrutturazione che non individuando priorità settoriali e territoriali, e affida di fatto in termini discrezionali alle maggiori imprese le scelte in materia di investimenti e di occupazione, occorre ribadire il nesso imprescindibile esistente tra la nostra proposizione e affermazione di una strategia alternativa di sviluppo in termini di lotta e la identificazione delle condizioni per una reale unificazione della lotta operaia nella azienda grande, piccola, artigiana e sottolinea la necessità di individuare obiettivi di classe comuni attraverso un'analisi della realtà diversificata della azienda grande, piccola e artigiana.
In questo quadro, la scelta ribadita di una contrattazione autonoma con le organizzazioni artigiane deve tener presente le forme dirette e indirette della subordinazione delle imprese artigiane, in modo da impostare una iniziativa rivendicativa che proprio per tener conto di questa realtà diversificata e peculiare dell'artig. abbia l'obiettivo di : incidere sui nodi sui quali si regge l'attuale subordinazione dell'Art. andare verso la ricomposizione delle condizioni di lavoro, in particolare a livello di ciclo produttivo.
Innanzi tutto rileviamo la necessità di avere una unica base comune per tutti i lavoratori dipendenti artigiani, il che comporta l'accorpamento dei diversi accordi esistenti ai vari livelli.
E' in questa ottica che va assunta, in questo rinnovo, la decisione di unificare i contratti dei metalmeccanici installatori di impianti e orafi argentieri, bigiottieri e affini, con la disdetta anticipata di quest'ultimo.
Occorrerà anche verificare le eventuali specificità di settore con iniziative integrative, nonchè il recupero di altri sotto-settori non regolamentati come gli odontotecnici.
Nel merito della piattaforma contrattuale si tratta in particolare di realizzare attraverso il Punto 1 la definizione di forme e sedi di intervento sindacale a livello di territorio che prevedano confronti ed esami di merito con le associazioni artigiane in ordine:
a - alle linee di sviluppo economico-produttivo e occupazionale del settore;
b - alla ricomposizione sul piano dell'unità rivendicativa e al controllo del ciclo e di quelle realtà produttive, che pur frantumate in singole imprese, operano all'interno di comparti produttivi omogenei;
c - ad iniziative coordinate per la salvaguardia della continuità delle commesse per le aziende di lavorazione in conto terzi;
d - a verifiche dei piani di finanziamento e di investimenti complessivi a livello territoriale con precipuo riferimento alle conseguenze occupazionali e alle condizioni di lavoro;
e - al controllo del problema del lavorò a _domicilio (per quei riflessi prima ricordati che investono anche la salvaguardia della professionalità del vero artigiano).
La complessiva linea rivendicativa unificante ed autonoma sí realizza nella piattaforma contrattuale anche attraverso le richieste economiche e normative.
Queste ultime recepiscono obiettivi di carattere generale quali:
la garanzia del salario in caso di riduzione di orario;
l'estensione ai dipendenti artigiani dei benefici della legge 300 relativamente all'art. 18 e al titolo III e della legge 604 contro i licenziamenti individuali - giusta causa
Con l'inserimento di queste richieste entro la piattaforma contrattuale si intende conquistare strumenti reali di difesa della occupazione e dei diritti dei lavoratori nelle aziende artigiane.
Nel rilevare alcuni ritardi politici del movimento sul problema dell'artigianato, il Convegno individua le seguenti iniziative che permettono la realizzazione di un fronte ampio ed unitario, condizione per dare corpo agli obiettivi politici complessivi che ci siamo posti:
Formulazione di una commissione di studio della F.L.M. che si confronti con la Federazione CGIL-CISL-UIL sui problemi relativi alla modifica dell'attuale legge 860 (Norme per la disciplina giuridica delle aziende artigiane), ribadendo quanto contenuto nella relazione sul nostro dissenso ad un au mento del limite del numero dei dipendenti previsto dalla legge stessa. Infatti esso andrebbe ad aprire ur fenomeno di ampliamento del numero di aziende artigiane, che artigiane non sono, favorendo il decentramento produttivo e la spaccatura in piccole realtà produttive di attuali aziende autonome; oltre ad un eventuale arretramento delle conquiste sin qui realizzate nelle unità produttive maggiori. Riteniamo fondamentale l'impegno del movimento a far si che il governo realizzi una vera politica per il sostegno e lo sviluppo delle aziende artigiane, le quali rappresentano una realtà produttiva, sociale, economica fondamentale per lo sviluppo qualificante della occupazione.
DOCUMENTO POLITICO: approvato all'unanimità dal Convegno di Modena - 30-31 gennaio 1976
prioritari:
interventi agevolati di credito, selezionato per settori, indirizzandolo ad un sostegno reale di quelle unità artigiane con produzione autonoma;
Una diversa politica tariffaria dei prezzi amministrati che tenga conto della progressività, in modo da evitare condizioni svantaggiose per le aziende artigiane, rispetto a quelle dell'industria.
Iniziative promozionali che incentivino una organizzazione associativa degli artigiani in merito a:
Consorzi per la ricerca tecnologica
Consorzi per la organizzazione delle vendite
Consorzi per il finanziamento
Pa r ificazione al trattamento delle industrie per il rimborso IVA all'esportazione, in modo che sia anticipato e accelerato.
sviluppare un reale potere non solo politico ma anche amministrativo delle Regioni coinvolgendole direttamente nella costruzione di un piano democratico per una prospettiva di sviluppo economico e sociale del Paese.
Per realizzare tali iniziative riteniamo necessario promuovere in modo articolato le seguenti iniziative:
— Approfondimento della realtà artigianale nelle varie strutture territoriali del sindacato per individuare iniziative più adeguate per l'organizzazione e il coinvolgimento dei lavoratori interessati, impegnando l'insieme dell'organizzazione a sostenere la lotta dei lavoratori dipendenti delle aziende artigiane, realizzando impegni comuni di lotta per il rinnovo del C .0 .N.L. pur in presenza di trattative sii tavoli differenti, - élotte anche generali per impegni di settore.
Confronto con le forze politiche e amministrative (sia regionali che territoriali) sui problemi dell'artigianato.
-- Un più puntuale ruolo della Regione e degli Enti Locali in merito ad un potere reale di intervento sui problemi riguardanti l'artigianato ed al fine di un confronto di merito sulle iniziative di legge e attualmente presentate al Parlamento.
1. DECENTRAMENTO -- SVILUPPO ECONOMICO PRODUTTIVO - INVESTIMENTI
- impegno delle parti al confronto e all'esame congiunto — su scala nazionale, regionale e territoriale e per settore — in ordine ai programmi di sviluppo economico-produttivo, alla salvaguardia ed allo sviluppo dei livelli occupazionali per settore e territorio;
- impegno delle parti al confronto e all'esame congiunto a livello regionale e territoriale per la verifica dei piani di finanziamento e di investimenti complessivi con specifico riferimento alle conseguenze occupazionali e alle condizioni economiche e normative dei lavoratori; anche in ordine ad eventuali piani di riqualificazione e riconversione produttiva;
- nell'ambito della realizzazione dei piani di riqualificazione e riconversione produttiva, nonchè dei processi di riqualificazione professionale che investiranno i lavoratori, gli eventuali movimenti di manodopera a livello di territorio saranno oggetto di contrattazione tra le parti, a livello di 00. SS., in relazione alle motivazioni e alle entità del fenomeno;
- impegno delle parti, a livello sindacale territoriale, al confronto e all'esame congiunto in ordine al controllo di tutte le fasi di un ciclo produttivo, anche se distribuito su più aziende, al fine di offrire gli strumenti per una contrattazione unificante e di merito delle condizioni economiche e normative di tutti i lavoratori interessati del ciclo stesso;
- impegno delle parti sindacali al confronto e all'esame congiunto a livello territoriale per definire iniziative coordinate atte a garantire la continuità di flusso delle commesse per le aziende di lavorazione in C/0 terzi;
- impegnp delle parti all'esame congiunto a livello territoriale tra le OO.SS. firmatarie, in ordine alla verifica sulla effettiva applicazione delle leggi vigenti, all'esame dei livelli occupazionali, agli orari di lavoro e alle condizioni economiche e normative, le quali vanno, in ogni caso, parificate tra lavoratori occupati direttamente e quelli operanti a domicilio.
2. GARANZIA DEL SALARIO
In applicazione delle intese di cui all'art. 12 dell'accordo interconfederale 24.4.75 si richiede la istituzione di una Cassa Integrazione Guadagni autonoma per i dipendenti delle aziende artigiane, attraverso una trattativa a livello interconfederale contestuale al rinnovo contrattuale. Qualora entro il periodo della trattativa le parti non abbiano iniziato la trattativa di merito, si richiede
A tal fine riteniamo
DIPENDENTI
ORAFI
-
PIATTAFORMA RIVENDICATIVA PER IL RINNOVO CONTRATTUALE DEI
AZIENDE ARTIGIANE METALMECCANICHE -
- ARGENTIERI
BIGIOTTERIE E AFFINI
4
la istituzione di una Cassa Integrazione Guadagni autonoma per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche artigiane, definita a livello nazionale o articolata a livello regionale nella prospettiva di una competenza regionale sulle questioni inerenti alla problematica artigiana.
3. ORARIO DI LAVORO
- Conferma delle 40 ore settimanali distribuite in cinque giorni lavorativi (da lunedì a venerdì);
- Le ore lavorate oltre l'orario giornaliero e settimanale vanno considerate straordinarie e retribuite come tali; le ore lavorate nel giorno del sabato dovranno essere retribuite con una maggioranza del 50 per cento della retribuzione globale di fatto;
- Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo devono essere maggiorate ai livelli seguenti:
straordinario 25%
notturno 30%
festivo 50%
straordinario festivo 55%
straordinario notturno 60%
- limite di 200 ore annue di lavoro straordinario; recupero del 50 per cento delle ore effettuate.istituendo giorni di riposo compensativo
l'integrazione salariale sarà del 100 per cento sia per malattia e infortunio. L'integrazione in caso di malattia decorrerà dal primo giorno compresi anche i tre giorni di carenza. Estendere il periodo della conservazione del posto a 10 mesi dietro richiesta del singolo lavoratore, senza retribuzione. Estendere per la malattia, l'integrazione dagli attuali 3 mesi a 6 mesi.
b) - gravidanza e puerperio : parificazione dei trattamenti ai livelli più favorevoli previsti dai contratti di categoria e dalle reggi vigenti.
5. SALARIO
Costituzione di nuovi minimi retributivi per categoria ai valori indicati nella seguente tabella:
detti valori vengono costituiti:
con il conglobamento in paga base di L. 10.000 derivanti dall'accordo interconfederale aprile '75; contingenza congelata al 31.1.74; contingenza maturata dal 1.2.74 al 30.4.1975; aumento con denaro fresco, di cui le prime L. 30.000 (per tutti i lavoratori) con l'entrata in vigore del presente contratto e le rimanenti a scadenze successive da definire. La parte eccedente le 30.000 lire suddette potrà assorbire fino a concorrenza aumenti di merito adpersonam.
Potrà essere prevista una revisione parametrale anche con l'assorbimento di aumenti di merito ad-personam.
6. INQUADRAMENTO UNICO
- passaggio dalla VII alla VI categoria dopo dodici mesi per i lavoratori di cui alla parte prima (operai),
- passaggio dalla VI alla V categoria dopo venti mesi per tutti i lavoratori della parte prima (operai);
- modifica degli attuali profili professionali anche in relazione all'accorpamento dei due contratti (metalmeccanici e orafi-argentieri).
7. DIRITTO ALLO STUDIO
Istituzione del diritto allo studio (150 ore) e di un monte ore retribuito.
PIATTAFORMA RI VENDICATI VA
I Lire 348.000 Ila Lire 323.000 Il h Lire 283.000 III Lire 258.000 IV Lire 226.000 V Lire 215.000 VI Lire 201.000 VII Lire 189.000
4. MALATTIA, INFORTUNIO a) -
8. TRASFERTISTI
- contrattazione sindacale delle condizioni di lavoro con retribuzione dell'80 per cento dellapaga globale di fatto delle ore di viaggio fuori dell'orario normale di lavoro;
- diritto alla volontarietà per coloro che non siano stati assunti con specifiche clausole di impiego per trasferte all'estero;
- un giorno di permesso retribuito per ogni mese di permanenza in trasferta da godere entro l'anno solare senza possibilità di monetizzazione;
- congruo avviso per il comando in trasferta.
9. DIRITTI SINDACALI E DISCIPLINA AZIENDALE
- assemblea: elevare a 10 le ore di assemblea retribuite annue;
- permessi sindacali: elevare a 12 ore annue il minimo garantito dei permessi retribuiti;
- estensione della legge 604 (giusta causa)
- estensione della legge 300 relativamente all'art. 18 e al titolo III (prevedendo per quest'ultime disposizioni opportuni adeguamenti in relazione alle dimensioni delle aziende);
- istituzione di un monte ore di 24 ore semestrali per i membri degli organismi dirigenti del sindacato.
10. APPRENDISTI
integrazione salariale al 100 per cento per malattia e infortunio, al netto della retribuzione globale di fatto, in relazione alle discipline delle conservazioni del posto prevista per la parte operaia; revisione periodi di tirocinio e percentuali retributive
11. UNIFICAZIONE dei contratti artigiani metalmeccanici - installatori di impianti e orafi - argentieri bigiottieri e affini, con decorrenza 1.4.76, attraverso modalità da stabilire per l'omogeneizzazione dei trattamenti in atto.
LE DIFFERENZE CONTRATTUALI
Le differenze tra i C.C.N.L. si sono create nel tempo per una serie di fattori: differenti rapporti di forza, atteggiamenti delle controparti, dimensione delle aziende aderenti alle varie controparti, ecc. Possiamo però dire che le differenze contrattuali si stanno attenuando. Il precedente rinnovo ha rappresentato un momento di notevole omogeneizzazione dei contenuti economici e normativi.
La nostra strategia in questo rinnovo contrattuale è tutta volta a realizzare la piena omogeneizzazione delle condizioni dei lavoratori, sia attraverso il CNL, sia attraverso iniziative confederali (cfr. il raggiunto accordo sulla Contingenza per gli Artigiani; resta il problema della estensione della C.I.G.), sia attraverso iniziative politiche contestuali (problema dei diritti previsti dallo Statuto dei lavoratori; problema della giusta causa nei licenziamenti).
PIATTAFORMA
RIVENDICATIVA
PRINCIPALI DIFFERENZE CONTRATTUALI NORMATIVE
VOCI INTERSIND FEDERMEC— CANICA
CONFAPI ORAFI ARTIGIANI MECCANICI ARTIGIANI ORAFI
Integrazione Fino al 100% vedi Intersind vedi Intersind vedi Intersind Dal 1.1.75 le imprese artigiane fino all'85%della aziendale della differenza dovranno garantire ai lavoratori retribuzione glo- Malattia e fra il trattamen- l'integrazione economica per as- baie Infortuni to dell'ente previdenziale e la retribuzione
senza da malattia ed infortunio nella misura del 50% in caso di malattia e dell'85% in caso di infortunio sul lavoro della differenza tra il salario netto e quanto erogato ai lavoratori dagli istituti assicurativi.
Dall'1.3.76 tali integrazioni salariali saranno pari all'85%per malattia e infortunio
-à Indennità di 100 ore da 1 a vedi Intersind vedi Intersind vedi Intersind Per anzianità maturata dal Dal 1.7.73: 80anzianità 10 anni, 173 oltre, per ognudegli anni lavorativi
1.1.74; 72 ore da 1 a 5 anni, dal 6 al 15 anno 104 ore, 120 oltre il 15 anno, 104 ore, 120 oltre il 15 anno compiuto per ogni anno lavorativo d
ore da 1 a 6 anni, da 7 a 15 anni 120 ore, 160 oltre i 15 anni per ogni anno lavorativo
Orario limite massimo come Intersind 210 ore annuali vedi Federmec- non esistono limiti non esistono limiti straordinario 170 ore annuali per le aziende fino a 200 dipendenti 210 ore annuali
Ferie lo scaglione minimo di ferie è unificato a 4 settimane per tutte le categorie contrattuali; i tempi di realizzazione sono diversi
meccanica
vedi Intersind vedi Intersind vedi Intersind 4 settimane dal 1976
3 settimane fino a 10 anni di anzianità; 4 settimane oltre i 10 di anzianità
Permessi sindacali in base alla legge 300 vedi Intersind vedi Intersind vedi Intersind ore 2 per dipendente annue con un minimo di 8 4 ore per mese
Diritto d'assemblea legge 300 vedi Intersind vedi Intersind vedi Intersind 8 ore annue 8 ore annue
Diritto allo studio 150 ore per triennio (usufruibili anche per un solo anno) per non più del 2% delle forze occupate contemporaneamente
vedi Intersind vedi Intersind vedi Intersind 20 annue (60 ore triennali
jnfrasettimanati
Festieità k ai fini delle retribuzione sono ragguagliate a 8 ore
8 oree 40 minuti (la questione è controversa)
vedi Intersind vedi Intersind vedi Intersind vedi Intersind
PRINCIPALI DIFFERENZE CONTRATTUALI SALARIALI
VOCI INTERSIND FEDERMECCANICA CONFAPI ORAFI ARTIGIANI MECCANICI ARTIGIANI ORAFI
Paga base Inquadramento a) come Intersind de- a) come Federmec- Inquadramento uni- Come Federmeccanicanon esiste inquaunico su 7 ca correnza dal 1.11.73 canica — decorren- co su 7 categorie dramento unico tegorie professionali e 8 liza dall'1.1.74 professionali e 8 livelli retributivi da
— decorrenza 1.8.74 — le vecchie paghe orarie risultano velli retributivi b) per le aziende fi- b) per le aziende 102.000 a 200.000
— nel caso analogo maggiorate dello da I. 105.000 no a 200 dipen- fino a 200 di- — decorrenza dallo Federmeccanica di aumento uguale a 208.000 denti pendenti: nel 1.4.74 cui al punto b)nel- per tutti — decorrenza — decorrenza dal- caso analogo la zona A, in due dal 1 giugno 1:1.74 Federmeccanica — nel caso analogo tempi, nella zona 8 — decorrenza 1.7. 1973 di cui al punto b) in tre tempi Federmeccanica di cui al punto b) in due tempi
Nel caso in cui la parametrazione non si realizza sulla base del• l'aumento uguale per tutti e gli assorbimenti previsti, l'importo residuo viene erogato in due tempi
in tre tempi 1973
Contin Unificazione vedi Intersind vedi Intersind vedi Intersind 0.35% per punto su 0.40% per punto genza del punto a ciascun livello
— decorrenza 1.1.74 inquadramento unico 1.5.1974 su paga base dell'
Premio non assorbibi- assorbibile in parte per vedi Federmec- vedi Federmeccanica assorbito 2 sulla paga base di produ: zione
le per costruire l'inquadramento unico
le aziende fino a 200 dipendenti canica
Scatti di Istituzione di Istituzione di un 4 scat- vedi Federmecca- vedi Federmeccanica Istituzione di un 4 anzianità un 5 scatto del 2% sulla paga base
to del 1,5% scatto all'1%
NORME SULL'APPRENDISTATO
VOCI INTERSIND FEDERMECCANICA CONFAPI ORAFI
ARTIGIANI ARTIGIANI ORAFI MECCANICI
te al 3 livello della paga base del 5 livello (operaio qualificato)
paga base dell'aperaio qualificato
Paga base da un minimo da un minimo del 65% vedi Federmeccani vedi Federmeccanica Da un minimo del Da un minimo del del 70%ad ad un massimo del 90% ca 55 per cento ad un 55 ad un massiun massimo della paga corrisponden- massimo del 90% mo del 90% della del 90 della paga corrispondente al 3 li vello dell'inquaquadramento unico
Durata vedi Federmec- gli apprendisti di e- vedi Federmeccani-
a) settore artistico dell'apprendistato tanica tà superiore ai 17 anni con diploma di istituto professionale specifico alla qualifica per cui si crea il rapporto, perverranno alla 3 categoria dopo 3 mesi di apprendistato;
gli apprendisti di età superiore ai 16 anni con diploma di scuola d'ohbligo più corso generale di formazione professionaie perverranno alla 3
ca da un massimo di 4 anni ad un minimo di 2 in relazione alla età di assunzione. La durata è ridotta di un anno nel caso di possesso di attestato di fiequenza a scuole pro fessionali attinenti alla attività specifica.
h) Mestieri tradizionali
— Per una serie di mestieri specificamente indicati si va: categoria dopo 12 mesi di apprendistato;
gli apprendisti di età supeíiore ai 16 anni con diploma di scuola d'ohhli bligo perverranno alla 3 categoria dopo 18 mesi di apprendistato.
da un massimo di 4 anni ad un minimo di 2 in relazione all'età;
il periodo si 1 ;íluce ad un massimo di 3 anni e mezzo fino ad un minimo di 1 anno e mezzo nel caso di possesso dell'ammissione al secondo cor so di scuole tecnica industriale
— Per i mestieri non ind'cati il periodo va da un massimo di 2 anni e mez-
zo ad un minimo di 1 ail, no -- da 2 anni a 6
—
i mesi nel caso 2). 35
La disciplina legislativa relativa ai rapporti di lavoro contempla la dimensione aziendale in due punti importantì. La legge 604 del 15 luglio 1966 e lo Statuto dei Lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970).
a) La legge 604 stabilisce che nel caso in cui la stabilità del posto di lavoro non sia assicurata a norma di legge, di regolamento e/o di contratto collettivo individuale il licenziamento non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile Per giustificato motivo si intende l'inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro oppure ragioni inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione lavoro e il regolare funzionamento di essa.
L'art. 8 della legge stabilisce che "quando risulti accertato che non ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro tre giorni, o in mancanza a risarcire il danno."
L'art. 11 stabilisce che le norme di questa legge non si applicano ai datori di lavoro che occupano fino a 35 dipendenti.
b) Lo Statuto dei Lavoratori (legge 300) innova sostanzialmente la legge 604 stabilendo l'obbligo del datore di lavoro al reintegro del lavoratore sul posto di lavoro, (articolo 18), quando non sussistono i termini del licenziamento. Il reintegro avviene mediante la sentenza che dichiara inefficace il licenziamento
ai sensi dell'art. 2 della legge 604 o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo. La sentenza ha valore esecutiva.
il titolo terzo dello Statuto dei Lavoratori disciplina il diritto di costituzione di rappresentania sindacale, di assemblea, di referendum su materie attinenti alla attività sindacale; tutela i rappresentanti sindacali da indebiti trasferimenti, regola i permessi sindacali retribuiti a seconda delle dimensioni aziendali, salvo disposizioni più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro.
L'art. 35 dello Statuto dei Lavoratori disciplina il campo di applicazione delle norme dell'art. 18 e del titolo terzo.
Queste si applicano per le imprese industriali e commerciali a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio, reparto autonomo che occupa più di 15 dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agrico le con più di 5 dipendenti. Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più di 15 dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.
I dipendenti di imprese artigiane restano quindi esclusi da importanti tutele legislative. La norma restrittiva che introduce il concetto territoriale di Comune è poco significativa dal punto di vista degli effetti e irrilevante per gli artigiani. '
Con il CNL Artigiano 1974 abbiamo conquistato il diritto di assemblea, limitatamente però a 8 ore annue per gli Artigiani Metalmeccanici e a 6 ore per gli orafi.
APRILE 1975
(Questo accordo estende per la prima volta a tutti i settori dell'artigianato il sistema di scala mobile dei salari in vigore negli altri settori produttivi).
ACCORDO PER L'ADOZIONE DEL MECCANISMO DELLA SCALA MOBILE E LA REGOLAMENTAZIONE DELL'INDENNITA' DI CONTINGENZA NEL SETTORE DELL'ARTIGIANATO
Premesso:
che in data 21 febbraio 1964, tra le Organizzazioni Artigiane e quelle dei lavoratori, fu stipulato un "Accordo Interconfederale per la normalizzazione delle relazioni sindacali e della situazione contrattuale nel settore artigiano";
— che nel contesto di detto strumento pattizio fu, tra l'altro, previsto: "gli accordi interconfederali regoleranno le materie e gli istituti di carattere generale, come ad esempio il congegno della scala mobile" nonchè "altre materie che fossero ritenute di competenza delle Confederazioni";
- che di tale accordo, come recentemente è stato dalle parti convenuto, deve, nel rispetto dell'autonomia contrattuale del settore, essere verificata l'operatività e l'attuazione mediante un esame compiuto di tutte le situazioni connesse con la contrattualistica artigiana ed i suoi sviluppi futuri al fine,altresi, di superare con iniziative comuni ed eventuali ulteriori intese gli ostacoli che si frappongono ad una piena integrale applicazione del citato "Accordo Interconfederale del 21 febbraio 1964".
Considerato il notevole accentuarsi del movimento inflazionistico e la prospettata esigenza di assicurare un miglior sostegno ai redditi di lavoro più bassi e pertanto più esposti alle conseguenze dell'aumento del costo della vita.
Ritenuto che il meccanismo della scala mobile costituisce una efficace salvaguardia delle retribuzioni reali
LE DIFFERENZE
GIURIDICHE
percepite dai lavoratori.
Rilevata la opportunità di adottare anche per il settore dell'Artigianato un meccanismo della scala mobile a ca rattere nazionale anche al fine di regolare la uniformità dei trattamenti:
si conviene quanto segue:
ART. 1 - Decorrenza e contenuto dell'accordo.
A decorrere dal r maggio 1975 viene esteso a tutti i dipendenti delle aziende artigiane considerate tali in base alla legge 860 del 25 luglio e successive modificazioni il meccanismo della scala mobile (secondo quanto convenuto al protocollo allegato.)
5RT. 2 - Periodo di riferimento per il calcolo dell'indice del costo della vita.
A decorrere dal trimestre di rilevazione febbraio-aprile 1975 l'indice nazionale del costo della vita elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica ai fini del sistema di scala mobile (secondo le norme di cui al protocollo allegato) verrà calcolato assumendo come base uguale 100 le spese della famiglia tipo del trimestre agosto ottobre 1974.
Il primo scatto di contingenza secondo le norme di cui al presente articolo andrà in vigore dal trimestre maggio-luglio 1975 tenendo conto delle variazioni che l'indice del costo della vita del trimestre febbraio-aprile 75 presenterà rispetto a quello del trimestre precedente.
ART. 3 - Valore del punto
Il valore del punto da adottare per tutte le qualifiche e per tutto iI settore artigiano a decorrere dalla data del 1 febbraio 1978 viene determinato in L. 2.389; tale valore sarà raggiunto secondo le gradualità risultanti dalla tabella allegata che forma parte integrante del presente accordo. I valori di cui alla tabella stessa sono ragguagliati a mese e sono frazionabili ad ora e/o giornata secondo le norme dei rispettivi contratti di lavoro o le norme in uso aziendalmente.
ART. 4 - Conglobamento
Le parti convengono che le indennità di contingenza che venivano corrisposte fino alla data del 30 aprile 1975 in virtù di accordi nazionali di categoria - territoriali - aziendali o in via di fatto - verranno conglobate nei minimi di paga base o stipendio base secondo accordi fra le parti contraenti interessate.
Nei settori in cui sono in vigore contratti nazionali di categoria il conglobamento avrà luogo al rinnovo dei singoli contratti.
L'operazione di conglobamento dovrà avvenire senza benefici nè perdite per le parti.
ART. 5 - Efficacia abrogativa
Il presente accordo abroga e sostituisce ogni precedente accordo di categoria o territoriale o aziendale in materia di contingenza ed ogni altro meccanismo di aumenti retributivi ricorrenti attuato anche di fatto in sostituzione dell'applicazione della scala mobile, fatte salve eventuali condizioni di miglior favore per gli importi di contingenza.
ART. 6 - Aumenti retributivi
A tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane, salvo che per le categorie di cui al comma seguente, verrà corrisposto a partire dal r maggio 1975 un aumento retributivo di L. 10.000 mensili (Applicato su tutti gli istituti contrattuali ndr)
Per le categorie del raggruppamento B del contratto dell'abbigliamento e tutte le lavorazioni a mano e su misura dello stesso settore, nonchè per lavanderie, puliture a secco, tintorie di abiti e indumenti, smacchiatorie, stirerie e plissettature in genere; altresì pale attività regolate dal contratto di lavoro delle categorie parrucchieri per uomo e signora, misti ed affini; e per i laboratori di fotografi professionisti l'aumento retributivo viene determinato in L. 4.000 mensili a partire dal r maggio 1975 e ulteriori L. 6.000 a partire dal 1 novembre 1975
Gli importi suddetti sono ragguagliati a mese e sono frazionabili ad ora e/o a giornata secondo le norme dei rispettivi contratti di lavoro o le norme in uso aziendalmente.
Gli aumenti retributivi del presente articolo devono considerarsi assorbibili fino a concorrenza di eventuali aumenti corrisposti allo stesso titolo, con riferimento all'apertura della vertenza sulla contingenza.
NOTA — Le parti si riservano di precisare i gruppi di mestiere ai quali si applica lo scaglionamento previsto dal comma del presente articolo.
ART. 7 - Assegni familiari
Le parti stipulanti convengono sulla necessità di aumentare del 20 per cento le attuali misure degli -issegni familiari per coniuge e figli, utilizzando a tal fine l'attivo di bilancio della gestione della cassa unica assegni familiari.
Nel caso si rendesse necessario adeguare il contributo a carico della produzione per assicurare l'equilibrio della gestione le parti si incontreranno per concordare le opportune differenziazioni delle aliquote contributive dell'artigianato rispetto a quelle degli altri settori produttivi.
ART. 8 - Durata
Il presente accordo avrà durata fino al 31 dicembre 1978 e potrà essere disdetto da ciascuna delle parti contraenti con un preavviso di sei mesi rispetto a tale scadenza. Se non disdetto entro tale termine esso si intenderà prorogato di anno in anno fermo restando il termine di preavviso suddetto.
ART. 9 - Normativa confederale - stipulazione dei contratti nazionali di categoria
Le partì si impegnano ad incontrarsi entro breve termine per la definizione di altre norme interconfederali e per dare estensione alla contrattazione nazionale di categoria.
ART. 10 - Salario garantito
Le parti, considerata la peculiarità di alcune categorie del settore artigiano, concordano sull'opportunità di promuovere per le medesime la istituzione di una apposita Cassa integrazione guadagni, eventualmente in piena autonomia rispetto alle casse esistenti in altri settori produttivi.
In questo quadro, le parti concordano di istituire una apposita commissione al fine di approfondire l'esame del problema;
e prendono impegno di presentare agli Organi di Governo le proposte conclusive alle qtiali perverrà la predetta commissione.
ART. 11 - Quote di servizio contrattuale
Con riferimento a quanto previsto dall'articolo unico della legge n. 311 del 4 giugno 1973 per la riscossione dei contributi per assistenza contrattuale, le parti stabiliscono con il presente accordo di avvalersi del disposto legislativo citato per affidarne il relativo servizio agli Istituti in esso previsti, convenendo che per quanto riguarda le quote di spettanza delle Confederazioni di parte datoriale - le quali sole, ne determineranno l'entità - esso sarà effettuato a mezzo dei ruoli esattoriali.
Sempre al riguardo si concorda, altresì, che le quote di competenza delle Federazioni Nazionali di categoria, sia esse datoriali che dei lavoratori,siano rinviate ai singoli C.C.N.L. nei quali verrà determinata la misura e le modalità di riscossione.
DALL'ART.
DELL'ACCORDO
( lire mensili) CATEGORIE dal 1.5.75 al 31.1.76 dal 1.2.76 al 31.10.76 dal 1.11.76 al 31.7.77 dal 1.8.77 al 31.8.78 dal 1.2.78 Impiegati 1 categoria 2.389 2.389 2.389 2.389 2.389 2 categoria a 1 e 2 cat. spec. 1.909 2.029 2.149 2.269 2.389 3 categoria 1.542 1.754 1.965 2.177 2.389 4 categoria 1.421 1.663 1.905 2.147 2.389 5 categoria 1.362 1.619 1.875 2.132 2.389 Operai 1 categoria 1.467 1.698 1.928 2.159 2.389 2 categoria 1.362 1.619 1.875 2.132 2.389 3 categoria 1.310 1.580 1.849 2.119 2.389 4 categoria 1.276 1.554 1.833 2.111 2.389 5 categoria 1.243 1.529 1.816 2.102 2.389 6 categoi-ia 1.171 1.476 1.780 2.085 2.389 Apprendisti 1.362 1.619 1.875 2.132 2.389 sup. ai 20 anni 18 - 20 anni 1.234 1.523 1.812 2.101 2.389 16-18 anni 1.087 1.413 1.739 2.065 2.389 Inf. ai 16 anni 940 1.302 1.664 2.026 2.389 AZIENDE
AD ALBO
ARTIGIANI Totale aziende Aziende metalmeccaniche, installatrici orafe-argentiere 1957 500.000 1961 916.000 1968 1.165.000 264.077 1971 1.231.000 1973 1.321.787 318.996 1974 1.344.448 CANCELLAZIONI AZIENDE DA ALBO ARTIGIANI dall'inizio al 31/12/74 dall' 1.1.74 al 31.12.74 1.449.232 122.183 ISCRIZIONI AZIENDE ALL'ALBO ARTIGIANI dall'1.1.74 al 31.12.74 144.183 (fonti: rielaborazione dati Ministero Industria e Federmutua) FORZA LAVORO OCCUPATA IN AZIENDE ARTIGIANE Totale aziende Imprenditori 1.662.430 Coadiuvanti 140.000 Apprendisti 460.000 Lavoratori dipendenti 800.000 TOTALE 3.002.430 (fonti: dati Ministero Industria 1974)
VALORI UNITARI DEL PUNTO DI CONTINGENZA ALLE DIVERSE TARIFFE PREVISTE
5
INTERCONFEDERALE DEL 24 APRILE 1975
ISCRITTE
DEGLI
DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE UNITA' PRODUTTIVE ARTIGIANE NEL SETTORE METALMECCANICI Tabella 5 Regione Ferro Meccanica Installatori Orafi - Arg. Varie Totale% Variaz. 68 - 73 Valle d'Aosta 1968 1973 100 118 258 334 178 270 33 41 569 763 + 34 Piemonte 1968 6861 15256 5592 2793 44 30546 1973 8355 18631 6890 2948 88 36912 + 2° Lombardia 1968 11979 27461 9274 2852 160 51669 1973 13415 33791 11809 3011 113 62139 + 20 Liguria 1968 1486 4748 2199 593 12 9038 1973 1498 5472 2756 593 13 10332 + 14 Trentino A.A. 1968 1973 1017 986 1786 2062 1069 1243 243 251 6 9 4121 4551 + 10 Friuli V.G. 1968 1973 1246 1260 3503 4003 1728 2432 360 341 9 13 6846 8049 + 17 Veneto 1968 4270 11525 5007 1487 35 22324 1973 4951 15124 7133 1663 42 28913 + 29 Emilia Romag. 1968 1973 6028 6046 18448 20602 5713 6745 1300 1263 38 35 31527 34691 + 10 Toscana 1968 3521 10269 4542 1615 21 19968 1973 3786 12333 5816 1927 28 23890 + 19 Marche 1968 1605 4378 1527 434 130 8074 1973 1574 5298 2104 411 194 9581 + 18 Umbria 1968 762 2089 911 175 5 3942 1973 700 2537 1202 201 4 4644 + 17 Lazio 1968 1973 2407 2873 8794 11773 3575 4913 1151 1266 22 49 15949 20874 + 30 Abruzzo 1968 1973 1402 1255 2636 3391 972 1342 2"2 250 11 11 5923 6249 + 18 Molise 1968 1973 446 385 538 695 297 356 57 54 1 — 1339 1490 + 11 Campania 1968 1973 2628 2720 5600 7349 2403 3039 1291 1381 19 23 11941 14512 + 21 li
* I dati relativi agli installatori di impianti sono ricavati dal dato complessivo per il settore dell'edilizia con la percentuale del 26.96 per cento per il 1968 e del 26.31 per cento per il 1973.
i Regione Ferro Meccanica Installatori * Orafi - Arg. Varie Totale % Variaz. 68 - 73 Puglia 1968 1973 2552 2419 7044 8846 2441 2899 515 518 13 14 12565 14696 + 17 Basilicata 1968 656 917 310 88 2 1973 1973 561 1099 371 77 — 2108 + 6 Calabria 1968 1973 1137 1195 2674 3466 666 897 241 218 6 12 4724 5788 + 22 Sardegna 1968 1973 1177 1076 2820 3750 996 1577 287 312 — 7 5280 6722 + 27 Sicilia 1968 1973 4207 4600 8251 11698 2923 4687 983 1079 25 28 16389 22092 + 34 Totale 1968 55487 138995 52323 16770 502 264077 Totale 1973 59773 172254 68481 17805 683 318996 + 20
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