FI Metalmeccanici milano piazza Umanitaria, 5
SOMMARIO
- Risoluzione del Consiglio Generale FLM - 20 ottobre 78: deciso lo sciopero delle ore straordinarie per tutto il mese di novembre
- Risoluzione del Consiglio Generale FLM - 20 ottobre 78: solidarietà con gli antifascisti argentini
- Consiglio Generale e Direttivo provinciali FLM hanno dibattuto la piattaforma - 20 ottobre 78
Eletta la Segreteria Regionale
FIOM - CGIL - 14 ottobre 78
Eletta la nuova segreteria provinciale UILM
- Documento della Segreteria Fed. Cgil-Cisl-Uil: ipotesi di autoregolamentazione del diritto di sciopero
- Testo Disegno di Legge sulla Riforma delle pensioni
Uffici e addetti della FLM prov.
della FLM milanese
Deciso lo sciopero delle ore straordinarie per tutto il mese di novembre
Risoluzione del Consiglio Generale FLM - 20 ott. '78
Da oltre cinque mesi é aperta la vertenza territoriale nella nostra provincia sui problemi degli investimenti, sui riflessi che essi comportano sulla occupazione del territorio e nei vari comparti sul problema della mobilità per i lavoratori delle aziende "ormai irrecuperabili" o che hanno accordi specifici da posto di lavoro a posto di lavoro sui problemi dell'occupazione giovanile collegata alla legge 285 sui problemi del decentramento produttivo e del lavoro a domicilio sui problemi dell'applicazione della parte del contratto riguardante la difesa della sakute e delle misure di prevenzione.
In questi mesi, dopo lo sciopero generale della nostra provincia del 28 giugno u.s., varie manifestazioni a livello di zona, dopo più incontri con le associazioni padronali: As solombarda, Api, Associazione di Monza e di Legnano, registriamo un atteggiamento negati vo ad entrare nel merito dei problemi posti dalla F.L.M. Per quanto riguarda l'Intersind addirittura siamo in presenza del rifiuto a fissare l'incontro.
Nelle settimane scorse il presidio all'Assolombarda il 4-5-6 ottobre ed il presidio del l'ottagono della Galleria nei giorni 18 e 19 ottobre attorno ai problemi dell'ambiente della salute e dell' applicazione dei contratti, hanno trovato significativi momenti di partecipazione di lavoratori e giovani.
Oggi, di fronte al permanere di un atteggiamento negativo del padronato siamo chiamati ad assumere iniziative più incisive, per questo l'Esecutivo Provinciale ha deciso di pro porre al Consiglio Generale la decisione di una ulteriore iniziativa di lotta con la sospensione delle ore straordinarie in tutte le aziende metalmeccaniche milanesi per tutto il mese di novembre.
Il Consiglio Generale assume queste forme di lotta per realizzare il rispetto degli accordi sottoscritti e costringere la Federmeccanica milanese e le altre associazioni padronali a modificare l'atteggiamento negativo fin qui tenuto.
Il Consiglio Generale ribadisce la decisione di continuare nelle iniziative di lotta, durante la vertenza contrattuale, fino a che non si realizzeranno concreti risultati sui diversi tavoli della trattativa.
Il Consiglio Generale impegna ed invita pertanto i comitati direttivi di zona che si riu niranno la prossima settimana e tutti i consigli di fabbrica a dare pratica attuazione assumendo tutte le misure necessarie di lotta per portare ad uno sbocco positivo le.ver tenze. 2
SOLIDARIETA' CON GLI ANTIFASCISTI ARGENTINI
Risoluzione del Consiglio Generale
Il Consiglio Generale della F.L.M. di Milano, coerentemente con lo spirito e le inizia tive di carattere internazionalista che da sempre caratterizzano l'attenzione della ca tegoria ai problemi internazionali, assume pienamente la proposta fatta nel corso del l'assemblea odierna da parte del compagno MARRAL, membro della C.G.T. in esilio.
Il Consiglio Generale della FLM di Milano decide pertanto di realizzare le seguenti ini ziative:
- aprire tutte le istanze dell'organizzazione, nel corso della consultazione contrattua le, alla partecipazione dei compagni sindacalisti Argentini:
- di promuovere una diffusa sottoscrizione in tutta la provincia, al fine di rendere pos sibile la sopravvivenza dei militanti sindacali in questo momento scarcerati in Argen tina e privi di mezzi per riparare all'estero.
Milano, 20 ottobre 1978
Consiglio Generale e Direttivo provinciali FLM hanno dibattuto la piattaforma
20 OTTOBRE 1978 ( Sala della Provincia )
Relatore : Pizzinac
Interventi: E.Mattina
Mai occhi
Stocchi Alfa Romeo
Ricotti Alfa Roco
Memo Siadinsv Alfa Romeo
Di Giorgio FAITA
Sudati N. Innocenti
Pozzoni Borletti
Piran CEI
Ledda Lodi
Pelli cci oli FALCK
Eletta dal Consiglio Generale FIOM - CGIL della Lombardia, la Segreteria Regionale - 14 ott. '78
11 Consiglio Generale della FIOM - CGIL della Lombardia riunito il 14 Ottobre ha proceduto alla nomina della Segreteria Regionale ( he risulta così composta :
Castano Giampiero Renato Luceti Pedò Gianni
Antonio Fanzaga Bruno Marabe se Antonio Pizzinato
Pannozzo Gigi
ELETTA LA NUOVA SEGRETERIA PROV. UILM
Il Comitato Direttivo della U.I.L.M. di Milano, riunito il 6 di Ottobre 1978 ha proceduto alla rielezione della nuova Segreteria Provinciale che risulta composta di n. 7 compagni:
Segretarió Responsabile Massimo Mazzantini
Renzo Canciani
Amedeo Giuliani
Amedeo Fiorentino
Antimo Mucci
Renato Trabucchi
Il Comitato Direttivo è impegnato a designare il settimo mem`•rc della Segreteria entro breve tempo
Documento della Segreteria Fed. Cgil - Cisl - Uil:
Ipotesi di autoregolamentazione del diritto di sciopero
La Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL intende affrontare in piena autonomia, come elemen to ormai maturo nelle coscienze dei lavoratori, i problemi posti in alcuni settori di at tività dai comportamenti relativi alle forme di lotta, in particolare all'esercizio del diritto di sciopero.
Nel considerare tali problemi - in un contesto che riconosce il diritto di sciopero come inalienabile strumento dei lavoratori per contribuire alla piena affermazione dei princi pi di democrazia e di eguaglianza contenuti nella Costituzione repubblicana - il movimento sindacale assume come punti di riferimento i valori propri dell'esperienza costruì ta unitariamente in questi anni che ha visto lo stesso sindacato protagonista, non soltanto della tutela e della dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ma anche impegna to nella promozione di interessi più generali, di carattere economico e sociale.
Il fine che il movimento sindacale unitario intende perseguire, nell'affrontare tali pro blemi é la razionalizzazione e l'omogeneizzazione di comportamenti da seguire nell'attua zione delle iniziative di lotta. Ciò per dare una risposta organica e sistematica che chiarisce in modo più puntuale la nostra concezione e la nostra pratica.
Tale impegno si pone innanzitutto in continuità con le prassi (formalizzate o meno) ge neralmente seguite dalla organizzazione della Federazione unitaria e poi deriva dalla ne cessità di una più compiuta elaborazione e definizione di tali norme di comportamento.
La Federazione Unitaria ritiene necessario affrontare e risolvere in tempi ravvicinati, le questióni relative all'esercizio delle forme di lotta, come metodo concreto anche per offrire una risposta ai tentativi inaccettabili di regolare per legge, direttamente o con norme in bianco, le modalità di esercizio di tale diritto.
Ciò non solo nella convinzione di essere di fronte a strumentali attacchi volti a ridimensionare complessivamente il ruolo e le stesse conquiste del sindacato, ma anche di offrire a una grande massa di lavoratori la possibilità di individuare un ulteriore al largameato e capacità di partecipazione alle lotte, per il miglioramento delle loro con dizioni di lavoro e per creare un rapporto più unitario tra i lavoratori e tra i lavoratori e gli utenti.
Va comunque sottolineato che l'autoregolamentazione - di fronte ad agitazioni spesso de terminate da cause e malesseri profondi e a volte provocate o strumentalizzate ai fini antisindacali - non può costituire uno strumento da solo idoneo ad assicurare il supera mento delle tensioni presenti, che solo una concomitante azione di riorganizzazione dei servizi pubblici e di una loro più responsabile gestione può assicurare.
Il carattere generale delle questioni trattate é tale che non può essere oggetto di ri flessione esclusiva dei settori più direttamente interessati, soprattutto perché solo il coinvolgimento dell'intero movimento sindacale può e deve assicurare forme di soli darietà generale in grado di garantire l'esito positivo delle lotte per tutti i lavora tori
La scelta dell'autoregolamentazione - con la quale il sindacato unitario intende assumere le sue responsabilità per il superamento di forme di lotta, estranee ai suoi prin ciPi ed alla sua tradizione - impone una risposta che deve venire anche dalle controparti, sia pubbliche che private.
Questa scelta costituisce un presupposto decisivo per far si che l'inalienabile diritto di sciopero dei lavoratori, in assenza di controparti certe oltre che responsabili dell'andamento dei servizi, si trasformi in una inaccettabile prova di forza che può finire Per identificare negli utenti una controparte impropria.
In tale quadro, non sfugge la responsabilità dei pubblici poteri che a volte sono arri vati ad incentivare direttamente la presenza del sindacalismo cosiddetto autonomo e ad usarne gli effetti di rincorsa salariale in chiave antiunitaria ed anticonfederale.
Questa situazione é aggravata dalle difficoltà caratteristiche della contrattualità nel settore pubblico, in carenza di un'idonea legislazione di sostegno, i cui fondamen ti, sono stati più volte ribaditi dalla Federazione unitaria e che dovranno tradursi rapidamente in una legge quadro.
criterio dell'autoregolamentazione deve essere applicato, in particolare in: attività attinenti la tutela della salute e della incolumità. All'interno di queste aree vanno individuati, attraverso il dibattito dei lavoratori e delle categorie in teressate, i servizi e le prestazioni che devono comunque essere garantiti durante azioni di lotta (ad esempio: interventi di urgenza negli ospedali, i passaggi a li vello nelle ferrovie, il pronto intervento dei vigili del fuoco); attività dell'industria (in particolare gli impianti a ciclo continuo) sia per quan to riguarda la salvaguardia degli impianti, sia per i problemi di sicurezza. In tali settori va peraltro ricordatala prassi ormai consolidata di accordi aziendali concernenti le comandate concordate; attività dei servizi, nelle quali il movimento sindacali individua interessi da defi nire puntualmente nel dibattito unitario che intende tutelare
Lt obiettivo della Federazione CGIL-CIS Le-UIL é quello di individuare, preliminarmente, una serie di principi di carattere generale da sottoporre, cog la più ampia partecipazione
e discussione, alle categorie interessate e a tutti i lavotatori. Deve essere compito di queste formulare norme scritte di autoregolamentazione dello sciopero, adeguando alle caratteristiche peculiari di ciascun settore i principi generali tracciati in sede confg derale e cercando, per quanto possibile, di pervenire ad una omogeneizzazione delle diverse formulazioni/
Talé omogeneizzazione non deve prescindere, alli interno dei.singoli servizi, dalla con siderazione delle relazioni intercorrenti fra attività complementari, che concorrano ad uno stesso servizio.
Nella fase di individuazione dei criteri generali cui attenersi nella successiva defini zione delle norme di autoregolamentazione, sarà opportuno considerare le prassi scritte di autodisciplina operanti già da tempo in alcune categorie.
I principi generali ai quali si dovrà far riferimento per una .recisa formulazione delle norme di autoregolamentazione all'interno di ciascuna nategoria, dovrebbero riguardare i seguenti punti: organismi competenti a proclamare lo preavviso (tenendo presente che esso non ha la stessa valenza nei vari servizi) da rg sciopero e a definire le modalità; dere pubblico e noto all'utenza; della vertenza e dei moti ampia e corretta pubblicizzazione all'utenza dei contenuti al fine di rimarcare le vi che sono alla base della proclazione dello sciopero, anche servizi alternativi, responsabilità delle controparti, e per la predisposizione di che garantiscano standard minimi di sicurezza; determinazione ed individuazione delle attività e delle prestazioni mantenere in funzione; adozione, ove possibile, di criteri di gradualità nell'azione di lotta; contenendo, ad esempio, nella fase iniziale della stessa, gli effetti dèlla astensione dal lavo ro su determinate fasce di utenza o determinati periodi; valutazione dell'opportunità di proclamare lo sciopero in certi servizi, tanza o in aggiunta di altri scioperi in attività concorrenti e complementari.
professionali da in concomi-
In rapporto alle evoluzioni che intervengono nell'organizzazione produttiva e dei servi% nonché ai dati di esperienza che potranno essere acquisiti nell'applicazione dei codici che le categorie definiranno, si dovranno prevedere progressivi aggiornamenti e formula zioni più organiche delle norme di autoregolamentazione.
Va anche sottolineato che l'impegno del sindacato non si deve limitare alla formulazione di regole di condotta.
La necessità di rendere coerenti i nostri comportamenti con obiettivi_ generali che tanfi no conto di interessi collettivi, anche in relazione alla ricerca del maggiore consenso ed alla possibilità di trovare forme di lotta alternative, comporta necessariamente che la valutazione delle forme di lotta siano adottate coinvolgendo le strutture territoria li, senza, naturalmente, ledere l'autonomia delle categorie nella decisione delle inizi; tive stesse.
Inoltre, tenuto conto della interrelazione esistente fra strutture organizzative del sii dacato, contenuti rivendicativi e forme di lotta, va ribadita la necessità di superare la frammentazione contrattuale nell'ambito di uno stesso servizio o attività, anche al fine di conseguire una politica rivendicativa più perequativa ed egualitaria.
El poi necessario pervenire ad una omogenea regolamentazione delle modalità di discipli na delle trattenute sulla retribuzione in caso di sciopero, attualmente non uniformi nel settore pubblico, non solo per consentire forme di sciopero brevi per le categorie nelle quali a queste forme di lotta corrisponde la perdita dell'intera retribuzione giornalie ra, ma anche per evitare che in alcuni settori, l'effettuazione dello sciopero non com porti alcuna conseguenza, sul piano retributivo, se non addirittura dei benefici.
Per quanto riguarda, specie nei servizi pubblici, quelle forme di lotta che si sostanzia no nell'applicazione puntigliosa e letterale dei regolamenti e dei mansionari, non va sot tovalutata l'opportunità di procedere ad una profonda revisione degli stessi, sia per renderli più efficaci e aggiornati, sia per disincentivare quelle modalità di lotta per noi inaccettabili che, pur arrecando ugualmente danni e disagi, non comportano alcun sa crificio economico per chi li attua.
Per quanto concerne il problema dell'art. 330 del codice penale tuttora vigente, anche se scarsamente applicato negli ultimi anni, non va sottovalutata la pericolosità del mantenì mento del nostro ordinamento giuridico di una sanzione di questo tipo che prevede fino a cinque anni di reclusione per i capi, organizzatori e promotori di un abbandono colletti vc dei pubblici uffici e servizi, e fino a due anni per i partecipanti allo sciopero.
Di questa norma, come di altre simili che sono il retaggio di un orientamente autoritario e repressivo, il sindacato ha sempre chiesto - e chiede anche oggi - l'abrogazione in quanto non la ritiene compatibile con un sisteita di relazioni sindacali nell'ambito del quale la libertà sindacale si é andata sempre più estendendo a fascie di lavoratori che prima ne erano indebitamente privi. Tale abrogazione non deve ovviamente costituire l'occasione per un intervento legislativo volto ad estendere i limiti dell'esercizio del diritto di sciopero,.
TESTO DISEGNO DI LEGGE SULLA RIFORMA DELLE PENSIONI
ARTICOLO 1
Iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria
e:A decorrere dal r. luglio 1979 tutti i lavorateti dipendenti privati e pubblici, sia civili sia reilitatt, sono iscritti, salvo quanto disposto edol comma successivo, all'assicurazione geneAie obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia 4 i ate:ierstiti.
Le forme obbligatorie di previdenza sosti«leve, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale predetta restano in vigore con i ~ari ordinamenti e le relative gestioni, sempicche non ne sia stata prevista la soppressine ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, lbnitatamente ai soggetti che risultino già irafi o pensionati alla data del 30 giugno 1/79 in una delle predette gestioni.
'Restano in vigore, anche per i soggetti di c i al primo comma, le norme previste per le a igole categorie di lavoratori in materia di i alidità specifiche e per causa di servizio.
Il Governo della Repubblica, con la procedura di cui all'articolo 25, è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1979, anche con separati decreti, norme intese a:
costituire presso l'Istituo nazionale della previdenza sociale (Inps), con separate evidenze contabili, un Fondo di garanzia per il• concorso al finanziamento delle pensioni da erogare ai soggetti di cui al secondo comma. Tale Fondo sarà alimentato da una quota dei contributi versati, per i nuovi iscritti, al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti (Fpld) di parte dei rispettivi datori di lavoro, operèti con le gestioni di cui al secondo comma: la quota anzidetta, da aggiornare periodicaniente, dovrà essere determinata in modo da assicurare al Fpld il gettito finanziario necessario a garantire la copertura degli oneri per le prestazioni a favore dei nuovi iscritti, aumentato di una percentuale da stabilirsi in relazione alle esigenze della mutualità generale; stabilire che le Amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo non obbligate ad iscrivere il proprio personale al trattamento di quiescenza del personale civile dello Stato, siano tenute a versare, per i nuovi iscritti, la sola quota contributiva di competenza del Fpld determinata ai sensi del precedente punto a) restando a carico delle Amministrazioni stesse gli oneri relativi alle pensioni in essere, nonchè ai trattamenti da erogare ai rispettivi iscritti alla data del 30 giugno 1979;
e) stabilire che per le gestioni ad esaurimento di cui al secondo comma dovrà essere periodieemente adeguata la contribuzione per i . lavoratori assicurati, tenuto anche conto delle rispettive riserve tecniche e degli accantonernenti presso il Fondo di garanzia e dei intime iscritti al Fpld di cui alla precedente lettera a). Il relativo provvedimento sarà adottato con decreto del presidente dell, consiglio dei ministri, su proposta del ministro del Lavoro e della Previdenza sociale di concerto con quello del Tesoro, sentito il Consiglio dei ministri;
d) prevedere che, con il procedere della omogenizzazione dei trattamenti, per decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro del Lavoro e della Previdenza sociale di concerto con quello del Tesoro potrà essere disposto il trasferimento nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei soggetti residui iscritti o pensionati presso le forme obbligatorie di previdenza indicate al secondo comma o la costituzione di appositi Fondi speciali presso l'Inps. Con lo stesso provvedimento dovranno essere disciplinati la cessazione degli enti gestori di previdenza suddetta, il pasaggio all'Inps dai rispettivi patrimoni e del personale da essi utilizzato secondo i criteri generali previsti dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.
Con apposita delibera l'Inps provvederà a rideterminare le dotazioni organiche del dipendente personale;
e) introdurre una disciplina omogenea per tutti i trattamenti comunque integrativi che, salvaguardando le posizioni acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge, sia basato sui seguenti criteri:
I) il trattamento globale eli pensione, comprensivo della quota a carico della gestione principale non può superare la media delle retribuzioni, ragguagliate a mese, dell'ultimo Triennio antecedente il pensionamento e deve essere determinato in ragione di tanti quarantesimi della media delle retribuzioni stesse per quanti sono gli anni di servizio utile e con esclusione di anzianità convenzionali;
la gestione integrativa deve essere finanziariamente autosufficiente e non gravare, direttamente o indirettamente, sulla finanza pubblica; la contribuzione deve intendersi agli effetti fiscali e previdenziali parte integrante della retribuzione e non è detraibile ai fini della determinazione dell'Irpef;
nell'ambito dei singoliotrattamenti integrativi sono costituite gestioni ad esaurimento per i soggetti che risultino iscritti o pensionati alla data del 30 giugno 1970, il cui trattamento continua ad essere disciplinato dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
f) disciplinare, con effetto dal P luglio 1979; l'assorbimento da parte dell'assicurazione generale obbligatoria della Cassa nazionale per la previdenza marinara, con il ripianamento della situazione deficitaria a carico delle categorie interessate:
il passaggio all'Inps della gestione pensionistica dell'Ente nazionale di previdenza dei lavoratori dello spettacolo (Enpals) con la costituzione di un apposito Fondo speciale di previdenza dei lavoratori dello spettacolo in seno all'Istituto predetto ed il trasferimento 'a quest'ultimo del patrimonio e del personale dell'Enpals relativi alla gestione pensionistica, secondo i criteri generali previsti dalla legge 20 marzo 1975, n. 70. Con apposita delibera l'Inps provvederà a rideterminare le dotazioni organiche del dipendente personale.
ARTICOLO 2 Età pensionabile
I limiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 9, n. I sub arti: colo 2, legge 4 aprile 1952, n. 218, sono stabiliti per tutti gli assicurati al compimento del 60' anno di età e sono estesi ai fondi sostituth% es..nerativi ed esclusivi dell'assicurazione gene' ee obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Alle assicurate è concessa la facoltà di optare per la pensione di vecchiaia al compimento dell'età di 55 anni pie; che possano far valere i requisiti assicurativi e contributivi di cui al predetto articolo 9. Per tutti i soggetti indicati nel comma precedente è confermata la facoltà di optare per il pensionamento al 65* anno di età, fino ad un masimo di 40 anni di contribuzione, con le modalità previste dall'articolo 21 della leW finanziaria» per il bilancio dello Stato relato vo all'anno 1979. Restano fermi i limiti di età stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore per la cessazione dal servi: zio dei pubblici dipendenti. A tal fine non si tiene conto della massima anzianità di servizio eventualmente raggiunta prima del compimento dei predetti limiti di età. Il divieto di cumulo stabilito dall'articolo 21, ultimo comma, della predetta legge finanziaria opera con riferimento al più elevato limite di età stabilito per la cessazione dal servizio.
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con la procedura di cui all'articolo 25 norme intese a: adeguare gradualmente nell'arco di un decennio, le diverse discipline della cessazione facoltativa anticipata dal servizio con diritto a pensione alle norme di cui al presente articolo; definire i limiti di servizio per pensione: mento anticipato di vecchiaia di categorie ci! pubblici dipendenti che svolgono particolari attività;
consentire il pensionamento anticipato di vecchiaia ad un'età non inferiore al 55' mine a particolari categorie di lavoratori occupati per almeno 15 anni in attività usuranti; prevedere l'ulteriore abbassamento del limite di età pensionabile per il personale adibito per almeno 15 anni a specifiche attività che comportino un grado di usura particolar mente rilevante.
ARTICOLO 3
Retribuzione imponibile e petr sionabile
A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il terzo comma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:
« Sono escluse dalla retribuzione imponibili le somme corrisposte a titolo di: diaria o indennità di trasferta in cifra fissa; rimborsi a pie! di lista che costituisce no rimborsi di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro; indennità di missione e rappresentanza/ indennità di cassa; indennità di panatica per i marittimi terra in sostituzione del trattamento de bordo, limitatamente al sessanta per cento del suo ammontare;
gratificazione o elargizione concessa "una tantum" a titolo di liberalità, per venti eccezionali e non ricorrenti, purchè non collegato, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale; indennità di anzianità».
Il compenso per lavoro straordinario relativo a prestazioni superiori alle 250 ore annue non è preso a riferimento per il calcolo delle Prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata vigore della presente legge, su proposta del s ministero del Lavoro e della Previdenza So ciale, di concerto con i ministri delle Finanze e del Tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 25, norme aventi forza di legge intese a rendere gradualmente omogenea la definizione della retribuzione da considerarsi ai fini contributivi, pensionabili e tributari, coordinando le varie normative e apportando alle aliquote contributive le modificazioni che si saranno rese conseguentemente necessarie.
ARTICOLO 4
Contributi figurativi
Ai fini del calcolo della retribuzione annua Pensionabile di cui all'articolo 6, il valore re- tributivo da attribuire per ciascuna settimana ni Periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore, è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nelssa periodo compreso fino alla decorrenza ste Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'arir,10 sola re immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori alla iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato 1:933 riferimento all'anno solare in cui ha inizio assicurazione.
Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al Precedente primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In te/e ipotesi ciasuna settimana a retri fin buzione
Notte è integrata figurativamente o a conCorrenza del valore retributivo riconoscibile, lo caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti comrni.
I periodi indennizzati di malattia successivi Mia data di entrata in vigore della presente legge sono riconosciuti figurativamente anche oltre il limite dì cui all'articolo 56, primo comIna, lettera a), punto 2, del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificae integrazioni. per i lavoratoii agricoli dipendenti, ai fini 'ella determinazione dei requisiti contributivi 41er il diritto a pensioni e per il calcolo della re tribuzione annua pensionabile, ciascuna seiornane di contribuzione figurativa è pari a 6 giornate. La retribuzione da calcolare per cia'corra giornata è quella determinata ai sensi cl ,ell'articoto 28 del Decreto del Presidente della s e 27 aprile 1968, n. 488, per l'anno ,... '9are in cui si collocano i periodi ricono'c,nità figurativamente. d &e disposizioni dì cui al comma del prece"nte articolo non si applicano per la deterrn , orazione dell'importo dei contributi figura' 119 da accreditare ai sensi dell'articolo 31 della `"1,.Re 20 maggio 1970, n. 300, e successive mo"Oficazioni ed integrazioni e dell'articolo 5 dellegge IO marzo 1955, n. 96, e successive Lilocazioni e integrazioni, e dell'articolo I della kle' e 15 febbraio 1974, n. 35.
fatta salva fino al 31 dicembre 1983 la di- rPlina di miglior favore concernente i perioe figurativi prevista per i singoli trattamenti pe nsionistici ,_nsionistici dalle vigenti disposizioni legisla"" o regolamentari.
ARTICOLO 5
Retribuzione massima pensionabile
Al limite massimo di retribuzione ai fini dalla determinazione della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti si applica, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del I gennaio 1979 e con effetto dal I gennaio í97 6 la disciplina dell'adeguamento automatico prevista dall'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
A decorrere dal 1 gennaio 1979, l'anzidetto limite massimo è esteso a tutte le forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria. Per le pensioni liquidate con decorrenza compresa tra il I gennaio 1979 ed il 31 dicembre 1983 la cui determinazione si effettua sulla base dell'ultima retribuzione percepita o con riferimento ad un arco di tempo pari o diverso da un triennio, ove risulti una retribuzione pensionabile superiore al limite previsto nel presente articolo, l'assicurato o i suoi superstiti hanno facoltà di optare per la determinazione della pensione sulla base della media dei tre anni con più elevata retribuzione dell'ultimo decennio, anche in deroga al limite massimo di cui al presente articolo.
ARTICOLO 6
Determinazione della retribuzione pensionabile
TI periodo da prendere a base per la determinazione della retribuzione annua pensionabile nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e costituito dagli ultimi dieci anni solari precedenti la data di decorrenza della pensione ivi compreso quello da cui quest'ultimo decorre.
Per la determina2ione della retribuzione annua pensionabile si calcola la retribuzione media settimanale di ciascun anno solare o frazione di esso suddividendo le retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro o corrispondenti ai periodi riconosciuti figurativamente ovvero relative ad eventuale contribuzione volontaria per il numero delle settimane retributive o riconosciute figurativamente ovvero coperte da contribuzione volontaria.
Per l'anno solare da cui decorre la pensione sono prese in considerazione le retribuzioni corrisposte sino all'ultimo periodo di paga anteriore alla sua decorrenza.
La retribuzione media settimanale di ciascun anno solare o frazione di esso non è presa in considerazione per la parte eccedente la retribuzione massima settimanale pensionabile in vigore nell'anno solare stesso.
Le settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa, o volontaria, comprese nei dieci anni solari di cui al primo comma si suddividono in gruppi successivi di 52 settimane e si attribuisce a ciascuna settimana il valore retributivo corrispondente alla retribuzione media dell'anno solare cui ciascuna settimana si riferisce. Si calcola, quindi, la retribuzione corrispondente a ciascuno dei gruppi anzidetti.
La retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi che hanno fornito le retribuzioni più elevate. Qualora nel decennio di cui al primo comma risultino retribuzioni percepite in costanza di lavoro corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente o relative a contributi volontari per un numero di settimane inferiore complessivamente a 156, le operazioni di ricerca e calcolo di cui ai commi precedenti vengono effettuatinegli anni solari precedenti fino a concorrenza delle 156 settimane anzidette.
Qualora ii numero delle settimane di contribuzione utili per la determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore a 156, ferma restando la determinazione della 9
retribuzione media settimanale nell'ambito di ciascun anno solare di cui ai precedenti commi, la retribuzione annua pensionabile è dàta dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzione esistenti.
ARTICOLO 7
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura di cui all'ari. 25, norme aventi forza di legge intese a disciplinare, con esclusione delle pensioni ai superstiti, la materia del cumulo tra pensione, altri trattamenti previdenziali, redditi da lavoro dipendente, autonomo o professionale e tra pensioni percepite dal medesimo soggetto sulla legge dei seguenti criteri:
garantire la misura del trattamento minimo vigente rispettivamente per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi; per le gestioni pensionistiche che non prevedono l'erogazione di trattamenti minimi ovvero prevedono misure diverse da quelle vigenti per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, si prendono a riferimento le misure in vigore in quest'ultimo punto;
tenere conto sia dell'importo delle prestazioni pensionistiche che dei redditi da lavoro di — pendente, professionale o autonomo superiori ad un importo pari al trattamento minimo di pensione di cui al pnto precedente, individuandosi fasce di pensione cui corrispondono in relazione a fasce di reddito da lavoro, aliquote di trattenute sulla pensione crescenti da un minimo del 25 per cento fino ad un massimo dell'HO per cento;
adottare meccanismi operativi di versamento che rispondano a requisiti di semplicità e razionalità anche per il tramite dei datori di lavoro ovvero mediante lo strumento del prelievo fiscale.
I trattamenti di integrazione salariale e i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione non sono cumulabili con i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti o di altre forme di previdenza sostitutive o integrative della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o die hanno dato titolo ad esclusione o esonero dall'assicurazione stessa.
Per i periodi nei quali il trattamento di pensione è dovuto ma non è ancora liquidaio, i trattamenti di cui al precedente comma sono corrisposti e vengono recuperati mediante conguaglio in unica soluzione, in sede di liquidazione della pensione.
il divieto di cumulo di cui ai precedenti commi non opera, con effetto dal l• gennaio 1978, nei confronti dei titolari di pensione di importo pari o inferiore al trattamento Minimo.
ARTICOLO 8
Cumulo delle pensioni anticipate e di anzianità con la retribuzione
Non sono compatibili e se liquidate non st no cumulabili con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi le pensioni di anzianità o anticipate, anche se connesse con esodi volontari o, comunque, agevolati, erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive
Disciplina del cumulo tra pensione e retribuzione, tra più pensioni e tra pensione ed altri trattamenti previdenziali
integrative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero.
La tredicesima rata di pensione non è cumulabile con la tredicesima mensilità di retribeziose e con gli equivalenti emolumenti corrisposti in occasione delle festività natalizie fino a concorrenza degli importi della tredicesima mensilità di retribuzione e degli emolumenti anzidetti.
Ai fini dell'applicazione del divieto di curi • di cui al preSente articolo, la pensione la retribuzione si intendono al netto delle maggiorazoni e della integrazione per carichi di famiglia. Agli stessi fini dalla retribuzione devono essere detratte anche le quote dovute per tributi erariali e per contributi previdenziali ed Assistenziali.
Ferma restando la vigente disciplina sulla incompatibilità e incomulabilità tra pensioni di anzianità od anticipate e retribuzioni prevista dall'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e da particolari ordinamenti, le disposizioni di cui al primo comma non si applicano alle pensioni ai superstiti derivanti da pensione di anzianità o anticipata, nonchè alle pensioni indicate al primo comma che risultino liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 9
Integrazione al minimo in caso di titolarità di più pensioni dirette
Per le pensioni aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge le integrazioni al trattamento minimo non sono dovute a coloro che percepiscono più pensioni dirette a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi o a carico delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria sopra richiamata o che ne comportino la esclusione o l'esonero, qualora per effetto del cumulo i pensionati ,fruiscano di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo garantito.
Nel caso invece di trattamento complessivo inferiore al minimo, la pensione liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi è integrata tino ad un importo che, sommato a quelli percepiti a carico di altri trattamenti, risulti pari al minimo vigente.
ARTICOLO 10
Pensioni supplementari o supplementi di pensione
Le pensioni supplementari da liquidare ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1336, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti sono calcolate in forma retributiva con le stesse norme previste per le pensioni autonome a carico della assicurazione medesima, fatta eccezione per quelle relative all'integrazione del loro importo alla misura del trattamento minimo.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ai sensi delgarticolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione le retribuzioni ed i periodi ad esso relativi.
La liquidazione del supplemento di pensio-
ne non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione autonoma a dalla data di decorrenza del precedente supplemento.
La norma di cui al comma precedente si appli, t anche ai supplementi liquidati a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Ai supplementi di pensione si applicano gli aumenti per perequazione automatica di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n.160.
ARTICOLO 11
Gestioni pensionistiche speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali
Con decorrenza dal P gennaio 1980 il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli artigiani ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modifiche ed integrazioni, e dagli esercenti attività commerciali ai sensi dell'articolo 10 della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modifiche ed integrazioni, è calcolato moltiplicando il contributo di adeguamento dell'anno 1978 soggetto alle variazioni annuali di cui all 'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per i seguenti coefficienti:
1980: 2,3
1981: 2,5
1982: 2,8
1983 e seguenti: 3
I relativi contributi base sono determinati in relazione alla corrispondente classe di contribuzione.
ARTICOLO 12
Delega per la riforma delle Gestioni speciali dei lavoratori
autonomi
Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello del Tesoro, sentite le Organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative e previo parere della Commiss.one di cui all'articolo 20, è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con separati provvedimenti e per le singoli Gestioni speciali, nel pieno rispetto dell'equilibrio economico e finanziario delle Gestioni stesse, norme aventi valore di legge intese a:
stabilire nuovi criteri di individuazione dei lavoratori autonomi soggetti all'obbligo delle assicurazioni sociali e di revisione degli attuali elenchi indicando, altresì, organi, procedure e sanzioni amministrative comprese tra un minimo di 100 mila lire ed un massimo di un milione di lire:
— istituire, ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni, classi di reddito convenzionali su base volontaria da adeguare con la stessa misura percentuale e decorrenza degli aumenti delle pensioni a carico delle Gestioni interessate; fissare l'aliquota contributiva, la cui gestione dovrà essere tenuta con evidenza, contabile, da applicare sulle classi convenzionali in aggiunta al contributo obbligatorio, in modo da fronteggiare i maggiori oneri derivanti dalla erogazione di prestazioni integrative differenziate;
prevedere che l'aliquota indicata al punto precedente deve essere variata con, decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, sentiti i comitati di vigilanza delle singole gestio-
ni speciali in modo da assicurare l'equilibrio delle gestioni stesse; stabilire che l'importo annuo della pensier ne è pari. per ogni anno di contribuzione utt• le ed entro il limite massimo di 10 anni, al 2 per cento della media di tutti i redditi con' venzionali sui quali sono stati calcolati d con' tributi;
disporre che, ai fini del calcolo della pen' sione, i singoli redditi convenzionali animi sia' no computati nella misura vigente nell'anno in cui è stato versato l'ultimo contributo 6 che tutti i contributi relativi a periodi mite rioni all'anno dell'istituzione delle classi e di reddito diano luogo all'attribuzione del recidi' to convenzionale della prima classe; prevedere che, entro il 31 dicembre 1951, si consegua la parificazione dei trattamend minimi di pensione dei lavoratori autonomi rispettivi coadiuvanti familiari a -quelli del lavoratori dipendenti, subordinandone la rea' li nazione alta condizione che sia garantita le copertura dei conseguenti oneri a totale cara' co delle categorie interessate e che, con de' creto del Ministro del Lavoro e della Previ denza Sociale, di concerto con il Ministro dei Tesoro, sentiti i competenti Comitati di vigi' lenza, si provveda, con effetto dal primo gen: naio di ogni anno, ai necessari adeguamenti della misura dei contributi dovuti dagli iscrit' ti alle singole gestioni.
ARTICOLO
13
Esazione dei contributi dovuti do artigiani ed esercenti attività commerciali
r ni e le Pt te te tii Cr de so so da Da a Dr in lo ta dl zii Cry in ay de ile t inf tic da, Dr, ti lt
I contributi assicurativi dovuti dagli arti' giani ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, e, dagli esercenti attività commerciali ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere, riscossi, a scadenze trimestrali solari, dall'IO' tuto nazionale della previdenza sociale a mez" zo appositi bollettini di conto corrente P°' stale predisposti dallo stesso Istituto o altro A idoneo sistema di versamento stabilito dal 9, Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso. • Qualora l'Istituto nazionale della previden: za sociale si avvalga della facoltà di cui al Pr' mo comma, l'obbligo contributivo si intende e rà adempiuto nei termini se il versamento de' lift contributi di cui al presente articolo sia Or to effettuato entro il giorno 25 del mese siici' allicessivo alla scadenza del trimestre solare a' li c quale essi si riferiscono. e Nel caso vengano usati bollettini di cui 01_, le primo comma del presente articolo, i conto' buti afferenti periodi anteriori all'iscrizione negli elenchi degli artigiani e degli esercenL.; ' attività commerciali, nonchè quelli afferenti P tre, periodo compreso tra la predetta iscrizione , ed il trimestre solare anteriore a quello ne' corso del quale sono rilasciati i bollettini stes' si e le relative somme accessorie, sono risco9 c7 , `'4 „ si dall'Istituto nazionale della previdenza ac' 2 ciale in quattro rate trimestrali senza agiti suo vio di interessi di dilazione. A domanda, l' S tuto può concedere un maggior numero di te, fatta salva l'applicazione dell'articolo P sen della R legge finanziaria',.
Resta comunque ferma la possibilità per le 1-Jr stituto nazionale della previdenza sociale u; dei iscrivere i contribuenti resisi morosi in ruo' vi esattoriali; per la riscossione di tali ruoli soe; 1 terà agli esattori ed ai ricevitori provinclas' ,e l'aggio vigente nel Comune, aumentato ew dee cinquanta per cento. alte
Restano confermate le disposizioni contente rei te negli ultimi due camini dell'articolo 4 dei: gra legge 4 luglio 1959, n. 463, nonchè negli ultiro' , due commi dell'articolo 11 della legge 22 117 'the glio 1966, n. 613. aaG
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'ARTICOLO 17
io. 'ti. al re ia no e te di riti e lei 1s ri. le lel pi' tà ive :re po' tro ati uto len del str ari ore ore ne' ter so sii' re'
Prestazioni economiche temporanee di malattia e maternità
decorrere dalla data fissata nella legge di efor tna sanitaria, l'erogazione dello prestazio'e economiche per malattia e per maternità
"corrisposte dagli enti, casse, servizi, fondi ,e gestioni posti in liquidazione ai sensi della elige 29 giugno 1977, n. 349, è affidata all'Inps, presso i1 quale sarà Istituita apposita gestice
Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani
Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
A decorrere dalla stessa data la quota parte dei contributi di legge relativi a tali presta- 2eare è devoluta all'Inps ed è stabilita con deinistro del Lavoro e della Previsocia di concerto con quello del Te- sor o.
menza
prestazioni di cui al comma precedente
So corrisposte agli aventi diritto a c del dat or e di lavoro alla fine di ogni periodo di Pa gamento della retribuzione e sono portate Previste dal gu Dpr nei 30 maggio termini e1955, con n.le797. modalità Il ;Consiglio di amministrazione dell'Inps, lazione a particolari contingenze e tenute conto dele esigenze dei lavoratori e dell'orPnizzazione aziendale, può stabilire sistemi diversi per la corresponsione delle prestastesse. ena Governo r o deleia R ubab llliac a d aèt delegato aatda vigore della presente legge, con eosservan• a delle procedure di cui all'art. 25, norme aventi valore di legge per il riordinamento de le prestazioni economiche di malattia al fi30 le di unificare misure, condizioni e sistemi 4i e teer , espansione prevedendo anche la possibili.* di erogare attraverso l'Inps i trattamenti integrativi stabiliti dai contratti collettivi naonali di lavoro sipulati dalle associazioni stancali su base nazionale maggiormente rapresentative e di riscuotere relativi ontnetle age funtivi con le modal i tà di t cui c all'aie "colo la.
ARTICOLO 15
decorrere dalla data fissata nella legge di eterma sanitaria, l'Istituto nazionale la preeeenza sociale provvede all'accertam d e el nto ed e'a rmalatti a iscossione unificata dei contributi soda' di dovuti agli Enti, Casse e Fondi Gestioni posti in liquidazione ai sensi della cege 29 giugno '77, n. 349.
ee' soggetta all'accertamento e alla tiscossioes unificata ogni altra somma il cuì versamenes sia comunque connesso con i predetti con-
"Governo d ell Repubblica è delegato ad eelanare, entro sei a mesi dalla data di entrata lri vigore della presente legge, con l'osservanza della procedura di cui all'art. 25, norme eenti valore di legge per la revisione e limife se 'a z elerle della disciplina dell'accertamento e re la essiene unificata, nell'Istituto nazionale delet erevidenza sociale, dei contributi e di ogni se a somma di cui al primo comma del pro. serne articolo. Le norme delegate dorranno l'e re esentire- l'unificazione delle modalità, term e Gee condizioni dell'accertamento e riscossione ael se contributi con riferimento alla discipena e' ' ente r il Fondo pensioni lavoratori 13e e i or enti e avendo riguardo alle esigenze del(le a seearezzazione automatinata introdotta con ore eereto ministeriale 5 febbraio 1969. Dovranno r esi disciplinare in modo unitario il con- cie telejos° amministrativo prevedendo un unico nos etto di ricorso.
Se.er, i regimi dei lavoratori autonomi e dei ss ee Professionisti dovranno previste 4e ite'S norme di coordinamento ed omogeeezeazione tra la disciplina vigente per il te nete Pensioni lavoratori dipendenti e quelle seeciali regimi pensionistici.
Fino alla emanazione di nuove norme in materia di pensionamento di nivessibilità e per i superstiti, le funzioni dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori (ENAOLI) concernenti la erogazione degli assegni continuativi di mantenimento degli orfani sono assunte dall'INPS con &CCMr renza dalla data di entrata in vigore del decreto di cui ai settimo comma dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Il decreto medesimo stabilisce la quota parte del finanziamento dell'ENAOLI, derivante dal contributo previdentale riscosso dall'INPS — presso il quale viene -istituita apposita gestione — a norma dell'articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307, e successive modifiche ed integrazioni, da attribuire all'Istituto a copertura degli oneri relativi allo svolgimento delle funzioni ad esso trasferite.
Nei procedimenti amministrativi e gurisdis zionali riguardanti l'ENAOLI in corso alla data di entrata in vigore del decreto di cui el precedente comma, la legittimazione attiva e passiva relativa ai contributi previdenziali e agli assegni continuativi di mantenimento è assunta dall'INPS.
Fino alla data di entrata in vigore della leg ge di riforma sanitaria le funzioni dell'ENAOLI concernenti l'assistenza sanitaria agli orfani dei lavoratori a norma dell'articolo 1, ultimo comma del D.L. 23 marzo 1948, n. 327, convertito nella legge 5 gennaio 1953, n. 35, sono assunte dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro k malattie (INAM), anche per le prestazioni non rientranti nel trattamento generale di malattia stabilito per i lavoratori dell'industria.
Il decreto di cui al settimo comma dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, determina la quota parte di finanziamento spettante all'INAM in relazione alle prestazioni sanitarie di cui al comma precedente, erogate dal1'ENAOLI.
Con effetto dalla data di cui al P comma il personale dipendente dall'ENAOLI, addetto alla gestione degli assegni continuativi di mantenimento agli orfani dei lavoratori, è trasferito all'INPS con l'osservanza delle norme di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
L'INPS provvederà, in relazione all'assunzione dei compiti già propri dell'ENAOLI ed al trasferimento del personale dell'ente stesso, con apposita delibera, a rideterminare le dotazioni organiche del dipendente personale in connessione a tale trasferimento. Per il personale trasferito già iscritto al Fondo per il trattamento integrativo di previdenza si fa luogo alla iscrizione all'analogo Fondo per il trattamento integrativo di previdenza esistente presso l'INPS al quale ultimo è devoluta la corrispondente riserva matematica, ovvero, in mancanza, quota parte del patrimonio del fondo da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto can il Ministro, del Tesoro.
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con 'la procedura di cui all'articolo 25, norme aventi forza di legge intese a disciplinare il riordinamento degli asseggruu• continuativi di mantenimento erogati l'ENAOLI agli orfani dei lavoratori ed il loro coordinamento can la pensione ai superstiti erogata dall'INPS e con le prestazioni erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, garantendo un assegno di importo non inferiore al trattamento minimo di pensione vigente per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti nei casi di orfani sprovvisti di mezzi necessari per vivere e non beneficiari di pensione di riversibilità e ai superstiti, modificando, ove occorre, l'aliquota del contributo di cui ad DPR 30 agosto 1958, n. 1124.
Il Governo della Repubblica, nel rispetto dei criteri di omogeneità delle norme contenute nella presente legge e del sistema previdenziale, è delegato ad emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi forza di legge intesi a disciplinare: le modalità dell'affidamento da parte dell'Inps all'Istituto nazionale di previdenza del giornalisti italiani « Giovanni Amendola delle forme di previdenza e delle prestazioni economiche di malattia per i giornalisti professionisti ed i praticanti iscritti all'Ordine dei giornalisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n, 69; la misura dei contributi e della relativa base imponibile, dovuti dalle imprese pubbliche e private che si avvalgono delle prestazioni di giornalisti professionisti e di praticanti, nonchè le modalità per l'accertamento e la riscossione dei contributi medesimi nonchè l'entità delle sanzioni amministrative da irrogare agli inadempimenti;
ARTICOLO 18
Assicurazione
P Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 25, norme per e riordinamento delle disposizioni vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sui lavoro e le malattie professionali ed in materia di assicurazione dei « medici radiologi riunendole in un solo provvedimento legislativo, apportando le modifiche, le correzioni, gli ampliamenti e le soppressioni delle norme che e rendessero necessari per il coordinamento di queste ultime e per la realizzazione delle finalità indicate nei successivi commi del presente articolo,
Le innovazioni dovranno tendere a conseguire:
I) l'ampliamento del campo di applicazione attraverso la revisione delle lavorazioni protette e delle persone assicurate che garantisca parità di tutela a parità di rischio;
le semplificazione delle procedure amministrative, anche in relazione all'utilizzazione di procedure automatizzate di lavoro;
l'armonizzazione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per quanto riguarda le procedure di versamento dei premi e contributi, la vigilanza sull'adempimento degli obblighi contributivi e le sanzioni per la violazione di tali obblighi;
l'armonizzazione della gestione della asricurarione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con il Servizio sanitario nazionale;
la revisione del sistema di commisurazione della rendita delle retribuzioni dei meccanismi di rivalutazione triennale delle prestazioni per il suo coordinamento con la disciplina vigente in materia per le pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
l'equilibrio finanziario delle varie gestioni alla stregua dei vigehti principi e delle saluzioni adottate per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
e superamento delle differenze esistenti tra tutela industriale e tutela agricola, fermo restando la distinta gestione finanziaria;
la trasformazione del sistema di finanzia-
Accertamento a riscossione unificata dei contributi dovuti all'Inps ed agli enti mutualistici
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
mento da capitalizzazione in sistema a ripartizione;
9i la determinazione del contributo, a totale carico dei datori di lavoro, in misura percentuale della retribuzione lorda corrisposta al lavoratore e determinata ai sensi dell'articolo
1* della legge 30 aprile 1958 n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, secondo aliquote contributive differenziate in relazione al settore produttivo dì appartenenza della azienda; la revisione dell'istituto della rendita di passaggio in modo da garantirne l'effettiva rispondenza a finalità profilattiche; il trasferimento, in relazione all'attuazione della riforma sanitaria, all'Istituto ree zionale assicurazlonale contro gli infortuni sul lavoro, che istituirà separata gestione, della assicurazione contro gh infortuni sul lavoro e le inalattie professionali dei lavoratori marittimi, iscritti alle Casse marittime Adriatica, Meridionale • Tirrena.
ARTICOLO 19
Ristrutturazione degli organi collegiali dell'Ines
/I Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura di cui all'articolo 25, anche con separati decreti, norme aventi forza di Regge intese a: conferire al Consiglio di amministrazione dell'Inps il potere di decentrare ai Comitati regionali e provinciali, nell'ambito di crea> ri direttivi generali, le proprie attribuzioni, nonchè il potere di disciplinare autonomamente l'istituzione, l'organizzazione ed i compiti degli uffici, e le funzioni e le qualifiche del personale ad essi assegnato, nell'ambito dell'organico approvato ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70;
attribuire al Comitato esecutivo il potere esclusivo in materia di inquadramento dei datori di lavoro ai fini previdenziali; adeguare la composizione dei Comitati regionali agli stessi criteri di rappresentanza previsti per il Consiglio di amministrazione dell'Inps;
stabilire un unico grado di contenzioso per le controversie amministrative in materia di prestazioni;
riordinare, in relazione anche all'istituzione della Commissione parlamentare di cui all'articolo 20, il sistema dei controlli interni ed esterni all'Inps, specificando espressamente i poteri di controllo di legittimità del collegio dei sindaci, nell'esercizio delle sue funzioni a carattere continuativo.
disporre che le somme dovute agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria affluiscano in un conto aperto presso la Tesoreria dello Stato, garantendo la tempestiva disponibilità dei fondi necessari per il funzionamento degli enti stessi.
L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per uso degli uffici, se destinati al raggiungimento dei fini istituzionali, non rientrano tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, numero 153.
I piani relativi a tali investimenti sono sottoposti all'approvazione dei ministeri del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Tesoro.
Nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 630, il presidente dell'Inps può delegare a componenti del Consiglio di amministrazione dell Istituto medesimo la presidenza dei Comitati preposti ai Fondi, Gestioni o Cassa di cui al punto 2 dell'articolo 2 predetto.
ARTICOLO 20
Commissione parlamentare di vigilanza
E' istituita una Comaniesicmeparlamentare conil compito della vigilanza sugli enti di price videnZa sociale. la Coanniasions, avvalendoiii anche della
collaborazione degli enti interessati, ha Il compito di verificare la corrispondenza dei piani d'impiego dei fondi disponibili ai programmi di sviluppo ed investimento di Intereèle gimes rale e di vigilare sul corretto utilizzo dei fondi e delle riserve, nonchè sull'equilibrio delle gestioni.
La Commissione è composta da diciotto membri designati pariteticamente _ dai Presidenti delle due Camere del Parlamento tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari in misura proporzionale alla loro consistenza.
La Commissione, designata all'inizio di ogni legislatura, nomina il presidente tra i suoi componenti. Per ciascun parlamentare membro effettivo è nominato un supplente.
ARTICOLO 21
Testi unici
Id Governo della Repubblica, su proposta del ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con quello del Tesoro, è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con la procedura di cui all'articolo 25, con norme aventi forza di legge, testi unici in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, con facoltà di apportare modificazioni ed integrazioni necessarie per il coordinamento delle norme stesse.
Le predette modificazioni ed integrazioni dovranno tendere a conseguire la maggiore speditezza e semplicità nelle procedure amministrative, la razionalizzazione delle operazioni di riscossione o accreditamento dei contributi previdenziali, la massima tempestività nell'erogazione delle prestazioni, nonchè a rendere omogenee le diverse discipline.
ARTICOLO 22
Pensione sociale e trattamenti minimi
Il limite di reddito di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni previsto per il caso di cumulo di redditi fra coniugi ai fini del diritto alla pensione sociale, è annualmente rivalutato applicando su base annua gli aumenti in cifra fissa e in percentuale di cui allo articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
La sanzione prevista al penultimo collima dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, numero 153, non sa applica a coloro che abbiano denunciato o denuncino la indebitape'one della pensione entro 90 giornia data di entrata in vigore della presente legge. In tale ipotesi gli stessi sono esonerati dalla restituzione delle somme indebitamente percepite.
Le sanzioni previste dall'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denuncino l'indebita percezione dell'integrazione al trattamento minimo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In tale ipotesi gli stessi sono esonerati dalla restituzione dealq aomme indebitamente percepite.
ARTICOLO 23
Norma transitoria per i lavoratori pubblici ex combattenti
Al personale che cessa dal servizio con i honefici stabiliti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, il limite della retribuzione massima pensione-
bile di cui all'art. 5 è integrato dell'importo pari alla differenza tra la eventuale maggiori retribuzione convenzionale attribuita • quelle riferita al limite stesso.
ARTICOLO 24 Comitato tecnico
In relazione alle esigenze connesse alla ed* borazione delle norme delegate previste dai» presente legge ed alla loro prima attuazione autorizzata la costituzione mediante decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza SO' siate in un Comitato tecnico, alle dirette di' pendenze del Ministro stesso, formato di fusi:, zionari dell'Amministrazione dello Stato e a Enti pubblici e di persone estranee alla stee, sa Amministrazione nel numero massimo o' venticinque unità, di cui non più di dieci estranei alla pubblica Amministrazione. Il Comitato è coadiuvato da apposita segreteria.
Le persone estranee all'Amministrazione del „ lo Stato, scelte tra esperti in materie giuri& cI; erevidenziali, statistiche, attuariali, di tee P contabilità aziendale, sono incaricate, a tempo determinato, di far parte del pre:, detto Comitato. La remunerazione degli espelli è stabilita dal Ministro del Lavoro e della Pie videnza Sociale di concerto con quello del Tesoro con il decreto di conferimento carico, conformemente a quanto previsto dalla articolo 14, primo comma, della legge 27 feto braìo '67 n. 48.
Ai pubblici dipendenti chiamati a far parte, del Comitato tecnico e della Segreteria di cui al commi precedenti, saranno corrisposti adegua', ti compensi, da stabilirsi con il decreta di cul al secondo comma. Con lo stesso decreto so• no stabiliti i criteri di ripartizione tra l'lnps e l'Inail degli oneri derivanti dalla applicazione del presente articolo.
ARTICOLO 25
Procedura per l'attuazione delle deleghe
Le norme di attuazione delle deleghe di citi alla presente legge, salvo quanto diversamente previsto nei singoli articoli, sono emanate, are che con provvedimenti separati, entro i te mini specificamente indicati in ciascun arti' colo, su proposta del Ministro del Lavoro della Previdenza Sociale di concerto con Ri Ministro del Tesoro, previo parere di una Commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati, nominati dai Presi' denti delle rispettive Camere, da sei rappresetitanti dei lavoratori, di cui uno in rappreseti; tanza dei dirigenti di azienda e uno de! lavoratori autonomi, e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle organizzi' aloni sindacali nazionali di categoria maggior' mente rappresentative.
Uffici e addetti della FLM provinciale
F.L.M. PROVINCIALE - Telefoni : 54.68020 / 1/2/3/4/
ORGANIZZAZIONE
Organizzazione : Francesco Peluselli
Giorgio Castagna
Mario Genna
Segreteria : Einardi Agnese
Negri Nerella
Amministrazione:
Silvana Bonomi
Ezia Frittoli
Anna De santi
Stampa :
Luisa Saba
Mario Cos:ú
Formazione :
Walter Passerini
G.P. Umidi
Dario Forti
Studi :
William Mariot
je.zio Fajertag
150 Ore :
Pier Lieta
Antonietta Bon
Sindacale :
Nunzio Filisetti
Pino Tognacca
Adolfo Bizzotto
Mario Bumma
Vinicio Carra
Elio Luraghi
PierLuigi Daccò
FranceEco Di Casala
Vertenze :
Piero Almasio
Michela DiCorato
Lelia Cedro
Bettinelli Francesco
Cambaghi Mario
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