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Consiglio FLM20

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consiglio fabbrica tji

metalmeccanici milano piazza Umanitaria, 5

SCIOPERO NAZIONALE

DI 2 ORE

CON ASSEMBLEE VENERDI 11 FEBBRAIO

Comunicato Esecutivo Nazionale con 2 ore di sciopero per ve-_ nerdì 11 febbraio

Comunicato Segreteria Nazionale F.L.M.

- Comunicato Segreteria Provinciale F.L.M.

Comunicato della Federàzione Prov. CGIL-CISL-UIL

- Testo del decreto su fiscalizzazione e aumenti IVA (dal Sole 24 Ore)

ANNO V - febbraio

agenzia di informazione sindacale

SOMMARIO
n.21
1977
FLM milanese
della

Sciopero nazionale di 2 ore con assemblee

VENERDI 11 FEBBRAIO

COMUNICATO ESECUTIVO NAZ. FLM - 8 - 2 - '77

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA FLM RIUNITOSI AROMA L'8/2/77, CONSIDEfiA INACCETTABILE LE MISURE ADOTTATE DAL GOVERNO IN ORDINE ALLA FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI E ALLA ULTERIORE RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO.

QUESTE MISURE INFATTI:

TENDONO AD IMPORRE UN BLOCCO DELLA CONTRATTAZIONE AZIENDALE DELL'INTERVENTO DEL SINDACATO SULLE CONDIZIONI DI LAVORO, LE QUALIFICHE, I TRATTAMENTI RETRIBUTIVI DI FATTO IN UNA FASE DI RISTRUTTURAZIONE CHE VECE MOLTIPLICARSI GLI INTERVENTI UNILAÌEIIALI DEL PADRONATO, DIMOSTRANDO UNA VOLONTA' POLIIICA DI REPRESSIONE DEL POTERE CONTRATTUALE DEL SINDACATO E DI LIQUIDAZIONE DELLE CONQUISTE FONDAMENTALI DI QUESTI ULTIMI DUE ANNI;

bEFINISCONO UN VOLUME DI FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI MOLTO CONSISTENTE, SENZA DETERMINARE CRITERI SELETTIVI FlANALI7-: ZATI ALLO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE, PARTICOLAW:ENTE NEL MEZZOGIORNO, E SENZA COLLOCARSI IN UNA POLITICA PIU' COMPLESSIVA ES PLICITAMENTE RIVOLTA'A RIDURRE GHADUALMENIE L'INCIDENZA DEGLI ONERI SOCIALI, NEL QUADRO DI UNA RIFORMA SANITARIA E CI UNA POLITICA FISCALE VOLTE A GARANTIRE UN FINANZIAMENTO DELLA COLLETTIVITA' DEI FONDAMENTALI SERVIZI DI SICUREZZA E PREVENZIONE SOCIALE;

RICORRONO ALL'INASPRIMENTO FISCALE DIRETTO PER FINANZIARE LA FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI ,IN NETTA CONTRAPPOSIZIONE CON LE PROPOSTE AVANZATE DALLA FEDERAZIONE CGIL-CISL-UIL, INCENTRATE SUL RICORSO AD UNA IMPOSIZIONE DIRETTA PIU' MARCATAMENTE PEREGUATIVA;

PREVEDONO DI NON CALCOLARE CLI AUMENTI DELL'IVP SULLA CONTINGENZA, INTRODUCENDO COSI' UN PRINCIPIO VOLTO A SNATURARE IN SENSO QUALITATIVO IL SISTEMA DELLA SCALA MSCILE E IL SUO FUNZIONAMENTO.

LA NATURA DEI PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI CONTRASTA COSI' CON L'ESIGENZA DI COMBATTERE LE TENDENZE RECESSIVE ED INFLAZIONISTICHE IN ATTO, CONTRADDICE IN MODO FLAFRANTE GLI AFFIDAMENTI FORNITI

Redazione: piazza Umanitaria n. 5 - tel. 54.68.020/1/3/4, Milano.

Direttore responsabile: Walter Galbusera.

Autorizzazione del Tribunale di Milano in. 344 del 28 settembre 1971

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 30

DAL GOVERNO AI SINDACATI NEL MOMENTO IN CUI QUESTI RICHIESERO UN CHIARIMENTO IN SEDE POLITICA SUL CARATTERE CONCLUSIVO onvAccoRon INTERCONFEDERALE.SULLA MATERIA DELLA CONTINGENZA E DIVERGE PROFONDAMENTE DALLE STESSE INDICAZIONI FORNITE DAL. RECENTE VERTICE DEI PARTITI, MENTRE INTRODUCE PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA POLITICA NEL PAESE UN INTERVENTO AUTOATTARTO SULLA NEGOZIAZIONE AZIENDALE RIVOLTO AD INDEBOLIRE IL POTERE CONTRATTUALE DEI SINDACATI.

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA FLM RITIENE NECESSARIA UNA FORTE MOBILITAZIONE DEI LAVORATORI PER INDURRE IL GOVERNO A RITIRA RE (QUESTI PROVVEDIMENTI E FA APPELLO ALLE FORZE 'POLITICHE DEMCCRA TICHE PERCHE' RESPINGANO LA LORO RATIFICA,

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA FLM RITIENE URGENTE UN INCONTRO TRA LA FEDERAZIONE CGIL-CISL -UIL E IL GOVERNO E INDISPENSABILE CONVOCARE NEI TEMPI PIU' BREVI IL COMITATO DIRETTIVO DELLA FEDERAZIONE UNITARIA. IN TALE SEDE DOVRANNO ESSERE VALUTATE LE RISPOSTE DEL GOVERNO ANCHE IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'IPO TESI D'ACCORDO TRA I SINDACATI E CONFINDUSTRIA E ASSUNTE LE DECISIONI CHE RISULTERANNO NECESS ARIE, NELLA CONSAPEVOLLZZA CHE UN IRRI GIDIMENTO DEL GOVERNO SUI PROVVEDIMENTI ANNUNCIATI COMPORTEREBBE UNA AZIONE DI LOTTA DI CARATTERE NAZIONALE , IN COERENZA CON GUANTO DECI SO DALL'ASSEMBLEA DEI QUADRI DI ROMA.

NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE PREDISPOSTE DALLA SEGRETERIA DELLA FEDERAZIONE UNITARIA , IL COMITATO ESECUTIVO DELLA FLM DECIDE UNO SCIOPERO NAZIONALE DI DUE ORE DA REALIZZARSI VENUTI

11 FEBBRAIO IN TUTTA L'INDUSTRIA METALMECCANICA CON ASSEMBLEE IN CUI DIBATTERE DELLE POSIZIONI DEL MOVIMENTO SINDACALE PER LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE, LA DIFESA DEI REDDITI DA LAVORO E DEL POTERE

CONTRATTUALE DEL SINDACATO E DEFINIRE LE INIZIATIVE CHE SI RENDERANNO NECESSARIE PER DARE CONTINUITA' ALLA PRESSIONE DEI LAVORATORI PER UN MUTAMENTO DEI PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI.

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA FLM SI RISERVA DI CONVOCARE

ENTRO I PROSSIMI 10 GIORNI IL COMITATO DIRETTIVO DELLA FLM PER- VALUlARE IN RUELLA SEDE TUTTE LE -INIZIATIVE DI LOTTA CHE SI RENOERANNO ANCORA NECESSARIE PER CONSEGUIRE QUESTO OPIETTIVO.

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Comunicato Segreteria Nazionale FLM

7 iTi(mmo 1977

LA SEGRETERIA NAZIONALE. DELLA FLM RITIENE LE MISURE PER L'ULTERIORF: RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO INACCETTABILI PERCHE':

TENDONO A FORZARE UN ARRESTO DELLA DINAMICA DELLA CONTRATTAZIONE AZIENDALE, DIMOSTRANDO UNA VOLONTA' REPRESSIVA RISPETTO ALL'IMPOSTAZIONE DEFINITA DALL'INSIEME DEL MOVIMENTO SINDAfl,RI.E:

RICORRONO ALL'INASPRIMENTO FISCALE INDIRETTO PER FINANZIARE LA FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI, IN METTA CUNTRAPPMIli_ NE CUN LE PROPOSTE AVANZATE. DALLA FEDERAZIONE COIL-CISL-UIL, INCENTRATE SOPRATTUTTO SULL'IMPOSIZIONE DIRETTA

E L'INCREMENTO DELL'IVA PER LA CONTINGENZA , INTRODUCENDO UN PRINCIPIO CHE PUNTA AD UN BLOCCO E SNATURAMENTO DELLA SCALA MOBILE;

4) DEFINISCONO UN VOLUME DI FISCALIZZAZIONE DECLI ONERI SOCIALI CONSISTENTE, NON FINALIZZATO AD UN PROGRAMMATO CONTENIENTO DI ESSI NEL QUADRO DI UNA RIFORMA SANITARIA E CONTRASTANTE LA NECESSITA' DI UNA POLITICA INDUSTRIALE DELLO STATO.

LA NATURA DI QUESTO PROVVEDIMENTO CONTRASTA CON LA ESIGENZA DI COMBATTERE LE PROSPETTIVE RECESSIVE ED INFLAZIONISTICHE IN ATTO, NON CORRISPONDE AGLI AFFIDAMENTI FORNITI DAL GOVERNO AL MOMENTO CELLA DEFINIZIONE DEL'INTESA CON LA CONFINDSTRIA, CHE VA CONSIDERATA CONCLUSIVA SULLA CONTINGENZA E DIVEHO'i PROFONDAMENTE CON LE INDICAZIONI FORNITE DALLA FEDERAZIONE CGIL-CISL-UIL E DALLO STESSO VERTICE DEI PARTITI.

PERTANTO LA SEGRETERIA NAZIONALE DELLA FLM CHIEDE CHE IL GOVERNO _RITIRI QUESTE MISURE E COMUNQUE INVITA LE FORZE POLITICHE A-RESPINGERLE. •

NELLO STESSO TEMPO, RITIENE NECESARIO UN URGENTE INCONTRO CON IL GOVERNO DA PARTE. DELLA FEDERAZIONE CGIL-CISL-UIL E UN'AMPIA MOOILITAZIONE DEI LAVORATORI, PERALTRO IN ATTO IN ALCUNE PROVINCIE. LA SEGRETERIA DELLA FLM PROPORRA' ALLESECUTIVO NAZIONALE. CONVOCATO .

PER DOMANI UNA INIZIATIVA DI LOTTA DA REALIZZARSI A LIVELLO DI TUTTA

LA CATEGORIA, ENTRO I PROSSIMI GIORNI..

Comunicato Segreteria Provinciale FLM

La Segreteria Provinciale della F.L.M. di Milano, di fronte alle decisioni governati ve di Venerdì scorso, con decreti che aumentano l'IVA e che attraverso una fisceliz_ zazione degli oneri sociali sul costo dei lavoro, esprime un giudizio fortemente cri tico sulle misure decisive e sugli obbiettivi di tali provvedimenti.

Infatti la decisione di escludere i riflessi di tali aulenti sulla scala mobile, si_ gnifica realizzare il rallentamento del meccanismo stesso, impedendo di fatto la fesa dei redditi dei lavoratori di fronte all'inflazione, oltrechà attraverso l'aumen to dell'IVA, colpire strati popolari, in contrasto cnn le indicazioni del :covi_ mento sindacare che richiedeva che il maggior prelievo fiscale fosse realizzato at;ra verso l'imposizione diretta con una progressività in funzione del reddito reale. Di altrettanta gravità, è la decisione di tassare come profitti di impresa gli aumen ti aziendali, che le aziende dovessero erogare a seguito della contrattazione azien_ fiale; che nei fatti significa una netta scelta tendente a bloccare la contrattazioneaizndale e in particolare per gli aspetti salariali e perequativi della contrattaciQ ne articolata.

Su questa materia il movimento sindacale ha recentemente raggiunto un'intesa con la Confindustria, a fronte di precisi impegni del [overno'di non cambiare cià che veni va pattuito con intese liberamente sottoscritte tra le parti.

Quindi si devono assumere iniziative di mobilit azione, di pressione e di lotta, per_ chè i provvedimenti governativi vengano rapidamente modificati in modo tale da non colpire i ceti popolari e non cambino la recente intesa tra Confederazioni e Confin dustria, e non interferiscano nella contrattazione articolata. Questi provvedinenti tra l'altro si collocano in una fase nella quale la Federmeccenica Milanese e l'As_ solombarda tendono a svuotare di significato la prima parte del CCNL in particolare non entrando nel merito dei problemi relativi agli investimenti, alla occupazione ,. ai processi di. ristrutturazione e svuotando di significato la stessa normativa del CCNL, in merito alla difesa della salute e per gli ambienti di lavoro. Tale atteggia_ mento ha di fatto ormai bloccato numerose vertenze aziendali e qulla provinciale sui_ l!ambiente.di lavoro.

8 Febbraio 1977

La Segr‘n,aria oella Milnno. ritine ,chc 13.ia incligpc.i~bilo realizzare no menti di lotta di zona preparatori ai una azione generalizzata a tempi brevi per battere le posizioni del padronato e contribuire a mutare i provvedimenti governati_ vi.

In questa già tesa situazione assume particolare gravità la ripresa della strategia della tensione, con criminali attentati che portano a far degenerare il quadro de_ socratico del paese e per impedire al movimento sindacale di lottare per imporre una reale via d'Alscita alla crisi che attanaglia il paese. La Segreteria della Ifc,M• di Milano convoca l'Esecutivo Provinciale per il 16 Febbraio 1977 per valutare la situazione e per assumere le decisioni di lotta conseguenti.

Comunicato Feti, Provi CGIL CISL UIL

8 febbraio 1977

La segreteria della Federazione milanese CGIL CISL UIL ha oggi esaminato la situazione sindacale°

Gravi e negative sono le decisioni del governo relativamente al la deindicizzazione dalla scala mobile degli aumenti IVA decisi e all'attacco alla libertà di contrattazione sindacali aziendale, così come alcuni aspetti del recente decreto sulla finanza locale.

Queste decisioni contrastano nebtamente con la Anea della Fede razione CGIL CISL UIL e rappresentano una lesione inaccettabile dei diritti e delle conquiste sindacali°

Occorre rispondere a queste decisioni con la lotta, e a tale proposito la Federazione milanese CGIL CISL UIL decide:

1) l'effettuazione d. 2 ore di sciopero provinciale di tutte le categorie con assembee nei luoghi di lavoro° Queste azioni di lotta, di dibattito e di pressione sindacale devono realizzarsi nell'arco di una settimana a partire da domani,mercoledì 9 febbraio; 6

la richienta alla Federazione Nazionale CGIL CISL UIL di incontrarsi ccl governo al fine di modificare i provvedimenti as sunti e con le forze politiche al fine di operare - al momento della traduzione parlamentare in legge dei decreti governativi contro le decisioni che contrastano con la lettera e la linea che informano sia l'Assemblea dell'EUR, sia il recente accordo Sindacati-Confindustria e per realizzare il concreto avvio di una politica economica che sancisca priorità insieme antinflazionistiche e antirecessive (politica degli investimenti e del l'occupazione, Mezzogiorno, Partecipazioni Statali, agricoltura);

qualora non si verificasse la volontà politica di modificare i provvedimenti in questione la Federazione milanese CGIL CISL

UIL ritiene indispensabile la proclamazione di uno sciopero generale nazionale che sia di netto rifiuto di una prassi governa tiva che lede profondamente libertà e diritti sindacali acquisitici

il decreto su fiscalizzazione e aumenti Iva

E' stato pubblicato nella G.U. n. 35 di ieri 7 febbraio il dl 7.2-1977 n. 15 concernente il « contenimento del costo del lavoro, nonchè modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'Iva «. Ecco 11 testo del decreto già entrato in vigore.

Titolo I

Misure per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione.

ARTICOLO I

Fino alla revisione del sistema di finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie, anche per conseguire una equa ripartizione dei relativi oneri, alle imprese industriali ed artigiane, escluse quelle edili ed affini, è concesso un credito corrispondente all'importo di 4 punti di contingenza, maggiorato dei relativi oneri previdenziali per ogni dipendente, esclusi gli apprendisti, determinato in L. 14.000 mensili, a decorrere dal le febbraio 1977 e per le mensilità successive, ivi compresa la tredicesima e fino al 31 gennaio 1978.

Detto credito è incrementato di altri tre punti di contingenza e quindi di L. 10.500 mensili a decorrere dal P maggio 1977 alle condizioni e nei limiti temporali di cui al precedente comma.

Il credito maturato mensilmente è portato a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alle Casse mutue provinciali di malattia di Tren-

to e Bolzano dai datori di lavoro per l'assicurazione contro le malattie dei propri dipendenti relativamente ai periodi di lavoro successivi al 31 gennaio 1977.

Detto credito è esente da ogni onere fiscale.

A decorrere dal 1.° luglio 1977, la misura del credito può essere ridotta con decreto del ministro del Tesoro di concerto con i ministri dell'Industria, del commercio e dello artigianato e del Lavoro e della previdenza sociale in relazione ad un più favorevole andamento del costo del lavoro, con effetto dal secondo mese successivo a quello della sua emanazione.

ARTICOLO 2

Alle- minori entrate delle gestioni assicurative derivanti dall'applicazione del precedente articolo è fatto fronte con corrispondenti apporti dello Stato.

ARTICOLO 3

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, per il periodo compreso fra il P febbraio 1977 ed il 31 gennaio 1978, non sono ammessi

in deduzione, nella determinazione del reddito imponibile, i maggiori compensi, rispetto a quelli stabiliti dai contratti collettivi nazionali, corrisposti a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma ai lavoratori dipendenti in virtù di accordi aziendali successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La stipulazione di accordi aziendali che concernano i maggiori compensi di cui al precedente comma escludono l'impresa dai benefici previsti dall'articolo 1 del presente decreto.

ARTICOLO 4

Le variazioni dei prezzi dei beni presi in considerazione ai fini della determinazione dell'indice di contingenza sono computate al netto delle quote attribuibili ad aumenti o diminuzioni nominali della imposizione diretta sui beni stessi per imposta sul valore aggiunto o per imposta di fabbricazione.

Le predette quote sono accertate dagli stessi organi che sono preposti alla determinazione dell'indice di contingenza.

ARTICOLO 5

Gli effetti di clausole conti attuali che stabiliscono variazioni dell'ammontare di obbligazioni pecuniarie in rellt , zione a variazioni del 'costo della vita sono sospesi per in durata di un semestre a de-

correre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sono egualmente sospesi gli effetti della clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale, se il luogo del pagamento sia nel territorio della Repubblica.

La disposizione di cui al precedente primo comma non si applica agli accordi o ai contratti che regolano rapporti di lavoro dipendente.

ARTICOLO 6

Ai fini della prima applicazione del presente decreto, l'onere a carico del bilancio dello Stato viene valutato in lir 450 miliardi per il periodo 1° febbraio - 30 giugno ign.

Al relativo onere si nrovve. de mediante utilizzo di unds corrispondente aliquota delta maggiori entrate derivanti del. l'applicazione delle misure fiscali di cui al successivo titolo secondo.

Il ministro del Tesoro è •*"torizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Titolo 11

Modificazioni

scale di taluni predgstirpetil* , inferi ed aumento dl Ata& dell'Imposta sul x1091/* 11F giunto.

ARTICOLO 7 ~41

Le aliquote ridottawdinspats sta di fabbricazione' -e &liso

corrispondente sovrimposta di Confine previste dalla lettera D),. punto 3), e dalla lettera F), punto 2), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, rispettivamente, per il petrolio lampante destinato ad uso di illuminazione e di riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare direttamente come combustibile per il riscaldamento di locali e per gli altri usi ivi previsti, sono aumentate da lire 700 a lire 1800 il quintale.

Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punto 1/d e 1/e, della predetta tabella B per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, fluidi e fluidissimi, sono attientate, rispettivamente, da lire 350 a lire 600 e da lire 440 a lire 900 il quintale.

ARTICOLO

Gli aumenti di imposta stabiliti con il precedente articolo 7 si applicano anche ai proclbtti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono posseduti, in quantità superiore a 20 q.li, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale.

All'uopo i possessori devono denunciare le quantità dei singoli prodotti da essi posseduti, anche se viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro la stessa data i soggetti obbligati alla presentazione delle denunce devono versare alla sezione di tesoreria provinciale la differenza di imposta dovuta sulle giacenze dichiarate.

L'Ufficio tecnico delle imooste di fabbricazione verifica la regolarità della denuncia e controlla che l'imposta versata sia quella effettivamente . dovuta. Qualora risulti corrisposta una somma inferiore a quella dovuta, la relativa differenza deve essere versata entro venti giorni dalla notificazione o dalla data di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimentò. Nel caso in cui la somma versata risulti superiore a quella dovuta, il rimborso può essere effettuato, con l'osservanza delle modalità da stabilirsi dal ministero delle Finanze, mediante antoràzzazione ad estrarre, in esenzione d'imposta di fabbricazione, prodotti petroliferi in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso. Sulle somme non versate nel termine dei trenta giorni prescritti dal precedente secondo comma si applica I' interesse annuo del 12 per cento.

ARTICOLO 9

Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui al precedente articolo 8 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecunia-

ria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito nello stesso articolo 8.

ARTICOLO 10

Il gas metano, puro o miscelato con altri gas, usato come combustibile per impieghi diversi da quelli industriali, è assoggettato ad imposta di consumo nella misura di lire 30 per metro cubo di prodotto a temperatura di 15 gradi centigradi ed a pressione normale.

L'imposta è dovuta dai soggetti che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori.

Dagli importatori del prodotto di cui al primo comma, confezionato in bombole o in qualsiasi altro contenitore, è dovuta una corrispondente sovrimposta di confine.

Valgono per l'imposizione fiscale stabilita dal presente articolo le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249. Le relative norme di attuazione sono stabilite con decreto del ministro delle Finanze.

I maggiori introiti derivanti dall' applicazione del presente articolo e del precedente articolo 7 sono riservati allo Stato.

ARTICOLO 11

Al terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 23 otto-

bre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

e) i polimeri poliolefinici sintetici aventi una viscosità a 10 gradi centigradi non superiore a 10.000 centistokes.

Alla tabella A, allegata al predetto decreto-legge, è aggiunta la seguente lettera:

U) polimeri poliolefinici sintetici, aventi una viscosità a 10 gradi centigradi non superiore a 10.000 centistokes, destinati ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione, nonchè dalla fabbricazione di vernici, di diluenti per vernici o della preparazione di prodotti fiscalmente assimilabili ai petroliferi.

Per l'accertamento quantitativo dei residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio di cui alla lettera N) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973 n. 32, si applica la disposizione del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232.

L'ultimo comma dell'articolo I del decreto del Presidente della Republica 29 aprile 1975. n. 232, è sostituito dal seguente:

I gas incondensati di raffineria bruciati nell'interno degli stabilimenti nei quali sono

ottenuti, con utili77a7ione del calore, devono essere accertati quantitativamente mediante idonei misuratori. Per i predetti gas, bruciati senza utilizzazione del calore, l'accertamento deve essere eseguito secondo le modalità stabilite dalla Amministrazione finanziaria ».

ARTICOLO 12

Le aliquote dell'imposta sui valore aggiunto del dodici e del trenta per cento sono elevate, rispettivamente, al quattordici e al trentacinque per cento.

Per le cessioni e importazioni di benzina l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del dodici per cento.

Per le cessioni e importazioni dei prodotti tessili di cui al terzo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota ridotta del sei per cento è elevata al nove per cento.

Per le operazioni soggette all'aliquota del quattordici per cento la percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stabilita nella misura del 12,25 per cento.

ARTICOLO 13

/1 presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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