COSA SARA' DELLA LAGOMARSINO?
Dalla firma dell'ultimo accordo aziendale sigh;to 1'8.4.1972 il C.d.F. non riscontra quei sintomi di rilancio produttivo che avrebbero permesso di mantenere intatto l'attuale organico aziendale. Al contrario si riscontrano fatti tendenti a far cadere nel nulla gli impegni previsti dell'accordo stesso.
Il C.d.F. ritiene che l'azienda intenda guadagnare del tempo, fino alla scadenza dell'accordo, prevista per il 31.12.1972, per poter poi ricominciare con la sua politica di smantellamento della fabbrica che tenderà a mettere sul lastrico tutti, o quasi tutti i lavoratori della Lagomarsino. Le nostre preoccupazioni vengono continuamente avallate da continui fatti che se valutati da una giusta visuale (quella della garanzia del posto di lavoro) fanno riflettere anche il più scettico dei lavoratori.
A dimostrazione di quanto snora esposto. vogliamo citare alcuni esempi significativi:
La catena S4 è stata completamente smantellata e a detta degli stessi dirigenti aziendali la catena S3 dovrà terminare entro il 31 dicembre 1972. In conseguenza di ciò oltre ai lavoratori delle stesse linee, altri lavoratori si troveranno senza lavoro, e sono quelli che fabbricano i pezzi montati suNe catene S.
Nonostante l'ultimo accordo l'azienda in questi ultimi tempi continua a spostare il personale senza. a volte, avvisare i delegati, questi spostamenti si sono verificati anche fra gli impiegati tecnici togliendo del personale anche da quegli uffici in cui se manca lavoro
la spiegazione sta nel fatto che evidentemente non si stanno ricercando nuovi tipi di macchine da mettere in costruzione e che il fantomatico prodotto sostitutiva diventa ogni giorno di più pura utopia.
Inoltre riteniamo opportuno ricordare che l'azienda tende a rafforzare la parte commerciale, vendendo prodotti non fabbricati dalla Lagomarsino, esempio: macchine da calcolo, meccaniche ed elettroniche, macchine da scrivere, fotocopiatrici, registratori cassa e tutte le apparecchiature d'ufficio (scaffali, carellini, ecc.) che vengono acquistati per il 60% all'Estero.
Questo dimostra la chiara in-
tenzione, che la Lagomarsino vuole potenziare la sua rete commerciale speculando sui prodotti acquistati da paesi asiatici come Giappone, Formosa e paesi europei come Spagna, Portogallo, Grecia. Tutto questo a scapito della Fabbrica e dei lavoratori che potrebbero, se sole la Società Lagomarsino decidesse di farlo, fornire alla rete commerciale di vendita una parte dei prodotti che attualmente importa dall'estero, creando così nuovi posti di lavoro.
E' alla luce di questi fatti che il C.d.F. ha chiesto un ulteriore chiarimento alla Direzione affinchè si esprima con chiarezza sul futuro della Lagomarsino e dei suoi dipendenti.
Attenzione alle provocazioni
Con il licenziamento del compagno Locatelli Battista (delegato dell'Attrezzeria) la Direzione, come già abbiamo avuto occasione di denunciare, ha aperto la strada della provocazione e della repressione, al fine di smantellare ulteriormente gli organici esistenti in fabbrica, colpendo prima l'organizzazione sindacale, per poi arrivare a tutti i lavoratori, e lo dimostrano i continui ammonimenti verbali che a più riprese la Direzione fa nei confronti delle maestranze.
E' chiaro che questa è la strategia che la Direzione della Lagomarsino ha scelto, le continue pro-
Vocazioni verso membri del Consiglio di Fabbrica e anche nei confronti dei lavoratori sono atti che fion fanno altro che aggravare la situazione già pesante in atto nella fabbrica, e dimostrano ancora una volta che la Direzione della Lagomarsino non esita a usare i metodi più reazionari e antidemocratici nei confronti dei lavoratori.
Il Consiglio di Fabbrica invita tutti i lavoratori a denunciare fatti della natura sopra citati per far sì che il Consiglio di Fabbrica possa intervenire tempestivamente a reprimere la volontà fascista della Direzione.
Trattamento economico in caso dì
malattia o infortunio non sul lavoro
Poiché da molti operai ci vengono chieste spiegazioni sul trattamento economico della malattia e sulla conservazione del posto di lavoro, spiegheremo qui di seguito almeno le cose più essenziali. In caso di Malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore della Lagomarsino ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e ad un trattamento economico in forza di leggi, contratto di lavoro e accordo 1963 pari a:
PER ANZIANITA'
1) Fino a 3 anni compiuti (1°, 2°, 3° anno)
a) conservazione del posto di lavoro mesi 6.
a) trattamento economico mesi 6: 1° e 2° mese al 100°/o, 3°, 4°, 5° e 6° mese al lavoratore è dovuto l'importo dell'assegno INAM.
2) Dall'inizio del 4° e fino al 5° anno compiuto (4° e 5° anno)
conservazione del posto di lavoro mesi 6.
Trattamento economico mesi 6:
I", 2°, e 3° mese al 1000/o 4°, 5° e 6° mese al lavoratore è dovuto l'importo dell'assegno INAM.
3) Dal compimento del 5° al 6° anno compiuto (6° anno)
Conservazione del posto di lavoro mesi 8.
Trattamento economico mesi 8: 1°, 2° e 3° mese al 100%, 4°, 5° e 6° mese al lavoratore è dovuto l'importo dell'assegno INAM, 7° e 8° mese al lavoratore è dovuto al 50% di quanto avrebbe percepito se avesse lavorato a orario normale.
4) Dall'inizio del 7° e fino al 15° anno compiuto (7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15° anno)
Conservazione del posto di lavoro mesi 8.
Trattamento economico mesi 8: 1°, 2°, 3° e 4° mese al 100%,
5° e 6° mese al lavoratore è dovuto l'importo dell'assegno INAM,
7° e 8° mese al lavoratore è dovuto il 50% di quanto avrebbe percepito se avesse lavorato a orario normale.
5) Dall'inizio del 16° anno in poi (16°, 17° ecc.)
Conservazione del posto di lavoro mesi 10.
Trattamento economico mesi 10:
1°, 2°, 3° e 4° mese al 100%, 5° e 6° mese al lavoratore è dovuto l' importo dell' assegno
INAM,
7°, 8°, 9° e 10° mese al lavoratore è dovuto il 50% di quanto avrebbe percepito se avesse lavorato a orario normale.
RICADUTA
Se l'operaio ha usufruito di tutto il periodo di conservazione del posto sopra illustrato e non riprende il lavoro, la ditta lo può licenziare, ma se negli ultimi gior-
ni di conservazione del posto riprende anche per un solo giorno il lavoro, ha diritto ad un ulteriore periodo di conservazione del posto di lavoro e ad un ulteriore periodo di trattamento economico pari a:
PER ANZIANITA'
1) fino a 3 anni compiuti (1°, 2°, e 3° anno)
Ulteriore conservazione del posto di lavoro mesi 3 (6 + 3 = 9 mesi tot.).
Ulteriore trattamento economico pari a mesi 3: 1° mese al 100%, 2° e 3° mese al lavoratore è dovuto il 50% di quanto avrebbe percepito se avesse lavorato a orario normale.
2) Dall'inizio del 4° e fino al 5° anno compiuto (4° e 5° anno)
Ulteriore conservazione del posto di lavoro mesi 3 (6+3 = 9 mesi tot.)
Ulteriore trattamento economi-
E' un caso urgente, dottore, dobbiamo recuperare la perforatrice.
co mesi 3: primo mese e mezzo al 100%. Il restante mese e mezzo al lavoratore è dovuto il 50% di quanto avrebbe percepito se avesse lavorato a orario normale.
3) Dal compimento del 5° al 6° anno compiuto (6° anno)
Ulteriore conservazione del posto di lavoro mesi 4 (8+4 12 mesi tot.)
ulteriore trattamento economico mesi 4:
primo mese e mezzo al 100% i restanti due mesi e mezzo al lavoratore è dovuto il 50% di quanto avrebbe percepito se avesse lavorato a orario normale.
4) Dall'inizio del 7° e fino al 15° anno compiuto (7°, 8°, 9^, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15° anno)
Ulteriore conservazione del posto di lavoro mesi 4 (8+4 = mesi 12 tot.).
Ulteriore trattamento economico mesi 4:
1° e 2° mese al 100%
3° e 4° mese al lavoratore è dovuto il 50% di quanto avrebbe guadagnato se avesse lavorato a orario normale.
5) Dall'inizio del 16° anno in poi (16°, 17° anno) ecc.
Ulteriore conservazione del posto mesi 5 (10+5 = mesi 15 totale).
Ulteriore trattamento economico mesi 5:
1° e 2° mese al 100%
3°, 4° e 5° mese al lavoratore è dovuto il 50% di quanto avrebbe percepito se avesse lavorato a orario normale.
TRATTAMENTO ECONOMICO FINO AL 31 MAGGIO 1972
L'operaio assente per malattia deve avere un trattamento economico pari a quello che avrebbe avuto se avesse lavorato a orario di settore cioè ore 41,5 + 6,5 di riduzione orario = ore 48 settimanali.
Purtroppo, la crisi creata dal padrone e subita dai lavoratori, non ci ha permesso di concordare subito il modo di anticipare l'assegno dell'INAM per cui vi è stato un primo metodo di pagamento dal 1° gennaio al 31 maggio '72 e un secondo metodo, questo concorda-
to con il C.d.F., in vigore dal 1° giugno 1972.
Il primo metodo è sostanzialmente questo e ci spieghiamo con un esempio:
Supponiamo che un operaio sia stato assente per malattia una settimana, dal lunedì al sabato compreso, e che la sua paga di fatto sia di L. 500 (paga + contingenza + cottimo + riduzione orario + biennio ecc.). I primi 3 giorni (lunedi, martedi e mercoledi) pari a ore 25,50 sono a totale carico dell'azienda e la cifra risultante è posta nella casella n. 16 del listino paga. L. 500 x ore 25,50 = Lire 12.750.
I giorni successivi (giovedì, venerdì e sabato) pari a ore 16 e a L. 8.000 (L. 500 x ore 16 = Lire 8.000) sono:
IN MISURA DEL 46% a carico dell'azienda e la cifra risultante, sommata alla cifra dei primi 3 giorni, posta nella casella n. 16 del listino paga;
L. 8.000 X 46% = L. 3.680
L. 3.680 + L. 12.750 = L. 16.430
IN MISURA DEL 54% a carico dell'INAM, cifra che l'azienda anticipa ponendola nella casella n. 50 del listino paga e a copertura di questo anticipo riscuote l'assegna dell'INAM.
L. 8.000 al 54% = L. 4.320.
IMPORTANTE
Poichè non era stato concordato che l'azienda ritirasse l'assegno del lavoratore e anche perchè il metodo di calcolo presentava alcuni inconvenienti è stato concorda-
to verbalmente che il lavoratore debba avere per il periodo gennaiomaggio '72 la cifra posta alla voce n. 16 (L. 16.430), più l'importo dell'assegno INAM; quanto erogato dall'azienda alla voce n. 50 (Lire 4.320) a titolo di anticipo verrà da essa trattenuto previo accordo con gli interessati sulla cifra mensile da trattenere nel caso di somme rilevanti.
TRATTAMENTO ECONOMICO
DAL 1° GIUGNO 1972
Il metodo di pagamento concordato tra Direzione e il C.d.F. è sufficientemente semplice e chiaro per cui eliminerà proteste e richieste di chiarimenti.
Lo illustriamo ai lavoratori con un esempio di calcolo:
Supponiamo che un operaio sia stato assente per malattia 2 settimane complete da lunedì 5 a sabato 17 giugno compreso; le ore di assenza per malattia sono 41 e mezza per la prima settimana e ore 41 e mezza per la seconda settimana per un totale di ore 83
Prima settimana
Lunedì ore 8,5 martedì 8,5 mercoledì 8,5 giovedì 8 venerdì 8 Sabato - —
Totale ore 411/2
Seconda settimana
Lunedì ore 8,5 martedì 8,5 mercoledì » 8,5 giovedì 8 venerdì 8 sabato • —
Totale ore 411/2 ore 411/2 + 411/2 ore 83
Dal listino paga di giugno del lavoratore interessato si rilevano i seguenti dati salariali: Paga + contingenza = L. 721,62 orarie + Media di cottimo del mese di giugno, periodo lavorato = L. 114,27 orarie; scatti biennali = L. 19,95 orarie (3 scatti op. 1° categoria).
Dal listino paga del mese precedente la malattia, maggio, si rileva che la media di cottimo è stata di L. 115,05 orarie.
Riduzione orario settimanale
Nen abbian nessun piene per le pensioni. Qui nessuno vive oltre i 40 anni I ( da « UE Canadian News p)
L. 721,62 paga + contingenza
L 115,05 media cottimo mese
precedente (maggio)
L. 836,67 x 0,1566 = L. 131,02
N.B. - Lo 0,1566 è il rapporto tra le ore 41,5 e le 48, è comunque un numero fisso valido fino al 30 di novembre del 1972 e serve per retribuire le ore 41 1/2 alle ore 48.
FORMAZIONE DELLA PAGA
L. 721,62 paga + contingenza
L. 114,27 media cottimo mese giugno
L. 131,02 riduzione orario settimanale
L. 19,95 scatti biennali
L. 986,86 paga totale.
Il lavoratore se avesse lavorato avrebbe percepito un compenso totale di L. 81.909 (L. 986,86 x ore 83 = L. 81.909).
Poichè è l'azienda che invia i dati salariali del lavoratore all'INAM, essa è anche in grado di calcolare quanto sarà l'importo dell'assegno
che l'INAM invierà in azienda e supposto che detto importo, nel b) caso in esame, sia di L. 35.091.
SUL LISTINO PAGA SI DOVRA' AVERE:
Sulla voce 50 un importo di Lire 35.091 che dovrà corrispondere esattamente all'importo dell'assegno che il lavoratore è tenuto successivamente a firmare affinchè la azienda lo possa incassare a titolo di copertura di quanto anticipato.
Sulla voce 16 ore 83 = L. 46.818
Infatti:
Compenso totale = L. 81.909Assegno L. 35.091 = L. 46.818 che è la quota complementare dell'assegno INAM per il pagamento al 100% delle ore di malattia.
NOTE
a) Le festività cadenti nel periodo di malattia sono a totale carico dell'azienda e pagate nella con-
sueta casella del listino paga. L'operaio inviato a casa dalla azienda durante l'orario di lavoro perchè indisposto deve recarsi dal proprio medico nella stessa giornata e farsi rilasciare il certificato di malattia. Se si reca dal medico il giorno dopo, poichè il medico è tenuto a mettere la data in cui avviene la visita, al lavoratore non vengono pagate le ore intercorse tra l'invio a casa da parte della Ditta a fine giornata lavorativa. Poichè l'Azienda non intende pagare eventuali permessi per visite specialistiche e dal momento che è diritto del lavoratore essere retribuito in malattia, o accertamento per sospetta malattia, si consiglia in quell'occasione di farsi dare un giorno di malattia.
Eventuale spesa per trasporto al pronto soccorso o a casa del lavoratore sono a carico della azienda.
LA NUOVA LEGGE SULLA MATERNITA'
E' in vigore dal 18 gennaio del co ' rrente anno la nuova legge per la tutela della maternità. L'elemento innovativo di fondo rispetto alla precedente legge — che forse rappresentò una grande conquista per tutto il movimento sindacale e democratico italiano — è dato dal fatto che oggi, tutte le lavoratrici di tutti i settori, hanno diritto ad essere tutelate ed assistite (sebbene con alcune differenziazioni) in caso di maternità.
Vediamo, in questa nota, di fornire alcuni elementi fra i píù importanti contenuti nella nuova legge.
1) Divieto di licenziamento
Dall'inizio della gestazione e fino ad un anno di età del bambino è fatto divieto all'azienda di licenziare la lavoratrice. Per impedire il licenziamento non è necessaria la presentazione del certificato medico ma basta la, oggettiva condizione dello stato di gravidanza.
Nel caso in cui la lavoratrice fosse stata licen-
ziata in stato di gravidanza, essa ha diritto ad essere riassunta purchè, entro 90 giorni dalla data del licenziamento, presenti una documentazione che ..comprovi che al momento del licenziamento era in stato di gravidanza. i ••
Se il licenziamento fosse. stato attuato dall'azienda anche prima della data in cui va in vigore la nuova legge e cioè il 18 gennaio 1972, se non sono trascorsi 90 giorni dalla data del licenziamento, il licenziamento deve essere revocato, purchè a quell'epoca 'si possa sempre provare che la lavoratrice era incinta.
Divieto di sospensione
La lavoratrice in stato di gravidanza o puerperio può essere sospesa solo nel caso in cui venga sospesa l'attività di tutta l'azienda o di un reparto che abbia autonomia funzionale.
Lavori insalubri o faticosi
Durante tutto il periodo di gestazione e fino a
sette mesi dopo il parto è vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, ma anche a tutti, in genere, quei lavori che siano pericolosi, faticosi o insalubri.
Per l'organizzazione sindacale la pericolosità, la faticosità, la insalubrità, non possono essere stabilite con regole generali, valevoli per tutte indistintamente le lavoratrici, ma debbono essere riferite alla situazione ed alla determinazione soggettive della singola lavoratrice.
La legge prevede che nei casi sopraindicati come nel caso in cui sia accertato dall'ispettorato del lavoro che le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna, le lavoratrici vengano spostate ad altre mansioni anche inferiori, mantenendo però invariata la qualifica e la retribuzione.
4) Durata del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro Rispetto alla legge precedente vi è una modifica: la durata di assenza obbligatoria prima del parto è oggi di due mesi; dopo il parto è oggi di tre mesi (la legge precedente stabiliva 3 mesi prima del parto; 2 mesi dopo il parto).
Per le lavciratrici in stato di gravidanza che hanno iniziato il periodo di astensione obbligatoria prime' del 18 gennaio 1972 della durata di 3 mesi pernii del parto — come stabiliva la vecchia legge — si specifica che questo periodo di assenza non viene interrotto dalle nuove disposizioni. E resta comunque valido che dopo il parto, il periodo di assenza obbligatoria è di 3 mesi.
Le lavoratrici che erano a casa prima della
I diritti della lavoratrice madre
entrata in vigore della nuova legge (18 gennaio 1972), al compimento del secondo mese di assenza dopo il parto, debbono inviare alla azienda una lettera raccomandata in cui comunicano che rimangono assenti « a sensi di legge » senza specificare se si tratti di assenza obbligatoria o facoltativa.
Durata del periodo di astensione facoltativa dal lavoro dopo il parto.
Questo periodo è della durata di 6 mesi e non è .considerato sospensivo del rapporto di lavoro.
Indennizzo per il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa
A tutte le lavoratrici in assenza obbligatoria prevista dalla legge, prima e dopo il parto, viene corrisposta una indennità maternità giorngiera pari all'80 per cento della retribuzione.
Nei casi in cui, o per esigenze organizzatile contingenti dell'azienda o per particolari ragioni di carattere personale' della lavoratrice, l'ora-rio medio effettivamente praticato risulti inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria, dovrà essere comunque garantito il minimo di ore contrattuali.
Durante il periodo di assenza facoltativa dopo il parto, alla lavoratrice verrà corrisposta a partire però dall'i gennaio 1973 una indennita pari al 30 per cento della retribuzione. Alle lavoratrici in assenza facoltativa prima dell'i gennaio '73 continuerà ad essere corrisposta l'indennità di disoccupazione.
Periodi di permesso retribuiti dal datore di lavoro
La nuova legge stabilisce che gli attuali periodi di permesso (due periodi di riposo giornalieri di un'ora ciascuno) potranno essere ora cumulabili nel corso della giornata (esempio: uscire 2 ore prima; oppure entrare al lavoro 2 ore dopo) e potranno essere usufruite fino a quando il bambino non ha compiuto il primo anno di vita.
Ciò che è poi particolarmente innovativo e importante è dato dal fatto che questi permessi debbono essere concessi sia se la lavoratrice allatti il suo bambino naturalmente, sia che lo allatti artificialmente.
Il permesso si riduce ad un'ora quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore alle 6 ore.
Anticipo del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro e suo indennizzo
In precedenza, i periodi di astensione obbligatoria anticipata, venivano considerati alla stregua di una comune malattia e retribuiti come tali. Con la nuova legge sono previsti due tipi di anticipo di assenza obbligatoria.
Il primo tipo ha la durata di 1 mese e la lavoratrice può usufruirne se è occupata in lavori che in relazione all'avanzata gravidanza siano da ritenersi gravosi o poSsano pregiudicare la gravidanza stessa.
II secondo tipo che può essere costituito da uno o più periodi la cui durata è stabilita caso per caso dall'Ispettorato del lavoro, spetta quando: sorgano complicazioni nella gestazione; preesistano forme morbose che possano aggravarsi a causa della gravidanza; esistano condizioni di lavoro o di ambiente che possano nuocere alla salute della donna e
del bambino;
— la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.
La retribuzione spettante alla lavoratrice in doesti due tipi di anticipo di assenza obbligatoria, e pari all'80 per cento della retribuzione.
9) In caso di malattia del bambino dí età inferiore ai 3 anni
La lavoratrice ha diritto a rimanere a casa ma purtroppo senza percepire retribuzione. Le assenze -sono computate nell'anzianità di servizio, ma ppg per, te ferie e la tredicesima mensilità. Il certificato medico che attesta la malattia del banibjnqn pue essere redatto da un medico di libera
MOBILITIAMOCI
scelta. della, lavoratrice.
Lo spazio' non cì consente di porre in risalto considerazioni di valore più generale sulla nuova legge. Potremo riprendere l'argomento anche su richiesta dei nostri lettori. Ci preme ricordare a tutti i delegati, ai CdF, agli attivisti sindacali, che tutte le norme della precedente legge sulla maternità sono abrogate; che con l'entrata in vigore della nuova legge sono fatte salve in ogni caso, le condizioni di maggior favore stabilite da regolamenti, leggi, contratti e da ogni altra disposizione (esempio: anche condizioni migliori conquistate a livello di azienda)?
CONTRO L' AUMENTO DEI PREZZI
*PER ATTUARE LE RIFORME
Che il governo si impegni a bloccare l'aumento dei prezzi con dei seri provvedimenti di riforma nel campo della produzione e della distribuzione dei generi alimentari
CARNE SOLO ALLA DOMENICA') Con i prezzi che i diversi tagli di carne hanno raggiunto i nel giro dl un mese il balzo à stato misurato In un buon 5 per cento) la bistecca sta diventando sempre più un genere dl lusso, da permettersi una volta la settimana, alla domenica. A questi disastrosi risultati ha portato la nostra ormai cronica assenza di una adeguata politica zootecnica. Invece di potenziare gli allevamenti, per anni à stata Indicata la via delle loro distruzione. Ecco parchi ogni giorno dobbiamo spendere all'estero oltre due miliardi dl lire. E' II festival degli speculatori. A costoro, • ai governo che Il protegge, dobbiamo I prezzi record che oggi registriamo • che sono efficacemente documentati In questa feto scattata Ieri In un negozio di Milano.