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Bollettino mensile di informazione del Gruppo SADELMI

PERCHE' QUESTO TITOLO:

Il titolo è stato scelto per ehè: "Il Bollettino è stato 'varato' nello Stabilimento di Genova durante la riunione del C.C.U. del 30.1.78.

PERCHE' IL BOLLETTINO:

E' arrivato il bollettino del Gruppo SADELMI-COGEPI. I delegati di MI, GE, NO hanno deciso di scrivere, manca Roma, ma proprio usando uno strumento di in formazione e di dibattito, anche Roma sarà parte inte grante di tutto il Gruppo. Con quale spirito vogliamo costruire un bollettino?

La prima necessità è quella di continuare il dialogo quotidiano fra le varie Se di, per conoscere le diver se realtà.

La seconda necessità è quel la di provocare un dibattito interno sulle diverse questioni sindacali azienda li e sui problemi sindacali esterni, come due facce di una stessa medaglia.

La terza necessità è quella di unire le forze, oggi disperse, in uno sforzo di sin tesi unitaria, sui problemi sindacali del Gruppo, parten do dal dibattito per arrivare alla costruzione di compor tementi sindacali comuni.

Contratto Integrativo Aziendale

Milano, 12 dicembre 1977

l) La Direzione della SADELMI-COGEPI dichiara che per l'anno 1978 assicurerà la continui tà dell'attività di progettazione, di produzio ne e di montaggio di impianti, con gli stabili menti e le Sedi Italiani e le Organizzazioni estere SADELMI.

Il piano degli investimenti annuali, per lo anno 1978, è previsto in 17 miliardi di Lire e a tale riguardo si riconferma la nota allegata all'accordo aziendale del 16.12.1976, riferita alla politica di sviluppo della Società stessa.

Con il C.C.U. si terranno trimestralmente, previa richiesta con un ordine del giorno presentato alla Direzione almeno 15 giorni pri ma, incontri per informazioni e chiarimenti re lativi al piano di produzione e sviluppo complessivo della Società, mentre con le FLM provinciali ed il CCU tali incontri si terranno annualmente (nel primo quadrimestre), in Sede di Associazione Industriale (ASSOLOMBARDAMilano).

Negli incontri previsti e di cui al precedente punto 3) la Società è disponibile a fornire, su specifiche richieste del CCU, informazioni sul decentramento di particolari fasi di lavorazione e di scorporo di attività produttive interne (qualità, quantità, motiva zioni).

La Società, nell'ambito degli obiettivi aziendali per la tutela dell'occupazione, sulla base degli ordini acquisiti e di normali previsioni sulla situazione di mercato e sulla situazione interna aziendale, è in grado di as sicurare il mantenimento degli attuali livelli occupazionali complessivi di gruppo fino al 31.12.78 (n. 631 dipendenti al 30.11.77).

N° 1
1978
1
Febbraio
il varo Anno

Perchè ci poniamo questi obiettivi?

La storia delle diverse aziende facenti capo al Gruppo Sadelmi è stata per molti versi slegata ed allo interno di ciascuna Sede non sempre noi lavoratori ci siamo trovati uniti. Certi privilegi che esistono ancora ci dividono, ma non certo per nostra volontà.

Non possiamo quindi più accettare la divisione dei la voratori in lavoratori di serie A e di serie S. Forse che gli operai di Genova o di Novara sono diver si dagli impiegati delle Se di Milano o di Roma?

Gli interessi sindacali nascono dalla comune condizio ne e dalla risoluzione unitaria dei problemi dell'essere lavoratori e nello spe cifico del Gruppo Sadelmi-Cogepi.

Nel corso del 1978 la Società non ricorrerà alla Cassa Integrazione Guadagni per ne5 suna delle Unità del Gruppo.

La Società dichiara la propria disponibili tà ad assumere entro la fine del 1978 un numero minimo di 20 lavoratori. Nell'ambito di tali assunzioni la Società ricorrerà anche al' la legge 285 dell'1■6.77 di preavviamento al lavoro, utilizzando contratti di formazione.

I superminimi garantiti aziendali in vigore vengono aumentati come segue:

Cat. Superm■gar. Sind.

Per la costituzione di tali superminimi garan titi vengono assorbiti fino a concorrenza i s, perminimi individuali già esistenti■ Resta fe, mo il riferimento alla retribuzione contratto; le base di cui alle tabelle allegate al vigen te Contratto Nazionale del Lavoro, per gli Ist tuti contrattuali, che le retribuzioni preveda no come base di computo (esempio: scatti bien' nali).

9) L'importo integrativo in at Produzione viene elevato a uguali per tutti i lavoratori partire dall'1.10.77 e fino a A tutti i lavoratori in forza Superm.gar■ dal 1.12.77 50.000 54.000 57.000 62.500 68.500 80.000 87.000 100.000

firma del presente accordo sarà riconosciuto' importo di L. 65.000 o pro-quota in relazione all'anzianità di servizio, a conguaglio di fgo' to già liquidato a titolo di integrazione dei Premio di Produzione per il periodo 1.10.76 ' 30.9.77.

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La diversa qualità di lavoro non deve quindi essere motivo di divisione. Ma tut ti dobbiamo essere protagonisti del nostro presente e ancor più del nostro futuro. Ecco perchè abbiamo scelto la strada di fare un bollet tino: per parlare con i lavoratori dei problemi sinda cali, per eliminare il vuoto di informazione tra l'at tività del CdF e la volontà dei lavoratori, vuoto che l'azienda cerca di colmare con notizie di parte che han no il solo compito di perpe tuare le divisioni sia fra i lavoratori di una stessa Sede, sia fra quelli di Sedè diversa. in vigore 1 35.000 2 38.000 3 40.000 4 44.000 5 48.000 5/S 56.000 6 61.000 7 70.000
to del Premio é L. 400.000 anni) dipendenti, a, tutto il 31.12. alla data delle, Superm.gar dal 1.12.2; 55.000 59.000 62.500 69.000 75.000 88.000 96.000 110.000

In data 30.1.78 il C.C.U. ha chiesto alla Direzione un incontro per definire i I calendario di lavoro annuo, avendo come oggetto: le 7 festività.

L'integrazione del Premio di Produzione di cui sopra sarà liquidata fino a tutto il 31.12.77 con le prime competenze utili e successivamente con le modalità che saranno concordate tra(*) le parti quanto prima (L. 65.000 + L. 100.000).

II costo di ogni pasto a carico di ciascun lavoratore che usufruisce del servizio men sa aziendale rimane fissato al valore in vigore alla data del presente accordo (MI=L. 260GE=L. 245 - NO=L. 260) per tutto l'anno 1978. Quanto sopra a meno che, per effetto degli aumenti che potranno intervenire sui costi attua li, la quota a carico del lavoratore calcolata secondo le proporzioni attuali, non superi l'im porto di L. 300. In tale caso il costo di ogni pasto a carico del lavoratore sarà portato a L. 300 fino al 31.12.78.

Durante il periodo di chiusura estiva della mensa a tutto il personale in servizio, e su presentazione di nota spese con allegati i relativi giustificativi, sarà riconosciuta la spesa sostenuta per la consumazione del pasto (bevande escluse) con un limite massimo di L. 2.500.

Rimane invariato il numero totale del monte ore messo a disposizione dei vari CdF e del CCU pari a 1.850■ Resta inteso che i membri dei CdF e del CCU potranno utilizzare dette ore fino alla suddetta concorrenza massima, indipendentemente dal monte ore in precedenza assegnato a ciascuno di essi■

12) Vengono confermati per l'anno 1978 i finanziamenti al CCU ed al CRAL aziendale nelle seguenti misure:

CCU = L. 400.000= CRAL = L. 1.250.000= Resta inteso che la Direzione dovrà essere informata sul criterio di utilizzo del suddetto importo di L. 1.250.000.

(*) Le parti concordano che l'integrazione del Premio di Produzione a partire dall'1.1.78 sarà liquidata mensilmente in quote pari ad 1/12 dell'intero ammontare (L. 400.000/12=L. 33.333)

FIRMATO:

SADELMI-COGEPI / FLM MILANO-NOVARA / C.C.U.

NOTIZIE DALLE SEDI

Come gestire gli accordi sottoscritti

L'ultimo accordo Sadelmi-Cogepi è stato chiuso nel mese di dicembre.

La difficoltà consiste nel riusci re a far applicare gli impegni sotto scritti, quali la continuità produttiva e gli strumenti sindacali sui piani di svi luppo e l'occupazione.

Sono strettamente legati a questi temi la mobilità interna, i corsi professionali di qualificazione, gli straordinari, il decentramento, l'am biente di lavoro, la richiesta di nuo vi ruoli professionali per la donna, la politica controllata dal salario aziendale ed i trasfertisti.

Questi temi richiedono una lunga ed approfondita analisi tra delegati e lavoratori di tutte le Sedi.

OFFICINA DI GENOVA

Occupa circa 110 lavoratori, dei qua li il 40% impiegati. La lavorazione riguarda la costruzione di quadri elettrici, destinati in prevalenza ai mercati esteri■

I problemi richiamati riguardano l'am pliamento dell'officina.

La volontà di continuare l'attività produttiva è subordinata al tipo di investimenti che in questa situazione devono essere necessariamente produttivi e legati a tempi certi.

CORSI PROFESSIONALI

Sono svolti dalla Direzione e non programmati dall'Ente Regione. Il CdF vuole conoscere tempestivamente in an ticipo il tipo di corsi, i programmi e le loro finalità.

MANODOPERA FEMMINILE

Dall'incontro tra il CdF e la Lega de Disoccupati è venuta la richiesta di inserimento di personale femminile in alcuni settori produttivi, applicando di fatto la nuova legge di parità tra uomo e donna.

HANDICAPPATI

Il CdF propone di continuare l'esperienza per un recupero socialmente utile in azienda di altre persone as sante a tutti gli effetti come lavor9, tori.

OFFICINA E SAV DI NOVARA

Occupa circa 150 lavoratori, i quali si suddividono in parte al servizio SAV ed in parte in officina. Il tipo di lavoro per il SAV consiste nello approvigionamento degli automezzi, ece per i vari cantieri esteri. II lavoro di officina è prevalentemente di carpe teria pesante. Rimane aperto ancora problema della rumorosità degli impiUt ti. Per disfunzioni e difficoltà di rAil porti tra i delegati riguardo la gestto ne dell'ultimo accordo, si andrà a tegm pi brevi ad una verifica del CdF tra de tutti i lavoratori.

SEDE DI MILANO

Occupa circa 350 lavoratori, addetti agli Uffici Tecnici, Amministrativi, Commerciali e la Direzione Generale. Più che in altre sedi, la gestione del salario rimane ancora prevalentemente individuale, anche dopo un accordo di recente data. Il distacco tra le esigenze collettive dei lavoratori e la pratica individuale pone dei problemi su come si lavora sindacalmente in Se de.

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'Problemi non risolti sono:

I trasfertisti esteri che contrat tano la loro posizione in modo per de sonale. Si fa presente che per l'assunzio in ne di personale expatriate non vie do ne rispettata la procedura in atra to per l'assunzione di personale destinato alle Sedi italiane.

Il CdF quindi non è messo in grado di poter controllare e valutare le proporzioni del fenomeno. Attualmente si può solo farne una stima dal "via vai" continuo di persone nuove. Nella Sede di Mila no attualmente sembra essere sull'ordine di qualche centinaio. La qualificazione e valorizzazione professionale è ancora un'arma che la Direzione usa, senza una discussione per l'individuazione di figure professionali con il CdF.

I superminimi che rimangono uno strumento non controllato da tutti i CdF, dopo un accordo che pun Pe tava alla perequazione. i igl?[ questa breve e schematica analisi, li CCU decide di verificare e dare tc()ntinuità alle iniziative sindacali, ia quelle riguardanti la gestione dell'ultimo accordo quanto i problemi gLintidiani che dovessero crearsi.

CWSSie paCriE cotiiitOANo A ci4xche4P,Pit.h s-TRA0RDMFIRto e o RA LH E p occ i o tuTT E lr SEZE DA Pil.Nkii0 lo patto!

Le scadenze d'incontro con la Dire zione sono trimestrali per il Grun po.

Entro il primo quadrimestre e precisamente nel mese di Aprile si ter rà un incontro presso l'AIL con il Sindacato FLM ed il CCU.

Per realizzare la gestione complessiva degli accordi, invitiamo tutti i lavoratori a partecipare e discutere al fine di trovare uan comune linea unitaria.

Questo primo bollettino è stato va rato nella riunione del coordinamento del 30.1.78 e si è deciso di darvi continuità con scadenza mensile.

Del Comitato di Redazione fanno parte i membri del CCU.

Si invitano i lavoratori a dare il loro contributo all'iniziativa, con idee, proposte, opinioni: il CCU ne prenderà atto e provvederà a ri spondere quanto prima dalle pagine di questo bollettino.

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Testo della nuova legge sulla parità tra lavoratrici e lavoratori

LEGGE 9 dicembre 1977, n. 903.

Parità di trattamento tra uomini .e donne in materia di lavoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge: Art. 1.

E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale.

La discriminazione di cui al comma precedente è vietata anche se attuata: attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza; in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso.

Il divieto di cui ai commi precedenti si applica anche alle iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti.

Eventuali deroghe alle disposizioni che precedono sono ammesse soltanto per mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione collettiva.

Non costituisce discriminazione condizionare all'appartenenza ad un determinato sesso l'assunzione in attività della moda, dell'arte e dello spettacolo, quando ciò sia essenziale alla natura del. lavoro o della prestazione.

Art. 2.

La lavoratrice ha diritto alla stessa retribuzione del lavoratore quando le prestazioni richieste siano uguali o di pari valore.

I sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni debbono .adottare criteri comuni per uomini e donne.

Art. 3.

E' vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l'attribuzione delle qualitiche, delle mansioni e la progressione nella carriera.

Le assenze dal lavoro, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n.'1204, sono considerate, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.

Art. 4.

Le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Per le lavoratrici che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino ancora attività lavorativa pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente.

La dispbsizione di cui al primo comma si applica anche alle lavoratrici che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi successivi alla entrata in vigore della presente legge. In tal caso la comunicazione al datore di lavoro dovrà essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati. •

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano alle lavoratrici le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modifiche ed integrazioni, in deroga all'articolo 11 della legge stessa.

Nelle aziende manifatturiere, anche artigianali, è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6. Tale divieto non Si applica alle donne che svolgono mansioni direttive, nonché alle addette ai servizi sanitari aziendali.

Il divieto di cui al comma precedente puo essere diversamente disciplinato, o rimosso, mediante contrattazione collettiva, anche aziendale, in relazione a particolari esigenze della produzione e tenendo conto delle condizioni ambientali del lavoro e dell'organizzazione dei servizi. Della relativa regolamentazione le

PROPRIO PERCHE' VOI DONNE SIETE SUPERIORI VI DOBBIAMO TRA(iARE DA INFERIO RI PER ESSERE tgrf PARI!

IIA
Art. 5.
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Arti devono congiuntamente dare comunicazione entro quindici giorni all'ispettorato del lavoro, precisando il numero delle lavoratrici interessate.

Il divieto dì cui al primo comma non ammette deroghe per le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e fino al compimento del settimo mese di età del bambino.

Art. 6.

Le lavoratrici che abbiano adottato bambini, o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, ai sensi dell'articolo 314/20 del codice civile, possono avvalersi, sempreché in ogni caso il bambino non abbia superato al momento dell'adozione o dell'affidamento i sei anni di età, dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e del trattamento economico relativo, durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria.

Le stesse lavoratrici possono altresì avvalersi del diritto di assentarsi dal lavoro di cui all'articolo 7, primo comma, della legge di cui sopra, entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia e sempreché il bambino non abbia superato i tre anni di età, nonché del diritto di assentarsi dal lavoro previsto dal secondo comma dello stesso articolo 7.

Art. 7.

Il diritto di assentarsi dal lavoro e il trattamento economico previsti rispettivamente dall'articolo 7 e dal secondo comma dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono riconosciuti anche al padre lavoratore, anche se adottivo o affidatario ai sensi dell'articolo- 314/20 del codice civile, in alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i figli siano affidati al solo padre. • .

A tal fine, il padre lavoratore presenta al proprio datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell'altro genitore ad avvalersi dei diritti di cui sopra, nonchè, nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 7 della, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il certificato medico attestante la malattia del bambino.

Nel caso di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il padre lavoratore, entro dieci giorni dalla dichiarazione di cui al comma precedente, deve altresì presentare ai proprio datore di lavoro una dichiarazione del datore di lavoro dell'altro genitore da cui risulti l'avvenuta rinuncia.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai padri lavoratori, compresi gli apprendisti, che prestino la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, nonchè alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni, delle province, dei comuni, degli altri enti pubblici, anche a carattere economico, e delle società cooperative, anche re soci di queste ultime. Sono esclusi $ lavoratori a domicilio e gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Art. 8.

Per i riposi di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con effetto dal 1° gennaio 1978, è dovuta dall'ente assicuratore di malattia, presso il quale la lavoratrice è assicurata, un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai ri-; posi medesimi.

L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è

portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'ente assicuratore.

All'onere derivante agli enti di malattia per effetto della disposizione di cui al primo comma, si fa fronte con corrispondenti apporti dello Stato. A tal fine gli, enti di malattia tengono apposita evidenza contabile.

Art. 9.

Gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le magsiorazioni delle pensioni per familiari a carico possono essere corrisposti, in alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato. Nel caso di richiesta di entrambi i genitori gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico debbono essere corrisposti al genitore con il quale il figlio convive.

Sono abrogate tutte le disposizioni legislative che siano in contrasto con la norma di cui al comma precedente.

Art. 10.

Alla lettera b) dell'articolo 205 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, 1124, le parole « loro mogli e figli » sono sostituite con le parole « loro coniuge e figli ».

Art.

Le prestazioni ai superstiti, erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dal Fondo pensioni i lavoratori dipendenti, sono estese, alle stesse condizioni previste per la moglie dell'assicurato o del pensionato, al marito dell'assicurata o della pensionata deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. •

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici nonchè in materia di trattamenti pensionistici sostitutivi ed integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e di trattamenti a carico di fondi, gestioni ed enti istituiti per lavoratori dipendenti da datori di lavoro esclusi od esonerati dall'obbligo dell'assicurazione medesima, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti.

Art. 12.

Le prestazioni ai superstiti previste dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto dèl Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, D. 1124, e dalla legge 5 maggio 1976, n. 248, sono estese alle stesse condizioni stabilite per la moglie del lavoratore al marito della lavoratrice deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

L'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui al comma precedente -si ar • plicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso ».

Art. 14.

Alle lavoratrici autonome che prestino lavoro continuativo nell'impresa familiare è 'riconosciuto il diritto di rappresentare l'impresa negli organi statutari delle cooperative, dei consorzi e di ogni altra forma associativa.

Art. 15.

Qualora vengano posti in essere comportamenti diretti a violare le disposizioni di cui agli articoli 1 e 5 della presente legge, su ricorso del lavoratore o per sua delega delle organizzazioni sindacali, il pretore del luogo ove è avvenuto il comportamento denunziato, in funzione di giudice del lavoro, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, ordina all'autore del comportamento denunziato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore definisce il giudizio instaurato a norma del comma seguente.

Contro il decreto è ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti opposizione davanti al pretore che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si' osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

L'inottemperanza al decreto di cui al primo comma alla sentenza pronunciata n4 giudizio di opposizione è punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

Ove le violazioni di cui al primo comma riguardino dipendenti pubblici si applicano le norme previste ín Materia di sospesone dell'atto dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Art. 16.

L'inosservànza delle disposizioni contenute negli articoli 1, primo, secondo e terzo comma, 2, 3 e 4 della presente legge, è' punita con l'ammenda da L. 200.000 a L. 1.000.000.-

L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 5 'è punita 'con l'ammenda da L. 20.000 a L. 100.000 per ogni lavoratrice occupata e per ogni giorno di lavoro, con un minimo di L. 400.000.

Per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli arti- coli 6. e 7 si applicano le penalità previste dall'artico- lo 31 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

.Art. 17.

Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli • 9 e 11 della presente legge, valutati, in ragione d'anno, rispettivamente in .10 ed in 18 miliardi di lire, si provvede per l'anno finanziario 1977 con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 8 ottobre 1976, a. 691, convertito nella legge 30 novembre 1976, n. 786, honcernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

Il Governo è tenuto a presentare ogni anno al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 19.

Sono abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con le norme della presente legge. In conse guenza, cessano di avere efficacia le norme interne e gli atti di carattere amministrativo dello Stato e degli altri enti pubblici in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Sono altresì nulle le disposizioni dei contratti col- lettivi o individuali di lavoro, dei regolamenti interni delle imprese e degli statuti professionali che siano in contrasto con le norme contenute nella presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI - ANSELMI --STAMMATI

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