Consiglio di Fabbrica della Fit - Ferrotubi -
Luglio 1972
LA SITUAZIONE NELLA FABBRICA Il prestigio che le Ferrotubi godeva un tempo, sindacalmente e politicamente a Milano e l'orgoglio che ognuno di noi sentiva nel farne parte per il contributo che essa dava allo sviluppo della coscienza di classe, appare fortemente affievolito. Oggi; eccetto qualche impennata, ci limitiamo alla tranquilla rivendicazione aziendale dedicando poco tempo alla conoscenza e alla analisi degli avvenimenti politici e sindacali, limitandoci a fare i burocrati portavoce delle decisioni e dei suggerimenti che ci vengono dall'alto, senza più quel puntiglio creativo e ideale che un tempo cì animava. Se prima alle lotte proletarie vi era partecipazione cospicua e sentita, e gli scioperi erano considerati una necessaria risposta al conservatorismo padronale ed alla repressione reazionaria, oggi vi si aderisce più per onor di firma che per volontà di battersi per la nostra classe. La formazione dei picchetti di solidarietà ad esempio, non avviene più a livello di massa ma si convocano i soliti stakanovìsti e sì mandano quà e là come compa-
gnie di ventura (a volte senza che l'insieme dei lavoratori ne sia a conoscenza), cosa che mette in evidenza lo slegamento esistente fra base ed esecutivo, e burocratizza un atto di grande impegno politico, e di collegamento con altri lavoratori e di acquisizione di altre esperienze di lotta.
Ci dobbiamo quindi chiedere da che cosa è originato, da dove nasce questo decadimento qualitativo se vogliamo porvi rimedio per non doverci trovare domani nella condizione di ritessere quell'unità così faticosamente raggiunta alla Ferrotubi. CONTINUA IN 2
Nessuno spostamento se il lavoratore rifiuta Nessun lavoratore può essere spostato o cambiato di mansione se non è d'accordo. E' questo il succo di una sentenza, emessa dal pretore di Milano dottor Pietro Federico, con la quale viene condannata la società Rhodiatoce alla riassunzione di un impiegato che si era rifiutato di cambiare mansione. Nella sentenza il pretore aggiunge che l'integrazione al posto di lavoro dell'impiegato ingiustamente licenziato « può avvenire in via breve a mezzo dell'ufficiale giudiziario con l'ausilio se del caso, della forza pubblica, senza uso di ulteriori formalità •.
Il pretore afferma poi che per ogni mutamento di mansioni occorre il consenso del dipendente. così come previsto dallo Statuto dei lavoratori. II lavoratore, prosegue la motivazione della sentenza, può altresì trovare giustificazione nel rifiuto a cambiare le mansioni anche nell'articolo 1460 del codice civile « qualora non vi sia equivalenza tra le nuove mansioni e le ultime effettivamente svolte ». Nel giudicare l'equivalenza di mansioni, precisa il magistrato. « occorre tenere conto non solo CONTINUA IN 2'