A che punto siamo con I' applicazione dell'inquadramento unico
LAVORATORI ,
Da quando abbiamo firmato l'accordo aziendale ( Dicembre 1973) ad oggi si sono fatti alcuni passi avanti per l'applicazione dell'inqua dramento unico .
Pur non essendo giunti ancora alla completa applicazione(sif mo in attesa della definizione degli ultimi nominativi ) , siamo però già in grado di dire che la Ditta è anda ta ad applicare l'accordo con la so lita vecchia concezione paternalisti ca e discriminatoria . Non solo, ma ancora una volta si è dimostrata all'avanguardia nell'interpretare restrittivamente e,a nostro modo di vederei in maiera errata il contratto causando le proteste e il malcontento tra i lavoratori.
Il Consiglio di Fabbrica ha già fatto presente alla direzione che non è disposto ad accettare i criteri interpretativi applicati dall'azienda e che si riserva nei prossimi giorni, di illustrare in maniera esauriente a tutti i lavoratori quali sono i criteri applicati e perchè non vanno bene
Inoltre il Consiglio di Fabbrica ribadisce che i criteri ba se della normativa dell'accordo sono : Professionalità, esperienza, scolarità, in relazione alle capaci tà tecnico professionali acquisite nella realtà aziendale .
Sulla mobilità professionale, nuovo strumento del contratto di lavoro dove si riconosce la valor rizzazione delle capacità attraverso iniziative di addestramento e for mazione professionale , ricomposizio ne e arricchimento delle mansioni, attribuzione dei diversi compiti at tributtri, il Consiglio di Fabbrica, su questo specifico problema ha inca ricato, alla Commissione inquadramen to unico, di approfondire la materia per elaborare le opportune indicazioni per l'attuazione dinamica del l'inquadramento .
Non appena questa commissione avrà ultimato questo esame, il Consiglio di Fabbrica convocherà as semblee di gruppo omogeneo per una comune valutazione e successiva linea di condotta da darsi per l'applicazione di quanto scaturità da dette assemblee .
Consiglio di Fabbrica e Referendum
Il Consiglio di Fabbrica riunito in data odierna per discuter.. re in merito al documento della FLM sul Referendum: dopo ampia discussio ne ha ritenuto opportuno e doveroso fare presente a tutti i lavoratori quanto segue
Il Referendum per l'abrogaziòne del divorzio viene fatto in una situazione economica e politica del nostro Paese estremamente ne gativa , e si tenta, con la campagna del Referendum, di dividere la massa dei lavoratori cioè di mettere gli uni contro gli altri cercando di frenare la spinta in avanti perso l'unità vera e compatta di tutti i lavoratori e del loro progresso civile e democrati co ;
A giocare un ruolo determinante in questa situazione vi sono potenti interessi conservatori che tentano di ridare spazio alle forze reazionarie eversive e al M.S.I. , che le lotte dei lavora tori avevano isolato ;
SI tenta di strumentalizzare la differente concezione del credo religioso per cercare la divisio ne dei lavoratori che in questi ultimi tempi , con l'esperienza dei consigli di fabbrica, hanno dimostrato come il pluralismo di visioni religiose non sono un ostacolo alla lotta e alla costru Zione del sindacato unico ;
Che non si è mai pensato o speso parole sulla causa vera della crisi della famiglia, dell'emigra zione, della insufficienza dei servizi sociali, sullo sfruttamento della manodopera femminile, sulle difficoltà economiche' della famiglia.
Al di là della libertà di ogni singolo lavoratore della sua scelta politica e morale che non è minimamente in discussione il Consi glio di fabbrica esprime un GIUDIZIO NEGATIVO sulla proposta di abrogazione della legge, dicendo NO alle intenzioni e alle manovre di coloro che hanno promosso il referendum,i quali rischiano di aprire una guerra di religione e di crisi di coscienza che non serve ai lavoratori ,special mente in questo momento in cui è ne cessano la massima unione per poter portare avanti i gravissimi problemi sociali ed economici del nostro Paese .
Il compito nostro e di tutti i lavoratori è quello di portare avanti e di rafforzare l'unità malgrado il referendum e al di là del referendum .
Consiglio di Fabbrica BREDA FUCINE
MAGGIO REFERENDUM
RITENIAMO SIA DOVERE DEL SINDA— CATO PORTARE A CONOSCENZA DI TUÌ
TI I LAVORATORI
IL TESTO DELLA LEGGE RELA— TIVA ALLA DISCIPLINA DEI CASI DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO PER PERMETTERE UNA SERENA VALUTAZIO— NE ED UNA SCELTA DI COSCIENZA.
La risoluzione della f. I. m. di Milano
La situazione economica e politica in cui si colloca il referendum, il tipo di schieramento che lo ha proposto, le possibili conseguenze negative che la' campagna del referendum può provocare sul piano dell'unità e della solidarietà dei lavoratori rendono chiaro a tutti che non è tanto in discussione l'assetto giuridico della famiglia. quanto la possibilità di colpire lo stesso movimento operaio e sindacale, nel corso di una crisi economica che si vuole fare pesare sui lavoratori.
Per questo la F.L.M. Milanese non può scegliere la strada del silenzio e propone al dibattito dei lavoratori importanti. elementi di giudizio, fermo restando ovviamente che l'organizzazione non sarà in nessun modo e con nessun mezzo impegnata nella campagna o nell'esprimere linee propagandistiche, fedele al comportamento autonomo fin qui seguito.
Ecco perciò alcune indicazioni di fondo:
1) i lavoratori;tnetalmeccanici debbono valutare con chiarezza che il referendum, al di là del confronto sulla regolamentazione legislativa del matrimonio, è sostenuto da potenti interessi conservatori e ridà spazio a forze reazionarie eversive, prima di tutto il M.S.I., che le lotte di massa avevano emarginato
dalla scena politica e parlamentare.
Questi nuovi paladini della famiglia non hanno nessun interesse a sanare sul serio le ragioni di crisi del matrimonio, ma vogliono drammatizzare lo scontro per attaccare le conquiste dei lavoratori e la stessa democrazia;
Si tenta di strumentalizzare la differenza di visioni religiose ed umane per seminare la divisione tra i lavoratori, proprio nel momento in cui l'esperienza dei Consigli ed il processo di unità sindacale hanno dimostato a tutto il Paese che il pluralismo di visioni religiose ed umane non è assolutamente un'ostacolo alla solidarietà nella lotta e nella costruzione di un sindacato unito.
E' compito primario del movimento battere questo tentativo e dare una grande dimostrazione di unità.
I promotori del Referendum per l'abrogazione di una legge che non vincola tutti i cittadini ma sanziona una possibilità limitate per chi la vuole utilizzare, non hanno invece speso una sore parola sulle cause della crisi della famiglia che hanno radice nella condizione sociale, Nessuna parola sulla tragedia dell'emigrazione, sulla assenza dei
Pubblichiamo ll documento approvato unanimità del Consiglio Generale UnitS. rio della FLM milanese (6 marzo 1974) dopo un ampio dibattito. Su questi temi lo stesso Consiglio Generale ha deciso di aprite un ampio dibattito tra tutti I lavorotori fornendo importanti Indicazioni dl fondo.
servizi sociali, sullo sfruttamento della manodopera femminile, sulle difficoltà economiche della famiglia.
La famiglia è oggi un valore importante per le masse lavoratrici; un valore che va difeso anzitutto conquistando con le lotte sindacali e civili più libertà dal bisogno, dall'ignoranza/e dallo sfruttamento operato in nome del profitto.
Per queste ragioni, al di là della libera scelta morale e politica di ciascun lavoratore che non è minimamente in discussione, il direttivo della F.L.M. milanese in apertura del dibattito nelle zone e nei consigli, esprime un giudizio negativo su una proposta di abrogazione della legge sul divorzio, che rischia di aprire una vera e propria guerra di religione e drammatiche crisi di coscienza nel momento in fui è necessario il massimo di solidarietà e che obiettivamente rappresenta un diversivo rispetto alla soluzione dei gravissimi problemi Sociali del Paese.
Il compito più importante dei metalmeccanici resta comunque quello di rafforzate l'unità malgrado il referendum, al di là del referendum.
Su tali questioni il Consiglio Generate Unitario della F.L.M. decide pertanto di aprire un ampio dibattito tra tutti i lavoratori.
Il testo della legge
Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio
Art. 1
Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3.
Art. 2
Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, il giudice, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3, pronuncia la 'cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del Matrimonio.
Art. 3
Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:
1) quando, 'dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti - commessi in precedenza:
' a) all'ergastolo ovvero ad una pena superibre ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale.
b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'articolo 564 del codice penale e per i delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale commessi in danno di un discendente o figlio adottivo, ovvero per induzione o costrizione del coniuge o di un figlio, anche adottivo alla prostituzione, nonché per sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione di un discendente o di un figlio adottivo;
e) a qualsiasi pena per omicidio volontario in danno di un discendente o figlio adottivo ovvero per tentato omicidio in danno del coniuge o di un discendente o figlio adottivo:
d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'articolo 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo collima dell'articolo 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno 'del coniuge o di un figlio anche adottivo. Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere ricostituire la convivenza familiare.
Per tutte le ipotesi previste nel numero 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;
2) nei casi in cui:
a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1)
del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del Matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata anteriormente all'entrata in vigore della Presente legge da almeno due anni.
In tutti i predetti caci, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono protrarsi ininterrottamente da almeno cinque anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di se, partizione personale; nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza.
Quando vi sia opposizione del coniuge convenuto il termine di cui sopra è elevato:
ad anni sette, nel caso di separazione pronunciata per colpa esclusiva dell'attore: ad anni sei, nel caso di separazione consensuale omologata in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge o di separazione di fatto:
il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e e) del numero I i del presente articolo si é concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;
il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimehto o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;
e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;
/) il matrimonio non è stato consumato.
Art. 4
La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone con ricorso, contenente l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata, al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza oppure, nel caso di irreperibilità di residenza all'estero, al tribunale del luogo di residenza del ricorrente. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione in calce all'atto.
Nel ricorso è indicata l'esistenza dei figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
Il presidente del tribunale fissa con decreto il giorno della comparizione dei coniugi davanti a sè e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto e nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.
I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribu-
nale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi pongiuntamente tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano o. comunque, se il coniuge istante dichiara drnon voler proseguire nella domanda il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione o della dichiarazione di rinuncia all'azione.
Se Il coniuge convenuto non compare o se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti, se lo ritenga opportuno, i figli minori, anche d'ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a questo. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 177 del codice di procedura civile.
Il presidente del tribunale, qualora ritenga motivatamente che sussistono concrete possibilità di riconciliazione tra i coniugi, specie in presenza di figli minori, fissa la udienza di comparizione davanti al giudice istruttore entro un termine non superiore ad un anno.
L'ordinanza con la quale il presidente fissa la udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.
Il giudice istruttore può disporre d'ufficio l'assunzione di mezzi istruttori.
Art. 5
Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'articolo 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza.
La moglie riacquista il cognome che essa aveva antecedentemente al matrimonio.
La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero può, ai sensi dell'articolo 72 del codice di procedura civile. proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.
Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione, l'obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore dell'altro periodicamente un assegno in pro-
porzione alle proprie sostanze e al propri redditi Nella determinazione di tale assegno il giudice tiene conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla oonduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in una unica soluzione.
L'obbligo di corresponsiont dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.
Art. 6
L'obbligo, ai sensi degli articoli 147 e 148 del codice civile, di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.
Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio dispone a quale dei coniugi i figli debbono essere affidati sotto la vigilanza del giudice tutelare ovvero come, per gravi motivi, si debba altrimenti provvedere sull'affidamento, ed assume ogni altro provvedimento relativo alla prole. In ogni caso il padre e la madre conservano il diritto e l'obbligo di vigilare sulla educazione della prole.
L'affidamento e i provvedimenti riguardanti i figli avranno come esclusivo riferimento l'interesse morale e materiale degli stessi.
In particolare il tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento. all'istruzione e alla educazione dei figli, e dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni di questi.
Il tribunale, nel caso in cui i genitori trascurino i loro doveri nei confronti dei figli minori o legalmente incapaci o ne mettano in pericolo gli interessi, può nominare un tutore, indipendentemente dal verificarsi di fatti che costituiscano motivo di decadenza dalla patria potestà.
Art. 7
Il secondo comma delrarticolo 252 del codice civile è così modificato:
« I figli adulterini possono essere riconosciuti anche dal genitore che. al tempo del concepimento. era unito in matrimonio, qualora il matrimonio sia sciolto per effetto della morte dell'altro coniuge ovvero per pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso »
Art. 8
Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.
Il tribunale può ordinare. anche con successivi provvedimenti in camera di consiglio, che una quota dei redditi o dei pro venti di lavoro dell'obbligato venga versata direttamente agli aventi diritto alle prestazioni di cui alle norme predette
Art. 9
Qualora sopravvengano giusti. ficati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. il tribunale, su istanza di parte. può disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla mi sura e alle modalità dei contributi da corrispondersi ai sensi degli articoli 5 e 6. In caso di morte dell'obbligato, il tribunale può disporre che una qudta della pensione o di altri assegni spettanti al coniuge superstite sia attribuita al coniuge o ai coniugi rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentite le parti ed il pubblico ministero.
Art. 10
La sentenza che pronuncia In scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato. deve essere trasmessa in copia autentica. a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per
le annotazioni e le ulteriori in c9mbenze di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
Lo scioglimento e la cessaci.> ne degli effetti civili del matrl• monto, pronunciati nei casi ri- spettivamente previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, hanno efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annofazione della sentenza.
Art. 11
Dopo lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se il tribunale non ha disposto altrimenti, ciascun genitore esercita la patria potestà sui figli affidatigli. Il genitore al quale sono stati affidati i figli ne amministra i beni con l'obbligo di rendere conto annualmente al giudice tutelare-e ne ha l'usufrutto fino a quando non passi a nuove nozze. L'altro genitore conserva il diritto di vigilare e il dovere di collaborare alla educazione e all'istruzione dei figli.
L'altro genitore. se ritiene pregiudizievoli per il figlio i provvedimenti presi dall'esercente la patria potestà, può ricorrere al giudice tutelare prospettando i provvedimenti che considera adeguati.
Il giudice, sentito il figlio che ha compiuto Il 140 anno di età. dichiara quale dei provvedimenti è adeguato all'interesse del figlio.
Art. 12
Le disposizioni di cui agli articoli 155, 156, 255, 258, 260. 261, 262 del codice civile si applicano, per quanto di ragione, anche nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
" La presente legge. munita del sigillo dello Stato. sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
(Legge 1° dicembre 1970, n. 898)
Il divorzio in Italia
Altri dati:
-il 63,1% dei divorzi, nel biennio 71-72, si riferisce a matrimoni celebrati prima del 1951.
-il 77,7% dei „iariti, il cui matrimonio é stato sciolto, ha una età superiore ai 40 anni; per le mogli tale % é del 67,9%.
-riguardo alle domande accolte nel biennio '71-'72,.q.876 riguardano "operai e assi:_ilati", 6090 "lavoratori in proprio e coai.iuvanti"(artigiani, piccoli imprendito ri, commercianti,ecc...),8.438 sono state le dorande accolte per "dirigenti ed impiegati"; 1722 sono state-quelle per "i(uprenditori e liberi professionisti".
Infine 13.585 sono le sentenze emesse a favore di persone la oud condizione o non é professionale (ad es. casalinghe e pensionati) o la cui condizione professionale non é stata specificata.
-nel biennio '71-'72, delle 49.761 domande accolte, 37.305 di esse non hanno posto problemi di affida-enti di minori, in quanto si tratta va di coppie che o non avevano figli o i cui figli erano già maggio renni.
Negli ultimi giorni l'ese cutivo del Consiglio di Fabbrica è stato chiamato dal Dott. Plazi (responsabile dell'EFIM ) , e si è sen tito dire che la fonderia di Sesto, contrariamente a quanto previsto nel documento Efim, non chiuderà entro Giugno 1974, ma dice il Dott. Plazi, a causa della crisi energetica, (che è come il prezzemolo : va bene per tutte le Salse ! ) si prevede lo slittamento della chiusura a fine an no od oltre .
A questo punto viene spon taneo il chiedersi : A che gioco giochiamo ? Da quale classe dirigen te siamo governati ?
INVESTIMENTI E MIGLIORAMENTI DELLO
AMBIENTE NEL REPARTO FORGIA
Gli impegni assunti e sottoscritti nel documento del Dicembre 1973 che fine hanno fatto ?
Sono passati parecchi mesi e l'unica cosa che l'azienda ha fatto è stata quella di chiedere gli straordinari e i turni per alcuni impianti . E' forse questo il tanto ventilato potenziamento del reparto forgia ?
INVESTIMENTI E POTENZIAMENTO DEL
REPARTO MACCHINARIO - OVVERO QUELLO
DELLE SPERANZE PER IL FUTURO
Il reparto aste è stato quello che ha più risentito dello sforzo di potenziamento attuato dal l'azienda .
Infatti, da Dicembre ad oggi, il reparto ha visto diminuire l'organico , ridurre i turni di lavoro, e dulcis in fundo nel settore specifico delle foratrici siamo alla fermata completa dell'impianto dove avevamo più investito. Sono questi i frutti degli studi e dei pensamenti della nostra classe dirigente ?
Abbiamo inteso con queste denunce far presente alla direzione che i lavoratori sono con gli occhi ben aperti e attenti a quanto succe de .
RIVENDICAZIONI SUL TAPPETO
Il 30 Marzo è scaduto il premio di produzinne e nel prossimo Giugno scadrà l'accantonamento • Su questi obiettivi immediati, sul problema dell'inquadramento unico, dell'ambiente di lavoro e del futu ro della fabbrica, il consiglio di fabbrica, nei prossimi giorni indirà assemblee per preparare la piat taforma rivendicativa .
COSA AVVIENE NEL REPARTO FONDERIA ? 10 FLU1TUO!RINNOVO CONSIGLIO DI FABBRICA
BREDA FUCINE
RISULTATI DEL RINNOVO DEL CONSIGLIO
DI FABBRICA
Nominativi eletti
Cavagna Mario
Vitali Primo
De Mauro Luca
Romelli Marino
Zanetti Umberto
Fossati Virginio
Gandolfi Tarcizio
Camodeca Francesco
Boscalo Italo
Gastoldi Giuseppe
Verga Vincenzo
Fogliazza Giuseppe
Lombardo Vincenzo
Arpisella Danilo
Viganò Emilio
Ronchi Mario
Fadda Giuseppe
Loriggio Antonio
Pirovano Carlo
Zanetti Franco
Bertolo Iles
Confalonieri Antonio
Cutugno Antonino
Volpi Silvana
Si precisa che i delegati eletti
Fogliazza Giuseppe e Fadda Giuseppe
hanno inviato al Consiglio di Fabbrica le loro dimissioni, pertanto qualora perdurassero tali intendimenti, si provvederà nel minor tempo possibile alla sostituzione con nuove elezioni del gruppo omogeneo.
COMITATO ESECUTIVO
Cavagna Mario
Confalonieri Antonio
Gandolfi Tarcizio
Gastoldi Giuseppe
Pirovano Carlo
Vitali Primo
Zanetti Franco
COMMISSIONI DI LAVORO ELETTE DAL
CONSIGLIO DI FABBRICA
Ambiente di lavoro
Arpisella Danno
Bertolo Iles
Boscolo Italo
Camodeca Francesco
Cavagna Marito:
De Mauro Luca
Gandolfi Tarcizio
Zanetti Franco
Contr.Straordinario e Problemi sociali
Arpisella Danilo
Cutugno Antonino
Fossati Virginio
Gastoldi Giuseppe
Romelli Marino
Ronchi Mario
Vitali Primo
Inquadramento urico
Confalonieri Antonio
Gandolfi Tarcizio
Pirovano Carlo
Vitali Primo
Cottimo
Loriggio Antonio
Ronchi Mario
Verga Vincenzo
Viganò Emilio
Zanetti Franco
Stampa
Bertolo Iles
Gastoldi Giuseppe
Lombardo Vincenzo
Ronchi Mario
Volpi Silvana
Zanetti Franco
Scuola
Camodeca Francesco
Pirovano Carlo
Verga Vincenzo
Volpi Silvana