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Giornale sindacale del C. d. F. F.L.M. degli stabilimenti Metti
PENSIONI I punti della riforma dal 1 - 1 - '79 Dopo gli incontri che la federazione CGIL-CISL-UIL ha avuto con il Ministro del Lavoro sui problemi pensionistici e previdenziali, le soluzioni possono essere raggruppate in tre filopi: Misure tendenti ad avviare l'unificazione del sistema pensionistico dei lavoratori dipendenti; Aggancio delle pensioni alla dinamica salariale; Misure rivolte a combattere le evasioni contributive, a risanare i bilanci delle gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi e questioni varie. Rimane inteso che detto accordo deve essere rettificato e trasformato in legge dal Parlamento. Pertanto ogni eventuale modifica sostanziale sarà immediatamente comunicata. Quanto pubblichiamo è un riassunto dei punti più salieti dell'Accordo. A) UNIFICAZIONE DEL SISTEMA PENSIONISTICO Unificazione dell'età pensionabile e del pensionamento per anzianità. L'età pensionabile è unificata, per tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, a 60 anni, con possibilità per le donne di anticipazione a 55 anni. Gli uomini che al 60esimo anno, non abbiano raggiunto i 40 anni di contributi, ha facoltà di continuare a lavorare purché non superi i 65 anni di età. Quanto alla pensione di anzianità, rimane fermo il diritto dei lavoratori e conseguirla con 35 anni di contribuzione.
I pensionamenti anticipati su domanda, attualmente previsti per alcune categorie, dovranno essere progressivamente riassorbite (per le categorie del pubblico impiego) in un periodo di tempo da stabilirsi in sede di unificazione, da attuarsi con legge quadro, della contrattazione del settore pubblico allargato. — Cumulo pensione - retribuzione e cumulo tra più pensioni. Il cumulo pensione-retribuzione dovrà essere regolamentato in modo uniforme per tutte le categorie dl lavoratori dipendenti. II cumulo pensione-retribuzione va interamente ammesso per le pensioni che sono al livello minimo dell'INPS. Per quelle superiori a tale minimo sarà previsto un cumulo parziale che tenga conto congiuntamente dell'entità della pensione e del reddito da lavoro dipendente o professionale o autonomo; che operi secondo scaglioni di reddito e che (assicurando comunque i livelli minimi della pensione INPS) preveda una trattenuta progressiva sulla pensione che vada da un minimo del 25% (per lo scaglione di reddito più basso) ad un massimo dell'80°io (per lo scaglione di reddito più alto). L'applicabilità del criterio congiunto pensione-retribuzione sarà verificato sotto il profilo degli strumenti tecnici di attuazione. Il cumulo non è ammesso per le pensioni di anzianità e per quelle ad essa assimilabili. Viene stabilito un nuovo criterio di cumulo tra più pensioni. Ulteriormente preciseremo a quali pensioni l'articolo fa riferimento. 001111TINUA I P