IL CONSIGLIO DI FABBRICA RAGGIUNTO L' ACCORDO
Venerdì 14 Gennaio 1972 è stato firmato l'accordo sull'inquadramento unico operai -7 impiegati .
Dopo sette mesi di lotta che hanno espresso da parte dei lavoratori tenacia, combattività, capacità di autogoverno è stato possibile conquistare questo importante risultato che introduce per la prima volta l'istituto dell'inquadramento unico nelle aziende meccaniche dell'IRI.
Questo, malgrado le dure opposizioni dell'Intersind Centrale, della Finmeccanica e delle stesse direzioni aziendali .
L'accordo ha fatto acquisire degli impegni politici sulla nostra rivendicazione stabilendone anche i tempi di attuazione .
Dobbiamo quindi prepararci tutti, lavoratori e organismi sindacali, ad attuare concretamente quanto stabilito dall'accordo , non solo con la più ampia partecipazione alla discussione ma anche con la nostra costante e vigilante mobilitazione per rintuzzare qualsiasi tentativo direzionale di travisare i contenuti e gli impegni assunti .
Per quanto riguarda i punti da esaminare richiamati in fondo allo accordo stesso, sono in corso trattative all'Intersind di Genova e quindi vi saremo precisi con ulteriore volantino .
quii nto rie ispari OC ica i se cal ati Bollettino unitario
ASGEN
Testo dell' accordo
I) A decorrere dal 1.12.72 verrà introdotto un sistema di inquadramento dei lavoratori sostitutivo di quello contrattuale . Il sistema si articolerà in scala unica di n. 8 livelli retributivi per operai, impiegati e categorie speciali - che costituiscono i minimi aziendali , ( con lettera scambiata tra le parti viene previsto per l e n-livello la possibilità di definire due ulteriori coefficienti retributivi ) .
Per i minori il valore retributivo verrà determinato in relazione ai coefficienti riduttivi già previsti dal contratto .
Per quanto concerne l'applicazione dei vari istituti si farà riferimento alle voci e misure retributive fino ad oggi assunte a base del computo .
2) Il sistema sarà basato sul riconoscimento e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori.
Il sistema prevede una mobilità verticale che si svolgerà nell'ambi'to delle esisgenze organizzative ed economiche-produttive dell'azienda e pertanto non darà luogo ad una dinamica automatica e illimitata, facendo salvi gli accordi specifici di carattere nazionale e aziendale, ferme rimanendo le esigenze delle strutture organitzative . L"applicazione degli strumenti di valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori, costituisce materia di responsabili tà direzionale . Le modalità di attuazione saranno oggetto di esame tra le parti a livello di stabilimento .
Per la realizzazione del nuovo inquadramento ( individuazione dei profili profes sionali, declaratorie, definizione retributiva dei livelli e criteri di mobilità) le parti si incontreranno a livello aziendale dal I Marzo 1972.
A decorrere dal I Gennaio 1972 verrà corrisposto a tutti i lavoratori come anticipo sui benefici che potranno derivare dal nuovo inquadramento, importo di L. 35 orarie . Tale importo sarà aseorbibile sino a concorrenza dei benefici derivanti dalla applicazione dell'inquadramento secondo il nuovo sistema. Esso sarà in ogni caso garantito anche ai lavoratori la cui retribuzione risulterà superiore al livello di inquadramento .
A decorrere dal I Marzo 1972 verrà realizzata la mensilizaazione della paga degli operai, intesa come trasformazione del sistema di corrisponsione della retribuzione da oraria a mensile ( con deduzione delle ore non lavorate e corresponsione di quelle eventualmente prestate oltre l'orario normale).
Alla firma del presente accordo viene corrisposta la somma "una tantum" rispettivamente di L. 50.000 per il Meccanico Nucleare, L. 45.000 per l'Asgen e per il CMI .
Si .conviene di comprendere nella parte fissa della retribuzione operai il 72% del guadagno di cottimo riferito alla media dell'anno 1971 a partire dal primo marzo 1972 . La garanzia minima di cottimo di cui all'Art. 16 punto 2 parte prima del vigente CCN si intende assolta con tale operazione. Altrettanto si dica per quanto concerne le percentuali di maggiorazione di cui all'art. 12 terzultimo comma .
7)
3)
Le aziende daranno luogo a parità di idoneità professionale con preferenza accordata a coloro che hanno maggiore anzianità effettiva di mansioni entro il I Maggio 1972 , a passaggi di categoria per gli operai, per gli impiegati e le cat.s. nella misura media del 14% del personale in forza .
Il gruppo ASGEN ed il CMI convengono di pervenire in tre fasi e con forme che saranno definite a livello aziendale ad una armonizzazione dei diversi trattamenti economici esistenti fra gli stabilimenti entro il 30 Giugno 1973 assumendo come riferimento quelli di Genova , e fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore, Le tre fasi verranno così scaglionate nel tempo: I Maggio '72 40% , I Gennaio 1973 30% , 30 Giugno 1973 30% . Le sopraindicate percentuali si applicheranno per importi superiori a L. 25 .
Le attuali disponibilità di ore di permesso retribuite per la C.I. e i R.A.S. sono maggiorate del 33% e concorrono a formare il monte ore a disposizione di tutte le rappresentanze sindacali aziendali .
Premio di produzione; la misura erogata nel 1970 viene maggiorata nel 1971 di L. 15.000 ( con esclusione di Monfalcone ove la misura di incremento del 1971 sul 1970 era stata già concordata ) .
PUNTI DA ESAMINARE
aumento del minimo di incentivo per gli impiegati ( A.M.N. , CMI ) indennità di trasferta ( CMI ) modalità di determinazione della indennità di quiescenza ( operai ) retribuzione ferie e festività cadenti di sabato anticipazione indennità malattia ed infortunio definizione per la Fonderia, dell'accordo dell'A.M.N.
Nota a verbale
Le Organizzazioni Sindacali danno atto che il presente accordo non comporta modifiche nei trattamenti normativi operai ed impiegati al di la di quanto previsto nell'accordo stesso .