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a cura del Consiglio di Fabbrica TRT-FIRT
11 - 12 luglio 1978 Rinnovo Consiglio di Fabbrica dell' IRT - FIRT Dal documento sulle strutture unitarie della IV Conferenza prov. FLM
CONSIGLIO DI FABBRICA E DELEGATI Poteri e compiti Il Consiglio di fabbrica, struttura di base del sindacato nel luogo di lavoro, realizza la politica globale della FLM e della Federazione CGIL-CISL-UIL e ha poteri di iniziativa e di contrattazione dentro e fuori la fabbrica. Imposta l'azione rivendicativa e la gestisce, dirige la politica sindacale nella fabbrica. Ricerca la sintesi unificante dei problemi che riguardano tutti i lavoratori, risponde a quelli specifici di reparto o ufficio, li affronta decidendo e coordinando le azioni di mobilitazione dei lavoratori. Promuove le iniziative necessarie per la sensibilizzazione c la cre2cita politica dei lavorar, e contribuisce efficacemente per la concreta partecipazione degli stessi alle scelte politiche ed alle decisioni dell'azione del sindacato sui problemi generali. !I Consiglio di fa'cbrica deve inoltre garantire l'espletamento unitario (INCA-INAS-ITAL) delle attività del patronato, anche attraverso la nomina di appositi incaricati, sulla base di intese unitarie da raggiungere tra FLM-Patronato ed I consigli di fabbrica.
Definizione gruppi omogenei Il Consiglio di fabbrica è composto unicaní ente dal delegati eletti dai vari gruppi omogenei dell'azienda. L'unico criterio per individuare il gruppo omogeneo è quello del riferimento al processo produttivo e all'organizzazione del lavoro. A questo livello va realizzata l'elezione del delegato dei delegati quale espressione dei lavoratori del gruppo omogeneo, indipendentemente dalla categoria
di appartenenza.
Spetta al Consiglio di fabbrica uscente, d'intesa con il sindacato, proporre sulla base delle esperienze maturate, la quantità e la composizione dei gruppi omogenei ed i delegati da eleggere. L'unico punto di riferimento quindi per la suds;i:1sione dei gruppi omogenei deve essere l'organizzazione del lavoro, con l'esclusione di criteri che tendano ad introdurre meccanismi garantistici, in quanto la scelta della FLM è quella della rappresentatività unitaria di ogni delegato. Sulla base di queste considerazioni, si deve realizzare la corrispondenza di un delegato per ogni gruppo omogeneo. Nei casi in cui,, sulla base dell'organizzazione del lavoro esistente, I gruppi omogenei siano di dimensione tale da pregeN dere l'elezione di più delegati, si procederà all'elezione stessa nel rispetto del rapporto orientativo • delegato-numero dei lavoratori • di cui sopra. Al fine di andare ad una omogeneizzazione dei criteri per la definizione del numero dei delegati da eleggere in ogni singola azienda, in rapporto al numero dei dipendenti, si indica orientativamente ai Consigli di fabbrica le seguenti fasce: per le aziende da 40 fino a 200 dipendenti: 1 delegato ogni 15-25 dipendenti; per le aziende fra 201-500 dipendenti: 1 delegato ogni 20-40 dipendenti; per le aziende fra 500-1000 dipendenti: 1 delegato ogni 30-50 dipendenti; per le aziende oltre 1000 dipendenti: 1 delegato ogni 45-70 dipendenti. Il Consiglio di fabbrica nel definire II rapporto delegati-numero lavoratori deve tenere presente che detto rapporto deve essere poi applicato In tutti i-gruppi omogenei In cui si suddivide l'azienda. --sb••