ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI FABBRICA
Norme per I' elezione dello strumento di base del sindacato unitario
PREMESSA
Nel corso del mese di aprile, essendo scaduti i due anni, si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Fabbrica.
L'importanza di tale organismo va vista attraverso le battaglie di questi ultimi anni, dalle quali, sostenuti dalla volontà e dalla responsabilità dei lavoratori si sono superati almeno parzialmente quei difficili momenti come quelli della cassa integrazione, ristrutturazione aziendale, speculazione edilizia ecc. e oltre a questo si è conquistato un miglioramento delle condizioni di vita in fabbrica dei lavoratori sotto l'aspetto umano e salariale.
Con queste nuove elezioni si intende allargare il numero dei delegati in quei reparti o uffici, anche di nuova costituzione, oggi non rappresentati da alcun delegato, questo è importante, in quanto serve per meglio affrontare i problemi esistenti in tutta l'azienda per meglio recepire e risolvere i problemi inerenti nell'ambito del proprio reparto o ufficio.
E' utile rimarcare che il Consiglio di Fabbrica con l'assunzione di urr suo ruolo dirigente autonomo della politica sindacale non può essere inteso in termini aziendalistici ma deve svolgersi nel quadro delle linee politiche dell'Organizzazione Sindacale Unitaria.
In tal senso lo stesso delegato deve sempre più divenire il dirigente politico di base, che, nel confronto nella battaglia politica determina la partecipazione consapevole dei lavoratori alle scelte politico-sindacali non l'incaricato a raccogliere e trasmettere tutte le più disparate opinioni.
Invitiamo tutti i lavoratori alla massima partecipazione a queste elezioni, dalle quali dovranno uscire i nuovi delegati di ogni reparto, ufficio o gruppo omogeneo, e in seguito, come sempre, di sostenerli nelle eventuali battaglie che questi dovranno affrontare, perchè, come tutti sanno, il C.d.F. è forte nella misura In cui è sostenuto dai lavoratori.
CONSIGLIO DI FABBRICA
II Consiglio di fabbrica è l'organismo sindacale unitario di fabbrica e istanza di base del Sindacato, strumento dell'iniziativa rivendicativa é politica dei lavoratori dentro e fuori la fabbrica nell'ambito delle linee politiche del Sindacato stesso.
Esso è composto da delegati democraticamente eletti da tutti i lavoratori di ogni gruppo omogeneo.
COMPITI E FUNZIONI
Il Consiglio di Fabbrica imposta l'azione rivendicativa e la gestisce, e dirige la politica sindacale nella fabbrica. Ricerca la sintesi unificante dei problemi che riguardano tutti i lavoratori, risponde a quelli specifici di reparto o di gruppo, li affronta decidendo e coordinando l'azione di mobilitazione dei lavoratori interessati.
Inoltre il Consiglio di Fabbrica promuove le iniziative necessarie per la sensibilizzazione e la crescita politica dei lavoratori, contribuisce 'efficacemente per la concreta partecipazione di essi alle scelte politiche ed alle decisioni dell'azione del Sindacato sui problemi generali.
IL DELEGATO
Il delegato è l'espressione diretta e democratica del gruppo omogeneo. Rappresenta la forza dell'unità del gruppo, la capacità di risposta pronta all'iniziativa padronale, il punto di riferimento politico. Esercita un potere di controllo e di intervento sulle condizioni di lavoro nella squadra, nel reparto e nell'ufficio.
E' altresì impegnato sui problemi di tutta la fabbrica e di tutti i lavoratori, svolge un'azione di direzione ed esprime una sintesi politica costruita insieme agli altri delegati; perciò il delegato deve mantenere continuo rapporto sia con l'assemblea di reparto, sia con li Consiglio di Fabbrica, sia con l'assemblea generale. CONTOAA
DALLA PRIMA
ELEZIONE DEL DELEGATO
Divisa la fabbrica in reparti ed uffici, o in caso di piccole unità lavorative in gruppi omogenei di reparti o uffici, si procede alla elezione dei delegati.
L'elezione del delegato avviene su scheda bianca, con voto diretto e segreto, da parte di tutti i lavoratori iscritti e non iscritti appartenenti al gruppo omogeneo.
Nel caso in cui nessun lavoratore ottiene nella votazione un numero di voti pari o superiori al 50% + 1 dei lavoratori presenti, si procederà al ballottaggio tra i primi due che hanno riportato il maggior numero di voti.
Ogni lavoratore è elettore ed eleggibile. II comitato elettorale nominato dal Consiglio di Fabbrica uscente garantirà la corretta procedura ed il regolare svolgimento della elezione dei delegati.
COMPOSIZIONE
Consiglio di Fabbrica — è composto dai delegati eletti nei reparti o uffici.
Esecutivo — ll Consiglio di Fabbrica designerà n. 5 delegati a formare l'esecutivo del Consiglio di Fabbrica stesso.
Poichè è previsto che tutti i delegati possano partecipare a formare l'esecutivo, si stabilisce una rotazione dei componenti del Consiglio di Fabbrica in modo che tutti i delegati nell'arco dei 2 anni di permanenza del Consiglio possano essere inseriti nell'esecutivo stesso.
Adottando questo sistema di rotazione si intende risolto di fatto anche il problema delle incompatibilità politiche a livello di fabbrica.
Coordinatore — L'esecutivo nominerà un coordinatore nel proprio seno.
Commissioni di lavoro — Per una concreta funzionalità ed allo scopo di approfondire determinati problemi il Consiglio di Fabbrica può decidere la nomina di commissioni di lavoro che saranno organizzate e presiedute da un membro dell'esecutivo onde ottenere una maggiore organicità di lavoro fra Consiglio e esecutivo.
Per esigenze inderogabili il Consiglio di Fabbrica a maggioranza qualificata può chiamare- lavoratori non eletti a far parte delle commissioni di lavoro.
FUNZIONAMENTO
Riunioni — Devono essere comunicate con ordine del giorno 24 ore prima, salvo casi eccezionali.
Riunioni dell'esecutivo:
si riunisce di norma una volta alla settimana; in qualsiasi momento su richiesta di un membro dell'esecutivo stesso;
su richiesta dell'organizzazione sindacale unitaria.
Riunioni del Consiglio di Fabbrica:
su richiesta dell'esecutivo;
su richiesta di un terzo dei delegati con ordine del giorno firmato dai richiedenti;
su richiesta dell'organizzazione sindacale unitaria.
Le riunioni del Consiglio di Fabbrica saranno presiedute a turno da un membro dell'esecutivo che si varrà della possibilità di scegliere un delegato per
la stesura dei verbali delle riunioni.
I verbali di riunione del Consiglio di Fabbrica saranno raccolti su un quaderno con pagine numerate. Di volta in volta saranno invitati ad assistere alle riunioni gruppi di lavoratori.
COMPITI
Esecutivo: coordina il lavoro del Consiglio di Fabbrica dando le opportune indicazioni; recepisce i problemi dei delegati; richiede le riunioni con la Direzione Aziendale; discute i problemi con la direzione facendo partecipare il delegato o i delegati interessati ai problemi in discussione; stilla e porta a conoscenza dei lavoratori i risultati delle riunioni.
Delegati: recepire i problemi e tentarne le soluzioni a livello di reparto o ufficio; se i problemi non vengono risolti nell'ambito del reparto o ufficio, informeranno l'esecutivo; per i problemi non risolti a livello di reparto o ufficio i delegati parteciperanno assieme all'esecutivo alla riunione con la Direzione.
PERMESSI SINDACALI
Fatto salvo il diritto del delegato di chiedere permessi sindacali nella misura in cui ritiene utile al fine di assolvere i doveri connessi al proprio mandato, si stabilisce, che al fine di evitare equivoci, l'esecutivo ha il mandato di far pagare soltanto quei permessi che ritiene siano stati indispensabili per tutelare gli interessi dei lavoratori.
SOSTITUZIONI
La sostituzione del delegato dimissionario dall'azienda, dimissionario dal Consiglio di Fabbrica o revocato dai lavoratori dovrà avvenire con una nuova elezione.
Il Consiglio di Fabbrica, a maggioranza di 2 /3 dei componenti, può proporre la sostituzione di un delegato ai lavoratori che lo hanno eletto.
E' previsto il decadimento del delegato dopo tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni del Consiglio di Fabbrica.
GIORNALE DI FABBRICA
Il Consiglio di Fabbrica, per sviluppare tra i lavoratori la formazione, l'informazione e il dibattito, decide di mantenere il proprio giornale di fabbrica (« Il Calcolatore ») garantendo il suo autofinanziamento.
Esso deve essere una tribuna aperta al confronto fra tutti i lavoratori e le Organizzazioni Sindacali e le forze politiche nazionali e internazionali, nell'ambito della politica sindacale.
NOTA DELLA REDAZIONE DEL C.d.F.:
Poichè questo statuto è stato fatto e votato in un periodo particolarmente delicato è auspicabile che sia aggiornato dal nuovo C.d.F. in riferimento all'attuale realtà politico-sindacale.
INSERTO SPECIALE CON IL TESTO DELLA LEGGE SUL DIVORZIO
LEGGE i' dicembre 1970, n. 898.
Disciplina dei casi di scioglimento dei matrimonio.
La Camera dei deputati ed ll Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11/2101401)2A
la seguente legge:
Art. 1
giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto • a norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3.
Art. 2
Nei cui in cui il matrimonio sia stata celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, il giudice, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo aiticolo 4, accerta che la , comunione spiri. tuale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio.
Art. 3
Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:
1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio,- l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
a) all'ergastolo' ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
bY a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'articolo 564 del codice penale e per i delitti di cui agli articoli 519. 521, 523 e 524 del codice penale commessi in danno di un discendente o figlio adottivo, ovvero per induzione o costrizione del coniuge o di un figlio anche adottivo alla prostituzione, nonché per sfruttamento o favoreggiamento alla prostituzione di un discendente o di un figlio adottivo; •
c) a qualsiasi pena per omicidio volontario in 'danno di un discendente o figlio adottivo ovvero per tentato omicidio in danno del coniuge o di un discendente o figlio adottivo;
d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'articolo 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del, coniuge o di un figlio anche adottivo.
Nelle ipotesi previste alla lettera ci) il giudice competente a prorìunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione dei comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.
Per tutte le ipotesi previste nel numero 1) del pres'-nte articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;
2) nei casi in cui:
a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) - del presente articolò, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la' serapazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge da almeno due anni.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono protrarsi ininterrottamente da almeno cinque anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale; nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni' decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza.
Quando vi sia opposizione del coniuge convenuto il termine di cui sopra à elevato:
ad anni sette, nel caso di separazione pronunciata per colpa esclusiva dell'attore;
- ad anni. sei, nel caso di 'separazione consensuale omologata in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge o di separazione di fatto;
il procedimento penale promosso per i delitti previsti galle lettere b, e c) del numero 1) del presente articolo si è concluso ton sentenza di non doversi • plu.edere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli clementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;
cl) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione -che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;
l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;
il matrimonio non è stato consumato.
Art. 4
La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone con ricorso, contenente l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata, al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha- residenza oppure, nel caso di irreperibilità o di residenza all'estero, al tribunale del luogo di residenza -del ricorrente. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto, per !'annotazione in calce all'atto.
Nel ricorso è indicata l'esistenza dei figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
Il presidente del tribunale fissa con decreto il giorno della comparizione dei coniugi davanti a sè e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto e nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.
I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuniamente tentando di con_iliarli. Se i coniugi si conciliano o, comunque, se il coniuge istante dichiara di non voler proseguire nella domanda, il presidente fa redigere processo. verbale della conciliazione o della dichiarazione di rinuncia all'azione.
Se il coniuge convenuto non compare o se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti, se lo ritenga opportuno, i figli minori, anche d'ufficio dì con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a questo. L'ordinanza del presidelíte può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'art.- 177 del codice di procedura civile.
Il presidente del tribunale, qualora ritenga motivatamente che sussistono concrete possibilità di riconciliazione tra i coniugi, specie in presenza di figli minori, fissa la udienza di comparizione davanti al giudice istruttore entro un termine non superiore ad un anno.
L'ordinanza con la quale il presidente fissa la udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso—nel ,termine perentorio stabilito nell'cudioanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.
Il giudice istruttore può disporre d'ufficio l'assunzione di mezzi istruttori.
Art. 5
Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'articolo 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili .del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza.
La moglie riacquista il cognome che, essa aveva antecedentemente al matrimonio.
La sentenza è impugnabile da ciascuna delle pani. Il pubblico ministero può, ai sensi dell'articolo 72 del codice di procedura civile, proporre: impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.
Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione, l'obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore dell'altro periodicamente un assegno in proporzione alle proprie sostanze e ai propri redditi. Nella determinazione di tale assegno il giudice tiene conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenite in una unica soluzione.
L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.
sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze dì uno o di- entrambi i genitori.
Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio dispone a quale dei coniugi i figli debbono essere affidati sotto la vigilanza del giudice tutelare ovvero come, per gravi motivi, si debba altrimenti provvedere sull'affidamento, ed assume ogni altro provvedimento relativo alla prole. In ogni caso il padre e la madre conservano il diritto e l'obbligo di vigilare sulla educazione della prole.
L'affidamento e i provvedimenti riguardanti i figli avranno come esclusivo riferimento l'interesse morale e materiale degli stessi.
In particolare il tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e :114 -ducazione dei figli, e dì inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni di questi.
Il tribunale, nel caso in cui í genitori trascurino i loro doveri nei confronti dei figli minori o legalmente incapaci o ne mettano in pericolo gli interessi, può nominare un tutore, indipendentemente dal verificarsi di fatti che costituiscano motivo di decadenza dalla patria _potestà.
Art-. 7
Il secondo comma dell'articolo 252 del codice civile è così. modificato:
« I figli adulterini possono essere riconosciuti anche dal genitore che, al tempo del concepimento, era unito in matrimonio, qualora il matrimonio sia sciolto per effetto della morte dell'altro coniuge ovvero per pronuncia di scioglimento O. di -cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso ».
Art. 8
Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può imporre all'obbligato di prestare idonea garanzie reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6. -
La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai temi dell'articolo 2818 del codice civile.
11 tribunale può ordinare, anche con successivi provvedimenti in carna ra di consiglio, che una quota dei redditi o dei proventi di lavoro dell'obbligato venga versata direttamente agli aventi diritto alle Gestazioni di ari alle norme predette.
Art. 9
Qualora sopravVengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, su istanza di parte, può disporre la revisione delle disposizioni conCCIIIGIni l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondersi ai sensi degli articoli 5 e 6. In caso di morte dell'obbligato, il tribunale può disporre che una quota della pensione o di altri assegni spettanti al coniuge superstite sia attribuita al coniuge o ai coniugi rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessati:me degli effetti civili del matrimonio.
Il tribunale provvede ín camera di consiglio; assunte informazioni e sentite le parti cd il pubblico ministero.
Art. 10
Art. 6
L'obbligo, ai sensi degli articoli 147 e 148 del codice civile, di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui
La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili dei matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile dcl comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori ,incombenze di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciati nei casi rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge„lianno efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione del-
Art.
11
Dopo lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. quando il tribunale non ha dispostci altrimenti, ciascun genitore esercita la patria potestà sui figli affidatigli. Il genitore al quale sono stati affidati i figli ne amministra -i beni con l'obbligo di rendere conto annualmente al giudice tutleare e ne ha l'usufrutto fino a quando non passi a nuove nozze. L'altro genitore conserva il diritto di vigilare e il dovere di collaborare alla educazione e all'istruzione dei figli.
L'altro genitore, se ritiene pregiudizievoli per il figlio i provvedinienti presi dall'esercente la patria potestà, può ricorrere al giudice tutelare prospettando i provvedimenti che considera adeguati.
Il giudice, sentito il figlio che ha compiuto il 14° anno di età. dichiara quale dei orovvedimenti è adeguato ali interesse del figlio.
Art. 12
Le disposizioni di cui agli articoli 155, 156, 255, 258, 260, 261, 262 del codice civile si applicano, per quanto di ragione. anche nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1,.a presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì l• dicembre 1970
Visto, il Guardatigli:
ALL' ABROGAZIONE DELLA LEGGE SUL DIVORZIO NO
In un momento tanto delicato, nel quale si trova il nostro paese, il voler rimettere in discussione la legge già acquisita sul divorzio, significa per alcune forze reazionarie sviare e far dimenticare quelle responsabilità che dovrebbero essere prese da suddette forze per risolvere gli importanti problemi tuttora esistenti nel nostro paese.
Chiarito tale aspetto è opportuno evidenziare la necessità di non soccombere di fronte a tali iniziative, in quanto una eventuale sconfitta non significherebbe solo una sconfitta delle masse popolari a vantaggio delle destre, ma anche una ingiustizia sociale di fronte a una realtà la quale non può proibire un eventuale rimedio di fronte ad una situazione critica e senza rimedi.
Inoltre, contrariamente a quante se ne dicano, tale legge non impedisce a nessuno di continuare quella vita ritenuta felice dai co-
niugi stessi.
Ricordiamo a quei signori, e loro lo sanno benissimo, che abrogando la legge sul divorzio non si salva l'unità della famiglia e non si risolvono le cause che stanno alla base delle frizioni familiari.
Anzi questi « benemeriti signori » per mascherare i risultati fallimentari della loro politica che ha portato alla disoccupazione, all'emigrazione, alla mancanza di strutture sociali come scuole, asili, asili nidi, centri sanitari rionali ecc., tentano con questa crociata di dividere i lavoratori per non dare ad essi tutte quelle riforme e cose che servono alla famiglia per avere una vita serena, e soprattutto di relegare la donna ad un ruolo subalterno e umiliante tanto caro al ventennio fascista.
Non a caso il MSI ha sostenuto tale iniziativa promossa appunto per l'arretramento del progresso, a
dimostrazione di ciò il divorzio oggi non esiste solo nelle nazioni politicamente fasciste.
E' utile ricordare che nel nostro paese, molti « privilegiati » con il loro denaro, si sono permessi attraverso la sacra rota o all'estero di divorziare. Non va dimenticato che alcuni anti-divorzisti appartenenti alla maggioranza silenziosa hanno già beneficiato della legge e hanno divorziato, e fra pochi giorni ce li troveremo sulle piazze a tentare di convincere i lavoratori a votare a favore dell'abrogazione della legge sul divorzio.
Per queste importanti cose, e per altre non meno importanti, diciamo: NO! ALL'ABROGAZIONE DELLA LEGGE SUL DIVORZIO.
N.B. - In questo numero, allo scopo di chiarificazione, il C.d.F ha ritenuto opportuno inserire nel giornale un inserto speciale con il testo della legge sul divorzio.
Contro il divorzio marciamo noi T R E per la « PATRIA »
LO AVRAI
CAMERATA KESSELRING
IL MONUMENTO CHE PRETENDI DA NOI ITALIANI
MA CON CHE PIETRA SI COSTRUIRA' A DECIDERLO TOCCA A NOI
NON COI SASSI AFFUMICATI
DEI BORGHI INERMI STRAZIATI DAL TUO STERMINIO NON COLLA TERRA DEI CIMITERI
DOVE I NOSTRI COMPAGNI GIOVINETTI RIPOSANO IN SERENITA'
NON COLLA NEVE INVIOLATA DELLE MONTAGNE
NON COLLA PRIMAVERA DI QUESTE VALLI
CHE PER DUE INVERNI TI SFIDARONO
CHE TI VIDE FUGGIRE
MA SOLTANTO COL SILENZIO DEI TORTURATI
PIU' DURO D'OGNI MACIGNO
SOLTANTO CON LA ROCCIA DI QUESTO PATTO
GIURATO FRA UOMINI LIBERI
CHE VOLONTARI SI ADUNARONO
PER DIGNITA' NON PER ODIO
DECISI A RISCATTARE
LA VERGOGNA E IL TERRORE DEL MONDO
SU QUESTE STRADE SE VORRAI TORNARE
Al NOSTRI POSTI CI RITROVERAI
MORTI E VIVI COLLO STESSO IMPEGNO
POPOLO SERRATO INTORNO AL MON9AENT9
CHE SI CHIAMA
ORA E SEMPRE RESISTEN7/
Lapide dettata da PIETRO CALAMANDREI per la città già comandante delle truppe tedesche in Italia (1943- di Cuneo in risposta alla affermazione di Kesselring 1945): E Gli Italiani dovranno farmi un monumento... ».