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L'elettrone1

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Importante accordo per il gruppo Ansaldo

Alla vigilia delle ferie dopo una nuova fase di trattative durate ininterrottamente per tre giorni consecutivi presso l'Intersirnd di Genova, veniva raggiunto un importante accordo per l'intero gruppo Ansaldo che concludeva una vertenza protrattasi, nelle varie fasi, per lunghi mesi e con impegnative azioni di lotta nell'ultima fase,

L'accordo, approvato a stragrande maggioranza dall'assemblea dopo un dibattito nel quale si sono posti problemi ed il momento economico e sociale nel quale si collocava — che viene riassunto nelle pagine seguenti — consente di dare soluzione positiva ad una serie di problemi normativi dí gruppo, getta le basi relativamente alle prospettive tecnico-produttive dopo la recente concentrazione nel nuovo gruppo Ansaido, ed il rinnovo del premio di produzione.

L'accordo che è importante e va gestito bene, come esplicitamente è stato esposto in assemblea ha anche dei limiti, che derivano da una serie di fattori che hanno pesato sull'intera vertenza e dei quali è necessario essere coscienti perchè li abbiamo tuttora di fronte; si tratta:

a) delle difficoltà complessive che il movimento sindacale ha trovato nella vertenza generale sul settore energia e delle resistenze che tuttora il pubblico potere (Ministero, ENEL, ecc.) oppongono all'accoglimento delle richieste della Federazione CGIL-CISL-UIL Circa il piano energetico ed il pro-

gramma per l'elettromeccanica pesante (tradizionale e nucleare);

della situazione esistente in altre aziende del settore della Finmeccanica (vedi ad esempio l'Italtrafo) e le strumentalizzazioni che si sono tentate da parte della stessa e delle direzioni;

della situazione politico-economica e sociale generale ed i problemi seri e gravi che si pongono nella direzione e gestione delle partecipazioni statali.

Questi fattori negativi hanno pesato maggiormente perchè, in tutte le fasi dell'inizio alla fine della vertenza, i lavoratori e l'insieme delle strutture sindacali in primo luogo di reparto, ufficio e fabbrica, non hanno potuto realizzare le condizioni per renderli partecipi e protagonisti nel risolvere i problemi ed i nodi politici che si ponevano in una vertenza con obiettivi più generali e di omogeneizzazione di un nuovo gruppo industriale.

Dobbiamo far tesoro di queste esperienze per gli impegnativi compiti che ci stanno di fronte in questa ripresa post-feriale ed in primo luogo su:

gestione dell'accordo;

azione per uscire positivamente dalla crisi economica e per la risoluzione della vertenza energia e di quella delle partecipazioni statali; rinnovo del contratto nazionale di lavoro.

BOLLETTINO
UNITARIO A CURA DEL CONSIGLIO Di FABBRICA «ARIAL/a -1411»

LAVORATORI STUDENTI

Al fine di dare applicazione a quanto previsto in materia dell'accordo 29.3.74 è stato convenuto che, a tutti i lavoratori studenti, venga applicato, a partire dall'anno scolastico 1974/75 il seguente trattamento che si deve intendere sostitutivo del trattamento previsto dal CNI, o di quello più favorevole attualmente in atto.

Le giornate di permesso retribuito di cui ai successivi punti concesse per la preparazione degli esami potranno anche, in relazione alle esigenze di studio dei singoli e compatibili ente con le esigenze produttive ed organizzative dell'azienda, essere utilizzate a mezze giornate.

a)- Permessi retribuiti

Corsi Universitari di Laurea: concessione di 15 giornate retribui te a fronte di almeno due esami sostenuti per ciascun anno. Tale trattamento sarà applicato per non più di 4 anni oltre a quelli pre visti dal normale piano di studi. Per ogni esame sostenuto nel corso dell'anno in aggiunta ai primi due verranno retribuite le giorna te previste dall'art. 18 del vigente CNL.

Scuole medie superiori: concessione di 15 giornate retribuite per ogni anno scolastico relativo ai seguenti corsi di studio: liceo classico e scientifico, istituti tecnici industriali e commerciali; concessione di 10 giornate retribuite per ogni anno scolastico per gli altri corsi di studio quando non sia previsto l'esame di licenza; concessione di 13 giornate retribuite per gli anni in cui vi sia da . sostenere l'esame di licenza. Tali trattamenti saranno applicati per non più di 2 anni oltre a quelli previsti dal normale piano di studi.

Scuole medie inferiori: concessione di 5 giornate retribuite per ogni anno scolastico che preveda la sola frequenza con scrutinio fi nale; concessione di 5 giornate in aggiunta ai giorni effettivi di esame per l'anno che prevede gli esami di licenza.

b)- Contributo economico

Per ogni anno scolastico superato verrà riconosciuto, sia che si tratti di scuole medie inferiori che di scuole medie superiori, un contributo di £. 30.000 lorde. Un contributo di £. 40.000 verrà riconosciuto agli studenti universitari che, nel corso di ciascun anno accademico, abbiano superato almeno 2 esami. I limiti per la con cessione del contributo, per i lavoratori studenti fuori corso, sono gli stessi previsti per la concesszeene dei permessi retrdbuiti. In aggiunta agli importi di cui sopra Terranno iconosciuti i seguenti contributi:

£. 80.000 lorde al conseguimento del diploma Ai scuola media euper.

£.100.000 lorde al conseguimento del dieboma di laurea.

DIRITTO ALLO STUDIO

L'Azienda conferma la sua disponibilità, per l'arco di vigenza dell -ttuale CAI, ad esaminare le richieste di partecipazione ai corsi eccedtA»

TESTO DELL' ACCORDO

ti il 2%, per tener conto del ritardo con cui l'iniziativa è stata attuata rispetto ai tempi di utilizzazione.

Inoltre, sempre tenendo conto del ritardo di attuazione, che ha consentito tra l'altro una minore utilizzazione del monte ore disponibili, per l'arco di vigenza dell'attuale CAL, potranno essere retribuite ore ecce denti le 150 ore nel caso si verificassero situazioni particolari di eccezionale prolungamento dei corsi indetti.

PREMIO DI ANZIANITA'

A tutto il personale a partire dall'anno 1976, verrà riconosciuta 1 men silità al compimento del 25°, 30° e 35° anno di ininterrotto servizio.

Ammontare della mensilità: al fine della determinazione dell'ammontare della mensilità, la retribuzione mensile lorda ordinaria di tutto il personale (per il personale ex-operaio determinata moltiplicando per 173 la retribuzione globale oraria - paga ferie) verrà considerata utile nella misura dell'85%.

Determinazione dell'anzianità: al fine della determinazione dell'anzianità, il tempo trascorso in servizio militare di leva sarà conside rato utile e sommato all'anzianità precedente e successiva, semprechè il lavoratole riprenda regolare servizio non oltre 30 giorni dalla da ta della cessazione del servizio militare stesso.

- Norma transitoria: per l'anno 1976, l'importo di 1 mensilità verrà ri conosciuto, oltre che al personale che compirà 25 e 30 anni di ininterrotto servizio, anche al personale che compirà 31, 32, 33 e 34 anni di ininterrotto servizio; per l'anno 1976, al personale che compirà 35 anni di initerrotto servizio, verrà riconosciuto un premio di anzianità pari a 2 mensilità.

Il premio di anzianità verrà riconosciuto anche a chi, nel periodo inter corrente tra la data dell'qccordo ed il 31.12.75, dovesse lasciare la azienda avendo compiuto da 30 a 34 anni di ininterrotto servizio; il premio gli verrà corrisposto in occasione della liquidazione di quanto epet tante al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

PREMIO DI FINE LAVORO

(che sostituisce il nostro accordo intervenuto al momento della concentrazione che acquisiva il trattamento ex-FAS)

Al fine di pervenire, entro il 1980, ad una armonizzazione di tale iati tuto per tutto il personale della Società che lasci l'azienda, contestualmente al compimento dei 60 anni se uomini o di 55 se donne, avendo raggiunto una anzianità di servizio di almeno 30 anni, viene istituito il seguente trattamento:

1975 - mensilità 1,25

1976 - 1,5

1977 - 2

1978 - mensilità 2,5

1979 - 3

- Al personale che nella ipotesi di cui sopra, lasciasse l'azienda non avendo ancora compiuto i 30 anni di a-zianità ma avendo superato i 20 anni, verrà riconosciuto un importo pari a 20/30 di quello risultante dalla applicazione della succitata tabella.

3

Al personale che, nella ipotesi di cui sopra, lasciasse l'azienda non avendo ancora compiuto i 20 anni di anzianità ma avendo superato i 10 anni, verrà riconosciuto un importo pari a 10/30 di quello risultante dalla applicazione della succitata tabella.

Nell'ipotesi che la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga non con testualmente al compimento del 60° anno di età se uomini o del 55° se donne, il trattamento di cui sopra verrà assorbito fino alla concorrenza da quanto dai isngoli percepito a seguito del proseguimento del rapporto stesso.

Il preilo di fine lavoro, come sopra determinato, verrà anche riconosciuto, nella misura del 60%, al personale che lasci volontariamente la azienda prima del compimento del 60° anno di età se uomini o del 55° se donne, con almeno 40 anni di anzianità di servizio presso l'azienda.

Norma transitoria: limitatamente all'anno 1975, la mensilità prevista sarà applicata con la salvaguardia delle eventuali situazioni di miglior favore in atto.

TRASFERTE

A decorrere dal 1" luglio 1975, il trattamento di diaria per te in territorio nazionale viene così determinato: le trasferdal 1' al 6' livello:

7" e 8" livello

gli importi sopra indicati ore consecutive.

In caso di trasferte per seguenti importi:

£. 10.500 giornaliere

£. 11.500

Tenuto conto di quanto previsto in materia dal CNI gli importi di cui so pra saranno maggiorati, a partire dal 1° gennaio e dal 1° giugno di ciascun anno di £. 75 per ogni punto di variazione di indennità di contingen za verificatosi nel corso del semestre precedente a quello di variazione.

Per i primi tre giorni di trasferta, indipendentemente dalla durata complessiva della stessa, le diarie di cui so;:ra sono elevate di £. 1 300 giornaliere, la cui distribuzione, in caso di trasferta di durata inferio re alle 24 ore, sarà la seguente: un pasto £. 400; pernottamento £.500.

Per il personale ex-operaio l'attività di lavoro prestata in traserta sa rà retribuita in base alla normale retribuzione.

Al personale ex-impiegato o cat. speciale che, per esienze di servizio, debba viaggiare, utilizzando i mezzi di trasporto concordati con l'aztenda, per un periodo di almeno 3 ore complessile, fuc,ri del normale orario di lavoro, nell'arco di una giornata lavorativa verrà corrisposto u2 compenso lordo di £. 6000'.

Nell'ipotesi che il viaggio venga effettuato in giornata festiva o nella giornata del sabato il compenso sarà di £. 6000 per il personskle di vello dal 2" al 6', e di £. 10000 per il personale di 7" e 8" livello. Il trattamento in parola non compete a coloro che siano autorizzati a v

si riferiscono a permanenze fiori sede di 24 di giornata, verranno riconosciuti i 7A-8" livello altri livelli frazioni prima colazione 500 500 un pasto 2750 2500 pernottamento 5500 5000

viaggiare in W.L. o in cuccetta.

Il personale potrà essere autotizzato ad effettuare il viaggio in treno in 1" classe per le distanze eccedenti i 500 Km., qualora l'azienda prov veda direttamente all'acquisto del biglietto oppure dietro presentazione dello stesso.

Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti norme contrattuali, relati ve a particolari situazioni in cui può venirsi a trovare il lavoratore fuori sede (malattie, infortunii ricoveri ospedalieri, lutti, licenze, ecc.) l'azienda, di volta in volta, esaminerà i singoli casi per adottare le soluzioni più Confacenti.

MENSA AZIENDALE

Ferma restando l'attuale regolamentazione in vigore, si conviene che la quota del pasto a carico del commensale resti invariata negli attuali valori (£. 100 + 25 pane) per la durata di un anno a partire dalla data del presente accordo.

Per quanto concerne l'importo relativo alla indennità di mancata mensa vengono assunti, per le diverse unità produttive, i valori in atto presso le diverse zone, relativi alla determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa, stabiliti con Decreto Ministeriale emesso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

PERMESSI RETRIBUITI

Al personale ex-operaio vengono estesi, in relazione all'area di apparte nenza,i trattamenti in atto presso le diverse unità produttive per gli ex-impiegati e cat. speciali per i casi di nascite o eventi luttuosi.

Inoltre allo stesso personale viene riconosciuta la possibilità di usufruire di 8 ore di permesso retribuito che per quanto riguarda noi di Milano riteniamo di usarle come per il personale ex-impiegato attuando le due mezze giornate delle vigilie di Natale e Capodanno.

PREMIO DI PRODUZIONE

Fermo restando i criteri di erogazione in atto, relativamente al periodo 1* luglio 1975 30 giugno 1976, il premio di produzione viene determinato in £. 311.500.=

PROBLEMI SOCIALI

I'aienda dichiara la propria disponibilità ad appoggiare concretamente eventuali iniziative che potranno essere assunte da Enti Pubblici istitu 3ionalmente competenti, intervenendo come soggetto attivo nella determinazione delle iniziative suddette, semprechè le stesse interessino in mo do diretto anche i dipendenti dell'azienda e siano concretamente operati ve in armonia con le norme vigenti.

:d'azienda a tali effetti si impegna a garantire il suo contributo di finanziamento alle iniziative di cui sopra dando corso al versamento di ea 30 a partire dal momento in cui le iniziative stesse assistite da altri

concordate con le RSA, le incidenze di assenza per malattia, per infortu nio sul lavoro, per malattia professionale, nonchè le risultanze delle visite mediche e degli esami clinici di cui ai precedente punto 5). Tale registro sarà tenuto aggiornato a cura dell'azienda e di esso potranno averne copia le RSA.

Entro la fine del corrente anno verrà istituito il libretto sanitario e di rischio individuale la cui formulazione verrà definita tra Direzione e RSA di stabilimento.

L'azienda darà tempestiva comunicazione alla RSA sulle misure antinfortunistiche che si renderà necessario introdurre in occasione dell'istallazione di nuovi mezzi di produzione o relativamente all'introduzione di nuove tecnologie.

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

A) Il personale tirocinante di cui al punto 7 lettere a)b)c) dell'accordo 8.1.73, verrà inserito nei rispettivi livelli trascorsi rispettivamen te 16, 16 e 21 mesi.

Nei confronti di detto personale, per la durata del tirocinio, verranno assunte e realizzate le necessarie azioni formative, idonee ad un più pro fiquo inserimento degli interessati nella realtà aziendale, previa comunicazione alle RSA di stabilimento delle informazioni atte a consentire in esame congiunto della materia.

A tale scopo l'azienda metterà in atto tre tipi di interventi diretti a promuovere:

conoscenze generali sulla Società, produzione, struttura, etc.; conoscenze di carattere tecnico relative alla specifica attività del lavoro;

e) esperienze di lavoro.

Le azioni formative di cui sopra, consistenti oltre che nella partecipazione a corsi e seminari interni ed esterni, anche nella permanenza in settori e uffici diversi da quelli della destinazione finale, occuperanno gli interessati per un tempo non inferiore al 15% del periodo di tiro cinio.

Con riferimento a quanto previsto al primo capoverso il trattamento retri butivo previsto per il personale tirocinante neo-assunto di cui al punto 7 lettere a)b)c) sarà il seguente:

- Personale di cui al punto 7 lettera a)

valore d'ingresso 85%; al 10" mese 90%; al 17^ mese 100%

- Personale di cui al punto 7 lettera b)

valore d'ingresso: r livello; al 10" mese 06%; al 17" mese 100%

- Personale di cui al punto 7 lettera c)

valore d'ingresso 80%; al 4" mese 85%; al 13" mese 90%; al 17" mese 95%; al 22^ mese 100%

B) Premesso che i corsi di addestramento e formazione del personale assai mono, a seconda dei casi, la duplice finalizzazione di informativa gene-• rale o di porre i presupposti per lo svolgimento di attività di maggior contenuto professionale, l'azienda s'impegna, previa comunicazione alle RSA delle informazioni atte a consentire un esame congiunto della mate-

ria, a stabilire, per ogni singola unità produttiva, all'inizio di ogni anno, il programma dille iniziative previste in modo da definire con le RSA stesse le ore da destinarsi nell'anno a tali attività.

Dopo aver così definito il programma delle iniziative di formazione, la azienda, con i mezzi più idonei, lo porterà a conoscenza dei lavoratori delle diverse aree interessate al programma stesso.

Per quanto concerne la partecipazione dei singoli a tali iniziative che, compatibilmente alle possibilità di svolgimento verranno attuate in concomitanza con l'orario di lavoro, saranno concordati con le RSA di stabi limento i relativi criteri, informatori non trascurando di dare priorità .nell'ambito dei lavoratori dell'area interessata, ai fattori maggiormente significativi e utili al fine cui i singoli corsi si ispirano.

Nel caso infine di attività aziendali che dovessero comportare un ampliai mento degli obbiettivi del settore, l'azienda, d'intesa con le RSA, pro., muoverà le necessarie azioni formative, nel quadro di un ordinato evolver si della struttura professionale, al fine di agevolare il proprio personale in vista di un più ampio campo di attività.

A titolo orientativo, per l'anno 1976, si prevede che il monte ore da destinarsi ai corsi di cui sopra, ammonti a complessive 30.000 ore.

Al fine di verificare quanto sopra l'azienda si incontrerà con le RSA di ciascuna area produttiva entro il 30 ottobre 1975 per definire i relativi programmi operativi apportando le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in funzione delle reali esigsnze verificate tra le parti.

Per le aree di minor contenuto professionale, quali quelle di cui allo allegato 6" dell'accordo 8.1..73, l'azienda opererà in modo da attuare, d'intesa con le RSA, le necessarie azioni di arricchimento previste dall'accordo 29.3.74 al fine di far realizzare le condizioni utili al raggiungimento di un maggiore contenuto professionale in termini di tempo non superiori a 5 anni di permanenza nel livello inferiore, ritenuti di regola sufficenti ad acquisire la necessaria capacità, ferma restando la norma transitoria di cui al punto 3) del citato accordo 8.1.73, rimanendo inteso che le prime assegnazioni al livello superiore avverranno a decorrere dall'i dicembre 1975.;

L'azienda, nell'intento di realizzare più concretamente i principi di crescita professionale previsti nell'accordo 8.1.73, e senza che ciò coni porti necessariamente per gli interessati l'acquisizione di un livello 8.11 periore, dichiara la propria disponibilità ad introdurre, in via sperimeM tale, presso le singole unità produttive, gruppi omogenei di lavoro in base a concrete proposte che saranno suggerite dai lavoratori tramite le rispettive RSA di stabilimento con le quali saranno esaminate tali prope ste al fine di individuare i gù opportuni criteri di sperimentazione`. Ciò al di fuori delle iniziative che l'azionda intendesse assumere dire¢. tamente e che comunque verranno esaminate con le RSA.

fB.= PER APPROFONDIRE IL PUNTO RIGUARDANTE L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO.

ATTINENTE AL GRUPPO DEI TIROCINANTI E PER CONCORDARE UNA PROPOSTA DI SOLUZIONE PER QUANTO RIGUARDA LE AZIONI FORMATIVE DA CONTRATTA RE CON LA DIREZIONE
CONSIGLIO DI FABBRICA INVITA TUTTI I TIRd5I. ~I AD UNA RIUNIONE CHE AVRA' LUOGO NEI LOCALI DELLA MENSA IL GIORNO 11 SETTEMBRE ALLE ORE 1r.
IL

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