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Bollettino Alfa Romeo12

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bollettino d'informazione del C. di F. dell' alfa romeo

LE NUOVE TRATTENUTE FISCALI

Informazioni in merito ad aggiornamenti e modifiche sulle varie componenti della retribuzione, precisiamo qui di seguito quanto di nuovo è cambiato dopo la pubblicazione del bollettino di informazione del settembre 1975 Spiegazione della busta paga ».

Premio di produzione

Detto premio è stato elevato da L. 210.000 a L. 340 000 con decorrenza marzo 1975 e viene sempre suddiviso in tre rate da L. 113.333 da percepire nelle mensilità di giugno e settembre come acconto e febbraio come saldo dell'anno precedente.

Trattenute fiscali (I.R.P.E.F.)

Con la legge del dicembre 1975, » Legge Visentini »

si sono apportate delle importanti modifiche in merito alle detrazioni fiscali e all'imponibile.

Per tutto l'anno 1975 sono variate le seguenti detrazioni:

da L. 36.000 a L. 48.000 con ulteriori detrazioni per coloro che non hanno superato l'importo lordo fiscale di L. 5.000.000;

da L. 12.000 a L. 18.000 come oneri detraibili per coloro che non hanno superato l'importo lordo fiscale di L. 5.000.000;

ulteriore detrazione per ciascun figlio a carico di L. 4.000 sempre per coloro che non superano L. 5.000.000 di importo lordo fiscale;

è stata abrogata la norma che stabilisce il recupero delle ulteriori detrazioni se con il cumulo dei redditi della moglie o dei figli veniva a superare l'imponibile di L. 4.000.000 per l'anno 1974 é L. 5.000.000 per l'anno 1975:

dette norme non saranno più invigore con il 1976.

Con decorrenza 1976 il trattamento sarà il seguente:

Una volta determinato l'imponibile fiscale (importo lordo - detrazioni sono: •

sociali) le aliquote di

calcolo

febbraio 1976
ANNUE
MENSILI
ALIQUOTE fino a successive L. 3.000.000 250.000 100/o L. 1.000.000 83.333 13% L. 1.000.000 83.333 16% • L. 1.000.000 83.333 19% » » L. 1.500.000 125.000 22% » » L. 1.500.000 125.000 25% » » L. 2.000.000 166.666 270/0 • L. 2.000.900 166.66& 29%.

Dopo aver applicato le seguenti aliquote il lavoratore ha diritto alle seguenti detrazioni:

ANNUE MENSILI

L. 84.000 7.000 per spese di produzione (ne hanno diritto tutti i lavoratori dipendenti)

L. 18.000 1.500 - per oneri detraibili (ne hanno diritto tutti i lavoratori dipendenti)

L. 36.000 3.000 - quota esente (spetta ai lavoratori maggiorenni, superiori ai 18 anni, figli minori emancipati)

L. 36.000 3.000 - per coniuge a carico

(spetta al marito se la moglie non ha reddito proprio o alla moglie se il marito è inabile)

Per le altre persone a carico spettano le seguenti detrazioni:

In mancanza del coniuge, la detrazione di L. 36.000 per coniuge a carico, si applica al primo dei figli a carico e la quota detraibile è ridotta di L. 14.000; per le mensiltà agguntive o emolumenti arretrati (come 13' mensilità, ratei di P.P. e di accantonamento, elargizioni « una tantum » ecc.) l'aliquota per le ritenute fiscali viene conteggiata separatamente dalla mensilità. Per detti emolumenti non vi è alcuna detrazione.

Conguaglio annuale

Con la mensilità del mese di dicembre il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare il conguaglio su tutti i redditi del lavoratore dipendente percepiti nell'anno. Sull'imponibile fiscale ottenuto viene ricalcolata l'aliquota di imposta e trovata la nuova imposta lorda annua si sottrae l'imposta lorda pagata mensilmente e le detrazioni alle quali il lavoratore ha diritto. Se dal conguaglio risulta che il lavoratore è a credito nella stessa mensilità gli viene rimborsata la differenza, se è a debito il datore di lavoro trattiene per conto del fisco tale somma.

Indennità di anzianità

Consideriamo solamente le detrazioni fiscali in quanto il procedimento per stabilire l'importo di tale indennità è rimasto per ora invariato.

Dal 1976 le indennità di anzianità saranno tassate al netto delle seguenti detrazioni:

50% per le indennità fino a 10.000.00

30% per le indennità da OLTRE 10.000.000 fino a 20.000.000

20% per le indennità da OLTRE 20.000.000 fino a 50.000.000

100.000 per ogni anno o frazione di anno dell'anzianità.

Esempio:

prendiamo 'n esame lo stesso esercizio apparso sul per un ex operaio con 29 anni e 9 mesi di anzianità

bollettino del C.d.F. del settembre 1975: e urta indennità di anzianità lorda di L. 5.530.162.

In questo caso il lavoratore che fino al 1975 avrebbe pagato una imposta di L. 208.717 con i nuovi abbattimenti non paga nessuna imposta in quanto superiori all'indennità lorda.

ANNUE MENSILI per 1 persona per 2 persone per 3 persone per 4 persone per 5 persone per 6 persone per 7 persone per 8 persone per ogni altra persona L. L. L. L. L. L. L. L. L. 14.000 L. 1.166 29.000 L. 2.417 46.000 L. 3.833 63.000 L. 5.250 100.000 L. 8.333 142.000 L. 11.833 199.000 L. 16.583 306.000 L. 25.500 124.000 L. 10.333
DETRAZIONI FISCALI
media biennio 1974-1975 sui primi 3.000.000 10% = L. 300.000 sui successivi 319.323 13% = L. 41.512 L. 341.512 : Abbattimenti su 50% = L. 2.765.081 100.000 X 30 anni = L. 3.000.000 L. 3.319.329 3.319.329 = 10,29 aliquota media L. 5.530.162 L. 5.765.082

IL PUNTO DI VISTA DEI LAVORATORI

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 4-12-1975 della « mini riforma » Visentini, dal 1-1-1976 entrano in vigore le nuove disposizioni per procedere alle trattenute fiscali sui salari dei lavoratori.

I Sindacati pur non sottovalutando alcuni punti positivi: scivolamento della aliquota del 10% sino a 3 milioni l'elevazione da L. 36.000 a L. 84.000 per spese di produzione del reddito, aumento della detrazione annua per le persone a carico oltre il coniuge, il cumolo dei redditi che scatta dopo 7 milioni, esprime un giudizio complessivamente negativo. Tale giudizio nasce dalla convinzione che bisognava elevare le esenzioni per i redditi più bassi ed attutire la progressività delle aliquote per i redditi medio-alti, gli assegni familiari continuano ad essere tassati, il cumulo doveva essere elevato ulteriormente, ma l'elemento negativo più importante è la mancanza di un meccanismo di scala mobile che, come per le pensioni ed i punti di contingenza, che tenga al riparo i salari dalla progressività delle aliquote fiscali rispetto ai recuperi salariali legati alla stessa contingenza

ed ai rinnovi contrattuali, né la nuova legge inizia un discorso nuovo con gli altri gruppi sociali che continuano ad evadere il fisco impunemente. Al riguardo è utile segnalare alcuni dati. Nel 1975 il gettito fiscale dei lavoratori dipendenti ha superato le previsioni del Ministero delle Finanze di circa 1800-2000 miliardi. I lavoratori autonomi (commercianti, professionisti, artigiani, imprenditori), quasi il 93% dell'imponibile che dichiarano è sotto i 4 milioni, superando per questi scaglioni l'incidenza dell'imponibile dei lavoratori subordinati, per le società, addirittura il 46°ó denuncia utili entro i 10 milioni. Sembra assurdo che le prese e le categorie notoriamente più benestanti paghino al fisco come, e spesso meno, di chi stringe la cinghia per far quadrare il bilancio familiare, eppure è cosi: lo sfacelo del fisco nel nostro paese è tutto in questi dati. Quindi è urgente che lo stato provveda ad instaurare un sistema fiscale più efficiente che gravi in modo giusto sulle classi meno abbienti e colpisca in misura adeguata i redditi alti. Bisogna colpire i grandi evasori per eliminare una delle piaghe più gravi che colpiscono la nostra società.

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INPS ( Istituto Nazionale Previdenza Sociale )

Con il 1° gennaio 1976 sono entrati in vigore gli effetti prodotti dalla legge del 3-6-1975 n. 160 (che ha concluso positivamente una importante vertenza iniziata nell'ottobre 1974 dai sindacati con il governo in direzione della riforma del sistema pensionistico) è stato applicato infatti per la prima volta un nuovo sistema di aumento delle pensioni noto come: « aggancio delle pensioni alla dinamica salariale » che stabilisce in modo permanente l'aggancio delle pensioni alla retribuzione media dei lavoratori dell'nidustria a! netto degli scatti di contingenza. Pertanto i nuovi importi delle pensioni sono così determinati:

Pensioni ex lavoratori dipendenti

Pensioni minime: rivalutazione automatica nella misura del 27,75% della retribuzione media degli operai dell'industria. L'aumento percentuale dell'indice delle retribuzioni per il periodo agosto

1974 luglio 1975 rispetto ai 12 mesi precedenti è stato del 27,4°/o sulla base di L. 52.550 (20,5% per la contingenza, 6,9% per aumenti salariali contrattuali) per cui i minimi di pensione passano dal 1.1.76 da L. 55.950 a L. 66.950.

Pensioni superiori al minimo: scattano due tipi di adeguamento:

Una prima quota uguale per tutti legata al lievitare del costo della vita sulla base di un valore per punto di contingenza in misura crescente:

1-1-76 L. 1.008 per punto (L. 400 per punto « leggero » vecchia contin.)

1-1-77 L. 1.260 per punto

1-1-78 L. 1.512 per punto

1-1-79 L. 1.714 per punto

1-1-80 L. 1.910 per punto (80% del punto di contingenza dei lavoratori occupati).

Per l'aumento del costo della vita i punti di contingenza accertati per i lavoratori dell'industria per il periodo agosto 1974 luglio 1975 sono stati di 15 punti « leggeri » e 12 « pesanti », le pensioni sono così aumentate dal 1-1-1976 di L. 18.100.

L'altra quota in percentuale è invece rappresentata dalla percentuale ricavata dall'aumento reale medio delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria al netto della contingenza. Per il periodo agosto 1974 luglio 1975 l'aumento rispetto ai 12 mesi precedenti è stato del 6,9%.

Per cui a titolo di esempio un pensionato che percepiva al 31-1-1975 una pensione di L. 100.000 dall'1-1-76 percepirà:

L. 100.000 + 18.00 6.900 = L. 125.000.

N.B. - Ai titolari di pensione diretta (Vo-lo) che sono anche titolari di pensione di reversibilità (So), l'aumento che verrà applicato su quest'ultima sarà solo per la quota in percentuale.

Pensione ex lavoratori autonomi (Coltivatori diretti - ArtigianiCommercianti)

Fer la pensioni minime è stato applicato limitatamente al 1976 lo stesso trattamento degli ex lavoratori dipendenti — cioè gli importi di pensione passano da L. 55.950 a L. 66.950, mentre per le pensioni superiori al minimo è stato applicato un aumento in percertuale per l'aumentato costo della vita per il periodo agosto 1974 lugli 1975 che è pari al 20,5%.

Dall'1-1-75 è previsto un adeguamento automatico dei trattamenti minimi secondo il vecchio sistema previsto dall'art. 19 della legge n. 153 dell'1-5-69.

Pensione sociale Assegno invalidi civili

Anche le pensioni sociali e l'assegno invalidi civili vengono rivalutati in base all'andamento del costo della vita (scala mobile). Essendo l'indice d'aumento per il periodo agosto 1974 luglio 1975 rispetto ai 12 mesi precedenti stato del 20,50% i nuovi importi dall'1-1-76 saranno:

pensiore sociale da L. 38.850 a L. 46.850

Ciechi assoluti da L. 51.000 a L. 61.500

C.e.:hi con residuo visivo non sup. ad un 20`"m"' da L. 38.000 a L. 45.800

Ciechi con residuo visivo sup. ad un 20'"' da L. 35.000 a L. 42.200

Invalidi civili totalmente inabili da L. 38.000 a L. 45.800

Invalidi civili con 2 3 di inabilità da L. 35.000 a L. 42.200

Sordomuti da L. 38.000 a L.45.800

Per effetto di tali aumenti anche i limiti di reddito annuo per ottenere la pensione e gli assegni vengono

elevati da L. 505.050 a L. 608.600 per i redditi del richiedente da L. 1.560.000 a L. 1.879.800 per il cumulo del reddito del richiedente con quello del coniuge.

Assegni familiari

Per effetto degli aumenti di pensione il limite di reddito mensile per il diritto agli assegni familiari è stato portato a L. 87.050 per una sola persona a carico e a L. 152.350 per i due genitori a carico.

Disoccupazione

L'indennità di disoccupazione non è compatibile con le pensioni di vecchiaia di importo superiore a L. 100.000. Dato che non è sempre possibile stabilire se la pensione è superiore alle L. 100.000 si consiglia di presentare comunque la domanda di sussidio di disoccupazione, se questa poi non competerà l'I.N.P.S. recupererà l'importo al momento della liquidazione della pensione.

Prepensionamento

La sede I.N.P.S. di Milano ha dato avvio in questi giorni all'operazione di « prepensionamento » inviando a domicilio di coloro che iscritti all'assicurazione obbligatoria compiono l'età pensionabile nel corso dell'anno 1976, un questionario contrassegnato dalla sigla « Mod. E.A.D. 160 » al quale è attribuito valore di vera e propria domanda di pensione.

Tale operazione ha lo scopo di ridurre il più possibile i tempi di attesa per la liquidazione della pensione, rendendo possibile la presentazione anticipata della domanda di pens'one rispetto alla data di comPmeito dell'età pensionabile; perciò il Mod. E.A.D. 160 oziò essere inviato anche subito, purchè corredato di tutta la documentazione. Per maggiori chiarimenti rivolgersi agli addetti al servizio di Patronato.

Liquidazione della pensione

Le liquidazioni delle pensioni a partire dall'1-1-76 verranno calcolate sulla base del 2% della retribuzione pens'onabile per ogni anno di contribuzione, sino a raggiungere il mass'mo dell'80% della retribuzione per 40 anni di contribuzione.

La retribuzione pensionabile è determinata dalla media delle tre retribuzioni annuali più elevate del decennio anteriore alla data del pensionamento.

Contribuzione figurativa

Contribuzione figurativa sono così chiamati quei contributi che vengono accreditati senza nessun onere nè per il datore di lavoro nè per il lavoratore,

sulla posizione assicurativa del lavoratore, qualora questi avesse dei periodi scoperti da contribuzione obbligatoria.

I periodi per i quali è possibile accreditare la contribuzione figurativa sono:

Servizio militare di leva compresi i periodi che eccedono la durata di tale servizio (prigionia, sbandamento dopo 8-9-43, militarizzato CRI, partigiano combattente, lavoratore coatto in Germania, ecc.). Documento comprovante è il foglio matricolare o lo stato di servizio, da richiedere al distretto militare o capitaneria di porto ecc. (Esercito, Marina, ecc.).

Persecuzione politica razziale (1922), o antisindacale (1948-66), espatrio, ecc. doc. ministeri competenti.

Periodi di malattia — o infortunio sul lavoro indennizzati, per un periodo non inferiore ai 7 giorni: doc. Dichiarazione degli enti mutualistici (INAM, INAIL).

Assenza obbligatoria e facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio: doc. dichiarazione ditta su modello 4-59.

Aspettativa richiesta dall'interessato per ricoprire cariche pubbliche o cariche sindacali provinciali o nazionali: doc. su mod. 4-83 all'INPS con documentazione probante.

Disoczupazione involontaria indennizzata dal 1-1-52.

Ricovero in sanatorio per t.b.c. e cure ambulatoriali annesse al ricovero del 1-1-52.

Valore dell'accredito: per le pensioni retributive, quelli di cui ai punti 1, 2, 4, 5, 7 per il diritto della pensione di anzianità (35 anni), tutti per il diritto ed il calcolo delle altre pensioni.

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DI MALATTIA

Già da diverso tempo I'I.N.A.M. (Istituto Nazionale Assicurazione Malattia) sta attuando un comportamento rigido sulle norme che regolano l'assistenza economica del trattamento di malattia.

Tale trattamento si riflette principalmente sul non voler considerare i certificati che gli pervengono con timbrature postali superiori ai tre giorni dall'inizio o dalla chiusura della malattia, o che siano stati depositati sempre in ritardo presso la cassetta di raccolta della sezione territoriale dell'INAM stessa.

L'effetto di tale sua intransigenza viene a discapito dei lavoratori in quanto non riconoscendo il periodo di malattia l'azienda si vede costretta a trattenere l'anticipo inizialmente dato.

La causa di tale ritardo, per la maggioranza dei casi non è da imputare ai lavoratori, ma a disservizi postali e dello stesso Istituto.

Per poter evitare il continuare di questa intransigenza da parte dell'I.N.A.M. che considera la causa dei ritardi per sola negligenza da parte dei lavoratori si consiglia di spedire i certificati di inizio malattia tramite raccomandata.

Ulteriormente si consiglia di:

il certificato di denuncia malattia deve essere inoltrato alla competente sezione territoriale a cura dell'assicurato entro il termine massimo di 3 giorni, decorrendo dalla data di redazione del certificato;

— per coloro che si ammalano fuori provincia sono

tenuti ad inoltrare la certificazione sanitaria, sempre entro i tre giorni, alla sezione territoriale nella cui circoscrizione abitano provvisoriamente indicando il luogo e segnalando la sezione territoriale di appartenenza;

controllare che i certificati siano redatti in modo chiaro e completo da parte del medico; che il certificato unico di inizio e fine malattia non abbia la durata superiore a tre giorni (periodo di carenza);

è importante per coloro che cambiano indirizzo avvisare subito l'azienda e la sede I.N.A.M. di appartenenza;

rimane sempre l'obbligo di spedire copia del certificato di malattia all'azienda entro i termini stabiliti per non incorrere in sanzioni disciplinari per assenza ingiustificata.

I lavoratori che vengono a conoscenza sia dall'I.N.A.M. che dall'azienda, che il loro periodo di malattia è irregolare per una delle ragioni sopra indicate, deve, per evitare il periodo di prescrizione che è di un anno dall'insorgere del periodo di malattia, procurarsi fotocopia dei certificati medici presso l'ufficio mutua dell'azienda e recarsi tempestivamente presso la propria sezione territoriale o presso l'ufficio di patronato aziendale per fare ricorso in merito alla anomalia in coso.

22 gennaio 1976 SERVIZIO DI PATRONATO DEL C. di F. ALFA ROMEO

COMPORTAMENTO UTILE IN CASO

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