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L'Industria Meccanica 746 - numero 2/2026

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All’interno: Listino prezzi materiali di interesse per la meccanica varia n. 813 – Costo orario medio dell’operaio n.32 – Rivelazioni statistiche prestazioni di personale gennaio 2026

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Welfare aziendale:

una leva concreta per aumentare il potere dʼacquisto dei propri dipendenti.

Negli ultimi anni il potere dʼacquisto delle famiglie italiane ha subito una progressiva riduzione, anche a causa dellʼinflazione e di una dinamica salariale meno favorevole rispetto alla media europea. In questo contesto, il welfare aziendale si conferma uno strumento efficace per sostenere il reddito reale senza incidere direttamente sul costo del lavoro.

Il tema è strettamente legato al cuneo fiscale, che riduce il beneficio netto degli aumenti retributivi. Gli strumenti di welfare consentono invece di trasferire valore immediatamente spendibile, evitando lʼimpatto di imposte e contributi e incidendo concretamente sulla quotidianità.

e rafforzare il rapporto tra impresa e persone. A parità di investimento, il welfare permette infatti di riconoscere un beneficio netto superiore rispetto alla retribuzione tradizionale, grazie alle attuali soglie di esenzione. Buoni pasto elettronici e buoni acquisto offrono flessibilità e supportano le principali spese quotidiane.

In questo contesto, Welfare Pellegrini mette a disposizione soluzioni digitali semplici e immediate, progettate per integrarsi facilmente nei processi aziendali. Una piattaforma in cloud e unʼunica App consentono una gestione fluida e un utilizzo rapido tramite portafoglio elettronico, spendibile su una rete ampia di esercizi.

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In questo scenario, il CCNL Metalmeccanici assume un ruolo centrale: prevede lʼerogazione di welfare per un valore di 250 euro annui per dipendente, con prossima scadenza al 31 maggio 2027. Un obbligo che può trasformarsi in opportunità, diventando una leva per generare valore percepito

Il supporto di ANIMA, insieme allʼesperienza di Pellegrini, consente alle imprese di interpretare le disposizioni contrattuali e trasformarle in strumenti operativi efficaci. Il welfare diventa così una scelta strategica, capace di coniugare sostenibilità economica e benessere delle persone.

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L’Industria Meccanica

Pubblicazione periodica di ANIMA/Confindustria

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In redazione

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In copertina

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10 Rubrica i 400 caratteri

12 Il divario di genere nelle STEM di Lucrezia Benedetti

13 Accordo Unione europea - Mercosur: un’opportunità strategica per la meccanica italiana di Lucrezia Benedetti

16 Guerra in Iran: il conflitto che rischiava di travolgere l’economia globale di Mauro Ippolito

20 Violazione delle misure restrittive UE: il nuovo paradigma sanzionatorio tra dolo e colpa grave di Easyfrontier

32 Macchine senza Sicurezza di Rolando Dubini, avvocato del Foro di Milano, Cassazionista

56 Assicurazione RCA e carrelli elevatori: verso una nuova razionalità normativa di Marco Clivio e Sabrina Cairoli Team AISEM

38 L’evoluzione della legislazione macchine di Federico Cacciatori, Area Relazioni Istituzionale e Tecnica

41 Il ruolo e valore delle prove non distruttive nell’industria di B.Oneda, I. Giroletti, S. Rossi, A. Magni, M. Casaril e L. Corsi di OMECO, la boratorio di ICIM Group

48 Pompe di calore: la leva industriale ancora incompiuta tra competitività, mercato e policy di Davide Rosti

26 Macchine “senza tempo”

di Sara Anastasi, prima ricercatrice presso il Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici dell’Inail

52 Oltre l’automazione. La logistica 5.0 rinnova il rapporto tra uomo e tecnologia di Elena Zanardo, Agenzia Masi

66 RUBRICA i 400 caratteri

68 RUBRICA Tecnologia

71 Tabelle ANIMA: Bianche, Blu, Arancio 60

In copertina Andrea De Santis Manuela Casali, Association Manager UCIF

62 Convegni e innovazione nelle finiture: il contributo di UCIF e l’esperienza Smart ‘26 di Davide Rosti

Energia

Batterie al sodio: alternativa sostenibile al litio

Ricercatori dell’University of Oxford hanno sviluppato nuove batterie al sodio con densità energetica e durata migliorate. Il sodio è molto più abbondante e meno costoso del litio, rendendo questa tecnologia promettente per ridurre la dipendenza da materie prime critiche. Sebbene le prestazioni siano ancora inferiori rispetto alle batterie agli ioni di litio, i recenti progressi indicano applicazioni concrete nello stoccaggio energetico su larga scala, soprattutto per supportare reti basate su fonti rinnovabili intermittenti.

Energia

Fusione nucleare: nuovo passo avanti in Europa

Il progetto ITER, in costruzione nel sud della Francia, ha raggiunto una fase cruciale con l’installazione di componenti chiave del reattore a fusione. L’obiettivo è dimostrare la produzione di energia netta replicando i processi del Sole. Restano complesse sfide ingegneristiche, tra cui il confinamento stabile del plasma e la resistenza dei materiali a temperature estreme. Tuttavia, i progressi rafforzano la prospettiva della fusione come fonte pulita, sicura e praticamente inesauribile per il futuro energetico globale.

POMPE DI CALORE, MAXA AMPLIA LA CAPACITÀ PRODUTTIVA: ARCOLE HUB STRATEGICO

Efficienza

Celle solari più efficienti grazie ai perovskiti

Un gruppo di ricerca del Massachusetts Institute of Technology ha sviluppato celle solari tandem che combinano silicio e perovskiti, raggiungendo efficienze superiori al 30%. Questo approccio consente di catturare una porzione più ampia dello spettro solare rispetto ai pannelli tradizionali. La tecnologia promette di abbattere ulteriormente i costi dell’energia rinnovabile e migliorare le prestazioni anche in condizioni di luce variabile. Se scalata industrialmente, potrebbe accelerare in modo significativo la diffusione globale del fotovoltaico.

Nel cuore del distretto manifatturiero veneto, MAXA Heating & Cooling rafforza il proprio percorso di crescita con l’ampliamento dello stabilimento di Arcole (Verona), consolidando il ruolo nel mercato delle pompe di calore. Fondata nel 1992, l’azienda è oggi tra i principali produttori italiani di sistemi per riscaldamento e climatizzazione, con soluzioni per applicazioni residenziali, commerciali e industriali. Progetta e realizza internamente pompe di calore inverter, refrigeratori e sistemi integrati, puntando su efficienza energetica, affidabilità e sostenibilità.

Il sito produttivo di Arcole, esteso su oltre 40.000 m² tra uffici, magazzini e reparti produttivi, rappresen-

ta il fulcro della strategia industriale. Qui operano linee di assemblaggio avanzate e laboratori di test con camere climatiche, in grado di garantire elevati standard qualitativi.

L’ampliamento risponde alla crescente domanda di tecnologie per la climatizzazione sostenibile, con focus sulle pompe di calore ad alta efficienza in R290, migliorando capacità produttiva e flussi operativi. MAXA rafforza così anche la propria presenza internazionale, da cui proviene oltre il 40% del fatturato, con Arcole sempre più hub strategico per la crescita futura.

«L’ampliamento produttivo di Arcole rappresenta un passaggio fondamentale nel nostro percorso di crescita. Abbiamo investito per rendere i processi ancora più efficienti e flessibili, con l’obiettivo di aumentare la capacità produttiva mantenendo elevati standard qualitativi. La forte crescita della domanda richiede oggi strutture in grado di rispondere con rapidità e affidabilità».

David Ferroli - Presidente e Operations Manager

www.maxa.it

ACCORDO UNIONE EUROPEA–MERCOSUR: UN’OPPORTUNITÀ STRATEGICA PER LA

L’avvio dell’applicazione provvisoria dell’Accordo Ue-Mercosur, entrato in vigore il 1° maggio 2026, segna un passaggio rilevante per il rafforzamento delle relazioni economiche tra Europa e Sud America. In un contesto internazionale caratterizzato da crescenti tensioni geopolitiche e da una progressiva ridefinizione degli equilibri commerciali globali, l’intesa rappresenta un segnale concreto di apertura e cooperazione tra due aree strategiche.

Per il sistema manifatturiero europeo, e in particolare per la meccanica italiana rappresentata da Anima Confindustria, l’accordo costituisce una leva significativa per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese. La riduzione delle barriere tariffarie, la semplificazione degli scambi e il miglior accesso ai mercati sudamericani contribuiscono infatti a rafforzare la competitività del settore e a favorire la costruzione di catene del valore più diversificate e resilienti.

In uno scenario globale segnato da instabilità e da nuove spinte protezionistiche, l’apertura verso mercati affidabili assume un valore sempre più strategico. Non si tratta soltanto di espandere le esportazioni, ma anche di consolidare un’autonomia industriale ed energetica, oltre a garantire un accesso più sicuro e sostenibile alle materie prime e alle risorse critiche.

«Accogliamo con grande fiducia l’avvio dell’accordo Ue-Mercosur, che come Anima abbiamo sempre sostenuto, in quanto leva strategica per l’internazionalizzazione delle nostre imprese e per l’ampliamento della presenza manifatturiera italiana nei crescenti mercati sudamericani», ha dichiarato il presidente di Anima Confindustria, Pietro Almici.

I dati confermano il potenziale dell’area. Nel 2025 l’export della meccanica varia italiana verso Centro e Sud America ha raggiunto 1,82 miliardi di euro, in crescita dell’1,9% rispetto al 2024. In particolare, il Brasile si conferma tra i principali mercati di destinazione, con 458,9 milioni di euro e un incremento del 21,1%. Si tratta di segnali che evidenziano come l’intera regione rappresenti un bacino in espansione per le tecnologie italiane.

L’accordo contribuisce inoltre a rafforzare una strategia di diversificazione dei mercati, oggi essenziale per ridurre le dipendenze e consolidare la competitività del sistema produttivo europeo. Parallelamente, favorisce lo sviluppo di filiere industriali integrate e un più agevole accesso alle materie prime, elementi fondamentali per affrontare le sfide legate alla transizione energetica e tecnologica.

Un esempio concreto delle opportunità di collaborazione con il Sud America è rappresentato dal recente Memorandum of Understanding sottoscritto tra Anima e Adimra (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina), finalizzato a promuovere sinergie industriali, scambio di competenze e sviluppo congiunto di opportunità nei rispettivi mercati.

L’avvio dell’applicazione provvisoria dell’accordo rappresenta dunque un primo passo importante. Resta ora fondamentale proseguire lungo questo percorso per garantirne una piena attuazione. In un contesto globale sempre più competitivo, accordi di questa portata si confermano strumenti essenziali per sostenere la crescita, favorire l’innovazione e rafforzare la presenza internazionale dell’industria meccanica italiana ed europea.

di Lucrezia Benedetti

GUERRA IN IRAN: IL CONFLITTO CHE

RISCHIA DI TRAVOLGERE L’ECONOMIA GLOBALE

La guerra in Iran non è soltanto un conflitto regionale né una crisi circoscritta al Medio Oriente: è, per molti versi, un déjà-vu di quanto già osservato con la guerra in Ucraina, con la differenza che oggi lo shock colpisce simultaneamente petrolio, gas e fertilizzanti su scala ancora più ampia. È, sempre più chiaramente, uno shock sistemico che attraversa energia, agricoltura e finanza globale, mettendo in luce quanto l’economia contemporanea resti vulnerabile a pochi, decisivi nodi geopolitici. Il più importante di questi è lo Stretto di Hormuz, un passaggio stretto ma cruciale dal quale transita una quota rilevantissima del petrolio e del gas mondiale. Quando quel corridoio si inceppa, l’effetto non resta confinato alle petroliere: si trasmette, con velocità sorprendente, all’intero sistema economico.

Il primo segnale è arrivato dal petrolio, e i numeri raccontano con chiarezza la portata dello shock. A inizio febbraio 2026 il Brent viaggiava attorno ai 70 dollari al barile; nel giro di poche settimane ha superato i 110 dollari, con un incremento superiore al 50%. Un movimento così rapido riporta alla memoria dinamiche che sembravano appartenere al passato. Durante lo shock petrolifero del 1973, innescato dalla guerra del Kippur e dall’embargo arabo, il prezzo del greggio passò da circa 3 a oltre 5 dollari al barile in pochi mesi, avviando una spirale che lo avrebbe portato a moltiplicarsi di oltre dieci volte entro la fine del decennio. Fu l’inizio di una stagione di inflazione e stagnazione che segnò profondamente le economie occidentali. Non si tratta di un parallelo puramente storico.

Già negli anni ’70 le tensioni tra Stati Uniti e Iran — allora alleati, ma con interessi sempre più divergenti sul controllo delle risorse energetiche — anticipavano una frattura destinata ad allargarsi dopo la rivoluzione del 1979. Oggi quella relazione è completamente ribaltata, ma il punto di contatto resta lo stesso: il petrolio come leva geopolitica globale.

Ridurre tutto a una dinamica di mercato, però, sarebbe fuorviante. Il petrolio non è solo una commodity: è il fondamento della mobilità globale, della logistica e della produzione industriale. Quando il suo prezzo sale, aumenta il costo di quasi ogni bene e servizio. Le economie importatrici — Europa e Asia in testa — si trovano così a subire un doppio colpo: crescita più debole e inflazione più elevata. Se il petrolio rappresenta il volto più visibile della crisi, è però il gas a rivelarne la profondità. In Europa i prezzi

sono saliti di circa il 40%, mentre in Asia — più esposta al gas liquefatto del Golfo — si registrano aumenti ancora più marcati. La rigidità di questo mercato rende difficile compensare rapidamente le interruzioni, amplificando l’impatto sull’economia reale. Ancora più silenzioso, ma potenzialmente destabilizzante, è il fronte dei fertilizzanti. I prezzi sono aumentati tra il 30% e il 40%, con l’urea oltre i 550–600 dollari per tonnellata. Poiché i fertilizzanti sono responsabili di una quota rilevante della produttività agricola globale, il loro rincaro si traduce inevitabilmente in minori rese e prezzi alimentari più elevati nei mesi successivi.

Ed è proprio su questi tre fronti — petrolio, gas e fertilizzanti — che emergono le analogie più evidenti con la guerra in Ucraina. Anche allora lo shock energetico si trasmise rapidamente all’economia reale: il gas europeo moltiplicò i prezzi, il petrolio superò i 120 dollari e i fertilizzanti subirono rincari significativi, contribuendo a una crisi alimentare globale. La differenza oggi è la scala: non un singolo fornitore, ma un choke point globale. Per comprendere fino in fondo la natura di questo conflitto, tuttavia, è necessario includere il ruolo di Israele e la lunga traiettoria dello scontro con l’Iran. Fino al 1979 i due paesi intrattenevano relazioni pragmatiche; la rivoluzione islamica ha trasformato Israele in un avversario strategico. Da allora il confronto si è evoluto da guerra indiretta a scontro sempre più diretto, culminato nell’attuale escalation.

È anche in questo contesto che va letta la decisione di Donald Trump di colpire l’Iran. Le motivazioni strategiche si intrecciano con esigenze politiche interne: in vista delle

di Mauro Ippolito

Già negli anni ’70 le tensioni tra Stati Uniti e Iran — allora alleati, ma con interessi sempre più divergenti sul controllo delle risorse energetiche — anticipavano una frattura destinata ad allargarsi dopo la rivoluzione del 1979. Oggi quella relazione è completamente ribaltata, ma il punto di contatto resta lo stesso: il petrolio come leva geopolitica globale.

elezioni di mid-term, il conflitto può rafforzare la leadership e generare un effetto di coesione nazionale. Tuttavia, questo beneficio politico è fragile e temporaneo. Come emerge anche dalle più recenti ricostruzioni, Trump ha cercato di presentare il conflitto come una guerra “quasi conclusa”, sottolineando come gli obiettivi militari siano stati in larga parte raggiunti, pur senza offrire una chiara strategia di uscita. Allo stesso tempo, l’opinione pubblica americana appare sempre più divisa e in parte contraria al prolungarsi del conflitto, soprattutto per le implicazioni economiche.

Le nuove stime dell’International Monetary Fund segnano un punto di svolta: la crescita globale per il 2026 è stata rivista al ribasso al 3,1%, rispetto al 3,3% iniziale, assumendo uno scenario di conflitto contenuto. Negli scenari avversi, la crescita scende al 2,5%, con il rischio di toccare il 2% in caso di guerra prolungata e prezzi energetici elevati.

Impatto macroeconomico e nuovi equilibri globali

A questo punto entra in gioco un attore decisivo: la politica monetaria. La Federal Reserve si trova in una posizione complessa, con una tensione esplicita tra controllo dell’inflazione e sostegno alla crescita. Ogni aumento prolungato dei prezzi energetici rischia di tradursi in maggiore inflazione e minore crescita: secondo l’International Monetary Fund, un aumento del 10% del prezzo del petrolio può ridurre il PIL globale e aumentare sensibilmente l’inflazione.

Anche la Banca Centrale Europea si trova di fronte a un dilemma simile, aggravato dalla maggiore esposizione europea al costo dell’energia. In entrambi i casi, il rischio è quello già osservato negli anni ’70: politiche monetarie costrette a inseguire uno shock esogeno. Le previsioni delle principali istituzioni internazionali aiutano a comprendere la portata del rischio. Prima della crisi, l’International Monetary Fund stimava una crescita globale intorno al 3,3% nel 2026, mentre l’Organisation for Economic Co-operation and Development prevedeva un rallentamento al 2,9%. Anche la World Bank descriveva un’economia globale già in rallentamento strutturale.

Osservando più attentamente l’andamento del PIL mondiale emerge la reale fragilità del sistema. Negli ultimi trent’anni la crescita globale si è progressivamente ridotta: dai ritmi superiori al 4% degli anni 2000 a una media intorno al 3% nell’ultimo decennio. Dopo il crollo del 2020 e il rimbalzo del 2021, l’economia mondiale ha mostrato una normalizzazione su livelli più bassi, segno di un indebolimento strutturale legato a fattori demografici, produttivi e geopolitici.

La guerra in Iran si inserisce in questo contesto già fragile, agendo come moltiplicatore degli squilibri. Le stime indicano che uno shock energetico persistente può ridurre la crescita globale tra 0,5 e 1 punto percentuale. In termini concreti, ciò significa passare da una crescita attesa intorno al 3% a una fascia tra il 2% e il 2,5%, con il rischio di scivolare sotto la soglia critica che storicamente coincide con una recessione globale diffusa.

L’impatto non è uniforme. I paesi emergenti e in via di sviluppo sono tra i più colpiti, con crescita ridotta dal 4,2% al 3,9%. Ancora più marcato il deterioramento in Medio Oriente e Asia centrale, dove si scende fino all’1,9%. L’area euro rallenta all’1,1%, riflettendo l’elevata dipendenza energetica.

Tre categorie risultano particolarmente vulnerabili:

• i grandi importatori energetici asiatici (Cina, India, Giappone, Corea del Sud);

• l’Europa, esposta ai prezzi globali dell’energia;

• i paesi emergenti a basso reddito, dove l’aumento dei prezzi si traduce in instabilità economica e sociale.

Al contrario, i beneficiari — gli esportatori di energia — sono pochi e comunque limitati dall’incertezza geopolitica.

Sul fronte del petrolio, gli scenari restano divergenti: in caso di conflitto prolungato, i prezzi potrebbero oscillare tra i 130 e i 150 dollari al barile. Il ruolo dell’OPEC è centrale ma vincolato dalla limitata capacità di aumentare rapidamente la produzione.

Resta una variabile decisiva: il tempo. Se contenuto, lo shock può essere assorbito; se prolungato, può spingere l’economia globale verso una crescita prossima alla stagnazione.

A questo quadro si aggiunge un elemento potenzialmente dirompente: la scelta dell’Iran di utilizzare lo Stretto di Hormuz come leva finanziaria. Secondo diverse fonti, Teheran ha iniziato a richiedere pagamenti per il transito — fino a circa 1 dollaro al barile — accettando yuan cinesi o criptovalute invece del dollaro.

Non si tratta solo di una misura tattica, ma di un segnale strategico: il controllo di un nodo critico delle rotte energetiche viene utilizzato anche per ridefinire gli equilibri valutari globali.

La guerra in Iran, con il coinvolgimento diretto di Israele e Stati Uniti, non è soltanto un episodio di instabilità regionale. È il punto di convergenza tra energia, geopolitica e macroeconomia. Ed è proprio in questa convergenza — oggi come nel 1973 e nel 2022 — che si misura la sua reale portata: non solo geopolitica, ma profondamente economica.

VIOLAZIONE DELLE MISURE RESTRITTIVE UE:

IL NUOVO PARADIGMA SANZIONATORIO

TRA DOLO E COLPA GRAVE

L’entrata in vigore del Decreto Legislativo 211 del 30 dicembre 2025 ha segnato una svolta decisiva per le imprese operanti nei mercati internazionali: le violazioni dei regimi sanzionatori internazionali non costituiscono più meri illeciti amministrativi, ma veri e propri delitti penali, con un impatto diretto sia sulla responsabilità individuale sia sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Il quadro normativo nazionale in materia di conformità commerciale è stato profondamente ridefinito dall’attuazione della Direttiva (UE) 2024/1226, recepita attraverso il D.Lgs. 211/2025, n. 211, in vigore dal 26 gennaio 2026. L’intervento si inserisce in un contesto europeo caratterizzato dalla crescente centralità delle misure restrittive quali strumenti di politica estera e di sicurezza comune, imponendo agli operatori economici standard di diligenza sempre più elevati.

Le sanzioni penali per la violazione delle misure restrittive dell’UE e per il commercio illecito di beni a duplice uso (dual use), già introdotte nell’ordinamento dal D.Lgs. 221/2017, vengono ora ricondotte a sistema attraverso il nuovo Capo I-bis del Codice penale, dedicato ai “Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione Europea”.

Le fattispecie principali riguardano:

• Art. 275-bis c.p.: punisce chiunque violi divieti di importazione, esportazione o prestazione di servi-

zi verso soggetti o Paesi designati con la reclusione da due a sei anni e multe fino a 250.000 euro.

• Art. 275-ter c.p.: sanziona l’omissione di segnalazioni obbligatorie relative a fondi o risorse economiche controllati da soggetti sanzionati.

• Art. 275-quater c.p.: colpisce chi opera in difformità dalle condizioni prescritte nelle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

Il passaggio alla dimensione penale determina un innalzamento significativo del rischio giuridico, soprattutto per le imprese esportatrici del settore meccanico, frequentemente coinvolte in filiere internazionali complesse. Uno degli aspetti tecnici più rilevanti per l’industria meccanica riguarda il mutamento dell’elemento soggettivo del reato. Mentre nel quadro normativo precedente la responsabilità era legata esclusivamente a fattispecie dolose (consapevolezza e volontà di violare la norma), il D.Lgs. 211/2025 amplia il perimetro della punibilità.

Con l’introduzione dell’Art. 275-quinquies c.p., infatti, viene attribuita rilevanza penale anche alle condotte caratterizzate da colpa grave. Questa norma è particolarmente critica per le aziende che esportano prodotti a duplice uso (dual use) o attrezzature militari. La colpa grave si configura quando la condotta si discosta manifestamente dalle regole di diligenza, come l’omissione di verifiche doverose su beni, destinatari e utilizzatori finali. In sintesi, il focus si sposta da ciò che l’operatore sapeva a ciò che avrebbe dovuto sapere e prevenire attraverso adeguati sistemi di controllo.

Per le imprese della meccanica, spesso coinvolte nell’esportazione di tecnologie sensibili, tale evoluzione comporta un significativo ampliamento dell’area di rischio penale. Il legislatore ha introdotto una soglia di valore di 10.000 euro, al di sotto della quale la violazione assume, in linea generale, natura amministrativa. Tuttavia, questa previsione è accompagnata da rilevanti eccezioni. La soglia non si applica, infatti, ai prodotti militari e ai beni a duplice uso (dual use), per i quali la rilevanza penale sussiste indipendentemente dal valore economico dell’operazione. Si tratta di un elemento di particolare impatto per il settore industriale, in cui tali beni sono frequentemente presenti anche in applicazioni civili. È inoltre espressamente vietato il frazionamento artificioso delle operazioni volto ad aggirare la soglia, configurando un ulteriore profilo di responsabilità.

Compliance e responsabilità: il nuovo baricentro del rischio aziendale

Le innovazioni introdotte dal decreto incidono direttamente anche sul sistema della responsabilità amministrativa degli enti. L’inserimento del nuovo Art. 25-octies.2 nel D.Lgs. 231/2001 include i delitti in materia di violazione delle misure restrittive tra i reati presupposto. Le sanzioni per l’azienda sono state inasprite in modo significativo: le sanzioni pecuniarie sono ora determinate in una percentuale del fatturato globale totale (dall’1% al 5% per i reati più gravi), superando il tradizionale sistema a quote. Nei casi in cui il fatturato non sia determinabile, le sanzioni possono oscillare tra i 3 e i 40 milioni di euro. In questo nuovo contesto, l’adozione di strumenti strutturati di compliance non rappresenta più una mera best practice, ma un presidio essenziale di gestione del rischio. I Programmi Interni di Conformità (ICP) assumono un ruolo centrale nella prevenzione delle violazioni in materia di controllo delle esportazioni e misure restrittive, costituendo lo strumento privilegiato attraverso cui le imprese strutturano e presidiano il proprio rischio di compliance. Un ICP efficace richiede, in primo luogo, una mappatura

sistematica dei rischi, declinata lungo tre assi fondamentali: i Paesi di destinazione finale delle merci e dei servizi, le caratteristiche intrinseche dei prodotti, con particolare attenzione ai beni a duplice uso e alle tecnologie soggette a controllo, e il profilo delle controparti coinvolte nella transazione, dagli acquirenti agli intermediari fino agli utenti finali.

A tale mappatura si affianca l’adozione di procedure di due diligence rafforzata, calibrate sull’effettivo livello di rischio rilevato, volte a verificare l’identità e l’affidabilità delle controparti, l’utilizzo finale dichiarato dei beni e l’insussistenza di indicatori di reindirizzamento verso destinazioni o soggetti sottoposti a restrizioni.

Sul piano operativo, l’ICP deve inoltre prevedere sistemi strutturati di controllo e tracciabilità delle operazioni, in grado di documentare l’intero ciclo della transazione commerciale e di garantire la ricostruibilità dei flussi in sede di verifica da parte delle autorità competenti. Completa il quadro un piano di formazione continua del personale coinvolto nei processi di esportazione, essenziale per assicurare che le funzioni aziendali esposte al rischio — dal commerciale al logistico, dall’amministrativo al legale — operino con adeguata consapevolezza del quadro normativo di riferimento e delle procedure interne adottate. Inoltre, l’aggiornamento dei modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 diventa, in tale prospettiva, un passaggio imprescindibile per poter aspirare all’efficacia esimente. Il D.Lgs. 211/2025 introduce quindi un nuovo paradigma sanzionatorio fondato sull’anticipazione della tutela penale e sull’estensione della responsabilità anche a condotte gravemente colpose. Per le imprese del settore meccanico, ciò si traduce in un cambiamento profondo: il rischio penale non deriva più soltanto da comportamenti intenzionalmente illeciti, ma anche da carenze organizzative e da omissioni nei controlli.

In questo scenario, la compliance assume una dimensione strategica che va ben oltre il mero adempimento normativo. Sul piano della tutela legale, la dotazione di sistemi efficaci di prevenzione, come l’adozione di un ICP adeguatamente strutturato, non è una scelta discrezionale ma una necessità: in assenza di tali presidi, l’impresa rischia che qualsiasi violazione venga imputata a negligenza organizzativa, con conseguenze che possono investire sia la responsabilità penale delle persone fisiche coinvolte sia la responsabilità amministrativa dell’ente.

Al tempo stesso, la capacità di dimostrare un approccio strutturato e documentato alla gestione del rischio si traduce in un vantaggio competitivo e reputazionale concreto, sempre più rilevante nelle relazioni commerciali internazionali, dove clienti, partner e istituti finanziari valutano il livello di compliance come indicatore di affidabilità e sostenibilità dell’operatore.

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SALUTE SICUREZZA

MACCHINE “SENZA TEMPO”.

COME GESTIRE LE ATTREZZATURE NON

MARCATE CE TRA ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ E SENSIBILIZZAZIONE

DEGLI OPERATORI

di Sara Anastasi, prima ricercatrice presso il Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici dell’Inail

Gestire un parco macchine antecedente alla Direttiva Macchine non significa solo "mettere a norma", ma adoperarsi per colmare un gap tecnologico attraverso la competenza, per assicurare la sicurezza degli operatori. Il contributo esplora il passaggio cruciale dalla conformità statica dell’Allegato V alla sicurezza gestita, dove il datore di lavoro diventa il regista di un sistema basato su piani di manutenzione "ricostruiti" e sulla diagnostica sensoriale degli operatori. Un’analisi tecnica e operativa per trasformare la gestione delle attrezzature non marcate CE da onere burocratico a pilastro di prevenzione.

Per le macchine immesse sul mercato prima dell’entrata in vigore della direttiva macchine1 non era previsto un iter di valutazione di conformità a carico del fabbricante né il rilascio di specifica documentazione a corredo del prodotto, per cui la responsabilità della sicurezza della macchina finisce per ricadere sul datore di lavoro che la mette a disposizione dei propri lavoratori. È, infatti, a lui che, in base a quanto stabilito dal combinato disposto dell’art. 71 comma 1 e dell’art. 70 comma 2 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. spetta (anche ricorrendo a personale con specifiche competenze ove necessario) l’accertamento del rispetto dei requisiti generali di sicurezza definiti dall'Allegato V al sopra richiamato decreto.

Per tali macchine non erano previste l’apposizione della marcatura CE e il rilascio della dichiarazione CE di conformità, quali atti formali con i quali il fabbricante si assume la responsabilità del rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza definiti dalla direttiva macchine. Il datore di lavoro, pertanto, prima di mettere a disposizione dei lavoratori macchine non marcate CE deve procedere a una verifica del rispetto di quanto prescritto all’allegato V. Tale allegato definisce i requisiti minimi che una macchina deve possedere, è diviso in due parti:

• Parte I - REQUISITI GENERA-

LI APPLICABILI A TUTTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO

• Parte II - PARTE II - PRESCRIZIO-

NI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AD ATTREZZATURE DI LAVORO SPECIFICHE

La parte I si applica trasversalmente a tutte le attrezzature di lavoro (sempre limitatamente alla pertinenza del requisito al caso di cui trattasi); di seguito sono riportati alcuni esempi di punti tratti dalla parte I:

La parte seconda dell’allegato V invece riporta prescrizioni applicabili a macchine che svolgono specifiche operazioni, nello specifico macchine:

• in pressione;

• mobili, semoventi o no;

• adibite al sollevamento al trasporto o all’immagazzinamento di carichi;

• adibite al sollevamento di persone e di persone e cose;

• o riferite a determinate attrezzature quali:

• mole abrasive;

• bottali, impastatrici, gramolatici e macchine simili, macchine di fucinatura e stampaggio per urto;

• macchine utensili, presse, cesoie, frantoi, laminatoi, pettinatrici, macchine per legno, macchine per filare, telai per tessitura,

• impianti macchine ed apparecchi elettrici.

Il datore di lavoro è tenuto a verificare, punto per punto, la rispondenza dell’attrezzatura ai requisiti dell’Allegato V, riportando tale analisi nel documento di valutazione dei rischi (art. 17, comma 1, lett. a, d.lgs. 81/08 e s.m.i.). Laddove l'accertamento evidenzi delle carenze, egli deve programmare e realizzare i necessari interventi di adeguamento. È fondamentale sottolineare che tali operazioni di messa in conformità, essendo finalizzate al raggiungimento dei livelli minimi di sicurezza previsti dal legislatore, non devono essere confuse con 'modifiche sostanziali'."

Gli interventi di adeguamento, infatti, rappresentano un obbligo di legge in capo al datore di lavoro2 e sono volti esclusivamente a garantire il rispetto dei requisiti minimi individuati dal le-

Macro-Area Requisito Principale (Sintesi) Possibili soluzioni tecniche

I dispositivi di comando […] devono essere visibili e chiaramente identificabili.

Comandi dotati di opportuni contrassegni facilmente comprensibili e visibili.

Sistemi e dispositivi di comando

Arresto di emergenza

I dispositivi di comando […] devono essere disposti in modo che la loro manovra non possa causare rischi supplementari. Essi non devono comportare rischi derivanti da una manovra accidentale.

Comandi dotati di protezione dall’azionamento non accidentale o posizionati in modo da evitare azionamenti accidentali

[…] Ogni postazione di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di comando che consenta di arrestare, in funzione dei rischi esistenti, tutta l’attrezzatura di lavoro, oppure soltanto una parte di essa, in modo che l’attrezzatura si trovi in condizioni di sicurezza. L’ordine di arresto dell’attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini dimessa in moto. Ottenuto l’arresto dell’attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l’alimentazione degli azionatori deve essere interrotta.

Pulsante di arresto di emergenza, come ad esempio pulsante a fungo rosso su fondo giallo, facilmente raggiungibile, identificabile e bloccabile.

Se gli elementi mobili di un’attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l’accesso alle zone pericolose o che arrestino movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione […]

gislatore, senza alcuna modifica delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste in origine dal fabbricante dell’attrezzatura (ex art. 71 comma 5 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.i. Alla luce di quanto sopra un processo di adeguamento, non configurando nuova immissione sul mercato, non comporta la marcatura CE dell’attrezzatura né il rilascio della dichiarazione CE di conformità.

Un caso particolare è rappresentato dagli apparecchi di sollevamento materiali, dai ponti mobili sviluppabili su carro e dagli idroestrattori (con diametro interno del paniere superiore a 500 mm) per i quali il combinato disposto del D.M. 12 settembre 1959 e dell’art. 194 del DPR 547/55 prescriveva l’omologazione, ovvero un processo di valutazione delle caratteristiche costruttive di tali prodotti ad opera dell’ENPI (poi ISPESL ora Inail), con il conseguente rilascio di un libretto di omologazione. Tale libretto per queste attrezzature (a meno di modifiche sostanziali) rappresenta un titolo imprescindibile per l’utilizzo legittimo di queste attrezzature.

Gestione dell’uso di un’attrezzatura non marcata CE

Una volta accertata la rispondenza tecnica dell’attrezzatura ai requisiti dell’Allegato V al d.lgs. 81/08 e s.m.i., la responsabilità del datore di lavoro si estende alla fase operativa. La gestione di una macchina priva di marcatura CE richiede, infatti, un approccio procedurale più strutturato rispetto alle attrezzature immesse sul mercato in vigenza della direttiva macchine, a causa dell'assenza del manuale d’istruzioni originale e della potenziale presenza di rischi derivanti da una concezione progettuale basata su standard di sicurezza riferiti allo stato dell’arte dell’epoca. Le macchine e attrezzature costruite

e/o immesse sul mercato antecedentemente all’entrata in vigore della direttiva macchine, infatti, non sono soggette all’obbligo di redazione da parte del fabbricante delle istruzioni d’uso e manutenzione.

Ciò premesso, seppure non sia richiesta la redazione integrale di un manuale di uso e manutenzione, è necessario che datore di lavoro predisponga schede tecniche/procedure o istruzioni operative, che riportino le norme comportamentali e le misure di sicurezza adottate e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori (allegato V, punto 9.2, d.lgs. n. 81/2008), ricorrendo, ove necessario, a persona competente per la stesura.

In assenza delle istruzioni del fabbricante il ruolo della componente umana (in particolare della consapevolezza degli operatori) assume una valenza preventiva ancora più centrale.

Ecco, quindi, che la formazione deve evolvere verso un addestramento mirato a sviluppare una vera e propria diagnostica sensoriale: la capacità dell'operatore di ascoltare la macchina, interpretando segnali fisici, vibrazioni o anomalie sonore che, in queste attrezzature, rappresentano l'unico sistema di allerta precoce in sostituzione della moderna diagnostica elettronica.

L'obbligo di formazione per l'utilizzo di attrezzature trova il suo fondamento giuridico nell’art. 73 Informazione, formazione e addestramento del d.lgs. 81/08 e s.m.i.; in particolare il comma 4 per attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari impone formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. Nel caso di attrezzature non marcate CE, tale processo assume un rilievo

Rischi dovuti agli elementi mobili
Adozione di ripari fissi o mobili interbloccati.

ancora maggiore, dovendo sopperire all'assenza del manuale d'istruzioni del fabbricante attraverso l'apprendimento di procedure operative ad hoc e la conoscenza dei rischi residui individuati nell'analisi di conformità all'Allegato V. A questo deve aggiungersi il fatto che, trattandosi di attrezzature vetuste, progettate in un'epoca che non prevedeva sistemi di autodiagnostica o interfacce uomo-macchina avanzate, la formazione deve mirare a sviluppare nell’operatore una capacità di analisi più profonda e una maggiore consapevolezza dei limiti tecnologici dell’attrezzatura (soprattutto in relazione a tecnologie recenti). L'operatore deve essere addestrato a interpretare i modi di comunicare dell'attrezzatura.

Per talune attrezzature il legislatore ha prescritto un percorso di abilitazione, dettagliatamente definito (sia in merito alle attrezzature interessate che ai contenuti formativi) all’interno dell’accordo stato regioni 59/20253, che ignora l’età dell’attrezzatura, riferendosi alla tipologia, e pertanto non può prescindere da formazione addestramento specifici condotti sull’attrezzatura utilizzata.

La gestione delle attrezzature prive di marcatura CE non può prescindere dal mantenimento nel tempo dei requisiti di sicurezza attraverso un sistema rigoroso di manutenzioni e controlli, che sopperisca alla carenza di indicazioni fornite dal fabbricante.

Ai sensi dell’art. 71, commi 4 e 8, il datore di lavoro deve garantire che le attrezzature siano mantenute in uno stato di efficienza tale da garantire il mantenimento dei requisiti dell'Allegato V e sottoposte a controlli volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza. Il legislatore rimanda continuamente alle istruzioni fornite dal fabbricante, ritenuto il massimo conoscitore dell’attrezzatura, per cui in assenza di questo documento centrale spetta al datore di lavoro l'onere di elaborare un piano di manutenzione dedicato, anche ricorrendo a persona con specifiche competenze. Tale piano potrà essere redatto sulla base di un’analisi storica di eventuali guasti occorsi dell’attrezzatura o su macchine simi-

lari, facendo riferimento a norme tecniche o buone prassi, ove disponibili, o a istruzioni riferite a macchinari similari più attuali, sempre tenendo conto delle differenze tecnologiche dettate dal mutato stato dell’arte. In questo processo cruciale diventa la scelta della persona competente; il legislatore, infatti, non individua specifiche qualifiche per questo soggetto, ma rimette al datore di lavoro l’onere della scelta, sulla base dei compiti che il soggetto o i soggetti (dipendentemente dalla complessità delle operazioni da svolgere e quindi delle differenziazioni in termini di competenze eventualmente necessarie) dovranno assolvere.

Una delle criticità maggiori soprattutto quando si parla di macchine prive di marcatura CE riguarda la sostituzione di parti e componenti di sicu-

rezza. Spesso l’impossibilità di interfacciarsi con il fabbricante originale per un supporto nella scelta impone al datore di lavoro (e alle persone competenti alle quali eventualmente sceglierà di rivolgersi) di valutare la compatibilità tecnica del nuovo elemento rispetto all’originale, sia in termini di prestazione che di compatibilità con la tecnologia esistente. È fondamentale accertare che tali sostituzioni non alterino le modalità di utilizzo o le prestazioni originarie, per evitare che l'intervento si configuri come una modifica sostanziale tale da richiedere una nuova immissione sul mercato. Affinché il sistema di manutenzione e controllo sopra descritto sia dimostrabile in termini di adempimenti richiesti al datore di lavoro, è indispensabile che ogni attività sia puntualmente documentata. Ai sensi dell'art. 71, comma 9, infatti, i risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e conservati per almeno tre anni. Nel caso di macchine non marcate CE, tale documentazione costituisce lo strumento anche per ricostruire la storia dell’attrezzatura, mancando un riferimento ufficiale come le istruzioni del fabbricante.

Sebbene il legislatore non abbia definito un format per il registro di controllo, considerando l’obiettivo che

con questo si vuole perseguire (ovvero dimostrare il rispetto degli adempimenti connessi alla manutenzione e ai controlli dell’attrezzatura), si può desumere cosa questo dovrebbe includere: la descrizione degli interventi, la data della sua effettuazione, il nome della persona competente coinvolta e l’esito. Qualsiasi sia la forma che questo documento assuma l’importante è che queste informazioni siano in ogni caso deducibili.

Per le attrezzature soggette a verifica periodica (ovvero quelle elencate nell’allegato VII al d.lgs. 81/08 e s.m.i.), il registro dei controlli costituisce un documento imprescindibile per le valutazioni che il verificatore è chiamato a condurre, con particolare riferimento alla valutazione dello stato di conservazione e manutenzione dell’attrezzatura. La regolarità dei controlli e la qualifica di chi li esegue costituisce, infatti, condizione necessaria per l'esito positivo della verifica di legge.

In definitiva, la gestione delle attrezzature prive di marcatura CE richiede un cambio fondamentale di approccio dalla sicurezza certificata all'origine dal fabbricante alla sicurezza gestita e garantita nel tempo dal datore di lavoro.

L'assenza della dichiarazione di conformità CE e del manuale d’uso non esonera dalla responsabilità, ma impone un onere proattivo: il datore di lavoro deve farsi promotore di un processo che integra l’adeguamento tecnico ai requisiti dell’Allegato V, la definizione di istruzioni operative per gestire l’attrezzatura e un regime di controlli affidato a persone competenti.

Il mantenimento dell'efficienza ai fini della sicurezza rappresenta un processo, che, coordinato dal datore di lavoro, non può prescindere da una collaborazione competente tra più soggetti. Solo attraverso la combinazione di una rigorosa formazione degli operatori e di un piano di manutenzione costruito ad hoc e puntualmente documentato, è possibile garantire che attrezzature tecnologicamente superate possano continuare a operare in condizioni di rischio accettabile, assicurando ai lavoratori un livello di tutela paragonabile a quello offerto da attrezzature più recenti e tecnologicamente più evolute. In questo scenario si comprende come il registro dei controlli e le procedure operative non siano meri oneri burocratici, ma costituiscano i pilastri su cui poggia la legittimità dell'uso dell'attrezzatura stessa.

*Sara Anastasi, laureata in ingegneria meccanica, attualmente prima ricercatrice presso il Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici dell’Inail.

Si occupa di accertamento tecnico per la vigilanza del mercato dei prodotti immessi ai sensi della legislazione comunitaria sulle macchine (direttive 98/37/CE, 2006/42/CE e Regolamento 2023/1230), di utilizzo delle tecnologie abilitanti dell’industria 4.0 per la sicurezza sul lavoro, supporto al coordinamento delle attività di verifica periodica nel settore sollevamento (cose e persone). In tali settori svolge attività di ricerca e normazione, collaborando con associazioni di categoria, organismi di normazione e altri enti di ricerca

MACCHINE SENZA SICUREZZA.

RESPONSABILITÀ PENALE DEL DATORE

DI LAVORO E LIMITI DELL'AFFIDAMENTO.

LE INDICAZIONI DELLA GIURISPRUDENZA

Di Rolando Dubini, avvocato del Foro di Milano, Cassazionista

L'affidamento di macchine non sicure ai lavoratori rappresenta una delle cause più gravi e ricorrenti di infortuni mortali e lesioni permanenti nei luoghi di lavoro, con conseguenze giuridiche devastanti per i datori di lavoro e le imprese. La giurisprudenza di legittimità ha delineato un quadro di responsabilità rigoroso che va ben oltre il semplice momento dell'acquisto del macchinario, estendendosi alla gestione operativa quotidiana e alla vigilanza continua sulla persistenza dei requisiti di sicurezza.

L'obbligo di garanzia del datore di lavoro non si esaurisce con l'acquisizione di attrezzature formalmente conformi, ma prosegue attraverso un dovere di diligenza attiva che comprende la valutazione specifica dei rischi nel contesto d'uso, la manutenzione programmata, la formazione mirata e l'adeguamento tecnologico continuo. La Corte di Cassazione ha chiarito che "il datore di lavoro, quale

responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità CE o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo

dalla sua responsabilità" (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 41147/2021).

Quadro Normativo di Riferimento

D.Lgs. 81/2008: Il Nucleo Centrale degli Obblighi

Il sistema normativo della sicurezza sul lavoro si fonda su una serie di

disposizioni che delineano con precisione gli obblighi del datore di lavoro in materia di attrezzature di lavoro.

L'art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 costituisce obbligo non delegabile del datore di lavoro.

L'art. 18 del D.Lgs. 81/2008 delinea gli obblighi operativi del datore di lavoro, e cruciale è l'obbligo di "aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione".

Il fulcro della disciplina delle attrezzature di lavoro è rappresentato dagli artt. 70 e 71 del D.Lgs. 81/2008.

L'art. 70 stabilisce che "le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto", mentre l'art. 71 impone al datore di lavoro di mettere a disposizione "attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere".

Formazione e Informazione Specifica

L'art. 73 del D.Lgs. 81/2008 disciplina gli obblighi di informazione, formazione e addestramento, stabilendo che "il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati". La norma specifica che tale formazione deve riguardare "le condizioni di impiego delle attrezzature" e "le situazioni anormali prevedibili".

Direttiva Macchine e Recepimento Nazionale

La Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita nell'ordinamento italiano, introduce i concetti fondamentali di "sicurezza integrata", "marcatura CE" e "dichiarazione di conformità". Particolare rilevanza assume il principio per cui il datore di lavoro che modifica sostanzialmente una macchina senza rispettare la direttiva diventa egli stesso "costruttore" con tutti gli obblighi conseguenti.

Codice Penale e D.Lgs. 231/2001 Il quadro sanzionatorio si completa con l'art. 437 c.p. (Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro) e gli artt. 589/590 c.p. (Omicidio colposo e Lesioni colpose), mentre il D.Lgs. 231/2001 introduce il rischio di responsabilità amministrativa dell'ente per i reati presupposto commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda.

Casi Pratici ed Errori Comuni:

L'Insegnamento della Giurisprudenza

Acquisto/Affidamento di Macchina

Priva di Marcatura CE

La giurisprudenza ha chiarito che l'obbligo del datore di lavoro di mettere a disposizione macchinari sicuri sussiste anche per attrezzature acquistate prima dell'entrata in vigore della Direttiva Macchine. La Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 11034/2022 ha stabilito che "l'obbligo del datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori macchinari provvisti di blocco automatico atto a impedire il contatto con le parti in movimento è configurabile anche in relazione alle attrezzature acquistate prima dell'entrata in vigore della Direttiva Macchine".

La responsabilità del rivenditore o locatore finanziario è stata delineata dalla Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 36788/2022, che ha precisato come "il rivenditore o locatore finanziario di macchinari è tenuto, ai sensi dell'art.

23

comma 1 del D.Lgs. n. 81 del 2008, ad assicurare che le attrezzature cedute siano conformi alle disposizioni prevenzionistiche".

Mancata Valutazione dei Rischi

Specifici

L'obbligo di valutazione dei rischi deve essere concreto e specifico per ogni macchina e contesto operativo. La Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 49771/2019 ha condannato un RSPP per aver redatto "un documento di valutazione dei rischi generico e inadeguato nell'individuazione dei dispositivi di protezione necessari".

La valutazione deve considerare non solo le caratteristiche intrinseche della macchina, ma anche l'ambiente di lavoro, l'operatore tipico e le possibili interferenze. La giurisprudenza ha chiarito che non è sufficiente una valutazione astratta, ma è necessaria un'analisi concreta delle modalità d'uso effettive.

Omessa o Inadeguata Manutenzione

La manutenzione rappresenta un aspetto cruciale della sicurezza delle macchine. La Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 20121/2022 ha precisato che "il giudizio sulla causalità della colpa presuppone un'attenta verifica, tramite un giudizio controfattuale ipotetico, della valenza impeditiva del comportamento alternativo lecito", dovendo il giudice accertare se il rispetto della regola cautelare violata avrebbe scongiurato l'evento con apprezzabile probabilità.

L'art. 71, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 impone che le attrezzature siano "oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza" e siano "corredate da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione".

Mancanza di Formazione/Informazione Specifica

La formazione generica non è sufficiente: è necessaria una formazione specifica per ogni macchina, fatta

salva la formazio ne abilitante per determinate macchine di cui all’Accordo Stato Regioni sulla formazione obbligatoria di cui all’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025. La Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 35816/2021 ha chiarito che "l'adempimento degli obblighi formativi e informativi gravanti sul datore di lavoro non è escluso né può essere surrogato dal personale bagaglio di conoscenze del lavoratore formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa".

La sentenza ha inoltre precisato che "la mera consegna di un manuale o libretto di istruzioni di un macchinario non è sufficiente a far ritenere adempiuti gli obblighi di sicurezza, dovendo il datore di lavoro attivarsi per verificare che le prescrizioni antinfortunistiche siano effettivamente assimilate attraverso specifica sottolineatura delle conseguenze pericolose derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni contenute nei manuali stessi".

Tolleranza di Pratiche Non Sicure Il datore di lavoro ha l'obbligo di vigilare attivamente per impedire l'instaurazione di prassi pericolose. La Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 23808/2022 ha stabilito che "il datore di lavoro che commissiona modifiche ai macchinari ha l'obbligo di informarsi preventivamente sulle possibili conseguenze di tali interventi in termini di sicurezza e di provvedere tempestivamente alla formazione e informazione dei lavoratori interessati".

Affidamento a Lavoratori Non Idonei

L'art. 18, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di "tenere conto delle capacità e delle condizioni" dei lavoratori "in rapporto alla loro salute e alla sicurezza" nell'affidare i compiti. La giurisprudenza ha sviluppato il concetto di culpa in eligendo, per cui il datore di lavoro risponde della scelta di lavoratori non

idonei per capacità tecniche, fisiche o psicoattitudinali.

Le Difese del Datore di Lavoro: Limiti e Requisiti Giurisprudenziali

Delega di Funzioni: Requisiti Rigorosi

La delega di funzioni deve rispettare i requisiti dell'art. 16 del D.Lgs. 81/2008. La Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 52536/2017 ha chiarito che "in caso di delega invalida per difetto dei requisiti formali prescritti dall'articolo 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008, il delegante conserva tutte le funzioni prevenzionistiche e i suoi doveri non possono essere relegati al mero obbligo di vigilanza".

Comportamento del Lavoratore: Limiti della Colpa Esclusiva La "colpa esclusiva della vittima" è un'ipotesi rarissima. La Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 8475/2022 ha stabilito che "l'eventuale imprudenza della vittima non esclude la responsabilità del datore di lavoro quando sia accertato l'inadempimento dell'obbligo di apporre i dispositivi di protezione che impediscano l'accesso alle parti in movimento del macchinario".

La Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 30276/2020 ha precisato che "la condotta colposa del lavoratore assume carattere abnorme, idoneo ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, non quando sia meramente imprevedibile, ma quando attivi un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal titolare della posizione di garanzia".

Conformità Originaria: Non Esonera da Responsabilità

La conformità della macchina al momento dell'acquisto non costituisce una scusante assoluta. La Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 41147/2021 ha chia-

rito che "l'obbligo di ridurre al minimo il rischio di infortuni impone al datore di lavoro di verificare e garantire la persistenza nel tempo dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei dipendenti, con conseguente obbligo di adeguare gli standard di sicurezza alla luce dei progressi della tecnologia" (v. art. 2087 codice civile).

Checklist Operativa per la Prevenzione del Rischio Giuridico

Procedure per Acquisto/Noleggio

1. Verifica documentazione CE: Controllo della marcatura CE, dichiarazione di conformità, manuale d'uso in lingua italiana

2. Valutazione tecnica preliminare: Analisi della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dell'Allegato V per le macchine senza marcatura CE

3. Verifica dell'idoneità al ciclo produttivo: Accertamento della compatibilità con l'ambiente di lavoro specifico

4. Controllo delle modifiche: Verifica che eventuali adattamenti non compromettano la sicurezza

Protocollo per la Valutazione dei Rischi Specifica

1. Analisi delle fasi operative: Identificazione di tutte le modalità d'uso, incluse manutenzione e pulizia

2. Valutazione delle interferenze: Analisi dei rischi derivanti dall'interazione con altre attrezzature

3. Identificazione dei lavoratori esposti: Definizione dei profili di rischio per categoria di operatori

4. Aggiornamento periodico: Revisione della valutazione in caso di modifiche o incidenti

Piano di Manutenzione Programmata

1. Registro di controllo: Tenuta del registro previsto dall'art. 71, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 81/2008

2. Controlli periodici: Programmazione degli interventi secondo le indicazioni del fabbricante

3. Verifiche straordinarie: Controlli dopo eventi eccezionali, riparazioni o modifiche

4. Documentazione degli interventi: Conservazione dei verbali per almeno tre anni

Procedure di Formazione/Addestramento

1. Formazione specifica per macchina: Programmi mirati per ogni tipologia di attrezzatura

2. Addestramento pratico: Sessioni operative sotto supervisione di personale esperto

3. Verifica dell'apprendimento: Test di valutazione delle competenze acquisite

4. Aggiornamento periodico: Formazione continua in caso di modifiche o nuove procedure

Sistema di Audit e Controllo

1. Ispezioni periodiche: Controlli programmati dello stato delle macchine e dei dispositivi di sicurezza

2. Verifiche comportamentali: Monitoraggio del rispetto delle procedure operative

3. Analisi degli near miss: Investigazione degli eventi che avrebbero potuto causare infortuni

4. Azioni correttive: Implementazione tempestiva delle misure di miglioramento

Responsabilità Amministrativa degli Enti: Il Modello Organizzativo

La Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 18413/2022 ha chiarito che "la colpa di organizzazione costituisce elemento costitutivo dell'illecito dell'ente, distinto dalla colpa della persona fisica autrice del reato presupposto, e deve essere specificamente provata dall'accusa".

La sentenza ha precisato che "la mera assenza o inadeguatezza del modello organizzativo di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231 del 2001 non integra di per sé elemento costitutivo della tipicità dell'illecito dell'ente, ma rappresenta una circostanza idonea a dimostrare la sussistenza della colpa di organizzazione".

La Sicurezza come Investimento Strategico

L'affidamento di una macchina ai lavoratori rappresenta un atto di responsabilità che impone un dovere di diligenza attiva articolato in molteplici fasi: valutare, formare, mantenere, controllare. La giurisprudenza di legittimità

ha delineato un quadro di responsabilità severo ma chiaro, che interpreta l'obbligo di sicurezza in modo ampio e sostanziale.

La migliore difesa per il datore di lavoro consiste nell'implementazione di un sistema organizzativo documentato e attivo, che dimostri l'effettivo adempimento degli obblighi prevenzionistici attraverso procedure strutturate, formazione continua e controlli sistematici. La marcatura CE e la dichiarazione di conformità rappresentano solo il punto di partenza di un percorso di gestione della sicurezza che deve accompagnare l'intera vita operativa della macchina.

L'investimento in sicurezza non è più un costo, ma una necessità strategica per la sopravvivenza dell'impresa nel mercato contemporaneo. La prevenzione del rischio giuridico richiede un approccio sistemico che integri competenze tecniche, organizzative e legali, capace di proteggere tanto l'incolumità dei lavoratori quanto la continuità aziendale attraverso la costru-

zione di quello "scudo penale" che, pur non garantendo l'immunità assoluta, può significativamente ridurre l'esposizione dell'impresa e dei suoi vertici alle conseguenze devastanti di un infortunio sul lavoro.

La responsabilità del datore di lavoro per l'affidamento di macchine non sicure rappresenta oggi uno dei profili di maggiore criticità nel panorama della sicurezza sul lavoro. Solo attraverso un approccio proattivo, basato sulla conoscenza approfondita degli obblighi normativi e delle indicazioni giurisprudenziali, è possibile costruire un sistema di prevenzione efficace che tuteli simultaneamente i lavoratori e l'impresa.

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L’EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE MACCHINE. NUOVI AMBITI E NUOVE SFIDE

di Federico Cacciatori, Area Relazioni Istituzionali e Tecnica

Il settore dell'ingegneria meccanica, dell’automazione e della robotica industriale sta attraversando, ormai da qualche anno, una nuova rivoluzione industriale, che sta segnando la trasformazione dei processi produttivi e degli stessi prodotti. Una rivoluzione industriale alla cui base troviamo il sempre più diffuso utilizzo e l’applicazione di Intelligenza Artificiale, Robotica Collaborativa (Cobot) e Internet of Things (IoT): una rivoluzione e una trasformazione che necessariamente devono fare i conti con una serie di aspetti di sicurezza mai sinora affrontati all’interno della più classica legislazione di prodotto.

Proprio sulla base di questo scenario, il legislatore europeo ha proposto la revisione della Direttiva 2006/42/CE “Macchine” (di seguito “Direttiva Macchine”), processo che ha portato alla pubblicazione del Regolamento (UE) 2023/1230 “Macchine” (di seguito “Regolamento Macchine”): ciò è chiaramente ribadito al considerando (12) del Regolamento: Di recente sono state immesse sul mercato macchine più avanzate, meno dipendenti dagli operatori umani. Tali macchine lavorano su compiti definiti

e in ambienti strutturati; tuttavia, possono imparare a svolgere azioni nuove in tale contesto e diventare più autonome. Tra gli ulteriori perfezionamenti alle macchine, già realizzati o attesi, figurano l’elaborazione in tempo reale delle informazioni, la risoluzione di problemi, la mobilità, i sistemi di sensori, l’apprendimento, l’adattabilità e la capacità di funzionare in ambienti non strutturati (ad esempio cantieri).

La relazione della Commissione sulle implicazioni dell’intelligenza artificiale, dell’Internet delle cose e della robotica

del 19 febbraio 2020, in materia di sicurezza e responsabilità, afferma che l’emergere di nuove tecnologie digitali, quali l’intelligenza artificiale, l’Internet delle cose e la robotica, pone nuove sfide in termini di sicurezza dei prodotti. La relazione conclude che la vigente normativa in materia di sicurezza dei prodotti, compresa la Direttiva 2006/42/ CE, presenta una serie di lacune che devono essere colmate. Di conseguenza, il presente regolamento dovrebbe disciplinare i rischi di sicurezza derivanti da nuove tecnologie digitali.

Da Direttiva Macchine a Regolamento Macchine: quale implicazione

Primo elemento di novità è la scelta dello strumento legislativo: il passaggio da “Direttiva” a “Regolamento” porta con sé due conseguenze dirette. Innanzitutto, la piena applicabilità in tutti gli Stati membri dell’Unione, superando la necessità di recepimento nei singoli ordinamenti nazionali: un passaggio che consentirà l’eliminazione di eventuali difformità interpretative che potevano rallentare o complicare la libera circolazione delle merci e le esportazioni.

In secondo luogo, la necessità di valutazione ed eventuale revisione degli attuali standard armonizzati alla Direttiva Macchine, affinché possano divenire riferimenti armonizzati anche per il Regolamento Macchine.

Su questo punto, è utile ricordare che gli enti di normazione europea – CEN e CENELEC – hanno avviato, già da tempo, una valutazione di tutti gli standard armonizzati alla Direttiva, per determinare, in rapporto ai requisiti del Regolamento, l’eventuale necessità e l’entità di una revisione (gap analysis) e, successivamente, se del caso, la vera e propria revisione degli stessi.

Già la prossima estate potrebbero essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea i primi standard armonizzati al Regolamento, ma l’attività è tutt’altro che semplice ed è ancora lontana dal concludersi: ad oggi sono oltre 800, nel complesso, gli standard armonizzati alla Direttiva.

Soffermiamoci sulle definizioni

Il Regolamento Macchine aggiorna il campo di applicazione e le definizioni per includere le nuove tecnologie.

Il primo elemento di novità che emerge riguarda i componenti di sicurezza.

Se nella Direttiva Macchine i componenti di sicurezza erano perlopiù componenti fisici (ad esempio ripari, barriere, dispositivi di emergenza), la definizione data nel Regolamento Macchine estende il concetto anche ai componenti digitali, oltre che ai software che svolgono funzioni di sicurezza, immessi sul mercato separatamente dalla macchina.

Le aziende che sviluppano tali software dovranno quindi sottostare alle disposizioni del Regolamento e i loro prodotti dovranno essere accompagnati da una dichiarazione di conformità ed essere marcati CE.

Proseguendo, troviamo un’altra definizione che tenta di affrontare una delle questioni interpretative più annose in materia di macchine: la modifica sostanziale.

Ogni volta che si affronta la modifica di una macchina immessa sul mercato o messa in servizio, ci si pone la domanda: la modifica è sostanziale? La macchina così modificata deve essere considerata una nuova macchina, con i relativi obblighi imposti dalla legislazione?

L’articolo 3, punto 16, del nuovo Regolamento Macchine fornisce – forse – un chiarimento.

La modifica sostanziale di una macchina è definita come: una modifica mediante mezzi fisici o digitali, dopo che tale macchina […] è stata immessa sul mercato o messa in servizio, che non è prevista né pianificata dal fabbricante e che incide sulla sicurezza della macchina o del prodotto correlato, creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente, e che richiede:

a) l’aggiunta di ripari o di dispositivi di protezione alla macchina o al prodotto correlato, operazione che necessita la modifica del sistema di controllo della sicurezza esistente; oppure b) l’adozione di misure di protezione supplementari per garantire la stabilità o la resistenza meccanica della macchina o del prodotto correlato.

La definizione data fissa quindi tre condizioni che devono contemporaneamente verificarsi per qualificare come “sostanziale” la modifica e richiedere all’operatore che l’ha eseguita di ottemperare alle prescrizioni del Regolamento.

Rimane il fatto che sarà necessario soppesare attentamente le operazioni che si intendono effettuare sulla macchina, in particolare qualora si intervenga con mezzi digitali.

Forse la futura guida al Regolamento – la Commissione Europea ha avviato e sta sviluppando una guida applicativa – potrà aggiungere ulteriori chiarimenti.

Gli aspetti digital nel Regolamento Macchine e l’evoluzione della sicurezza delle macchine

Come detto, una delle principali motivazioni che hanno portato alla revisione della Direttiva Macchine è stata la rapida evoluzione delle macchine, sempre più interconnesse e in grado di svolgere compiti in autonomia, anche attraverso meccanismi di autoapprendimento.

Queste potenzialità hanno reso evidente la necessità di affrontare le possibili vulnerabilità delle macchine “evolute”, con l’obiettivo di evitare conseguenze che possono andare dal furto di dati fino a comportamenti pericolosi della macchina, nel caso in cui vengano modificati parametri sensibili di funzionamento o disabilitati sistemi di sicurezza.

Considerando inoltre che le minacce e le tecniche di attacco sono in continua evoluzione, un aspetto che dovrà essere tenuto in debita considerazione dai fabbricanti è la necessità di aggiornare nel tempo le contromisure, sia hardware sia software.

Tornando al Regolamento Macchine, proprio per affrontare questi rischi “informatici”, sono stati introdotti

nuovi requisiti essenziali di sicurezza:

• 1.1.9 “Protezione dall’alterazione”

• 3.2.4 “Funzione di supervisione”

ed è stato aggiornato, ad esempio, il requisito:

• 1.2.1 “Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando”.

Il requisito 1.1.9, in particolare, richiede che:

• i componenti hardware critici per la sicurezza siano protetti da alterazioni accidentali o intenzionali;

• la macchina registri le evidenze degli interventi, legittimi o illegittimi, sui componenti hardware rilevanti per il software critico;

• il software e i dati necessari per la conformità della macchina siano identificati e protetti contro modifiche non autorizzate;

• la connessione di dispositivi esterni, inclusi quelli wireless, non comprometta le funzioni di sicurezza della macchina.

Questa estensione del concetto di sicurezza, che da aspetti elettromeccanici si amplia fino a includere quelli digitali, richiederà una collaborazione sempre più stretta tra esperti con competenze diverse, secondo un approccio di security by design.

Il Regolamento Macchine introduce inoltre nuovi requisiti per i sistemi dotati di “comportamento o logica totalmente o parzialmente auto-evolutivi” (robot collaborativi avanzati e macchine che integrano logiche di apprendimento automatico – machine learning).

Una macchina che apprende dall’ambiente circostante per ottimizzare i propri movimenti potrebbe, nel corso

del processo di apprendimento, superare i propri limiti di sicurezza.

Per questo motivo, il Regolamento Macchine stabilisce alcuni principi:

• la macchina deve essere progettata in modo che le modifiche al suo comportamento non portino a situazioni di pericolo impreviste e che operi entro confini definiti;

• deve essere sempre possibile monitorarne il comportamento e intervenire manualmente per bloccarla o correggerne le azioni in tempo reale;

• deve essere possibile ricostruire le decisioni prese dal sistema auto-evolutivo, registrando le modifiche al software legate alla sicurezza;

• la progettazione deve valutare la robustezza degli algoritmi, prevenendo rischi derivanti da dati distorti o errati.

Il Regolamento Macchine pone, quindi, nuove e rilevanti sfide per i fabbricanti. In questo contesto non devono essere dimenticati altri due atti legislativi: il Regolamento (UE) 2024/2847 relativo ai requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali (di seguito “Regolamento CRA”) e il Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale (di seguito “Regolamento AI”). Questi strumenti delineano uno scenario normativo interconnesso e complementare: da un lato il Regolamento Macchine, focalizzato sulla sicurezza del prodotto dal punto di vista dell’utilizzatore; dall’altro il Regolamento CRA, che disciplina la cyber-resilienza dei prodotti digitali e connessi, e il Regolamento AI, che affronta i rischi legati all’intelligenza artificiale in quanto tale.

IL RUOLO E VALORE

DELLE PROVE NON DISTRUTTIVE NELL’INDUSTRIA

di B. Oneda, I. Giroletti, S. Rossi, A. Magni, M. Casaril e L. Corsi di OMECO, laboratorio di ICIM Group

Esperti, accademici e professionisti del settore dei Controlli non Distruttivi si danno appuntamento dal 15 al 19 giugno 2026 al Centro Congressi Veronafiere in occasione della 14a edizione ECNDT 2026, la Conferenza Europea sui Controlli non Distruttivi promossa da EFNDT-European Federation for Non-Destructive Testing che, in Italia, è rappresentata da AIPnD, l’Associazione Italiana Prove non Distruttive.

L’evento di riferimento per l’intero settore, che torna in Italia 42 anni dopo l’edizione di Firenze del 1984, è l’occasione per condividere innovazione, ricerca e tecnologie per il futuro delle ispezioni e del controllo qualità. Con cadenza quadriennale, la manifestazione rappresenta un’imperdibile opportunità di networking e di confronto su tutti gli aspetti del mondo delle prove non distruttive e si configura come un vero e proprio convegno tecnico-scientifico con un fitto programma di presentazioni, workshop, convegni e simposi, cui si affianca la parte espositiva che coinvolge le società che producono strumenti e attrezzature industriali per le PnD.

Anche OMECO - società di ICIM Group e laboratorio di riferimento per test meccanici e per prove non distruttive

che esegue anche con l’impiego di tecnologie innovative, propedeutiche a ispezioni approfondite e controlli di alta qualità - è tra i protagonisti di ECNDT 2026.

Tra le tantissime memorie candidate da ingegneri e tecnici del laboratorio per la definizione del programma scientifico dell’evento, quelle proposte da OMECO su Tomografia Computerizzata, PECT-Pulsed Eddy Current Testing e tecniche di indagine con ultrasuoni FMC, TFM e PCI sono state scelte dal comitato organizzatore e inserite nel calendario delle presentazioni.

Attraverso casi di studio concreti saranno descritti, a cura degli ingegneri e dei tecnici di OMECO, gli ambiti di applicazione, i risultati ottenuti e i vantaggi di questi metodi di prova, di cui proponiamo di seguito un’anticipazione.

Il ruolo strategico della Tomografia Computerizzata nella conduzione delle Failure Analysis

Nel campo dell’analisi dei guasti (Failure Analysis) la tomografia computerizzata (TC) industriale sta acquisendo un’importanza sempre maggiore grazie alla sua capacità di eseguire esami totalmente non distruttivi dei componenti.

L'elevato livello di dettaglio raggiungibile tramite la TC consente di rilevare difetti superficiali e interni, discontinuità e anomalie che non possono essere individuati durante le ispezioni visive preliminari, fornendo una mappatura accurata del componente prima della successiva analisi metallurgica, meccanica e chimica.

L'integrazione di questa tecnologia nel processo d’indagine consente di preservare informazioni critiche che potrebbero essere compromesse durante il sezionamento del campione e, in molti casi, facilita una localizzazione più precisa del punto di inizio del danno o l'identificazione di eventuali difetti di fabbricazione.

Il ruolo della tomografia computerizzata industriale è dunque strategico come strumento diagnostico avanzato a supporto della failure analysis e fornisce un contributo fondamentale sia nell’accertamento delle cause del guasto, sia nella conduzione delle successive analisi distruttive di laboratorio.

Nel campo dell’analisi dei guasti (Failure Analysis) la tomografia computerizzata (TC) industriale sta acquisendo un’importanza sempre maggiore grazie alla sua capacità di eseguire esami totalmente non distruttivi dei componenti.

Il ruolo della tomografia computerizzata industriale è dunque strategico come strumento diagnostico avanzato a supporto della failure analysis e fornisce un contributo fondamentale sia nell’accertamento delle cause del guasto, sia nella conduzione delle successive analisi distruttive di laboratorio.

Applicazione del Pulsed Eddy Current Testing (PECT) nella misurazione dello spessore di componenti con rivestimenti o isolamento

Il PECT - Pulsed Eddy Current Testing - è una tecnica avanzata non distruttiva altamente versatile per la valutazione dello spessore residuo delle pareti e per l’identificazione precoce della corrosione nei componenti metallici, anche in presenza di rivestimenti o isolamenti termici. È particolarmente efficace nelle applicazioni di ingegneria impiantistica in cui i metodi convenzionali, come i test a ultrasuoni o la radiografia, sono vincolati da limitazioni di accesso, preparazione della superficie o problemi di sicurezza.

Il PECT è applicato con successo alle tubazioni isolate per rilevare la corrosione sotto isolamento (CUI) senza necessità di rimuoverlo, riducendo significativamente i costi di ispezione e i tempi di fermo. Per componenti con accessibilità limitata o installazioni interrate, il PECT fornisce una preziosa valutazione preliminare delle condizioni dei componenti, consentendo una pianificazione della manutenzione più mirata ed efficiente. Nei serbatoi e nelle apparecchiature in funzione, le misurazioni dello spessore esterno possono essere eseguite senza interrompere il servizio o rimuovere i fluidi interni.

La possibilità di ripetere le misurazioni in punti fissi rende

il PECT elemento cardine nel monitoraggio della corrosione nel tempo e nell'evoluzione delle tendenze di degrado nell'ambito dei programmi di Gestione dell'Integrità e di Ispezione Basata sul Rischio (RBI).

Nonostante non si configuri come sostituto completo di tutte le altre tecniche, il PECT fornisce un prezioso contributo alle attività di gestione dell’integrità, agevolando lo screening su larga scala, la definizione delle priorità per le ispezioni di follow-up e una pianificazione della manutenzione più informata di impianti industriali complessi.

Dall’acquisizione dei dati alla caratterizzazione affidabile dei difetti: le applicazioni industriali di FME, TFM e PCI

Le tecniche ultrasoniche avanzate di controlli non distruttivi come la Full Matrix Capture (FMC) e il Total Focusing Method (TFM) forniscono immagini ad alta risoluzione e una migliore caratterizzazione dei difetti rispetto ai metodi phased array convenzionali.

L'acquisizione FMC permette di registrare l'intera matrice del segnale ultrasonico e successivamente elaborarla utilizzando il TFM, che focalizza sinteticamente ogni punto del volume ispezionato, migliorando la copertura, la profondità di campo e l'accuratezza del dimensionamento.

Sono tecniche ideali per l’ispezione di saldature e materiali complessi che garantiscono alta precisione sia nel rilevamento dei difetti sia nella valutazione quantitativa.

L'integrazione del Phase Coherence Imaging (PCI) aumenta ulteriormente l'affidabilità dell'ispezione analizzando la coerenza di fase dei segnali ricevuti, riducendo il rumore incoerente, le riflessioni spurie e gli echi strutturali.

Nelle applicazioni industriali reali, l'uso combinato di FMC/TFM/PCI ha dimostrato un rapporto segnale/rumore migliorato e una visualizzazione più chiara dei difetti, anche in condizioni di ispezione impegnative in presenza, ad esempio, di saldature spesse o materiali a grana grossa.

I recenti progressi nell'hardware e nel software consentono oggi l'implementazione industriale pratica di queste tecniche, agevolando un'interpretazione più sicura, una migliore ripetibilità e un processo decisionale più affidabile nella valutazione dell’integrità strutturale degli impianti e delle strategie di ispezione industriale.

ICIM CONSULTING

NELLA GESTIONE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI

E IL REVAMPING DI MACCHINE USATE

ICIM Group, si propone alle imprese come un unico interlocutore per i servizi di certificazione, formazione, consulenza e testing: soluzioni tra loro integrate per aumentare la competitività delle aziende sui mercati globali, per far crescere il business in ottica di innovazione e sostenibilità e per garantire al mercato prodotti sicuri e conformi.

All’interno di ICIM Group, la società ICIM Consulting S.r.l. offre un supporto specifico alle imprese che vogliono raggiungere obiettivi strategici di performance e sostenibilità.

Tra i servizi: assistenza sulle tematiche della compliance tecnica e legislativa di prodotto; attività di Risk Management (valutazione e gestione dei rischi operativi e normativi); servizi GMA-Global Market Access (percorsi per conformità e la certificazione di prodotti per l’export); assistenza per la corretta documentazione necessaria per partecipare a bandi e misure incentivanti; strategie per la sostenibilità (supporto ESG, economia circolare, reporting); individuazione di roadmap per la trasformazione digitale e l’innovazione.

Nel corso degli anni, ICIM Consulting ha maturato una significativa esperienza nelle attività di supporto al revamping, di macchine e impianti, nella verifica della conformità legislativa e regolamentare in accordo all’Allegato V del D. Lgs. 81/2008 e nella marcatura CE ex novo di macchine.

In particolare, il servizio offerto comprende:

1. Valutazione della documentazione disponibile;

2. Analisi tecnica della macchina;

3. Redazione di una relazione tecnica con evidenza delle criticità e degli adeguamenti tecnici e documentali necessari al fine di garantire la conformità al quadro regolamentare e normativo vigente sulla macchina oggetto di analisi.

4. Verifica successiva all’implementazione degli interventi, ove richiesta.

5. Supporto nella redazione di una Attestazione di Conformità agli Allegati V e VI del D. Lgs. 81/2008 per macchine costruite prima dell’entrata in vigore della Direttiva Macchine e sottoposte a revamping.

ICIM Consulting eroga anche servizi di valutazione dei rischi e di adeguamento del fascicolo tecnico nel caso in cui, all’interno di un insieme di macchine già marcato CE (ad esempio una linea), venga inserita o sostituita una macchina o una quasi-macchina con una tecnologia più recente.

In particolare, vengono valutati rischi correlati alle interfacce tra la nuova macchina o quasi-macchina inserita e il resto della linea.

ICIM Consulting è il partner ideale per le aziende di tutto il mondo industriale su tutti gli aspetti legati alla legislazione e le normative sulla sicurezza delle macchine.

In particolar modo ICIM Consulting grazie ad un’ampia proposta di soluzioni offre un supporto tecnico completo sul nuovo Regolamento macchine 2023/1230 e le novità che esso introduce.

Infine ICIM Consulting dispone di un ampio catalogo formativo, proponendo anche corsi di formazione sul nuovo Regolamento Macchine, erogati sia in presenza sia in modalità in-house presso le sedi dei clienti. L’offerta formativa include sia le principali novità rispetto alla Direttiva Macchine 2006/42/CE, sia approfondimenti dedicati al Regolamento Macchine 2023/1230, con particolare attenzione a cibersicurezza e Data Act

ENERGIA

AMBIENTE

POMPE DI CALORE: LA LEVA INDUSTRIALE ANCORA

INCOMPIUTA TRA COMPETITIVITÀ, MERCATO E POLICY

Tra obiettivi di decarbonizzazione e vincoli economici, le pompe di calore si affermano come tecnologia chiave per il mondo industriale. Ma diffusione e vantaggio restano legati a condizioni di mercato e politiche finora non pienamente allineate

Nel percorso di elettrificazione dei consumi industriali, le pompe di calore rappresentano una soluzione già disponibile per la produzione di calore a bassa e media temperatura. Tuttavia, tra potenziale teorico e applicazione reale permane un divario significativo, che riflette criticità economiche e regolatorie ancora aperte.

Tecnologia matura, adozione selettiva

Nel quadro della transizione energetica europea, le pompe di calore sono riconosciute come una delle principali leve per la decarbonizzazione dei processi termici. Secondo le analisi del Position Paper realizzato da TEHA Group e Assoclima, una quota rilevante della domanda di calore industriale potrebbe essere coperta da queste soluzioni, soprattutto nei segmenti sotto i 200 °C.

Nonostante ciò, la diffusione nel comparto industriale procede con maggiore lentezza rispetto al residenziale. Il mercato europeo mostra segnali di crescita disomogenea, influenzati da dinamiche nazionali, costi energetici e sistemi di incentivazione (grafico: andamento mercato pompe di calore UE vs Italia). A incidere sono anche l’incertezza sugli scenari di prezzo e la difficoltà, per molte imprese, di pianificare investimenti su orizzonti medio-lunghi in assenza di riferimenti stabili.

Competitività e integrazione nei processi

Il nodo principale resta quello della competitività economica. Il confronto con le tecnologie tradizionali, in particolare le caldaie a gas, evidenzia come il costo del kWh termico prodotto tramite pompe di calore non sia ancora stabilmente competitivo in tutti i contesti industriali. Indicatori come il COP (Coefficient of Performance) e il tempo di ritorno dell’investimento mostrano performance favorevoli, ma fortemente dipendenti dal

prezzo dell’energia elettrica (grafico: confronto costi operativi tra pompe di calore e caldaie).

Dal punto di vista applicativo, le opportunità sono rilevanti, soprattutto nei settori manifatturieri caratterizzati da fabbisogni termici continui e temperature moderate. Tuttavia, permangono criticità legate all’integrazione negli impianti esistenti, ai limiti tecnologici su alcune fasce di temperatura e alla necessità di garantire continuità operativa. In questo scenario, il ruolo di OEM e costruttori di impianti diventa centrale nel tradurre il potenziale tecnologico in soluzioni industriali scalabili, anche attraverso interventi di retrofit e integrazione progressiva.

Policy e filiera: il fattore abilitante

Il quadro regolatorio rappresenta un ulteriore elemento di complessità. Gli obiettivi di decarbonizzazione fissati a livello europeo si confrontano con una struttura dei prezzi energetici che, in molti casi, penalizza l’elettrificazione rispetto all’uso diretto del gas. Ne deriva un disallineamento tra indirizzo politico e condizioni operative per le imprese, che rallenta la diffusione su larga scala. In questo contesto, il contributo della filiera assume un ruolo strategico. Come evidenziato anche da Assoclima, la diffusione delle pompe di calore richiede stabilità normativa, strumenti di incentivazione coerenti e una visione industriale di medio-lungo periodo. La possibilità di ridurre il rischio degli investimenti, anche attraverso meccanismi di supporto mirati, rappresenta un passaggio chiave per favorire l’adozione.

Più che una sfida tecnologica, quella delle pompe di calore si configura oggi come una questione sistemica: la loro affermazione come leva industriale dipenderà dalla capacità di allineare mercato, policy e condizioni di competitività, trasformando una soluzione già disponibile in uno standard operativo per l’industria.

di Davide Rosti

OLTRE L'AUTOMAZIONE.

LA LOGISTICA 5.0 RINNOVA

IL RAPPORTO TRA UOMO

TECNOLOGIA

Potrebbe sembrare anacronistico, persino ingenuo, parlare di centralità dell’essere umano in un’epoca dominata da dati, algoritmi e intelligenza artificiale. Eppure è proprio questo il cuore del paradigma 5.0 verso cui stiamo andando: ristabilire una gerarchia di senso, rimettendo al centro la distinzione fondamentale tra soggetto e strumento. La tecnologia è uno strumento. L’essere umano è il soggetto.

Sembra ovvio, ma negli ultimi anni questa distinzione si è fatta sempre più sfumata, fino quasi a invertirsi.

Non si tratta di negare o rifiutare la tecnologia. Anzi. Il paradigma 5.0 propone di integrare le tecnologie avanzate dell'Industria 4.0 con un forte orientamento umano, sostenibile e resiliente.

Questo approccio si sta facendo sentire anche nella logistica e all’interno del magazzino: la logistica 5.0 rappresenta infatti l'evoluzione più recente della gestione della supply chain. Se la logistica 4.0 era focalizzata sull'automazione e sulla digitalizzazione, la logistica 5.0 mette al centro la collaborazione tra esseri umani e macchine intelligenti, con un occhio alla sostenibilità ambientale e al benessere sociale.

La logistica 4.0 ha rappresentato una rivoluzione autentica: automazione spinta, digitalizzazione dei flussi, connettività tra macchine, sensori IoT, magazzini sempre più efficienti e sempre meno abitati. L'obiettivo era la performance: ridurre i tempi, eliminare gli errori, abbattere i costi. Ma qualcosa mancava. O meglio: qualcuno.

Il paradigma 5.0 non nasce per smentire il 4.0, ma per completarlo. Riconosce che efficienza e automazione sono conquiste preziose, ma che da sole non bastano a costruire una supply chain davvero solida, responsabile e sostenibile nel tempo. Servono resilienza, consapevolezza ambientale e soprattutto intelligenza umana.

La logistica 5.0 risponde in modo netto: la macchina ottimizza, l'uomo giudica.

Il paradigma 5.0 non nasce per smentire il 4.0, ma per completarlo.

I tre pilastri della logistica 5.0

HUMAN-CENTRIC: Il lavoratore non è una risorsa da ottimizzare o sostituire, ma il perno attorno a cui la tecnologia si organizza.

I robot collaborativi, i cosiddetti cobot, non prendono il posto dell'operatore: lavorano al suo fianco, amplificandone le capacità. La realtà aumentata supporta le decisioni in tempo reale. L'intelligenza artificiale suggerisce, non comanda.

SOSTENIBILITÀ: Per la logistica 5.0, la transizione ecologica è un vincolo di progetto, non un’opzione. Rotte ottimizzate per ridurre le emissioni; flotte elettriche o a idrogeno; imballaggi circolari; gestione intelligente delle risorse energetiche nei magazzini. L'efficienza non si misura più solo in termini economici, ma anche ambientali.

RESILIENZA: Le continue crisi delle catene di fornitura degli ultimi anni, e prima ancora la pandemia, hanno mostrato quanto le supply chain iper-ottimizzate siano, in realtà, fragili.

La logistica 5.0 costruisce sistemi capaci di assorbire gli shock, adattarsi rapidamente, redistribuire i flussi quando qualcosa si rompe.

Il magazzino di domani

Il magazzino 5.0 è il luogo dove questi principi si traducono in pratica: non è più né il capannone tradizionale né il magazzino oscuro completamente automatizzato. All’interno della logistica 5.0, il magazzino è uno spazio ibrido, dove tecnologia e persone convivono in modo progettato e intenzionale.

Le tecnologie chiave sono quelle già emerse con l'Industria 4.0 (IoT, digital twin, AI, blockchain, droni, veicoli autonomi) ma nel magazzino 5.0 vengono reindirizzate verso un obiettivo diverso: non solo la velocità, ma la qualità del lavoro, la sicurezza dell'operatore, la tracciabilità etica della filiera.

Facciamo un esempio. Il digital twin non serve solo a simulare i flussi per ridurre i tempi di picking. Serve anche a prevedere i carichi di lavoro, distribuirli equamente, evitare situazioni di stress fisico o cognitivo per chi opera nel magazzino.

Soggetto e strumento: una distinzione che vale ancora

Il contributo più profondo del paradigma 5.0 non è tecnologico, ma filosofico.

In un momento storico in cui si discute quotidianamente di intelligenza artificiale, di automazione cognitiva, di sistemi che "pensano", la domanda su chi decide e chi esegue non è retorica, è concreta e urgente.

La logistica 5.0 risponde in modo netto: la macchina ottimizza, l'uomo giudica. La macchina elabora dati, l'uomo attribuisce significato. La macchina ha la velocità, l'uomo ha l’intenzionalità.

Questa distinzione non è un freno all'innovazione. È la condizione perché l'innovazione abbia senso.

Un orizzonte europeo

Non è un caso che il concetto di Logistica 5.0 si inserisca nella visione più ampia dell'Industria 5.0 promossa dalla Commissione Europea, che esplicitamente va oltre la produttività e abbraccia obiettivi di benessere umano e transizione verde. L'Europa sta cercando di costruire un modello di sviluppo industriale in cui la competitività non sia sinonimo di disumanizzazione. La logistica, come sistema nervoso dell'economia, è uno dei luoghi più importanti in cui questo modello può prendere forma. Parlare di centralità dell'uomo, dunque, non è anacronistico. È esattamente quello di cui abbiamo bisogno, proprio adesso.

ASSICURAZIONE RCA

E CARRELLI ELEVATORI:

VERSO UNA NUOVA RAZIONALITÀ NORMATIVA

In un sistema industriale evoluto, l’efficienza non è solo un tema che riguarda macchinari o tecnologie, ma interessa anche le regole.

Ogni disposizione normativa deve avere una funzione chiara e un impatto tangibile, contribuendo a migliorare la sicurezza o la protezione di chi opera nei processi aziendali. Quando si introducono adempimenti privi di benefici concreti, il rischio è quello di generare solo complessità burocratica e costi che non portano un reale valore.

Le misure che duplicano sforzi e risorse distolgono l’attenzione dalle vere priorità: sicurezza operativa reale, qualità del lavoro, competitività sul mercato. Soprattutto in settori logistici e produttivi dove le attività sono già regolate da protocolli di sicurezza consolidati, aggiungere obblighi formali superflui rischia di trasformarsi in un ostacolo piuttosto che in uno strumento di supporto.

Il nodo critico: l’equiparazione impropria

Dal recepimento della Direttiva UE 2021/2118 il dibattito normativo italiano si è acceso su una questione tecnica dalle pesanti ricadute organizzative ed economiche: l’estensione dell’obbligo di assicurazione RCA ai carrelli elevatori utilizzati esclusivamente all’interno degli stabilimenti.

L’origine del problema risiedeva in un’interpretazione non corretta della norma da parte di alcune compagnie assicurative. Il nodo interpretativo riguardava la definizione stessa di

“veicolo”: equiparare i carrelli elevatori – mezzi di lavoro interni adibiti alla movimentazione delle merci – ai veicoli stradali destinati al trasporto di persone avrebbe comportato una duplicazione delle coperture, senza alcun reale beneficio operativo.

Prima dell’intervento correttivo, lo scenario che si prospettava per le imprese era critico:

• costi ridondanti – le aziende si sarebbero trovate a sostenere spese significative per polizze aggiuntive su mezzi già coperti da assicurazioni aziendali;

• incertezza legale – la complessità normativa aumentava il rischio di contenziosi e confusioni interpretative in caso di sinistri interni.

La svolta: la deroga nella Legge 11 marzo 2026, n. 34

Per risolvere questa impasse, la Legge 11 marzo 2026, n. 34 ha introdotto una disposizione di esonero specifica, finalizzata a chiarire in modo definitivo il perimetro di applicazione dell’obbligo.

L’articolo 9 del provvedimento prevede infatti l’esclusione dei carrelli elevatori dal campo di applicazione dell’obbligo assicurativo RCA, a determinate condizioni.

Nel dettaglio, la disposizione interviene sul Codice delle assicurazioni private distinguendo in modo esplicito tra:

• veicoli a motore destinati alla circolazione su strada, per i quali resta fermo l’obbligo di copertura assicurativa RCA;

• carrelli elevatori, muletti e mezzi non immatricolati, utilizzati esclusivamente all’interno di stabilimenti, magazzini, depositi o aree aziendali, per i quali non sussiste l’obbligo di RCA, in quanto già coperti da altre forme assicurative.

La deroga si fonda su criteri di estrema razionalità operativa:

• natura del mezzo – l’esonero riguarda i mezzi non immatricolati destinati alla movimentazione interna delle merci;

• ambito operativo – si applica esclusivamente se i mezzi operano in aree private, magazzini o stabilimenti non accessibili al pubblico.

Questa misura rappresenta un esempio virtuoso di razionalizzazione normativa. Evitando duplicazioni e riducendo oneri gestionali, l’esclusione permette alle imprese di mantenere alti gli standard di sicurezza interna senza disperdere risorse in adempimenti burocratici privi di utilità pratica.

Il ruolo determinante di AISEM

Se oggi il settore può contare su questa chiarezza, il merito va ascritto soprattutto al lavoro svolto da AISEM (Associazione Italiana Sistemi di Sollevamento, Elevazione e Movimentazione).

In qualità di federata ad ANIMA Confindustria Meccanica, AISEM ha agito come interlocutore tecnico centrale, svolgendo un ruolo di raccordo indispensabile tra le esigenze delle imprese e il legislatore.

Il contributo dell’Associazione è stato concreto e basato sui dati. AISEM ha collaborato direttamente con i ministeri competenti, fornendo analisi statistiche e tecniche per supportare un’interpretazione chiara della normativa.

Questo dialogo costruttivo ha permesso di definire regole coerenti con la realtà operativa dei magazzini italiani.

L’intervento di AISEM conferma un principio essenziale per l’associazionismo industriale: le norme devono produrre valore reale. Attraverso l’elaborazione di documenti interpretativi, un approccio mirato e il confronto istituzionale, l’Associazione ha garantito che la tutela della sicurezza non scivolasse in mera burocrazia, dimostrando che la collaborazione tra istituzioni e associazioni di categoria rappresenta l’unica via per garantire l’equilibrio tra rigore e praticità.

Ready for the Future

FieraMilano, Rho

29 Maggio – 1 Giugno 2028

La Fiera B2B interamente dedicata a movimentazione industriale, gestione del magazzino, stoccaggio, smistamento e sollevamento dei materiali.

CONVEGNI E INNOVAZIONE NELLE FINITURE: IL CONTRIBUTO DI UCIF E L’ESPERIENZA SMART’26

Dalla riprogettazione dei processi alla misurazione oggettiva della sostenibilità, fino alla centralità delle persone: le dodici relazioni di SMART’26 disegnano un ecosistema industriale in trasformazione. SMART’26 non si limita a presentare soluzioni tecnologiche. Le relazioni che animeranno il convegno, lette nel loro insieme, compongono una narrazione coerente: la finitura industriale sta vivendo una fase di ridefinizione strutturale, in cui innovazione tecnica, sostenibilità ambientale ed economica, digitalizzazione e cultura organizzativa convergono in un unico paradigma evolutivo. Non si tratta di singoli miglioramenti incrementali, ma di un ripensamento sistemico dei processi.

Uno dei segnali più evidenti di questa trasformazione è il modo in cui vengono affrontate fasi storicamente considerate secondarie o inevitabili. La sverniciatura chimica, per esempio, è stata a lungo percepita come un passaggio necessario ma critico, legato a solventi aggressivi e problematiche ambientali. Oggi viene riprogettata attraverso formulazioni innovative e impianti sviluppati in sinergia, con l’obiettivo di integrare sicurezza operativa, stabilità del processo e riduzione dell’impatto ambientale. La chimica non è più elemento isolato, ma parte di un sistema progettato.

Lo stesso avviene nel pretrattamento delle superfici metalliche. Tecnologie nanotecnologiche anidre o no-rinse consentono di eliminare completamente reflui e fanghi tossici, ridurre drasticamente i consumi idrici ed energetici e semplificare la gestione impiantistica. La logica è chiara: non ottimizzare l’esistente, ma sostituire i paradigmi tradizionali con modelli più snelli e circolari.

Anche nei processi di smaltatura di serbatoi e boiler, l’innovazione attraversa ogni fase: dal pretrattamento alla modalità di applicazione dello smalto, fino ai forni di cottura ad alta efficienza e ai sistemi di movimentazione automatizzati. La sostenibilità emerge non come vincolo esterno, ma come conseguenza di una progettazione integrata.

Reflui e acque di processo: da costo operativo a leva competitiva

Un secondo asse tematico riguarda la gestione delle acque e dei reflui, ambito che oggi rappresenta uno dei principali indicatori di maturità industriale.

Le soluzioni presentate mostrano un cambio di prospettiva radicale: il refluo non è più un problema da smaltire, ma una matrice da valorizzare. Attraverso tecnologie di precipitazione in acqua supercritica è possibile recuperare metalli critici con efficienze superiori al 99%, trasformando un costo ambientale in materia prima seconda e contribuendo alla resilienza delle filiere europee.

Parallelamente, nei processi di finitura in massa, sistemi di separazione centrifuga, sensoristica integrata e software di controllo consentono di riutilizzare le soluzioni di lavoro, ridurre il reintegro chimico e ottimizzare i consumi idrici. La digitalizzazione del dato diventa lo strumento per governare il processo in modo predittivo.

Anche il lavaggio industriale viene reinterpretato: filtrazione avanzata, combinazione controllata di azioni meccaniche e termiche, recupero degli inquinanti separati permettono di “pulire senza sporcare”, riducendo sprechi e allungando la vita utile dei componenti. La sostenibilità, in questo scenario, non è un claim, ma una metrica ingegneristica.

Automotive come laboratorio di trasferimento tecnologico

Il settore automotive emerge come banco di prova avanzato, da cui molte innovazioni stanno migrando verso il manifatturiero in senso più ampio.

Nuovi sistemi di distribuzione della vernice, gestiti da applicativi basati su intelligenza artificiale, riducono drasticamente sprechi, manutenzioni e tempi di preparazione, introducendo livelli di flessibilità prima impensabili. L’obiettivo dichiarato è la realizzazione di paintshop circolari, energeticamente autosufficienti e orientati a zero emissioni.

Parallelamente, l’evoluzione dei sistemi di applicazione ad alta efficienza, l’integrazione con piattaforme digitali e l’uso di strumenti di analisi dati per manutenzione predittiva dimostrano come le soluzioni sviluppate per rispondere alle esigenze stringenti degli OEM possano oggi rappresentare un benchmark per altri comparti industriali. Il trasferimento tecnologico diventa così una delle chiavi competitive della filiera.

Digital Twin, AI e robustezza di processo

La digitalizzazione attraversa trasversalmente molte relazioni, ma con un tratto distintivo: l’attenzione alla robustezza del processo. Negli impianti di anodizzazione, algoritmi di intelligenza artificiale ottimizzano in tempo reale i movimenti dei carriponte, riducendo colli di bottiglia e tempi morti, senza compromettere il rispetto dei parametri qualitativi.

Nel campo dei coating multifunzionali, la combinazione di qualifica strutturata, recipe transfer e Digital Twin consente di ridurre il trial-and-error e accelerare l’industrializzazione di film complessi, migliorando uniformità e trasferibilità tra impianti diversi. L’AI non sostituisce l’ingegneria: la potenzia, rendendo il processo più prevedibile, stabile e replicabile.

Oltre la dichiarazione: misurare la sostenibilità

Un contributo particolarmente significativo è l’adozione delle metriche della Green Chemistry come strumento di valutazione oggettiva delle tecnologie.

Attraverso dodici parametri misurabili – che considerano uso delle risorse, efficienza energetica e rischi per uomo e ambiente – è possibile confrontare soluzioni alternative su basi quantitative. Questo approccio fornisce al settore un linguaggio comune, indispensabile per orientare investimenti e scelte tecnologiche. La sostenibilità diventa così criterio tecnico e non solo reputazionale.

Performance industriale e sostenibilità sociale

SMART’26 amplia infine lo sguardo oltre il perimetro tecnologico. La riflessione sulla sostenibilità sociale e sull’organizzazione ad alte prestazioni evidenzia come resilienza e competitività dipendano dal coinvolgimento delle persone. Strategie People Centric, mappatura delle competenze, strumenti di partecipazione attiva e volontariato aziendale integrato nel tempo di lavoro mostrano che la performance non nasce solo dall’efficienza impiantistica, ma dalla coerenza culturale dell’organizzazione. L’industria della finitura è quindi chiamata a evolvere anche sotto il profilo valoriale.

Letti in sequenza, i contributi di SMART’26 delineano una traiettoria chiara: riprogettazione sistemica dei processi, riduzione strutturale di consumi e reflui, digitalizzazione come strumento di controllo e predizione, metriche oggettive per valutare la sostenibilità, centralità delle persone come fattore di resilienza.

Non si tratta di una somma di casi aziendali, ma di un ecosistema in evoluzione. SMART’26 diventa così un osservatorio privilegiato sulle dinamiche che stanno ridisegnando la finitura industriale europea. Il messaggio che emerge è inequivocabile: innovare oggi significa integrare tecnologia, sostenibilità e cultura in un unico progetto industriale.

SOSTENIBILITÀ È CREAZIONE DI VALORE:

SMART, il convegno biennale di UCIF dedicato all’innovazione nel trattamento delle superfici.

Un evento che, da anni, rappresenta il punto di riferimento per analizzare lo stato dell’arte tecnologico e per esplorare le evoluzioni industriali e culturali del settore.

Energia

Energia dalle onde: progressi nei sistemi marini

Presso l’European Marine Energy Centre in Scozia, nuovi dispositivi per la produzione di energia dal moto ondoso hanno mostrato prestazioni promettenti nei test in mare aperto. Le tecnologie sviluppate migliorano l’affidabilità e riducono i costi di manutenzione, uno dei principali ostacoli del settore. L’energia marina, ancora poco sfruttata, potrebbe diventare una fonte stabile e prevedibile, integrando efficacemente solare ed eolico nel mix energetico e contribuendo alla decarbonizzazione globale.

Astrobiologia

Scoperta di un esopianeta con caratteristiche simili alla Terra

Il James Webb Space Telescope ha fornito nuovi dati su un esopianeta roccioso situato nella zona abitabile della sua stella. Analizzando la composizione atmosferica, gli scienziati hanno individuato molecole che potrebbero indicare condizioni favorevoli alla presenza di acqua liquida. Sebbene non vi siano prove dirette di vita, la scoperta rappresenta un passo importante nella ricerca di ambienti abitabili al di fuori del Sistema Solare e apre nuove prospettive per l’astrobiologia.

Ambiente

Nuovi materiali per catturare CO₂ dall’atmosfera

Un team della Stanford University ha sviluppato un materiale innovativo capace di assorbire anidride carbonica direttamente dall’aria con minore consumo energetico rispetto alle tecnologie attuali. Questo sistema utilizza strutture porose avanzate che aumentano l’efficienza di cattura e rilascio della CO₂. La tecnologia potrebbe rendere più accessibili le soluzioni di “direct air capture”, considerate fondamentali per ridurre la concentrazione di gas serra e mitigare gli effetti del cambiamento climatico.

Convenzioni per i soci anima MENO SPESE, PIÙ VALORE!

ANIMA Con ndustria ha sviluppato un esclusivo programma di proprie convenzioni e accordi con partner strategici di business. I settori coinvolti sono i più vari e ciascuno contribuisce a un concreto supporto nell’attività aziendale quotidiana dei Soci di ANIMA. Le schede dettagliate delle convenzioni sono disponibili per i Soci all’interno dell’area riservata del sito ANIMA (inserendo le chiavi di accesso). Inoltre tutti i soci usufruiscono in modo automatico anche dei vantaggi legati alle Convenzioni di Con ndustria, in quanto ANIMA appartiene al Sistema Con ndustria.

AMBIENTE - EFFICIENZA ENERGETICA

SAFE

ERP ITALIA (Gestione ri uti speciali professionali)

SERVIZI PER L’EXPORT

Desk ANIMA AFRICA - Kili Partners

Desk ANIMA MEDIO ORIENTE e INDIA - Winh

Desk ANIMA EU - Multi

Desk ANIMA USA - BMV Law Tax Finance

Dogana Facile - Easyfrontier

Export USA (Consulenza USA)

Sicuritalia (Travel Security)

ORGALIM (Condizioni generali - pubblicazioni legali)

STUDI LEGALI

Lexant Studio Legale

Studio Legale Pavia e Ansaldo

ALSCO (Abbigliamento da lavoro)

Cribis (Informazioni societarie)

Clarium (Strategy and corporate nance)

DDocuments Gruppo INAZ (digitalizzazione documenti)

Expense Reduction Analysts (Gestione costi e fornitori)

FI-Group (Consulenza Agevolazioni Fiscali)

Matchplat (Analisi di mercato)

Panthera (Software ERP gestione processi aziendali)

Pellegrini Welfare (Welfare - Ristorazione aziendale)

Recon Credit Care (Recupero crediti)

Sanmarco Informatica (Consulenza e soluzioni tecnologiche)

Studio Maldera (INAIL)

Team Translation

Traslo (Traduzioni)

Whitelab (laboratori analisi ambientali)

Acca Palace Milano

UNA Hotels

Hotel Europa Fiera (Rho)

ICIM Spa (Certi cazioni)
Consulting
(Consultazione norme tecniche)
ALBERGHI

Pompa di calore residenziale

EDGE PRO A R-290

Edge PRO di Clivet è la pompa di calore monoblocco aria-acqua da 4 a 40 kW con refrigerante naturale R-290 (il propano caratterizzato da un bassissimo indice d’impatto ambientale: GWP = 3) per il riscaldamento, raffreddamento e acqua calda sanitaria in applicazioni residenziali, anche come alternativa alle caldaie tradizionali. Presenta Classe energetica la classe A+++ in riscaldamento sia con acqua a bassa temperatura (35 °C acqua in mandata), che a media temperatura (55 °C acqua in mandata) e grandissima efficienza anche nella produzione di acqua ad altissima temperatura. Questa particolare caratteristica la rende ideale per la sostituzione anche degli impianti a radiatori.

www.clivet.com

Tenuta meccanica

Microtem MTM111

La MTM111 è una tenuta meccanica bilanciata con camicia d’albero incorporata, bidirezionale con multi-molla. Grazie alla geometria con cui è stata progettata questa tenuta meccanica, le molle della MTM 111 non lavorano mai a contatto con il prodotto, rendendola adatta a tutti gli impieghi con liquidi altamente viscosi e parti solide in sospensione. È prevista in differenti configurazioni di materiali ed è realizzata per adattarsi al meglio a moltissime tipologie di macchinari.

www. microtem.com

Limiti d’impiego

d = da 20 mm (0,78 mm) fino 100 mm (4″) *

p1 = 25 bar (363 psi)

T = da -40°C (-40°F) a +220°C (+428°F)

vg = 20 m/s (66 ft/s)

Movimento assiale : +/-1,0 mm

* Disponibile anche in pollici

Applicazioni

Acque bianche e acque grigie

Industria di processo

Industria chimica

Industria alimentare

Industria cartaria

Industria petrolifera

Industria energetica

Modula Flexi

Zuccherifici

Pompe centrifughe

Pompe Marine

Pompe a viti

Il nuovo sistema automatizzato di stoccaggio verticale di cassette assicura più flessibilità, personalizzazione e rapidità. Ideale per ktting, evasione ordini e stoccaggio.

Elevato contenuto di solidi e abrasivi

Elevata viscosità

Temperature elevate

www.modula.eu

Stoccaggio

Idrogeno

Ariston Alteas One+ NET

Caldaia a condensazione in classe A+ già pronta per funzionare con miscele di idrogeno fino al 20%. Si distingue per la rumorosità ridotta e per un design elegante, grazie al pannello in vetro temperato e antigraffio. Punto di forza è il nuovo Ignition System+ per garantire prestazioni costanti di riscaldamento, controllo avanzato e sicurezza. È dotata di connettività smart, grazie al Wi-Fi integrato e all’app Ariston NET inclusi di serie.

www.ariston.com

Centrali frigorifere

Globo

Globo, centrale frigorifera a CO2 operante in ciclo transcritico, è ideale per le superfici di piccole dimensioni. Combina la refrigerazione per normale e bassa temperatura sullo stesso telaio, offrendo massime prestazioni. Se installata all’esterno, garantisce sicurezza e silenziosità tramite pannelli isolanti acustici.

Mini Booster

Mini Booster, la centrale transcritica a CO2, è ideale per impianti a normale e bassa temperatura in punti vendita di medie dimensioni. Offre massima adattabilità, avendo un minor numero di compressori e dimensioni contenu te. Disponibile nella versione aperta e chiusa, può recuperare calore per otte nere acqua calda sanitaria e riscaldare il negozio.

www.arneg.com

Robot industriali

Modello RS025N di Kawasaki Robotics

Migliorano le caratteristiche tecniche con l’aumento dell’area di lavoro a 1.885 mm, della portata a 25 kg e della velocità. Il livello di protezione del braccio è interamente IP67, è pressurizzabile e dispone di una serie di utenze già installate di serie all’interno del braccio come una valvola bistabile, ingressi e uscite personalizzabili e il Power over Ethernet PoE. RS025N dispone del controllore Kawasaki F02 e di una nuova tastiera di programmazione con performance e funzioni evolute.

www.tiesserobot.it

Agilox, autonomia e flessibilità in magazzino

Il veicolo a guida intelligente Agilox di CLS iMation è una soluzione all’avanguardia che fa dell’autonomia e della flessibilità il suo principale punto di forza, ottimizzando le tempistiche di lavoro in sicurezza e integrandosi perfettamente ai sistemi di produzione preesistenti. La massima libertà di movimento è garantita dal sistema di controllo integrato e i ridotti tempi di installazione e l’assenza di complesse infrastrutture rendono la soluzione versatile per qualsiasi contesto.

www.cls-imation.com

Veicoli

TABELLA G E NNAIO

2026 | Rilevazioni statistiche delle quotazioni medie delle tariffe per prestazioni di personale

Januar y 2026 IN ITALIA

Sector mechanical and eng ineering industries

La presente rilevazione compete le seguenti produzioni:

• Regolatori per gas

• Strumenti per misura gas, carburante, acqua

• Sistemi di sollevamento, elevazione e movimentazione

• Gruppi frigoriferi per il trasporto

• Macchine e impianti per l’industria alimentare

• Macchine per la lavorazione delle carni

• Macchine per caffè espresso ed attrezzature per bar

• Mobili componibili e attrezzature per grande e piccola distribuzione

• Apparecchiature e impianti aeraulici

• Componenti di impianti termici

• Servizi di calore

• Valvolame e rubinetteria

• Serrature ferramenta e maniglie

• Materiale antincendio

• Porte di sicurezza per abitazione

• Serrande, porte e cancelli metallici

• Automatismi per cancelli, porte e serrande

• Impianti frigoriferi

• Lavelli in acciaio inossidabile

• Apparecchiature e impianti per la difesa dell’ambiente

• Apparecchiature e impianti per trattamento acque primarie

• Apparecchiature e impianti di insonorizzazione

• Strumenti per pesare

• Pezzi stampati e forgiati in acciaio

• Estrusi a freddo

• Posateria, coltelleria, vasellame, pentolame

• Dispositivi per la protezione individuale

• Forni industriali

• Montaggio impianti industriali

• Macchine e apparecchi per l’industria orafa e argenteria

• Macchine di prove tecnologiche per laboratori e collaudi

• Apparecchiature oleoidrauliche e pneumatiche

• Strumenti e apparecchi di misura e regolazione

• Bombole

• Macchine per lavorazione metalli e per siderurgia

• Ingranaggi e organi di trasmissione

• Trattamenti termici

• Utensili diamantati

• Molle in ferro e acciaio

• Minuterie metalliche

• Pezzi stampati a caldo in ottone, alluminio e rame

• Grigliati saldati e pressati in acciaio

• Produzioni meccaniche varie

• Automazione di saldatura

The present survey covers the following productions:

• Gas regulators

• Measuring instruments for gas, fuel and water

• Construction, road making and mining machinery and similar

• Lifting and handling systems

• Refrigerating units for transport means

• Food machinery and equipment

• Meat processing equipment

• Coffee expresso machines and bar equipment

• Slicing machines, meat mincers, etc.

• Furnishing for shop and supermarkets

• Air treatment equipment

• Components for heating systems

• Civil and industrial heating plant installation and maintenance

• Locks, hardware and handles

• Antitheft doors

• Metal doors, gates and swing gates

• Actuators for swing gates, doors, etc.

• Industrial refrigerating equipment

• Stainless steel sink basins

• Environmental protection equipment, plant and ecological systems

• Noise reduction equipment

• Metal surface treatment plant and equipment

• Weighing instruments

• Steel forgings and stampings

• Cold extrudings

• Flatware, cutlery, holloware, cookware

• Safes and other bank safety equipment

• Personal protection devices

• Industrial furnaces

• Industrial plant erection and maintenance

• Machines for silver and goldsmith industry

• Testing machines

• Oil-hydrodynamic and pneumatic equipment

• Measuring and controlling instruments

• Enamelled ware and gas cylinders

• Metal working machines and metallurgy equipment

• Transmission gears

• Heat treatment of metals

• Diamond tools

• Iron and steel springs

• Metal sundries

• Brass, aluminium and copper hot pressings

• Electrowelded and pressed steel gratings and fencings

• Other mechanical production

• Automation of welding

SETTORE INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

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L'Industria Meccanica 746 - numero 2/2026 by ANIMA Confindustria - Issuu