Skip to main content

IdR - Il nuovo concorso

Page 1

A cura di Alberto Campoleoni

IdR - Il nuovo concorso

Il presente manuale offre alcuni materiali di studio e riflessione utili per la preparazione al concorso a cattedra di Religione cattolica: • una riflessione generale sulla “prospettiva neoconcordataria” per l’IRC, punto di partenza per una piena consapevolezza professionale che caratterizza l’IdR e il profilo specifico della materia che insegna; • la legislazione scolastica italiana, con attenzione alla presenza nella storia dell’insegnamento religioso e soprattutto alle normative che regolano l’IRC oggi; • una serie di flash sul mondo scolastico in generale e i suoi orientamenti, con a conclusione temi raccolti nella forma di domanda/risposta (FAQ); • il punto della situazione su BES e DSA nella prospettiva dell’inclusione, particolarmente cara al mondo dell’IRC. • il testo della Nota pastorale dell'Episcopato italiano Insegnare Religione cattolica oggi, ancora oggi il documento ufficiale di riferimento della Chiesa italiana sull’IRC.

Alberto Campoleoni

IdR Il nuovo concorso Con contributi di Piero Cattaneo e Luca Raspi

MATERIALI PER LA PREPARAZIONE o ott io. i s rc qu me ino om nc ri c llo uo l ta o f de tuit to ra vis e g ov n olo o pr pio Pa ors e s cam an nc -8 lum si - S o co 127 a vo rar 4 to e pig uov 68S es sid n 4 n La - Il -88Qu co a R 8 Id 97 èd

€ 14,90 ISBN 978-88-468-4127-8


CONCORSO_IRC 11/03/2020 16:39 Pagina 1

A cura di

Alberto Campoleoni

IdR Il nuovo concorso Con contributi di Piero Cattaneo e Luca Raspi

MATERIALI PER LA PREPARAZIONE


CONCORSO_IRC 11/03/2020 16:39 Pagina 2

IdR - Il nuovo concorso - Materiali per la preparazione A cura di Alberto Campoleoni Coordinamento e redazione: Diego Mecenero, Natale Benazzi Progetto grafico e impaginazione: ELI - La Spiga Responsabile di produzione: Francesco Capitano

© 2020 La Spiga Edizioni Via Soperga, 2 - 20124 Milano tel. 02 2157240 info@elilaspigaedizioni.it www.elilaspigaedizioni.it

© 2020 San Paolo Edizioni Piazza Soncino, 5 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) tel. 02 660751 sanpaoloedizioni@stpauls.it www.edizionisanpaolo.it

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale così come la sua trasmissione sotto qualsiasi forma o con qualunque mezzo senza previa autorizzazione scritta da parte dell’editore. L’editore è a disposizione degli aventi diritto tutelati dalla Legge per eventuali e comunque non volute omissioni o imprecisioni nell’indicazione delle fonti bibliografiche o fotografiche. Segnalazione di errori Produrre un testo scolastico è molto complesso. L’esperienza ci insegna che è quasi impossibile pubblicare un libro senza un errore o una imprecisione, e ci scusiamo con i nostri lettori. Ogni segnalazione che potete inviarci sarà per noi preziosa. Vi ringraziamo se vorrete scriverci al seguente indirizzo: redazione@elionline.com

ISBN 978-88-468-4127-8 Stampato in Italia presso Tecnostampa – Pigini Group Printing Division Loreto - Trevi 20.83.208.0


CONCORSO_IRC 11/03/2020 16:39 Pagina 3

Presentazione

Cari insegnanti di Religione cattolica, le pagine che seguono propongono alcuni materiali di studio e riflessione utili per la preparazione al concorso a cattedra. Non c’è alcuna pretesa di completezza, ma il suggerimento di preziose piste di approfondimento. A cominciare, naturalmente, da una riflessione generale sulla “prospettiva neoconcordataria” per l’IRC, punto di partenza anche per una piena consapevolezza professionale che caratterizza l’IdR e il profilo specifico della materia che insegna. A questo proposito, in appendice al volume abbiamo voluto riproporre il testo della Nota pastorale dell'Episcopato italiano Insegnare religione cattolica oggi, pubblicata il 19 maggio 1991: questo documento è ancora oggi il documento ufficiale di riferimento della Chiesa italiana sull’IRC. Nel libro ci sono poi le tracce di un percorso attraverso la legislazione scolastica italiana, con attenzione alla presenza nella storia dell’insegnamento religioso e soprattutto alle normative che regolano l’IRC oggi. Luca Raspi - IdR e formatore - si è impegnato con competenza e passione in una sintesi che risulta molto utile. Così come, in un altro capitolo del libro, si è dedicato ad un aspetto oggi particolarmente sensibile nel mondo della scuola, relativo a BES e DSA, nella prospettiva dell’inclusione, particolarmente cara al mondo dell’IRC. Piero Cattaneo - formatore, preside e a più riprese collaboratore del Ministero dell’Istruzione - ha invece preparato una serie di flash sul mondo scolastico in generale e i suoi orientamenti, in

PRESENTAZIONE

3


CONCORSO_IRC 11/03/2020 16:39 Pagina 4

particolare a proposito dell’attenzione alle competenze, ma non solo. Alcuni temi sono stati raccolti nella forma di domanda/risposta (FAQ), per facilitare lo studio, l’approfondimento e le riflessioni di ciascuno. Ci sarebbero sicuramente molte altre cose da scrivere in vista del concorso, ma proprio a partire dalle tracce di questo volume, ciascuno potrà orientare al meglio la propria preparazione. Con l’obiettivo di raggiungere una professionalità sempre più qualificata e certificata anche da quel riconoscimento del “ruolo” che nella scuola italiana è certamente importante. Un caro augurio a ciascuno di voi.

Alberto Campoleoni

4

PRESENTAZIONE


CONCORSO_IRC 11/03/2020 16:39 Pagina 5

L’IRC in Italia: la prospettiva neoconcordataria frutto del Concilio

1 di Alberto

Campoleoni


CONCORSO_IRC 11/03/2020 16:39 Pagina 6

Introducendo un libro che vuole essere uno strumento utile agli insegnanti di Religione cattolica in vista del concorso a cattedre, pare opportuno anzitutto definire il quadro storico/istituzionale ed ecclesiale all’interno del quale è maturata la proposta dell’IRC, nata, come noto, con l’Accordo di revisione dei Patti Lateranensi (più semplicemente Nuovo Concordato) del 18 febbraio 1984. Prima di questa data l’insegnamento della religione in Italia era cosa diversa da quello che esiste oggi. Tuttavia, per capire il presente e la trasformazione, profonda, avviata nel 1984, è indispensabile guardarsi indietro e cogliere i passaggi cruciali di quella che non è soltanto l’elaborazione di una proposta scolastica, ma più ancora una crescita di consapevolezza del ruolo e del compito della Chiesa nella società contemporanea, alla luce del più grande evento ecclesiale del Novecento: il Concilio Vaticano secondo. Questo sguardo lo propongo con semplicità, lasciando da parte - visto il tono della pubblicazione - le raffinatezze accademiche e affidando a ciascuno lo spazio e i tempi di approfondimento che riterrà opportuni.

1. Da dove viene l’insegnamento concordatario La data è l’11 febbraio 1929 e l’immagine che propongo per fissarla nella mente è la seguente.

6

LA PROSPETTIVA NEOCONCORDATARIA


CONCORSO_IRC 11/03/2020 16:39 Pagina 7

Si tratta della storica firma dei Patti Lateranensi da parte dell’allora Segretario di Stato Vaticano cardinale Gasparri e dall’allora capo del governo italiano cavalier Benito Mussolini. Cosa stava succedendo? Stato e Chiesa provavano a trovare tra loro una “conciliazione” (così viene ricordato lo storico accordo), superando di fatto la Questione romana, la divisione e lo scontro che si erano venuti a creare dopo l’unità d’Italia. Sono note le vicende, per la cui ricostruzione rimandiamo ai libri di storia. Di fatto i Patti Lateranensi chiudono un periodo e vogliono aprire una nuova stagione di collaborazione tra Stato e Chiesa cattolica. Se non che - è sempre la storia che ne rende conto - questa collaborazione ha i piedi di argilla perché le attese da parte dei due attori dei Patti Lateranensi sono diverse se non addirittura divergenti. Molto semplicemente, per lo Stato italiano e in particolare per la leadership di Mussolini, si tratta di conquistare un consenso politico, interno e internazionale, che subito gli viene riconosciuto e farà gioco nell’ascesa successiva del fascismo. I Patti Lateranensi - che si compongono di un Trattato e di un Concordato - partono dal riconoscimento che la Religione cattolica è la sola religione dello Stato italiano, restituiscono beni, offrono garanzie... Insomma trattano la Chiesa cattolica come partner importante e indiscusso di uno Stato che per molti anni l’aveva di fatto messa a margine e ostacolata. Evidentemente per la Chiesa di allora si trattava di un riconoscimento atteso e decisivo, e l’intenzione principale era quella di tornare ad essere protagonista in una società che l’aveva vista messa da parte. Tutti ricorderanno l’espressione con cui venne definito Mussolini, “uomo della Provvidenza”, a sottolineare come l’accordo fosse ritenuto opportuno e vantaggioso, anche se non mancavano quanti intravedevano come le lusinghe di un Patto solenne non sarebbero bastate a realizzare una vera e proficua collaborazione con uno Stato e un Regime che avrebbe ben presto mostrato una faccia feroce e anticristiana.

LA PROSPETTIVA NEOCONCORDATARIA

7


CONCORSO_IRC 11/03/2020 16:39 Pagina 8

Fatta questa premessa, veniamo all’insegnamento concordatario: si è trattato di un elemento di grande importanza nella costruzione dei Patti Lateranensi. Il Concordato se ne occupa all’articolo 36 ricordando anzitutto come l’Italia consideri «fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica l’insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica” e per questo motivo “consente che l’insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d’accordo tra la Santa Sede e lo Stato». Qualche appunto brevissimo: la formula “fondamento e coronamento” è gentiliana, usata pochi anni prima a proposito della riforma della scuola elementare e a proposito di tutta l’istruzione («A fondamento e coronamento dell'istruzione elementare in ogni suo grado è posto l'insegnamento della dottrina cristiana, secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica»; Circolare Ministeriale numero 77 del 1924). Il Concordato di fatto estende l’insegnamento religioso che già c’era nelle elementari alle medie, lasciando ampio spazio alla Chiesa in nome di un aulico riconoscimento. La logica che sottostà alla normativa - che verrà dettagliata nelle circolari scolastiche - è quella della “catechesi scolastica”: in altre parole lo Stato lascia che la Chiesa entri nella scuola, in virtù del riconoscimento che la Religione cattolica è la sola religione dello Stato e che di conseguenza l’insegnamento della dottrina cristiana è “fondamento e coronamento” dell’istruzione pubblica. Nelle aule scolastiche…. “faccia lei”. Ci sono programmi, certo, stabiliti d’accordo tra Santa Sede e Stato. Ma le finalità sono quelle della Chiesa alla quale viene affidato un pulpito in ogni aula scolastica.

2. Il cambio di prospettiva “La storia ci racconta come finì la corsa…”. L’insegnamento concordatario normato dai Patti Lateranensi in Italia è durato 55

8

LA PROSPETTIVA NEOCONCORDATARIA


CONCORSO_IRC 11/03/2020 16:40 Pagina 9

anni, fino al 18 febbraio 1984 quando viene firmato il Nuovo Concordato. Ecco l’immagine che aiuta a ricordare. I protagonisti sono l’allora Segretario di Stato Vaticano Agostino Casaroli e l’allora capo del governo italiano, Bettino Craxi. Firmano la revisione dei Patti Lateranensi che avrà fondamentali ripercussioni sulla vita dello Stato e della Chiesa, non solo per la questione insegnamento della religione - da quel momento Insegnamento della Religione cattolica (IRC) - ma anche, ad esempio, per quel che riguarda il sostentamento del clero e la disciplina dell’8 x 1000. Ma tant’è, a noi interessa l’IRC. E prima ancora di vedere cosa cambia dal 1984 serve capire cosa è successo prima, elencando alcuni fattori di cambiamento decisivi che si sono avvicendati dalla fine della seconda guerra mondiale, dopo la caduta del Fascismo e la trasformazione dell’Italia in una Repubblica Costituzionale, con una Carta fondativa che ebbe a recepire non senza qualche difficoltà gli stessi Patti Lateranensi firmati nel 1929. L’articolo 7 della Costituzione, infatti, spiega che «lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi». La

LA PROSPETTIVA NEOCONCORDATARIA

9


CONCORSO_IRC 11/03/2020 16:40 Pagina 10

cui modificazione consensuale, peraltro (quella che avviene nel 1984) non ha bisogno di processi di revisione costituzionale. Negli anni del dopoguerra la società e la Chiesa italiana si trasformano in profondità. Un elemento che irrompe con forza sulla scena, ad esempio, è la cosiddetta “secolarizzazione”, ma insieme avvengono trasformazioni sociali ed economiche irreversibili. Nel campo dell’educazione, che ci interessa, avanzano nuove teorie pedagogiche, mutuate anche dal confronto con l’estero. Muta la concezione della scuola, che acquista sempre più importanza come agenzia educativa in rapporto, ad esempio, alla famiglia stessa. Comincia a realizzarsi, a partire dagli anni Sessanta del Novecento, la scolarizzazione di massa, tanto inseguita dal formarsi dell’Italia. In profondità muta la Chiesa. Giovanni XXIII a sorpresa indice il Concilio Vaticano II e per anni, prima sotto la sua guida poi sotto quella di Papa Paolo VI, la Chiesa universale si interroga e riflette su se stessa oltre che sul modo di offrire al meglio in Vangelo agli uomini e alle donne del suo tempo. Matura una sensibilità ecclesiale che ha al centro da una parte la Lumen Gentium e dall’altra la Gaudium et Spes. La consapevolezza della missione universale dell’annuncio del Vangelo e insieme la convinzione di dover camminare col passo e al passo degli uomini e della società. Nascono le comunità di base, esperienze nuove di comunità e di missione, davvero la cristianità è in fermento.

10

LA PROSPETTIVA NEOCONCORDATARIA


CONCORSO_IRC 11/03/2020 16:40 Pagina 11

Due immagini aiutano a fissare nella memoria la svolta che sta verificandosi. Quella della pagina precedente mostra la grande assise del Vaticano II, in San Pietro. Ed ecco invece un momento più intimo, ma nello stesso tempo più immediatamente capace di far intuire il cambiamento in corso nella Chiesa.

Piazza san Pietro gremita la sera di apertura del Vaticano II, l’11 ottobre 1962, con Giovanni XXIII che si affaccia alla finestra e pronuncia il famosissimo “discorso della luna”. I tempi cambiamo. Tornando al tema del’insegnamento della religione in Italia si capisce come le vecchie formule concordatarie possano risultare superate e ostiche alla sensibilità conciliare. In particolare non si può più accettare un insegnamento vissuto come privilegio della Chiesa nella scuola (uno spazio per sé). Piuttosto matura la concezione del “servizio” e si cercano motivazioni pedagogiche adeguate perché l’insegnamento religioso possa trovare ospitalità nel curricolo scolastico. Gli anni Settanta del Novecento inaugurano la cosiddetta “stagione del dibattito”, vivo e vivace soprattutto all’interno della comunità cristiana - ma non solo - sulla presenza o meno di un insegnamento religioso nella scuola pubblica. E anzitutto matu-

LA PROSPETTIVA NEOCONCORDATARIA

11


CONCORSO_IRC 11/03/2020 16:40 Pagina 12

rano nuove convinzioni e definizioni circa l’insegnamento religioso. In che cosa consiste? Come deve caratterizzarsi? Quali obiettivi/finalità deve avere? Per restare all’interno della sensibilità ecclesiale vale ricordare due documenti che aprono gli anni Settanta e fanno capire immediatamente i fermenti in atto. Il primo è il cosiddetto “documento di base” per la catechesi della Chiesa italiana, Il rinnovamento della catechesi. Al numero 154, dove si parla della “catechesi nelle strutture della società civile”, ecco un passaggio particolarmente delicato (grassetto nostro): «La scuola fa parte propriamente delle strutture civili, in certa proporzione anche quando essa è organizzata dalle diocesi o da istituti religiosi. Interessa la catechesi nella misura in cui anche le umane istituzioni possono essere ordinate alla salvezza degli uomini e concorrere alla edificazione del Corpo di Cristo. Nella scuola, la catechesi deve caratterizzarsi in riferimento alle mete e ai metodi propri di una struttura scolastica moderna. La formazione integrale dell’uomo e del cittadino, mediante l’accesso alla cultura, è la preoccupazione fondamentale. L’educazione della coscienza religiosa si inserisce in questo contesto, come dovere e diritto della persona umana che aspira alla piena libertà e come doveroso servizio che la società rende a tutti. Il messaggio cristiano nella scuola».

E al numero 155 si precisa: «Nella scuola, il messaggio cristiano va presentato con serietà critica e con rispetto delle diverse situazioni spirituali degli alunni. Si devono curare il confronto con le diverse culture e il dialogo tra quanti onestamente cercano, in proporzione alle esigenze e alle capacità di ciascuno. Si deve promuovere il senso dei valori, mostrando come tutto si ricapitola in Cristo. Particolare attenzione va riservata ai problemi dell’età evolutiva».

12

LA PROSPETTIVA NEOCONCORDATARIA


CONCORSO_IRC 11/03/2020 16:40 Pagina 13

Un altro documento decisivo esce invece nel 1971. È una Nota dell’allora Ufficio catechistico nazionale dedicata espressamente all’insegnamento della religione nelle scuole secondarie. Una Nota che si apre con la presa d’atto che nel “nostro Paese” è in corso «una discussione sovente radicale sull’insegnamento della religione nelle scuole di ogni ordine e grado». E in particolare nelle scuole superiori (grassetto nostro): «Con senso di responsabilità e di sincera disponibilità, si devono cogliere criticamente le ragioni di un disagio che si è sviluppato negli ultimi anni, per individuare aspirazioni e prospettive della riforma pedagogica, anche in vista di una chiarificazione in sede politico-amministrativa» (Nota UCN, 1).

Insomma, occorre cercare nuove motivazioni per l’insegnamento religioso nelle scuole e l’UCN fissa alcuni “paletti”: 1) l’insegnamento non va considerato un “privilegio”, piuttosto come «riconoscimento dei diritti della persona umana, a prescindere dal modo e dalle circostanze in cui tale riconoscimento è stato espresso in passato»; 2) non è del tutto vero che «la religione non si insegna ma si vive», come si sosteneva in alcuni ambienti, piuttosto anche la religione e l’esperienza religiosa possono essere sottoposte al “vaglio del pensiero” e inoltre, diventando la scuola sempre più ambiente decisivo di vita, luogo di formazione della personalità, non può mancare in essa l’occasione di una presentazione responsabile (e si potrebbe aggiungere, coniugando quanto già proposto dal Rinnovamento della catechesi, con serietà critica e secondo i metodi propri della scuola) del Vangelo. In questo contesto, la Nota UNC approfondisce diverse riflessioni, per arrivare a sostenere che: «Legittima, anzi, doverosa appare, dunque, l’istituzione nella scuola di un servizio adeguato per lo sviluppo critico e la maturazione del senso religioso» (Nota UCN, 5).

LA PROSPETTIVA NEOCONCORDATARIA

13


CONCORSO_IRC 11/03/2020 16:40 Pagina 14

Il cambio di passo appare già evidente rispetto alla prospettiva lateranense della “catechesi scolastica”. Si sta affacciando alla riflessione - che naturalmente nei dibattiti culturali e politici degli anni Settanta e Ottanta si arricchirà variamente - la proposta di un servizio autenticamente scolastico sui temi della religione e della Religione cattolica in particolare. Il tutto mentre avanzano, a livello politico, le proposte di revisione del Concordato (il processo è cominciato già nel 1967, per concludersi poi nel 1984). Tra le proposte variamente in auge, quella del “doppio binario” presentata dal pedagogista e storico dell’educazione Luciano Pazzaglia (Università Cattolica) o l’altra, dello storico Pietro Scoppola, nota come “opzionalità obbligatoria”. La cifra comune è il riconoscimento dell’importanza di un insegnamento religioso, che pure deve misurarsi con i temi della confessionalità (cattolico) che potrebbe non essere per tutti, con la conseguenza di scelte diverse da parte di famiglie e alunni. Il dibattito conosce anche la posizione di quanti guardano decisamente al di là della stessa normativa concordataria, auspicandone il superamento e ritenendo che l’insegnamento religioso nella scuola debba starci a prescindere da accordi tra Stato e Chiesa, indipendentemente da appartenenze confessionali, in forza esclusivamente di necessità pedagogiche e culturali. Molto interessante tra gli anni Settanta e Ottanta, il “laboratorio” avviato dalla rivista Religione e scuola, sotto la direzione di Flavio Pajer, capace di attivare e rilanciare variamente opinioni anche diverse, in un confronto aperto e approfondito. Il risultato di tanti anni di pensiero sull’insegnamento della religione finirà per incanalarsi, nel 1984, nella soluzione neoconcordataria, che in qualche modo - e con i limiti propri legati allo stesso strumento usato - raccoglierà i fermenti emersi nella lunga stagione del dibattito, confezionando la proposta dell’IRC, un insegnamento “per tutti”, secondo le finalità della scuola, ma in

14

LA PROSPETTIVA NEOCONCORDATARIA


CONCORSO_IRC 11/03/2020 16:40 Pagina 15

ogni caso vincolato ad una posizione confessionale e addirittura di fatto “facoltativo” per via della possibilità concessa a famiglie e studenti di avvalersene o non avvalersene in nome “della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori”. Una formula destinata a far discutere. Prima però di concentrarci sulla formula neoconcordataria, e per capire il portato delle discussioni di tanti anni sull’insegnamento religioso, vale ricordare almeno due tappe importanti. La prima è la pubblicazione, nel 1969, degli Orientamenti per l’attività educativa della scuola materna pubblica, di tutti. Vi si prevedeva un’attività denominata “educazione religiosa”, obbligatoria per tutti (siamo, qui, fuori dall’ambito concordatario), spiegando che l’educazione religiosa, appunto, «costituisce un aspetto irrinunciabile dell’educazione del bambino. Essa consente il pieno ed armonico sviluppo della sua personalità». La seconda tappa, la più chiara, forse, rispetto all’evoluzione del dibattito di quegli anni, riguarda l’elaborazione dei nuovi programmi per la scuola elementare, affidata alla cosiddetta “Commissione Fassino”, che nel 1983 presenta un testo nel quale è compresa una materia autonoma, obbligatoria per tutti, chiamata “Conoscenza dei fatti religiosi”. Così si leggeva, tra l’altro (grassetto nostro): «Lo studio dei fatti e dei fenomeni religiosi nel curricolo scolastico elementare è richiesto dalla natura e dalle finalità della scuola. La scuola pubblica, infatti, nell’accogliere tutti i contenuti di esperienza, affettivi, morali e ambientali di cui l’alunno è portatore, deve favorire anche attraverso la conoscenza dei fatti e fenomeni religiosi lo svolgersi e l’esprimersi della sua personalità e contribuire alla formazione di un costume di reciproca comprensione e di rispetto tra soggetti pur di differenti posizioni in materia di religione, siano essi credenti o non credenti».

LA PROSPETTIVA NEOCONCORDATARIA

15


CONCORSO_IRC 11/03/2020 16:40 Pagina 16

«Ciascun fanciullo viene a scuola con un patrimonio variamente sviluppato di esperienze nel campo religioso. La scuola, che in quanto istituzione della società civile non ha un proprio credo da proporre né un agnosticismo da privilegiare, non entra nel merito delle posizioni personali riguardo al fatto religioso, ma ne riconosce legittimamente la diversità e la pluralità». «La religione può essere considerata sotto due aspetti: come insieme di contenuti oggettivi e come esperienza personale di fede. La scuola, come istituzione culturale, considera la religione come patrimonio oggettivo di elementi che possono essere colti, descritti e compresi attraverso i comuni processi di apprendimento scolastico».

Il testo degli esperti inserisce anche altri elementi di grande interesse, di fatto verrà fatto cadere e i nuovi programmi delle elementari (1985) faranno espresso riferimento alla nuova normativa neoconcordataria da poco approvata. Alla vigilia della firma del Nuovo Concordato è matura l’idea che nella scuola possa trovare posto un insegnamento “sulla religione”, richiesto dalle finalità della scuola stessa.

3. L’IRC neoconcordatario Le istanze che sono cresciute negli anni del dibattito sui temi dell’insegnamento religioso sono sul tavolo dove si firmano i nuovi accordi tra Stato e Chies (la Santa Sede) a. E finiscono “direttamente” nell’articolo 9, comma 2 del Nuovo Concordato, dove si legge (grassetto nostro) che: «La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'in-

16

LA PROSPETTIVA NEOCONCORDATARIA


CONCORSO_IRC 11/03/2020 16:40 Pagina 17

segnamento della Religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado» (NC 9,2).

Il tema della cosiddetta “catechesi scolastica” è ormai molto lontano. La prospettiva, legata ai Patti Lateranensi, di un insegnamento della Chiesa nello spazio della scuola, giustificato dall’importanza della Chiesa stessa nella società del tempo e rivolto al raggiungimento delle finalità della Chiesa non c’è più. Si parla, ora, di insegnamento curricolare: l’insegnamento della Religione cattolica (IRC) si giustifica nella scuola di tutti per ragioni che appartengono alla scuola stessa: il valore della cultura religiosa, l’importanza dei principi del cattolicesimo in rapporto alla cultura italiana. Per questi motivi non può mancare nella scuola di tutti, nel suo curricolo, che mira allo sviluppo pieno dell’uomo e del cittadino, a fornire gli elementi essenziali per un inserimento adeguato nella società. La “rivoluzione” rispetto al passato è completa. Ma - c’è un ma - lo strumento usato per compiere l’opera di trasformazione dell’insegnamento religioso in IRC curricolare, resta quello pattizio e definisce una collaborazione tra Stato e Chiesa che, per quanto spiegata dai suoi protagonisti con chiarezza e senza tentennamenti - IRC scolastico e culturale, nel quadro delle finalità dell’istituzione pubblica, servizio alla scuola di tutti: sarà un “mantra” a seguito della riforma neoconcordataria - continuerà ad alimentare una certa ambiguità cui si attaccheranno spesso gli avversari dell’IRC. Tra le ambiguità, la famosa clausola per avvalersi o meno dell’IRC, in nome della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori. Clausola che non si giustifica di fronte all’insegnamento disegnato dall’articolo 9,2, che risponde alle finalità della scuola e non chiama in causa appartenenze o scelte religiose. Né autorizza la Chiesa italiana, cui è affidata la gestione dell’IRC, a farne uno strumento diverso da quanto definito dal nuovo patto. Cosa ben chiara, peraltro, ai vescovi italiani: proprio pochi mesi dopo la firma del Nuovo Concordato veniva infatti

LA PROSPETTIVA NEOCONCORDATARIA

17


CONCORSO_IRC 11/03/2020 16:40 Pagina 18

pubblicata una Nota della Presidenza della conferenza episcopale (L’insegnamento della Religione cattolica nelle scuole dello Stato, 22 settembre 1984) nella quale si parla con chiarezza dell’IRC come “servizio a tutti”: «La Chiesa nella scuola non si fa carico solo di chi già crede, pochi o tanti che siano; essa guarda a tutta la realtà scolastica, nella sua complessità, non ignorando neppure le contraddittorie situazioni culturali e spirituali degli alunni. E, senza imposizioni, rivolge a tutti la sua proposta, anche a coloro che sono in ricerca, ai dubbiosi, agli increduli, a quanti si dicono non più credenti ma non rifiutano un discorso obiettivo e motivato sui contenuti del Cristianesimo cattolico» (9).

In modo maggiormente articolato e con chiarezza, sarà poi la Nota pastorale dei vescovi italiani, pubblicata il 19 maggio 1991 (Insegnare Religione cattolica oggi) a definire e consolidare il quadro neoconcordatario e in particolare (grassetto nostro): «Il significato e la portata del servizio che la Chiesa rende all'uomo nella scuola mediante l'insegnamento della religione cattolica. Una corretta comprensione della natura e delle finalità di questa disciplina scolastica fa emergere il suo valore autonomo e il suo contributo specifico al progetto educativo della scuola» (2).

Riflettendo sulla centralità della scuola, le sue finalità e la portata educativa, nel’ambito di una più ampia comunità educante, la Nota precisa, a proposito dell’IRC (grassetto nostro): «Esso offre il suo specifico contributo al pieno sviluppo della personalità degli alunni, promuovendo l'acquisizione della cultura religiosa, secondo le esigenze proprie di ciascun ordine e grado di scuola. L'insegnamento della Religione cattolica non è, dunque, un corpo estraneo o qualcosa di

18

LA PROSPETTIVA NEOCONCORDATARIA


CONCORSO_IRC 11/03/2020 16:40 Pagina 19

aggiuntivo o di marginale al processo scolastico, ma si inserisce armoniosamente nel contesto della vita della scuola, rispettandone e valorizzandone le finalità e i metodi propri». «Poiché l'insegnamento della Religione cattolica è un servizio alla crescita globale della persona, mediante una cultura attenta anche alla dimensione religiosa della vita, si può immediatamente comprendere come questa disciplina non debba essere proposta solo a quegli alunni che esplicitamente si dichiarano cattolici. Essa è un servizio educativo e culturale offerto a tutti quanti sono disposti a considerare i grandi problemi dell'uomo e della cultura, a riconoscere il ruolo insopprimibile e costruttivo che, in questi problemi, ha la realtà religiosa e a confrontarsi con il messaggio e con i valori della Religione cattolica espressi nella storia e nel vissuto del nostro popolo. Considerando poi che l'età giovanile è un momento privilegiato di ricerca e di verifica, è più facile comprendere come l'insegnamento della Religione cattolica risponda ai compiti propri della scuola pubblica, che è chiamata a favorire negli alunni l'attitudine al confronto, alla tolleranza, al dialogo e alla convivenza democratica».

La Nota, che va letta integralmente (in appendice) interviene su tutto l’ampio spettro di questioni legate all’IRC, ma quanto sottolineato fin qui fa emergere con chiarezza la nuova prospettiva recepita dalla revisione della normativa concordataria e che successivamente, negli anni, verrà consolidata anche sotto diversi aspetti (ad esempio lo statuto giuridico dei docenti, con i il primo concorso a cattedre), pur subendo non pochi “attentati”, in particolare riguardo alla prospettiva della cosiddetta alternativa dell’’”ora del nulla”, con l’uscita da scuola dei non avvalentesi o le incertezze sui temi della valutazione. Qui però interessa aver chiara la prospettiva delineata; insegnamento curricolare, per tutti, motivato dalle esigenze della scuola stessa. Gestito dalla Chiesa (con insegnanti “idonei”, che

LA PROSPETTIVA NEOCONCORDATARIA

19


CONCORSO_IRC 11/03/2020 16:40 Pagina 20

la rappresentano nella scuola: si è parlato a lungo, per loro, di “munus” ecclesiale, così come l’idoneità si è qualificata anche attraverso una complessa ed esigente richiesta di titoli di studio e di formazione permanente) perché ad essa lo Stato riconosce una particolare competenza e responsabilità. Lo fa proprio in quel nuovo Accordo del 1984, nell’articolo 1, dove si spiega che (grassetto nostro): «La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese».

Potremmo concludere qui, concentrandoci su due parole: “servizio” e “collaborazione”. Sono le chiavi di volta della prospettiva neoconcordataria, che ha superato ogni logica di privilegio - come si chiedeva dagli anni Sessanta del Novecento - e ha raccolto la consapevolezza di una Chiesa incamminata sulla strada tracciata dal Vaticano II, sempre più “a servizio” di ogni uomo, per tradurre nelle realtà temporali - rispettandone le autonomie e le finalità -- il messaggio sempre contemporaneo del Vangelo. Una Chiesa che ha fatto e fa uno sforzo importante per offrire una servizio qualificato alla scuola di tutti, in collaborazione con l’istituzione pubblica. Anche il nuovo concorso per gli IdR va in questa direzione.

20

LA PROSPETTIVA NEOCONCORDATARIA


CONCORSO_IRC 11/03/2020 16:40 Pagina 21

L’IRC in Italia: legislazione e strutturazione

2 di Luca

Raspi


CONCORSO_IRC 11/03/2020 16:40 Pagina 22

1. Perché esiste un insegnamento della Religione cattolica a scuola? Per rispondere a questa domanda, a livello giuridico, occorre fare riferimento al Concordato esistente tra lo Stato italiano e la Santa Sede, in virtù del quale l’Insegnamento della religione è presente in ogni scuola di ogni ordine e grado del nostro Paese. Il Concordato, che è una convenzione tra la Santa Sede ed uno Stato, stipulata per regolarne i rapporti, è stato siglato nel 1929 ed è parte dei Patti Lateranensi. Nel Concordato veniva regolato l’Insegnamento della religione e nella legge che diede esecuzione al trattato si legge: «L’Italia considera fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica l’insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l’insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d’accordo tra la Santa Sede e lo Stato» (Legge 27-5-1929, n. 818, art. 36).

L’articolo 7 della Costituzione italiana sancisce che lo Stato e la Chiesa cattolica sono indipendenti e sovrani e, inoltre, che i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi, che avrebbero, in futuro, potuto essere oggetto di revisione, visto che per diversi aspetti risultavano in discontinuità con l’assetto istituzionale italiano del 1948. Nel 1984 prese forma l’Accordo di revisione del Concordato lateranense del 1929, che apportò alcune importanti modifiche all’Insegnamento della religione, come si può evincere dal testo di legge: «La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, conti-

22

LEGISLAZIONE E STRUTTURAZIONE


CONCORSO_IRC 11/03/2020 16:40 Pagina 23

nuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della Religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado» (Legge 25-3-1985, n. 121, art. 9, c. 2).

Il fondamento giuridico concordatario è il risultato dell’intenzione sia statale che ecclesiastica di garantire la presenza di una formazione religiosa nella scuola capace di valorizzare l’eredità culturale e spirituale del cattolicesimo, offrendo un insegnamento pedagogicamente e didatticamente solido, nonché conforme agli obiettivi educativi del sistema di istruzione italiano, che si fonda sui principi costituzionali e della legislazione scolastica. La presenza dell’Insegnamento della Religione cattolica, IRC, nelle scuole di ogni ordine e grado, dal punto di vista pedagogico, trova fondamento nell’importanza che la religione ed il fenomeno religioso rivestono a livello antropologico e storico e, parimenti, nel valore formativo che la loro conoscenza può avere nella formazione e maturazione delle scelte religiose ed etiche del singolo studente. Questo insegnamento ricopre una parte importante nel curricolo degli studenti e può offrire, al di là delle personali convinzioni religiose, un’occasione unica di studio, conoscenza, approfondimento, crescita di consapevolezza intorno ai temi della spiritualità, religiosi in generale e in particolare della Religione cattolica, i cui principi fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano. Questa disciplina, avendo abbandonato ogni intenzionalità catechetica si è inserita nelle finalità della scuola, finalità che trovano il loro nucleo fondante nei principi costituzionali. La confessionalità non è un elemento che contrasta con la scolasticità. Proprio la confessionalità è ciò che permette all’IRC di possedere un’autentica proposta gnoseologica ed esistenziale, evitando di proporre una commistione di elementi che risulterebbe privo di solide basi epistemologiche, proprio perché in conformità con la dottrina della Chiesa nel rispetto della laicità dello Stato.

LEGISLAZIONE E STRUTTURAZIONE

23


CONCORSO_IRC 11/03/2020 16:40 Pagina 24

La scolasticità dell’IRC fa sì che sia presente nella scuola come una disciplina, per cui possiede programmi, libri di testo ed insegnanti specialisti qualificati.

2. Elementi di storia dell’insegnamento religioso nella storia della scuola italiana L’Istruzione religiosa entrò nel sistema scolastico italiano fin dalla sua origine. Alla vigilia della nascita del Regno d’Italia, fu diramata la Legge Casati – Regio Decreto Legislativo 13 novembre 1859, n. 3725 del Regno di Sardegna esteso nel 1861 con l’unificazione – con la quale fu strutturata giuridicamente la scuola, nel tentativo di affrontare le molteplici problematiche che, a quel tempo, interessavano l’istruzione. Questa legge prevedeva tra le materie di studio nei diversi gradi di scuola la presenza di un’istruzione religiosa obbligatoria, dalla quale, tuttavia era possibile essere dispensati, qualora fosse stata fatta richiesta scritta da parte dei genitori. Il contenuto della disciplina era catechistico. L’insegnamento alle elementari era affidato ai maestri che erano vigilati dal parroco, alla cui presenza ogni singolo studente doveva, ogni anno, sostenere l’esame di religione. Nelle scuole secondarie, invece, l’insegnamento era rimesso ad un direttore spirituale che era nominato dal ministero della Pubblica Istruzione. Nel 1877 il ministro Michele Coppino propose alcuni cambiamenti per la scuola, che vennero recepiti dalla Legge 15 luglio 1877, n. 3961, nota come Legge Coppino. Si tratta di una legge che impegnava, anzitutto, lo Stato ad innalzare l’obbligo di istruzione, portandolo da otto a nove anni di età. Lo spirito della norma era marcatamente laico, infatti l’istruzione religiosa divenne facoltativa, ovvero su richiesta delle famiglie; al suo posto venne istituito un corso denominato Prime nozioni dei doveri dell’uomo e del cittadino. Nella scuola secondaria, l’insegnamento religioso scompare e con esso la figura del direttore spirituale.

24

LEGISLAZIONE E STRUTTURAZIONE


CONCORSO_IRC 11/03/2020 16:40 Pagina 25

Nei primi anni del XX secolo, l’insegnamento della religione non subì sostanziali modifiche in ambito normativo e fu al centro di dibattiti politico-culturali talvolta molto accesi. Nel 1904 fu emanata una nuova legge per la scuola: la Legge 8 luglio 1904, n. 407, nota come Legge Orlando, che prolungò l’obbligo scolastico fino a 12 anni di età. L’insegnamento della religione continuava a non essere preso in considerazione ed anche per le ultime classi dell’obbligo era previsto, al suo posto, un corso di Nozioni delle istituzioni civili dello Stato e di morale civile. La scuola italiana conobbe un processo di riforma dopo il termine della Prima Guerra Mondiale. Essa venne riorganizzata dal ministro dell’Istruzione Giovanni Gentile nel 1923. Fu una riforma fortemente influenzata dalla visione filosofica del ministro, il quale riassettò l’ordinamento scolastico secondo una visione gerarchica e centralistica, ponendo l’istruzione classica all’apice degli studi, ad un grado inferiore la cultura scientifica ed ancora al di sotto la formazione tecnico-professionale. La ratio della riforma era quella di innalzare il livello culturale generale e, allo stesso tempo, attuare un modello pedagogico selettivo. Questa riforma si tradusse in alcuni Regi Decreti – Regi Decreti legislativi 31 dicembre 1922, n. 1679, 16 luglio 1923, n. 1753, 6 maggio 1923, n. 1054, 30 settembre 1923, n. 2102 e 1 ottobre 1923, n. 2185 – che attuarono importanti cambiamenti, fra cui l’istituzione della scuola materna, la durata di 5 anni della scuola elementare, l’inserimento di un esame di stato al termine di ogni ciclo scolastico ed un riordino dell’articolazione della scuola secondaria. La riforma si interessò dell’insegnamento della religione, che divenne obbligatorio alle elementari. Gentile attribuì una certa importanza all’insegnamento della religione, in quanto era da lui considerato come una forma di sapere legata alla fanciullezza ed era visto come il primo passo verso il futuro studio della filosofia. Una tappa di fondamentale importanza per l’Insegnamento della religione fu la sigla del Concordato tra il Regno d’Italia e la Santa Sede nel 1929. Il Concordato stabilì che la disciplina fosse

LEGISLAZIONE E STRUTTURAZIONE

25


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
IdR - Il nuovo concorso by ELI Publishing - Issuu