Skip to main content

Campus - Sample

Page 1

Campus Annibale Pinotti

Educazione civica oggi

Il piacere di apprendere © Casa Editrice G. Principato

Gruppo Editoriale ELi

1


Coordinamento redazionale Marco Mauri Redazione Roberto Rustico, Gianpiero Lotito, Mariuccia Teroni Consulenza didattica Alessandro Villalba Art director e copertina Enrica Bologni Progetto grafico e impaginazione Nextmedia Studio SL - Barcelona Immagine di copertina Silhouette colorate: Shutterstock © Robert Kneschke Studenti: Shutterstock © Ground Picture Media and communication concept: Shutterstock © Oleksiy Mark Referenze iconografiche: vedi pagina 240 Per le riproduzioni di testi e immagini appartenenti a terzi, inserite in quest’opera, l’editore è a disposizione degli aventi diritto non potuti reperire, nonché per eventuali non volute omissioni e/o errori di attribuzione nei riferimenti.

Prima edizione gennaio 2024 Printed in Italy © 2024 – Proprietà letteraria riservata. È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico, non autorizzata. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5 , della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale, possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi (Centro licenze e autorizzazioni per le riproduzioni editoriali), corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org. L’editore fornisce – per il tramite dei testi scolastici da esso pubblicati e attraverso i relativi supporti o nel sito www.gruppoeli.it – materiali e link a siti di terze parti esclusivamente per fini didattici o perché indicati e consigliati da altri siti istituzionali. Pertanto l’editore non è responsabile, neppure indirettamente, del contenuto e delle immagini riprodotte su tali siti in data successiva a quella della pubblicazione, dopo aver controllato la correttezza degli indirizzi web ai quali si rimanda.

Casa Editrice G. Principato Via G.B. Fauché 10 20154 Milano sito web: http://www.gruppoeli.it e-mail: info@gruppoeli.it Segnalazioni di errori La casa editrice attua procedure idonee ad assicurare la qualità nel processo di progettazione, realizzazione e distribuzione dei prodotti editoriali. La realizzazione di un libro scolastico è infatti un’attività complessa che comporta controlli di varia natura. È pertanto possibile che, dopo la pubblicazione, siano riscontrabili errori e imprecisioni. La casa editrice ringrazia fin da ora chi vorrà segnalarli a: Servizio clienti Principato – email: info@gruppoeli.it

Stampa: Tecnostampa – Pigini Group Printing Division – Loreto – Trevi 23.85.346.0P

2

© Casa Editrice G. Principato


Presentazione

Campus Educazione civica oggi CHE COS’È CAMPUS? Campus è un nuovo corso per l’insegnamento dell’Educazione Civica conforme alle Linee guida e agli obiettivi della programmazione educativo-didattica della Scuola secondaria di primo grado.

PERCHÉ CAMPUS? Per un insegnamento inclusivo e un nuovo approccio pluridisciplinare all’Educazione Civica. Tutti i docenti delle varie discipline sono coinvolti nelle diverse Unità di Apprendimento, collegate ai tre nuclei concettuali: Costituzione, Sviluppo sostenibile (anche con Agenda 2030), e Cittadinanza digitale.

QUALI SONO GLI OBIETTIVI? Gli obiettivi del manuale sono: conoscere, rielaborare e acquisire competenze e comportamenti in linea con il dettato costituzionale. La didattica è mirata e aggiornata secondo le ultime acquisizioni della pedagogia. Il testo può essere utilizzato sia per percorsi inclusivi sia per percorsi individuallizzati.

UNA STRUTTURA CHIARA Completo e ordinato sviluppo dei contenuti, seguendo gli articoli della Costituzione Italiana, presentati e illustrati nel contesto e non in appendice. Ogni UdA segue un argomento specifico: la Costituzione, i simboli della Repubblica, i diritti e i doveri, la famiglia, la scuola, il lavoro ecc.

SUDDIVISIONE IN AREE In relazione ai contenuti delle UdA, le lezioni sono suddivise tra Area umanistica (indicata con il colore giallo) e Area scientifico-tecnologica (colore verde). In tal modo i docenti possono attivare competenze di Educazione Civica senza allontanarsi dalla propria progettazione disciplinare.

All’interno delle varie UdA, in corrispondenza con le Lezioni, sono presentati numerosi luoghi Beni del FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano che illustrano perfettamente l’attuazione di esempi di Sviluppo sostenibile. Ai luoghi del FAI sono collegati attività di laboratorio e compiti di realtà. Numerosi sono anche i riferimenti agli obiettivi di Agenda 2030.

© Casa Editrice G. Principato

3


Il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS è una Fondazione senza scopo di lucro che si occupa con il contributo di tutti: • della cura in Italia di luoghi speciali per le generazioni presenti e future; i promuovere l’educazione, l’amore, la conoscenza e il godimento dell’ambiente, • d del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione; • d i vigilare sulla tutela dei beni paesaggistici e culturali, nello spirito dell’articolo 9 della nostra Costituzione. La Fondazione gestisce un insieme di beni di alto valore storico, culturale, paesaggistico al fine di conservare, sostenere e valorizzare il patrimonio di storia, arte e natura del nostro Paese, consentendone il godimento a tutti i cittadini italiani e ai visitatori stranieri. Il FAI offre ogni anno ai docenti numerose proposte didattiche – attività di formazione, concorsi, iniziative di scoperta del territorio, percorsi di visita interdisciplinari all’interno dei Beni gestiti dalla Fondazione – in linea con le indicazioni di Educazione Civica pubblicate dal Ministero dell’Istruzione: i progetti sono pensati per le scuole di ogni ordine e grado al fine di coinvolgere, tramite un’offerta differenziata, tutti gli studenti in un’esperienza didattica e formativa originale e memorabile.

Una classe in visita al Castello e Parco di Masino, Caravino (TO)

4

© Casa Editrice G. Principato


Indice 1. La Costituzione

7

Lezione 2 La famiglia e il diritto

68

8

Laboratorio Compiti e responsabilità in famiglia

69

Laboratorio Costituzione

9

Lezione 3 I diritti dei bambini e degli adolescenti

70

Lezione 2 La storia della Costituzione Italiana

10

Laboratorio Disegniamo l’albero dei diritti

71

Laboratorio Le prime costituzioni - La Costituzione Italiana

13

Lezione 4 Consumi responsabili in casa

72

Lezione 3 I principi fondamentali della Costituzione Italiana

14

Laboratorio Risparmiare energia si può!

73

Lezione 5 Potenzialità e pericoli delle nuove tecnologie

74

Laboratorio Uso corretto del cellulare

75

Lezione 6 La famiglia nell’arte

76

Laboratorio Gruppi di famiglia nell’arte

77

Lezione 7 La casa nella storia

78

Lezione 1 Storia e caratteristiche delle costituzioni

Laboratorio I principi fondamentali

16

2. I simboli della Repubblica Italiana

17

Lezione 1 17 Marzo, una giornata da ricordare

18

Laboratorio I personaggi che fecero l’Italia

19

Lezione 2 La bandiera, l’emblema, lo stendardo e l’inno

20

Laboratorio Le istituzioni e i loro simboli

21

Lezione 3 L’inno nazionale e i canti patriottici

22

Laboratorio Concerto con i canti del Risorgimento

23

Lezione 4 La coesione territoriale

24

Laboratorio Alla scoperta del PNRR

24

3. Diritti e doveri

25

Lezione 1 I diritti umani

26

Laboratorio Human rights

27

Lezione 2 Libertà, diritti e doveri nella Costituzione Italiana

28

Laboratorio I diritti dei cittadini

40

Parco Villa Gregoriana, Tivoli (RM)

41

Villa Necchi Campiglio, Milano

81

Laboratorio Smart home e sostenibilità ambientale

81

Casa Noha, Matera

82

Laboratorio Storia della casa

82

6. A scuola

83

Lezione 1 La scuola

84

Laboratorio Costituzione Italiana e scuola

85

Lezione 2 Il sistema scolastico italiano

86

Laboratorio L’organigramma dell’istituto

89

Lezione 3 Come comportarsi a scuola

90

Laboratorio Illustrare il Regolamento d’istituto

91

Lezione 4 Bullismo e cyberbullismo

92

Laboratorio Un manifesto contro il bullismo

93

Lezione 5 Scuola e sviluppo sostenibile

94

Laboratorio Raccolta differenziata

95 97

Laboratorio Il giardino romantico

44

Laboratorio Guida botanica per un erbario di classe

46

4. Uguaglianza, solidarietà, libertà religiosa

47

Lezione 1 Tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge

48

Laboratorio Illustrare il Codice della strada

Laboratorio Diseguaglianze e discriminazioni

49

Laboratorio Segnaletica per la sicurezza a scuola

99

Lezione 2 Solidarietà e volontariato

50

Orto sul Colle dell’Infinito, Recanati (MC)

100

Laboratorio Cultura del volontariato: recupero di un bene

51

Lezione 3 La libertà religiosa

52

Laboratorio Libertà religiosa a Scuola

53

Abbazia di Santa Maria di Cerrate, Lecce

54

7. Economia e lavoro

101

Lezione 1 Economia e società

102

Laboratorio Costituzione e attività economiche

103

Lezione 2 Il lavoro: diritti e doveri

104

Laboratorio Diritti e doveri dei lavoratori

105

Laboratorio Diritti sindacali

106

Lezione 4 L’abbazia di Santa Maria di Cerrate

56

Laboratorio Riconoscere il Romanico

58

Laboratorio Ricostruisci l’altare - Il Romanico in Italia

59

Laboratorio I settori produttivi

107

Lezione 5 Sostenibilità e biodiversità

60

Lezione 3 Tanti tipi di lavoro

108

Laboratorio Un esempio di sviluppo sostenibile

61

Laboratorio Diversi tipi e forme di lavoro

109

Lezione 6 L’agrobiodiversità

62

Lezione 4 Educazione finanziaria e al risparmio

110

Laboratorio Tutela della agrobiodiversità in digitale

64

Saline Conti Vecchi, Cagliari

112

5. In famiglia, a casa

65

Lezione 5 Il lavoro nelle saline

114

Lezione 1 La famiglia

66

Laboratorio Il Ciclo del sale

115

67

Lezione 6 Le zone umide delle saline

116

Laboratorio Zone umide in Italia

118

Laboratorio Le famiglie italiane

© Casa Editrice G. Principato


8. Cultura, Arte e Scienza

119

Laboratorio Forme e tipi di conflitto

173

120

Lezione 2 La pace e il diritto internazionale

174

Laboratorio I nuovi saperi dell’UNESCO

121

Laboratorio Bambini e bambine soldato

177

Lezione 2 La ricerca in Italia

122

Lezione 3 La pace e la guerra nelle opere d’arte

178

Laboratorio CNR Outreach

123

Laboratorio Opere di artisti per la pace

179

Lezione 3 I beni culturali

124

Lezione 4 I canti della Grande Guerra

180

126

Laboratorio Canti degli Alpini nella Grande Guerra

180

Lezione 1 Cultura e sviluppo della conoscenza

Laboratorio Beni culturali e paesaggio Villa e Collezione Panza, Varese

Monte Fontana Secca, Quero Vas (BL)

127

Laboratorio Storia e ambiente Monte Fontana Secca

181 182

Lezione 4 La collezione d’arte

128

Laboratorio Collezionismo

128

12. Ordinamento della Repubblica

183

Laboratorio Le opere di Dan Flavin

129

Lezione 1 Gli organi costituzionali

184

Lezione 5 Sostenibilità e biodiversità

130

Laboratorio Parlamento italiano

187

Laboratorio Essenze arboree

132

Lezione 2 La formazione delle leggi

188

9. Ambiente e paesaggio

133

Laboratorio Leggi in Italia

189

Lezione 1 La tutela di ambiente e paesaggio

134

Laboratorio Referendum e legge di bilancio

191

Laboratorio Tutela dei beni culturali e paesaggistici

137

Lezione 3 Il Presidente della Repubblica

192

Lezione 2 Cosa possiamo fare per l’ambiente?

138

Laboratorio Il Presidente della Repubblica

193

Laboratorio L’economia circolare e le 4R

139

Lezione 4 Governo e Pubblica Amministrazione

194

Lezione 3 La tutela degli animali

140

Laboratorio Governo e Pubblica Amministrazione

195

140

Lezione 5 La Magistratura

196

141

Laboratorio Amministrazione della Giustizia

199

Lezione 4 Armonia tra Uomo e Natura, secondo Francesco

142

Lezione 6 Gli enti locali

200

Laboratorio Ordine benedettino

142

Laboratorio Enti locali

205

144

Laboratorio Regioni, Province e Città metropolitane

207

I Giganti della Sila, Spezzano della Sila (CS)

208

Laboratorio Protezione degli animali Bosco di San Francesco, Assisi (PG)

Laboratorio Terzo Paradiso Giardino della Kolymbethra, Agrigento

145

Lezione 5 Sostenibilità e biodiversità

146

Lezione 7 Parchi nazionalil e parchi regionali

Laboratorio Agrobiodiversità alla Kolymbethra

148

Laboratorio Parchi nazionali e regionali

10. Salute e benessere

149

13. Legalità e senso civico

210 210

211

150

Lezione 1 Le virtù del buon cittadino

212

Laboratorio Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)

151

Laboratorio Vocabolario della legalità e del senso civico

213

Lezione 2 Vivere in buona salute

152

Lezione 2 Lotta contro la criminalità organizzata

214

Laboratorio Salute e stili di vita

153

Laboratorio Lotta contro mafie

219

Lezione 3 Educazione alimentare

154

Lezione 1 La tutela della salute

Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno (VA)

220

Laboratorio Alimentazione - Cibo - UNESCO

157

Lezione 3 Legalità e sostenibilità

222

Lezione 4 Lotta alle dipendenze

158

Laboratorio Il FAI per la legalità e la sostenibilità

224

Laboratorio Dipendenza dalle nuove tecnologie

159

14. Cittadini d’Italia, d’Europa, del mondo

225

Lezione 5 Epidemie e pandemie

160

Lezione 1 Cittadini d’Italia e d’Europa

226

Laboratorio Prevenzione e lotta alle pandemie

160

Laboratorio L’Unione europea

227

Villa dei Vescovi, Torreglia (PD)

161

Lezione 2 Gli obiettivi dell’Unione europea

228

Lezione 6 Alla scoperta di una villa veneta del ‘500

162

Laboratorio Istituzioni della UE

231

Laboratorio La vita sana oggi

163

Lezione 3 L’area Schengen e la moneta unica

232

Laboratorio Per una casa sostenibile

165

Laboratorio Area Schengen e euro

233

Lezione 7 Salute, sostenibilità e biodiversità

166

Lezione 4 Cittadini del mondo

234

Laboratorio Agenda 2030 a Villa dei Vescovi

167

Laboratorio L’ONU e i suoi organi

235

Lezione 8 Un frigorifero senza elettricità

168

Laboratorio Giornate internazionali ONU

237

11. La pace e la guerra

169

Lezione 1 Il mondo in guerra

170

Laboratorio Cause della guerra

171

Monastero di Torba, Gornate Olona (VA) Referenze iconografiche

© Casa Editrice G. Principato

238 240


Area scientifico-tecnologica

CITTADINANZA ATTIVA Riconoscere i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conoscere i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana. SOSTENIBILITÀ Comprendere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. CITTADINANZA DIGITALE Essere in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.

La Costituzione italiana, entrata in vigore il primo gennaio del 1948, è la legge fondamentale dello Stato italiano. Si è formata a seguito della caduta del fascismo e dell’esperienza della Seconda Guerra Mondiale, ed è stata scritta da un’Assemblea costituente eletta dal popolo nel 1946. È composta da 139 articoli e 18 Disposizioni transitorie e finali. Ogni articolo può essere a sua volta diviso in “commi”, cioè in singoli capoversi. I valori e i principi delineati nella nostra Costituzione sono un punto di riferimento per tutte le leggi e le politiche del paese e rappresentano il fondamento della democrazia italiana. La Carta costituzionale è vista come un patto sociale che riflette gli ideali di un’intera nazione, evidenziando il percorso dell’Italia verso la democrazia e la legalità dopo il periodo del totalitarismo.

▼I principi della Costituzione italiana esprimono i valori fondanti della Repubblica: democrazia, sovranità popolare e principi di uguaglianza e libertà. Tutelano la vita sulla terra, garantiscono pace, giustizia e istituzioni solide, anche in partnership con altri Paesi.

Lezione

1. • Storia e caratteristiche delle costituzioni

© Casa Editrice G. Principato

7

Area umanistica

1. La Costituzione


1

Storia e caratteristiche delle costituzioni Una costituzione è un tipo particolare di legge che contiene i principi e i valori di riferimento di uno Stato: definisce le regole principali della vita civile e politica, limita i poteri degli organi statali, garantisce le libertà individuali e specifica i diritti e doveri dei cittadini. Inoltre, indica gli obiettivi da raggiungere, prescrivendo degli “indirizzi programmatici” all’azione dello Stato, affinché i principi in essa enunciati siano resi effettivi e vengano concretamente realizzati. La costituzione è la fonte principale del diritto di uno Stato: a essa devono far riferimento le leggi ordinarie e ogni altro atto normativo pubblico. Nessuna legge, ordinanza o nessun regolamento possono andare contro ciò che è scritto nella Costituzione, pena la nullità. In sintesi, una Costituzione è la legge fondamentale, la legge delle leggi.

Le prime costituzioni L’ esigenza di una Costituzione nasce come risposta alla necessità di limitare i poteri assoluti dei re, come iniziativa politica di gruppi sociali (nobiltà e borghesia) contro la monarchia assoluta. I primi esempi di documenti scritti di tipo costituzionale sono: • la Magna Charta libertatum (1215), imposta dai baroni inglesi al re Giovanni Senzaterra per fissare dei limiti ai suoi poteri e affermare alcuni diritti riguardanti le libertà individuali; • il Bill of Rights (1689), che fu approvato dal Parlamento inglese al termine delle rivoluzioni del 1649 e del 1688 contro la politica assolutistica dei sovrani Stuart e con il quale ebbe inizio la prima forma di monarchia costituzionale moderna. L’ Inghilterra divenne così l’unico Stato in cui il re non aveva poteri assoluti e perciò fu considerata da molti pensatori e politici degli anni a seguire, soprattutto dai filosofi dell’Illuminismo, come l’esempio da imitare. Alla fine del Settecento si giunse alle prime formulazioni di testi costituzionali veri e propri: • la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti (4 Luglio 1776) e la Costituzione federale del 1787; Riproduzione della Magna Charta del 1215, realizzata nel 1733 da John Pine.

• la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (26 Agosto 1789) e la prima Costituzione francese (1791), entrambe approvate dall’Assemblea Nazionale dopo la Rivoluzione francese del 1789. Sia negli Stati Uniti sia in Francia si arrivò alla stesura dei documenti costituzionali dopo una rivoluzione: per l’indipendenza dall’Inghilterra negli Stati Uniti e contro la monarchia assoluta di Luigi XVI in Francia. Questi documenti sono ancora oggi considerati come un riferimento obbligato non solo storico, ma anche politico.

Le caratteristiche delle costituzioni Le costituzioni non sono tutte uguali, ma si differenziano rispetto ad alcune caratteristiche. Possono essere un documento appositamente composto per lo scopo come quella italiana, oppure essere composte da più testi o atti, come nel caso inglese. Le costituzioni moderne sono state in genere discusse e approvate da assemblee appo-

8

1 La Costituzione

© Casa Editrice G. Principato


Area umanistica

site, dette “costituenti”, o da Parlamenti, come per esempio la Costituzione Italiana. In passato, invece, era il sovrano a “concedere” la costituzione ai sudditi: in questo caso si parla di costituzione ottriate, dal francese octroyer che significa appunto “concedere”. Alcune costituzioni sono lunghe, cioè contengono molti articoli, altre sono brevi, per esempio quella statunitense, composta da soli 27 articoli, cui si aggiungono però numerosi emendamenti. Riguardo alle possibilità di modifica, le costituzioni possono essere rigide o flessibili: le prime non sono facilmente modificabili (come avviene per la Costituzione Italiana), le seconde possono esserlo invece senza attivare procedure lunghe e complesse.

I contenuti di una costituzione Le costituzioni non sono tutte uguali, ma presentano generalmente alcuni elementi comuni. Quasi tutte affermano valori e principi che si rifanno alla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 o alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata dall’ONU nel 1948. Altro elemento comune è la divisione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, idea chiave ereditata dai pensatori illuministi come limite al potere assoluto dello Stato. Quasi tutte le costituzioni hanno anche un valore programmatico: indicano cioè anche delle direzioni, degli obiettivi verso cui l’azione politica e la società nel suo insieme dovrebbero tendere. Le costituzioni, tutte senza nessuna esclusione, sono poi figlie del loro tempo, sono state cioè pensate e scritte all’interno di un contesto storico, sociale e politico ben preciso. Con il passare del tempo, queste condizioni possono mutare e far sorgere nuove esigenze o cambiare gli equilibri politici all’interno della società: ecco quindi che in alcuni casi si procede a una revisione costituzionale, cioè alla modifica della costituzione per adeguarla alle necessità del tempo in cui si vive e per progettare il futuro secondo nuovi criteri.

Testo della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti d’America, 1776.

CITTADINANZA ATTIVA

Costituzione 1. Definisci il significato del termine costituzione completando ogni punto dell’elenco. Una costituzione: a. contiene .….......................................................................................................................................…............ b. definisce …........................................................................................................................................…............ c. limita ……............................................................................................................................................….......... d. garantisce …..................................................................................................................................................... e. indica …............................................................................................................................................….........… f. è la fonte ….................................................................................................................................................…..

Lezione

1. • Storia e caratteristiche delle costituzioni

© Casa Editrice G. Principato

9


2

La storia della Costituzione Italiana Prima della Costituzione: lo Statuto albertino Nel XIX secolo, il Regno d’Italia aveva una propria costituzione, lo Statuto albertino, così chiamato perché era stato concesso dal re di Sardegna Carlo Alberto il 4 Marzo 1848. Dopo la proclamazione del Regno d’Italia nel 1861, lo Statuto albertino divenne lo Statuto del Regno d’Italia e rimase in vigore fino alla fine della monarchia, avvenuta al termine della Seconda guerra mondiale. Lo Statuto attribuiva molti poteri al re che condivideva il potere legislativo con il Parlamento e manteneva anche poteri esecutivi e di nomina: per esempio nominava i senatori, che non erano eletti dal popolo, tutte le cariche dello Stato e della magistratura. Lo Statuto affermava l’uguaglianza giuridica delle persone, ma poco si preoccupava dei problemi sociali e del lavoro. Infine, era una costituzione flessibile, cioè facilmente modificabile anche con leggi ordinarie.

La Costituzione: la genesi

16.6 Sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti a tutti i livelli.

Alla fine della Seconda guerra mondiale, i partiti politici impegnati nella Resistenza al Nazismo e al Fascismo riuniti nel CLN (Comitato di Liberazione Nazionale), pur nella diversità degli orientamenti politici, si accordarono nel porre fine alla dittatura fascista e nello stabilire le condizioni per la formazione di uno Stato democratico in cui i diritti di libertà e partecipazione politica fossero garantiti. Dopo l’abdicazione del re Vittorio Emanuele III, i poteri passarono temporaneamente al figlio Umberto II. Si convocarono le elezioni per scegliere se l’Italia dovesse rimanere una monarchia o divenire una repubblica (referendum istituzionale) e, contemporaneamente, eleggere un’Assemblea costituente a cui affidare il compito di scrivere una nuova costituzione in sostituzione dello Statuto albertino. Alla consultazione elettorale furono ammesse, per la prima volta in Italia, anche le donne. Con le elezioni del 2 Giugno 1946 la maggioranza scelse la forma repubblicana e furono eletti i 556 deputati dell’Assemblea costituente. A favore della repubblica votò il 54,3% degli elettori, mentre la monarchia raccolse il 45,7% dei voti. Il re Umberto II andò in esilio e iniziò così la storia dell’attuale Repubblica Italiana. All’interno dell’Assemblea costituente fu nominata una Commissione con l’incarico di scrivere il nuovo testo costituzionale da presentare successivamente all’Assemblea stessa per la discussione e l’approvazione. I lavori procedettero senza perdite di tempo: il 31 gennaio 1947 terminò la fase preparatoria con la presentazione del testo alla discussione nell’aula parlamentare. L’Assemblea esaminò, discusse e votò gli articoli proposti, fino ad arrivare all’approvazione del testo definitivo il 22 dicembre 1947. La Costituzione della Repubblica Italiana fu promulgata il 27 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948.

La Costituzione: i principi fondamentali La Costituzione esprime anzitutto il desiderio di libertà e di dar vita a una nuova fase della storia politica italiana dopo il periodo fascista.

10

1 La Costituzione

© Casa Editrice G. Principato


Area umanistica

Le forze politiche presenti nell’Assemblea costituente avevano orientamenti diversi, a volte contrastanti, ma riuscirono a trovare intese per il bene comune. Dalla lettura degli articoli della Costituzione emergono alcuni punti chiave che ne sintetizzano lo spirito complessivo. Li elenchiamo di seguito. • Democrazia, libertà e sovranità popolare: esprimono il rifiuto della dittatura e di forme autoritarie di governo, oltre a garantire, seguendo l’esempio della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, le libertà e i diritti individuali. • Lavoro, uguaglianza, solidarietà, partecipazione: esprimono l’attenzione ai problemi sociali e costituiscono un impegno a garantire a tutti i cittadini pari diritti e a eliminare gli ostacoli che possono limitare l’effettiva libertà e uguaglianza (art. 3). • Autonomie locali: la Costituzione indica un programma di lavoro per il futuro, per favorire la piena partecipazione dei cittadini alla vita politica e all’amministrazione della cosa pubblica.

La Costituzione: la struttura La Costituzione della Repubblica Italiana è lunga e dettagliata, composta da 139 articoli e 18 Disposizioni transitorie e finali. Ogni articolo può essere a sua volta diviso in “commi”, cioè i singoli capoversi. COSTITUZIONE ITALIANA PREMESSA: principi fondamentali PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI La prima parte definisce nei dettagli i diritti e i doveri dei cittadini nei vari ambiti della vita sociale e politica.

La premessa contiene i principi fondamentali, le affermazioni che esprimono i valori-guida e lo “spirito” dell’intero testo. Rapporti civili

13 – 28

TITOLO II

Rapporti etico-sociali

29 – 34

TITOLO III

Rapporti economici

35 – 47

TITOLO IV

Rapporti politici

48 – 54

Sezione I

Le Camere

55 – 69

Sezione II

La formazione delle leggi

70 – 82

Il Presidente della Repubblica

83 – 91

Sezione I

Il Consiglio dei Ministri

92 – 96

Sezione II

La Pubblica Amministrazione

97 – 98

Sezione III

Gli organi ausiliari

99 – 100

Sezione I

Ordinamento giurisdizionale

101 – 110

Sezione II

Norme sulla giurisdizione

111 – 113

Le Regioni, le Province, i Comuni

114 – 133

Sezione I

La Corte costituzionale

134 – 137

Sezione II

Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.

138 – 139

Hanno la funzione di gestire il passaggio dal precedente ordinamento a quello repubblicano.

I – XVIII

TITOLO II

TITOLO III Il Governo

TITOLO IV La Magistratura TITOLO V TITOLO VI Garanzie costituzionali

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1 – 12

TITOLO I

TITOLO I Il Parlamento PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA La seconda parte contiene l’organizzazione dello Stato, con la suddivisione dei poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario), l’articolazione delle autonomie amministrative e le garanzie costituzionali, comprese le procedure per la modifica della Costituzione stessa.

ARTICOLI

Lezione

© Casa Editrice G. Principato

2 • La storia della Costituzione Italiana

11


Le modifiche alla Costituzione La Costituzione contiene, come già detto, anche un “programma” per il futuro. Infatti, subito dopo la sua entrata in vigore, non tutto ciò che era previsto dal testo era stato attuato. Per esempio, la Corte costituzionale, prevista dagli articoli 134-137, è entrata in funzione solo nel 1956 e le Regioni, previste dagli articoli del Titolo V, furono attuate solo nel 1970. Inoltre, il testo costituzionale ha già subito diverse modifiche, seguendo le procedure previste dagli articoli 138 e 139. In gran parte si è trattato di adeguamenti e precisazioni ad alcuni particolari previsti nel testo di alcuni articoli. Di seguito elenchiamo i cambiamenti più importanti. • Riforma del Titolo V (artt. 114-133) del 2001 che ha modificato i rapporti fra Stato e autonomie locali attribuendo maggiori competenze e poteri alle Regioni. • Nel 2007, il testo dell’art. 27 è stato cambiato, eliminando il riferimento alle leggi militari in guerra e lasciando unicamente l’affermazione “Non è ammessa la pena di morte”. • Nel 2012 è stato introdotto il principio del “pareggio in bilancio”, con la modifica di alcuni articoli (81, 97, 117, 119) mediante la legge costituzionale 20 Aprile 2012 n. 1. • Nel 2020, la legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 ha modificato gli artt. 56, 57 e 59 riducendo il numero dei parlamentari, da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori elettivi.

15.1 Entro il 2020, garantire la conservazione, il ripristino e l'uso sostenibile degli ecosistemi di acqua dolce terrestri e nell’entroterra e dei loro servizi, in particolare le foreste, le zone umide, le montagne e le zone aride, in linea con gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali.

12

1 La Costituzione

• Nel 2022, la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 ha modificato gli articoli 9 e 41, in ottemperanza alle richieste degli obiettivi dell’Agenda 2030. La tutela dell’ambiente, la sostenibilità dello sviluppo e una prospettiva di responsabilità fra le generazioni diventano così condizioni imprescindibili per perseguire gli obiettivi che la Carta costituzionale si prefigge.

Nuove proposte di riforma costituzionale Dal dibattito nella società e fra le forze politiche emergono sempre nuove proposte di riforma costituzionale, motivate dall’esigenza di adeguare il testo costituzionale ai cambiamenti della società e a nuove visioni del futuro. I punti maggiormente in discussione riguardano vari aspetti del sistema politico-istituzionale italiano, in particolare il bicameralismo perfetto, che prevede pari compiti e poteri per la Camera e il Senato. In base a esso, ogni legge, per divenire esecutiva, deve essere approvata senza modifiche da entrambe le Camere, richiedendo una doppia lettura e una doppia votazione. Alcuni propongono di porre fine a questo sistema e di affidare invece compiti diversi alle due Camere, eliminando così la doppia procedura nel processo legislativo. Una simile proposta di modifica del bicameralismo è stata però bocciata dal referendum tenutosi il 4 dicembre 2016, che ha respinto anche la variazione di alcune parti del Titolo V. Altri punti di discussione riguardano la riforma della Magistratura (Parte II, Titolo IV), l’elezione diretta del Presidente della Repubblica o del Presidente del Consiglio, l’assegnazione di maggiori poteri all’esecutivo, il riordino del sistema delle autonomie locali.

© Casa Editrice G. Principato


Area umanistica

CITTADINANZA ATTIVA

A Le prime costituzioni 1. Come si arriva alla scrittura di vere e proprie costituzioni? Dopo aver riletto il testo di pagina 2 della Lezione 1, completa le tappe principali del cammino verso le costituzioni con le informazioni appropriate. a. Inghilterra, 1215: ...................................................................................................................................... b. Inghilterra, 1689: ...................................................................................................................................... c. Stati Uniti d’America, 1776: ..................................................................................................................... d. Stati Uniti d’America, 1787: ..................................................................................................................... e. Francia, 1789: ..........................................................................................................................................

B La Costituzione Italiana 1. Quali erano le caratteristiche dello Statuto albertino? Confrontale con la Costituzione della Repubblica Italiana e indicale con una crocetta.

Statuto albertino, 1848

Sì

No

Costituzione Italiana, 1948

Approvato dal Parlamento

Approvata dal Parlamento

Concessa dal re

Formulata dall’Assemblea costituente

Il re mantiene poteri legislativi

Le leggi sono discusse in Parlamento

I senatori erano eletti dal popolo

I parlamentari sono eletti dal popolo

Sì

No

2. Come è nata la Costituzione Italiana? Elenca i momenti storici principali attraverso cui si arrivò alla redazione e all’approvazione della Costituzione Italiana. .................................................................................................................................................................. 3. Quali parole-chiave useresti per sintetizzare il contenuto e lo spirito della Costituzione Italiana? Elencale e spiegane brevemente il significato con parole tue. .................................................................................................................................................................. 4. Quali sono state finora le principali modifiche apportate al testo costituzionale? Quale invece non fu approvata? ..................................................................................................................................................................

Lezione

© Casa Editrice G. Principato

2 • La storia della Costituzione Italiana

13


3

I principi fondamentali della Costituzione Italiana La Costituzione afferma i principi e valori fondanti della vita civile nella Repubblica Italiana. Da una attenta lettura dei principi fondamentali si possono ricavare le idee-chiave che, nel loro insieme, guidarono i padri costituenti nella discussione e approvazione del testo. • Democrazia e repubblica (articolo 1): la scelta della forma repubblicana, avvenuta con il referendum istituzionale del 2 Giugno 1946, è accompagnata dall’aggettivo “democratica” e dall’affermazione che la sovranità appartiene al popolo, nei limiti previsti dalla legge. Il termine “democratica” indica da una parte la negazione di ogni forma di governo dittatoriale o autoritario, dall’altra l’impegno verso la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica dello Stato. • Dignità umana e diritti inviolabili dell’uomo (articoli 2 e 3): alla persona umana è riconosciuto un valore assoluto, precedente alla legge stessa dello Stato (inviolabile e perciò non modificabile, irrinunciabile), non solo rispetto al singolo individuo, ma anche con riferimento alle formazioni sociali (famiglia, scuola, …) in cui si svolge concretamente la vita delle persone.

Articolo 1 L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

• Uguaglianza di fronte alla legge (articolo 3): l’affermazione dell’uguaglianza e della pari dignità di fronte alla legge è accompagnata anche dall’impegno programmatico per lo Stato di rimuovere gli ostacoli che possono impedire il pieno sviluppo della persona umana; non si intende quindi solo l’uguaglianza giuridica, come nelle costituzioni liberali dell’Ottocento, ma anche un impegno sociale verso una uguaglianza nei fatti concreti della vita. • Importanza del lavoro (articoli 1 e 4): il lavoro nella nostra Costituzione assume un ruolo di primo piano, a fondamento della dignità umana (articolo 1) ed è affermato come un diritto di tutti e, nello stesso tempo, un dovere di ognuno per contribuire al benessere e al progresso della società.

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

14

1 La Costituzione

© Casa Editrice G. Principato


Area umanistica

• Solidarietà (articoli 2, 4 e 6): l’impegno nella solidarietà politica, economica e sociale è affermato come dovere inderogabile di ogni cittadino e della Repubblica stessa. • Indivisibilità della Repubblica, autonomie locali e decentramento (articolo 5): la Repubblica è “una e indivisibile”, ma si riconosce l’importanza delle autonomie locali e del decentramento amministrativo e la tutela le minoranze linguistiche (articolo 6). • Libertà di religione (articoli 7, 8): la Costituzione afferma la piena libertà religiosa e la libertà di auto-organizzazione delle Chiese. Inoltre affida alla legge ordinaria la definizione di patti e accordi fra lo Stato e le singole Chiese, ponendo come unico limite il rispetto dell’ordinamento giuridico italiano. I rapporti con la Chiesa cattolica, prevalente nel nostro Paese, sono definiti dai Patti Lateranensi (1929) e successive modifiche (1985). • Rifiuto della guerra e impegno per la pace (articolo 11): la tragica esperienza della Seconda guerra mondiale, appena conclusa, spinse i padri costituenti alla scelta di ripudiare la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali e all’impegno per la pace anche attraverso l’adesione alle organizzazioni internazionali che in quegli anni erano sorte (ONU). • Importanza della scienza e della cultura; attenzione all’ambiente e ai valori del territorio (articolo 9): la Costituzione attribuisce alla Repubblica il compito di promuovere la ricerca scientifica e tecnologica e di tutelare il paesaggio, il patrimonio storico e artistico, l’ambiente, la biodiversità e gli animali. • Stato di diritto (articoli 1 e 10): le libertà individuali e i diritti sociali trovano il loro limite solo nella legge. La Repubblica Italiana si costituisce, quindi, come stato di diritto, in cui la legge, costituzionale e ordinaria, fissa i riferimenti obbligati della vita civile. I cittadini sono tenuti al rispetto della legge (principio di legalità) che rappresenta anche un limite all’azione dello Stato nei loro confronti. Con l’articolo 10 si allinea l’ordinamento giuridico italiano a quello internazionale, riconoscendone così le norme relative agli stranieri, con particolare riferimento al diritto d’asilo e all’estradizione.

Articolo 11 L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.

Articolo 7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Lezione

3 • I principi fondamentali della Costituzione Italiana

© Casa Editrice G. Principato

15


COMPITO DI REALTÀ

I principi fondamentali della Costituzione Italiana 1. Dopo aver letto con attenzione i primi 11 articoli della Costituzione Italiana, dividetevi in piccoli gruppi e realizzate una rappresentazione di ciascuno di essi nella forma che preferite. Potete prendere spunto dagli esempi che seguono. a. Disegnare un cartellone Per ciascun articolo della Costituzione, ogni gruppo disegna un cartellone con il testo completo dell’artico lo, scritto a caratteri cubitali, accompagnato da un disegno esplicativo e/o da qualche foto significativa. Completate graficamente il cartellone con una cornice ornamentale. b. Realizzare un podcast audio Ogni studente registra con uno smartphone la lettura di un articolo della Costituzione (o di una parte di es so), per creare un podcast da pubblicare nel sito internet della Scuola o nelle chat tra studenti/genitori. Riascoltare con attenzione, ogni tanto, il testo dei principi fondamentali della Costituzione fa sempre bene! c.

Realizzare un fumetto Per ciascun articolo della Costituzione, ogni gruppo disegna la pagina di un fumetto, con una o più vignet te per illustrare il contenuto dell’articolo stesso. Potete trovare qualche ispirazione cercando in biblioteca o internet, possibilmente senza copiare!

d. Realizzare un video o una presentazione multimediale Potete realizzare anche un video, mentre un alunno o un’alunna legge il testo dell’articolo e postare il video sui social. In fase di montaggio video potete inserire alcune immagini significative prese dal web. Come alternativa al video, potete realizzare una presentazione multimediale: poche slide per ciascun arti colo.

Nella foto, Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo e Libania Grenot le ragazze che hanno vinto la staffetta 4x400 ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona del 2018.

16

1 La Costituzione

© Casa Editrice G. Principato


Area scientifico-tecnologica

Disuguaglianza e cooperazione CITTADINANZA ATTIVA Conoscere i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana. Riconoscere i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana. SOSTENIBILITÀ Essere consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. CITTADINANZA DIGITALE Essere in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.

In linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030, i simboli della Repubblica Italiana sottolineano la necessità di ridurre le disuguaglianze (tra i cittadini e tra le zone geografiche del Paese) attraverso azioni di coesione interna e collaborazione con gli altri Stati, in Europa e nel mondo intero. In particolare, l’ OBIETTIVO 10 punta all’adeguamento delle politiche e degli strumenti legislativi per ridurre, in ogni Paese, le disparità basate sul reddito, o sul sesso, l’età, la disabilità, la razza, la classe, l’etnia, la religione, lo status economico o di altra natura. L’ OBIETTIVO 17 , invece, chiede di rafforzare la cooperazione Nord-Sud in Italia (e anche a livello internazionale) nell’ambito della finanza, della tecnologia, della capacità di sviluppo e del commercio.

▼La bandiera tricolore, a tre bande verticali uguali, verde, bianca a rossa, rappresenta l’unità e l’identità nazionale dell’Italia.

Lezione

1. • Storia e caratteristiche delle costituzioni

© Casa Editrice G. Principato

17

Area umanistica

2. I simboli della Repubblica Italiana


17 Marzo, una giornata da ricordare

1

Ogni anno, il 17 marzo ricorre la Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera. Le celebrazioni, sancite dall’approvazione della Legge 23 novembre 2012, n. 222, prevedono la deposizione di corone d’alloro da parte di rappresentanti del Governo presso le tombe che custodiscono le spoglie mortali di Vittorio Emanuele II, Camillo Benso Conte di Cavour, Giuseppe Mazzini e Giuseppe Garibaldi rispettivamente al Pantheon di Roma, a Santena (TO), al Cimitero Monumentale Staglieno di Genova e a Caprera. Ma chi erano questi personaggi, perché meritano di essere celebrati con corone di alloro e perché in luoghi diversi? La risposta è molto semplice: si tratta di alcuni tra i protagonisti del Risorgimento e dell’Unità d’Italia, vissuti nel XIX secolo ma ancor oggi meritevoli di essere ricordati nei luoghi della loro sepoltura. Le loro azioni sono studiate sui libri di storia, ma proviamo a ricordarli brevemente.

Vittorio Emanuele II Chiamato “il re galantuomo”, divenne re di Sardegna nel 1849 e con Cavour e Garibaldi fu protagonista dell’unificazione dell’Italia, della quale fu il primo re dal 1861 al 1878. Nel 1860 aiutò segretamente Garibaldi nell’impresa dei Mille, che portò alla conquista della Sicilia e dell’Italia meridionale. Vittorio Emanuele II scese nello Stato pontificio, conquistando Marche e Umbria con l’esercito piemontese. Il re poi incontrò Garibaldi a Teano, presso Caserta riunificando l’Italia, a parte il Lazio, restato al Papa. La capitale fu portata da Torino a Firenze nel 1865. Fu trasferita da Firenze a Roma nel 1871, dopo la presa della città avvenuta nel 1870.

Camillo Benso, conte di Cavour Camillo Cavour nacque nel 1810 a Torino. Dopo aver frequentato l’Accademia militare, viaggiò per tutta Europa conoscendo realtà politiche diverse e rafforzando le sue idee liberali. Queste idee lo portarono a sostenere la teoria del “giusto mezzo”, che prevede un modello di sviluppo basato su riforme sociali, per garantire nuova dignità alle classi lavoratrici, e su riforme istituzionali che prevedano poteri basati sulla costituzione. Dopo un periodo passato come imprenditore agricolo, nel 1848 decise di entrare in politica, a seguito dei moti rivoluzionari. Subito eletto deputato al Parlamento Subalpino, nel 1850 diventò ministro dell’Agricoltura, del Commercio e della Marina, nel 1851 ministro delle Finanze e nel 1852 presidente del Consiglio dei ministri. Nel giro di pochi anni riuscì a portare il piccolo Regno di Sardegna a livello delle grandi potenze europee. L’alleanza con Napoleone III, imperatore di Francia, consentì la vittoria contro gli Austriaci e la conquista di Lombardia, Emilia e Toscana ma non del Veneto, che restò all’Austria. Cavour, deluso, si dimise, ma nel 1860 accettò di formare un nuovo governo, che appoggiava Garibaldi per la conquista dell’Italia meridionale, ancora sotto il dominio dei Borbone. Il 17 marzo 1861 il Parlamento proclamò Vittorio Emanuele II “re d’Italia” e dichiarò Torino capitale del Regno e nominò Cavour a presiedere il primo governo italiano. Meno di tre mesi dopo Cavour morì per malattia.

18

2 I simboli della Repubblica Italiana

© Casa Editrice G. Principato


Area umanistica

Giuseppe Mazzini Nato a Genova nel 1805, Giuseppe Mazzini fu il patriota che, più di ogni altro, lottò per l’indipendenza degli italiani dalla dominazione straniera e per la loro costituzione in uno Stato unitario. Nel 1827 si iscrisse alla Carboneria, organizzazione rivoluzionaria segreta, ma fu arrestato e costretto all’esilio. A Marsiglia, nel 1831 fondò la Giovine Italia, un’organizzazione che aveva lo scopo di lottare per un’Italia unita, democratica e repubblicana. Nel 1834, in Svizzera, fondò anche la Giovine Europa, con l’obiettivo di diffondere le idee rivoluzionarie anche negli altri Paesi europei. Espulso dalla Svizzera, si rifugiò in Inghilterra, dove creò l’Unione degli operai italiani. Fu sostenitore di tutti i moti rivoluzionari, anche di quelli più sfortunati, come quello che portò nel 1849 alla Repubblica Romana, stroncata dalle truppe francesi. Dopo l’unificazione del 1861 Mazzini fu emarginato in quanto sostenitore della Repubblica. Morì nel 1872 a Pisa, clandestino, sotto il nome di dottor Brown.

Giuseppe Garibaldi Nato a Nizza nel 1807, aderì alla Giovine Italia di Mazzini e partecipò ai moti insurrezionali in Italia. Dal 1835 al 1848 visse in America, combattendo per l’indipendenza in vari Paesi. Rientrato in Italia, nel 1849 partecipò alla breve esperienza della Repubblica Romana, allontanandosi poi dalle idee di Mazzini per sostenere la monarchia nella lotta contro l’Austria. Nel 1860 fu l’artefice dell’impresa dei Mille per la liberazione dell’Italia meridionale. Partecipò alla Terza guerra d’Indipendenza del 1866 per l’annessione del Veneto, ma gli fu impedito di marciare verso Roma. Negli ultimi anni della sua vita si avvicinò al socialismo e fu costretto all’esilio sull’isola di Caprera, dove morì nel 1882. Oggi è ricordato come l’Eroe dei due mondi.

CITTADINANZA ATTIVA

I personaggi che fecero l’Italia 1. Che cosa si celebra nella data del 17 marzo? ......................................................................................................................................................................... 2. Indica le esatte corrispondenze tra i personaggi e il loro ruolo storico.

Vittorio Emanuele II

Eroe dei due mondi

Camillo Cavour

Patriota fondatore della Giovine Italia

Giuseppe Mazzini Primo re d’Italia

Giuseppe Garibaldi

Primo Presidente del Consiglio del Regno d’Italia

Lezione

© Casa Editrice G. Principato

1. • 17 Marzo, una giornata da ricordare

19


2

La bandiera, l’emblema, lo stendardo e l’inno La Repubblica Italiana nasce all’indomani della Seconda guerra mondiale, costruita sulle macerie di un Paese distrutto e diviso. Per ricostruire l’identità e la memoria pubblica di una nazione era necessario creare dei simboli e celebrarli in feste nazionali: infatti, anche nella celebrazione di feste ufficiali una nazione racconta se stessa, e trova la propria identità. Quattro sono i simboli della Repubblica Italiana: • il tricolore; • l’emblema; • lo stendardo; • l’inno nazionale.

Articolo 12 La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

La bandiera tricolore L’ articolo 12 della Costituzione stabilisce che la bandiera della Repubblica è il tricolore, caratterizzato da tre fasce verticali di uguali dimensioni. Il tricolore si ispira al modello francese del 1790 ove le tre bande uguali rappresentano i tre fondamenti delle democrazie moderne: libertà, fraternità, uguaglianza. Sul significato dei colori, verde, bianco e rosso, esistono varie interpretazioni: • il verde dei prati, il bianco delle nevi e il rosso del sangue versato; • verde speranza, bianco purezza del popolo e rosso passione con cui gli italiani hanno sempre combattuto. Il tricolore ha una propria festa, istituita nel 1996 per celebrare la nascita del primo tricolore, avvenuta a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797. Si trattava allora di uno stendardo a bande orizzontali, con al centro l’emblema della Repubblica Cispadana: i colori sembra derivassero da quelli della coccarda utilizzata dagli studenti bolognesi nei primi moti del 1794. La bandiera oggi non è solo un simbolo ma anche un principio costitutivo della Repubblica, espressione dei valori e dei principi fondamentali su cui si fonda la società italiana nella vita quotidiana. La legge n. 22/1998 ha fissato criteri e modalità omogenei di esposizione della bandiera della Repubblica Italiana e di quella dell’Unione europea all’esterno delle sedi di uffici pubblici e delle istituzioni sia nazionali sia locali. Il compito affidato alla bandiera è di rappresentare gli stimoli socio-morali che si collegano a ciascuna delle seguenti funzioni: • rinvigorire la coscienza dell’identità di italiano e l’orgoglio dell’appartenenza al popolo italiano;

Bandiera della Repubblica Cispadana (1797).

20

• cogliere il senso della solidarietà unificatrice che lega ciascun italiano agli altri connazionali; • avvertire la presenza costante della sovranità dello Stato, alla quale affidarsi.

2 I simboli della Repubblica Italiana

© Casa Editrice G. Principato


Area umanistica

Lo stendardo del Presidente della Repubblica Lo stendardo presidenziale costituisce, nel nostro ordinamento militare e cerimoniale, il segno distintivo della presenza del Capo dello Stato e segue perciò il Presidente della Repubblica in tutti i suoi spostamenti. Lo stendardo segnala la presenza del Capo dello Stato e viene innalzato sul Torrino del Quirinale, sugli edifici, sulle automobili, sulle navi, sugli aerei che lo ospitano e all’interno delle sale dove egli è presente. Il nuovo stendardo presidenziale, che si ispira alla bandiera della Repubblica Italiana del 1802-1805, vuole legare maggiormente l’insegna del Capo dello Stato al tricolore, sia come preciso richiamo storico al Risorgimento, sia come simbolo dell’unità nazionale. Ha forma quadrata con bordatura d’azzurro, con al centro l’emblema della Repubblica. Simboleggia anche le Forze Armate, di cui il Presidente della Repubblica è capo.

Stendardo del Presidente della Repubblica, in uso dal 2000.

L’emblema della Repubblica Italiana Dal 5 maggio 1948 l’Italia repubblicana ha il suo emblema, dopo un percorso creativo durato due anni, due pubblici concorsi e un totale di 800 bozzetti, presentati da circa 500 cittadini, fra artisti e dilettanti. Il vincitore del concorso fu l’artista Paolo Paschetto. L’emblema è costituito da tre elementi: la stella, la ruota dentata, i rami di ulivo e di quercia. • La stella è uno dei simboli più antichi, associata alla personificazione dell’Italia, così come fu rappresentata durante il Risorgimento: una donna sul cui capo splende una stella raggiante. • Il ramo di ulivo, posto a sinistra, simboleggia la volontà di pace della nazione, nel senso sia della concordia interna sia della fratellanza internazionale. • Il ramo di quercia chiude a destra l’emblema e incarna la forza e la dignità del popolo italiano. Inoltre, la quercia e l’ulivo sono anche le due specie più tipiche del patrimonio arboreo nazionale.

Emblema della Repubblica Italiana.

• La ruota dentata d’acciaio, simbolo dell’attività lavorativa, interpreta l’Articolo 1 della Costituzione: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”.

CITTADINANZA ATTIVA/DIGITALE

Le istituzioni e i loro simboli 1. Cerca l’immagine e ridisegna lo stemma della tua città (o comune), della provincia o della Regione. L’Ufficio del cerimoniale di Stato e per le Onorificenze stabilisce precise caratteristiche per stemmi ed emblemi dei vari Enti nazionali, regionali, provinciali e comunali. Lo stemma è solitamente costituito da uno scudo e, nel caso di province e di comuni, da una corona collocata al di sopra dello scudo stesso. Lo scudo è sul modello “sannitico moderno”, cioè rettangolare con gli angoli inferiori arrotondati. La corona utilizzata per le province è costituita da un cerchio d’oro gemmato con le cordonature lisce ai margini, racchiudente due rami, uno di alloro e uno di quercia uscenti dalla corona. Le città utilizzano una corona turrita, diversa da quella dei comuni. Lo stemma entra nel gonfalone, un drappo che misura 90x180 cm da utilizzare nelle cerimonie.

Lezione

2. • La bandiera, l’emblema, lo stendardo e l’inno

© Casa Editrice G. Principato

21


L’inno nazionale e i canti patriottici

3

L’inno nazionale Nel clima di fervore patriottico che preannunciava la guerra contro l’Austria, nell’autunno del 1847, uno studente ventenne di Genova, Goffredo Mameli, scrisse il Canto degli italiani. Poco dopo, a Torino, il musicista Michele Novaro mise in musica quei versi semplici e immediati. Nel testo leggiamo: Fratelli d’Italia l’Italia s’è desta, dell’elmo di Scipio s’è cinta la testa. Dov’è la Vittoria? Le porga la chioma, ché schiava di Roma Iddio la creò. Stringiamci a coorte siam pronti alla morte l’Italia chiamò. Noi siamo da secoli calpesti, derisi, perché non siam popolo perché siam divisi. Raccolgaci un’unica bandiera, una speme: di fonderci insieme già l’ora suonò. Stringiamci a coorte siam pronti alla morte l’Italia chiamò. Uniamoci, amiamoci, l’Unione, e l’amore rivelano ai Popoli le vie del Signore; giuriamo far libero il suolo natìo:

10.2 Entro il 2030, potenziare e promuovere l'inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, status economico o altro.

22

uniti per Dio chi vincer ci può? Stringiamci a coorte siam pronti alla morte l’Italia chiamò. Dall’Alpi a Sicilia dovunque è Legnano, ogn’uom di Ferruccio ha il core, ha la mano, i bimbi d’Italia si chiaman Balilla, il suon d’ogni squilla i Vespri suonò. Stringiamci a coorte siam pronti alla morte l’Italia chiamò. Son giunchi che piegano le spade vendute: già l’Aquila d’Austria le penne ha perdute. Il sangue d’Italia, il sangue Polacco, bevé, col cosacco, ma il cor le bruciò. Stringiamci a coorte siam pronti alla morte l’Italia chiamò.

La cultura classica di Mameli, nella prima strofa, fa riferimento alla romanità: Scipio è Scipione l’Africano, vincitore dei Cartaginesi nella battaglia di Zama, e la Vittoria si offre alla nuova Italia e a Roma, di cui la dea fu schiava. La patria chiama alle armi, stretti nella coorte (la decima parte della legione romana). Il testo prosegue poi ripercorrendo secoli di lotta contro il dominio straniero, per concludersi con l’invito a combattere contro l’Austria, che è in declino (le penne ha perdute). Il grande successo popolare dell’inno durò fino ai primi decenni del ‘900, finché il 12 ottobre 1946 fu scelto come inno nazionale della Repubblica Italiana.

2 I simboli della Repubblica Italiana

© Casa Editrice G. Principato


Area umanistica

I canti patriottici risorgimentali Oltre a “Fratelli d’Italia” numerosi furono i poemi e i canti patriottici del Risorgimento, alcuni dimenticati e altri invece ancora oggi conosciuti e apprezzati. Di seguito ne ricordiamo alcuni. • La bandiera tricolore, di Dall’Ongaro e Corgigliani (1848) E la bandiera di tre colori sempre è stata la più bella: noi vogliamo sempre quella, noi vogliam la libertà! • Addio del volontario, di Carlo Alberto Bosi (1848) Addio, mia bella, addio: l’armata se ne va; se non partissi anch’io sarebbe una viltà! non pianger, mio tesoro: forse ritornerò; ma se in battaglia io moro in ciel ti rivedrò. • La bella Gigogin, musica di Paolo Giorza su testi popolari (1858) Rataplan! Tambur io sento che mi chiama alla bandiera. Oh che gioia, oh che contento, io vado a guerreggiar! […] E la bela Gigogin trallerillerilellera, la va a spass col sò spusin, trallerillerilellà. A quindici anni facevo all’amore. daghela avanti un passo, delizia del mio core! A sedici anni ho preso marito. daghela avanti un passo, delizia del mio core! A diciasette mi sono spartita. daghela avanti un passo, delizia del mio core!

L’addio del volontario in un dipinto del XIX secolo.

CITTADINANZA ATTIVA/DIGITALE – COMPITO DI REALTÀ

Concerto con i canti del Risorgimento 1. Organizza un piccolo Concerto di canti del Risorgimento in occasione della festa del 17 marzo e del 2 giugno. Esistono numerosi altri canti patriottici scritti da celebri poeti e musicati da famosi musicisti: basti ricordare l’Inno militare del 1848, scritto da Mameli e musicato da Giuseppe Verdi, o l’Inno delle Nazioni, scritto da Arrigo Boito e musicato sempre da Giuseppe Verdi per l’Esposizione universale del 1862. Prendendo spunto da quelli qui presentati, esegui una ricerca in internet sugli inni e i canti patriottici del nostro Risorgimento. Scegline uno ed esegui una parafrasi del testo completo, con l’aiuto del docente di Italiano. Successivamente, con l’aiuto del docente di Musica, recupera lo spartito musicale e prova a suonare il brano musicale, con lo strumento che preferisci. Lezione

© Casa Editrice G. Principato

3. • L’inno nazionale e i canti patriotici

23


La coesione territoriale

4 Articolo 119 [...] Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. [...]

In linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e anche per garantire una sempre maggior unità tra gli italiani, è necessario ridurre le disuguaglianze (tra i cittadini e tra le zone geografiche del Paese) attraverso azioni di coesione interna e collaborazione con gli altri Stati, in Europa e nel mondo intero. Coesione significa legame profondo, da attuare mediante azioni politiche mirate a ridurre le differenze tra i territori, affinché tutti i cittadini possano godere delle stesse condizioni di partenza. La Repubblica Italiana richiama la coesione nell’ articolo 119 della Costituzione, legandola all’effettivo esercizio dei diritti della persona.

Italia domani: PNRR Italia domani è il titolo del testo pubblicato il 5 Maggio 2021 e trasmesso dal Governo italiano alla Commissione europea. Il testo contiene il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), lo strumento studiato a livello europeo per riparare ai danni economici e sociali causati dall’emergenza sanitaria da Covid 19. Il PNRR traccia gli obiettivi, le riforme e gli investimenti che l’Italia intende realizzare grazie all’utilizzo dei fondi europei di NextGeneration EU (NGEU) e si articola in sei missioni: 1. digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; 2. rivoluzione verde e transizione ecologica; 3. infrastrutture per una mobilità sostenibile; 4. istruzione e ricerca; 5. coesione e inclusione; 6. salute. I fondi a disposizione ammontano a 191,5 Mld di euro, suddivisi in proporzioni diverse tra le sei missioni. Il 59,4% delle risorse andrà destinata alla missione 2 per la rivoluzione verde e la transizione ecologica. Per l’Italia il programma Next Generation EU rappresenta l’occasione per realizzare una piena transizione ecologica e digitale, ma anche per recuperare i ritardi storici che penalizzano storicamente il Paese e che riguardano le persone con disabilità, i giovani, le donne e il Sud. CITTADINANZA ATTIVA/DIGITALE – COMPITO DI REALTÀ

17.16 Migliorare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile, integrato da partenariati multilaterali che mobilitino e condividano le conoscenze, le competenze, le tecnologie e le risorse finanziarie, per sostenere il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile in tutti i paesi, in particolare i paesi in via di sviluppo

24

Alla scoperta del PNRR 1. Presenta alla classe il lavoro per un dibattito condiviso. Dividete la classe in 6 gruppi. Ciascun gruppo dovrà occuparsi di una delle sei missioni del PNRR, analizzandone il testo, con l’aiuto dell’insegnante. Successivamente si realizzerà un cartellone o una presentazione multimediale di sintesi per illustrare anche visivamente gli obiettivi del PNRR.

2 I simboli della Repubblica Italiana

© Casa Editrice G. Principato


Area scientifico-tecnologica

Cittadini e convivenza CITTADINANZA ATTIVA Essere consapevoli che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. SOSTENIBILITÀ Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria.

Fatti salvi i diritti umani, codificati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la prima parte della Costituzione contiene 42 articoli suddivisi in 4 titoli e investe diritti e doveri dei cittadini che trovano collocazione anche in molti degli obiettivi dell’Agenda 2030. Il diritto alla salute, a un’istruzione di qualità e a un lavoro dignitoso sono alla base della convivenza civile e dei rapporti etico-sociali, anche all’interno della famiglia. I rapporti economici devono assicurare la sostenibilità ambientale, per difendere la vita sulla terra. Inoltre, la Costituzione garantisce istituzioni solide, con il rispetto della legge da parte dei cittadini e il diritto a una giustizia equa ed efficiente. Infine, l’osservanza dei diritti e dei doveri nei rapporti politici è alla base della formazione completa del cittadino.

CITTADINANZA DIGITALE Essere in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. ▼La scuola è il luogo in cui, oltre alle competenze, si sviluppano il senso del dovere e la consapevolezza dei propri diritti.

© Casa Editrice G. Principato

Lezione

1 • I diritti umani

25

Area umanistica

3. Diritti e doveri


I diritti umani

1

Che cosa si intende con i termini “diritto” e “dovere” Per capire il significato di queste parole è necessario far riferimento ai modi in cui le singole persone partecipano alla vita sociale. Ognuno di noi è in relazione con molte altre persone e deve tener presente non esclusivamente i propri bisogni e interessi, ma anche i bisogni degli altri. I diritti sono i miei bisogni, i miei interessi, ciò che spetta a me come individuo e come cittadino, in definitiva sono gli obblighi degli altri nei miei confronti. I doveri sono gli obblighi che ognuno di noi ha nei confronti degli altri e della società. Diritti e doveri sono perciò strettamente legati gli uni agli altri: non esistono diritti di qualcuno senza doveri degli altri nei suoi confronti e viceversa.

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Testi dettagliati della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

26

3 Diritti e doveri

La legge, a partire dalla Costituzione, definisce e regolamenta l’esercizio dei diritti e dei doveri. Solo per i cosiddetti diritti umani si può parlare di valori assoluti, precedenti alla legge stessa e indipendenti da essa, come qualcosa di “naturale”. La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani fu proclamata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni. Ogni individuo e ogni organo della società devono promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e garantirne l’effettivo riconoscimento fra i popoli degli Stati membri dell’ONU. I trenta articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani sono illustrati nell’infografica seguente.

© Casa Editrice G. Principato


Area umanistica

CITTADINANZA ATTIVA/DIGITALE – CLIL

Human rights 1. Scegli un articolo della Dichiarazione e, prendendo spunto dall’illustrazione, disegna un cartellone con il testo (in inglese e in italiano) e la corrispondente immagine esplicativa, anche modificata da te. The Universal Declaration of Human Rights is a milestone document in the history of human rights. Drafted by representatives with different legal and cultural backgrounds from all regions of the world. The Declaration was adopted by the United Nations General Assembly in Paris on 10 December 1948 as a common standard of achievement for all peoples and all nations.

© Casa Editrice G. Principato

Lezione

1 • I diritti umani

27


2

Libertà, diritti e doveri nella Costituzione Italiana A parte i diritti umani, codificati dalla Dichiarazione Universale, in tutti gli altri casi sono gli ordinamenti giuridici dei singoli Stati a definire cosa è diritto e cosa è dovere, come devono essere esercitati, con quali limiti e come deve essere punita la loro mancata osservanza. La Prima Parte della Costituzione Italiana è dedicata alla definizione dei diritti e doveri dei cittadini, considerati in differenti contesti: • rapporti civili (Titolo I); • rapporti etico-sociali (Titolo II); • rapporti economici (Titolo III); • rapporti politici (Titolo IV).

Diritti

Civili

Etico-sociali

Inviolabilità della libertà personale

Tutela della salute

Diritto di riunirsi pacificamente e senza armi

Diritto all’istruzione scolastica Riconoscimento dei diritti della famiglia

Diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero

5.5 Garantire alle donne la piena ed effettiva partecipazione e pari opportunità di leadership a tutti i livelli del processo decisionale nella vita politica, economica e pubblica.

Libertà e inviolabilità della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione Libertà di circolazione e di soggiorno, salvo gli obblighi di legge Diritto di professare liberamente la propria fede religiosa Inviolabilità del domicilio

28

3 Diritti e doveri

© Casa Editrice G. Principato

Politici Diritto di voto, che è libero, personale, segreto Diritto di associarsi in partiti Diritto di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive

Economici Parità della donna Diritto al mantenimento e all’assistenza sociale Diritto a un’equa retribuzione Diritto allo sciopero Libertà dell’organizzazione sindacale Libertà dell’iniziativa economica privata


Area umanistica

Titolo I – Rapporti civili Gli articoli di questa sezione affermano e garantiscono i diritti e le libertà individuali che già erano stati solennemente proclamati nelle costituzioni americana e francese alla fine del XVIII secolo. Ogni cittadino ha diritto a: • libertà personale (articolo 13); • inviolabilità del domicilio (articolo 14), della corrispondenza e di ogni forma di comunicazione (articolo 15); • libertà di circolare e soggiornare nel territorio nazionale e di viaggiare all’estero (articolo 16); • libertà di riunione (articolo 17) e di associazione (articolo 18); • libertà religiosa (articoli 19 e 20); • libertà di pensiero e di informazioni (articolo 21). La Costituzione prevede che queste libertà possano essere limitate solo dall’autorità giudiziaria secondo quanto previsto dalla legge.

Libertà personale L’ articolo 13 proibisce infatti ogni forma di detenzione, ispezione, perquisizione o limitazione della libertà personale non autorizzata da un giudice nei modi previsti dalla legge. Le limitazioni alla libertà personale possono quindi essere attuate solo nei casi previsti dall’ordinamento giuridico vigente. Nei casi urgenti l’autorità di pubblica sicurezza può intervenire con provvedimenti provvisori che però devono essere comunicati all’autorità giudiziaria entro quarantotto ore. Se il giudice non convalida la misura, il provvedimento è annullato automaticamente e non ha effetto. L’articolo 13 vieta espressamente anche ogni forma di violenza fisica e morale nei confronti delle persone indagate o detenute e affida alla legge ordinaria il compito di stabilire i limiti alla carcerazione preventiva.

Inviolabilità del domicilio Analogamente, secondo l’ articolo 14 e l’ articolo 15, solo l’autorità giudiziaria può disporre ispezioni e perquisizioni nelle abitazioni, il controllo della posta e di ogni forma di comunicazione (telefono, posta elettronica, messaggistica). In questo quadro rientra anche la tutela dei dati personali nella navigazione in internet. Solo la legge può fissare i limiti alla libera circolazione delle persone per motivi di sanità pubblica o di sicurezza.

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Lezione

2 • Libertà, diritti e doveri nella Costituzione Italiana

© Casa Editrice G. Principato

29


Libertà di circolare e soggiornare L’ articolo 16 consente di muoversi liberamente, in Italia e all’estero.

Libertà di riunione L’ articolo 17, rispetto alla libertà di riunione e di associazione, prevede l’obbligo di dare preavviso per le riunioni in spazi pubblici. L’autorità di pubblica sicurezza può in alcuni casi non autorizzare riunioni in luoghi pubblici (piazze, strade) per motivi di sicurezza e di ordine pubblico. 10.2 Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso ecc.

Libertà di associazione In base all’ articolo 18 sono permesse tutte le forme di libera associazione meno quelle che si prefiggono scopi contrari alla legge penale. Non sono cioè ammesse associazioni che abbiano scopi illegali come il furto, lo spaccio di droghe, il terrorismo, o altre azioni che possano costituire un reato. Sono espressamente vietate le società segrete e quelle che si pongono di raggiungere scopi politici con mezzi militari.

Libertà religiosa La libertà religiosa è pienamente tutelata dall’ articolo 19 che indica

Articolo 16 Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

come unico limite ai riti religiosi il rispetto del “buon costume”. Chiunque può professare una religione in forma individuale o associata e può fare propaganda religiosa. L’articolo 20 tutela le associazioni e istituzioni religiose proibendo che nei loro confronti possano essere decise limitazioni legislative o imposizioni fiscali particolari alle attività a carattere religioso.

Libertà di pensiero e di informazioni Particolare importanza ha l’ articolo 21 che tutela la libertà di informazione e di espressione del pensiero in varie forme (scritti, parole ecc.). È quindi vietata ogni forma di censura preventiva; solo l’autorità giudiziaria, come in tutti gli altri casi, può intervenire in base a quanto previsto dalla legge vigente con il sequestro.

Articolo 17

Articolo 19

Articolo 21

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Articolo 18

Articolo 20

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

30

3 Diritti e doveri

© Casa Editrice G. Principato


Articolo 22

L’ articolo 22 si oppone a forme di persecuzione per motivi politici (privazione della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome) come avvenuto durante la dittatura fascista.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

L’ articolo 23 impedisce la pretesa da parte dello Stato di impegni personali o patrimoniali non previsti dalla legge. Gli articoli 24, 25, 26 e 27 riguardano i diritti dei cittadini in ambito giudiziario.

Articolo 23 Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Articolo 24 Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

L’ articolo 24 dichiara che tutti possono agire in giudizio per difendere i propri diritti e interessi. La Costituzione prevede che lo Stato assicuri una difesa a chi non può permettersela e prevede che apposite leggi determinino condizioni e modi per la riparazione degli errori giudiziari. Secondo l’ articolo 25 i procedimenti giudiziari devono tenersi di fronte al giudice competente per territorio. Lo stesso articolo prevede la non retroattività delle leggi. Inoltre, solo la legge può prevedere misure di sicurezza che limitino la libertà personale. L’ articolo 26 regola i procedimenti di estradizione, cioè la consegna a uno Stato estero di un imputato o condannato (cioè se un cittadino italiano è sospettato di aver commesso un reato in un altro Stato ed è da esso ricercato per essere processato, oppure è già stato processato e condannato ed è ricercato per scontare la pena). In questi casi, la Costituzione prevede che l’estradizione possa essere permessa nel rispetto degli accordi internazionali fra Stati. L’estradizione per motivi politici è però esclusa. L’ articolo 27 afferma alcuni importanti principi giuridici. Il primo è che la responsabilità penale è personale, ognuno cioè è responsabile dei reati che commette. Il secondo è la cosiddetta presunzione di innocenza: nessuno può essere considerato colpevole prima di una condanna definitiva. Il terzo è il valore rieducativo e non punitivo della pena che non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. Il quarto è il rifiuto della pena di morte, considerata contraria ai diritti umani e contraddittoria rispetto al valore rieducativo della pena espresso in precedenza. L’ultimo articolo del Titolo I (articolo 28) stabilisce la responsabilità dei dipendenti e funzionari pubblici, secondo le leggi penali, civili e amministrative, nel caso di violazione.

Articolo 25

Articolo 26

Articolo 27

Articolo 28

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Lezione

2 • Libertà, diritti e doveri nella Costituzione Italiana

© Casa Editrice G. Principato

31

Area umanistica

Gli articoli conclusivi del Titolo I (articoli 22-28) esprimono la volontà di garantire e tutelare i diritti dei cittadini contro i rischi di prevaricazione da parte dello Stato.


Titolo II – Rapporti etico-sociali I rapporti etico-sociali, che riguardano famiglia, salute pubblica, arte, scienza e scuola, sono affrontati in apposite unità: qui ci limitiamo ad analizzare il dettato costituzionale.

La famiglia Con gli articoli 29, 30, 31 la Costituzione intende riconoscere e tutelare la famiglia, definita società naturale fondata sul matrimonio. All’interno della famiglia i coniugi sono considerati eguali sia sul piano morale sia su quello giuridico, ponendo così fine al ruolo predominante del marito nei confronti della moglie tipico di periodi storici passati. Una particolare tutela è prevista per i figli, anche per quelli nati fuori dal matrimonio. Il mantenimento, l’educazione e l’istruzione dei figli è affidata in primo luogo ai genitori (è un loro diritto-dovere). In secondo luogo, in caso di incapacità di essi a svolgere tale ruolo, è affidata allo Stato. Compito dello Stato è infine di intervenire economicamente e in ogni altra forma necessaria per favorire la formazione delle famiglie e facilitarne i compiti. Altro importante impegno per lo Stato è la protezione della maternità, dell’infanzia e della gioventù, con gli interventi opportuni allo scopo.

3.2 Entro il 2030, mettere fine alle morti evitabili di neonati e bambini sotto i 5 anni di età, con l’obiettivo per tutti i paesi di ridurre la mortalità neonatale a non più di 12 su 1.000 nati vivi e, per i bambini al di sotto dei 5 anni, ridurre la mortalità a non più di 25 su 1.000 nati vivi.

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 31

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

La salute pubblica L’ articolo 32, oltre ad affermare e tutelare un diritto, impegna lo Stato a compiere azioni con un ben determinato scopo in favore della comunità. Il diritto alla salute è infatti qualificato come “fondamentale” per l’individuo, quindi non solo per il cittadino, ma per ogni persona umana in quanto tale, e va garantito anche e soprattutto nell’interesse della collettività. È infatti evidente l’importanza dello “star bene” per il singolo individuo e per la società nel suo insieme. Chi non gode di buona salute non può lavorare per sé o per gli altri, né può contribuire al bene comune. Per questo, è compito della Repubblica garantire cure gratuite a chi non può permettersele. A tale scopo, nel 1978 è stato istituito il Servizio Sanitario Nazionale, oggi competenza regionale, con il compito di tutelare la salute pubblica e di garantire cure efficaci a tutti. L’importanza della salute pubblica è emersa con l’epidemia di Covid 19, a causa della quale sono state prese numerose misure di prevenzione e cura che hanno coinvolto

32

3 Diritti e doveri

© Casa Editrice G. Principato


Arte, scienza e scuola L’ articolo 33 estende il principio di libertà all’arte, alla scienza e alla scuola. L’espressione artistica e la ricerca scientifica sono un caso particolare della libertà di pensiero, affermata dall’articolo 21; lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica sono espressamente promosse dall’articolo 9. Sarà perciò compito dello Stato provvedere a definire le norme sull’istruzione e a istituire scuole di ogni ordine e grado. Poiché la scuola è libera, anche i privati possono istituire scuole di ogni tipo, senza però oneri per lo Stato. L’articolo 33 prevede anche che gli istituti privati non statali che vogliono ottenere il riconoscimento della parità rispetto a quelli statali debbano assicurare il rispetto della piena libertà agli alunni e un trattamento equivalente a quello delle scuole statali. Il quinto comma dell’articolo 33 prescrive un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini di scuola e per la conclusione di essi, e per l’abilitazione all’esercizio professionale. Infine si riconosce piena autonomia organizzativa, nei limiti della legge, agli istituti di alta cultura, alle università e accademie. 4.1 Entro il 2030, assicurarsi che tutti i ragazzi e le ragazze completino una istruzione primaria e secondaria libera, equa e di qualità che porti a rilevanti ed efficaci risultati di apprendimento.

L’importanza attribuita all’istruzione e l’impegno per essa sono ulteriormente sottolineati dall’ articolo 34, in base al quale la scuola è aperta a tutti e l’istruzione è obbligatoria e gratuita per almeno otto anni. Il diritto allo studio è infine sostenuto dall’istituzione di borse di studio, da attribuirsi per concorso.

Articolo 32

Articolo 33

Articolo 34

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Lezione

2 • Libertà, diritti e doveri nella Costituzione Italiana

© Casa Editrice G. Principato

33

Area umanistica

pesantemente l’intera società, con obblighi e limitazioni anche di rilievo alle libertà costituzionalmente garantite, ma appunto giustificate, come previsto dalla Costituzione stessa, da motivate necessità di salute pubblica prese dall’autorità governativa nel rispetto delle norme di legge. Il secondo comma dell’articolo 32 riafferma quanto già previsto dall’articolo 13, con riferimento specifico ai trattamenti sanitari. Solo la legge può prevedere in certi casi trattamenti sanitari obbligatori, e anche in questi casi non si possono violare i limiti del rispetto della persona umana. Proprio in occasione della pandemia del 2020 è sorto un dibattito sulla obbligatorietà del vaccino, soprattutto per le cosiddette “categorie a rischio”. Alcuni gruppi di persone, contrari ai vaccini (NoVax), in nome della libertà personale, hanno fortemente contestato le decisione del Governo di estendere l’obbligo vaccinale.


Titolo III - Rapporti economici I problemi del mondo del lavoro sono affrontati in una unità apposita. Qui analizziamo solo gli articoli della Costituzione che trattano le tematiche del lavoro e dell’economia: proprietà, impresa, cooperazione, risparmio e credito. Al mondo del lavoro, la cui importanza è affermata fin dal primo articolo (L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro), sono dedicati gli articoli dal 35 al 40. Gli articoli 41-44 sono dedicati alla regolamentazione dell’iniziativa economica di cui si afferma la libertà. Due articoli sono riservati rispettivamente alla cooperazione (articolo 45) e alla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende (articolo 46). L’ultimo articolo del Titolo III tratta del risparmio e del credito.

Il lavoro L’ articolo 35 tutela il lavoro in tutte le sue forme e indica precisi compiti alla Repubblica: • prendersi cura della formazione professionale dei lavoratori; 8.5 Entro il 2030, raggiungere la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutte le donne e gli uomini, anche per i giovani e le persone con disabilità, e la parità di retribuzione per lavoro di pari valore.

Articolo 35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

• promuovere e favorire accordi internazionali per affermare e regolare i diritti del lavoro; • riconoscere la libertà di emigrazione nei limiti dell’interesse generale previsto dalla legge, e tutelare il lavoro italiano all’estero. Gli articoli 36, 37 e 38 definiscono nel dettaglio i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. L’ articolo 36 prescrive che la retribuzione dei lavoratori debba essere proporzionale alla quantità e qualità del lavoro svolto e comunque sufficiente per assicurare al lavoratore e alla sua famiglia la possibilità di vivere in maniera libera e dignitosa. Apposite leggi stabiliscono la durata massima della giornata lavorativa. Il riposo settimanale e le ferie annuali sono garantiti e retribuiti; non è prevista la rinuncia ad essi da parte dei lavoratori. L’ articolo 37 pone particolare attenzione alla condizione della donna lavoratrice, di cui si afferma la piena parità di diritti e di retribuzione rispetto agli uomini. Le condizioni di lavoro devono permettere alle donne di svolgere le loro funzioni di madri all’interno della famiglia, per cui è prevista una speciale protezione dei diritti della madre e del bambino. È previsto anche un limite minimo di età, stabilito dalla legge, per svolgere qualsiasi lavoro salariato e una tutela particolare per il lavoro dei minori ai quali si garantisce parità di retribuzione nelle stesse condizioni di lavoro.

Articolo 36

Articolo 37

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

34

3 Diritti e doveri

© Casa Editrice G. Principato


I diritti sindacali Gli articoli 39 e 40 regolano l’azione delle organizzazioni sindacali, alle quali è riconosciuta piena libertà di istituzione e organizzazione, con l’unico obbligo di registrarsi presso uffici pubblici locali o centrali, nel rispetto della legge. Ogni sindacato deve dotarsi di uno statuto caratterizzato da un ordinamento interno a base democratica. Ai sindacati è attribuita personalità giuridica. I sindacati possono agire in rappresentanza degli iscritti e stipulare contratti collettivi di lavoro che hanno valore obbligatorio per tutti gli appartenenti alla categoria rappresentata. L’ articolo 40 riconosce il diritto di sciopero e affida alla legge ordinaria il compito di regolarne le modalità di svolgimento. Per esempio, sono state approvate nel tempo delle leggi che disciplinano il diritto di sciopero, soprattutto per evitare che tali iniziative di lotta sindacale possano bloccare servizi ritenuti essenziali per la comunità.

Articolo 38

Articolo 39

Articolo 40

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.

L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.

Lezione

2 • Libertà, diritti e doveri nella Costituzione Italiana

© Casa Editrice G. Principato

35

Area umanistica

L’ articolo 38 stabilisce il diritto all’assistenza sociale per tutte le persone inabili al lavoro o sprovviste dei mezzi necessari per vivere. Forme di assistenza sociale sono previste anche per chi ha subito infortuni, invalidità o malattie sul lavoro, per i pensionati e i disoccupati. A inabili e persone svantaggiate è riconosciuto il diritto all’educazione e alla formazione professionale per l’inserimento nel mondo del lavoro. A questo scopo lo Stato deve predisporre organi e istituti appositi o integrare quelli privati. L’assistenza sociale è quindi un compito primario della Repubblica, ma a essa si può aggiungere anche quella fornita da associazioni private.


La libertà d’impresa e il diritto di proprietà

Articolo 41 L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

Articolo 42 La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

La Costituzione riconosce la libertà dell’iniziativa privata nelle attività economiche (articolo 41), che però deve svolgersi in modo da non contrastare l’utilità sociale né danneggiare la sicurezza, la libertà, la dignità umana, la salute e l’ambiente. A questo scopo le leggi ordinarie devono prevedere forme di controllo sulle attività economiche pubbliche e private. Gli articoli 42, 43 e 44 trattano i problemi legati ai diritti di proprietà. La proprietà, pubblica o privata, dei beni economici è garantita dalla leggi che ne definiscono le modalità di acquisto e godimento in funzione sociale. A tutti è riconosciuto il diritto alla proprietà di beni economici. La legge prevede i casi in cui la proprietà privata può essere espropriata, con indennizzo, per motivi di interesse generale, Per esempio per costruire una strada o una linea ferroviaria. La legge definisce anche le regole per il passaggio di proprietà dei beni agli eredi in caso di successione e i diritti dello Stato sulle eredità. L’ articolo 43 definisce più dettagliatamente quanto previsto dall’ articolo 42. La legge può cioè intervenire nell’attività economica per tutelare gli interessi generali della collettività attraverso mezzi come l’esproprio, dietro indennizzo, a favore dello Stato o di Enti pubblici o comunità di lavoratori o di utenti. Questo può avvenire nei confronti di imprese che svolgano servizi pubblici essenziali, forniscano fonti di energia o in situazioni di monopolio che abbiano un preciso interesse generale. L’ articolo 44 riguarda invece la proprietà dei terreni utilizzati per l’agricoltura, in funzione dell’equità nei rapporti sociali e del razionale sfruttamento dei suolo. La legge ordinaria definisce i limiti dell’estensione della proprietà privata della terra, tenendo presente le caratteristiche regionali e delle zone agrarie. I latifondi sono quindi vietati e nello stesso tempo si promuovono le azioni di bonifica, la formazione della piccola e media proprietà e si sostengono con appositi interventi le zone montane.

Articolo 43

Articolo 44

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

36

3 Diritti e doveri

L’articolo 41 della Costituzione, aggiornato nel 2022, consente l’iniziativa economica privata, purché non si svolga in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

© Casa Editrice G. Principato


Articolo 45 La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.

Titolo IV – Rapporti politici La forma democratica solennemente affermata dall’articolo 1 della Costituzione richiede l’attiva partecipazione dei cittadini alla vita politica e amministrativa dello Stato, che si concretizza in vari modi: • esercitando il diritto di voto; • candidandosi per essere eletti nelle Assemblee legislative o negli organismi degli enti locali; • ricoprendo incarichi negli uffici dell’Amministrazione pubblica; • rivolgendo petizioni o richieste al Parlamento. Tutto ciò è la logica conseguenza dei principi di libertà di pensiero, di opinione, di associazione affermati e garantiti nei Principi fondamentali della Costituzione. Il diritto di voto (articolo 48) appartiene a tutti, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggior età. Il voto è personale, libero e segreto, non si può cedere ad altri il proprio diritto di voto. I voti sono tutti uguali, hanno lo stesso valore, non contano le differenze sociali o economiche fra gli elettori. Votare è un diritto e un dovere civico. Il diritto di voto può essere limitato solo nei casi previsti dalla legge: incapacità civile, in seguito a sentenza penale irrevocabile, o per indegnità morale. La legge garantisce il diritto di voto anche ai cittadini italiani residenti all’estero, istituendo per questo scopo una apposita circoscrizione elettorale (Circoscrizione Estero) e definendo criteri e modalità per l’esercizio di tale diritto.

Articolo 46

Articolo 47

Articolo 48

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito. Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Lezione

2 • Libertà, diritti e doveri nella Costituzione Italiana

© Casa Editrice G. Principato

37

Area umanistica

Nell’ articolo 45 la Costituzione riconosce poi un’importanza particolare alla cooperazione che abbia però carattere di mutualità (aiuto reciproco) e non fini di speculazione privata, affidando alla legge ordinaria il compito di regolarne lo sviluppo e di definire le modalità di controllo. Anche all’artigianato sono riconosciute forme di tutela e di aiuto allo sviluppo. L’ articolo 46 riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende, nei modi previsti dalla legge. L’ articolo 47 incoraggia e tutela il risparmio e affida alla Repubblica il compito di disciplinare e controllare l’esercizio del credito, cioè l’azione delle banche e degli istituti di risparmio. In particolare, il risparmio è favorito per facilitare l’acquisto di un’abitazione, di una proprietà agricola in conduzione diretta, gli investimenti azionari in aziende produttive.


L’ articolo 49 prevede la libertà di associazione per formare partiti politici, il cui scopo è di concorrere con metodi democratici a determinare la vita politica nazionale. Per l’ articolo 50 i cittadini, singolarmente o in associazione, possono chiedere provvedimenti legislativi, presentare richieste, esporre bisogni o necessità alle Camere. L’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive è regolato dall’ articolo 51 che prevede pari diritti e opportunità per uomini e donne nel rispetto dei requisiti definiti dalle leggi ordinarie. Coloro che sono eletti per ricoprire cariche pubbliche hanno il diritto di disporre del tempo necessario per adempiere i compiti a essi assegnati, possono cioè sospendere le loro attività lavorative, conservando però il posto di lavoro.

Articolo 49

Articolo 51

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Articolo 50 Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

38

3 Diritti e doveri

© Casa Editrice G. Principato


La Costituzione esplicita con gli ultimi tre articoli del Titolo IV alcuni doveri dei cittadini. Un primo dovere di ogni cittadino, definito “sacro” dall’ articolo 52, è la difesa della Patria. Questo articolo affida alla legge ordinaria il compito di regolamentare il servizio militare che non deve pregiudicare i diritti dei cittadini in ambito lavorativo e politico. L’organizzazione delle Forze armate deve rispettare i principi e gli ordinamenti democratici della Repubblica. La difesa della Patria non si attua solo con il servizio militare, ma anche agendo concretamente in occasione di particolari situazioni o emergenze, per esempio partecipando alle attività della Protezione Civile o ad altre simili. L’ articolo 53 comprende un altro dovere fondamentale di tutti i cittadini è il concorrere, secondo la loro capacità contributiva, alle spese pubbliche, pagando le tasse che servono allo Stato per garantire spese e investimenti per la pubblica utilità. Per questo il sistema tributario deve essere caratterizzato dal criterio della progressività: cioè chi ha maggiori redditi e proprietà è chiamato a contribuire maggiormente rispetto a chi ne ha meno. Altri doveri esplicitati sono la fedeltà alla Repubblica e l’osservanza della Costituzione e delle leggi (articolo 54). Un dovere aggiuntivo è previsto per chi ricopre funzioni pubbliche: adempiere ai propri compiti con disciplina e onore, rispettando il giuramento nei casi previsti dalla legge. A questi doveri si aggiungono quelli che abbiamo in precedenza incontrato: il dovere dei genitori di mantenere, educare e istruire i figli, il dovere di tutti di contribuire con il proprio lavoro al benessere comune, il dovere di votare, cioè di partecipare alla vita politica e democratica della Repubblica. 16.6 Sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti a tutti i livelli. 16.7 Assicurare un processo decisionale reattivo, inclusivo, partecipativo e rappresentativo a tutti i livelli.

Articolo 52 La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici. L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Articolo 53

Articolo 54

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. Lezione

2 • Libertà, diritti e doveri nella Costituzione Italiana

© Casa Editrice G. Principato

39

Area umanistica

I doveri dei cittadini


CITTADINANZA ATTIVA

I diritti dei cittadini 1. Completa la tabella inserendo i principali diritti relativi a ogni tipo di rapporto.

Rapporti civili

Rapporti etico-sociali

Rapporti economici

Rapporti politici

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

2. Quali sono i principali limiti previsti dalla Costituzione alle libertà individuali? Indicane almeno 4. ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... 3. Il testo della Costituzione contiene termini ed espressioni non sempre di facile comprensione. Spiega con parole tue il significato di: Diritto di asilo - Estradizione - Inviolabile - Inderogabile 4. Quali articoli della Costituzione affermano esplicitamente la parità di diritti fra uomini e donne? Fai degli esempi. 5. Quali condizioni impediscono l’esercizio del diritto di voto? Sottolinea nell’elenco quelle corrette. a. Residenza all’estero b. Indegnità morale c. Incapacità civile d. Reddito economico insufficiente e. Sentenza penale irrevocabile

40

3 Diritti e doveri

© Casa Editrice G. Principato


Parco Villa Gregoriana, Tivoli (RM) Un luogo meraviglioso, prima dimenticato e poi restituito al pubblico Ci sono beni dello Stato lasciati all’incuria del tempo e dei vandali, che dopo un lungo periodo di abbandono vengono restaurati e riaperti alla fruizione del pubblico. Si tratta di casi emblematici dei diritti e dei doveri dei cittadini e dei compiti dello Stato, come descritti nella Parte prima della Costituzione. Da una parte ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente (Articolo 16), dall’altra gli atti vandalici vanno puniti e la responsabilità penale è personale (Articolo 27). E infine, tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi (Articolo 54). Un caso emblematico di recupero di un bene “chiuso per incuria”, come recitava un cartello sulla cancellata d’ingresso, è Parco Villa Gregoriana a Tivoli. In seguito ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale del 26 Maggio 1944 le sue grotte vennero

utilizzate dagli sfollati come rifugio. Nel dopoguerra divenne una discarica a cielo aperto: a partire dagli anni Ottanta il parco venne progressivamente abbandonato e quindi definitivamente chiuso al pubblico. L’immagine odierna del parco si deve all’operato del FAI, che ha investito per circa cinque anni risorse ed energie per riportare la “Valle dell’Inferno” all’antico splendore. Cosa rende Parco Villa Gregoriana un luogo unico, meta di visitatori sin dall’antichità? Questo sito è una forra calcarea, ovvero una stretta valle scavata nella roccia, frutto dell’incessante lavoro di erosione delle acque tumultuose del fiume Aniene. Nella parte superiore il Parco è dominato da importanti edifici di epoca romana, come i templi dell’acropoli, mentre al suo interno conserva i resti antichi della villa dell’oratore Manlio Vopisco. La presenza di una natura rigogliosa e i resti di architetture classiche, che legano il sito ai miti della fondazione dell’antica

La prima volta a... Parco Villa Gregoriana

Uno scorcio di Parco Villa Gregoriana prima (a sinistra) e dopo l’intervento del FAI.

© Casa Editrice G. Principato

41


Tibur, sono tutti elementi cari alla cultura Romantica, che resero questo luogo una tappa imprescindibile del Grand Tour, il viaggio di formazione che dall’Europa si intraprendeva tra Settecento e Ottocento sul territorio italiano. L’aspetto del sito venne modificato nel 1832, senza tuttavia perdere la sua spettacolarità: papa Gregorio XVI infatti promosse una grandiosa opera di ingegneria idraulica per contenere le continue

esondazioni dell’Aniene. Le acque del fiume vennero incanalate in un doppio traforo scavato nel monte Catillo, dando vita ai 120 metri di salto della nuova Cascata Grande, la seconda cascata artificiale in Italia dopo le Marmore. Compiuta l’opera, il Papa ideò il Parco romantico che porta il suo nome e che per oltre un secolo è stato meta di artisti, letterati e uomini di cultura che ne hanno raccontato al mondo la bellezza.

La Cascata Grande di Parco Villa Gregoriana a Tivoli.

42

© Casa Editrice G. Principato


L’iconografia della natura di Parco Villa Gregoriana di Tivoli Il 7 ottobre del 1835, alla presenza di papa Gregorio XVI, vennero inaugurati i due cunicoli che deviavano il corso dell’Aniene al di fuori dell’abitato tiburtino, con la costruzione della grandiosa cascata artificiale. Subito dopo iniziò la costruzione di quella che sarà Villa Gregoriana: un giardino romantico nel pieno centro della città medievale di Tivoli, caratterizzato da asimmetria e disordine apparente, anse sinuose del fiume, terrazze panoramiche e ripidi pendii ricchi di essenze arboree. Numerosissimi sono stati gli artisti che si sono spinti fino a Tivoli per ispirarsi a questo paesaggio, così diverso da quello che caratterizza gli altri due

importanti punti di interesse della città di Tivoli, entrambi diventati oggi Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO: il paesaggio archeologico di Villa Adriana, voluta dall’omonimo imperatore nel II secolo d.C. e il paesaggio rinascimentale di Villa d’Este, costruita nella seconda metà del Cinquecento, con i suoi giardini caratterizzati da rigore e armonia. Lo stesso paesaggio trova rappresentazioni diverse, alcune più fedeli alla realtà, altre più fantasiose, legate all’estro e allo stile del singolo artista. Osserviamo alcune di queste opere.

Claude Lorrain, Veduta ideale di Tivoli, 1644. Olio su tela, 147 x 117 cm. New Orleans, Museum of Arts.

© Casa Editrice G. Principato

43


Claude Joseph Vernet, Le cascate di Tivoli, 1737. Olio su tela, 123,2 x 172,6 cm. Cleveland, Art Museum.

Joseph Mallord William Turner, Tivoli con il Tempio della Sibilla e le cascate, 1796 ca. Acquerello, 41,9 x 54,9 cm. New Haven,Yale Center for British Art, Paul Mellon collection.

CITTADINANZA ATTIVA–SOSTENIBILITÀ

Il giardino romantico 1. Disegna o descrivi un paesaggio romantico di tua invenzione, che comprenda anche alcuni elementi caratteristici presenti nelle vedute di Tivoli. Prima di creare il “tuo” paesaggio romantico, raccogli maggiori informazioni sulle caratteristiche del giardino romantico e osserva le immagini antiche e moderne di Parco Villa Gregoriana a Tivoli.

44

© Casa Editrice G. Principato


La vegetazione di Parco Villa Gregoriana di Tivoli Parco Villa Gregoriana è stato riaperto al pubblico dopo oltre 15 anni di abbandono nel maggio del 2005 dal FAI, che ne ha riconosciuto l’unicità e si è impegnato per il suo recupero. L’area è caratterizzata infatti da una stretta connessione tra valori naturalistici, storici e letterari ed è un sito in cui la natura ha da sempre condizionato e ispirato l’operato dell’uomo. La sua vegetazione attuale è coerente con quella dell’area dei Monti Tiburtini, qui declinata in relazio-

ne al suolo e all’umidità che variano repentinamente da un versante all’altro della forra carsica che ospita la Villa. Ne consegue una enorme complessità paesaggistica ed ecologica che rende questo sito unico, un luogo in cui l’emozione, la sorpresa, il selvaggio diventano caratteri predominanti. In questa nuova concezione la natura è vista come protagonista assoluta. Tra le innumerevoli specie vegetali presenti nel Parco, osserviamone alcune tra le più significative.

1. Leccio Plinio scriveva che sul Vaticano, detto il “Colle degli Indovini”, si levava il leccio più antico della città e che nel territorio di Tivoli esistevano tre lecci ancora più antichi di Tiburno fondatore della città. Una leggenda delle isole ioniche racconta che il leccio fu l’unico albero che non si ribellò a prestare il proprio legno per la costruzione della croce di Cristo: per questo nei secoli diventò un’icona non sempre positiva.

• NOME COMUNE: Leccio (Quercus ilex)

Il nome generico deriva dal greco aké (punta, ago) e anthos (fiore), in riferimento alle brattee spinose dell’infiorescenza. Nella mitologia greca Acanto era una ninfa desiderata dal dio Apollo, ma che non ne ricambiava l’amore. Un giorno Apollo decise di rapirla, ma la ninfa reagì tentando la fuga e quando il dio la raggiunse per difendersi ella lo graffiò sul volto. Apollo adirato decise di trasformarla in una pianta “che ama il sole”.

• NOME COMUNE: Acanto (Achantus mollis)

• FAMIGLIA: Fagaceae • PERIODO FIORITURA: aprile - giugno • DISTRIBUZIONE: bacino del Mediterraneo • FOGLIE: le foglie sono coriacee, persistenti, a lamina lanceolata o ellittica, a margine intero o dentato, sopra di colore verde lucido, sotto più chiare e lanuginose. • FIORI: i fiori maschili sono verdicci, riuniti in amento pendulo, quelli femminili poco appariscenti portati sulla stessa pianta. • FRUTTI: ghiande, prima di colore verde chiaro poi brune a maturità, di forma ovale con punta allungata di 2-3 cm e cupola emisferica con squame brevi strettamente appressate. • FUSTO: albero o arbusto con dimensioni che possono variare da 1 a 25 m di altezza. Il fusto è dritto, con corteccia grigio scuro prima liscia poi finemente fessurata con l’età.

2. Acanto • FAMIGLIA: Acanthaceae • PERIODO FIORITURA: marzo - giugno • DISTRIBUZIONE: bacino occidentale del Mediterraneo, dalla Liguria alla Spagna e Algeria. Cresce in incolti aridi, cespuglieti, ambienti rupestri mediterranei, dal livello del mare ai 700 m circa. • FOGLIE: le foglie sono grandi, profondamente divise con lamina verde scuro e contorno ovato, lunghe fino a 80 cm e lungamente picciolate. • FIORI e FRUTTI: i fiori sono raccolti in una spiga cilindrica lunga fino a 30 cm; il calice è diviso in due labbra spatolate; il labbro superiore è più grande a cappuccio; la corolla è bianca con venature rossastre ed è costituita dal solo labbro inferiore trilobato lungo fino a 45 mm e largo 35 mm; le brattee ovali hanno denti spinosi marginali ed apicali. Il frutto è una capsula bivalve con semi bruno-nerastri.

© Casa Editrice G. Principato

45


3. Farfaraccio o farfalaccio • NOME COMUNE: Farfalaccio (Petasites hibridus) • FAMIGLIA: Asteraceae • PERIODO FIORITURA: marzo - maggio • DISTRIBUZIONE: è presente in tutte le regioni italiane (eccetto la Sardegna), lungo corsi d’acqua, nei prati umidi su suoli limosi argillosi ricchi in basi e composti azotati. • DIMENSIONE E PORTAMENTO: cespuglio o piccolo albero alto fino a 5-6 metri. Un medico, botanico e farmacista, ai tempi di Nerone, per primo chiamò queste piante col nome di Petasites riferendosi alle grandi foglie simili al petàsos un cappello a grandi falde usato dai viaggiatori del suo tempo. Galeno ne indica l’impiego contro le ulcere maligne. Nel Medioevo venne usata contro diverse malattie infettive e, in particolare, contro la peste.

• FOGLIE: le foglie basali sono grandi, reniformi e picciolate. Il picciolo è profondamente scanalato e arrossato. Normalmente le foglie si formano dopo la fioritura. Possono raggiungere i 120 cm di diametro. • FIORI: l’infiorescenza è formata da diversi capolini subsessili. La forma è una via di mezzo tra una infiorescenza corimbosa e una a pannocchia.

4. Terebinto • NOME COMUNE: Terebinto (Pistacia terebinthus) • FAMIGLIA: Anacardiaceae • PERIODO FIORITURA: aprile - giugno • DISTRIBUZIONE: cresce in tutte le regioni d’Italia salvo che in Valle d’Aosta, dal livello del mare a 900 m. • DIMENSIONE E PORTAMENTO: cespuglio o piccolo albero alto fino a 5-6 metri.

Il legno è bruno, venato, pesante, compatto e omogeneo: veniva utilizzato per lavori di tornitura perché si presta a essere levigato. I grappoli di bacche, conservati sotto aceto come i capperi oppure nel sale come le olive, venivano considerati il cibo dei poveri. Si utilizzano per aromatizzare le carni, per preparare alcuni tipi di pane e un liquore cretese chiamato tsikoudia; in Turchia vengono tostati per preparare una bevanda simile al caffè.

• FOGLIE: le foglie sono imparipennate, composte generalmente di 9 foglioline alterne, ovato-oblunghe o più raramente lanceolate, caduche, glabre, emanano un odore resinoso. • FIORI: i fiori sono dioici privi della corolla, hanno carattere lasso all’apice dei rami e sono formati da grappoli composti in una pannocchia piramidale, a sua volta ramosa, di colore rossastro. • FRUTTI: i frutti sono drupe ovoidee a grappolo, con peduncoli di 4-7 mm, prima verdastre e poi a maturità rosso brune, contenenti oli. Le bacche sono commestibili e il seme ricorda il gusto del pistacchio.

SOSTENIBILITÀ

Piccola guida botanica per un erbario di classe 1. Dopo aver osservato le schede di alcune forme di vegetazione presenti nel Parco Villa Gregoriana, preparane una che prenda in esame una specie botanica presente nel tuo territorio. Poni particolare attenzione ai termini scientifici e compila le voci suggerite dalle schede FAI. Al termine sarà possibile creare il nucleo di base per un erbario di classe.

46

© Casa Editrice G. Principato


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Campus - Sample by ELI Publishing - Issuu