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Bollettino rifiuti n. 351

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Tessile invenduto

In questo numero parliamo di…

• Bonus sociale rifiuti, le deroghe Arera per il 2026

• Centri di raccolta, il nuovo decreto ministeriale

• Emergenza meteo al Sud, le deroghe al “Codice ambientale”

• Giurisprudenza

• Imballaggi, il documento di orientamento della Commissione Ue

• Interpelli sui rifiuti: Aee e obblighi degli importatori, End of waste inerti da C&D, rifiuti sanitari e sterilizzazione

• Mozziconi di sigaretta, centri di raccolta e codici Eer

• Norme regionali

• Principio di affidamento tra privato e P.a.

• Quesiti: rifiuti urbani e divieto di export regionale, rifiuti di manutenzione tra Fir e Ddt

• Regolamento ecodesign, deroghe e gestione

• Regolamento imballaggi e relativi rifiuti, al via le nuove regole

• Rifiuti abbandonati e Albo gestori

• Sanzioni amministrative, responsabilità e oneri sanzione pecuniaria e diffida amministrativa

• Terre e rocce da scavo, quando sono sottoprodotti

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Editoriale

Ecologia e mercato, quando la tutela ambientale si fa dogma

C’è un punto, in ogni convinzione, in cui la cura si trasforma in culto.

L’ambientalismo lo ha raggiunto. Nato come sapere esatto (misura dei limiti, conoscenza dei cicli, prudenza per ciò che non si rigenera), ha ormai assunto i tratti di una fede: ha i suoi dogmi, i suoi sacerdoti e i suoi eretici, la sua liturgia dell’allarme.

E, come ogni fede che dimentica le proprie origini, ha smarrito la distinzione tra il sacro e l’utile, tra ciò che merita venerazione e ciò che chiede soltanto governo.

Dirlo è necessario perché è un atto di fedeltà alla cosa stessa. Trasformare l’ambiente in idolo deve far paura, perché l’idolo non si discute, si serve; e ciò che non si discute, prima o poi, divora chi lo adora. Una nuova religione che offre, del resto, ciò che ogni fede promette: una certezza che dispensa dal pensare, una colpa già pronta da assegnare, un nemico battezzato in anticipo. È un conforto. Ma i conforti si pagano sempre più di quanto valgano.

Affidare al diritto penale la regolazione ordinaria dell’inquinamento significa confondere la colpa con il rischio, il delitto con il processo produttivo. Il Dlgs 81/2026 (che recepisce la direttiva 2024/1203) dilata il perimetro dell’illecito ambientale fino a sfiorare ogni gesto della manifattura. Si dirà: serve un deterrente. Ma il diritto penale è l’extrema ratio, non può essere la grammatica quotidiana dell’economia. Quando la sanzione diventa la prima risposta e non l’ultima, l’impresa non smette di inquinare: smette di produrre. La paura è un pessimo legislatore: pretende l’esemplarità e raccoglie la fuga. E un Paese che resta la seconda manifattura d’Europa non può permettersi di criminalizzare la propria officina mentre altrove la stessa officina lavora indisturbata.

La tutela ambientale europea e il Green Deal sono nati come promessa di civiltà; rischiano di diventare un recinto entro cui soltanto l’Europa si vincola. Il mercato è globale, l’aria non conosce frontiere, la merce sì. Chiudiamo un’acciaieria a Taranto e la riapriamo, identica e più sporca, oltre i confini, dove le nostre regole non arrivano. Abbiamo esportato il fumo e importato la disoccupazione: un cattivo affare per il pianeta e per gli uomini. La purezza che si paga con la delocalizzazione è ipocrisia contabile. Il pianeta non ha frontiere doganali; il lavoro, invece, sì, e migra silenzioso dove la coscienza è meno esigente e le regole meno severe.

C’è una misura in tutto questo, ma l’abbiamo perduta. Abbiamo creduto che spegnere la fucina fosse un atto di pietà, mentre era soltanto un modo più lento di affamare.

Non si tratta di scegliere tra l’ambiente e il lavoro: è una falsa alternativa, la più

pigra. Si tratta di restituire alle politiche ambientali il loro posto dentro le politiche industriali, non al di sopra di esse. Per troppo tempo abbiamo invertito l’ordine: l’industria è diventata l’imputata che deve giustificarsi davanti al tribunale dell’ecologia. Ma un’ecologia che non sa convivere con la fucina non salva la Terra: la consegna ai Paesi che della fucina non si vergognano. Il rovesciamento è urgente. Se l’ambiente torna a essere uno dei fini dell’industria, e non il suo giudice, allora la fucina può tornare pulita senza spegnersi. Se invece prevale il dogma, ci attende un destino simmetrico e beffardo: chi non muore d’inquinamento muore di stenti. Tra il veleno e la fame non corre il progresso. Corre soltanto la stessa, antica miseria, vestita di verde.

Paola Ficco Direttore responsabile e Coordinamento Normativa Reteambiente.it

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Il presente numero è stato chiuso in Redazione il 17 giugno 2026

Finito di stampare nel mese di giugno 2026

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Le opinioni sono espresse a titolo personale, impegnano esclusivamente gli Autori e non sono riferibili né alle Istituzioni o agli Enti di loro appartenenza né alla Rivista.

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Andrea Sconocchia (ARPA Umbria, Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni)

Gabriele Taddia (avvocato in Ferrara)

SOMMARIO

L’intervento

Il principio di affidamento verso la Pubblica amministrazione nella 11 materia ambientale di Pasquale Fimiani

Regolamento ecodesign, dal 19 luglio “no” alla distruzione del tessile invenduto. 17 Deroghe e gestione di Alessandro Geremei

Al via le nuove regole europee sugli imballaggi, tra criticità applicative 22 e incertezze per il futuro di Francesco Petrucci

norme

Emergenza meteo e Sud: le deroghe al “Codice ambientale”

38 Dl 27 febbraio 2026, n. 25, coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2026, n. 59 – Stralcio a cura di Irene Manca

Centri di raccolta: il Dm 26 marzo 2026 riscrive le regole tra circolarità,

43 sicurezza e gerarchia dei rifiuti

Dm Mase 26 marzo 2026 il commento di Paola Ficco

Centri di raccolta e mozziconi di sigaretta. L’Albo si adegua e cambia i codici Eer

Deliberazione Albo 20 maggio 2026, prot. n. 2/Albo/Cn

Bonus sociale rifiuti. Le deroghe di Arera per il 2026

Deliberazione Arera 14 aprile 2026, n. 123/2026/R/Rif

Giurisprudenza

Terre e rocce da scavo, non sono sottoprodotti se si vìolano piano di utilizzo e quantità

Corte di Cassazione – Sentenza 22 maggio 2026, n. 18634

La giurisprudenza più recente in materia di rifiuti

51

56

58

62

67 a cura di Irene Manca e della Redazione normativa Reteambiente

Prassi e documentazione complementare

Imballaggi: il documento di orientamento della Commissione sul regolamento 2025/40/Ue

Comunicazione Commissione Ue 10 giugno 2026 il commento di Paola Ficco

Rifiuti abbandonati e Albo gestori: classificazione a vista e utilizzo di mezzi

69

71

73 in categoria 4 e 5

Circolare Albo 21 maggio 2026, n. 3

Rubriche

Quesiti a cura di Paola Ficco

Interpello ambientale a cura di Elisabetta Torzuoli

Focus Regioni a cura di Francesco Petrucci e della Redazione normativa Reteambiente

Focus rifiuti e sanzioni amministrative

76

78

85

86 Sanzione pecuniaria e diffida amministrativa, responsabilità e oneri a cura di Italia Pepe

L’intervento

Il principio di affidamento verso la Pubblica amministrazione nella materia ambientale

ABSTRACT

Il principio di affidamento verso la legittimità dell’agire amministrativo si pone nella materia ambientale su un duplice versante: quello del mutamento del quadro regolatorio in senso sfavorevole al singolo e quello dell’adeguamento di questi alle indicazioni provenienti dall’Amministrazione sull’applicazione ed interpretazione della normativa di riferimento per l’attività svolta. Nel primo, la sua applicazione va bilanciata con la certezza del diritto e la sua effettività; nel secondo, si pone la questione, anche nel caso di adeguamento alla risposta all’interpello ambientale, della rilevanza penale di condotte che si adeguino alle indicazioni provenienti dall’Amministrazione quando il Giudice, nella sua autonomia riconosciuta dall’articolo 2, C.p.p., ritenga di dissentire.

Il principio di affidamento in generale L’affidamento costituisce uno degli assi por tanti dell’intero sistema di relazioni tra il privato e la Pubblica amministrazione: prendendo spunto dalle clausole generali di buona fede oggettiva del diritto civile, decli nate in particolare negli articoli 1175, 1337 e 1375, C.c., si è radicato stabilmente an che nel diritto amministrativo con un’ela borazione giurisprudenziale 1 che, anche a seguito di sollecitazioni provenienti da tem po dalla dottrina, gli ha riconosciuto effi cacia sia nei procedimenti amministrativi, che nelle vicende in cui la Pubblica ammi nistrazione agisce secondo moduli privati stici o paritetici.

Una svolta in tal senso è stata segnata dall’e voluzione della legge sul procedimento am ministrativo 241/1990, in quanto gli articoli 21‑ quinquies e 21‑nonies, introdotti nel 2005, impongono all’Amministrazione di conside rare l’interesse del privato al mantenimento degli effetti del provvedimento già emanato,

1. Lo snodo principale è derivato dalla nota senten za della Cass. civ., sez. un., n. 500/1999, che ha ri conosciuto, qualificando la responsabilità come extracontrattuale, per la prima volta la risarcibi lità del danno derivante dalla lesione dell’interes se legittimo.

di Pasquale Fimiani Avvocato generale presso la Corte di Cassazione

specialmente nel caso di annullamento d’uf ficio (che richiede un interesse pubblico con creto e attuale e una motivazione rafforzata) e di revoca. Infine, l’articolo 1, comma 2‑bis, introdotto nel 2020, può essere considera to un punto di arrivo, in quanto ha previsto espressamente che “i rapporti tra il cittadino e la Pubblica amministrazione sono impron tati ai principi della collaborazione e della buona fede”, recependo un indirizzo giuri sprudenziale già consolidato da tempo. 2

La conseguenza diretta di tale princi ‑ pio è che il privato, il quale ha riposto un “incolpevole” affidamento nascente dal “contatto sociale qualificato” con l’Am ministrazione, può in definitiva avan zare richieste risarcitorie nei confronti di quest’ultima, lamentando specificata mente la lesione di questo interesse. 3

L’affidamento si invera poi, con sfumatu re diverse e con limiti differenti, nei vari settori.

Si pensi a quello urbanistico, a più riprese affrontato dalla giurisprudenza ammini strativa per la quale, posto che il principio rileva sia nelle varianti urbanistiche che modificano assetti preesistenti, sia nelle fasi procedimentali che precedono la formazione del titolo edilizio, occorre sempre procede re ad un congruo bilanciamento di interes si tra la tutela dell’affidamento e gli aspetti funzionali dell’attività amministrativa e del rapporto amministrativo, che non possono mai essere gli unici da considerare. 4

In materia dei contratti pubblici, il princi pio di buona fede e affidamento tra le parti è cristallizzato nell’articolo 5 del nuovo Co dice dei contratti ex Dlgs 36/2023. Per lun go tempo, l’orientamento giurisprudenziale dominante riteneva che, prima dell’aggiudi cazione, non sussistesse una posizione giu ridica tutelabile in capo al partecipante e aggiudicatario. Negli ultimi anni, invero, si

2. Cfr., nel periodo storico coincidente con la rifor ma, Cons. Stato, sez. VI, n. 5011/2020, secondo cui l’affidamento “è un principio generale dell’azione amministrativa che opera in presenza di una atti vità della Pubblica amministrazione che fa sorgere nel destinatario l’aspettativa al mantenimento nel tempo del rapporto giuridico sorto a seguito di ta le attività”. L’Adunanza plenaria, con la sentenza Cons. Stato, Ad. plen., n. 21/2021, ha tuttavia esclu so la tutela dell’affidamento nel caso in cui, al mo mento della notifica del ricorso, l’aggiudicatario di un contratto fosse consapevole della possibile ille gittimità del provvedimento.

3. In termini, Cass. civ., sez. un., n. 8236/2020, in cui

è assistito ad una progressiva evoluzione, per cui gli obblighi di buona fede e corret tezza ex articolo 1337, C.c. si applicano a tut ta la fase procedimentale della gara, quindi anche prima dell’aggiudicazione definiti va. 5 In tal modo il privato può confidare nel corretto esercizio del potere e nella serietà delle trattative: la revoca della procedura senza valida ragione può generare un dan no risarcibile indipendentemente dalla le gittimità degli atti.

Nel settore tributario, il principio di affi damento è stato riconosciuto espressamen te dallo Statuto dei diritti del contribuente, nell’articolo 10, comma 1‑2, legge 212/2000, ove si rinviene una specifica scusante, con l’esclusione di sanzioni amministrative e richieste di interessi moratori, per il con tribuente che abbia riposto il proprio affi damento e si sia conformato alle indicazioni contenute in atti dell’Amministrazione fi nanziaria, successivamente modificate dal la medesima, ovvero il suo comportamento sia stato posto in essere a seguito di fatti di rettamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori di quest’ultima.

In definitiva, l’evoluzione del principio mo stra un accrescimento di tutela in vari set tori, fondato sulla “responsabilizzazione” dell’azione amministrativa attraverso un modello relazionale basato sugli obblighi di protezione e di correttezza. L’idea che l’Amministrazione debba comportarsi non solo legittimamente, ma anche lealmente, costituisce quindi un aspetto strutturale del diritto amministrativo contemporaneo e della logica dell’agire amministrativo.

Anche nella materia ambientale il tema del legittimo affidamento si pone su un duplice versante: quello del mutamento del quadro regolatorio in senso sfavorevole al singolo e quello dell’adeguamento di questi alle in dicazioni provenienti dall’Amministrazio

è stato posto in risalto anche il rilievo costituziona le della buona fede come declinazione dell’impar zialità amministrativa di cui all’articolo 97 Cost. 4. Cons. Stato, sez. VI, n. 9467/2024. 5. Cfr. Cons. Stato, Ad. plen., n. 5/2018, che aderisce all’impostazione per cui la procedura di selezio ne del contraente deve essere letta sotto la lente del contatto sociale qualificato, imponendosi alla parte pubblica di agire secondo un obbligo di leal tà discendente direttamente dall’articolo 2, Cost. quale proiezione del principio di solidarietà sui rapporti contrattuali, e riconoscendo alla parte privata il diritto soggettivo a pretendere una con dotta corretta.

L’affidamento verso la P.a. come interesse giuridico tutelato

ne sull’applicazione ed interpretazione della normativa di riferimento per l’attività svolta.

Il mutamento sfavorevole del quadro regolatorio nella materia ambientale

In questa ipotesi la Corte di giustizia, 6 pur riconoscendo la rilevanza delle esigenze di certezza del diritto e di tutela dell’affida mento, ne subordina la portata alla necessi tà di assicurare l’effettività della protezione ambientale, ammettendo solo in via eccezio nale e temporanea la conservazione degli ef fetti di atti illegittimi, con la conseguente obbligatorietà di sottoporre un progetto al la Valutazione di impatto ambientale nono stante ciò possa incidere sugli interessi di terzi proprietari di terreni da epoca in cui il diritto nazionale non aveva ancora recepito l’obbligo unionale. 7

Tale impostazione conferma che affidamen to e certezza del diritto sono strettamente connesse al principio di irretroattività, la cui applicazione è stata progressivamente definita dalla Corte di giustizia attraverso un’elaborazione che, pur riconoscendo l’im mediata applicabilità delle nuove norme agli effetti futuri delle situazioni pregresse, ammette deroghe solo al ricorrere di circo stanze eccezionali, purché sia rispettato il legittimo affidamento degli interessati.

Il caso paradigmatico è rappresentato dal la sentenza Vysočina Wind ,  8 con cui la Corte è stata chiamata a valutare la compatibi lità con i principi di certezza del diritto e di affidamento della disciplina contenuta nella direttiva 2012/19/Ue sui rifiuti di ap parecchiature elettriche ed elettroniche, nella parte in cui imponeva ai produttori l’obbligo di sostenere i costi di gestione dei rifiuti “storici” relativi a pannelli fotovol taici immessi sul mercato in un periodo in cui tale responsabilità non era prevista, evi

6. Per un quadro esaustivo si rinvia a S. Troncone, “Le dimensioni della certezza nel diritto ambienta le dell’Unione europea”, in rivista.eurojus.it, Fasci colo n. 2 – 2026.

7. L’affermazione è stata fatta dalla sentenza Wells (7 gennaio 2004, causa C‑201/02) e ulteriormen te confermata dalle sentenze Inter‑Environnement Wallonie e Terre Wallonne (28 febbraio 2012, causa C‑41/11) e Inter‑Environnement Wallonie e Bond Be ter Leefmilieu (29 luglio 2019, causa C‑411/17).

8. Corte giust., 25 gennaio 2022, causa C‑181/20.

9. L’entrata in vigore di tali disposizioni ha infat ti reso necessario provvedere alla riclassificazione dei rifiuti con codice a specchio, a seguito della mo difica delle caratteristiche di pericolo dell’Allegato III della direttiva quadro rifiuti (2008/98/Ce). La mancanza di tempestivo accertamento sull’im

denziando come una simile previsione in troducesse un onere economico retroattivo, imprevedibile nella sua insorgenza e nella sua entità, tale da incidere su scelte di inve stimento già effettuate in base alla discipli na vigente al momento dell’immissione sul mercato, compromettendo la possibilità de gli operatori di orientare razionalmente il proprio comportamento economico, sicché la Corte ha escluso che l’obiettivo, pur rile vante, di tutela ambientale potesse giustifi care una compressione così significativa del legittimo affidamento, sottolineando che la retroattività, incidendo su situazioni esau rite, si pone in contrasto con il principio di certezza del diritto ove non sia sorretta da un interesse generale imperativo e non ri spetti adeguatamente le aspettative legitti mamente maturate.

Peraltro, specialmente in materia di rifiu ti, l’applicabilità del principio di affida mento è stata esclusa nel caso di modifiche normative sopravvenute che regolano ex novo la materia.

Un primo caso è quello dell’introduzione di parametri più restrittivi per la qualifica di rifiuti, la cui applicazione potrebbe com portare una classificazione peggiorativa (da non pericoloso a pericoloso) ed il conseguen te mutamento del regime gestionale e puni tivo di riferimento per il futuro (va esclusa l’efficacia retroattiva dei parametri più re strittivi per i fatti pregressi).

In tal caso, la mancanza di tempestivo accer tamento sull’impatto dei nuovi criteri lega li di classificazione costituisce una condotta negligente e colposa da parte del gestore, spe cie quando, come nel caso del regolamento 1357/2014/Ue e della decisione 2014/955/Ue, essi siano pubblicati con congruo anticipo ri spetto alla loro entrata in vigore. 9

patto dei nuovi criteri legali di classificazione co stituisce una condotta negligente e colposa da parte del gestore, in quanto il regolamento 1357/2014/Ue e la decisione 2014/955/Ue sono stati pubblicati con congruo anticipo rispetto alla loro entrata in vigore. Ai fini dell’applicazione delle nuove regole, occorre va fare riferimento al momento in cui l’operazione di gestione viene svolta (si applica, in via analogica, il principio che regola la successione nel tempo delle norme procedimentali, sintetizzato dal noto brocar do tempus regit actum). Pertanto, nell’ipotesi di rifiuti classificati secondo le vecchie disposizioni e depositati in attesa dell’in vio ad impianti di recupero o di smaltimento, si sarebbe dovuto procedere alla nuova classificazio ne sia per proseguire correttamente la fase del de posito temporaneo, sia per effettuare il successivo

L’affidamento è strettamente connesso al principio di irretroattività

Si pone, però, la questione se, in mancanza di una disciplina transitoria e, quindi, nel la immediata valenza del nuovo dato norma tivo, sia ammissibile, ed a quali condizioni, uno spazio temporale di esenzione in cui poter continuare ad operare secondo i pre cedenti criteri, in attesa della verifica anali tica circa l’applicabilità dei nuovi parametri. Al riguardo, limitati spazi di esenzione da re sponsabilità per inesigibilità della condotta possono ammettersi, alla duplice condizione che l’interessato si sia fatto tempestivamente carico della necessità di far analizzare nuo vamente i rifiuti sulla base delle nuove re gole e che il tempo in cui abbia continuato, nelle more, a gestire il rifiuto secondo la pre cedente classificazione sia ragionevolmente breve e, comunque, proporzionale a quello necessario per la nuova valutazione tecni co‑analitica.

Un secondo caso, esaminato di recente dal la giurisprudenza amministrativa, è quel lo delle modifiche alla disciplina di un’area sulla quale sorge un impianto di rifiuti, che, in base alle regole precedenti, poteva rinnovare l’autorizzazione in base alla pro cedura semplificata di cui all’articolo 209, Dlgs 152/2006.

Il Consiglio di Stato, 10 con riferimento alla gestione di discarica su area in cui, dopo la originaria autorizzazione, era intervenuto un “vincolo boschivo”, prima non presente, ha escluso tale possibilità, affermando che, ai fini del rinnovo della autorizzazione al la gestione di un impianto, quello che rileva è la verifica della sua conformità urbanisti ca, edilizia e paesaggistica al momento in cui si presenta la domanda e non in relazio ne allo stato di fatto dell’epoca in cui era sta to rilasciato l’originario titolo. Pertanto, “se il vincolo è sopravvenuto rispetto all’origina ria autorizzazione, non si può procedere con la forma semplificata mediante autocertifi cazione (articolo 209 Codice ambiente), ma occorre seguire la procedura ordinaria (arti colo 208 Codice ambiente)”

La conseguenza è che la valutazione del rin novo va fatta in relazione al mutato contesto paesaggistico successivo.

Informazioni provenienti dall’Amministrazione, affidamento e responsabilità penale.

L’interpello in materia ambientale Il secondo versante nel quale si pone il te ma del legittimo affidamento riguarda le in dicazioni provenienti dall’Amministrazione sull’applicazione ed interpretazione della di sciplina di interesse per il singolo.

In tal caso si pone il tema della responsabi lità penale nel caso di adeguamento a tali indicazioni, qualora il Giudice penale le di sattenda e consideri la condotta illecita.

Va infatti tenuto presente che il Giudice non è vincolato dalla informazione proveniente dalla P.a. (anche se a seguito di formale in terpello), ben potendo disattenderla secon do il principio generale, fissato dall’articolo 2, C.p.p., per il quale al Giudice penale spet ta il potere di risolvere autonomamente ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito. 11

Il tema che si pone è, quindi, se l’informa zione proveniente dalla P.a. sia idonea a determinare nel privato una situazione di buona fede.

La Corte costituzionale, con la nota e risalen te sentenza n. 364/1988, si è occupata appro fonditamente dell’argomento, ed ha precisato che sul privato incombe un onere di media zione (rectius di cooperazione), per informar si e conoscere proattivamente i precetti penali. Tra i criteri idonei a rilevare l’inevi tabilità dell’ignorantia legis, ha enucleato quelli cd. “misti”, secondo i quali tale condi zione può essere determinata da particolari, positive, circostanze di fatto in cui s’è forma ta la deliberazione criminosa, come quella delle “‘assicurazioni erronee’ di persone isti tuzionalmente destinate a giudicare sui fatti da realizzare”.  12

A tale principio si è allineata la giurispru denza di legittimità, la quale, rilevato che tali eventuali comunicazioni provenien ti dall’Amministrazione non possono inci dere, ai fini dell’esclusione del penalmente rilevante, sull’antigiuridicità del fatto, ma

Le indicazioni della P.a. non vincolano il Giudice penale

recupero o smaltimento in conformità alle nuove norme.

Qualora, per effetto della riclassificazione, il rifiu to avesse assunto caratteristiche di pericolosità, il regime del deposito temporaneo doveva ritenersi soggetto, a partire dal 1º giugno 2015, alle più strin genti previsioni, quanto ai tempi ed alle quanti tà, previste dall’articolo 183, lettera bb), n. 2, Dlgs

152/2006 per il deposito temporaneo avente ad og getto rifiuti pericolosi.

10. Cons. Stato, sez. IV, n. 4000/2026.

11. Da ultimo Cass. pen., sez. III, n. 19245/2026, in te ma di natura non vincolante del giudicato ammini strativo in sede penale.

12. Par. 27 motivazione sentenza.

al più sull’elemento soggettivo, afferma costantemente che la buona fede del tra sgressore non può essere determinata dal la semplice mancata conoscenza della legge, ma da un cd. “fattore positivo ester no” 13 – che è onere dell’interessato dedurre tempestivamente fin dalla fase di merito –ricollegabile ad un comportamento dell’Au torità amministrativa idoneo a determinare nell’agente uno scusabile convincimento della liceità della condotta. 14

In altri termini, l’errore scusabile non può essere fondato genericamente sulle difficoltà interpretative della norma, 15 o anche sul mero silenzio serbato dall’Am ministrazione, 16 ovvero sul fatto che il convincimento sulla mancanza di autoriz zazione si sia formato erroneamente in terpretando un provvedimento inerente ad un’attività diversa da quella svolta, ma occorre che sussista il suddetto “fattore positivo esterno”.

Quanto a quest’ultimo, esso è stato valutato, con esiti tendenzialmente negativi quanto al

13. In termini cfr.: Cass. pen., sez. III, n. 35314/2016; Cass. pen., sez. I, n. 47712/2015, in cui è stata annul lata la pronuncia di condanna del Giudice del me rito proprio perché l’imputato era stato indotto da una nota dell’ufficio di P.s., che esentava il desti natario ad indicare le munizioni in suo possesso; Cass. pen., sez. III, n. 42021/2014. 14. Cass. pen., sez. I, n. 34145/2018, pur riconoscen do tale principio, ha ritenuto che, in linea generale, lo svolgimento di un’attività in uno specifico cam po comporta un dovere di informazione sulle nor me che regolano detta attività, con la conseguenza che l’inosservanza di tale obbligo rende colpevole e non scusabile l’eventuale ignoranza della legge pe nale. Per Cass. pen., sez. III, n. 12946/2015 (in tema di trasporto di rifiuti prodotti da terzi senza iscri zione) e Cass. pen., sez. III, n. 11603/2022 (in tema di esercizio di attività di autodemolizione senza auto rizzazione), nella materia ambientale, in cui l’attivi tà d’impresa, di carattere economica e peraltro non obbligata, risulta impattante sull’ambiente e sul ter ritorio, è presunta la conoscenza della normativa di settore e comunque sussiste, in capo al privato, un obbligo di adeguata informazione attraverso l’esple tamento di qualsiasi utile accertamento. 15. Cfr. Cass. pen., sez. III, n. 11792/2026 (che ha escluso la scusabilità dell’errore nella qualifica del digestato come sottoprodotto in una fattispecie in cui non erano stati rispettati i criteri di cui all’arti colo 22 del decreto interministeriale 5046 del 2016).

16. Cass. pen., sez. III, n. 41438/2011. 17. Cass. pen., sez. III, n. 42021/2014 (in riferimento ad una fattispecie concreta relativa alla violazione della normativa sui rifiuti, in cui il ricorrente inve ce prospettava, quale causa della buona fede, un fat to negativo e cioè la mancata rilevazione, da parte degli Organi di vigilanza e controllo, di irregolari tà da sanare). Tale principio è stato ribadito anche da Cass. pen., sez. III, n. 5716/2016 e da Cass. pen.,

suo riconoscimento, 17 soprattutto con riferi mento ai reati contravvenzionali in materia ambientale.

Un “fattore positivo esterno” che abbia in dotto il soggetto in errore incolpevole è sta to tuttavia individuato in una circolare interpretativa proveniente dall’Amministra zione, 18 purché non sia in contrasto con l’e videnza del dato normativo 19 e purché non si tratti di circolari emesse da associazioni di categoria, le quali non possono integrare l’elemento positivo idoneo ad escludere l’evi tabilità dell’errore di diritto. 20

Un’altra, limitata, ipotesi idonea ad indurre in errore incolpevole l’agente è quella di un affidamento riposto sulle indicazioni di un consulente su questioni tecniche e partico larmente complesse, solo però nel caso in cui si verifichino, anche in questo caso, deter minate condizioni. 21 Va però tenuto presente che, se è vero che la buona fede, quale causa di esclusio ne dell’elemento soggettivo del reato, “ben può essere determinata da un fattore positi vo esterno ricollegabile ad un comportamen

sez. III, n. 1997/2020, nella quale si ribadisce che la buona fede ha rilevanza giuridica solo a condizione che si traduca in mancanza di coscienza di illiceità del fatto, derivante da un elemento positivo estra neo all’agente, quale ad esempio un atto della P.a. da cui quest’ultimo abbia tratto la convinzione del la correttezza di una determinata interpretazione normativa cui consegue la liceità della propria con dotta. Si è in sostanza ribadito che il rischio di un eccesso di normativismo e di un deficit di offensivi tà propri di reati cosiddetti artificiali, con violazio ne del principio di personalità della responsabilità penale mediante la valorizzazione della rimpro verabilità della cosiddetta culpa juris per omessa informazione sulla disciplina di settore, è controbi lanciato dalla circostanza che non basta il fatto ne gativo dell’ignoranza della legge, bensì occorre un fatto positivo dell’Autorità amministrativa, idoneo a produrre il suddetto convincimento di liceità del la condotta (impostazione propria della sentenza n. 42021/2014, ripresa anche da Cass. pen., sez. III, n. 29080/2015). Cass. pen., sez. III, n. 11497/2011 ha, in maniera più tranchant, affermato che “l’elemento soggettivo del reato contravvenzionale non è escluso dall’errore sull’estensione di un’autorizzazione rila sciata per lo svolgimento di un’attività di gestione di rifiuti, perché si tratta di errore sul precetto che non integra lo stato di buona fede”

18. Cfr., con riferimento ad una circolare ministe riale, Cass. pen., sez. I, n. 8860/1993.

19. Cass. pen., sez. III, ord. n. 25170/2012 (fattispecie in tema di condonabilità di opera non residenziale, ammessa da una circolare del Ministero delle infra strutture e dei trasporti in via interpretativa e di sattesa in fase esecutiva).

20. Cass. pen., sez. III, n. 44516/2019.

21.  Nello specifico, Cass. pen., sez. IV, n. 22628/2022, in tema di consulenza conferita da un datore di lavoro, ha richiesto che il conferimen

La scusabilità dell’errore resta un’eccezione

to della Autorità amministrativa deputata alla tutela dell’interesse protetto dalla nor ma, idoneo a determinare nel soggetto agen te uno scusabile convincimento della liceità della condotta, è tuttavia altrettanto indubbio che ove il comportamento dell’Autorità ammi nistrativa sia stato in qualche modo indotto dall’inesatta rappresentazione degli elemen ti fattuali operata da chi detta buona fede in voca, nessuna efficacia scusante può essere attribuita al fatto di essersi il privato confor mato a quanto ‘risposto’ dalla Pubblica am ministrazione, avendo il privato dato causa all’errore volitivo di quest’ultima, ciò che esclude del tutto la buona fede” 22

Questi principi valgono anche per l’ade guamento all’interpello ambientale, pre visto dall’articolo 3‑septies, Dlgs 152/2006 (aggiunto dall’articolo 27, Dl 77/2021). 23

Tale istituto, con il quale soggetti collettivi (le Regioni, le Province, le Città metropoli tane, i Comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’e conomia e del lavoro, le associazioni di pro tezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regio ni) presentano “istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale”, costituisce una consu lenza giuridica sulle normative ambientali statali che, provenendo da un soggetto qua

lificato quale il Ministero della transizione ecologica, integra il fattore positivo esterno idoneo ad indurre il soggetto in errore incol pevole sulla correttezza della condotta tenu ta adeguandosi alle indicazioni ricevute.

Va peraltro tenuto presente che, come per le altre forme di interpello, a cominciare da quelli tributari, non è espressamente previsto che l’adeguamento all’interpello abbia, ex se, effetto liceizzante della con dotta e che il Giudice non è vincolato dal la risposta fornita dall’Amministrazione (Agenzia delle Entrate o Mase), ben poten do disattenderla, secondo il principio ge nerale, fissato dall’articolo 2, C.p.p., per il quale al Giudice penale spetta il potere di risolvere autonomamente ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito. 24

La buona fede dell’interessato che si sia uni formato all’interpello va quindi valutata caso per caso, tenendo presente come la ri sposta sia stata applicata nel caso concreto sulla base della sua specificità e verificando se la stessa era tale da far residuare margini di dubbio sulla condotta da tenere, nel qual caso vale il principio, fissato già dalla citata sentenza della Corte costituzionale, dell’ob bligo di astenersi da quel comportamento o comunque di praticare la soluzione più rigo rosa tra quelle possibili.

L’interpello può alimentare l’affidamento, ma non sostituire la legge

to di una effettiva e specifica attività di consulen za a soggetto con esperienza e specializzazione, volta a integrare il bagaglio di conoscenze al fine precipuo di raggiungerne il livello adeguato alla gestione dello specifico rischio, implica la verifi ca dell’ampiezza e della specificità dell’oggetto del la consulenza e, quindi, dell’eventuale particolare complessità della scelta degli specifici idonei di spositivi di tutela onde poter dedurre la cono scenza o la conoscibilità di questi ultimi da parte dell’imprenditore. Secondo la giurisprudenza non è però scusabile l’errore sulla necessità dell’auto rizzazione allo svolgimento di attività di gestio ne, anche se tale convincimento sia indotto da una indicazione del consulente quando possano resi duare margini di dubbio (cfr. Cass. pen., sez. III, n. 35124/2024: “in alcun modo il consiglio del pro fessionista può essere considerato elemento positi vo idoneo a indurre in errore scusabile il titolare di un’impresa sulla necessità dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto di ri

fiuti che costituisce oggetto della propria impresa, a maggior ragione se si considera che nel caso di spe cie il trasporto veniva effettuato senza nemmeno il formulario di identificazione (Fir) di cui all’artico lo 193 Dlgs 152 del 2006. La scusabilità dell’errore deve essere commisurata al parametro del model lo di agente, dell’‘homo eiusdem professionis et con dicionis’, sicché in alcun modo può dirsi scusabile l’errore di colui il quale intraprenda un’attività im prenditoriale per il cui esercizio è richiesta l’autoriz zazione e che contestualmente ne ignori la necessità o la latitudine. Il dubbio impone, semmai, l’astensio ne o comunque sollecita la adozione di informazioni qualificate presso l’Amministrazione pubblica, non di certo presso un consulente privato” 22. Cass. pen., sez. III, n. 1238/2025. 23. Si rinvia più diffusamente P. Fimiani, “L’inter pello ambientale”, in questa Rivista , n. 303 (03/2022). 24. Da ultimo Cass. pen., sez. III, n. 19245/2026, in te ma di natura non vincolante del giudicato ammini strativo in sede penale.

L’intervento

Regolamento ecodesign, dal 19 luglio “no” alla distruzione del tessile invenduto

Deroghe e gestione

ABSTRACT

Il regolamento 2024/1781/Ue (Espr) segna una svolta nella sostenibilità, estendendo i requisiti di ecodesign a quasi tutti i prodotti immessi nel mercato Ue. Il Capo VI si occupa dei beni di consumo invenduti e prevede obblighi di trasparenza della filiera e il divieto di distruzione dei prodotti rimasti in magazzino, identificando nel settore tessile e delle calzature il target prioritario a causa dell’alto impatto ambientale e dei volumi di rifiuti generati. Sono previste varie fattispecie di deroga, che vanno dimostrate ai gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti. Il veto scatterà il 19 luglio 2026 per le grandi imprese e nel 2030 per le medie. Esentate le micro e le piccole aziende, purché non vengano utilizzate per eludere la disciplina.

Premessa

Il regolamento 2024/1781/Ue (Ecodesign for sustainable products regulation – Espr) en trato in vigore il 18 luglio 2024 ha segnato una svolta nella normativa europea sulla sostenibilità dei prodotti. La nuova disci plina non si limita più a regolare l’efficien za energetica, ma introduce prescrizioni rigorose sull’intero ciclo di vita dei beni, colpendo pratiche ambientalmente insoste nibili come la distruzione sistematica delle merci rimaste in magazzino.

Rispetto alla precedente direttiva 2009/125/ Ce, si registrano due importanti novità di principio:

• ampliamento del campo di applicazione: si supera il concetto di ecodesign limita to ai soli prodotti connessi all’energia. La nuova normativa si estende potenzialmen te a quasi tutte le categorie di beni fisici immessi sul mercato Ue, con pochissime eccezioni (come alimenti, mangimi e me dicinali);

• evoluzione da direttiva a regolamento: il passaggio garantisce un’applicazione di retta, immediata e soprattutto uniforme in tutti i ventisette Stati membri, eliminando le difformità derivanti dai recepimenti na zionali.

di Alessandro Geremei

Redazione normativa

Reteambiente

Il provvedimento si articola in 14 Capi che coprono l’intero ecosistema del prodotto: dai requisiti di progettazione (Capo II) al pas saporto digitale (Capo III), dalle etichette (Capo IV) agli obblighi degli operatori eco nomici lungo la catena del valore (Capo VII), fino alla vigilanza del mercato (Capo XI). 1

Di seguito, l’analisi si focalizza sul Capo VI (articoli 23‑26), che si apre dettando un principio di carattere generale: “Gli operatori economici adottano le misure necessarie che ci si può ragionevolmente attendere per evitare la necessità di distruggere i prodotti di consumo invenduti”

Gli obblighi informativi

Preliminarmente e in funzione dei futuri sviluppi, la normativa stabilisce un obbligo di divulgazione delle informazioni sui pro dotti di consumo invenduti di cui gli opera tori economici si disfano.

L’obbligo, dal 19 luglio 2026 riguarda le grandi imprese, e dal 19 luglio 2030 le me die imprese, che devono pubblicare “alme no su una pagina facilmente accessibile del loro sito web”:

• numero e peso dei prodotti di cui si sono disfatti nel corso dell’esercizio finanziario precedente;

• motivazioni;

• percentuale di prodotti avviati a opera zioni di trattamento secondo la gerarchia dei rifiuti (preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero energetico o smalti mento);

• misure adottate/pianificate per prevenire la distruzione dei prodotti.

Gli operatori economici tenuti a redigere la rendicontazione di sostenibilità nella rela zione sulla gestione (ai sensi della direttiva “Esg” 2013/34/Ue) possono assolvere l’obbli go attraverso la medesima informativa. Le informazioni vanno divulgate con ca denza annuale. A partire dal 2026, con rife rimento ai dati raccolti nel 2025.

I dettagli e il formato da utilizzare per adempiere agli obblighi informativi sono stati approvati con il regolamento esecuti vo 2026/2/Ue, che ha anche “delimitato” le categorie di prodotti che devono essere og getto di comunicazione (si veda l’elenco di cui all’Allegato II del provvedimento).

Il divieto di distruzione Il regolamento 2024/1781/Ue vieta la distru zione di indumenti, accessori di abbiglia mento e calzature invenduti.

Già nella comunicazione del 30 marzo 2022, relativa alla “Strategia dell’Ue per prodotti tessili sostenibili e circolari”, la Commissio ne Ue aveva denunciato la pratica di di struggere beni nuovi come una perdita di risorse economiche dall’inevitabile impat to ambientale.

Il settore tessile e delle calzature è sta to individuato come il più critico, a causa della velocità dei cicli di mo da (fast fashion) e dell’alto tasso di resi dell’e‑commerce (stimato intorno al 20%).

La conferma è poi arrivata dal rapporto dell’Agenzia europea per l’ambiente “The destruction of returned and unsold textiles in Europe’s circular economy”, pubblicato nel marzo 2024: secondo le stime, tra il 4% e il 9% di tutti i prodotti tessili immessi sul mercato europeo viene distrutto prima di essere utilizzato. Si parla di una forbice tra le 264 mila e le 594 mila tonnellate annue di vestiti e scarpe nuovi che finiscono in inceneritore o in discarica (Figura 1).

La definizione di “distruzione” Il regolamento Espr definisce il concetto di “distruzione” nei seguenti termini: “il dan neggiamento intenzionale o il disfarsi del prodotto come rifiuto, tranne se il disfarsene è inteso esclusivamente a consegnare il pro dotto di cui ci si è disfatti a fini di prepara zione per il riutilizzo, comprese le operazioni di ricondizionamento o rifabbricazione”.

Ferme restando le definizioni di “rifiuto” e “preparazione per il riutilizzo” stabilite dalla direttiva 2008/98/Ce (articolo 3, pun ti 1 e 16), il regolamento 2024/1781/Ue detta inoltre le definizioni di: • ricondizionamento: “le azioni effettua te per preparare, pulire, testare, manutene re e, ove necessario, riparare un prodotto o un prodotto di cui ci si è disfatti in modo da ripristinarne le prestazioni o la funzio nalità nell’ambito dell’uso cui è destinato e della gamma di prestazioni previsti origina riamente in sede di progettazione al momen to dell’immissione del prodotto sul mercato”;

Quanto costa all’ambiente ciò che resta invenduto?

1. Per una esaustiva disamina dei nuovi obblighi di ecodesign stabiliti dal regolamento 2024/1781/ Ue, si veda il Dossier “Progettazione ecocompati bile dei prodotti, come muoversi nella complessa

disciplina di riferimento”, in Osservatorio di nor mativa ambientale: https://www.reteambiente.it/ normativa/16785/

Vendite online Scorte

Resi 20%

Figura 1 – Percentuale di prodotti tessili distrutti

Fonte: Rapporto Eea (European environment agency), marzo 2024, cit. Traduzione informale a cura dell’Autore.

Destinati alla distruzione (5% delle vendite online)

Scenario migliori pratiche

Destinati alla distruzione

Scenario aziendale abituale

Destinati alla distruzione

Invenduto 21%

• rifabbricazione: “le azioni attraverso le quali è ottenuto un nuovo prodotto da og getti che sono rifiuti, da prodotti o da com ponenti e attraverso le quali è apportata almeno una modifica che incide in modo so stanziale sulla sicurezza, sulle prestazioni, sullo scopo o sul tipo di prodotto”.

Come chiarito dallo stesso Esecutivo Ue in una Faq (n. 129) sul regolamento Espr pubblicata nel settembre 2024, la distru zione comprende quindi le ultime tre at tività della gerarchia dei rifiuti, vale a dire il riciclaggio, il recupero di altro ti po (compreso il recupero energetico) e lo smaltimento.

Di rilievo, inoltre, sono anche le definizio ni ufficiali di:

• prodotto di consumo: “il prodotto, esclusi componenti e prodotti intermedi, destinato principalmente al consumatore”;

• prodotto di consumo invenduto: “il pro dotto di consumo che non è stato vendu to, compresi surplus, scorte in eccesso e rimanenze, e i prodotti restituiti dal con sumatore in virtù del diritto di recesso con formemente all’articolo 9 della direttiva 2011/83/Ue o, se del caso, durante un even tuale periodo di recesso più lungo accordato dal commerciante”

In quest’ultima definizione non rientrano, come precisato dall’Esecutivo Ue in altra Faq (n. 127), i campioni gratuiti e i tester che non sono offerti in vendita ai consuma tori, e, pertanto, non rientrano nella defini zione di prodotti di consumo invenduti.

Prodotti di cui è vietata la distruzione L’elenco è contenuto nell’Allegato VII del regolamento Espr. Codici delle merci e de scrizioni sono ripresi dalla nomenclatura combinata Ue.

4203

Codice NC Descrizione

Indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, natura li o ricostituiti

61 Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia o all’uncinetto

62 Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia o all’uncinetto

6504

6505

6401

6402

6403

6404

6405

Cappelli, copricapo e altre acconciature, ottenuti per intreccio o fab bricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti

Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confeziona ti con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in stri sce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola ester na mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispo sitivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti

Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica

Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale

Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili

Altre calzature

Soggetti obbligati e tempistiche

Il regime di divieto si articola in base alle dimensioni dell’impresa:

• grandi imprese: divieto in vigore dal 19 luglio 2026;

• medie imprese: divieto in vigore dal 19 lu glio 2030;

• micro e piccole imprese: esentate.

Gli operatori economici non soggetti alla re strizione, in ogni caso, non possono distrug gere i prodotti di consumo invenduti loro forniti allo scopo di eludere la proibizione. La Commissione è autorizzata a prevedere, tramite atti delegati, che il veto si applichi anche nei confronti di tali soggetti delle mi cro e piccole imprese, ove emergano prove sufficienti del fatto che possano essere uti lizzate a tal fine.

Deroghe

Il divieto non è assoluto. Il regolamento de legato 2026/296/Ue stabilisce le deroghe specifiche che permettono di procedere al la distruzione. In quanto eccezioni, vanno

interpretate restrittivamente. Le principa li fattispecie riguardano:

• salute e sicurezza: prodotti che, a causa di contaminazioni o difetti produttivi, rap presentano un rischio per i consumatori o l’ambiente;

• danneggiamento irreparabile: prodotti che hanno subito danni tali (es. durante il trasporto o lo stoccaggio) da non poter esse re né riparati né preparati per il riutilizzo;

• diritti di proprietà intellettuale: casi in cui la rivendita o la donazione violerebbe i diritti di marchio.

A differenza della disciplina madre, il regolamento 2026/296/Ue non include tra le deroghe il caso in cui la distruzio ne rappresenti l’opzione a minor impatto ambientale, rimandando a un secondo mo mento la valutazione di possibili esenzio ni a favore del riciclaggio di alta qualità.

Per un periodo di 5 anni dalla distruzione, le imprese devono conservare la documen tazione pertinente utilizzata e, su richiesta,

Le deroghe aprono varchi al divieto

metterla a disposizione delle Autorità com petenti in formato elettronico.

Il ruolo degli impianti di trattamento

Il regolamento 2026/296/Ue obbliga le im prese che si disfano dei beni a fornire una dichiarazione formale riguardante il regi me di deroga applicabile al gestore dell’im pianto di trattamento/smaltimento al quale vengono consegnani i prodotti invenduti.

Il gestore che riceve “blocchi” di vestiti nuovi senza la relativa dichiarazione di de roga si espone al rischio di concorrere nella violazione della norma. Si segnala, tutta via, che la Commissione Ue (Faq n. 133) ha escluso la sussistenza di obblighi Espr a carico degli impianti di trattamento (“The obligations under the Espr related to unsold consumer products apply to the economic operator that discards a product which is rendered waste as a consequence, and not to the waste treatment operator that receives the discarded product” ).

I prossimi passi

In base al regolamento, la Commissione Europea ha il mandato di monitorare l’ef

ficacia del divieto e di estenderlo, tramite atti delegati, ad altri beni di consumo in venduti qualora ne ravvisi la necessità. Nel prossimo quinquennio, tuttavia, non sono attese novità. Almeno stando al “Piano di lavoro 2025‑2030 per la pro gettazione ecocompatibile dei prodot ti sostenibili e l’etichettatura energetica” pubblicato dalla Commissione europea il 16 aprile 2025. L’Esecutivo si concentrerà sulla implementazione dei divieti esisten ti e sull’applicazione dell’obbligo di infor mativa.

Il regolamento “Espr”, come già segnala to, è un atto vigente e immediatamente applicabile. Non necessita di una legge di recepimento nazionale per produrre ef fetti giuridici.

Agli Stati membri spetta comunque il com pito di apprestare un regime sanzionato rio “effettivo, proporzionato e dissuasivo” e di organizzare i controlli sull’applicazione della disciplina, monitorando a tal fine si ti produttivi, centri logistici e impianti di trattamento rifiuti.

L’intervento

Al via le nuove regole europee sugli imballaggi, tra criticità

applicative e incertezze per il futuro

ABSTRACT

Dal 12 agosto 2026 il regolamento europeo 2025/40/Ue sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio è pienamente operativo, e scattano già diversi obblighi per le imprese. La disciplina deve essere però completata da numerose disposizioni attuative che saranno elaborate dalla Commissione europea nei prossimi anni, e questo rende incerto il quadro regolatorio con il quale sono però chiamati da subito a confrontarsi gli operatori. Nel presente contributo si riepiloga la disciplina tra disposizioni già in vigore, criticità e attese future. Uno spazio viene dato anche alle ultime indicazioni della Commissione europea sul regolamento contenute negli orientamenti del 10 giugno 2026.

Per una disamina dei punti 15 e 16 degli orientamenti (gestori rifiuti e campo di applicazione rispetto alla direttiva Sup) si veda P. Ficco, “Imballaggi, con 33 risposte l’Europa prova a orientare le industrie di settore e i gestori dei relativi rifiuti”, a pag. 71 di questa Rivista

Introduzione

Dal 12 agosto 2026 sono operative le dispo sizioni del regolamento europeo 2025/40/ Ue, che ha dettato la nuova disciplina in materia di imballaggi e rifiuti di imbal laggio. 1 Da questa data non si applica più la storica direttiva 94/62/Ce, salve alcune disposizioni particolari che restano in vi ta finché non saranno usciti alcuni atti at tuativi del nuovo regolamento. Le direzioni in cui si muove la nuova rego lamentazione sono chiare: riduzione della produzione di imballaggi; progettazione finalizzata al riciclo, alla minimizzazio ne delle sostanze pericolose, all’utilizzo di materiali riciclati; spinta al riuso per evi tare sprechi e ridurre la produzione di ri fiuti; lotta al monouso.

Il regolamento è direttamente applicabi le in tutti i Paesi Ue. Si dovrebbero evitare così disarmonie tra i vari Stati, anche se le flessibilità che la normativa Ue lascia ai Legislatori interni potrebbero comporta re qualche criticità. 2

1. In merito, sia consentito il rimando allo “Specia le imballaggi”, il n. 338 (05/2025) di questa Rivista 2. Per questo la Commissione europea negli orientamenti sull’applicazione del regolamento

di Francesco Petrucci Redazione normativa Reteambiente

Peraltro, le legislazioni nazionali dovran no individuare le sanzioni per la violazio ne delle disposizioni europee nonché le Autorità competenti per la vigilanza e il controllo. In Italia le regole saranno scrit te dal Governo, che ha ricevuto la delega dal Parlamento con la legge 17 marzo 2026, n. 36 (Legge di delegazione europea 2025).

Il nuovo regolamento pone grandi sfide alle imprese europee, che possono esse re formidabili opportunità se colte per tempo, purché in un quadro regolatorio coerente, certo e comprensibile.

Nel presente contributo riepiloghiamo i tratti salienti della nuova disciplina, ri mandando per approfondimenti a quanto già pubblicato da questa Rivista 3

Campo di applicazione

Il regolamento si applica a tutti gli imbal laggi, a prescindere dal materiale di cui so no composti, e a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dalla loro provenienza, domestica o professionale. Restano in piedi l’applicazione delle norme della direttiva rifiuti del 2008 sulla gestio ne dei rifiuti pericolosi, le altre prescrizioni normative dell’Unione relative agli imbal laggi, e quelle sulla sicurezza, qualità e igie ne dei prodotti imballati, nonché le norme sul trasporto. Se le norme del regolamento imballaggi confliggono con quelle sul tra sporto di merci pericolose di cui alla diret tiva 2008/68/Ce, prevalgono queste ultime.

Le definizioni

La definizione di “imballaggio” è molto più articolata, ampia e precisa di quel la della direttiva del 1994. L’imballaggio è definito come “l’articolo, indipendente mente dal materiale di cui è composto, de stinato a essere utilizzato da un operatore economico per contenere e proteggere pro dotti e consentirne la manipolazione, la consegna o la presentazione a un altro ope ratore economico o a un utilizzatore finale e che può essere differenziato per formato di imballaggio in base alla funzione cui è

adibito, al materiale di cui è composto e al la sua progettazione”. L’Allegato I al regolamento prevede un elen co, non esaustivo, di articoli che rientra no nella definizione di “imballaggio” e di quelli esclusi. 4 In ogni caso è fondamenta le, per capire cosa è imballaggio, guardare alla sua funzione, cioè per cosa viene utiliz zato. 5 Così come può rilevare il suo design.

Tra le numerose definizioni presenti nel re golamento (sono 71) ne segnaliamo alcu ne significative in relazione agli scopi che intende raggiungere la nuova disciplina europea e che maggiormente possono inte ressare le imprese:

• “riutilizzo”: l’operazione attraverso la quale imballaggi sono usati più volte per lo stesso scopo per il quale sono stati con cepiti. Tale definizione si presenta come autonoma rispetto alla corrispondente de finizione della direttiva rifiuti 2008/98/Ce. Pertanto, ai fini del regolamento imbal laggi questa prevale su quella della diret tiva rifiuti;

• “riciclaggio dei materiali”: si tratta di un recupero attraverso il quale i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere mate riali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini, ad ec cezione del trattamento biologico dei rifiu ti, del ritrattamento di materiale organico, del recupero di energia e del ritrattamen to per ottenere materiali da utilizzare come combustibili o in operazioni di ri empimento. A tale definizione si affianca quella di riciclaggio della direttiva rifiu ti del 2008, espressamente richiamata dal regolamento;

• “progettazione per il riciclaggio”: è il de sign degli imballaggi che garantisce la ri ciclabilità mediante processi consolidati di raccolta, cernita e riciclaggio sperimen tati in ambiente operativo;

• “riciclabilità”: compatibilità dell’imbal laggio con la gestione e il trattamento dei rifiuti fin dalla progettazione. Una vera e propria nozione “circolare”;

• “ricondizionamento”: qualsiasi opera zione necessaria per riportare un imbal

La funzione guida la definizione di imballaggio

diffusi il 10 giugno 2026 ha dedicato molto spa zio alle “libertà” che la normativa concede agli Stati membri, dando indicazioni al fine di evita re che i vari Paesi si “allarghino” troppo a scapito di un’applicazione uniforme nel mercato Ue del la disciplina.

3. Si veda la nota 1.

4. Analogo elenco è presente nell’Allegato I alla direttiva 94/62/Ce e lo troviamo nell’Allegato E

alla Parte IV del Dlgs 152/2006: vanno considerati soppressi dal 12 agosto 2026.

5. Ad esempio, un bicchiere di carta acquistato vuoto dal consumatore in un supermercato per il suo uso privato non è imballaggio. Se quel bic chiere viene riempito dal negozio con del caffè e venduto al cliente, siamo in presenza di un im ballaggio (di servizio).

laggio riutilizzabile a uno stato tale che possa essere adoperato nuovamente. Le operazioni di ricondizionamento sono indicate nell’Allegato VI, Parte B del re golamento. Gli imballaggi riutilizzabili conferiti al ricondizionamento non sono considerati rifiuti.

Una menzione, infine, va fatta per la de finizione di “plastica a base biologica” (bio‑based), che è quella realizzata par tendo da risorse biologiche quali mate rie prime da biomassa, rifiuti organici o sottoprodotti, indipendentemente dal fat to che siano biodegradabili o non biode gradabili. Uno studio della Commissione europea del maggio 2026 6 ha valutato il ruolo delle materie prime di origine bio logica nel packaging. Il documento ne analizza potenzialità economiche – co me il loro essere complementari all’uso di materiale riciclato nell’imballaggio –e criticità quali l’uso non sostenibile del le biomasse per realizzare tali prodotti. A febbraio 2028 l’Esecutivo Ue tirerà le som me e potrebbe decidere di inserire dei target obbligatori di contenuto bio‑based negli imballaggi.

Alcune novità operative dal 12 agosto 2026 Il regolamento imballaggi si applica dal 12 agosto 2026. Questa data però non è la fine degli obblighi aziendali, ma l’inizio di un percorso di consapevolezza del nuovo ruolo degli imballaggi e relativi rifiuti nel la mutata disciplina regolatoria europea.

Lo sguardo all’intero ciclo di vita dell’im‑ ballo impone nuovi approcci aziendali. E se è vero che gli impegni maggiori per le imprese partiranno dal 2030, gli opera tori economici sono chiamati a ragiona re da subito sull’impatto delle norme. Dal design, alle comunicazioni al pubblico, ai più stringenti obblighi di conformità.

L’assetto degli obblighi per le aziende, tuttavia, non è ancora chiaro e definito. Mancano i numerosi provvedimenti “tec nici” attuativi, che dovranno essere ap provati dalla Commissione europea nei

prossimi due anni. Il futuro è incerto e pieno di incognite (Figura 1).

Detto questo, si segnalano alcune dispo sizioni di impatto per gli operatori econo mici che partono dal 12 agosto 2026.

Aumentano gli impegni documentali per i fabbricanti degli imballaggi. Dal 12 ago sto 2026 dovranno redigere la dichia razione di conformità del prodotto alla normativa. Il documento accompagna l’imballo e gli importatori devono richie derlo al fabbricante. 7

Per quanto riguarda le sostanze pericolo se, il nuovo regolamento conferma le re strizioni previste per i metalli pesanti già contenute nella precedente disciplina. La somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo VI risultante dalle sostanze presenti negli imballaggi o nei componenti dell’imballaggio non deve superare 100 mg/kg. Quello che cambia è la dettagliata documentazione tecnica di conformità del prodotto che il fabbrican te dovrà preparare (Allegato VII al regola mento) con prove di laboratorio e test.

A queste si aggiungono le restrizioni sull’uso delle sostanze chimiche disposte dal regolamento Reach (1907/2006/Ce) e le misure specifiche sui materiali e oggetti a contatto con gli alimenti di cui al regola mento 1935/2004/Ce.

Gli imballaggi a contatto con gli alimen ti, inoltre, non devono contenere sostanze per e polifluoroalchiliche (Pfas) superio ri ai limiti indicati nell’articolo 5, para grafo 5 del regolamento. Le soglie sono fissate a: 25 ppb (parti per miliardo) per singola sostanza misurata; 250 ppb per la somma di Pfas mirati; 50 ppm per i Pfas totali (compresi i polimerici). Anche in questo caso, il fabbricante dovrà forni re la prova della conformità alle regole attraverso apposita documentazione tec nica (Allegato VII al regolamento) con an nesse prove di laboratorio. Negli orientamenti sull’applicazione del regolamento pubblicati il 10 giugno 2026, 8 la Commissione europea ha affermato in merito ai Pfas che la disciplina “non prevede un periodo transitorio per l’e

Scatta il 12 agosto l’obbligo della dichiarazione di conformità

6. Bio‑based feedstock in plastic packaging analysis (Analisi delle materie prime di origine biologica negli imballaggi in plastica).

7. Ricordiamo che nel caso di “prodotti a mar chio”, va considerato “fabbricante”, e quindi tenuto alla dichiarazione di conformità, l’importa

tore o distributore che appone il proprio marchio sull’imballaggio fabbricato da altri.

8. Comunicazione Commissione europea 10 giu gno 2026, “Documento di orientamento per il rego lamento (Ue) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”. Il documento non sostituisce né inte

12 agosto 2026

• Operativo il regolamento imballaggi 2025/40/Ue

• Etichettatura europea armonizzata del packaging

12 febbraio 2027

• Norme armonizzate per calcolo e misurazione delle prescrizioni sulla riduzione al minimo degli imballaggi

• Orientamenti della Commissione Ue sugli imballaggi banditi dal mercato dal 2030

31 dicembre 2026

• Metodo per calcolare il contenuto di riciclato negli imballaggi

• Criteri di sostenibilità per le tecnologie di riciclaggio della plastica

1° gennaio 2028

• Criteri di progettazione per il riciclaggio e classi di prestazione di riciclabilità

30 giugno 2027

• Metodo per il calcolo degli obiettivi di riutilizzo

saurimento delle scorte. Gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari immes si sul mercato dopo il 12 agosto 2026 devo no pertanto rispettare i limiti relativi alle Pfas ivi stabiliti, mentre gli imballaggi im messi sul mercato prima del 12 agosto 2026 possono rimanere sul mercato e non devo no essere ritirati. Non vi sono eccezioni per quanto concerne gli imballaggi contenenti materiale riciclato”.  9

Restano al momento criticità su co me calcolare il contenuto dei Pfas negli imballaggi. La Commissione europea ha sottolineato che non esiste una me todologia armonizzata per i Pfas negli imballaggi a contatto con gli alimen ti. Tuttavia, nei citati orientamenti del 10 giugno 2026 l’Esecutivo Ue ha fornito agli operatori alcune utili indicazioni.

Il bisfenolo A (Bpa) negli imballaggi per alimenti è già vietato dal 20 gennaio 2025 (regolamento 2024/3190/Ue).

Dal 12 agosto 2026 le cialde e le bustine permeabili di tè e caffè e altre bevande (di

gra né modifica le disposizioni del regolamento. E non costituisce interpretazione vincolante del di ritto, compito che spetta solo alla Corte di giusti zia europea.

9. La Commissione Ue ricorda che l’immissione sul mercato avviene quando vi è un’offerta o un ac

12 febbraio 2030

• Revisione delle restrizioni sui limiti ai Pfas negli imballi per alimenti

1° gennaio 2030

• Metodologia per la valutazione del riciclato su scala per categoria di imballaggio

qualsiasi materiale) e quelle non permea bili utilizzate in appositi macchinari sono imballaggi. Le cialde e bustine permeabili dal 12 febbraio 2028 dovranno essere pro gettate per essere compatibili con il compo staggio industriale, mentre l’allineamento alle norme sul compostaggio domestico è rimesso alla decisione del singolo Paese. Per le cialde non permeabili (e non costitu ite da metallo) sarà lo Stato membro even tualmente a imporne la compostabilità. Questo obbligo dovrà essere prima comuni cato alla Commissione Ue per il via libera.

Il 12 agosto 2026 dovrebbe anche arriva re l’etichetta unica europea per gli imbal laggi. Sarà approvata dalla Commissione europea e si accompagnerà alle metodolo gie su come indicare i materiali di cui sono fatti gli imballaggi. La nuova etichetta dovrà essere utilizza ta a decorrere dal 12 agosto 2028. E conter rà tutte le indicazioni sul materiale di cui è composto l’imballaggio, su come smaltirlo, sulla eventuale compostabilità, sulla per centuale di contenuto riciclato e sul conte nuto bio‑based .

cordo tra parti riguardante “il trasferimento della proprietà, del possesso o di qualsivoglia altro dirit to di proprietà”, che può avvenire “a titolo oneroso o gratuito” una volta completata la fase di fabbri cazione del prodotto.

12 agosto 2033

• Verifica se il design degli imballaggi ha contribuito a minimizzare la presenza di sostanze pericolose nei prodotti

Dal 12 agosto 2028 etichettatura unica europea per gli imballaggi

Da quella data gli Stati membri non sono autorizzati a emettere etichette non con formi a quella europea. 10 Le indicazioni di riutilizzabilità andran no messe dal febbraio 2029, mentre per le sostanze chimiche che “destano pre occupazione” (ai sensi della normativa Reach) gli obblighi informativi scattano dal 2030. Nell’imballaggio si potrà appor re un segno che identifica l’appartenenza a un determinato sistema di responsabili tà estesa del produttore.

Fino all’11 agosto 2028 si continuerà ad usare l’etichettatura attualmente esisten te, ai sensi dell’articolo 219, comma 5, del Dlgs 152/2006. Quindi, quella che contie ne le indicazioni ai consumatori su come disfarsi correttamente dell’imballaggio nonché sui materiali che si sono utilizza ti per realizzarlo ai sensi della decisione 129/97/Ce, la quale è evidentemente abro gata dal 12 agosto 2028.

Un altro elemento importante per le im prese riguarda la stretta sul greenwashing relativo agli imballaggi. Cioè le dichiarazioni delle aziende, spesso usa te per fini commerciali, per esaltare al‑ cune caratteristiche del prodotto.

Nel caso in cui le affermazioni dell’impresa siano legate a requisiti obbligatori previsti dal regolamento – come riciclabilità, com postabilità, contenuto di materiale ricicla to, riusabilità, riduzione al minimo di peso e volume – l’azienda potrà vantarsi solo di performance superiori a quelle cui è obbli gata per legge. Va, inoltre, ben chiarito se le informazioni riguardano l’imballaggio nel suo complesso o solo una sua parte. Al di fuori di questi obblighi, l’impresa dovrà comunque rispettare la normativa europea sul greenwashing della direttiva 2005/29/Ue modificata da ultimo dalla di rettiva 2024/825/Ue, che dal 27 settembre 2026 vieta le asserzioni ambientali gene riche e vaghe e gli inganni sulla effettiva “circolarità” del prodotto. L’ultima diret tiva europea del 2024 è stata recepita dal Dlgs 20 febbraio 2026, n. 30.

Gli imballaggi fuori dal mercato Dal 1º gennaio 2030 sarà vietato immet tere sul mercato gli imballaggi elencati

nell’Allegato V al regolamento. Tra que sti figurano le bustine e vaschette che contengono condimenti, conserve, salse, panna da caffè, zucchero usati in hotel, ristoranti, bar. 11 Vietati anche vassoi, piatti, bicchieri, sca tole e sacchetti di plastica monouso usa ti in bar, hotel e ristoranti. Si fa presente, però, che l’articolo 14‑ bis del Dl 19/2026 convertito dalla legge 50/2026 ha stabi lito che i piatti, le posate, le cannucce e gli agitatori per bevande in plastica so no considerati riutilizzabili anziché mo nouso (e quindi vietati) se possiedono determinate caratteristiche di diametro e spessore. La disposizione si applica dal 21 aprile 2027.

Dal 2030 sono inoltre banditi gli imbal laggi monouso per frutta e verdura (se si scende sotto 1,5 kg di peso del prodotto). Fuori dal mercato anche le borse di plasti ca ultrasottili; sono escluse quelle usate per motivi di igiene (ad esempio per in cartare il pesce) o per alimenti sfusi come l’ortofrutta, se questo contribuisce a pre venire la produzione di rifiuti alimentari.

L’Italia intende modificare il Codice ambientale per introdurre la possibili tà di libera circolazione di una serie di imballaggi monouso che saranno vieta ti dal 2030 dal regolamento imballaggi, ma solo a patto che siano biodegradabi‑ li e compostabili. Si tratta: degli imbal laggi per il confezionamento di frutta e verdura sotto 1,5 kg; di contenitori mo nouso per riempire alimenti e bevan de da consumare sul posto in alberghi e ristoranti; delle bustine per le salse usate sul posto in bar, ristoranti e al berghi; di vaschette monouso per il ci bo da asporto da mangiare subito; le bustine per shampoo e sapone usate dal settore ricettivo.

La proposta del nostro Paese è stata in viata alla Commissione europea per ve rificare la compatibilità con le regole del mercato interno Ue.

La prevenzione

Un aspetto centrale del regolamento eu ropeo riguarda la prevenzione, che na

Dichiarazioni ambientali sugli imballaggi solo se conformi alle norme sul greenwashing

10. È stato ribadito dalla Commissione europea negli orientamenti del 10 giugno 2026. 11. Il divieto non si applica se tali imballaggi so no forniti insieme al prodotto da asporto destina

to al consumo immediato (come, ad esempio, la bustina di ketchup o la vaschetta di salsa forni ta insieme all’hamburger prelevato e consuma to altrove).

turalmente incide sulla progettazione dell’imballo, su una nuova concezione di un design “funzionale” agli obiettivi am bientali, non solo estetico o di brand

Il regolamento impone agli Stati di ridurre i rifiuti di imballaggio pro capite (rispet to ai valori 2018) del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040.

Se il 2018 non è un anno ideale per lo Sta to membro ai fini del calcolo, si può chie dere alla Commissione di usare un altro anno, motivando la scelta, che non deve essere legata a un aumento dei consumi. Se uno Stato vuole raggiungere obiettivi più ambiziosi il regolamento non lo vieta. Le leve per ridurre i rifiuti possono esse re liberamente scelte tra incentivi, contri buti o tassazione, a patto di non alterare la concorrenza.

In ottica di prevenzione, il regolamen to punta – anche se timidamente – sui sistemi di deposito cauzionale, cioè sul “vuoto a rendere”. Gli Stati membri so no obbligati a istituirne uno per le botti glie di plastica e i contenitori di metallo fino a 3 litri entro il 1º gennaio 2029. So no previste deroghe per alcuni tipi di prodotti (alcolici, prodotti lattiero‑case ‑ ari). I Paesi più bravi nella raccolta dif ferenziata possono chiedere l’esonero.

Così come risponde alla prevenzione della produzione di rifiuti l’obbligo dal 2030 per chi riempie imballaggi multipli, per il tra sporto, o usati nel commercio elettronico di garantire che la proporzione dello spa zio vuoto sia al massimo del 50%. La Com missione Ue fornirà indicazioni operative. Anche le imprese che riempiono l’imbal laggio per la vendita, dal 12 febbraio 2028 devono assicurare che lo spazio vuoto sia il minimo. Per “spazio vuoto” si intendo no anche i trucioli di polistirolo, bolle e cuscini d’aria, carta, spugne e tutto quan do viene usato per “riempire” l’imballo insieme al prodotto. Non ci sono soglie da rispettare, per cui il fabbricante dovrà valersi della norma En 13428:2004. Per approfondimenti in merito si riman da a quanto già scritto in precedenza su questa Rivista .  12

Il riutilizzo

Gli obblighi di riutilizzare gli imballaggi previsti dal regolamento europeo per de

terminate filiere sono indubbiamente una rilevante novità di impatto per le aziende. Il regolamento stabilisce quando si può definire “riutilizzabile” un imballaggio (articolo 11). Va ricordato, tra le altre co se, che l’imballaggio riutilizzabile deve potere essere ricondizionato e a fine vi ta deve essere riciclabile. Negli orienta menti del 10 giugno 2026 la Commissione europea afferma che le indicazioni con tenute nel citato articolo 11 sono “sostan zialmente simili a quelle sugli imballaggi riutilizzabili contenute nella precedente di rettiva sugli imballaggi e i rifiuti di imbal laggio e alla relativa norma armonizzata En 13429:2004 sul riutilizzo di imballaggi”. L’Esecutivo europeo (nel 2027) indicherà, per i formati di imballaggio maggiormen te destinati al riutilizzo, il numero di vol te in cui li si potrà usare al fine di non definirli monouso.

Ad essere coinvolto dagli obblighi di riu so soprattutto il settore del trasporto, le cui aziende dal 2030 saranno obbligate a riutilizzare almeno il 40% degli imbal li (pellet, scatole, contenitori ecc.). Sono escluse le scatole di cartone. Al 2040 l’ob bligo di riutilizzo sale al 70%.

In alcuni casi l’obbligo di riuso è del 100%, ma è già uscita una deroga per alcune tipologie di prodotti. In parti colare, con la decisione 2026/429/Ue, in vigore dal 26 maggio 2026, la Commis sione europea ha stabilito che le im prese che usano “involucri di pallet” o “cinghie” per legare e stabilizzare le merci poste su pallet durante il traspor to non sono più obbligate a decorrere dal 2030 al riutilizzo del 100% dell’im ballaggio adoperato. Per i dettagli si ri manda all’articolo 29 del regolamento. Resta fermo dal 2030 un obbligo di riuti lizzo del 40%.

Ma il regolamento prevede anche preci si impegni per il riuso degli imballi dal 2030 anche per il settore della distribu zione delle bevande e per quello del rice vimento (bar, hotel, ristoranti).

La normativa spinge anche sulla “ricari ca”. Il consumatore potrà portarsi il con tenitore da casa e farselo caricare dal commerciante che offre prodotti ricarica bili. Sulle condizioni di igiene dell’imballo

Dal 2030 obbligo di riutilizzo per molti imballaggi

la responsabilità è del cliente. Dal 12 feb braio 2027 anche alberghi, bar e ristoranti dovranno consentire al cliente di portarsi il contenitore da casa.

Per un dettaglio della disciplina del riu so si rimanda a quanto già scritto su que sta Rivista .  13

Il riciclo e l’ecodesign

Tutti gli imballaggi sono riciclabili. L’af fermazione perentoria del regolamen to europeo si applica dal 12 agosto 2026. È stato chiarito dalla Commissione euro pea negli orientamenti del 10 giugno 2026. Tuttavia, l’Esecutivo Ue ha anche aggiun to che fino a che non sarà approvato il regolamento attuativo sui requisiti di pro gettazione finalizzata al riciclo (previsto per il 2028) i fabbricanti devono confor marsi esclusivamente al requisito di ri ciclabilità già previsto dalla precedente direttiva 94/62/Ce nonché dalla relativa norma armonizzata En 13430:2004 – “Re quisiti per gli imballaggi recuperabili me diante riciclaggio dei materiali”. Anche per la nuova dichiarazione di conformità c’è più tempo. Le imprese avranno 2 anni per uniformarsi alle novità.

Il livello di riciclabilità di un imballag gio è calcolato in base alla percentuale in peso della massa riciclabile della sin gola unità. Il regolamento prevede cin que classi di riciclabilità, dalla A alla E, cioè dal packaging “altamente riciclabi le” a quello “non riciclabile” (classe E).

Gli imballaggi con riciclabilità sotto il 70% (classe D) non sono considerati “tec nicamente riciclabili” e sono banditi dal 2030. Quelli con riciclabilità tra il 70% e l’80% (classe C) saranno fuori dal merca to dal 2038.

Alla luce del fatto che fino al 2028 non sa rà dato conoscere la portata della regola mentazione tecnica sulla riciclabilità, il quadro resta problematico per gli opera tori economici.

La vera sfida per le aziende scatterà però dal 2035, quando partirà l’obbli go del riciclaggio su scala. Cioè quan do occorrerà dimostrare la capacità di un materiale di essere raccolto, smi

stato e trasformato in una nuova mate ria prima in grandi volumi e attraverso processi industriali già consolidati ed efficienti. C’è il rischio che alcuni imbal laggi non rispondano a queste caratte ristiche e quindi non possano circolare nel mercato.

Nel progettare l’imballo il fabbrican te dovrà, inoltre, tenere conto delle al tre prescrizioni del regolamento, come ad esempio quelle sulla minimizzazione del volume, sulla esclusione di determina te sostanze pericolose o sul contenuto di materiale riciclato. Infatti, dal 2030 alcuni imballaggi in plastica dovranno essere re alizzati con determinate percentuali mini me di contenuto riciclato. Dal 2040 i target obbligatori aumenteranno. Infine, come chiarito dalla Commissio ne europea negli orientamenti del 10 giu gno 2026, gli imballaggi dei formati e dei materiali esentati dall’obbligo del design per il riciclo sono esentati anche dal di vieto di incenerimento e collocamento in discarica. 14

La responsabilità estesa del produttore In merito alla responsabilità estesa del pro duttore (Extended producer responsibility –Epr), è bene ricordare che il regolamento distingue tra “manufacturer” e “producer” I due ruoli possono coincidere, ma non è detto.

La formulazione della definizione di “fab bricante” indica che esiste sempre un so lo fabbricante in una catena di fornitura. Non si tratta per forza del soggetto che produce materialmente l’imballaggio. Vanno considerati il ruolo del design e quello del marchio. Se l’imballaggio re ca un particolare brand , si può presumere che il titolare dello stesso sia il “fabbrican te” ai sensi del regolamento, perché avrà un potere decisionale nei suoi rapporti con i fornitori, incluso quello di definire an che le caratteristiche dell’imballaggio. Negli imballaggi per la vendita il fabbri cante sarà normalmente il riempitore, che è spesso anche il titolare del marchio del prodotto. Si tratta dell’impresa che conclude le fasi di lavorazione sull’im ballaggio fornito dai trasformatori riem

Fabbricante e produttore hanno due definizioni distinte

13. Si veda la nota 1.

14. Tra le esenzioni figurano materiali di imbal laggio quali legno leggero, sughero, tessuto, gom ma, ceramica, porcellana o cera. Vi sono inoltre

esenzioni per determinate applicazioni di imbal laggio, come nel caso dei dispositivi medici e del trasporto di merci pericolose.

piendolo con il proprio prodotto per poi immetterlo nel mercato.

Per gli imballaggi per il trasporto nor malmente il “fabbricante” è chi realiz za il prodotto. A meno che questo non sia chiaramente marchiato dall’utilizzatore di tale imballaggio. In questo caso l’utiliz zatore è il fabbricante.

Il “producer” è il soggetto che immette per la prima volta l’imballo nel mercato di uno Stato dell’Unione. Tale operatore può essere un fabbricante, un importato re o un distributore.

Ad essere soggetto agli obblighi di respon sabilità estesa del produttore è soltanto il “producer”. Peraltro, ci possono essere cri ticità ad individuare tale soggetto, specie nel caso di imprese che lavorano su più Stati Ue o di soggetti che operano online. Negli orientamenti della Commissione eu ropea del 10 giugno 2026 si precisa che co sì come esiste un solo fabbricante nella catena di fornitura, esiste un solo “produ cer”. Sarà soggetto agli obblighi Epr l’ope ratore economico che mette a disposizione l’imballaggio per la prima volta sul terri torio dello Stato membro in cui si prevede questo divenga rifiuto.

In caso di esportazione dell’imballo al di fuori dell’Ue dove si prevede che divenga rifiuto, gli obblighi Epr non si appliche ranno più al produttore.

Una novità è l’obbligo per gli Stati di istituire un Registro dei produttori di imballaggi (articolo 44 del regolamen to). La Commissione europea avrebbe dovuto, entro il 12 febbraio 2026, adot tare le regole sul formato delle iscrizio ni e comunicazioni al Registro. L’atto, al momento in cui si scrive, non è stato ancora emanato. In Italia è già presente una struttura del genere.

Gli appalti e i Cam Il regolamento europeo introduce Crite ri ambientali minimi obbligatori per gli appalti delle Pubbliche amministrazioni che si approvvigionano di imballaggi. Si tratta di una rilevante novità. I nuovi “Cam” saranno introdotti dalla Commis sione europea entro il 2030 e potranno es sere di tre tipologie:

1) specifiche tecniche (come generalmen te i “Cam” obbligatori italiani); 2) criteri di selezione dei partecipanti al la gara;

3) condizioni di esecuzione dell’appalto (post aggiudicazione).

Il periodo transitorio

Come detto all’inizio, alcune disposizio ni della direttiva del 1994 restano in pie di anche dopo il 12 agosto 2026. Sul punto si rimanda a quanto prevede l’articolo 70 del regolamento.

Previsti nuovi Cam per le P.a. che acquistano imballaggi

Best Practice

Di seguito la rubrica dedicata alle Best Practice. Le pagine sono dedicate a Imprese, Associazioni, Consorzi e altri Enti che propongono le proprie esperienze nel quadro della gestione dei rifiuti e dell’economia circolare.

Sono casi emblematici di innovazione e di buone pratiche che tracciano gli elementi di un impegno concreto nel difficile equilibrio tra compliance e sostenibilità.

per informazioni e contatti: marketing@reteambiente.it

Peschiera Borromeo, quando il depuratore diventa infrastruttura energetica

di CAP Evolution

Tra gli aspetti più rilevanti del nuovo quadro europeo per i servizi ambientali vi è il progressivo riconoscimento del potenziale energetico associato al ciclo idrico. In particolare, il trattamento dei fanghi di depurazione tende sempre più a essere considerato non soltanto come una fase della gestione del servizio, ma come un ambito nel quale possono convergere efficienza energetica, produzione di energia rinnovabile, recupero di materia e riduzione delle emissioni.

In questa direzione si colloca il pacchetto europeo Fit for 55, che ha aggiornato in profondità il quadro clima‑energia dell’Unione per conseguire l’obiettivo di riduzione delle emissioni nette di almeno il 55% entro il 2030. Le revisioni della Direttiva sull’efficienza energetica e della Direttiva sulle energie rinnovabili

rafforzano un’impostazione che valorizza il recupero energetico nei processi industriali, promuove il principio energy efficiency first e riconosce un ruolo rilevante alle fonti rinnovabili, tra cui anche il biogas derivante dalla valorizzazione dei fanghi. A questo si aggiunge l’evoluzione della disciplina europea sulle acque reflue urbane, che imprime una spinta ulteriore al miglioramento delle performance energetiche del settore, orientando i gestori verso modelli impiantistici sempre più efficienti e integrati, in ottica di neutralità energetica.

Per l’Italia, questo passaggio assume un rilievo particolare. Il recepimento delle direttive europee e l’adeguamento agli obiettivi comunitari non implicano soltanto interventi tecnologici sugli impianti, ma richiedono una più ampia ridefinizione

del servizio idrico in chiave industriale. I depuratori possono quindi evolvere da infrastrutture altamente energivore a piattaforme capaci di produrre energia, valorizzare sottoprodotti e generare benefici ambientali ed economici sul territorio. Anche gli strumenti di finanziamento pubblico, a partire dal PNRR, hanno contribuito ad accelerare questa traiettoria, sostenendo progetti orientati all’efficientamento energetico e alla circolarità degli impianti.

È in questo contesto che si colloca il caso di Peschiera Borromeo, depuratore gestito da CAP Evolution, società di Gruppo CAP attiva nel trattamento delle acque reflue, dei rifiuti e nella produzione di energia da fonti rinnovabili. L’impianto rappresenta oggi un caso unico nel panorama nazionale, in quanto integra la valorizzazione energetica dei fanghi di depurazione con un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento alimentato esclusivamente da biogas prodotto da fanghi di depurazione. L’elemento di maggiore rilievo non risiede soltanto nella produzione di energia a partire da una matrice residuale del ciclo idrico, ma nella capacità di impiegare tale energia per fornire un servizio continuativo al territorio, sia nella stagione invernale sia in quella estiva. In questo senso, il caso di Peschiera Borromeo mostra in modo concreto come il depuratore possa assumere una funzione più ampia,

collocandosi all’intersezione tra gestione ambientale, infrastrutture energetiche locali ed economia circolare. Il progetto è stato realizzato con un investimento complessivo superiore a 3 milioni di euro, finanziato per circa due terzi con risorse del PNRR. Il percorso energetico inizia dai fanghi di depurazione, ossia dal residuo semisolido costituito dalla componente organica e inorganica separata dai reflui durante i processi di trattamento. I fanghi vengono avviati a sei digestori anaerobici da 3.500 metri cubi ciascuno, nei quali, in assenza di ossigeno, la sostanza organica viene degradata biologicamente con produzione di biogas. Da questo processo si generano complessivamente circa 3,1 milioni di Sm 3 di biogas all’anno. Il biogas alimenta due cogeneratori da 500 kWel ciascuno, che producono annualmente circa 5.000 MWh di energia elettrica e circa 4.900 MWh di energia termica. L’energia elettrica viene autoconsumata dal depuratore, contribuendo a ridurre il prelievo dalla rete e a migliorare il livello di autonomia energetica del sito. L’energia termica, invece, viene utilizzata in primo luogo per il mantenimento della temperatura ottimale dei digestori, mentre la quota eccedente viene resa disponibile per usi esterni attraverso una rete di teleriscaldamento. La rete realizzata a Peschiera Borromeo distribuisce circa 1 GWh annuo di energia termica e alimenta, oltre alle utenze interne, anche utenze esterne quali un centro commerciale, uffici comunali, un condominio residenziale e ulteriori aree già predisposte per futuri allacci. Il progetto evidenzia così una forma concreta di integrazione tra infrastruttura idrica e domanda energetica locale, nella quale un sottoprodotto del processo depurativo diventa una risorsa utile per il territorio. Un ulteriore elemento di innovazione, che rende il caso di Pescheria unico in Italia, è rappresentato dalla possibilità di utilizzare la stessa fonte

energetica anche nei mesi estivi. Quando la domanda di calore si riduce, il sistema impiega infatti un gruppo frigorifero ad assorbimento che converte l’energia termica in energia frigorifera, producendo acqua refrigerata a 7 º C per la climatizzazione delle utenze collegate.

In questa configurazione, la rete di teleraffrescamento distribuisce annualmente circa 585 MWh frigoriferi. Il sistema consente quindi di massimizzare l’impiego del biogas lungo l’intero arco dell’anno, superando la stagionalità.

Sul piano ambientale, l’impianto consente di evitare circa 2.800 tonnellate di CO2 all’anno, con un risparmio energetico equivalente a circa 1.015 tonnellate di petrolio. Il caso di Peschiera Borromeo dimostra

CAP EVOLUTION

come il trattamento delle acque reflue possa essere letto non più soltanto come segmento terminale del servizio idrico, bensì come nodo strategico di una filiera capace di connettere depurazione, recupero energetico, efficienza infrastrutturale e servizi al territorio.

In un contesto europeo che richiede ai gestori ambientali di accelerare sul terreno della decarbonizzazione e dell’efficienza, esperienze di questo tipo assumono dunque un valore che va oltre la singola realizzazione impiantistica. Esse indicano una possibile direzione di evoluzione del settore: quella di infrastrutture ambientali sempre più integrate, circolari e in grado di contribuire, in modo misurabile, agli obiettivi energetici e climatici.

CAP Evolution è la società di Gruppo CAP che opera nell’ambito del trattamento dei reflui fognari, del trattamento dei rifiuti e della produzione di energia green con grande attenzione all’impatto sul territorio. CAP Evolution gestisce 40 impianti di depurazione in 154 Comuni dell’area metropolitana milanese, servendo 2,5 milioni di cittadini. Attraverso l’integrazione tra ciclo idrico, gestione dei rifiuti ed energia, CAP Evolution lavora al fianco delle aziende aiutandole nella riduzione del loro impatto ambientale e si impegna a creare valore condiviso per il territorio e la comunità. Promuove un modello industriale in cui gli impianti si configurano come bioraffinerie urbane in grado di valorizzare scarti e rifiuti avviati a recupero da cui ottiene materie prime seconde, biogas ed elettricità.

Il valore della gomma riciclata da PFU: l’impatto industriale e le performance della filiera Ecopneus

di Ecopneus

Presentato il Report di Sostenibilità 2025 di Ecopneus: il recupero di materia rappresenta il 51% dei flussi gestiti. La sostituzione di materie prime vergini con gomma riciclata genera risparmi per 70 milioni di euro sull’import, con l’81% della produzione assorbita dal mercato interno.

La gestione degli Pneumatici Fuori Uso (PFU) si consolida come uno dei comparti più maturi e strutturati della green economy italiana, capace di coniugare la tutela ambientale con la creazione di un mercato di materie prime seconde stabile, tracciabile e ad alto valore tecnologico. I dati del Report di Sostenibilità 2025 di Ecopneus offrono

una mappatura dettagliata di un modello industriale che trasforma un materiale a fine vita in un asset strategico per la competitività del Paese. Sotto il profilo operativo, nel corso del 2025 il sistema ha gestito 199.408 tonnellate di PFU, un volume pari al 123% del target di legge ordinario calcolato sulle immissioni al consumo dell’anno precedente. Per raggiungere questo risultato, la rete logistica ha risposto a circa 52.000 richieste di prelievo pervenute da oltre 20.000 punti di generazione (officine, gommisti, stazioni di servizio) capillarmente distribuiti sul territorio. Sul fronte della valorizzazione, il report evidenzia un equilibrio virtuoso tra i canali di recupero: il riciclo di materia rappresenta il 51% del totale dei flussi trattati, mentre il restante 49% è stato destinato a recupero energetico, principalmente all’interno di impianti cementieri in sostituzione di combustibili fossili.

I benefici ambientali: la metodologia LCA certificata Al fine di misurare in modo oggettivo l’impatto ambientale della filiera, lo studio di Life Cycle Assessment (LCA) sviluppato da Ecoinnovazione per Ecopneus è stato sottoposto a un processo di verifica indipendente, ottenendo nel 2025 la certificazione da parte di RINA. L’analisi quantifica i potenziali impatti associati a tutte le fasi della filiera (dalla raccolta alla valorizzazione), confrontandoli con i benefici derivanti dalla sostituzione di materiali vergini con le materie

prime seconde ottenute dal trattamento (gomma vulcanizzata, acciaio e fibra tessile). I risultati mostrano che le attività della filiera nel 2025 hanno consentito di: • evitare l’emissione di 131.338 tonnellate di CO2 equivalente, corrispondenti alla capacità di assorbimento annuo di circa 17,5 milioni di alberi; • ridurre il consumo di risorse fossili non rinnovabili per 1.204.249 MWh, equivalenti all’energia primaria necessaria per il riscaldamento annuo di oltre 14 milioni di metri quadri di edilizia residenziale o all’energia elettrica richiesta per l’illuminazione di uno stadio sportivo per circa 116.500 partite; • abbassare gli indici di ecotossicità delle acque dolci e la generazione di particolato atmosferico nei cicli produttivi industriali.

Meno importazioni e sviluppo del mercato interno: il valore della gomma riciclata per il “Made in Italy” In uno scenario economico globale caratterizzato dalla volatilità dei prezzi e dalla scarsità delle risorse, il recupero dei PFU si traduce in un’effettiva misura di sicurezza degli approvvigionamenti per l’industria nazionale. Nel 2025, la sostituzione di materie prime vergini tradizionalmente importate (come elastomeri sintetici, poliuretano, pet coke e minerale di ferro) con i materiali riciclati ha generato un risparmio di 69,7 milioni di euro

per la bilancia commerciale italiana. Di questo valore, ben 61,5 milioni di euro derivano direttamente dall’impiego della Gomma Vulcanizzata Granulare (GVG) ottenuta dal trattamento meccanico degli pneumatici. Il mercato nazionale si dimostra sempre più ricettivo e maturo: l’81% della GVG prodotta è stato assorbito dalle aziende italiane (in crescita rispetto al 77% del 2024). Dal punto di vista merceologico, l’impiantistica sportiva e i playground si confermano i principali canali di sbocco con il 71% dei volumi (superfici antitrauma e intasi per manti erbosi sintetici). Seguono i settori dell’edilizia e dell’industria (24,6%), in cui la gomma riciclata viene impiegata come isolante acustico e antivibrante ad alte prestazioni. In forte sviluppo è anche l’utilizzo del polverino di gomma negli asfalti modificati (835 tonnellate nel 2025). Questa tecnologia, che consente di realizzare pavimentazioni stradali con una durata doppia rispetto a quelle tradizionali e una significativa riduzione della rumorosità da rotolamento, sta registrando una crescita d’interesse da parte delle Pubbliche Amministrazioni, accelerata dall’introduzione obbligatoria dei CAM Strade (Criteri Ambientali Minimi) nei bandi di gara per le infrastrutture viarie.

La frontiera dell’innovazione: dalla sicurezza stradale al benessere animale

La maturazione della filiera è supportata da una costante attività di ricerca applicata e validazione tecnica dei materiali, condotta in collaborazione con università, istituzioni ed enti scientifici. Nel corso del 2025, l’impegno sul fronte dello sviluppo tecnologico si è concentrato su alcuni progetti principali: • infrastrutture e asfalti modificati: accanto al consolidamento delle esperienze su tratte autostradali ad alto traffico (come A22 Autobrennero, A24 e A33 Asti‑Cuneo), nel 2025 sono stati presentati i risultati del progetto europeo LIFE SNEAK. L’iniziativa ha testato

con successo pavimentazioni stradali e tramviarie a bassa emissione sonora in contesti urbani densamente popolati, riducendo sensibilmente il rumore da calpestio e le vibrazioni; • sicurezza stradale attiva per i motociclisti: è stato sperimentato con successo in collaborazione con Anas il dispositivo D.s.m.U. Ecofriendly Si tratta di un sistema di protezione salvavita continuo, realizzato con un compound di gomma da PFU, progettato per essere installato sui montanti delle barriere stradali esistenti per assorbire l’energia cinetica in caso di impatto; • zootecnia di precisione e benessere animale: in collaborazione con il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Perugia, sono state installate le prime piastre sperimentali in gomma riciclata all’interno delle

ECOPNEUS

aree di stabulazione e mungitura negli allevamenti di vacche da latte. I test biomeccanici hanno confermato l’efficacia della soluzione nel prevenire le patologie podali e i fenomeni di zoppia bovina, migliorando al contempo le condizioni igienico‑sanitarie delle strutture; • sport e superfici modulari: dalla sinergia tra ricerca biomeccanica e design industriale è nata una nuova pavimentazione sportiva Tyrefield removibile e riciclabile ad incastro (sviluppata con SP Plast), omologata dalla FIBA per il basket 3x3 e adatta a molteplici discipline. Nel settore dell’equitazione, la collaborazione con l’ateneo umbro ha inoltre permesso di definire il mix ottimale tra sabbia e gomma riciclata per i campi da lavoro del centro Happy Horse di Orvieto, riducendo l’impatto sulle articolazioni dei cavalli e la dispersione di polveri sottili nell’aria.

Fondata nel 2009 dai principali produttori di pneumatici in Italia (Bridgestone, Continental, Goodyear, Marangoni, Michelin e Pirelli), Ecopneus è la principale società consortile senza scopo di lucro operante nel sistema nazionale di gestione degli Pneumatici Fuori Uso. Con 49 consorziati, coordina la raccolta e il riciclo dei PFU in conformità al principio della Responsabilità Estesa del Produttore. L’attività del Consorzio si inserisce nelle dinamiche dell’economia circolare attraverso la trasformazione dei PFU in materie prime seconde destinate a diversi settori industriali. Tramite lo sviluppo di nuove applicazioni per la gomma riciclata e il monitoraggio dei flussi, la filiera opera per ridurre l’impiego di risorse vergini importate e l’impatto ambientale dei processi produttivi, generando ricadute economiche positive per il sistema industriale.

Erion Packaging e il nuovo Regolamento Imballaggi: prepararsi al cambiamento nella filiera dei prodotti tecnologici

di Erion Packaging

Il 12 agosto 2026 si apre una fase di profonda trasformazione per la filiera del packaging con l’entrata in vigore della nuova normativa europea del settore. Tra nuovi obblighi di conformità, target di riciclo e obiettivi di riutilizzo, Erion Packaging punta su raccolta dedicata, reverse logistics e supporto alle imprese per accompagnare il settore verso i nuovi traguardi europei.

Il 12 agosto 2026 entrerà in vigore il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), che introdurrà progressivamente una serie di nuovi obblighi in materia di imballaggi per i Paesi dell’Ue. Il Regolamento, che rappresenta il cambiamento normativo più significativo degli ultimi anni per il settore del packaging, ha l’obiettivo di accelerare la transizione verso un modello circolare degli imballaggi, intervenendo lungo l’intero ciclo di vita di tali prodotti e introducendo requisiti sempre più stringenti in materia di prevenzione, riciclabilità, etichettatura, riutilizzo e Responsabilità

Estesa del Produttore (EPR). Erion Packaging, Consorzio EPR qualificato come Sistema Autonomo riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, rappresenta un osservatorio privilegiato sull’evoluzione normativa in corso. Il Consorzio

organizza e gestisce il fine vita degli imballaggi impiegati per Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE), Batterie, accessori, componenti e ricambi. Attivo dal 2023, Erion Packaging ha sviluppato un modello operativo finalizzato a ridurre gli impatti ambientali generati dalla gestione dei rifiuti di imballaggio lungo la filiera dei prodotti tecnologici. Si tratta di una catena del valore particolarmente articolata, caratterizzata dalla presenza di imballaggi primari, secondari e terziari, da elevati standard logistici e da una forte integrazione tra produttori, distributori, installatori e operatori dell’assistenza tecnica. Proprio a partire da queste specificità, il Consorzio ha definito una strategia che interviene su più livelli. Da un lato, lavora al consolidamento di un sistema efficiente per la gestione degli imballaggi da trasporto e degli imballaggi secondari, con l’obiettivo di massimizzarne il recupero e il riciclo. Dall’altro, promuove modelli innovativi di reverse logistics dedicati agli imballaggi primari dei grandi elettrodomestici, coinvolgendo la rete degli installatori e valorizzando le opportunità offerte dal ritiro dei RAEE in modalità “uno contro uno”. Un approccio che consente di intercettare

i materiali direttamente nei luoghi di consumo, migliorandone la tracciabilità e favorendo il loro avvio a riciclo. Parallelamente, Erion Packaging sta rafforzando il proprio network di raccolta, puntando sull’allargamento delle partnership con diversi soggetti della filiera. Grazie a questo assetto operativo, il Consorzio è riuscito negli anni a migliorare in modo esponenziale i suoi risultati. Solamente nel 2025 il Sistema Collettivo ha raccolto 32.783 tonnellate di Rifiuti di Imballaggi, registrando un incremento del +58% rispetto al 2024. Di queste, 30.810 tonnellate sono state avviate a riciclo, pari al 94% del totale gestito, traguardando tutti gli obiettivi di legge. Sul fronte dei materiali recuperati, il Consorzio ha avviato a riciclo 19.689 tonnellate di carta e cartone, 5.668 tonnellate di plastica e 5.453 tonnellate di legno Risultati che sono stati resi possibili dall’applicazione di un piano capace di guardare oltre le esigenze attuali della filiera per prepararsi alle future sfide del Regolamento, che, a partire dal prossimo agosto, richiederà livelli sempre più elevati di efficienza, tracciabilità e capacità di intercettazione dei flussi di imballaggi.

“Il quadro strategico del Regolamento è condivisibile ed Erion Packaging gioca in anticipo sulla road map dettata

dalla nuova normativa”, dichiara Andrea Bizzi, Direttore Generale del Consorzio “Tuttavia –aggiunge il DG – nelle nuove regole non mancano elementi di criticità che stanno generando preoccupazioni tra le imprese e gli operatori del settore” Il riferimento è alla struttura stessa del PPWR, che demanda a un numero molto elevato di atti delegati e atti di esecuzione la definizione concreta di aspetti fondamentali del nuovo sistema regolatorio, come, ad esempio, le modalità di verifica del contenuto riciclato e le specifiche di etichettatura. Questa impostazione rischia di generare una diffusa incertezza tra le imprese, chiamate a pianificare investimenti, adeguamenti progettuali e modifiche organizzative senza poter ancora disporre di un quadro tecnico completamente definito. Particolarmente delicata appare la questione legata agli obblighi di conformità degli imballaggi e alla futura

Dichiarazione di Conformità Ue prevista dal Regolamento. La questione assume una rilevanza ancora maggiore nel settore AEE, caratterizzato da supply chain globali e da una forte dipendenza da produzioni localizzate al di fuori dell’Unione europea.

In molti casi i prodotti vengono immessi sul mercato europeo insieme ai relativi imballaggi, rendendo più complessa la raccolta delle informazioni necessarie per dimostrarne la conformità ai nuovi requisiti. Consapevole di queste nuove sfide, Erion Packaging ha avviato un programma di supporto dedicato alle aziende della filiera con l’obiettivo di accompagnarle nella comprensione delle nuove disposizioni e nella costruzione dei processi necessari per garantire la conformità normativa.

Parallelamente, il Consorzio sta sviluppando uno studio dedicato alla filiera delle AEE per valutare il livello di allineamento degli attuali sistemi di imballaggio ai requisiti introdotti dal PPWR. L’iniziativa punta a individuare eventuali gap normativi, organizzativi

e tecnologici e a definire una roadmap che consenta alle imprese di programmare per tempo gli interventi necessari, evitando adeguamenti emergenziali e favorendo investimenti più efficaci. In questo contesto, il PPWR non rappresenta soltanto un insieme di nuovi obblighi da rispettare, ma anche un’opportunità per ripensare il ruolo degli imballaggi all’interno delle filiere industriali. Attraverso il potenziamento delle reti di raccolta, lo sviluppo di modelli di reverse logistics, il supporto alle imprese e la ricerca di nuove soluzioni orientate al riutilizzo e al riciclo, Erion Packaging intende contribuire alla costruzione di un sistema sempre più efficiente e coerente con gli obiettivi europei ambientali europei al 2030 e oltre.

ERION PACKAGING

Erion Packaging è il Consorzio del Sistema Erion dedicato alla gestione degli imballaggi dei prodotti tecnologici. Il Consorzio supporta produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE), batterie, accessori, componenti e ricambi nell’adempimento degli obblighi EPR relativi agli imballaggi, promuovendo modelli di gestione efficienti e sostenibili. Erion Packaging applica soluzioni innovative che ottimizzano la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi, e sviluppa progetti avanzati di reverse logistics e sistemi di intercettazione degli imballaggi lungo la catena distributiva e post‑vendita delle AEE, con l’obiettivo di accorciare le filiere, aumentare i tassi di riciclo e favorire la transizione verso l’economia circolare

Legislazione norme

Emergenza meteo e Sud: le deroghe al “Codice ambientale”

a cura di Irene Manca

Redazione normativa Reteambiente

Il Dl 25/2026 detta misure urgenti contro l’emergenza provocata dagli eventi meteorologici che hanno colpito il Sud Italia nel gennaio 2026. Tra le misure in campo, deroghe ai limiti di emissione degli scarichi e la sospensione, anche per gli impianti rifiuti, delle prescrizioni autorizzatorie “incompatibili”.

Il testo barrato è stato eliminato in sede di conversione, le modifiche apportate dalla legge di conversione sono evidenziate in colore. La scelta di riportare le variazioni con un’apposita evidenza grafica (come il colore o il barrato) risponde all’esigenza di:

• immediatezza informativa che consente di individuare istantaneamente quali norme sono state abrogate, sostituite o aggiunte;

• conformità che permette ai soggetti obbligati di adeguare tempestivamente le proprie condotte, minimizzando il rischio di errori di operatività e il rischio di sanzioni in una materia così complessa.

nazionali

Consiglio dei Ministri Decreto‑legge 27 febbraio 2026, n. 25 –

Stralcio*

(Guri 27 febbraio 2026, n. 48)

Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, re cante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Con siglio dei Ministri” e, in particolare, l’ar ticolo 15;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione ci vile”;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 26 del 2 febbra io 2026, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazio ne, lo stato di emergenza in conseguen za degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma Sarde gna e della Regione Siciliana; Vista l’ordinanza del Capo del Diparti mento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026, pubblicata nella Gaz zetta ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2026, recante “Primi interventi urgenti di pro tezione civile in conseguenza degli ecce zionali eventi meteorologici che, a partire

dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della Re gione Calabria, della Regione autonoma Sardegna e della Regione Siciliana”; Considerato che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma Sar degna e della Regione Siciliana è stato interessato da eventi meteorologici di ec cezionale intensità che hanno determi nato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e l’evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazio ni, nonché gravi danni ai territori, centri abitati e litorali coinvolti, con conseguen ze rilevanti sulle attività economiche e produttive, sui beni pubblici e privati, sulle infrastrutture e sui servizi pubblici; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di disciplinare interventi ur genti adeguati alla straordinarietà dei citati eventi e di consentire che tali mi sure possano essere assunte anche con l’esercizio di poteri in deroga alle vi genti normative nel rispetto dei princi pi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea;

* Convertito dalla legge 27 aprile 2026, n. 59 (Guri 28 aprile 2026, n. 97).

Ritenuta la straordinaria necessità e ur genza di emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare la frana di Niscemi; Ritenuta la straordinaria necessità e ur genza di prevedere, in relazione al ri schio “precipitazioni intense”, in luogo dell’attivazione del sistema IT‑alert tra mite il canale cell broadcast, la messa in esercizio di una App dedicata, da definire a cura del Servizio nazionale della prote zione civile;

Ritenuta la straordinaria necessità e ur genza di fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività econo miche e produttive relativamente alle ri cognizioni dei fabbisogni completate alla data del 31 dicembre 2025, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale verificatisi negli anni 2023 e 2024;

Ritenuta la straordinaria necessità e ur genza di assicurare la definizione di stime di danni derivanti da eventi cata strofali a cura di professionisti qualifi cati, anche in ragione della possibilità, al ricorrere dei presupposti di legge, che vi sia un concorso statale nell’indennizzare i relativi danni;

Ritenuta la straordinaria necessità e ur genza di assicurare la completa attua zione degli obblighi di pianificazione di protezione civile comunale;

Argomento e glossa

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2026;

Sulla proposta del Presidente del Con siglio dei ministri e del Ministro per la protezione civile e le politiche del ma re, di concerto con i Ministri dell’eco nomia e delle finanze, dell’ambiente e della sicurezza energetica, dell’agricol tura, della sovranità alimentare e del le foreste, delle imprese e del made in Italy, degli affari esteri e della coopera zione internazionale, del lavoro e del le politiche sociali, del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione; Emana il seguente decreto‑legge:

Capo I

Interventi urgenti nei territori della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 18 gennaio 2026

Articoli 1 e 2 (omissis)

Impianti di depurazione: deroghe ai limiti di emissione degli scarichi idrici

La disposizione sospende l’applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici per i Comuni colpiti dagli eventi meteorologici (precipitazioni, venti e mareggiate) che si sono verificati a partire dal 18 gennaio 2026. Si tratta dei territori delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia per i quali è stato dichiarato lo stato di emergen za con delibera del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2026 (l’elenco dei singoli Comuni interessati è stato approvato con le ordinanze di protezione civile 30 gennaio e 17 feb braio 2026).

La norma prevede che, per gli impianti di depurazione dan neggiati o resi inaccessibili dagli eventi calamitosi, a par tire dal 18 gennaio 2026 e fino al loro ripristino, ma non oltre il 18 gennaio 2027, è sospesa l’applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici fissati dalle Tabelle 1, 2, 3 e 4 dell’Allegato 5 alla Parte terza del Codice ambientale. Sono i limiti previsti dal Dlgs 152/2006, rispettivamente, per:

Articolo 4

Sospensione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali che disciplinano la gestione degli impianti e delle infrastrutture colpiti dagli eventi meteorologici 1. Al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino degli impianti e delle infrastrutture gravemente danneg

Articolo 3

Misure urgenti in materia di sospensione dell’applicazione dei limiti di emissione agli scarichi idrici delle infrastrutture colpite dagli eventi meteorologici

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di consentire il risanamento e il succes sivo ripristino delle infrastrutture idri che gravemente danneggiate a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nei territo ri dei Comuni per i quali è stato dichia rato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, con particolare riferimento alle fognature, alle fosse tipo Imhoff, agli scolmatori, agli impianti di sollevamento e agli impianti di depura zione delle acque reflue, nel periodo dal 18 gennaio 2026 fino al loro ripristino, e comunque non oltre il 18 gennaio 2027, per i soli impianti di depurazione dan neggiati o resi inaccessibili a causa dei suddetti eventi meteorologici, è sospesa l’applicazione dei limiti di emissione de gli scarichi idrici di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell’allegato 5 alla Parte terza del pre detto decreto legislativo n. 152 del 2006.

• impianti di acque reflue urbane;

• impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sen sibili;

• emissioni in acque superficiali e in fognatura;

• acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo.

L’obiettivo della sospensione è il risanamento e il ripristino delle infrastrutture idriche danneggiate, tra cui, in parti colare, fognature, fosse tipo Imhoff, scolmatori, impianti di sollevamento e impianti di depurazione delle acque reflue. La disposizione fa in ogni caso salva l’applicazione dell’articolo 124, comma 6 del Dlgs 152/2006 che demanda alle Regioni la disciplina relativa alle fasi di autorizzazio ne provvisoria agli scarichi degli impianti di depura zione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio. O, se già in esercizio, per lo svolgimento di inter venti di potenziamento funzionale, di ristrutturazione o di dismissione.

giati a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nei territori dei Comuni per i quali è sta to dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, nel pe riodo dal 18 gennaio 2026 al 18 gennaio 2027 è sospesa l’applicazione delle pre

scrizioni incompatibili con lo stato dei luoghi, o inapplicabili per cause di forza maggiore connesse ai medesimi eventi, contenute nei provvedimenti ambientali rilasciati ai sensi degli articoli da 29‑ bis a 29‑ quattuordecies, 208, 214 e 216 del de creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei provvedimenti rilasciati ai sensi del de creto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, o

delle norme previgenti in materia di re alizzazione e gestione delle discariche

Argomento e glossa

nonché nei provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi del regolamento di cui

Impianti (anche) rifiuti: sospese le prescrizioni autorizzatorie incompatibili

La disposizione riguarda gli impianti e le infrastruttu re colpiti dagli eventi meteorologici che si sono verifica ti a partire dal 18 gennaio 2026 nei territori delle Regioni Calabria, Sicilia e Sardegna. E per i quali con delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026 è stato dichia rato lo stato di emergenza (l’elenco dei singoli Comuni in teressati è stato approvato con le ordinanze di protezione civile 30 gennaio e 17 febbraio 2026).

La norma sospende per un anno, dal 18 gennaio 2026 al 18 gennaio 2027, l’applicazione delle prescrizioni conte nute nelle autorizzazioni ambientali che risultano incom patibili con lo stato dei luoghi o inapplicabili per cause di forza maggiore.

Il tutto con l’obiettivo di consentire il risanamento e il ri pristino degli impianti e delle infrastrutture gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi.

Articoli da 5 a 14 (omissis)

Capo II

al decreto del Presidente della Repubbli ca 13 marzo 2013, n. 59.

La norma, in particolare, sospende l’applicazione delle prescrizioni, incompatibili o inapplicabili, contenute nei seguenti provvedimenti ambientali:

• Autorizzazione integrata ambientale (Aia) disciplinata dagli articoli 29‑ bis e seguenti del Dlgs 152/2006;

• autorizzazione unica per la realizzazione e gestione de gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all’articolo 208 del Dlgs 152/2006;

• autorizzazione alle procedure semplificate per il re cupero di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del Dlgs 152/2006;

• autorizzazione per la realizzazione e gestione delle di scariche rilasciata ai sensi del Dlgs 36/2003 (o ai sensi delle disposizioni previgenti in materia di discariche);

• Autorizzazione unica ambientale (Aua) disciplinata dal Dpr 59/2013 (per gli impianti non soggetti alle di sposizioni in materia di autorizzazione integrata am bientale).

Ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi

Articoli 15 e 16 bis (omissis)

Capo III

Ulteriori misure urgenti di protezione civile e in materia di controllo sulla concessione di contributi pubblici per danni catastrofali

Articolo 17 (omissis)

Articolo 18

Disposizioni per il potenziamento dell’azione nazionale nei settori della meteorologia e della climatologia

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 253 è sostituito dal seguen te: “253. Al fine di garantire la piena fun zionalità e il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia “ItaliaMeteo” è autorizza ta a confermare o prorogare, fino al 31 dicembre 2026, i comandi del persona le proveniente da amministrazioni pub bliche, in essere alla data del 1º gennaio 2026, disposti ai sensi del comma 556 del la medesima legge dell’articolo 1, com ma 556, della citata legge n. 205 del 2017, nonché a confermare o prorogare, fino al medesimo termine, i contratti di lavoro

flessibile in corso e gli incarichi indivi duali di lavoro autonomo conferiti ai sen si dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’am bito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui all’articolo 1, comma 559, della legge n. 205 del 2017.”; b) al comma 298: 1) al primo periodo, le parole: “entro ses santa giorni dalla data di entrata in vi gore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2026”; 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti perio di: “La sede di ItaliaMeteo è in Roma. Per l’esercizio dei compiti assegnati, il Com missario straordinario si avvale del Di partimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.”; c) al comma 300, sono aggiunti, in fi ne, i seguenti periodi è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In fase di prima ap plicazione, per garantire l’idonea e com provata qualificazione professionale in relazione alla natura e alle caratteristiche

dell’Agenzia, l’incarico del nuovo Diretto re è conferito ai sensi dell’articolo 8, del articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su proposta del Capo del Di partimento della protezione civile.”; d) dopo il comma 300 è inserito il seguente: “300‑ bis. I componenti del collegio dei revisori di cui al comma 300, primo pe riodo, possono essere riconfermati ol tre la naturale scadenza del loro attuale incarico dell’incarico da essi ricoperto al la data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla nomina del nuovo organo di cui al medesimo comma 300.”.

Articolo 18‑ bis

Disposizione concernente l’individuazione del personale esperto in materia di ricostruzione successiva ad eventi calamitosi da destinare al Dipartimento Casa Italia

1. All’articolo 7, comma 4, primo perio do, della legge 18 marzo 2025, n. 40, dopo

le parole: “e dell’esperienza maturata in materia di ricostruzione,” è inserita la se guente: “prioritariamente”.

Articolo 19

Ruolo di esperti per l’accertamento e la stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi 1. Al fine di assicurare la qualificazio ne professionale nelle attività di ac certamento e di stima economica dei danni catastrofali, derivanti ai beni im mobili assicurati da alluvioni, inon dazioni ed esondazioni, sismi, frane, sprofondamenti, voragini e doline di crollo, attività vulcaniche ivi incluse ivi comprese le eruzioni, maremoti, mareg giate, tornado o trombe d’aria e fenome ni climatici estremi, è istituito, presso la società Consap Concessionaria servizi as sicurativi pubblici Spa, di seguito “Con sap”, il ruolo degli esperti assicurativi catastrofali, cui può iscriversi la persona fisica in possesso dei seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili; b) non aver riportato condanna irrevo cabile, o sentenza irrevocabile di appli cazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2, del Codice di procedura pena le, per un delitto contro la pubblica am ministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, contro commercio o contro il patrimonio per il quale la legge commi ni la pena della reclusione non inferiore nel minimo a un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclu sione non inferiore nel minimo a due an ni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contribu ti previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile compor tante l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici perpe tua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; c) non essere stata dichiarata fallita o as soggettata a procedure concorsuali o sot toposta a liquidazione giudiziale, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, e non essere stata Presidente, amministratore con delega di poteri, Direttore generale, Sindaco generale né Sindaco di società o Enti che siano stati sottoposti a liquida zione giudiziale, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, al meno per i tre esercizi precedenti all’ado zione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l’impedimento ha durata fi no ai cinque anni successivi all’adozione dei provvedimenti stessi; d) non versare nelle situazioni di deca denza, divieto o sospensione previste dall’articolo 67 del Codice delle leggi an

timafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; e) aver conseguito il diploma di istru zione secondaria di secondo grado ri lasciato dagli istituti tecnici – settore tecnologico, indirizzo Costruzione, am biente e territorio (Cat), indirizzo Agra ria, agroalimentare e agroindustria, indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia o indirizzo Chimica, materia li e biotecnologie, o la laurea (L) e la laurea magistrale (LM) in ambito tec nico‑scientifico con competenze nel set tore edilizio di tipo tecnico o strutturale, compresi gli analoghi titoli conseguiti sulla base dei precedenti ordinamenti, o il diploma di specializzazione per le tec nologie applicate, conseguito al termine dei percorsi formativi degli Its Academy di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 15 luglio 2022, n. 99, con ri ferimento alle figure professionali na zionali individuate con decreto con il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito n. 203 del 20 ottobre 2023, pubbli cato nella Gazzetta ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2023, nell’Area n. 5 – Siste ma Casa e ambiente costruito, nonché i titoli di studio conseguiti all’estero e ri conosciuti equipollenti ai sensi della normativa vigente; f) per i soggetti di cui alla lettera e) non in possesso del diploma universitario della laurea almeno triennale, aver svolto un tirocinio di durata biennale presso un esperto assicurativo catastrofale iscritto nel registro nel ruolo di cui al presente comma; g) aver superato una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tec niche, giuridiche ed economiche rilevan ti nell’esercizio dell’attività, disciplinata dalla Consap con proprio regolamento. 2. I cittadini dell’Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economi co europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento delle professioni di accerta mento e di stima economica dei danni catastrofali, derivanti ai beni immobili as sicurati di cui al comma 1, in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio econo mico europeo o della Svizzera, hanno tito lo a svolgere la loro attività in Italia: a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi degli articoli 9 e seguenti del de creto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; b) in maniera stabile, a seguito del rico noscimento della qualifica professiona le conseguita in un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio eco nomico europeo o in Svizzera in appli cazione del titolo III del citato decreto legislativo n. 206 del 2007.

3. I soggetti che abbiano ottenuto il ricono scimento della qualifica ai sensi del com ma 2 sono iscritti, a domanda, nel registro nel ruolo di cui al comma 1, fermo restan do il possesso degli ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d). 4. Al ruolo sono iscritti gli esperti assicu rativi catastrofali che esercitano l’attività in proprio, in forma associata o nell’ambi to di strutture organizzate e che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1. L’attività professionale di esperto assicu rativo catastrofale è esercitata esclusiva mente dai soggetti iscritti al ruolo di cui al presente articolo. L’esercizio dell’atti vità di esperto assicurativo catastrofale in difetto di iscrizione al ruolo previsto dal presente articolo è punito a norma dell’articolo 348 del Codice penale.

4‑ bis. Per le perizie relative ai danni de rivanti da frana, dissesto idrogeologico, fenomeni vulcanici o instabilità dei ver santi, sprofondamenti, voragini o doline di crollo, l’esperto assicurativo catastro fale, iscritto nel ruolo di cui al presente articolo, acquisisce una relazione geolo gica redatta da un geologo abilitato all’e sercizio della professione e iscritto nel relativo albo professionale.

5. Gli iscritti al ruolo degli esperti as sicurativi catastrofali sono tenuti al pagamento alla Consap di un contribu to annuale, denominato contributo di gestione del ruolo degli esperti assi curativi catastrofali. Il contributo di ge stione è determinato entro il 30 maggio di ciascun anno con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato, sentiti il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e la Consap, nei li miti di quanto necessario per assicurare la copertura finanziaria degli oneri di ge stione del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali, degli oneri connessi all’or ganizzazione e alla gestione della prova di idoneità di cui al comma 1, lettera g), e degli oneri di difesa in giudizio della Consap per controversie relative alle fun zioni di cui al presente articolo. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno di ciascun anno nella Gazzetta ufficiale e nel sito in ternet della Consap.

6. La Consap cura il funzionamento del ruolo degli esperti assicurativi catastro fali e determina, con regolamento, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale e nel proprio sito internet, gli obblighi di co municazione, la procedura di cancel lazione per rinuncia all’iscrizione, per perdita di uno dei requisiti di cui al com ma 1, lettere a), b), c) e d), per radiazione o per mancato versamento del contributo di gestione di cui al comma 5, nonché le forme di pubblicità più idonee ad assicu rare l’accesso pubblico al ruolo.

7. Gli esperti assicurativi catastrofali che

nell’esercizio della loro attività violino le norme del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 set tembre 2005, n. 209, o le relative norme di attuazione, sono puniti, in base alla gra vità dell’infrazione e tenuto conto dell’e ventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni: a) richiamo; b) censura; c) radiazione.

8. Il richiamo, consistente in una dichia razione scritta di biasimo motivato, è di sposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura è disposta per fatti di partico lare gravità. La radiazione è disposta per fatti di eccezionale gravità.

9. In sede di prima applicazione, fino al 1º aprile 2028, possono iscriversi nel ruo lo di cui al comma 1 i soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui al mede simo comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), nonché documentino adeguata capacità professionale e comprovata esperienza, almeno triennale, nell’attività di accerta mento e valutazione dei danni catastro fali ai beni immobili assicurati ai sensi del presente articolo. Con proprio regola mento la Consap determina le modalità di accertamento del requisito dell’adegua ta capacità professionale e della compro vata esperienza di cui al primo periodo.

10. Con decreto del Ministro dell’eco nomia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la protezione civile e le po litiche del mare e delle imprese e del ma de in Italy, sentita la Consap, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provve de alla disciplina del funzionamento del ruolo degli esperti assicurativi catastro fali, con riferimento, altresì:

a) al procedimento disciplinare per le in frazioni di cui al comma 7, in analogia a quanto previsto dall’articolo 331 del Co dice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005;

b) alle modalità di aggiornamento forma tivo e professionale continui continuo, da svolgere in ogni caso obbligatoriamen te e annualmente, al fine di assicurare il conseguimento di idonei livelli di cono scenze teoriche aggiornate, di capacità e competenze tecnico‑operative e di effica ce e corretta comunicazione;

c) il termine a partire dal quale diventa efficace l’obbligo di iscrizione al ruolo ai fini dell’esercizio dell’attività professio nale di esperto assicurativo catastrofale, comunque non successivo al 1º genna io 2027.

Articoli da 20 a 22 (omissis)

Capo IV

Disposizioni finanziarie e finali

Articolo 23

Disposizioni finali

1.‑1‑ter (omissis)

1‑ quater. Il comma 4‑ quater dell’artico lo 1 del decreto‑legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, è abrogato. 1‑ quinquies. (omissis)

Articolo 23‑ bis (omissis)

Articolo 24 (omissis)

Articolo 25

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel la Gazzetta ufficiale della Repubblica ita liana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repub blica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 febbraio 2026

Legislazione norme nazionali

Centri di raccolta: il Dm

26 marzo 2026 riscrive

le regole tra circolarità, sicurezza e gerarchia dei rifiuti

Il Dm 26 marzo 2026 ridefinisce integralmente la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato. Il provvedimento adegua il quadro regolatorio alle profonde trasformazioni intervenute nell’ordinamento di settore. Il decreto definisce le caratteristiche tecniche dei centri, riscrive le categorie di rifiuti conferibili e le modalità operative di giacenza. Tra le novità più rilevanti: preferenza per la localizzazione in aree già impermeabilizzate, contro il consumo di suolo; prescrizioni rafforzate per i rifiuti pericolosi; disciplina per le batterie al litio; accesso ai centri per le associazioni ambientaliste nelle campagne volontarie di pulizia; facoltà per gli Enti locali di istituire spazi per lo scambio di beni usati funzionanti. Arrivano nuove schede per la rendicontazione interna dei flussi. I centri già esistenti devono adeguarsi entro il 29 aprile 2027.

Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

Decreto 26 marzo 2026

(Guri 29 aprile 2026 n. 98)

Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato

Il Ministro dell’ambiente e della sicurez za energetica

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Con siglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, avente ad oggetto il regolamento di orga nizzazione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto‑legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in parti colare, l’articolo 2, comma 1, che ha ride nominato il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto ministeriale 10 genna io 2024, n. 7, di adozione dell’atto di indi rizzo sulle priorità politiche del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per l’anno 2024 e per il triennio 2024‑2026; Visto il decreto ministeriale 14 marzo 2024, n. 100, di approvazione della direttiva ge nerale recante gli indirizzi generali sull’at tività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l’anno 2024; Vista la direttiva 94/62/Ce del Parlamen to europeo e del Consiglio del 20 dicem bre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, come modificata dalla diret tiva (Ue) 2018/852; Vista la direttiva 2000/53/Ce del Parlamen to europeo e del Consiglio del 18 settem bre 2000 relativa ai veicoli fuori uso, come modificata dalla direttiva (Ue) 2018/849; Vista la direttiva 2006/66/Ce del Parlamen to europeo e del Consiglio del 6 settem bre 2006 relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori come modifi cata dalla direttiva (Ue) 2018/849; Vista la direttiva 2008/98/Ce del Parla

mento europeo e del Consiglio del 19 no vembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, come modifica ta dalla direttiva (Ue) 2018/851; Vista la direttiva 2012/19/Ue del Parla mento europeo e del Consiglio del 4 lu glio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come modifica ta dalla direttiva (Ue) 2018/849; Vista la direttiva (Ue) 2019/904 del Par lamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’inci denza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente;

Visto il regolamento (Ue) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023 relativo alle batterie e ri fiuti di batterie, che modifica la diretti va 2008/98/Ce e il regolamento (Ue) 2019/ 1020 e abroga la direttiva 2006/66/Ce; Vista la comunicazione Com (2020) 98 dell’11 marzo 2020 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Co mitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, relativa a un Nuo vo Piano d’azione per l’economia cir colare per un’Europa più pulita e più competitiva;

Vista la risoluzione del Parlamento euro peo del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d’azione per l’economia circolare;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambien tale;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante “Attuazione della diretti va 2001/83/Ce (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comuni tario concernente i medicinali per uso umano”;

Visto il decreto legislativo 20 novem bre 2008, n. 188, recante “Attuazione del la direttiva 2006/66/Ce concernente pile,

accumulatori e relativi rifiuti e che abro ga la direttiva 91/157/Cee”; Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale del lo Stato”;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante “Attuazione della diretti va 2011/65/Ue sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle ap parecchiature elettriche ed elettroniche”; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante “Attuazione della diretti va 2012/19/Ue sui rifiuti di apparecchia ture elettriche ed elettroniche (Raee)”; Visto l’articolo 26‑ bis del decreto‑legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante “Disposi zioni urgenti in materia di protezione in ternazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funziona lità del Ministero dell’interno e l’organiz zazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la de stinazione dei beni sequestrati e con fiscati alla criminalità organizzata” relativo alla predisposizione del piano di emergenza interna per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti; Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della di rettiva (Ue) 2018/851 che modifica la di rettiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (Ue) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/Ce su gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” che apporta modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché il decreto del ministero dell’am biente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 213, recante “Disposizioni inte grative e correttive al decreto legislati vo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (Ue) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (Ue)2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”; Visto l’articolo 14‑ bis del decreto‑legge 16 settembre 2024, n. 131, recante “Dispo sizioni urgenti per l’attuazione di obbli ghi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre‑infra zione pendenti nei confronti dello Stato italiano” convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, re lativo alla gestione dei rifiuti da apparec chiature elettriche ed elettroniche;

Visto il decreto del Presidente della Re pubblica 15 luglio 2003, n. 254, recante “Regolamento recante disciplina della ge stione dei rifiuti sanitari a norma dell’ar ticolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”;

Visto il decreto del Ministro dell’ambien

te e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, recante “Istitu zione e modalità di funzionamento del re gistro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), costituzione e funzio namento di un centro di coordinamento per l’ottimizzazione delle attività di com petenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d’indirizzo sulla gestione dei Raee, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 lu glio 2005, n. 151”.

Visto il decreto del Ministro dell’ambien te e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120, recante “Regola mento per la definizione delle attribu zioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambienta li, dei requisiti tecnici e finanziari del le imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”;

Visto il decreto del Ministro dell’ambien te e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2016, n. 101 “Regolamento re cante l’individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall’accen sione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soc corso, ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123”;

Visto il decreto del Ministro dell’ambien te e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017, recante “Criteri per la rea lizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quanti tà di rifiuti conferiti al servizio pubbli co o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ri partizione del costo del servizio, finaliz zati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a co pertura integrale dei costi relativi al ser vizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”;

Visto decreto del Presidente del Consi glio dei Ministri 27 agosto 2021, recan te “Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergen za esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoc caggio e trattamento dei rifiuti”;

Visto il decreto del Ministro della transi zione ecologica del 24 giugno 2022, n. 259, con il quale è stata adottata la Strategia nazionale per l’economia circolare; Visto il decreto del Ministro della transi zione ecologica del 24 giugno 2022, n. 257, con il quale è stato approvato il Program ma nazionale di gestione dei rifiuti; Visto il decreto del Ministro dell’interno del 26 luglio 2022, recante “Approvazione

di norme tecniche di prevenzione incen di per gli stabilimenti ed impianti di stoc caggio e trattamento rifiuti”; Visto il decreto del Ministero dell’am biente e della sicurezza energetica del 7 aprile 2025, recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento strada le, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (Cam gestione rifiuti)”; Visto in particolare l’articolo 183, com ma 1, lettera  mm), del citato decreto le gislativo 152 del 2006, in cui si dispone l’adozione di un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energeti ca, sentita la Conferenza unificata, al fine di disciplinare i centri di raccolta dei ri fiuti definiti alla medesima lettera; Visto il decreto del Ministro dell’ambien te e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, recante “Disciplina dei cen tri di raccolta dei rifiuti urbani raccol ti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera  cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”; Visto il decreto del Ministro dell’ambien te e della tutela del territorio e del ma re 13 maggio 2009, recante “Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la discipli na dei centri di raccolta dei rifiuti urba ni raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lette ra cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”; Ritenuta la necessità di aggiornare la di sciplina dei centri di raccolta comuna li e intercomunali destinati a ricevere i rifiuti urbani conferiti in maniera dif ferenziata dalle utenze per il successi vo trasporto agli impianti di recupero o smaltimento, al fine di incrementare i livelli di raccolta differenziata e conse guire, su tutto il territorio nazionale, gli obiettivi fissati dalla normativa vigente; Sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso pa rere favorevole nella seduta del 26 feb braio 2026; Decreta:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina i centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 apri le 2006, n. 152 e ne definisce le caratteri stiche tecnico‑strutturali, i requisiti per la gestione e il funzionamento, i rifiuti conferibili e le modalità di gestione. 2. I centri di raccolta sono aree presidia te e allestite, senza nuovi o maggiori one ri a carico della finanza pubblica, dove si

svolgono le attività di raccolta, mediante raggruppamento differenziato per frazio ni omogenee dei rifiuti urbani conferibili dalle utenze domestiche e non domesti che, anche attraverso il soggetto incari cato della gestione del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in ba se alle vigenti normative settoriali al ri tiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

3. Le utenze non domestiche sono quelle di cui all’allegato L‑ quinquies del decre to legislativo 3 aprile 2006, n. 152 produt trici dei rifiuti di cui all’allegato L‑ quater del medesimo decreto legislativo, nonché quelle che conferiscono i propri rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroni che come definiti all’articolo 4, comma 1, lettera  l), del decreto legislativo 14 mar zo 2014, n. 49. Ai fini del presente decreto sono considerate altresì utenze non do mestiche le strutture sanitarie produttri ci di rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani di cui all’articolo 2, comma 1, let tera  g) del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.

4. Le associazioni di protezione ambien tale riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono essere ammesse ai centri di raccolta per il conferimento dei rifiuti raccolti in aree pubbliche nel corso delle campagne vo lontarie di pulizia dalle stesse promosse, secondo le modalità stabilite dal regola mento di cui al comma 6.

5. Al fine di contribuire in modo efficace ed efficiente alla raccolta dei rifiuti urba ni, gli Enti di governo d’Ambito territo riale ottimale, ove costituiti e operanti, ovvero i Comuni, in coerenza con quanto previsto negli atti di pianificazione della gestione dei rifiuti, realizzano i centri di raccolta a livello comunale o intercomu nale in relazione alle caratteristiche ter ritoriali, al numero delle utenze servite e all’economicità del servizio. Gli Enti di cui al primo periodo comunicano la rea lizzazione dei centri di raccolta alla Pro vincia e alla Regione.

6. Nell’ambito delle competenze ad essi attribuite, gli Enti di Governo d’Ambito territoriale ottimale, ove costituiti e ope ranti, ovvero i Comuni, disciplinano con regolamento, sulla base delle esigenze dell’utenza servita, l’organizzazione e la gestione dei centri di raccolta, ivi inclu se le tipologie di rifiuti conferibili indi viduati tra quelli elencati nell’allegato 1 nonché le modalità di accesso delle uten ze agli stessi.

Articolo 2

Caratteristiche dei centri di raccolta

1. I centri di raccolta sono progettati e realizzati nel rispetto di tutte le norme

vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione in cendi. I centri di raccolta sono dotati di piani di emergenza interna e comunicano i relativi dati ai sensi dell’articolo 26‑ bis del decreto‑legge 4 ottobre 2018, n. 113. Le operazioni eseguite nei centri di rac colta non devono creare rischi per l’ac qua, l’aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i siti di par ticolare interesse tutelati in base alla normativa vigente.

2. La realizzazione dei centri di raccolta e l’adeguamento di quelli già esistenti sono eseguiti in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edili zia, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) il centro di raccolta è localizzato prefe ribilmente in aree servite dalla rete via ria di scorrimento urbano per facilitare l’accesso agli utenti nonché ai mezzi pe santi per il prelievo dei rifiuti finalizzato al trasporto verso gli impianti di recupe ro o smaltimento. Al fine di ridurre al mi nimo il consumo di suolo non edificato, il centro di raccolta è ubicato preferibil mente in aree già impermeabilizzate o da riqualificare;

b) il centro di raccolta è dotato di adegua ta barriera esterna, realizzata con siepi o alberature o schermi mobili, atta a mini mizzare l’impatto visivo della struttura, da manutenere nel tempo, di recinzione con altezza non inferiore a due metri, di adeguata viabilità interna e illuminazio ne nonché di pavimentazione impermea bilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti;

c) il centro di raccolta è dotato di idoneo sistema di gestione delle acque meteori che e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti.

3. Le aree di deposito dei rifiuti all’inter no del centro di raccolta sono chiaramente identificate e munite di esplicita cartel lonistica indicante le informazioni all’u tenza per il conferimento dei rifiuti stessi e il contenimento dei rischi per la salute dell’uomo e per l’ambiente, e prevedono: a) una zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, eventualmen te protetta dagli agenti atmosferici, in funzione delle caratteristiche del rifiu to, mediante copertura fissa o mobile, attrezzata con cassoni scarrabili, conte nitori, anche interrati, platee imperme abilizzate opportunamente delimitate o altre attrezzature idonee, in relazione al la tipologia di rifiuti. Al fine di facilitare l’accesso ai cassoni scarrabili per il con ferimento di materiali ingombranti o pe santi, è opportuno prevedere la presenza di rampe carrabili o altri sistemi idonei a consentire il deposito in sicurezza;

b) una zona di conferimento e deposito dei rifiuti pericolosi, protetta dagli agen ti atmosferici mediante copertura fissa o mobile, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, al fine di convo gliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta sta gna. In alternativa, i contenitori dei ri fiuti liquidi pericolosi sono dotati di una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore.

4. In relazione alle proprietà chimico‑fi siche ed alle caratteristiche di pericolo sità dei rifiuti, i contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adegua ti requisiti di resistenza nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso, di movimentazione e di svuotamento.

5. I centri di raccolta sono dotati di ido nee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori.

6. All’esterno dell’area dei centri di rac colta sono previsti sistemi di illumina zione e un’apposita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, con la quale sono rappresentate le carat teristiche del centro di raccolta, le tipolo gie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme di com portamento per l’accesso e la corretta fruizione del servizio.

7. In fase di progettazione dei centri di raccolta è redatto il piano di ripristi no del sito da eseguire dopo la chiusu ra della struttura, al fine di garantire la fruibilità dei luoghi, in coerenza con la destinazione urbanistica dell’area.

8. I centri di raccolta costituiti unicamente da cassoni scarrabili e destinati a ricevere rifiuti non pericolosi conferiti dalle uten ze domestiche, rispettano solo i requisiti previsti dalle seguenti disposizioni: a) articolo 2, comma 1, comma 2 lettere a) e b) con esclusione del requisito relativo alla viabilità interna, comma 3 lettera  a) e commi 4, 5, 6 e 7; b) articoli 3 e 4; c) articolo 5, commi 9, 11, 12, 13, 14, 17 e 18. 9. Nei centri di raccolta dotati di suffi ciente disponibilità di superficie, a con dizione che venga garantito il regolare e continuo svolgimento del servizio, pos sono essere individuate specifiche aree adibite alle operazioni di trasbordo dei rifiuti urbani, effettuate dal gestore del servizio pubblico, funzionali all’ottimiz zazione della fase di trasporto. Le opera zioni di trasbordo devono avvenire senza deposito a terra e nel tempo strettamen te necessario alle esigenze operative an che al fine di limitare molestie olfattive. Le aree di trasbordo di cui al primo pe riodo devono essere fisicamente distin

te da quelle destinate al conferimento dei rifiuti da parte delle utenze e devono es sere accessibili esclusivamente al gestore del servizio pubblico.

Articolo 3

Requisiti per la gestione e il funzionamento

1. Ai sensi dell’articolo 212 del decreto le gislativo 3 aprile 2006, n. 152, l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali costi tuisce requisito per lo svolgimento dell’at tività di gestione dei centri di raccolta.

2. I criteri, le modalità e i termini per la dimostrazione dell’idoneità tecnica non ché della capacità finanziaria per lo svol gimento dell’attività dei centri di raccolta sono stabiliti con apposita delibera del Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali in coerenza con le di sposizioni del presente decreto.

3. L’iscrizione all’Albo nazionale gesto ri ambientali è subordinata alla pre stazione di idonea garanzia finanziaria relativamente alla categoria di cui all’ar ticolo 3, comma 1, lettera  a) del decreto del Ministro dell’ambiente 8 ottobre 1996.

4. L’iscrizione di cui al comma 1 è effet tuata nella categoria 1 “raccolta e tra sporto dei rifiuti urbani” per l’attività di gestione dei centri di raccolta. I soggetti che risultano già iscritti nella categoria 1 dell’Albo nazionale gestori ambientali in tegrano la loro iscrizione per l’attività di gestione dei centri di raccolta e non sono tenuti alla prestazione di ulteriori garan zie finanziarie, a condizione che l’attivi tà non comporti variazione della classe d’iscrizione.

5. I gestori dei centri di raccolta garanti scono la presenza di personale qualificato e adeguatamente formato sulla gestione delle diverse tipologie di rifiuti conferi bili nonché sulla sicurezza e sulle proce dure di emergenza in caso di incidenti. Il personale di cui al primo periodo rice ve specifica formazione per la corretta modalità di raccolta dei rifiuti da appa recchiature elettriche ed elettroniche sul la base di apposite indicazioni operative predisposte a cura del Centro di coordi namento di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. Compati bilmente con l’organizzazione del centro di raccolta, per le attività di minore com plessità, possono essere avviati percorsi di inserimento lavorativo per le persone a rischio di esclusione socioeconomica e per quelle svantaggiate di cui all’artico lo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Articolo 4

Modalità di gestione dei centri di raccolta

1. Le operazioni di conferimento e depo sito dei rifiuti per tipologie omogenee nei

centri di raccolta sono effettuate in con dizioni di sicurezza.

2. I rifiuti conferiti al centro di raccol ta, a seguito dell’esame visivo effettuato dal personale addetto, sono collocati per flussi omogenei in aree distinte del cen tro, attraverso l’individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, garantendo la se parazione dei rifiuti potenzialmente peri colosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati al lo smaltimento.

3. Nei centri di raccolta, al fine di miglio rare i livelli di qualità della raccolta dif ferenziata e favorire le successive fasi di recupero, può essere prevista la raccolta dei rifiuti identificati dal medesimo Codi ce Eer in specifici contenitori distinti per tipologie omogenee.

4. Fatte salve eventuali riduzioni volu metriche effettuate sui rifiuti solidi non pericolosi per facilitarne il trasporto, il deposito dei rifiuti nei centri di raccolta è effettuato in modo da non modificar ne le caratteristiche compromettendo il successivo recupero. Le operazioni di de posito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono li quidi e fluidi.

5. All’interno dei centri di raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio dei rifiuti.

6. I contenitori, fissi o mobili, utilizzati all’interno dei centri di raccolta e non de stinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sotto posti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.

7. I gestori dei centri di raccolta prov vedono, nelle giornate di apertura, alla rimozione dei rifiuti che dovessero tro varsi al di fuori dei contenitori apposita mente dedicati o all’esterno del centro e, laddove necessario, avviano le procedure per la rimozione e la gestione in sicurez za dei rifiuti non conferibili nei medesi mi centri.

8. I gestori dei centri di raccolta garanti scono la sorveglianza durante gli orari di apertura all’utenza, effettuano la costan te manutenzione al fine di garantirne il funzionamento e provvedono alla perio dica disinfestazione.

Articolo 5

Rifiuti conferibili e gestione di particolari tipologie di rifiuti

1. Nei centri di raccolta possono essere conferiti i rifiuti di cui all’allegato 1. Le utenze non domestiche possono conferi re i rifiuti di cui all’allegato 1 coincidenti con quelli di cui all’allegato L‑ quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di origine commerciale, in

dustriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quel li originati dai nuclei domestici di cui all’articolo 4, comma 1, lettera  l), del de creto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 non ché i rifiuti da prodotti assorbenti per la persona provenienti dalle strutture sa nitarie.

2. I rifiuti abbandonati di cui all’arti colo 183, comma 1, lettera  b‑ter), pun to 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere conferiti ai centri di raccolta dal soggetto incaricato della gestione del servizio pubblico o da altro soggetto, individuato dal comune, incari cato alla rimozione.

3. I rifiuti provenienti da attività di co struzione e demolizione possono essere ammessi al conferimento esclusivamente nei centri di raccolta dotati di sufficien te disponibilità di superficie e in grado di assicurare il regolare e continuo svol gimento del servizio per le tipologie di rifiuti urbani comunemente conferiti dall’utenza domestica.

4. I rifiuti pericolosi sono gestiti nel ri spetto delle norme che disciplinano il de posito delle sostanze pericolose in essi contenute.

5. I rifiuti liquidi sono depositati in ser batoi o in contenitori mobili, quali ad esempio fusti o cisterne, dotati di oppor tuni dispositivi anti‑traboccamento e contenimento, collocati in aree coperte. I serbatoi e i contenitori mobili contenenti rifiuti pericolosi sono etichettati con l’in dicazione del rifiuto contenuto, confor memente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose. Al fine di evitare dispersioni nell’ambien te, le manichette ed i raccordi dei tubi uti lizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi sono mantenuti in perfetta effi cienza.

6. I rifiuti pericolosi, nonché i rifiuti in carta e cartone, devono essere protetti dagli agenti atmosferici.

7. I rifiuti infiammabili devono essere de positati in conformità con quanto previ sto dalla normativa vigente in materia.

8. Gli oli minerali usati sono depositati nel rispetto delle disposizioni di cui al de creto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e del regolamento di cui al decreto del Mi nistro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 16 maggio 1996, n. 392.

9. I rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei mercati nonché i residui del la pulizia stradale sono depositati in con tenitori a tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura.

10. I rifiuti di batterie, pile e accumulato ri sono depositati in appositi contenitori a tenuta stagna, dotati di sistemi di rac colta per contenere l’eventuale fuoriusci ta di liquidi. I rifiuti di batterie al litio

per mezzi di trasporto leggeri, come de finiti all’articolo 3, punto 11), del regola mento (Ue) 2023/1542, sono raccolti nella loro normale posizione di montaggio, va le a dire mai capovolti e in ambienti ben ventilati e coperti da un isolante in gom ma ad alta tensione e secondo le speci fiche norme di settore in materia di sicurezza. I rifiuti di batterie al litio por tatili, come definite all’articolo 3, pun to 9) del regolamento 2023/1542/Ue, sono raccolti separatamente dagli altri rifiu ti di batterie, in ambienti ben ventilati al riparo da intemperie e luce solare, e se condo le specifiche norme di settore in materia di sicurezza.

11. I rifiuti di apparecchiature elettri che ed elettroniche (Raee) sono raccol ti nel rispetto dei raggruppamenti di cui all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territo rio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e protetti dalle acque meteoriche e dall’a zione del vento mediante appositi siste mi di copertura, anche mobili. Per tali rifiuti sono adottate idonee procedure af finché l’accatastamento venga effettuato con adeguate misure di sicurezza per gli operatori e per garantire l’integrità degli stessi rifiuti.

12. I Raee, le componenti rimosse dai Ra ee, i rifiuti di batterie, pile e accumula tori non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostan ze inquinanti o pericolose per l’ambiente o compromettere le successive operazio ni di recupero.

13. Al fine di garantire che la movimen tazione all’interno del centro di raccolta avvenga senza rischi di rottura di spe cifiche componenti dei Raee, sono scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l’impiego di mezzi tipo ragno, è assicurata la chiusura degli sportelli, sono fissate le parti mobili ed è mante nuta l’integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti. 14. I rifiuti provenienti dalle attività di costruzione e demolizione sono deposita ti in contenitori dotati di apposita coper tura impermeabile volta a proteggere gli stessi dalle acque meteoriche e a contene re la dispersione di polveri.

15. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo sono depositati in apposito im ballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta “rifiuti sanitari perico losi a rischio infettivo” e il simbolo del rischio biologico e, nel caso dei rifiuti taglienti o pungenti, in apposito imbal laggio rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta “rifiuti sani tari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti”, da conservare entrambi per tutta la durata del deposito in un conte nitore rigido esterno, eventualmente riu

tilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d’uso, recante la scritta “rifiu ti sanitari pericolosi a rischio infettivo”. 16. I rifiuti da articoli pirotecnici, intesi come i rifiuti prodotti dall’accensione di articoli pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per esigenze di soccorso nonché gli articoli pirotecnici scaduti, in disuso o che non siano idonei ad essere reimpiegati per il loro scopo originario, e i rifiuti prodotti da materiali che sono stati in contatto con materiale esplosivo sono depositati nel rispetto delle vigenti norme a tutela della sicurezza pubblica e della pubblica incolumità e in conformi tà alle disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dell’ambiente e del la tutela del territorio e del mare 12 mag gio 2016, n. 101.

17. La durata del deposito di ciascuna fra zione merceologica conferita al centro di raccolta, definita in via preventiva da parte del gestore, non deve superare i tre mesi indipendentemente dalla quantità raccolta o, in alternativa, i 30 metri cubi per i rifiuti non pericolosi e i 10 metri cu bi per i rifiuti pericolosi. In ogni caso il deposito non può avere comunque durata superiore ad un anno. Al fine di preveni re la formazione di emissioni odorigene, adottando tutte le misure necessarie per il loro contenimento, la durata del de posito nel centro di raccolta dei rifiu ti biodegradabili di cucine e mense e dei mercati non deve superare le settantadue ore, mentre la durata del deposito dei ri fiuti indifferenziati e dei rifiuti da pro dotti assorbenti per la persona (Pap) non deve superare i sette giorni. La durata del deposito di cui al periodo precedente è elevata a trenta giorni nel caso di rifiuti biodegradabili di parchi e giardini. 18. La durata del deposito delle frazio ni merceologiche conferite al centro di raccolta non deve compromettere la con tinuità del servizio e pregiudicare le suc cessive operazioni di recupero.

Articolo 6

Tenuta dei registri

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, ai sensi dell’articolo 190 del decreto le gislativo 3 aprile 2006, n. 152, i centri di raccolta sono obbligati alla tenuta del re gistro di carico e scarico limitatamente ai rifiuti pericolosi, per i quali la registra zione può essere effettuata contestual mente al momento dell’uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun Codice dell’elen co dei rifiuti.

2. I gestori dei centri di raccolta annota no, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il peso dei Raee, i loro componenti, i mate riali e le sostanze in uscita dai centri di

raccolta, verificato a destino, sul registro di cui all’articolo 190 del decreto legislati vo 3 aprile 2006, n. 152.

3. I centri di raccolta si dotano di pro cedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, esclusivamente per le uten ze non domestiche, e dei rifiuti in uscita, finalizzate alla predisposizione dei bi lanci di massa o bilanci volumetrici, da effettuare sulla base di stime in assen za di pesatura. Per le procedure di cui al precedente periodo, i centri di raccolta compilano uno schedario numerato pro gressivamente, anche su supporto infor matico, conforme alle schede allegate al presente decreto. Ai sensi dell’artico lo 193, comma 16, del decreto legislati vo 3 aprile 2006, n. 152, la scheda di cui all’allegato 3 è sostituita dal formulario di identificazione dei rifiuti solamen te per i soggetti tenuti alla compilazione dello stesso.

4. Nei casi di realizzazione di sistemi di misurazione puntuale delle quanti tà di rifiuti conferiti al servizio pubbli co, i centri di raccolta possono adottare sistemi di registrazione degli utenti che conferiscono rifiuti urbani, del nume ro di conferimenti dagli stessi effettuati nonché delle frazioni di rifiuto conferi te avviate al recupero o a smaltimento, secondo le modalità stabilite nel regola mento di cui all’articolo 1, comma 6.

5. I dati relativi ai rifiuti in ingresso e in uscita dal centro di raccolta sono conser vati dal gestore per tre anni e trasmessi, su richiesta, agli Enti di programmazio ne e di controllo.

Articolo 7

Riutilizzo e preparazione per il riutilizzo

1. Gli Enti di Governo d’ambito territoriale ottimale, ove istituiti e operanti, ovvero i Comuni, possono individuare presso i cen tri di raccolta appositi spazi da destinare all’esposizione temporanea di beni usati e funzionanti, direttamente idonei al riuti lizzo, finalizzata allo scambio tra privati.

2. Nei centri di raccolta possono essere individuati spazi dedicati alla prevenzio ne della produzione di rifiuti, con l’obiet tivo di consentire la raccolta di beni usati da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e sche mi di filiera degli operatori professiona li dell’usato autorizzati dagli Enti locali e dalle aziende di igiene urbana.

3. Gli spazi di cui ai commi 1 e 2 sono te nuti adeguatamente distinti dalle aree dei centri di raccolta destinate alla rac colta dei rifiuti.

4. Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il

riutilizzo, appositamente distinte dalle aree di deposito dei rifiuti da avviare ad altre forme di recupero.

Articolo 8

Abrogazioni e disposizioni finali

1. I centri di raccolta già esistenti conti nuano ad operare e si conformano alle disposizioni del presente decreto entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore.

Allegato 1

2. Il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 8 aprile 2008 e il decreto del Ministro dell’ambien te e della tutela del territorio e del mare 13 maggio 2009 sono abrogati dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 9

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori

(Elenco dei rifiuti conferibili – Articolo 5)

Tipologia

1. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* 08 03 18

2. imballaggi in carta e cartone

3. imballaggi in plastica

01 01

oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finan ziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubbli cato nella Gazzetta ufficiale della Repub blica italiana.

Roma, 26 marzo 2026

e utenze non domestiche

01 02 utenze domestiche e utenze non domestiche

4. imballaggi in legno 15 01 03 utenze domestiche e utenze non domestiche

5. imballaggi in metallo 15 01 04 utenze domestiche e utenze non domestiche

6. imballaggi in materiali compositi 15 01 05 utenze domestiche e utenze non domestiche

7. imballaggi in materiali misti 15 01 06 utenze domestiche e utenze non domestiche

8. imballaggi in vetro 15 01 07 utenze domestiche e utenze non domestiche

9. imballaggi in materia tessile

10. contenitori T/FC

11. pneumatici fuori uso

12. filtri olio

13. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso (Inclusi i gruppi cartuccia esauriti)

14. gas in contenitori a pressione (limitatamente ai contenitori ad uso domestico)

15. mattoni (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)

16. mattonelle e ceramiche (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)

17. miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)

18. legno (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)

19. vetro (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)

15 01 09 utenze domestiche e utenze non domestiche

15 01 10* e 15 01 11* utenze domestiche

16 01 03 utenze domestiche

16 01 07* utenze domestiche

16 02 16

16 02 15*

16 05 04* e 16 05 05

utenze domestiche

utenze domestiche

17 01 02 utenze domestiche

17 01 03

utenze domestiche

17 01 07 utenze domestiche

17 02 01

utenze domestiche

17 02 02 utenze domestiche

(segue)

Tipologia

20. plastica (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)

21. guaina bituminosa (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)

22. materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603 (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)

23. materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)

24. rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*, (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)

Codice Eer

02 03

03 02

06 04

Conferitori (utenze domestiche/ utenze non domestiche)

domestiche

domestiche

08 02 utenze domestiche

09 04

25. rifiuti di carta e cartone 20 01 01 utenze domestiche e utenze non domestiche

26. rifiuti in vetro 20 01 02 utenze domestiche e utenze non domestiche

27. Rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei mercati (frazione organica umida)

28. abbigliamento e prodotti tessili

29. solventi

30. acidi

20 01 08 e 20 03 02 utenze domestiche e utenze non domestiche

20 01 10 e 20 01 11 utenze domestiche e utenze non domestiche

20 01 13* utenze domestiche

20 01 14* utenze domestiche

31. sostanze alcaline 20 01 15* utenze domestiche

32. prodotti fotochimici 20 01 17* utenze domestiche

33. pesticidi 20 01 19* utenze domestiche

34. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

20 01 21* utenze domestiche e utenze non domestiche di cui all’articolo 4, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 49 del 2014

35. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 20 01 23* 20 01 35* e 20 01 36 utenze domestiche e utenze non domestiche di cui all’articolo 4, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 49 del 2014

36. oli e grassi commestibili

37. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti

20 01 25 utenze domestiche

20 01 26* utenze domestiche

38. vernici, inchiostri, adesivi e resine 20 01 27* utenze domestiche

39. vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27*

20 01 28 utenze domestiche e utenze non domestiche

40. detergenti contenenti sostanze pericolose 20 01 29* utenze domestiche

41. detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29*

42. farmaci

20 01 30 utenze domestiche e utenze non domestiche

20 01 31* e 20 01 32 utenze domestiche (segue)

(segue)

Tipologia Codice Eer Conferitori (utenze domestiche/ utenze non domestiche)

43. Rifiuti di batterie contenenti sostanze pericolose (ivi inclusi i rifiuti di batterie al litio)

44. Rifiuti di batterie non contenenti sostanze pericolose

45. rifiuti legnosi contenenti sostanze pericolose

46. rifiuti legnosi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 37*

47. rifiuti plastici

48. rifiuti metallici

49. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini

50. Rifiuti biodegradabili di parchi e giardini (sfalci e potature)

51. terra e roccia

52. altri rifiuti non biodegradabili

53. ingombranti

54. altre frazioni non specificate altrimenti, raccolte separatamente, se avviate a riciclaggio (a titolo di esempio, rifiuti in porcellana o terracotta, attrezzi da pesca)

55. residui della pulizia stradale da avviare a recupero

01 33* (1) utenze domestiche

01 34 (2)

01 37* utenze domestiche

01 38 utenze domestiche e utenze non domestiche

01 39 utenze domestiche e utenze non domestiche

01 40 utenze domestiche e utenze non domestiche

01 41

02 01 utenze domestiche e utenze non domestiche

02 02 utenze domestiche

02 03 utenze domestiche e utenze non domestiche

03 07 utenze domestiche e utenze non domestiche

20 01 99 utenze domestiche

20 03 03

Soggetto incaricato della gestione del servizio pubblico

56. rifiuti urbani non differenziati 20 03 01 utenze domestiche e utenze non domestiche

57. aghi, siringhe, lamette, lancette pungidito, rasoi, bisturi monouso e materiale per medicazione

58. prodotti assorbenti per la persona (Pap)

59. Rifiuti da articoli pirotecnici e rifiuti da materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo

60. Rifiuti dei prodotti del tabacco con filtri (mozziconi di prodotti da fumo)

18 01 03* utenze domestiche

18 01 04 e 15 02 03 utenze domestiche e utenze non domestiche

16 04 02* utenze domestiche

20 01 99

Soggetto incaricato della gestione del servizio pubblico

(1) A decorrere dalla data di applicazione della decisione delegata (Ue) 2025/934 della Commissione del 5 marzo 2025 che modifica la decisione 2000/532/Ce per quanto riguarda l’aggiornamento dell’elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie, il codice 20 01 33* è sostituito dai codici 20 01 42* e 20 01 43*.

(2) A decorrere dalla data di applicazione della decisione delegata (Ue) 2025/934 della Commissione del 5 marzo 2025 che modifica la decisione 2000/532/Ce per quanto riguarda l’aggiornamento dell’elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie, il codice 20 01 34 è sostituito dal codice 20 01 44.

Gli altri allegati sono reperibili in Normativa Rifiuti in Osservatorio di normativa ambientale in reteambiente.it al seguente link:

https://short.do/iR1HFp

il commento Centri di raccolta rifiuti urbani, dopo vent’anni si ricomincia

ABSTRACT

Il Dm 26 marzo 2026 non è un regolamento; pertanto, è entrato in vigore il giorno di pubblicazione in Gazzetta ufficiale (29 aprile 2026). Esso ridefinisce integralmente la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, abrogando il Dm 8 aprile 2008 e il Dm 13 maggio 2009. Il provvedimento adegua il quadro regolatorio alle evoluzioni del diritto europeo dell’economia circolare, alla riforma della definizione di rifiuto urbano operata dal Dlgs 116/2020 e ai principi della gerarchia dei rifiuti.

L’articolo ricostruisce l’impianto sistematico del nuovo decreto, analizza le principali differenze rispetto alla disciplina previgente e valuta le implicazioni operative per gli Enti locali, per i gestori del servizio pubblico di igiene urbana e per le utenze non domestiche.

1. Il contesto normativo del rinnovo

A quasi vent’anni dalla sua entrata in vi gore, il Dm 8 aprile 2008 (con le successive integrazioni apportate dal Dm 13 mag gio 2009) ha cessato di produrre effetti il 29 aprile 2026. In tale data, infatti, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 98 il Dm 26 marzo 2026. Tale decreto non è un regolamento; pertanto, è entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione in Gazzetta (29 aprile 2026).

Il rinnovo normativo era atteso da tem po: la disciplina del 2008, pur avendo assicurato per anni un quadro operati vo di riferimento per i cd. “ecocentri” o “isole ecologiche”, presentava evidenti lacune strutturali rispetto alla profonda evoluzione registrata dall’ordinamento di settore.

L’intervento di revisione si inscrive in un percorso di modernizzazione della disci plina della raccolta differenziata che ha radici tanto nel diritto dell’Unione euro pea quanto nella legislazione nazionale:

• sul piano europeo, il pacchetto sull’eco nomia circolare del 2018 ha modificato in modo sostanziale la direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/Ce), ridefinendo la ge rarchia dei rifiuti e rafforzando gli obiet tivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclo;

• sul piano interno, il Dlgs 3 settembre 2020, n. 116 ha riformato la definizione di rifiuto urbano nell’articolo 183, comma 1, lettera b‑ter), Dlgs 152/2006 e ha ridisegna to i confini tra raccolta differenziata del circuito pubblico e gestione privata dei ri fiuti (ex) assimilati, abolendo la relativa categoria, come storicamente intesa.

Il nuovo decreto in esame si propone dunque come risposta organica a queste trasformazioni, ridefinendo le caratteri stiche tecnico‑strutturali delle strutture di raccolta, i requisiti gestionali e auto rizzativi, le categorie di rifiuti conferi bili e le modalità di funzionamento, con un marcato orientamento verso la sicu rezza ambientale e la qualità del mate riale avviato a recupero.

2. L’impianto sistematico del nuovo decreto

2.1  Oggetto, definizione e base giuridica

Il Dm 26 marzo 2026 si apre con l’artico lo 1, che ne definisce l’oggetto con riferi mento espresso ai “centri di raccolta” di cui all’articolo 183, comma 1, lettera mm) del “Codice ambientale”.

La norma è puntuale: il decreto discipli na le caratteristiche tecnico‑strutturali, i requisiti per la gestione e il funziona

mento, i rifiuti conferibili e le modalità di gestione. La scelta di ancorare la defi nizione all’articolo 183 del “Codice am bientale” è coerente con la sistematica del codice medesimo, che individua il centro di raccolta come “area presidiata ed alle stita, senza nuovi o maggiori oneri a cari co della finanza pubblica, dove si svolgono attività di raccolta, mediante raggruppa mento differenziato per frazioni omogenee dei rifiuti urbani conferibili dalle utenze domestiche e non domestiche”.

La novità rispetto al 2008 è evidente già nell’impostazione definitoria: il nuovo decreto recepisce pienamente la riforma introdotta dal Dlgs 116/2020, che ha sop presso la nozione di “rifiuto assimilato” ai rifiuti urbani, sostituendola con il con cetto di rifiuto urbano prodotto da utenza non domestica qualificata ai sensi dell’Al legato L‑ quater e L‑ quinquies, Parte quar ta, Dlgs 152/2006.

Le utenze non domestiche rilevanti per il conferimento ai centri di raccolta so no quindi, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del Dm in esame, quelle che produ cono rifiuti classificati nell’elenco di cui all’Allegato L‑ quater, nonché quelle che conferiscono Raee ai sensi del Dlgs 14 marzo 2014, n. 49. Il decreto estende espressamente questa categoria anche al le strutture sanitarie produttrici di rifiu ti sanitari assimilati ai rifiuti urbani di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), Dpr 15 luglio 2003, n. 254.

Un elemento di novità assoluta rispetto alla disciplina del 2008 riguarda le asso ciazioni di protezione ambientale: l’ar ticolo 1, comma 4, Dm 26 marzo 2026 consente alle associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 13, legge 8 luglio 1986, n. 349 di accedere ai centri di raccolta per il conferimento dei rifiuti raccolti in aree pubbliche nel corso di campagne volonta rie di pulizia, secondo le modalità stabili te dal regolamento comunale o d’ambito.

2.2  I soggetti competenti: Enti d’ambito e Comuni

Il decreto 26 marzo 2026 in esame attribu isce la responsabilità della realizzazione dei centri di raccolta agli Enti di governo d’ambito territoriale ottimale (Egato), ove costituiti e operanti, oppure ai Comuni, in coerenza con gli strumenti di pianifica zione regionale della gestione dei rifiuti (articolo 1, comma 5).

La scelta di privilegiare la dimensione intercomunale e d’ambito riflette il mo dello organizzativo introdotto dalla leg ge 147/2013 e consolidato dal Dlgs 201/2022 sul riordino della regolazione dei servi zi pubblici locali di rilevanza economica.

In continuità con il modello già adotta to dal Dm del 2008, il decreto conferma che i medesimi Enti disciplinano con ap posito regolamento l’organizzazione e la gestione dei centri, individuando le tipologie di rifiuti conferibili tra quel le elencate nell’Allegato 1 e le modalità di accesso dell’utenza (articolo 1, com ma 6). Si tratta di una delega regolamen tare locale che consente un’attuazione flessibile, calibrata sulle specificità ter ritoriali e sulla struttura del sistema di raccolta differenziata vigente in ciascun ambito.

2.3  Le caratteristiche tecnico‑strutturali

L’articolo 2 del decreto in esame discipli na in modo analitico le caratteristiche che i centri di raccolta devono possedere, sia in fase di progettazione e realizzazio ne sia in fase di adeguamento di struttu re già esistenti.

La norma è organizzata su più livelli:

• il primo riguarda i requisiti generali di conformità alle norme in materia di tute la della salute, sicurezza nei luoghi di la voro e prevenzione incendi;

• il secondo attiene ai criteri localizzativi e strutturali;

• il terzo concerne le aree di deposito e i contenitori.

Le strutture devono essere dotate di re cinzione con altezza non inferiore a due metri, adeguata barriera esterna con siepi, alberature o schermi mobili idonei a minimizzare l’impatto visivo, viabilità interna, illuminazione e pavimentazio ne impermeabilizzata nelle zone di sca rico e deposito. Il decreto specifica che i centri devono essere dotati di un idoneo sistema di gestione delle acque meteori che e di quelle provenienti dalle zone di raccolta, aspetto questo che nel decreto del 2008 era meno dettagliatamente re golato.

Per le aree di deposito interno, il decre to distingue nettamente tra zona per rifiuti non pericolosi, che può essere an che scoperta o dotata di copertura mo bile, e zona per rifiuti pericolosi, che deve essere obbligatoriamente protetta dagli agenti atmosferici con copertura fissa o mobile, ubicata su superficie im permeabilizzata con pendenza tale da convogliare eventuali sversamenti a un pozzetto di raccolta a tenuta stagna. In alternativa, i contenitori dei rifiuti li quidi pericolosi devono essere dotati di vasca di contenimento con capacità pari ad almeno un terzo di quella del conte nitore stesso.

2.4  La gestione dei centri: autorizzazioni e personale L’articolo 3 disciplina la gestione opera tiva dei centri di raccolta. Il gestore del servizio pubblico di raccolta urbana (cioè l’impresa che gestisce il centro per conto dell’Ente di governo d’ambito o del Comu ne) è tenuto a iscriversi all’Albo nazio nale gestori ambientali nelle categorie pertinenti, in conformità con il Dm 3 giu gno 2014, n. 120. Il decreto precisa che i requisiti autorizzativi non subiscono modifiche rispetto al regime previgente: rimane obbligatoria l’iscrizione alla ca tegoria pertinente dell’Albo gestori, come già richiesto dal Dm del 2008.

Una delle novità più significative riguar da gli obblighi di formazione del perso nale addetto. Il nuovo decreto, infatti, prevede espressamente che il gestore assicuri la presenza di personale qua lificato e adeguatamente formato, con specifico riferimento alla corretta gestio ne delle frazioni pericolose e, in modo particolare, dei Raee. Il richiamo esplici to al ruolo del Centro di Coordinamento Raee (CdC Raee) nell’ambito della forma zione dei gestori costituisce un elemento del tutto originale nel panorama della di sciplina dei centri di raccolta.

2.5  Tracciabilità, tra registri, formulari e Rentri

Sul piano documentale, l’articolo 6 del decreto ricorda che la tenuta dei regi stri è prevista solo per i rifiuti perico losi e che la registrazione può essere effettuata “contestualmente al momen to dell’uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell’elenco dei rifiuti”. In ordine ai Raee, invece, il gestore annota il peso dei Raee, i loro componenti, i ma teriali e le sostanze in uscita dai centri di raccolta, verificato a destino, sul regi stro di carico e scarico. I gestori devono adottare procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, “esclusivamente per le utenze non domestiche”, e dei ri fiuti in uscita, per i bilanci di massa (o volumetrici), da effettuare sulla base di stime in assenza di pesatura. A tale fine, occorre compilare uno schedario nume rato progressivamente, anche su sup porto informatico, conforme alle schede allegate al decreto.

Nei casi di realizzazione di sistemi di misurazione puntuale delle quanti tà di rifiuti conferiti al servizio pubbli co, i centri di raccolta possono adottare sistemi di registrazione degli utenti che conferiscono rifiuti urbani, del nume ro di conferimenti dagli stessi effettuati

nonché delle frazioni di rifiuto conferi te avviate al recupero o a smaltimento, secondo le modalità stabilite nel regola mento comunale o dell’Egato.

L’Allegato 2 (scheda dei rifiuti confe riti al centro di raccolta) e l’Allegato 3 (scheda dei rifiuti avviati a recupero o smaltimento) sono strumenti di rendi contazione interna che consentono una migliore tracciabilità delle operazioni di deposito e movimentazione all’interno del centro, consentendo una gestione ana litica per frazioni dei flussi interni. Il gestore conserva i dati per tre anni.

La scheda di cui all’Allegato 3 è sostitui ta dal formulario “solamente per i soggetti tenuti alla compilazione dello stesso”.

È opportuno ricordare che il gestore del servizio di raccolta di rifiuti urba ni iscritto all’Albo nazionale gestori am bientali per la categoria 1 si iscrive al Rentri con il profilo trasportatore.

Se il gestore del servizio pubblico di rac colta dei rifiuti urbani gestisce anche il centro di raccolta – categoria 1 (relativa mente a centri di raccolta) è obbligato ad iscriversi al Rentri anche con il profilo centro di raccolta.

Se la gestione del centro di raccolta è og getto dell’atto di affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, gli obblighi di iscrizione e di trasmissione al Rentri dei dati del registro di carico e sca rico del centro di raccolta sono in capo al gestore del servizio integrato.

Come noto, ex articolo 193, comma 7, Dlgs 152/2006 il soggetto che gestisce il ser vizio pubblico è esentato dalla compila zione del formulario durante la fase di trasporto di rifiuti urbani. Pertanto, ta le soggetto non trasmetterà i dati del for mulario al Rentri. Il trasporto di rifiuti urbani da un centro di raccolta a un im pianto di smaltimento o recupero deve essere accompagnato dal formulario ai sensi del comma 16 dell’articolo 193 del Dlgs 152/2006. Il centro di raccolta è te nuto alla trasmissione dei dati dei for mulari digitali al Rentri, per i soli rifiuti pericolosi.

Il gestore del servizio di raccolta di rifiuti urbani è obbligato alla tenuta in formato digitale del registro cronologico di carico e scarico ed alla trasmissione dei relativi dati al Rentri. Come previsto al paragra fo 3.6.3 delle istruzioni per la compila zione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti allegate al decreto diretto riale 251 del 19 dicembre 2023, il gestore del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani effettua una registrazione di carico e scarico contestuale senza com

pilare la sezione “Integrazione Fir/Regi stro c/s”.

Se il gestore del servizio pubblico di rac colta dei rifiuti urbani gestisce anche il centro di raccolta è obbligato alla tenuta in formato digitale del registro cronologi co di carico e scarico ed alla trasmissione dei relativi dati al Rentri. Come previsto al paragrafo 3.6.2 delle istruzioni per la compilazione del registro allegate al Dd 251 del 19 dicembre 2023, effettua una so la registrazione di carico e scarico conte stuale e cumulativa, per ciascun codice Eer relativo a rifiuti pericolosi al momen to dell’uscita dal centro di raccolta.

2.6  I rifiuti conferibili:

l’Allegato 1

L’Allegato 1 al decreto costituisce l’elen co tassativo dei rifiuti che possono essere conferiti ai centri di raccolta, organizza to per tipologia di rifiuto e soggetto con feritore: per ciascuna voce è indicato se il conferimento è consentito alla sola uten za domestica ovvero anche all’utenza non domestica. Questa impostazione rappre senta un notevole salto di qualità rispetto all’Allegato 1 del Dm del 2008, che ave va una struttura meno analitica e meno coerente con le evoluzioni della classifi cazione dei rifiuti urbani introdotta dal Dlgs 116/2020.

Tra i rifiuti ricompresi nell’Allegato 1 fi gurano le tipologie classiche della raccol ta differenziata urbana (carta, cartone, vetro, plastica, metalli, legno, tessili, or ganico, sfalci e potature), ma anche fra zioni più specifiche: rifiuti di costruzione e demolizione prodotti da utenze dome stiche, oli minerali e vegetali usati, medi cinali scaduti, rifiuti contenenti amianto in piccole quantità, pitture e vernici, sol venti, acidi, basi, pesticidi, tubi fluore scenti, apparecchiature elettriche ed elettroniche, batterie e accumulatori.

Il decreto disciplina in modo specifi co la gestione dei rifiuti di costruzione e demolizione provenienti da attività do mestiche, ammessi esclusivamente nei centri dotati di sufficiente disponibilità di superficie e in grado di assicurare il regolare svolgimento del servizio per le tipologie di rifiuti urbani comunemente conferiti dall’utenza domestica. Tali rifiu ti devono essere depositati in contenitori dotati di copertura impermeabile a prote zione dalle acque meteoriche e a conteni mento della dispersione di polveri. Particolare attenzione è riservata alle batterie al litio per mezzi di trasporto, per le quali il decreto prescrive conteni tori specifici a tenuta stagna con sistemi di raccolta per eventuali fuoriuscite di li quidi.

2.7  La preparazione per il riutilizzo e gli spazi di scambio

L’articolo 5 del decreto prevede la possi bilità (non l’obbligo) per gli Egato o per i Comuni di individuare, nell’ambito dei centri di raccolta, appositi spazi da desti nare all’esposizione temporanea di beni usati e funzionanti, direttamente idonei al riutilizzo, finalizzata allo scambio tra privati.

Questa previsione traduce in norma re golatoria una prassi già diffusa in molti Comuni italiani, che avevano spontane amente costituito, accanto ai tradiziona li punti di conferimento, aree dedicate al riuso (i cd. “Re‑use point” o “spazi del riuso” ).

3. Le principali differenze rispetto al Dm 8 aprile 2008

3.1  La nuova definizione di utenza non domestica

La modifica più rilevante sul piano so stanziale riguarda la definizione di utenza non domestica abilitata al conferi mento (articolo 1, comma 3). Il Dm 8 apri le 2008 operava ancora all’interno della cornice concettuale della “assimilazio ne” ai rifiuti solidi urbani, consentendo l’accesso ai centri di raccolta alle impre se che avessero prodotto rifiuti assimilati in virtù di delibera comunale. L’abroga zione della categoria dell’“assimilato” a opera del Dlgs 116/2020 ha reso obsoleta quella cornice.

Il Dm in esame ridefinisce, quindi, il pe rimetro delle utenze non domestiche con riferimento all’Allegato L‑ quater e all’Allegato L‑ quinquies, Parte quarta, Dlgs 152/2006, che elencano rispettiva mente le tipologie di rifiuti classificabi li come urbani da utenza non domestica e le categorie di utenze non domestiche produttrici di tali rifiuti. Questa ridefi nizione ha implicazioni concrete: alcune tipologie di imprese che in passato po tevano accedere ai centri di raccolta in virtù di delibere comunali di assimila zione non rientrano più automaticamen te nell’utenza legittimata, mentre altre categorie acquistano un titolo normativo diretto, indipendente dalla discreziona lità comunale.

3.2  I requisiti strutturali: la preferenza per le aree già impermeabilizzate

Sul piano tecnico‑strutturale e del pro filo localizzativo, il Dm 26 marzo 2026 introduce la preferenza per la localiz zazione dei centri di raccolta in aree già impermeabilizzate o da riqualificare, in attuazione del principio di riduzione al minimo del consumo di suolo non edifica

to, espressione del più ampio principio di gerarchia dell’uso del territorio afferma to anche a livello europeo dalla strategia per il suolo del 2021. Una previsione del tutto nuova rispetto al Dm del 2008, che si limitava a prescrivere l’idoneità dell’a rea senza fornire criteri di preferenza lo calizzativa correlati alla tutela del suolo.

3.3  La disciplina dei rifiuti pericolosi: vasca di contenimento e non solo Il nuovo decreto introduce prescrizioni più stringenti per la gestione dei rifiu ti pericolosi all’interno dei centri di rac colta. In primo luogo, la zona di deposito dei rifiuti pericolosi deve essere obbliga toriamente coperta (con copertura fissa o mobile) e ubicata su superficie imper meabilizzata con pendenza e pozzetto di raccolta a tenuta stagna. In alternativa, i contenitori dei rifiuti liquidi pericolo si devono essere dotati di vasca di conte nimento con capacità pari ad almeno un terzo di quella del contenitore: una soglia quantitativa specifica che il Dm del 2008 non prevedeva in modo così puntuale.

La disciplina delle batterie al litio è del tutto nuova, e per questi rifiuti sono pre visti contenitori specifici a tenuta stagna con sistemi di raccolta per eventuali fuo riuscite di liquidi; si introduce così una misura di prevenzione incendi non con templata nella normativa previgente.

3.4  Il ruolo delle associazioni ambientaliste

Come anticipato, l’articolo 1, comma 4, in troduce una previsione del tutto nuova ri spetto al decreto del 2008, consentendo alle associazioni di protezione ambienta le riconosciute ai sensi dell’articolo 13 del la legge 349/1986 di accedere ai centri per il conferimento dei rifiuti raccolti durante campagne volontarie di pulizia. Una no vità con un significativo rilievo pratico: le campagne di pulizia di spiagge, boschi, aree urbane degradate producono quanti tà apprezzabili di rifiuti che in passato ve nivano gestiti in modo incerto sul piano della responsabilità e della documenta zione. Il nuovo regime fornisce una base giuridica chiara per il conferimento di ta li rifiuti ai centri di raccolta comunali.

3.5  Gli spazi per il riutilizzo

La nuova norma compie un’operazione di regolamentazione di pratiche già diffuse e consolida la funzione dei centri di raccol ta come presìdi dell’economia circolare, non limitandosi alla raccolta finalizzata al trattamento ma estendendo la funzione della struttura alla fase anteriore, quella della prevenzione e del riutilizzo diretto.

Il decreto si limita ad attribuire facoltà agli Enti locali, senza imporre l’istituzio ne di questi spazi né definire specifiche condizioni per il loro utilizzo (orari, mo dalità di consegna e ritiro, responsabilità dei privati che prelevano i beni). La disci plina di dettaglio è rimessa al regolamen to comunale o d’ambito, il che garantisce flessibilità ma può generare difformità applicative rilevanti tra territori diversi.

3.6  I piani di emergenza interna

L’articolo 2, comma 1 del nuovo decre to introduce l’obbligo per i centri di rac colta di dotarsi di piani di emergenza interna e di comunicare i relativi dati ai sensi dell’articolo 26‑bis, Dl 4 ottobre 2018, n. 113 (legge 1º dicembre 2018, n. 132, che ha introdotto disposizioni per la sempli ficazione e la gestione delle emergenze nelle aree produttive e di stoccaggio). La previsione rafforza la dimensione della sicurezza nella gestione dei centri, coor dinandosi con la disciplina sulla preven zione incendi e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il richiamo all’articolo 26‑ bis, Dl 113/2018 cit. chiarisce il meccanismo di comunicazione e integra i centri di rac colta nel sistema più ampio della gestione delle emergenze ambientali.

4. Il regime transitorio e le implicazioni per i gestori

L’articolo 7, Dm 26 marzo 2026 in com mento definisce il regime transitorio per i centri di raccolta già esistenti alla data

di entrata in vigore del decreto (29 apri le 2026): questi possono continuare ad operare, ma devono adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 29 aprile 2027, vale a dire entro 12 mesi dall’entrata in vigo re. Il termine annuale è ragionevole ri spetto all’entità degli interventi richiesti, soprattutto per i centri di dimensioni mi nori gestiti dai Comuni più piccoli.

L’adeguamento richiesto può riguardare:

• aspetti strutturali, es. adeguamento del le zone di deposito dei rifiuti pericolosi, installazione di sistemi di contenimento per le batterie al litio, realizzazione o po tenziamento dei sistemi di gestione delle acque meteoriche;

• aspetti gestionali, es. formazione del personale, adozione delle nuove schede standardizzate, adeguamento del sistema di registrazione, predisposizione del pia no di emergenza interna.

Molti di questi adeguamenti non richie dono interventi edilizi, ma solo orga nizzativi e procedurali, il che dovrebbe consentire ai gestori di rispettare il ter mine senza eccessive difficoltà. Il decreto precisa che l’adeguamento av viene “senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”: una clau sola di invarianza finanziaria che, pur standard nella prassi normativa, pone qualche interrogativo sull’effettiva soste nibilità degli adeguamenti strutturali per i Comuni con minori risorse. L’assenza di

un meccanismo di finanziamento dedi cato potrebbe rappresentare un ostacolo per le realtà comunali più piccole.

Conclusioni

Il Dm 26 marzo 2026 rappresenta un provvedimento di significativa portata sistematica, che aggiorna con coerenza e organicità una disciplina rimasta sostan zialmente immutata per quasi vent’anni. Le principali linee di innovazione sono state evidenziate più sopra e sono rias sunte nella tavola sinottica in calce.

Restano, però, alcune questioni aperte. La delega ampia al regolamento comuna le o d’ambito per la disciplina di dettaglio potrebbe generare difformità significati ve tra territori, soprattutto in materia di spazi di riutilizzo e di criteri di accesso per le utenze non domestiche. L’assenza di un meccanismo di finanziamento de dicato per gli adeguamenti strutturali po trebbe rallentare l’attuazione del decreto nelle realtà comunali con minori risorse. Infine, la questione dell’elenco dei rifiu ti conferibili, per quanto quest’ultimo sia sistematicamente organizzato nell’Allega to 1, rimane soggetta all’evoluzione della classificazione dei rifiuti urbani e potrà richiedere aggiornamenti nel medio pe riodo, in particolare in relazione ai nuovi flussi di rifiuti generati dalla transizione energetica (pannelli fotovoltaici, pale eo liche di piccola taglia, componenti di si stemi di accumulo domestico).

Riepilogo comparativo delle principali differenze tra Dm 8 aprile 2008 e Dm 26 marzo 2026 – Tavola sinottica

Argomento Dm 8 aprile 2008

Definizione “utenza non domestica”

Associazioni ambientaliste

Criteri localizzativi

Rifiuti pericolosi – contenimento

Batterie al litio

Spazi per il riutilizzo

Piani di emergenza interna

Gestione acque meteoriche

Formazione del personale

Rifiuti C&D da utenze domestiche

Rifiuti assimilati da delibera comunale

Non previste

Area idonea (generica)

Prescrizioni generiche

Non disciplinate

Non previsti

Non previsti

Prescrizione generica

Non disciplinata

Non disciplinati specificamente

Dm 26 marzo 2026

Allegati L‑ quater e L‑ quinquies, Parte quar ta, Dlgs 152/2006

Accesso per campagne volontarie di pulizia (articolo 1, comma 4)

Preferenza per aree già impermeabilizzate

Vasca di contenimento ≥ 1/3 volume conte nitore; pozzetto a tenuta stagna

Contenitori specifici a tenuta stagna; siste mi anti‑fuoriuscita

Facoltà degli Enti locali (articolo 5); scambio beni funzionanti tra privati

Obbligatori; comunicazione ex artico lo 26‑ bis, Dl 113/2018

Sistema idoneo specifico; gestione acque da zone di raccolta

Obbligo; CdC Raee per gestione Raee

Ammessi solo con sufficiente superficie; de positati in contenitori dotati di apposita co pertura impermeabile

Rassegna della principale giurisprudenza intervenuta sui centri di raccolta pre-riforma 2026

Sentenza Corte di Cassazione, sezione terza penale, 26 aprile 2017, n. 19594 (Ex multis: Cass. pen., sez. III, 9 maggio 2017, n. 22260)

Sentenza Corte di Cassazione, sezione terza penale, 15 novembre 2018, n. 51576

Sentenza Corte di Cassazione, sezione terza penale, 2 settembre 2020, n. 24973 (Ex multis: Cass. pen., sez. III, n. 7386/2015)

Sentenza Tar Sardegna, sezione seconda, 31 luglio 2023, n. 592

L’applicabilità alle cosiddette ecopiazzole comunali della disciplina pre vista per i centri di raccolta è subordinata alla presentazione da parte di tali aree delle caratteristiche morfologiche e funzionali individuate dal Dm 8 aprile 2008.

Il Sindaco che omette di controllare la concreta attuazione delle scelte programmatiche da lui effettuate per la realizzazione di un centro di rac colta risponde del reato previsto dall’articolo 256 del Codice ambienta le se il centro viene gestito in modo difforme dalla normativa in materia (Dm 8 aprile 2008).

I centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, o “ecopiazzo le”, necessitano, anche dopo l’introduzione dell’apposita disciplina di cui all’articolo 183, comma 1, lettera  mm) del Dlgs 152/2006, di una specifica autorizzazione regionale se non rispondono ai requisiti previsti dal Dm 8 aprile 2008 o se le attività esulano dalle funzioni proprie di tali centri.

La scelta di attivazione e localizzazione dell’ecocentro/centro di raccol ta costituisce un atto di organizzazione di un pubblico servizio (segna tamente quello di raccolta dei rifiuti urbani). Ai sensi del Dlgs 267/2000 (Testo unico Enti locali) deve dunque essere adottato dal Consiglio comu nale, e non dalla Giunta.

Sentenza Tar Puglia, sezione terza, 20 genna io 2025, n. 78

L’ecocentro (o centro comunale di raccolta) è un’opera funzionale a un servizio pubblico necessario che, per essere efficiente, deve essere dislo cata in diversi punti del territorio cittadino. Trattandosi di un servizio generalizzato e necessario di ogni quartiere, non implicante alcun trat tamento dei rifiuti, esso non richiede una specifica destinazione urba nistica, ma deve essere allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, nonché di sicu rezza sul lavoro. E le operazioni eseguite non devono creare rischi per ac qua, aria, suolo o inconvenienti da rumori e odori.

Legislazione

Centri di raccolta e mozziconi di sigaretta. L’Albo si adegua e cambia i codici Eer

Dal 21 maggio 2026 le imprese che intendono svolgere esclusivamente raccolta e trasporto di mozziconi di prodotti da fumo devono operare con il nuovo codice Eer 20 01 99 (Rifiuti dei prodotti del tabacco con filtri), in sostituzione del previgente codice 20 03 99. In tale data è stata pubblicata sul sito dell’Albo gestori ambientali la deliberazione 20 maggio 2026, n. 2 del Comitato nazionale, che recepisce la nuova classificazione introdotta dal recente decreto ministeriale 26 marzo 2026 di disciplina dei centri di raccolta (pubblicato a p. 43) e va a sostituire la delibera 5/2019, con la quale era stata introdotta la specifica sottocategoria per i rifiuti di mozziconi. Nel passaggio sono rimasti invariati i requisiti minimi – di portata dei veicoli e di personale addetto – richiesti per l’iscrizione in categoria 1, che rimangono quelli già richiesti per la raccolta e il trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi (di cui alla deliberazione 5/2016). (A.G.)

norme nazionali

Albo nazionale gestori ambientali

Deliberazione 20 maggio 2026, prot. n. 2/Albo/Cn

(Pubblicata sul sito web dell’Albo nazionale gestori ambientali il 21 maggio 2026)

Dotazioni minime per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nella categoria 1 delle imprese che intendono svolgere esclusivamente l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo (sostituzione deliberazione n. 5 del 24 luglio 2019)

Il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l’articolo 212; Visto il decreto del Ministro dell’ambien te e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello svilup po economico e il Ministro delle infra strutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il regolamento per la defi nizione delle attribuzioni e delle modali tà di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tec nici e finanziari delle imprese e dei re sponsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi di ritti annuali;

Visto, in particolare, l’articolo 11, com ma 4, del predetto decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale affida al Comitato na zionale il compito di stabilire i criteri specifici, le modalità e i termini per la di mostrazione dell’idoneità tecnica e del la capacità finanziaria delle imprese che fanno domanda d’iscrizione all’Albo; Visto, altresì, l’articolo 9, comma 6, del de creto 3 giugno 2014, n. 120, il quale pre vede che, ai fini dell’iscrizione nella categoria 1, il Comitato nazionale possa individuare sottocategorie le cui classi

d’iscrizione sono basate sulla quantità an nua di rifiuti complessivamente gestita; Vista la propria deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016, recante criteri e requi siti per l’iscrizione all’Albo, con procedu ra ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5, come successivamente modificata con delibe razione n. 8 del 12 settembre 2017 e, in particolare l’allegato “D”; Considerato che per i rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo è stata ri tenuta necessaria l’iscrizione nella ca tegoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani), permettendo l’utilizzo del crite rio delle quantità annue trasportate in luogo della popolazione effettivamente servita, in ragione delle specifiche condi zioni di raccolta e gestione, con l’obiettivo di incentivare e promuoverne il recupero ed il riutilizzo;

Vista la delibera del Comitato naziona le n. 5 del 24 luglio 2019, recante le do tazioni minime per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nella catego ria 1 delle imprese che intendono svolge re esclusivamente l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da mozzico ni di prodotti da fumo, che ha consentito di ricomprendere tali tipologie di rifiu ti all’interno della sottocategoria della

categoria 1 individuata nell’allegato D, Tab. D4, alla delibera del Comitato na zionale n. 5 del 3 novembre 2016, come modificata dalla delibera del Comitato nazionale n. 8 del 12 settembre 2017; Considerato che il decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energeti ca del 26 marzo 2026 ha modificato la mo dalità di classificazione di tali tipologie di rifiuto, attribuendo loro il Codice Eer 20 01 99 – rifiuti dei prodotti del tabacco con filtri (mozziconi di prodotti da fumo); Ritenuto pertanto che occorre sostituire il Codice Eer 20 03 99 (mozziconi di pro dotto da fumo), già individuato nella de liberazione n. 5 del 24 luglio 2019, con il Codice Eer 20 01 99 – rifiuti dei prodotti

del tabacco con filtri (mozziconi di pro dotti da fumo);

Articolo 1

Raccolta e trasporto dei rifiuti

Le imprese che intendono svolgere esclu sivamente l’attività di raccolta e traspor to di rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo devono dimostrare le dotazioni minime individuate nell’alle gato D, Tab. D4, alla delibera del Comi tato nazionale n. 5 del 3 novembre 2016, come modificata dalla delibera del Comi tato nazionale n. 8 del 12 settembre 2017. Ai rifiuti di cui al comma 1 è attribuito il Codice Eer 20 01 99 – rifiuti dei prodot

ti del tabacco con filtri (mozziconi di pro dotti da fumo).

Articolo 2

Entrata in vigore

1. La presente deliberazione entra in vi gore dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’Albo nazionale gestori ambientali.

Articolo 3

Abrogazioni

1. La delibera del Comitato nazionale n. 5 del 24 luglio 2019 è abrogata e sostituita dalla presente deliberazione.

Legislazione norme nazionali

Bonus sociale rifiuti.

Le deroghe di Arera per il 2026

Con la deliberazione 14 aprile 2026, n. 123/2026/R/Rif l’Arera ha fornito ulteriori chiarimenti sul “bonus sociale rifiuti”. Si tratta dello sconto del 25% sulla tassa rifiuti (Tari) o sulla tariffa corrispettiva a beneficio di utenti non abbienti. In particolare, Arera ha precisato che l’Ente erogatore del bonus è solo il Comune, considerando che gli Enti di governo dell’Ambito territoriale non hanno le informazioni relative alle banche dati degli utenti. Inoltre, l’Authority ha confermato che il bonus del 25% è calcolato al lordo delle componenti perequative e al netto dell’Iva e prima dell’applicazione di agevolazioni locali. Queste ultime sono indipendenti dal “bonus sociale” e non possono essere oggetto di perequazione. Semplificata, inoltre, la procedura di compensazione per morosità. Infine, l’Autorità ha stabilito che, siccome per alcuni utenti i flussi di dati delle dichiarazioni per avere il bonus sono arrivati all’Anci solo ad aprile 2026, esclusivamente per questi soggetti l’erogazione potrà avvenire entro il 30 settembre 2026 (anziché il 30 giugno). (F.P.)

Autorità

di regolazione per energia reti

e ambiente – Arera (già Aeegsi)

Deliberazione 14 aprile 2026, n. 123/2026/R/Rif

(Pubblicata sul sito internet dell’Autorità il 16 aprile 2026)

Semplificazione della disciplina relativa al bonus rifiuti di cui al Tubr e disposizioni transitorie per il 2026

L’Autorità di regolazione per energia re ti e ambiente

Nella 1382a riunione del 14 aprile 2026

Visti:

• il regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali del Parla mento europeo e del Consiglio del 27 apri le 2016, n. 2016/679;

• la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utili tà. Istituzione delle Autorità di regolazio ne dei servizi di pubblica utilità”;

• il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’or dinamento nazionale al regolamento (Ue) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo al la protezione delle persone fisiche con ri guardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali da ti e che abroga la direttiva 95/46/Cee”;

• il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” (di seguito: Cad), e, in partico lare, il comma 3‑ bis dell’articolo 64 che prevede che a partire dal 1º ottobre 2021 l’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richie dono identificazione informatica avvie ne esclusivamente tramite Spid, nonché tramite la carta di identità elettronica (di seguito: Cie);

• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;

• la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recan

te “Disposizioni per la formazione del bi lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)” e, in particolare, l’articolo 1, comma 639, con il quale è sta ta istituita la tassa sui rifiuti (Tari), a co pertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

• la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recan te “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio plu riennale per il triennio 2018‑2020” e, in particolare, l’articolo 1, commi 527 e 528, che prevedono, rispettivamente, l’asse gnazione all’Autorità per l’energia elettri ca, il gas e il sistema idrico delle funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati e la variazione della denominazione da “Autorità per l’e nergia elettrica, il gas e il sistema idrico” in “Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera)”;

• il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che istituisce il Sistema informa tivo unitario dei servizi sociali (di segui to: Siuss) e in particolare l’articolo 24 che obbliga gli enti erogatori a rendicontare tramite il Siuss tutte le prestazioni sociali erogate mediante Isee;

• il decreto‑legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in mate ria fiscale e per esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, dalla leg ge 19 dicembre 2019, n. 157;

• il decreto del Presidente della Repubbli ca 27 aprile 1999, n. 158, recante “Regola mento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24, recan te “Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità appli cative delle agevolazioni tariffarie in fa vore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico‑sociali disagiate” pubblicato nella G.u. n. 60 del 13 marzo 2025 (di seguito: Dpcm 21 gennaio 2025);

• la deliberazione dell’Autorità di regola zione per energia reti e ambiente (di segui to: Autorità) 31 ottobre 2019, 444/2019/R/ Rif, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei ri fiuti urbani e assimilati” e il relativo alle gato A (Titr);

• la deliberazione dell’Autorità 23 feb braio 2021, 63/2021/R/Com, recante “Modalità applicative del regime di rico noscimento automatico agli aventi dirit to dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico” e i relativi allega ti A, B, C e D;

• la deliberazione dell’Autorità 27 mag gio 2021, 223/2021/R/Com, recante “Moda lità di trasmissione dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale al Sistema In formativo Integrato gestito da Acquiren te unico Spa dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico”;

• la deliberazione dell’Autorità 18 genna io 2022, 15/2022/R/Rif, recante “Regolazio ne della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” e il relativo allegato A (Tqrif);

• la deliberazione dell’Autorità 15 mar zo 2022, 102/2022/R/Com, recante “Dispo sizioni in materia di obblighi informativi di natura anagrafica a carico degli opera tori dei settori di competenza dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambien te – Testo integrato anagrafica operatori (Tiao);

• la deliberazione dell’Autorità 3 ago sto 2023, 386/2023/R/Rif, recante “Isti tuzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” e il relativo al legato A;

• la deliberazione dell’Autorità 17 set tembre 2024, 362/2024/A, recante “Appro vazione del regolamento dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambien te relativo agli adempimenti in materia di trattamento dei dati personali, ai sen si dell’articolo 29 del regolamento (Ue) n. 2016/679 e dell’articolo 2‑ quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”; • la deliberazione dell’Autorità 15 ottobre 2024, 404/2024/R/Com, recante “Disposi zioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) per la stipula di una nuova convenzione con Poste italiane Spa per il servizio di erogazione materiale del

bonus sociale gas ai clienti domestici in diretti e modificazioni alla deliberazione dell’Autorità 63/2021/R/Com”;

• la deliberazione dell’Autorità 27 dicem bre 2024, 575/2024/R/Com, recante “Appro vazione dello Schema di Convenzione tra l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e l’Associazione nazionale Co muni italiani per l’esercizio, la manuten zione e lo sviluppo del sistema di gestione dei bonus elettrici per disagio fisico”;

• la deliberazione dell’Autorità 11 mar zo 2025, 93/2025/R/Com, recante “Appro vazione dello Schema di Convenzione tra la Cassa per i servizi energetici e ambien tali (Csea) e Poste italiane Spa per il ser vizio di erogazione materiale dei bonus sociali ai clienti domestici, ai sensi del la deliberazione dell’Autorità 404/2024/R/ Com”;

• la deliberazione dell’Autorità 1º apri le 2025, 133/2025/R/Rif, recante “Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l’attuazione del riconoscimento del “Bo nus sociale rifiuti” agli utenti domesti ci del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’arti colo 57‑ bis del decreto‑legge 124/19 e del Dpcm 21 gennaio 2025”;

• la deliberazione dell’Autorità 15 aprile 2025, 176/2025/R/Rif, recante “Conferma delle disposizioni urgenti in materia di pe requazione nel settore dei rifiuti urbani”; • la relazione 2 luglio 2025, 304/2025/I/Rif, Quinta Relazione ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 23 dicem bre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di ri levanza economica”;

• la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2025, 355/2025/R/Rif, recante “Disposizio ni per il riconoscimento del bonus socia le rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57‑ bis del de creto‑legge 124/19 e del Dpcm 21 gennaio 2025, e modificazioni alle deliberazioni dell’Autorità 63/2021/R/Com, 366/2021/R/ Com, 55/2018/E/Idr e al Tico” (di seguito: deliberazione 355/2025/R/Rif) e il relativo allegato A, recante “Testo unico per la re golazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiu ti” (di seguito: Tubr);

• la deliberazione dell’Autorità 23 dicem bre 2025, 584/2025/R/Rif, recante “Dispo sizioni per l’ulteriore minimizzazione dei flussi di dati relativi al bonus sociale ri fiuti e per l’integrazione e la rettifica di errori materiali del Tubr” (di seguito: de liberazione 584/2025/R/Rif);

• la deliberazione dell’Autorità 20 genna io 2026, 2/2026/R/Com, recante “Aggior namento dei valori soglia dell’Isee per

l’accesso ai bonus sociali elettrico, gas, idrico e rifiuti dal 1º gennaio 2026”;

• il documento per la consultazione dell’Autorità 10 giugno 2025, 240/2025/R/ Rif, recante “Orientamenti in materia di riconoscimento del bonus sociale rifiu ti, in attuazione del decreto‑legge 26 ot tobre 2019, n. 124” (di seguito: documento per la consultazione 240/2025/R/Rif);

• il parere del Garante per la protezio ne dei dati personali del 17 luglio 2025, n. 420, trasmesso all’Autorità con comuni cazione del 18 luglio 2025 (prot. Autorità 51575, del 18 luglio 2025) (di seguito: pa rere n. 420/2025);

• la Proposta tecnica per lo sviluppo del bonus rifiuti, inviata dal Segretario ge nerale di Anci il 23 settembre 2025 (prot. 276/AMM/VN/lp) (prot. Autorità 67807, del 24 settembre 2025);

• la risposta fornita dal Segretario genera le dell’Autorità ad Anci, in data 7 ottobre 2025, recante “Riscontro Vostra comuni cazione del 23 settembre 2025 (prot. Are ra 65807, del 24 settembre 2025) recante la Proposta Tecnica per lo sviluppo delle at tività per la gestione del bonus rifiuti, ai sensi della deliberazione 355/2025/R/Rif e del relativo allegato A (Tubr) e della deli berazione 575/2024/R/Com”, (prot. Autori tà 69051, dell’8 ottobre 2025);

• la “Convenzione tra l’Autorità di regola zione per energia reti e ambiente e l’As sociazione nazionale Comuni italiani per l’esercizio e la manutenzione e lo sviluppo del sistema di gestione del bonus sociale per l’energia elettrica per disagio fisico e del bonus sociale rifiuti” (di seguito: con venzione) trasmessa dall’Anci con comu nicazione del 20 novembre 2025 (prot. Autorità 80682, del 20 novembre 2025);

• la comunicazione di Anea del 10 dicem bre 2025 (prot. Autorità 86205 dell’11 di cembre 2025) recante “Considerazioni e richiesta di approfondimenti in merito all’attuazione della delibera 355/2025/R/ Rif (di seguito Tubr)”;

• la comunicazione di Anci del 2 apri le 2026 (prot. Autorità 24795 del 2 aprile 2026) (di seguito: comunicazione Anci del 2 aprile 2026).

Considerato che:

• con la deliberazione 355/2025/R/Rif, l’Au torità ha approvato il Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (di seguito: Tubr), confermando l’imposta zione generale prospettata nel documento per la consultazione 240/2025/R/Rif e te nendo conto del Parere n. 420/2025 reso dal Garante per la protezione dei dati per sonali ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Dpcm 21 gennaio 2025;

• con la deliberazione 584/2025/R/Rif, so no state adottate disposizioni per l’ulte riore minimizzazione dei flussi di dati

relativi al bonus sociale rifiuti e per l’in tegrazione e la rettifica di errori materia li del Tubr;

• l’Associazione nazionale dei Comuni ita liani (Anci) gestisce la piattaforma infor matica denominata “Sistema di gestione di ammissione delle agevolazioni sul le tariffe energetiche” (di seguito: Sga te) per la gestione automatica del bonus sociale rifiuti, come previsto dall’artico lo 57‑ bis del decreto‑legge n. 124/2019 e al Dpcm 21 gennaio 2025, n. 24:

• l’Autorità ha sottoscritto con l’Anci una Convenzione per l’esercizio, la manuten zione e lo sviluppo del sistema di gestione dei bonus elettrici per disagio fisico e del bonus sociale rifiuti per il periodo 1º gen naio 2025‑31 dicembre 2027, approvata con deliberazione 575/2024/R/Com e inte grata da ultimo con le attività relative al bonus sociale rifiuti nella “Convenzione tra l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e l’Associazione naziona le Comuni italiani per l’esercizio e la ma nutenzione e lo sviluppo del sistema di gestione del bonus sociale per l’energia elettrica per disagio fisico e del bonus so ciale rifiuti”, trasmessa dall’Anci con co municazione del 20 novembre 2025 (prot. Autorità 80682, del 20 novembre 2025);

• nell’ambito delle attività di implemen tazione del bonus sociale rifiuti l’Autori tà, tramite il Sii, ha comunicato a Sgate, in qualità di responsabile del trattamen to dati degli enti erogatori, entro il pri mo febbraio 2026, i flussi dei dati relativi agli utenti potenzialmente agevolabili come risultanti dalle Dsu ordinarie re lative al 2025 attestate da Inps nei mesi precedenti;

• Sgate, entro il 1º marzo 2026, ha mes so a disposizione i dati di cui al prece dente punto all’Ente erogatore, ovvero al gestore della tariffa e rapporti con gli utenti (di seguito: Gtru) territorialmen te competente, individuato dall’Ente ero gatore medesimo come responsabile del trattamento dati ai fini della successiva valutazione di ammissibilità ed erogazio ne della compensazione, come previsto dall’articolo 4, comma 7 del Tubr;

• nel flusso ordinario non è stato possi bile includere i dati delle Dsu contenenti omissioni e/o difformità del 2025, poiché tali dati sono stati inviati da Inps all’Au torità, tramite il Sii, successivamente al mese di febbraio 2026 e potranno esse re messi a disposizione di Anci entro il 15 aprile 2026 con la trasmissione di un ulteriore flusso aggiuntivo di dati;

• l’Autorità, in conformità a quanto dispo sto dall’articolo 4, comma 2 del Tubr, è tenuta a mettere a disposizione degli en ti erogatori del bonus rifiuti i dati rela tivi alle Dsu con omissioni e difformità, facendo predisporre ad Anci le necessa

rie procedure per rendere disponibile, tramite Sgate, tale flusso di dati ai Gtru territorialmente competenti ai fini dell’e ventuale erogazione del bonus rifiuti;

• Anci ha comunicato che la messa a di sposizione dei suddetti dati potrà essere effettuata previa realizzazione di attivi tà di sviluppo software finalizzate alla modifica e all’adeguamento delle funzio nalità del sistema, entro il mese di apri le 2026.

Considerato, inoltre, che:

• successivamente alla pubblicazione del sopracitato Tubr e alle attività di iscri zione a Sgate degli Enti erogatori, di de signazione dei Gtru territorialmente competenti e di messa a disposizione dei Gtru competenti e iscritti a Sgate dei da ti delle Dsu di competenza del 2025 rela tivi ai nuclei familiari da agevolare, sono pervenute ai competenti Uffici dell’Auto rità richieste di chiarimenti da parte di numerosi operatori, con particolare rife rimento all’applicazione delle norme in materia di bonus sociale rifiuti e in parti colare alle modalità:

– di individuazione degli Enti erogatori del bonus sociale rifiuti;

– applicative per l’erogazione dell’agevo lazione nei casi di disallineamenti del la composizione dei nuclei agevolabili trasmessa da Sgate con le anagrafiche comunali, assenza di utenza Tari o com presenza di nuclei familiari sulla stessa utenza Tari;

– di quantificazione dell’agevolazione nei casi in cui si verifichi la cessazione, ovve ro il trasferimento dell’utenza o il deces so dell’intestatario;

– di gestione dell’agevolazione nel caso in cui ci sia una morosità pregressa;

– di quantificazione dell’agevolazione in casi specifici e in particolare in presenza di agevolazioni locali;

• in risposta alle richieste di chiarimen to pervenute, prevalentemente inoltrate dagli Uffici tributi dei Comuni interessati in data 17 marzo 2026 sono stati pubblica ti sul sito dell’Autorità primi chiarimenti sui temi sollevati dagli operatori, succes sivamente integrati;

• in seguito alla pubblicazione dei primi chiarimenti sono stati formulati ulterio ri quesiti, che hanno reso necessari speci fici approfondimenti con i soggetti gestori e con le loro associazioni rappresentative;

• in seguito alle interlocuzioni e ai succes sivi approfondimenti effettuati è emer so che:

– i Gtru hanno quantificato l’agevolazio ne, ponendola pari al 25% della Tari/ta riffa corrispettiva altrimenti dovuta in relazione alla medesima utenza per l’an no a, al lordo delle componenti perequa tive, analogamente a quanto disposto per gli altri bonus sociali, al netto dell’I

va, se dovuta, e di ogni ulteriore corri spettivo per altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani e conguaglio non di competenza dell’anno a e – in co erenza con quanto previsto dal ritenuto della deliberazione 355/2025/R/Rif – pri ma dell’applicazione di qualsiasi agevo lazione di natura soggettiva, quali per esempio le agevolazioni riconosciute a li vello locale;

– in base a tale indirizzo i Comuni, suc cessivamente all’approvazione della cita ta deliberazione, hanno fatto sviluppare i sistemi informativi e di fatturazione so stenendo i relativi investimenti, al fine di poter erogare il bonus sociale nelle tem pistiche disposte dal Tubr; – per quanto riguarda la procedura per la compensazione del bonus sociale in caso di morosità, la procedura potrebbe essere semplificata prevedendo che la compen sazione possa avvenire anche in presen za di crediti certi, liquidi ed esigibili, derivanti da atti di accertamento dive nuti definitivi, in quanto non impugnati nei termini o oggetto di sentenza passata in giudicato, evitando ai Comuni di soste nere oneri economici e procedurali con seguenti alla notifica di un sollecito, con conseguente sospensione dell’erogazione del bonus sociale rifiuti per 40 giorni. Ritenuto opportuno:

• prevedere che Anci, tramite Sgate, metta a disposizione dei Gtru territorialmente competenti i dati relativi alle Dsu aggiun tive entro il 30 aprile 2026;

• prevedere, conseguentemente, una dero ga, limitata all’anno di competenza 2025, alle tempistiche ordinarie previste dal Tubr, per la quantificazione ed eventua le successiva erogazione da parte dei Gtru territorialmente competenti del bonus so ciale rifiuti agli utenti inclusi nel flusso aggiuntivo messo a disposizione da Anci; • disporre, nello specifico, che il bonus sociale rifiuti relativamente agli uten ti interessati nel menzionato flusso ag giuntivo possa essere erogato entro il 30 settembre 2026 e successivamente ren dicontato a Sgate entro il 31 gennaio 2027. Ritenuto, inoltre, opportuno:

• per quanto riguarda la quantificazione e l’erogazione dell’agevolazione disciplina ta dall’Autorità nel Tubr e in base a quan to previsto dal Dpcm 21 gennaio 2025, chiarire ulteriormente che le agevolazio ni locali disciplinate dai singoli Comuni competenti in conformità a quanto dispo sto dalla normativa vigente sono comple tamente indipendenti dal bonus sociale nazionale regolato dall’Autorità e non pos sono essere oggetto di perequazione;

• chiarire altresì che, in coerenza con la normativa primaria, l’Ente erogatore del bonus sociale rifiuti è il Comune anche al fine di semplificare le procedure ammi

nistrative per la rendicontazione al Siuss dei bonus sociali erogati e tenendo conto che, come evidenziato dall’associazione degli Enti di governo dell’ambito, tali En ti non possiedono le informazioni relati ve alle banche dati degli utenti;

• modificare conseguentemente la defini zione di Ente erogatore riportata nell’ar ticolo 1 del Tubr;

• confermare che ciascun gestore proce de a quantificare l’agevolazione per ogni utenza, ponendola pari al 25% della Ta ri/tariffa corrispettiva altrimenti dovu ta in relazione alla medesima utenza per l’anno a, al lordo delle componenti pere quative, al netto dell’Iva, se dovuta, e di ogni ulteriore corrispettivo per altre at tività esterne al ciclo integrato dei rifiu ti urbani e conguaglio non di competenza dell’anno a e prima dell’applicazione di qualsiasi agevolazione di natura sogget tiva, quali le agevolazioni riconosciu te a livello locale; prevedere altresì che in nessun caso l’ammontare dell’agevo lazione riconosciuta potrà essere supe riore all’importo effettivamente dovuto dal beneficiario dell’agevolazione mede sima, integrando conseguentemente l’ar ticolo 9, comma 1, del Tubr;

• disporre che, in caso di cessazione dell’utenza per una variazione dell’in dirizzo di abitazione dell’utente, l’a gevolazione va quantificata dal Gtru territorialmente competente che riceve da Sgate la Dsu sulla base della Tari/ta riffa corrispettiva eventualmente dovuta o stimata (ove non ancora determinata) per l’intero anno, analogamente a quan to disposto per gli altri bonus sociali, in tegrando conseguentemente gli articoli 9 e 12 del Tubr;

• semplificare la procedura di compensa zione per morosità, specificando che tale compensazione fatto salvo quanto dispo sto dai commi 10.6 e 10.7 del Tubr possa essere effettuata dai gestori anche in pre senza di crediti certi, liquidi ed esigibili, derivanti da atti di accertamento divenu ti definitivi, in quanto non impugnati nei termini od oggetto di sentenza passata in

giudicato, modificando conseguentemen te l’articolo 10 del Tubr. Delibera

Articolo 1

Approvazione attività di sviluppo Sgate

1.1 Anci, tramite Sgate, mette disposizio ne dei Gtru territorialmente competenti i dati relativi alle Dsu aggiuntive entro il 30 aprile 2026.

Articolo 2

Modifiche e integrazioni all’allegato A alla deliberazione 355/2025/R/Com (Tubr)

2.1 All’articolo 1, comma 1 del Tubr la definizione di enti erogatori è sostituita dalla seguente:

• “enti erogatori sono i Comuni che, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Dpcm 21 gennaio 2025, n. 24 “applicano ovvero garantiscono l’applicazione delle agevolazioni di cui all’articolo 2;”;

2.2 All’articolo 9, comma 1, del Tubr, do po le parole “annualità precedenti” sono aggiunte le parole “e prima dell’applica zione di qualsiasi agevolazione di natu ra soggettiva.”.

2.3 All’articolo 9, comma 3, dopo le paro le “eventualmente dovuta per l’anno a+1” sono sostituite dalle parole “eventual mente dovuta, ovvero stimata, per l’inte ro anno a+1 qualora il Gtru, nel rispetto della normativa vigente, non abbia anco ra determinato la Tari/tariffa corrispetti va dovuta per tale anno.”.

2.4 All’articolo 10, comma 1, dopo le pa role “dovrà essere riconosciuto nel la successiva data utile.” sono aggiunte le parole “In nessun caso l’ammontare dell’agevolazione può eccedere il valore della spesa annua effettivamente soste nuta dall’utente.”.

2.5 All’articolo 10, dopo il comma 10.7 è aggiunto il seguente comma: “10.7‑ bis Fatto salvo quanto disposto dai precedenti commi 10.6 e 10.7, il bonus so ciale rifiuti potrà essere trattenuto dal gestore dell’attività di gestione tariffe

e rapporto con gli utenti che ha ricevu to i flussi dati da Sgate, a compensazio ne dell’ammontare rimasto insoluto nel caso di crediti certi, liquidi ed esigibi li derivanti dalla contestazione di irre golarità dei pagamenti del beneficiario, precedenti a ciascun anno a+1. La facol tà di procedere alla compensazione do vrà essere messa in evidenza dal gestore dell’attività di gestione tariffe e rappor to con gli utenti nel documento di riscos sione recante la prima rata utile, di cui al comma 10.1, fatta salva la prescrizione dell’importo medesimo ai sensi della nor mativa vigente.”.

2.6 Al comma 10.8 le parole “di cui al com ma 10.6” sono sostituite dalle parole “di cui ai commi 10.6 e 10.7‑ bis ”.

2.7 All’articolo 12, comma 1, le parole “avrebbe dovuto corrispondere per l’an no a” sono sostituite dalle parole “avreb be dovuto corrispondere per l’intero anno a”

Articolo 3

Disposizioni finali

3.1 Esclusivamente per l’anno 2026, in de roga a quanto disposto dagli articoli 10, comma 1, e 14, comma 1, del Tubr il bo nus sociale rifiuti, relativamente agli utenti interessati nel menzionato flus so aggiuntivo, può essere erogato, entro il 30 settembre 2026 e successivamente rendicontato a Sgate, entro il 31 genna io 2027.

3.2 La presente deliberazione è trasmessa al Garante per la protezione dei dati per sonali, all’Istituto nazionale previdenza sociale (Inps), all’Associazione nazionale dei Comuni italiani (anci), all’Associazio ne nazionale degli Enti di governo d’Am bito per l’idrico e i rifiuti (Anea), alla Cassa per i servizi energetici e ambienta li (Csea), ad Acquirente Unico Spa.

3.3 Il presente provvedimento e la delibe razione 355/2025/R/Rif, come modificata dal presente provvedimento, sono pubbli cati sul sito internet dell’Autorità www. arera.it. 14 aprile 2026

Giurisprudenza

Terre e rocce da scavo, non sono sottoprodotti se si vìolano piano di utilizzo e quantità

La massima

Se l’impiego delle terre e rocce da scavo non è svolto in conformità con il piano di utilizzo (nella fattispecie per la realizzazione di lavori di miglioramento di un fondo agricolo), tali terre e rocce non possono essere qualificate come sottoprodotti, ma sono rifiuti per effetto del combinato disposto del Dpr 120/2017 e del Dlgs 152/2006. E la violazione del piano, insieme al superamento delle quantità autorizzate di terre e rocce da utilizzare, costituisce una gestione abusiva di residui idonea ad integrare il reato di traffico illecito previsto e punito dall’articolo 452-quaterdecies del Codice penale. (I.M.)

Corte di Cassazione Sentenza 22 maggio 2026, n. 18634

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

La Corte Suprema di Cassazione Sezione terza penale

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Sui ricorsi proposti da:

P. V., nato a (omissis) il (omissis)

P. L., nato a (omissis) il (omissis) avverso la sentenza del 13 ottobre 2025 della Corte d’Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugna to e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere (omissis);

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale (omis sis), che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito il difensore avv. (omissis) del foro di P., che ha concluso chiedendo l’accogli mento dei ricorsi.

Ritenuto in fatto

1. Con l’impugnata sentenza, in parzia le riforma della decisione del Tribuna le di Patti e appellata dagli imputati, la Corte di Appello di Messina ha limitato la condotta illecita ai fatti contestati tra il 20 ottobre 2017 e il 6 settembre 2018 e, applicate a P. L. le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato in un anno e sei mesi di reclusione e in otto mesi di re clusione, la pena inflitta, rispettivamen te, a P. V. e a P. L., eliminando altresì la subordinazione della sospensione condi zionale della pena agli obblighi di boni fica, nel resto confermando la decisione appellata, che aveva affermato la penale responsabilità degli imputati per il delit to di cui agli articoli 110, 452‑ quaterde cies, comma 1, Codice penale. In particolare, agli imputati si contesta, in concorso tra loro, al fine di consegui re un ingiusto profitto, con più operazio ni e attraverso l’allestimento di mezzi ed attività continuative, di aver ricevuto e gestito, su un’area di cui erano compro

prietari, sita in contrada S. del Comune di Mi. e censita al catasto alle particel le (omissis) del foglio di mappa (omissis), ingenti quantitativi di rifiuti, ovvero, di materiali di risulta (terre e rocce da sca vo) provenienti dai lavori di ammoderna mento e sistemazione della Ss (omissis), svolgendo tale attività abusivamente:

1) in ragione della mancata effettuazione della valutazione di incidenza ambienta le, trattandosi di un intervento inciden te su una zona parzialmente ricompresa in un sito d’interesse comunitario (Sic) e comunque parzialmente idoneo ad avere incidenza su quest’ultimo;

2) per aver omesso di predisporre verifi che adeguate allo scopo di evitare che nel sito venissero conferiti anche residui ce mentizi e bituminosi frammisti alle terre e rocce da scavo;

3) per aver consentito di proseguire i con ferimenti anche quando il titolo abilitati vo rilasciato ai fini idrogeologici non era più valido e l’attività nel sito (autorizza ta dal servizio Ispettorato ripartimentale delle foreste di M. con nota datata 4 mag gio 2015 prot. n.  (omissis), con validità di ventiquattro mesi prorogabili su richie sta motivata per un massimo di ulteriori dodici mesi, in relazione a lavori di risa namento del suolo agricolo, tramite boni fica della superficie e la riprofilatura del piano di campagna) sarebbe stata con sentita solo al fine di completarne la si stemazione (in particolare, con nota del servizio Ispettorato ripartimentale del le foreste di M. prot. n. (omissis) del 20 ot tobre 2017 era stato comunicato alla ditta V. P. che non era possibile rilasciare l’au torizzazione di proroga al completamen to dei lavori, determinando, con validità di due mesi dalla notifica, di procedere a lavori di livellamento delle terrazze ed impartendo una serie di prescrizioni al riguardo);

4) per aver conferito a comunque consen tito il conferimento sul predetto sito di un quantitativo di materiale di risulta quantificato nella misura complessiva di 668.991,350 mc. e, pertanto, superiore al quantitativo massimo da intendersi auto

rizzato con la nota del dal servizio Ispet torato ripartimentale delle foreste datata 4 maggio 2015 e recante prot. n. (omissis), pari a 600.000 mc.

2. Avverso l’indicata sentenza, P. V. e a P. L., per il ministero del Comune difenso re di fiducia, con il medesimo atto hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

2.1. Con un primo, complesso, motivo, si deduce la violazione dell’articolo 606, comma 1, lettere  b) ed e), Codice di proce dura penale in relazione agli articoli 110, 452‑ quaterdecies Codice penale, Dm 161 del 2012, 256 Dlgs 152 del 2006 in relazio ne all’articolo 42, comma 4, Codice penale. Espone il difensore che la motivazione sarebbe manifestamente illogica, lad dove afferma l’illegalità della condotta a partire dal 20 ottobre 2017, data del la nota prot. (omissis) dell’Ispettorato ri partimentale delle foreste (Irf) di M., con cui si comunicava alla ditta V. P. che non era possibile rilasciare l’autorizzazione di proroga al completamento dei lavori. Dopo aver ripercorso la tappe della com plessa vicenda amministrativa, rappre senta il difensore che la Corte di merito non ha esaminato l’argomentazione se condo cui, ai sensi dell’articolo 11 delle “Nuove direttive unificate per il rilascio dell’autorizzazione e del nulla osta al vincolo idrogeologica in armonia con il piano d’assetto idrogeologico (Pai)”, ap provante con Da n. 569 del 17 aprile 2012, al comma 2 prevede che “per le opere pubbliche il nulla osta si rinnova auto maticamente a partire dalla consegna dei lavori ed ha validità fino alla fine dei medesimi”, sicché, ad avviso del di fensore, il titolo abilitativo rilasciato ai fini del vincolo idrogeologico non era sca duto. Aggiunge il difensore che i Giudici di merito hanno ignorato, inoltre, la no ta del 26 febbraio 2024, prot. n.  (omissis), rilasciata dall’Irf di M., che legittima va l’attività posta in essere dopo l’invio dell’indicata nota dello stesso ufficio prot. n. (omissis)

Sostiene, ancora, il difensore che l’auto rizzazione dell’Irf di M. n.  (omissis) del 4 maggio 2015 non solo non era scadu ta, ma costituiva un atto propedeuti co al solo provvedimento autorizzativo, ossia l’autorizzazione edilizia n.  (omis sis) del 6 giugno 2015 in corso di validi tà; per contro, la Corte di Appello, per un verso, ha valorizzato la deposizione del la teste (omissis), che non era tra i fun zionati dell’Irf che hanno partecipato al procedimento, né risulta tra i firmata ri del verbale di verifica tecnica del 9 ot tobre 2017, e, per altro verso, ha ignorato la circostanza che il geom. (omissis), con comunicazione del 29 settembre 2017, aveva attestato il reale quantitati

vo del materiale conferito nel sito, os sia 415.157,30 mc., laddove la Corte di appello ha valorizzato gli accertamen ti compiuti mediante drone, effettuati da soggetti esterni all’amministrazione senza che siano stati resi noti i dati basi lari del rilievo.

Ad avviso del difensore, inoltre, la dispo sizione di cui all’articolo 15, comma 3, Dm 10 agosto 2012, n. 161 (“Regolamen to recante la disciplina dell’utilizzazio ne delle terre e rocce da scavo”) sarebbe stata interpretata in maniera erronea, in quanto dall’analisi del decreto non emer ge alcuna disposizione che faccia discen dere conseguenze dal conferimento in eccesso di terre e rocce da scavo allorché il nulla osta relativo al vincolo idrogeolo gico risulti scaduto. Sostiene, ancora, il difensore, che difette rebbero gli elementi costitutivi del reato, con riferimento, in particolare, sia al re quisito dell’organizzazione, posto che il P. V. si è limitato a far scaricare sul pro prio fondo le terre e le rocce da scavo pro venienti dai lavori di ammodernamento di una strada, come emerge dalla depo sizione del teste (omissis), riportata, per stralcio, alle p. 12‑14 del ricorso, sia del dolo specifico, in quanto P. V. era convin to di svolgere una attività lecita, suppor tata da tutte le necessarie autorizzazioni. Sotto un diverso profilo, il difensore con testa la corresponsabilità di P. L. nell’atti vità posta in essere dal fratello, essendo manifestamente illogica l’affermazione secondo cui con il comodato, stipulato nel 2005, P. L. avesse incaricato il fratel lo della gestione del progetto di miglio ramento del fondo e del contratto per il recepimento dei rifiuti. Rappresenta il difensore che, ai fini di una responsabi lità a titolo di concorso, non rileva né la semplice conoscenza di un fatto delittuo so, né l’interesse per la faccenda, anche considerando il tenore delle telefonate in tercettate tra i due fratelli, che attestano condotte del tutto irrilevanti ai fini della prova del concorso nel reato, anche a ti tolo di concorso “morale”, prova che non può essere automaticamente desunta dal la qualità di comproprietario del fondo. Ancora, il difensore censura la motivazio ne, laddove ha escluso la qualificazione del fatto ai sensi dell’articolo 256 Dlgs 152 del 2006, posto che l’eventuale sussistenza del dolo non è di ostacolo alla invocata ri qualificazione.

Il difensore, infine, deduce la violazione dell’articolo 533 Codice di procedura pe nale in quanto sulla scorta del materiale probatorio, non poteva ritenersi raggiun ta la prova della penale responsabilità de gli imputati oltre ogni ragionevole dubbio. 2.2. Con un secondo motivo, si eccepisce la violazione dell’articolo 606, comma 1,

lettere  b) ed e), Codice di procedura pena le in relazione articolo 62‑ bis Codice pe nale, la cui applicazione è stata negata nei confronti di P. V. con una motivazione ma nifestamente illogica, senza considera re, oltre lo stato di incensuratezza, il fatto che gli aveva operato nello svolgimento del progetto in forza di titoli regolari.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con cui chiede il riget to dei ricorsi; il difensore degli imputati ha depositato memoria di replica che, nel riprendere le argomentazioni del ricorso, insiste per l’annullamento della senten za impugnata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso promosso nell’interesse di P. V. è inammissibile, mentre sono fonda te le censure dirette a contestare l’affer mazione della penale responsabilità di P. L., nei termini di seguito chiariti.

2. Per una migliore comprensione della vicenda, appare utile ricapitolare la scan sione temporale dei fatti per cui è pro cesso, come ricostruita dalle sentenze emesse dai Giudici di merito e non ogget to di contestazione.

2.1. In data 1º luglio 2005, veniva stipula to un contratto tra P. V., P. L., , con il quale il terreno sito in Mi., contrada S., veniva concesso in comodato d’uso gratuito al so lo P. V.;

2.2. in data 25 luglio 2011, previo parere favorevole espresso dal Dipartimento fo restale di M., l’Irf di M. rilasciava a P. V., comproprietario e comodatario del fon do dinanzi indicato, con riferimento al la particella n. 2, l’autorizzazione ai fini idrogeologici per l’esecuzione di lavori di miglioramento agricolo, avente validi tà per ventiquattro mesi, prorogata, per consentire il completamento dei lavori di sistemazione fondiaria, per ulteriori do dici mesi con provvedimento prot. (omis sis) del 20 agosto 2013 e, successivamente, per altri dodici mesi con provvedimen to prot. n. (omissis) del 12 settembre 2014; 2.3. in data 17 febbraio 2015, il Distac camento forestale di M. riceveva una richiesta (omissis) di variante in corso d’opera dei lavori di risanamento del suolo agricolo tramite la bonifica della superficie e la riprofilazione del piano di campagna, fondo agricolo sito in Mi. nel la contrada S.; l’Irf di M., con nota prot. (omissis) dell’1 aprile 2015, chiedeva di produrre il “Piano di utilizzo delle ter re e rocce da scavo redatto in conformità al Dm 10 agosto 2012 n. 161 (…) comple to del visto dell’Autorità competente (…). In particolare, il Piano dovrà inequivo cabilmente indicare i siti di provenien za del materiale di riporto già depositato e/o da depositare, per consentire all’Au torità forestale la piena valutazione

idrogeologica dei luoghi interessati, non ché apprezzare eventuali profili diversi da quello dichiarato”; 2.3. in data 4 maggio 2015, l’Irf di M. ri lasciava una nuova autorizzazione, avente validità per ventiquattro mesi, avente ad oggetto l’estensione dei lavo ri di risanamento del suolo agricolo an che alle particelle nn.  (omissis), con le seguenti precisazioni e prescrizioni: “le opere da realizzare non costituiscono va riante in corso d’opera dell’intervento già autorizzato con il protocollo n. (omis sis) e successive proroghe n.  (omissis) e n.  (omissis), bensì un intervento ex no vo”, e “le terre e rocce da scavo da riu tilizzare per rendere l’opera finita sono state quantificate in mc. 600.000 e pro vengono dagli scavi di ammodernamen to della Ss (omissis), nella tratta M.‑N.; si chiedeva nuovamente di produrre al Di staccamento forestale di M., fra l’altro, il Piano di utilizzo delle terre e rocce di scavo ai sensi del Dm 161 del 2012, con l’avvertimento che tale documentazione “costituisce presupposto per prevenire ogni eventuale violazione alla norma di settore vigente sul piano amministrati vo e penale”;

2.4. in data 7 ottobre 2017, a fronte del la richiesta di proroga avanzata da P. V. in data 20 giugno 2017, veniva effettua to un sopralluogo sul fondo in esame, all’esito del quale l’Irf di M., con deter mina n.  (omissis) del 20 ottobre 2017, co municava che, “tenuto conto che l’area interessata dall’intervento posto in esse re ha raggiunto la copertura totale di mc. 600.000 non è possibile rilasciare l’auto rizzazione di proroga al completamen to dei lavori”, prescrivendo di procedere esclusivamente al livellamento e alla si stemazione dei terrazzamenti già esisten ti, con inibizione ad eseguire ulteriori conferimenti;

2.5. nonostante il menzionato diniego, i lavori erano proseguiti per larga parte del 2018, come riferito dal teste (omissis), all’epoca in servizio presso il commissa riato di Sa., e come confermato dai ser vizi di Ocp anche mediante l’utilizzo di una telecamera indirizzata sul fondo, sul quale veniva rilevata la presenza di ma teriale da scavo, di residui di plastica, cementizi e bituminosi (cfr. p. 2 della sen tenza impugnata).

3. Ciò posto, si osserva che la sentenza impugnata ha ridotto l’accusa, ritenen do non provati i fatti di cui ai nn. 1 e 2 del capo di imputazione, circoscrivendo la, quindi, ai fatti di cui ai nn. 3 e 4, com messi fra il 20 ottobre 2017, quando fu adottata la nota prot.  (omissis) dell’Irf di M., e il 6 settembre 2018, data della comu nicazione di fine lavori.

4. Proprio per il ridimensionamento, an

che dal punto di vista temporale, dell’ac cusa, vengono in rilevo, ratione temporis, le sole disposizioni del Dpr 13 giugno 2017 n. 120, recante “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione del le terre e rocce da scavo, ai sensi dell’arti colo 8 del decreto‑legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dal la legge 11 novembre 2014, n. 164”. L’articolo 4, comma 1, così recita: “in at tuazione dell’articolo 184‑ bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente Capo stabilisce i requi siti generali da soddisfare affinché le ter re e rocce da scavo generate in cantieri di piccole dimensioni, in cantieri di gran di dimensioni e in cantieri di grandi di mensioni non sottoposti a Via e Aia, siano qualificati come sottoprodotti e non come rifiuti, nonché le disposizioni comuni ad esse applicabili”.

Il successivo comma 2 stabilisce che “ai fini del comma 1 e ai sensi dell’artico lo 183, comma 1, lettera  qq), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le terre e rocce da scavo per essere qualificate sot toprodotti devono soddisfare i seguen ti requisiti: a) sono generate durante la realizzazione di un’opera, di cui costi tuiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale ma teriale; b) il loro utilizzo è conforme al le disposizioni del piano di utilizzo di cui all’articolo 9 o della dichiarazione di cui all’articolo 21, e si realizza: 1) nel corso dell’esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un’opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali; 2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava; c) sono idonee ad es sere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dal la normale pratica industriale; d) soddi sfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del presente regola mento, per le modalità di utilizzo specifi co di cui alla lettera b) ”.

Come risulta dalle disposizioni ora indi cate, il fulcro della relativa disciplina è il piano di utilizzo: se l’impiego di terre e rocce da scavo non è conforme alle dispo sizioni del piano di utilizzo, queste non possono essere qualificate come sotto prodotti e devono quindi intendersi come rifiuto, per effetto del combinato dispo sto degli articoli 4, comma 2, Dpr 120 del 2017, 184‑ bis, comma 1, e 183, comma 1, lettera a), Dlgs 152 del 2006.

5. Orbene, le censure dirette a contestare la qualificazione di “rifiuto” delle rocce e delle terre da scavo sono inammissibi

li perché generiche e, comunque, manife stamente infondate.

Come correttamente osservato dalla Cor te di Appello, tale qualificazione deriva dalla accertata violazione del piano di utilizzo, scaturita dalla mancata proroga che P. V. aveva richiesto per le attività del fondo, le quali, nondimeno, erano prose guite con la immissione di nuove terre e di nuovo materiale derivante dalla rea lizzazione autostradale sino a larga par te del 2018.

In altri termini, è proprio da tale momen to – ossia dal 7 ottobre 2017, data della determina n.  (omissis) emessa dall’Irf di M. – che le rocce e le terre da scavo han no assunto la qualifica di “rifiuto”, e non più di sottoprodotto, non risultando sod disfatto il requisito dell’utilizzazione del materiale in conformità al piano di utiliz zo per la realizzazione del miglioramen to fondiario.

A fronte di tale motivazione, il richia mo alla nota del 26 febbraio 2024, prot. n.  (omissis), rilasciata dall’Irf di M., che, a dire del difensore, legittimava l’attivi tà – peraltro, si noti, dopo sette anni –, appare del tutto generico, perché non spiega in che modo tale attività potesse essere ritenuta legittima, a fronte, si ri pete, dell’accertata violazione del piano di utilizzo, ciò che integra la “abusiva” gestione dei rifiuti.

Deve infatti, ribadirsi, che la condotta abusiva, idonea ad integrare il delitto di cui all’articolo 452‑ quaterdecies Co dice penale, comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizza zioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla ti pologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali – ancorché non strettamente pertinenti al settore am bientale – ovvero di prescrizioni am ministrative (Sezione 3, n. 46170 del 21 settembre 2016, S., Rv. 268060; Sezione 3, n. 15865 del 31 gennaio 2017, R., Rv. 269491; v. anche Sezione 3, n. 44449 del 15 ottobre 2013, Rv. 258326, secondo cui la mancanza delle autorizzazioni non costituisce requisito determinante per la configurazione del delitto che può sussistere anche quando la concreta ge stione dei rifiuti risulti totalmente dif forme dall’attività autorizzata).

6. Alla violazione del piano di utiliz zo, come rilevato dalla Corte di meri to, si unisce l’accertato superamento del materiale apportato rispetto al limite di 600.000 mc.; dal verbale di verifica tecni ca del 9 ottobre 2017, infatti, emerge che il totale apportato nel sito era pari a mc. 668.991,305, come risulta confermato dal la stessa nota Irf prot. (omissis) del (omis

sis), più volte invocata dai ricorrenti –, volume che certamente si è incrementa to nel tempo posto che i lavori cessarono solo nel settembre 2018 e, che, pertanto, merita l’appellativo di “ingente quantita tivo”, come richiesto dalla fattispecie in criminatrice in esame.

Al cospetto di tale motivazione, la dife sa sollecita una diversa lettura degli ele menti di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti: at tività entrambe precluse nel giudizio di legittimità, non potendo la Corte di Cas sazione ripetere l’esperienza conoscitiva del Giudice del merito, bensì esclusiva mente riscontrare l’esistenza di un logi co apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibi lità di verificare l’adeguatezza delle argo mentazioni di cui il Giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convinci mento, o la loro rispondenza alle acquisi zioni processuali.

7. La Corte di merito ha poi ribadito gli ulteriori elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, della fattispecie in esame con una motivazione priva di profili di illogi cità manifesta e conforme agli insegna menti di questa Corte.

7.1. Quanto alla sussistenza della condot ta di gestione, la Corte di Appello ha evi denziato che l’operazione realizzata da P. V. ha avuto un notevole impatto am bientale, coinvolgente quantitativi impo nenti di rifiuti – una volta venuta meno la qualifica di “sottoprodotto” delle ter re e rocce da scavo – che non ha richiesto l’adozione di mezzi sofisticati, spingendo si verso forme di interramento incontrol lato di rifiuti.

A tal proposito, deve ribadirsi che il de litto in esame si perfeziona attraverso la realizzazione di più comportamenti non occasionali della stessa specie, finalizza ti al conseguimento di un ingiusto profit to, con la necessaria predisposizione di una, pur anche rudimentale, organizza zione professionale di mezzi e capitali, che sia in grado di gestire ingenti quan titativi di rifiuti in modo continuativo (Sezione 3, n. 52838 del 14 luglio 2016, S., Rv. 268920 – 01), come, appunto, accerta to nel caso in esame.

7.2. In relazione all’elemento soggettivo, la Corte di merito ha ritenuto accertato sia il dolo generico, desunto dalla con sapevolezza del percorso elusivo – o più correttamente, abusivo –, intrapreso da P. V., come si desume dal tenore delle con versazioni telefoniche, sia del dolo speci fico, costituito dal “fine di conseguire un ingiusto profitto”, sulla base del vantag gio economico concretamente conseguito dal P. V., il quale ha continuato a sfrutta

re un vastissimo terreno per le terre da scavo provenienti dai lavori del tratto au tostradale, anche quando tale attività era divenuta “abusiva” perché realizzata in violazione delle prescrizioni imposte.

7.3. Anche in tal caso, il motivo deduce censure di fatto, che esulano del sindaca to di legittimità.

8. È fondata la doglianza relativa all’af fermazione della responsabilità concor suale di P. L.

8.1. Si rammenta che, come afferma to dalle Sezioni Unite M. (n. 33748, del 12 luglio 2005, dep. 20 settembre 2005, Rv. 231671), il contributo atipico del con corrente, di natura materiale o morale, in tanto rileva a norma dell’articolo 110 Co dice penale in quanto “abbia avuto una reale efficienza causale, sia stato condi zione ‘necessaria – secondo un modello unitario e indifferenziato, ispirato allo schema della condicio sine qua non pro prio delle fattispecie a forma libera e causalmente orientate – per la concreta realizzazione del fatto criminoso collet tivo e per la produzione dell’evento lesivo del bene giuridico protetto”.

Le Sezioni Unite hanno precisato che il modello condizionalistico non ammet te scorciatoie probatorie nel caso in cui il contributo dell’extraneus sia “morale”, mettendo in guardia dalla tentazione di convertire meccanicamente contribu ti materiali che risultino sforniti di evi denze in contributi morali, e di sostituire il criterio causale con quello dell’idonei tà: “neppure sembra consentito accede re ad un’impostazione di tipo meramente soggettivistico che, operando una sorta di conversione concettuale (e talora di sovvertimento dell’imputazione fattuale contestata), autorizzi il surrettizio e in diretto impiego della causalità psichica cd. da ‘rafforzamento dell’organizzazio ne criminale, per dissimulare in realtà l’assenza di prova dell’effettiva inciden za causale del contributo materiale per la realizzazione del reato”; in particolare, osservano le Sezioni Unite, “pretese diffi coltà di ricostruzione probatoria del fatto e degli elementi oggettivi che lo compon gono non possono mai legittimare – come queste Sezioni Unite hanno già in altra occasione affermato (sent. 10 luglio 2002, F.) – un’attenuazione del rigore nell’ac certamento del nesso di causalità e una nozione debole della stessa che, collocan dosi sul terreno della teoria dell’’aumen to del rischio, finirebbe per comportare un’abnorme espansione della responsa bilità penale”.

Queste conclusioni sono state ribadite e precisate dalle Sezioni Unite A. (n. 45276 del 30 ottobre 2003, Rv. 226101 – 01), le quali hanno affermato il principio se condo cui, in tema di concorso di persone

nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa ma nifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (isti gazione o determinazione all’esecuzione del delitto, agevolazione alla sua prepa razione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concor rente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostaco lo alla realizzazione di esso) non esime il Giudice di merito dall’obbligo di mo tivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifesta ta, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l’atipicità della condotta criminosa con corsuale, pur prevista dall’articolo 110 Codice penale, con l’indifferenza proba toria circa le forme concrete del suo ma nifestarsi nella realtà.

8.2. Sulla scorta di tale autorevole in segnamento, predicato dalla giuri sprudenza successiva senza soluzione di continuità (ex multis, cfr. Sezione 6, n. 1869 dell’1 luglio 2025, dep. 2026, B., Rv. 289272 – 01; Sezione 2, n. 43067 del 13 ottobre 2021, T., Rv. 282295 – 01; Se zione 1, n. 7643 del 28 novembre 2014, dep. 2015, V., Rv. 262310 – 01; Sezione 1, n. 4060 dell’8 novembre 2007, dep. 2008, S., Rv. 239196 – 01), ritiene il Collegio che la motivazione non abbia fatto buon go verno dei principi appena indicati.

La Corte di merito, invero, ha ribadi to la responsabilità, a titolo di concorso, di P. L., su elementi del tutto inconferen ti, quali il legame di parentela con il fra tello P. V., dominus di tutta la vicenda, l’essere il comproprietario del fondo – il quale, peraltro, molto tempo prima dei fatti per cui è processo, ossia il 1º lu glio 2005, era stato oggetto di contratto di comodato d’uso gratuito in favore del so lo P. V. – e il ricoprire la carica di Sindaco del Comune di Mi.

Anche gli ulteriori elementi indicati dalla Corte di merito, ossia la “reazione tutt’al tro che sorpresa avuta nel corso della conversazione telefonica captata con il fratello che gli rappresentava le sue pre occupazioni su possibili imminenti con trolli da parte delle Ff.Oo.”, nonché il “suo coinvolgimento diretto consistito nell’ac cordo di redigere e inviare all’ispettorato una comunicazione nella quale il fratel lo avrebbe comunicato di avere iniziato a dare seguito alle prescrizione dell’Irf tramite sistemazione del sito da trasmet tere solo qualora fosse stato necessario” (p. 8 e 9 della sentenza impugnata) –, ap paiono, a tutto concedere, come ritenuto dalla Corte di Appello, “circostanze sin

tomatiche di una piena consapevolezza dello stato delle cose”, ma non sono affat to dimostrative di un contributo causale, anche “morale” nel senso dianzi indicato, nella realizzazione del reato.

9. Ne segue che la sentenza impugna ta deve essere annullata nei confron ti di P. L. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Messina, che, libera nel merito, dovrò uniformarsi ai principi dinanzi indicati. 10. Il secondo motivo è inammissibile per genericità.

10.1. Secondo il consolidato orientamen to della giurisprudenza di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il Giudi ce del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in se de di legittimità, purché sia non contrad dittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’ar ticolo 133 Codice penale, considerati pre ponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (ex multis, cfr. Sezione 5, n. 43952 del 13 aprile 2017, P, Rv. 271269; Sezione 2, n. 3896 del 20 gennaio 2016, D., Rv. 265826; Sezione 3, n. 28535 del 19 mar zo 2014, L., Rv. 259899).

Si è precisato, inoltre, che, la concessio ne delle attenuanti generiche deve esse re fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di

speciale benevolenza in favore dell’impu tato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazio ne del Giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell’istanza, l’o nere di motivazione del diniego dell’atte nuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elemen ti positivi su cui fondare il riconoscimen to del beneficio (Sezione 3, n. 9836 del 17 novembre 2015 – dep. 9 marzo 2016, P., Rv. 266460).

L’applicazione delle circostanze in esa me, infatti, non costituisce un diritto con seguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Se zione 3, n. 24128 del 18 marzo 2021, D., Rv. 281590).

10.2. Orbene, nel caso in esame la Cor te di Appello non ha rinvenuto elementi valorizzabili per una mitigazione del la pena ex articolo 62‑ bis Codice penale; al cospetto di tale motivazione, il motivo appare generico perché non indica alcu na circostanza che, ove valutata, avreb be potuto portare al riconoscimento delle attenuanti in esame, tali non essendo né lo stato di incensuratezza, per espresso

dettato normativo, né l’asserita convin zione di avere operato in forza di titoli ritenuti regolari, ciò che è smentito dal le argomentazioni poste a fondamento dell’affermazione della penale responsa bilità del ricorrente.

11. Essendo il ricorso di P. V. inammis sibile e, a norma dell’articolo 616 Codi ce di procedura penale, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Co stituzionale sentenza n. 186 del 13 giu gno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san zione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 Euro in favore della Cassa delle ammende.

PQM

Annulla la sentenza impugnata nei con fronti di P. L. con rinvio per nuovo giudi zio ad altra sezione della Corte di Appello di Messina. Dichiara inammissibile il ri corso di P. V. che condanna al pagamen to delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa del le ammende.

Così deciso, il 5 maggio 2026.

Depositata in Cancelleria il 22 mag gio 2026.

Giurisprudenza

La giurisprudenza più recente in materia di rifiuti

a cura di Irene Manca e della Redazione normativa Reteambiente

Tutte le sentenze elencate in sintesi in queste pagine sono presenti per intero e massimate nell’Area “Normativa rifiuti” in www.reteambiente.it, riservata agli abbonati.

Abbandono

Corte di Cassazione, sezione terza penale

Sentenza 11 maggio 2026, n. 16898

Il reato di abbandono di rifiuti è configurabile nel solo caso di condotta estempo ranea e meramente occasionale, che abbia ad oggetto quantità modeste di residui, interessi aree non estese e non implichi attività di gestione di rifiuti (o attività ad esse prodromiche), altrimenti configurandosi il più grave reato di discarica abusi va. Quest’ultimo è integrato non solo da condotte di iniziale trasformazione di un sito a discarica, ma anche da condotte che contribuiscono a mantenere tali le con dizioni dell’area nel corso del tempo.

(Cfr: Cass. pen., sez. III, n. 18399/2017 e Cass. pen., sez. III, n. 12159/2017)

Consiglio di Stato, adunanza plenaria

Sentenza 30 aprile 2026, n. 1

Il curatore fallimentare è obbligato a rimuovere non solo i rifiuti abbandonati dall’imprenditore fallito su aree di proprietà di quest’ultimo, ma anche i residui sversati da tale soggetto in un sito di proprietà di terzi. Indipendentemente dal fat to che tali rifiuti, inizialmente, siano stati collocati sul terreno altrui lecitamente (nella fattispecie in forza di un contratto di appalto che prevedeva l’obbligo di col locarli provvisoriamente sul sito per poi rimuoverli).

(Ex multis: Cons. Stato, sez. IV, n. 9928/2023)

Gestione illecita

Corte di Cassazione, sezione terza penale

Sentenza 2 aprile 2026, n. 12379

L’amministratore di impresa dedita alla raccolta di rifiuti sanitari commette un reato punito dal Codice ambientale se l’attività di gestione dei residui è svolta con modalità non conformi alla normativa, anche se alla base delle violazioni c’è una crisi aziendale e la volontà di tutelare il bene giuridico “salute pubblica” (nella fat tispecie l’impresa avrebbe dovuto denunciare agli Organi preposti la propria crisi imprenditoriale così da ottenere una deroga per diminuire il volume di stoccaggio e di conseguenza gestire correttamente il quantitativo di rifiuti raccolto).

Recupero energetico/incenerimento

Consiglio di Stato, sezione quarta

Sentenza 11 maggio 2026, n. 3657

Ferma restando la valenza centrale della pianificazione regionale in materia di ri

Servizi pubblici locali

Terre e rocce da scavo

Tracciabilità

fiuti, è illegittimo sottrarre completamente a qualsiasi iniziativa dei privati la fa se di costruzione e gestione di un impianto di recupero energetico di residui, in quanto attività soggetta al libero mercato secondo il modello organizzativo eu ropeo previsto dalla direttiva 2008/98/Ce e recepito a livello nazionale dal Dlgs 152/2006.

(Cfr.: Cons. Stato, sez. IV, n. 1976/2026 e Cons. Stato, sez. IV, n. 7839/2022)

Corte di Cassazione, sezioni unite civili

Ordinanza 21 marzo 2026, n. 6798

Il proprietario dell’autovettura danneggiata da un incendio generato da un cas sonetto per la raccolta dei rifiuti deve rivolgersi al Giudice civile, non al Giudice amministrativo, per contestare l’omessa custodia da parte della società proprieta ria del cassonetto e ottenere il risarcimento dei danni. Al Giudice amministrativo spettano infatti solo i danni che derivano dall’esercizio, anche in via mediata, di poteri autoritativi da parte della Pubblica amministrazione per l’organizzazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

(Cfr.: Cass. civ., sez. unite, n. 20824/2021)

Corte di Cassazione, sezione terza penale

Sentenza 22 maggio 2026, n. 18634

Se l’impiego delle terre e rocce da scavo non è svolto in conformità con il piano di utilizzo (nella fattispecie per la realizzazione di lavori di miglioramento di un fon do agricolo), tali terre e rocce non possono essere qualificate come sottoprodot ti, ma sono rifiuti per effetto del combinato disposto del Dpr 120/2017 e del Dlgs 152/2006. E la violazione del piano costituisce una gestione abusiva di residui ido nea ad integrare il reato di traffico illecito previsto e punito dall’articolo 452‑ qua terdecies del Codice penale.

(Ex multis: Cass. pen., sez. III, n. 15450/2023)

Corte di Cassazione, sezione seconda civile Ordinanza 21 maggio 2026, n. 15605

Il conducente del mezzo che trasporta rifiuti speciali non pericolosi risponde del le irregolarità riscontrate nel formulario di identificazione (Fir) dei residui in con corso con tutti gli altri soggetti che hanno in concreto cooperato nell’illecito o che comunque ne hanno agevolato la commissione. È dunque legittima l’ordinanza di ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa irrogata nei suoi con fronti ai sensi degli articoli 193 e 258 del Dlgs 152/2006.

Principali contributi sulle tematiche richiamate:

• G. Romano, “Rentri. Il formulario digitale e le sue potenzialità”, in questa Ri vista , n. 346 (02/2026);

• P. Fimiani, “Il Dl 116/2025: un intervento (forse) urgente. Il recepimento della direttiva sulla tutela penale dell’ambiente ne consentirà la (parziale) revisio ne”, in questa Rivista , n. 343‑344 (11‑12/2025);

• P. Fimiani, “La giurisprudenza ‘casistica’ in materia di sottoprodotti e di terre e rocce da scavo”, in questa Rivista , n. 305 (05/2022);

• L. Musmeci, “Terre e rocce da scavo e manutenzione reti sotterranee: quando fare la caratterizzazione?”, in questa Rivista , n. 292 (03/2021);

• P. Fimiani, “Crisi di liquidità, obblighi ambientali e responsabilità penale”, in questa Rivista , n. 270 (03/2019).

Prassi e documentazione complementare

Imballaggi:

il documento di orientamento della Commissione sul regolamento 2025/40/Ue

A ridosso dell’applicazione del regolamento 2025/40/Ue imballaggi e rifiuti di imballaggio (12 agosto 2026), sulla Guue (serie C) del 10 giugno 2026, la Commissione Ue ha pubblicato il documento di orientamento C/2026/3084: una comunicazione con 33 punti interpretativi volti ad assicurare l’applicazione uniforme del nuovo regime. Privo di efficacia vincolante (l’interpretazione del diritto dell’Unione resta riservata alla Corte di giustizia), il documento chiarisce le definizioni di imballaggio, fabbricante, produttore e importatore ai fini della responsabilità estesa; conferma che i limiti Pfas per gli imballaggi a contatto con alimenti si applicano dal 12 agosto 2026 senza periodo transitorio per le scorte; scandisce l’entrata in applicazione di riciclabilità, contenuto riciclato, riduzione al minimo ed etichettatura armonizzata; perimetra le flessibilità nazionali su compostabilità, riutilizzo e riciclaggio, vietando le attuazioni anticipate; ordina infine i rapporti con la direttiva sulla plastica monouso e le regole sul deposito cauzionale.

Commissione europea Comunicazione 10 giugno 2026

(Guue 10 giugno 2026 serie C)

Documento di orientamento per il regolamento (Ue) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (C/2026/3084)

Oggetto e ambito di applicazione del presente documento di orientamento della Commissione Il regolamento (Ue) 2025/40 sugli imbal laggi e i rifiuti di imballaggio 1 (di segui to “regolamento”) è entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e si applicherà a partire dal 12 agosto 2026.

A seguito della sua adozione, e nel con testo del pacchetto omnibus ambienta le della Commissione e degli sforzi di semplificazione di più ampio respiro, la Commissione ha ricevuto un numero si gnificativo di domande dai portatori di interessi, comprese autorità di Stati mem bri, in merito all’interpretazione di deter minate disposizioni del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Con l’intento di sostenere l’attuazione effica ce e tempestiva da parte degli operatori economici e degli Stati membri, la Com missione si è adoperata al massimo per rispondere alle domande formulate, fare chiarezza e offrire certezza del diritto il più rapidamente possibile.

A tal fine, la Commissione pubblica il pre sente documento di orientamento per in terpretare determinate disposizioni del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, con l’obiettivo di facilita

1. Regolamento (Ue) 2025/40 del Parla mento europeo e del Consiglio, del 19 di cembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (Ue) 2019/1020 e la direttiva (Ue) 2019/904

re la sua applicazione uniforme in tutta l’Unione. Gli orientamenti sono integrati da una serie di domande frequenti elabo rate nell’ambito del dialogo in corso tra la Commissione e i portatori di interessi.

Il presente documento si basa sulla giu risprudenza costante della Corte di giu stizia dell’Unione europea relativa all’interpretazione del diritto dell’Unio ne, secondo la quale ai fini dell’interpre tazione occorre tener conto non soltanto della formulazione di una disposizione, ma anche del suo contesto e degli obietti vi che persegue l’atto giuridico in cui det ta disposizione si colloca 2

Il presente documento di orientamento non sostituisce né integra né modifica le disposizioni del regolamento sugli imbal laggi e i rifiuti di imballaggio, che sono le uniche a stabilire gli obblighi giuridi ci applicabili. Non dovrebbe inoltre esse re considerato isolatamente bensì essere letto in combinato disposto con la legisla zione pertinente e non costituisce un rife rimento indipendente.

Tenuto conto degli ulteriori contributi dei portatori di interessi e dell’esperienza pratica acquisita in relazione all’applica zione delle norme, il presente documento

e che abroga la direttiva 94/62/Ce (Gu L, 2025/40, 22.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/ eli/reg/2025/40/oj).

2. KRONE‑Verlag, C‑65/20, ECLI:EU:C:2021:471, punto 25.

di orientamento e le domande frequenti che lo accompagnano possono essere ag giornati, laddove necessario.

Tuttavia l’interpretazione vincolante del la legislazione dell’Ue resta una compe tenza esclusiva della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Ulteriori dettagli saranno proposti at traverso diverse misure di esecuzione, quali atti di esecuzione, atti delegati, ri chieste di normazione e orientamenti, che la Commissione proporrà nei prossi mi 2‑3 anni. In tale contesto, è opportuno rilevare che la Commissione non inten de dare priorità all’atto di esecuzione che stabilisce una metodologia per identifica re i materiali di cui sono composti gli im ballaggi mediante etichettatura digitale.

Indice

1. Definizione di imballaggio

2. Definizione di fabbricante di imballaggi

3. Definizione di produttore di imballaggi

4. Definizione di importatore e status di “succursale”

5. Applicazione delle restrizioni relative alle sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) negli imballaggi a contatto con i prodot ti alimentari ed esaurimento delle scorte

6. Data di applicazione dell’obbligo di ga rantire la riciclabilità dell’imballaggio

7. Esenzioni dagli obiettivi per il contenu to riciclato

8. Flessibilità per gli Stati membri di im porre imballaggi compostabili e presun zione di conformità

9. Definizione dei termini “permeabile” e “morbido dopo l’uso” nel contesto degli imballaggi compostabili

10. Riduzione al minimo degli imballaggi

11. Rapporto tra gli obblighi di riduzione al minimo degli imballaggi di cui all’arti colo 10 e la proporzione di spazio vuoto di cui all’articolo 24

12. Imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato prima dell’applicazione delle prescrizioni di cui all’articolo 11

13. Ambito di applicazione dell’etichetta tura armonizzata degli imballaggi

14. Etichettatura degli imballaggi per il trasporto riutilizzabili esistenti

15. Obblighi di comunicazione in capo ai gestori di rifiuti

16. Relazione tra la direttiva sulla plasti ca monouso e il regolamento sugli imbal laggi e i rifiuti di imballaggio per quanto riguarda i divieti di imballaggio

17. Ambito di applicazione dei divieti di imballaggio di cui all’articolo 25 e all’al legato V, punti da 1 a 4, per quanto con cerne il contenuto di plastica

18. Obiettivi di riutilizzo degli imballag gi per la vendita utilizzati per il traspor to di prodotti

19. Obiettivi di riutilizzo per gli imbal laggi per il trasporto nel contesto del commercio internazionale

20. Operatore economico responsabile de gli obiettivi di riutilizzo relativi agli im ballaggi per il trasporto

21. Esenzioni dagli obiettivi di riutilizzo per gli imballaggi per il trasporto proget tati su misura

22. Definizione di “messa a disposizione” nel contesto del rispetto degli obiettivi di riutilizzo per le bevande

23. Obiettivi di riutilizzo per le bevande nel settore alberghiero, della ristorazio ne e del catering

24. Esenzioni nazionali dagli obiettivi di riutilizzo

25. Flessibilità a disposizione degli Sta

ti membri nell’istituzione di misure na zionali

26. Flessibilità per gli Stati membri nella fissazione di obiettivi di riciclaggio sup plementari

27. Flessibilità per gli Stati membri di fis sare obiettivi di riutilizzo supplementari o più ambiziosi

28. Esenzioni nazionali dai sistemi di de posito cauzionale e restituzione

29. Prescrizioni minime per i sistemi di deposito cauzionale e restituzione esi stenti

30. Accettazione da parte dei rivendito ri al dettaglio di contenitori per bevande oggetto di deposito cauzionale

31. Trattamento alla fine del ciclo di vita degli imballaggi oggetto di raccolta diffe renziata progettati per il riciclaggio

32. Tasso di raccolta differenziata degli imballaggi soggetti a deposito cauziona le nel 2026 e obbligo di istituire sistemi di deposito cauzionale e restituzione en tro il 2029

33. Obiettivo di raccolta del 90 % degli Stati membri per le bottiglie di plastica monouso per bevande e le lattine di me tallo monouso per bevande e contributo dei sistemi regionali di deposito cauzio nale e restituzione

Per il testo integrale della comunicazione si rimanda a:

https://short.do/JTmH2P

il commento Imballaggi, con 33 risposte l’Europa prova a orientare le imprese in vista del 12 agosto

ABSTRACT

In questo commento, la premessa colloca il documento di orientamento C/2026/3084 nel passaggio di sistema compiuto dal regolamento 2025/40/ Ue: dall’attuazione in ordine sparso della direttiva 94/62/ Ce all’armonizzazione piena di un atto direttamente applicabile dal 12 agosto 2026. Ne precisa la natura (comunicazione priva di efficacia vincolante, aggiornabile, ma destinata a orientare di fatto vigilanza e scelte di conformità) e ne ordina i 33 punti attorno a cinque assi: qualificazioni soggettive, sostenibilità e relativo calendario, etichettatura, riutilizzo, fine vita. Mentre il mercato interno resta un tema trasversale. Su questo sfondo, il commento motiva la scelta dei punti 15 e 16 della comunicazione: banchi di prova dell’ambizione armonizzatrice del regolamento sui suoi due fronti più esposti: interno, la filiera informativa tra gestori, produttori e Autorità; esterno, il coordinamento con la direttiva 2019/904/Ue sulla plastica monouso. Per una panoramica generale del regolamento 2025/40/ Ue su imballaggi e relativi rifiuti si veda F. Petrucci, “Al via le nuove regole europee sugli imballaggi, tra criticità applicative e incertezze per il futuro”, a p. 22.

Premessa

Il regolamento 2025/40/Ue sugli imbal laggi e i rifiuti di imballaggio, entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e applica bile dal 12 agosto 2026, segna un pas saggio di sistema: l’abbandono della direttiva 94/62/Ce (per oltre trent’an ni cornice flessibile, attuata in ordi ne sparso dagli Stati membri) in favore di un regolamento direttamente ap plicabile, che fa dell’armonizzazione piena la propria cifra. Dentro questo passaggio si colloca il documento di orientamento di cui alla comunicazio ne C/2026/3084: investita da un nume ro significativo di quesiti di operatori e Autorità nazionali, nel contesto del pac chetto omnibus ambientale e degli sfor zi di semplificazione, la Commissione Ue ha scelto di anticipare le risposte, per offrire certezza del diritto prima che il regolamento divenga operativo.

La natura dell’atto va colta con preci sione: una comunicazione, che non so stituisce, non integra e non modifica il regolamento (le cui disposizioni re stano le sole fonti di obblighi giuridi ci) e che la stessa Commissione dichiara aggiornabile alla luce dell’esperienza applicativa, mentre l’interpretazione vincolante del diritto dell’Unione resta riservata alla Corte di giustizia. Il me todo è quello della giurisprudenza co stante: lettera, contesto e obiettivi della disposizione. Soft law, dunque; ma de stinata a orientare di fatto vigilanza e scelte di conformità, e perciò da maneg giare come un precedente amministra tivo di decisivo calibro.

I 33 punti coprono l’intero arco del re golamento e possono ordinarsi attorno a cinque assi:

1. qualificazioni soggettive e oggettive (definizioni di imballaggio, fabbrican te, produttore, importatore), su cui si regge il riparto delle responsabilità; 2. prescrizioni di sostenibilità e il loro calendario (restrizioni Pfas senza esau rimento delle scorte, riciclabilità, con tenuto riciclato, riduzione al minimo, compostabilità);

3. etichettatura armonizzata; 4. riutilizzo e relativi obiettivi; 5. fine vita, tra raccolta differenziata, deposito cauzionale e divieti di incene rimento e discarica.

Trasversale a tutti, il tema del mercato interno: il documento perimetra con ri gore le flessibilità nazionali e censura le attuazioni anticipate, in attesa del le misure di esecuzione che la Commis sione annuncia per i prossimi 2‑3 anni.

In questo quadro, i punti 15 e 16 (in questa sede esaminati) della Comuni cazione Ue meritano attenzione parti colare, perché misurano la tenuta del nuovo sistema sui suoi due fronti più esposti:

• verso l’interno, il punto 15 ordina la fi liera informativa tra gestori dei rifiuti, produttori e Autorità competenti, laddo ve il regolamento incontra gli assetti na zionali della tracciabilità (per l’Italia, il Rentri);

• verso l’esterno, il punto 16 compone i rapporti con la direttiva 2019/904/Ue sul la plastica monouso, cioè il coordina mento tra fonti dell’Unione che insistono sul medesimo oggetto. Due banchi di pro va, insomma, dell’ambizione armonizza trice del regolamento.

Punto 15 – Obblighi di comunicazione in capo ai gestori di rifiuti

L’articolo 23 del regolamento imballaggi disegna un duplice flusso informativo in capo ai gestori dei rifiuti di imballaggio:

• verso le Autorità competenti, cui trasmet tere annualmente i dati elencati nella Ta bella 3 dell’Allegato XII tramite i registri elettronici di cui all’articolo 35, par. 1, di rettiva 2008/98/Ce sui rifiuti;

• verso i produttori (o l’organizzazione collettiva incaricata dell’adempimen to) cui fornire ogni informazione neces saria alla rendicontazione Epr prevista dall’articolo 44, par. 10. La norma, tut tavia, non precisa chi sia il gestore ob bligato, con quali modalità né in quali circostanze debba provvedere.

Da questo silenzio la Commissione trae una lettura deflattiva: l’obbligo è pre scrizione generale, ancillare e serven te rispetto alla filiera informativa della responsabilità estesa del produttore. Poiché le Autorità ricevono già quei dati attraverso il registro dei produt tori ex articolo 44, la comunicazione di retta dei gestori si giustifica soltanto quando occorra un controllo incrociato sull’esattezza di quanto dichiarato da produttori, organizzazioni o altra Auto rità competente, o nelle circostanze che ciascuno Stato membro dovrà specifi care. Restano fuori i dati sui rifiuti di imballaggio pericolosi, già comunicati ai sensi della direttiva quadro 2008/98 cit., e quelli sulla prima messa a dispo sizione sul territorio, che i gestori per definizione non possiedono.

Il baricentro attuativo si sposta così sul Legislatore nazionale, chiamato a de finire presupposti e modalità del flus so: per l’Italia, il registro elettronico richiamato è il Rentri, sul quale questo

segmento informativo dovrà innestarsi senza duplicazioni.

Punto 16 – Rapporti tra direttiva sulla plastica monouso e regolamento quanto ai divieti di imballaggio

La direttiva 2019/904/Ue (nota come di rettiva Sup, o Single use plastics) è la norma europea che vieta la vendita di numerosi prodotti in plastica monouso e impone nuovi obiettivi di riciclo, con lo scopo di tutelare l’ambiente e pro muovere l’economia circolare.

Il regolamento 2025/40/Ue (noto come Ppwr – Packaging and packaging wa ste regulation) è la norma europea che rivoluziona l’intero ciclo di vita degli imballaggi, riducendone l’impatto am bientale e promuovendo l’economia cir colare in tutta l’Unione europea.

Le due norme coesistono con finalità di verse, ordinate da una regola di preva lenza a geometria variabile, riscritta dall’articolo 67 del regolamento 2025/40/ Ue sugli imballaggi: in caso di conflit to prevale la direttiva sulla plastica

monouso, salvo che per i divieti dell’Al legato V, punto 3 (imballaggi in plastica monouso per alimenti e bevande con sumati nei locali del settore HoReCa –Ho=Hotellerie, Re=Restaurant , Ca= Café o Catering ), dove prevale l’articolo 25 (commi 1 e 6) del regolamento imballag gi relativo alle restrizioni.

Il criterio scriminante è la soglia del 5%, mutuata dalla definizione di “imballag gio composito” (articolo 3, par. 1, pun to 24, che esclude dal computo etichette, vernici, inchiostri, adesivi e laccature): gli imballaggi compositi, anche a base di carta, contenenti più del 5% di plastica ricadono nei divieti dell’Allegato V, punti da 1 a 4, applicabili dal 1º gennaio 2030; quelli contenenti non più del 5% ne re stano esclusi.

L’esclusione, però, non pregiudica la di rettiva (considerando 13): fuori dal pe rimetro dell’Allegato V, l’articolo 4 continua a operare, e le misure nazio nali di riduzione del consumo (tazze per bevande e contenitori per alimenti desti nati al consumo immediato) possono so

1. In questa Rivista , n. 350 (06/26), p. 20 e ss. con glosse di F. Petrucci.

pravvivere anche oltre il 2030, con onere per lo Stato membro di dimostrarne, ca so per caso, proporzionalità e non discri minazione.

Si ricorda che l’articolo 14‑ bis, inserito nella legge 50/2026 di conversione del Dl 19/2026 (Dl Pnrr) in vigore dal 21 aprile, stabilisce i parametri di riutilizzabilità nel rispetto dei quali piatti, posate, can nucce e agitatori per bevande non rica dono nel divieto di commercializzazione delle stoviglie in plastica monouso. 1

L’obbligo di abrogare le restrizioni nazio nali entro il 1º gennaio 2030 (articolo 25, par. 2) vale per i soli formati, usi e mate riali contemplati dall’Allegato V, utilizza bili fino a tale data ex articolo 70, par. 4. Infine, dal 1º gennaio 2030 il divieto già vigente per i contenitori in polisti rene espanso (Eps) si estende, per effet to dell’articolo 67, al polistirene estruso (Xps), con applicabilità diretta e senza necessità di recepimento.

La valutazione della direttiva prevista per il 2027 sarà l’occasione per verificar ne la coerenza con il regolamento.

Prassi e documentazione complementare

Rifiuti

abbandonati e Albo gestori: classificazione a vista e utilizzo di mezzi in categoria 4 e 5

La circolare 3/2026 chiarisce modalità operative e categorie di iscrizione all’Albo per il trasporto dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o ad uso pubblico. Tali rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera  b-ter), n. 4, Dlgs 152/2006, sono qualificati come rifiuti urbani e mantengono tale natura anche ai fini della tracciabilità, con obbligo di rimozione in capo ai Comuni. Sono richiamate la circolare Mite n. 51657/2021, l’interpello Mase n. 72669/2023 e le Linee guida Snpa n. 105/2021. È ammessa, in specifiche condizioni, la “classificazione a vista” dei rifiuti omogenei e chiaramente identificabili. In tale contesto, l’Albo ritiene che per le attività di raccolta e trasporto possano essere utilizzati anche mezzi iscritti alle categorie 4 e 5, con attribuzione del codice Eer appropriato, al fine di garantire maggiore sicurezza ambientale e corretta destinazione a recupero oppure a smaltimento. (P.F.)

Albo nazionale gestori ambientali

Circolare 21 maggio 2026, n. 3

(Pubblicato sul sito web dell’Albo nazionale gestori ambientali il 21 maggio 2026)

Raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico

Sono stati richiesti chiarimenti riguar danti le modalità di trasporto di taluni rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico con riferimento alla corretta categoria di iscrizione all’Al bo per lo svolgimento di tale attività.

Preliminarmente, si precisa che, come già espresso nella Circolare n. 51657 del 14 maggio 2021 del Ministero del la Transizione Ecologica e nel riscon tro all’Interpello n. 72669 del 05 maggio 2023 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, i rifiuti abbando nati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, così come individuati dall’ar ticolo 183, comma 1, lettera  b‑ter), n. 4, del Dlgs 152/2006, sono rifiuti urbani e mantengono tale qualifica anche ai fini della tracciabilità.

La normativa affida ai Comuni l’ob bligo e la responsabilità di provvede re, nel caso di abbandono ad opera di ignoti o di inadempienza dei soggetti responsabili, alla rimozione di detti ri fiuti (a prescindere dalla loro natura, provenienza e classificazione), anche laddove essi siano inquadrabili “ab ori gine” nella categoria dei rifiuti speciali.

Gli indirizzi tecnico‑operativi per la cor retta gestione dei rifiuti abbandonati sono contenuti nelle Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla De libera del Consiglio del Sistema Nazio nale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n. 105, approvate con Decreto ministeriale n. 47 del 9 ago

sto 2021, che richiamano le Linee guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato redat te dall’Agenzia Regionale per la Protezio ne dell’Ambiente della Campania, nella versione aggiornata del 14 febbraio 2020.

Relativamente ai rifiuti abbandonati da ignoti, le Linee Guida stabiliscono che, fatta eccezione per i rifiuti combusti, per i rifiuti potenzialmente contami nati da amianto, per i rifiuti che pre sentano elementi “sospetti” (rilevabili dal contenuto e/o dal confezionamen to), nonché per quelli “non classifica bili a vista” (perché eterogenei oppure rientranti nelle categorie di rifiuti con codice Eer a specchio), si possa proce dere alla “classificazione a vista” qua lora detti rifiuti siano palesemente non pericolosi e comunemente gestibi li e rientranti tra le tipologie di rifiuti contemplati nel Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energe tica del 26 marzo 2026 (e quindi ascri vibili alla categoria 1).

Ne consegue che la “classificazione a vista”, in virtù dell’approccio metodolo gico rappresentato, qualora sussistano le condizioni sopra descritte, possa es sere applicata anche ai rifiuti abbando nati (ancorché pericolosi assoluti) che si possono identificare come “omoge nei” e per i quali possa essere consape volmente assegnato un codice Eer.

Ciò premesso, si rileva che i mezzi iscritti in categoria 4 e 5 destinati al

trasporto dei rifiuti speciali consen tono di garantire requisiti tecnici più specifici e adeguati in relazione alla natura dei rifiuti trasportati e, peral tro, l’identificazione del rifiuto (con attribuzione del codice Eer specifico) consente di definire in maniera corret ta la destinazione di recupero o smalti

mento più idonea, garantendo livelli di sicurezza ambientale più elevati.

Considerate quindi le finalità dell’Al bo, che sono anche quelle di assicura re la protezione ambientale e sanitaria attraverso la verifica dell’idoneità dei mezzi di trasporto e degli operatori, si

ritiene che, nei casi sopra descritti, da parte degli operatori incaricati dagli enti locali o dai soggetti preposti alla raccolta dei rifiuti urbani, sia possibi le procedere alla raccolta dei rifiuti ab bandonati anche con mezzi iscritti alle categorie 4 e 5 dell’Albo, assegnando di volta in volta il codice Eer pertinente.

Rubriche

Quesiti

Le opinioni presenti nelle risposte ai quesiti, al pari di tutte le altre presenti nella Rivista, sono espresse a titolo personale.

Esse impegnano esclusivamente gli Autori e non sono riferibili né alle istituzioni, né agli enti di appartenenza, né alla Rivista.

La Rivista RIFIUTI pubblica le risposte fornite dai suoi Esperti ai quesiti posti dai Lettori. Le risposte sono a pagamento. L’entità viene valutata caso per caso ma, ovviamente, è quasi simbolica poiché il servizio fornito riserva un dovuto trattamento di favore agli Abbonati alla Rivista (sia cartacea che on line).

La rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti.

La pubblicazione è riservata solo a quesiti ritenuti, a insindacabile giudizio dei Curatori della Rubrica, di valenza generale. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.

Le richieste vanno inoltrate a quesiti@rivistarifiuti.it

a cura di Paola Ficco

1709. Rifiuti urbani, il divieto di export regionale per lo smaltimento si applica anche agli ex assimilati da utenze non domestiche

Con Dlgs 116/2020 vengono riformulate talune definizioni, e i cd. (allora) “rifiuti speciali assimilati agli urbani” sono stati inseriti nella definizione di “rifiuti urbani” (articolo 183, comma 1, lettera b‑ter), Dlgs 152/2006), che li definisce come: “i rifiuti indifferenziati e i rifiuti da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, (omissis) come indicati nell’Allegato L‑quarter e prodotti dalle attività di cui all’Allega to L‑quinques”

Diverse normative vigenti prima del Dlgs 116/2020, anche regionali, dispongono il divieto di avviare a smaltimento fuori Regione i “rifiuti urbani” (anche il sovvallo dei rifiuti urbani); da una lettura superficiale, il divieto si dovrebbe applicare anche ai “nuovi” rifiuti urbani che “sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, (omissis) come in dicati nell’Allegato L‑quarter e prodotti dalle attività di cui all’Allegato L‑quin ques”, e non ai soli domestici (ex urbani ante Dlgs 116/2020).

Si chiede se è corretto affermare che il divieto deve intendersi applicato ai soli rifiuti domestici.

L’articolo 182, comma 3, Dlgs 152/2006 stabilisce che: “È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico

economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano”. L’articolo 182‑ bis è rubricato “Principi di autosufficienza e prossimità”, e al comma 1 stabilisce che: “Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi (…)” Il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti, di cui al Dm 254/2022, nel richiamare tale articolo 182‑ bis al Capitolo 10, stabilisce che: “Ogni Regione deve quindi garantire la piena autonomia per la gestione dei rifiuti urbani non differenziati e per la frazione di rifiuti derivanti da trattamento dei rifiuti urbani destinati a smaltimento”, nell’ottica di raggiungere l’autonomia a livello regionale per la gestione dei rifiuti urbani non differenziati. Ove non sia possibile garantire l’autonomia gestionale, il Dm 254/2022 cit. consente di stipulare accordi oltre i confini regionali (macroarea), ex articolo 117, comma 8, Cost., per i rifiuti di cui alla Tabella 33, destinati al recupero energetico.

Le Regioni devono mantenersi all’interno di tale perimetro (cfr. sentenza C. Cost. 76/2021). I rifiuti urbani sono tutti quelli indicati nell’articolo 183, comma 1, lettera b‑ter), Dlgs 152/2006, numeri da 1 a 6‑ bis. Si tratta di un ampio compendio all’interno del quale figurano sia i rifiuti “ex assimilati” da utenze non domestiche (n. 2), sia tutti gli altri. Del resto, le “definizioni” poste in un testo normativo tracciano il perimetro all’interno del quale leggere e applicare le disposizioni che questo reca. Pertanto, quando il divieto di avvio allo smaltimento in altre Regioni si esprime con riguardo ai “rifiuti urbani” (al pari di ogni altra norma), il riferimento è da intendersi a tutti i rifiuti definiti “urbani” dall’articolo 183, comma 1,

lettera b‑ter), Dlgs 152/2006, numeri da 1 a 6‑ bis. Del resto, l’incipit di tale comma 1 è il seguente: “Ai fini della Parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per (…)” Questo significa che per poter applicare la disciplina sui rifiuti di cui alla Parte quarta del “Codice ambientale” occorre aver riguardo integrale alla nomenclatura definitoria presente nell’articolo 183, “rifiuti urbani” compresi, facendo sì che la relativa definizione si applichi integralmente ogni volta che il testo riporti tale inciso di “rifiuti urbani”. Ne deriva che il divieto di cui è quesito si applica a tutti i rifiuti urbani indicati dall’articolo 183, comma 1, lettera b‑ter), Dlgs 152/2006, compresi i rifiuti domestici e gli ex assimilati da utenze non domestiche (che dei rifiuti urbani fanno parte).

1710. Rifiuti di manutenzione, l’alternativa tra Fir e Ddt non è generalizzata

Con riferimento agli articoli 193, comma 19 e 230, comma 1, Dlgs 152/2006, si chiede un chiarimento circa la possibilità di utilizzo del Documento di trasporto (Ddt) in alternativa al Fir, relativamente a piccole quantità di rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture che non giustificano l’allestimento di un deposito preliminare.

Il campo di applicazione delle due norme indicate (articolo 193, comma 19 e articolo 230, comma 1, Dlgs 152/2006) è profondamente diverso. Infatti, la prima rappresenta la norma generale di riferimento per i rifiuti derivanti

da manutenzione e piccoli interventi edili; la seconda, invece, è una norma speciale dedicata in specifico ai rifiuti da manutenzione delle infrastrutture. Entrambe queste norme, in ordine al registro e al formulario, sono state citate e tradotte in termini gestionali dal decreto direttoriale 251/2023 (Allegato 2, rispettivamente sezione 2.1 e sezione 2.3) ma, ovviamente, questo decreto non ha modificato nulla (né avrebbe potuto) rispetto al dato sostanziale recato dal Dlgs 152/2006. Come noto, la norma speciale deroga alla norma generale poiché dotata di un elemento specializzante. Nel caso di specie, tale elemento specializzante è dato dalla provenienza dei rifiuti: la manutenzione alle infrastrutture, in cui il dato quantitativo è ininfluente. Ciò che rileva è la indicata provenienza. Pertanto, non è previsto che le piccole quantità di rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, anche se non giustificano l’allestimento di un deposito preliminare, possano essere trasportate dal sito di effettiva produzione fino al deposito temporaneo presso la sede operativa usando il Ddt. Per i trasporti di rifiuti derivanti da infrastrutture di cui all’articolo 230, comma 1, Dlgs 152/2006, occorre necessariamente il formulario, conforme al modello di cui al Dm 59/2023, scaricato e vidimato dalla piattaforma www. rentri.gov.it, poiché la norma speciale nulla dispone circa l’alternativa.

In modo coerente con questa impostazione, il punto 2.3. dell’Allegato 2 al Dd 251/2023 cit. dispone: “2.3 Rifiuti prodotti da attività di manutenzione alle infrastrutture come definiti all’articolo 230, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il trasporto dal luogo

di produzione dei rifiuti (ad esclusione del materiale tolto d’opera che viene trasportato per la successiva valutazione tecnica) è accompagnato dal Fir indicando come destinatario la sede del cantiere del soggetto che gestisce l’attività manutentiva o la sede locale del gestore dell’infrastruttura, nella cui competenza rientra il tratto dell’infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero il luogo di concentramento. Il Fir è compilato secondo le istruzioni indicate al paragrafo 2.1. Il successivo trasporto verso l’impianto di trattamento del rifiuto è accompagnato da un Fir compilato secondo le istruzioni indicate al punto 1.1. Nel caso in cui il rifiuto venga trasportato direttamente dal luogo ove è stato prodotto verso la sede dell’impianto di trattamento il Fir verrà compilato secondo le istruzioni indicate al paragrafo 1.1, indicando come luogo di produzione l’indirizzo dove è svolta l’attività di manutenzione dalla quale deriva il rifiuto”

E questo diversamente da quanto previsto per la manutenzione in generale e i piccoli interventi edili di cui all’articolo 193, comma 19, Dlgs 152/2006 cit., per il quale, infatti, il Dd 251/2023, Allegato 2 alla sezione 2.1 cit. contempla l’uso alternativo tra formulario e Ddt, e che così recita: “Rifiuti di cui all’articolo 193, comma 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La seguente procedura si applica al trasporto del rifiuto derivante da manutenzione e piccoli interventi edili dal luogo dove è svolta l’attività verso l’unità locale, sede o domicilio del produttore con trasporto effettuato dal produttore stesso, laddove venga utilizzato il Fir in alternativa al documento di trasporto. L’intestazione del Fir è compilata nelle stesse modalità descritte al paragrafo 1.1”

Interpello ambientale

L’interpello ambientale è uno strumento introdotto dall’arti colo 27 del Dl 77/2021, che ag giunge l’articolo 3‑septies al Dlgs 152/2006. Si tratta di una consulenza giuridica sulle nor mative ambientali statali, non classificabile come interpello ordinario o probatorio.

Possono presentare istanze Regioni, Province, Città metro politane, Comuni, Associazioni di categoria rappresentate nel Cnel, Associazioni di protezio ne ambientale a carattere na zionale e quelle presenti in al meno cinque Regioni. Le rispo ste vengono pubblicate online entro 90 giorni dalla richiesta e forniscono criteri interpretativi per le amministrazioni pubbli che in materia ambientale. Le indicazioni fornite non so stituiscono gli atti di consenso previsti dalla normativa vigen te e non influiscono sulle sca denze o sui termini di prescri zione delle norme ambientali.

Per comprendere il valore, l’ef ficacia e la spendibilità di una risposta ad interpello, si rinvia all’intervento di P. Fimiani L’in terpello ambientale, pubbli cato sul numero 303 (3/22) di questa Rivista.

Tutta la normativa e la giuri sprudenza indicate sono re peribili in “Normativa Rifiuti”, Osservatorio di normativa am bientale: www.reteambiente.it/rifiuti

Apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee): obblighi degli importatori

Richiedente: Provincia di Lecco – Prot. 43031 del 25 febbraio 2026

Nota Mase: 111059 del 25 maggio 2026

Domanda (sintesi)

Si chiedono chiarimenti in merito agli obblighi in capo alle imprese che importano Apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) e, in particolare, a quelli a cui è soggetto un importatore di un’Aee, acquistata non a scopo di commercializzazione, distribuzione e/o immissione sul mercato, bensì a scopo di utilizzo interno quale “prototipo” per la valutazione della qualità del prodotto.

Risposta Mase (sintesi)

Il Ministero evade il quesito affermando che:

• l’esclusione dal campo di applicazione del Dlgs 49/2014 per un’Aee, acquistata non a scopo di commercializzazione, distribuzione e/o immissione sul mercato, bensì a scopo di utilizzo interno quale “prototipo” per la valutazione della qualità del prodotto, opera solo laddove si verifichino le condizioni definite dalla norma tiva Raee, anche secondo quanto indicato dalle Faq specifiche, comprese quelle re lative all’immissione sul mercato;

• il principio espresso non ha portata generale, ma richiede una valutazione spe cifica delle caratteristiche tecniche, funzionali e commerciali dell’apparecchiatu ra, nonché delle modalità di importazione, utilizzo, custodia e successiva gestione della stessa;

• in assenza delle condizioni definite dalla normativa Raee, anche secondo quanto indicato dalle Faq specifiche, comprese quelle relative all’immissione sul mercato, se il bene acquistato può considerarsi un’Aee a tutti gli effetti, rientrando nel cam po di applicazione del Dlgs 49/2014, il soggetto qualificabile come produttore sarà tenuto al rispetto degli obblighi previsti dal citato decreto, anche mediante la no mina di un rappresentante autorizzato;

• se l’importatore assume la qualifica di produttore, lo stesso è tenuto, tra i vari ob blighi, anche a fornire le informazioni di cui all’articolo 26, comma 1, lettere a)‑e), Dlgs 49/2014 nelle istruzioni d’uso, pena la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 38, comma 2, lettera c) (con una forbice da euro 2.000 a 5.000).

Nota di commento

La risposta del Mase offre una ricostruzione del quadro normativo, regolamentare ed interpretativo del tema oggetto di interpello, muovendo dall’esclusione dall’al veo di applicazione del Dlgs 49/2014 delineata dall’articolo 3, comma 2, lettera f), “le apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili uni camente nell’ambito di rapporti tra imprese”, come chiarito dalle Faq interpretati

ve della Commissione europea sulla direttiva 2012/19/Ue (paragrafo 3.15), secondo cui debbono intendersi escluse le apparecchiature progettate per attività di ricer ca e sviluppo, rese disponibili nell’ambito di rapporti tra imprese, mentre non si estende ad apparecchiature che possono essere utilizzate anche in applicazioni commerciali, né a quelle progettate e immesse sul mercato per testare, validare o monitorare apparecchiature di ricerca e sviluppo o prototipi, come anche precisato dal Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei Raee dei rifiuti di batterie. Quindi, vengono ripercorsi i concetti di “immissione sul mercato” (articolo 4, comma 1, lettera r), Dlgs 49/2014, derivanti dalla direttiva 2012/19/Ue e regolamen to 2019/2020/Ue, oltreché declinato dalla comunicazione della Commissione (2022/ C‑247/01), e quelli di “utilizzatore” e “produttore” (riprendendo la nota Mase prot. 7310/2025 all’interpello di Confindustria, sull’interpretazione normativa di cui al Dlgs 49/2014, oltreché la comunicazione della Commissione 2022/C‑247/01).

Normativa e prassi di riferimento

• Dlgs 3 aprile 2006, n. 152;

• Direttiva 2012/19/Ue;

• Dlgs 14 marzo 2014, n. 49;

• Frequently Asked Questions on Directive 2012/19/Eu On Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) – Aprile 2014;

• Regolamento 2019/1020/Ue;

• Comunicazione della Commissione (2022/C‑247/01);

• Parere del Comitato di Vigilanza e Controllo sulla gestione dei Raee e dei rifiu ti di batterie del 16 luglio 2024 sui liofilizzatori da laboratorio (https://www.re gi stroaee.it/Delibere#2504 parere sul campo di applicazione del d lgs 49 2014);

• Parere del Comitato di Vigilanza e Controllo sulla gestione dei Raee e dei rifiuti di batterie del 17 giugno 2025 su un sistema di spettroscopia fotoelettronica a rag gi X (https://www.registroaee.it/Delibere#2526 parere sul campo di applicazione del d lgs 49 2014).

Richiedente: Regione Veneto – Prot. 231385 del 16 dicembre 2024

Nota Mase: 104663 del 15 maggio 2026

Domanda (sintesi)

Si chiedono chiarimenti su taluni aspetti applicativi del Dm 28 giugno 2024 n. 127, e in particolare: 1.1. se la cessazione di qualifica di rifiuto in impianto possa avvenire sulla base della sola conformità all’Allegato 1, in un momento antecedente le verifiche di idoneità tecnica per l’uso specifico definite in Allegato 2; 1.2. se, in caso di risposta affermativa al quesito 1.1, sia possibile redigere la dichiarazione di conformità, la quale prevede la tabella con l’indicazione dell’uso specifico, anche nelle more delle verifiche di idoneità tecnica per l’uso specifico definite in Allegato 2; 1.3. in caso di risposta positiva al quesito 1.1 e nel contempo risposta negativa al quesito 1.2, se si conferma che la dichiarazione di conformità viene a configurarsi come un’attestazione unicamente funzionale all’uscita dall’impianto dell’EoW prodotto per il suo invio all’uso specifico, ma temporalmente differibile rispetto alla condizione di cessazione della qualifica di rifiuto in impianto; 1.4. in caso di risposta affermativa al quesito 1.3, in che modo, ai fini delle verifiche da condursi in impianto, la cessazione di qualifica di rifiuto in impianto possa essere comunque dimostrata e attestata agli Organi di controllo nelle more della redazione della dichiarazione di conformità;

2.1. se il campione secondo la norma Uni 932‑1 possa essere effettuato successivamente alla cessazione di qualifica di rifiuto in impianto (aspetto connesso ai quesiti precedenti);

2.2. se il campione prelevato ai sensi della Uni 932‑1 sia anch’esso soggetto all’obbligo di conservazione in impianto e, in caso affermativo, quale sia la durata della sua conservazione, tenuto conto che la dimensione del campione per le verifiche prestazionali può essere rilevante (anche 100/200 kg);

3.1. se il Dm 127/2024 vada a sostituire con i nuovi criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto le norme tecniche dell’Allegato 1, Suballegato 1 del Dm 5 feb -

End

of waste inerti da costruzione e demolizione

braio 1998 limitatamente al punto 7.1, attività di recupero 7.1.3 a), oppure anche altri punti del paragrafo 7 “Rifiuti ceramici e inerti”, del medesimo Suballegato; in quest’ultimo caso, si chiede di indicare quali; 3.2. in riferimento alla sostituzione del punto 7.1 dell’Allegato 1, Suballegato 1 del Dm 5 febbraio 1998 relativamente alla produzione di materie prime secondarie per l’edilizia, se si intendono o meno inclusi in procedura semplificata tutti i Cer del Dm 127/2024, compresi quelli che non risultano elencati al punto 7.1 del Dm 5 febbraio 1998, o se, viceversa, la procedura semplificata possa essere applicata unicamente ai Cer elencati al punto 7.1 del Dm 5 febbraio 1998 qualora previsti anche nel Dm 127/2024; 3.3. se l’immediata applicabilità dell’articolo 5 comma 4 debba intendersi riferita esclusivamente agli impianti già adeguati al previgente Dm 5 febbraio 1998 al fine di ridurre le tempistiche di conservazione del campione da 5 anni a 1, oppure anche agli impianti ad oggi non adeguati al Dm 152/2022;

3.4. se le ditte che ad oggi sono autorizzate alla cessazione di qualifica di rifiuto per i medesimi usi previsti dal Dm 127/2024 ma a partire da una commistione di codici, alcuni elencati nel Dm 127/2024 e altri estranei al Dm 127/2024, possano intendersi esonerate dall’obbligo di adeguamento di cui all’articolo 8, qualora intendano proseguire l’attività con le modalità di cui all’autorizzazione “caso per caso”;

3.5. in caso di risposta affermativa al quesito precedente, se le medesime ditte devono garantire che ogni lotto di EoW prodotto nell’arco dell’intera durata dell’autorizzazione comprenda sempre la commistione con Cer non contemplati dal Dm 127/2024, oppure possano produrre anche lotti costituiti esclusivamente da Cer di cui al Dm 127/2024;

4.1. se il rifiuto identificato con codice Eer 19 12 09 “Minerali” (ad esempio, sabbia, rocce, inerti), sia da intendersi come proveniente esclusivamente dal trattamento dei rifiuti elencati nella medesima Tabella 1, o se possa derivare anche dal trattamento di altri rifiuti in essa non ricompresi;

5.1. se possano ritenersi inclusi nei processi di lavorazione ammessi ai sensi del Dm 127/2024 anche trattamenti basati su un’azione di tipo fisico, come il lavaggio e il desorbimento termico;

6.1. se e a quali condizioni sia possibile miscelare i lotti presso l’impianto di produzione dell’aggregato, una volta conclusa la fase di verifica di conformità, al fine di realizzare la specifica composizione richiesta dall’utilizzatore (ad esempio: solo a seguito di compilazione e trasmissione della dichiarazione di conformità di ciascun lotto oggetto di miscelazione, alla stregua di materie prime);

7.1. se il limite di 100 mg/kg debba essere soggetto a riduzione nei singoli provvedimenti di autorizzazione, anche in assenza di adeguamenti normativi, in relazione al variare della metodica analitica ufficialmente riconosciuta, o se viceversa sussista l’obbligo di utilizzare la metodica ufficialmente riconosciuta che consenta di raggiungere il più basso limite di rilevabilità possibile, anche se il limite per la cessazione rimane fissato a 100 mg/kg;

7.2. qual è il riferimento per individuare la metodica analitica ufficialmente riconosciuta;

8.1. se, qualora sia dimostrato che esistano progetti approvati per interventi definiti come “realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate” (utilizzo di cui alla lettera a) dell’Allegato 2 del Dm 127/2024), sia possibile derogare dai valori soglia identificati in Tabella 2, Allegato 1 tramite una valutazione “caso per caso”;

9. infine, si riferisce che, a meno di diverso avviso di codesto spettabile Ministero, si ritiene che l’assenza dell’uso specifico “realizzazione di opere di protezione” nell’elenco in Allegato 2 costituisca un mero refuso, in ragione della previsione di aggregato conforme alla Uni En 13383‑1 in Tabella 4 dell’Allegato 1 e del corrispondente richiamo in Tabella 5 dell’Allegato 2.

Risposta Mase (sintesi)

Il Ministero, affidando la risposta al parere tecnico dell’Ispra di cui alla nota prot. 52068 del 19 marzo 2025, oltreché a quello reso dall’Iss, di cui alla nota prot. 22589 del 3 febbraio 2026, risponde ai quesiti posti nei termini seguenti.

Con riferimento al quesito 1.1, ripercorso il quadro normativo e le finalità, vie ne affermato che la cessazione della qualifica di rifiuto come descritta non risulta

conforme ai principi generali dettati dalla normativa comunitaria, ragion per cui gli ulteriori quesiti di cui al punto 1 vengono ritenuti assorbiti.

Quanto al punto 2.1., non si ritiene condivisibile la possibilità di posticipare il campionamento finalizzato alla verifica dell’idoneità tecnica secondo la norma Uni 932‑1, poiché la medesima deve essere effettuata nell’ambito del procedimen to complessivo che conduce alla cessazione della qualifica di rifiuto, e non succes sivamente ad esso.

Quanto alla conservazione del campione di cui al quesito 2.2., l’articolo 5, com ma 4, Dm 127/2024 prevede espressamente la durata di un anno per il campio ne prelevato in conformità alla norma Uni 10802, ritenendo perciò coerente, pur in assenza di espressa previsione per i campioni prelevati secondo lo standard Uni 932‑1, rifarsi al medesimo termine, salvo diversa determinazione nel provve dimento autorizzativo, purché non vengano alterate le caratteristiche chimico‑fi siche del campione prelevato, al fine di consentire la ripetizione delle analisi.

Quanto alla domanda 3.1, ripercorso l’excursus normativo, viene affermato che spetta all’Autorità competente, all’atto della presentazione dell’istanza volta al rilascio o al rinnovo dell’autorizzazione, dover verificare l’applicabilità del Dm 127/2024 ovvero del Dm 5 febbraio 1998, in ragione dei rifiuti oggetto dell’ope razione di recupero e degli scopi specifici previsti.

Quanto al quesito di cui al punto 3.2, si evidenzia che il Dm 127/2024, pur indi viduando un elenco di rifiuti per i quali è possibile conseguire la cessazione della qualifica di rifiuto, non estende il perimetro delle procedure semplificate né in cide sulle condizioni per l’accesso alle stesse; è esclusa la possibilità di applicare il regime semplificato a rifiuti contemplati dal nuovo decreto ma non inclusi nel punto 7.1 dell’Allegato 1, Suballegato 1, Dm 5 febbraio 1998, rimanendo la proce dura semplificata applicabile unicamente ai rifiuti già ivi previsti.

Con riguardo al punto 3.3., visto l’articolo 8, comma 4, Dm 127/2024, deve ritenersi che la riduzione del periodo di conservazione del campione risulta immediatamente applicabile a tutti i produttori di aggregato recuperato, indi pendentemente dall’eventuale avvenuto adeguamento al Dm 152/2022 o dal pro cedimento di adeguamento al Dm 127/2024.

Quanto all’istanza 3.4., richiamato il tenore di cui all’articolo 8, Dm 127/2024, è affermato che la procedura autorizzativa “caso per caso” di cui all’articolo 184‑ter, Dlgs 152/2006 mantiene carattere residuale e trova applicazione nei soli casi in cui i rifiuti non siano ricompresi nell’Allegato 1, Dm 127/2024 ovvero, pur essendo ivi elencati, siano destinati a scopi differenti da quelli previsti dal mede simo decreto. Pertanto, gli operatori autorizzati alla cessazione della qualifica di rifiuto sulla base di un insieme di codici Eer, alcuni ricompresi nel Dm 127/2024 e altri estranei allo stesso, non possono ritenersi esonerati dall’obbligo di adegua mento di cui all’articolo 8, qualora l’aggregato sia destinato agli scopi specifici di cui all’Allegato 2.

Quanto alla domanda 3.5., il Ministero rileva che la stessa avrebbe presupposto una risposta affermativa al quesito precedente non sostenibile, ed è ribadito co me la mera presenza, nell’ambito dell’autorizzazione, di rifiuti non ricompresi nel Dm 127/2024 non è idonea ad escludere l’applicazione del regolamento.

In ordine alla richiesta 4.1. e, in particolare, al codice Eer 19 12 09 “Minerali” (ad esempio sabbia, rocce, inerti), il Ministero ritiene che, non essendo riportata alcu na specifica limitazione sulla loro provenienza nella Tabella 1 di cui all’Allegato 1, Dm 127/2024, possono ritenersi ammissibili anche se derivanti dal trattamento di rifiuti diversi da quelli elencati nella citata Tabella 1.

In merito al quesito 5.1., è stabilito che il processo di trattamento e recupero dei ri fiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e degli altri rifiuti inerti di origine minerale avviene mediante fasi meccaniche di cui è riportato un elenco esemplificativo al punto c) dell’Allegato 1, Dm 127/2024. È altresì previsto che il re cupero si considera comunque effettuato ogni qualvolta, tramite il compimento di tutte o alcune delle fasi elencate, ovvero di altri processi di tipo meccanico, si con segua il rispetto dei criteri previsti dal decreto in parola.

In ordine al quesito 6, previo richiamo al punto c) dell’Allegato 1, Dm 127/2024, viene affermato che una eventuale miscelazione successiva può essere valuta

ta come ammissibile solo con riferimento a materiali che abbiano già acquisito la qualifica di prodotto, ciascuno corredato dalla relativa dichiarazione di con formità e destinato al medesimo scopo specifico, fermo l’obbligo che il materia le risultante dalla miscelazione di singoli lotti rispetti integralmente i requisiti tecnici e le condizioni previste per lo scopo specifico delle rispettive dichiara zioni di conformità e ritenuta la possibilità per l’Autorità competente di disci plinare, nell’ambito del titolo autorizzativo, le modalità operative relative a tali operazioni.

In merito al punto 7.1., rispetto al valore limite fissato per l’amianto pari a 100 mg/ kg, in base alla nota (1) della Tabella 2, Allegato 1, Dm 127/2024, il Ministero ritie ne opportuno utilizzare la metodica ufficialmente riconosciuta che consente di in dividuare il più basso valore possibile di concentrazione, anche se il limite per la cessazione rimane fissato a 100 mg/kg. Quanto alla individuazione delle metodi che analitiche, si rinvia all’Allegato 5, Dm 14 maggio 1996 che stabilisce i requisiti minimi per le attività di campionamento (par. 1) e per ciascuna metodica analitica (par. 2: MOCF, SEM, FTIR, DRX), rammentando che sul sito del Ministero della Salu te, pagina denominata “Laboratori che effettuano analisi sull’amianto”, è reperi bile la lista dei laboratori qualificati ad effettuare analisi sull’amianto, aggiornata orientativamente ogni 15 giorni.

Infine, con riferimento al punto 8, visto che il regolamento individua espressa mente e in modo tassativo le ipotesi in cui trova applicazione l’articolo 184‑ter, comma 3, Dlgs 152/2006, ne consegue che, anche in presenza di progetti approva ti per interventi di recupero ambientale rientranti tra gli scopi specifici indivi duati dal Dm 127/2024, i limiti applicabili restano quelli stabiliti nell’Allegato 1 in funzione dello scopo specifico dichiarato, senza possibilità di modulazio ne mediante valutazione “caso per caso”. È fatta salva la possibilità, nei casi di utilizzo di rifiuti in attività di recupero ambientale, nel perimetro di cui all’ar ticolo 5, commi 1 e 2, Dm 5 febbraio 1998, di definire nell’ambito di un proget to approvato dall’Autorità competente limiti dei contaminanti in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bo nifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica desti nazione d’uso del sito.

Nota di commento

L’interpello risponde ai quesiti posti ripercorrendo la norma, col pregio di ram mentare che le disposizioni regolamentari di cui al Dm 127/2024 vanno lette siste maticamente, non per fasi distinte, affinché vengano rispettate le condizioni di cui all’articolo 184‑ter, Dlgs 152/2006 e i criteri dettagliati.

Giova ricordare che, ai sensi dell’articolo 184‑ter, Dlgs 152/2006, un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero che soddisfi con testualmente tutte quattro le condizioni riportate al comma 1:

a) la sostanza o l’oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negati vi sull’ambiente o sulla salute umana.

Infine, il Dm in esame elenca le condizioni, e precisamente:

• i rifiuti in ingresso ammissibili;

• le operazioni di trattamento consentite;

• i requisiti di qualità ambientale dell’aggregato recuperato;

• le norme tecniche di riferimento per i diversi usi specifici;

• gli obblighi documentali e di autocontrollo, ivi compresa la dichiarazione di con formità per ciascun lotto.

Normativa e prassi di riferimento

• Dm 14 maggio 1996;

• Dm 5 febbraio 1998;

• Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare l’articolo 184‑ter ;

• Dm 28 giugno 2024, n. 127.

Richiedente: Provincia Autonoma Bolzano – Prot. 233802 del 10 dicembre 2025

Nota Mase: Priva di data ma pubblicata sul sito Mase il 10 giugno 2026

Domanda (sintesi)

Si chiedono chiarimenti interpretativi sulla normativa applicabile alla sterilizzazione dei rifiuti sanitari nell’ambito di un impianto da attivare presso una struttura sanitaria. In particolare, viene richiesto di chiarire:

1) nel caso in cui la gestione dell’impianto di sterilizzazione di rifiuti sanitari infettivi (Eer 18 01 03*) sia affidata, in appalto, al fornitore, il soggetto usufruttuario della deroga dall’autorizzazione è l’azienda ospedaliera/sanitaria che ospita l’impianto o l’appaltatore della gestione del medesimo?;

2) la deroga dall’autorizzazione di gestione di un impianto di sterilizzazione, cioè di trattamento di rifiuti pericolosi, include anche la deroga dall’applicazione della Parte seconda del Dlgs 152/2006 relativamente alla Valutazione di impatto ambientale e alla Valutazione di incidenza ambientale?; 3) nel caso in cui la deroga dall’applicazione della Parte seconda del Dlgs 152/2006 non sia applicabile, il soggetto obbligato alla richiesta di Via e, nel caso, di Vinca è l’azienda ospedaliera/sanitaria che ospita l’impianto o l’appaltatore della gestione del medesimo?;

4) in ragione del fatto che l’articolo 7 del Dpr 254/2003 non offre chiarezza sulla diversità tra “gestione diretta” degli impianti di sterilizzazione in situ e “gestione appaltata” dei medesimi impianti a soggetti terzi, si chiede di chiarire se l’individuazione dei vari soggetti e correlate responsabilità debba seguire il disposto dell’articolo 183 richiamato ovvero se il fatto che l’impianto di sterilizzazione sia in situ comporti, altresì, che l’individuazione della responsabilità complessiva della sua gestione ricada sull’Ente appaltante (azienda ospedaliera); 5) considerata la risposta in merito al quesito sull’individuazione del nuovo produttore dei rifiuti urbani, ex lege, generati dall’impianto di sterilizzazione (punto 4), e considerata l’assenza di condizionamenti nelle modalità di smaltimento successive, chiarire se detti rifiuti siano assoggettabili a Tari ovvero alla mera tariffa economica dell’impianto di smaltimento autorizzato cui saranno destinati.

Risposta Mase (sintesi)

Il Ministero, richiamando anche il parere Ispra acquisito con nota 74256 del 7 aprile 2026, evade come segue i quesiti posti.

Quanto al primo quesito, vista la disciplina speciale di cui al Dpr 254/2003, ed in particolare l’articolo 7, il quale, nel prevedere, al comma 1, che la sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo debba essere effettuata in impian ti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del Dlgs 22/1997, oggi da intendersi ri ferita agli articoli 208 e ss., Dlgs 152/2006, al comma 2 esclude tale obbligo per gli impianti di sterilizzazione localizzati all’interno del perimetro della struttura sa nitaria a condizione che negli stessi vengano trattati esclusivamente i rifiuti pro dotti dalla stessa struttura ovvero prodotti dalle strutture sanitarie decentrate ma organizzativamente e funzionalmente alla medesima collegate. La deroga è quindi circoscritta esclusivamente all’impianto di sterilizzazione, indipendente mente dalla titolarità dello stesso. Se non ricorrono le condizioni previste al cita to comma 2 dell’articolo 7, allora trova applicazione l’articolo 208, Dlgs 152/2006. In definitiva, l’onere per la richiesta di autorizzazione ovvero per la verifica della sussistenza delle condizioni previste per l’applicazione della deroga ricade su chi intende realizzare e gestire l’impianto di sterilizzazione dei rifiuti sanitari a ri schio infettivo.

Con riferimento al secondo quesito, il Mase rileva che gli impianti di sterilizzazio ne dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo sono sottoposti a Via, ex articolo 6, comma 7, Dlgs 152/2006, e sono ricompresi nell’elenco di cui all’Allegato III del la Parte seconda tra i “Progetti di competenza delle Regioni e delle Province autono me di Trento e Bolzano tra (lettera m)) “impianti di smaltimento e recupero di rifiuti

Rifiuti sanitari e trattamento di sterilizzazione

pericolosi, mediante operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all’Allegato C, lettera R1, della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. La deroga di cui all’articolo 7, comma 2, Dpr 254/2003, come già descritto, afferisce esclusivamente agli articoli 27 e 28, Dlgs 22/1997 (oggi articoli 208 e ss., Dlgs 152/2006).

In ordine al terzo quesito, ossia l’individuazione del soggetto responsabile della presentazione dell’istanza di Via e, ove previsto, della Vinca, la figura del propo nente è il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto, e occorrerà riferirsi alle disposizio ni pattizie tra le parti.

Con riferimento al quarto quesito, fermo restando quanto stabilito dalla Par te quarta del Dlgs 152/2006 circa l’individuazione del produttore dei rifiuti e del le connesse responsabilità nella corretta gestione, per i rifiuti sanitari viene in evidenza quanto riportato all’articolo 7, comma 3, Dpr 254/2003, secondo cui: “Il direttore o il responsabile sanitario e il gestore degli impianti di sterilizzazione lo calizzati all’interno delle strutture sanitarie sono responsabili dell’attivazione degli impianti e dell’efficacia del processo di sterilizzazione in tutte le sue fasi”

Infine, con riguardo alla quinta domanda, ferma l’assimilazione dei rifiuti sani tari sterilizzati, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), n. 8, Dpr cit. agli urbani, classificati col codice Cer 20 03 01, derivante dall’esame sistematico delle disposi zioni in disamina, oltreché espressamente dall’articolo 9, Dpr cit., il Mase si rifa a precedenti interpretazioni già rese https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/ guest/20 06 2023_riscontro_rifiuti_sanitari pdf; 2 https://www.mase.gov.it/por ta le/documents/d/guest/2023_01_31_riscontro_interpello_ec pdf), con conseguen te applicazione dell’articolo 238, Dlgs 152/2006 circa l’obbligo di pagare la tariffa, quale corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smalti mento dei rifiuti solidi urbani, commisurata alle quantità e qualità medie ordina rie di rifiuti prodotti per unità di superficie, salvo la disciplina in caso di ricorso, in tutto o in parte, al libero mercato.

Nota di commento

L’interpello, che esamina in parte questioni affrontate precedentemente dal Ma se, offre una analisi lineare del tema sottoposto, valorizzando, ai fini di dirimere le questioni relative ai regimi autorizzatori e per le Via, la disciplina del rapporto contrattuale stabilito tra le parti, in ragione del quale il soggetto tenuto ai suddet ti oneri dovrà essere individuato, caso per caso, secondo gli obblighi sottoscritti. Quanto invece alla qualificazione del rifiuto e all’assoggettabilità a tariffa, sal vo conferimento al di fuori del servizio pubblico, nulla di nuovo, così come non stupisce l’affermata estensione di responsabilità tra il direttore o il responsabi le sanitario e il gestore degli impianti di sterilizzazione localizzati all’interno del le strutture sanitarie circa l’attivazione degli impianti e l’efficacia del processo di sterilizzazione in tutte le sue fasi negoziali.

Normativa e prassi di riferimento

• Dpr 15 luglio 2003, n. 254;

• Dlgs 3 aprile 2006, n. 152.

* Tutta la normativa e la giurisprudenza indicate sono reperibili in “Normativa Rifiuti”, Osservatorio di normativa ambientale: www.reteambiente.it/rifiuti

* Si veda anche la sezione “Interpelli” in https://www.rivistarifiuti.it/interpelli

Focus Regioni

La Rubrica si propone di aggiornare mensilmente il Lettore sulle novità regionali più rilevanti in materia di rifiuti. I singoli provvedimenti sono pubblicati in Reteambiente – Osservatorio di normativa ambientale (www.reteambiente.it Area “Normativa rifiuti”) e visibili agli abbonati al servizio.

a cura di Francesco Petrucci e della Redazione normativa Reteambiente

Calabria

Decreto dirigenziale Calabria 27 maggio 2026, n. 9305 (Bur 28 maggio 2026 n. 111)

Incentivi per lo sviluppo di filiere produttive innovative per il riutilizzo, il rici claggio e il recupero di materia dai rifiuti

Campania

Dgr Campania 28 maggio 2026, n. 255 (Bur 1º giugno 2026 n. 27)

Individuazione impianti minimi e intermedi per chiusura ciclo integrato rifiu ti urbani

Emilia - Romagna

Determinazione dirigenziale Emilia Romagna 12 maggio 2026, n. 9321 (Bur 3 giugno 2026 n. 139)

Qualifica come sottoprodotti dei residui di lana di roccia ottenuti dall’espianto di piante di ortaggi

Marche

Lr Marche 21 maggio 2026, n. 3 (Bur 28 maggio 2026 n. 49)

Poteri di indirizzo e coordinamento e funzioni amministrative in materia di boni fiche dei siti contaminati

Piemonte

Determinazione dirigenziale Piemonte 13 maggio 2026, n. 334

(Bur 21 maggio 2026 n. 20)

Ripartizione tra i Comuni del gettito 2026 del tributo speciale per il deposito in di scarica dei rifiuti (Ecotassa)

Veneto

Decreto direttoriale Veneto 7 maggio 2026, n. 151

(Bur 26 maggio 2026 n. 65)

Flussi di rifiuti urbani presso gli impianti di Piano e flussi finanziari in applicazio ne della tariffa unica di conferimento agli impianti di Piano per l’annualità 2025

Lr Veneto 13 maggio 2026, n. 7

(Bur 15 maggio 2026 n. 61)

Modifica ai procedimenti autorizzativi in materia di discariche di rifiuti

Focus rifiuti e sanzioni amministrative

ABSTRACT

I protagonisti del procedimento sanzionatorio (autore materiale della violazione e obbligato solidale) cui, in conseguenza della contestazione della violazione per mezzo della notifica del verbale di accertamento di trasgressione, è stata concessa la possibilità di avvalersi del pagamento in misura ridotta, anziché andare incontro a conseguenze sanzionatorie “di più alto rango”, con la diffida non avranno margini di scelta, poiché, laddove non si apprestassero a dare seguito alle indicazioni imposte dalla P.a. secondo le modalità ed i termini stabiliti, rischierebbero la sospensione del titolo autorizzatorio e, qualora non bastasse, conseguentemente a questa, la revoca dello stesso, purché siano preliminarmente accertate le condizioni di pericolo per la salute e l’ambiente.

Sanzione pecuniaria e diffida amministrativa, responsabilità e oneri

a cura di Italia Pepe

Direttore Generale Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale

Premessa

Gli Organi addetti al controllo sull’os servanza delle disposizioni per cui è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di dena ro eseguono sopralluoghi presso gli in sediamenti produttivi ispezionando cose e luoghi, assumendo informazioni, ese guendo rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici ed ogni altra operazione tec nica, quale ad esempio campionamenti, procedendo altresì, ove necessario, al se questro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministra tiva. 1 Fra gli Organi addetti al controllo in questione, oltre ai funzionari pubblici di Province, Città metropolitane, Comuni e Regione, sono altresì ricompresi gli uf ficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria (es carabinieri, guardie di finanza ecc.) che, oltre ad esercitare i poteri come so praindicati, potranno altresì procedere a perquisizioni previa autorizzazione della procura competente.

Il procedimento sanzionatorio: il verbale di accertamento di trasgressione

Eseguiti gli atti di accertamento di cui so pra, le Autorità possono venire a cono scenza di un fatto illecito, ed il momento in cui ciò avviene potrebbe non coincide re con quello in cui la trasgressione am ministrativa è stata commessa, e ciò sia nel caso in cui esiste un intervallo tem porale tra violazione e scoperta di essa, quanto nell’ipotesi di violazioni ripetute, continuative o permanenti.

Accertamento di un fatto illecito non si gnifica possesso di semplici dati di so spetto, ma di veri e propri estremi di un fatto antigiuridico, ed a tal proposito la Corte di Cassazione 2 ha affermato che, in linea di principio, il termine entro il

1. Articolo 13, legge 689/1981.

2. Sentenza n. 5467 del 29 febbraio 2008.

quale la Pubblica amministrazione ha l’onere di contestare l’infrazione decor re non da quando sia avvenuta a cono scenza dei fatti ascritti all’incolpato, ma dal diverso e successivo termine in cui abbia acquisito tutti gli elementi ogget tivi e soggettivi necessari per valutare la sussistenza di una condotta sanzionabi le; e ancora, “in tema di sanzioni ammi nistrative i limiti temporali entro i quali a pena di estinzione dell’obbligazione di pagamento l’amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della conte stazione devono ritenersi collegati all’esi to del procedimento di accertamento e non anche alla data di commissione della vio lazione dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all’articolo 28 della legge 689/81” 3

Definita quindi la sussistenza di una vio lazione, secondo il processo di accerta mento come sopra indicato, questa va immediatamente contestata al trasgresso re – quando è possibile – ovvero nel termi ne di 90 giorni dall’accertamento stesso, rimanendo inteso che la notificazione per mezzo del verbale di trasgressione costitu isce il vero e proprio adempimento neces sario ad evitare l’estinzione dell’illecito. 4

Il verbale di contestazione della violazio ne è un atto fornito di pubblica fede per quanto il funzionario attesta essere av venuto in sua presenza, o essergli stato dichiarato, e deve contenere indicazio ni relative:

• alla data e al luogo in cui avviene la con testazione;

• al nome e alle funzioni del verbalizzante;

• alla data e al luogo dell’avvenuta viola zione;

• alle generalità e alla residenza del tra sgressore;

• al fatto commesso (e le norme violate) e

3. Fra tutte, Cass. civ., n. 12093.

4. Fra tutte, Cass. civ., sez. I, n. 11097.

le eventuali dichiarazioni rese dagli in teressati.

“L’obbligo della contestazione della viola zione prescritto dall’articolo 14 della legge 689 del 1981, a tutela del diritto di difesa del trasgressore, deve ritenersi osserva to pur in presenza, nel relativo verbale, di errori od omissioni circa l’individuazio ne della norma di legge applicabile, poi emendati con il provvedimento irrogati vo della sanzione pecuniaria emesso per i fatti inclusi in quelli contestati, ove non risulti che gli errori medesimi abbiano in concreto implicato un pregiudizio suddet to diritto dell’intimato in relazione alla facoltà accordatagli dall’articolo 18 (ri chiesta di essere in relazione ascoltato e produzione di documenti prima dell’ordi nanza di ingiunzione)” 5

La qualificazione del verbale di contrav venzione come atto pubblico comporta che questo faccia piena prova fino a que rela di falso della provenienza del docu mento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni del le parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. 6 Ne segue, in caso di opposizione, che l’interessato, per dimostrare la non veridicità della pro venienza dell’atto, il mancato verificar si dei fatti attestati dal pubblico ufficiale e la insussistenza delle dichiarazioni at tribuite alle parti, deve impugnare l’at to con querela di falso e cioè vincere, con una prova rigorosa, la presunzione di ve rità che circonda per questi aspetti l’atto pubblico; mentre, per dimostrare che le deduzioni e le valutazioni tratte dal pub blico ufficiale o che le stesse dichiara zioni effettivamente rese dalle parti non rispondevano a verità, l’interessato potrà offrire qualunque mezzo di prova. 7

La notificazione e dunque la consegna di una copia dell’atto devono avvenire se condo le modalità previste dal Codice di procedura civile e pertanto a mezzo di posta elettronica certificata, ovvero di raccomandata con ricevuta di ritorno, poiché la medesima relazione di notifica costituisce parte integrante del verbale e dunque ha anch’essa valore di atto pub blico. Ne consegue pertanto che, nell’ipo tesi di rifiuto del destinatario a ricevere la copia, la notifica si ha per avvenuta in mani proprie pur dovendo recare men zione del rifiuto stesso nella relata di no tificazione.

Il procedimento sanzionatorio: come può agire il trasgressore dopo la notifica del verbale di accertamento di trasgressione Entro 60 giorni dalla contestazione im mediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazio ne, il trasgressore (o l’obbligato solidale) potranno provvedere al pagamento della somma comminata per la violazione com messa, ma in misura ridotta. Tale possibilità dovrebbe essere indica ta all’interno del verbale di accertamen to di trasgressione e pertanto fare parte dell’elenco riportato in premessa, e tut tavia la Corte di Cassazione 8 ha stabilito che l’Autorità che procede non ha l’obbli go di menzionare nel verbale la facoltà per il trasgressore di avvalersi del pagamento in misura ridotta, perché tale obbligo non è espressamente imposto dall’articolo 16 della legge 689/1981. Ad ogni modo, se tale “opportunità” non è contemplata, così co me pure risulta mancante il dato relativo all’ufficio destinatario del pagamento, il termine per effettuare il versamento ini zia comunque a decorrere dal momento in cui il trasgressore ha conoscenza dell’uffi cio amministrativo destinatario dell’atto. 9

Il pagamento in misura ridotta è pari al la terza parte del massimo della sanzio ne prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo. 10 Il trasgres sore, pertanto, ricevuta la notifica del verbale di accertamento di trasgressione, potrà decidere di avvalersi di tale conces sione, liberandosi dalla prestazione pe cuniaria in cui si concreta la sanzione, e l’estinzione dell’obbligazione dell’auto re materiale dell’infrazione determinerà l’estinzione dell’obbligazione anche a ca rico dell’obbligato solidale 11 Il pagamento in misura ridotta previene di fatto l’accertamento che della violazio ne opererebbe l’ordinanza di ingiunzione quale ultimo atto del procedimento san zionatorio, impedendo quindi che possa no prodursi ulteriori effetti conseguenti appunto al provvedimento di accertamen to. Si tratta quindi di una vera e propria forma di conciliazione amministrativa, di transazione, che da un lato estingue il po tere sanzionatorio dell’Autorità, e dall’al tro determina l’acquiescenza del privato che rinuncia alla facoltà di contestazio ne e di opposizione, con la conseguenza che il soggetto che ha pagato non potrà poi rimettere in discussione la legittimi

tà dell’accertamento, né potrà chiedere il rimborso e/o il risarcimento del danno: pagando rinuncia dunque ad esercitare il diritto alla tutela amministrativa o giuri sdizionale, accettando la sanzione e rico noscendo la propria responsabilità.

Il pagamento spontaneo è una facoltà non sottoposta a limite alcuno, eccetto quello della tempestività del suo esercizio; que sto, infatti, deve avere luogo entro 60 gior ni dalla contestazione personale della violazione o, se la contestazione non vi è stata, dalla notificazione della violazione medesima.

L’estinzione dell’obbligazione che per tal modo si verifica sotto forma, in sostanza, di adempimento volontario, non si riper cuote, tuttavia, sull’esistenza della tra sgressione come fatto storico, ed infatti non sempre è idonea ad eliminare tutte le conseguenze che ad essa la legge ricolle ga. È proprio questa la motivazione per cui la diffida amministrativa – che l’Autorità competente assumerà congiuntamente al verbale di accertamento di trasgressione –acquisisce altissimo valore, poiché, pur in presenza di un pagamento liberatorio, po trà proseguire, come meglio oltre artico lato, il dialogo/confronto tra Autorità ed operatore affinché questo ponga rimedio al fatto illecito commesso, ma, in particola re, regolarizzi la propria attività, evitando così, in futuro, il ripetersi di irregolarità amministrativamente sanzionabili.

Dato che il pagamento liberatorio ben po trebbe rappresentare un’ammissione di responsabilità, il trasgressore convinto della propria estraneità ai fatti ascrittigli o quantomeno della propria buona fede, nel termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della viola zione, trasmetterà all’Autorità competente scritti difensivi e chiederà di essere sen tito auspicando in un’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato a suo carico. In tal caso, definito l’accertamen to per mezzo dell’acquisizione della difesa del trasgressore, l’Autorità potrà conclude re il procedimento sanzionatorio attraver so l’emissione di un’ordinanza motivata di ingiunzione o di archiviazione.

Il procedimento amministrativo sanzionatorio: la diffida Ferma restando l’applicazione delle nor me sanzionatorie espressamente pre viste, l’Autorità competente procede, secondo la gravità dell’infrazione:

5. Cass. civ., sez. I, n. 6621/1997.

6. Fra tutte, Cass. civ., sez. I, n. 3522/1999.

7. Cass. civ., sez. III, n. 23852/2008.

8. Cass. civ., sez. I, n. 6555/2001. 9. Cass. civ., sez. I, n. 117/1997. 10. Articolo 16, legge 689/1981.

11. Cass. civ., n. 26387/2008.

a) alla diffida, stabilendo un termine en tro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo deter minato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’am biente;

c) alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’am biente.

Il trasgressore, pertanto, ricevuta la no tifica del verbale di accertamento di tra sgressione, seppur ritiene di liberarsi pagando l’oblazione indicata a verbale con il solo scopo di non andare incontro a somme sanzionatorie ben più cospicue, non potrà tuttavia esimersi dal confronto con l’Autorità competente che, per mezzo del richiamo di cui la diffida amministra tiva è espressione, interviene – nell’eserci zio delle funzioni di tutela ambientale cui è preposta – con lo scopo di indurre i re sponsabili a rivedere la conduzione delle matrici ambientali da cui ha avuto origi ne l’illecito accertato e porre repentino ri medio.

I protagonisti del procedimento sanziona torio (autore materiale della violazione e obbligato solidale) cui è stata concessa la possibilità di avvalersi del pagamento in misura ridotta, anziché andare incontro a conseguenze sanzionatorie “di più alto rango”, con la diffida non avranno mar gini di scelta, poiché, laddove non si ap prestassero a dare seguito alle indicazioni imposte dalla P.a. con la diffida e nei ter mini da questa stabiliti, rischiererebbe ro la sospensione del titolo autorizzatorio e, qualora non bastasse, conseguentemen te a questa, la revoca dello stesso, purché siano preliminarmente accertate le condi zioni di pericolo per la salute e l’ambiente come poc’anzi accennato.

“Ai sensi dell’articolo 208 del Dlgs 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione alla gestione di un im pianto di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’Autorità competente procede, se condo la gravità dell’infrazione: alla dif fida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; al la diffida e contestuale sospensione dell’au torizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente; alla revo ca dell’autorizzazione in caso di mancato

adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente. È con seguentemente illegittimo il provvedimen to di sospensione dell’attività autorizzata di gestione di un impianto di smaltimento e di recupero dei rifiuti, in mancanza della pre via concreta ed autonoma verifica circa la sussistenza degli elementi fattuali di rischio per la collettività e per l’ambiente (C.S., sez. V. 19 luglio 2005 n. 3831), e di un appara to motivazionale particolarmente rigoroso, che dia conto di un’attività istruttoria pari menti ineccepibile (Tar Liguria, sez. II, 15 ottobre 2010, n. 9501, Tar Toscana, sez. II, 31 agosto 2010, n. 5145) ”. 12 Ciò ha lo scopo di mettere l’interessato nelle condizioni di eliminare, laddove possibile, le violazioni riscontrate e soprattutto di “fornire il pro prio apporto procedimentale” 13

Da ciò si desume che l’Autorità ammini strativa, rilevate le irregolarità, debba pro cedere in modo graduale e proporzionale, valutando l’effettiva gravità dell’infrazio ne; ecco perché la diffida amministrativa acquisisce una veste particolarmente de licata per i responsabili della violazione che, ricevute precise indicazioni corret tive, qualora eseguite in termini e moda lità, potranno evitare di andare incontro a provvedimenti che avranno inevitabil mente per loro natura un’incidenza nega tiva sulle attività economiche d’impresa.

Sanzione pecuniaria e diffida amministrativa: atti a confronto quanto al mancato riscontro

Si è avuto modo di dare evidenza alla pos sibilità per il trasgressore di non con cludere il procedimento sanzionatorio pagando l’importo liberatorio indicato nel verbale di accertamento di trasgressione, ma avanzare apposita difesa auspicando nell’archiviazione del procedimento, nel la migliore delle ipotesi, piuttosto che in una riduzione della sanzione amministra tiva pecuniaria ai minimi edittali. A ben vedere, infatti, l’ordinanza di ingiunzio ne da parte della P.a. competente potrà essere assunta solo a completa definizio ne dell’accertamento che tenga conto an che di tale difesa, ed il provvedimento conclusivo dovrà essere opportunamente motivato, quanto alla cifra da comminar si, tenuto conto non soltanto della gravi tà della violazione, della personalità del trasgressore, delle sue condizioni econo miche, ma, in particolare, dell’opera svol ta per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

Nel procedimento sanzionatorio, quin di, l’intervento del trasgressore può dir si di pura difesa e mira essenzialmente ad un contenimento della somma che verrà ingiunta: il responsabile ha l’in teresse di eliminare o attenuare le con seguenze della violazione pur conscio che, in questa circostanza, rilevi unica mente l’attività di ravvedimento, ovvero quel comportamento che renda manife sto che questi ha voluto attivarsi al fine di riparare alle conseguenze della pro pria azione od omissione. Si tratta quin di di un contributo “eventuale”, dunque non obbligatorio, lasciato, quanto alle modalità di realizzazione, alla completa discrezionalità dell’autore della violazio ne, ma che di certo favorirà il trasgres sore pentito che confida come la propria conseguente buona azione possa esse re valutata adeguatamente dall’Autorità competente così da non pagare alcunché, ovvero di poter provvedere ad un paga mento minimo e rateizzato.

Quanto al procedimento di diffida am ministrativa, il contributo del responsa bile non è richiesto come eventuale, né lasciato al caso quanto alle modalità di intervento, che vengono invece precisa mente dettate. I due procedimenti non si intersecano se non in relazione alla fina lità cui sono tesi gli atti assunti dall’Au torità, ovvero controllare e tutelare l’ambiente guidando gli operatori verso la regolarizzazione delle attività svolte in modo da rispettare i disposti di cui al Codice ambientale.

Se, pertanto, a seguito del verbale di ac certamento di trasgressione, la difesa dell’autore della violazione può manife starsi anche solo sotto forma di ravvedi mento, senza che vengano poste in campo azioni concrete di rimedio, con la diffida la P.a. pretende un intervento preciso e sostanziale, cosicché la difesa, che abbia avuto avvio in seguito al ricevimento del verbale, può trovare compiuta definizione seguendo le indicazioni contenute nell’at to di diffida.

Allo stesso modo, l’avvenuto pagamento dell’oblazione indicata a verbale, quale forma di ammissione della responsabi lità, non escluderà, ma agevolerà la com prensione dell’importanza di seguire le indicazioni che verranno dettate per mez zo della diffida, cui occorrerà attenersi di modo che il ravvedimento che ne conse guirà venga tenuto in debito conto nell’i potesi di future irregolarità che dovessero essere accertate.

12. Tar Lombardia (MI), sez. IV, 12 gennaio 2017, n. 60. 13. Tar Veneto, sez. III, 7 luglio 2008, n. 1947.

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