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Da oltre 40 anni lavoriamo affinché l’olio minerale usato non venga disperso nell’ambiente, ma torni a essere una nuova risorsa attraverso la rigenerazione. Raccolta capillare, processi controllati, elevati standard di qualità sono alla base del nostro lavoro, guidato dalla trasparenza in ogni fase.
PROTEGGIAMO L’AMBIENTE UNA GOCCIA ALLA VOLTA.
In questo numero parliamo di…
• Albo gestori ambientali, categoria 5 e Gps veicoli
• Albo gestori ambientali, veicoli M1 e trasporto rifiuti
• Cam Edilizia 2025: nuovi criteri, vecchie gare
• Circolarità al centro: Cisambiente Confindustria
• Decreto Pnrr 5, le disposizioni sui rifiuti
• Giurisprudenza
• Import-export rifiuti, lista verde e Diwass
• Interpelli sui rifiuti: Epr e rifiuti pirotecnici
• La nuova tutela penale dell’ambiente: il Dlgs 81/2026
• Mud 2026
• Norme regionali
• Quesiti: deposito temporaneo e sede distaccata, Raee e semplificazioni del Dl 131/2024, Mud e giacenze
• Riciclaggio navi, nuove istruzioni operative
• Rifiuti delle navi e applicazione del Dlgs 197/2021
• Sanzioni amministrative, la notifica del verbale di trasgressione per la violazione accertata
• Traffico illecito di rifiuti e qualifica del digestato




























di Paola Ficco
Biomasse: si scrive cascata, si legge fuoco
In quattro mesi del 2026, sui crinali italiani, sono divampati 340 grandi incendi. 3.900 ettari di vegetazione bruciata. Una media di due grandi roghi al giorno.
In Toscana, fra San Giuliano Terme, Lucca e Capannori, tra il 28 aprile e il 2 maggio, sono andati in fumo 500 ettari, di cui 370 di bosco vero: 200 di conifere, 100 di leccete, 70 di querce e castagni.
Sul Monte Faeta la curva delle superfici percorse dal fuoco ha superato di poco la media 2019‑2025. Lo dice il satellite. Lo dice l’Ispra. Lo dicono i registri europei. 1
Sono numeri che fanno notizia, ed è giusto così. Ma c’è un altro fuoco, più antico e perfettamente legale, che brucia i boschi italiani da vent’anni e di cui si parla meno. È il fuoco delle nostre caldaie.
38% di territorio coperto da bosco; circa l’80% della materia prima trasformata dall’industria è importata da fuori, e circa il 70% del prelievo nazionale finisce in legna da ardere. Tre numeri che, messi in fila, raccontano un’inversione: il legno che dovrebbe diventare mobile arriva da fuori, e quello che tagliamo in casa lo bruciamo prima ancora di portarlo in segheria.
Una inversione alla quale il diritto europeo ha provato a dare un nome e un argine. Si chiama “uso a cascata”, ed è il principio dell’economia circolare che l’Europa ha posto al centro della direttiva sulle rinnovabili. L’Italia, con il Dlgs 5/2026 (Red III), l’ha recepita per garantire la sostenibilità delle biomasse legnose, promuovendo l’uso di residui rispetto al tondame vergine di qualità. Detto in modo semplice: la priorità è per i prodotti a lungo ciclo di vita (es. travi, pannelli, mobili), seguono i prodotti a vita breve (carta, imballaggi). Il recupero energetico (pellet, cippato) è l’ultimo step. Quindi, al fuoco soltanto gli scarti, i veri scarti.
Per decenni era stato letto al contrario. Ora vanno riposizionati i termini, perché il rovescio dell’“uso a cascata”, in vent’anni, ha avuto un nome: incen tivi alla biomassa. Un nome che ha costruito un sistema economico: contratti, tariffe, ammortamenti decennali, equilibri locali.
1. Ispra, nota “Incendio sul Monte Faeta: impatti sugli ecosistemi boschivi. Primi dati 2026 sugli incendi in Italia”, 7 maggio 2026; European forest fire information system (Effis) – Jrc Commissione europea, aggiornamento al 4 maggio 2026.
Le centrali a biomassa sono nate per scalzare il petrolio e hanno finito per scalzare il falegname. E oggi sono “too big to stop”: somigliano a quelle for tezze in disuso che hanno smesso di servire ma che non riescono a chiudersi. Continuano a domandare cippato, segatura, e quando non bastano, tronchi.
Mentre tutto questo accade nelle caldaie, il bosco italiano, fuori, viene abbandonato.
30 anni di pastori che spariscono, di contadini che non scendono più a tagliare, di proprietà boschiva frammentata per il 66% in mani private e silenti, ormai feudi anonimi. Un bosco non gestito non è un bosco selvaggio: è un bosco che brucia, prima o poi, da solo. E quando il clima si secca, brucia prima. È così che vanno queste cose: si resta sotto la soglia per mesi, e la si supera in tre giorni di scirocco.
I due fuochi hanno una parentela che ci ostiniamo a non vedere. Il bosco che entra in caldaia è il bosco che non entra in segheria. Il bosco che non entra in segheria è il bosco di cui nessuno si prende cura. Il bosco di cui nessuno si prende cura è il bosco che, al primo caldo, si incendia da solo. La filiera eco nomica e la filiera ecologica sono lo stesso sistema visto da due lati. Romperne una è romperle entrambe.
In Italia, il principio dell’“uso a cascata” è un’enunciazione corretta su un mercato sbagliato. Funzionerà solo se chi ne ha la regia farà due gesti esatti: togliere il sussidio dove crea inversione, conservandolo solo dove la combu‑ stione è davvero residuale (calore, cogenerazione di filiera, scarti veri); rico ‑ struire la filiera italiana pezzo a pezzo: tracciabilità, accorpamento delle pro ‑ prietà, infrastrutture di prelievo, formazione di chi nel bosco ci lavora.
Senza questa esattezza, l’ “uso a cascata” resta una scritta esposta nella vetrina di un’Europa che ragiona per direttive, mentre i nostri boschi continuano a bruciare in due modi: alla luce satellite e all’ombra dei sussidi.
Il Monte Faeta, intanto, fuma ancora. È il primo segnale del 2026. Non sarà l’ultimo.
Paola Ficco
Direttore responsabile e Coordinamento Normativa Reteambiente.it





Il servizio di intelligenza artificiale ReteAmbienteAI è il modo tutto nuovo di leggere e comprendere i diversi provvedimenti. Per ogni domanda, l’“assistente AI” è in grado di reperire, analizzare e spiegare dettagliatamente le norme di interesse.
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Best practice
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Il presente numero è stato chiuso in Redazione il 26 maggio 2026
Finito di stampare nel mese di maggio 2026 presso Lazzati Industria Grafica srl Casorate Sempione (Va)
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La circolarità al centro: il ruolo di Cisambiente Confindustria tra nuove filiere, 11 energia e sfide europee di Lucia Leonessi Best Practice
Legislazione norme
Le disposizioni sui rifiuti nella conversione del “Decreto Pnrr 5”
20 Dl 19 febbraio 2026, n. 19 – Stralcio a cura di Francesco Petrucci
Codice penale, codice ambientale e 231. La nuova tutela penale dell’ambiente
25 parte dal 2 giugno
Dlgs 21 aprile 2026, n. 81 il commento di Pasquale Fimiani
La nuova geografia dei reati ambientali. Cosa cambia con il Dlgs 81/2026
29
35 Sintesi sulle principali modifiche a cura di Paola Ficco
Mud 2026, dichiarazioni entro il 3 luglio
38 Dpcm 30 gennaio 2026
il commento di Daniele Bagon
Riciclaggio navi, il MinInfrastrutture aggiorna le istruzioni operative del 2019
42
48 Dd MinInfrastrutture 18 marzo 2026, n. 409
Albo, dal 1° luglio 2026 veicoli geolocalizzati per categoria 5
50 Deliberazione Albo 24 marzo 2026, n. 1
Giurisprudenza
Traffico illecito di rifiuti: l’errore sulla qualifica del digestato non scusa
52 Corte di Cassazione – Sentenza 30 marzo 2026, n. 11792
La giurisprudenza più recente in materia di rifiuti
57 a cura di Irene Manca e della Redazione normativa Reteambiente
Import‑export rifiuti, la lista verde viaggia con la carta fino al 31 dicembre e non con il Diwass
Nota Mase 15 aprile 2026, n. 80815
Nuovi Cam, vecchie gare: il Mase governa il passaggio per gli appalti edilizi
Circolare Mase 10 aprile 2026, n. 77569
Albo, categoria 5 e Gps veicoli: proroga al 30 giugno e cancellazioni d’ufficio il 1° luglio
Circolare Albo 27 marzo 2026, n. 2
Veicoli M1 e trasporto rifiuti: l’Albo chiude all’iscrizione
Circolare Albo 26 marzo 2026, n. 1
Rifiuti delle navi: il Mase riallinea l’applicazione del Dlgs 197/2021
Circolare Mase 10 marzo 2026, prot. n. 52734
Rubriche
Quesiti a cura di Paola Ficco e Daniele Bagon
Interpello ambientale a cura di Elisabetta Torzuoli
Focus Regioni a cura di Francesco Petrucci e della Redazione normativa Reteambiente
Focus rifiuti e sanzioni amministrative
La notifica del verbale di trasgressione per la violazione accertata a cura di Italia Pepe
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Premessa
ABSTRACT
L’articolo illustra il ruolo di Cisambien te nel guidare l’economia circolare italiana in una fase segnata da Pnrr, norme europee e nuove filiere indu striali. Al centro vi sono la difesa del le bioplastiche compostabili, il Css‑C come leva di decarbonizzazione, il re cupero energetico della frazione or ganica, le criticità dei Raee e dei vei coli fuori uso e il potenziale strategi co dei rifiuti speciali come “miniera urbana” di materie prime critiche. Cisambiente propone semplificazio ni autorizzative, decreti End of waste, incentivi fiscali e regole certe per tra sformare gli scarti in risorse, soste nendo innovazione, simbiosi industria le e competitività manifatturiera ver so l’obiettivo Zero‑waste‑to‑landfill
Il biennio 2025‑2026 sarà ricordato co me uno spartiacque nella cronaca dell’e conomia circolare italiana, non solo per le scadenze del Piano nazionale di ripre sa e resilienza (giugno 2026) e le costanti evoluzioni del quadro normativo europeo, ma soprattutto per la coscienza che si è sviluppata nella popolazione e che ha spinto il Legislatore verso un vero e pro prio salto di paradigma nella visione della regolamentazione della gestione dei ri fiuti: da scarti a materie seconde e vetto ri energetici.
Cisambiente si è posta come guida per l’industria ambientale abbattendo le bar riere burocratiche, garantendo investi menti sostenibili e tutelando le eccellenze industriali del Paese.
Con una visione sistemica, l’Associazio ne presidia l’intera gerarchia dei rifiuti: dal riciclo avanzato, al recupero energeti co tramite Css, alla gestione complessa dei veicoli fuori uso, alle nuove frontiere dei Raee e all’immenso potenziale dei rifiuti industriali.
Bioplastiche e umido urbano
Sul fronte del riciclo l’Italia sta combat tendo una importante battaglia in meri

di Lucia Leonessi
Direttore generale
Cisambiente
Confindustria
to a filiera delle bioplastiche e sistema di raccolta dell’umido urbano.
L’Italia ha formalmente richiesto alla Commissione europea l’autorizzazione a introdurre deroghe nazionali ai divieti di commercializzazione per determinati imballaggi monouso sanciti dalla diretti va Sup. La proposta intende modificare il Dlgs 152/2006 per consentire l’uso di stovi glie e contenitori monouso in ambito Ho ReCa, a condizione che siano realizzati in materiali biodegradabili e compostabili certificati.
La norma nazionale introduce criteri tec nici che potrebbero differire dagli stan dard comuni dell’Unione Europea. È stata attivata la procedura di notifica obbliga toria Tris, ma il tempo stringe, e al 7 lu glio 2026 la Commissione e gli altri Stati membri valuteranno se la deroga italiana possa creare barriere tecniche al commer cio o alterare la concorrenza nel merca to unico.
Per Cisambiente e per il Governo italia no, la sostituzione della plastica tradi zionale con biopolimeri biodegradabili rappresenta una soluzione pienamente compatibile con l’economia circolare. L’Italia è pronta a dimostrare l’efficienza del proprio compostaggio, leader tecno logico capace di garantire continuità alle migliaia di imprese HoReCa anche a fron te di rilievi Ue.
Combustibile solido secondario e decarbonizzazione
Per la decarbonizzazione dell’industria pesante, Cisambiente considera strategi co il Css‑C (combustibile solido seconda rio). Ottenuto dalla micronizzazione di rifiuti non pericolosi non riciclabili (carta e plastica), il Css‑C è fondamentale per ce mentifici e centrali termoelettriche: la sua componente biogenica permette infatti di sostituire i combustibili fossili, abbatten do drasticamente le emissioni di CO2 .
La sfida attuale per le imprese di igiene ur bana è garantire qualità costante del Css‑C prodotto, eliminando inerti e contaminan ti che potrebbero usurare gli impianti di coincenerimento. Questa sinergia incarna perfettamente la visione di “materia ener gia” promossa da Cisambiente, secondo la quale il confine tra servizio ambientale e produzione energetica sfuma in favore di un’economia circolare integrata.
La frazione organica
La produzione di energia da rifiuti è la nuova frontiera competitiva che Cisam biente si è impegnata a promuovere.
La frazione organica (Forsu), pari al 35% dei rifiuti urbani, è oggi al centro di pro cessi di digestione anaerobica “dry” ad alta efficienza. Dal biogas si ottiene biometa no avanzato e, spingendosi sulla frontiera del waste‑to‑hydrogen , si produce idroge no verde tramite reforming o gassifica zione delle biomasse residue. Si tratta di vettori essenziali per i settori hard‑to‑aba te. Tuttavia, le imprese subiscono oggi l’e norme pressione temporale del Pnrr (le cui scadenze sono fissate inesorabilmente a giugno 2026), aggravata dalle incertezze tariffarie generate dall’ingresso di Arera e da iter di permitting frammentati. Cisam biente chiede una radicale semplificazione amministrativa per non vanificare gli in vestimenti in “materia energia”.
I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche Parallelamente, la filiera dei Raee attraver sa una fase di stress strutturale, esacerbata dall’ondata di dismissioni dei vecchi pan nelli fotovoltaici dei primi Conti Energia e dal recepimento della direttiva 2024/884/ Ue, che impone riforme incisive.
Oggi i centri di raccolta sono inadegua ti ai volumi dei pannelli. Soprattutto, esiste un ostacolo industriale: la diffi coltà degli impianti autorizzati a otte ‑ nere l’accreditamento presso il Centro di coordinamento (Cdc) Raee, restando esclusi dai contributi economici. Cisam biente sostiene la necessità di superare l’attuale modello consorziale verso un sistema “industria‑centrico” che garan tisca i vitali “premi di efficienza” a chi investe nell’estrazione di materie prime critiche (Crm).
I veicoli fuori uso
L’Italia vanta una filiera di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso (Elv) strutturata e capillare, in grado di garan tire l’86% di recupero tra riciclo e reim piego, superando i target della vecchia direttiva 2000/53/Ce. Eppure, questo com parto, che conta oltre 1.400 Pmi e 40.000 addetti, è oggi minacciato dalla nuova proposta di regolamento europeo sugli Elv e dal potere contrattuale delle case automobilistiche.
Dalla frazione organica nuovi vettori energetici
Cisambiente, dunque, condivide piena mente le posizioni degli Autodemolitori di qualità (Adq, che sono suoi associati diret ti) e pone l’accento su alcune priorità inde rogabili per tutelare i centri di raccolta e trattamento (Atf):
• autonomia degli impianti e Epr equo: il nuovo regime di responsabilità estesa del produttore deve evitare monopoli dei co struttori. L’operatività degli impianti au torizzati non può dipendere da contratti privati vincolanti; sono necessari contrat ti standard vigilati e un organismo di con trollo terzo e indipendente;
• il nodo del car fluff : l’Italia manca il target di recupero del 95% per carenza di impian ti dedicati al car fluff (plastiche e schiume post‑triturazione). Cisambiente sollecita norme End of waste (Cessazione della qua lifica di rifiuto) chiare e sblocchi autoriz zativi per trasformare questo scarto in Css, garantendone il recupero energetico (R1);
• digitalizzazione e Digital product passport (Dpp): per favorire il reale riutilizzo dei componenti (spesso bloccati da codici sof tware delle case madri), è vitale che il Pas saporto digitale del prodotto garantisca agli Atf accesso immediato alle informazio ni tecniche, ai protocolli di sicurezza per le batterie Ev e ai codici di sblocco dei ricam bi elettronici.
Rifiuti speciali industriali e materie prime critiche
La competitività della manifattura ita liana dipende dalla gestione dei rifiuti speciali industriali, che costituiscono la maggior parte della produzione naziona le. Cisambiente considera questo bacino una “miniera urbana” strategica, essen ziale per estrarre valore e alimentare l’e conomia circolare delle filiere produttive.
Con l’entrata in vigore del Critical raw ma terials act europeo, l’approvvigionamento di materiali strategici è divenuto questio ne di sicurezza nazionale: i rifiuti deri vanti da lavorazioni metallurgiche, scarti chimici, fanghi industriali e sfridi mani fatturieri non sono più un costo di smalti mento, ma un giacimento strategico.
Dobbiamo ammettere, comunque, che l’ostacolo principale al recupe ro dei rifiuti industriali rimane di na tura normativa, poiché l’assenza di decreti ministeriali End of waste per numerose tipologie di scarti industria
li costringe le imprese a richiedere autorizzazioni “caso per caso” (ex artico lo 184‑ter, Dlgs 152/2006). Questo iter si scontra spesso con la disomogeneità in terpretativa delle Regioni e delle Agen zie per la protezione ambientale (Arpa), dilatando i tempi burocratici fino a ren dere antieconomico l’investimento in tecnologie di riciclo.
Conclusioni
In sintesi, sono richiesti, ed auspicabili, tre passaggi che modificherebbero in modo so stanziale l’economia del Paese:
1. un’accelerazione nell’emanazione dei de creti End of waste nazionali per i flussi in dustriali più rilevanti (es. scarti di fonderia, ceneri, solventi recuperati, plastiche miste industriali);
2. semplificazione delle autorizzazioni “ca so per caso”, introducendo tempistiche pe rentorie per gli Enti preposti al rilascio; 3. incentivi fiscali mirati (es. crediti d’im posta potenziati) per le industrie che re‑immettono nei propri cicli produttivi materie prime secondarie certificate deri vanti dal recupero di rifiuti speciali.
L’obiettivo centrale per le imprese asso ciate è la simbiosi industriale, ovvero il processo attraverso il quale lo scarto di un’azienda diventa materia prima per un’altra.
Valorizzare il ruolo degli impianti di trat tamento dei rifiuti industriali significa garantire all’Italia la continuità manifat turiera svincolandola dalla dipendenza dalle importazioni estere di materie pri me e spingendola verso l’obiettivo dello Zero‑waste‑to‑landfill.
In questo panorama pieno, in realtà, di grandi prospettive positive, la centralità del ruolo di Cisambiente conferma, ogni giorno, la necessità di connettere le esi genze dell’industria con i tavoli decisiona li politici, nazionali ed europei. Sia che si tratti di difendere le bioplastiche a Bruxel les o sbloccare gli iter per il Css e l’idroge no, tutelare la rete degli autodemolitori o liberare il potenziale dei rifiuti speciali, la linea dell’Associazione è sempre chiara: l’economia circolare non si fa con i divie ti, ma con l’innovazione tecnologica sor retta da regole chiare, tempi certi e pieno riconoscimento del valore industriale del le imprese.
L’End of waste resta il nodo da sciogliere
Di seguito la rubrica dedicata alle Best Practice. Le pagine sono dedicate a Imprese, Associazioni, Consorzi e altri Enti che propongono le proprie esperienze nel quadro della gestione dei rifiuti e dell’economia circolare.
Sono casi emblematici di innovazione e di buone pratiche che tracciano gli elementi di un impegno concreto nel difficile equilibrio tra compliance e sostenibilità.
per informazioni e contatti: marketing@reteambiente.it
L’economia del mare, il turismo crocieristico, la tutela ambientale e i grandi eventi internazionali stanno ridefinendo il rapporto tra Napoli e il suo porto. In questo scenario si apre ora una prospettiva nuova anche per il sistema di raccolta dei rifiuti nell’area portuale, grazie a una recente interpretazione normativa che potrebbe consentire anche ad Asia Napoli di intervenire direttamente nella gestione dei rifiuti urbani prodotti dalle navi e dalle attività collegate allo scalo cittadino.
Il porto di Napoli rappresenta infatti uno dei principali hub marittimi del Mediterraneo. Ogni anno registra circa 140mila approdi e un traffico di oltre 8 milioni di passeggeri. Di questi, circa 2 milioni arrivano attraverso il comparto crocieristico, con oltre 500 navi da crociera che fanno scalo nel capoluogo campano. Numeri che raccontano la centralità strategica dello scalo non soltanto dal punto di vista turistico ed economico, ma anche sotto il profilo ambientale e dei servizi.
Proprio sul fronte della gestione dei rifiuti si inserisce la nuova circolare Mase del marzo 2026 che apre alla possibilità di affidare la raccolta dei rifiuti urbani prodotti dalle navi attraverso una modifica del contratto di servizio già esistente tra Comune e azienda municipalizzata. La circolare
stabilisce infatti che, “nelle more dell’affidamento del servizio di raccolta da parte del Comune/ATO per conto dell’Autorità marittima, la quota dei rifiuti urbani delle navi, compresi quelli prodotti da passeggeri ed equipaggio nonché i rifiuti accidentalmente pescati, possa essere gestita anche mediante modifica del contratto di servizio rifiuti urbani già in essere, ai sensi dell’articolo 120 del Dlgs 36/2023, previo accordo tra Autorità marittima e Comune/ Ambito ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/1990”
Una prospettiva che potrebbe quindi aprire le porte a un coinvolgimento operativo di Asia Napoli anche nell’area portuale, integrando il servizio di igiene urbana cittadina con quello dello scalo marittimo. Si tratterebbe di un passaggio significativo nella costruzione di un modello sempre più integrato tra città e mare, soprattutto in una fase storica in cui Napoli punta con decisione sulla valorizzazione del waterfront e sulla sostenibilità ambientale.
Negli ultimi anni, infatti, il ruolo di Asia si è progressivamente ampliato. Non più soltanto raccolta rifiuti e spazzamento stradale, ma anche interventi legati alla tutela del mare e delle coste. Dal 2025 l’azienda si occupa infatti della pulizia di 15 tratti di costa della città, un’attività che segna
un cambio di paradigma nella gestione ambientale urbana. È, inoltre, prevista attività di supporto allo spazzamare del Comune di Napoli per la raccolta dei rifiuti.
Un investimento che si inserisce nel più ampio percorso di preparazione all’America’s Cup 2027, evento internazionale che porterà Napoli al centro dell’attenzione mondiale e che richiederà standard elevatissimi di decoro urbano, sostenibilità e qualità ambientale. In questo contesto il mare diventa sempre più una parte integrante delle politiche pubbliche cittadine, e la gestione dei rifiuti portuali rappresenta uno dei tasselli fondamentali.
L’eventuale coinvolgimento di Asia consentirebbe inoltre di rafforzare il coordinamento tra le istituzioni cittadine e l’Autorità marittima, con la possibilità di uniformare procedure, controlli e standard ambientali. La raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, soprattutto in uno scalo con i volumi del porto di Napoli, rappresenta infatti una sfida complessa che richiede organizzazione, continuità operativa e una forte capacità impiantistica e logistica.
Secondo diversi osservatori del settore, l’integrazione del servizio potrebbe produrre benefici sia sul piano ambientale che su quello gestionale, favorendo una

maggiore tracciabilità dei flussi di rifiuti e una più efficace programmazione degli interventi. Il porto, del resto, non è più percepito come uno spazio separato dalla città, ma come una sua naturale estensione, attraversata ogni giorno da milioni di turisti, lavoratori e cittadini.
A sottolineare questa prospettiva è anche l’amministratore unico di Asia Napoli, Domenico Ruggiero, che evidenzia come il tema ambientale legato al mare rappresenti ormai una delle direttrici di sviluppo dell’azienda.
“La possibilità di estendere il nostro raggio d’azione anche all’area portuale rappresenterebbe un’opportunità importante per rafforzare il sistema di gestione ambientale; in modo particolare, sarebbe un ulteriore incentivo per lo sviluppo impiantistico utile a tutto il ciclo di gestione rifiuti della città. Asia ha già avviato un percorso concreto con la pulizia dei tratti di costa
e a supporto delle attività di raccolta dello spazzamare. In vista dell’America’s Cup 2027 vogliamo contribuire a costruire un modello moderno, efficiente e sostenibile, all’altezza delle grandi capitali del Mediterraneo”, dichiara Ruggiero.
L’obiettivo, dunque, sembra essere quello di costruire un sistema integrato capace di connettere igiene urbana, tutela del mare, servizi portuali e grandi eventi internazionali. Una trasformazione che potrebbe segnare un’evoluzione
importante nel ruolo delle aziende pubbliche locali, chiamate sempre più a operare in una dimensione ampia e strategica.
Per Napoli, città che storicamente vive un rapporto profondo e identitario con il proprio mare, la gestione sostenibile del porto diventa così non soltanto una questione tecnica, ma anche un simbolo della nuova idea di città che si intende costruire nei prossimi anni: pulita, moderna e internazionale.
ASIA Napoli è un’azienda integrata nel territorio del Comune di Napoli che effettua servizi di igiene ambientale. Svolge una parte importante del ciclo della gestione dei rifiuti, attraverso i servizi operativi ambientali (raccolta rifiuti, spazzamento e lavaggio strade) e il trasporto dei rifiuti (presso gli impianti di recupero e smaltimento), coprendo l’intero fabbisogno del territorio di Napoli. La raccolta di rifiuti urbani e assimilati in forma indifferenziata e differenziata viene svolta per circa un milione di abitanti dell’intero territorio di Napoli. ASIA effettua anche la raccolta di rifiuti urbani pericolosi, degli indumenti usati, degli ingombranti e rimuove attraverso interventi straordinari gli scarichi abusivi dei rifiuti misti, ripulisce le aree mercatali, svolgendo, inoltre, servizi extra per eventi organizzati dal Comune di Napoli.
di Blumine Srl
Secondo l’European Environment Agency, 1 ogni anno in Europa una quota compresa tra il 4 e il 9% dei capi di abbigliamento invenduti viene distrutta. Tradotto in volumi, sono tra 250 mila e 600 mila tonnellate di capi: vestiti, accessori che finiscono in un inceneritore o in discarica. Il costo ambientale è tutt’altro che marginale, e genera circa 5,6 milioni di tonnellate di emissioni di CO2eq di gas a effetto serra (GHG) ogni anno, un valore quasi equivalente alle emissioni nette totali della Svezia nel 2021. Una quota di invenduto elevata è strutturale nella moda per l’estrema variabilità e imprevedibilità dei gusti dei consumatori che rendono intrinsecamente imprecise le previsioni della domanda. Il regolamento europeo sull’ecodesign dei prodotti
sostenibili (Espr), adottato nel 2024, include il divieto di distruzione dei capi. Una misura che ha il giusto obiettivo di contenere o eliminare un fenomeno dannoso, incluse le emissioni di GHG derivanti dalle azioni di distruzione via incenerimento o in discarica.
Il regolamento prevede per tutte le categorie di beni di consumo gli obblighi:
• di adottare le misure ragionevoli per prevenire la necessità di distruzione dell’invenduto (Articolo 23);
• di rendicontare pubblicamente i volumi di invenduto con le ragioni dello scarto, il trattamento previsto (riuso, riciclo, smaltimento) e le misure adottate per evitare la distruzione (Articolo 24).
Il divieto di distruzione (Articolo 25) è invece specifico

per l’abbigliamento e si applicherà a partire dal 19 luglio 2026. Riguarderà da subito le grandi imprese, mentre le aziende di medie dimensioni (50‑249 dipendenti e fatturato fino a 50 milioni di euro) saranno coinvolte dal 2030. Le piccole e micro (meno di 50 dipendenti, fatturato fino a 10 milioni di euro) sono esentate, ma soggette al generico impegno espresso dall’Articolo 23. Ci sono aspetti critici del provvedimento che potrebbero, nei fatti, rendere difficile o in ogni caso limitarne l’attuazione o generare effetti indesiderati. Una critica spesso sollevata riguarda l’equiparazione di riciclo e distruzione e la conseguente proibizione di riciclare l’invenduto, con le seguenti deroghe: a) motivi di salute, igiene e sicurezza; b) danni causati che non possono essere riparati in modo economicamente vantaggioso (cost‑effective); c) inidoneità dei prodotti all’uso cui sono destinati; d) mancata accettazione dei prodotti offerti in donazione; e) inidoneità dei prodotti alla preparazione per il riutilizzo o alla rigenerazione (inclusa la non fattibilità tecnica della rimozione dei loghi); f) invendibilità dei prodotti a causa della violazione dei diritti di proprietà intellettuale, compresi i prodotti contraffatti; g) distruzione come opzione con il minor impatto ambientale negativo.
1. Briefing, Volumes and destruction of returned and unsold textiles in Europe’s circular economy, European Environment Agency (EEA), marzo 2024.
Questa linea sul riciclo ha un fondamento teorico nell’importanza di preservare lo stock di energia incorporato nel prodotto finito, mantenendolo in uso il più a lungo possibile anziché degradarlo a materia. 2 La tesi nasce pensando a beni durevoli ad alto valore unitario e lunga vita tecnica: macchinari, componenti industriali, edifici, per i quali l’energia incorporata è elevata rispetto al costo di riparazione o rigenerazione. L’abbigliamento presenta un contesto e caratteristiche differenti.
1. L’idoneità all’uso di un capo non è solo tecnica, ma anche stilistica o “estrinseca”. 3 Un prodotto invenduto può essere privo di difetti tecnici, eppure considerato dai consumatori “inidoneo” perché la moda o il gusto personale non sono allineati con le caratteristiche del capo. La deroga c) copre invece la sola inidoneità tecnica, non quella stilistica o percepita.
2. Quando un capo di abbigliamento ha un valore relativamente basso, il criterio di cost‑effectiveness (deroga b)) può rendere la riparazione strutturalmente “non vantaggiosa”, diversamente dal caso di una turbina o di un edificio, dove la riparazione è quasi sempre conveniente. Quando i capi hanno invece prezzi o costi molto elevati, come nel caso di una borsa, un cappotto o una pelliccia, la riparazione tende ad essere quasi sempre conveniente anche nella moda, come per un macchinario.
3. I logo, i marchi o altri elementi distintivi di un marchio sono un altro ostacolo al riuso: potrebbero generarsi effetti negativi sul posizionamento del marchio, oltre che configurare

violazioni dell’IP del marchio quando i capi non fossero rivenduti dal marchio stesso. In alcuni casi i segni distintivi possono essere rimossi, ma la deroga e) si applica solo quando sussista una non‑rimovibilità tecnica del segno. Resta però scoperto il caso in cui il segno sia tecnicamente separabile, e tuttavia non convenga economicamente a nessuno farlo: una zona grigia che la deroga non disciplina. 4. Infine, non possiamo dimenticare la dimensione dei volumi di invenduto di abbigliamento: reimmettere quelle quantità sul mercato senza cannibalizzare il nuovo è un problema che
mette in discussione i modelli di business correnti. In conclusione, la messa al bando della distruzione obbliga l’industria della moda a un salto in avanti verso una maggiore attenzione al design per la longevità e il riuso. Le difficoltà di adattamento non saranno poche e, in assenza di un sistema che favorisca una maggiore circolazione dell’invenduto, certamente non saranno superate individualmente dalle imprese. Aiuterebbe una maggiore comprensione di alcune delle caratteristiche peculiari del settore, in particolare in materia di non equiparazione tra distruzione e riciclo.
2. Il principio che il riciclo equivale a di struzione dello stock di energia incor porato nel prodotto origina dai lavori di Walter Stahel sull’economia circolare ed è ribadito dal Briefing dell’European En vironment Agency citato in nota 1.
3. Delre, Gonzales Torres et alii, Prepara tory study on textiles for product policy instruments. Third Milestone, JRC, Sevil le: European Commission, 2024
Fondata nel 2010, Blumine Srl è specializzata in ricerca, consulenza e formazione per l’ecosistema tessile e moda, con focus su sostenibilità, innovazione, trasparenza supply chain, materiali tessili e valutazione dell’impatto di norme e regolamenti. Il mercato di Blumine spazia lungo tutta la filiera: produttori di fibre, aziende tessili, marchi, fornitori di servizi, fiere e istituzioni nazionali e internazionali. Nel 2010 ha lanciato sustainability‑lab.net, la prima piattaforma del genere in Italia e oggi fonte di riferimento per l’innovazione sostenibile nel tessile e nella moda. Con oltre 3.000 articoli pubblicati, conta più di 4.000 lettori registrati tra imprenditori, manager, professionisti, giornalisti e accademici. Il 35% apre regolarmente la newsletter mensile, a conferma dell’impatto del progetto. Negli ultimi anni ha realizzato progetti internazionali per UNIDO in Nordafrica per lo sviluppo di filiere tessili circolari e per la Commissione Europea, nell’analisi economica della filiera tessile e il coinvolgimento degli stakeholder nel dialogo sulla transizione green.
Le disposizioni sui rifiuti nella conversione del “Decreto Pnrr 5”
a cura di Francesco Petrucci
Redazione normativa Reteambiente
Il Dl 19/2026 ha dettato dispo sizioni urgenti finalizzate ad accelerare la chiusura dei pro getti finanziati dai fondi euro pei in vista del termine di chiu sura degli interventi in Europa del 31 agosto 2026. Converti to dalla legge 50/2026, contie ne anche diverse disposizioni per la gestione dei rifiuti. Alcu ne norme erano già contenu te nel decreto‑legge, altre so no state inserite dalla legge di conversione.
Il testo barrato è stato elimi nato in sede di conversione, le modifiche apportate dalla leg ge di conversione sono eviden ziate in colore. La scelta di ri portare le variazioni con un’ap posita evidenza grafica (come il colore o il barrato) risponde all’esigenza di:
• immediatezza informativa che consente di individuare istantaneamente quali norme sono state abrogate, sostitui te o aggiunte;
• conformità che permette ai soggetti obbligati di adegua re tempestivamente le proprie condotte, minimizzando il ri schio di errori di operatività e il rischio di sanzioni in una mate ria così complessa.
dei Ministri
Decreto‑legge 19 febbraio 2026, n. 19 –
Stralcio1
(Guri 19 febbraio 2026 n. 41)
Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e in materia di politiche di coesione
Titolo I
Disposizioni per l’attuazione del Pnrr (omissis)
Capo II
Disposizioni di accelerazione degli investimenti e di snellimento delle procedure per il conseguimento degli obiettivi del Pnrr (omissis)
Sezione II
Disposizioni in materia di semplificazione e di digitalizzazione delle procedure amministrative in attuazione della Missione 1, Componente 1, del Pnrr (omissis)
Articolo 14
Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché in materia di rifiuti 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modi ficazioni: 0a) all’articolo 212, comma 5, dopo il pri mo periodo è inserito il seguente: “Pos sono iscriversi all’Albo, oltre agli Enti e alle imprese, i liberi professionisti iscrit ti in albi professionali che, per l’esercizio delle attività manutentive espressamen
te previste nei rispettivi ordinamenti professionali, producono rifiuti non pe ricolosi e necessitano di effettuare ope razioni di raccolta e trasporto dei soli rifiuti da essi prodotti limitatamente al le attività manutentive connesse all’eser cizio della professione e nel rispetto delle categorie e delle classi previste per tali operazioni”;
a) all’articolo 216, comma 8‑ septies, le parole: “nella lista verde di cui al re golamento (Ce) n. 1013/2006 del Par lamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006” sono sostituite dalle se guenti: “nell’allegato III al regolamen to (Ue) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024”; b) all’articolo 241, comma 1, dopo le paro le: “delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento” sono inserite le seguenti: “, previste dagli strumenti ur banistici vigenti,” “in conformità alla di sciplina urbanistica”; c) all’articolo 242, comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I permessi, le autorizzazioni e le concessioni acquisi ti nell’ambito della Conferenza di servizi di cui al presente comma sono efficaci per un periodo pari a quello previsto nel pro getto approvato per la realizzazione degli interventi, fatto salvo il caso di mutamen to del contesto ambientale di riferimento o delle modifiche di modifiche progettua li che richiedano una nuova valutazione.”; d) all’articolo 242‑ter :
1) al comma 1, dopo le parole: “del Pia no nazionale di ripresa e resilienza” sono inserite le seguenti: “e del Piano nazio nale per gli investimenti complementa ri al Pnrr (Pnc), di cui all’articolo 1 del decreto‑legge 6 maggio 2021, n. 59, con vertito, con modificazioni, dalla leg ge 1º luglio 2021, n. 101” e le parole: “con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Argomento e glossa
Albo gestori ambientali: iscrizione di nuovi soggetti
ministri di cui all’articolo 7‑ bis ” sono so stituite dalle seguenti: “nell’allegato I‑ bis al presente decreto”; 2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il se guente periodo: “Nelle more dell’adozione da parte delle Regioni delle disposizioni attuative del presente comma, le catego rie di interventi, nonché interventi non ché i criteri e le procedure di valutazione
Il comma 0a, inserito nel decreto‑legge dalla legge di con versione, interviene sull’articolo 212 del Dlgs 152/2006 ampliando la platea di soggetti che possono iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali. Secondo la novella legislativa sono ammessi all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, oltre agli Enti e alle imprese, anche i liberi professionisti iscritti in Albi pro fessionali che, per l’esercizio delle attività manutentive espressamente previste nei loro ordinamenti professio nali, producono rifiuti non pericolosi e hanno bisogno di effettuare la raccolta e il trasporto dei soli rifiuti da essi prodotti, e con riferimento soltanto alle attività manuten tive connesse all’esercizio della professione (es. agrotec nici). Il tutto nel rispetto delle categorie e classi previste per tali operazioni dalla disciplina dell’Albo nazionale gestori ambientali.
Impianti soggetti ad Aia e uso dei rifiuti in “Lista verde”
Con una modifica all’articolo 216 del Codice ambienta le, la lettera a) del comma 1 in commento fa una modifica formale alla disciplina sull’uso dei rifiuti in “Lista verde” negli impianti che operano con Autorizzazione integrata ambientale (Aia).
Prima dell’intervento del Legislatore il riferimento era ai rifiuti contenuti nella “Lista verde” del regolamen to 1013/2006/Ce. Ora si deve guardare all’Allegato III del nuovo regolamento sulle spedizioni di rifiuti 2024/1157/ Ue, il quale presenta alcune differenze rispetto al pre cedente Elenco verde. La modifica si applica dal 22 mag gio 2026, giorno successivo all’entrata in vigore del regolamento europeo 2024/1157/Ue. 2
Immutato il funzionamento della disposizione. I gesto ri degli impianti dotati di Aia possono utilizzare i rifiuti in “Lista verde” previa comunicazione inoltrata all’Au torità competente 45 giorni prima. Resta fermo il rispet to delle “Migliori tecniche disponibili” (Bat/Mtd) relative all’attività industriale esercitata. In questo caso i rifiuti in questione saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il for mulario di identificazione. 3
Bonifiche in area agricola
La lettera b) del comma 1 dell’articolo in commento mo difica l’articolo 241 del Codice ambientale dedicato alla
2. Per approfondimenti, sia consentito rin viare a F. Petrucci, “Import‑export rifiuti, la disciplina al via”, in questa Rivista , n. 349 (05/26), e a F. Petrucci, “Il nuovo testo sui mo
e le modalità di controllo definiti dal Mi nistero dell’ambiente e della sicurez za energetica ai sensi del primo periodo trovano applicazione anche per le aree ricomprese nei siti di competenza regio nale.”.
2. La disposizione di cui al comma 1, let tera a), si applica a decorrere dal 22 mag gio 2026.
disciplina particolare delle bonifiche di terreni agrico li inquinati.
Il decreto del Ministero dell’ambiente deve essere “con forme alla disciplina urbanistica”. Così ha disposto la leg ge di conversione. Il Dl 19/2026 invece aveva stabilito che le aree agricole dovevano essere “previste dagli strumen ti urbanistici vigenti”. Ricordiamo che la bonifica in area agricola è attualmen te disciplinata dal decreto ministeriale 46/2019. In tale provvedimento, all’Allegato 3, si evidenzia che qualora l’area a destinazione agricola sia utilizzata per finalità diverse dalla produzione agroalimentare e dall’alleva mento, consentite dagli strumenti urbanistici vigenti, l’a nalisi di rischio dovrà tenere conto del diverso scenario di esposizione (residenziale, industriale).
Procedimento di approvazione del progetto di risanamento del sito
Inoltre, viene novellato l’articolo 242, comma 13, Dlgs 152/2006, che riguarda il procedimento di approva zione del progetto di bonifica. Questo si svolge in Confe renza di servizi, la riunione di tutte le Amministrazioni interessate dall’attività, le quali devono rilasciare le loro determinazioni. Secondo la novità, i permessi, le autoriz zazioni e le concessioni acquisiti nell’ambito della riunio ne sono efficaci per tutta la durata di tempo indicata nel progetto approvato necessaria per la realizzazione degli interventi, a meno che non muti il contesto ambientale di riferimento in cui è inserito il progetto oppure siano ef fettuate modifiche che richiedono una nuova valutazione.
Interventi e opere in un sito inquinato soggetto a bonifica
Con la novella all’articolo 242‑ter del Dlgs 152/2006 si pre cisa che possono essere realizzati in un sito oggetto di bo nifica anche gli interventi previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr (Pnc). Inol tre, sono incluse anche le attività indicate nell’Allega to I‑ bis alla Parte seconda del Dlgs 152/2006. Si tratta di tutte quelle opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec).
Infine, viene disposto che, finché le Regioni non avran no individuato gli interventi e opere da realizzare nei si ti oggetto di bonifica che non richiedono una preventiva valutazione di fattibilità nonché quelli che invece la ri chiedono, si applicano i criteri statali.
vimenti di rifiuti da e verso l’estero respon sabilizza la Ue e riduce l’uscita dei rifiuti di plastica”, in questa Rivista , n. 329 (07/24).
3. Per approfondimenti, sia consentito rinvia
re a P. Ficco, “Il ‘recupero diretto’ e la proce dura ex articolo 216, comma 8‑septies, ‘Codice ambientale’. Il gemello diverso dell’end of waste”, in questa Rivista , n. 323 (01/2024).
3. Non sono classificate come industrie insalubri, ai sensi dell’articolo 216 del Testo unico delle leggi sanitarie, di cui al Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994, recante l’elenco del le industrie insalubri, pubblicato nella
Argomento e glossa
Gazzetta ufficiale n. 129 nel supple mento ordinario n. 129 alla Gazzetta ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994, e sono, pertanto, escluse dall’applicazio ne della relativa disciplina, le imprese disciplina le imprese che risultino in possesso di autorizzazione integra
Escluse dalle industrie insalubri le imprese con autorizzazioni ambientali
La disposizione prevede l’esonero dalla applicazione della disciplina delle industrie insalubri per le imprese dotate di autorizzazioni ambientali.
Le regole sulle industrie insalubri riguardano tutte quelle attività produttive che, per lavorazioni, emissio ni (fumi, gas, vapori, polveri), scarichi o rumori, posso no causare danni alla salute pubblica o dell’ambiente.
Le industrie coinvolte sono elencate dal decreto ministe riale 5 settembre 1994.
L’esercizio dell’attività insalubre è subordinato a una comunicazione preventiva al Sindaco del Comune com petente territorialmente affinché questi possa valutarne gli effetti sulla salute pubblica. La comunicazione va fat
ta ambientale (Aia), di autorizzazione unica ambientale (Aua) o di autorizza zioni relative alle emissioni in atmo sfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del decreto legislativo 3 apri le 2006, n. 152.
ta dall’impresa 15 giorni prima dell’inizio dell’attività ed è corredata dalla necessaria documentazione. Il pri mo cittadino, se lo ritiene necessario nell’interesse della salute pubblica, può vietare l’attivazione dell’industria o subordinarla a determinate cautele.
La novità normativa stabilisce che non sono classifi cate come “industrie insalubri”, e sono quindi escluse dalla relativa disciplina, le aziende che siano in pos sesso di Autorizzazione integrata ambientale (Aia), di Autorizzazione unica ambientale (Aua) o del le autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfe ra e agli scarichi idrici regolate dal Codice ambientale (Dlgs 152/2006).
Lo scopo della norma è quello di alleggerire gli oneri amministrativi per le imprese.
4. All’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il terzo periodo è soppresso.
5. L’articolo 70 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, è abrogato.
Argomento e glossa
Raee professionali e “uno contro zero”
La disposizione modifica la disciplina sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche reca ta dal Dlgs 49/2014.
L’intervento legislativo cambia gli obblighi dei distribu tori di apparecchiature elettriche ed elettroniche “profes sionali”, cioè dirette alle aziende.
In passato questi operatori, in occasione della consegna di un nuovo apparecchio, avevano la facoltà, ma non l’ob bligo, di ritirare il rifiuto costituito da una apparecchia tura “equivalente” (cd. “uno contro uno”).
Articolo 14‑ bis
Disposizioni in materia di piatti e di altri prodotti in plastica riutilizzabili destinati a entrare in contatto con alimenti
1. Nell’ambito dell’attuazione della di rettiva (Ue) 2019/904 del Parlamento eu ropeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determi nati prodotti di plastica sull’ambiente, i piatti, le posate, le cannucce e gli agita tori per bevande in plastica sono consi derati riutilizzabili e idonei a garantire effettivi molteplici utilizzi per gli stessi scopi per cui sono stati concepiti e sono commercializzabili come tali a condizio
Con la novella legislativa ora invece sono obbligati al ri tiro dell’usato dello stesso tipo di quello acquistato dal cliente, analogamente a quello che fanno i distributori degli apparecchi elettronici diretti alle famiglie. Resta confermata la possibilità per i distributori di Aee “domestici” di ritirare presso il domicilio dell’utente non solo l’apparecchio usato equivalente a quello acquistato dal consumatore, ma altri apparecchi, anche grandi, sen za obbligo di acquisto dell’equivalente da parte del clien te (cd. “uno contro zero”).
ne che corrispondano alle seguenti carat teristiche tecniche:
a) per i piatti in plastica:
1) diametro inferiore a 19 centimetri e peso superiore a 45 grammi;
2) diametro da 19 a 24 centimetri e peso superiore a 80 grammi;
3) diametro superiore a 24 centimetri e peso superiore a 110 grammi;
b) per le posate in plastica (forchette, col telli, cucchiai, bacchette): rapporto tra peso e lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro;
c) per le cannucce in plastica a uso ali mentare: rapporto tra peso e lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro,
salvo che rientrino nell’ambito di appli cazione del regolamento (Ue) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017;
d) per gli agitatori in plastica per bevan de: rapporto tra peso e lunghezza supe riore a 0,5 grammi per centimetro.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trecentosessan tacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conver sione del presente decreto e nel rispetto della normativa vigente in materia di ma teriali e oggetti destinati a venire a con tatto con gli alimenti.
Argomento e glossa
Piatti, bicchieri, cannucce e condizioni di riutilizzabilità
La disposizione introduce una deroga al divieto di im missione sul mercato per alcuni prodotti di plastica “mo nouso” previsto dalla normativa italiana di recepimento della direttiva europea “Sup” (Single use plastic). Il decre to legislativo 196/2021 ha bandito dal mercato, tra gli al tri, piatti, posate, cannucce, agitatori per bevande.
(omissis)
Sezione VIII
Disposizioni urgenti in materia di ambiente
Articolo 27
Programmi di sovvenzione Pnrr per la concessione di contributi in conto capi tale in relazione a investimenti in im pianti di produzione di biometano, di impianti agrivoltaici e di Comuni tà energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo di cui agli In vestimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione
2 – Componente 2 del Pnrr
1. Al fine di garantire la realizzazione di impianti di produzione di biometa no, di impianti agrivoltaici e di Comu nità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo, rispettiva mente relativi agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2, Componente 2, del Pnrr, secondo le modalità previste con decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, sono istituiti appositi programmi di sovvenzione nell’ambito del Pnrr per la concessione di contributi in conto capitale.
2. Il soggetto gestore dei programmi di cui al comma 1 è il gestore dei servi zi energetici – Gse Spa, ai cui oneri; ai connessi oneri gestionali si provvede ai sensi dell’articolo 25 del decreto‑legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con mo dificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Le modalità di gestione dei pro grammi di cui al comma 1 e di trasferi mento delle relative risorse finanziarie sono definite mediante appositi accordi sottoscritti tra il Ministero dell’ambien te e della sicurezza energetica e la socie tà Gse, che si conformano, in relazione a ciascun investimento, alle prescrizio ni previste dal Pnrr di cui alla decisione di esecuzione del Consiglio del 27 no vembre 2025. La società Gse subentra al Ministero dell’ambiente e della sicu rezza energetica nei rapporti in essere con i soggetti che beneficiano dei con tributi relativi agli investimenti di cui al comma 1 sulla base di provvedimenti già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi inclusi compresi
Con la modifica in commento, è possibile per i materiali sopra indicati circolare nel mercato a patto che possieda no determinate caratteristiche che ne consentono la riuti lizzabilità. Si tratta essenzialmente di precisi requisiti di diametro e di peso. Onde dare tempo agli operatori economici di organizzar si, le disposizioni si applicano a decorrere dal 21 apri le 2027.
quelli concernenti l’erogazione dei con tributi medesimi.
3. Fatti salvi i provvedimenti di conces sione e le graduatorie che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati rispettivamente già adotta ti o già approvate, possono accedere al le risorse dei programmi di sovvenzione di cui al comma 1 i progetti, relativi agli investimenti di cui al medesimo comma, che rispettano i requisiti stabiliti dai decreti attuativi di cui all’articolo 14, comma 1, lettere b), c) ed e), del decre to legislativo 8 novembre 2021, n. 199, fermo restando quanto previsto dal pre sente articolo. Gli impianti che accedono ai programmi di sovvenzione di cui al comma 1 e ai corrispondenti regimi di incentivazione in conto esercizio gesti ti dalla società Gse entrano in esercizio entro il termine massimo di ventiquat tro mesi dalla data di comunicazione dei relativi accordi di concessione stipulati ai sensi del comma 6.
4. Le misure di cui al presente articolo devono rispettare il principio di non ar recare un danno significativo agli obiet tivi ambientali, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (Ue) 2020/852 del Par lamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, conformemente alla co municazione della Commissione euro pea 2021/C58/01, del 18 febbraio 2021, recante “Orientamenti tecnici sull’ap plicazione del principio non arrecare un danno significativo a norma del regola mento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza” e alle prescrizioni previste nel Pnrr per i singoli investimenti di cui al comma 1.
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le misu re di sostegno finanziario previste dal presente articolo non sono cumulabi li, in relazione ai medesimi costi am missibili, con altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni, comunque de nominati, a valere su risorse dell’Unio ne europea.
6. Entro il 30 giugno 2026, la società Gse stipula con ciascun soggetto beneficia rio dei programmi di sovvenzione di cui al comma 1 accordi di concessione, fino a concorrenza degli importi allo cati per ciascun investimento di cui al comma 1. In caso di comprovate diffi coltà procedurali o amministrative, il termine di cui al primo periodo è pro rogabile di ulteriori sessanta giorni. Fermo restando quanto previsto al se condo periodo del comma 3, gli accordi di concessione di cui al primo periodo del presente comma specificano anche la tempistica di rendicontazione delle spese ammissibili.
7. Le decisioni di assegnazione dei con tributi in conto capitale da parte della società Gse sono assunte a maggioran za da un comitato indipendente per l’in vestimento istituito allo scopo che opera conformemente alle prescrizioni previ ste dal Pnrr.
8. Entro quarantacinque giorni dalla da ta di stipula degli accordi di cui al com ma 2, la società Gse adotta, per ciascun investimento di cui al comma 1, apposite regole operative per la disciplina: a) delle modalità e dei termini di avan zamento fisico, procedurale e finan ziario degli investimenti, prevedendo, ove necessario, l’individuazione di eventuali strumenti a garanzia della realizzazione degli stessi ai fini del rag giungimento dell’obiettivo di rendicon tazione delle misure del Pnrr, nonché prescrizioni volte a evitare l’allocazione infruttuosa delle risorse, ivi compreso l’obbligo di avvio dei lavori entro un ter mine massimo decorrente dalla data di sottoscrizione dell’atto di concessione; b) delle eventuali modalità di scorri mento degli elenchi per la selezione di progetti ammissibili ai finanziamenti; c) delle modalità per la rendicontazione delle spese ammissibili ai finanziamen ti a valere sulle risorse disponibili nei programmi di sovvenzione; d) delle modalità e delle tempistiche di erogazione dei contributi in conto capi tale.
Argomento e glossa
Incentivi per il biometano
La disposizione introduce appositi programmi di incen tivi del Pnrr per realizzare impianti di produzione di biometano ai sensi della Missione 2, Componente 2, Inve stimento 1.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il budget è di 2.236.020.000 euro.
Questo investimento intende sostenere la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano, non ché riconvertire e migliorare l’efficienza degli impianti di biogas agricoli esistenti (inclusa la Frazione organi ca dei rifiuti solidi urbani – Forsu) per la produzione di biometano per i trasporti, l’industria e il riscaldamento. I programmi di sovvenzione sono definiti tra il Ministe ro dell’ambiente e il Gestore dei servizi energetici (Gse).
Quest’ultimo è anche l’organo che si occupa di gestire i programmi nonché di emanare le regole operative che le imprese devono seguire.
Le imprese che intendono accedere all’agevolazione de
Titolo II
Disposizioni in materia di politiche di coesione (omissis)
Titolo III
Disposizioni finali
Capo I
vono rispettare i requisiti previsti dai decreti mini steriali 15 settembre 2022 e 21 ottobre 2022, ai quali si rimanda.
Il Gse stipula entro il 30 giugno 2026 gli accordi di con cessione con ciascun soggetto beneficiario. Il termine può essere prorogato di 60 giorni per comprovate diffi coltà procedurali o amministrative.
Il 12 maggio 2026 il Gestore dei servizi energetici ha co municato di avere pubblicato i primi provvedimenti di concessione che riportano gli elenchi dei soggetti bene ficiari risultati ammessi nelle rispettive procedure e per i quali si sono concluse con esito positivo le verifiche e i controlli previsti dalla normativa vigente.
Gli impianti vanno realizzati entro 24 mesi dalla data di comunicazione dei relativi accordi di concessione con l’impresa.
Restano fermi i provvedimenti di concessione degli in centivi alle imprese già disposti.
Disposizioni di carattere finanziario e clausola di salvaguardia (omissis)
Articolo 32
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub
Argomento e glossa
Entrata in vigore
blicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo
Il decreto‑legge 19 febbraio 2026, n. 19 è entrato in vigore il 20 febbraio 2026.
Articolo 1 – Legge di conversione
1. Il decreto‑legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripre sa e resilienza (Pnrr) e in materia di po litiche di coesione, è convertito in legge
Argomento e glossa
Entrata in vigore
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub blicazione nella Gazzetta ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello
dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repub blica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Stato, sarà inserita nella raccolta ufficia le degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spet ti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Le disposizioni della legge di conversione del Dl 19/2026 sono in vigore dal 21 aprile 2026.
Consiglio dei Ministri Decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81 (Guri 18 maggio 2026 n. 113)
Attuazione della direttiva (Ue) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 sulla tutela penale dell’ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/Ce e 2009/123/Ce
Codice penale, codice ambientale e 231. La nuova tutela penale dell’ambiente parte dal 2 giugno norme nazionali
Il Dlgs 81/2026 attua la diret tiva 2024/1203/Ue la quale so stituisce le direttive 2008/99/ Ce e 2009/123/Ce già recepi te col Dlgs 121/2011. In 13 arti coli il provvedimento ridisegna l’architettura della tutela pe nale ambientale, intervenen do in modo coordinato sul Co dice penale, sul Dlgs 152/2006 e sul Dlgs 231/2001. Si segnala no l’ampliamento dell’oggetto di tutela dell’articolo 452 bis, C.p., con espressa inclusione dell’habitat, l’estensione delle aggravanti ad effetto specia le, la ridefinizione della clau sola di abusività nell’artico lo 452 quinquiesdecies, C.p. e l’introduzione di nuove fatti specie (commercio di prodotti inquinanti, produzione e com mercio di sostanze ozono lesi ve e di gas a effetto serra). Si rafforza la responsabilità de gli Enti e si istituisce, presso la Procura generale della Cassa zione, un Sistema nazionale di coordinamento contro la cri minalità ambientale, con Stra tegia nazionale di contrasto entro maggio 2027.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, re cante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Con siglio dei ministri” e, in particolare, l’ar ticolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipa zione dell’Italia alla formazione e all’at tuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea” e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recan te “Delega al Governo per il recepimen to delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – legge di delegazione europea 2024” e, in particola re, l’articolo 9;
Vista la direttiva (Ue) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 sulla tutela penale dell’ambiente che sostituisce le diretti ve 2008/99/Ce e 2009/123/Ce;
Visto il Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante “Approvazione del testo definitivo del Codice penale”; Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della respon sabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associa zioni anche prive di personalità giuridi ca, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riu nione del 20 gennaio 2026; Acquisiti i pareri delle competenti Com
missioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2026; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’ambiente e della sicurezza energetica e dell’econo mia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo:
Titolo I
Oggetto e definizioni
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto attua la diretti va (Ue) 2024/1203 del Parlamento euro peo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024 sulla tutela penale dell’ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/Ce e 2009/123/Ce, di seguito denominata “di rettiva”.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applica no le definizioni seguenti: a) “habitat all’interno di un sito protetto”: habitat di specie per cui una zona è clas sificata come zona di protezione specia le a norma dell’articolo 4, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2009/147/Ce, o habitat na turale o habitat di specie per cui un sito è designato come zona speciale di conser vazione a norma dell’articolo 4, paragra
fo 4, della direttiva 92/43/Cee o per cui un sito è classificato come di importanza co munitaria a norma dell’articolo 4, para grafo 2, della direttiva 92/43/Cee;
b) “ecosistema”: complesso dinamico di Comunità di piante, animali, funghi e mi crorganismi e del loro ambiente non vi vente che, mediante la loro interazione, formano un’unità funzionale, e compren de tipi di habitat, habitat di specie e popo lazioni di specie.
Titolo II
Modifiche al Codice penale e disposizioni in materia di contrasto alla criminalità ambientale
Articolo 3
Modifiche al Codice penale
1. Al Codice penale sono apportate le se guenti modificazioni:
a) all’articolo 32‑ quater, dopo le paro le: “452‑ bis,” sono inserite le seguenti: “452‑ bis.1,”;
b) all’articolo 240‑ bis , dopo le paro le: “452‑ bis,” sono inserite le seguenti: “452‑ bis.1,”;
c) all’articolo 452‑ bis:
1) al primo comma, al numero 2), dopo le parole “di un ecosistema,” sono inserite le seguenti: “di un habitat”;
2) il secondo comma è sostituito dal se guente: “La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l’inquinamento è pro dotto alternativamente:
1) in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, stori co, artistico, architettonico o archeologico; 2) in danno di specie animali o vegeta li protette;
3) in danno di un ecosistema di dimensio ni notevoli;
4) in danno di un ecosistema quando l’in quinamento ha effetti durevoli.”;
3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: “Nel caso in cui l’inquinamento di un habitat all’interno di un’area natu rale protetta o sottoposta a vincolo pae saggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ne causi la distruzione, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.
Se dai fatti di cui ai commi precedenti de riva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è aumentata.”; d) dopo l’articolo 452‑ bis è inserito il se guente:
“Articolo 452‑ bis.1 (Commercio di prodotti inquinanti). – Alle pene stabilite dall’ar ticolo 452‑ bis , primo comma, soggiace chiunque abusivamente immette sul mer cato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scari co, l’emissione o l’immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzan ti nell’aria, nel suolo o nelle acque che ne
deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sot tosuolo;
2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
La pena è aumentata se dal fatto deriva: 1) un pericolo per la vita o per l’incolumi tà delle persone;
2) un pericolo rilevante alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o al la flora.
La pena è aumentata da un terzo alla me tà quando l’inquinamento è prodotto al ternativamente:
1) in un’area naturale protetta o sottopo sta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o arche ologico;
2) in danno di specie animali o vegeta li protette;
3) in danno di un ecosistema di dimensio ni notevoli;
4) in danno di un ecosistema quando l’in quinamento ha effetti durevoli.
Nel caso in cui l’inquinamento di un habi tat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, am bientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ne causi la distruzione la pena è aumentata da un terzo a due terzi.”; e) all’articolo 452‑ter, al primo comma: le parole: “all’articolo 452‑ bis ” sono sostitu ite dalle seguenti: “agli articoli 452‑ bis e 452‑ bis.1”; la parola: “nove” è sostituita dalla seguente: “undici”; la parola: “die ci” è sostituita dalla seguente: “dodici”; alla rubrica, dopo le parole “delitto di in quinamento ambientale” sono aggiunte le seguenti: “e di commercio di prodotti inquinanti”; f) dopo l’articolo 452‑ quaterdecies sono inseriti i seguenti: “Articolo 452‑ quinquiesdecies (Nozione di abusività). – Agli effetti della legge pena le, il termine abusivamente si intende ri ferito anche alle condotte poste in essere: 1) in violazione di disposizioni legislati ve dell’Unione europea in materia di sal vaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, protezione della sa lute umana, utilizzazione accorta e razio nale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure desti nate a risolvere i problemi dell’ambiente; 2) in violazione di disposizioni legisla tive, regolamentari o amministrative attuative delle disposizioni di cui al nu mero 1);
3) sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente ovvero con violenza o minaccia o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione.
Articolo 452‑sexiesdecies (Circostanze ag gravanti). – Per i reati previsti dal presen te titolo la pena è aumentata:
1) se dal reato deriva un profitto di rile vante entità;
2) se il fatto è commesso mediante l’uti lizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere.”;
g) l’articolo 733‑ bis è abrogato.
Articolo 4
Produzione e commercio di sostanze ozono lesive
1. Chiunque abusivamente produce, im mette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (Ue) 2024/590 del Parlamen to europeo e del Consiglio, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti, è punito con la reclusio ne da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 80.000.
2. Alle stesse pene soggiace chiunque abusivamente produce, immette sul mer cato, importa, esporta o usa prodotti e apparecchiature, e loro parti, che con tengono sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all’articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui funzionamen to dipende da tali sostanze, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti.
3. Se taluno dei fatti di cui ai commi pre cedenti è commesso per colpa grave, le pene ivi previste sono diminuite da un terzo a due terzi.
Articolo 5
Produzione e commercio di gas a effetto serra
1. Chiunque abusivamente produce, im porta o esporta, gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di mi scele, di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (Ue) 2024/573 del Parlamen to europeo e del Consiglio, o prodotti, apparecchiature e loro parti che conten gono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, è pu nito con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno o dell’ammenda da euro 10.000 a euro 150.000.
2. Chiunque abusivamente immette sul mercato, usa o rilascia alcuna delle so stanze di cui al comma 1, o prodotti, apparecchiature e loro parti che conten gono alcuna di dette sostanze o il cui fun zionamento dipende dalle medesime, è punito con la pena dell’arresto da due a sei mesi o dell’ammenda da euro 1.000 a euro 50.000.
Articolo 6
Disposizioni applicabili
1. Ai reati di cui al presente titolo si ap plicano le disposizioni di cui agli artico li 452‑ decies, 452‑undecies e 452‑ duodecies del Codice penale.
Articolo 7
Pubblicazione della sentenza di condanna
1. La condanna per i reati di cui al tito lo VI‑ bis del Codice penale e di cui al pre sente titolo importa la pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti nell’arti colo 36 del Codice penale.
2. I dati personali della persona condan nata sono riportati solo se sussistono spe cifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse espressamente indicate in sen tenza.
Titolo III
Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Articolo 8
Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, all’articolo 25‑ undecies, sono ap portate le seguenti modificazioni: a) al comma 1:
1) alla lettera a), le parole: “dell’artico lo 452‑ bis ” sono sostituite dalle seguenti: “degli articoli 452‑ bis e 452‑ bis.1,”; 2) alla lettera b), la parola: “novecento” è sostituita dalla seguente: “milleduecento”; b) dopo il comma 1‑ bis sono inseriti i se guenti: “1‑ ter. In relazione alla com missione dei reati previsti dal decreto legislativo attuativo dell’articolo 9 del la legge 13 giugno 2025, n. 91, per la vio lazione degli articoli 4 e 5, si applica all’Ente la sanzione pecuniaria da quat trocento a ottocento quote.
1‑ quater. Per i delitti aggravati ai sen si degli articoli 452‑ bis, secondo, terzo e quarto comma, 452‑ bis.1, secondo, ter zo e quarto comma, e 452‑ quater, terzo comma, del Codice penale, le sanzioni pecuniarie previste dal comma 1 sono aumentate di un terzo. Il medesimo au mento si applica per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 452‑sexiesdecies, primo comma, n. 1, del Codice penale”.
Titolo IV
Altre disposizioni
Articolo 9
Raccolta e trasmissione dei dati statistici
1. Il Ministero della giustizia invia ogni anno alla Commissione europea i seguen ti dati statistici relativi ai delitti di cui al libro II, titolo VI‑ bis, del Codice penale,
alla parte quarta, titolo VI, del decreto le gislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché ai delitti di cui al presente decreto:
a) numero di reati iscritti per i quali è in tervenuta sentenza di condanna o decre to penale di condanna non più soggetti ad impugnazione;
b) numero dei procedimenti definiti con provvedimento di archiviazione;
c) numero delle persone fisiche:
1) nei cui confronti è stata esercitata azio ne penale;
2) nei cui confronti sono stati pronunciati sentenza di condanna o decreto penale di condanna non più soggetti ad impugna zione;
d) numero degli enti:
1) nei cui confronti è stata elevata conte stazione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
2) nei cui confronti è stata applicata talu na delle sanzioni previste dal decreto le gislativo 8 giugno 2001, n. 231; e) la tipologia e l’ammontare delle pene e delle sanzioni irrogate.
2. Il Ministero della giustizia, pubbli ca con cadenza triennale i dati di cui al comma 1 in apposita sezione del proprio sito istituzionale e provvede all’aggiorna mento periodico dei dati pubblicati.
Articolo 10
Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale
1. Al fine di assicurare il coordinamen to e la cooperazione tra tutte le autorità competenti coinvolte nella prevenzione e nella lotta contro i reati ambientali di cui all’articolo 19 della direttiva (Ue) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 sulla tute la penale dell’ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/Ce e 2009/123/Ce, pres so la Procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il Sistema di coordi namento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale di cui fanno parte:
a) il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione e il suo delegato; b) i Procuratori generali presso le Corti d’appello e i loro delegati; c) il Procuratore nazionale antimafia e il suo delegato.
2. Il Procuratore generale presso la Cor te di cassazione è il responsabile del funzionamento del Sistema di coordi namento nell’ambito delle attività di attuazione dell’articolo 6 del decreto le gislativo 20 febbraio 2006, n. 106 e ne convoca le riunioni con cadenza almeno annuale, con possibilità di fissare riunio ni estese alla partecipazione dei rappre sentanti di uffici giudiziari non facenti parte del Sistema. Per la partecipazione al Sistema di coordinamento nazionale
per il contrasto alla criminalità ambien tale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolu menti comunque denominati.
3. Il Procuratore generale presso la Cor te di Cassazione, acquisite le opportu ne informazioni dalle altre autorità competenti di cui al comma 1 e d’inte sa con le stesse, provvede, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presen te decreto, ad emanare le linee‑guida operative del Sistema e di orientamen to volte a garantire l’effettività e l’ef ficacia dell’attività di coordinamento investigativo e le attività di ricognizio ne, diffusione e condivisione di buone prassi, comuni moduli organizzativi, conoscenze e protocolli, programman do le opportune iniziative. Le linee‑gui da sono aggiornate con cadenza almeno biennale. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, nell’ambito dei compiti e delle attività a lui attribuite nel Sistema, può altresì avvalersi della collaborazione specialistica dell’Arma dei Carabinieri, in virtù delle peculiari funzioni di polizia forestale e ambien tale ad essa devolute dal decreto legisla tivo 19 agosto 2016, n. 177.
Articolo 11
Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali
1. Entro il 21 maggio 2027 il Governo ap prova la Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali. A tal fine, lo sche ma della Strategia nazionale è trasmesso alle Camere per l’espressione del pare re da parte delle Commissioni competen ti per materia e per i profili finanziari. Il parere è reso entro il termine di qua rantacinque giorni dalla data di trasmis sione, decorso il quale la Strategia può essere comunque adottata. Del provvedi mento è data adeguata pubblicazione nei siti istituzionali.
2. La Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali individua gli obiettivi strategici e le risorse necessarie per con seguirli, nonché adeguate misure strate giche e normative al fine di raggiungere e mantenere un livello elevato di contra sto a detti crimini.
3. La Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali comprende almeno: a) gli obiettivi e le priorità della politica nazionale in materia di reati ambientali, anche nei casi transfrontalieri, e le moda lità per una valutazione periodica del lo ro conseguimento;
b) i ruoli e le responsabilità di tutte le autorità competenti coinvolte nella lot ta contro i reati ambientali, anche per quanto riguarda il coordinamento e la cooperazione tra le autorità competen ti nazionali e gli organismi competenti
dell’Unione nonché la fornitura di assi stenza alle reti europee che si occupano di questioni direttamente pertinenti al contrasto di tali reati, compresi i casi transfrontalieri;
c) le modalità di sostegno dei professio nisti preposti all’azione di contrasto, una stima delle risorse destinate alla lotta al la criminalità ambientale e una valuta zione delle esigenze future al riguardo; d) le misure necessarie, per aumentare il livello generale di consapevolezza dei cit tadini in materia ambientale.
4. Ogni tre anni, entro il 21 maggio, il Go verno procede, con le modalità di cui al comma 1, a rivedere e aggiornare la Stra tegia nazionale, secondo un approccio ba sato sull’analisi dei rischi, tenendo conto degli sviluppi e delle tendenze in materia nonché delle minacce poste dalla crimi nalità ambientale.
Articolo 12
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all’articolo 256, il comma 4 è sosti tuito dal seguente: “4. Salvo che il fatto co stituisca più grave reato, si applica la pena dell’arresto da due a sei mesi o dell’am menda da duemila a diciottomila euro nei confronti di colui che, pur essendo titola re di autorizzazioni, iscrizioni o comuni cazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le pre scrizioni contenute o richiamate nelle au torizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1‑ bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b). Se i fatti riguardano rifiuti pe
ricolosi, sempre che non ricorrano le con dizioni di cui al comma 1‑ bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b), la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.”
Articolo 13
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate prov vedono all’attuazione del presente de creto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazio ne vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repub blica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 aprile 2026
di Pasquale Fimiani
Avvocato generale presso la Corte di Cassazione
ABSTRACT
Il decreto legislativo 81/2026 ha recepito la diretti va 1203/2024 sulla tutela pe nale dell’ambiente introdu cendo, pur nel generale e condiviso rilievo della incom pletezza del recepimento (peraltro sanabile nel caso di ricorso ad interventi corret tivi), rilevanti novità nella re sponsabilità per i reati am bientali, sia per le modifiche a quelli già previsti (in parti colare il delitto di inquina mento ambientale, ormai in una fattispecie di carattere generale contro le varie for me di compromissione o de terioramento delle più varie componenti ambientali), sia per l’introduzione dei tre nuo vi reati di commercio di pro dotti inquinanti, di produzione e commercio sia di sostanze ozono lesive, sia di gas a ef fetto serra, tutti previsti co me presupposto della re sponsabilità 231.
Premessa
Il decreto legislativo 81/2026 (di seguito anche “decreto legislativo”), recante il re cepimento della direttiva 1203/2024, può essere esaminato sotto diversi profili:
• le ricadute sul versante della responsa bilità penale per i reati ambientali;
• le novità sotto il profilo organizzativo nel contrasto al crimine ambientale;
• la completezza o meno del recepimento.
Il presente intervento si occupa del pri mo aspetto ed è sufficiente precisare, quanto agli altri due:
• che ai profili organizzativi sono de dicati gli articoli 9 (raccolta e trasmis sione dei dati statistici, affidata alla competenza del Mase), 10 (sistema di coordinamento nazionale per il contra sto alla criminalità ambientale, incar dinato presso la Procura generale della Cassazione) ed 11 (strategia nazionale
1. Si riportano le principali osservazioni svolte al riguardo dal sottoscritto, congiun tamente al Procuratore generale Gaeta, in sede di audizione avanti alla Commissione Giustizia della Camera in data 24 febbra io 2026:
“Lo schema di decreto legislativo, pur am pliando la portata applicativa dell’artico lo 452‑bis, non sembra comprendere alcune fattispecie previste dalla direttiva, quali:
• il riciclaggio delle navi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamen to Ue 1257/2013, se tale condotta non rispet ta i requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento (artico lo 3, paragrafo 2, lettera ‘h)’);
• le ipotesi di uccisione, la distruzione, il pre lievo, il possesso, la commercializzazione o l’offerta a scopi commerciali di uno o più esemplari di specie animali vegetali selvati che protette o di prodotti e parti (articolo 3, paragrafo 2, lettere ‘n)’ e ‘o)’);
• l’ ‘immissione o la messa a disposizione sul mercato dell’Unione o l’esportazione dal mer cato dell’Unione di materie prime o prodotti pertinenti’, in violazione del regolamento eu ropeo 2023/1115 (articolo 3, paragrafo 2, let tera ‘p)’).
Ancorché non espressamente prevista, l’e strazione di acque superficiali o sotterranee ai sensi della direttiva 2000/60/Ce del Par lamento europeo e del Consiglio, che provo ca o può provocare danni rilevanti allo stato o al potenziale ecologico dei corpi idrici su perficiali o allo stato quantitativo dei cor pi idrici sotterranei (articolo 3, paragrafo 2, lettera ‘m)’) può invece farsi rientrare nello spettro applicativo dell’articolo 452‑bis C.p., come già affermato dalla Cassazione (senten za 28732/2018).
Quanto alle circostanze aggravanti, si se gnala la mancata inclusione, nell’artico lo 452‑sexiesdecies C.p. che lo schema di decreto prevede di introdurre, dell’ipotesi in cui l’autore del reato ‘ha distrutto pro ve o minacciato i testimoni o i denuncianti’
di contrasto ai crimini ambientali, la cui approvazione è rimessa al Gover no, per la prima volta entro il 21 mag gio 2027 e, successivamente, a cadenza triennale);
• che è generalmente condiviso un giu dizio di incompleto recepimento della direttiva, specialmente per quanto ri guarda aspetti di tutela della biodiversi tà, 1 dovendosi peraltro tenere presente che alle carenze potrà ovviarsi con uno o più decreti correttivi nel termine di 24 mesi dalla data di entrata in vigo re del decreto legislativo in esame, co me previsto dall’articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ri chiamata dall’articolo 1 della legge di delegazione europea 2024 (91/2025) il cui articolo 9 contiene i principi ed i criteri direttivi per l’esercizio della de lega per il ricevimento della diretti va 1203/2024.
(articolo 8, lettera g)), della direttiva). Inol tre, l’ipotesi aggravata in cui ‘il reato ha provocato la distruzione o danni rilevan ti irreversibili o duraturi a un ecosistema’ (articolo 8, lettera a), della direttiva), non espressamente trasposta, potrebbe rientra re nello spettro applicativo dell’articolo 61 n. 7 C.p. solo se si ritenga che il reato am bientale sia assimilabile a quelli contro il patrimonio (mentre il bene giuridico è l’am biente), ovvero sia determinato da motivi di lucro (ipotesi che sembra da escludere per le condotte colpose).
Quanto alle sanzioni per gli Enti, lo schema mantiene l’impostazione sul sistema delle quote, senza riferimenti alla percentuale del fatturato annuo richiesta dalla direttiva. So luzione che quest’ultima sembra ammettere solo nel caso di cui all’articolo 7, paragrafo 3, ultimo periodo, per il quale ‘gli Stati mem bri possono stabilire norme per i casi in cui non sia possibile determinare l’importo del la sanzione pecuniaria sulla base del fattu rato mondiale totale della persona giuridica nell’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell’eserci zio finanziario precedente a quello nel qua le è stata adottata la decisione relativa alla sanzione pecuniaria’.
Non sembra infine allineata alla diretti va la scelta di lasciare all’interpretazione giurisprudenziale l’applicazione dei crite ri interpretativi espressamente indicati sui concetti di rilevanza del danno, pericolo di danno e quantità trascurabile (articolo 3, paragrafi 6, 7 ed 8), a fronte di una previ sione che affida agli Stati membri di prov vedere affinché si tenga conto di tali criteri. Il loro richiamo, quale riferimento interpre tativo del caso concreto, ferma l’autonomia valutativa del Giudice, potrebbe evitare di incorrere in una procedura di infrazione e fornire un riferimento legale uniforme, in tegrativo di quello generale di cui all’artico lo 12 delle disposizioni preliminari al codice civile (Preleggi)”.
Quadro generale delle novità in tema di responsabilità per i reati ambientali
Per quanto riguarda la responsabilità per i reati ambientali, va dato conto in primo luogo dell’introduzione di nuovi reati (tutti presupposto della responsa bilità 231, ai sensi dell’articolo 8 del de creto legislativo), 2 e precisamente:
• il delitto di commercio di prodotti in quinanti, previsto dal nuovo artico lo 452‑ bis.1, C.p.; 3
• il delitto di produzione e commercio di sostanze ozono lesive, previsto dall’arti colo 4 del decreto legislativo;
• la contravvenzione di produzione e commercio di gas a effetto serra, previ sta dall’articolo 5 del decreto legislativo. 4
2. Che ha modificato l’articolo 25‑undecies aggiungendo tali reati tra quelli presuppo sto e rivedendo, nel resto, il regime sanzio natorio.
3. Parallelamente è stato modificato l’ar ticolo 452‑ ter, C.p. (morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale) con l’inclusione, quale delit to causa di tali effetti sulla persona, anche dell’articolo 452‑ bis.1, C.p. (peraltro dimen ticando di aggiornare la rubrica). Riguar do a tale nuovo delitto, nelle osservazioni in sede di audizione (nota 1) si era osserva to: “Si legge nella Relazione che accompagna il testo che il reato di condotta a forma vinco lata e a doppio evento, che richiede che il pe ricolo (comune) generato dall’immissione in commercio del prodotto cagioni, prima, un evento lesivo intermedio – consistente nello scarico, nell’emissione o nell’immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni, ecc. – dal quale poi scaturisca la messa in pericolo o la lesione effettiva del la vita o dell’incolumità di una o più persone. Sembra però configurarsi un punto critico. La direttiva (articolo 3, comma 1) prevede, testualmente: ‘Gli Stati membri assicurano che le condotte elencate al paragrafo 2 e 3 del presente articolo, se intenzionali, nonché le condotte di cui al paragrafo 4 del presente articolo, se poste in essere quanto meno per grave negligenza, costituiscano reato quan do siano illecite’, scandendo poi la defini zione di “illiceità” in base alla violazione di legge (atto legislativo dell’Unione; atto legi slativo, regolamento o disposizione ammini strativa nazionale, ecc.).
L’articolo 4 della direttiva, a sua volta preve de: ‘Gli Stati membri assicurano che le con dotte elencate al paragrafo 2, lettere da a) a d), lettere f) e g), lettere da i) a q), lettera r), punto ii) e lettere s) e t) costituiscano reato e poste in essere quanto meno per grave negli genza’. Come dire che la direttiva contempla che alcune delle condotte incriminate – tra cui quella della immissione nel mercato del prodotto inquinante – possano trovare fon damento anche in una condotta colposa sia pure ispirata a grave negligenza. Sembra, invece, che il Legislatore delegato
A tali nuovi reati l’articolo 6 del decreto legislativo estende l’applicazione degli articoli 452‑ decies, C.p. (ravvedimento operoso), 415‑undecies, C.p. (confisca) e 452‑ duodecies, C.p. (ripristino dello sta to dei luoghi), già applicabili a tutti i de litti ambientali previsti dal Titolo VI‑ bis del Codice penale.
È stato poi modificato il delitto di inqui namento ambientale previsto dall’arti colo 452‑ bis, C.p., con un rafforzamento della tutela per quanto riguarda gli ha bitat protetti, cui è conseguita l’abro gazione dell’articolo 733‑ bis, C.p. (che puniva come contravvenzione “chiun que, fuori dai casi consentiti distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o co
abbia costruito le fattispecie di incriminazio ne esclusivamente sulla base del dolo (peral tro, in alcune ipotesi, specifico).
Occorre allora chiedersi se, al di là della abu siva immissione nel mercato, quantomeno la ‘messa in circolazione’ di tali prodotti non debba recepire tale indicazione (considera to che le altre fattispecie‑base, specie quelle preesistenti, sono pacificamente di tipo do loso) della direttiva, configurando l’ipotesi colposa.
Ciò: a) varrebbe a differenziare la condotta di ‘abusiva immissione nel mercato’ da quel la di ‘messa in circolazione’, ben potendo quest’ultima caratterizzarsi per un sempli ce atteggiamento colposo dell’agente sia pure improntato a grave negligenza; b) verrebbe a soddisfare un criterio generale della diret tiva che parla sì di ipotesi di reato ‘quanto meno per grave negligenza’, ma che mostra, evidentemente, di auspicare, anche se forse senza obbligare, incriminazioni colpose sep pur fondate sulla grave negligenza.
L’esperienza insegna che, soprattutto nel commercio di nuovi prodotti, gli effetti in quinanti non sono spesso prospettati nel pe rimetro volitivo dell’agente neppure quale accettazione del rischio (quindi di dolo even tuale), ma si palesano quale coerente legame di una condizione colposa caratterizzata dal la ‘grave negligenza’ ad esempio, in punto di sperimentazione circa gli effetti stessi. Ci sa rebbe una tutela maggiormente rafforzata. A ciò si potrebbe rimediare inserendo nel te sto dell’articolo 452‑bis.1, la medesima clau sola che compare nell’ultimo comma del successivo articolo 4, che disciplina, con struttura lessicale sostanzialmente analoga, la ‘Produzione e commercio di sostanze ozo no lesive’. In esso si prevede, testualmente: ‘Se taluno dei fatti di cui ai commi precedenti è commesso per colpa grave, le pene ivi pre viste sono diminuite da un terzo alla metà’. Si può immaginare una soluzione subordina ta: dopo le parole ‘o mette comunque in circo lazione’ le parole: ‘per grave negligenza’ [‘un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l’emis sione o l’immissione (…) cagioni una compro missione o un deterioramento significativi e misurabili (…)]”.
munque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione” ), con la defini tiva evoluzione del reato in una fattispe cie di carattere generale contro le varie forme di compromissione o deteriora mento delle più varie componenti am bientali.
Va ricordato che l’inquinamento am bientale 5 fa riferimento alla compromis sione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosiste ma, di un habitat (aggiunto dal decreto in commento), della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. 6
4. Anche in tal caso non è prevista l’i potesi colposa. Valgono le stesse con siderazioni svolte per il delitto di cui all’articolo 452‑ bis.1, C.p. 5. La quale, unitamente al delitto di disa stro ambientale di cui all’articolo 452‑ qua ter, C.p., come integrati per le ipotesi colpose e di pericolo dall’articolo 452‑ quinquies , C.p., copre le ipotesi di reato di cui all’arti colo 3, comma 2, lettera a) della direttiva (che fa riferimento a: “lo scarico, l’emissio ne o l’immissione di un quantitativo di mate rie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che provo chino o possano provocare il decesso o lesio ni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora” ). 6. L’introduzione di un terzo comma che fa riferimento all’inquinamento di un habi tat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, am bientale, storico, artistico, architettonico o archeologico che “ne causi la distruzione” comporta problemi di individuazione del la linea di confine con il delitto di disastro ambientale nella parte in cui punisce “l’al terazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema” (n. 1) o “l’alterazione dell’equi librio di un ecosistema la cui eliminazione ri sulti particolarmente onerosa e conseguibile con provvedimenti eccezionali” (n. 2). È infat ti indubbio che un habitat sia qualificabile come ecosistema, anche in considerazione delle definizioni di nuova introduzione. Il confine tra le due fattispecie va individua to nella contestualizzazione di tale ipotesi di distruzione nell’ambito del reato di in quinamento ambientale, che si distingue da quello di disastro per la reversibilità degli effetti (cfr. Cass. pen., sez. III, n. 15865/2017, secondo cui il reato di inquinamento am bientale non richiede una tendenziale ir reversibilità del danno e le condotte poste in essere successivamente all’iniziale dete rioramento o compromissione del bene non costituiscono un post factum non punibile, ma integrano invece singoli atti di un’unica azione lesiva che spostano in avanti la ces sazione della consumazione, sino a quan
Al riguardo va dato conto della introdu zione, con l’articolo 2, delle definizioni di “habitat all’interno di un sito protet to” e di “ecosistema”, che riproducono in modo identico quelle di cui all’articolo 2 della direttiva.
Quanto alla definizione di “ecosistema” (“complesso dinamico di comunità di pian te, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un’unità fun zionale, e comprende tipi di habitat, habi tat di specie e popolazioni di specie” ), va ricordato che il termine è presente nel le due principali fattispecie di delitti ambientali previste dal nostro Codice pe nale, quelle di inquinamento ambientale (articolo 452‑ bis) e di disastro ambientale (articolo 452‑ quater).
La sua portata non era stata specificata a livello normativo, tanto che a ciò aveva provveduto la giurisprudenza, facendo riferimento alla “equilibrata interazione tra organismi, viventi e non viventi, en tro un determinato ambito, ovvero, se condo la definizione datane in un passato non recente dalla giurisprudenza di que sta Corte, di ‘ambiente biologico natura le, comprensivo di tutta la vita vegetale ed animale ed anche degli equilibri tipici di un habitat vivente’ o, quanto meno, della fauna stessa singolarmente intesa” 7
La nuova definizione è dettata “ai fini del presente decreto” e, quindi, non è for malmente riferibile al reato di disastro ambientale, non facendovi il decreto le gislativo alcun riferimento espresso. La stessa ha però, evidentemente, portata generale, come del resto previsto dall’ar ticolo 2 della direttiva, che la riferisce a tutte le ipotesi di reato ivi previste. La sua portata è chiarita dal consideran do 13), il quale, dopo aver richiamato la definizione poi riprodotta dal Legisla tore nazionale, precisa che “un ecosiste ma dovrebbe comprendere anche i servizi ecosistemici, attraverso i quali un eco sistema contribuisce direttamente o in direttamente al benessere umano, e le funzioni ecosistemiche, che si riferisco no ai processi naturali di un ecosistema. Le unità più piccole, come un alveare, un formicaio o un ceppo, possono far parte di un ecosistema, ma non dovrebbero es sere considerate un ecosistema a sé stan te ai fini della presente direttiva”
Sono state inoltre previste nuove aggra vanti per i delitti ambientali previsti dal Codice penale con l’introduzione del nuovo articolo 452‑ sexiesdecies, C.p., il quale prevede un aumento di pena: 1) se dal reato deriva un profitto di rile vante entità; 2) se il fatto è commesso mediante l’uti lizzo o la presentazione di dichiarazio ni o di documenti falsi o attestanti cose non vere.
Va poi dato conto dell’ampliamento al nuovo reato di commercio di prodotti in quinanti (articolo 452‑ bis.1, C.p.) della disciplina della pena accessoria dell’in capacità di contrarre con la Pubblica amministrazione (articolo 32‑ quater, C.p.) e della confisca cd. “allargata” pre vista dall’articolo 240‑ bis, C.p.
Tale integrazione, inspiegabilmente, non include gli altri reati di nuova introdu zione, nonostante la direttiva non faccia alcuna distinzione al riguardo. Ed infat ti, per quanto riguarda la pubblicazione della sentenza di condanna, l’articolo 7 del decreto legislativo afferma l’applica bilità dell’articolo 36, C.p. per quanto ri guarda sia i delitti di cui al Titolo VI‑ bis, C.p., sia quelli di nuova introduzione (e quindi anche i citati reati di produzio ne e commercio di sostanze ozono lesive e di produzione e commercio di gas a ef fetto serra).
L’introduzione di una clausola generale di abusività della condotta Il decreto legislativo ha introdotto nel Codice penale l’articolo 452‑ quinquiesde cies (Nozione di abusività), per il quale: “Agli effetti della legge penale, il termine abusivamente si intende riferito anche al le condotte poste in essere: 1) in violazione di disposizioni legislati ve dell’Unione europea in materia di sal vaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, protezione della sa lute umana, utilizzazione accorta e razio nale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure desti nate a risolvere i problemi dell’ambiente; 2) in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuati ve delle disposizioni di cui al numero 1); 3) sulla base di autorizzazioni ottenu te fraudolentemente ovvero con violenza o minaccia o mediante la commissione
di reati contro la pubblica amministra zione”
La genesi e la portata di tale norma van no spiegate partendo dalla direttiva e dalla giurisprudenza nazionale.
Nel Codice penale per diversi delit ti ambientali (articoli 452‑ bis, 452‑ qua ter, 452‑sexies e 452‑ quaterdecies, C.p.) è richiesto che la condotta sia commessa “abusivamente”
Tale concetto, per pacifica interpreta zione, non riguarda soltanto i casi in cui l’attività è svolta “clandestinamente”, cioè senza autorizzazione, ma compren de anche le situazioni in cui l’attività si svolga sulla base di autorizzazioni sca dute, palesemente illegittime, nonché il legittimamente ottenute. 8
In generale, si ritengono “abusive” sia “la condotta ‘contra legem’, tenuta in vio lazione della normativa di rango prima rio o secondario, sia le attività ‘contra jus’, svolte in spregio della normativa tec nica di settore, come nel caso delle ‘Best available techniques’ (cd. “Bat”) e quel le che espletate in contrasto con le pre scrizioni imposte nel titolo autorizzativo, in esito a una valutazione unitaria della condotta che consideri l’aspetto tempora le, quantitativo e qualitativo” 9
Anche la mancata osservanza delle pre scrizioni qualifica la condotta come “abusiva”. 10
Inoltre, l’abusività della condotta per violazione di una regola cautelare ha un contenuto ampio, che non deve ne cessariamente riguardare la materia ambientale, potendo essere interessato qualsiasi settore inerente alla gestione dell’attività (si pensi alla disciplina del la sicurezza sul lavoro in materia di fat tori di rischio e di agenti inquinanti), soluzione confermata dalla giurispru denza. 11
In definitiva, nel nostro ordinamento, la condotta “abusiva” idonea ad integrare i delitti indicati comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni, o sulla base di autoriz zazioni scadute o palesemente illegitti me o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali – ancorché non strettamente pertinenti al settore am
do la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili, o comportano una delle conseguenze tipiche previste dal suc cessivo reato di disastro ambientale).
7. Cass. pen., sez. III, n. 18934/2017. 8. Come affermato per il reato di attività or ganizzate per il traffico illecito di rifiuti da Cass. pen., sez. III, n. 21030/2015.
9. Cass. pen., sez. III, 29230/2025 e n. 33089/2021. 10. Cass. pen., sez. III, n. 29417/2019. 11. Cass. pen., sez. III, n. 52436/2017.
bientale – ovvero di prescrizioni ammi nistrative. 12
Secondo la direttiva 1203/2024 tutte le fattispecie di reato descritte alle lette re a/t vanno previste come reato se ille cite (articolo 2, paragrafo 1).
L’illiceità si configura (paragrafo 2) se la condotta viola:
a) un atto legislativo dell’Unione che contribuisce al perseguimento di uno degli obiettivi della politica dell’Unione in materia ambientale di cui all’artico lo 191, paragrafo 1, Tfue; o b) un atto legislativo, un regolamento o una disposizione amministrativa nazio nali o una decisione adottata da un’Au torità competente di uno Stato membro, che dà attuazione alla legislazione dell’Unione di cui alla lettera a). 13
La stessa norma prevede che la condot ta “è illecita anche se posta in essere su autorizzazione rilasciata da un’Autorità competente di uno Stato membro, qualora tale autorizzazione sia stata ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione, o qualora tale autorizzazione violi palesemente i perti nenti requisiti normativi sostanziali” Rispetto al perimetro delineato dalla giurisprudenza nazionale – fatta salva la portata dell’avverbio “anche” presente nella norma di nuovo conio – si registra no due aspetti di restringimento.
Il primo, che caratterizza sia la direttiva, che l’articolo 452‑ quinquiesdecies, C.p., ri guarda il riferimento alla sola violazione di norme ambientali quale presupposto della illiceità/abusività della condotta. 14
Il considerando 8 espressamente giu stifica l’esclusione di norme diverse da quelle ambientali con riferimento all’attività di pesca, richiamando la di sciplina specifica quale idonea in sé a
12. Ex plurimis , Cass. pen., sez. III, n. 46170/2016; conformi le successive senten ze n. 46904/2016, nn. 10515, 15865, 18934 e 52436 del 2017, nonché n. 28732/2018 e n. 560/2020.
13. Rientra in tale previsione la violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione, come si evince dal considerando 10), per il quale, se il titolare dell’autorizzazione “non rispet ta tutti gli obblighi di autorizzazione da essa previsti o altri obblighi giuridici pertinenti non contemplati dall’autorizzazione, il fat to che l’autorizzazione sia legale non esclu de procedimenti penali” nei suoi confronti.
14. Nella direttiva del 2024 si registra al tresì una netta distinzione rispetto alla previsione di quella del 2008, in cui la con
contrastare gli illeciti commessi in ta le ambito, laddove secondo la giurispru denza italiana anche la violazione della disciplina in materia di pesca, qualora strumentale alla commissione di reati ambientali, attribuisce carattere abusi vo alla condotta. 15
La seconda restrizione rispetto al la giurisprudenza sul concetto di “abusivamente” riguarda la mancata ri proposizione nella norma nazionale del riferimento nella direttiva all’ipotesi in cui la condotta è illecita qualora l’auto rizzazione “violi palesemente i pertinenti requisiti normativi sostanziali”.
Per quanto riguarda l’ipotesi in cui l’au torizzazione “violi palesemente i perti nenti requisiti giuridici sostanziali”, tale espressione, secondo il considerando 10, “dovrebbe essere interpretata come ri ferita ad una violazione manifesta e ri levante di pertinenti requisiti giuridici sostanziali e non è intesa a comprende re violazioni dei requisiti procedurali o di elementi minori dell’autorizzazione, o a trasferire l’obbligo di garantire che le autorizzazioni siano legali dalle Autorità competenti agli operatori”
Trattasi di precisazione che allinea so stanzialmente il concetto di “attività il lecita”, ancorché autorizzata, di matrice europea, a quello nazionale di matrice giurisprudenziale.
Da tempo, infatti, la Cassazione 16 si è assestata sull’affermazione che altro è l’illegittimità del titolo ed altro è la sua la “macroscopica illegittimità”, la qua le, pur non costituendo una condizione essenziale per l’oggettiva configurabi lità del reato, rappresenta un significa tivo indice sintomatico della sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito. In pratica, il concetto di “violazione mani festa e rilevante di pertinenti requisiti
dotta illecita veniva fatta dipendere dalla violazione di norme specificamente indica te negli Allegati A e B e nelle relative dispo sizioni attuative.
15. Cfr. Cass. pen., sez. III, n. 41602/2023, se condo cui integra il delitto di inquinamento ambientale la pesca di oloturie e di ricci di mare effettuata in violazione di disposizio ni legislative o regolamentari poste a tutela dell’ambiente marino, che abbia provocato un notevole grado di compromissione, tale da poter assurgere a vero e proprio deterio ramento delle popolazioni e da determinare un significativo squilibrio dell’ecosistema e della biodiversità correlata ai fondali. 16. Ex plurimis , Cass. pen., sez. III, n. 56678/2018.
giuridici sostanziali” non attiene all’a spetto oggettivo dell’illegittimità, ma a quello soggettivo della sua riconoscibili tà da parte dell’operatore.
Le conclusioni cui è pervenuta la giu risprudenza nazionale sul duplice ver sante (abusività per violazione di norma diverse da quelle ambientali, ma con ri flesso sull’ambiente e per palese ille gittimità della condotta) non possono però ritenersi superate dal nuovo artico lo 452‑ quinquiesdecies, C.p., il quale si li mita ad introdurre una disposizione di carattere generale per definire il termi ne “abusivamente” agli effetti della legge penale di carattere non tassativo, ma ri cognitivo di specifici aspetti, senza pe rò chiudere lo spazio, grazie all’avverbio “anche”, a conclusioni giurisprudenziali di carattere più ampio, peraltro espres samente richiamate dalla relazione di accompagnamento.
Pertanto, per i reati che contengono la clausola di “abusività” della condotta, resta applicabile la giurisprudenza con solidata, tenendo presente, quanto al la matrice non ambientale delle norme violate, che in sede di recepimento il Le gislatore nazionale ben può prevedere una tutela più ampia di quella prevista a livello europeo e, quanto alla manife sta illegittimità dell’autorizzazione, che l’inclusione nel concetto di “condotta il lecita/abusiva” (i due termini sono equi valenti) è ammesso dalla stessa direttiva.
Le modifiche al reato di violazione delle prescrizioni in materia di rifiuti
Con il Dl 116/2025 “Terra dei Fuochi”, a fronte della trasformazione in delitti di diversi reati previsti dal Dlgs 152/2006 in materia di rifiuti, 17 fu conferma ta, rispetto al passato, la natura con travvenzionale, con una pena maggiore
17. Si rinvia al P. Fimiani, “Il Dl 116/2025: un intervento (forse) urgente. Il recepimento della direttiva sulla tutela penale dell’am biente ne consentirà la (parziale) revisione”, in questa Rivista , n. 343‑344 (11‑12/2025). L’auspicio di armonizzazione del complessi vo assetto punitivo dei reati ambientali for mulato in quella occasione non è stato però accolto dal decreto legislativo, che è inter venuto solo sul reato di violazione delle pre scrizioni, sanando il mancato riferimento ai rifiuti pericolosi, come precisato nel pa ragrafo. È utile allora richiamare, quan to agli ulteriori aspetti problematici nel rapporto con il Dl “Terra dei Fuochi” ed il Dlgs 152/2006, le osservazioni sullo sche ma di decreto legislativo svolte nel corso
(“ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell’arresto fino a 3 anni” ), della con dotta di chi, “pur essendo titolare di au torizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescri zioni contenute o richiamate nelle auto rizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni”, sia pure con l’aggiunta dell’inciso “sempre che il fat to riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al com ma 1‑bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lette ra b)” (trattasi dei casi in cui la condotta di mancanza di autorizzazione assume carattere di specifica pericolosità). 18
Questa previsione poneva la questione della configurabilità del reato nel caso di violazione delle prescrizioni quando la condotta riguardava rifiuti pericolosi. L’eccezione era chiara nel senso che la violazione delle prescrizioni era espres samente limitata alla natura non peri colosa dei rifiuti ed alla mancanza delle condizioni di presunzione di specifica pericolosità della condotta di cui al com ma 1‑ bis, lettera a), numeri 1) e 2), e let tera b), entrambe espressamente riferite alle condotte relative a rifiuti non peri colosi (ai rifiuti pericolosi fa riferimento il periodo del comma 1‑ bis successivo al le citate lettere a) e b)).
dell’audizione di cui alla nota 1). Si osservò in particolare:
“Lo schema di decreto legislativo non pre vede nulla riguardo ai reati in materia di rifiuti indicati dalla direttiva, evidentemen te, in ragione dell’intervento attuato con il Dl 116/2025, convertito con modifiche dal la legge 147/2025. Riguardo a tale soluzione vanno svolte alcune considerazioni (omis sis). Inoltre, la trasformazione da contrav venzione in delitto della gestione dei rifiuti senza autorizzazione prevista dall’arti colo 256, comma 1, Codice ambientale non tiene conto del fatto che la norma continua nell’incipit a prevedere la clausola ‘fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29‑quat tuordecies, comma 1’, norma che continua a punire come contravvenzione le attività svolte in mancanza di autorizzazione inte grata ambientale.
Tale provvedimento, come noto, è richiesto per le attività particolarmente impattan ti, anche di gestione dei rifiuti, con la con seguenza che sfuggono al recepimento della direttiva proprio le ipotesi di illecito in mate ria di rifiuti di maggiore gravità.
Lo stesso disallineamento si registra per il delitto di gestione di discarica senza autoriz zazione, in quanto anche il comma 3 dell’ar ticolo 256 Codice ambientale, che lo prevede, reca nell’incipit la stessa clausola di salvez za dell’articolo 29‑quattuordecies, comma 1.
Per quanto riguarda la punibilità del la violazione delle prescrizioni nel caso di rifiuti pericolosi, ritenendo inspie gabile una implicita abolitio criminis, trattandosi di fatto più grave, avevamo prospettato 19 che “trattandosi di com portamenti comunque estranei a quelli autorizzati, si dovrebbe ritenere che essi ricadono nella fattispecie generale della gestione di rifiuti senza autorizzazione (d’altra parte è pacifica la configurabili tà di tale reato nel caso di autorizzazio ne, ma di gestione di rifiuti diversi da quelli autorizzati” ). 20
Il decreto legislativo ha sostituito il com ma 4 dell’articolo 256, Dlgs 152/2006, nel primo periodo modificando la pena per quanto riguarda la violazione delle pre scrizioni relativa ai rifiuti pericolosi, ed aggiungendo un secondo periodo in cui si fa espresso riferimento ai rifiuti pe ricolosi.
“Salvo che il fatto costituisca più gra ve reato, si applica la pena dell’arresto da 2 a 6 mesi o dell’ammenda da 2.000 a 18.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli ar ticoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenu te o richiamate nelle autorizzazioni o nel le ipotesi di carenza dei requisiti e delle
Va poi tenuto presente che l’articolo 6 dello schema di decreto legislativo stabilisce l’ap plicabilità delle disposizioni di cui agli ar ticoli 452‑decies (ravvedimento operoso), 452‑undecies (confisca) e 452‑duodecies (ri spristino ambientale) del codice penale ‘ai re ati di cui al presente titolo’, cioè solo a quelli di nuova introduzione, con la conseguente esclusione dall’estensione del perimetro ap plicativo dei delitti ambientali in materia di rifiuti, in quanto collocati separatamente nel Codice ambientale.
Con riferimento al previgente assetto ‘bi nario’ (delitti nel Codice penale e contrav venzioni in materia di rifiuti nel Codice ambientale), la Cassazione (sentenza 15965 del 2020) aveva escluso l’applicabilità al le confische previste dal Codice ambien tale (per i reati discarica non autorizzata e di trasporto illecito di rifiuti) dell’artico lo 452‑undecies, comma quarto, Cod. pen. nella parte in cui prevede, per i soli delitti indicati nel comma primo della medesima disposizione, che, in caso di messa in sicu rezza, bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, non possa essere disposta la confi sca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto dei reati. A tale conclusione era pervenuta valorizzando, tra l’altro, il siste ma riparatorio premiale previsto per gran parte dei reati di natura contravvenzionale del Codice ambientale dalla Parte VI‑bis del
condizioni richiesti per le iscrizioni o co municazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricor rono le condizioni di cui al comma 1‑bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b). Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, sem pre che non ricorrano le condizioni di cui al comma 1‑bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b), la pena è della reclusione da 6 mesi a 3 anni”.
Per quanto riguarda la modifica della pena relativamente ai rifiuti non peri colosi, la pena introdotta dal decreto legislativo è più favorevole, essendo inferiori il massimo sia della pena pe cuniaria, che di quella detentiva; la nuova previsione è quindi applicabi le anche ai fatti commessi in preceden za fino all’entrata in vigore del decreto Terra dei Fuochi (per i fatti commessi in precedenza la sanzione per la viola zione delle prescrizioni relative ai ri fiuti non pericolosi era più favorevole, essendo previsti l’arresto da 1 mese e giorni 15 a 6 mesi o l’ammenda da 1.300 euro a 13.000).
L’introduzione della espressa previsione della violazione delle prescrizioni rela tive ai rifiuti pericolosi sembra confer mare, quanto alle condotte precedenti, che effettivamente si realizzò una im plicita abolitio criminis evidentemente
lo stesso, soluzione (ed argomento) però non più proponibile per i reati in materia di rifiu ti trasformati in delitti. Sembra quindi opportuno estendere le cita te previsioni per i delitti ambientali previsti dal Codice penale a quelli in materia di delit ti nel settore dei rifiuti introdotte dal decre to Terra dei Fuochi. La soluzione che sembra più utile a livello sistematico è quella di inse rire anche i delitti in materia di rifiuti nel Co dice penale”.
18. Recita il comma 1‑ bis: “La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della re clusione da 1 a 5 anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni este se o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’ar ticolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al perio do che precede, i fatti riguardano rifiuti peri colosi, la pena è della reclusione da 2 anni a 6 anni e 6 mesi”
19. Nel citato P. Fimiani, “Il Dl 116/2025: un intervento (forse) urgente”.
20. Cass. pen., sez. III, n. 12349/2005.
per mera dimenticanza del Legislatore (se dal sistema si fosse ricavata la puni bilità della fattispecie, la modifica non sarebbe stata necessaria).
Questo comporterebbe la depenaliz zazione della violazione delle pre scrizioni relative ai rifiuti pericolosi commesse prima dell’entrata in vigore del Dlgs 81/2026 (2 giugno 2026).
Accedendo, invece, alla soluzione che avevamo prospettato (retro), la norma del 2026 dovrebbe ritenersi più favore vole rispetto a quella, in ipotesi applica bile, di cui al comma 1.
Resta da definire quale sia la pena quando ricorrono le condizioni di cui al comma 1‑ bis, poiché il comma 4 fa ad
esse riferimento, per i rifiuti pericolosi e non, con riguardo all’ipotesi negativa (“quando” o “sempre che non ricorrono” tali condizioni).
Che il fatto debba essere sanzionato è di immediata evidenza, essendo impensa bile escludere la punibilità della viola zione di prescrizioni relative ai rifiuti quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deteriora mento:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sot tosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contamina ti o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle stra de di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
L’infelice formula legislativa non può allora che interpretarsi nel senso che il comma 4 riguarda le ipotesi in cui la condotta di violazione delle prescrizio ni non sia caratterizzata da tali specifici requisiti di gravità, mentre, sussisten do gli stessi, si ha un implicito rinvio al comma 1‑ bis, sia pure solo quoad poe nam , cioè senza omologazione degli elementi tipizzanti la condotta di viola zione delle prescrizioni con quella di at tività priva di autorizzazione.
Sintesi sulle principali modifiche a cura di Paola Ficco
Articolo 452 bis.1, C.p., “Commercio di prodotti inquinanti” (introdotto da articolo 3, comma 1, lettera d), Dlgs 81/2026)
Abusiva immissione sul mercato o messa in circolazione di un prodotto il cui impie go (per scarico, emissione o immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni io nizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque) cagiona compromissione o deterioramento significativi e misurabili di:
1) acque, aria o porzioni estese o significa tive del suolo/sottosuolo; 2) ecosistema, habitat, biodiversità (anche agraria), flora o fauna.
Reclusione da 2 a 6 anni e multa da 10.000 a 100.000 euro (rinvio all’arti colo 452 bis, comma 1)
Articolo 4, comma 1, Dlgs 81/2026, “Produzione e commercio di sostanze ozono lesive”
Articolo 4, comma 2, Dlgs 81/2026
Abusiva produzione, immissione sul mer cato, importazione, esportazione, uso o ri lascio di sostanze che riducono lo strato di ozono (allo stato puro o in miscele) ex arti colo 2, lettera a), regolamento 2024/590/Ue, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati.
Abusiva produzione, immissione sul mer cato, importazione, esportazione o uso di prodotti, apparecchiature o loro parti con tenenti sostanze ozono lesive ex articolo 2, lettera b), regolamento 2024/590/Ue, o il cui funzionamento dipenda da tali sostanze, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati.
Reclusione da 2 a 5 anni e multa da 10.000 a 80.000 euro
idem
Articolo 5, comma 1, Dlgs 81/2026, “Produzione e commercio di gas a effetto serra”
Articolo 5, comma 2, Dlgs 81/2026
Articolo 452 quinquiesdecies, C.p., “Nozione di abusività” (introdotto da articolo 3, comma 1, lettera f))
Abusiva produzione, importazione o espor tazione di F gas (puri o in miscele) ex arti colo 2, lettera a), regolamento 2024/573/Ue, o di prodotti, apparecchiature o loro parti che li contengano o ne dipendano.
Abusiva immissione sul mercato, uso o ri lascio degli stessi F gas, o di prodotti, appa recchiature o loro parti che li contengano o ne dipendano.
Norma definitoria e non incriminatrice. Per “abusivamente” si intende l’agire: 1) in violazione di disposizioni Ue in materia ambientale; 2) in violazione di norme le gislative, regolamentari o amministrati ve attuative; 3) sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente o con violenza, minaccia o reati contro la P.a.
Arresto da 6 mesi a 1 anno o ammen da da 10.000 a 150.000 euro
Arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da 1.000 a 50.000 euro
Articolo
Articolo 452 bis, comma 2, C.p., “Inquinamento ambientale”
Condotta/circostanza aggravante Sanzione
Inquinamento prodotto, alternativamente: 1) in area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, archi tettonico o archeologico; 2) in danno di specie animali o vegetali protette; 3) in danno di ecosistema di dimensioni notevoli; 4) in danno di ecosistema con effetti durevoli dell’inquinamento.
Articolo 452 bis, comma 3, C.p. Inquinamento di habitat in area naturale protet ta o sottoposta a vincolo che ne cagioni la distru zione.
Articolo 452 bis, comma 4, C.p. Pericolo per la vita o l’incolumità delle persone de rivante dai fatti dei commi precedenti.
Articolo 452 bis.1, C.p., “Commercio di prodotti inquinanti” i) pericolo per la vita o l’incolumità delle persone; ii) pericolo rilevante per qualità di aria, suolo o ac que, ecosistema, habitat, fauna o flora.
Articolo 452 bis.1, C.p. Stesse quattro ipotesi dell’articolo 452 bis, comma 2 (area protetta o vincolata; specie protette; ecosi stema di dimensioni notevoli; effetti durevoli).
Articolo 452 bis.1, C.p.
Articolo 452 sexiesdecies, C.p., “Circostanze aggravanti”. Aggravanti generali per tutti i delitti del Titolo VI bis, C.p.
Articolo 452 ter, C.p., Morte o lesioni come conseguenza dei delitti ex articoli 452 bis e 452 bis.1 (modificato da articolo 3, comma 1, lettera e), Dlgs 81/2026)
Articolo 452 ter, C.p.
Articolo 452 ter, C.p.
Articolo 452 ter, C.p.
Articolo 452 ter, C.p.
Aumento da un terzo alla metà
Aumento da un terzo a due terzi
Aumento fino a un terzo
Aumento fino a un terzo
Aumento da un terzo alla metà
Distruzione di habitat in area protetta o vincolata. Aumento da un terzo a due terzi
1) profitto di rilevante entità derivante dal reato; 2) fatto commesso mediante utilizzo o presentazio ne di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere.
Tabella 3 – Delitti aggravati dall’evento
Lesione personale (eccettuata quella con malattia di durata non superiore a 20 giorni) quale conseguenza non vo luta dal reo.
Lesione grave quale conseguenza non voluta dal reo.
Lesione gravissima quale conseguenza non voluta dal reo.
Morte quale conseguenza non voluta dal reo.
Morte di più persone, lesioni a più per sone, o morte e lesioni concorrenti, quale conseguenza non voluta dal reo.
Tabella 4 – Abrogazioni
Aumento fino a un terzo
Reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni
Reclusione da 3 a 8 anni
Reclusione da 4 a 11 anni
Reclusione da 5 a 12 anni
Pena dell’ipotesi più grave aumentata fino al triplo (limite massimo: reclu sione 20 anni)
Articolo Riposizionamento
Articolo 733 bis, C.p (abrogato da articolo 3, comma 1, lettera g), Dlgs 81/2026)
La condotta di distruzione o deterioramento di habitat in sito protetto è assorbi ta nella nuova formulazione dell’articolo 452 bis (transito da contravvenzione a delitto).
Elemento
Articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006
Versione previgente (post Dl 116/2025)
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell’ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell’arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o ri chiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quan do non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b)”
Versione vigente (Dlgs 81/2026)
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell’arresto da due a sei mesi o dell’ammenda da duemila a diciottomila euro nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o ri chiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quan do non ricorrono le condizioni di cui al com ma 1 bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b). Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, sempre che non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b), la pe na è della reclusione da sei mesi a tre anni”.
Tabella 6 – Nuovi reati presupposto ex Dlgs 231/2001
Nuovo reato presupposto Quote
Articolo 452 bis.1, C.p. – Commercio di prodotti inquinanti da 400 a 600 quote
Articolo 4, Dlgs 81/2026 – Produzione e commercio di sostanze ozono lesive da 400 a 800 quote
Articolo 5, Dlgs 81/2026 – Produzione e commercio di gas fluorurati a effetto serra da 400 a 800 quote
Note
1) L’articolo 8, Dlgs 81/2026 aggiunge il comma 1 quater all’articolo 25 undecies, Dlgs 231/2001: aumento di un terzo delle sanzio ni pecuniarie per le ipotesi aggravate previste dagli articoli:
• 452 bis, C.p. (commi 2, 3 e 4),
• 452 bis.1, C.p. (commi 2, 3 e 4),
• 452 quater, comma 3, C.p., nonché per l’aggravante del profitto di rilevante entità ex articolo 452 sexiesdecies, comma 1, n. 1, C.p.
2) Per il delitto di disastro ambientale (articolo 452 quater, C.p.), il massimo edittale della sanzione sale da 900 a 1.200 quote.
(Guri 5 marzo 2026 n. 53)
Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2026 – Mud
Con la pubblicazione in Gaz zetta ufficiale del Dpcm 30 gennaio 2026 è approvato il nuovo Modello unico di dichia razione ambientale (Mud), re lativo all’esercizio 2025. La modulistica, da presentare entro il 3 luglio 2026, si inseri sce nel percorso di progressi vo coordinamento con il Rentri e con il nuovo sistema di trac ciabilità dei rifiuti introdot to dal Dm 59/2023. Pur senza modifiche radicali rispetto al la precedente versione, il Mud 2026 introduce alcuni aggior namenti e adeguamenti tec nici, confermando la struttura articolata nelle sei comunica zioni e mantenendo centrale il ruolo della dichiarazione ai fini del monitoraggio dei flussi di rifiuti. (S.F.)
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, re cante “Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambien tale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l’attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale” e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, rubri cato “Modello unico di dichiarazione”, secondo cui, con decreto del Presiden te della Repubblica, emanato ai sen si dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite norme finalizzate a individuare le di sposizioni di legge e le relative norme di attuazione che stabiliscono obbli ghi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in mate ria ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, ai fini della predisposizione del modello unico di dichiarazione;
Visto l’articolo 6, comma 1, della citata legge 70 del 1994, secondo cui, in attesa dell’adozione del decreto del Presiden te della Repubblica di cui all’articolo 1, comma 1, citato, il modello unico di di chiarazione è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
Visto il comma 3 del medesimo artico lo 1 della legge 70 del 1994, secondo il quale il Presidente del Consiglio dei mi nistri dispone, con proprio decreto, gli aggiornamenti del modello unico di di chiarazione;
Rilevato che il modello unico di dichia razione, ai sensi dell’articolo 6, com ma 1, della citata legge 70 del 1994, ha come riferimento gli “obblighi di dichia razione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di at tuazione di cui alla tabella A allegata al la presente legge”;
Visto il decreto del Presidente della Re pubblica 28 dicembre 2000, n. 445, re cante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministra zione digitale”, che contiene, tra l’al tro, la disciplina relativa ai documenti informatici e alla loro formazione, ge stione, conservazione e trasmissione, nonché alle firme elettroniche;
Visto il decreto legislativo 19 ago sto 2005, n. 195, recante “Attuazione del la direttiva 2003/4/Ce sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale”;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia am bientale” e, in particolare, il titolo I, Ca po I della Parte IV ove sono conferiti gli obblighi per la tracciabilità dei rifiuti, nonché il titolo II della medesima Par te IV, relativa agli imballaggi e rifiuti di imballaggio;
Visto, in particolare, l’articolo 220 del ci tato decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede l’obbligo di comunicazione da parte del Consorzio nazionale imbal laggi – Conai, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, dei dati relativi al quantitativo degli imbal laggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, non ché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati pro venienti dal mercato nazionale;
Visto il decreto legislativo 24 giu gno 2003, n. 209, recante “Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai vei coli fuori uso” e successive modificazio ni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 20 novem
bre 2008, n. 188, recante “Attuazione della direttiva 2006/66/Ce concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/Cee” e succes sive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante “Attuazione della diretti va 2012/19/Ue sui rifiuti di apparecchia ture elettriche ed elettroniche (Raee)” e successive modificazioni ed integrazioni”; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, re cante “Disposizioni in materia ambien tale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, che ha in trodotto specifiche disposizioni in ma teria di gestione di rifiuti speciali per talune attività economiche; Visto l’articolo 9‑ bis del decreto‑legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in leg ge, con modificazioni, dalla legge 3 ago sto 2017, n. 123, recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”, che introduce disposi zioni di attuazione della direttiva (Ue) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che mo difica la direttiva 94/62/Ce per quan to riguarda la riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero; Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (Ue) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (Ue) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/Ce su gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”; Visto il decreto legislativo del 23 dicem bre 2022 n. 213, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legi slativo 3 settembre 2020, n. 116, di at tuazione della direttiva (Ue) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/Ce re lativa ai rifiuti e attuazione della di rettiva (Ue) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
Visto il decreto legislativo 3 settem bre 2020, n. 118, recante “Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (Ue) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/Ce, relativa a pile e accumulatori e 2012/19/ Ue sui rifiuti di apparecchiature elettri che ed elettroniche”;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119, recante “Attuazione dell’ar ticolo 1 della direttiva (Ue) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso”;
Visto il regolamento (Ue) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di es sere considerati rifiuti, ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento eu ropeo e del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 8 novem bre 2021, n. 196, recante “Attuazione della direttiva (Ue) 2019/904, del Par lamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’inci denza di determinati prodotti di plasti ca sull’ambiente”; Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, recante “Recepimento della direttiva (Ue) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccol ta per il conferimento dei rifiuti delle na vi, che modifica la direttiva 2010/65/Ue e abroga la direttiva 2000/59/Ce”; Visto il regolamento (Ue) n. 1179/2012 del la Commissione del 10 dicembre 2012, re cante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere con siderati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento (Ue) n. 715/2013 del la Commissione del 25 luglio 2013, re cante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere con siderati rifiuti ai sensi della diretti va 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento di esecuzione (Ue) n. 2022/92 della Commissione del 21 gen naio 2022, recante “Modalità di appli cazione della direttiva (Ue) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie sui da ti di monitoraggio e il formato per la co municazione dei rifiuti accidentalmente pescati” e il regolamento di esecuzio ne (Ue) 2024/917 della Commissione del 22 marzo 2024 che modifica il regola mento di esecuzione (Ue) 2022/92 per quanto riguarda alcuni obblighi di co municazione per i rifiuti accidentalmen te pescati;
Vista la decisione n. 2001/753/Ce della Commissione, del 17 ottobre 2001, rela tiva al questionario che gli Stati membri devono utilizzare per le loro relazioni sull’attuazione della direttiva 2000/53/ Ce del Parlamento europeo e del Consi glio relativa ai veicoli fuori uso; Vista la decisione n. 2005/270/Ce della Commissione, del 22 marzo 2005, come modificata con decisione di esecuzio ne n. 2018/896 della Commissione, del 19 giugno 2018, che stabilisce le tabel le relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; Vista la decisione n. 2005/293/Ce della Commissione, del 1º aprile 2005, che isti tuisce le modalità di controllo dell’os servanza degli obiettivi di reimpiego/ recupero e di reimpiego/riciclaggio fis sati nella direttiva 2000/53/Ce del Parla
mento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso;
Vista la decisione n. 2009/851/Ce del la Commissione, del 25 novembre 2009, che istituisce un questionario ai fini dell’attività di rendicontazione degli Sta ti membri in merito all’attuazione del la direttiva 2006/66/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accu mulatori;
Vista la decisione n. 2011/753/Ue della Commissione, del 18 novembre 2011, che istituisce regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento eu ropeo e del Consiglio;
Visto il decreto del Ministro dell’ambien te e della tutela del territorio e del mare, ora Ministro dell’ambiente e della sicu rezza energetica, del 14 febbraio 2013, n. 22 che adotta il “Regolamento recan te disciplina della cessazione della qua lifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (Css), ai sensi dell’articolo 184‑ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”;
Visto il decreto del Ministro della tran sizione ecologica, ora Ministro dell’am biente e della sicurezza energetica, del 28 marzo 2018 n. 69, “Regolamento re cante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bi tuminoso ai sensi dell’articolo 184‑ ter, comma 2 del decreto legislativo 3 apri le 2006, n. 152”;
Vista la decisione delegata (Ue) n. 2019/ 1597 del 3 maggio 2019 che integra la di rettiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari;
Vista la decisione di esecuzione (Ue) n. 2019/1885 della Commissione, del 6 no vembre 2019, che stabilisce norme per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati relativi alle discariche di rifiuti urbani a norma della direttiva 1999/31/ Ce del Consiglio e che abroga la decisione 2000/738/Ce della Commissione;
Vista la decisione di esecuzione (Ue) n. 2019/665 della Commissione del 17 apri le 2019 che modifica la decisione 2005/270/ Ce che stabilisce le tabelle relative al si stema di basi dati ai sensi della diretti va 94/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di im ballaggio; Vista la decisione di esecuzione (Ue) n. 2019/1004 della Commissione del 7 giugno 2019 che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della diretti
va 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione C (2012) 2384 della Com missione;
Vista la decisione di esecuzione (Ue) n. 2019/2193 della Commissione del 17 di cembre 2019 che stabilisce le modalità per il calcolo, la verifica e la comunica zione dei dati e definisce i formati per la presentazione dei dati ai fini della diret tiva 2012/19/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchia ture elettriche ed elettroniche (Raee); Visto il regolamento Ue 2023/1542 del 12 luglio 2023 relativo alle batte rie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/Ce e il regolamen to (Ue) 2019/1020, e abroga la diretti va 2006/66/Ce;
Vista la direttiva Ue 2025/1892 del Par lamento europeo e del Consiglio del 10 settembre 2025 che modifica la diret tiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti;
Vista la direttiva Ue 2025/794 del Par lamento europeo e del Consiglio del 14 aprile 2025 che modifica le diretti ve (Ue) 2022/2464 e (Ue) 2024/1760 per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono ap plicare taluni obblighi relativi alla ren dicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità;
Visto il regolamento Ue 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle spedizio ni di rifiuti, che modifica i regolamen ti (Ue) n. 1257/2013 e (Ue) 2020/1056 e abroga il regolamento (Ce) n. 1013/2006; Visto il decreto‑legge dell’8 agosto 2025, n. 116, recante “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in ma teria di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, e per l’i stituzione del Dipartimento per il Sud nonché in materia di assistenza alla po polazione colpita da eventi calamitosi”, convertito in legge il 3 ottobre 2025 n. 147; Visto il regolamento (Ue) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (Ue) 2019/1020 e la diretti va (Ue) 2019/904 e che abroga la diretti va 94/62/Ce;
Visto il decreto del Ministro della tran sizione ecologica, ora Ministro dell’am biente e della sicurezza energetica, del 15 maggio 2019, n. 62, recante “Regola mento recante disciplina della cessazio ne della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell’articolo 184‑ter, comma 2, del decre to legislativo 3 aprile 2006, n. 152”; Visto il decreto del Ministro della tran sizione ecologica, ora Ministro dell’am
biente e della sicurezza energetica, del 31 marzo 2020, n. 78, recante “Regola mento recante disciplina della cessa zione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell’ar ticolo 184‑ ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”; Visto il decreto del Ministro della tran sizione ecologica, ora Ministro dell’am biente e della sicurezza energetica, del 22 settembre 2020, n. 188 che adotta il “Regolamento recante disciplina del la cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’artico lo 184‑ter, comma 2, del decreto legislati vo 3 aprile 2006, n. 152”; Vista la decisione di esecuzione (Ue) n. 2021/1752, recante “Modalità di appli cazione della direttiva (Ue) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sulla raccol ta differenziata dei rifiuti di bottiglie di plastica monouso per bevande”; Vista la delibera Arera del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/Rif, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (Mtr‑2) per il secondo periodo regolatorio 2022‑2025”; Vista la delibera Arera del 3 agosto 2023 n. 389/2023/R/Rif, recante “Aggiorna mento biennale (2024‑2025) del metodo tariffario rifiuti (Mtr‑2)”; Vista la determina Arera del 4 novem bre 2021 n. 2 DRif/2021, recante “Ap provazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e del le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chia rimenti su aspetti applicativi della di sciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazio ne 363/2021/R/Rif (Mtr‑2) per il secondo periodo regolatorio 2022‑2025”; Vista la determina Arera del 6 novem bre 2023 n. 1 DTAC/2023, recante “Ap provazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della propo sta tariffaria per il biennio 2024‑2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chia rimenti su aspetti applicativi della di sciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni n. 363/2021/R/Rif e 389/2023/R/Rif”;
Vista la deliberazione Arera del 23 gen naio 2024 7/2024/R/Rif, recante “Ot temperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, sezione seconda, nn 10548, 10550, 10775 del 2023, in materia di re golazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deli berazione dell’autorità 363/2021/R/Rif, e ulteriori disposizioni attuative”; Visto il decreto del Presidente del Consi glio dei ministri 29 gennaio 2025, pub
blicato nella Gazzetta ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2025, recante “Approvazione del modello unico di dichiarazione am bientale per l’anno 2025”; Vista la legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante “Disposizioni per la semplifica zione e la digitalizzazione dei procedi menti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e del le imprese”;
Visto il decreto del Ministro dell’am biente e della sicurezza energetica del 4 aprile 2023, n. 59 recante “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’ar ticolo 188‑ bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”; Visto il decreto del Ministro dell’ambien te e della sicurezza energetica del 28 giu gno 2024, n. 127 recante il “Regolamento recante disciplina della cessazione del la qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri ri fiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184‑ter, comma 2, del decre to legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”; Visto il decreto del Ministro dell’ambien te e della sicurezza energetica n. 354 del 30 ottobre 2023, che al fine di preveni re e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, in par ticolare l’ambiente acquatico, nonché di rispettare gli obblighi derivanti dalla de cisione di esecuzione (Ue) 2021/958 della Commissione, del 31 maggio 2021, defini sce il tasso minimo nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica per il riciclaggio;
Vista la nota prot. n. 26923 del 4 settem bre 2025, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri ha richiesto al Mi nistero dell’interno, al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energeti ca, al Ministero della salute, all’Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (Ispra) e all’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), di comunicare se ritenessero necessario, ovvero opportuno, apportare modifiche ed integrazioni al vigente modello unico di dichiarazione ambientale (Mud); Vista la nota prot.n. 179634 del 1º ot tobre 2025 con la quale il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energe tica ha comunicato la necessità di proce dere all’aggiornamento per l’anno 2026, del modello di dichiarazione ambientale (Mud), rappresentando di aver richiesto il supporto tecnico istruttorio dell’Ispra in collaborazione con Unioncamere per la definizione del nuovo modello; Vista la nota prot. 240490 del 18 di cembre 2025 con la quale il Ministero
dell’ambiente e della sicurezza energeti ca ha trasmesso una proposta di versione aggiornata del modello di dichiarazione ambientale (Mud) valido per l’anno 2026; Considerata la necessità di adottare, per l’anno 2026, un nuovo modello di dichia razione ambientale (Mud), in sostituzio ne di quello vigente, come richiesto dal Ministero dell’ambiente e della sicurez za energetica, in collaborazione con l’I spra, così da poter acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori, in attuazione delle più recenti normative; Sentiti il Ministero dell’interno, il Mini stero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell’ambiente e della sicurez za energetica, il Ministero della salute, l’Ispra, nonché l’Unioncamere; Visto il decreto del Presidente del Consi glio dei ministri del 23 ottobre 2022, con il quale, al SottoSegretario di Stato al la Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma dei decreti, degli atti
e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; Decreta:
1. Il modello unico di dichiarazione am bientale, allegato al decreto del Presiden te del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2025, è integralmente sostituito dal mo dello e dalle istruzioni allegati al presen te decreto.
2. Il modello di cui al presente decre to sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all’anno prece dente, come disposto dalla legge 25 gen naio 1994, n. 70.
3. L’accesso alle informazioni contenute nel modello unico di dichiarazione am bientale è disciplinato dal decreto legi slativo 19 agosto 2005, n. 195. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta uf ficiale della Repubblica italiana.
Avvertenza: Gli allegati al presente provvedimento saranno consultabili sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica all’indirizzo: www. mase.gov.it (sezione bandi e avvisi).
Il presente Dpcm 30 gennaio 2026 rimanda al sito del Mase per la consultazione degli allegati all’atto; riteniamo tuttavia utile segnalare che gli allegati sono reperibili in Normativa Rifiuti in Osservatorio di normativa ambientale in reteambiente.it al seguente link:
https://short.do/GH4D15
di Daniele Bagon
Segretario Albo Gestori Ambientali –Sezione Regionale Liguria
ABSTRACT
È stato pubblicato sulla Gaz zetta Ufficiale n. 53 del 5 mar zo 2026 il Dpcm 30 gennaio 2026 recante l’approvazione del Modello unico di dichiara zione ambientale per l’anno 2026, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’an no 2025.
In base all’articolo 6 della leg ge 25 gennaio 1994, n. 70, il termine per la presentazione del Mud è fissato in 120 gior ni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del Mud dovrà avvenire entro il giorno 3 lu glio 2026.
Il presente commento, che viene pubblicato ogni anno sulla Rivista per guidare i sog getti obbligati alla presenta zione del Mud passo per pas so, chiarisce tutti i punti prin cipali: le Comunicazioni da compilare, la registrazione, le modalità di presentazione e di pagamento, le modalità di trasmissione e le sanzioni per i soggetti obbligati.
Anche nel 2026 occorre presentare il Mud nelle sei diverse Comunicazioni in cui è articolato, in ragione delle dispo sizioni dell’articolo 189, commi 3 e 5 del Dlgs 152/2006. Occorre ricordare che, con la pubblicazione del regolamento Rentri (Dm 4 aprile 2023, n. 59) e con la conclusione delle iscrizioni al nuovo si stema di tracciabilità (13 febbraio 2026) a mente dell’articolo 19, comma 3 del predetto regolamento, a partire dal la prossima annualità dovrebbe essere prevista la messa a disposizione di una sorta di Mud precompilato, eventual mente da integrare e successivamente inviare.
Il nuovo modello di dichiarazione non presenta stravolgimenti rispetto a quel lo precedente ma propone limitate in tegrazioni ed allineamenti rispetto al nuovo sistema di tracciabilità.
Per la dichiarazione relativa all’eser cizio 2025 è stato pubblicato sulla Gaz zetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2026 il Dpcm 30 gennaio 2026 recante l’appro vazione del Modello unico di dichiara zione ambientale per l’anno 2026, che sarà utilizzato per le dichiarazioni rife rite all’anno 2025.
In base all’articolo 6, comma 2‑ bis del la legge 25 gennaio 1994, n. 70, il termi ne per la presentazione del Mud è fissato in 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presenta zione del Mud dovrà avvenire entro il 3 luglio 2026.
L’accesso ai portali per l’invio del Mud
Dal 2025 l’accesso al portale www.mudte lematico.it e al portale www.mudcomu ni.it rispettivamente per la compilazione delle comunicazioni rifiuti, Raee, Vfu ed imballaggi e per la compilazione delle co municazioni rifiuti urbani potrà avveni re esclusivamente tramite Spid, Cie o Cns.
Le modalità di pagamento dei diritti di segreteria
Per quanto riguarda le modalità di pa gamento dei diritti di segreteria nulla cambia rispetto a quanto già previsto lo scorso anno. Per l’invio attraverso il portale Mud Telematico è confermato l’utilizzo di sistemi di pagamento elet tronici sicuri quali carte di credito o altri sistemi di pagamento messi a di sposizione dalle Cciaa o attraverso il circuito dei pagamenti elettronici del la Pubblica amministrazione (PagoPa). Per quanto riguarda il Mud Semplifica to e il Mud Comuni (se inviato via Pec),
il pagamento dei diritti di segreteria po trà avvenire esclusivamente con il cir cuito PagoPa.
Le sei Comunicazioni del Mud
Non cambiano i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione Mud 2026, che resta articolata in sei distinte comunicazioni di seguito elencate. Tali soggetti obbligati sono quelli pre visti dall’articolo 189, commi 3 e 4 del Dlgs 152/2006 come modificato dal Dlgs 3 settembre 2020, n. 116, e dall’ar ticolo 4, comma 8, del Dlgs 8 novem bre 2021, n. 197.
Comunicazione rifiuti
• Comunicazioni (ordinarie e semplifi cate) delle imprese e degli Enti produt tori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
• comunicazioni (ordinarie e semplifica te) delle imprese e degli Enti produttori iniziali (con più di 10 dipendenti) e nuo vi produttori di rifiuti speciali non pe ricolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere:
c) rifiuti da lavorazioni industriali; d) rifiuti da lavorazioni artigianali; g) rifiuti derivanti dalla attività di re cupero e smaltimento di rifiuti, fan ghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da ab battimento di fumi;
• comunicazioni dei soggetti che effet tuano raccolta e trasporto di rifiuti a ti tolo professionale, intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione, recupero e smaltimento di rifiuti, non ché i gestori degli impianti portuali co me previsto dall’articolo 4, comma 8, Dlgs 8 novembre 2021, n. 197;
• consorzi e sistemi riconosciuti per il recupero ed il riciclaggio di particola ri tipologie di rifiuti ad esclusione dei consorzi istituiti per il recupero ed il ri ciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Co municazione imballaggi;
• i gestori del servizio pubblico di raccol ta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera pp), Dlgs 152/2006, con riferimento ai rifiu ti conferiti dai produttori di rifiuti spe ciali ai sensi dell’articolo 189, comma 4, Dlgs 152/2006.
Comunicazione veicoli fuori uso
Come previsto dagli articoli 7, com ma 2‑ bis e 11, comma 3, Dlgs 209/2003, riguarda i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli rientranti nel campo di applicazione del Dlgs 209/2003; resta confermato l’obbligo di compilare an che la Comunicazione rifiuti per veicoli
o rottami non rientranti nella disciplina del sopra citato decreto legislativo.
Comunicazione imballaggi
È composta da due sezioni:
• consorzi: riguarda il Conai, di cui all’articolo 224, Dlgs 152/2006, e i sogget ti di cui all’articolo 221, comma 3, lette re a) e c), Dlgs 152/2006 per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti;
• gestori rifiuti di imballaggio: riguar da i soggetti che gestiscono impianti au torizzati ad effettuare le operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio di cui agli Allegati B e C della Parte quarta del Dlgs 152/2006.
Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee)
Sono tenuti alla compilazione della co municazione i soggetti coinvolti nella raccolta e nel trattamento dei Raee ri entranti nel campo di applicazione del Dlgs 49/2014.
Nel caso in cui il medesimo soggetto di chiarante produca o gestisca anche rifiuti derivanti da apparecchiature elet triche ed elettroniche non rientranti nel campo di applicazione del Dlgs 49/2014, lo stesso deve compilare anche la Comu nicazione rifiuti per i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroni che non rientranti nel campo di applica zione del Dlgs 49/2014.
Comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione
Come previsto dall’articolo 189, com ma 5, Dlgs 152/2006, è la comunicazione da presentare a cura dei soggetti isti tuzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (Co mune o soggetti da questo delegati) rela tivamente alla raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali raccolti sulla base di una convenzione.
Nel caso in cui ricorrano le condizio ni di cui all’articolo 198, comma 2‑ bis, Dlgs 152/2006, la compilazione del le schede Ru e Rt‑NonPub e del modu lo Dru, limitatamente ai rifiuti urbani di cui all’articolo 183, comma 1, lette ra b‑ter), punto 2), è richiesta anche al soggetto che raccoglie tali rifiuti presso le utenze non domestiche, anche qualo ra tale soggetto corrisponda con il ge store del servizio pubblico di raccolta, e che li conferisce al di fuori del servi zio pubblico.
Infatti, in conseguenza della nuo va definizione di “rifiuti urbani” de rivante dalle modifiche apportate
dal Dlgs 116/2020, ai sensi dell’artico lo 183, comma 1, lettera b‑ter), pun to 2) del Dlgs 152/2006, rientrano tra i rifiuti urbani anche i rifiuti indif ferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che so no simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’Alle gato L‑ quater prodotti da attività ri portate nell’Allegato L‑ quinquies. Ne consegue che sono obbligati alla com pilazione di questa sezione anche i soggetti che raccolgono i rifiuti urba ni indifferenziati e da raccolta diffe renziata elencati nell’Allegato L‑ quater, provenienti da utenze non domestiche elencate nell’Allegato L‑ quinquies che si avvalgono di quanto previsto all’ar ticolo 198, comma 2‑ bis
Resta inalterato il principio previsto all’articolo 189, comma 4: nel caso in cui i produttori di rifiuti speciali conferi scano i medesimi al servizio pubblico di raccolta o a un circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera pp), previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gesto re del servizio limitatamente alla quan tità conferita.
Comunicazione
apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee)
In base all’articolo 29, comma 6, Dlgs 49/2014, i produttori si impegnano a co municare i dati contenuti nell’Allegato X al medesimo decreto legislativo al fine di consentire al Comitato di vigilanza e controllo l’elaborazione delle quote di mercato di cui all’articolo 35, comma 1, lettere b) e c) del Dlgs 49/2014.
È tenuta alla presentazione della Comu nicazione produttori di apparecchiatu re elettriche ed elettroniche la persona fisica o giuridica che, ai sensi dell’arti colo 4, comma 1, lettera g), Dlgs 49/2014:
1) è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica Aee recanti il suo nome o mar chio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di Aee e le commercializza sul mercato naziona le apponendovi il proprio nome o mar chio di fabbrica;
2) è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, appa recchiature prodotte da altri fornito ri; il rivenditore non viene considerato “produttore” se l’apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del nu mero 1);
3) è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell’am
bito di un’attività professionale, Aee di un Paese terzo o di un altro Stato mem bro dell’Unione europea;
4) è stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un Paese terzo e vende sul mercato nazionale Aee median te tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a uti lizzatori diversi dai nuclei domestici.
Soggetti esonerati e soggetti che assolvono l’obbligo di presentazione Mud con altre modalità
Sono esonerati dalla presentazione del Mud gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135, C.c. con un volume d’af fari inferiore a euro 8.000,00, le impre se che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’artico lo 212, comma 8 e i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d), g) che non hanno più di 10 dipendenti.
Restano ovviamente esclusi dall’obbli go di presentazione Mud i produttori ini ziali di rifiuti non pericolosi provenienti da attività diverse da quelle di cui all’ar ticolo 184, comma 3, lettere c), d), g)
Con la riscrittura dell’articolo 190 del Dlgs 152/2006 (ad opera del Dlgs 116/2020) sono precisati al comma 6 i soggetti che adempiono all’obbli go del Mud con altre modalità. Si trat ta di imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile, pro duttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ri cadenti nell’ambito dei codici Ateco 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice Eer 18.01.03*, rela tivi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di Ente o impresa quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1 dell’ar ticolo 190.
Tali soggetti possono adempiere all’ob bligo con una delle seguenti modalità: a) con la conservazione progressiva per 3 anni del formulario di identificazione di cui all’articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o dei documenti sostitutivi previsti dall’articolo 193; b) con la conservazione per 3 anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’arti colo 183.
I soggetti sopra indicati non sono quin di tenuti alla presentazione del Mud in quanto assolvono all’obbligo di pre sentazione del Modello unico di di chiarazione ambientale attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto.
Le novità nei contenuti delle Comunicazioni Mud 2026
La modifica più significativa riguarda la Scheda autorizzazioni, scheda che va compilata da tutti soggetti in possesso di autorizzazione, anche in procedura sem plificata, allo svolgimento di attività di recupero o smaltimento rifiuti.
I dati richiesti nella Scheda riformula ta ricalcano quelli richiesti in fase di iscrizione al Rentri, e qualora nell’am bito di tale adempimento si fosse resa necessaria la loro modifica tramite auto certificazione perché precedentemente riportati in modo erroneo nella Scheda autorizzazioni, a maggior ragione sarà cura del compilatore accertarne la corri spondenza con quanto riportato in fase di iscrizione al Rentri.
Oltre all’aggiornamento della Scheda autorizzazioni, al fine di allineare le ti pologie di autorizzazioni attualmente indicate nella dichiarazione ambien tale Mud a quelle previste nel Rentri, sono state aggiornate le diciture relati ve allo stato fisico presenti nella Sche da riformulata e nella Comunicazione semplificata.
L’Allegato I al Dpcm 30 gennaio 2026, “Istruzioni per la compilazione del mo dello unico di dichiarazione ambien tale (Mud)”, riporta, ai punti 7.1 per i soggetti tenuti alla compilazione del la comunicazione relativa ai veicoli fuori uso e ai punti 9.1, 9.2 e 9.3 per i soggetti tenuti alla presentazione del la comunicazione relativa ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettro niche (Raee) rientranti nel campo di applicazione del Dlgs 14 marzo 2014, n. 49 e successive modificazioni, l’ob bligo di conservare i calcoli presso le unità locali qualora la quota di vei coli disciplinati dal Dlgs 209/2003 sia solo stimata con la migliore accuratez za possibile o qualora la quota di Ra ee relativa alle singole categorie di cui all’Allegato III del Dlgs 49/2014 sia so lo stimata con la migliore accuratezza possibile.
L’adeguamento al Dm 28 giugno 2024, n. 127 (End of waste dei rifiuti iner ti da costruzione e demolizione e di al tri rifiuti inerti di origine minerale) ha
prodotto la modifica della dicitura in “aggregati recuperati” dalla preceden te “aggregati riciclati” nella Scheda ma teriali secondari, mentre, nella Scheda Ru prevista nella Comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione al pun to 10.1.2.2 relativo alla raccolta diffe renziata, compare la richiesta del dato relativo alla raccolta selettiva effettua ta dai Comuni con ecocompattatori sulla base di convenzioni, al fine di migliora re la qualità del dato dei rifiuti costituiti da bottiglie in plastica.
Le modalità di trasmissione
Sono invariate le modalità di comunica zione del Mud ordinario e semplificato. La trasmissione avviene esclusivamen te tramite il portale www.mudtelemati co.it. Nel caso in cui l’utente utilizzi il software distribuito da Unioncamere, la compilazione avviene inserendo i da ti nel software che, a conclusione della compilazione, consente di produrre un file (che, nel caso del software Unionca mere, si chiama Mud2026.000). La sua spedizione telematica deve avvenire esclusivamente tramite il portale www. mudtelematico.it.
La Comunicazione rifiuti semplificata deve essere presentata in formato file .pdf, via Pec alla casella comunicazione mud@pec.it. L’invio dovrà contenere un solo Mud in formato .pdf (non è ammes so il formato “immagine”) e nell’oggetto della Pec dovrà essere indicato il codi ce fiscale del dichiarante. Tramite il sito Mud semplificato è resa disponibile una applicazione per compilare la Comuni cazione rifiuti semplificata in maniera guidata ed assistita.
L’utente (dichiarante o delegato) deve registrarsi al sito e confermare le pro prie credenziali a partire dalla mail ri cevuta; la prima registrazione avviene unicamente con Spid, Cns o Cie. Potrà ac cedere al sito indicando codice utente e password se già registrati. Il versamen to dei diritti di segreteria avviene trami te il circuito PagoPa (pari a euro 15,00).
Nel caso di invio non corretto il mitten te riceve sulla casella Pec una comunica zione che la trasmissione non ha avuto effetto, con segnalazione dell’anomalia. Nel caso di invio corretto il mittente ri ceve sulla casella Pec una ricevuta di av venuta consegna.
Studi e consulenti potranno inviare di chiarazioni semplificate dalla propria casella Pec indicando nell’oggetto il co dice fiscale del dichiarante. Tuttavia, per ogni Pec sarà possibile inviare una
sola dichiarazione con le modalità sopra indicate.
La Comunicazione rifiuti urbani pre sentata dai Comuni va compilata esclu sivamente tramite il portale www. mudcomuni.it. Qualora non in posses so di firma digitale dopo la compilazio ne sul portale dedicato, occorrerà anche inviare la sola scheda anagrafica con firma autografa (in file .pdf), accompa gnata da copia del documento di identità del sottoscrittore, via Pec, all’indirizzo comunicazionemud@pec.it (se la comu nicazione è firmata digitalmente, non è necessario inserire la copia del docu mento d’identità).
I diritti di segreteria sono pari a euro 10,00 in caso di spedizione telematica e pari a euro 15,00 in caso di spedizione cartacea. Il diritto di segreteria può es sere corrisposto nel caso di spedizione telematica con carta di credito, PagoPa o avvalendosi del servizio fornito dall’Isti tuto di pagamento InfoCamere. Nel caso di trasmissione tramite Pec il diritto di segreteria va versato esclusi vamente utilizzando il servizio Avviso di pagamento PagoPa (cd. “modello 3” di PagoPa).
Non si possono accogliere invii di più comunicazioni semplificate con un’uni ca Pec.
Le sanzioni
Comunicazione rifiuti
L’articolo 258, comma 1, Dlgs 152/2006 prevede, nel caso di omissione nella presentazione del Mud ovvero trasmis sione incompleta o inesatta, la sanzio ne amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a 10.000,00; se la comunicazio ne è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabi lito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministra tiva pecuniaria da euro 26,00 a 160,00.
Comunicazione apparecchiature elettriche ed elettroniche
Le sanzioni sono invariate: nei casi di Mud omesso ovvero incompleto o ine satto sono previste le sanzioni di cui all’articolo 38, comma 2, lettera h), Dlgs 14 marzo 2014, n. 49, secondo cui: “Il produttore che, entro il termine sta bilito col decreto di cui all’articolo 29, comma 2, non effettua l’iscrizione al Re gistro nazionale o non effettua le comu nicazioni delle informazioni ivi previste, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è soggetto alla sanzione am
ministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000”
Comunicazione veicoli fuori uso L’articolo 13, comma 7 del Dlgs 209/2003, a seguito delle modifiche apportate dal Dlgs 119/2020, prevede una modifica del le sanzioni relative alla Comunicazione Vfu: “Chiunque non effettua la comunica zione prevista dall’articolo 11, comma 3, o la effettua in modo incompleto o ine satto è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro. Nel caso di mancata presentazione della predetta comunicazione si applica altresì la sospensione dell’autorizzazio
Sezione Anagrafica
Sezione Rifiuti
Sezione Intermediazione
Comunicazione Veicoli Fuori Uso
ne per un periodo da 2 a 6 mesi. La comu nicazione effettuata in modo incompleto o inesatto può essere rettificata o com pletata entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di presentazione previ sta per la stessa comunicazione”
Qualora l’impresa si accorga di aver sba gliato la modalità di presentazione della dichiarazione semplificata può evitare la sanzione ripresentando la dichiara zione nella modalità corretta (pagando nuovamente il diritto di segreteria), in dicando nell’anagrafica del modello “annulla e sostituisce la precedente pre sentata in data dd/mm/yyyy”.
Mud 2026: schede e moduli
Oltre alla sezione Anagrafica, che ser ve per l’identificazione del soggetto di chiarante, la disciplina Mud prevede che vengano compilate solo le sezioni (o co municazioni), ed all’interno di queste le schede ed i moduli, inerenti la propria attività. Nel caso i soggetti obbligati non abbiano invece effettuato alcuna del le attività per le quali è prevista la pre sentazione del Mud nel corso dell’anno 2025, non è richiesta la presentazione di un Mud in bianco.
Nella Tabella 1 che segue si riassume la struttura complessiva del Mud.
Sezione Consorzi
Sezione Gestori rifiuti di imballaggio
Comunicazione Raee
Comunicazione produttori di Aee
Scheda SA1
Scheda Autorizzazioni
Scheda Riciclaggio
Comunicazione Rifiuti
Scheda Rifiuti
Scheda Materiali
Scheda INT – Intermediazione
Scheda AUT – Autodemolitore
Scheda ROT – Rottamatore
Scheda FRA – Frantumatore
Comunicazione Imballaggi
Scheda SRIU, SMAT, STIP, SBOP
Scheda CONS
Scheda IMB
Scheda CR RAEE – Centri di raccolta
Scheda TRA‑RAEE – Impianti di tratta mento
Scheda IMM‑AEE
Scheda RTOT‑SCF
Scheda R‑PROD
Comunicazione Rifiuti urbani e raccolti in convenzione
Scheda RU
Scheda CG
Per tutte le sezioni, tranne la Comuni cazione rifiuti semplificata
Per i soli soggetti autorizzati a svolgere attività di gestione dei rifiuti
Per i soli soggetti che effettuano il rici claggio finale dei rifiuti urbani e/o dei rifiuti di imballaggio
Moduli RT, RE, DR, TE, MG
Moduli UO e UD
Moduli RT‑VEIC, DR‑VEIC, TE‑VEIC, MG‑VEIC
Moduli UO‑CONS e DR‑CONS
Moduli RT‑IMB, DR‑IMB, TE‑IMB, MG‑IMB
Moduli RT‑RAEE, DR‑RAEE, TE‑RAEE, MG RAEE
Modulo DR‑AEE
Moduli CS, DR‑U, RT‑CONV, RT‑NonPub
Modulo MDCR
Nella compilazione del Mud vanno utilizzate le classificazioni (e approssimazioni) indicate nella Tabella 2.
Tabella 2 – Classificazioni (e approssimazioni)
Classificazione dei rifiuti Allegato D alla Parte quarta del Dlgs 152/2006. Per i rifiuti pericolosi non deve essere ri portato il segno grafico dell’asterisco
Classificazione Istat Classificazione delle attività economiche Ateco in vigore nell’anno di riferimento
Spedizioni transfrontaliere dei rifiuti
Regolamento 1013/2006/Ce
Approssimazioni Per le quantità numeriche utilizzare le unità di misura indicate. Ove necessario, ap prossimare alla 2 a o alla 3 a cifra decimale arrotondandole all’unità superiore se la 3a o la 4 a cifra decimale sono superiori a 5

Preparazione alla verifica iniziale e alla verifica di aggiornamento
• Modulo generale per tutte le categorie
• Modulo specialistico Raccolta e trasporto rifiuti (categorie 1, 4 e 5)
• Modulo specialistico Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi (categoria 8)

• Modulo specialistico Bonifica dei siti inquinati (categoria 9)
• Modulo specialistico Bonifica siti e beni contenenti amianto (categoria 10)
Il corso è erogato attraverso moduli video registrati. È possibile esercitarsi con i quiz di verifica senza limiti. Per iscriversi:


Riciclaggio navi, il MinInfrastrutture aggiorna le istruzioni operative del 2019
Dal 3 aprile 2026 entrano in vi gore i nuovi modelli di certifi cazione per riciclaggio delle navi e inventario dei materiali pericolosi destinati agli arma tori delle navi battenti bandie ra italiana avviate a demolizio ne presso impianti autorizza ti dell’Ue.
Il decreto dirigenziale 18 mar zo 2026, n. 409 del Ministero delle infrastrutture e dei tra sporti adegua la documenta zione nazionale alle decisio ni di esecuzione Ue 2026/116 e 2026/121 della Commissio ne europea, che hanno ag giornato i format dei certifi cati previsti dal regolamen to 1257/2013/Ue sul riciclaggio delle navi. L’intervento si inse risce nel processo di armoniz zazione tra disciplina uniona le e diritto internazionale suc cessivo all’entrata in vigore, il 26 giugno 2025, della Con venzione di Hong Kong sul ri ciclaggio sicuro e ambiental mente corretto delle navi, al fine di garantire uniformità dei controlli, tracciabilità delle so stanze pericolose e conformi tà delle operazioni di demoli zione agli standard europei e internazionali. (S.F.)
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Decreto dirigenziale 18 marzo 2026, n. 409
(Comunicato pubblicato sulla Guri 2 aprile 2026 n. 77)
Modifiche al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 maggio 2019, recante “Riciclaggio delle navi – Istruzioni operative per la vigilanza, le visite ed il rilascio dei certificati alla nave nonché per le autorizzazioni all’Organismo riconosciuto di cui all’articolo 3 del decreto interministeriale 12 ottobre 2017”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 8 giugno 2019, n. 133
Il Comandante generale del Corpo delle
Capitanerie di porto
Guardia Costiera
Visto il regolamento (Ce) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi;
Visto il regolamento (Ue) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 novembre 2013 relativo al riciclaggio del le navi e che modifica il regolamento (Ce) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/Ce; Vista la Convenzione internazionale per un riciclaggio delle navi sicuro e compa tibile con l’ambiente, fatta a Hong Kong il 15 maggio 2009;
Visto il Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante Codice della navigazione;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, re cante sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, re cante nuove norme in materia di proce dimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante attuazione della diretti va 2009/15/Ce relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di con trollo delle navi e per le pertinenti attivi tà delle amministrazioni marittime;
Visto il decreto legislativo 6 settem bre 2011, n. 164, recante attuazione della direttiva 2009/21/Ce relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera;
Visto il decreto del Presidente della Re pubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l’ese cuzione del Codice della navigazione;
Visto il decreto del Presidente della Re pubblica 8 novembre 1991, n. 435, recan te approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Visto il decreto del Ministro della sanità 20 agosto 1999, recante ampliamento del le normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compre si quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’articolo 5, comma 1, lette ra f), della legge 27 marzo 1992, n. 257,
recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto, pubblicato nel la Gazzetta ufficiale della Repubblica ita liana 22 ottobre 1999, n. 249; Visto il decreto del Ministro delle infra strutture e dei trasporti 12 ottobre 2017, recante disciplina delle procedure au torizzative per il riciclaggio delle navi, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 24 ottobre 2017, n. 249; Visto il decreto del Ministero delle infra strutture e dei trasporti 27 maggio 2019, recante riciclaggio delle navi – istruzio ni operative per la vigilanza, le visite ed il rilascio dei certificati alla nave nonché per le autorizzazioni all’Organismo rico nosciuto di cui all’articolo 3 del decreto interministeriale 12 ottobre 2017, pubbli cato nella Gazzetta ufficiale della Repub blica italiana 8 giugno 2019, n. 133; Visto il decreto del Ministero delle infra strutture e dei trasporti 25 giugno 2025, recante modifiche al decreto 27 mag gio 2019, recante “Riciclaggio delle navi –istruzioni operative per la vigilanza, le visite ed il rilascio dei certificati alla na ve nonché per le autorizzazioni all’organi smo riconosciuto di cui all’articolo 3, del decreto 12 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italia na 12 luglio 2025, n. 160, al fine di estende re l’ambito di applicazione del medesimo alla Convenzione Internazionale di Hong Kong, entrata in vigore il 26 giugno 2025 ed in corso di ratifica da parte dell’Italia; Vista la decisione di esecuzione (Ue) 2026/116 della Commissione del 19 gen naio 2026 che modifica la decisione di esecuzione (Ue) 2016/2321 della Commis sione concernente il formato del certifi cato di idoneità al riciclaggio rilasciato a
norma del regolamento (Ue) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi; Vista la decisione di esecuzione (Ue) 2026/121 della Commissione del 19 gen naio 2026 che modifica la decisione di esecuzione (Ue) 2016/2325 concernente il formato del certificato relativo all’inven tario dei materiali pericolosi rilasciato a norma del regolamento (Ue) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi; Ritenuto necessario dare attuazione alle decisioni della Commissione con cui sono stati modificati il “certificato di idonei tà al riciclaggio” ed il “certificato relati vo all’inventario dei materiali pericolosi” da rilasciare alle navi battenti bandiera italiana; Ritenuto, conseguentemente, necessa rio modificare il decreto del Ministe ro delle infrastrutture e dei trasporti 27 maggio 2019, recante “Riciclaggio del le navi – istruzioni operative per la vigi lanza, le visite ed il rilascio dei certificati alla nave nonché per le autorizzazioni all’Organismo riconosciuto di cui all’arti colo 3 del decreto interministeriale 12 ot tobre 2017”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 8 giu gno 2019, n. 133, per il seguito “decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 maggio 2019”; Decreta
Articolo 1
Approvazione dei modelli di certificati relativi al riciclaggio delle navi
Sono approvati i seguenti modelli dei cer tificati relativi al riciclaggio delle navi di
cui all’articolo 6, commi 1 e 3, del decre to del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 maggio 2019, come indicati negli allegati a seguire: – Allegato 1 – certificato relativo all’in ventario dei materiali pericolosi; – Allegato 2 – certificato di idoneità al ri ciclaggio.
Articolo 2
Disposizioni
I modelli di certificato di cui all’articolo 1 del presente decreto sostituiscono quelli indicati negli Allegati 3 e 4 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei tra sporti 27 maggio 2019.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente decreto, unitamente ai suoi allegati che ne costituiscono parte inte grante, è pubblicato nella Gazzetta uffi ciale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.
Gli allegati sono reperibili in Normativa Rifiuti in Osservatorio di normativa ambientale in reteambiente.it al seguente link:
https://short.do/Q4A5Ep
dal
Con la deliberazione 24 marzo 2026, n. 1, il Comitato naziona le dell’Albo gestori ambienta li ha recepito la proroga al 30 giugno 2026 (legge “Millepro roghe” 26/2026) del termine ol tre il quale la presenza di si stemi di geolocalizzazione sui mezzi per rifiuti speciali peri colosi diventa requisito di ido neità tecnica per l’iscrizione all’Albo. Sono esclusi i veico li per soli rifiuti non pericolosi. Il requisito, valido per impre se già iscritte in categoria 5 e nuove domande, va attesta to dal legale rappresentan te tramite istanza telematica (con dati di impresa, veicolo e dispositivo), da inviare entro il 30 giugno 2026. La procedura si applica anche ai veicoli già autorizzati per altre imprese. Restano valide le istanze tra smesse secondo la preceden te deliberazione 3/2024. Dal 1° luglio 2026 l’attestazio ne sarà obbligatoria per ogni nuova iscrizione o variazio ne del parco veicoli per rifiu ti pericolosi. Per le disposizioni applicative della deliberazio ne si veda la circolare 2/2026 a p. 64. (A.G.)
Albo nazionale gestori ambientali Deliberazione 24 marzo 2026, n. 1
(Comunicato pubblicato sulla Guri 4 aprile 2026 n. 79)
Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione all’Albo nella categoria 5 relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell’articolo 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59” (Abrogazione deliberazione n.3 del 19 dicembre 2024)
Il Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l’articolo 212; Visto il decreto del Ministro dell’ambien te e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrut ture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di or ganizzazione dell’Albo nazionale dei ge stori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsa bili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali; Visto il decreto del Ministero dell’am biente e della sicurezza energetica 4 apri le 2023 n. 59 che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti e il registro elet tronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188‑ bis del de creto legislativo 3 aprile 2006, n. 15; Visto in particolare l’articolo 16 del citato decreto n. 59/2023 che prevede per i sog getti obbligati all’iscrizione al Rentri che trasportano rifiuti speciali pericolosi in categoria 5, la presenza sui propri veico li di opportuni sistemi di geolocalizzazio ne basati sulle tecnologie disponibili sul mercato; Visto altresì l’articolo 17 del medesimo decreto n. 59/2023, come modificato dal la legge 27 febbraio 2026, n. 26, che dif
ferisce al 30 giugno 2026 il termine a decorrere dal quale la disponibilità dei sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi è requisi to di idoneità tecnica per l’iscrizione al la categoria 5 dell’Albo nazionale gestori ambientali e affida al Comitato nazionale il compito di definire con propria delibe razione le tempistiche e le modalità che i trasportatori dei rifiuti pericolosi devo no adottare per il rispetto di tale adem pimento;
Vista la propria deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016, recante criteri e requi siti per l’iscrizione all’Albo, con procedu ra ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5, e, in particolare gli allegati “A”, “B”, “C”, “D” c “E” e la successiva deliberazione n. 8 del 12 settembre 2017 che ne ha modificato in parte gli allegati;
Vista altresì la deliberazione n. 2 del 22 febbraio 2017 relativa alla moduli stica per l’iscrizione all’Albo e autocer tificazione per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10, di cui all’artico lo 8 del decreto del Ministro dell’ambien te e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrut ture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120; Ritenuto di aggiornare i requisiti mini mi di idoneità tecnica per lo svolgimento delle attività di cui alla categoria 5 sul
la base delle nuove disposizioni norma tive introdotte dal decreto 4 aprile 2023 n. 59 nonché adeguare la modulistica per la richiesta di iscrizione, nonché defini re le tempistiche per le nuove iscrizioni e per l’adeguamento delle iscrizioni già in essere;
Visto il decreto direttoriale n. 253 della Direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica del 12 dicem bre 2024.
Vista la propria deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024, che integra i requisiti di idoneità tecnica richiesti per gli auto veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti spe ciali pericolosi ai sensi dell’articolo 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59; Ritenuto, pertanto di abrogare la deli berazione n. 3 del 19 dicembre 2024 in quanto non più rispondente alla modifi ca normativa intervenuta e di sostituirla con la presente;
Delibera
Articolo 1
Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione in categoria 5
1. I soggetti obbligati all’iscrizione al Ren tri che trasportano i rifiuti speciali peri colosi, iscritti nella categoria 5 dell’Albo, garantiscono sugli autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi la presenza di sistemi di geolocalizzazio ne basati sulle tecnologie disponibili sul mercato, come richiamati nel decreto di rettoriale n. 253 del 12 dicembre 2024, pubblicato sul sito Rentri e riportato in al legato “A”. Sono esclusi dall’obbligo i mo toveicoli, nonché gli autoveicoli iscritti nella categoria 5 dell’Albo autorizzati al trasporto dei soli rifiuti non pericolosi. 2. La presenza dei sistemi di cui al com ma 1 rappresenta requisito di idoneità tecnica di cui all’articolo 11 comma 1 let tera b) del decreto 3 giugno 2014, n. 120, per gli autoveicoli iscritti all’Albo in ca
tegoria 5 per il solo trasporto dei rifiuti speciali pericolosi.
Articolo 2
Modalità di attestazione del requisito
1. Il requisito di idoneità tecnica di cui all’articolo 1 della presente deliberazione è attestato da parte del legale rappresen tante mediante sottoscrizione dell’istan za telematica, ai sensi di quanto previsto dal Dpr 445/2000, inerente gli autoveicoli di cui all’articolo 1 riportando le seguenti informazioni:
– dati identificativi dell’Ente o dell’im presa;
– dati identificativi dell’autoveicolo/ o au toveicoli;
– indicazione della presenza del sistema di geolocalizzazione.
2. Analoga modalità deve essere adotta ta dal legale rappresentante dell’impresa che acquisisce in disponibilità un auto veicolo precedentemente autorizzato per altra impresa.
Articolo 3
Tempistiche di dimostrazione del requisito
1. I soggetti di cui all’articolo 1 comma 1, già iscritti nella categoria 5 o che hanno presentato domanda d’iscrizione e di in serimento autoveicoli in categoria 5 al la data di entrata in vigore della presente deliberazione e che hanno dimostrato il requisito di idoneità tecnica secondo le previgenti disposizioni, nonché le impre se che procedono a nuova iscrizione ed a inserimento autoveicoli in categoria 5, devono attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli di cui all’articolo 1 mediante sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell’i stanza telematica di cui all’articolo 2 ine rente detti autoveicoli.
2. L’invio dell’istanza deve avvenire per via telematica entro il termine ultimo del 30 giugno 2026.
3. Le istanze inviate ai sensi della delibe razione n. 3/2024, a partire dalla data del 1º luglio 2025 e fino alla data di entrata in vigore della presente deliberazione devo no considerarsi correttamente acquisite dalle Sezioni regionali e provinciali e og getto di iter istruttorio.
4. A partire dal 1º luglio 2026, gli Enti e le imprese devono attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli auto veicoli contestualmente alla presentazio ne delle istanze di iscrizione o variazione del parco veicolare in categoria 5 per gli autoveicoli che trasportano rifiuti specia li pericolosi.
5. Sono fatti salvi i provvedimenti adotta ti in ottemperanza a quanto disposto dal la deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024, notificati dalle Sezioni regionali e provin ciali a partire dal 1º gennaio 2026.
Articolo 4
Abrogazioni
La deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024 è abrogata e sostituita dalla presente.
Articolo 5
Entrata in vigore
La presente deliberazione entra in vigore il 2 aprile 2026 e viene pubblicata sul sito web istituzionale dell’Albo nazionale ge stori ambientali www.albonazionalege storiambientali.it.
L’allegato è reperibile in Normativa Rifiuti in Osservatorio di normativa ambientale in reteambiente.it al seguente link:
https://short.do/OjfSmL
La massima
Il legale rappresentante dell’im presa che gestisce un impianto di trattamento di rifiuti non può invocare l’ignoranza della leg ge penale per evitare di rispon dere del reato di traffico ille cito di cui all’articolo 452‑qua terdecies del Codice penale se pone in essere un’attività or ganizzata di raccolta, traspor to e smaltimento dei rifiuti in assenza delle necessarie au torizzazioni. La natura “speci ficamente tecnica” dell’attivi tà svolta implica infatti la ne cessaria presenza in capo agli organi operativi dell’azienda di un’elevata competenza anche sulle implicazioni giuridiche che l’attività comporta. (I.M.)
Sentenza 30 marzo 2026, n. 11792
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
La Corte Suprema di Cassazione Sezione terza penale
ha pronunciato la seguente:
Sentenza sui ricorsi proposti da:
T. M., nato a (omissis) il (omissis)
I. L., nato a (omissis) il (omissis); R. G., nato a (omissis) il (omissis); avverso la sentenza 3295 della Corte di Appello di Venezia del 30 settembre 2024; letti gli atti di causa, la sentenza impu gnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Presidente Dott. (omissis); sentito il Pm, in persona del Sostituto Pro curatore generale Dott. Nicola (omissis), il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito, altresì, per la parte civile Provin cia di Belluno, l’avv. (omissis) del foro di Venezia, che si riporta alla memoria già da lui depositata in data 6 ottobre 2025, per il ricorrente I. L., l’avv. (omissis), del foro di Treviso, anche in sostituzione dell’avv. (omissis), del foro di Venezia, per i ricorrenti R. G. e T. M., l’avv. (omissis), del foro di Belluno, anche in sostituzio ne dell’avv. (omissis), del foro di Belluno, quanto alla posizione di T. M., ed in so stituzione dell’avv. (omissis), del foro di Belluno, quanto alla posizione di R. G., i quali hanno insistito per l’accoglimento dei ricorsi.
Ritenuto in fatto
La Corte di Appello di Venezia ha inte gralmente confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Belluno aveva di chiarato la penale responsabilità di T. M., legale rappresentante della D. Spa (socie tà che gestisce l’impianto di trattamento dei rifiuti solidi urbani della Provincia di Belluno ed è da questo Ente territoria le partecipata), I. L., legale rappresentan te della Z. Srl (società che cura per conto della D. la movimentazione dei rifiuti da
questa trattati) e R. G., titolare, unitamen te al padre S. N. (deceduto già prima della sentenza di primo grado), di un’azienda agricola (ove venivano conferiti i liquami residuati dalla gestione dei rifiuti opera ta dalla D. ambiente), in ordine al reato di cui all’articolo 260 del Dlgs 152 del 2006 (ora articolo 452‑ quaterdecies Codice pe nale), per avere costoro gestito un’attivi tà organizzata di trasporto e smaltimento dei rifiuti (costituiti dal digestato liqui do residuato rispetto alla produzione di biogas frutto della trasformazione anae robica della frazione organica dei rifiu ti solidi urbani – di seguito Forsu) trattati nell’impianto della D. ambiente, che era no trasportati – per conto di D. ambiente da Z. con le autobotti abitualmente utiliz zate per i trasporti eseguiti per conto del la precedente – presso la azienda agricola di R. G. e lì utilizzati per la concimazione dei terreni, previa raccolta in vasche di decantazione.
Per tali ragioni i tre erano stati condan nati, concessi i benefici della sospensio ne condizionale della pena e della non menzione della sentenza di condanna, il primo alla pena di anni 1 e mesi 3 di re clusione, gli altri alla pena di anni 1 di reclusione, oltre accessori, ivi compreso il risarcimento del danno verso la costi tuita parte civile Provincia di Belluno, il cui importo originariamente fissato dal Tribunale in Euro 1.000,00, è stato porta to dalla Corte di Appello di Venezia a Eu ro 4.000,00.
Hanno interposto ricorso per cassazio ne avverso la predetta sentenza i tre condannati; mentre il I. L. ha affidato le proprie doglianze ad argomenti difensivi esclusivamente relativi alla propria posi zione personale, le difese di T. M. e R. G. hanno sviluppato temi anche di caratte re generale, peraltro comuni a tutti i ri correnti.
È, pertanto, opportuno procedere priori tariamente all’esame dei ricorsi da que sti presentati.
T. M. ha sviluppato la sua impugnazione attraverso tre motivi di ricorso; il primo concerne la violazione di legge per avere
i Giudici del merito, in violazione dell’ar ticolo 184‑ bis del Dlgs 152 del 2006, con siderato in guisa di “rifiuto” il digestato liquido oggetto del capo di imputazione e non quale “sottoprodotto”. Segnala la di fesa del T. M. come il prodotto di cui al ca po di imputazione garantisca il rispetto di tutte le condizioni che l’articolo 184‑ter del Tu ambiente individua ai fini della qualificazione di un prodotto come “sot toprodotto” in senso tecnico.
Ad avviso del ricorrente, i Giudici del me rito avrebbero errato nel considerare norma pertinente al caso l’articolo 133, lettera ff), del Tu ambiente, il quale su bordina la attribuzione della qualifica di “digestato da rifiuti” al rispetto dei requi siti fissati da atti di carattere normativo subordinati da emanarsi da parte della Autorità amministrativa nazionale non ancora adottati, essendo la disposizione che disciplina i sottoprodotti – peraltro conforme alla normativa eurounitaria –già di per sé idonea a regolare la attri buzione ad “ogni sostanza” che rispetti determinate caratteristiche la qualifica di “sottoprodotto”.
Ad avviso del ricorrente analoghe indica zioni giungerebbero attraverso la anali si del diritto comunitario, che comunque spingere anche l’interprete nazionale ad applicare anche la normativa interna in modo tale da non condurre a risulta ti configgenti con quella sovranazionale. Con il secondo motivo di ricorso è la mentata la violazione di legge per avere il Giudice del merito non rilevante sotto il profilo della ritenuta carenza dell’ele mento soggettivo del reato ascritto al ri corrente, la obbiettiva poca chiarezza della normativa nazionale ed eurounita ria in tema, appunto, di definizione della nozione di “rifiuto” e di “sottoprodotto”. L’errore in cui sarebbe incorso il ricor rente sull’elemento normativo della fat tispecie sarebbe rilevante in quanto esso si sarebbe riverberato sulla corretta co noscibilità della norma precettiva che impone determinate modalità di smalti mento della sostanza qualificata tale in termini di “rifiuto”. Conclude sul pun to il ricorrente osservando che la asso luta oscurità del contenuto della norma, prima ancora di incidere sull’elemento soggettivo del reato, renderebbe inconsi stente il precetto, posto che lo stesso non sarebbe stato comprensibile dai consocia ti nel suo oggettivo significato. Con il terzo motivo di ricorso la difesa di T. M. ha lamentato il fatto che la Corte di appello non si sarebbe adeguatamen te confrontata con i motivi di gravame relativi alla oggettiva sussistenza del la fattispecie delittuosa contestata ed in particolare non avrebbe esaminato le ra gioni di doglianza riguardanti la possi
bilità di riqualificare il fatto nell’ambito del diverso reato contravvenzionale; non avrebbe, in particolare, la Corte di Appel lo affrontato la censura relativa alla ca renza del requisito della ingente quantità del rifiuto trattato, essendo stato questo ricavato da elementi equivoci; né sareb be emersa la esistenza della attività or ganizzata.
Con il ricorso di R. G. sono stati dedotti, anche in questo caso, tre motivi di impu gnazione.
Con il primo è stata dedotta la violazio ne di legge per avere il Giudici del merito escluso che il digestato liquido fosse un “sottoprodotto” e non un rifiuto.
Il ricorrente sviluppa il suo argomento sulla base della esegesi testuale dell’arti colo 184‑ bis del Tu ambiente evidenzian do come la norma detti una definizione di “sottoprodotto” che sì attaglia al digestato liquido di cui al capo di imputazione.
A sostegno della sua tesi il ricorrente ana lizza talune decisioni di questa Corte che condurrebbero a far ritenere che il dige stato liquido sia compatibile con la qua lifica di “sottoprodotto”; a tale proposito il ricorrente evidenzia che anche il con sulente tecnico del Pm avrebbe segnalato come vi fossero elementi per ritenere che il digestato liquido potesse essere consi derato “sottoprodotto” utilizzabile ai fini di concimazione agricola.
Il secondo motivo di impugnazione rical ca il secondo motivo della impugnazione T. M., rilevando che non vi erano gli ele menti, data complessità interpretativa in teressata, per ritenere che il ricorrente fosse in condizione di comprendere la an tigiuridicità del suo comportamento.
In via subordinata la difesa del ricorren te ha segnalato la illegittimità costitu zionale degli articoli 183 e 184‑ bis del Tu ambiente, ove si segua la interpretazio ne di essi data dalla Corte di Appello di Venezia, in relazione all’articolo 25 Co stituzione oltre che all’articolo 117 Co stituzione con riferimento all’articolo 7 della Cedu, stante la non prevedibilità della sanzione penale derivante da un da to comportamento.
Il terzo motivo di ricorso attiene al vizio di violazione di legge per essere stata pro nunziata la condanna del R. G. senza che fosse stata adeguatamente verificata la sua effettiva responsabilità, essendo sta to egli identificato come la persona che si occupava di ricevere i carichi di dige stato liquido esclusivamente sulla base di una identificazione genericamente fatta da tale C. B. e ciò non in forza di una rico gnizione personale ma sulla base del ri cordo, neppure certo, che tale testa aveva (il teste ha, infatti, detto, che gli pareva che si chiamasse G.) del nome che aveva la persona in questione.
Aggiunge, infine, il ricorrente che non vi sarebbe prova della consapevolezza da parte sua dell’oggetto dei trasporti che vennero eseguiti verso la sua azienda agricola per conto della D. I. L., legale rappresentante della Z. Srl, ha affidato il suo ricorso a 4 motivi di impu gnazione.
Col primo si è doluto sotto profilo della manifesta illogicità della motivazione in relazione alla completezza dimostrati va dei criteri sulla base dei quali è sta ta in sede di merito argomentata la sua responsabilità penale; si tratterebbe di criteri meramente formali e di tipo so stanzialmente presuntivo che non sono stati declinati in funzione delle effettive risultanze processuali, dalle quali, inve ce, sarebbe emersa la sostanziale estra neità del I. L. alla gestione dei trasporti relativi al digestato liquido di cui al capo di imputazione.
Con il secondo motivo il I. L. lamenta la omessa risposta al motivo di ricorso n. 5 del suo atto di appello, con il quale era stata dedotta la inconsapevolezza da par te del medesimo – in quanto, di fatto, estraneo a tale fase di svolgimento della attività di svolgimento della sua impre sa – di quale fosse l’oggetto dei trasporti eseguiti per conto della D.
Con il terzo motivo è stata censurata la ri tenuta consapevolezza da parte del I. L. di fare parte della struttura organizzata che è caratteristica indefettibile della strut tura del reato contestato.
Infine, con il quarto motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata con rife rimento al vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine alla mancata ri qualificazione del fatto contestato ai sen si dell’articolo 256 del Tu ambiente.
La Corte di Appello avrebbe escluso ta le riqualificazione in funzione della non occasionalità dei trasporti dal fatto che gli stessi erano realizzati in un ambito di una specifica organizzazione.
Si tratterebbe di elementi equivoci, posto che la non occasionalità caratterizza an che la fattispecie contravvenzionale della gestione del rifiuto, facendola distingue re da quella dell’abbandono occasionale. Anche il requisito della ingente quanti tà non sarebbe dimostrato, posto che ri sultano provato solo tre viaggi; anche la esistenza di un unico sito ove il prodot to veniva scaricato costituisce elemento che rimanda alla fattispecie contravven zionale e non a quella del delitto, essendo venuta meno la ricorrenza della struttu ra organizzata su più ambiti territoriali.
Considerato in diritto
I ricorso presentati sono tutti infondati e, pertanto i medesimi debbono essere ri gettati.
Ritiene il Collegio di dovere esaminare prioritariamente i ricorsi formulati da gli imputati R. G. e T. M., involgendo es si temi di carattere generale, laddove il ricorso presentato dall’imputato I. L. comporta l’esame esclusivamente di que stioni inerenti la sua specifica posizione. Va, preliminarmente, affermata, in ade sione alla giurisprudenza di questa Corte, la piena continuità normativa esi stente fra la ipotesi criminosa contestata ai tre odierni ricorrenti, cioè la viola zione dell’articolo 260 del Dlgs 252 del 2006, per avere, in estrema sintesi, costo ro, in concorso fra loro e nelle rispettive qualità (che ora non mette conto ripor tare), al fine di conseguire un ingiusto profitto, effettuato un’attività organiz zata di raccolta, gestione, trasporto e smaltimento di rifiuti, consistenti in cir ca 6.000 tonnellate di “digestato” liquido proveniente dal trattamento anaerobi co di rifiuti organici urbani, in assenza delle prescritte autorizzazioni, e le pre scrizioni riportate nell’attualmente vi gente articolo 452‑ quaterdecies Codice penale (in tale senso, sia pure al fine di affermare la diretta ed originaria appli cabilità alla fattispecie di cui al citato articolo 452‑ quaterdecies Codice pena le del regime prescrizionale aggravato già previsto per la ipotesi di cui al ricor dato articolo 260 del Dlgs 152 del 2006, si veda, per tutte: Corte di Cassazione, Sezione III penale, 19 settembre 2024, n. 35108, rv 286899).
Tanto chiarito, ritiene il Collegio che il focus della presente controversi di con centra sulla qualificazione normativa da attribuire al “digestato”, cioè al mate riale, solido o liquido, residuato al veri ficarsi dei fenomeni, che ne interessano la consistenza chimico‑fisica, derivanti dalla biodigestione anaerobica dei rifiu ti organici; si tratta, cioè di verificare se il materiale in tale modo prodottosi possa o meno rientrare nel paradigma definito rio entro il quale il legislatore ha inseri to la figura del “sottoprodotto”, ovvero se io stesso vada, non diversamente dal ma teriale dal quale esso origina, essere defi nito “rifiuto” in senso tecnico.
Come è noto il legislatore ha dettato un ben precisa nozione sia dell’una catego ria concettuale sia dell’altra; deve, infat ti, intendersi – in relazione alla tematica inerente alla gestione di essi ed alla vio lazione delle disposizioni, anche penali, che regolano le modalità di realizzazio ne di quella – per rifiuto, secondo quan to prescritto dall’articolo 183, comma 1, lettera a), del Dlgs 152 del 2006, “qual siasi sostanza od oggetto di cui il deten tore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”; all’interno di tale nozione il medesimo legislatore ha rita
gliato la nozione di rifiuti urbani, la cui minuta elencazione, per tipi, è contenu ta nella successiva lettera b‑ter), del cita to comma 1 dell’articolo 183 del Dlgs 152 del 2006; la nozione di sottoprodotto è, in vece, data dall’articolo 184‑ bis del ricor dato decreto legislativo, norma inserita in sede di novellazione operata attraver so la entrata in vigore dell’articolo 12 del Dlgs 205 del 2010, in base al quale ai fini della qualificazione di una sostanza qua le sottoprodotto, è necessario: a) che la stessa sia originata da un processo di pro duzione, di cui costituisce parte integran te ma del quale la sua produzione non è lo scopo primario; b) che costituisca da to certo che la sostanza in questione sa rà utilizzata dall’originario produttore o da altri o nel processo di produzione dal quale la stessa è scaturita ovvero in al tro successivo processo di produzione o comunque di utilizzazione, senza che sia necessario alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industria le e, infine, c) che tale ulteriore utiliz zo sia legale, soddisfacendo la sostanza in questione tutti i requisiti riguardan ti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente.
In tale breve rassegna normativa va, al tresì, inserito l’articolo 184, comma 1, lettera ff), del Dlgs 152 del 2006, il quale, definisce “digestato da rifiuti” (formula che ha sostituito la precedente “digesta to di qualità”) il prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organi ci raccolti separatamente e che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi da parte dei Ministeri com petenti.
La, invero scarna, giurisprudenza di que sta Corte ha, in applicazione dei ricordati principi, attribuito la qualifica di sotto prodotto al sale residuato dalla salagio ne delle carni, laddove lo stesso sia stato, senza l’esecuzione di altre significative pratiche industriali, utilizzato, tramite il suo spandimento, per prevenire la for mazione del ghiaccio sulle strade (Corte di Cassazione, Sezione III penale, 23 feb braio 2015, n. 7899, rv 262748), o, anche, sia pure solo a in linea di principio, al co siddetto “pastazzo” di agrumi, sostanza, derivante dalla lavorazione industriale per lo più delle arance, astrattamente uti lizzabile per la fertilizzazione agricola, negandogliela, tuttavia, nella fattispecie allora in esame nella quale lo stesso era risultato essere stato esposto, senza alcun particolare accorgimento agli agenti at mosferici di tal che lo stesso era andato incontro a naturali processi di fermenta zione (Corte di Cassazione, Sezione III pe nale, 15 gennaio 2020, n. 1426, rv 277944). Premesso che costituiscono “norma li pratiche industriali”, cioè le uniche
operazioni la cui effettuazione non è in compatibile con la qualificazione di un materiale quale sottoprodotto, come tale sottratto alla disciplina dei rifiuti, i soli interventi marginali, che non necessiti no di complesse infrastrutture operati ve e che non comportano il successivo smaltimento di notevoli quantità di ulte riori materiali residui (Corte di Cassazio ne, Sezione III penale, 12 settembre 2017, n. 41533, rv 271077), rileva il Collegio che, con specifico riferimento alla nozione di “digestato da rifiuti”, questa Corte ebbe in passato ad affermare che lo stesso co stituisce sostanza di origina vegetale e, per le sue caratteristiche di fertilizzan te riutilizzabile in agricoltura e che esso va, pertanto, qualificata come “sottopro dotto” ai sensi dell’articolo 184‑ bis del Dlgs 152 del 2006 (Corte di Cassazione, Se zione III penale, 31 agosto 2012, n. 33588, rv 253162, principio che, per espressa in dicazione contenutistica, parrebbe ap plicabile ai casi in cui il “digestato” sia il prodotto della “biodigestione” non di ogni genere di rifiuto urbano ma esclu sivamente di quelli, di origine vegeta le, derivanti – ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera b‑ter), n. 5, del Dlgs 152 del 2006 – dalla manutenzione del verde pubblico e dalla pulizia dei mercati, e, fra quelli speciali, solo della “biodigestione” dei rifiuti, sempre aventi origine vege tale, derivanti, ai sensi dell’articolo 184, comma 3, lettera a), del citato Dlgs 152 del 2006, dallo svolgimento delle attivi tà agricole, agro‑industriali e della silvi cultura,); essa ha peraltro chiarito che la suscettibilità del “digestato da rifiuti” ad essere sottoposto al regime dei sotto prodotti destinati all’uso agronomico e non a quello dei rifiuti è subordinata al la prova positiva, gravante sull’imputato, della sussistenza delle condizioni previ ste – quanto al caso allora in esame – per la operatività della disciplina (contenu ta nell’articolo 52, comma 2‑ bis, del de creto‑legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, con legge 134 del 2012) che siffatta soggezione consente. Si tratta, infatti, di ipotesi di esclusione della responsabilità fondata su di una normativa avente il carattere della ec cezionalità e derogatoria quanto alla disciplina ordinaria (così: Corte di Cas sazione, Sezione III penale, 15 dicem bre 2027, n. 56066, rv 272428).
Per quanto attiene al caso ora scruti nato si rileva che la Corte di Appello di Venezia (cfr. pag. 11 ultima parte del dat tiloscritto) ha motivatamente osservato come, per ciò che concerne il digestato ora in esame, non fossero state rispetta te neppure le condizioni – di carattere più favorevole verso i ricorrenti e, quin di astrattamente applicabili nei loro con
fronti pur in presenza di condotte poste in essere anteriormente alla loro emana zione – contenute all’interno del Dm 5046 del 2016, in particolare all’articolo 22, affinché, in funzione della derivazione di esso da determinate categorie di ri fiuti – non comprendenti, però, anche la frazione organica di rifiuti solidi urba ni – fosse possibile attribuire al “digesta to da rifiuti” ora in esame la qualifica di sottoprodotto.
A tale rilievo i ricorrenti non hanno con vincentemente opposto una diversa interpretazione normativa che fosse, in vece, tale da superare la tesi ermeneuti ca fatta propria, in termini non estranei all’ambito interpretativo rimesso al Giu dice del merito, dalla Corte lagunare. Chiarita, pertanto, la questione qualifica toria nel senso della estraneità del “dige stato da rifiuti” prodotto dalla Dolomite Ambiante Spa quale residuo delle dige stione anaerobica dei rifiuti solidi urba ni rivenienti dalla Provincia di Belluno e trattati presso lo stabilimento di quella sito in località (omissis), è, ora, possibile, esaminare singolarmente i vari motivi di censura formulati dalle parti.
Quanto al primo motivo del ricorso pre sentato sia dalla difesa del R. G. che da quella di T. M., entrambi incentrati, ap punto, sulla qualificazione in termini di sottoprodotto del “digestato” in questio ne, essi, alla luce delle argomentazioni che precedono, sono infondati e, pertan to, devono essere rigettati.
Parimenti infondate sono le doglian ze – quella formulata dalla difesa di R. G. come prodromica alla promozione di questione di legittimità costituziona le degli articoli 183 e 184‑ bis del Dlgs 152 del 2006 in relazione agli articolo 25 e 117 della Costituzione e all’articolo 7 alla Ce du, mentre quella del T. M. è sviluppata sotto il profilo della carenza dell’elemen to soggettivo del reato stante la oscurità della disposizione la cui violazione è sta ta contestata – compendiate nel secondo motivo della impugnazione presentata dai citati ricorrenti.
Quanto all’argomento relativo alla dedot ta possibile illegittimità costituzionale della interpretazione delle due norme in dubbiate dal primo ricorrente, articolata sotto il profilo della oscurità delle nor me precettive e, pertanto, della impreve dibilità della sanzione penale derivante dalla loro violazione, è sufficiente os servare che il dato valorizzato dal ricor rente, cioè che presso altri ordinamenti giuridici nazionali anche il “digestato” che origini dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani possa essere legitti mamente utilizzato quale fertilizzante è argomento che non vale a rendere in certa la interpretazione della norma na
zionale, stante la indubbia indipendenza reciproca degli ordinamenti normati vi – penali ed extrapenali – interni alle singole nazioni ed alla ampia discrezio nalità che il legislatore nazionale ha nel disciplinare le disposizioni descrittive appunto degli illeciti penali. Di tal che il tema agitato dal ricorren te trova la sua soluzione nel fatto che ri sponde, invece, ad un criterio di piena prevedibilità che alla violazione di un determinato precetto punita penalmen te consegua la irrogazione della sanzione. Quanto alla doglianza del T. M. è suffi ciente ricordare, essendone pienamente condivise le conclusione, l’indirizzo giu risprudenziale secondo il quale l’errore di diritto scusabile – in quanto dovuto ad ignoranza “inevitabile” della legge penale nella sua esatta delimitazione e nel suo preciso significato (alla stregua di quanto affermato dalla nota senten za della Corte Costituzionale n. 364 del 1988, dichiarativa della parziale illegit timità costituzionale dell’articolo 5 Co dice penale) – è configurabile solo in presenza di una oggettiva e insuperabi le oscurità della norma o del complesso di norme da cui deriva il precetto pe nalmente sanzionato (Corte di Cassazio ne, Sezione I penale, 25 novembre 1992, n. 11360, rv 192380; i cui concetti sono stati ribaditi anche da Corte di Cassazio ne, Sezione VI penale, 22 settembre 2003, n. 36346, rv 226911); situazione che nel caso di specie non è dato riscontrare, an che in considerazione del fatto che, la natura specificamente tecnica della at tività di impresa svolta dalla Dolomite ambiente Spa tramite la gestione impren ditoriale dei suoi organi operativi, giu stifica la necessaria presenza in essi di una elevata competenza non solo dei pro fili strettamente industriali della attivi tà condotta, ma anche delle implicazioni giuridiche che essa comporta. Il terzo motivo della impugnazione del T. M. è manifestamente infondato, esso concerne il dedotto vizio di motivazione in punto di ricorrenza degli elementi co stitutivi del reato in contestazione – costi tuenti fattori sintomatici per la diagnosi differenziale rispetto al contermine rea to di cui all’articolo 256 del Dlgs 152 del 2006 (nella sue diverse declinazioni) –della attività organizzata e della ingen te quantità del rifiuto trattato; si tratta di doglianze infondate ove si rifletta, quan to alla natura organizzata della attività illecita, sul fatto che la struttura stessa della attività in questione – implicante l’interessamento di una Società commer ciale concessionaria di un servizio pub blico, di una impresa di trasporti e di un imprenditore agricolo, e comportante una pluralità di azioni fra loro coordina
te e ripetute eseguite da soggetti operan ti, a loro volta, all’interno di organismi ben articolati nei quali i compiti erano, evidentemente, puntualmente ripartiti e non frutto di estemporanea improvvi sazione e le condotte realizzate tramite questi erano conseguenza di una precisa attribuzione di competenze – costituisce di per sé un sufficiente indice dimostra tivo della esistenza di una complessa struttura operativa tale da consentire la qualificazione della attività da essa posta in essere come organizzata. Quanto al requisito della ingente quan tità, il dato, riconosciuto dallo stesso ricorrente, che è stato dimostrato il trat tamento di almeno circa 90 tonnellate di “digestato” rende superfluo – al di là del la puntuale dimostrazione dell’interes samento del ben più elevato quantitativo di “digestato” oggetto di contestazione –ogni altro rilievo in merito alla perspi cuità sul punto della motivazione della sentenza emessa dalla Corte di merito. Il terzo motivo del ricorso del R. G., affe rente al suo riconoscimento come sogget to implicato nella vicenda, è infondato. Al riguardo si rileva che, indubbio essen do che lo spandimento dei liquami costi tuiti dal “digestato” avveniva all’interno della azienda agricola della quale il R. G. era, unitamente al padre, il titolare, l’e lemento costituito dal fatto che, secondo quanto riportato dal teste C. B., ad impar tire le disposizioni concernenti il ricor dato “digestato” era appunto persona che si chiamava (omissis) – dato che il ricor rente ritiene non essere sufficiente ai fi ni della sua individuazione personale data la allegata incertezza del teste nel la predetta indicazione onomastica – non è certamente altro che un indizio volto ala dimostrazione della responsabilità di quello, di tal che, al netto della meramen te ipotizzata confusione in cui sarebbe caduto il C. B. nel indicare il nominativo del soggetto con il quale egli si rappor tava, si rileva che la sentenza della Corte territoriale evidenzia la presenza di ul teriori elementi deponenti in senso con vergente per la responsabilità personale del ricorrente nella presente vicenda, fra i quali, in principalità, le stesse dichiara zioni del prevenuto, collimanti, peraltro con quelle del C. B., secondo le quali egli, al fine di corrispondere ad una esigenza imprenditoriale del T. M. (evidentemen te quella di realizzare lo smaltimento del rifiuto costituito dal “digestato” in maniera assai più conveniente del suo conferimento in discariche aventi una specifica vocazione per il trattamento di tale tipologia di rifiuto), impiegava la va sca di raccolta presente nella sua azien da per la raccolta dei liquami provenienti dall’impianto gestito dalla D. Spa.
Né può parlarsi di travisamento della prova in relazione alla interpretazione che la Corte distrettuale ha operato delle parole del R. G., avendo questi, nel corso della sua deposizione dibattimentale, ne gato la natura economica dell’accordo ma non certamente il fatto che, consensual mente, il “digestato” – per come chiesto dal T. M. – veniva portato presso la azien da agricola del predetto, dove, peraltro –sempre secondo espressioni dell’imputato ricavabili dalia produzione allegata dal ricorrente al proprio ricorso – la cosa era al lui gradita tanto che “faceva piacere”. Venendo, a questo punto, alla impugna zione dell’imputato I. L., legale rappre sentante della Z. Srl, cioè la impresa che materialmente, con propri mezzi mecca nici, eseguiva i trasporti del “digestato” verso la azienda agricola del R. G., ritie ne il Collegio che sia il primo che il se condo motivo di ricorso, aventi ad oggetto rispettivamente la ritenuta manifesta il logicità della sentenza in punto di dimo strazione dell’elemento oggettivo della condotta concorsuale attribuita al pre venuto ed il secondo la dimostrazione dell’elemento soggettivo, siano inammis sibili posto che gli stessi sono volti a con testare la tenuta logica della valutazione dei dati indiziari considerati in sede di merito onde affermare la responsabilità del I. L.
Si tratta, però, di operazione non realiz zabile di fronte a questo Giudice della le gittimità (Corte di Cassazione, Sezione VI penale, 11 febbraio 2021, n. 5465, rv 280601) se non nei limiti di una motiva zione che sia affetta da manifeste con traddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fon
date sullo id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od an che ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausi bilità (Corte di Cassazione, Sezione IV pe nale, 16 marzo 2020, n. 10153, rv 278609, principio espresso in tema di giudizio sulla attendibilità della prova testimo niale ma applicabile a qualunque gene re di valutazione probatoria); circostanze queste che nel presente caso non si verifi cano, essendo le valutazioni operate dalla Corte territoriale tutte assistite dalla pie na plausibilità.
Quanto al terzo motivo, attinente alla consapevolezza dal parte del I. L. di es sere partecipe di un’attività organizza ta, secondo il parametro normativo di cui all’articolo 260 del Dlgs 152 del 2002 (ora, in regime di piena continuità normativa, articolo 452‑ quaterdecies Codice penale) si osserva che quanto già in precedenza considerato in relazione alla doglianza del T. M. in ordine alla sussistenza della organizzazione della attività volta all’il lecito smaltimento dei rifiuti, milita an che in relazione alla posizione del I. L. Questi, consapevole della attività del la impresa di trasporti commerciali da lui gestita, ben si era rappresentato, sul la base di un giudizio di plausibile ragio nevolezza, che, data la articolazione della complessiva attività che la società da lui diretta poneva in essere, il fatto che la medesima era inserita in una più com plessa ed organizzata attività volta allo smaltimento dei rifiuti; d’altra parte si curo indice della piena partecipazione del I. L. alla complessiva trama delittuo sa è la circostanza, altrimenti non giusti ficabile, che lo stesso, nella sua qualità,
emetteva fatture aventi causali non ri spondenti al vero.
Infondato è, infine, il quarto motivo di ri corso.
Infatti, la dimostrata ricorrenza della na tura organizzata della attività di illeci to smaltimento dei rifiuti realizzata nei modi descritti nel capo di imputazione e la – non specificamente contestata dal I. L. – ingente quantità dei rifiuti in tale modo trattati sono circostanze di meri to che escludono la possibilità di qualifi care il fatto in contestazione nella meno grave ipotesi criminosa di cui all’artico lo 256 del Dlgs 152 del 2006.
In definitiva i ricorsi proposti debbono essere rigettati ed i ricorrenti vanno con dannati al pagamento delle spese proces suali.
Alla presente pronunzia consegue anche la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa relative al presente grado di giu dizio nei confronti della concludente par te civile, Provincia di Belluno, in persona del legale rappresentante pro tempore, li quidate come da dispositivo.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifu sione delle spese di rappresentanza e di fesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Provincia di Belluno che li quida in complessivi Euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2025.
Depositata in Cancelleria il 30 mar zo 2026.
a cura di Irene Manca
e della Redazione normativa Reteambiente
Tutte le sentenze elencate in sintesi in queste pagine sono presenti per intero e massi mate nell’Area “Normativa rifiuti” in www.reteambiente.it, riservata agli abbonati.
Consiglio di Stato, sezione quarta Sentenza 9 marzo 2026, n. 1879
Nel caso di abbandono di rifiuti da parte di terzi su un terreno che appartiene al demanio idrico dello Stato, è l’Agenzia del demanio che, se non si è attivata per evi tare la condotta illecita, deve rimuovere i residui e ripristinare lo stato dei luoghi, in quanto Ente proprietario che ha la materiale disponibilità dell’area. E non inve ce la Regione o l’Ente locale (Comune), a cui spetta solo la gestione amministrativa dei beni demaniali (nella fattispecie l’Agenzia, nonostante fosse da tempo a cono scenza dell’abbandono, non si era attivata per adottare cautele, come le recinzioni, idonee ad evitare l’illecito).
(Cfr.: Cons. Stato, sez. IV, n. 3576/2021)
Consiglio di Stato, sezione quarta Sentenza 24 febbraio 2026, n. 1487
Nel caso di rifiuti abbandonati su un terreno, devono provvedere alla rimozione dei residui e al ripristino dello stato dei luoghi sia la ditta che ha in locazione il si to – e che ha realizzato l’illecito – sia l’impresa “negligente” proprietaria dell’a rea che ha lasciato che la società conduttrice per anni vi depositasse considerevoli quantità di rifiuti (nella fattispecie l’impresa proprietaria del sito non aveva ot temperato alle diverse richieste del Comune a salvaguardia dell’ambiente volte ad evitare che le sostanze nocive derivanti dai rifiuti penetrassero in profondità nel terreno e nella falda).
Consiglio di Stato, sezione quarta
Sentenza 20 aprile 2026, n. 3066
Il Consorzio nazionale per la raccolta e il trattamento degli oli minerali usati è le gittimato ad impugnare il provvedimento di rinnovo dell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) rilasciata a un’impresa per l’attività di rigenerazione di oli usa ti se ritiene che il processo di trattamento dell’olio non sia conforme ai “Bref” (i documenti di riferimento delle migliori tecnologie disponibili) e sia privo di spe rimentazione. E ciò in quanto Ente giuridico istituito direttamente dalla legge (ar ticolo 236, Codice ambientale) per la corretta gestione di tali rifiuti.
Consiglio di Stato, sezione quarta Sentenza 17 aprile 2026, n. 3026
L’autorizzazione alla realizzazione di un impianto di smaltimento e recupero di ri fiuti adottata dalla Regione ex articolo 208 del Dlgs 152/2006 ha natura tempora
Traffico illecito
nea, e quindi, alla scadenza, cessano gli effetti che ha prodotto, tra cui quello di variare la destinazione dell’area da “agricola” a “produttiva”. Ne consegue che al cessare dell’autorizzazione riprende l’ordinario assetto di competenze e il Comune riacquista la propria discrezionalità pianificatoria, senza che l’impresa possa fare affidamento sulla classificazione dell’area come zona produttiva.
(Ex multis: Cons. Stato, sez. IV, n. 5376/2022)
Corte di Cassazione, sezione terza penale
Sentenza 9 febbraio 2026, n. 5045
I rottami ferrosi rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti di cui alla Parte quarta del Dlgs 152/2006, salvo che provengano da un centro auto rizzato di gestione e trattamento di rifiuti e presentino le caratteristiche previste dai decreti ministeriali sul recupero agevolato dei residui, perdendo in tale ipote si la qualifica di rifiuto (N.d.r.: sul punto si vedano il regolamento 333/2011/Ue sui criteri per l’End of waste dei rottami di ferro, acciaio e alluminio e il Dm 5 febbra io 1998 sulle procedure semplificate di recupero dei rifiuti non pericolosi).
(Cfr.: Cass. pen., sez. III, n. 46258/2024 e Cass. pen., sez. III, n. 14222/2022. Ex multis: Cass. pen., sez. III, n. 47712/2018)
Corte di Cassazione, sezione terza penale
Sentenza 30 marzo 2026, n. 11792 *
Il legale rappresentante dell’impresa che gestisce un impianto di trattamento di ri fiuti non può invocare l’ignoranza della legge penale per evitare di rispondere del reato di traffico illecito di cui all’articolo 452‑ quaterdecies del Codice penale se po ne in essere un’attività organizzata di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiu ti in assenza delle necessarie autorizzazioni. La natura “specificamente tecnica” dell’attività svolta implica infatti la necessaria presenza in capo agli organi opera tivi dell’azienda di un’elevata competenza anche sulle implicazioni giuridiche che l’attività comporta.
(Ex multis: Cass. pen., sez. III, n. 30062/2024 e Cass. pen., sez. III, n. 11603/2022)
* La sentenza è pubblicata per intero a pagina 52 del presente numero di questa Rivista
Principali contributi sulle tematiche richiamate:
• P. Ficco, “Il ‘recupero diretto’ e la procedura ex articolo 216, comma 8‑sep ties, ‘Codice ambientale’. Il gemello diverso dell’end of waste”, in questa Rivi sta , n. 323 (01/2024);
• L. Filippucci, “Il parere contrario alla modifica espresso dal Comune non impedisce alla Regione di approvare il progetto”, in questa Rivista , n. 308 (08‑09/2022);
• P. Fimiani, “La contestazione in sede penale dell’ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati”, in questa Rivista , n. 296 (07‑08/2021).
Import‑export rifiuti, la lista verde viaggia con la carta fino al 31 dicembre e non con il Diwass
Con nota 80815/2026 il Mi nAmbiente chiarisce che fino al 31 dicembre 2026 le impre se coinvolte nelle spedizioni di rifiuti della “lista verde” pos sono continuare a compilare i moduli richiesti in forma car tacea. Si tratta delle spedizioni sog gette alla procedura informa tiva “leggera” di cui all’articolo 18 e all’Allegato VII del regola mento 2024/1157/Ue, il provve dimento che ha ridefinito la di sciplina sull’import export ri fiuti e che ha introdotto la piattaforma telematica euro pea Diwass, operativa dal 21 maggio 2026.
Date le difficoltà di funziona mento del portale, il Ministe ro chiarisce che fino a fine an no le spedizioni con procedura “light” devono essere gestite come avvenuto finora, ossia mediante documenti cartacei o per via elettronica attraver so sistemi specifici. Senza che ciò comporti sanzioni per l’im presa, che può comunque uti lizzare il Diwass su base volon taria. (I.M.)
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica Nota 15 aprile 2026, n. 80815
Regolamento (Ue) 2024/1157. Sistema informatico Diwass – Documenti dell’Allegato VII – proroga fino al 1 º gennaio 2027
Per opportuna informazione, in allega to alla presente si trasmette a codeste spettabili Autorità competenti di spedi zione il resoconto ufficiale della Commis sione europea relativo alla riunione del Gruppo Esperti sulle spedizioni di rifiu ti ai sensi del Regolamento (Ue) 2024/1157 del 27 marzo u.s., unitamente alle slides proiettate dalla Commissione stessa con tenenti informazioni utili relative alle te matiche oggetto di discussione.
Al riguardo, come risulta dall’allegato al resoconto, preme evidenziare quan to dichiarato dalla Commissione relati vamente al posticipo al 1º gennaio 2027 dell’entrata in funzione del sistema infor matico Diwass per lo scambio elettronico delle informazioni e della documenta zione relativa alle spedizioni di rifiu ti accompagnate dall’allegato VII, ai sensi dell’articolo 18 del Regolamen to (Ue) 2024/1157.
Pertanto, nel periodo compreso tra il 21 maggio e il 31 dicembre 2026, senza che ciò comporti l’applicazione di sanzioni a carico della persona che organizza la spe
dizione, i documenti di cui all’allegato VII dovranno essere gestiti dagli operatori economici allo stesso modo di quanto av venuto finora, ossia mediante documen ti cartacei o per via elettronica attraverso sistemi specifici. In entrambi i casi, non è prevista la presentazione dei documenti dell’allegato VII sul Diwass da parte del le autorità competenti o degli operatori.
Tuttavia, nel periodo sopra indicato, l’in terfaccia grafica (Gui) del Diwass consen tirà – su base volontaria – di compilare e scaricare in formato Pdf l’Allegato VII. In tali casi, gli altri operatori coinvolti nel le spedizioni in questione potranno sce gliere di compilare le caselle pertinenti dell’Allegato VII o tramite interfaccia gra fica (Gui) Diwass o mediante copia carta cea del documento.
Si segnala, infine, che tale resoconto è consultabile anche sul sito della Commis sione al seguente link: https://ec.europa.eu/transparency/ expert groups register/screen/meetings/ consult?lang=en&meetingId=68995 &from ExpertGroups=3343
La circolare interviene su uno dei profili più delicati connessi all’entrata in vigore del recen te Cam Edilizia 2025 (Dm 24 no vembre 2025): la disciplina del passaggio tra il previgente re gime dei criteri ambientali mi nimi e le nuove regole applica bili agli affidamenti pubblici nel settore edilizio.
Il documento chiarisce, con taglio operativo, come deb bano essere individuati il mo mento rilevante per l’applica zione dei nuovi Cam e le con dizioni che consentono, in via transitoria, di continuare ad applicare il precedente Cam (Dm 23 giugno 2022). La cir colare affronta così il rappor to tra validazione del proget to, indizione della procedura e pubblicazione del bando, of frendo alle stazioni appaltanti criteri interpretativi utili a pre venire incertezze applicative e contenzioso. (S.F.)
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
Circolare 10 aprile 2026, n. 77569
Circolare avente ad oggetto il decreto ministeriale 24 novembre 2025, recante “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi – Dm Cam Edilizia 2025”.
Chiarimenti applicativi sugli articoli 1 (Oggetto e ambito di applicazione) e 2 (Disposizioni transitorie)
La presente circolare è adottata al fi ne di fornire indirizzi interpretativi e operativi in merito all’ambito tempora le di applicazione del decreto ministe riale 24 novembre 2025 recante i Criteri ambientali minimi (Cam) per interven ti edilizi.
Con la presente circolare si intende, in particolare:
• fornire chiarimenti in ordine all’ambi to di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto;
• precisare la portata e gli effetti della di sciplina transitoria di cui all’articolo 2;
• garantire il coordinamento tra la nor mativa settoriale in materia ambienta le e la disciplina dei contratti pubblici;
• supportare le amministrazioni nell’in tegrazione dei Cam edilizia nella docu mentazione progettuale e di gara.
B. Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione, comma 2
Il decreto ministeriale 24 novembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025 ed entrato in vi
gore il 2 febbraio 2026, sostituisce inte gralmente il Dm 23 giugno 2022, come modificato dal Dm 5 agosto 2024. Esso si inserisce nel quadro del Green public procurement (Gpp) e trova fondamento nell’articolo 57, comma 2, del decreto le gislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), che prevede l’inse rimento dei Cam nella documentazione progettuale e di gara.
Il regime temporale di applicazione del decreto è disciplinato dall’articolo 1, comma 2, che prevede che le nuove di sposizioni si applichino a decorrere dal la data di entrata in vigore del decreto (2 febbraio 2026).
In particolare:
• con riferimento alla fattispecie di cui alla lettera a), relativa all’affidamento dei servizi di progettazione e direzione lavori, rileva il momento di indizione della procedura, individuato nella pub blicazione del bando o nell’invio degli inviti, con la conseguenza che tutte le gare avviate prima del 2 febbraio 2026 sono assoggettate ai criteri ambientali di cui al Dm 23 giugno 2022, mentre le
gare avviate a partire da tale data so no assoggettate al nuovo Dm 24 novem bre 2025; • con riferimento alle fattispecie di cui alla lettera b), relative all’affidamen to dei servizi di manutenzione e lavo ri, nonché alle procedure e ai contratti congiunti di progettazione esecutiva e di lavori, si precisa che l’inciso “proget to validato in vigenza del presente decre to” va interpretato con riferimento alla disciplina dei Cam adottata ai fini del la validazione del progetto. Esso si rife risce, pertanto, ad un progetto redatto in conformità al Dm 24 novembre 2025, verificato e validato in coerenza con lo stesso. In tale fattispecie, rilevano quin di il momento di indizione della proce dura, nonché la conformità del progetto posto a base di gara al Dm 24 novem bre 2025. Nello specifico:
– nel caso di affidamento congiunto di progettazione esecutiva e di lavori suc cessivo al 2 febbraio 2026, trova applica zione il Dm 24 novembre 2025 qualora il progetto di fattibilità tecnico‑economica posto a base di gara sia stato redatto con formemente al Dm 24 novembre 2025 e, conseguentemente, verificato e validato ai sensi dello stesso; – nel caso di affidamento dei servi zi di manutenzione e lavori successivo al 2 febbraio 2026, trova applica zione il Dm 24 novembre 2025 qualora il progetto esecutivo posto a base di ga ra sia stato redatto conformemente al Dm 24 novembre 2025 e, conseguente mente, verificato e validato ai sensi del lo stesso 1; • con riferimento, invece, alla fattispe cie di cui alla lettera c), ossia l’ipotesi della progettazione svolta internamente alla stazione appaltante, il nuovo decre to si applica a tutta la progettazione non
ancora validata alla data del 2 febbra io 2026, anche se già formalmente av viata mediante conferimento di incarico interno o lettera di incarico. La disposi zione chiarisce che in tal caso, trattan dosi di progettazione interna, i progetti in corso di elaborazione devono essere adeguati ai nuovi criteri prima della lo ro validazione.
C. Articolo 2 – Regime transitorio Il regime transitorio di cui all’articolo 2 disciplina in quali casi e a quali condi zioni si applicano le disposizioni di cui al Dm 23 giugno 2022, n. 256 nel caso di affidamenti successivi alla data del 2 febbraio 2026.
In particolare, l’articolo 2 prevede che a decorrere dal 2 febbraio 2026, data di entrata in vigore delle nuove disposi zioni, il decreto del Ministero dell’am biente e della sicurezza energetica n. 256 del 23 giugno 2022, come modificato dal Dm 5 agosto 2024, continua ad essere ap plicato:
a) alle procedure e ai contratti congiun ti di progettazione esecutiva e di lavo ri aventi a base di gara un progetto di fattibilità tecnico‑economica (Pfte) vali dato “in vigenza del Dm 23 giugno 2022, n. 256”, vale a dire redatto, verificato e validato in conformità al Dm 23 giu gno 2022. Ciò rileva indipendentemen te dalla data in cui la validazione è stata effettuata, anche se successiva al 2 feb braio 2026, a condizione che il bando o avviso sia pubblicato o inviato entro tre mesi successivi dalla data di validazione del Pfte posto a base di gara; b) alle procedure e ai contratti di lavori aventi a base di gara un progetto esecu tivo validato “in vigenza del Dm 23 giu gno 2022, n. 256”, vale a dire un progetto redatto, verificato e validato in confor
mità ai Dm 23 giugno 2022. Ciò rileva indipendentemente dalla data in cui la validazione è stata effettuata, anche se successiva al 2 febbraio 2026, a condi zione che il bando o avviso sia pubbli cato o inviato entro tre mesi successivi alla data di validazione del progetto ese cutivo posto a base di gara.
Il previgente regime continua quindi ad applicarsi oltre la data del 2 febbra io 2026 solo ricorrendo la duplice condi zione:
• della validazione del Pfte (lettera a) o del progetto esecutivo (lettera b), posti a base di gara, in conformità a quanto previsto dal Dm 23 giugno 2022;
• della pubblicazione del bando o dell’in vio dell’invito entro tre mesi dalla validazione del Pfte (lettera a) o dalla vali dazione del progetto esecutivo (lettera b).
Al di fuori delle ipotesi sopra indicate, tutti i bandi pubblicati o avvisi inviati a partire dal 2 febbraio 2026 ricadran no nel regime di applicazione dei nuo vi Cam.
Si allega per maggiore chiarezza uno sche ma grafico con indicazione delle principa li casistiche.
Lo schema grafico presente nella pagina successiva è stato ricostruito; per l’originale, si rimanda al seguente link:
https://short.do/w8StTK
1. Ne consegue che, a decorrere dal 2 feb braio 2026, le amministrazioni che di spongano di progetti redatti e validati in conformità al Dm 23 giugno 2022 e che in
tendano avviare procedure per l’affida mento di servizi di manutenzione, lavori o contratti congiunti di progettazione ese cutiva e lavori, possono avvalersi del regi
me eccezionale di deroga al principio del tempus regit actum , previsto dall’articolo 2 e illustrato nel paragrafo C della presen te circolare.
Bando/avviso gara lavori
Si applicano i CAM 2022 (ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto 24 novembre 2025) coerentemente con il fatto che il progetto esecutivo posto a base di gara è stato validato ai sensi del Dm 23 giugno 2022, n. 256
(bandi/avvisi precedenti al 2 febbraio 2026)
Bando/avviso gara contratto congiunto (progetto esecutivo + lavori)
Si applicano i CAM 2022 (ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto 24 novembre 2025) sia alla progettazione esecutiva sia ai lavori, coerentemente con i l fatto che il Pfte posto a base di gara è stato validato ai sensi del Dm 23 giugno 2022, n. 256
Bando/avviso gara progettazione
Si appl icano i CAM 2022 (ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto 24 novembre 2025) a tutti i livelli della progettazione che sono stati affidati con il bando/avviso di gara
Progettazione interna
Si applicano i CAM 2022 nel caso di lettera di incarico precedente alla data del 2 febbraio 2026 e progettazione già validata alla medesima data
Si applicano i CAM 2025 nel caso di lettera di incarico precedente alla data del 2 febbraio 2026, ma progettazione non ancora validata alla medesima data (ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c) del Dm 24 novembre 2025)
del decreto ministeriale 24 novembre 2025 (CAM Edilizia 2025).
Bando/avviso gara lavori
Si applicano i
CAM 2022 (ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b) del Dm 24 novembre 2025) se il progetto esecutivo posto a base di gara è stato validato ai sensi del Dm 23 giugno 2022, n. 256 e a condizione che il bando/avviso lavori sia pubblicato/inviato entro i 3 mesi successivi alla data di validazione del progetto esecutivo
Si applicano i
CAM 2025 (ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b) del Dm 24 novembre 2025) se il progetto esecutivo posto a base di gara è stato validato ai sensi del Dm 23 giugno 2022, n. 256 ma il bando/avviso lavori è pubbl icato/ inviato oltre i 3 mesi successivi alla data di validazione del progetto esecutivo
Si applicano i
CAM 2025 (ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) del Dm 24 novembre 2025) se il progetto esecutivo posto a base di gara è stato validato ai sensi del Dm 24 novembre 2025
(bandi/avvisi a decorrere dal 2 febbraio 2026)
Bando/avviso gara contratto congiunto (progetto esecutivo + lavori)
Si applicano i
CAM 2022 (ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto 24 novembre 2025) se il Pfte posto a base di gara è stato validato ai sensi del Dm 23 giugno 2022, n. 256 e a condizione che il bando/avv iso per il contratto congiunto sia pubblicato/inviato entro i 3 mesi successivi alla data di validazione del Pfte
Si applicano i
CAM 2025 (ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto 24 novembre 2025) se il Pfte posto a base di gara è stato validato ai sensi del Dm 23 giugno 2022, n. 256 ma il bando/avviso per il contratto congiunto è pubbl icato/inviato oltre i 3 mesi successivi alla data di validazione del progetto esecutivo
Si applicano i CAM 2025 (ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto 24 novembre 2025) se il
Pfte posto a base di gara è stato validato ai sensi del Dm 24 novembre 2025
Bando/avviso gara progettazione
Si applicano i CAM 2025 (ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto 24 novembre 2025)
Progettazione interna
Si appl icano i CAM 2025 nel caso di lettera di incarico successiva alla data del 2 febbraio 2026 (ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c) del Dm 24 novembre 2025)
Albo, categoria 5 e Gps veicoli: proroga al 30 giugno e cancellazioni d’ufficio il 1° luglio
La circolare 27 marzo 2026, n. 2 dell’Albo gestori, applicativa della delibera 1/2026, chiarisce che le imprese con più auto veicoli possono assolvere l’ob bligo di geolocalizzazione en tro il 30 giugno 2026 anche in viando più istanze distinte. I mezzi già cancellati in base alle vecchie regole (delibera 3/2024) potranno essere rei scritti con istanza telematica, fermo restando l’obbligo di at testazione entro il 30 giugno. Per garantire parità di condi zioni, dal 1° luglio 2026 le Sezio ni regionali e provinciali dispor ranno la cancellazione d’ufficio dei veicoli non adeguati (limi tatamente alla categoria 5). Se tale riduzione dovesse far venir meno i requisiti minimi di idoneità tecnica per mantene re l’iscrizione, la Sezione avvie rà il procedimento disciplina re finalizzato alla cancellazio ne dell’intera impresa dall’Albo. Si veda la deliberazione 1/2026 pubblicata a p. 50. (A.G.)
Albo nazionale gestori ambientali
Circolare 27 marzo 2026, n. 2
Applicazione della deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026 “Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione all’Albo nella categoria 5 relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell’articolo 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59”
Con riferimento al combinato disposto de gli articoli 16 e 17 del decreto n. 59/2023 a norma dei quali i soggetti obbligati all’i scrizione al Rentri che trasportano rifiu ti speciali pericolosi in categoria 5 devono garantire la presenza sui propri autovei coli di opportuni sistemi di geolocalizza zione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato e garantire il possesso dei re quisiti di idoneità tecnica degli autovei coli iscritti all’Albo in categoria 5, vista la deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026, il Comitato nazionale ha ritenuto necessario fornire le seguenti indicazioni.
I soggetti di cui alla deliberazione so pra richiamata aventi un parco veicolare composto da più autoveicoli possono as solvere all’obbligo di attestare la presen za dei sistemi di geolocalizzazione, anche attraverso l’invio di più istanze distinte, relative ai diversi autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, e comunque entro e non oltre il termine del 30 giugno 2026, così come modificato dal la legge 27 febbraio 2026, n. 26.
Si chiarisce che gli autoveicoli oggetto di avvenuta cancellazione poiché non dota ti del sistema di geolocalizzazione sulla base della precedente delibera, potran no essere reiscritti con apposita istanza telematica presentata a cura delle im prese, fermo restando che il possesso di tale requisito anche per gli autoveicoli nuovamente iscritti dovrà comunque es
sere attestato entro e non oltre il 30 giu gno 2026.
In proposito il Comitato nazionale, anche al fine di garantire parità di condizioni ai medesimi soggetti iscritti all’Albo, ha ritenuto necessario definire la corretta procedura che le Sezioni regionali e pro vinciali devono attivare nei confronti delle imprese che non si saranno adegua te alle disposizioni previste dalla delibe razione n. 1 del 24 marzo 2026.
Il Comitato nazionale ha pertanto stabili to che le Sezioni regionali e provinciali, a partire dal 1º luglio 2026, provvedono al la cancellazione d’ufficio, limitatamen te alla categoria 5, degli autoveicoli che non risultano adeguati alle disposizio ni contenute nella deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026.
Si rammenta che, qualora la cancella zione dei suddetti autoveicoli determini la carenza del requisito di cui all’artico lo 10, comma 2, lettera h) e articolo 15, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, necessario per il mantenimento dell’iscrizione, la Se zione regionale o provinciale provvede all’avvio del procedimento disciplinare di cui all’articolo 21 del decreto 3 giu gno 2014, n. 120.
La circolare n. 2 del 22 maggio 2025 è abrogata e sostituita dalla presente a par tire dal 2 aprile 2026.
M1 e trasporto rifiuti:
l’Albo chiude all’iscrizione
La circolare n. 1 del 26 marzo 2026 del Comitato nazionale dell’Albo fornisce chiarimenti in merito all’iscrizione all’Albo di autoveicoli classificati nel la categoria internazionale M1, ossia veicoli destinati al tra sporto di persone con un mas simo di otto posti oltre al con ducente. Il documento trae origine dai quesiti interpreta tivi relativi all’utilizzo di auto vetture per il trasporto di ri fiuti in conto proprio e richia ma il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Traspor ti, secondo cui i veicoli M1 con carrozzeria “AF” possono es sere impiegati solo occasio nalmente per il trasporto di merci proprie. In coerenza con tale orientamento, il Comitato nazionale dispone che tali au tovetture non possano più es sere iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali. (S.F.)
Albo nazionale gestori ambientali Circolare 26 marzo 2026, n. 1
Iscrizione all’Albo di autoveicoli classificati nella categoria internazionale M1
In relazione ad una serie di quesiti e ri chieste di chiarimenti pervenuti dalle Se zioni regionali e provinciali il Comitato nazionale ha ritenuto necessario fornire i seguenti aggiornamenti operativi.
Nel fare seguito al parere espresso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Tra sporti con nota n. 26240 del 29 novem bre 2023 relativo al trasporto di cose per conto di terzi con autovettura apparte nente alla categoria internazionale Ml, in data 4 agosto 2025 è stato richiesto al me desimo Ministero di pronunciarsi sulla possibilità che tale tipologia di veicolo, possa essere destinata al trasporto di co se in conto proprio e in particolare di ri fiuti, al fine di consentire l’inclusione di tali veicoli nel parco mezzi di un’impre sa iscritta all’Albo nazionale dei gestori ambientali.
Al riguardo si rappresenta che il Mini stero delle Infrastrutture e dei Traspor ti, con nota n. 22054 del 15 ottobre 2025, ha fornito le seguenti indicazioni riporta te integralmente nell’Allegato “A”:
“Sotto il profilo tecnico, ai sensi del Rego lamento Europeo 858/2018, l’autovettura –classificata nella categoria internazionale M1, è definita come un autoveicolo ‘adibito al trasporto di passeggeri e dei loro baga gli’, e qualora dotata di carrozzeria di ti pologia codice ‘AF’, può essere impiegata anche ‘per trasporto occasionale di merci’. Ne consegue che i proprietari di autovettu re con carrozzeria ‘AF’, sono legittimati a
trasportare, in via occasionale, merci pro prie (di propria pertinenza). La verifica del corretto impiego di tali autovetture resta comunque demandata agli Organi di Poli zia Stradale.
Premesso quanto sopra, al fine di delinea re i limiti di ammissibilità dell’impiego delle autovetture per il trasporto di rifiuti in con to proprio, si ritiene che codesto Albo debba autonomamente, nell’ambito delle proprie competenze valutare se e in quali casi ta le attività possa essere consentita, nonché stabilire, secondo i propri criteri attuati vi, se le autovetture possano essere ricom prese nel parco mezzi delle imprese iscritte all’Albo nazionale dei gestori ambientali”
In conformità al parere espresso dal Mi nistero delle Infrastrutture e dei Tra sporti, il Comitato nazionale ha stabilito che, a decorrere dalla data della presen te, non è più consentita l’iscrizione all’Al bo nazionale dei gestori ambientali delle autovetture appartenenti alla categoria internazionale Ml.
L’allegato è reperibile in Normativa Rifiuti in Osservatorio di normativa ambientale in reteambiente.it al seguente link:
https://short.do/Tl4vqQ
delle navi: il Mase riallinea l’applicazione del Dlgs 197/2021
Il Mase interviene per assicu rare un’applicazione unifor me del Dlgs 197/2021 in mate ria di impianti portuali di rac colta e gestione dei rifiuti delle navi, anche alla luce delle cri ticità emerse dall’audit svol to nel 2025 dall’Emsa (Agenzia europea per la sicurezza ma rittima).
La circolare offre un articolato quadro interpretativo e opera tivo volto a coordinare le com petenze delle Autorità marit time, delle Autorità di sistema portuale, dei Comuni e dei ge stori dei servizi di raccolta, con particolare attenzione a predi sposizione dei piani di gestione dei rifiuti, procedure di conferi mento e obblighi di tracciabili tà e comunicazione. Importan ti risultano, inoltre, i chiarimen ti su regime tariffario, gestione dei rifiuti accidentalmente pe scati e procedure di rilascio dei certificati di esenzione per le navi di linea. La circolare ha l’o biettivo di riallineare la pras si amministrativa nazionale al le prescrizioni europee, raffor zando omogeneità applicativa, certezza regolatoria e soste nibilità ambientale del sistema portuale. (S.F.)
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
Circolare 10 marzo 2026, prot. n. 52734
Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 “Recepimento della direttiva (Ue) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/Ue e abroga la direttiva 2000/59/Ce” come modificato dal decreto legislativo 8 marzo 2024, n. 46 – Indicazioni attuative
Premessa
Il decreto legislativo n. 197 del 2021 (di seguito: “decreto”), recante il “Rece pimento della direttiva (Ue) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativa agli impian ti portuali di raccolta per il conferimen to dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/Ue e abroga la diretti va 2000/59/Ce”, individua un complesso di obblighi, procedure e responsabilità nella gestione dei rifiuti delle navi che richiedono un approccio coordinato da parte di tutti i soggetti coinvolti. Nel mese di febbraio 2025 l’Agenzia eu ropea per la sicurezza marittima (Emsa) ha condotto un audit finalizzato a valu tare l’adeguatezza e l’efficacia delle at tività realizzate ai fini dell’attuazione della direttiva (Ue) 2019/883, recepita nell’ordinamento nazionale con il sud detto decreto.
Dalle risultanze dell’audit è emerso che non sempre risulta garantita un’interpre tazione uniforme delle disposizioni della citata normativa.
Tanto premesso, anche alla luce delle at
tività di monitoraggio svolte dal Repar to ambientale marino e dalla Direzione generale economia circolare e bonifiche, nonché delle recenti interlocuzioni con i competenti uffici della Direzione genera le mobilità e trasporti della Commissio ne europea, si ritiene opportuno fornire talune precisazioni interpretative, al fi ne di assicurare un’applicazione omoge nea e univoca della normativa in oggetto.
Impianti portuali di raccolta L’articolo 4 del decreto, al fine di assicu rare il rapido conferimento dei rifiuti delle navi, allo stesso tempo garantendo standard di sicurezza ambientali e sani tari senza causare ritardi nel traffico ma rittimo, prevede che il porto sia dotato di impianti e servizi portuali di raccolta adeguati alle esigenze specifiche di cia scun porto. A tal fine, viene previsto uno strumento obbligatorio di pianificazione (piano di raccolta e gestione dei rifiuti di cui all’articolo 5 del medesimo decreto) nell’ambito del quale, all’esito dell’analisi dei flussi di rifiuti generati dalle navi, de vono essere individuate le modalità di ge
stione nonché i servizi e gli impianti volti ad assicurane la raccolta.
Con particolare riferimento agli impianti fissi, si evidenzia che il comma 6 dell’ar ticolo 4 del decreto prevede che gli stes si siano autorizzati ai sensi della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, fat to salvo il ricorso al deposito temporaneo prima della raccolta nei limiti di quanto dispone l’articolo 185‑ bis del medesimo decreto legislativo n. 152.
Al gestore del servizio portuale di rac colta dei rifiuti delle navi, si applicano, altresì, le disposizioni in materia di tra sporto dei rifiuti di cui all’articolo 193, comma 15, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Fermo restando quanto innanzi precisa to, il piano può individuare ogni misura ritenuta necessaria al fine di rendere il servizio di raccolta dei rifiuti delle navi più efficace e rapido, anche al fine di pre venire ritardi nell’ordinaria operatività delle stesse, come previsto dall’articolo 4, comma 3, del decreto.
Piano di gestione e di raccolta dei rifiuti
Evidenziata l’importanza del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti quale strumento per l’individuazione delle ot timali modalità organizzative per gli im pianti e per i servizi portuali di raccolta dei rifiuti delle navi, è opportuno fornire talune indicazioni in ordine alle compe tenze attribuite alle varie autorità per la predisposizione e l’adozione dei suddetti piani, nonché per la corretta previsione degli obblighi informativi.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto, nei porti in cui la competenza per la predisposizione del piano di rac colta e gestione dei rifiuti è attribuita all’Autorità marittima, la stessa prov vede, d’intesa con la Regione, alla relati va predisposizione e adozione mediante propria ordinanza ai sensi dell’artico lo 59 del regolamento del Codice della navigazione.
In tali casi, il Comune territorialmente competente o l’Autorità d’ambito territo riale ottimale, ove costituita, cura l’esple tamento delle procedure di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti per conto dell’Autorità marittima.
Al fine di assicurare il necessario coordi namento tra le attività di pianificazione e le successive fasi attuative, consenti re l’avvio tempestivo e la relativa con clusione delle procedure di affidamento del servizio entro termini congrui, non ché prevenire l’insorgenza di criticità nel
relativo espletamento, si evidenzia l’op portunità che il Comune territorialmen te competente, ovvero l’Autorità d’ambito territoriale ottimale, ove costituita, siano coinvolti nella predisposizione del piano sin dalle fasi istruttorie.
Nelle more dell’espletamento delle proce dure di affidamento da parte del Comune territorialmente competente o dell’Au torità d’ambito territoriale ottimale, il servizio di raccolta e gestione dei rifiu ti delle navi, limitatamente alla quota parte dei rifiuti urbani, vale a dire i ri fiuti prodotti dai passeggeri e dall’equi paggio e i rifiuti accidentalmente pescati, può essere eventualmente assicurato me diante l’attivazione degli strumenti di modifica del contratto di servizio per la raccolta dei rifiuti urbani già in essere, ai sensi dell’articolo 120 del decreto legi slativo n. 36 del 2023, ove ne ricorrano i presupposti, previo accordo tra l’Autori tà marittima e il Comune o l’Ambito, ai sensi dell’articolo 15 della legge 241 del 1990; in questo contesto è necessario ga rantire che i costi per lo svolgimento del la raccolta dei rifiuti urbani provenienti delle navi non ricadano sulla ripartizio ne tariffaria dell’utenza cittadina, preve dendo gli opportuni corrispettivi per il conferimento in coerenza con quanto di sposto dall’articolo 8 del decreto. Appare utile richiamare, nel presen te contesto, che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ultimo periodo, del medesimo decreto, il piano di raccolta e gestione predisposto dall’Autorità di sistema por tuale, ove presente, ovvero dall’Autorità marittima, è sottoposto al procedimen to di valutazione ambientale strategica. Nei porti in cui l’Autorità competente è l’Autorità marittima, ai sensi dell’artico lo 5, comma 4, del decreto, il piano predi sposto si configura come integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti e, pertanto il relativo procedimento istrut torio di valutazione ambientale strategi ca, di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 152 del 2006, è interamente di competenza regionale.
All’esito delle procedure di approvazio ne del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, nonché in occasione della revi sione quinquennale dello stesso, ovvero in presenza di significativi cambiamen ti nel piano, le Autorità competenti – indi viduate nelle Autorità di sistema portuale e nell’Autorità marittima, secondo le ri spettive attribuzioni – provvedono alla compilazione del template di cui all’Al legato 1 1 alla presente circolare e al suo inoltro al Reparto ambientale marino,
all’indirizzo di posta elettronica certifi cata ram@pec.mase.gov.it.
A tal fine il Reparto ambientale marino, in collaborazione con il Reparto VII del Comando generale delle Capitanerie di porto, fornisce supporto per l’inserimen to dei dati relativi ai predetti piani nel si stema informatico SafeSeaNet.
Analoga procedura è adottata in caso di emanazione del provvedimento di esen zione dalla predisposizione del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 5, comma 8, del decreto non ché in caso di individuazione dei piccoli porti privi di personale o ubicati in loca lità remote, come individuati dal Mini stero delle infrastrutture e dei trasporti (cfr. articolo 7, comma 2) per i quali non si applicano le prescrizioni di cui all’arti colo 7, comma 2, relative alla ricevuta di conferimento dei rifiuti delle navi.
In tali ipotesi, le Autorità competenti provvedono alla compilazione del tem plate di cui all’Allegato 2 2 alla presente circolare.
Ferma restando la validità di quanto so pra, le Autorità competenti devono co munque provvedere a comunicare alla Direzione generale tutela della biodi versità e del mare i dati relativi ai pia ni di raccolta e gestione dei rifiuti, ai fini dell’aggiornamento del Gisis, ai sen si dell’articolo 5, comma 5.
Allo scopo di garantire un’adeguata, chiara e coerente comunicazione agli operatori delle navi delle informazioni contenute nei piani di raccolta e di gestio ne dei rifiuti, con particolare riguardo alla presenza degli impianti portuali di raccolta, alle tariffe applicate nonché al le ulteriori informazioni di cui all’Alle gato A del decreto recante “Informazioni sul sistema di raccolta e gestione dei ri fiuti delle navi da fornire agli operato ri ed agli utenti del porto”, è necessario che tali informazioni siano rese disponi bili sia nella lingua nazionale sia in una lingua di uso internazionale, conforme mente a quanto previsto dall’Allegato A, di cui si è detto sopra.
A tal fine, le Autorità competenti devono provvedere a pubblicare sui propri siti istituzionali i piani di raccolta e di gestio ne dei rifiuti redatti non solo in lingua italiana, ma anche in lingua inglese e/o in altra lingua di uso internazionale.
Conferimento dei rifiuti delle navi
Il gestore dell’impianto portuale di rac colta o i soggetti incaricati da quest’ul timo ovvero dall’Autorità competente, a
seguito del conferimento dei rifiuti da parte delle navi, sono tenuti a compilare in maniera accurata e puntuale il modu lo “Ricevuta di conferimento dei rifiuti”, di cui all’Allegato 3 del decreto, e a con segnarlo, giusto articolo 7, comma 2, sen za ingiustificato ritardo, al comandante della nave.
È opportuno evidenziare che, in ragio ne della definizione di “nave” ai sen si dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto, i soggetti di cui al citato artico lo 7, comma 2, sono tenuti a rilasciare la ricevuta di conferimento a tutte le tipo logie di imbarcazione, ivi incluse quelle da pesca; unica eccezione a tale obbligo è prevista per i piccoli porti privi di perso nale o ubicati in località remote, a condi zione che il loro nome e ubicazione siano stati individuati dal Ministero delle in frastrutture e dei trasporti e inseriti nel sistema SafeSeaNet a norma degli artico li 7 e 13 del decreto.
Per le navi soggette al sistema di monito raggio del traffico navale e d’informazio ne di cui al decreto legislativo n. 196 del 2005, l’operatore delegato dall’armatore o dal comandante della nave, l’agente rac comandatario marittimo o il comandante stesso, che a seguito del conferimento dei rifiuti riceva la relativa ricevuta, è tenuto a inserire nel sistema SafeSeaNet le infor mazioni in essa contenute, come previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto.
Le Autorità marittime vigilano affinché tali informazioni siano caricate nel si stema informativo elettronico, per quan to possibile, prima della partenza della nave, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 7, comma 3, e 13, comma 2, del decreto.
Qualora tali dati non siano stati inseriti prima della partenza della nave, l’Autori tà marittima verifica che tali informazio ni siano inserite nel sistema informativo SafeSeaNet, entro il termine di 15 giorni dalla partenza, come previsto all’artico lo 13, comma 2, del decreto 3
Rifiuti accidentalmente pescati I rifiuti accidentalmente pescati, che ri entrano nella definizione di “rifiuti del le navi”, sono considerati rifiuti urbani, secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 2, del decreto. Fermo restando quanto precedentemen te precisato in ordine al piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, nonché rispetto agli eventuali accordi che le Autorità di sistema portuale o le Autorità marittime
possono definire con i Comuni o le Au torità d’ambito, per i rifiuti accidental mente pescati deve essere ulteriormente garantita una gestione che ne consenta l’esatta contabilizzazione 4
Pertanto, i porti interessati da traffico di unità da pesca devono assicurare che i ri fiuti accidentalmente pescati siano gestiti separatamente dagli altri flussi di rifiuti, anche al fine di agevolarne il riutilizzo e il riciclaggio, in conformità alla normati va vigente.
Considerato che per tali rifiuti vige l’ob bligo di comunicazione alla Commissione europea dei relativi volumi e quantita tivi da parte del Ministero dell’ambien te e della sicurezza energetica, i gestori degli impianti portuali sono tenuti a tra smettere i dati concernenti tali rifiuti ai soggetti responsabili del servizio di ge stione integrata dei rifiuti urbani, ai fini della successiva comunicazione median te la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (Mud), di cui alla legge 70 del 25 gennaio 1994, ai sensi dell’articolo 8, comma 7, del decreto. Pertanto, i gestori del servizio portuale di raccolta, al momento del conferimen to dei rifiuti accidentalmente pescati, ol tre a rilasciare ai comandanti delle unità da pesca la ricevuta attestante il quan titativo conferito, ai sensi dell’articolo 7, comma 2 del decreto, provvedono alla re gistrazione dei relativi dati, onde garan tire la tracciabilità dei rifiuti e il corretto adempimento degli obblighi informativi. Qualora il servizio di raccolta dei rifiu ti delle navi sia integrato nel servizio di gestione dei rifiuti urbani in virtù degli eventuali accordi come in precedenza chiarito, i soggetti responsabili del servi zio di gestione integrata dei rifiuti urbani (Comune o soggetto da questo delegato), in accordo con le Autorità competenti in ambito portuale, disciplinano le modali tà organizzative delle operazioni di rac colta dei rifiuti accidentalmente pescati, garantendo il computo separato delle quantità conferite rispetto agli altri flus si di rifiuti.
In conclusione, dal complesso delle con siderazioni sopra riportate emerge la necessità di assicurare, presso i porti in teressati dalla presenza di unità da pe sca, l’istituzione e il mantenimento di un sistema dedicato alla raccolta dei rifiu ti accidentalmente pescati e alla rendi contazione dei quantitativi conferiti, in adempimento alla normativa nazionale e alle direttive europee di riferimento.
Tariffa indiretta
Secondo quanto disposto all’articolo 8, comma 2, del decreto anche in relazione a quanto dettagliato nell’Allegato 4 del lo stesso, il sistema di recupero dei costi connessi al funzionamento e all’ammini strazione degli impianti portuali di rac colta, prevede l’applicazione, alle navi che approdano in un porto, di una tarif fa costituita da una parte indiretta, dovu ta indipendentemente dal conferimento dei rifiuti agli impianti portuali, e da una parte diretta, determinata in relazione alle tipologie e ai quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti dalla nave. Il comma 9 del medesimo articolo pre vede, altresì, la determinazione di una tariffa agevolata per i pescherecci e le imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri, non correlata alle quantità dei rifiuti con feriti, in considerazione delle peculiari caratteristiche delle imbarcazioni inte ressate, nonché della ridotta quantità e della natura dei rifiuti prodotti.
Resta fermo, tuttavia, che, pur nell’ambi to dell’agevolazione riconosciuta, anche le unità rientranti nelle predette catego rie sono tenute a contribuire alla coper tura dei costi del servizio, mediante il pagamento della quota dei costi ammi nistrativi indiretti e di una quota pari al meno al 30% dei costi operativi diretti, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decre to, assicurando, in tal modo, la copertura dei costi minimi, nel rispetto dei principi di proporzionalità e sostenibilità econo mica del sistema tariffario portuale.
Procedura di rilascio del certificato di esenzione delle navi
Qualora si intenda esentare una nave, che svolge servizio di linea con scali fre quenti e regolari, ai sensi dell’articolo 9 del decreto, deve essere presentata istan za all’Autorità marittima del porto presso il quale si conferiscono i rifiuti (artico lo 9, comma 2) in base ad un accordo, com provato da un contratto e da ricevute di conferimento, e presso il quale si devono corrispondere le relative tariffe dirette ed indirette (articolo 8, comma 8).
Nell’istanza devono essere indicati i porti (o il porto) di scalo, all’interno del territo rio nazionale, inclusi nel servizio di linea per i quali si intende essere esentati, non ché la specifica tipologia di rifiuto ogget to della richiesta di esenzione.
L’Autorità marittima che riceve l’istanza, dopo aver verificato l’esistenza di tutti i
3. Al fine di consentire alla Autorità marit time di effettuare tali verifiche in maniera efficace, sono in corso modifiche ai sistemi informatici Pmis2 e SafeSeaNet, che verran
no comunicate con separate disposizioni del Comando Generale delle Capitanerie di Por to – Reparto VII.
4. Si veda la delibera Arera 3 agosto 2023,
n. 386/2023/R/Rif “Istituzione componenti pe requative della tassa e tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani”.
requisiti di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto rilascia il “Certificato di esenzio ne”, provvede ad assolvere agli obblighi di registrazione elettronica nella Banca dati traffico integrata (Bdti), secondo le procedure indicate al paragrafo successi vo e, contestualmente, lo notifica all’Auto rità competente del porto presso il quale la nave intende ottenere l’esenzione, at teso che, qualora l’Autorità competente sia l’Autorità marittima, l’inserimento del certificato nella Bdti costituisce notifica. Il certificato di esenzione produce i suoi effetti immediatamente; l’Autorità com petente alla quale è stato notificato il certificato può, tuttavia, esprimere tem pestivamente il proprio motivato diniego al rilascio dell’esenzione presso il proprio porto. In tale ultimo caso, l’Autorità ma rittima che ha rilasciato il certificato di esenzione comunica alla nave e all’arma tore la revoca del certificato, provvedendo al ritiro dello stesso qualora l’esenzione sia stata richiesta per un unico porto, ov vero rilasciando un nuovo certificato con l’indicazione dei soli porti la cui Autorità competente non ha opposto diniego. L’Autorità marittima stabilisce, sulla scor ta della documentazione prodotta, la du rata del certificato di esenzione, il cui termine massimo è comunque non supe riore alla durata del contratto di cui all’ar ticolo 9 comma 1 lettera b) 1) del decreto. Nel caso in cui una nave svolga un servi zio di linea che preveda scali in porti si tuati al di fuori del territorio nazionale e presso i quali intenda conferire i rifiuti, può presentare istanza di rilascio di cer tificato di esenzione, ai sensi dell’artico lo 9, esclusivamente per i porti nazionali. In tal caso la nave deve presentare l’i stanza di esenzione per i porti nazio
nali (con le modalità precedentemente descritte), presso un’Autorità marittima di uno dei porti italiani di scalo compre si nella tratta, seppure in quel porto non avviene alcun conferimento. Qualora l’istanza venga presentata all’Au torità marittima dell’unico porto nazio nale della tratta di linea in questione, quest’ultima rilascia il certificato di esen zione, qualora ne sussistano i requisiti, e provvede a notificarlo al porto estero presso il quale la nave effettua il conferi mento, fermo restando l’inserimento del certificato di esenzione nella Bdti. Il certificato di esenzione rilasciato dal le Autorità marittime italiane ha valenza solo per i porti nazionali ed analogamen te non è efficace l’eventuale certificato di esenzione per porti italiani rilasciato dal la competente Autorità estera.
Certificato di esenzione e registrazione sul sistema informatico
Si ritiene opportuno precisare che il cer tificato di esenzione deve essere redatto esclusivamente conformemente al model lo di cui all’Allegato 5 del decreto e che le voci ivi indicate possono essere conside rate tra loro alternative.
Al fine di assolvere agli obblighi di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto, l’Au torità marittima che rilascia il certificato di esenzione è tenuta a inserire il prov vedimento e a registrarne le relative informazioni nella Banca dati traffico in tegrata (Bdti), secondo le procedure indi cate nel “Manuale operativo BDTI” (nella sua versione più aggiornata) redatto dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Reparto VII 5
Alla scadenza del certificato nonché in
caso di revoca o di rinnovo dello stesso, il nuovo certificato deve essere inserito nella Bdti senza apportare modifiche a quello precedentemente registrato e or mai scaduto o revocato, in conformità alle disposizioni tecniche emanate dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Reparto VII. Si precisa altresì che, nelle fasi di inseri mento delle informazioni relative al cer tificato di esenzione, lo stesso deve essere allegato nella Bdti quale unico documento con esclusione di ogni ulteriore documen tazione o dichiarazione afferente al con ferimento dei rifiuti da parte della nave. Ai fini della corretta registrazione nel si stema informatico, il certificato di esen zione deve essere inserito separatamente per ciascuna voce del format di cui all’Al legato 5 del decreto. Pertanto, nel caso in cui un unico certificato di esenzione si ap plichi a più voci, la registrazione deve es sere effettuata separatamente per ognuna delle tipologie di esenzione previste, se lezionando di volta in volta la voce cor rispondente: “W” – waste notification, “F” – waste fees, “D” – waste delivery, in serendo, quindi, i dati del certificato per ognuna delle voci interessate.
Gli allegati sono reperibili in Normativa Rifiuti in Osservatorio di normativa ambientale in reteambiente.it al seguente link:
https://short.do/p8wmGK
5. Per una pronta consultazione si indicano di seguito i link dove trovare la versione più aggiornata del manuale alla data di pubblicazione del la presente circolare:
• Pagina Documenti Ssn: http://solaria/reparti/rep7/uff1/uff1_ssn3.asp
• Link Circolare Bdti Aggiornamento 02: http://solaria/reparti/rep7/uff1/ssn/nuovo/circolari/bdti/Circolare_BDTI_vers1.6_2026.pdf
• Link Manuale operativo Bdti ver. 1.6: http://solaria/reparti/rep7/uff1/ssn/nuovo/manuali/Manuale_BDTI_ver1.6_20.01.2026.pdf

Le opinioni presenti nelle risposte ai quesiti, al pari di tutte le altre presenti nella Rivista, sono espresse a titolo personale.
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La Rivista RIFIUTI pubblica le risposte fornite dai suoi Esperti ai quesiti posti dai Lettori. Le risposte sono a pagamento. L’entità viene valutata caso per caso ma, ovviamente, è quasi simbolica poiché il servizio fornito riserva un dovuto trattamento di favore agli Abbonati alla Rivista (sia cartacea che on line).
La rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti.
La pubblicazione è riservata solo a quesiti ritenuti, a insindacabile giudizio dei Curatori della Rubrica, di valenza generale. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
Le richieste vanno inoltrate a quesiti@rivistarifiuti.it
a cura di Paola Ficco
Daniele Bagon (Segretario Albo Gestori Ambientali –Sezione Regionale Liguria)
Risponde Paola Ficco
1706. Deposito temporaneo, ogni sede distaccata della scuola ha il suo
L’istituzione scolastica statale (non iscritta al registro imprese), sottoposta all’iscrizione Rentri per la produzione di rifiuti pericolosi e con più di 10 dipendenti, svolge la sua attività di offerta formativa anche presso altre istituzioni scolastiche, ovvero presso sedi distaccate delle stesse (conferite con una delibera regionale). In queste sedi distaccate (presenti in altri contesti: tipo carcere, scuola all’interno del carcere) produce rifiuti quali toner/cartucce (rifiuti pericolosi) acquistate dall’istituzione scolastica principale.
Per la gestione di tali rifiuti (prodotti dalle sedi distaccate) è possibile condurre il deposito temporaneo presso la sede centrale? Oppure occorre gestire tale rifiuto nell’unità locale distaccata? Nell’iscrizione al Rentri occorre indicare tutte le sedi o è possibile indicare un’unica sede centrale?
L’articolo 185‑ bis, Dlgs 152/2006 disciplina il deposito temporaneo dei rifiuti prima della loro raccolta e ne tipizza le condizioni affinché possa essere agito il regime di favore che lo contraddistingue e che consiste, soprattutto, nella possibilità di poter condurre il relativo raggruppamento senza autorizzazione nel rispetto delle condizioni ivi dettate (comma 3 e articolo 208, comma 17). La norma richiede il rispetto di tutte queste condizioni, e il difetto di anche uno solo dei requisiti richiesti trasforma la condotta di raggruppamento in gestione illecita (Cass. pen., sez. III, n. 13361/2012). Tra gli indicati requisiti figura anche
il luogo di produzione dei rifiuti; infatti, l’articolo 185‑ bis, Dlgs 152/2006 dispone che il deposito temporaneo deve avvenire “nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti (…)” (la norma prosegue con riguardo alla produzione agricola).
Ex multis, Cass. pen., sez. III, n. 8498/2021, in ordine al “luogo di produzione dei rifiuti” ha precisato che ad integrare la nozione di “collegamento funzionale” “concorre non soltanto, dal punto di vista spaziale, la contiguità dell’area a tal fine utilizzata rispetto a quella di produzione dei rifiuti, ma anche la destinazione originaria della medesima in ragione dello strumento urbanistico e dell’assenza di una sua autonoma utilizzazione in concreto diversa da quella accertata” (conf. Cass. pen., sez. III, n. 4181/2017; sez. III, n. 49674/2018). Quindi, ove il soggetto sia individuabile come produttore iniziale del rifiuto, occorre che costui rispetti le indicate condizioni precisate dalla giurisprudenza di legittimità per realizzare il deposito temporaneo. Nel caso di cui è quesito non vi è alcuna “contiguità” tra le aree, né per esso sono previste deroghe che invece esistono ad esempio per i rifiuti agricoli (articolo 185‑ bis, comma 1, Dlgs 152/2006), o per quelli accidentalmente pescati (articolo 2, comma 5, legge 17 maggio 2022, n. 60).
Pertanto, nel caso di cui è quesito, si ritiene che ciascuna sede della scuola rimane produttore iniziale dei rifiuti. In tale veste, ciascuna sede deve farsi carico degli obblighi relativi al deposito temporaneo, alla tracciabilità e all’avvio a recupero/smaltimento. Si ritiene altresì che tali sedi vadano iscritte al Rentri in quanto unità locali dell’Ente scolastico poiché ricadenti nella
seguente definizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), Dm 59/2023: “a)
‘unità locale’: una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un’officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l’operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l’obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l’operatore procede volontariamente all’iscrizione”.
1707. Raee: le semplificazioni del Dl 131/2024 non riguardano tutti
Il nostro impianto è autorizzato in forma ordinaria ai sensi dell’articolo 208, Dlgs 152/2006 per diverse attività di gestione rifiuti, tra cui anche quella di messa in riserva di Raee (con rifiuti individuati sia al capitolo 16 che al capitolo 20 dell’Eer, sia pericolosi che non pericolosi). Per tale tipologia di rifiuti, l’autorizzazione riporta solo prescrizioni di carattere tecnico senza specificare nulla in merito ai conferitori e alle modalità di conferimento, rimandando di fatto alla normativa vigente per tali aspetti.
Si pongono quindi le seguenti domande:
1) posto che la categoria 3‑bis è stata abrogata, quali imprese possono conferire i Raee presso il nostro impianto?
2) con quale documentazione a corredo del trasporto di tali rifiuti?
3) quali controlli devono essere effettuati sui conferitori?
5) è possibile che le imprese conferitrici siano iscritte in categoria 2‑bis?
I Raee gestiti possono essere sia professionali che domestici.
Per le attività di deposito preliminare alla raccolta e trasporto dei Raee domestici e professionali, i seguenti soggetti erano obbligati a iscriversi alla categoria 3‑ bis dell’Albo nazionale gestori ambientali:
• distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee),
• trasportatori di Raee in nome dei distributori,
• installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica (Cat) di tali apparecchiature.
Ora non è più così perché
l’articolo 14‑ bis, Dl 131/2024
(legge 166/2024, cd. “Decreto salva infrazioni”) ha modificato il Dlgs 49/2014, e il suo nuovo articolo 11, comma 7, ha stabilito che: “Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Inoltre, il successivo comma 10 ha abrogato in modo esplicito i decreti 8 marzo 2010, n. 65 (sul cd. “1 contro 1”) e 31 maggio 2016, n. 121, (sul cd. “1 contro 0”).
Ora, dunque, la categoria 3‑ bis dell’Albo è stata abrogata. Si veda anche la circolare del Comitato nazionale dell’Albo n. 3 del 25 novembre 2024. La nota di chiarimento CdC Raee del 22 novembre 2024 afferma che l’iscrizione all’Albo “è nei fatti sostituita, per poter effettuare il deposito preliminare alla raccolta, dall’iscrizione al Centro di coordinamento Raee dei luoghi ove avviene tale deposito preliminare”. Si veda sul punto l’articolo 11, commi 4 e 8, Dlgs 49/2014, come modificato dal Dl 131/2024 cit. Quindi, per non incorrere nel reato di gestione abusiva in concorso con il distributore e l’installatore di Apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee), oppure (se del caso) con i trasportatori di Raee in nome dei distributori, o con gli installatori e i gestori dei Centri di assistenza tecnica (Cat), l’impianto di destino deve sincerarsi che tali soggetti abbiano iscritto il loro deposito preliminare presso il CdC Raee. Pertanto, si ritiene che le imprese che possono conferire i Raee presso l’impianto del Lettore autorizzato ex articolo 208, Dlgs 152/2006 siano quelle che in precedenza erano iscritte nella categoria 3‑ bis dell’Albo e più sopra indicate, a condizione che il loro deposito preliminare sia iscritto in tale CdC Raee. Tale iscrizione deve costituire oggetto di apposito controllo da parte dell’impianto di ricevimento dei Raee. Il trasporto dal deposito preliminare al centro di raccolta autorizzato o all’impianto di trattamento autorizzato anche ai sensi dell’articolo 208, Dlgs 152/2006, ivi compreso quello dai locali del punto vendita al luogo di deposito, se diverso dal punto vendita stesso, “è accompagnato dal Documento di trasporto (Ddt) attestante il luogo di produzione, la tipologia del materiale e il luogo di destinazione” (articolo 11, commi 4 e 8, Dlgs 49/2014, come modificato dal Dl 131/2024 cit.).
L’esclusione dall’obbligo di iscrizione all’Albo gestori è stata prevista per le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore o dal soggetto incaricato. Tale esclusione si applica anche al ritiro dei Raee effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di Aee nello svolgimento della propria attività (cfr. articolo 11, comma 9, Dlgs 49/2014 e nota di chiarimento CdC Raee del 22 novembre 2024 cit.). Quindi, la semplificazione introdotta dal Dl 131/2024 cit. che ha modificato profondamente il Dlgs 49/2014 riguarda solo ed esclusivamente i Raee consegnati a: • distributori e installatori di Aee; • trasportatori in nome del distributore, installatori e gestori dei Centri di assistenza tecnica (Cat).
In altri termini, si deve trattare dei Raee consegnati secondo il sistema “uno contro uno” o “uno contro zero” di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 11, Dlgs 49/2014 ai soggetti che in precedenza dovevano essere iscritti alla categoria 3‑ bis dell’Albo gestori e che ora devono iscrivere il proprio deposito al CdC Raee. Non altri. Pertanto, se un soggetto economico diverso da quelli indicati produce Raee a esito della propria attività (es. impresa edile la cui attività di demolizione genera Raee) e non ritirati dai sistemi “uno contro uno” o “uno contro zero”, si ritiene che debba trasportarli verso l’impianto autorizzato ex articolo 208, Dlgs 152/2006 di cui è quesito previa iscrizione in categoria 2‑ bis dell’Albo gestori, e con formulario.
Risponde Daniele Bagon
1708.
Molti produttori non si avvalgono di pese; l’eventuale giacenza indicata a fine anno nel Rentri e di conseguenza nel Mud è pertanto, ovviamente, stimata. Qualora il peso esatto del successivo scarico sia quantitativamente inferiore alla giacenza stimata inserita nel Mud dell’anno precedente rimarrebbero aperte delle giacenze.
Come si può ovviare, poiché non è possibile indicare nel Mud che la giacenza è stimata (mentre nel Rentri si indicano sia pesi stimati che esatti)?
L’Allegato 1, Dpcm 30 gennaio 2026 reca le “Istruzioni per la compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale (Mud)” e recita testualmente,
al punto 4.2.2: “Giacenza presso il produttore al 31/12: Questa parte della Comunicazione Rifiuti Semplificata deve essere compilata per indicare la quantità di rifiuto che il produttore ha prodotto nell’anno di riferimento e che, al 31/12, non ha ancora avviato al recupero o allo smaltimento e tiene quindi in giacenza presso il sito dichiarante. Il dato della giacenza deriva dalla somma della quantità di rifiuto in giacenza al 31/12 dell’anno precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione più la quantità prodotta nell’anno di riferimento detratte le quantità avviate al recupero o allo smaltimento nell’anno di riferimento. 12 Il produttore dovrà
distinguere la quantità in giacenza, sulla base delle informazioni in suo possesso al momento della compilazione del Mud, separando i rifiuti tenuti in giacenza in attesa di essere avviati a recupero da quelli da avviare a smaltimento” È palese che, in assenza di pesa, il produttore può solo stimare, con ordinaria diligenza, il peso dei rifiuti prodotti; il peso da inserire in Dichiarazione Mud corrisponde pertanto a quello accertato dal destinatario e riportato sulla copia del Fir restituito al produttore. Se entro il termine di presentazione della Dichiarazione Mud esistono in giacenza presso il produttore dei rifiuti prodotti
nell’annualità oggetto non ancora avviati a recupero o smaltimento, va da sé che l’entità della giacenza da indicare corrisponde al peso stimato, con la massima accuratezza, ma non accertato. Di questa eventualità è ben conscio il Dpcm 30 gennaio 2026, che nelle istruzioni fa comprendere al compilatore che solo con il susseguirsi delle Dichiarazioni relative ad anni consecutivi si è in grado di ricostruire il peso effettivo dei rifiuti in giacenza al 31/12 di ogni annualità, perché il calcolo della giacenza al 31/12 di ogni anno trova la sua esatta determinazione con la quantificazione dei rifiuti, che può avvenire solo a cura del destinatario.

L’interpello ambientale è uno strumento introdotto dall’arti colo 27 del Dl 77/2021, che ag giunge l’articolo 3‑septies al Dlgs 152/2006. Si tratta di una consulenza giuridica sulle nor mative ambientali statali, non classificabile come interpello ordinario o probatorio.
Possono presentare istanze Regioni, Province, Città metro politane, Comuni, Associazio ni di categoria rappresentate nel Cnel, Associazioni di pro tezione ambientale a caratte re nazionale e quelle presen ti in almeno cinque Regioni. Le risposte vengono pubblicate online entro 90 giorni dalla ri chiesta e forniscono criteri in terpretativi per le amministra zioni pubbliche in materia am bientale.
Le indicazioni fornite non so stituiscono gli atti di consenso previsti dalla normativa vigen te e non influiscono sulle sca denze o sui termini di prescri zione delle norme ambientali.
Per comprendere il valore, l’ef ficacia e la spendibilità di una risposta ad interpello, si rinvia all’intervento di P. Fimiani L’in terpello ambientale, pubbli cato sul numero 303 (3/22) di questa Rivista.
Tutta la normativa è reperibile in “Normativa rifiuti” www.reteambiente.it e visibile agli abbonati al servizio.
a cura di Elisabetta Torzuoli Avvocato in Siena – Elenco speciale
Epr (responsabilità estesa del produttore)
Richiedente: Provincia Autonoma di Bolzano – Prot. 60625 del 19 marzo 2026
Nota Mase: 84982 del 21 aprile 2026
Domanda (sintesi)
Si chiede se un fabbricante/importatore di articoli pirotecnici possa legittimamente immettere sul mercato nazionale tali prodotti senza essere associato ad alcun sistema di gestione riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, idoneo a garantire il rispetto della normativa sulla responsabilità estesa del produttore.
Risposta Mase (sintesi)
Il Ministero, ripercorso il quadro normativo di riferimento, precisa che i produt tori e gli importatori di articoli pirotecnici sono tenuti a garantire la gestione del fine vita degli articoli pirotecnici immessi sul mercato nazionale mediante un si stema di gestione operante in forma individuale o collettiva conforme alla disci plina vigente.
Nota di commento
In un settore specifico, quello degli articoli pirotecnici, il Ministero ribadisce la responsabilità estesa del produttore, cardine del sistema di gestione rifiuti, ed evade il quesito rifacendosi alla lettura combinata di cui agli articoli 185, com ma 4‑ter e 237, comma 1, Dlgs 152/2006, così affermando l’obbligo di gestire i rifiuti in oggetto, affidandosi ai consorzi e/o ai sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, già istituiti ovvero riconosciuti ovvero in corso di riconoscimento, ope ranti sull’intero territorio nazionale senza generare distorsioni della concorren za, in condizioni non discriminatorie, in modo da evitare ostacoli al commercio.
Normativa e prassi di riferimento
• Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, articoli 178‑ter, 178‑ quater, 185, 221‑ bis, 237;
• Dlgs 29 luglio 2015, n. 123;
• decreto 12 maggio 2016, n. 101.
* Tutta la normativa e la giurisprudenza indicate sono reperibili in “Normativa Rifiuti”, Osservatorio di normativa ambientale: www.reteambiente.it/rifiuti
* Si veda anche la sezione “Interpelli” in https://www.rivistarifiuti.it/interpelli

La Rubrica si propone di aggior nare mensilmente il Lettore sul le novità regionali più rilevan ti in materia di rifiuti. I singoli provvedimenti sono pubblica ti in Reteambiente – Osserva torio di normativa ambienta le (www.reteambiente.it Area “Normativa rifiuti”) e visibili agli abbonati al servizio.
a cura di Francesco Petrucci e della Redazione normativa Reteambiente
Calabria
Decreto dirigenziale Calabria 28 aprile 2026, n. 7268 (Bur 28 aprile 2026 n. 87)
Bando per il finanziamento dei sistemi di raccolta differenziata e dei centri di rac colta
Lazio
Dgr Lazio 22 aprile 2026, n. 234
(So n. 1 al Bur 28 aprile 2026 n. 34)
Adozione della proposta di Piano regionale di gestione dei rifiuti (Prgr) 2026‑2031
Lombardia
Dgr Lombardia 4 maggio 2026, n. XII/6119 (Bur 7 maggio 2026 n. 19)
Criteri per la concessione di contributi alle Pmi per prevenzione rifiuti, riciclag gio e valorizzazione dei materiali nelle filiere delle plastiche, delle pile, dei Raee e del fosforo
Dgr Lombardia 27 aprile 2026, n. XII/6072 (Bur 4 maggio 2026 n. 19)
Misure di gestione dell’inquinamento diffuso delle acque sotterranee nell’area del Nord milanese
Sicilia
Circolare assessoriale Sicilia 29 aprile 2026, n. 18130
Indicazioni per l’incremento della raccolta differenziata nei Comuni e nelle Città metropolitane
Circolare assessoriale Sicilia 2 aprile 2026, n. 22904
Gestione degli accumuli di posidonia oceanica e di altre biomasse vegetali mari ne spiaggiate

ABSTRACT
La violazione amministrativa rilevata dagli organi accerta tori nel corso di un controllo deve essere dagli stessi subi to contestata al trasgresso re e all’obbligato in solido. Se la contestazione immedia ta non è avvenuta per alcu ne delle persone identificate come responsabili, gli estre mi della violazione devono es sere notificati entro il termine di 90 giorni dall’accertamento. La notificazione ha medesimi funzione e scopo della conte stazione in via immediata del fatto al trasgressore; può es sere eseguita tramite posta, ufficiale giudiziario, messo comunale o per il tramite del funzionario dell’amministrazio ne che ha accertato la viola zione. In generale devono es sere osservate le disposizioni del Codice di procedura civi le. Se si è infatti a conoscen za dell’indirizzo Pec della per sona fisica, identificata come trasgressore in via principale, occorrerà utilizzare in via pri oritaria tale canale di comuni cazione rimanendo inteso che, laddove invece occorrerà av valersi di differenti modalità, vi è una prescrizione partico lare disposta a tutela della ri servatezza della persona de stinataria delle notificazioni che impone di chiudere in una busta sigillata l’atto da noti ficare.
La notifica del verbale di trasgressione per la violazione accertata
a cura di Italia Pepe
Direttore Generale Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale
La sanzione amministrativa pecunia ria – comminata ai sensi della legge 689/81 – è un’ingiunzione depenalizza ta; ciò poiché il Legislatore ha ritenuto che molti comportamenti, in precedenza puniti penalmente con arresto e/o am menda e che avrebbero dunque portato allo svolgimento di un processo penale, venissero “degradati” ad illeciti ammi nistrativi, lasciando pertanto che a rea ti – prima penalmente perseguibili – si applicasse invece una sanzione ammini strativa pecuniaria, con il trasferimento dunque della competenza dall’Autorità giudiziaria a quella amministrativa cui compete appunto l’irrogazione dell’in giunzione: fatti illeciti ritenuti di mino re gravità hanno perso la natura penale, alleggerendo in tal modo il carico dei Tribunali.
In un contesto simile ed al fine di rispet tare la finalità del Legislatore, l’Autori tà amministrativa dovrebbe affinare le proprie tecniche di notifica e dunque di comunicazione, definendo il procedi mento sanzionatorio non solo a garan zia dell’introito, ma altresì perseguendo la preziosa finalità di correggere l’ope rato del trasgressore affinché la sanzio ne non abbia solo una finalità afflittiva. Il corretto svolgimento del procedimen to sanzionatorio, dalla fase di notifica del verbale di accertamento di trasgres sione all’accoglimento della difesa del trasgressore, deve servire all’Autorità amministrativa per creare spazi di co municazione con i responsabili affinché questi possano da un lato porre in es sere ogni azione utile per rimediare ai fatti commessi, evitandone ulteriormen te le possibili conseguenze, dall’altro definire comportamenti standardiz zati che, nel tempo, consentano loro di non violare la legge, maturando in es si la convinzione che adeguare il pro prio comportamento a questa, pagando la sanzione per la violazione commessa, anziché impugnare il provvedimento di
ingiunzione, rappresenti la soluzione migliore a garanzia del corretto svolgi mento futuro della propria attività.
Se anche per le sanzioni pecuniarie, co me vedremo oltre, è previsto un tempo di prescrizione di ben 5 anni, lasciando quindi all’Autorità amministrativa un lungo lasso di tempo per il recupero del le somme, con l’evidente presunzione di base che numerosissime debbano conti nuare ad essere le sanzioni in materia (ad esempio) ambientale, è giunto il tem po di “svecchiare” i procedimenti, conte stualizzandoli per mezzo di tecniche che potremmo definire del “doppio binario”: celere introito delle somme ingiunte per l’Autorità amministrativa (senza lun ghissime opposizioni avanti ai Tribuna li), contestuale correzione per le imprese del proprio operato, cosicché la sanzio ne avrà per giunta avuto una finalità de flattiva, oltre che afflittiva.
Le comunicazioni non conformi non producono effetti giuridici, le procedu re di iscrizione a ruolo costruite su no tifiche invalide non si sbloccano, e così la legge 689/1981, anziché alleggerire i tribunali, finisce con l’appesantire gli uffici amministrativi chiamati ad appli care leggi ormai non al passo con la di gitalizzazione e non ispirate a principi di comunicazione efficaci, con la conse guenza, in seguito all’opposizione alle sanzioni ingiunte, di ritrovarsi avanti al Giudice, disattendendo così la finalità del Legislatore che ha ritenuto, per mez zo della depenalizzazione, di alleggeri re le aule di tribunale per fatti illeciti che potessero invece essere risolti in al tre sedi.
La Corte di Giustizia Ue, sez. III, 5 luglio 2012, causa C‑49/11 (Content Services Ltd) – benché in tema di informazioni al consumatore – fornisce principi che ben potrebbero venirci in ausilio in ma teria di sanzioni qualora si appuri che
l’efficacia di una corretta comunicazio ne non solo conduce alla correzione del reo, ma garantisce l’introito delle som me ingiunte affinché possano essere reinvestite per opere di risanamento ambientale, così come il Dlgs 152/2006 impone. La Corte di Giustizia ha stabili to ad esempio che l’impiego di tecniche di comunicazione a distanza non deve portare ad una diminuzione dell’infor mazione fornita, che è necessario de terminare le informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse a prescindere dalla tecnica di comunica zione impiegata, così come pure è neces sario che il destinatario riceva, in tempo utile, per iscritto, informazioni indi spensabili ai fini della buona definizio ne del procedimento.
Si è infatti soliti sentire spendere il prin cipio della buona fede del trasgresso re, che dovrebbe valere come causa di esclusione della responsabilità e quin di favorirgli la non applicazione dell’in giunzione, e tuttavia tale principio non soccorre il mal capitato, che vede anda re in compiuta giacenza un verbale di accertamento di trasgressione, dando dunque scontata (perché così è per leg ge!) l’avvenuta notifica, pur non avendo avuto intenzione alcuna di sottrarsi alla conoscenza del contenuto dell’atto noti ficatogli ma essendo stato impossibilito (perdendo pure il tempo utile per usu fruire del pagamento liberatorio).
Accertamento e contestazione della violazione
La violazione amministrativa rilevata dagli organi accertatori nel corso di un controllo deve essere dagli stessi conte stata immediatamente tanto al trasgres sore quanto all’obbligato in solido. Vi sono tuttavia situazioni nel corso delle quali non è possibile notificare il ver bale di accertamento di trasgressione ad esito del sopralluogo, e ciò, in parti colare, nelle ipotesi in cui l’accertamen to non può dirsi definito in conclusione del controllo in situ poiché, ad esempio, potrebbero risultare necessari ulteriori approfondimenti istruttori, acquisizioni documentali, referti analitici ecc.
La Corte di Cassazione ha affermato che, in linea di principio, il termine en tro il quale la P.a. ha l’onere di contesta re l’infrazione decorre non da quando sia venuta a conoscenza dei fatti ascrit
ti all’incolpato, ma dal diverso e succes sivo termine in cui abbia acquisito tutti gli elementi oggettivi e soggettivi neces sari per valutare la sussistenza di una condotta sanzionabile. 1 In simili con dizioni, così come cose come pure nelle ipotesi in cui la contestazione immedia ta non sia avvenuta per alcune delle persone identificate come responsabili, gli estremi della violazione debbono es sere notificati, ai sensi dell’articolo 14 della legge 689/1981, entro il termine di 90 giorni dall’accertamento.
L’accertamento di una violazione impone dunque all’organo accertatore che la con testazione avvenga nell’imminenza del fatto, e tuttavia la giurisprudenza, 2 in modo molto meno rigoroso, ha afferma to che l’omissione della contestazione in via immediata, anche nei casi in cui essa sarebbe stata possibile, non vizia la suc cessiva ordinanza di ingiunzione, sem pre che questa sia avvenuta nei termini utili per la notificazione, ovvero i sopra richiamati 90 giorni. In sostanza, la noti ficazione risulta essere il vero e proprio adempimento necessario ad evitare l’e stinzione dell’illecito, con la conseguen za che la contestazione viene relegata ad una posizione di semplice eventualità.
Come accennato, non sempre la conte stazione della violazione amministrati va può avvenire nel momento stesso in cui si viene a conoscenza della condotta illecita. In effetti, questa è più una rego la che vale in linea di principio, poiché poi, in pratica, i tempi dell’accertamen to e quelli della contestazione (o del la notifica) possono distanziarsi per le concrete difficoltà che eventualmente interferiscono.
La contestazione consiste nella diretta comunicazione dell’addebito al trasgres sore, e quindi richiede una relazione di immediatezza rispetto al momento in cui il fatto è stato commesso, creando un rapporto diretto e personale tra l’agen te accertatore e la persona destinataria della contestazione; come però si è già avuto modo di osservare, tale concetto di “immediatezza” tra l’accertamento e la contestazione è da intendersi in mo do del tutto relativo, poiché può essere ammessa la validità della contestazio ne, purché eseguita a breve distanza di tempo dal fatto. È fondamentale, ai fi ni della validità della contestazione, il
principio in base al quale questa vada eseguita soltanto se l’interessato abbia la capacità fisio‑psicologica di compren derne il significato. 3 Risulta fondamen tale dare evidenza a questo assunto che, ancora una volta, esalta l’importanza –anche in un procedimento sanzionato rio – della comunicazione, che dà rilievo all’aspetto inerente la comprensione da parte del trasgressore delle responsabi lità, come rilevate a suo carico, affinché questi possa intervenire quale parte at tiva nel procedimento sanzionatorio che lo riguarda ed assumere i provvedimen ti necessari al fine di non incorrere in conseguenze ben peggiori di una sanzio ne pecuniaria, che, in questa fase della contestazione, viene quantificata sotto forma di “pagamento liberatorio”.
Il trasgressore in questa prima fase del procedimento potrà infatti decidere di accedere al pagamento della sanzione, così liberandosi, piuttosto che maturare l’idea di avviare una difesa che potreb be eventualmente condurlo all’archivia zione del procedimento, piuttosto che al pagamento di una sanzione ai minimi edittali.
La contestazione deve consistere in un atto scritto che contenga quali elemen ti essenziali la data ed il luogo in cui si è definito l’accertamento, la data ed il luogo della notifica del verbale di accer tamento, nonché naturalmente nome e funzioni del verbalizzante – così come pure quelle del trasgressore e/o dell’ob bligato in solido – ed in ultimo, non me no importanti, la descrizione del fatto commesso ed il riferimento alle norme violate, così come pure le dichiarazio ni eventualmente rese dagli interessati, elementi tutti, questi ultimi, che favori ranno al trasgressore validi pilastri sui quali costruire, ove ritenuto, un’azione difensiva.
Il verbale costituisce atto fornito di pub blica fede per quanto il funzionario at testa essere avvenuto in sua presenza, o essergli stato dichiarato, e pertanto fa piena prova fino a querela di falso del la relativa sua provenienza, anche in re lazione alle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti ivi contenuti, e che il pub blico ufficiale ha attestato essere avve nuti in sua presenza o da lui compiuti. 4 Ne consegue che, in caso di opposizione, qualora l’interessato intenda dimostra
1. Cass. civ., n. 5467/2008.
2. Fra tutte, Cass. civ., sez. I, n. 11097/1998.
3. Cass. pen., sez. IV, 23 ottobre 1968.
4. Fra tutte, Cass. civ., sez. I, n. 2734/2002.
re la non veridicità della provenienza dell’atto, il mancato verificarsi dei fatti attestati dal pubblico ufficiale e l’insus sistenza delle dichiarazioni attribuite alle parti, dovrà impugnare il verbale di accertamento con querela di falso, e cioè vincere con una prova rigorosa la pre sunzione di verità che circonda, per que sti aspetti, tale atto pubblico. 5
La notifica e la compiuta giacenza
Se non è avvenuta la contestazione perso nale per tutte o alcune delle persone tenu te in solido al pagamento della sanzione amministrativa, gli estremi della viola zione devono essere notificati agli interes sati (residenti in Italia) entro il termine di 90 giorni dall’accertamento. 6 L’obbliga torietà della notifica deriva dal fatto che comunque la contestazione non sia avve nuta e quindi, tanto nei casi in cui essa sia stata dimenticata, quanto nelle ipote si in cui sia stato impossibile effettuare una comunicazione diretta perché l’inte ressato era sconosciuto, irreperibile, o di esso non si sospettava né l’esistenza, né la corresponsabilità, l’omessa contestazione anche ove fosse stata possibile, non inva lida la successiva ordinanza di ingiunzio ne quando comunque si sia proceduto alla notificazione degli estremi della violazio ne nel termine previsto per effettuarla. 7
La notifica è obbligatoria per l’ufficio am ministrativo sono nel caso in cui la compe tenza a giudicare resti in capo all’Autorità amministrativa, poiché nelle ipotesi:
• di cui all’articolo 24 della legge 689/1981, ovvero nei casi di connessione della vio lazione con un reato, la trasmissione del rapporto al Giudice penale può prescin dere dalla notifica stessa; sarà infatti il Giudice che disporrà l’integrazione in ri ferimento a quei soggetti cui la trasgres sione non sia stata notificata; • di cui all’articolo 15 della legge 689/1981, in cui l’accertamento delle violazioni con segue ad analisi di laboratorio, non si fa luogo a notifica, ma soltanto a comunica zione da effettuarsi a mezzo di lettera rac comandata con ricevuta di ritorno.
La notificazione ha la medesima funzio ne e l’identico scopo della contestazione in via immediata del fatto al trasgresso re; può essere eseguita tramite posta, uf ficiale giudiziario, messo comunale o per il tramite del funzionario dell’ammini
strazione che ha accertato la violazione. In generale, devono essere osservate le disposizioni del Codice di procedura ci vile. Se si è infatti a conoscenza dell’in dirizzo di posta elettronica certificata (Pec) della persona fisica, identificata co me trasgressore in via principale, oc correrà utilizzare in via prioritaria tale canale di comunicazione (articolo 137, C.p.c.), rimanendo inteso che, laddove invece occorrerà avvalersi di differen ti modalità, fra quelle sopra elencate, vi è una prescrizione particolare disposta a tutela della riservatezza della persona destinataria delle notificazioni che im pone, ai sensi del succitato articolo 137, di chiudere in una busta sigillata l’atto da notificare.
È proprio in virtù di questi principi di legge che si ricava la regola in base al la quale non si possa notificare al tra sgressore in via principale il verbale di accertamento di trasgressione e tutti gli altri atti del procedimento sanzionato rio avvalendosi dell’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa iden tificata come obbligata in solido. Per la notifica degli atti al trasgressore, in ta li ipotesi, si utilizzerà la raccomandata con ricevuta di ritorno, mentre, solo per l’obbligato in solido, ci si potrà avvale re del relativo indirizzo Pec di impresa.
La notifica richiede infatti un’unica im portante “formalità”, ovvero va esegui ta in modo idoneo a far presumere che il contenuto del verbale è stato portato a conoscenza del destinatario. 8 Per tale motivo, avvalersi dell’indirizzo dell’im presa identificata come obbligato solidale per notificare il verbale di accertamen to al trasgressore in via principale non è corretto non solo perché si violano i summenzionati principi di privacy, ma altresì poiché non si ha certezza del re capito “nelle mani” dell’interessato, non trattandosi del suo indirizzo personale e come tale di corretto riferimento. Co me potrebbe infatti l’amministrazione fornire la dimostrazione che il verbale sia stato ricevuto effettivamente dal tra sgressore pur disponendo delle ricevute di avvenuta consegna di posta elettroni ca certificata? La celerità a provvedere in tal caso non paga, e non si può ovvia re dal seguire pedissequamente i disposti di legge quanto alle modalità di notifica
al trasgressore. Si rammenta infatti che il termine di 90 giorni dall’accertamento per provvedere alla notifica del verbale è perentorio e pertanto inderogabile ed im prorogabile, tanto che, alla sua scadenza, si verifica l’estinzione dell’obbligazione di pagare la somma dovuta per la viola zione, e la dimostrazione della tempesti vità della notifica è onere della Pubblica amministrazione, e l’unico documento che attesta la consegna al destinatario nonché la data della sua effettuazione è costituito dall’avviso di ricevimento del la raccomandata, la cui produzione è one re della parte notificante. 9
Il rifiuto da parte del destinatario di ri cevere in via immediata il verbale di ac certamento di trasgressione vale come eseguita notifica, e allo stesso modo se il destinatario è temporaneamente assen te e pertanto l’agente postale non può notificare l’atto. In tale ultima ipotesi, il plico viene depositato presso l’ufficio postale e viene data notizia al destinata rio del tentativo di notifica e del deposi to con lettera raccomandata. In tal caso, la notifica dell’atto giudiziario si ha per eseguita decorsi 10 giorni dalla data del deposito. Tale informazione andrà indi cata sull’avviso, così come pure la notizia che, trascorsi inutilmente 6 mesi senza l’opportuno ritiro da parte del destina tario, l’atto verrà restituito al mittente. Le raccomandate ordinarie restano inve ce in giacenza 30 giorni prima della re stituzione.
La compiuta giacenza vale pertanto e a tutti gli effetti come avvenuta notifica, con la conseguenza tuttavia che il tra sgressore, impossibilitato al ritiro, non potrà avvalersi, come anticipato, del pa gamento liberatorio, poiché di fatto non avrà avuto accesso al contenuto del la missiva, lasciando decorrere altresì i termini utili per un pagamento in misu ra ridotta. 10 La mancata conoscenza dei contenuti del verbale di accertamento di trasgressione non solo non consenti rà all’interessato di liberarsi per mezzo del pagamento ridotto, in tal modo de finendo il procedimento sanzionatorio per mezzo di una conciliazione allo sta to dei fatti, ma altresì non gli consentirà di attivare una valida difesa, ritrovan dosi a ricevere dopo anni (fino a 5 dal fatto illecito!) 11 un’ordinanza di ingiun
5. Cass. civ., sez. III, n. 23852/2008.
6. Per i residenti all’estero 360 giorni dall’ac certamento ai sensi dell’articolo 14, com ma 2, legge 689/1981.
7. Su questo punto la giurisprudenza è rima sta costante. Si vedano tra le numerose con
formi Cass. civ., sez. II, n. 27508/2009; sez. I, n. 6674/1995.
8. Cass. civ., sez. I, n. 2767/1996.
9. Cass. civ., sez. II, n. 16184/2009.
10. Articolo 16, legge 689/1981: il paga mento in misura ridotta è ammesso entro
il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o se questa non vi è stata dal la notificazione degli estremi della viola zione.
11. Articolo 28, legge 689/1981.
zione il cui importo sarà stato definito dall’Autorità amministrativa tra il li mite minimo e quello massimo indicati dal Dlgs 152/2006. In tale circostanza, la quantificazione della somma da ingiun gere a titolo di sanzione amministrati va sarà permeata dalla presunzione per cui non solo il trasgressore ha ritenuto di non ritirare la raccomandata contenen te il verbale di accertamento, ma altresì di non avere dato adeguato peso all’im portanza di una valida azione difensiva quale strumento utile per dimostrare la propria estraneità ai fatti.
Il momento della difesa per correggere l’operato del trasgressore
Gli interessati che hanno ritenuto di non avvalersi del pagamento liberatorio po
tranno – nel termine di 30 giorni dalla data della contestazione in via immedia ta o della notificazione degli estremi del la violazione – far pervenire all’Autorità amministrativa scritti difensivi, docu menti, nonché chiedere di essere sentiti.
Questa è la fase fondamentale del proce dimento sanzionatorio, poiché è in que sta sede che l’Autorità amministrativa realizza l’azione correttiva rispetto al la conduzione del reo, si garantisce l’in troito della somma che ingiungerà con l’ordinanza di ingiunzione e definisce in tal modo la motivazione a supporto della somma che comminerà. Allo stesso modo, i responsabili saranno in grado di favorire elementi idonei a dimostra re l’opera che intendono prestare per rimediare all’illecito accertato, ponen
do in essere ogni accorgimento (anche tecnico) utile a dimostrare l’intenzione di adeguare il proprio operato ai dispo sti di legge in modo da non commettere, in futuro, ulteriori illeciti. In questa fa se, il trasgressore e l’obbligato in solido potranno inoltre già avanzare istanza di rateizzazione della somma soggetta ad ingiunzione, potendone valutare la possibile entità in virtù dell’interlocu zione con l’Autorità competente che fa vorirà al trasgressore ogni elemento di utile comprensione, con il vantaggio che la definitiva consapevolezza da parte di questo del fatto commesso e dell’inten zione di provvedere al pagamento del la sanzione, anche alla luce dei rimedi adottati, dia l’assoluta certezza che non seguirà un’opposizione a sanzione am ministrativa.
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