GSA 4/2016

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GESTIONE IL NUOVO CODICE APPALTI

il nuovo codice appalti e concessioni: la speranza che non si tratti di una rivoluzione gattopardesca

34 aprile 2016

Il termine Pasqua deriva dall’aramaico Pasa’ che significa “passaggio” ed il caso ha voluto che proprio a ridosso della festività cristiana, ed in piena contemporaneità con quella ebraica, si celebri la rivoluzione del mondo dei contratti pubblici: il recepimento delle Direttive europee nn. 23/24/25 del 2014, che daranno vita al nuovo codice che sostituirà quello varato con il noto d.lgs. 163 del 2006. Dalla bozza di testo approvata nel Consiglio dei Ministri del 3 marzo scorso, che in un mese completerà il proprio iter (pareri delle Commissioni parlamentari, del Consiglio di Stato e della Conferenza Stato-Regioni), si evincono i caratteri distintivi della nuova fisionomia degli appalti e delle concessioni per i prossimi anni. È un momento fondamentale, considerato come lo stesso si ripeta ciclicamente a distanza di circa dieci anni (la Legge Merloni del 1994 fu sostituita dall’attuale codice nel 2006). L’attuale provvisorietà del testo non impedisce di tracciare brevemente le direttrici che il legislatore nazionale ha voluto seguire. Due le pietre angolari su cui si fonda la nuova disciplina. Oltre al recepimento delle disposizioni contenute nelle Direttive Europee, vi è infatti il tentativo di porre rimedio alla cronica situazione patologica che contraddistingue gli affidamenti

di Massimiliano Brugnoletti*

dei contratti pubblici nel nostro Paese: fenomeni corruttivi, insufficiente trasparenza nell’agire amministrativo, lunghezza dei tempi procedurali e scarsa certezza del diritto. Queste due polarità costituiscono l’alveo in cui si muove la riforma, che oscilla tra interessanti novità e prescrizioni anodine. Più nel dettaglio, di sicura portata innovativa sono i plurimi richiami del nuovo codice alla tutela ambientale (innestandosi nei principi dettati dalla recente riforma della green economy) ed al rispetto di adeguati standard sociali, assentendo al forte richiamo delle Direttive. Oltre che in mere asserzioni di principio, i propositi del legislatore europeo si sono cristallizzati in misure concrete che entreranno immediatamente in vigore; come l’obbligo che si preveda negli atti di gara il rispetto dei criteri ambientali minimi, oppure le notevoli riduzioni sull’importo della cauzione provvisoria laddove il concorrente sia in possesso delle certificazioni comunitarie in materia ambientale (certificazione EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 14064-1, ecc.), o ancora l’espresso riferimento all’inserimento nei bandi di gara di clausole sociali volte a promuovere la stabilità sociale. Collegato alla tutela dell’ambiente è anche il nuovo criterio di aggiudicazione (la cui paternità è completamente europea) del “ciclo vita”, nel quale l’elemento preso in considerazione per valutare un’offerta sarà il co-

sto complessivo (diretto ed indiretto) di un prodotto o di un servizio. Si tratta di un concetto innovativo, a cui non siamo adusi, e che ci condurrà in futuro a procedure di gara in cui saranno valutati profili quali i costi energetici connessi all’utilizzo del bene o del servizio, i costi di manutenzione, quelli di raccolta o di riciclaggio. All’introduzione del nuovo criterio del ciclo vita e all’attenzione al rapporto qualità/prezzo – quest’ultimo avvalorato dalla netta preferenza del legislatore per l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (obbligatoria per l’affidamento dei servizi ad alta intensità di manodopera) – si contrappone la residualità del criterio del prezzo più basso, che potrà essere utilizzato unicamente per i lavori di importo pari o inferiore a un milione di euro, e per le forniture e i servizi caratterizzati da forte standardizzazione o, se di importo inferiore alla soglia comunitaria, da elevata ripetitività. Altro principio cardine della riforma è la tutela delle micro, piccole e medie imprese, per tutelare la partecipazione delle quali è stato mantenuto l’obbligo per le stazioni appaltanti di suddividere la gara in lotti, con l’obbligo di motivazione in caso di decisione contraria. Viene inoltre affidato un ruolo centrale (forse eccessivo, senz’altro per l’attuale organigramma) all’ANAC. Essa assumerà non solo la veste di Autorità di vigilanza, ma anche quella di legislatore “di dettaglio”: numerosi sono infatti gli interventi che


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