Skip to main content

Il congedo parentale nel rapporto di lavoro subordinato

Page 1

IL CONGEDO PARENTALE NEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Aggiornato a settembre 2026

Area Relazioni Industriali e Lavoro

Sede di Bologna tel. 051 6317227

Sede di Ferrara tel. 0532 067419

sindacale@confindustriaemilia.it

Sede di Modena tel. 059 448319


Il CONGEDO PARENTALE nel rapporto di lavoro subordinato Che cosa è

Chi può chiederlo

Il congedo parentale è il diritto di godere di un periodo di astensione dal lavoro, riconosciuto sia alla madre che al padre, che, nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, può essere fruito nei primi 14 anni di vita del bambino e, nei casi di adozione e affidamento, entro i 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia.

Art. 32 D.Lgs. n. 151/2001 Art. 36 D.Lgs. n. 151/2001

Il diritto al congedo parentale: •

• •

è riconosciuto: – ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti titolari di uno o più rapporti di lavoro in atto; – per ciascun figlio in caso di parto gemellare; spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto; è esercitabile previo preavviso al datore di lavoro, secondo le modalità ed i criteri definiti dai contratti collettivi, salvo casi di oggettiva impossibilità. Il preavviso non può essere inferiore a 5 giorni, ridotti a 2 nel caso di congedo parentale su base oraria.

Durata individuale del congedo

La madre, trascorso il periodo del congedo obbligatorio di maternità, può usufruire di un periodo di congedo parentale, continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi. Il padre può usufruire, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre, di un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabili a 7 (nel caso in cui si astenga per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi).

Durata massima complessiva del congedo

Entrambi i genitori possono usufruire congiuntamente del congedo parentale e il periodo complessivo di astensione non può superare i 10 mesi, elevabili ad 11 nel caso in cui il padre eserciti il suddetto diritto di voler fruire di un’astensione, continuativa o frazionata, non inferiore a 3 mesi. Il “genitore solo” (in caso di morte o grave infermità dell’altro genitore; di abbandono o mancato riconoscimento del minore da parte dell’altro genitore; in tutti i casi di affidamento esclusivo del minore a un solo genitore) può usufruire di un periodo continuativo o frazionato non superiore a 11 mesi, di cui 9 indennizzabili al 30%. Il genitore nei confronti del quale sia stato disposto l’affidamento esclusivo del figlio può usufruire di un periodo continuativo o frazionato non superiore a 11 mesi. In questo caso, l’altro genitore perde il diritto al congedo parentale non ancora utilizzato e al genitore unico affidatario spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale.

Trattamento economico a carico INPS

Nel corso del periodo di congedo parentale indennizzato, l’INPS corrisponde una indennità, anticipata dal datore di lavoro, pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera (elevabile all’80% qualora ricorrano i presupposti), comprensiva del rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e degli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati. I mesi di congedo indennizzati dall’INPS, da fruire entro i 14 anni di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia), sono in totale 9: • 3 mesi non trasferibili in favore della madre; • 3 mesi non trasferibili in favore del padre; • un ulteriore periodo di 3 mesi in favore della madre o del padre in alternativa tra loro. Per utilizzare il periodo di congedo parentale trasferibile di 3 mesi non è necessario che i genitori abbiano già fruito dei rispettivi periodi di congedo parentale non trasferibili della durata di 3 mesi per ciascun genitore. Se nell’anno di riferimento il reddito del lavoratore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione (per il 2026 Euro 7.954,05 x 2,5 = Euro 19.885,12) i mesi indennizzati sono 10, elevabili a 11 nel caso in cui il padre eserciti il diritto di voler fruire di un’astensione continuativa o frazionata non inferiore a 3 mesi. Ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità (obbligatorio o alternativo) successivamente al 31 dicembre 2024, l’indennità, nell’ambito dei 3 mesi di congedo parentale non trasferibili, viene elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80% della retribuzione e, per la durata massima di un ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino, all’80% della retribuzione. Pertanto, con l’attuale formulazione dell’art. 34, c. 1, del D.Lgs. n. 151/2001, l’elevazione dell’indennità di congedo parentale all’80% è prevista per un massimo di 3 mesi per ogni coppia genitoriale.

INPS Mess. n. 2078/2025

Art. 34 D.Lgs. n. 151/2001 INPS Mess. n. 251/2026 INPS Circ. n. 122/2022

INPS Circ. n. 153/2025

Art. 34, c. 1 D.Lgs n. 151/2001

INPS Circ. n. 95/2025


Il CONGEDO PARENTALE nel rapporto di lavoro subordinato Soggetto

Mesi di congedo spettanti

Mesi di congedo indennizzati

entrambi i genitori

10 mesi (i)

9 mesi (iii)

madre

6 mesi

3 mesi non trasferibili

padre

6 mesi

3 mesi non trasferibili

(ii)

madre o padre (in alternativa tra loro) nell’ambito dei 6 mesi spettanti a ciascuno genitore solo (vi)

11 mesi

3 mesi trasferibili

Misura dell’indennità INPS

Termine di fruizione del congedo

30% (iv) della retribuzione media globale giornaliera (v)

entro i 14 anni di vita o dall’ingresso in famiglia del figlio/a

9 mesi (vii)

Note: Elevabili a 11 mesi se il padre usufruisce del congedo per un periodo, continuativo o frazionato, non inferiore a 3 mesi. (ii) Elevabili a 7 mesi se il padre usufruisce del congedo per un periodo, continuativo o frazionato, non inferiore a 3 mesi. (iii) Se nell’anno di riferimento il reddito del lavoratore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione, i mesi indennizzati sono 10, elevabili a 11 nel caso in cui il padre eserciti il diritto di voler fruire di un’astensione, continuativa o frazionata, non inferiore a 3 mesi. (iv) Ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità (obbligatorio o alternativo) successivamente al 31 dicembre 2024, l’indennità, nell’ambito dei 3 mesi di congedo parentale non trasferibili, viene elevata, in alternativa tra i genitori e per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino alla misura dell’80% della retribuzione e, per la durata massima di un ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino, all’80% della retribuzione. (v) Comprensiva del rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e degli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati. (vi) Lo status di “genitore solo” sussiste: 1) in caso di morte o grave infermità dell’altro genitore; 2) in caso di abbandono o mancato riconoscimento del minore da parte dell’altro genitore; 3) in tutti i casi di affidamento esclusivo del minore a un solo genitore, compreso l’affidamento esclusivo disposto ai sensi dell’articolo 337-quater del c.c. (vii) Se nell’anno di riferimento il reddito del lavoratore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione, i mesi indennizzati sono 11. (i)

Nell’ipotesi in cui la lavoratrice fruisca del congedo parentale immediatamente dopo il congedo di maternità (ipotesi praticabile anche senza ripresa dell’attività lavorativa prima del congedo parentale), la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità per congedo parentale è quella del periodo scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità. Laddove, invece, dopo il congedo di maternità, la lavoratrice riprenda l’attività lavorativa (anche per un solo giorno), si prende a riferimento, trattandosi di prestazioni diverse, la retribuzione relativa a tale periodo di ripresa dell’attività, ancorché questo cada nello stesso mese in cui ha avuto inizio il congedo parentale. In caso di congedo parentale frazionato, invece, si prende a riferimento la retribuzione del mese precedente, nonostante le frazioni siano intervallate da giorni di ripresa dell’attività. Ovviamente la retribuzione va divisa per il numero dei giorni lavorati o retribuiti, eventualmente ridimensionati in caso di “settimana corta”. I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione Art. 34, c. 5 di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accesso- D.Lgs. n. 151/2001 ri connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva. Calcolo di sabati, domeniche, giornate di malattia e/o ferie nel caso di un congedo parentale frazionato

Ai fini del computo e dell’indennizzo dei giorni di congedo parentale i giorni festivi, le domeniche ed i INPS sabati (in caso di settimana corta) che ricadono all’interno di un periodo di ferie, malattia, o assenze ad Mess. n. 19772/2011 altro titolo non sono in alcun caso indennizzabili, né computabili in conto congedo parentale. In caso di fruizione del congedo parentale in modo frazionato è necessaria la ripresa effettiva del lavoro tra una frazione e l’altra, ripresa non rinvenibile nelle ferie. Se le frazioni si susseguono in modo continuativo (ad es.: in caso di settimana corta, dal lunedì al venerdì e così successivamente) oppure sono intervallate soltanto da ferie, i giorni festivi e, in caso di settimana corta, i sabati (anche quelli cadenti subito prima e subito dopo le ferie) sono conteggiati come giorni di congedo parentale.

Modalità di fruizione del congedo

La fruizione del congedo da parte di un genitore è compatibile con la fruizione per lo stesso figlio e per lo stesso periodo di permessi o congedi da parte dell’altro genitore. I genitori possono godere del congedo anche contemporaneamente usufruendone: • in un unico periodo continuativo; • per periodi frazionati con una effettiva ripresa dell’attività lavorativa tra un periodo e l’altro; • ad ore. L’utilizzo a ore può essere fruito:


Il CONGEDO PARENTALE nel rapporto di lavoro subordinato - nella modalità stabilita dalla contrattazione collettiva, anche aziendale, oppure - in base al criterio generale stabilito dall’art. 32, c. 1-ter, del T.U. maternità/paternità. Le suddette modalità sono tra loro alternative e pertanto l’una esclude l’altra. In caso di mancata regolamentazione, la fruizione a ore è consentita in misura pari alla metà (e non fino alla metà) dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nel caso in cui la contrattazione ne disciplini le modalità, la fruizione su base oraria potrà avvenire nei limiti del monte ore a cui è equiparata la singola giornata lavorativa (corrispondente ad una giornata di congedo parentale) così come identificato nella specifica disciplina contrattuale del congedo parentale. Nell’ipotesi di lavoro a tempo parziale, il monte ore giornaliero e l’importo dell’indennità giornaliera dovranno essere riproporzionati in ragione della percentuale di part-time. È esclusa la sua cumulabilità con altri permessi o riposi di cui al T.U. maternità/paternità. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo. A domanda il congedo parentale può essere sospeso sia in caso di malattia del genitore che in caso di malattia del figlio. Part -time in sostituzione del congedo parentale

Il lavoratore può chiedere per una sola volta, in luogo del congedo parentale o entro i limiti del con- Art. 8, c. 7 Sez. I gedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro D.Lgs. n. 81/2015 a tempo parziale, con una riduzione d’orario non superiore al 50%. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta. Art. 33

Prolungamento La fruizione del congedo parentale è prolungata in favore della madre o, in alternativa, del padre di L. n. 104/1992 del congedo per un minore con disabilità grave, fino al compimento del quattordicesimo anno di età. figli con disabilità Ne possono usufruire i genitori, anche adottivi e affidatari, dipendenti, con esclusione dei lavoratori Art. 33 D.Lgs. n. 151/2001 con rapporto di lavoro domestico o a domicilio. I figli, pur in presenza del requisito di grave disabilità, non devono essere ricoverati a tempo pieno in istituti specializzati, salvo il caso in cui la presenza del genitore sia richiesta dai sanitari. Il prolungamento: • è previsto fino al quattordicesimo anno di vita del bambino, fruibile in maniera continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni comprensivo dei periodi di congedo parentale normale; • spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto; • decorre dalla conclusione del periodo di congedo parentale teoricamente fruibile madre: trascorsi 6 mesi dal termine del periodo di congedo di maternità; padre: trascorsi 7 mesi dalla data di nascita del bambino; genitore solo o genitore nei confronti del quale sia stato disposto l’affidamento esclusivo del figlio: trascorsi 11 mesi decorrenti - madre: dalla fine del congedo di maternità; - padre: dalla nascita del bambino o dalla fruizione dell’eventuale congedo di paternità. Per tutto il periodo di prolungamento del congedo è dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori un’indennità pari al 30% della retribuzione. Adempimenti

Il genitore Per ottenere il congedo parentale, oltre a possedere i requisiti, è necessario compilare l’apposita modulistica in tutte le sue parti e consegnarla prima della sua fruizione: • al datore di lavoro; • all’INPS inoltrandola per via telematica attraverso il sito dell’Istituto: Lavoro > Congedi, permessi e certificati > Congedi > Indennità di congedo parentale per lav. dipendenti > Autenticazione con SPID. La domanda al datore di lavoro va inoltrata con un preavviso non inferiore a: • 5 giorni se il congedo sarà fruito a giorni o a mesi; • 2 giorni se il congedo sarà fruito a ore. Il datore di lavoro Anticiperà, laddove dovuta, l’indennità INPS, pari al 30% (80% qualora ricorrano i presupposti) della retribuzione media globale giornaliera. Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro previsti in materia di congedo parentale sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582 e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46bis del D.Lgs. n. 198/2006 o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.

Art. 38 D.Lgs. n. 151/2001 INL Nota n. 2414/2022


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Il congedo parentale nel rapporto di lavoro subordinato by Confindustria Emilia - Issuu