

GUIDA AL CONTRATTO D’AGENZIA
A cura dell’Area
Relazioni Industriali e Lavoro
Aggiornamento Aprile 2026
Indice
Prefazione ........................................................................................... pag. 5
L’agente ............................................................................................. pag. 6
Procacciatore di affari
Subagente
La zona ............................................................................................. pag. 7
Plurimandatario e monomandatario
L’esclusiva
Variazione di zona
Il campionario ..................................................................................... pag. 8
Durata del contratto ......................................................................... pag. 8
Tempo determinato
Tempo indeterminato
Preavviso
Periodo di prova
Diritti e doveri delle parti .................................................................. pag. 10
La provvigione ..................................................................................... pag. 14
Malattia infortunio gravidanza ....................................................... pag. 15
Agente con deposito ......................................................................... pag. 16
Trattamento dei dati personali – Privacy ..................................... pag.17
Indennità per lo scioglimento del contratto ............................... pag. 17
Condizioni per aver diritto all’indennità
Determinazione dell’indennità
Rapporto tra Codice civile ed AEC
Prescrizione
Patto di non concorrenza ................................................................ pag. 19
Transazioni e rinunce ....................................................................... pag. 23
Enasarco e contribuzione ................................................................ pag.24
Appendice
AEC Confindustria 30.07.2014 pag. 30
AEC Confapi 17.09.2014 .................................................................. pag. 58
AEC Commercio ................................................................................... pag. 92
Codice civile articoli da 1742 a 1753 ............................................. pag. 130
Regolamento Enasarco pag. 138
La funzione dell’agente, figura non inserita nell’azienda pur collaborando stabilmente con essa, ben risponde ancora oggi all’esigenza economica dell’impresa: quella di avere un collegamento che promuova e venda i suoi prodotti e servizi consentendole una maggiore penetrazione ed espansione nel mercato.
L’autonomia che esso ha nella collaborazione che presta, ha come limite naturale quello dell’obbligo di adempiere all’incarico affidatogli in conformità alle istruzioni aziendali (mandante/proponente) ricevute e questo rende complesso ed articolato il loro rapporto.
Quanto verrà quindi precisato all’atto del conferimento dell’incarico all’agente nel contratto firmato dalle parti, come previsto dagli Accordi Economici Collettivi (AEC), quello vigente sottoscritto da Confindustria per la disciplina dei rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale per i settori industriali e della cooperazione del 30.07.2014 è attualmente in fase di rinnovo, assume pertanto importanza rilevante sia durante lo svolgimento di detto rapporto sia in occasione della sua cessazione.
Al fine di evitare il più possibile l’insorgere di controversie Confindustria Emilia Area Centro oltre ad affiancare le imprese nella predisposizione del contratto di agenzia e nel suo svolgimento1 intende, con questa pubblicazione, favorire comprensione e scelte capaci di rispondere agli specifici obiettivi ed alle peculiari esigenze di gestione del rapporto di agenzia.
1 Nella costituzione, gestione e risoluzione dei rapporti di agenzia, l’Associazione fornisce assistenza e consulenza anche ai fini della predisposizione di tutti gli atti necessari ad esempio:
• contratto di agenzia/mandato di agenzia (ivi compreso l’incarico di coordinatore di altri agenti, la clausola per una durata minima del contratto, la previsione di un contratto di agenzia con deposito e il patto di non concorrenza dopo lo scioglimento del contratto)
• risoluzione rapporto di agenzia a tempo indeterminato risoluzione rapporto di agenzia per giusta causa
• risoluzione del rapporto di agenzia per scadenza del termine
• risoluzione rapporto di agenzia durante il periodo di prova risoluzione consensuale del rapporto di agenzia
• risoluzione, da parte dell’agente, del rapporto di agenzia a tempo indeterminato
• rinuncia al periodo di preavviso da parte del preponente indennità scioglimento contratto da corrispondere all’agente
• indennità scioglimento contratto da corrispondere agli eredi per decesso agente
• indennità per il patto di non concorrenza risarcimento danni per violazione del patto di non concorrenza
• lettera per variazione di zona (territorio, clientela, prodotti) e/o della misura delle provvigioni comunicazione relativa alla sospensione del contratto in particolari ipotesi (come nel caso della sospensione per malattia)
L’agente (artt. 1742 e 1752 c.c.; art. 1 AEC 30.07.2014)
L’agente è colui che assume stabilmente l’incarico, da una o più ditte, di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata. Egli, pertanto, non conclude direttamente il contratto, ad esempio di compravendita, ma si limita a proporre e procurare occasioni di stipulazione di contratti; infatti le commissioni vengono assunte “salvo approvazione della casa”.
L’agente con rappresentanza (o rappresentante) è, invece, incaricato di stipulare/concludere direttamente il contratto, che perciò è già perfezionato quando il preponente ne viene a conoscenza.
L’agente esercita la sua attività, in forma autonoma ed indipendente, nell’osservanza delle istruzioni impartite dal preponente, senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati; le istruzioni impartite dal preponente devono tenere conto dell’autonomia operativa dell’agente, che è tenuto ad informare la casa mandante sulla situazione di mercato in cui opera, ma non è tenuto a relazioni con periodicità prefissata sulla esecuzione delle sue attività.
L’agente si differenzia:
∫ dal procacciatore di affari2 in quanto l’agente assume l’obbligo di promuovere la conclusione di affari con continuità e stabilità, mentre il procacciatore si limita a raccogliere ordini dei clienti senza però alcun vincolo di stabilità, in maniera del tutto episodica e senza alcun obbligo di promozione di contratti3; ∫ dal lavoratore subordinato in quanto l’agente non è soggetto al vincolo della subordinazione, intesa come vincolo di carattere personale che assoggetta il prestatore d’opera al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.4
Il subagente si differenzia dall’agente in quanto è l’agente dell’agente; egli non opera direttamente per un produttore/commerciante ma è vincolato da un contratto di agenzia a chi è, a sua volta, incaricato della promozione degli affari.5
Il concessionario di vendita6 si differenzia dall’agente in quanto, di norma, è un commerciante che acquista i prodotti da un’impresa industriale o da un grossista e li rivende in nome e per conto proprio, assumendo i rischi inerenti la vendita ivi compreso quello di insolvenza dei clienti ai quali i prodotti vengono rivenduti; il concessionario non ha diritto ad una provvigione sugli affari conclusi ma il suo guadagno è costituito dalla differenza tra il prezzo di vendita ed il prezzo di acquisto dei prodotti.
L’agente può essere sia una persona fisica sia una società, e tra i requisiti caratterizzanti vi sono: le norme applicabili, la stabilità, il diritto alle provvigioni,
2 Il contratto di procacciamento di affari è un contratto atipico e quindi non disciplinato da norme di legge specifiche
3 Conforme Cass. n.12197 del 22.6.2020
4 Tra gli altri elementi il lavoratore subordinato, rispetto all’agente, non ha il rischio d’impresa; ha, invece, continuità di prestazione e retribuzione ed ha obbligo di orario o di presenza
5 Il rapporto di subagenzia è disciplinato dalle stesse norme che regolano il contratto di agenzia e pertanto il subagente ha gli stessi diritti ed obblighi dell’agente
6 Il contratto di concessione di vendita è un contratto atipico
la zona, la promozione degli affari, l’esclusiva; tutti requisiti che sono di seguito trattati.
La zona (artt. 1742 e 1743 c.c.; artt. 2 e 3 AEC 30.07.2014)
L’agente promuove la conclusione di contratti in una zona determinata; la zona costituisce quindi un elemento essenziale del contratto; è necessario specificare con chiarezza nel contratto individuale la zona nella quale l’agente dovrà operare. La zona normalmente è individuata come area territoriale geografica, ma è anche possibile che, nell’ambito della zona geografica, il preponente limiti l’incarico ad alcune categorie di clienti7 o riservi a sé alcuni clienti ben individuati8.
L’AEC, all’art. 2, prevede la facoltà del preponente di variare9 unilateralmente la zona, distinguendo tre diverse ipotesi con tre regolamentazioni diverse.
∫ Lieve entità: le variazioni non superano il 5%10delle provvigioni11; in questo caso non è previsto un tempo minimo di preavviso da rispettare e, pertanto, la decorrenza può essere dal momento della ricezione della comunicazione scritta della casa mandante da parte dell’agente.
∫ Media entità: le variazioni superano il 5% e non superano il 15% delle provvigioni; le variazioni devono essere comunicate per iscritto all’agente almeno due mesi prima12, salvo accordo scritto tra le parti per un diverso periodo di preavviso. Qualora l’agente, entro trenta giorni13, dichiari di non accettare le variazioni, la comunicazione del preponente si trasforma in preavviso di risoluzione del contratto di agenzia ad iniziativa della casa mandante.
∫ Rilevante entità: le variazioni superano il 15% delle provvigioni; in questo caso è dovuto un preavviso scritto non inferiore a quello stabilito per la risoluzione del rapporto, salvo accordo scritto tra le parti per un diverso periodo di preavviso. Qualora l’agente, entro trenta giorni14, dichiari di non accettare le variazioni, la comunicazione del preponente si trasforma in preavviso di risoluzione del contratto di agenzia ad iniziativa della casa mandante (con tutte le relative conseguenze come, ad esempio, le indennità di fine rapporto).
Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l’agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.
7 Ad esempio dettaglianti, grossisti, grande distribuzione
8 Cosiddetti clienti direzionali
9 Le variazioni, disciplinate dall’art 2 dell’AEC, riguardano la zona (territorio, clientela, prodotti) e la misura delle provvigioni
10 L’insieme delle variazioni di lieve entità apportate in un periodo di diciotto mesi (antecedenti l’ultima variazione) sarà da considerarsi come unica variazione; per gli agenti monomandatari il periodo è di 24 mesi
11 Valore delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno civile precedente la variazione, oppure nei dodici mesi antecedenti la variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero
12 Quattro mesi in caso di agente monomandatario
13 Termine perentorio
Il diritto di esclusiva, nel significato di cui sopra, è un elemento del contratto non essenziale e quindi può essere derogato dalle parti14. L’agente è però libero di promuovere gli affari di più imprese che non siano in concorrenza tra di loro assumendo così, almeno potenzialmente, la posizione di plurimandatario. In presenza della deroga di cui sopra si possono verificare tre diverse ipotesi:
∫ deroga a favore del preponente: il preponente è libero di nominare altri agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività e di effettuare continuativamente vendite dirette nella zona;
∫ deroga a favore dell’agente: l’agente è libero di promuovere gli affari per conto di altri preponenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività;
∫ deroga a favore di entrambe le parti: l’esclusiva, nel senso sopra indicato, non opera né nei confronti dell’agente né nei confronti del preponente.
L’agente monomandatario si assume, invece, l’obbligo di non promuovere gli affari per conto di diversi preponenti, siano o meno in concorrenza con la casa mandante.
Il campionario (art. 3 AEC 30.07.2014)
La casa mandante non è tenuta a consegnare un campionario all’agente, ma nel caso di affidamento del campionario dovrà essere previsto per iscritto che il valore dello stesso potrà essere addebitato all’agente.
L’addebito potrà avvenire per mancata o parziale restituzione oppure per danneggiamento non dovuto alla normale usura da utilizzo.
Non è previsto l’addebito del campionario all’agente per motivi diversi da quelli sopra indicati.
Durata del contratto (art. 1750 c.c.; artt. 4 e 9 AEC 30.07.2014)
Il contratto di agenzia può essere a tempo determinato; le parti infatti stabiliscono il termine nel quale il contratto cesserà di avere efficacia. Alla scadenza contrattualmente prevista il rapporto si risolve automaticamente senza necessità di alcuna preventiva comunicazione15; fino a tale momento,
14 Come esplicitamente previsto dall’art. 2 dell’AEC e dal prevalente orientamento della giurisprudenza
15 Diversamente dal caso in cui le parti ricorrano al caso del contratto a tempo determinato tacitamente rinnovabile, sempre a tempo determinato, in mancanza di disdetta entro un certo termine di preavviso. L’art. 4, comma 2, dell’AEC ha mantenuto la previsione (norma che è rimasta immutata dall’AEC 19.12.1979) che nei contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi la casa mandante debba comunicare all’agente, almeno 60 giorni prima della scadenza del termine, l’eventuale disponibilità al rinnovo dalla proroga del mandato; ma questa è una norma che va interpretata in senso letterale (si veda fra le altre Cass. n.7426 del 17.16.1992) e che non prescrive che nei rapporti di agenzia a tempo determinato la preponente debba dare un preavviso per il suo scioglimento
però, ciascuna delle parti sarà vincolata e non potrà recedere dal contratto16, salvo il caso di grave inadempimento dell’altra parte o di giusta causa; con accordo scritto le parti possono in ogni caso sciogliere il contratto prima della scadenza. Il primo comma dell’art. 1750 c.c prevede, poi, che il contratto di agenzia a tempo determinato si trasformi in contratto a tempo indeterminato, qualora le parti continuino la loro relazione contrattuale dopo la scadenza del termine.
Al contratto a tempo determinato si applicano tutte le disposizioni dell’AEC, ivi compreso il periodo di prova17 e le indennità per lo scioglimento del contratto,18 in quanto compatibili con la natura del rapporto, con la sola esclusione delle norme relative al preavviso.
Nel contratto a tempo indeterminato, invece, le parti non indicano alcun termine finale e il contratto rimane in vigore fino a quando esse non decidano di scioglierlo di comune accordo o mediante recesso unilaterale indipendentemente dalla sussistenza di una giusta causa o di un grave inadempimento.
In caso di recesso per mera volontà di una parte19 è dovuto un periodo di preavviso.20Si tratta di termini minimi inderogabili.21
In caso di applicazione dell’AEC i termini di preavviso sono i seguenti22.
∫ In caso di recesso da parte della casa mandante nei confronti di un agente plurimandatario:
Ω 3 mesi per i primi tre anni di durata del rapporto (quindi fin dal primo anno);
Ω 4 mesi nel quarto anno iniziato del rapporto;
Ω 5 mesi nel quinto anno iniziato del rapporto;
Ω 6 mesi di preavviso dal sesto anno iniziato del rapporto in poi.
∫ In caso di recesso da parte della casa mandante nei confronti di un agente monomandatario:
16 In caso di recesso ingiustificato in corso di rapporto la parte recedente è tenuta nei confronti dell’altra al risarcimento del danno.
17 L’art. 4, ultimo comma, dell’AEC prevede che in caso di rinnovo di rapporti a termine aventi lo stesso contenuto di attività (zona, prodotti e clienti) la casa mandante può stabilire un periodo di prova solo nel primo rapporto
18 L’art. 10 dell’AEC prevede espressamente che il trattamento di cui al capo II (indennità suppletiva di clientela) e capo III (meritocratica) sarà riconosciuto, nei termini e nelle condizioni stabilite per il contratto a tempo indeterminato, anche per lo scioglimento del contratto a termine
19 Quindi recesso non per giusta causa, per grave inadempimento od in applicazione di clausola risolutiva espressa
20 L’art. 1750 c.c. stabilisce i termini di preavviso a seconda della durata del contratto di agenzia e l’AEC (art. 9) conferma ed integra detti termini e prevede termini differenti in caso di recesso da parte dell’agente. L’art. 9, penultimo comma dell’AEC fornisce indicazioni dettagliate su come calcolare l’indennità sostitutiva di preavviso, prevedendo anche due metodi di calcolo (anno civile precedente/1° gennaio- 31 dicembre oppure dodici mesi immediatamente precedenti la comunicazione di recesso) al fine di applicare il meccanismo più favorevole
21 Le parti possono concordare termini di preavviso di maggior durata ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell’agente
22 In base all’AEC la scadenza del periodo di preavviso può coincidere con uno qualsiasi dei giorni di calendario, in rapporto alla data di effettiva ricezione della comunicazione di recesso
Ω 5 mesi per i primi cinque anni di durata del rapporto;
Ω 6 mesi per gli anni dal sesto iniziato all’ottavo anno;
Ω 8 mesi dal nono anno iniziato in poi.
∫ In caso di recesso da parte dell’agente monomandatario:
Ω 5 mesi indipendentemente dalla durata complessiva del rapporto.
∫ In caso di recesso da parte dell’agente plurimandatario:
Ω 3 mesi indipendentemente dalla durata complessiva del rapporto.
Poiché il recesso è una dichiarazione unilaterale recettizia, essa produce i propri effetti solo nel momento in cui giunge a conoscenza dell’altra parte e il decorso del preavviso prende avvio da tale momento.
Una volta comunicato il recesso, il contratto rimane in vigore fino alla scadenza del termine di preavviso e, durante tale periodo, le parti sono obbligate al rispetto di tutte le clausole contrattuali.
La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare, entro 30 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva.
Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all’altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento23.
Deve ritenersi valido il patto di prova24; è il patto in forza del quale le parti, nel libero esercizio della loro autonomia contrattuale, si riservano di valutare reciprocamente la convenienza di rendere stabile il rapporto oppure di risolvere lo stesso; entro tale periodo le parti potranno quindi recedere oppure, non esercitando la facoltà di recesso, il contratto si trasformerà in contratto definitivo. In caso di legittimo recesso in periodo di prova non è dovuto il preavviso (né l’indennità sostitutiva); si ritiene anche che non debba essere riconosciuta l’indennità suppletiva di clientela (in quanto non può imputarsi alla casa mandante il recesso che le parti stesse hanno legittimato con una specifica pattuizione). È da ritenere improbabile che si ponga il problema dell’ulteriore indennità meritocratica, tenuto conto della breve durata del rapporto. Si ritiene che spetti, invece, all’agente la somma accantonata a titolo di FIRR.
Diritti e doveri delle parti (artt.1742, 1746 e 1749 c.c.; artt. 5 e 7 AEC 30.07.2014)
L’art. 1746, commi 1 e 2, c.c. sancisce che “nell’esecuzione dell’incarico l’agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l’incarico affidatogli in conformità alle istruzioni ricevute
23 Cioè indennità sostitutiva di preavviso
24 Il patto di prova deve necessariamente essere esplicitato con apposita clausola del contratto di agenzia
e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. È nullo ogni patto contrario. Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario25 ad eccezione di quelli di cui all’art. 1736 c.c.26, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia”.
Le istruzioni del preponente
La norma prevede l‘obbligo dell’agente di operare “in conformità delle istruzioni ricevute” dalla mandante.
Lo svolgimento dell’attività di agenzia, pur essendo autonoma, è caratterizzata da una collaborazione che non esclude la possibilità di istruzione e di controlli amministrativi e tecnici più o meno penetranti in relazione al settore merceologico e all’interesse del preponente.
Del pari l’obbligo dell’agente di visitare o istruire gli altri collaboratori, di raccogliere lamentele della clientela per riferirne al preponente - e altri incarichi simili - non alterano la natura del rapporto, giustificandosi in base all’obbligo dell’agente di adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute, e non incidono sull’autonomia dell’organizzazione professionale dello stesso e sulla assunzione del rischio del risultato della propria attività lavorativa.
Le informazioni da parte dell’agente
Le informazioni che l’agente deve fornire alla casa mandante sono quelle inerenti la clientela (e/o i singoli clienti) e in generale il mercato nella zona che altrimenti non avrebbe avuto modo di conoscere.
L’obbligo imposto dall’agente dall’art. 1746 c.c. di fornire al preponente informazioni sulle condizioni di mercato nella zona assegnatagli nonché in ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari, (che si traduce nell’obbligo di informare in generale sullo sviluppo della concorrenza e sulle reali prospettive di penetrazione del mercato), pur avendo carattere secondario e strumentale rispetto all’obbligo principale dell’agente di promuovere la conclusione di affari, assume in concreto una notevole rilevanza, potendo anche giustificare, in caso di sua grave violazione, la risoluzione del rapporto per colpa dell’agente.
La promozione di contratti - L’obbligazione primaria dell’agente
In forza di quanto prevede l’art. 1742 c.c. l’obbligazione primaria dell’agente è quella di promuovere per conto della casa mandante la conclusione di contratti
25 Art. 1731 e seguenti c.c.
26 L’art 1736 c.c. tratta dello “star del credere”
nella zona affidata.
Rientrano nell’attività di promuovere per conto del preponente la conclusione di contratti in una zona determinata molteplici attività di impulso e di agevolazione, finalizzate a suscitare, sostenere, incrementare e convogliare verso l’acquisto la domanda del prodotto offerto dalla preponente ovvero ad interessare al prodotto e ad orientare i soggetti interessati alla decisione di acquisto in termini conformi alle istruzioni eventualmente impartite dal preponente.
Nell’alveo di tale attività la propaganda – destinata a convincere la potenziale clientela dell’opportunità dell’acquisto, informandola dell’esistenza del prodotto ed illustrandone le caratteristiche intrinseche o commerciali – pur non costituendo di per sé sola l’attività tipica dell’agente integra tuttavia il presupposto della promozione di contratti ove si accompagni ad ulteriori compiti, che evidenzino il ruolo dell’agente quale trait d’union tra l’impresa e i suoi clienti e quale fiduciario cui fa capo l’organizzazione delle vendite del preponente.
La diligenza, la correttezza e la buona fede nell’assolvimento
Stante l’obbligo di comportarsi, secondo correttezza e buona fede, l’agente non può limitare a suo piacimento le prestazioni solo per il fatto che la provvigione è proporzionale agli affari promossi, ma deve uniformare il proprio comportamento ai suindicati precetti e alla diligenza richiesta dalla prestazione. In altre parole, qualora l’agente non abbia svolto la sua attività, secondo detti principi può essere considerato inadempiente anche se abbia procurato saltuariamente la conclusione di contratti di notevole entità e perfino se abbia raggiunto il volume minimo di affari convenzionalmente stabilito, qualora la mandante dimostri che la produzione di affari avrebbe potuto essere ben maggiore.
Obbligo di fornire materiale, documenti ed estratto conto da parte del preponente
La norma impone alla mandante di agire con lealtà e buona fede nei confronti dell’agente, mettendogli a disposizione la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornirgli le informazioni necessarie all’esecuzione del contratto. Inoltre, deve consegnargli un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre27 nel corso del quale esse sono maturate.
L’agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili.
La norma è inderogabile posto che ogni patto contrario è colpito dalla sanzione della nullità.
L’onere gravante sulla mandante di fornire la documentazione relativa ai beni (o
servizi) trattati riguarda essenzialmente la documentazione tecnica e illustrativa (cataloghi, depliants, listini, specifiche tecniche) ad essi inerente.
Un caso particolare è quello relativo all’ipotesi in cui l’agente necessiti di campionari28 o collezioni.
Pur non potendo ricomprendersi nell’alveo della documentazione in senso stretto si tratta all’evidenza di strumenti imprescindibili per promuovere la conclusione di contratti in determinati settori - ad esempio quello tessile/abbigliamento - per l’attività oggetto del contratto.
Vi è l’obbligo della casa mandante di informare l’agente circa i pagamenti ricevuti e le provvigioni maturate mediante invio di estratti conto con cadenza almeno trimestrale nonché di ogni altra utile informazione per la verifica.
Se l’azienda non è solita far pervenire le fatture dei clienti tramite l’agente, dovrà, almeno alla fine di ogni mese o trimestre, fornire a ciascun agente, con riferimento ad ogni affare, le copie delle fatture di vendita trasmesse direttamente ad essi, o un riepilogo attraverso il quale sia possibile riscontrare le fatture ed i prodotti/servizi forniti alla clientela e l’aliquota provvigionale29.
Assai frequente e diffuso è l’inserimento nei contratti individuali di clausole che prevedono l’approvazione dell’estratto conto nel caso di assenza di rilievi entro un determinato lasso temporale. Con ciò, in buona sostanza, il preponente intende conferire al silenzio della controparte non l’ordinario valore neutro, bensì sorta di silenzio/assenso.
Obblighi di informazione da parte del preponente
È previsto l’obbligo della casa mandante di fornire informazioni all’agente; si tratta della conferma di principi tipici delle obbligazioni. Naturalmente quest’obbligo si incunea nell’alveo della correttezza che deve permeare i rapporti sinallagmatici, con l’obbligo generalizzato per la casa mandante di informare l’agente circa il lancio sul mercato di nuovi prodotti o aggiornarlo su variazioni tecnologiche di quelli già in commercio. Vi è anche l’obbligo di informare l’agente nel caso in cui ci sia una contrazione della produzione, che potrebbe portare a raccogliere ordini cui poi non sia possibile dar corso. Naturalmente si tratta di enunciazione di carattere generale che dovrà tenere conto del bilanciamento fra gli interessi contrapposti delle parti contraenti e comunque facendo riferimento solo a contrazione di volumi rilevanti e non prevedibili da parte dell’agente.
28 L’art. 3, comma 3 dell’AEC 30 luglio 2014 prevede che “nel caso di affidamento del campionario, sarà altresì previsto che il valore dello stesso potrà essere addebitato all’agente o rappresentante in caso di mancata o parziale restituzione o di dan neggiamento” (come specificato anche nell’apposito capitolo della presente pubblicazione)
29 Art. 7, comma 4, A.E.C 30/07/2014
La provvigione (artt. 1748 e 1749 c.c.; artt. 6, 7 e 8 AEC 30.07.2014)
L’unica e tipizzata forma di retribuzione/compenso dell’agente è rappresentata dalla provvigione30. Non sono di norma ammissibili altre forme di remunerazione e in particolare compensi fissi che siano slegati dal numero degli affari promossi dall’agente e/o dal valore degli stessi.
Le parti hanno la facoltà di determinare nel contratto le modalità di calcolo della provvigione. In mancanza di tale pattuizione, si reputa che il tasso provvigionale vada applicato sulle somme effettivamente incassate dal preponente, il quale avrà, pertanto, la possibilità di detrarre, dalla base di calcolo, gli sconti praticati oppure le spese.
Secondo quanto previsto dall’art. 1748 c.c., l’agente ha diritto alla provvigione su tutti gli affari conclusi per effetto del suo intervento, nel corso del contratto oppure appartenenti alla zona o alla categoria di clienti affidatigli.
Il preponente ha la facoltà di accettare o meno gli ordini e le proposte contrattuali trasmesse dall’agente senza incorrere, in caso di rifiuto, in alcuna responsabilità. Tale principio va però letto e praticato alla luce degli obblighi inderogabili di lealtà e buona fede che, ai sensi dell’art. 1749 c.c., gravano sul preponente.
L’agente ha, infine, diritto alla provvigione anche sugli affari proposti e conclusi anche dopo la risoluzione del contratto, se la conclusione è effetto soprattutto dell’attività da lui svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto.
In tali casi, la provvigione è dovuta esclusivamente all’agente “uscente”, a meno che risulti equo, date le circostanze del caso, suddividere il compenso con l’agente “subentrante”.
La provvigione deve essere corrisposta all’agente al più tardi entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale è maturata.
Il diritto alle provvigioni si prescrive nel termine di cinque anni e l’agente gode del privilegio generale sui beni mobili del preponente per i compensi maturati nell’ultimo anno di rapporto.
L’art. 1748 c.c., stabilisce espressamente che l’agente non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della propria attività, ma la contrattazione collettiva (come il vigente A.E.C. 30/07/2014 all’art. 8), ammette pattuizione contraria, così come la giurisprudenza ammette la pattuizione di un concorso del preponente in talune spese.
Tale rimborso, specie se integrale, può costituire un indice dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Si ritiene che l’agente abbia, invece, diritto al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento di incarichi (ad esempio, assistenza logistica o magazzinaggio, contratti di agenzia.
30 Sono eccezioni, e di natura anche NON provvigionale, quelle previste dall’art. 6, commi 3-4-5 (indennità di incasso e coordi natore agenti) e dall’art. 24 (indennità patto di non concorrenza) dell’AEC 30/07/2014
Le somme corrisposte a titolo di concorso o rimborso sono computabili nell’ indennità di fine rapporto e sono soggette a contribuzione Enasarco.
Malattia, infortunio e gravidanza (art. 1747 c.c.; artt. 12 e 13 AEC 30.07.2014)
L’art. 1747 c.c. dispone che l’agente, se per qualsivoglia ragione non è in grado di eseguire l’incarico affidatogli, deve dare immediato avviso al preponente, pena l’obbligo al risarcimento del danno.
La malattia e l’infortunio31 rientrano sicuramente fra le ragioni per le quali l’agente è impossibilitato ad eseguire il suo incarico; l’art. 12 dell’Accordo Economico Collettivo del 30 luglio 2014 disciplina come gestire tale evento. Il rapporto di agenzia o rappresentanza viene sospeso – su richiesta della proponente o dell’agente o rappresentante - per un periodo massimo di sei mesi nell’anno civile dall’inizio della malattia o dalla data dell’infortunio. La proponente, in tale periodo, non potrà procedere alla risoluzione del rapporto.
Durante tale periodo la proponente ha facoltà di assicurare l’esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza ovvero di dare ad altro soggetto l’incarico di esercitarlo.
In tale periodo l’agente o rappresentante deve consentire che la proponente, o chi da questa ha avuto l’incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga dell’organizzazione dell’agenzia senza che a questa derivino oneri e senza, ovviamente, beneficiare dei compensi per gli affari conclusi in tale periodo, salvo pattuizioni individuali più favorevoli.
Sostanzialmente analoga la disciplina in caso di gravidanza e puerperio, prevista dall’art. 13 dell’Accordo Economico Collettivo.
Il periodo di sospensione del rapporto, in tali casi, è più lungo e arriva fino a un massimo di dodici mesi, all’interno dei quali deve collocarsi la data del parto ovvero – in caso di adozione o affidamento di minore - dell’effettivo ingresso del minore nella famiglia.
Il periodo di sospensione del rapporto di agenzia o rappresentanza, nel caso di gravidanza e puerperio, è richiesto, diversamente dai casi di malattia o infortunio, solo dall’agente o rappresentante.
Anche in occasione di tale evento la titolare del mandato di agenzia o rappresen-
31 L’art. 12 dell’Accordo Economico Collettivo prevede che la Fondazione Enasarco stipuli una polizza assicurativa in favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale (o che siano soci illimitatamente responsabili di società s.n.c. o s.a.s.) per coprire i rischi derivanti da infortunio e ricovero ospedaliero. La polizza deve prevedere la liquidazione, in caso di morte per infortunio, di un capitale pari ad euro 40.000 e, in caso di invalidità permanente totale sempre per infortunio, un capitale pari ad euro 50.000.
In caso di invalidità inferiori a quella permanente totale per infortunio si applicheranno le condizioni previste dalla polizza stipulata dalla Fondazione Enasarco. Analogamente avviene in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accerta menti diagnostici ovvero per degenza domiciliare successiva al ricovero per intervento chirurgico o a ricovero ospedaliero. Gli oneri per la stipulazione e la gestione della polizza da parte della Fondazione Enasarco sono a carico della società man dante e sono coperti con l’utilizzo di una quota parte dell’interesse, di spettanza delle case mandanti, calcolato in base all’art. 16, comma 3 dell’Accordo Economico Collettivo che disciplina le modalità di iscrizione all’Enasarco.
tanza deve consentire che la proponente, o chi da questa ha avuto l’incarico di sostituirla provvisoriamente nel corso del periodo di dodici mesi sopra indicato, si possa avvalere dell’organizzazione dell’agenzia senza che a questa ne derivino oneri. Né l’agenzia ha diritto a compensi sui proventi degli affari portati a positiva conclusione direttamente dal preponente o dal sostituto, salvo il diritto alla provvigione per gli ordini pervenuti durante il periodo di astensione, ma risalenti all’attività svolta in precedenza dall’agente o rappresentante, successivamente assente per maternità.
Infine, va precisato che nei casi di interruzione della gravidanza32, ferma restando analoga disciplina come sopra indicata, il periodo di sospensione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad ogni effetto e sempre su richiesta dell’agente o rappresentante, sarà pari ad un massimo di cinque mesi.
Qualora la casa mandante venisse a conoscenza di un periodo di gravidanza/ puerperio/interruzione senza che l’agente chieda la sospensione del rapporto, la circostanza dovrà essere oggetto di specifica valutazione.
Agente con deposito
L’agente o il rappresentante può istituire un deposito per le merci delle quali è incaricato di promuovere la vendita presso i locali di proprietà del preponente. Tale deposito dev’essere espressamente previsto e disciplinato per iscritto nel mandato di agenzia o rappresentanza e l’utilizzo dei locali deve essere regolato da un contratto di comodato d’uso, perfezionato con atto scritto a parte.
Nei locali adibiti a deposito si potrà svolgere anche l’attività di vendita al dettaglio, con l’osservanza di tutte le prescrizioni e degli adempimenti richiesti dalle vigenti norme in materia alle quali l’agente avrà l’onere di provvedere a suo totale carico come pure dovrà conservare tutti i documenti previsti dalle vigenti norme fiscali ed esibirli in caso di richiesta da parte della preponente.
Dalla istituzione del deposito non deriverà alcun compenso o indennità ad alcun titolo per le parti interessate.
L’agente potrà adibire al deposito una o più persone, che saranno suoi dipendenti e, quindi, dovrà curare tutti i relativi adempimenti a carico del datore di lavoro. Come pure a carico dell’agente o rappresentante ricade l’onere della cura e della conservazione delle merci depositate e, a tale riguardo, potrà stipulare a suo carico una polizza di assicurazione contro il furto e l’incendio, con riferimento a quest’ultimo sinistro anche per quanto riguarda i locali.
Salvo che sia diversamente stabilito dalle parti in forma scritta, la merce invenduta sarà restituita alla preponente contestualmente alla risoluzione del contratto di agenzia o rappresentanza.
Trattamento dei dati personali – Privacy (Regolamento Generale UE n. 679/2016
GDPR e Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003)
All’atto della sottoscrizione del mandato di agenzia o rappresentanza, la proponente deve consegnare all’agente o rappresentante (esclusivamente in qualità di persona fisica, poiché la normativa in materia di trattamento dei dati personali limita la tutela prevista sia dal Regolamento Generale UE n. 679/2016 GDPR sia dal D.Lgs. n. 196/2003 alle sole persone fisiche) una informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del citato Regolamento UE.
L’informativa va sottoscritta per ricevuta dall’agente o rappresentante, chepreso atto dei diritti dell’interessato, così come indicati dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Generale UE n. 679/2016, da allegare all’informativa - esprime il proprio consenso alla società proponente affinché questa possa trattare i suoi dati personali, comuni e particolari, compiendo operazioni di trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, cancellazione, distruzione, etc.) e anche comunicarli a terzi.
In particolare, il trattamento dei dati da parte della casa mandante attiene ad adempimenti funzionali all’instaurazione ed alla successiva gestione del rapporto di agenzia nonché ad adempimenti ed obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, disposizioni di pubbliche autorità, contratti anche al di fuori del territorio dell’Unione Europea.
La casa mandante potrà altresì trattare i dati dell’agente o rappresentante per finalità promozionali, operative e strategiche, strettamente legate all’attività dell’agente ma nell’interesse esclusivo della casa mandante medesima.
La casa mandante dovrà consegnare all’agente o rappresentante una lettera di nomina di persona “autorizzata al trattamento dei dati personali” (art. 4 e 32 del Regolamento Generale UE n. 679/2016) che l’agente tratterà per conto della proponente (dati personali di clienti, fornitori, etc.).
Indennità per lo scioglimento del contratto (art. 1751 c.c.; artt. 10 e 11 AEC 30.07.2014)
L’art. 1751 del c.c prevede che all’atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità33.
L’indennità34 non è però dovuta:
∫ quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente, che, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche prov-
33 L’agente decade dal diritto all’indennità se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l’intenzione di far valere i propri diritti.
34 L’indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell’agente. L’art. 10 dell’AEC prevede espressamente l’obbligo di corrispondere l’indennità agli eredi legittimi o testamentari.
visoria del rapporto;
∫ quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività;
∫ quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d’agenzia.
L’indennità35 è dovuta solamente nel caso che ricorrano le seguenti condizioni:
∫ l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
∫ il pagamento di tale indennità sia equo36, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
Il codice civile nulla specifica riguardo alle condizioni di cui sopra che danno diritto all’indennità; ed anche per quanto riguarda l’importo dell’indennità il codice civile non ha fornito precisi criteri di determinazione, limitandosi ad affermare che non può superare37 una cifra equivalente ad un’indennità annua38 calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
L’AEC del 30.07.2014, invece, prevede tre distinte voci:
∫ Indennità di risoluzione del rapporto (FIRR): è dovuta all’agente, salvo particolari eccezioni39, a prescindere che la disdetta al mandato di agenzia provenga da parte dell’agente o da parte della casa mandante; l’AEC nel dettaglio40 stabilisce come conteggiare questa indennità e ne prevede l’accantonamento annuale, da parte del preponente, nell’apposito fondo (FIRR) costituito presso la Fondazione Enasarco.
∫ Indennità suppletiva di clientela: non è dovuta se il contratto si scioglie per
35 Indennità spetta, non essendo esclusa dal codice civile ed essendo prevista espressamente dall’AEC, anche per lo scioglimento del contratto a termine
36 Con il concetto di equità si lascia, inevitabilmente, ampio spazio di discrezionalità al giudice
37 Pertanto l’indennità potrebbe essere anche pari a zero; oppure fino al massimo come previsto
38 Si specifica che nel caso che la casa mandante abbia versato annualmente all’Enasarco il cosiddetto FIRR, detta somma andrà sottratta, comunque, dall’importo dell’indennità massima prevista dall’art. 1751 c.c.
39 Uniche eccezioni quando la casa mandante recede a causa di ritenzione indebita, da parte dell’agente, di somme di spettanza della preponente, oppure a causa di concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta
40 L’art.10, capo I dell’AEC specifica che l’indennità è calcolata sulla base delle provvigioni annualmente maturate
un fatto imputabile all’agente41, mentre è dovuta se il contratto si scioglie ad iniziativa della casa mandante (salvo la giusta causa di recesso); l’AEC nel dettaglio42 stabilisce come conteggiare questa indennità.
∫ Indennità meritocratica: spetta all’agente, sempre secondo le regole già illustrate per la indennità suppletiva di clientela, a condizione che alla cessazione del contratto l’agente abbia apportato un sensibile incremento della clientela e/o del giro d’affari, in modo da procurare al preponente, anche dopo la cessazione del contratto, sostanziali vantaggi43
L’AEC nel dettaglio44 stabilisce – a differenza del codice civile - come conteggiare questa indennità sulla base di due principali fattori. Da un lato la base imponibile (pari alla differenza tra il volume complessivo dei guadagni provvigionali - e di ogni altro compenso - annuali finali dell’agente e quelli annuali iniziali, rivalutati45 e, dall’altro lato, l’aliquota percentuale che si applica sull’eventuale incremento46. L’AEC ha poi aggiunto il cosiddetto periodo di prognosi47 e il tasso di migrazione48.49
Una dichiarazione a verbale contenuta nell’AEC stabilisce che l’indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) e l’indennità suppletiva di clientela saranno riconosciute all’agente anche nel caso in cui il loro importo ecceda l’ammontare massimo stabilito dall’art. 1751, comma 3, c.c.; in tale fattispecie l’indennità di scioglimento del contratto sarà costituita unicamente dai citati importi.
Il patto di non concorrenza (art. 1751 bis c.c.; art. 14 AEC 30.07.2014)
L’art. 1751 bis, comma 2, c.c. (introdotto dall’art. 23 della legge n. 422 del 29.12.2000) prevede che l’accettazione del patto di non concorrenza per il periodo successivo al termine del contratto comporta, in occasione della cessazione
41 Non si considerano fatto imputabile all’agente le dimissioni: dovute ad accertati gravi inadempimenti del preponente; conseguenti ad invalidità permanente e totale; dovute ad infermità o/o malattia che non consentano la prosecuzione del rapporto; successive al conseguimento, nel caso di persona fisica, della pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata Enasarco/INPS; sempreché tali fatti si verifichino dopo che il rapporto di agenzia sia durato almeno un anno
42 L’art. 10, capo II dell’AEC specifica che si deve prendere a riferimento l’ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme corrisposte o comunque maturate dall’agente fino alla data di cessazione del rapporto.
43 Le condizioni per aver diritto a questa indennità prevista dall’AEC sono molto simili a quelle previste per aver diritto all’indennità in base al codice civile.
44 Art. 10, capo III e art. 11 dell’AEC
45 Rivalutati secondo gli indici Istat per i crediti di lavoro
46 Il raffronto tra dati iniziali e dati finali, di cui si parla, va effettuato in termini omogenei. In caso di variazioni in aumento o in diminuzione, infatti, intervenute nel corso del rapporto e riguardanti il territorio, la clientela, i prodotti e le provvigioni, gli efet ti di dette variazioni vanno neutralizzati, non potendo comportare né oneri né vantaggi per nessuna delle parti (art. 11, punto 1, ultimo comma, dell’AEC)
47 La durata del periodo nel corso del quale la casa mandante continuerà a trarre vantaggi dall’attività svolta dall’agente (art. 11, punto 2, AEC)
48 Quantifica la parte della clientela che si allontana o viene perduta (art. 11, punto 3, AEC)
49 In appendice all’AEC, per chiarire il sistema di calcolo, è anche riportato un esempio, fondato su dati ipotetici, delle fasi di calcolo dell’indennità meritocratica
del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale.
In via generale, è opportuno ricordare che si tratta di un accordo accessorio che può essere inserito nel contratto individuale o successivamente concordato tra le parti attraverso specifica pattuizione formale (avere cioè in ogni caso forma scritta “ad substantiam” a pena di “nullità”).
La clausola (o patto integrativo) non fa parte degli elementi naturali del contratto; talvolta la sua efficacia concreta risulta limitata anche in termini di oggettive difficoltà probatorie relativamente a condotte dalle quali sia possibile dedurne la violazione.
L’inserimento di detta pattuizione nei contratti individuali di agenzia dovrebbe essere previsto solo nei casi in cui si ritenga indispensabile - per tipologia di prodotto o mercato di riferimento - vincolare l’agente.
L’indennità, che spetta all’agente a fronte dell’accettazione del patto, va commisurata alla durata, non superiore a due anni successivi l’estinzione del contratto, alla natura e all’ammontare dell’indennità di fine rapporto.
Oltre ai precisi limiti di durata temporale (non più di due anni decorrenti, appunto, dalla data in cui cessano gli effetti del mandato), il patto incontra limiti di “oggetto” (prodotti per i quali l’agente ha svolto in precedenza l’incarico per la ditta mandante), di luogo (territorio nel quale è stata esercitata in precedenza l’attività), di forma (forma scritta obbligatoria).
La norma in questione si applica solo a certe categorie di agenti, considerati più meritevoli di protezione: e cioè agli agenti che esercitano in forma individuale, di società di persone o di società di capitali con un solo socio.
Si applica invece alle società di capitali costituite esclusivamente o prevalentemente da agenti commerciali solo se espressamente previsto da Accordi Economici Collettivi.50
Come detto il legislatore ha attribuito alla somma corrisposta a tale titolo natura non provvigionale.
L’interpretazione letterale della disposizione induce a ritenere che si sia voluto differenziare la funzione dell’erogazione, separandola dal trattamento (di regola percentuale) collegato allo svolgimento dell’attività promozionale: in tale modo, la somma considerata non dovrebbe essere quantificata in una quota percentuale delle provvigioni maturande in corso di rapporto. Pertanto, non può avere luogo alcun assorbimento con altri compensi corrisposti medio tempore, o comunque a titolo diverso.
Quanto all’ammontare dell’indennità, la norma riconosce alle parti ampia libertà contrattuale, stabilendo che la sua determinazione, in base ai parametri supe50 Il vigente AEC 30/07/2014 non prevede tale tipo di estensione
riormente riferiti (e cioè durata, natura e indennità di fine rapporto) sia affidata alla contrattazione tra le parti, tenuto conto degli accordi nazionali di categoria. In assenza di accordo tra le parti contraenti circa l’ammontare di tale indennità è rimesso al giudice il potere di deciderne l’importo, in via equitativa, con riferimento ad una serie di parametri, e cioè:
∫ media dei corrispettivi riscossi dall’agente, in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d’affari complessivo nello stesso periodo;
∫ cause di cessazione del contratto di agenzia;
∫ ampiezza della zona assegnata all’agente;
∫ esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.
Circa i criteri legali di quantificazione, l’art. 1751 bis c.c. fornisce alcuni “parametri” in base ai quali le parti debbono determinare il corrispettivo del patto, aggiungendone poi altri nel caso in cui l’operazione debba essere compiuta dal giudice. In difetto di accordo tra le parti, come si è visto, il corrispettivo del patto di non concorrenza è determinato dal giudice in via equitativa, anche con riferimento ai quattro parametri sopra ricordati.
Poiché la disposizione in questione lascia al giudice ampi margini discrezionali, opportunamente la contrattazione collettiva fissa parametri precisi e oggettivi per il calcolo dell’indennità di cui trattasi.
L’articolo 14 dell’A.E.C. 30 luglio 2014 intende dare attuazione e disciplinare in concreto, anche e soprattutto nella quantificazione, il patto di non concorrenza post-contrattuale in conformità con le disposizioni introdotte dall’art. 1751 bis c.c.
Viene quantificata l’indennità che spetta, dopo la cessazione del rapporto, sia agli agenti con vincolo di esclusiva per una sola casa mandante sia a quelli che operano senza tale vincolo.
Salvo, come detto poc’anzi, diversi e più favorevoli accordi individuali, l’importo complessivo dell’indennità per il patto di non concorrenza è stabilito dall‘A.E.C nelle misure riportate nella seguente tabella, che fanno riferimento ad un patto di durata biennale (durata massima consentita dall’art. 1751 bis c.c.).51
Monomandatario:
8 mensilità (fino a 5 anni)
10 mensilità (tra 5 e 10 anni)
12 mensilità (oltre 10 anni)
Plurimandatario:
6 mensilità (fino a 5 anni)
8 mensilità (tra 5 e 10 anni)
10 mensilità (oltre 10 anni)
Nel caso di un patto con validità e vincoli temporali inferiori ad un biennio, la misura del compenso va ovviamente ridotta.
Tale riduzione avviene però secondo un criterio non esattamente proporzionale. Infatti, la disposizione prevede che il riproporzionamento sia effettuato sulla base di un parametro del 40% per il primo anno e del 60% per il secondo anno. Ciò comporta che per un patto di durata di dodici mesi, il compenso dovuto per effetto della norma collettiva sarà pari al 40% dell’importo indicato nella tabella; nel caso di un patto valido, ad esempio, per diciotto mesi, il compenso risulta invece pari al 70% dell’importo della tabella (ovvero il 40% riferito ad una durata di 12 mesi, sommato alla metà del 60% del secondo anno, pari a sei mesi, e quindi al 30%).
Va altresì ricordato che le misure del compenso di cui trattasi, come risulta dalla tabella di cui sopra, sono ulteriormente differenziate, in linea con i parametri indicati dall’art. 1751 bis c.c., in relazione alla durata del rapporto di agenzia, all’esistenza o meno del vincolo di esclusiva per una sola ditta.
Un’ulteriore differenziazione riguarda il caso delle dimissioni dell’agente plurimandatario.
È previsto che per l’agente plurimandatario, se il rapporto cessato valga almeno l’80% del totale dei suoi guadagni, la misura dell’indennità per il patto di non concorrenza sarà pari a quella stabilita per il monomandatario.
Una disposizione di rilievo è quella concernente gli effetti dell’inadempimento dell’agente.
Si prevede che, in caso di violazione del patto di non concorrenza, l’agente o rappresentante è tenuto a restituire le somme eventualmente già percepite per il titolo in questione e, a sua volta, deve corrispondere alla ditta mandante una penale pari alla metà dell’indennità.
La norma intende determinare, in via del tutto presuntiva, il danno derivante dall’inadempimento dell’agente ed è da ritenere che sia l’agente sia la casa mandante abbiano la facoltà di provare che il danno concretamente provocato dall’inadempimento sia inferiore o superiore all’importo convenzionale previsto dalla disposizione di cui trattasi e, quindi, di richiedere il risarcimento del danno effettivo. In merito, potrebbe essere opportuno inserire nella lettera di incarico individuale una clausola che, richiamando l’art. 1382 c.c., faccia espressamente salva la possibilità per la casa mandante di chiedere il risarcimento del danno ulteriore.
Sempre a questo riguardo va anche ricordato il disposto dell’art. 1384 c.c., circa la possibilità di un’equa riduzione da parte del giudice dell’ammontare della penale, in relazione all’effettiva incidenza dell’inadempimento.
Transazioni e rinunce (artt. 2113 e 1965 c.c.; artt. 409, 410 e 411 c.p.c.)
Durante lo svolgimento del rapporto di agenzia, o alla sua cessazione, possono insorgere controversie tra l’agente e la preponente, in relazione all’esecuzione del contratto o alle indennità connesse alla cessazione del rapporto. Al fine di evitare un contenzioso giudiziale, le parti possono raggiungere un accordo mediante transazione (art. 1965 c.c.) e rinunce dell’agente (art. 2113 c.c.).
Per valutare la validità e l’efficacia di una transazione o di una rinuncia relativa ad un contratto di agenzia, occorre considerare alcune specifiche norme e conseguenze.
L’articolo 2113 del codice civile
Ai sensi dell’art. 2113 c.c. “le rinunce e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’articolo 409 c.p.c., non sono valide. L’impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinuncia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Le rinunce e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta a sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile”.
Tale norma consente all’agente di impugnare, anche solo stragiudizialmente, entro sei mesi quanto rinunciato o pattuito per far valere diverse ed ulteriori pretese. La disposizione normativa, applicabile principalmente al lavoro subordinato, ha limiti soggettivi in quanto fa espresso riferimento ai rapporti di cui all’art. 409 c.p.c.
Pertanto la speciale disciplina delle rinunce e delle transazioni opera solo ed esclusivamente con riguardo ai contratti di agenzia intercorsi con agenti persone fisiche o comunque con agenti che abbiano eseguito il contratto in maniera prevalentemente personale e non invece con agenti operanti in forma societaria o che abbiano eseguito il contratto avvalendosi di una struttura (collaboratori, subagenti ecc.) che escluda il carattere della prevalenza personale della prestazione, per i quali troverà applicazione la normale disciplina legale. Inoltre, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2113 c.c., al regime di impugnazione e di invalidità sono sottratte in ogni caso le conciliazioni intervenute in sede giudiziaria, avvenute avanti alle Commissioni costituite presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro o stipulate in sede sindacale.
La sottoscrizione dell’eventuale accordo in tali “sedi protette” è requisito necessario per attribuire allo stesso efficacia “definitiva” (salvo l’eventuale annullabilità per vizi del consenso).
Per una migliore gestione dei rapporti di agenzia è importante ribadire che l’art. 2113 c.c. non contempla tutti i diritti dell’agente, quale che ne sia la fonte, ma solo quelli “derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi” (limite oggettivo).
Ciò significa che non saranno oggetto dello speciale regime di impugnazione le rinunce o le transazioni riguardanti diritti diversi e già acquisiti nel patrimonio dell’agente.
La precisazione è importante in quanto, ad esempio, non troverà applicazione l’art. 2113 c.c. in caso di rinunce o transazioni riguardanti la revisione pattizia delle condizioni contrattuali del rapporto come, ad esempio, la misura delle provvigioni.
In considerazione del fatto che le transazioni vengono spesso utilizzate quale strumento di risoluzione del rapporto di agenzia, particolare rilevanza assume la questione della rinunciabilità, anche parziale, del diritto all’indennità di cessazione del rapporto prevista e disciplinata dall’art. 1751 c.c.
Il sesto comma dell’art. 1751 c.c. è una norma inderogabile che non consente deroghe peggiorative a sfavore dell’agente commerciale. È sempre consigliabile una transazione in “sede protetta” qualora si raggiunga l’accordo sulle indennità di fine rapporto.
Le quietanze liberatorie
Diverse dalle rinunce e dalle transazioni sono le cosiddette quietanze a saldo, che non vanno confuse con le prime. Nella prassi spesso si verifica, infatti, che l’agente rilasci alla preponente, dopo la fine del rapporto e al momento di ricevimento di quanto dovuto in occasione della cessazione del contratto, una dichiarazione di non aver più nulla a pretendere dalla preponente.
Le generiche quietanze a saldo non hanno natura transattiva; in linea di massima, esse non sono vere e proprie rinunce (“dichiarazioni di scienza”), ma sono considerate dalla giurisprudenza oramai costante delle mere clausole di stile, quasi prive di valore abdicativo circa specifici diritti. Resta pienamente valida, invece, la verifica e accettazione, da parte dell’agente, dei conteggi delle ultime spettanze a lui dovute quali, ad esempio, quelle indicate nel prospetto delle provvigioni maturate.
Enasarco e contribuzione
Premesse
Gli agenti beneficiano di un trattamento pensionistico integrativo gestito dall’Enasarco (Fondo previdenza) e di coperture assicurative dai rischi derivanti da infortunio e ricovero ospedaliero.
Iscrizione e conferimento del mandato a un agente
L’iscrizione alla Fondazione Enasarco deve essere effettuata da parte della
preponente entro trenta giorni dalla data di inizio del rapporto di agenzia. Debbono essere iscritti alla Fondazione Enasarco gli agenti ed i rappresentanti di commercio (italiani o stranieri) che operano sul territorio nazionale per conto di preponenti italiane o di preponenti straniere che abbiano sede o una qualsiasi dipendenza in Italia (art. 2 Regolamento Enasarco).
I preponenti stranieri che non abbiano alcuna sede o dipendenza in Italia devono iscrivere alla Fondazione i propri agenti se abitualmente operano oppure esercitano una parte sostanziale della attività in Italia.
L’obbligo di iscrizione ricorre, altresì, in tutti i casi previsti dalle normative comunitarie (Risposta a Interpello Ministero del Lavoro n. 32 del 19 novembre 2013) e dagli accordi internazionali.
È prevista inoltre una facoltà di iscrizione per gli agenti che, pur non essendo soggetti all’iscrizione obbligatoria perché abitualmente operanti all’estero per ditta straniera, ne facciano richiesta.
All’atto della prima iscrizione la Fondazione Enasarco provvede ad assegnare un numero di posizione alla ditta preponente, un numero di matricola all’agente ed un numero identificativo alla società di agenzia.
Tali numeri dovranno essere sempre indicati in tutte le comunicazioni verso la Fondazione.
L’iscrizione può essere effettuata utilizzando le apposite procedure riservate alle Ditte che si sono registrate e abilitate ai servizi online del sito internet inEnasarco (www.enasarco.it/inenasarco) oppure scaricando dal sito l’apposita modulistica, che dovrà essere trasmessa alla Fondazione in Via Antoniotto Usodimare 3100154 Roma;
Per l’iscrizione degli agenti sono stati predisposti alcuni moduli: Mod. 501/2013 per le ditte individuali; Mod. 502/2013 per le società di persone; Mod. 503/2013 per le società di capitali.
Nella compilazione dei modelli la preponente deve sempre specificare: il codice fiscale della preponente e dell’agente; i dati anagrafici; la data di conferimento del mandato; l’impegno dell’agente ad esercitare l’attività per un solo preponente (monomandatario) ovvero più preponenti (plurimandatario); il numero della preesistente posizione assicurativa (se conosciuta) presso la Fondazione; nel caso di agenti che operano in società, gli estremi dell’atto notarile o della scrittura privata con data certa di costituzione della stessa e le quote di partecipazione societaria per ciascuno dei soci illimitatamente responsabili.
Maturazione dei contributi – il principio di competenza
I contributi Enasarco si calcolano (e versano) con riferimento al momento (trimestre) in cui matura il diritto alla provvigione, indipendentemente da quando la stessa verrà pagata all’agente o fatturata dall’agente.
La contribuzione previdenziale
L’obbligo di iscrizione al Fondo di Previdenza riguarda gli agenti, aventi forma individuale o societaria, che siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali (art. 2, comma 1, Regolamento Enasarco).
Pertanto, ad esempio, potranno essere iscritti tutti i soci delle società in nome collettivo e i soci accomandatari (ove non ricorra il caso previsto dall’art. 2314, comma 2, c.c.) delle società in accomandita semplice.
Nella propria area riservata inEnasarco, la casa mandante, previa registrazione al sito Internet, compila la distinta online (che ha sostituito completamente quella cartacea), inserendo le provvigioni dei propri agenti: in automatico, verrà calcolato il contributo dovuto. Per il versamento, la casa mandante potrà scegliere tra:
∫ PagoPA: pagamento standard e automatico proposto dal sistema;
∫ Addebito su c/c bancario della ditta mandante (Mandato Sepa).
Ricordiamo alle imprese preponenti che utilizzano l’addebito automatico bancario di confermare la distinta 5 giorni lavorativi prima della scadenza.Le ditte devono indicare le provvigioni maturate dall’agente per tutto l’anno solare e compilare le distinte anche dopo il raggiungimento del massimale contributivo senza che ciò determini ulteriori pagamenti.
La compilazione della distinta online si compone di quattro fasi:
1. Generazione dei mandati presenti in archivio, utile anche al fine di verificare la situazione dei propri mandati.
2. Salvataggio di una compilazione parziale (stato provvisorio), potendo salvare l’eventuale compilazione parziale.
3. Proseguire la compilazione: è possibile ricaricare una distinta salvata in stato provvisorio e proseguirne la compilazione anche in giorni successivi.
4. Conferma della distinta, al termine della compilazione. Con questa operazione (che equivale alla spedizione della distinta cartacea) la ditta certifica che tutti gli importi indicati sono corretti, e che quindi la distinta può essere acquisita in via definitiva. Dopo la conferma, la distinta online non è più modificabile, ma può sempre essere visualizzata in consultazione. La conferma della distinta deve obbligatoriamente avvenire entro il giorno della scadenza per il versamento.
I contributi si calcolano su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all’agente (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso) in dipendenza del mandato di agenzia.
Il versamento contributivo, tenendo conto del limite di un minimale ed un massimale annuo, viene effettuato integralmente dalla ditta mandante, che ne è responsabile anche per la parte a carico dell’agente.
L’aliquota per l’anno 2026 è pari al 17%. Il contributo è a carico del preponente e dell’agente in misura paritetica (metà ciascuno: 8,5% + 8,5%). In caso di più soci agenti illimitatamente responsabili, il contributo è suddiviso in misura uguale alle quote sociali o, se diverse, in misura uguale alle quote di ripartizione degli utili
previste dal contratto sociale.
Il contributo minimo annuo (minimale) viene rivalutato periodicamente tenendo conto dell’indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI). Da1° gennaio 2026 il minimale è di € 515,00 (128,75 euro a trimestre) per i plurimandatari e di € 1.026,00 (256,50 euro a trimestre) per i monomandatari.
La differenza tra l’entità dei contributi e l’importo minimale da versare è a totale carico della ditta preponente. Il minimale di contribuzione, a differenza del massimale, è frazionabile per trimestri: in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell’anno, l’importo del minimale è frazionato in quote trimestrali ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto.
Inoltre, il minimale è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell’anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo.
Il massimale annuo, su cui calcolare il contributo dal 1° gennaio 2026, è di € 30.478,00 per i plurimandatari e di € 45.717,00 per i monomandatari (art. 5, comma 2, Regolamento Enasarco). Il massimale annuo non è frazionabile.
Nel caso di agenti operanti in Società il minimale ed il massimale si intendono riferiti alla Società e non ai singoli soci.
Al fine di agevolare l’ingresso e la permanenza nella professione, per gli agenti operanti in forma individuale con un’età minore o uguale a trent’anni è previsto un temporaneo regime contributivo agevolato (art. 5-bis, Regolamento Enasarco). Tale regime agevolato rimane efficace per i citati giovani agenti che si siano iscritti per la prima volta alla Fondazione nel periodo 2021-2023 o che, già iscritti precedentemente, hanno ricevuto, nel suddetto periodo, nuovo incarico di agenzia dopo oltre tre anni dalla cessazione dell’ultimo rapporto di agenzia. Eventuali importi versati erroneamente possono essere richiesti in restituzione alla Fondazione Enasarco direttamente sul portale inEnasarco (per somme versate di competenza dal primo trimestre 2005 in poi) oppure utilizzando l’apposito modello cartaceo 3002/c da inviare a mezzo raccomandata A/R.
La contribuzione assistenziale (Fondo Assistenza)
La contribuzione assistenziale riguarda i preponenti che conferiscono un mandato ad agenti operanti in forma di società di capitali. Non vengono iscritti a Enasarco i singoli soci della società di capitali (art. 6, comma 1, Regolamento Enasarco).
Le scadenze contributive
periodo contributivo scadenza
1° trimestre
2° trimestre
3° trimestre
4° trimestre
Le variazioni di mandato
20 Maggio
20 Agosto
20 Novembre
20 Febbraio dell’anno successivo
Nel caso in cui all’agente, nel corso dell’anno, venga variato il contratto trasformando il suo rapporto da plurimandatario a monomandatario o viceversa, si dovrà tenere conto di quanto segue:
∫ da plurimandatario a monomandatario: è consentita l’integrazione dei contributi previdenziali obbligatori sino alla concorrenza del massimale annuo previsto per gli agenti monomandatari.
∫ da monomandatario a plurimandatario: se il contributo versato sino al momento della modifica contrattuale è superiore al massimale previsto per agenti plurimandatari, nulla è più dovuto a titolo di contributi previdenziali obbligatori. In nessun caso, comunque, è previsto il rimborso delle somme versate in più rispetto al massimale da plurimandatario.
Contributi maturati dopo la cessazione del rapporto
Nel caso in cui il preponente si trovi a dover corrispondere all’agente provvigioni maturate successivamente alla cessazione del rapporto, e, quindi, a dover versare i relativi contributi previdenziali, dovrà utilizzare per il calcolo dell’importo dovuto le aliquote e il massimale vigenti nel trimestre di cessazione del mandato. Per versare i contributi successivi alla cessazione del rapporto, nel caso in cui la cessazione sia avvenuta in un trimestre precedente dell’anno in corso, è possibile utilizzare la normale distinta on-line. Se la cessazione del mandato è invece avvenuta l’anno precedente (o in data ancora anteriore), è necessario utilizzare il modello G14 on-line, in cui dovrà essere indicato, come periodo di riferimento, il trimestre di effettiva maturazione della provvigione.
E’ indispensabile, inoltre, che nella riga relativa al mandato cessato venga indicata la data di cessazione del rapporto di agenzia, elemento che consentirà alla Fondazione di imputare i contributi versati correttamente all’ultimo trimestre in cui il rapporto è stato attivo.
Anche in caso di corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso andrà calcolata la quota di contribuzione dovuta alla Fondazione Enasarco.
Sanzioni
Le sanzioni per omissioni ed evasioni contributive, per mancata iscrizione
dell’agente all’Enasarco, per mancata comunicazione di cessazione, per omesso invio della distinta o per omessa comunicazione delle provvigioni sono disciplinate dagli artt. 34 e seguenti del Regolamento Enasarco.
Per ogni ulteriore approfondimento e, in particolare, per il valore delle aliquote, dei minimali e dei massimali negli anni, si rinvia all’allegato Regolamento delle attività Istituzionali della Fondazione Enasarco.






























ovvero del relativo fatturato, nel caso di cui al quarto comma - con la rivalutazione secondo gli indici lstat per i crediti di lavoro. Il valore annuo finale sarà determinato sulla base della media annua delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante negli ultimi tre anni di durata del rapporto (dodici liquidazioni trimestrali) ovvero del relativo fatturato.
Il raffronto tra dati iniziali e dati finali di cui ai precedenti commi va effettuato in termini omogenei. Pertanto, in caso di variazioni in aumento o in diminuzione intervenute nel corso del rapporto e riguardanti il territorio, la clientela, i prodotti, le prowigioni, gli effetti di dette variazioni vanno neutralizzati, non potendo comportare né oneri né vantaggi per nessuna delle parti, ai fini specifici qui considerati.
Norma transitoria agli articoli 1O e 11
I nuovi valori massimi annui di cui al capo I e al capo 11, lettera A), dell'articolo 1 O, si applicano sulle provvigioni e le altre somme di competenza dell'agente dalla data del 1 A gennaio 2002 in poi.
Per i contratti di agenzia e di rappresentanza commerciale in corso alla data di sottoscrizione del presente accordo economico collettivo e stipulati prima del gennaio 2001, come dato iniziale di raffronto ai fini dell'individuazione del monte provvigionale differenziale su cui applicare le aliquote percentuali di cui al capo Il, lett. B), dell'art. 1O, ed ai fini della determinazione del tasso reale finale di incremento della clientela e/o del fatturato, di cui alla medesima disposizione, si prenderanno in considerazione le provvigioni e gli altri proventi risultanti dalle quattro liquidazioni trimestrali di competenza dell'anno 2001 (o le otto liquidazioni trimestrali di competenza degli anni 2000 e 2001, nell'ipotesi del quinto comma dell'art. 11, o le dodici liquidazioni trimestrali di competenza degli anni 1999, 2000 e 2001, nell'ipotesi del sesto comma dell'art. 11) owero i relativi fatturati, nel caso di opzione secondo quanto previsto dal qu comr.na dell'articolo 11.










































































CODICE CIVILE
ARTICOLI
da 1742 a 1753
Art. 1742. Nozione.
Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.
Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall’altra un documento della stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile.
Art. 1743. Diritto di esclusiva.
Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l’agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.
Art. 1744. Riscossioni.
L’agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facoltà gli è stata attribuita, egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.
Art. 1745. Rappresentanza dell’agente.
Le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto concluso per il tramite dell’agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all’agente.
L’agente può chiedere i provvedimenti cautelari nell’interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest’ultimo.
Art. 1746. Obblighi dell’agente.
Nell’esecuzione dell’incarico l’agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. È nullo ogni patto contrario.
Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario ad eccezione di quelli di cui all’articolo 1736, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia.
È vietato il patto che ponga a carico dell’agente una responsabilità, anche solo parziale, per l’inadempimento del terzo. È però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di
volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell’agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l’obbligo di garanzia assunto dall’agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell’affare l’agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l’agente un apposito corrispettivo.
Art. 1747. Impedimento dell’agente.
L’agente che non è in grado di eseguire l’incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza è obbligato al risarcimento del danno.
Art. 1748. Diritti dell’agente.
Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l’agente ha diritto alla
provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.
La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente, salvo che sia diversamente pattuito.
L’agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all’agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.
Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all’agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.
Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l’agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.
L’agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all’agente.
L’agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.
Art. 1749.
Obblighi del preponente.
Il preponente, nei rapporti con l’agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell’agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all’agente le informazioni necessarie all’esecuzione del contratto: in particolare avvertire l’agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l’agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l’agente, entro un termine ragionevole, dell’accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.
Il preponente consegna all’agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L’estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all’agente.
L’agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili.
È nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo.
Art. 1750. Durata del contratto o recesso.
Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all’altra entro un termine stabilito.
Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese
per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.
Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell’agente.
Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l’ultimo giorno del mese di calendario.
Art. 1751.
Indennità in caso di cessazione del rapporto.
All’atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità se ricorrono le seguenti condizioni:
l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
L’indennità non è dovuta:
quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività;
quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede ad un
terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d’agenzia.
L’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
La concessione dell’indennità non priva comunque l’agente del diritto all’eventuale risarcimento dei danni.
L’agente decade dal diritto all’indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l’intenzione di far valere i propri diritti.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell’agente. L’indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell’agente.
Art. 1751-bis. Patto di non concorrenza.
Il patto che limita la concorrenza da parte dell’agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto.
L’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. L’indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l’estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all’indennità di fine rapporto. La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l’indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:
1) alla media dei corrispettivi riscossi dall’agente in pendenza di contrat-
to ed alla loro incidenza sul volume d’affari complesssivo nello stesso periodo;
2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
3) all’ampiezza della zona assegnata all’agente;
4) all’esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.
Art. 1752.
Agente con rappresentanza.
Le disposizioni del presente capo si applicano anche nell’ipotesi in cui all’agente è conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti.
Art. 1753.
Agenti di assicurazione.
Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell’attività assicurativa.

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÁ
ISTITUZIONALI
Approvato con delibere del Consiglio di Amministrazione
22 dicembre 2010 n. 95 e 4 maggio 2011 n. 35 e con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24/VI/0012674/MA004.A007/RAPL-42 del 19 luglio 2011, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (G.U. 11 agosto 2011 N. 186) e successive modifiche e integrazioni Approvato con delibere C. di A. n. 95/2010 e n. 35/2011 e con nota del Ministero del Lavoro e delle
REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÁ ISTITUZIONALI
della Fondazione ENASARCO
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Natura giuridica e compiti
1. L'Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio – ENASARCO – Fondazione costituita ai sensi dell'articolo 1, Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, eroga agli agenti di cui agli articoli 1742 e 1752 del codice civile la pensione di vecchiaia, invalidità, inabilità e superstiti integrativa di quella prevista dalla Legge 22 luglio 1966, n. 613.
2. La Fondazione ENASARCO persegue, inoltre, fini di formazione, qualificazione professionale, solidarietà in favore degli iscritti e cura la gestione dell’indennità di scioglimento del rapporto di agenzia nonché delle altre provvidenze individuate dalla contrattazione collettiva.
Titolo II - ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE
Articolo 2 - Obbligo d’iscrizione
1. Sono obbligatoriamente iscritti alla Fondazione tutti i soggetti di cui all’articolo 1 che operino sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia. L’obbligo di iscrizione riguarda sia gli agenti operanti individualmente sia quelli operanti in forma societaria o comunque associata, qualunque sia la configurazione giuridica assunta
2. Resta ferma l’applicazione delle norme dell’Unione Europea e delle convenzioni internazionali in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
3. Nei casi diversi da quelli disciplinati al comma 1 la Fondazione può autorizzare l’agente che lo abbia richiesto ad iscriversi alla Fondazione medesima. In tal caso l’agente è ammesso al versamento, a suo esclusivo carico, del contributo di cui all’articolo 4 e seguenti.
Articolo 3 - Modalità di comunicazione
1. Il preponente, nel termine di 30 giorni, deve comunicare alla Fondazione l'inizio o la cessazione del rapporto di agenzia nei modi e con le forme da essa stabiliti. In entrambi i casi il preponente deve indicare per ciascun agente:
a) data di inizio o cessazione del rapporto di agenzia;
b) cognome, nome, data, luogo di nascita, residenza;
c) codice fiscale e partita IVA;
d) impegno dell’agente ad esercitare l’attività di agenzia per un solo preponente (monomandatario) ovvero per più preponenti (plurimandatario);
e) ogni altra informazione richiesta dalla Fondazione.
2. Il preponente che si avvalga di agenti operanti in forma societaria o associata deve precisare, per ciascuna società o associazione di agenti, oltre a quanto già indicato al comma 1, gli estremi dell’atto notarile o della scrittura privata con data certa di costituzione della società ed ogni altra informazione ritenuta necessaria dalla Fondazione. Nell’ipotesi in cui tutti o parte dei soci abbiano responsabilità illimitata, il preponente deve inoltre indicare, per ciascuno dei soci illimitatamente responsabili, la quota di partecipazione societaria.
3. L’agente è tenuto ad aggiornare costantemente i dati di cui al presente articolo fornendo, nell’ipotesi di variazione della quota di partecipazione societaria, gli estremi del relativo atto notarile o della scrittura privata.
Articolo
4 - Contributo previdenziale obbligatorio
1. Il contributo previdenziale obbligatorio, da calcolarsi su tutte le somme dovute all’agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia anche se non ancora liquidate, compresi acconti e premi, è del 17% di cui il 14% destinato al calcolo delle prestazioni previdenziali ed il rimanente 3% destinato al ramo previdenza a titolo di solidarietà. Il contributo è dovuto per gli agenti che operino in forma individuale e per quelli che operino in forma societaria o associata, escluse le società di agenzia di cui all’articolo 6 Il contributo è a carico del preponente e dell’agente in misura paritetica.
2. All’incremento dell’aliquota contributiva si perviene attraverso il seguente regime di elevazione graduale 1:
Anno di decorrenza e aliquota contributiva
Aliquota contributiva
Aliquota previdenza
Aliquota previdenza a titolo di solidarietà
2bis. Al fine di assicurare l’equilibrio tra le entrate contributive e la spesa per prestazioni pensionistiche, nel triennio precedente l’anno di eventuale eccedenza di quest’ultima la
1 Disposizione modificata con delibera C.d.A. n. 73/2012 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 36/0016415/MA004.A007 del 9/11/2012.
Fondazione dispone la variazione dell’aliquota del contributo previdenziale nella misura necessaria a conservare il saldo previdenziale positivo secondo le ultime stime di bilancio tecnico. 2
3. In caso di rapporti di agenzia con agenti operanti in forma societaria o associata che implichi la responsabilità illimitata di uno o più soci, il contributo è suddiviso tra i soci illimitatamente responsabili in misura corrispondente alla quota di partecipazione societaria di ciascuno. In difetto della comunicazione di cui all’articolo 3, comma 2, i contributi sono ripartiti in misura paritetica. Ai fini contributivi le eventuali modifiche della quota di partecipazione societaria hanno efficacia dal trimestre successivo a quello della relativa comunicazione alla Fondazione.
4. Nel quadrimestre successivo all'approvazione del bilancio consuntivo, la Fondazione mette a disposizione di ciascun agente un riepilogo della sua posizione previdenziale aggiornata con i contributi pervenuti entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Entro la stessa data la Fondazione mette altresì a disposizione di ciascun preponente un riepilogo dei contributi versati. L’eventuale contestazione di tali riepiloghi deve pervenire, a pena di decadenza, entro sei mesi; decorso tale termine i riepiloghi dei contributi accreditati s'intendono approvati.
5. È facoltà della Fondazione chiedere agli agenti e ai preponenti la presentazione degli originali dei conti provvigioni e dei contratti di agenzia o rappresentanza al fine di verificare la legittimità dei contributi accreditati, l’esattezza dei versati nonché la correttezza del periodo denunciato.
Articolo 5 - Massimali provvigionali e minimali contributivi
1. Il contributo di cui all’articolo 4 è dovuto, per ciascun rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo di Euro 37.500,00 per l'agente monomandatario e nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo di Euro 25.000,00 per ciascun rapporto di agenzia dell'agente plurimandatario. Il massimale provvigionale annuo non è frazionabile.
2. All’incremento dei massimali si perviene attraverso il seguente regime transitorio di elevazione graduale:
Tipologia del rapporto di agenzia
Anno di decorrenza e massimali provvigionali 2012 2013 2014 2015 monomandatario
€ 30.000,00 € 32.500,00
€ 35.000,00 € 37.500,00 plurimandatario € 20.000,00 € 22.000,00
€ 23.000,00 € 25.000,00
3. Al fine di consentire alla Fondazione la corretta elaborazione delle previsioni attuariali previste dall’articolo 3, comma 12, Legge 8 agosto 1995, n. 335 e dal Decreto Interministeriale 29 novembre 2007 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il preponente è tenuto a comunicare per ciascun agente l’ammontare di tutte le provvigioni liquidate, anche nel caso di superamento dei massimali provvigionali.
2 Disposizione modificata con delibera C.d.A. n. 73/2012 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 36/0016415/MA004.A007 del 9/11/2012.
4. Il minimale contributivo annuo, per ciascun rapporto di agenzia, è pari ad Euro 800,00 per l’agente monomandatario e ad Euro 400,00 per l’agente plurimandatario. Il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali ed è dovuto per tutti i trimestri di effettiva durata del rapporto di agenzia nell’anno considerato sempreché, in almeno uno di essi, sia maturata una provvigione. In caso di mancato raggiungimento del minimale contributivo annuo, la differenza tra il minimale e l'entità dei contributi effettivamente maturati è a totale carico del preponente. I contributi di importo inferiore al minimale sono utili al solo incremento del montante contributivo.
5. I massimali provvigionali ed i minimali contributivi sono rivalutati ogni anno secondo l'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Per i massimali provvigionali la rivalutazione decorre dall’anno 2016.
Articolo 5 bis – Agevolazioni giovani agenti 3
1. Al fine di agevolare l’ingresso e la permanenza nella professione, è previsto un regime contributivo agevolato per gli agenti che, nel triennio 2021-2023, vengano iscritti per la prima volta alla Fondazione o, essendo già stati iscritti, si vedano conferire almeno un nuovo incarico di agenzia purché, alla data di conferimento di tale nuovo incarico, i precedenti siano cessati da oltre tre anni
2. L’agevolazione è concessa per tutti gli incarichi conferiti all’agente nei tre anni solari consecutivi a decorrere dalla data di prima iscrizione ovvero dalla data di conferimento del nuovo incarico per la ripresa dell’attività a condizione che l’agente abbia un’età minore o uguale a trent’anni alla data di conferimento di ciascun incarico.
3. Per ciascun rapporto, l’agevolazione è concessa per un massimo di tre anni solari consecutivi a decorrere dalla data di conferimento del nuovo incarico per la ripresa dell’attività.
4. Al verificarsi delle condizioni di cui ai commi precedenti:
a) l’aliquota contributiva di cui all’articolo 4, commi 1 e 2 è ridotta di 6 punti percentuali per l’anno solare in corso alla data di prima iscrizione o di ripresa dell’attività, di 8 punti percentuali per il secondo anno e di 10 punti percentuali per il terzo anno;
b) il minimale contributivo annuo di cui all’articolo 5, comma 4 è ridotto del 50% per ciascuno degli anni solari di cui al precedente comma 3.
5. L’agevolazione si applica solo agli agenti operanti in forma individuale.
Articolo 6 - Contributo per gli agenti operanti in forma di società di capitali
1. Il preponente che si avvalga di agenti che svolgono la loro attività in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata è tenuto al pagamento di un contributo determinato come segue:
3 Disposizione introdotta con delibera A.d.D. del 18/12/2019 rep. 20992, racc. 10602 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 36/0007841/RAP-L-67 del 26/06/2020.
Importi provvigionali annui Aliquota Regolamento
Fino a € 13.000.000,00
Da € 13.000.000,01 a € 20.000.000,00
Da € 20.000.000,01 a € 26.000.000,00
Oltre € 26.000.000,00
Anno di decorrenza e aliquota contributiva
2. Il contributo è calcolato, in base agli scaglioni di importi provvigionali annui, su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia; l’incremento di aliquota rispetto a quella in vigore con il precedente Regolamento è a carico del preponente e dell’agente in misura paritetica.
Articolo 7 - Contributo facoltativo
1. Al solo fine di incrementare il montante contributivo è data facoltà all’agente che abbia almeno un rapporto di agenzia in essere di versare, a suo esclusivo carico, un contributo annuo ulteriore rispetto a quello di cui all’articolo 4. Per gli iscritti antecedentemente al 1° gennaio 2004 la facoltà è riconosciuta al solo fine di incrementare la quota di pensione calcolata ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera c). 4
2. L’entità del contributo facoltativo è liberamente determinata dall’agente, in misura almeno pari alla metà del minimale contributivo previsto per l’agente plurimandatario.
Articolo 8 - Modalità di versamento
1. Il versamento dei contributi è effettuato nei modi e con le forme stabiliti dalla Fondazione.
2. Il versamento dei contributi è preceduto dall’invio di una distinta conforme a quella richiesta dalla Fondazione, compilata in ogni sua parte e trasmessa nei modi e con le forme dalla stessa stabiliti.
3. I contributi devono pervenire alla Fondazione, salvo diversa scadenza, entro il 20° giorno del secondo mese successivo alla scadenza di ciascuno dei seguenti trimestri:
1 gennaio – 31 marzo
1 aprile – 30 giugno
4 Disposizione modificata con delibera C.d.A. n. 73/2012 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 36/0016415/MA004.A007 del 9/11/2012.
1 luglio – 30 settembre
1 ottobre – 31 dicembre
4. L’obbligo di versamento dei contributi di cui agli articoli 4 e 6 è totale a carico del preponente, il quale è esclusivo responsabile del pagamento anche per la parte a carico dell'agente. La parte dei contributi a carico dell’agente è trattenuta all’atto del pagamento delle somme a cui si riferiscono i contributi stessi.
5. Gli obblighi della Fondazione nei confronti degli agenti sorgono dal momento di ricezione dei contributi e limitatamente alle somme versate, purché non inferiori al minimale contributivo. In nessun caso la Fondazione è responsabile per il ritardato, omesso o incompleto versamento dei contributi.
6. In caso di versamenti inferiori al totale indicato nella distinta relativa a più agenti la Fondazione accredita i contributi in misura proporzionale a quanto indicato nella distinta medesima limitatamente alle somme versate.
Articolo 9 - Prosecuzione volontaria
1. Gli agenti che cessino, temporaneamente o definitivamente, l’attività e che non siano titolari di pensione di invalidità, inabilità o rendita contributiva, possono chiedere di essere ammessi al versamento di un contributo volontario a loro esclusivo carico, qualora vantino, all’atto della cessazione dell’attività, un’anzianità contributiva pari ad almeno cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la cessazione dell’attività stessa.
2. La richiesta di ammissione alla prosecuzione volontaria è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di due anni decorrenti dal 1° gennaio successivo alla cessazione dell’attività.
3. Il contributo, comprensivo della quota destinata al ramo previdenza a titolo di solidarietà prevista all’articolo 4, comma 1, si determina, alla data di presentazione della domanda, sulla base della media delle provvigioni liquidate negli ultimi tre anni di contribuzione obbligatoria, anche non consecutivi. Il contributo volontario non può comunque essere inferiore all'ammontare del minimale contributivo previsto per il monomandatario alla data del versamento.
4. Gli agenti che abbiano ripreso l'attività sono tenuti a comunicarlo alla Fondazione e cessano dal diritto alla prosecuzione volontaria. Per esservi riammessi devono inoltrare una nuova domanda, alle condizioni e nel termine indicati dai commi 1 e 2.
5. Il diritto alla prosecuzione volontaria cessa in ogni caso al raggiungimento dei requisiti validi per la pensione di vecchiaia.
6. Fermi restando i requisiti pensionistici di cui agli articoli 14 o 15, comma 1, gli iscritti ammessi alla prosecuzione volontaria prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento continuano a versare il contributo volontario nella misura già autorizzata, che non potrà comunque essere inferiore al minimale contributivo vigente per il monomandatario alla data del versamento.
Articolo 10 - Modalità di ammissione alla prosecuzione volontaria
1. La richiesta di ammissione alla contribuzione volontaria, redatta esclusivamente su apposito modello predisposto dalla Fondazione da compilare in ogni sua parte, è inoltrata nei modi e con le forme da essa stabiliti.
2. La Fondazione, in caso di accoglimento della domanda, comunica i periodi autorizzati, la misura del contributo dovuto e le modalità di pagamento.
3. L’accoglimento della domanda di ammissione alla prosecuzione volontaria comporta l’obbligo di far pervenire entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione, in un'unica soluzione, i contributi volontari relativi all’anno in corso, anche se non interamente trascorso, nonché di far pervenire, entro i successivi 90 giorni, i periodi pregressi autorizzati per i quali si intende contribuire. L’iscritto decade dal diritto alla prosecuzione volontaria qualora non provveda al versamento dei contributi nel rispetto del primo dei predetti termini.
4. Le annualità successive all’autorizzazione devono pervenire in un'unica soluzione entro il 30 novembre di ogni anno oppure in un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo con scadenza al 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ogni anno. I versamenti effettuati in ritardo rispetto alla scadenza del 30 novembre sono imputati alla copertura di periodi successivi.
5. Fermo restando l’obbligo di versamento del minimale contributivo annuo previsto dall’articolo 9, comma 3, il pagamento di somme inferiori a quelle autorizzate sarà imputato a copertura di un numero di trimestri equivalente alla minor somma versata mentre l’eventuale residuo è destinato ad incrementare il solo montante contributivo individuale.
Articolo 11 - Copertura di omissioni contributive di imprese preponenti sottoposte a procedura concorsuale
1. L’agente può chiedere di versare volontariamente i contributi omessi o evasi da imprese preponenti dichiarate fallite o sottoposte ad altra procedura concorsuale comprovando, con apposita documentazione, la sussistenza dell’obbligo di versamento della contribuzione omessa o evasa ed il relativo ammontare. La contribuzione volontaria non può essere autorizzata per coprire periodi contributivi per i quali è già intervenuta la prescrizione.
2. La richiesta di ammissione alla contribuzione volontaria deve intervenire entro due anni dalla data di dichiarazione di fallimento o di inizio di altra procedura concorsuale.
Titolo III - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
Articolo 12 - Prestazioni
1. La Fondazione eroga:
a) la pensione di vecchiaia;
b) la pensione di invalidità;
c) la pensione di inabilità;
d) la pensione ai superstiti;
e) la rendita contributiva.
Articolo 13 - Definizioni
1. Ai fini dell’acquisizione del diritto alle prestazioni e per la loro determinazione, si intendono:
a) per anzianità contributiva, il numero di anni o frazioni trimestrali di anno coperti dai contributi previdenziali di cui agli articoli 4 e 9, non inferiori al minimale contributivo, con riferimento all'anno o al trimestre per il quale i contributi sono stati versati. In caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia in corso d'anno, l'anzianità contributiva valida ai fini pensionistici è rapportata ai trimestri di effettiva durata del rapporto stesso. I contributi dovuti per somme relative ad affari per i quali il diritto alla provvigione sia maturato dopo la cessazione del rapporto sono acquisiti e riferiti, nei limiti del massimale, al trimestre in cui il rapporto è cessato;
b) per provvigione, l'importo delle somme sulle quali sono stati calcolati i contributi versati e pervenuti;
c) per montante contributivo individuale, il complesso dei contributi di cui agli articoli 4, 7 e 9, annualmente incrementato su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, in base ai seguenti tassi di capitalizzazione:
per gli anni dal 2004 al 2008, il tasso previsto dall'articolo 1, comma 9, Legge 8 agosto 1995, n. 335;
per gli anni dal 2009 al 2011, il maggiore tra il tasso medio dei rendimenti netti degli investimenti finanziari della gestione previdenziale realizzati nel triennio precedente l’anno da rivalutare e il tasso di rendimento stabilito ai sensi dell’articolo 1, comma 9, Legge 8 agosto 1995, n. 335 previsto per il medesimo anno;
per gli anni dal 2012 al 2020, il 90% del tasso medio dei rendimenti netti degli investimenti finanziari della gestione previdenziale realizzati nel quinquennio precedente l’anno da rivalutare con un valore minimo
garantito dell’1,5%. Il restante 10% alimenta un apposito fondo da utilizzare a copertura del rendimento minimo;
- dall’anno 2021, la media aritmetica tra il tasso previsto per il medesimo anno dall’articolo 1, comma 9, Legge 8 agosto 1995, n. 335 e la variazione media del rapporto tra l’ammontare dei contributi previdenziali e delle prestazioni previdenziali erogate rilevati nel quinquennio antecedente l’anno da rivalutare.
In ogni caso il tasso di capitalizzazione non può assumere valore negativo, né valore superiore al tasso di capitalizzazione previsto dall’articolo 1, comma 9, Legge 8 agosto 1995, n.335.
Il tasso di capitalizzazione, così, determinato, viene adottato annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre all’approvazione dei ministeri vigilanti, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 509/1994. 5
d) per coefficiente di trasformazione, il coefficiente di cui all’allegata tabella relativo all’età dell’iscritto al momento del pensionamento. Il coefficiente di trasformazione viene rapportato alle frazioni di anno con incremento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza tra i coefficienti di trasformazione corrispondenti alle età immediatamente superiore ed inferiore a quella dell'iscritto ed il numero dei mesi costituenti la frazione di anno.
Capo I - PENSIONE DI VECCHIAIA
Articolo 14 - Requisiti per la pensione di vecchiaia
1. Gli agenti che abbiano almeno 67 anni compiuti di età e 20 anni compiuti di anzianità contributiva possono chiedere la pensione annua di vecchiaia reversibile quando la somma tra gli anni compiuti di età anagrafica e di anzianità contributiva risulti almeno pari a 92 6
2. Possono chiedere l’anticipazione della pensione di vecchiaia, di uno o due anni, gli agenti che abbiano almeno 65 anni compiuti di età e almeno 20 anni compiuti di anzianità contributiva, quando la somma tra gli anni compiuti di età anagrafica e di anzianità contributiva risulti almeno pari a 90. L’ammontare della pensione anticipata è ridotto, in maniera permanente, nella misura del 5% per ciascuno degli anni di anticipazione rispetto all’età anagrafica altrimenti necessaria per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia tenuto conto di tutti i requisiti previsti al comma 1, compresa la quota 92, fermi restando gli anni di anzianità contributiva effettivamente maturati alla data della richiesta. 7
5 Disposizione modificata con delibera A.d.D. del 18/12/2019 rep. 20992, racc. 10602 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 36/0007841/RAP-L-67 del 26/06/2020.
6 Disposizione modificata con delibera C.d.A. n. 73/2012 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 36/0016415/MA004.A007 del 9/11/2012.
7 Disposizione modificata con delibera C.d.A. n. 73/2012 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 36/0016415/MA004.A007 del 9/11/2012.
Articolo 15 - Regime transitorio
1. Al raggiungimento dei requisiti necessari per la pensione di vecchiaia, secondo il disposto dell’articolo 14 comma 1, si perviene attraverso il seguente regime transitorio di elevazione graduale: 8
Sesso Requisiti
Anzianità
1bis. Durante il periodo transitorio di elevazione graduale dei requisiti pensionistici la richiesta di anticipazione della pensione di vecchiaia, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, può essere presentata a partire dagli anni 2017 per gli uomini e 2021 per le donne e la riduzione del trattamento pensionistico è determinata con riferimento ai requisiti di età pensionabile e di quota risultanti dalla tabella del comma precedente 9
2. Gli agenti che abbiano cessato la contribuzione obbligatoria o volontaria con almeno 20 anni di anzianità contributiva possono chiedere, entro tre anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, di essere ammessi al versamento dei contributi volontari necessari al raggiungimento della quota richiesta per l’erogazione della pensione di vecchiaia.
Articolo 16 - Rendita contributiva
1. Gli iscritti alla Fondazione a far data dall’entrata in vigore del presente Regolamento che abbiano 67 anni compiuti d’età e almeno cinque anni compiuti di anzianità contributiva possono chiedere, a decorrere dall’anno 2024, l’erogazione di una rendita reversibile calcolata col metodo contributivo di cui all’articolo 18, comma 1, ridotta in misura del 2% per ciascuno degli anni mancanti al raggiungimento della quota 92. 10
2. La rendita contributiva decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, è calcolata con riferimento alla data di presentazione della domanda stessa ed è corrisposta con la periodicità e le modalità stabilite dalla
8 Disposizione modificata con delibera C.d.A. n. 73/2012 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 36/0016415/MA004.A007 del 9/11/2012.
9 Disposizione modificata con delibera C.d.A. n. 73/2012 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 36/0016415/MA004.A007 del 9/11/2012.
10 Disposizione modificata con delibera C.d.A. n. 73/2012 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 36/0016415/MA004.A007 del 9/11/2012.
Anno di decorrenza
Fondazione 11
Articolo 17 - Domanda di pensione di vecchiaia
1. La domanda di pensione di vecchiaia, redatta esclusivamente su apposito modello predisposto dalla Fondazione compilato in ogni sua parte, va inoltrata alla Fondazione medesima nei modi e con le forme da essa stabiliti.
Articolo 18 - Calcolo della pensione di vecchiaia
1. L'importo della pensione annua di vecchiaia è determinato, in applicazione del sistema contributivo, moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’iscritto al momento del pensionamento.
2. Per gli agenti già iscritti alla data del 1° gennaio 2004 l’importo della pensione è determinato, tenuto conto del criterio del pro rata, dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente all’anzianità contributiva maturata anteriormente al 1° ottobre 1998, calcolata, con riferimento alla data di pensionamento, secondo le disposizioni di cui alla Legge 2 febbraio 1973, n. 12;
b) della quota di pensione corrispondente all’anzianità contributiva maturata dal 1° ottobre 1998 al 31 dicembre 2003, calcolata secondo le diposizioni di cui al Regolamento in vigore dal 1° ottobre 1998 al 31 dicembre 2003;
c) della quota di pensione corrispondente all’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2004, calcolata secondo le disposizioni di cui al comma 1.
3. La pensione di vecchiaia è calcolata con riferimento alla data del raggiungimento dei requisiti di cui agli articoli 14 o 15, comma 1. Ai fini del calcolo delle quote di pensione di cui al comma precedente, lett. a) e b), non si considerano gli incrementi e le rivalutazioni dei massimali contributivi previsti dal presente Regolamento.
4. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del conseguimento del diritto con pagamento degli arretrati, senza interessi, qualora la domanda venga presentata entro un anno dalla data del conseguimento del diritto stesso. Qualora la domanda pervenga oltre l’anno dalla data del conseguimento del diritto, la pensione sarà liquidata con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa e nella misura dovuta all'atto della maturazione del diritto, maggiorata del 3% per ogni anno compiuto di ritardo. Nel caso di anticipazione ai sensi dell’articolo 14, comma 2, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è calcolata con riferimento alla data di presentazione della domanda stessa. 12
11 Disposizione modificata con delibera C.d.A. n. 73/2012 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 36/0016415/MA004.A007 del 9/11/2012.
12 Disposizione modificata con delibera C.d.A. n. 73/2012 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 36/0016415/MA004.A007 del 9/11/2012.
5. La pensione è ripartita in 13 mensilità ed è corrisposta con la periodicità e le modalità stabilite dalla Fondazione.
Capo II - PENSIONI DI INVALIDITÀ E DI INABILITÀ
Articolo 19 - Pensione di invalidità
1. L’iscritto può chiedere la pensione di invalidità qualora concorrano le seguenti condizioni:
a) abbia riportato un’invalidità a causa di infermità o difetto fisico o mentale, insorto o aggravatosi dopo l’iscrizione alla Fondazione, almeno del 67% della capacità lavorativa nell’attività d’agente effettivamente esercitata;
b) abbia almeno cinque anni di anzianità contributiva obbligatoria di cui almeno tre anni nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda di pensione.
2. La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è calcolata con riferimento alla data di presentazione della domanda stessa. La decorrenza del trattamento pensionistico è posticipata al primo giorno del mese successivo alla data di insorgenza dell’invalidità quando, a seguito di accertamento medico, risulti che essa sia intervenuta successivamente alla presentazione della domanda e sempreché alla data dell’insorgenza dell’invalidità sussistano i requisiti di cui alla lett. b) del precedente comma.
Articolo 20 - Pensione di inabilità
1. L’iscritto può chiedere la pensione di inabilità qualora concorrano le seguenti condizioni:
a) abbia riportato un’assoluta e permanente incapacità all’esercizio di qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
b) abbia maturato cinque anni di anzianità contributiva obbligatoria di cui almeno un anno nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda di pensione. L’anno nel quinquennio non è richiesto nell’ipotesi di inabilità sopraggiunta per aggravamento dello stato di salute del pensionato di invalidità.
2. La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda purché a tale data siano cessati tutti i rapporti di agenzia ed è calcolata con riferimento al momento della presentazione della domanda stessa. Qualora la cessazione dei rapporti avvenga in un momento successivo a quello di presentazione della domanda, ma comunque nel termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione di riconoscimento dello stato d’inabilità, la decorrenza della pensione è posticipata al primo giorno del mese successivo a quello nel quale si è verificato lo scioglimento dell'ultimo rapporto di agenzia. In tal caso il calcolo è effettuato con
riferimento alla data di cessazione dei rapporti lavorativi 13
3. Il diritto alla pensione di inabilità si estingue con la ripresa dell'attività lavorativa che deve essere tempestivamente comunicata alla Fondazione.
Articolo 21 - Domanda e calcolo delle pensioni di invalidità e di inabilità
1. La domanda di pensione di invalidità o di inabilità, redatta esclusivamente su apposito modello predisposto dalla Fondazione compilato in ogni sua parte, deve essere inoltrata nei modi e con le forme dalla stessa stabiliti e corredata da documentazione medica idonea ad attestare il grado di invalidità o lo stato di inabilità.
2. Le pensioni di invalidità e inabilità sono calcolate secondo quanto previsto dal disposto dell’articolo 18, commi 1, 2 e 3. La pensione di invalidità è proporzionata al grado di riduzione della capacità lavorativa.
3. Al raggiungimento dei requisiti di cui agli articoli 14 o 15, comma 1, il pensionato di invalidità o inabilità il cui trattamento pensionistico sia calcolato ai sensi dell’articolo 18, comma 1, può chiedere la liquidazione di una pensione di vecchiaia, distinta dalla pensione già in godimento ed in aggiunta ad essa, sulla base dei soli contributi pervenuti successivamente alla data del pensionamento. Per il pensionato di invalidità o inabilità il cui trattamento pensionistico sia calcolato ai sensi dell’articolo 18, comma 2, la pensione di invalidità o inabilità è, a richiesta, trasformata in pensione di vecchiaia all'atto del raggiungimento dei requisiti di cui agli articoli 14, comma 1, o 15, comma 1, con la garanzia, in ogni caso, del trattamento più favorevole tra quello già in godimento e quello della pensione di vecchiaia.
4. Le pensioni di invalidità e di inabilità sono ripartite in tredici mensilità e corrisposte con la periodicità e le modalità stabilite dalla Fondazione 14
Articolo 22 - Accertamento e verifica dello stato di invalidità e di inabilità
1. La Fondazione, con accertamento medico, riconosce lo stato di invalidità richiesto o quello eventualmente inferiore accertato dal proprio medico fiduciario. La Fondazione può riconoscere, altresì, la sussistenza del requisito sanitario per l’erogazione della pensione d’invalidità in luogo di quello indicato dall’iscritto per la pensione d’inabilità.
2. In caso di accoglimento parziale o di rigetto della domanda a causa di diversa valutazione del requisito sanitario, l'iscritto può chiedere la costituzione di un collegio medico entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento della Fondazione. Il collegio è composto da tre membri, due dei quali designati rispettivamente dalla Fondazione e dall'iscritto ed il terzo dal Presidente dell'ordine dei medici competente per territorio. Il compenso spettante al terzo componente del collegio medico è a carico della parte soccombente o di entrambe le parti in misura paritetica in caso di soccombenza parziale. L’accertamento del collegio medico è definitivo.
13 Disposizione modificata con delibera C.d.A. n. 73/2012 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 36/0016415/MA004.A007 del 9/11/2012.
14 Disposizione modificata con delibera C.d.A. n. 73/2012 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 36/0016415/MA004.A007 del 9/11/2012.
3. La Fondazione ha la facoltà di sottoporre il pensionato di invalidità o di inabilità a visite mediche di controllo. Il rifiuto a sottoporsi a tali visite comporta la sospensione del trattamento pensionistico in essere e, decorsi inutilmente ulteriori 90 giorni dalla data di sospensione, la revoca della pensione stessa.
4. Qualora a seguito di controllo medico disposto dalla Fondazione risulti modificato il grado di invalidità o lo stato di inabilità del pensionato, la pensione è ridotta o revocata in conformità all’avvenuta diminuzione dei requisiti sanitari di cui agli articoli 19, comma 1, lett. a) e 20, comma 1, lett. a).
5. Il pensionato può chiedere la verifica del trattamento pensionistico per sopravvenuto mutamento del requisito sanitario.
6. Il pensionato di invalidità al quale, a seguito della procedura di verifica, sia stato riconosciuto un grado di invalidità pensionabile inferiore a quello in precedenza attribuito o sia stata revocata la pensione può chiedere la costituzione di un collegio medico arbitrale con le forme e le procedure di cui al comma 2. La stessa facoltà è concessa al pensionato di inabilità nel caso di revoca o trasformazione del trattamento in godimento.
Capo III - PENSIONE AI SUPERSTITI
Articolo 23 - Pensione ai superstiti di reversibilità ed indiretta
1. I trattamenti pensionistici erogati dalla Fondazione sono reversibili in favore dei superstiti dell’iscritto già pensionato al momento del decesso.
2. La pensione indiretta spetta ai superstiti dell’agente non pensionato sempreché quest’ultimo, al momento del decesso, avesse maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva o, in alternativa, almeno cinque anni di cui uno nel quinquennio precedente il decesso.
3. I superstiti dell’agente in possesso dei requisiti di cui all’articolo 16 possono chiedere, a decorrere dall’anno 2024, il riconoscimento della rendita contributiva; in tal caso la riduzione del 2% si applica con riferimento agli anni mancanti al ventesimo di anzianità contributiva. 15
4. La domanda di pensione ai superstiti, redatta esclusivamente su apposito modello predisposto dalla Fondazione compilato in ogni sua parte, deve essere inoltrata alla Fondazione medesima nei modi e con le forme da essa stabiliti.
5. La pensione indiretta è calcolata secondo quanto previsto dal disposto dell’articolo 18, commi 1, 2 e 3.
6. Le pensioni di reversibilità ed indirette decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'agente e si calcolano con riferimento alla data del decesso stesso. Le pensioni indirette, per le quali il requisito dell'anzianità contributiva si perfezioni posteriormente all'evento per effetto di versamenti successivi, decorrono
15 Disposizione modificata con delibera C.d.A. n. 73/2012 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 36/0016415/MA004.A007 del 9/11/2012.
dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento del requisito stesso e si calcolano con riferimento a tale data.
Articolo 24 - Beneficiari delle pensioni di reversibilità ed indirette
1. Hanno diritto al godimento della pensione indiretta o di reversibilità e al trattamento di cui all’articolo 23, comma 3:
a) il coniuge, anche se separato con addebito purché goda di assegno alimentare, ovvero il coniuge divorziato purché ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, Legge 1 dicembre 1970, n. 898;
b) i figli di età inferiore ai 18 anni;
c) i figli maggiorenni che al momento del decesso dell’agente erano permanentemente inabili a proficuo lavoro ed a carico di quest'ultimo;
d) i figli maggiorenni che seguono corsi di studi purché a carico dell’agente al momento del decesso, sino al compimento del 21° anno di età, se frequentano scuole medie superiori o professionali e, nel caso di studi universitari, per tutta la durata minima del corso legale di studi ma non oltre il compimento del 26° anno di età. Si intendono equiparati ai figli legittimi, i figli adottivi, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge;
e) in mancanza dei superstiti indicati ai punti precedenti, i genitori di età superiore a 65 anni, non titolari di pensione e che alla data del decesso dell'agente risultavano a totale suo carico;
f) in mancanza dei superstiti di cui ai punti precedenti, i fratelli celibi e le sorelle nubili non titolari di pensione e che al momento del decesso dell’agente erano permanentemente inabili ed a carico di quest'ultimo.
2. Sono considerati a carico dell'agente i figli maggiorenni studenti con un reddito non superiore all’importo del trattamento minimo INPS maggiorato del 30% e i figli inabili aventi reddito non superiore al limite stabilito dalla legge 13 ottobre 1969, n. 743 e successive modifiche e integrazioni per la concessione della pensione in favore degli invalidi civili totali aumentato dell’importo dell’indennità di accompagnamento, qualora ne siano titolari. I genitori, i fratelli inabili e le sorelle inabili si considerano a carico dell’agente qualora non siano percettori di alcun reddito.
3. Perdono il diritto a pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica l'evento:
a) il coniuge che passi a nuove nozze o i figli che contraggano matrimonio prima del 18° anno di età;
b) i figli maggiorenni già riconosciuti inabili, quando cessi lo stato di inabilità o quando abbiano un reddito proprio annuo superiore al limite stabilito dal comma 2;
c) tutti gli interessati, quando vengano comunque a mancare gli altri requisiti di cui al comma 1.
4. I superstiti titolari di pensione devono immediatamente comunicare alla Fondazione eventuali variazioni dei requisiti, fissati dal presente Regolamento, per il godimento della pensione e devono, su richiesta della Fondazione, presentare la documentazione attestante la loro permanenza.
Articolo 25 - Quote di pensione spettanti ai superstiti
1. La pensione di reversibilità, la pensione indiretta e il trattamento di cui all’articolo 23, comma 3, sono commisurati in relazione alle seguenti aliquote:
a) coniuge e figli:
60% al coniuge superstite;
80% al coniuge con un figlio;
100% al coniuge con due o più figli.
b) in mancanza del coniuge o alla sua morte:
70% ad un solo figlio;
80% a due figli;
100% a tre o più figli.
c) per i genitori ultrasessantacinquenni già a carico dell'agente:
15% per 1 genitore;
30% per 2 genitori.
d) per i fratelli inabili già a carico dell'agente:
15% per 1 fratello o sorella;
30% per 2 o più fratelli e sorelle.
2. Nei casi in cui cessi il diritto di uno o più superstiti si procede alla rideterminazione della prestazione in base alle aliquote fissate al comma precedente.
3. [La quota di pensione spettante al coniuge superstite è ridotta del 10% per ogni anno di matrimonio mancante rispetto a dieci nel caso in cui l’iscritto abbia contratto matrimonio dopo il compimento del 70° anno e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano in presenza dei beneficiari indicati all’articolo 24, comma 1, lettere b), c) e
d). Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall’articolo seguente] 16 .
Articolo 26 - Cumulo della pensione ai superstiti con altri redditi
1. I trattamenti pensionistici spettanti ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario con applicazione, nei casi appresso indicati, delle seguenti percentuali di riduzione della prestazione erogata dalla Fondazione:
Redditi superiori al trattamento minimo annuo di pensione previsto per il Fondo pensione lavoratori dipendenti dell'INPS
di 3 volte
di 4 volte
di 5 volte e oltre
Percentuale di riduzione
Capo IV - SUPPLEMENTI E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
Articolo 27 - Supplemento di pensione
1. I pensionati di vecchiaia, invalidità ed inabilità, i titolari di pensione di reversibilità o indiretta e i titolari di rendita contributiva possono chiedere la liquidazione di un supplemento del trattamento previdenziale, distinto da quello in essere, sulla base dei soli contributi pervenuti successivamente alla data di acquisizione del diritto alla prestazione in godimento.
2. Il supplemento della pensione di vecchiaia, di invalidità o di rendita contributiva può essere chiesto decorsi almeno cinque anni dalla data di acquisizione del diritto alla pensione già in godimento e sempreché l’iscritto abbia compiuto il 72° anno di età I supplementi successivi possono essere chiesti decorso un quinquennio dalla liquidazione del precedente supplemento. 17
3. Il supplemento della pensione di reversibilità può essere chiesto decorsi almeno cinque anni dalla data del pensionamento dell’agente deceduto o dalla data di liquidazione del precedente supplemento. Il supplemento della pensione indiretta può essere chiesto decorsi almeno cinque anni dal decesso dell’agente.
4. Il supplemento della pensione di inabilità può essere chiesto decorsi almeno cinque anni dalla data del pensionamento.
5. Il supplemento si calcola con il metodo contributivo di cui all’articolo 18, comma 1, e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inoltro della relativa
16 Disposizione abrogata con delibera A.d.D. del 18/12/2019 rep. 20992, racc. 10602 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 36/0007841/RAP-L-67 del 26/06/2020.
17 Disposizione modificata con delibera C.d.A. n. 73/2012 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 36/0016415/MA004.A007 del 9/11/2012.
domanda sempreché, a tale data, siano perfezionati tutti i requisiti richiesti.
Articolo 28 - Rendita vitalizia
1. Il preponente che abbia omesso di versare i contributi di cui all’articolo 4 e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione può chiedere alla Fondazione di costituire a favore dell'agente una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione che spetterebbe all'agente stesso in relazione ai contributi omessi. La corrispondente riserva matematica è devoluta alla Fondazione, dando luogo all'attribuzione a favore dell'interessato di contributi equivalenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.
2. L’iscritto, quando non possa ottenere dal preponente la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può sostituirsi al preponente stesso, a condizione che fornisca alla Fondazione le prove del rapporto di agenzia e delle provvigioni spettanti.
Articolo 29 - Perequazione automatica delle pensioni 18
1. Le prestazioni previdenziali erogate dalla Fondazione sono adeguate, in proporzione alle variazioni dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT registrate tra i due anni antecedenti l’anno di decorrenza dei trattamenti, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione con cadenza annuale. Il provvedimento è adottato con delibera annuale del Consiglio di Amministrazione soggetta all’approvazione dei Ministeri Vigilanti, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 509/1994;
2. In ragione della contingente situazione finanziaria e della necessità di assicurare l’equilibrio finanziario di lungo periodo della gestione pensionistica, tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni di lavoratori in attività e pensionati, la perequazione delle pensioni è determinata:
- per gli anni 2012 e 2013, nella misura derivante dal recepimento del sistema di calcolo previsto dall’articolo 24, comma 25, Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- per gli anni 2014, 2015 e 2016 in misura pari all’indice ISTAT indicato nel primo comma del presente articolo diminuito di due punti percentuali.
3. Per l’anno 2021, nella misura derivante dal recepimento del sistema di calcolo previsto dall’art. 1, comma 260, Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. A decorrere dall’anno 2022, nella misura derivante dal recepimento del sistema di calcolo previsto dall’articolo 69, comma 1, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i.
18 Disposizione modificata con delibera A.d.D. del 18/12/2019 rep. 20992, racc. 10602 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 36/0007841/RAP-L-67 del 26/06/2020.
Articolo 29 bis – Contributo di solidarietà a carico dei pensionati 19
1. Ai trattamenti pensionistici erogati negli anni 2012-2013 è applicato un contributo di solidarietà nella misura dell’1% conformemente a quanto previsto dall’articolo 24, comma 24, Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Articolo 30 - Minimi di pensione
1. I pensionati che alla data del 1° ottobre 1998 godevano di trattamento minimo conservano il trattamento stesso. Eventuali maggiorazioni spettanti ai soggetti di cui sopra, a titolo di supplementi di pensione o perequazione automatica, sono assorbite sino al raggiungimento del trattamento minimo di pensione.
Titolo IV - ALTRE PRESTAZIONI
Articolo 31 - Indennità di scioglimento del rapporto di agenzia
1. Gli accantonamenti dell’indennità di scioglimento del rapporto di agenzia, costituenti il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto, sono obbligatoriamente dovuti secondo quanto stabilito dagli Accordi Economici Collettivi.
2. Gli accantonamenti delle somme per indennità di scioglimento del rapporto devono essere effettuati annualmente entro il 31 marzo sulla base di convenzioni stipulate con le Organizzazioni Sindacali dei preponenti e degli agenti firmatarie degli Accordi Economici Collettivi. Il versamento è accompagnato da una distinta conforme a quella richiesta dalla Fondazione, compilata in ogni sua parte e trasmessa a cura del preponente nei modi e con le forme stabiliti dalla Fondazione medesima.
Articolo 32 - Prestazioni integrative, assistenziali e di formazione
1. La Fondazione persegue il fine della sicurezza sociale della categoria anche attraverso l’erogazione di prestazioni integrative di previdenza nonché mediante interventi di formazione e di assistenza per eventi a carattere eccezionale a favore degli agenti operanti in forma individuale o societaria, ivi comprese le società di capitali. 20
2. Per il triennio 2013-2015 la spesa per le prestazioni indicate al comma precedente non può superare quella risultante dal bilancio consuntivo 2011 - al netto dei costi per la polizza agenti finanziata dagli interessi maturati sugli accantonamenti FIRR, ai sensi degli Accordi Economici Collettivi vigenti - incrementabile di ulteriori due milioni di euro in presenza di dichiarazioni di stato di calamità naturale da parte delle Autorità competenti, oltre rivalutazione al tasso d’inflazione programmato. Il limite di spesa annua complessiva sopra indicato potrà essere rivisto, con cadenza triennale, nella misura che risulterà compatibile con le previsioni di sostenibilità di lungo periodo
19 Disposizione modificata con delibera C.d.A. n. 73/2012 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 36/0016415/MA004.A007 del 9/11/2012.
20 Disposizione modificata con delibera C.d.A. n. 73/2012 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 36/0016415/MA004.A007 del 9/11/2012.
della gestione finanziaria risultanti dall’ultimo bilancio tecnico. Le disponibilità residue dopo l'attuazione dei programmi di cui al precedente comma sono destinate al ramo previdenza a titolo di solidarietà. 21
Titolo V - VIGILANZA, SANZIONI E RICORSI
Articolo 33 - Vigilanza
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638, la vigilanza sull'applicazione del presente Regolamento è esercitata dalla Fondazione o dai suoi incaricati, all'uopo muniti di documento di riconoscimento.
2. Il preponente è tenuto ad esibire alla Fondazione ed ai suoi incaricati tutti i documenti amministrativi e contabili che comunque attengano i rapporti oggetto d’indagine, nonché a fornire ogni altra notizia necessaria a dimostrare l’esattezza dei versamenti effettuati.
3. Gli incaricati della Fondazione hanno diritto di estrarre copia conforme dei documenti inerenti i rapporti oggetto di accertamento.
4. Gli incaricati della Fondazione redigono verbale degli accertamenti effettuati controfirmato dal preponente, il quale ha diritto di far inserire nel predetto verbale le dichiarazioni ritenute opportune. In caso di rifiuto da parte del preponente, l’incaricato della Fondazione ne fa menzione nel verbale stesso, precisando le motivazioni del rifiuto.
5. Alle procedure di accertamento si applica il disposto di cui all’articolo 3, comma 20, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.
6. Qualora la Fondazione richieda la presentazione degli originali dei conti provvigioni, questi possono essere sostituiti da copie fotostatiche autenticate.
Articolo 34 - Evasione contributiva
1. I preponenti che non provvedano entro il termine stabilito ovvero provvedano in misura inferiore a quella dovuta al pagamento dei contributi di cui agli articoli 4 e 6 sono tenuti, nel caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero ovvero nel caso di mancata denuncia alla Fondazione di rapporti di agenzia o di provvigioni erogate, nel caso di accertamento effettuato dalla Fondazione stessa, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% del contributo omesso. La sanzione non può essere superiore al 60% del contributo non corrisposto.
2. La sanzione civile di cui al comma precedente è ridotta mediante applicazione di un tasso pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 8 punti quando il
21 Disposizione modificata con delibera C.d.A. n. 73/2012 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 36/0016415/MA004.A007 del 9/11/2012.
pagamento integrale dei contributi e della sanzione pervenga alla Fondazione entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento. La sanzione non può essere superiore al 50% del contributo non corrisposto.
3. Nel caso di riconoscimento del debito accertato dalla Fondazione, mediante dichiarazione verbalizzata dall’incaricato del servizio ispettivo, sono applicate le seguenti riduzioni:
a) 5 punti percentuali nel caso di applicazione della sanzione prevista al comma 1;
b) 1 punto nel caso di applicazione della sanzione di cui al comma 2.
Articolo 35 - Ravvedimento operoso di evasione contributiva
1. Nel caso di evasione connessa a registrazione o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, quando la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente dal preponente prima di contestazioni o richieste da parte della Fondazione e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e sempreché il versamento dei contributi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa, è comminata una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti. La sanzione non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza prevista.
Articolo 36 - Omissione contributiva
1. I preponenti che non provvedano entro il termine stabilito al pagamento dei contributi di cui agli articoli 4 e 6 ovvero vi provvedano in misura inferiore a quella dovuta sono tenuti al pagamento di una sanzione, in ragione d’anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie. La sanzione non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza prevista.
Articolo 37 - Applicazione degli interessi di mora
1. Al raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni previste agli articoli 34, 35 e 36 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito complessivo per contributi e sanzioni si applicano gli interessi di mora di cui all'articolo 30, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Articolo 38 - Sanzioni ridotte
1. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi dovuti alla Fondazione, nei casi disciplinati agli articoli 34, 35 e 36 le sanzioni sono comminate in misura pari al tasso legale in ragione d’anno laddove si realizzino le seguenti ipotesi: a) mancato o ritardato pagamento di contributi derivanti da:
oggettive incertezze connesse a sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali;
comportamenti, indicazioni o avvertenze fuorvianti fornite dagli uffici competenti e supportati da prova documentale da cui sia derivato un obiettivo inesatto convincimento circa la sussistenza dell’obbligo contributivo successivamente riconosciuto in via definitiva in sede giurisprudenziale o amministrativa;
fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, comma 1, codice penale, all'autorità giudiziaria previa esibizione della certificazione attestante il procedimento promosso a seguito di denuncia;
adozione, in caso di crisi dell’azienda, dei provvedimenti previsti dalla Legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla Legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal Decreto Legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e dalla Legge 23 luglio 1991, n. 223 e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro territorialmente competente e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata Legge 23 luglio 1991, n. 223 con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale;
b) omesso o ritardato pagamento dei contributi e premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro qualora il ritardo o l’omissione siano connessi alla documentata ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.
Articolo 39 - Impedimento allo svolgimento delle funzioni di vigilanza
1. Il preponente o i suoi rappresentanti che impediscano agli incaricati del servizio ispettivo lo svolgimento dell’attività di accertamento o che si rifiutino di fornire dati o documenti necessari ai fini dell’applicazione del presente Regolamento sono tenuti al pagamento di una sanzione da Euro 250,00 a Euro 2.500,00, ancorché il fatto costituisca reato. La medesima sanzione si applica nell’ipotesi di omissione o rifiuto a fornire dati o documenti richiesti dalla Fondazione.
Articolo 40 - Omessa iscrizione o comunicazione della cessazione
1. Il preponente che non provveda all’iscrizione dell’agente o del rapporto di agenzia ovvero non provveda alla comunicazione della cessazione del rapporto, nel rispetto dei termini e modalità di cui all’articolo 3, è tenuto al pagamento di una sanzione di Euro 250,00 per ciascun agente.
Articolo 41 - Omesso invio della distinta
1. Il preponente che non provveda all’invio della distinta, nel rispetto di quanto
stabilito ai sensi dell’articolo 8, è tenuto al pagamento di una sanzione di Euro 250,00 per ciascun agente, aumentabile fino al triplo in caso di recidiva.
Articolo 42 - Omessa comunicazione delle provvigioni
1. Il preponente che non comunichi le provvigioni liquidate all’agente o le comunichi in misura inferiore, in violazione del disposto di cui all’articolo 5, comma 3, è tenuto al versamento di una sanzione pari ad Euro 250,00 per ogni agente cui si riferisca l’inadempienza.
Articolo 43 - Evasione contributiva a seguito della comunicazione di dati errati o incompleti
1. Qualora i preponenti forniscano dati errati o incompleti che comportino evasione contributiva, gli stessi sono tenuti a versare una sanzione pari ad Euro 25,00 per ogni agente cui si riferisca l’inadempienza, ancorché il fatto costituisca reato.
Articolo 44 - Rateazioni
1. La Fondazione, tenuto conto dell’esigenza concorrente di favorire il recupero dei contributi e la vitalità delle imprese preponenti, può autorizzare il pagamento rateale di contributi, accantonamenti ed accessori, nel rispetto delle condizioni indicate ai successivi commi.
2. La rateazione può essere chiesta per la durata massima di 24 mesi, con pagamento di un anticipo del 10% dell’intera somma dovuta contestualmente all’accoglimento della domanda, o di 48 mesi, con pagamento di un anticipo del 15%. Sulle somme rateizzate è applicato un interesse pari al tasso di differimento e dilazione. La domanda di rateazione costituisce riconoscimento di debito.
3. Nel caso di evasione contributiva, disciplinato dall’articolo 34, comma 1, si applica il beneficio della sanzione ridotta prevista al comma 2 del medesimo articolo, maggiorata di 2 punti, qualora la domanda di rateazione pervenga entro il termine di 60 giorni dall’accertamento della condotta sanzionata.
4. Il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive determina la decadenza dal diritto alla rateazione e la decadenza dal beneficio della sanzione ridotta di cui al comma 3, con conseguente ricalcolo delle sanzioni dalla data dell’interruzione del pagamento che ha determinato la decadenza. 22
5. I provvedimenti di autorizzazione delle rateazioni sono assunti dal Consiglio di Amministrazione o altro soggetto dallo stesso delegato 23
22 Disposizione modificata con delibera C.d.A. n. 73/2012 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 36/0016415/MA004.A007 del 9/11/2012.
23 Disposizione modificata con delibera A.d.D. del 18/12/2019 rep. 20992, racc. 10602 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 36/0007841/RAP-L-67 del 26/06/2020.
Articolo 45 - Destinazione delle sanzioni
1. I proventi delle sanzioni sono destinati al ramo previdenza a titolo di solidarietà.
Articolo 46 - Ricorsi
1. Sui ricorsi concernenti l’applicazione del presente Regolamento decide il Consiglio di Amministrazione o altro soggetto dallo stesso delegato 24
2. I ricorsi devono essere inoltrati alla Segreteria degli Organi Collegiali con plico raccomandato con ricevuta di ritorno entro il termine di 30 giorni, a pena di decadenza, decorrente dalla comunicazione all’interessato del provvedimento impugnato. I ricorsi predetti devono contenere, a pena di inammissibilità:
a) le generalità del ricorrente (cognome e nome o ragione sociale, codice fiscale ed indirizzo);
b) gli estremi del provvedimento impugnato;
c) i motivi del ricorso e l’eventuale documentazione;
d) la firma del ricorrente.
3. La decisione sul ricorso è comunicata al ricorrente entro 90 giorni successivi alla data in cui la Fondazione ha ricevuto il ricorso. Trascorso tale termine senza che la decisione sia stata comunicata, l’interessato ha facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Titolo VI - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 47 - Destinazione degli utili di gestione
1. Al fine di assicurare la continuità nell’erogazione delle prestazioni, la Fondazione costituisce una riserva legale non inferiore a cinque annualità dell’importo delle pensioni in essere, in conformità al dettato di cui all’articolo 1, comma 4, lett. c), del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509. I risultati netti di gestione di ciascun esercizio e le plusvalenze, in particolare derivanti da alienazioni immobiliari, sono imputati, a partire dall’anno in corso alla data di approvazione del presente Regolamento, alla copertura della riserva legale del ramo previdenza, con esclusione di qualsiasi altro utilizzo o destinazione.
Articolo 48 - Monitoraggio della gestione previdenziale
1. La Fondazione, al fine di favorire il confronto sui futuri andamenti gestionali e per l’adozione di eventuali misure correttive della gestione previdenziale, comunica annualmente i risultati del bilancio consuntivo e degli eventuali effetti stimati sui
24 Disposizione modificata con delibera A.d.D. del 18/12/2019 rep. 20992, racc. 10602 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 36/0007841/RAP-L-67 del 26/06/2020.
successivi bilanci tecnici triennali alle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative degli agenti e delle imprese preponenti.
2. Nei bilanci tecnici successivi all’approvazione della presente disposizione sono evidenziati gli elementi che determinano eventuali divergenze significative rispetto alle previsioni formulate nel bilancio tecnico immediatamente precedente nonché le ragioni di tali divergenze, ove possibile. La Fondazione, tenuto conto delle risultanze del bilancio tecnico, adotta le misure necessarie per salvaguardare la sostenibilità finanziaria di lungo periodo della gestione pensionistica, anche mediante provvedimenti diversi od ulteriori rispetto a quelli indicati all’articolo 4, comma 2bis. 25
Articolo 49 - Adeguamento dell’età pensionabile e dei coefficienti di trasformazione all’aspettativa di vita
1. La Fondazione, a decorrere dall’anno 2016 e successivamente con cadenza triennale, provvede alla verifica dell’aspettativa di vita della categoria degli agenti e all’eventuale adeguamento del requisito dell’età pensionabile minima sulla base dei principi fissati dall’articolo 12, commi 12bis, 12ter, 12quater e 12quinquies, Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché alla variazione dei coefficienti di trasformazione di cui alla tabella allegata 26
Articolo 50 - Decorrenza
1. Il presente Regolamento è sottoposto all’approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed entra in vigore a partire dal 1° gennaio successivo alla data di approvazione, previa pubblicazione della stessa sulla Gazzetta Ufficiale.
25 Disposizione modificata con delibera C.d.A. n. 73/2012 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 36/0016415/MA004.A007 del 9/11/2012.
26 Disposizione modificata con delibera C.d.A. n. 73/2012 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 36/0016415/MA004.A007 del 9/11/2012.
Allegato 1- Tabella coefficienti di trasformazione 27
27 Disposizione modificata con delibera C.d.A. n. 127/2018 e approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. U.0007695 del 04/06/2019.