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Assunzioni con agevolazioni contributive2026 / Confindustria Emilia Area Centro

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Il panorama delle principali agevolazioni contributive, da applicare in caso di assunzioni, vede nel 2026 alcuni cambiamenti, quali ad esempio: la mancata proroga degli incentivi in vigore nel 2025 per l’occupazione di giovani, donne e assunzioni al Sud prevista dal c.d. decreto coesione; la conferma con modifiche, introdotte dal c.d. decreto lavoro, per l’anno 2026 delle agevolazioni per giovani under 35, donne e nella zona ZES; le novità per le assunzioni di lavoratrici madri con almeno tre figli e per la conciliazione vita-lavoro; la conferma dello sgravio strutturale anche per il 2026 per l’assunzione di giovani under 30.

Inoltre, quest’anno vengono introdotti: esoneri contributivi per le stabilizzazioni dei contratti a termine; l’obbligo per le aziende che chiedono benefici contributivi di pubblicare la disponibilità delle posizioni lavorative sulla piattaforma informatica SIISL - Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa gestita dal Ministro del Lavoro.

Con riferimento al suddetto obbligo, si è oggi ancora in attesa dell’adozione del previsto decreto ministeriale che definirà in dettaglio le modalità attuative dei vari adempimenti.

Fino ad allora, le imprese che intendono accedere alle agevolazioni sperimentali in corso o a quelle strutturali non saranno obbligate a pubblicare preventivamente l’offerta di lavoro sul SIISL per poter accedere agli incentivi.

L’offerta potrà comunque essere caricata sulla piattaforma, ma l’adempimento non rappresenterà ancora una necessaria condizione per l’applicazione delle agevolazioni.

Giugno 2026

Assunzioni agevolate sperimentali

Bonus donne 2026

Bonus giovani 2026

Bonus ZES 2026

Stabilizzazione rapporti di lavoro

Lavoratrici madri

Conciliazioni vita - lavoro

Donne vittime di violenza

Decontribuzione sud PMI

Assunzioni agevolate strutturali

Lavoratori beneficiari dell’assegno di inclusione

Giovani under 30 anni

Apprendistato

termine dell’apprendistato

Post-alternanza o post-apprendistato di I e III livello

Apprendistato professionalizzante senza limiti di età

Sostituzione di maternità e paternità

Detenuti

Lavoratori con indennità Naspi

Lavoratori con assegno di ricollocazione CIGS

Lavoratori in CIGS

Donne prive di impiego

Over 50 anni di età disoccupati/e

Lavoratrici interessate

BONUS DONNE 2026

Donne, di qualsiasi età, assunte dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2026 che rientrano nelle definizioni europee (art. 2 del regolamento UE n. 651/2014) di lavoratrici:

“svantaggiate” perchè

a) prive di impiego regolarmente retribuito (non hanno un rapporto subordinato a tempo indeterminato né altre forme di impiego con redditi superiori ai minimi di legge) (1) da almeno 6 mesi;

b) di età compresa tra 15 e 24 anni;

c) senza diploma di scuola media superiore o professionale, oppure che abbiano completato la formazione da non più di due anni senza aver trovato il primo impiego; d) con più di 50 anni;

e) adulte sole con una o più persone a carico; f) occupate in settori con disparità uomo-donna superiore al 25% e appartenenti al genere sottorappresentato (settori individuati dal DM 3795 del 31/12/2025);

g) appartenenti a una minoranza etnica con necessità di rafforzamento linguistico o professionale; oppure

“molto svantaggiate” perchè

- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti; - prive di impiego da almeno 12 mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere dalla b) alla g) (2).

Tipologie di rapporto

Tempo indeterminato (pieno o part-time) anche a scopo di somministrazione.

L’esonero non si applica ai contratti di apprendistato, al lavoro domestico e al lavoro intermittente a tempo indeterminato.

Misura e durata

L’esonero contributivo, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, spetta nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite di 650 euro su base mensile.

L’importo è elevato a 800 euro su base mensile per le lavoratrici residenti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria (3).

Spetta dalla data di assunzione per:

- 24 mesi nel caso di lavoratrici prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti e in quanto “molto svantaggiate“, oppure prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi perché “molto svantaggiate” appartenenti alla categoria di cui alle lettere dalla b) alla g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (2);

- 12 mesi per le donne definite come “svantaggiate” appartenenti alla categoria di cui alle lettere dalla a) alla g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (2).

Restano dovuti:

- i premi INAIL;

- i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria;

- i contributi ai fondi di particolari settori e/o residuali;

- i contributi per il finanziamento dei Fondi di Solidarietà;

- il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua;

- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;

- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.

Portabilità

Il datore di lavoro che assume entro il 31 dicembre 2026 a tempo indeterminato un lavoratore che ha già avuto un rapporto di lavoro agevolato come sopra, fruisce del beneficio contributivo per il periodo residuo fino alla durata complessiva prevista.

Condizioni e compatibilità

Per l’applicazione dell’agevolazione l’assunzione deve effettivamente determinare l’incremento netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti ed il suo mantenimento (4).

L’accesso all’incentivo è subordinato:

- alla presentazione della domanda di ammissione on line sul sito internet dell’INPS nella sezione “Portale delle Agevolazioni”;

- al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 150/2015 (5);

- alla regolarità contributiva (DURC), all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di la-

BONUS DONNE 2026

voro, in materia di salute e sicurezza sul lavoro e al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (6);

- al rispetto del limite del 50% dei costi salariali comprensivi della retribuzione imponibile e della contribuzione datoriale;

- al riconoscimento di un trattamento economico complessivo non inferiore al salario giusto (7);

- al rispetto dei limiti di spesa stanziati.

Inoltre, il datore di lavoro:

- non deve rientrare tra coloro che hanno ricevuto e non rimborsato aiuti illegali e non deve essere una impresa in difficoltà (8);

- nei sei mesi precedenti all’assunzione non deve avere proceduto a licenziamenti individuali per GMO o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva;

- nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata non deve procedere al licenziamento per GMO del lavoratore assunto con l’esonero in oggetto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo. La violazione di tale divieto comporta, infatti, la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

L’esonero

- non è cumulabile con gli altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente; - è compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 1, commi 399 e 400 L. n. 207/2024 ove si dispone un abbattimento dell’Irpef e dell’Ires, pari al 120% (o al 130% per le categorie svantaggiate) e con l’esonero relativo alla certificazione della parità di genere.

Codici flussi UniEmens

Per esporre il beneficio dovrà essere valorizzato nell’elemento:

- <CodiceCausale>:“ED26” avente il significato di “Esonero contributivo Donne 2026 - articolo 1, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;

- <CodiceCausale>:“EDZS” avente il significato di “Esonero contributivo Donne 2026 - articolo 1, comma 2, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”.

Il recupero dei mesi pregressi (dal mese di gennaio 2026 fino a maggio 2026) deve essere effettuato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2026.

Normativa di riferimento

D.L. n. 62/2026, art. 1; Decreto del Ministero del Lavoro del 17 ottobre 2017; Circolare INPS n. 57/2026 e Messaggio n. 1970/2026.

Lavoratori interessati

BONUS GIOVANI 2026

Giovani che non hanno compiuto 35 anni di età assunti dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2026 che rientrano nella definizione di cui all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (2) in quanto:

“svantaggiati” perchè

a) privi di impiego regolarmente retribuito (non ha un rapporto subordinato a tempo indeterminato né altre forme di impiego con redditi superiori ai minimi di legge) (1) da almeno 6 mesi;

b) di età compresa tra 15 e 24 anni; c) senza diploma di scuola media superiore o professionale, oppure che abbiano completato la formazione da non più di due anni senza aver trovato il primo impiego; e) adulti soli con una o più persone a carico; f) occupati in settori con disparità uomo-donna superiore al 25% e appartenenti al genere sottorappresentato (settori individuati dal DM 3795 del 31/12/2025);

g) appartenenti a una minoranza etnica con necessità di rafforzamento linguistico o professionale; oppure

“molto svantaggiati”

- privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti; - privi di impiego da almeno 12 mesi, e appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g).

Tipologie di rapporto

Tempo indeterminato (pieno o part-time) anche a scopo di somministrazione. L’esonero non si applica al lavoro dirigenziale, ai contratti di apprendistato, al lavoro domestico e al lavoro intermittente a tempo indeterminato.

Misura e durata

L’esonero contributivo, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, spetta nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.

Per ciascun lavoratore l’esonero non può superare il limite di 500 euro su base mensile.

L’importo è elevato a 650 euro sempre su base mensile per i lavoratori che prestano servizio in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria (3).

Spetta dalla data di assunzione per:

- 24 mesi per l’assunzione di “lavoratore molto svantaggiato” privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi oppure privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e appartenente ad una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) di “lavoratore svantaggiato” (2);

- 12 mesi in relazione all’ assunzione a tempo indeterminato di soggetto che appartiene ad una delle categorie di cui alle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” sempre del regolamento UE (2).

Restano dovuti:

- i premi INAIL;

- i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria;

- i contributi ai fondi di particolari settori e/o residuali;

- i contributi per il finanziamento dei Fondi di Solidarietà;

- il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua;

- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;

- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.

Portabilità

Il datore di lavoro che assume entro il 31 dicembre 2026 a tempo indeterminato un lavoratore che ha già avuto un rapporto di lavoro agevolato come sopra fruisce del beneficio contributivo per il periodo residuo fino alla durata complessiva prevista.

Condizioni e compatibilità

Per l’applicazione dell’agevolazione l’assunzione deve effettivamente determinare l’incremento netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti ed il suo mantenimento (4).

L’accesso all’incentivo è subordinato:

- alla presentazione della domanda di ammissione on line sul sito internet dell’INPS nella sezione “Portale delle Agevolazioni”;

- al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 150/2015 (5);

- alla regolarità contributiva (DURC), all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro, in materia di salute e sicurezza sul lavoro e al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli

regionali, territoriali o aziendali (6);

- al rispetto del limite del 50% dei costi salariali comprensivi della retribuzione imponibile e della contribuzione datoriale;

- al riconoscimento di un trattamento economico complessivo non inferiore al salario giusto (7);

- al rispetto dei limiti di spesa stanziati.

Inoltre, il datore di lavoro:

- non deve rientrare tra coloro che hanno ricevuto e non rimborsato aiuti illegali e non deve essere una impresa in difficoltà (8);

- nei sei mesi precedenti all’assunzione non deve avere proceduto a licenziamenti individuali per GMO o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva;

- nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata non deve procedere al licenziamento per GMO del lavoratore assunto con l’esonero in oggetto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo. La violazione di tale divieto comporta, infatti, la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

L’esonero

- non è cumulabile con gli altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente; - è compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 1, commi 399 e 400 L. n. 207/2024 ove si dispone un abbattimento dell’Irpef e dell’Ires, pari al 120% (o al 130% per le categorie svantaggiate) e con l’esonero relativo alla certificazione della parità di genere.

Codici flussi UniEmens

Per esporre il beneficio dovrà essere valorizzato nell’elemento:

<CodiceCausale>:“EG26” avente il significato di “Esonero contributivo Giovani 2026 - articolo 2, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;

<CodiceCausale>:“EGZS” avente il significato di “Esonero contributivo Giovani 2026 - articolo 2, comma 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”.

Il recupero dei mesi pregressi (dal mese di gennaio 2026 fino a maggio 2026) deve essere effettuato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2026.

Normativa di riferimento

D.L. n. 62/2026, art. 2; Circolare INPS n. 55/2026.e Messaggio INPS n.1966/2026.

Datori di lavoro interessati

BONUS ZES 2026

Datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione

Lavoratori interessati

Soggetti che hanno compiuto 35 anni di età e disoccupati (9) da almeno 24 mesi assunti dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2026 con svolgimento effettivo della prestazione nelle Regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Molise, Marche ed Umbria (3).

Tipologie di rapporto

Tempo indeterminato (pieno o part-time) anche a scopo di somministrazione. L’esonero non si applica ai contratti di apprendistato, ai dirigenti, al lavoro intermittente a tempo indeterminato ed al lavoro domestico.

Misura e durata

L’esonero contributivo, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, spetta nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo mensile di euro 650 per 24 mesi.

Restano dovuti: i premi INAIL; i contributi al Fondo di Tesoreria; i contributi ai fondi di particolari settori e/o residuali; i contributi per il finanziamento dei Fondi di Solidarietà; il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua; il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria; il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.

Portabilità

Il datore di lavoro che assume entro il 31 dicembre 2026, indipendentemente dall’età, a tempo indeterminato un lavoratore che ha già avuto un rapporto di lavoro agevolato fruisce del beneficio contributivo per il periodo residuo fino alla durata complessiva prevista.

Condizioni e compatibilità

Per l’applicazione dell’agevolazione l’assunzione deve effettivamente avvenire nella sede o unità produttiva ubicata nella zona ZES e deve determinare l’incremento netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti ed il suo mantenimento (4).

L’accesso all’incentivo è subordinato: - alla domanda di ammissione on line sul sito internet dell’INPS nella sezione “Portale delle Agevolazioni”;

- al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 c. 1-3 del D. Lgs. n. 150/2015 (5);

- alla regolarità contributiva (DURC), all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (6);

- al riconoscimento di un trattamento economico complessivo non inferiore al salario giusto (7);

- al rispetto dei limiti di spesa stanziati.

Inoltre, il datore di lavoro:

- non deve rientrare tra coloro che hanno ricevuto e non rimborsato aiuti illegali e non deve essere una impresa in difficoltà (8);

- nei 6 mesi precedenti l’assunzione non deve aver proceduto a licenziamenti individuali per GMO o licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva;

- nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata non deve procedere a licenziamenti per GMO del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e con la medesima qualifica del lavoratore incentivato. La violazione di tale divieto comporta, infatti, la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo dell’eventuale periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero.

L’esonero:

- non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente; - è compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 1, commi 399 e 400 L. n. 207/2024 ove si dispone un abbattimento dell’Irpef e dell’Ires, pari al 120% (o al 130% per le categorie svantaggiate) e con l’esonero relativo alla certificazione della parità di genere.

Codici flussi UniEmens

Per esporre il beneficio dovrà essere valorizzato nell’elemento:

- <CodiceCausale>:“EZE1” avente il significato di “Esonero contributivo ZES 2026 - articolo 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”. Il recupero dei mesi pregressi (dal mese di gennaio 2026 fino a maggio 2026) deve essere effettuato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2026.

Normativa di riferimento

D.L. n. 62/2026, art. 3; Circolare INPS n. 56/2026 e Messaggio INPS n. 1968/2026.

Lavoratori interessati

STABILIZZAZIONE RAPPORTI DI LAVORO

Lavoratori che non hanno compiuto 35 anni di età e che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato

Tipologie di rapporto

Trasformazioni a tempo indeterminato (pieno o part-time) effettuate, senza soluzione di continuità, dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026 di contratti a termine di durata complessiva, alla data di trasformazione, non superiore a 12 mesi ed instaurati entro il 30 aprile 2026.

L’esonero non si applica ai contratti di apprendistato, ai dirigenti ed al lavoro domestico.

Misura e durata

L’esonero contributivo, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, spetta nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo mensile di euro 500 per 24 mesi dalla data di trasformazione a tempo indeterminato.

Restano dovuti: i premi INAIL; i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria; i contributi ai fondi di particolari settori e/o residuali; i contributi per il finanziamento dei Fondi di Solidarietà; il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua; il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria; il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.

Condizioni e compatibilità

Per l’applicazione dell’agevolazione sono richiesti:

- il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 150/2015 (5);

- l’autorizzazione della Commissione europea;

- la regolarità contributiva (DURC), assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (6);

- il rispetto dei limiti di spesa stanziati;

- l’incremento netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti ed il suo mantenimento (4);

- il trattamento economico complessivo non inferiore al salario giusto (7);

- che il datore di lavoro non rientri tra coloro che hanno ricevuto e non rimborsato aiuti illegali e non sia una impresa in difficoltà (8);

- che nei 6 mesi precedenti l’assunzione il datore di lavoro non abbia proceduto a licenziamenti individuali per GMO o licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva.

Nel caso di licenziamento, nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, per GMO del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e con la medesima qualifica del lavoratore trasformato con l’incentivo, sono previsti la revoca dell’esonero ed il recupero di quanto già fruito.

L’esonero:

- non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente; - è compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 1, commi 399 e 400 L. n. 207/2024 ove si dispone un abbattimento dell’Irpef e dell’Ires, pari al 120% (o al 130% per le categorie svantaggiate).

Codici flussi UniEmens

Per esporre il beneficio spettante si dovrà attendere la circolare applicativa INPS.

Normativa di riferimento

D.L. n. 62/2026, art. 4.

Lavoratrici interessate

LAVORATRICI MADRI

Donne assunte dal 1° gennaio 2026 madri di almeno 3 figli di età inferiore ai diciotto anni e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (1).

Tipologie di rapporto

Tempo determinato (tempo pieno o part-time) anche in somministrazione.

Trasformazione a tempo indeterminato di contratto a termine agevolato (tempo pieno o part-time) anche in somministrazione.

Tempo indeterminato (tempo pieno o part-time) anche in somministrazione.

L’esonero non si applica ai contratti di apprendistato ed al lavoro domestico.

Misura e durata

L’esonero contributivo, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, spetta nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e nel limite di 8.000 euro annuali dalla data di assunzione per:

- 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato;

- 18 mesi dalla data di assunzione nel caso di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a termine agevolato;

- 24 mesi nel caso di contratto a tempo indeterminato.

Restano dovuti:

- i premi INAIL;

- i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria;

- i contributi ai fondi di particolari settori e/o residuali;

- i contributi per il finanziamento dei Fondi di Solidarietà;

- il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua;

- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;

- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.

Condizioni e compatibilità

Per l’applicazione dell’agevolazione è richiesto:

- il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 150/2015 (5);

- la regolarità contributiva (DURC), assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (6);

- il rispetto dei limiti di spesa stanziati.

L’esonero:

- non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente; - è compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 1, commi 399 e 400 L. n. 207/2024 ove si dispone un abbattimento dell’Irpef e dell’Ires, pari al 120% (o al 130% per le categorie svantaggiate).

Codici flussi UniEmens

Per esporre il beneficio spettante si dovrà attendere la circolare applicativa INPS.

Normativa di riferimento

L. n. 199/2025, art. 1, commi 210-213.

Lavoratori interessati

CONCILIAZIONE VITA-LAVORO

Lavoratrici/lavoratori con almeno tre figli conviventi fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità, che dal 1° gennaio 2026 vedano il loro contratto di lavoro trasformato da tempo pieno a tempo parziale orizzontale o verticale o la rimodulazione del contratto di lavoro a tempo parziale con una riduzione dell’orario di lavoro di almeno 40 punti percentuali.

Tipologie di rapporto

Sono interessati i contratti a termine e indeterminato con esclusione dei contratti di apprendistato e del lavoro domestico.

Misura e durata

L’esonero contributivo, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, spetta nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione.

Condizioni e compatibilità

Per l’applicazione dell’agevolazione è richiesto:

- il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 150/2015 (5);

- la regolarità contributiva (DURC), assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (6);

- il rispetto dei limiti di spesa stanziati;

- che a fronte di più richieste aziendali di trasformazione del contratto di lavoro o di rimodulazione non si determini una riduzione del complessivo monte orario di lavoro;

- la pubblicazione di apposito decreto ministeriale attuativo.

L’esonero:

- non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;

- è compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 1, commi 399 e 400 L. n. 207/2024 ove si dispone un abbattimento dell’Irpef e dell’Ires, pari al 120% (o al 130% per le categorie svantaggiate).

Codici flussi UniEmens

Per esporre il beneficio spettante si dovrà attendere la circolare applicativa INPS.

Normativa di riferimento

L. n. 199/2025, art. 1, commi 214-218.

Lavoratrici interessati

DONNE VITTIME DI VIOLENZA

Donne, assunte nel corso del triennio 2024-2026, disoccupate (9) e in godimento del Reddito di libertà (10) perché vittime di violenza.

Tipologie di rapporto

Tempo indeterminato (pieno o part-time) anche a scopo di somministrazione. Tempo determinato (pieno o part-time) anche a scopo di somministrazione. Trasformazione a tempo indeterminato (pieno o part-time) di un contratto a termine anche a scopo di somministrazione.

L’esonero si applica anche ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Misura e durata

L’esonero contributivo, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, spetta nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di euro 8.000 su base annua in 12 quote mensili di euro 666,67 (8.000/12) per:

- 24 mesi se il contratto è a tempo indeterminato;

- 12 mesi se il contratto è a tempo determinato;

- 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato. In questo caso il calcolo avviene dalla data di assunzione a tempo determinato.

Restano dovuti:

- i premi INAIL;

- i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria;

- i contributi ai fondi di particolari settori e/o residuali;

- i contributi per il finanziamento dei Fondi di Solidarietà;

- il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua;

- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;

- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.

Condizioni e compatibilità

Per l’applicazione dell’agevolazione è richiesta:

- la presentazione del modulo di istanza on line “ERLI” di autorizzazione a fruire dell’esonero;

- il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 150/2015 (5);

- la regolarità contributiva (DURC), assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (6).

L’esonero è compatibile con:

- l’assunzione agevolata disabili;

- l’incentivo per l’assunzione di lavoratori in trattamento di NASpI;

- l’agevolazione per sostituzione di maternità/paternità in aziende con meno di 20 dipendenti.

Codici flussi UniEmens

I datori di lavoro autorizzati a fruire dell’esonero valorizzeranno:

- il “Codice Causale” “ERLI” che significa “Esonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;

- la data di assunzione/trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.

Normativa di riferimento

L. n. 213/2023, art. 1, c. 191-193; Circolare INPS n. 41/2024; art. 105-bis D.L. n. 34/2020 convertito dalla L. n. 77/2020 e Messaggio INPS n. 2239/2024.

Lavoratori interessati

DECONTRIBUZIONE SUD PMI

Lavoratori assunti (11) con sede di lavoro nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Molise, Marche ed Umbria.

Tipologie di rapporto

Tempo indeterminato e contratti trasformati a tempo indeterminato, anche a scpo di somministrazione, entrambi effettuati a tempo indeterminato anche a scopo di somministrazione effettuate entro il 31 dicembre 2025.

L’agevolazione non si applica ai contratti di apprendistato, lavoro intermittente ed al lavoro domestico.

Misura e durata

L’esonero contributivo ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche è:

- per l’anno 2026 pari al 20% dei contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro mensili per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto entro la data del 31 dicembre 2025;

- per l’anno 2027 pari al 20% dei contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro mensili per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto entro la data del 31 dicembre 2026;

- per l’anno 2028 pari al 20% dei contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro mensili per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto entro la data del 31 dicembre 2027;

- per l’anno 2029 pari al 15% dei contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro mensili per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto entro la data del 31 dicembre 2028.

Restano dovuti:

- i premi INAIL;

- i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria;

- i contributi ai fondi di particolari settori e/o residuali;

- i contributi per il finanziamento dei Fondi di Solidarietà;

- il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua;

- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;

- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.

Condizioni e compatibilità

Per l’applicazione dell’agevolazione si richiede:

- che le assunzioni vengano effettuate da microimprese e piccole imprese (11) in riferimento ai rapporti di lavoro instaurati, per fruire dell’agevolazione nell’anno 2026, al 31 dicembre 2025 con il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa nel Mezzogiorno;

- il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 150/2015 (5);

- la regolarità contributiva (DURC), assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (6);

- la regolarità con gli obblighi di assunzione dei disabili previsti dall’art. 3 L. n. 68/1999;

- il rispetto del de minimis (12).

L’esonero è cumulabile con:

- lo sgravio contributivo over 50 disoccupati/e;

- i giovani under 30;

- l’incentivo per donne prive di impiego regolarmente retribuito di cui all’art. 4, legge n. 92/2012;

- l’assunzione agevolata di disabili;

- l’incentivo per l’assunzione di lavoratori in trattamento di NASpI.

Codici flussi UniEmens

Per esporre il beneficio dovrà essere valorizzato il codice:

- “DPMI”, avente il significato di “Agevolazione contributiva Art.1, commi da 406 a 412, L n.207/2024 (Legge di Bilancio 2025) per l’occupazione in aree svantaggiate a favore microimprese e PMI.”

Normativa di riferimento

L. n. 207/2024, art. 1, c. 406-412 e Circolare INPS, n. 32/2025.

LAVORATORI BENEFICIARI DELL’ASSEGNO DI

INCLUSIONE

Lavoratori interessati

Lavoratori, assunti dal 1° gennaio 2024, beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la Formazione (13).

Tipologie di rapporto

Tempo indeterminato (tempo pieno o part-time) anche a scopo di somministrazione.

Tempo determinato o stagionale (tempo pieno o part-time) anche a scopo di somministrazione.

Trasformazione a tempo indeterminato di contratto a termine (tempo pieno o part-time) anche a scopo di somministrazione.

Contratto di apprendistato

Le tipologie di rapporto che non danno titolo all’esonero sono: il rapporto di lavoro dirigenziale, il lavoro intermittente e il lavoro occasionale.

Misura e durata

L’esonero contributivo nel caso di rapporti di lavoro a tempo indeterminato spetta nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo massimo di 12 mesi nel limite massimo di euro 8.000 su base annua in 12 quote mensili di euro 666,67 (8.000/12).

Nel caso di contratto a termine l’agevolazione è riconosciuta per un periodo massimo di 12 mesi e, comunque, non oltre la durata del rapporto di lavoro, nella misura del 50 % dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile pari ad euro 333,33 (4.000/12).

L’esonero per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine è riconosciuto nel limite massimo di 24 mesi: 1) nella misura del 100 % della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro, per la durata massima di 12 mesi decorrenti dalla data della trasformazione; 2) a cui si aggiungono i periodi di esonero, precedentemente fruiti in relazione all’assunzione con contratto a tempo determinato o stagionale, nella misura del 50 % della contribuzione datoriale dovuta.

Restano dovuti: i premi INAIL, i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria, ai fondi di particolari settori e/o residuali, per il finanziamento dei Fondi di Solidarietà, dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria e di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.

Condizioni e compatibilità

Per l’applicazione dell’agevolazione è richiesto:

- l’inserimento dell’offerta di lavoro nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa SIISL;

- il preventivo inoltro all’INPS del modulo on line di ammissione all’agevolazione;

- il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1-3 del D. Lgs. n. 150/2015 (5);

- la regolarità contributiva (DURC), il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (6) e la regolarità con gli obblighi di assunzione dei disabili previsti dall’art. 3 L. n. 68/1999;

- il rispetto del de minimis (12).

L’esonero:

- è cumulabile con le assunzioni agevolate dei disabili di cui all’art. 13 L. n. 68/1999;

- non è cumulabile con altri esoneri o riduzione di aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente relativi alla contribuzione a carico del datore di lavoro.

E’ prevista la restituzione dell’esonero fruito maggiorato delle sanzioni civili nei casi di licenziamento entro 24 mesi successivi all’assunzione, ad eccezione dei casi per giusta causa o giustificato motivo. Nel dettaglio si ha la restituzione dell’incentivo nei casi di:

- licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo dichiarato illegittimo; - recesso dal contratto di apprendistato, da parte del datore di lavoro, al termine del periodo di formazione; - recesso dal contratto, da parte del datore di lavoro, durante il periodo di prova; - dimissioni del lavoratore per giusta causa.

Codici flussi UniEmens

Per esporre il beneficio debbono essere valorizzati i seguenti codici:

- “EADI” avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari ADI, articolo 10, comma 1 e 2 DL 48/2023”;

- “ESFL”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari SFL, articolo 12, comma 10 DL 48/2023”.

Normativa di riferimento

D.L. n. 48/2023, art. 5, art. 10, c. 1-3,7 e 8 e art. 12, c. 10; Circolare INPS n. 77/2023; Circolare INPS n. 105/2023; n. 111/2023; Messaggio INPS n. 3888/2024 e n. 4110/2024.

Lavoratori interessati

GIOVANI UNDER 30 ANNI

Giovani che alla data della assunzione non hanno compiuto 30 anni di età e privi di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro (14).

Tipologie di rapporto

Tempo indeterminato (pieno o part-time).

Trasformazione a tempo indeterminato (pieno o part-time) di un contratto a termine, fermo restando il requisito anagrafico al momento della conversione.

Somministrazione a tempo indeterminato (anche a seguito di trasformazione di contratto a termine a tempo indeterminato) di lavoratore assunto dall’Agenzia di somministrazione ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Le tipologie di rapporto che non danno titolo all’esonero sono: l’apprendistato, il lavoro domestico, intermittente e dirigenziale.

Misura e durata

L’esonero contributivo spetta nel limite massimo di euro 3.000 su base annua in 12 quote mensili di euro 250 (3.000/12) per 36 mesi fino al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i rapporti di lavoro instaurati o trasformati a tempo indeterminato.

Portabilità

Il datore di lavoro che assume, indipendentemente dall’età, a tempo indeterminato un lavoratore che ha già avuto un rapporto di lavoro agevolato fruisce del beneficio contributivo per il periodo residuo fino alla durata complessiva di 36 mesi.

Restano dovuti:

- i premi INAIL; i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria;

- i contributi ai fondi di particolari settori e/o residuali;

- i contributi per il finanziamento dei Fondi di Solidarietà;

- il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua;

- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;

- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.

Condizioni e compatibilità

Per l’applicazione dell’agevolazione è richiesto:

- il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1 (lettere b, c, e) e 3 del D. Lgs. n. 150/2015 (5);

- la regolarità contributiva (DURC) e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (6); - che nei 6 mesi precedenti l’assunzione il datore di lavoro non abbia proceduto a licenziamenti individuali per GMO ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori della stessa unità produttiva; - che l’assunzione non violi il principio di precedenza alla riassunzione di altro lavoratore licenziato o cessato da un rapporto di lavoro a termine.

Nel caso di licenziamento, nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, per GMO del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e con la medesima qualifica del lavoratore incentivato, è previsto il recupero dell’esonero.

Compatibilità con: decontribuzione sud PMI, l’assunzione agevolata disabili; l’incentivo per l’assunzione di lavoratori in trattamento di NASpI e l’agevolazione per sostituzione di maternità/paternità in aziende con meno di 20 dipendenti.

Codici flussi UniEmens

Per esporre il beneficio dovrà essere valorizzato nell’elemento:

- <CodiceCausale>:“GECO” per l’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di giovani;

- <IdentMotivoUtilizzoCausale> la data di assunzione/trasformazione nel formato AAAAMMGG (8 caratteri);

- <AnnoMeseRif> l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;

- <ImportoAnnoMeseRif>l’importo posto a conguaglio relativo alla specifica competenza.

Normativa di riferimento

L. n. 205/2017, art. 1, c. 100-105, 107 e 113-114; Circolare INPS n. 40/2018; Messaggio INPS n. 1784/2019; Circolare INPS n. 57/2020 e Messaggio INPS n. 3389/2021.

Lavoratori interessati

Giovani assunti con contratto di apprendistato:

APPRENDISTATO

- per la qualifica e il diploma professionale: 15 - 25 anni (I liv.);

- professionalizzante: 18 - 29 anni (II liv.);

- di alta formazione e di ricerca: 18-29 anni (III liv.).

Tipologie di rapporto

Tempo indeterminato (pieno o part-time) con possibilità di recedere con preavviso alla scadenza del periodo di apprendistato.

Misura e durata

Le agevolazioni contributive relative alle assunzioni di apprendisti si differenziano a seconda della tipologia di apprendistato e della dimensione aziendale (v. brochure Confindustria Emilia Area Centro “Contributi Previdenziali 2026”).

A decorrere dal 1° gennaio 2022 tutte le tipologie di apprendistato beneficiano delle integrazioni salariali sia ordinarie che straordinarie e i datori di lavoro, in ragione dell’inquadramento assegnato dall’Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione per gli ammortizzatori in costanza di rapporto.

Durata del contratto di apprendistato minimo 6 mesi - massimo 36 mesi (salvo diverse disposizioni previste dai CCNL).

In caso di conferma a tempo indeterminato al termine della formazione le agevolazioni spettano per ulteriori 12 mesi nella misura precedente la qualificazione (ad eccezione dell’apprendistato di I° livello per il quale si applica l’aliquota piena prevista in via generale per i contratti di apprendistato).

Condizioni e compatibilità

È richiesto:

- il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1-3 del D. Lgs. n. 150/2015 (5);

- la regolarità contributiva (DURC) e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (6).

L’agevolazione è compatibile con la Decontribuzione sud PMI.

Codici flussi UniEmens

Nel <TipoLavoratore> vanno indicati i seguenti codici:

- PA Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;

- PB Apprendistato professionalizzante;

- PC Apprendistato di alta formazione e ricerca.

Con riferimento ai lavoratori mantenuti in servizio al termine del periodo di apprendistato si utilizzano i seguenti codici <Qualifica1>:

- W Apprendista professionalizzante operaio;

- R Apprendista professionalizzante impiegato;

- C Apprendista non professionalizzante operaio;

- D Apprendista non professionalizzante impiegato.

Normativa di riferimento

D. Lgs. n. 81/2015, artt. 41 e ss.; D. Lgs. n. 150/2015, art. 32; Messaggio INPS n. 24/2016, n. 2499/2017 e n. 3028/2016; D. Lgs. n. 185/2016; Circolare INPS n. 108/2018; L. n. 176/2020, art. 15bis, c. 12; L. n. 234/2021, art. 1, c. 645; Circolare INPS n. 87/2021; Messaggio INPS n. 637/2022, Circolare INPS n. 70/2022 e Messaggio INPS n. 3618/2023.

ESONERO PER CONFERMA AL TERMINE APPRENDISTATO

Lavoratori interessati

Giovani con meno di 30 anni di età confermati al termine del contratto di apprendistato.

Tipologie di rapporto

Conferma al termine del contratto di apprendistato.

Misura e durata

L’esonero contributivo spetta nel limite massimo di euro 3.000 su base annua in 12 quote mensili di euro 250 (3.000/12) per 12 mesi fino al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i rapporti di lavoro confermati al termine dell’apprendistato.

Durante i dodici mesi che seguono la stabilizzazione continua la contribuzione agevolata dell’apprendistato e solo dal tredicesimo mese si applica l’esonero di euro 3.000 per 12 mesi.

Non si applicano le disposizioni riguardanti la portabilità del beneficio.

Restano dovuti:

- i premi INAIL;

- i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria;

- i contributi ai fondi di particolari settori e/o residuali;

- i contributi per il finanziamento dei Fondi di Solidarietà;

- il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua;

- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;

- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.

Condizioni e compatibilità

È richiesto:

- il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1 (lettere b, c, e) - 3 del D. Lgs. n. 150/2015 (5);

- la regolarità contributiva (DURC) e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (6).

Compatibilità con: l’assunzione agevolata disabili e l’incentivo assunzione lavoratori in trattamento NASpI.

Codici flussi UniEmens

Per esporre il beneficio per le assunzioni effettuate dovrà essere valorizzato nell’elemento:

- <TipoIncentivo>:“GAPP” per il mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato;

- <CodEnteFinanziatore> il valore “H00” (Stato);

- <ImportoCorrIncentivo> l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente.

Normativa di riferimento

L. n. 160/2019, art. 1, c. 10; L. n. 205/2017, art. 1, c. 106; Circolare INPS n. 40/2018; Messaggio INPS n. 1784/2019 e Circolare INPS n. 57/2020.

Lavoratori interessati

Giovani con meno di 30 anni di età assunti entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio presso il medesimo datore di lavoro dove hanno svolto:

- attività di alternanza scuola-lavoro;

- periodi di apprendistato per la qualifica/diploma professionale (I liv.) o alta formazione (III liv.).

Tipologie di rapporto

Tempo indeterminato (pieno o part-time) ed anche a scopo di somministrazione.

Trasformazione a tempo indeterminato (pieno o part-time) di un contratto a termine.

Conferma al termine del contratto di apprendistato di I liv. e III liv.

Misura e durata

L’esonero contributivo spetta nel limite massimo di euro 3.000 su base annua in 12 quote mensili di euro 250 (3.000/12) per 36 mesi fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (nel caso della qualificazione dell’apprendista di I e III liv. spetta dal primo mese successivo alla scadenza del beneficio contributivo).

Non si applica la portabilità.

Restano dovuti:

- i premi INAIL;

- i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria;

- i contributi ai fondi di particolari settori e/o residuali;

- i contributi per il finanziamento dei Fondi di Solidarietà;

- il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua;

- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;

- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.

Condizioni e compatibilità

È richiesto:

- il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dal D. Lgs. n. 150/2015, art. 31 commi 1 (lettere b, c, e) e 3 (5);

- la regolarità contributiva DURC e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (6).

Compatibilità con: l’assunzione agevolata disabili e l’incentivo assunzione lavoratori in trattamento NASpI.

Codici flussi UniEmens

Per esporre il beneficio per le assunzioni effettuate dovrà essere valorizzato nell’elemento:

- <TipoIncentivo>: “GALT” per l’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di giovani che nei 6 mesi successivi all’acquisizione del titolo di studio hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro che li assume alternanza scuola lavoro/apprendistato per la qualifica o alta formazione;

- <CodEnteFinanziatore> il valore “H00” (Stato);

- <ImportoCorrIncentivo> l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente.

Normativa di riferimento

L. n. 160/2019, art. 1, c. 10; L. n. 205/2017, art. 1, c. 100 e 108; Circolare INPS n. 40/2018; Messaggio INPS n. 1784/2019 e Circolare INPS n. 57/2020.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE SENZA LIMITI DI

Lavoratori interessati

Lavoratori di qualsiasi età di un trattamento di disoccupazione, della cassa integrazione straordinaria di cui all’art. 22 ter del D.lgs. n. 148/2015 oppure i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all’esterno.

Tipologie di rapporto

Contratto di apprendistato professionalizzante (tempo pieno o parziale) senza possibilità di recedere alla scadenza dell’apprendistato.

Misura e durata

L’incentivo è pari all’agevolazione contributiva (aliquota ridotta) per l’apprendistato per tutta la durata del periodo finalizzato alla riqualificazione professionale dei lavoratori (massimo di 36 mesi) nel caso di assunzione di lavoratore già beneficiario di indennità di disoccupazione (NASpI, DIS-COLL, ecc.) o della CIGS con accordo di transizione occupazionale (v. brochure Confindustria Emilia Area Centro “Contributi Previdenziali 2026”).

Non si ha riduzione dei premi INAIL.

Al termine del periodo formativo non si mantiene l’aliquota ridotta per i successivi 12 mesi.

Condizioni e compatibilità

È richiesto:

- il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 150/2015 (5);

- la regolarità contributiva (DURC) e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (6);

- la presentazione all’INPS di una dichiarazione di responsabilità mediante la funzionalità “contatti” del “cassetto previdenziale del contribuente”.

Codici flussi UniEmens

Per i lavoratori in trattamento di disoccupazione e assunti in apprendistato professionalizzante si utilizzano i seguenti codici contribuzione:

- Z0 (zero) Appr. con obbligo di versamento dell’aliquota del 10% (aziende con numero di addetti pari o inferiore a 9 a partire dal 25° mese; aziende con numero addetti superiore a 9 dipendenti);

- Z1 Appr. con obbligo di versamento dell’aliquota dell’1,5% (aziende con numero di addetti pari o inferiore a nove dal 1° al 12° mese);

- Z2 Appr. con obbligo di versamento dell’aliquota del 3% (aziende con numero di addetti pari o inferiore a nove dal 13° al 24° mese).

Normativa di riferimento

D. Lgs. n. 81/2015, art. 47, c. 4; Circolare INPS n. 128/2012 e Messaggio INPS n. 2243/2017; Circolare INPS n. 108/2018; L. n. 234/2021, art. 1, c. 248; D. Lgs. n. 148/2015, art. 22-ter e D.L. n. 48/2025, art. 36 convertito in L. n. 80/2025.

SOSTITUZIONE DI MATERNITÀ E PATERNITÀ

Lavoratori interessati

Lavoratori assunti per sostituzione di maternità/paternità (congedo obbligatorio, parentale o congedo per malattia del figlio) in aziende che occupano meno di 20 dipendenti.

Tipologie di rapporto

Tempo determinato anche in somministrazione.

Misura e durata

Sgravio contributivo del 50% dei contributi INPS e dei premi INAIL a carico dell’azienda. Non è dovuto il contributo nella misura dell’1,40% previsto per la generalità dei contratti a tempo determinato. Il contratto può essere stipulato anche con anticipo di un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.

L’agevolazione può essere prolungata per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice/lavoratore sostituito, di durata comunque non superiore al primo anno di età del bambino (oppure non oltre un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento).

Condizioni e compatibilità

È richiesto:

- l’invio alla sede INPS competente di un’autocertificazione preventiva in cui si dichiara che si procede all’assunzione in sostituzione e che l’organico aziendale, al momento della assunzione, è inferiore a 20 dipendenti;

- la trasmissione dell’Unilav di assunzione del sostituto con indicazione, nel contratto, del nome del lavoratore sostituito, della causa della sostituzione e del termine del contratto;

- il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1-3 del D. Lgs. n. 150/2015 (5);

- la regolarità contributiva (DURC) e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (6).

Compatibilità con: decontribuzione sud PMI e lo sgravio contributivo over 50 disoccupati/e.

Codici flussi UniEmens

I datori di lavoro autorizzati (dall’INPS con il codice “9R”) valorizzeranno:

- nel codice tipo contribuzione il codice “82” (per i lavoratori assunti a tempo determinato) o “68” (per i lavoratori in somministrazione);

- i contributi già ridotti del beneficio spettante (50% dei contributi a carico del datore di lavoro) al netto dell’eventuale riduzione contributiva CUAF;

- nell’elemento <Contributo> di <DatiRetributivi> l’importo dei contributi dovuti;

- nell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi> l’imponibile previdenziale del mese corrente.

Normativa di riferimento

D. Lgs. n. 151/2001, art. 4; L. n. 53/2000, art. 10; Circolare INPS n. 117/2000 e n. 136/2001; Messaggio INPS n. 28/2001; Istruzione INAIL del 24/07/2001 e Messaggio INPS n. 1382/2011 e L. n. 199/2025, art. 1, c. 221.

DETENUTI

Datori di lavoro interessati

Aziende private che assumono detenuti o internati all’interno degli istituti penitenziari, detenuti o internati lavoranti all’esterno del carcere e detenuti o internati semiliberi.

Tipologie di rapporto

Tempo indeterminato (tempo pieno o parziale) anche a scopo di somministrazione. Tempo determinato (tempo pieno o parziale) non inferiore a 30 giorni anche a scopo di somministrazione. Contratto di apprendistato professionalizzante senza limiti di età e lavoro intermittente.

Misura e durata

Lo sgravio è determinato nella misura del 95% delle quote contributive a carico del datore di lavoro e del lavoratore per la durata della detenzione/internamento.

Lo sgravio trova anche applicazione:

- nei 18 mesi successivi alla fine dello stato detentivo a condizione che l’assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in stato detentivo o in semi libertà;

- nei 24 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo nei casi in cui i detenuti non abbiano goduto della semi libertà a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato quando il soggetto era ristretto all’interno del carcere.

Restano dovuti:

- i premi INAIL;

- i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria;

- i contributi ai fondi di particolari settori e/o residuali;

- i contributi per il finanziamento dei Fondi di Solidarietà;

- il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua;

- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;

- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.

Condizioni e compatibilità

È richiesta:

- la stipula di una convenzione con l’Istituto di pena ove si trovano i detenuti;

- la presentazione ogni anno di apposita istanza di autorizzazione all’INPS mediante il modulo “DETI”;

- l’applicazione del medesimo trattamento economico e normativo che non deve essere inferiore a quanto previsto dal CCNL di riferimento;

- la regolarità contributiva (DURC) (6);

- relativamente al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione si applica solo l’art. 31 comma 3 del D. Lgs. n. 150/2015 (5);

- l’applicazione della misura nel limite delle risorse stanziate ogni anno.

Il beneficio è cumulabile con l’agevolazione di lavoratore in NASpI e per l’assunzione di disabili.

Codici flussi UniEmens

Ai datori di lavoro ammessi all’incentivo, a seguito dell’accoglimento dell’istanza on-line “DETI”, sarà attribuito il codice di autorizzazione “4V” avente validità annuale, dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I datori di lavoro valorizzeranno:

- nel codice tipo contribuzione il codice “79” che significa “Lavoratori ammessi ai benefici ex lege n. 193/2000”.

Normativa di riferimento

L. n. 354/1975, art. 21; L. n. 193/2000, art. 2; Decreto Ministero della Giustizia n. 148/2014, art. 8; Circolare INPS n. 27/2019 e D.L. n. 48/2025, artt. 35-36 convertito dalla L. n. 80/2025.

Lavoratori interessati

LAVORATORI CON INDENNITÀ NASPI

Lavoratori destinatari dell’indennità di NASpI ed in godimento della stessa.

Tipologie di rapporto

Tempo pieno e indeterminato anche a scopo di somministrazione.

Misura e durata

Il datore di lavoro ha diritto al 20% dell’importo dell’indennità NASpI non ancora percepita dal lavoratore.

Non si ha riduzione dei premi INAIL.

Condizioni e compatibilità

È richiesto:

- il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1-3 del D. Lgs. n. 150/2015 (5);

- la regolarità contributiva (DURC) e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (6);

- che il lavoratore nei sei mesi precedenti all’assunzione non sia stato licenziato da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume o che risulta in rapporto di collegamento o controllo;

- il rispetto del de minimis (12). Per la somministrazione i requisiti della normativa del de minimis si intendono riferiti all’utilizzatore.

Per fruire dell’incentivo va presentata all’INPS una dichiarazione di responsabilità mediante la funzionalità “contatti” del “Nuovo Cassetto Previdenziale del contribuente”. La sede INPS comunica l’ammissione al regime contributivo agevolato con un prospetto di fruizione dell’incentivo massimo mensile.

Compatibilità con:

- decontribuzione sud PMI;

- lo sgravio contributivo over 50 disoccupati/e;

- l’incentivo per donne prive di impiego regolarmente retribuito;

- l’incentivo strutturale giovani under 30 anni.

Codici flussi UniEmens

I datori di lavoro autorizzati (dall’INPS con il codice 8D) valorizzeranno nell’elemento:

- <TipoIncentivo> il valore “ASpi”;

- <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);

- <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;

- <ImportoArrIncentivo> sarà indicato l’eventuale importo spettante per periodi pregressi.

Normativa di riferimento

D.L. n. 76/2013, art. 7, c. 5, lett. b) convertito in L. n. 99/2013; D. Lgs. n. 150/2015, art. 24 c. 3; Circolare INPS n. 175/2013, n. 102/2014 e Messaggio INPS n. 4441/2015.

LAVORATORI CON ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE CIGS

Lavoratori interessati

Lavoratori:

- in CIGS presso aziende che hanno sottoscritto accordo specifico per riorganizzazione e/o crisi; - beneficiari dell’assegno di ricollocazione

Tipologie di rapporto

Tempo indeterminato (tempo pieno o parziale) anche a scopo di somministrazione. Tempo determinato (tempo pieno o parziale) anche a scopo di somministrazione. Contratto di apprendistato.

Le tipologie di rapporto che non danno titolo all’esonero sono: il lavoro domestico, intermittente o a chiamata e il lavoro occasionale.

Misura e durata

Riduzione del 50% dei contributi INPS conto azienda nel limite massimo di importo pari a euro 4.030 su base annua (annualmente rivalutato sulla base degli indici ISTAT) nel caso di assunzione di lavoratore nel periodo in cui usufruisce dell’assegno di ricollocazione per:

- 18 mesi nel caso di assunzione a tempo indeterminato e in apprendistato;

- 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato;

- 18 mesi nel caso di trasformazione di contratto a termine, in corso di svolgimento, a tempo indeterminato.

Restano dovuti:

- i premi INAIL;

- i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria;

- i contributi ai fondi di particolari settori e/o residuali;

- i contributi per il finanziamento dei Fondi di Solidarietà;

- il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua;

- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;

- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.

Condizioni e compatibilità

L’incentivo è riconosciuto dall’INPS presentando la domanda preliminare di ammissione. È richiesto:

- per essere ammessi all’agevolazione l’inoltro del modulo di istanza on-line “BADR” presente sul sito internet dell’INPS nella sezione “Portale delle Agevolazioni”;

- il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1-3 del D. Lgs. n. 150/2015 (5);

- la regolarità contributiva (DURC) e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (6);

- che non vi siano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con l’azienda che ha posto il lavoratore in CIGS;

- che il lavoratore provenga da azienda che ha sottoscritto un accordo di CIGS per crisi aziendale e/o riorganizzazione, che non prevede un completo recupero occupazionale, e che vi sia un piano di ricollocazione con indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero;

- che il lavoratore, al momento dell’assunzione, provenga da azienda in CIGS e che sia in godimento dell’assegno di ricollocazione (la cui domanda va presentata entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo sindacale di cui sopra).

Compatibilità con:

- lo sgravio contributivo over 50 disoccupati/e;

- l’incentivo per donne prive di impiego regolarmente retribuito; - l’assunzione agevolata di disabili;

- l’incentivo per l’assunzione di lavoratori in trattamento di NASpI.

Codici flussi UniEmens

I datori di lavoro autorizzati valorizzeranno nell’elemento:

- <TipoIncentivo> il valore “BADR” per l’assunzione di lavoratori percettori di assegno di ricollocazione;

- <CodEnteFinanziatore> il valore “H00” (Stato);

- <ImportoCorrIncentivo> l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente.

Normativa di riferimento

L. n. 205/2017, art. 1, c. 136; D. Lgs. n. 148/2015, art. 24-bis; L. n. 234/2021, art. 1, c. 200 e 234-247; Circolare INPS n. 77/2020; Circolare INPS n. 109/2019; Circolare congiunta Min. Lavoro e ANPAL n. 2 dell’8 giugno 2018 e ANPAL n. 9352 del 23 luglio 2018.

Lavoratori interessati

LAVORATORI IN CIGS

Lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi anche non continuativi, dipendenti di aziende in CIGS da almeno 6 mesi e già in possesso del decreto del Ministero del Lavoro.

Tipologie di rapporto

Tempo pieno e indeterminato

Misura e durata

Per 12 mesi i contributi INPS conto azienda sono previsti in misura pari a quelli degli apprendisti.

Non si ha riduzione dei premi INAIL.

Condizioni e compatibilità

È richiesta:

- l’autorizzazione dell’INPS mediante l’inoltro telematico, entro il mese successivo all’assunzione, di una dichiarazione di responsabilità contenente l’attestazione che nei 12 mesi precedenti l’azienda non ha effettuato riduzioni di personale e che non vi sono in atto sospensioni dal lavoro per CIGS salvo che l’assunzione avvenga per acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati dalle riduzioni di personale o da CIGS;

- che l’azienda di provenienza del lavoratore all’atto dell’assunzione sia destinataria di CIGS da almeno 6 mesi e già in possesso del decreto del Ministero;

- il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1-3 del D. Lgs. n. 150/2015 (5);

- la regolarità contributiva (DURC) e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (6).

Codici flussi UniEmens

I datori di lavoro autorizzati valorizzeranno nell’elemento:

- <TipoIncentivo> il valore “86”;

- <CodEnteFinanziatore> il valore “H00” (Stato);

- <ImportoCorrIncentivo> l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;

- <ImportoArrIncentivo> l’eventuale importo spettante per periodi pregressi.

Normativa di riferimento

D.L. n. 148/1993, art. 4, c. 3 convertito con modificazioni dalla L. n. 236/1993; Circolare INPS n. 12/2006; Circolare INPS n. 260/1992; L. n. 92/2012, art. 2, c. 71 e L. n. 234/2021, art. 1, c. 200 e 243-247.

Lavoratrici interessate

DONNE PRIVE DI IMPIEGO

Donne di ogni età e prive di impiego regolarmente retribuito (1) da almeno: - 24 mesi ovunque residenti; - 6 mesi se residenti in aree svantaggiate del Paese (3) o impegnate in professioni o settori economici con accentuata disparità occupazionale di genere (15).

Tipologie di rapporto

Tempo indeterminato (tempo pieno o part-time) anche a scopo di somministrazione.

Tempo determinato (tempo pieno o part-time) anche a scopo di somministrazione.

Trasformazione a tempo indeterminato di contratto a termine agevolato (tempo pieno o part-time) anche a scopo di somministrazione.

Tipologie di rapporto che non danno titolo all’esonero:

- rapporto di lavoro domestico; - lavoro intermittente.

Misura e durata

Riduzione del 50% dei contributi INPS conto azienda per 18 mesi nel caso di assunzione a tempo indeterminato.

Riduzione del 50% dei contributi INPS conto azienda per 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.

Riduzione del 50% dei contributi INPS conto azienda per un totale di 18 mesi dalla data di assunzione nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di contratto a termine con l’agevolazione ancora in corso.

Riduzione del 50% dei premi INAIL per i periodi di cui sopra.

Condizioni e compatibilità

È richiesta:

- la preventiva comunicazione on line all’INPS del modulo “92-2012”;

- il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1-3 del D. Lgs. n. 150/2015 (5);

- la regolarità contributiva (DURC) e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (6);

- l’incremento netto dell’occupazione mediamente occupata e il suo mantenimento (4);

- che il datore di lavoro, in possesso dell’autocertificazione dell’inesistenza di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali a suo carico, non rientri tra coloro che hanno ricevuto aiuti illegittimi e non sia impresa in difficoltà (8).

L’esonero è compatibile con:

- decontribuzione sud PMI

- le assunzioni agevolate disabili

- l’incentivo per l’assunzione di lavoratori in trattamento di NASpI;

- l’agevolazione per sostituzione di maternità/paternità in aziende con meno di 20 dipendenti.

Codici flussi UniEmens

Ai datori di lavoro ammessi all’incentivo a seguito dell’accoglimento dell’istanza on-line “92-2012” sarà attribuito il codice di autorizzazione “2H”.

Nel <TipoContribuzione> sarà indicato il codice “55”.

Normativa di riferimento

L. n. 92/2012 art. 4 c. 8-11; Circolare INPS n. 111/2013; Messaggio INPS n. 12212/2013; Messaggio INPS n. 3809/2021 e Decreto Interministeriale n. 3795 del 31 dicembre 2025.

OVER 50 ANNI DI ETÀ DISOCCUPATI/E

Lavoratori e datori di lavoro interessati

Lavoratori (uomini e donne) ultracinquantenni disoccupati/e (9) da oltre 12 mesi.

Tipologie di rapporto

Tempo indeterminato (tempo pieno o part-time) anche a scopo di somministrazione. Tempo determinato (tempo pieno o part-time) anche a scopo di somministrazione.

Trasformazione a tempo indeterminato di contratto a termine agevolato (tempo pieno o part-time) anche a scopo di somministrazione.

Tipologie di rapporto che non danno titolo all’esonero: - rapporto di lavoro domestico; - lavoro intermittente.

Misura e durata

Riduzione del 50% dei contributi INPS conto azienda per 18 mesi nel caso di assunzione a tempo indeterminato. Riduzione del 50% dei contributi INPS conto azienda per 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.

Riduzione del 50% dei contributi INPS conto azienda per un totale di 18 mesi dalla data di assunzione nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di contratto a termine con l’agevolazione ancora in corso.

Riduzione del 50% dei premi INAIL per i periodi di cui sopra.

Condizioni e compatibilità

È richiesta:

- la preventiva comunicazione on line all’INPS del modulo “92-2012”;

- il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1-3 del D. Lgs. n. 150/2015 (5);

- la regolarità contributiva (DURC) e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (6);

- l’incremento netto dell’occupazione mediamente occupata e il suo mantenimento (4);

- che il datore di lavoro, in possesso dell’autocertificazione dell’inesistenza di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali a suo carico, non rientri tra coloro che hanno ricevuto aiuti illegittimi e non sia impresa in difficoltà (8).

L’esonero è compatibile con:

- decontribuzione sud PMI, - le assunzioni agevolate disabili, - l’incentivo per l’assunzione di lavoratori in trattamento di NASpI

- l’agevolazione per sostituzione di maternità/paternità in aziende con meno di 20 dipendenti.

Codici flussi UniEmens

Ai datori di lavoro ammessi all’incentivo a seguito dell’accoglimento dell’istanza on-line “92-2012” sarà attribuito il codice di autorizzazione “2H”.

Nel <TipoContribuzione> sarà indicato il codice “55”.

Normativa di riferimento

L. n. 92/2012 art. 4 c. 8-11; Circolare INPS n. 111/2013; Messaggio INPS n. 12212/2013; Messaggio INPS n. 3809/2021.

Nota 1

Ai sensi del decreto Ministero Lavoro e Politiche Sociali del 17 ottobre 2017 sono considerati soggetti privi di impiego regolarmente retribuito coloro che non hanno prestato alcuna attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi oppure coloro che hanno svolto attività lavorativa parasubordinata con compenso annuo lordo inferiore a € 8.500 o autonoma con reddito annuale inferiore a € 5.500. La nozione di impiego regolarmente retribuito viene riferita non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto di lavoro, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo o parasubordinato). Nota 2

Ai sensi dell’art. 2 del regolamento UE n. 651/2014 e del decreto ministeriale n. 33278 del 2017 è “lavoratore svantaggiato” colui che appartiene ad una delle seguenti categorie: a) senza impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; b) età compresa tra 15 e 24 anni; c) senza un diploma di scuola media superiore o professionale; d) più di 50 anni di età; e) vive solo o con una o più persone a carico; f) occupate in settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici; g) minoranza etnica di uno Stato membro UE. Inoltre, è “lavoratore molto svantaggiato” colui che rientra in una delle due categorie di soggetto senza impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi oppure da 12 mesi e appartiene anche ad una delle categorie di cui sopra dalla b) alla g).

Nota 3

La Zona Economica Speciale (ZES) Unica Mezzogiorno, è stata istituita il 1° gennaio 2024 con il D.L. n. 124/2023 convertito in L. n.162/2023 e comprende i territori delle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e da novembre 2025 anche Marche ed Umbria (L. n.171/2025, art.1) . Nota 4

L’assunzione del lavoratore/lavoratrice deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti. Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale netto, il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario. Ai sensi dell’articolo 2, punto 32, del regolamento (UE) 651/2014, l’incremento occupazionale netto deve intendersi come “aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento in questione rispetto alla media relativa a un periodo di riferimento, dopo aver sottratto dal numero di posti di lavoro creati il numero di posti di lavoro soppressi nel corso dello stesso periodo. Il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale e stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno”. L’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non avvenga per: dimissioni volontarie del lavoratore; invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore; pensionamento per raggiunti limiti di età; riduzione volontaria dell’orario di lavoro; licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Il requisito dell’incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro prima occupati si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale. Inoltre, come espressamente previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 150/2015, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato e mantenuto per ogni mese. Il rispetto del requisito dell’incremento occupazionale netto deve essere verificato in concreto, in relazione a ogni singola assunzione per la quale si intende fruire dell’esonero. Il venire meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale ripristino dell’incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso. La base di computo della forza datoriale per la valutazione dell’incremento occupazionale netto comprende anche il numero di unità di lavoratori occupati nelle società controllate, collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c. o in ogni caso facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona. L’incremento deve, pertanto, essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge la prestazione di lavoro. L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Ai fini del computo della forza datoriale, sono escluse le sole “diminuzioni” del numero di occupati verificatesi in società controllate, collegate o in ogni caso facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona. I datori di lavoro, ai fini della verifica dell’incremento occupazionale netto, possono beneficiare degli “aumenti” della forza lavoro verificatisi in altre società controllate, collegate o in ogni caso facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona. La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell’incremento occupazionale comprende le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio. Il lavoratore assunto (o utilizzato mediante somministrazione) in sostituzione di un lavoratore assente non si computa, mentre si computa il lavoratore sostituito (Circolare INPS n. 111/2013 e 32/2016; Interpello del Ministero del Lavoro n. 34/2014).

Nota 5

Principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1-3 del D. Lgs n. 150 del 2015: 1. Al fine di garantire un’omogenea applicazione degli incentivi si definiscono i seguenti principi: a) gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione; b) gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore me- diante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavo- ratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive; d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostan- zialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo; e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore; f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando la forza lavoro effettiva a tempo pieno dei dodici mesi successivi con quella media dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. 2. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del D. Lgs. n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

3. L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’inizio o la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decor- renza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Nota 6

Il datore di lavoro deve rispettare le seguenti condizioni: a) regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro a cui è subordinato il rilascio del documento di regolarità contributiva (DURC); b) assenza delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; c) rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Resta fermo il diritto ai benefici in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge (art. 1, commi 1175 e 1175-bis, della legge n. 296/2006 come modificati dal D.L. n. 19/2024).

Nota 7

L’accesso ai benefici previsti dal decreto-legge n. 62/2026 è consentito solo in caso di trattamento economico individuale corrisposto non inferiore al trattamento economico complessivo previsto dalla contrattazione collettiva che costituisce lo strumento per la determinazione del salario giusto (D.L. n. 62/2026 art. 7).

Nota 8

Gli incentivi sono subordinati alla circostanza che il datore di lavoro non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione Europea ai sensi dell’art. 46 L. 24 dicembre 2012, n. 234 ed alla circostanza che il datore di lavoro non sia un’impresa in difficoltà, come definita dall’articolo 2, paragrafo 18, del regolamento CE 651/2014. Di tali con- dizioni viene fatta menzione nella comunicazione telematica per l’applicazione del beneficio. In caso di assunzione o proroga a tempo determinato a scopo di somministrazione, le condizioni descritte vanno riferite all’utilizzatore e non all’agenzia.

Nota 9

Sono considerati disoccupate/i i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla parte- cipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego (art. 19 D. Lgs. n. 150/2015).

Nota 10

Il “Reddito di libertà” (art. 105-bis D.L. 19 n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020) è una tutela destinata alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia. In particolare, sono destinatarie del contributo le donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Nota 11

In base al Regolamento (UE) 2014/651 della Commissione del 17 giugno 2014, allegato I, art. 1 “si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica”. Il successivo articolo 2 stabilisce che: “La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR”.

Nota 12

Gli aiuti di Stato che non superano determinati limiti di importo e di durata (c.d. de minimis) sono soggetti alla disci- plina comunitaria del nuovo Regolamento UE 2023/2831 del 13 dicembre 2023 che ha decorrenza dal 2024 e fino al 2030. In particolare, una impresa può ricevere nell’arco di tre anni aiuti di Stato nel limite di € 300.000. L’intervallo temporale di tre anni è mobile. Ciò significa che per ogni nuova concessione di aiuti “de minimis” si dovrà tenere conto dell’importo complessivo di aiuti concessi nei tre anni precedenti. A tal fine, gli aiuti sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipen- dentemente dalla data di erogazione. Il nuovo regolamento comporta che occorre modificare le metodologie di moni- toraggio degli aiuti rispetto a quanto fatto in passato, considerato che il regolamento precedente faceva riferimento ad un diverso criterio temporale, prendendo in analisi gli aiuti concessi nell’esercizio finanziario di concessione e nei due precedenti.

Nota 13

L’Assegno di inclusione (Adi) è una “misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro” (D.L. n. 48/2023, art. 1). L’Adi è riconosciuto a garanzia della necessità di inclusione, e a richiesta di uno dei componenti dei nuclei familiari nei quali almeno uno sia in una delle seguenti condizioni: con disabilità, minorenne, con almeno sessanta anni di età, in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali. Il Supporto per la formazione e lavoro (SFL) è una misura finalizzata a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro (D.L. n. 48/2023, art. 6). Il SFL è destinato ai singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui e che non hanno i requisiti per accedere all’ADI.

Nota 14

La condizione di soggetto che non ha mai avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato può essere verificata nel sito dell’INPS www.inps.it nella sezione “Tutti i servizi - Servizio verifica esistenza rapporti di lavoro a tempo indetermina- to” inserendo il codice fiscale del lavoratore. La procedura che visualizza le informazioni sullo svolgimento o meno di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato non ha carattere certificativo e pertanto è opportuno acquisire una dichiarazione del lavoratore sulla sussistenza o meno di precedenti rapporti a tempo indeterminato. In merito è una eccezione il contratto di apprendistato, che è un rapporto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione giovanile, non stabilizzato al termine del periodo formativo. Lo sgravio invece non può essere riconosciuto se il lavoratore aveva un precedente contratto a tempo indeterminato risolto durante il periodo di prova.

Nota 15

Per l’anno 2026 si applica il Decreto Interministeriale n. 3795 del 31 dicembre 2025. Ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione, la donna priva di impiego deve essere assunta in un settore o in una professione compresi nell’elenco del citato decreto.

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