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newsletter n.7 - 28 febbaio 2026

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Supplemento a Noi Artigiani n. 7 del 28 Febbraio 2026 Anno XXVII

Definizione agevolata delle entrate comunali: le Associazioni del territorio scrivono al Comune di Rieti

Confartigianato Imprese Rieti, Confcommercio Rieti, Copagri Lazio, Confagricoltura Rieti, AGCI e UNCI hanno trasmesso al Comune di Rieti, nelle scorse settimane, una proposta per l’introduzione di una definizione agevolata delle entrate comunali, sul modello già adottato da numerosi enti locali italiani e dallo stesso Comune dell’Aquila, con cui condividiamo un percorso di rinascita culturale. Le associazioni hanno evidenziato come una definizione agevolata delle posizioni debitorie comunali rappresenti una misura di equità fiscale e di buon governo, in grado di favorire la regolarizzazione spontanea dei debiti e di generare risorse immediate per il bilancio comunale

L’iniziativa nasce dall’esigenza di sostenere concretamente imprese, famiglie e cittadini in una fase economica ancora complessa e, al contempo, di rafforzare la capacità di riscossione dell’Ente attraverso strumenti più efficaci e sostenibili.

Le Associazioni avevano già sollevato, nei mesi scorsi, specifiche osservazioni tecniche in materia di TARI e di regolamento generale delle entrate, avanzando proposte di modifica finalizzate a rendere il sistema tributario locale più equo, trasparente e sostenibile per le imprese e cittadini, parzialmente accolte dall’amministrazione comunale. In tale contesto, la proposta di definizione agevolata si inserisce in un percorso coerente di collaborazione istituzionale volto a migliorare il rapporto tra amministrazione e contribuenti e a rafforzare l’efficacia della riscossione.

Alla proposta delle Associazioni, l’Assessore al Bilancio e Patrimonio Andrea Sebastiani ha così risposto: «È bene ricordare che l’Amministrazione ha un duplice ruolo. Le associazioni di categoria, legittimamente, tutelano gli interessi dei propri iscritti. Il Comune, invece, deve salvaguardare gli interessi complessivi della città: quelli delle imprese e dei contribuenti, ma anche gli equilibri economico-finanziari del proprio bilancio. Ricordo a tutti che il Comune di Rieti è un ente in piano di riequilibrio. Questo comporta scelte responsabili e una particolare attenzione nella definizione del numero delle rate. Non possiamo, per ragioni legate alla tenuta del bilancio, immaginare una rateizzazione eccessivamente lunga. Il regolamento che porteremo in Commissione è frutto di un percorso di condivisione che ha coinvolto l’organo di revisione e la Corte dei Conti. Al di là delle richieste, seppur legittime, delle associazioni di categoria, l’Amministrazione intende proseguire nel solco delle caratteristiche tracciate in questo regolamento, che è stato condiviso anche

con la Giunta e con i Consiglieri di maggioranza che sostengono questa Amministrazione»

Prima ancora di entrare nel merito del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, è necessario ribadire un principio elementare: la situazione debitoria dell’Ente non è stata generata dalle imprese né dai cittadini, che da oltre un decennio sostengono livelli tariffari e fiscali tra i più elevati. Qualsiasi misura di riequilibrio finanziario deve quindi essere valutata all’interno di questo quadro di pressione tributaria già ai massimi, evitando che strumenti nati per favorire il rientro si trasformino in ulteriori fattori di rigidità per un tessuto economico-sociale già provato.

L’Assessore al Bilancio Sebastiani ha uno strano concetto di democrazia e partecipazione: approva e condivide “con l’organo di revisione, Giunta e con i Consiglieri di maggioranza” il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, convoca un “tavolo tecnico”, dove sono presenti tre associazioni di rappresentanza delle imprese (di cui due firmatarie della proposta sottoscritta da Confartigianato Imprese Rieti, Confcommercio Rieti, Copagri Lazio, Confagricoltura, AGCI, UNCI Rieti), illustra il Regolamento e lo dà per condiviso.

Come Associazioni ribadiamo che i punti fondamentali affinché una definizione agevolata delle entrate comunali possa avere successo sono:

A) escludere il ricorso sistematico all’affidamento a soggetti esterni della riscossione coattiva, privilegiando strumenti collaborativi e sostenibili;

B) prevedere una rateizzazione non inferiore a 72 rate, pienamente legittima sotto il profilo normativo e coerente con le condizioni economiche del territorio e con l’obiettivo di massimizzare gli incassi effettivi;

C) istituire uno sportello dedicato alle Associazioni di categoria, quale punto di raccordo operativo con l’Amministrazione, per: assistere imprese e contribuenti nella verifica delle posizioni debitorie; prevenire errori e duplicazioni; favorire la corretta presentazione delle istanze; monitorare l’andamento della definizione agevolata.

D) domande di rateizzazione entro il 31 dicembre 2026

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Occorrerebbe capire, tra l’altro, il tipo di coinvolgimento della Corte dei Conti in questo percorso, visto che la stragrande maggioranza dei comuni che hanno aderito a questa iniziativa, hanno ottenuto condizioni diverse e sicuramente migliorative di quelle del Comune di Rieti. Non stupisce, comunque, il percorso “democratico” messo in campo da questo assessorato, che a richieste, condivisibili e supportate da normative, di cittadini e imprese risponde con una scelta “politico-orga-

nizzativa” dell’Amministrazione Comunale. La domanda che viene spontanea è: ma se è tutto deciso che senso ha cercare consenso tra le parti sociali datoriali? E il sindacato dei lavoratori? E i rappresentanti istituzionali dei consumatori, dei pensionati ecc.?

Come Confartigianato Imprese Rieti, Confcommercio Rieti, Copagri Lazio, Confagricoltura, AGCI, UNCI Rieti, non ci resta che ribadire la contrarietà a questo modo “di condividere” che mortifica anche il nostro ruolo di rappresentanza

Incentivi e sgravi per nuove assunzioni

Nel 2026 il sistema delle agevolazioni sulle assunzioni 2026 si presenta molto frammentato rispetto agli anni precedenti e articolato tra misure strutturali e incentivi legati alla Manovra economica. Il quadro comprende sgravi contributivi permanenti, interventi temporanei su specifiche platee e la leva fiscale della maxi-deduzione.

Per le imprese, quindi, il problema è quello di orientarsi in questa selva di bonus e incentivi alle assunzioni del 2026 in base a requisiti, durata e condizioni di accesso.

Decontribuzione 2026 giovani, donne e ZES

La Legge di Bilancio 2026 ha previsto un ampio capitolo dedicato alle assunzioni agevolate 2026 per giovani, donne e ZES con sgravi contributivi sui contratti a tempo indeterminato stipulati nel corso dell’anno e trasformazioni di contratti a termine. L’esonero contributivo parziale riguarda personale non dirigenziale e ha durata massima di 24 mesi. La disciplina di dettaglio è rimandata ai provvedimenti attuativi, che stabiliscono anche i limiti di spesa assegnati.

Le misure operano in parallelo agli Bonus DL Coesione prorogati nel 2026 con date differenziate a seconda dello strumento.

A metà tra le misure di breve e lungo periodo c’è poi la maxi-

Decontribuzione 2026 giovani/donne/ZES temporanea

deduzione sul costo del personale: la maggiorazione della deduzione fiscale per le imprese che incrementano l’occupazione è applicabile fino al 2027.

Incentivi permanenti: giovani, over 50, lavoratori in NASpI e disabili

Accanto agli interventi annuali, nel 2026 continuano a produrre effetti gli sgravi sulle assunzioni di natura strutturale, che non dipendono da rifinanziamenti episodici. Si tratta di misure già integrate nelle politiche del lavoro delle PMI e fondate su presupposti normativi consolidati.

• Bonus giovani under 30: sgravio contributivo previsto per l’assunzione stabile di giovani al primo impiego, con durata e tetti stabiliti dalla normativa vigente;

• Agevolazioni assunzioni over 50: riduzione del 50% dei contributi per l’assunzione di lavoratori con almeno 50 anni disoccupati da 12 mesi;

• Incentivo NASpI: contributo legato all’assunzione di percettori dell’indennità di disoccupazione, commisurato a una quota dell’indennità residua;

• Incentivi per lavoratori con disabilità: contributi previsti dall’articolo 13 della legge 68/1999, distinti dagli obblighi di quota di riserva.

assunzioni 2026 a tempo indeterminato definita da provvedimenti attuativi esonero contributivo

Bonus giovani under 30 permanente giovani al primo impiego stabile fino a 36 mesiesonero contributivo

Over 50permanente

disoccupati over 50 da almeno 12 mesi variabile in base al contratto riduzione contributiva 50%

NASpIpermanente percettori indennità di disoccupazione

legata al residuo dell’indennità contributo economico

Disabilità (art.13 L. 68/1999) permanentelavoratori con disabilitàvariabile contributo percentuale

Maxi­deduzione fino al 2027 imprese con incremento occupazionale su periodo di imposta agevolazione fiscale

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MISURA TIPOLOGIA PLATEA
DURATA NATURA

Sicurezza sul lavoro, circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Confartigianato informa che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 1/2026 ha fornito un quadro delle novità introdotte dal decreto-legge n. 159/2025, con particolare riferimento alle disposizioni che incidono sull’attività di vigilanza, evidenziando altresì gli adempimenti direttamente operativi e quelli la cui operatività è rimessa ad appositi decreti ministeriali. Di seguito si riportano, pertanto, le principali indicazioni fornite dall’Ispettorato, rinviando al testo della circolare per gli ulteriori aspetti di dettaglio. Badge di cantiere

Rispetto al cosiddetto badge di cantiere, l’Ispettorato chiarisce, in primo luogo, che lo stesso non sostituisce la tessera di riconoscimento già prevista dalle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 (art. 18, comma 1, lett. u) e art. 26, comma 8) ma aggiunge a questa un’ulteriore caratteristica, ovvero la presenza di un codice univoco anticontraffazione

L’Ispettorato, tuttavia, evidenzia che la piena operatività delle nuove caratteristiche del badge di cantiere è subordinata all’adozione del decreto ministeriale previsto dall’art. 3, comma 3, D.L. n. 159/2025.

Una volta adottato il decreto ministeriale, e fatte salve diverse indicazioni e tempistiche previste dallo stesso, il badge di cantiere sarà obbligatorio per tutte le imprese e i lavoratori autonomi, non necessariamente qualificabili come imprese edili, che operano “ fisicamente” nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato.

Inoltre, il badge risulterà obbligatorio anche per le imprese che operano negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuarsi con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 3, comma 2, per le quali si prevede anche l’estensione della patente a crediti di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008. Sanzioni per mancanza della patente a crediti o per crediti insufficienti

Con l’art. 3, comma 4 lett. a), n. 3), del D.L. n. 159/2025, viene innalzata a 12.000 euro la soglia minima prevista per la sanzione amministrativa comminata in caso di impresa o lavoratore autonomo privi della patente o del documento equivalente o con patente con punteggio inferiore a quindici crediti.

A tale riguardo, l’Ispettorato evidenzia che la modifica è operativa fin dall’entrata in vigore del D.L. n. 159/2025, ed è pertanto applicabile per tutte le violazioni commesse successivamente al 31 ottobre 2025

Di conseguenza, nelle ipotesi in cui il valore dei lavori non sarà determinabile oppure il 10% dello stesso risulti inferiore a 12.000 euro, sarà quest’ultima soglia a costituire il riferimento per il trattamento sanzionatorio che, in concreto, in forza del pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della L. n. 689/1981, sarà pari a euro 4.000. Misure di prevenzione di condotte violente o moleste

Come noto, in virtù dell’art. 5, comma 1, lett. c), del D.L. n. 159/2025, tra le misure generali di tutela, di cui all’articolo 15 del T.U. Sicurezza, è ricompresa anche la programmazione di misure di prevenzione dei comportamenti che possono attuare forme di violenza o molestie.

Rispetto a tale profilo, la circolare evidenzia che l’obbligo ricade nei luoghi di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Titolo II del D.Lgs. n. 81/2008 e come definiti, con le

relative esclusioni, dall’articolo 62 del T.U. Sicurezza.

Dispositivi di protezione individuali

Dopo aver ricordato l’estensione dell’obbligo di mantenimento in efficienza dei DPI anche agli indumenti di lavoro che svolgono la funzione di dispositivo di protezione individuale, l’Ispettorato sottolinea che durante gli accertamenti ispettivi si provvederà a verificare che il datore di lavoro, nell’ambito del DVR, abbia identificato quali siano gli indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI

Requisiti di sicurezza delle scale e Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto

Rispetto alle novità introdotte in materia di scale permanenti, l’Ispettorato ricorda che le scale devono essere provviste, in alternativa, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto o di una gabbia di sicurezza, evidenziando che la scelta tra i sistemi di protezione deve essere effettuata in base alla valutazione del rischio, poiché è necessario tener conto delle situazioni in cui dalla presenza della gabbia possano derivare criticità (ad es. quando essa può costituire un ostacolo nelle procedure di soccorso).

Ne consegue, che le verifiche ispettive, soprattutto con riferimento alle scale già installate che siano prive di gabbia, dovranno accertare che le procedure di utilizzo delle stesse siano state aggiornate includendovi la previsione dell’impiego di sistemi di protezione individuale, nonché a verificare che tale sistema sia effettivamente stato messo a disposizione dei lavoratori.

Con riferimento alla protezione contro le cadute dall’alto, rispetto alle quali va data priorità alle misure collettive, ovvero parapetti e reti di sicurezza, la circolare ribadisce che per i sistemi di protezione individuale, fermo restando che gli stessi vanno scelti in base all’idoneità “per l’uso specifico”, i sistemi di trattenuta, di posizionamento sul lavoro e di accesso mediante funi hanno comunque priorità rispetto ai sistemi di arresto caduta.

Sorveglianza sanitaria

In merito alla sorveglianza sanitaria, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro pone, in particolare, l’attenzione sullo svolgimento della visita medica volta a verificare che il lavoratore, nel caso di attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni, non si trovi sotto effetto di alcool e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive.

Come noto, tale visita medica è subordinata alla presenza di un ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore abbia assunto alcool o sostanze stupefacenti, circostanza che pone diverse incertezze applicative, a partire dalla portata della locuzione “ragionevole motivo”, che appare indefinita e aperta ad ampia discrezionalità, nonché in merito all’individuazione del soggetto a cui spetta la valutazione circa l’effettuazione della visita.

A tale riguardo, l’Ispettorato, al fine di una corretta applicazione della disposizione, ritiene necessario attendere la conclusione dell’Accordo Stato-Regioni, concernente la ridefinizione delle “condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza”, previsto entro il 31 dicembre 2026, che potrà precisare le modalità e le condizioni inerenti allo svolgimento di tale visita.

Restrizioni formaldeide: risposte a domande frequenti

Nell’ambito della collaborazione con CATAS, Confartigianato pubblica una nota contenente le risposte alle domande più frequenti che ci vengono sottoposte in merito al tema “prossima restrizione sulla formaldeide”, introdotta dal Regolamento 2023/1464 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formaldeide e i prodotti che rilasciano formaldeide (entrato in vigore il 6 agosto 2023).

Con l’obiettivo di limitare l’esposizione del pubblico alla formaldeide negli ambienti interni e proteggere la salute umana, il Reg. 2023/1464 ha, infatti, introdotto una nuova restrizione relativa alla formaldeide e ai prodotti che rilasciano formaldeide.

La restrizione riguarda principalmente:

• Mobili e articoli a base di legno nei quali si usano resine con formaldeide.

• Articoli diversi dal legno, come tessuti, pelli, materiali compositi, plastica, ecc., che possano rilasciare formaldeide.

• Interni di veicoli stradali (componenti che rilasciano formaldeide nell’aria interna).

Veicoli fuori uso e fermo amministrativo: cancellazione dai pubblici registri

La Legge 26 gennaio 2026, n. 14, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2026, in vigore dal 20 febbraio 2026, introduce importanti novità in materia di veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo.

In base alle prescrizioni della norma ora è possibile radiare dal PRA e demolire i veicoli fuori uso anche se gravati da fermo amministrativo, eliminando l’ostacolo che prima imponeva il saldo integrale dei debiti prima della rottamazione.

Vengono chiarite le procedure per la cancellazione definitiva dei mezzi che sono diventati “fuori uso” (quindi non più circolanti o rottamabili compresi quelli rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari), anche con il vincolo del fermo in corso.

La norma mira a risolvere il problema dei veicoli abbandonati, consentendo la loro gestione come rifiuti e migliorando la tracciabilità attraverso la filiera autorizzata. In sintesi, la nuova normativa permette di liberarsi di un’auto vecchia e non più funzionante (o abbandonata) anche in presenza di debiti con l’agente della riscossione, a patto che il veicolo sia effettivamente consegnato a un centro di raccolta autorizzato per la rottamazione. Il proprietario del veicolo rottamato con fermo non potrà più accedere ad eventuali bonus o incentivi per l’acquisto di un nuovo mezzo.

Infine, l’obbligo di attestare l’inutilizzabilità del veicolo iscritto al PRA rinvenuto, che non è stato reclamato dai proprietari, spetta a Comuni, Città metropolitane, Province o enti proprietari delle strade.

La data di applicazione effettiva per i nuovi limiti è il 6 agosto 2026 (per la maggior parte degli articoli), per i veicoli stradali (interni dei veicoli), il termine è 6 agosto 2027.

I limiti di formaldeide imposti dal regolamento sono:

• 0,062 mg/m³ per mobili e articoli a base di legno (es. pannelli, compensati)

• 0,080 mg/m³ per altri articoli (tessuti, plastiche, ) I limiti si riferiscono alle emissioni in camera di prova, secondo i parametri standard indicati nell’Appendice 14 del Regolamento.

Nel contesto del regolamento REACH, “articolo” è inteso come un oggetto prodotto con una certa forma, superficie o design che determina la sua funzione in misura maggiore rispetto alla sua composizione chimica. Il regolamento si applica agli articoli che rilasciano formaldeide, ossia quelli che contengono formaldeide o sostanze che liberano formaldeide, se il rilascio supera i limiti sopra indicati nelle condizioni di prova.

Per maggiori dettagli scarica il testo completo della nota

Accise sul gas naturale, novità e potenziali vantaggi per le imprese

Con la riforma del Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 28 marzo 2025 n. 43), il legislatore ha introdotto una modifica strutturale nella classificazione degli usi del gas naturale per combustione.

Dal 1° gennaio 2026 è stata superata la distinzione storica tra usi civili e usi industriali e introdotta una nuova classificazione:

• usi domestici

• usi non domestici

In linea generale:

• gli ex usi civili confluiscono negli usi domestici

• gli ex usi industriali confluiscono negli usi non domestici

È importante chiarire che aliquote e scaglioni di accisa non cambiano, cambia invece l’inquadramento di alcune tipologie di utenze.

Le indicazioni più rilevanti emergono dalla Circolare ADM n. 32/2025 e dal DM 29 dicembre 2025, che aiutano a chiarire l’applicazione operativa della riforma.

In particolare, per i consumi maturati dal 2026, possono rientrare negli usi non domestici agevolati anche attività che in passato erano spesso equiparate agli usi civili, come:

• musei, biblioteche, teatri, cinema

• discoteche e sale per spettacoli

• poliambulatori, strutture sanitarie e case di cura

• lavanderie self service

La riforma apre, quindi, a un potenziale ampliamento della platea dei beneficiari, ma richiede attenzione nell’interpretazione e nell’applicazione concreta.

ANAC: saldo finale negli appalti bloccato senza DURC di congruità

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha delineato i confini operativi per la verifica della congruità dell’incidenza della manodopera nei cantieri, stabilendo che il controllo non rappresenta un mero passaggio burocratico ma un presupposto vincolante per l’erogazione delle somme residue La stretta si inserisce in un quadro di controlli sempre più serrati per il 2026, che vede anche l’estensione dell’obbligo di DURC per i professionisti che operano con la Pubblica Amministrazione. In questo scenario, la mancata presentazione della certificazione positiva rilasciata dalle Casse Edili determina l’impossibilità per la stazione appaltante di procedere al saldo finale, imponendo l’attivazione di meccanismi di tutela del credito contributivo già previsti dal decreto sicurezza sul lavoro.

L’acquisizione del documento di congruità risulta necessaria prima di procedere al pagamento dell’ultima rata di saldo in favore dell’appaltatore. A differenza della verifica della regolarità globale dell’impresa, la congruità si focalizza esclusivamente sul costo della manodopera impiegato nella specifica commessa, seguendo l’evoluzione delle regole e sanzioni per l’edilizia già introdotte negli anni precedenti. Il quadro normativo attuale vincola le amministrazioni alla verifica di questo parametro rispetto al valore complessivo dell’opera eseguita: in assenza di attestazione positiva, la stazione appaltante deve sospendere ogni pagamento finale.

Il monitoraggio avviene attraverso gli indici fissati dalle parti sociali che determinano la soglia minima di manodopera necessaria per considerare l’opera regolare. Qualora lo scostamento rilevato non venga giustificato o sanato dall’impresa, l’anomalia viene registrata nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici. Questo passaggio è critico, poiché l’esito negativo della congruità impedisce il rilascio del documento e attiva segnalazioni automatiche agli organi di vigilanza territoriale, come chiarito nei vari aggiornamenti sulla manodopera edile degli ultimi anni.

L’impresa che non raggiunge le percentuali di congruità richieste riceve un invito alla regolarizzazione da parte della Cassa Edile o Edilcassa. Entro il termine di quindici giorni, il soggetto affidatario può produrre documentazione idonea a giustificare lo scostamento oppure procedere al versamento dei contributi mancanti per allinearsi ai parametri di settore. In assenza di tali azioni, l’irregolarità diventa definitiva e impone alla stazione appaltante l’esercizio del potere sostitutivo previsto dall’articolo 113 del Codice dei contratti pubblici.

L’amministrazione trattiene dal corrispettivo spettante all’appaltatore l’importo pari al debito contributivo emerso, provvedendo al versamento diretto agli enti preposti. Solo al termine di tale procedura si può procedere alla liquidazione dell’eventuale differenza residua. L’omissione di questa procedura di controllo espone il responsabile del procedimento a profili di responsabilità erariale, data la natura vincolata delle trattenute previdenziali negli appalti del 2026. Per le amministrazioni rimane comunque fondamentale saper consultare correttamente lo storico del DURC online per ricostruire la regolarità complessiva del fornitore. La verifica di congruità incide direttamente sulla qualificazione dell’operatore economico. Le indicazioni fornite dal-

l’ANAC evidenziano come la regolarità della manodopera sia un pilastro della legalità contrattuale, volta a contrastare il lavoro sommerso. È fondamentale notare che una congruità negativa non sanata si riflette sulla posizione assicurativa dell’impresa, precludendo successivamente il rilascio del DURC on-line ordinario

Appalti pubblici: indicazioni sulla corretta identificazione del CCNL

Con il Comunicato del Presidente n. 2, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fornito ulteriori precisazioni operative in ordine all’individuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro da applicare nell’ambito delle procedure di affidamento di appalti e concessioni. L’intervento si colloca nel quadro delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici, che impone alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti l’obbligo di indicare, sin dalla fase degli atti di gara e nella decisione di contrarre, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento.

In base alla disciplina vigente, il contratto collettivo individuato deve risultare in vigore per il settore e per l’ambito territoriale in cui le prestazioni sono eseguite, deve essere stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e deve presentare una stretta connessione con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione, anche quando tale attività sia svolta in via prevalente.

Nel fornire le proprie indicazioni, ANAC ha precisato che, tra i contratti collettivi riconducibili alle prestazioni oggetto dell’affidamento, la stazione appaltante è tenuta a selezionare quelli sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. A tal fine, occorre fare riferimento ai contratti collettivi presi in considerazione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella predisposizione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro. Qualora l’appalto riguardi un settore per il quale tali tabelle non siano disponibili, la stazione appaltante dovrà richiedere al medesimo Ministero l’indicazione del contratto collettivo applicabile sulla base delle informazioni in suo possesso.

L’obbligo di individuazione del contratto collettivo non trova, di regola, applicazione nei casi in cui non risulti pertinente rispetto alla natura dell’affidamento, come nei servizi di carattere intellettuale o nelle forniture prive di posa in opera. I criteri stabiliti dal Codice si applicano, per quanto compatibili, anche alle prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora esse raggiungano una soglia pari o superiore al trenta per cento della medesima categoria omogenea di attività rispetto all’oggetto principale del contratto.

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