Supplemento a Noi Artigiani n. 6 del 14 Febbraio 2026 Anno XXVII
Sicurezza nei luoghi di lavoro: attenzione alla nomina del preposto e all’obbligo di segnalazione
Nel sistema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il ruolo del preposto è diventato sempre più centrale, soprattutto dopo le modifiche introdotte dalla Legge 215/2021 e dall'Accordo Stato-Regioni 2025. Una sentenza dell’anno scorso della Corte di Cassazione (Penale, Sez. IV, 14 apr. 2025, n. 14443) ha riportato l’attenzione sull’obbligo di segnalazione delle situazioni di pericolo, confermandone il valore anche ai fini della responsabilità penale. L’articolo 19 del D.Lgs. 81/2008 impone al preposto l’obbligo di segnalare tempestivamente ai superiori (datore di lavoro o dirigente) qualsiasi condizione di pericolo rilevata durante l’attività lavorativa. Questo dovere, già presente nella normativa prima del 2021, è stato rafforzato dalla Legge 215, che ha introdotto l’obbligo di interrompere l’attività in caso di pericolo grave e imminente e di attivare i vertici aziendali per l’adozione delle misure necessarie. Il caso: la mancata segnalazione che è costata la vita a un lavoratore

colpa autonoma e diretta del preposto.
Le responsabilità restano anche al di fuori di situazioni straordinarie
Un ulteriore precedente (Cass. Pen., Sez. IV, 2 febbraio 2016, n. 4340) ha confermato la responsabilità di un preposto che non aveva segnalato quotidiane condizioni di rischio sul cantiere, legate alla mancanza di protezioni in uno scavo. Secondo la Corte, la ripetitività della prassi non esonera dalla responsabilità: anzi, impone una vigilanza costante e il dovere di segnalare anche condizioni già note, se non sono state risolte.
Cosa devono sapere imprenditori e datori di lavoro
• L’obbligo di segnalazione del preposto è attivo in ogni fase dell’attività, anche fuori dai momenti “straordinari”.
• La nomina del preposto deve essere accompagnata da formazione mirata e da una chiara attribuzione di compiti e responsabilità.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, un lavoratore è stato travolto e ucciso da un autocarro in un’area adibita a deposito materiali, non adeguatamente messa in sicurezza. La responsabilità del preposto è stata riconosciuta proprio per non aver segnalato ai superiori le criticità del sito, nonostante fosse a conoscenza della pericolosità dell’area e del tipo di operazioni in corso.
Secondo la Corte, l’obbligo del preposto non si limita alla mera vigilanza: egli ha il dovere di informare chi ha il potere di intervenire, affinché siano aggiornati il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e le misure di prevenzione. Una posizione di garanzia a tutela dei lavoratori
La giurisprudenza è chiara: anche in assenza di potere decisionale, il preposto ricopre una posizione di garanzia. È responsabile dell’informazione tempestiva sui pericoli, delle carenze strumentali e delle situazioni non conformi. L’omissione di questo obbligo, come nel caso analizzato, può configurare un reato grave come l’omicidio colposo.
La Corte ha respinto le difese dell’imputato secondo cui le responsabilità spettavano ai dirigenti, ribadendo che la mancata segnalazione di situazioni di rischio rappresenta una
• Le segnalazioni ricevute dai preposti devono essere documentate, gestite e tradotte in azioni concrete: aggiornamento del DVR, valutazione delle attrezzature, miglioramento delle procedure.
• La responsabilità penale può ricadere sul preposto in caso di omissioni, anche se il datore di lavoro o il dirigente non sono stati direttamente coinvolti.
La funzione di vigilanza e segnalazione del preposto rappresenta un pilastro del sistema di prevenzione. La sua azione tempestiva può evitare incidenti gravi e salvare vite.
Per questo è fondamentale che le imprese ne comprendano appieno il ruolo, prevedano percorsi formativi adeguati e adottino una gestione strutturata delle segnalazioni. Quali sono le sanzioni per la mancata nomina?
La mancata individuazione della figura del Preposto da parte di Datore di Lavoro e Dirigente è sanzionata dal D.Lgs. 81/08 ai sensi dell’art. 55 comma 5 lett. d) che prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per le violazioni di cui all’art. 18 comma 1 lett. b-bis).
Per informazioni e per una consulenza è sempre disponibile l’Ufficio Sicurezza di Confartigianato Imprese Rieti, tel. 0746218131 sicurezza@confartigianatorieti.it
Bonus Ristrutturazioni 2026: lavori, permessi, requisiti, aliquote
L’articolo 16-bis del TUIR costituisce l’ossatura normativa del Bonus Ristrutturazioni 2026, disciplinando la detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. La Legge di Bilancio ha ridefinito il perimetro dell’agevolazione, con la biforcazione delle aliquote basata sulla titolarità dell’immobile pur confermando il limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
Il meccanismo fiscale per il biennio 2025-2026 non è più univoco. La detrazione dall’IRPEF lorda viene calcolata in dieci quote annuali di pari importo ma la percentuale applicabile varia in funzione dei requisiti soggettivi del beneficiario. Il quadro aggiornato delle spettanze prevede quanto segue:
• detrazione al 50% (max 48.000 €) riservata ai titolari di diritto di proprietà o diritti reali (uso, usufrutto, abitazione) sull’unità adibita ad abitazione principale;
• detrazione al 36% (max 34.560 €) applicata a locatari, comodatari e soci di cooperative e familiari conviventi senza un diritto reale, pur utilizzando l’immobile come prima casa;
• le seconde case accedono esclusivamente all’aliquota del 36%, indipendentemente dal soggetto che sostiene la spesa;
• il decalage per redditi alti riduce il plafond detraibile per i nuclei con redditi superiori a 75.000 euro, secondo i coefficienti familiari previsti dalla Manovra.
Beneficiari delle detrazioni edilizie
L’agevolazione si estende a tutti i contribuenti assoggettati all’IRPEF, residenti o meno nel territorio dello Stato. Oltre ai proprietari, la normativa include tra i beneficiari anche chi detiene l’immobile e ne sostiene le spese, con le dovute distinzioni di aliquota.
Hanno diritto alla detrazione:
• familiari conviventi (coniuge, parenti entro il III grado, affini entro il II grado) e conviventi more uxorio, purché lo status risulti da certificazione anagrafica all’inizio dei lavori;
• promissario acquirente se immesso nel possesso dell’immobile e in presenza di un compromesso registrato prima dell’avvio delle opere;
• coniuge separato se assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
• futuro erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene, escludendo i casi in cui l’immobile ereditato venga locato o dato in comodato a terzi.
Lavori ammessi
Per gli interventi sulle singole unità abitative, il Bonus Ristrutturazioni scatta solo per opere classificate come manutenzione straordinaria, restauro o ristrutturazione edilizia. La manutenzione ordinaria (tinteggiatura, riparazioni) è esclusa se non fa parte di un intervento più ampio.
Rientrano tra le spese agevolabili:
• opere interne quali rifacimento bagni con rinnovo tubazioni, spostamento tramezzi, frazionamento o accorpamento unità, apertura nuove porte interne;
• sicurezza e antieffrazione come l’installazione di porte blindate, grate, casseforti a muro, fotocamere collegate a vigilanza, vetri antisfondamento;
• abbattimento barriere architettoniche per l’installazione di ascensori interni, montacarichi e piattaforme elevatrici;
• impianti tecnologici quali cablatura degli edifici, installazione di citofoni e videocitofoni, sostituzione componenti es-
senziali dell’impianto elettrico o idraulico;
• bonifica amianto e interventi volti a prevenire gli infortuni domestici (es. rilevatori di gas, vetri anti-infortunio).
Lavori condominiali sempre ammessi
Per le parti comuni degli edifici residenziali (art. 1117 c.c.), la detrazione spetta a ogni condomino in base alla quota millesimale anche per la manutenzione ordinaria.
L’elenco degli interventi condominiali detraibili include:
• riparazioni generiche di pavimenti, scale, tetti, lastrici solari, grondaie e intonaci;
• rifacimento facciate compresa la semplice tinteggiatura o il ripristino dei frontalini dei balconi (mantenendo materiali e colori);
• impiantistica comune come la riparazione del cancello elettrico, dell’antenna centralizzata o dell’illuminazione scale;
• alloggio del portiere e locali lavanderia o stenditoi comuni oggetto di riqualificazione.
Regole per condominio minimo e unico proprietario
La normativa tutela anche le casistiche senza amministratore.
Nel condominio minimo (fino a 8 condomini), i proprietari possono usare il codice fiscale di uno dei condomini per il bonifico, che deve però attestare la natura condominiale dei lavori. Analogamente, l’unico proprietario di un edificio con più unità distintamente accatastate ha diritto alla detrazione per i lavori sulle parti comuni.
Titoli abilitativi e sicurezza: CILA, SCIA e ASL
La regolarità amministrativa è pre-condizione per il bonus. A seconda della tipologia di intervento è necessario disporre del titolo edilizio corretto prima dell’inizio lavori.
Gli obblighi documentali e di sicurezza prevedono:
• CILA per manutenzione straordinaria “leggera” (spostamento tramezzi, bagni);
• SCIA per interventi su parti strutturali o restauro e risanamento conservativo;
• notifica preliminare ASL obbligatoria se in cantiere operano più imprese (anche non contemporanee) o se l’intervento supera i 200 uomini-giorno;
• DURC di congruità per lavori di importo pari o superiore a 70.000 euro, da verificare prima del saldo finale.
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Lavori in edilizia libera, VEPA e pergotende
Non tutti gli interventi detraibili richiedono la presentazione di una pratica edilizia (CILA o SCIA). Esiste una vasta categoria di opere, definita “attività edilizia libera” (DM 2 marzo 2018), che consente l’accesso al Bonus Ristrutturazioni o all’Ecobonus pur in assenza di titoli abilitativi, a condizione che l’intervento persegua finalità tecniche specifiche.
I principali lavori agevolabili in regime di edilizia libera includono:
• sicurezza e prevenzione illeciti quali l’installazione di porte blindate, grate, serrature di sicurezza, spioncini, casseforti a muro e impianti di allarme o videosorveglianza;
• impianti a fonti rinnovabili come l’installazione di pompe di calore (in sostituzione o integrazione) e impianti fotovoltaici domestici al di fuori dei centri storici;
• barriere architettoniche per la realizzazione di rampe esterne, servoscala o piattaforme elevatrici interne conformi al DM 236/89;
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che diventa il documento fiscale obbligatorio in questi casi: il contribuente deve sottoscrivere una dichiarazione in cui attesta la data di inizio lavori e la circostanza che l’intervento rientra tra quelli agevolabili.
Il vincolo dell’orientamento
L’installazione di vetrate panoramiche (VEPA) e schermature solari (pergotende) è ammessa in edilizia libera, ma per accedere alla detrazione fiscale è necessario rispettare requisiti tecnici stringenti, primo su tutti l’esposizione solare.
Le regole per la detraibilità prevedono:
• VEPA (Vetrate Panoramiche Amovibili) agevolabili al 50% solo se:
- sono completamente trasparenti e amovibili (prive di montanti fissi);
- non creano nuova volumetria né locali stabilmente riscaldati;
- agiscono come cuscinetto termico (serra solare) o miglio-
rano la sicurezza (vetri antisfondamento certificati);
• pergotende e schermature solari agevolabili solo se:
- rispettano l’orientamento Est-Sud-Ovest (sono tassativamente escluse le esposizioni a NORD, Nord-Est e NordOvest, in quanto non garantiscono risparmio energetico);
- sono marcate CE e possiedono un valore di trasmissione solare totale (gTot) ≤ 0,35;
- sono mobili e poste a protezione di una superficie vetrata esistente;
• esclusione verande fisse e qualsiasi struttura con infissi a tenuta che aumentino il volume abitabile (richiede il Permesso di Costruire e non rientra mai nell’edilizia libera).
Caldaie, ENEA e Bonus Mobili
Il regime 2026 esclude le caldaie a gas fossile dalle detrazioni, salvo i sistemi ibridi factory-made. Per tutti gli interventi che comportano risparmio energetico (infissi, coibentazioni, ibridi, fotovoltaico), è obbligatoria la comunicazione ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori.
Inoltre, l’accesso al Bonus Ristrutturazioni (se manutenzione straordinaria) traina il Bonus Mobili, permettendo la detrazione per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici (classe A+ o superiore) destinati all’immobile ristrutturato.
Checklist documentali e bonifico parlante
In caso di controllo (art. 36-ter DPR 600/73), il contribuente deve esibire la documentazione completa. Non basta la fattura: serve provare la “catena” di conformità.
I documenti da conservare obbligatoriamente sono:
• abilitazioni amministrative (CILA/SCIA) con ricevuta di deposito e protocollo;
• bonifico parlante con causale art. 16-bis TUIR, CF del beneficiario e P.IVA ditta;
• delibera assembleare e tabella di ripartizione millesimale per i lavori condominiali;
• ricevute IMU se dovute sull’immobile oggetto di intervento;
• dichiarazione di consenso del proprietario se i lavori sono effettuati dal detentore (inquilino/comodatario);
• ricevuta ENEA completa di codice CPID per gli interventi energetici.
FAQS (Fondo Artigianato Qualificazione e Sviluppo): un nuovo strumento di tutela e valorizzazione per gli imprenditori dell’edilizia
ANAEPA – Confartigianato Edilizia e le organizzazioni datoriali dell’artigianato e delle PMI dell’edilizia, insieme alle rappresentanze sindacali dei lavoratori, hanno siglato il Regolamento che dà piena operatività al Fondo Artigianato Qualificazione e Sviluppo (FAQS), previsto dall’ultimo rinnovo del CCNL Edilizia Artigianato. “Una misura importante voluta dal comparto dell’artigianato, che ha introdotto uno strumento innovativo e concreto di sostegno all’impresa”, dichiara il Presidente di ANAEPA Stefano Crestini. “Il Fondo è finalmente operativo e sarà in grado di supportare l’imprenditore anche nei momenti di vulnerabilità”. Il nuovo Regolamento introduce, infatti, una misura a sostegno degli imprenditori artigiani e delle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia che, a causa di malattia, infortunio o gravi patologie, si trovino temporaneamente impossibilitati a svolgere la propria attività, riconoscendo una diaria giornaliera pari a 80 euro per un massimo di 45 giorni all’anno. Accanto a questo sostegno economico, il Regolamento introduce anche un sistema di premialità legato alla rimodulazione dell’orario di lavoro e alla valorizzazione delle imprese che adottano comportamenti virtuosi, attraverso specifiche prestazioni riservate al lavoro straordinario.
La gestione del Fondo sarà affidata alle Edilcasse e alle Casse Edili territoriali, che avranno il compito di rendere operative le prestazioni e garantire un accesso semplice e uniforme su tutto il territorio nazionale.
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SCHEDA SINTETICA CORSO
IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (I.A.P.)
Soggetto attuatore: C.T.S. ACADEMY SRL
Finalità
Percorso formativo finalizzato al conseguimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.), destinato a rafforzare competenze gestionali, fiscali, normative, ambientali e tecnico- e finalizzato all adempimento degli obblighi formativi previsti dalla Misura 6.1 del PSR.
Destinatari e requisiti
Giovani agricoltori 18 41 anni (non compiuti)
Riservato esclusivamente ai beneficiari/richiedenti della Misura 6.1 del PSR (domanda di sostegno presentata, per la quale è necessario fornire il codice univoco).
Durata e modalità didattiche
Durata totale: 150 ore
Articolazione modalità mista:
o 60 ore FAD sincrona
o 90 ore in presenza, comprensive di 75 ore di teoria in aula, 8 ore di visite didattiche extraregionali e 7 ore di attività dimostrative sul campo
Numero partecipanti - 20 allievi per edizione.
Sede, Edizioni, FAD
Sede (progetto RI): Via Fratelli Sebastiani, 121 02100 Rieti (RI) 1 Edizione
Sede (progetto LT): Via Bruxelles, 57 04100 Latina (LT) 1 Edizione
Sede (progetto FR): Via Adige, 41 03100 Frosinone (FR) 2 Edizioni
Piattaforma FAD sincrona: http://fadsincrona2.elearningschool.it/
PROGRAMMA DEL CORSO
MODULO 1 Adempimenti fiscali, amministrativi e politiche agricole (30 ore)
PAC, PSR e Condizionalità
MODULO 2 Igiene e sicurezza sul lavoro tutela ambientale (30 ore)
Sicurezza aziendale e salute dei lavoratori: D.Lgs. 81/2008
Salvaguardia del territorio: D.Lgs. 150/2012 PAN
MODULO 3 Tematiche afferenti le Focus Area (90 ore)
Tematiche prioritarie (4):
N.1 - Capacità imprenditoriale, competitività, multifunzionalità e diversificazione
N.6 - Riduzione input energetici, fonti di energia rinnovabili
N.12 - Prevenzione erosione, promozione e difesa paesaggio rurale
N.14 - Tecnologie innovative per irrigazione e risparmio idrico
Tematiche secondarie (2):
N.32 - Tracciabilità, certificazione ed etichettatura produzioni agricole
N.33 - Diversificazione e multifunzionalità produttiva
Iscrizioni - Aperte fino al 23/03/2026 (salvo esaurimento posti).
Referenti: Stefano Manchia / Debora Faraglia Tel.: 3511636940 E-mail: info@ctsacademy.it