LE (PROSSIME) MODIFICHE AL CPB
Il 20.6.2024 è stato approvato dal CdM, in via preliminare, il Decreto contenente una serie di correttivi alla Riforma fiscale, ossia ai D.Lgs. attualmente in vigore. In particolare, con riferimento al Concordato Preventivo Biennale disciplinato dal D.Lgs. n. 13/2024 sono previste le novità di seguito esaminate.
MODIFICA TERMINE FORNITURA SOFTWARE CPB
Come disposto dallâart. 8, D.Lgs. n. 13/2024 entro lâ1.4 di ciascun anno, lâAgenzia mette a disposizione dei contribuenti / intermediari, appositi programmi informatici per lâacquisizione dei dati necessari per lâelaborazione della proposta di concordato. Per il 2024, il software è reso disponibile entro il 15.6. Il citato art. 8 è stato modificato dalla lett. a) del comma 1 dellâart. 3 del Decreto in esame, posticipando i predetti termini.
In particolare, è posticipato, a regime, dallâ1.4 al 15.4 il termine entro il quale lâAgenzia mette a disposizione i programmi informatici per lâacquisizione dei dati necessari per lâelaborazione della proposta di concordato. Il 15.6.2024 lâAgenzia ha rilasciato la ver. 2.0.0 del software âIl tuo ISAâ 2024 che consente di calcolare anche la proposta di CPB per il 2024 - 2025.
MODIFICA TERMINE ADESIONE PROPOSTA
Come disposto dallâart. 9, comma 3, D.Lgs. n. 13/2024 il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 30.6 (termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi / IRAP).
Per il primo anno di applicazione il termine di adesione è differito al 15.10.2024, ossia al termine previsto dallâart. 38, D.Lgs. n. 13/2024 per la presentazione del mod. REDDITI / IRAP 2024.
Il citato art. 9 è stato modificato ad opera della lett. b) del comma 1 dellâart. 3 del Decreto in esame, posticipando, a regime, il predetto termine di adesione.
In particolare, è posticipato dallâ30.6 al 31.7 ovvero entro lâultimo giorno del 7° mese successivo a quello di chiusura del periodo dâimposta per i soggetti con esercizio non coincidente con lâanno solare, il termine entro il quale il contribuente può aderire alla proposta.
Per il primo anno di applicazione (2024), il termine di adesione alla proposta è differito dal 15.10 al 31.10.2024, ossia
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al nuovo termine previsto dallâart. 11, D.Lgs. n. 1/2024 per la presentazione del mod. REDDITI / IRAP 2024.
In base al citato art. 11 infatti nel 2024 (con riferimento al periodo dâimposta in corso al 31.12.2023):
ď le persone fisiche, societĂ di persone / associazioni professionali ex art. 5, TUIR presentano la dichiarazione entro il 31.10 dellâanno successivo a quello di chiusura del periodo dâimposta;
ď i soggetti IRES, presentano la dichiarazione entro il decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo dâimposta.
INTRODUZIONE ULTERIORI CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CPB
Ai sensi dellâart. 11, D.Lgs. n. 13/2024, non possono accedere al CPB i soggetti per i quali sussiste una delle seguenti cause di esclusione:
ď omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in uno dei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato (ossia, 2023 - 2022 - 2021);
ď condanna per reati in materia di imposte sui redditi e IVA di cui al D.Lgs. n. 74/2000, false comunicazioni sociali ex art. 2621, C.c., riciclaggio / impiego di denaro, beni o utilitĂ di provenienza illecita / autoriciclaggio ex artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1, C.p.c., commessi
ď nei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato (2023 - 2022 - 2021).
La lett. c) del comma 1 dellâart. 3 del Decreto in esame, modificando il citato art. 11, introduce le seguenti 3 nuove cause di esclusione:
ď con riferimento al periodo dâimposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta (2023), aver conseguito, nellâesercizio dâimpresa / arti e professioni, redditi / quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito dâimpresa / lavoro autonomo. La nuova causa di esclusione trova applicazione, in particolare, nei confronti dei lavoratori autonomi che nel 2023 beneficiano del regime âdi favoreâ riservato ai c.d. âimpatriatiâ;
ď adesione, per il primo periodo dâimposta oggetto del concordato (2024), al regime forfetario (ossia, in caso di passaggio dal regime ordinario al regime forfetario nel 2024);
ď nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società è interessata da unâoperazione di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la societĂ di persone / associazione professionale di cui allâart. 5, TUIR è interessata da modifiche della compagine sociale.
MODIFICA DETERMINAZIONE REDDITO LAVORO AUTONOMO / IMPRESA
In caso di accettazione della proposta il contribuente deve dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi / IRAP relativa ai periodi dâimposta oggetto dello stesso.
Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato
Ai sensi dellâart. 15, D.Lgs. n. 13/2024, il reddito di lavoro autonomo proposto al soggetto è individuato con riferimento alle regole ordinarie di cui allâart. 54, comma 1, TUIR, senza considerare:
ď plusvalenze / minusvalenze di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1 del citato art. 54;
ď redditi / quote di redditi relativi a partecipazioni in societĂ di persone / associazioni professionali di cui allâart. 5, TUIR.
La lett. d) del comma 1 dellâart. 3 del Decreto in esame, integra il citato art. 15, modificando lâindividuazione del reddito di lavoro autonomo oggetto di CPB.
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In particolare, a seguito di tale modifica, il reddito di lavoro autonomo proposto è individuato senza considerare anche i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali di cui al comma 1-quater del citato art. 54.
Il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonchĂŠ i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali e i redditi derivanti dalle predette partecipazioni determina una corrispondente variazione del reddito concordato.
Reddito dâimpresa oggetto di concordato
Ai sensi dellâart. 16, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 13/2024, il reddito dâimpresa proposto al soggetto è individuato con riferimento alle regole ordinarie, a seconda della tipologia di contabilitĂ adottata (ordinaria / semplificata), senza considerare:
ď plusvalenze / sopravvenienze attive, nonchĂŠ minusvalenze / sopravvenienze passive (lett. a);
ď redditi / quote di redditi relativi a partecipazioni in societĂ di persone / associazioni professionali di cui allâart. 5, TUIR, ovvero in societĂ / enti di cui allâart. 73, comma 1, TUIR (lett. b).
La lett. e) del comma 1 dellâart. 3 del Decreto in esame integra la citata lett. a) prevedendo che ai fini della determinazione del reddito dâimpresa proposto al soggetto non vanno considerate anche le perdite su crediti di cui allâart. 101, TUIR.
Inoltre, sostituendo la citata lett. b), è previsto che il reddito dâimpresa sia individuato senza considerare utili / perdite derivanti da partecipazioni in societĂ di persone / associazioni professionali di cui allâart. 5, TUIR, o in societĂ di capitali trasparenti di cui allâartt. 115 e 116, TUIR, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da societĂ ed enti di cui allâart. 73, comma 1, TUIR (spa, srl, ecc.). Ai fini dellâindividuazione di questi ultimi, si applicano le regole ordinarie contenute negli artt. 59 e 89, TUIR.
Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti, nonchĂŠ gli utili / perdite derivanti dalle predette partecipazioni determinano una corrispondente variazione del reddito concordato.
Le perdite fiscali conseguite nei periodi dâimposta precedenti riducono il reddito in base alle disposizioni contenute negli artt. 8 e 84, TUIR
MODIFICA DETERMINAZIONE ACCONTI
La lett. g) del comma 1 dellâart. 3 del Decreto in esame modifica la modalitĂ di determinazione degli acconti prevedendo che, lâacconto IRPEF / IRES / IRAP relativo ai periodi dâimposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi / valore della produzione netta concordati.
Per il 2024 (primo anno di adesione al CPB):
ď se lâacconto IRPEF / IRES è determinato sulla base dellâimposta relativa al 2023 (metodo storico), è dovuta una maggiorazione pari al 15% della differenza (positiva) tra il reddito concordato e quello dâimpresa / lavoro autonomo 2023, rettificato in base agli artt. 15 e 16, D.Lgs. n. 13/2024.
ď se lâacconto IRAP è determinato sulla base dellâimposta relativa al 2023 (metodo storico), è dovuta una maggiorazione pari al 3% della differenza (positiva) tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il 2023, rettificato in base allâart. 17, D.Lgs. n. 13/2024.
ď se lâacconto è determinato sulla base dellâimposta relativa al 2024 (metodo previsionale), la seconda rata dellâacconto è calcolata quale differenza tra lâacconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. SEGUE âşâşâş
INTRODUZIONE ULTERIORI CAUSE DI CESSAZIONE DAL CPB
Ai sensi dellâart. 21, D.Lgs. n. 13/2024 il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo dâimposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:
ď modifica dellâattivitĂ esercitata nel biennio concordatario rispetto a quella del periodo dâimposta
ď precedente, salvo che per la nuova attivitĂ sia prevista lâapplicazione dello stesso ISA;
ď cessazione dellâattivitĂ .
La lett. h) del comma 1 dellâart. 3 del Decreto in esame, modificando il citato art. 21, introduce le seguenti 2 nuove cause di cessazione del concordato:
ď adesione al regime forfetario;
l
ď a società è interessata da unâoperazione di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la societĂ di persone / associazione professionale di cui allâart. 5, TUIR è interessata da modifiche della
DECADENZA DAL CPB
La lett. i) del comma 1 dellâart. 3 del Decreto in esame, modificando lâart. 22, D.Lgs. n. 13/2024, prevede che in caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte / contributi determinati tenendo conto del reddito e del VAP IRAP concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.
NOVITĂ CPB CONTRIBUENTI FORFETARI
MODIFICA DETERMINAZIONE ACCONTO 2024
La lett. m) del comma 1 dellâart. 3 del Decreto in esame modifica la modalitĂ di determinazione dellâacconto 2024.
In generale (a regime) lâacconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi dâimposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati.
Per il 2024:
ď vse lâacconto è determinato sulla base dellâimposta relativa al 2023 (metodo storico), è dovuta una maggiorazione pari al 12% (4% in caso di ânuova iniziativaâ) della differenza (positiva) tra il reddito concordato e quello dâimpresa / lavoro autonomo 2023.
ď se lâacconto è determinato sulla base dellâimposta relativa al 2024 (metodo previsionale), la seconda rata dellâacconto è calcolata quale differenza tra lâacconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
âşâşâş CONSULENZA DEL LAVORO
a cura di Arianna Fabbri
Inserimento al lavoro: specifiche sul Tirocinio e sul contratto di Apprendistato
Il tirocinio e lâapprendistato sono due forme contrattuali molto diffuse come primo approccio dâinserimento al lavoro soprattutto per i giovani alle prime esperienze lavorative. Entrambe le tipologie hanno come obiettivo quello di formare la persona e permettergli di acquisire e/o consolidare competenze che facilitino lâingresso nel mercato del lavoro ma, mentre lâapprendistato è un vero e proprio contratto di lavoro dipendente, il tirocinio è un periodo di orientamento svolto in un contesto lavorativo allo scopo di inserire i giovani nel modo del lavoro.
Molto spesso tirocinio e apprendistato vengono utilizzati in successione proprio per inserire gradualmente in azienda i giovani.
Vediamo nello specifico le caratteristiche distintive di entrambi.
TIROCINIO
I tirocini rappresentano un importante strumento per favorire lâincontro tra domanda e offerta di lavoro, offrendo ai giovani (e non solo) unâesperienza formativa preziosa per il loro futuro professionale e alle aziende lâopportunitĂ di individuare e valorizzare i giovani talenti.
Esistono due tipologie principali di tirocini: i tirocini curricolari rivolti a studenti che frequentano un percorso di istruzione o formazione (scuole, universitĂ , enti di formazione accreditati) ed i tirocini extracurricolari.
I tirocini extracurricolari/formativi possono essere conclusi con:
ď minorenni (17 anni), purchĂŠ diplomati o qualificati (Assolvimento Obbligo di istruzione e formazione professionale);
ď persone senza limiti di etĂ con o senza titolo di studio (diploma/laurea/qualifica).
Per poter attivare il tirocinio è necessario che la persona:
ď abbia assolto allâobbligo scolastico;
ď non sia giĂ qualificata o abilitata nella stessa professione;
ď non abbia lavorato negli ultimi 2 anni nella stessa azienda con qualunque contratto ad eccezione del lavoro accessorio;
ď non abbia giĂ svolto un tirocinio nella stessa azienda.
SEGUE âşâşâş
Lâattivazione avviene tramite una convenzione tra il soggetto promotore (ente formativo accreditato) ed il soggetto ospitante (azienda) che viene corredata da un piano formativo individualizzato, nel quale vengono definiti gli obiettivi, le attivitĂ e le modalitĂ di valutazione del tirocinio.
Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è affiancato da due figure chiave:
ď Tutor del soggetto promotore: Guida il tirocinante nellâorientamento formativo e professionale.
ď Tutor del soggetto ospitante: Favorisce lâinserimento del tirocinante nel contesto lavorativo e ne monitora lâattivitĂ .
Al termine del tirocinio, viene rilasciata al tirocinante unâattestazione che documenta le competenze acquisite. Il tirocinio ha una durata minima di 2 mesi e massima di 6, se attivato con persone svantaggiate e/o disabili è possibile avere una durata maggiore.
La Regione Emilia Romagna ha fissato una indennitĂ minima mensile pari a 450⏠che può essere elevata anche a 800/850 ⏠a discrezione dellâazienda ospitante) da riconoscere al tirocinante e che potrĂ essere proporzionalmente ridotta solo nel caso in cui il tirocinante non superi il 70% delle presenze del mese di riferimento. Ai tirocinanti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di lavoro, lâazienda ospitante ha la facoltĂ di erogare lâindennitĂ cumulabile con lâammortizzatore anche oltre i 450âŹ. Al tirocinante percettore e titolare di un contratto non è dovuta lâindennitĂ o comunque fino alla concorrenza dellâindennitĂ minima.
Come giĂ anticipato sopra, al termine del tirocinio sarĂ possibile per lâazienda procedere allâassunzione del lavoratore a tempo determinato o indeterminato anche con un contratto di apprendistato.
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Lâapprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato allâinserimento lavorativo e alla formazione professionale dei giovani. Possono essere assunti con tale tipologia di contratto, in tutti i settori di attivitĂ , pubblici e privati, i soggetti di etĂ compresa tra i 18 e i 29 anni. Per chi è in possesso di una qualifica professionale, il contratto può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di etĂ .
La durata del contratto di apprendistato varia in base al settore e alla qualifica professionale da conseguire, ma in genere non può superare i 3 anni ad eccezione del settore artigiano dove la durata massima può arrivare fino ai 5 anni.
Per i datori di lavoro che svolgono la propria attivitĂ in cicli stagionali, i CCNL stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piĂš rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalitĂ di utilizzo e svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.
La caratterista principale del contratto di apprendistato è la formazione: lâente di formazione redige un Piano Formativo Individuale in base alla mansione che dovrĂ acquisire il lavoratore.
In tale Piano Formativo, oltre ad essere specificate in maniera dettagliata le competenze che dovrĂ acquisire lâapprendista, vengono individuati anche un tutor formativo ed un tutor aziendale. Il tutor formativo (tutor designato dallâEnte di Formazione prescelto) assiste lâapprendista nel rapporto con lâistituzione formativa, monitora lâandamento del percorso e interviene nella valutazione iniziale, intermedia e finale del periodo di apprendistato mentre il tutor aziendale (che può essere il titolare, un socio od anche un dipendente qualificato che svolge la mansione per la quale lâapprendista sarĂ formato) ha il compito di favorire lâinserimento dellâapprendista nellâimpresa, affiancarlo e assisterlo nel percorso di formazione interna, trasmettergli le competenze necessarie allo svolgimento delle attivitĂ lavorative ed, in collaborazione con il tutor formativo, fornisce allâistituzione formativa ogni elemento atto a valutare le attivitĂ dellâapprendista e lâefficacia dei processi formativi.
Alla formazione per lâacquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, che avviene in azienda in funzione del profilo professionale stabilito e secondo quanto previsto dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi, si affianca la formazione in aula per lâacquisizione di competenze di base e trasversali, che tiene conto
SEGUE âşâşâş
dellâetĂ , del titolo di studio e delle competenze dellâapprendista e che viene svolta per un monte ore complessivo che può variare dalle 40 ore alle 120 ore di formazione per la durata del triennio.
Il contratto di apprendistato, in ragione dellâonere formativo, prevede una notevole riduzione dei contributi previdenziali pur garantendo al giovane una tutela simile a quella degli altri lavoratori dipendenti. Di seguito si evidenzia la specifica dei contributi in base anche al settore di appartenenza dellâazienda:
Fino a 9 dipendenti
9 dipendenti
Il beneficio contributivo previsto delâ11,61% sarĂ mantenuto per un ulteriore anno in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione.
Inoltre è previsto un totale sgravio anche dei premi assicurativi INAIL, rimanendo comunque il lavoratore assicurato in caso di infortunio o malattia professionale.
La retribuzione dellâapprendista viene stabilita dal CCNL applicato in azienda ed è sempre fissata in misura inferiore a quella dei lavoratori giĂ qualificati nella mansione per la quale lâapprendista verrĂ formato per poi aumentare gradualmente nel corso del periodo formativo in relazione alla professionalitĂ crescente del lavoratore.
Esiste la possibilitĂ di stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante, senza limiti di etĂ , con lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione allo scopo di qualificare o riqualificare tali lavoratori.
Questa particolare tipologia di apprendistato, a differenza di quella prevista per i giovani tra i 18 e i 29 anni, non prevede la possibilitĂ di recesso al termine del periodo formativo configurandosi pertanto come una tipologia contrattuale a tempo indeterminato a tutti gli effetti.
Il regime contributivo dei lavoratori assunti con questa ultima forma di apprendistato è il medesimo previsto dalla disciplina vigente per le assunzioni ordinarie in apprendistato professionalizzante, sopra riportato, ma è esclusa la possibilità di conservare i benefici contributivi in capo al datore di lavoro e al lavoratore per i 12 mesi successivi al termine del periodo di formazione.