Guida al versamento della tassa Libri Sociali 2026
Le società di capitali (S.p.A., S.r.l. e S.A.p.A.) sono tenute a versare la tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali entro il termine perentorio del 16 marzo 2026. L’obbligo sussiste anche per le società in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali, a patto che permanga l’obbligo di tenuta dei libri sociali secondo il Codice Civile. Se una società si è costituita a fine 2025 deve pagare per l’anno di costituzione ma deve anche effettuare nuovamente la quota per il 2026 entro il 16 marzo. Diversamente, se la società sposta la sede legale dopo il versamento, non è richiesto un nuovo pagamento. Per le società costituite dopo il 1° gennaio 2026, il primo versamento va eseguito esclusivamente tramite bollettino postale sul c/c/p n. 6007.
L’importo da versare è calcolato forfettario in base al capitale sociale o fondo di dotazione esistente al 1° gennaio 2026:
Capitale Sociale all’1.1.2026 pari o inferiore a €. 516.456,90
Tassa Annuale Dovuta € 309,87
Capitale Sociale all’1.1.2026 superiore a €. 516.456,90
Tassa Annuale Dovuta €. 516,46
Aumenti o riduzioni di capitale avvenuti dopo il 1° gennaio non influenzano la tassa del 2026, ma avranno effetto solo dal 2027.
Sono esonerati dal versamento annuale forfettario:
Cooperative e Mutue Assicuratrici: Pagano invece una tassa di concessione governativa di € 67 ogni 500 pagine in sede di vidimazione.
Consorzi che non hanno forma di società consortile.
Società fallite e Società Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro (ONLUS incluse) Il versamento ordinario si effettua con il Modello F24 nella sezione “Erario” utilizzando il codice tributo 7085 e indicando l’anno 2026. È consentita la compensazione con crediti d’imposta disponibili (es. credito IVA 2025). In caso di compensazione con saldo finale “a zero”, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. In caso di ritardo o omissione del versamento, la sanzione ordinaria è pari al 25% dell’importo.
Tuttavia, è possibile regolarizzare la posizione tramite il ravvedimento con sanzioni ridotte:
Entro 14 giorni: sanzione dello 0,0833% per ogni giorno di ritardo. SEGUE
Dal 15° al 30° giorno: sanzione fissa dell’1,25%.
Entro 1 anno: sanzione del 3,125%.
Oltre alla sanzione (da versare con Modello F23, codice tributo 678T), vanno corrisposti gli interessi di mora (1,6% annuo dal 2026) calcolati sui giorni di effettivo ritardo e versati cumulativamente alla tassa con il Modello F24.
LIMITI ALLA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DEI CREDITI
La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, art. 1, comma 116) ha modificato in modo restrittivo il precedente assetto normativo per dare attuazione alla Riforma 1.12 del PNRR (“Riforma dell’amministrazione fiscale”).
Il divieto era stato introdotto originariamente con la Legge di Bilancio 2024, che fissava la soglia a 100.000 euro. La Legge di Bilancio 2026 (Art. 1, comma 116) ha dimezzato tale soglia portandola a 50.000 euro. Il limite di 50.000 euro non è una semplice cifra forfettaria, ma il risultato di una somma specifica di carichi affidati all’Agente della Riscossione (AdER).
Rientrano nel conteggio per il raggiungimento della soglia, oltre alle imposte, un perimetro di debiti molto vasto:
Imposte Erariali e Accessori: Include imposte dirette (IRPEF, IRES), IVA, imposta di registro e altre imposte indirette
Sanzioni e Interessi: Le sanzioni e gli interessi di pre-ruolo concorrono alla soglia, mentre sono espressamente esclusi gli interessi di mora e gli oneri/compensi di riscossione
Atti di Recupero Crediti: per crediti inesistenti o non spettanti.
La norma non distingue tra ruoli ordinari o straordinari, né tra iscrizioni a titolo definitivo o provvisorio. Il debito concorre alla soglia solo se presenta contemporaneamente queste caratteristiche:
1) Termine di pagamento scaduto: Per le cartelle di pagamento, si guarda alla data indicata nella notifica; per gli accertamenti esecutivi (D.L. 78/2010), il debito rileva di norma dopo 30 giorni dalla scadenza del termine ultimo per il pagamento.
2) Assenza di Sospensioni: In caso di ricorso, se il contribuente impugna un accertamento esecutivo, l’importo dovuto a titolo provvisorio (ai sensi dell’art. 15 DPR 602/73) concorre comunque alla soglia, a meno che non intervenga un provvedimento di sospensione giudiziale o amministrativa.
3) Assenza di Rateazioni: Le somme non rilevano se sono oggetto di piani di rateazione e il contribuente paga regolarmente le rate ma se si verifica la decadenza dal piano (mancato pagamento di un numero critico di rate), l’intero debito residuo rientra immediatamente nel calcolo della soglia. In caso di adesione alla definizione agevolata (Rottamazione Quinquies carichi 2000-2023), l’importo non rileva se i pagamenti sono regolari. Tuttavia, la decadenza è più severa: avviene con il mancato o insufficiente pagamento di due rate (anche non consecutive) o dell’ultima rata del piano.
Tipologie di Crediti e Divieti Specifici
Una volta superata la soglia di 50.000 euro di debiti scaduti, scatta un’inibizione (blocco totale) che riguarda la cosiddetta “compensazione orizzontale o esterna” (tra tributi di natura diversa) nel modello F24 e colpisce:
Crediti Erariali: IVA, IRES, IRPEF, ecc.
Crediti Agevolativi: Ricerca e Sviluppo, investimenti nel Mezzogiorno, Industria 4.0 (beni strumentali nuovi) e persino il credito “caro petrolio” per autotrasportatori.
Bonus Edilizi: Anche i crediti derivanti da ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche sono bloccati.
SEGUE ›››
La norma (richiamando l’art. 17 c. 2 lett. e, f, g del D.Lgs 241/97) esclude espressamente dal divieto i crediti previdenziali e assistenziali:
Contributi previdenziali di titolari di posizione assicurativa e quote associative.
Contributi previdenziali e assistenziali dovuti da datori di lavoro e committenti (co.co.co.).
Premi per l’assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali (INAIL).
Questi crediti sono sempre compensabili ma non possono essere esposti nello stesso modello F24 insieme a crediti “bloccati”. La facoltà di compensare viene ripristinata nel momento in cui il debito scende a un valore pari o inferiore a 50.000 euro. Questo può avvenire tramite pagamento, sospensione o nuova rateazione.
Un chiarimento fondamentale riguarda la compensazione “stessa imposta”: in questo caso, ad esempio, è possibile utilizzare un credito IVA per pagare un debito IVA a ruolo (anche se sopra soglia), perché questo riduce il debito specifico. Non è invece possibile fare compensazioni “incrociate”(es. credito IRPEF per debito IVA) per scendere sotto la soglia, poiché ciò vanificherebbe la logica stessa del divieto.
Differenze tra il Blocco dei 1.500€ e quello dei 50.000€
È fondamentale non confondere le due norme ancora vigenti:
Art. 31 D.L. 78/2010 (Soglia 1.500€): Riguarda solo i crediti erariali e il blocco opera solo fino a “concorrenza” del debito impedendo di compensare crediti erariali (e solo quelli) fino a quando non si estingue il debito erariale equivalente.
Art. 37 D.L. 223/2006 (Soglia 50.000€): È un blocco molto più ampio che inibisce la compensazione di crediti di qualsiasi natura (anche agevolativi) per l’intero ammontare, non solo fino a concorrenza del debito.
Obbligo Servizi Telematici
Dal 1° luglio 2024, tutti i modelli F24 con compensazioni di qualsiasi natura (anche parziali o “verticali” se esposte in F24) devono essere inviati esclusivamente tramite i sistemi Entratel o Fisco on line dell’Agenzia delle Entrate.
IL NUOVO REGIME DELLE PLUSVALENZE DI BILANCIO
La riforma, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) riscrivendo l’art. 86 del TUIR, segna una discontinuità netta con il passato. Infatti per tutte le operazioni perfezionate dal periodo d’imposta 2026, l’intero ammontare della plusvalenza concorre a formare il reddito nell’esercizio di realizzo.
In ambito oggettivo, la stretta riguarda tutti i beni strumentali, sia materiali (macchinari, impianti, immobili) che immateriali (brevetti, marchi), anche se non iscritti in bilancio. Scompare il requisito triennale: possedere un bene per 3 anni era la “chiave” per accedere alla rateizzazione. Dal 2026, per i singoli beni, la tassazione è immediata e integrale nell’esercizio di realizzo, indipendentemente dalla durata del possesso. In precedenza, questo limite serviva a distinguere le scelte strutturali da quelle speculative. L’obiettivo dichiarato è l’anticipazione del gettito erariale e la semplificazione del sistema, a discapito però della sostenibilità finanziaria delle imprese. Non tutte le diluizioni temporali sono state cancellate. Restano in vigore quelle abbinate a operazioni ritenute “strutturali”.
Cessione di Aziende o Rami d’Azienda
Requisito: Possesso minimo di 3 anni.
Modalità: Si può ancora scegliere tra tassazione immediata o in quote costanti nell’esercizio di realizzo e nei successivi, per un massimo di 5 anni totali.
SEGUE ›››
Vincolo Formale: L’opzione deve risultare dalla dichiarazione dei redditi. Se la dichiarazione viene omessa, la plusvalenza decade dal beneficio e viene tassata tutta subito.
Comparto Sportivo Professionistico
Plusvalenze da diritti prestazioni: La rateizzazione è ammessa se i diritti sono detenuti da almeno 2 anni.
Regola del “denaro contante”: Per gli atleti, la rateizzazione è valida solo sulla quota incassata in denaro. Se parte del prezzo è regolata con scambi di atleti (permute), quella parte della plusvalenza va tassata immediatamente.
Ricalcolo “virtuale” degli acconti
Questo è l’aspetto più critico per la liquidità aziendale immediata. Per calcolare gli acconti 2026 con il metodo storico, le imprese non possono usare semplicemente l’imposta pagata nel 2025 ma devono ricalcolare l’imposta del 2025 come se le plusvalenze realizzate in quell’anno (e magari rateizzate) fossero state tassate interamente.
Individuazione del Periodo di Competenza (Art. 109 TUIR)
Per evitare che le imprese “spostino” le vendite per sfuggire alla norma, i criteri di imputazione temporale sono centrali per l’applicazione della nuova norma:
Per i Beni Mobili si guarda il momento di consegna o spedizione (non rilevano eventuali patti di riservato dominio).
Per Immobili e Aziende conta la data dell’atto (rogito), o il momento successivo in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà.
Per Sopravvenienze e Indennizzi la plusvalenza si considera realizzata quando il diritto al risarcimento è certo (es. delibera dell’assicurazione).
In sintesi:
Prima della Riforma Dopo la Legge di Bilancio 2026 La tassazione seguiva i flussi di cassa delle rate (massimo 5) e il possesso del bene per almeno tre anni garantiva un vantaggio fiscale. Ora la tassazione è slegata dall’incasso: si paga tutto subito anche se il contribuente paga a rate e il possesso triennale è irrilevante per i singoli beni. Gli acconti erano prevedibili
basandosi sul passato. Gli acconti 2026 subiscono un “gonfiamento” artificiale dovuto al ricalcolo.
DICHIARAZIONE IVA 2026 - VERSAMENTO DEL SALDO
La dichiarazione annuale IVA deve essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce (art. 8 co. 1 del DPR 322/98).
Di conseguenza, la dichiarazione IVA relativa all’anno 2025 deve essere presentata:
a decorrere dall’1.2.2026;
entro il 30.4.2026.
Occorre invece inviare il modello entro lunedì 2.3.2026 (tenuto conto che il 28.2.2026 cade di sabato), se ci si intende avvalere della facoltà di comunicare con la dichiarazione annuale (quadro VP) i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2025.
VERSAMENTO DEL SALDO IVA
Il versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale deve essere effettuato entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento e non è dovuto se l’importo non supera 10,33 euro. L’importo minimo da versare è quindi pari a 11 euro. In alternativa alla scadenza ordinariamente prevista, i soggetti passivi IVA possono avvalersi del differimento del termine al 30 giugno. In tal caso la somma da versare deve essere maggiorata degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2026 (quindi con una maggiorazione pari all’1,6%).
Al pari del versamento delle imposte sui redditi, il versamento del saldo IVA può essere ulteriormente differito al 30.07.2026 ovvero al 30° giorno successivo rispetto al termine di pagamento senza maggiorazione delle imposte sui redditi.
In tal caso, all’importo dovuto (al netto di eventuali compensazioni), va applicata un’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, ai sensi dell’art. 17 comma. 2 del DPR 435/2001).
La maggiorazione complessiva sarà quindi pari al 2,0064%.
Riepilogando, il saldo IVA 2025 può essere versato entro:
il 16.3.2026 (termine ordinario);
il 30.6.2026, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di Mese successivo al termine ordinario (quindi maggiorazione pari all’1,6%);
il 30.7.2026 (30° giorno successivo al 30.6.2026), con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulla precedente (maggiorazione complessiva pari quindi al 2,0064%).
SOGGETTI “NON SOLARI” AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
A seguito dell’abolizione della dichiarazione unificata, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti passivi IVA che hanno un esercizio, ai fini delle imposte dirette, non coincidente con l’anno solare, possono versare il saldo IVA entro il 30 giugno / 30 luglio, in quanto l’IVA ha sempre un periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
OPZIONE PER LA RATEIZZAZIONE
II saldo dell’IVA può essere rateizzato in rate mensili di pari importo. La prima rata deve essere pagata il giorno stabilito per il versamento in unica soluzione. Le rate successive scadono sempre il giorno 16 di ciascun mese. Il numero delle rate mensili è scelto dal contribuente, tenendo però conto che il versamento rateale deve concludersi entro il 16 dicembre.
Il Numero massimo delle rate non può quindi essere superiore a:
10 rate, per i pagamenti iniziati entro il 16.3.2026;
7 rate, per i pagamenti iniziati entro il 30.6.2026;
6 rate, per i pagamenti iniziati entro il 30.7.2026.
Interessi dovuti per la rateizzazione
L’opzione per la rateizzazione comporta la corresponsione degli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile) calcolati conteggiando, in base al calendario commerciale, il numero di giorni che intercorrono tra la scadenza della prima rata e le successive. Gli interessi per il versamento rateale si calcolano fino al termine legale di scadenza della rata successiva, senza considerare l’eventuale differimento al primo giorno lavorativo successivo se tale termine cade di sabato o di giorno festivo.
››› CREAZIONE E CONSULENZA D’IMPRESA
a cura di Paolo Liverani