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Essere Impresa supplemento febbraio 2025

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ESSERE IMPRESA SUPPLEMENTO

IL SOMMARIO

CONSULENZA FISCALE: Iperammortamento, vincoli e adempimenti; le novità sulle detrazioni edilizie.

Da pag. 2

CONSULENZA DEL LAVORO: Le regole del collocamento obbligatorio.

A pag. 10

FEBBRAIO

02 20 26

››› CONSULENZA FISCALE

a cura di Francesco Bandini

IPERAMMORTAMENTO 2026 - 2028: vincoli e adempimenti

Il nuovo iperammortamento, che ha sostituito i crediti di imposta “Industria 4.0” e “Transizione 5.0”, è un’agevolazione finalizzata a incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi per la trasformazione tecnologica e digitale e l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Le modalità attuative dovranno essere definite con apposito decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in accordo col Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Caratteristiche Principali

L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 e possono beneficiarne i titolari di reddito d’impresa residenti e le stabili organizzazioni di non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, settore, dimensione o regime contabile. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali. Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano per oggetto gli stessi beni, a condizione che il beneficio non copra le medesime quote di costo sostenuto. I beni ammissibili sono quelli elencati negli allegati IV e V, interconnessi al sistema aziendale e prodotti nell’Unione Europea o nei paesi SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Sono inoltre ammessi i beni materiali per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, con specifici requisiti di origine ed efficienza per i moduli fotovoltaici.

Modalità

Non si tratta di un credito d’imposta. L’agevolazione consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione del bene a fini della determinazione di maggiori quote d’ammortamento o di canoni leasing. Le maggiori quote sono deducibili ai fini fiscali IRES e IRPEF ma non IRAP. La percentuale di maggiorazione del costo è progressiva in base all’importo dell’investimento:

 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro.

 100% per investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

 50% per investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Adempimenti e Vincoli

L’accesso al beneficio richiede il rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro e degli obblighi contributivi previdenziali. Per i beni materiali e quelli destinati all’autoproduzione di energia (tranne specifici moduli fotovoltaici),

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è richiesto un certificato di origine o una dichiarazione del produttore. È necessaria la trasmissione telematica di comunicazioni preventive, di conferma e di completamento tramite una piattaforma gestita dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici). La comunicazione di conferma deve indicare data e importo del pagamento dell’acconto del 20% del costo di acquisto e non può avere per oggetto investimenti di importo superiore a quelli della comunicazione preventiva. La comunicazione di completamento deve essere presentata al completamento dell’investimento e comunque non oltre il 15 novembre 2028. La documentazione relativa alle caratteristiche tecniche e l’interconnessione dei beni (Allegati IV e V) devono essere comprovate da una perizia asseverata (o dichiarazione del legale rappresentante per beni sotto i 300.000 €).

In sintesi:

 Gli investimenti in beni materiali e immateriali (Allegati IV e V) richiedono la certificazione dell’origine UE/SEE e perizia tecnica.

 Gli investimenti in fonti rinnovabili per autoconsumo oltre alla certificazione di origine e alla perizia tecnica, richiedono il rispetto di specifici requisiti di dimensionamento dell’impianto (producibilità massima 105% del fabbisogno).

 Il GSE, dopo il controllo formale della documentazione inviata, entro dieci giorni comunica l’esito positivo ovvero la documentazione da integrare.

 La fruizione del beneficio non viene meno in caso di cessione o delocalizzazione se l’impresa sostituisce il bene con uno analogo o superiore nello stesso periodo d’imposta.

LEGGE DI BILANCIO 2026: LE NOVITÀ SULLE DETRAZIONI PER

INTERVENTI EDILIZI

La legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (legge di Bilancio 2026), all’articolo 1, comma 22, proroga per tutto l’anno 2026 il regime fiscale più favorevole, previsto fino all’anno 2025 dalla precedente legge di Bilancio, con riferimento agli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico (ecobonus) agli interventi di ristrutturazione edilizia, e a quelli in materia antisismica (sismabonus); viene altresì prorogato per il solo anno 2026, alle medesime condizioni dell’anno 2025, il cosiddetto bonus mobili.

Nessuna novità, nella legge di Bilancio 2026, in materia di Superbonus, la cui disciplina fiscale rimane allineata alle disposizioni, per il 2026, introdotte dal D.L. 95/2025.

LA MISURA “BASE” DELLE DETRAZIONI

La misura “base” della detrazione per interventi edilizi, stabilita dal TUIR nell’aliquota del 36%, con limite di spesa pari a 48.000 euro, è ridotta al 30% dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2033.

Su tale disposizione si innesta la “finestra” temporale del triennio 2025-2027 con benefici più elevati nell’aliquota e nel limite di spesa agevolabile, seppure differenziati tra abitazione principale e non.

ECOBONUS

L’articolo 1, comma 22, lett. a), legge di Bilancio 2026, intervenendo sull’articolo 14, comma 3-quinquies, D.L. 63/2013, estende anche al 2026 la più elevata misura della detrazione già riconosciuta sugli interventi di riqualificazione energetica per lo scorso anno.

Pertanto, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, sugli interventi di riqualificazione energetica previsti dall’articolo 14 D.L. n. 63/2013, spetta la detrazione con le seguenti misure:

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 36% per il 2026, elevata al 50% per l’abitazione principale del proprietario o del titolare di diritti reali di godimento;

 30% per il 2027, elevata al 36% per l’abitazione principale del proprietario o del titolare di diritti reali di godimento.

Rimangono invariati i tetti di spesa oggi vigenti e la ripartizione in 10 quote annuali.

Espressamente escluse dall’agevolazione le spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Come chiarito con la circolare n. 8/E/2025, rientrano in tale esclusione le caldaie a condensazione e i generatori di aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili.

Rimangono agevolati:

 i microcogeneratori, anche se alimentati da combustibili fossili;

 i generatori a biomassa (disciplinati dal D.lgs. 199/2021);

 le pompe di calore ad assorbimento a gas;

 i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.

Essendo l’aliquota “maggiorata” (50% per il 2026 e 36% per il 2027) riservata alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento, le imprese (soggetti IRES e soggetti IRPEF, per tutte le tipologie di immobili) possono beneficiare delle agevolazioni soltanto con aliquota ordinaria del:

 36% se le spese sono sostenute nel 2026;

 30% se le spese sono sostenute nel 2027.

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

L’articolo 1, comma 22, lett. b), n. 1), legge di Bilancio 2026, intervenendo sull’articolo 16, comma 1, D.L. 63/2013, estende anche al 2026 la più elevata misura della detrazione già riconosciuta sugli interventi di ristrutturazione edilizia per lo scorso anno.

Pertanto, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, sugli interventi di ristrutturazione edilizia (previsti dall’art. 1, c.1, art. 16-bis, TUIR), spetta la detrazione con le seguenti misure:

 36% per il 2026, elevata al 50% per l’abitazione principale del proprietario o del titolare di diritti reali di godimento;

 30% per il 2027, elevata al 36% per l’abitazione principale del proprietario o del titolare di diritti reali di godimento.

Rimangono invariati i tetti di spesa oggi vigenti (96.000 euro per unità immobiliare) e la ripartizione in 10 quote annuali.

Espressamente escluse dall’agevolazione le spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Come chiarito con la circolare n. 8/E/2025, rientrano in tale esclusione le caldaie a condensazione e i generatori di aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili, sia per interventi di nuova installazione (in immobili non riscaldati) che per interventi di sostituzione degli impianti già esistenti.

Rimangono agevolati:

 i microcogeneratori, anche se alimentati da combustibili fossili;

 i generatori a biomassa (disciplinati dal d.lgs. 199/2021);

 le pompe di calore ad assorbimento a gas;

SEGUE ›››

 i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.

Essendo l’aliquota “maggiorata” (50% per il 2026 e 36% per il 2027) riservata alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento, le imprese (imprenditori individuali per gli immobili patrimoniali; soggetti che producono redditi in forma associata - società semplici, snc, sas e soggetti equiparati, imprese familiari, per gli immobili patrimoniali) possono beneficiare delle agevolazioni soltanto con aliquota ordinaria del:

 36% se le spese sono sostenute nel 2026;

 30% se le spese sono sostenute nel 2027.

BONUS “MOBILI”

Il “bonus mobili” è stato prorogato per il solo anno 2026, nella misura del 50% e nel limite di spesa di 5.000 euro: in tal senso, l’art. 1, c. 22, lett. b), n. 3) legge di Bilancio 2026, che ha modificato il comma 2 dell’art. 16 D.L. n. 63/2013. Pertanto, anche per la spesa sostenuta nel 2026 per gli acquisti di mobili e di alcuni grandi elettrodomestici spetta una detrazione d’imposta del 50% (con un tetto di spesa di 5.000 euro), a condizione che il medesimo contribuente fruisca anche della detrazione per ristrutturazione edilizia o sismabonus per lavori iniziati a partire dal 1° gennaio 2025.

SISMABONUS E SISMABONUS “ACQUISTI”

L’articolo 1, comma 22, lett. b), n. 2), legge di Bilancio 2026, ha modificato il comma 1-septies.1 nel corpo dell’articolo 16 DL 63/2013, per regolamentare il sismabonus e sismabonus acquisti per il periodo 2025-2027, analogamente alla disciplina prevista, per il medesimo periodo, per l’ecobonus e per la ristrutturazione edilizia.

Essendo l’aliquota “maggiorata” (50% per il 2026 e 36% per il 2027) riservata alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento, le imprese (soggetti IRES e soggetti IRPEF, per tutte le tipologie di immobili) possono beneficiare delle agevolazioni soltanto con aliquota ordinaria del:

 36% se le spese sono sostenute nel 2026;

 30% se le spese sono sostenute nel 2027.

Dal 2028, la spesa per un intervento antisismico per mettere in sicurezza un immobile strumentale da parte di un’impresa non beneficerà di alcuna detrazione (stante la legislazione vigente): ciò in quanto l’intervento potrà fruire unicamente dell’agevolazione per ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 16bis TUIR, valida (con riferimento alle imprese) solo per gli immobili patrimoniali.

LA MAGGIORAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE - AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO

La maggiorazione:

 non spetta al familiare convivente, nonché al detentore dell’immobile (ad esempio, locatario o comodatario): la norma, infatti, fa espresso riferimento al titolo di proprietà ed al titolo del diritto reale di godimento;

 spetta per gli interventi effettuati sull’unità immobiliare adibita a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado, ai sensi dell’art. 5, c.5, TUIR);

 spetta per gli interventi effettuati su pertinenze o aree pertinenziali, per i quali già sussiste il vincolo di pertinenzialità ed anche se gli interventi sono effettuati solo sulle pertinenze in questione.

La titolarità del diritto (proprietà o diritto reale di godimento) deve sussistere al momento di inizio dei lavori o al SEGUE ›››

momento del sostenimento della spesa, se antecedente. La destinazione ad abitazione principale, per fruire della maggiorazione, può perfezionarsi anche successivamente, ma entro il termine dei lavori. Se nei periodi d’imposta successivi l’immobile non è più destinato ad abitazione principale, il contribuente continua a beneficiare dell’aliquota maggiorata. Nel caso di acquisto o costruzione di box pertinenziali (art. 16-bis, c.1, lett. d), TUIR), l’acquirente deve adibire ad abitazione principale l’immobile di cui il box o il posto auto costituisce pertinenza entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione.

Interventi su parti comuni e fruizione dell’aliquota

maggiorata

Nel caso in cui l’intervento sia effettuato su una parte comune degli edifici, la maggiorazione è applicata alla quota di spese imputata al singolo condomino se il medesimo è proprietario o titolare del diritto reale di godimento dell’unità destinata ad abitazione principale. Tali requisiti devono sussistere all’inizio dei lavori (per quanto riguarda la titolarità) ed entro il termine dei lavori (per la destinazione ad abitazione principale). Agli altri soggetti per i quali non sono verificate le predette condizioni, la detrazione spetta con le aliquote non maggiorate.

Interventi effettuati contestualmente su più immobili

La circolare n. 8/E, ribadendo interventi di prassi precedenti (circ. 13/E/2023; circ. 50/E/2002, par. 4.4, citata nella predetta circ. 13/E/2023, in nota 15), precisa che “nell’ipotesi in cui sia teoricamente possibile effettuare la scelta in relazione a due immobili, uno adibito a propria dimora abituale ed un altro adibito a dimora abituale di un proprio familiare, occorre far riferimento esclusivamente all’immobile adibito a dimora abituale del titolare dell’immobile, a nulla rilevando che il secondo immobile sia adibito a dimora abituale di un familiare”.

È il caso in cui nello stesso periodo d’imposta il contribuente effettua interventi su più immobili per i quali si verificano i requisiti (titolarità ed abitazione principale) per fruire dell’aliquota maggiorata, come ad esempio nel seguente caso:

un genitore possiede la propria abitazione principale e quella data in uso ad un figlio: nel 2025 il genitore sostiene spese di ristrutturazione sia per la propria abitazione principale che per quella data in uso ad un figlio. L’aliquota maggiorata (50%) spetta solo per la propria abitazione principale; su quella destinata al figlio spetta l’aliquota non maggiorata (36%).

SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

L’agevolazione del 75%, prevista dall’art. 119-ter D.L. n. 34/2020, è cessata il 31 dicembre 2025.

Dal 2026 gli interventi confluiscono nell’ordinario “bonus ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 16-bis TUIR, la cui lett. e) del comma 1 prevede il beneficio:

 limitatamente alle persone fisiche;

 per i soli immobili residenziali;

 per la realizzazione di ascensori e montacarichi, nonché per ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica ed ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità.

Pertanto, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, sui sopraindicati interventi spetta la detrazione con le seguenti misure:

 36% per il 2026, elevata al 50% per l’abitazione principale del proprietario o del titolare di diritti reali di godimento;

 30% per il 2027, elevata al 36% per l’abitazione principale del proprietario o del titolare di diritti reali di godimento.

Il tetto di spesa è fissato a 96.000 euro per unità immobiliare; la ripartizione del bonus è in 10 quote annuali.

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SUPERBONUS 110%: PER CHI E PER COSA RIMANE NEL 2026

Il superbonus è riconosciuto nel 2026, nella misura del 110% con possibilità di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura, limitatamente ad alcune zone colpite da eventi sismici al fine di consentire il completamento dei cantieri. Anche per le spese sostenute nel 2026, inoltre, il superbonus spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione (art. 119, cc. 1-ter e 4-quater).

La ripartizione della detrazione, anche per il superbonus, è su 10 annualità (art. 4-bis, c.4, D.L. 39/2024).

L’Utilizzo del credito IVA 2025

Le modifiche legislative recenti influenzano le modalità di compensazione e i requisiti per l’esonero dal visto di conformità, rendendo necessaria una continua attenzione alle normative vigenti. L’utilizzo del credito IVA deve perciò essere pianificato attentamente, considerando le limitazioni e i requisiti di conformità. È importante rispettare le scadenze e le modalità di presentazione per evitare sanzioni. Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2025 e risultante dalla dichiarazione annuale (mod. IVA 2026), può essere utilizzato in compensazione a partire dal primo gennaio 2026. Per importi fino a € 5.000, non è richiesto alcun adempimento preventivo. Per importi superiori a € 5.000, è necessario presentare il mod. IVA 2026 con visto di conformità. La compensazione può avvenire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione. I soggetti ISA con punteggi specifici possono beneficiare di esoneri dal visto di conformità per importi fino a € 70.000 o € 50.000, a seconda del punteggio ottenuto. I soggetti ISA con punteggi di affidabilità di almeno 9 per il 2024 o una media di 9 tra il 2023 e il 2024 possono utilizzare il credito IVA fino a € 70.000 senza visto. Se il punteggio è inferiore a 9 ma pari almeno a 8 per l’anno 2024 oppure 8,5 per la media del biennio 2023 /2024, l’esonero dal visto è fruibile fino ad un importo di €. 50,000. I benefici premiali sono riconosciuti anche ai soggetti che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale 2024-2025/2025-2026 indipendentemente dal voto ISA.

La compensazione può essere:

 Verticale: ovvero il credito può compensare solo un debito IVA, senza limitazioni.

 Orizzontale: ovvero il credito può compensare debiti relativi ad altre imposte o contributi. Questa compensazione è soggetta ad un limite massimo annuale di € 2 milioni.

È vietata la compensazione orizzontale se ci sono debiti iscritti a ruolo superiori a € 1.500. Dal 1° luglio 2024, il divieto si estende a debiti superiori a € 100.000, ridotto a € 50.000 dal 1° gennaio 2026.

I mod. F24 che espongono compensazioni devono essere presentati tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. La compensazione orizzontale deve essere effettuata con il mod. F24, e l’Agenzia può sospendere l’esecuzione per 30 giorni in caso di profili di rischio. Per la compensazione verticale non è necessario presentare F24 Utilizzo del Credito IVA Residuo

Il credito IVA residuo del 2024 può essere utilizzato fino alla presentazione del mod. IVA 2026. I crediti IVA trimestrali del 2025 possono essere utilizzati in compensazione fino al 30 aprile 2026.

Rottamazione Quinquies

La rottamazione quinquies è una nuova definizione agevolata dei ruoli introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025)

La misura permette ai contribuenti di estinguere i debiti affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 pagando solo il capitale dovuto e le spese di notifica/esecuzione. Vengono stralciati sanzioni amministrative, interessi (inclusi quelli di mora) e compensi di riscossione.

I carichi ammissibili sono quelli derivanti da omesso versamento di:

 imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e 36-ter DPR n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR n. 633/1972);

 contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento; non possono essere rottamati i carichi formati da enti previdenziali diversi dall’INPS, come quelli delle Casse professionali o dell’ENASARCO.

 sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture). Non sono rottamabili le sanzioni stradali irrogate dalla polizia locale.

L’art. 1 co. 82 della L. 199/2025 fa riferimento all’affidamento del carico quindi non bisogna considerare la data di notifica della cartella di pagamento ma la data di consegna del ruolo che non necessariamente coincide con il giorno in cui questo è stato reso esecutivo.

La presenza di pagamenti parziali non osta alla rottamazione. In nessun caso il contribuente ha diritto al rimborso delle somme già pagate. Quanto corrisposto va scomputato dalle somme dovute. Possono beneficiare della rottamazione ex L. 199/2025 anche coloro i quali sono decaduti da una pregressa rottamazione dei ruoli, ma deve pur sempre trattarsi di carichi inerenti a omessi versamenti.

Relativamente alla rottamazione ex art. 1 co. 236 ss. della L. 197/2022 (c.d. rottamazione-quater) o alla relativa riammissione di cui all’art. 3-bis del DL 202/2024, possono beneficiare della rottamazione quinquies solo i debitori che al 30.9.2025 erano decaduti dalla rottamazione. La rottamazione della L. 199/2025 non può essere fruita dai debitori che non hanno pagato o hanno pagato tardi la rata in scadenza al 30.11.2025 o una delle rate ancora successive. Per questi soggetti rimane in essere la rottamazione ex L. 197/2022 e le rate vanno pagate secondo le scadenze del piano originario. La presenza di un contenzioso non osta alla rottamazione, ma è necessario che nella domanda ci si impegni a rinunciare ai giudizi in corso. Se il contribuente presenta la domanda di rottamazione e, pagata la prima rata, non riesce a pagare le successive, non solo decade la rottamazione e riemerge di conseguenza il debito a titolo di sanzioni, interessi e aggi, ma il processo, ormai estinto, non potrà più essere ripreso.

DOMANDA DI ROTTAMAZIONE: scadenze e pagamenti

 La domanda di adesione va presentata entro il 30 aprile 2026, esclusivamente in via telematica tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;

 Entro il 30 giugno 2026, l’Agenzia comunica le somme dovute e le scadenze

 Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31.7.2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali spalmate fino al 2035 utilizzando i bollettini precompilati allegati alla comunicazione, con domiciliazione bancaria, con home banking, CBILL o presso gli sportelli dell’Agenzia della Riscossione.

 È esclusa ogni forma di compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97.

Sugli importi rateizzati sono dovuti interessi annuali al tasso del 3% a partire dall’1° agosto 2026

Anche i carichi relativi a sole sanzioni da tardivo versamento rientrano nella rottamazione; non si hanno in questo caso costi ma bisogna presentare domanda entro il 30.4.2026

EFFETTI DELLA DOMANDA

Una volta presentata la domanda, l’Agenzia delle Entrate Riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche ex artt. 77 e 86 del DPR 602/73 (art. 1 co. 91 della L. 199/2025) o pignoramenti, fermi restando i provvedimenti già adottati alla data di presentazione della domanda. A seguito del pagamento, entro il 31.7.2026 della totalità delle somme o della prima rata si verifica l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate. Se si tratta di pignoramento del conto corrente, è bene informare subito l’istituto di SEGUE ›››

credito e l’Agente della riscossione; in questo modo, il conto corrente potrà essere sbloccato non appena l’istituto di credito riceve la relativa comunicazione da parte dell’Agente della Riscossione.

Per effetto della domanda si è considerati adempienti ai fini del c.d. “blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni” ex art. 48-bis del DPR 602/73 che, ordinariamente, sono bloccati in presenza di ruoli di importo pari o superiore a 5.000 euro.

La presentazione della domanda di rottamazione determina il rilascio del DURC ex art. 54 del DL 50/2017 (art. 1 co. 91 della L. 199/2025).

Tale documento potrà essere annullato in caso di decadenza dalla rottamazione.

DECADENZA DALLA ROTTAMAZIONE

La rottamazione decade in caso di omesso oppure insufficiente pagamento della totalità delle somme, di due rate anche non consecutive o dell’ultima rata (art. 1 co. 95 della L. 199/2025). Non è prevista alcuna tolleranza per i pagamenti tardivi. Il debitore decade in automatico senza necessità di un provvedimento. Una volta decaduta la rottamazione, non sarà più possibile ottenere la dilazione del debito residuo ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73.

››› CONSULENZA DEL LAVORO

a cura di Arianna Fabbri

LE REGOLE DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Il collocamento obbligatorio ha lo scopo di favorire l’inserimento e l’integrazione nel mondo del lavoro delle persone con disabilità, promuovendo pari opportunità e inclusione sociale.

La Legge n. 68 del 1999 disciplina l’obbligo per i datori di lavoro di assumere lavoratori appartenenti a categorie tutelate, stabilendo specifiche quote di riserva in base alle dimensioni aziendali.

Le quote previste dalla Legge 68/99 sono le seguenti:

 Fino a 14 dipendenti: nessun obbligo di assunzione;

 Da 15 a 35 dipendenti: obbligo di assumere 1 lavoratore disabile;

 Da 36 a 50 dipendenti: obbligo di assumere 2 lavoratori disabili;

 Oltre 50 dipendenti: obbligo di riservare il 7% dei posti di lavoro a persone con disabilità.

Per le aziende con più di 50 dipendenti computabili, la normativa prevede inoltre una quota aggiuntiva riservata alle cosiddette categorie protette. Si tratta di lavoratori che, pur non presentando disabilità fisiche o psichiche, si trovano in condizioni di particolare svantaggio sociale.

Rientrano tra tali categorie:

 orfani e coniugi superstiti di lavoratori deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, o per aggravamento di invalidità derivante dalle stesse cause;

 coniugi e figli di grandi invalidi per causa di guerra, di servizio o di lavoro;

 profughi italiani rimpatriati.

Le relative quote obbligatorie sono:

 Aziende da 51 a 150 dipendenti: obbligo di assumere 1 unità;

 Aziende con oltre 150 dipendenti: obbligo di assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette in misura pari all’1% dell’organico.

Si precisa che, ai fini della determinazione dell’organico aziendale computabile per l’applicazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 68/1999, non tutti i lavoratori presenti in azienda sono automaticamente inclusi nel calcolo

La normativa, infatti, individua specifiche categorie di personale che, per le loro caratteristiche contrattuali o funzionali, risultano escluse dal computo.

In particolare, non concorrono alla formazione della base occupazionale computabile i lavoratori con disabilità già assunti tramite il collocamento obbligatorio, in quanto già considerati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di leg-

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ge. Sono inoltre esclusi gli apprendisti, in ragione della natura formativa del rapporto di lavoro, così come i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi e quelli impiegati a tempo determinato per esigenze di sostituzione di personale assente.

La normativa esclude altresì dal computo i dirigenti, i lavoratori in somministrazione, nonché i lavoratori a domicilio, considerata la particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Non rientrano nella base di calcolo neppure i soci di cooperative di produzione e lavoro, in quanto il loro rapporto con la cooperativa presenta caratteristiche peculiari rispetto al lavoro subordinato tradizionale.

Ulteriori esclusioni riguardano alcune categorie legate a specifici settori produttivi. In particolare, sono esclusi il personale di cantiere che opera esclusivamente all’interno del luogo dei lavori e gli addetti al trasporto nel settore edile, così come il personale viaggiante e navigante impiegato nei settori del trasporto aereo, marittimo, terrestre e dell’autotrasporto. Non vengono, infine, computati i lavoratori che, successivamente all’assunzione, siano divenuti inabili o invalidi, qualora il grado di invalidità riconosciuto superi una determinata percentuale stabilita dalla normativa vigente. Si precisa, inoltre, che i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale (part-time) non vengono conteggiati come unità intere, ma sono computati in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto rispetto al tempo pieno.

Obblighi amministrativi e scadenze

Entro 60 giorni dal momento in cui l’azienda entra in una delle fasce di obbligo previste dalla normativa, è necessario presentare la domanda di assunzione obbligatoria agli uffici competenti.

A decorrere dal 1° gennaio 2024, la Regione Emilia-Romagna, con le Linee guida approvate con DGR n. 1210/2023, ha inoltre previsto l’obbligo di presentare un nuovo prospetto informativo ogniqualvolta, nel corso dell’anno, la situazione occupazionale rilevante ai fini del collocamento mirato subisca variazioni. Il prospetto deve essere trasmesso entro 60 giorni dal sorgere dell’obbligo.

Modalità di assunzione

Qualora il datore di lavoro abbia già individuato il lavoratore da assumere, è necessario richiedere il nulla osta al lavoro all’Agenzia Regionale competente e procedere successivamente all’assunzione.

Qualora non siano state individuate figure idonee, il datore di lavoro può richiedere agli uffici competenti l’attivazione di una preselezione delle persone con disabilità iscritte negli elenchi di cui all’art. 8 della L. 68/99, sulla base delle qualifiche richieste e secondo modalità concordate.

Convenzioni per l’assolvimento degli obblighi

Il datore di lavoro può adempiere agli obblighi di assunzione in modo graduale e programmato mediante la stipula di apposite convenzioni con i servizi competenti. Le principali tipologie sono:

Convenzione ex art. 11 L. 68/99

Finalizzata all’inserimento lavorativo di persone con disabilità, definisce tempi e modalità agevolate delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna a effettuare.

Convenzione di inserimento lavorativo ex art. 22 L.R. Emilia-Romagna n. 17/2005

Prevede la stipula di una convenzione trilaterale tra datore di lavoro, Agenzia Regionale per il Lavoro e cooperative

sociali di tipo B o loro consorzi. L’impresa affida commesse di lavoro alle cooperative, che assumono lavoratori disabili in proporzione al valore della commessa.

I lavoratori assunti dalle cooperative possono essere computati dall’impresa conferente ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui alla L. 68/99.

Convenzione per aziende con oltre 50 dipendenti

Rivolta all’inserimento di lavoratori disabili con particolari caratteristiche e maggiori difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. In questo caso, il datore di lavoro affida commesse a cooperative sociali, loro consorzi, imprese sociali o datori di lavoro non soggetti all’obbligo di riserva.

I lavoratori assunti da tali soggetti possono essere computati dall’impresa conferente nel limite massimo del 10% della quota di riserva.

Esonero parziale

Per le aziende con più di 35 dipendenti computabili che, per le speciali condizioni della propria attività, non siano in grado di coprire l’intera quota di riserva, è previsto un esonero parziale

L’esonero consiste nel versamento di un contributo esonerativo giornaliero, il cui importo è stabilito da apposito decreto ministeriale, per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile non assunto.

Avviamento d’ufficio

In caso di mancata assunzione, nominativa o tramite convenzione, entro 60 giorni dalla scopertura, gli uffici competenti procedono all’avviamento d’ufficio dei lavoratori, secondo l’ordine di graduatoria per la qualifica richiesta (o altra qualifica concordata con il datore di lavoro), sulla base delle professionalità disponibili.

Compensazione territoriale

I datori di lavoro che operano con più unità produttive dislocate sul territorio nazionale (imprese multilocalizzate) possono avvalersi della compensazione territoriale. Tale istituto consente di assumere, in una o più unità produttive, un numero di lavoratori appartenenti alle categorie di cui alla L. 68/99 superiore a quello previsto dalla legge, compensando le eccedenze con il minor numero di assunzioni effettuate in altre unità. La compensazione territoriale avviene in modo automatico, con l’unico onere formale della presentazione del prospetto informativo, dal quale risulti l’adempimento dell’obbligo a livello nazionale, sulla base dei dati di ciascuna unità produttiva o impresa.

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