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IL SOMMARIO
CONSULENZA FISCALE:
Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, aggiornamenti. Da pag. 2 AGOSTO

››› CONSULENZA FISCALE
a cura di Francesco Bandini
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IL SOMMARIO
CONSULENZA FISCALE:
Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, aggiornamenti. Da pag. 2 AGOSTO

a cura di Francesco Bandini
L’Agenzia delle Entrate ha avviato una nuova ondata di comunicazioni di compliance relative agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA). Questa tornata di controlli incrociati si concentra sulle dichiarazioni presentate per il triennio 2022 - 2023 - 2024. L’obiettivo del Fisco è stimolare l’adempimento spontaneo ed evitare la ripetizione di errori formali o sostanziali.
Di seguito analizziamo come funzionano queste comunicazioni, chi sono i soggetti interessati e quali sono i principali filtri di anomalia individuati dal recente Provvedimento del 14 luglio 2026.
Come gestire la comunicazione: ravvedimento o chiarimenti
Il contribuente che riceve la segnalazione (disponibile esclusivamente all’interno del proprio Cassetto fiscale e preannunciata via e-mail o PEC) ha davanti a sé due strade per regolarizzare la propria posizione:
Ravvedimento operoso: se l’errore è effettivo, si può inviare una dichiarazione integrativa allegando il modello ISA corretto e versando le sanzioni ridotte.
Chiarimenti digitali: se l’anomalia deriva da peculiarità gestionali, si possono inviare precisazioni all’Amministrazione tramite il software dedicato “Comunicazioni anomalie 2026”, selezionando risposte predefinite o inserendo note testuali.
Le anomalie possono essere gestite direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato. Quest’ultimo può ricevere direttamente la notifica se il contribuente ha preventivamente barrato l’apposita casella nel Frontespizio del modello REDDITI.
La selezione della platea tiene conto solo dei contribuenti che hanno applicato gli ISA per tutte e tre le annualità interessate (2022, 2023 e 2024). Sono automaticamente esclusi i soggetti che hanno cessato l’attività, chiuso la partita IVA o che risultano deceduti alla data di elaborazione.
Se a carico di un singolo contribuente emergono più incongruenze, l’Agenzia delle Entrate elaborerà una comunicazione contenente al massimo 3 diverse anomalie, selezionando quelle considerate “più a rischio”.
Per il triennio in esame sono state mappate 25 casistiche complessive (una in più rispetto all’anno precedente), riconducibili a 7 grandi tipologie di incoerenza strutturale e reddituale:
1. Incoerenze relative alla gestione del magazzino
Questa anomalia colpisce le imprese in contabilità ordinaria che nel 2024 mostrano una durata delle scorte superiore al doppio della soglia massima di settore. L’incongruenza scatta in presenza di rimanenze finali superiori a 10.000 euro e con un incremento rispetto alle esistenze iniziali che incide per oltre il 20% rispetto alla media degli acquisti del biennio 2022-2023. Il Fisco specifica che l’errore potrebbe non sussistere in caso di approvvigionamenti massicci a fine anno o presenza di beni a valore unitario molto elevato.
2. Disallineamento tra Modello REDDITI 2025 e ISA
Riguarda i contribuenti che hanno forzato i controlli di coerenza della dichiarazione bloccando le anomalie segnalate dal software (codice ***C). La contestazione si attiva per scostamenti tra i dati dei due modelli superiori a 2.000 euro (sono esclusi i codici ISA DG90U e DM80U).
3. Utilizzo indebito delle cause di esclusione ISA
Il Fisco ha intercettato comportamenti anomali legati alle cause di esclusione nel modello redditi
Indicazione del codice “4” (non normale svolgimento dell’attività) per tutti gli anni del triennio.
Indicazione del codice “1” (inizio attività nel 2024) pur avendo una partita IVA aperta in anni precedenti, o per due anni nel triennio.
Utilizzo del codice “3” per ricavi superiori a 5.164.569 euro, a fronte di quadri contabili che mostrano valori inferiori alla soglia.
Utilizzo dei codici di esclusione “8”, “9” e “10” (relativi a Enti del Terzo settore, ODV, APS e imprese sociali) per l’anno 2024, dato che le necessarie autorizzazioni dell’Unione Europea non risultano ancora perfezionate.
4. Rimanenze di opere e servizi ultrannuali
Viene contestata l’indicazione di rimanenze finali per opere, forniture e servizi di durata ultrannuale da parte di imprese del settore commercio o servizi che non dovrebbero averne. Per il settore edile (ISA DG40U, DG69U, DK23U), l’allarme scatta se i valori del 2024 risultano ingiustificatamente superiori a quelli dichiarati nel 2023.
5. Incongruenze tra ISA e dati strutturali (Fatture e CU)
È l’area d’azione più vasta dei controlli incrociati e sfrutta le banche dati delle Certificazioni Uniche (CU) e dei registri immobiliari:
Professionisti: compensi indicati nel quadro H inferiori di almeno 2.000 euro rispetto a quanto certificato dai sostituti d’imposta nelle CU 2025 (causale A).
Fatturazione elettronica: numero totale di incarichi nel Quadro C inferiore rispetto ai committenti unici tracciati tramite fatture e parcelle elettroniche (escludendo le note di credito e i documenti emessi solo a fine anno).
Status del contribuente: soggetti che si dichiarano “lavoratori dipendenti” o “pensionati” nei modelli ISA ma per i quali non risultano redditi corrispondenti nelle CU.
Locazioni: imprese che indicano altri proventi (rigo F05) inferiori di almeno 5.000 euro (e con uno scostamento del 15%) rispetto ai canoni di locazione calcolati tramite i contratti registrati sul modello RLI.
6. Anomalie sull’incidenza degli ammortamenti
Il sistema segnala imprese e professionisti che evidenziano una forte incoerenza nel calcolo del rapporto percentuale tra l’ammortamento dei beni mobili strumentali e il loro valore effettivo, specialmente nei casi in cui il valore dei beni strumentali sia stato omesso o azzerato.
SEGUE ›››
7. Punteggio Premiale ≥ 8 senza dati precalcolati
Una specifica anomalia è indirizzata a chi ha conseguito un voto ISA pari o superiore a 8 nel 2024, accedendo al regime premiale, ma non ha applicato i dati precalcolati messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nel proprio Cassetto fiscale.
L’Agenzia delle Entrate, nella recente Circolare n. 4/E del 6 luglio 2026, ha riacceso i riflettori sulle novità degli ISA 2026 (relativi all’anno d’imposta 2025). Il documento ministeriale si sofferma con particolare vigore sull’importanza della fedeltà dichiarativa.
La correttezza, la coerenza e la completezza dei dati forniti dal contribuente non sono più considerati meri adempimenti formali, ma costituiscono il presupposto essenziale per il corretto funzionamento degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale.
Da questa correttezza sostanziale dipendono due risvolti cruciali per professionisti e imprese: il riconoscimento del regime premiale ISA e la corretta formulazione della proposta di Concordato Preventivo Biennale (CPB).
Con il Provvedimento del 22 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate ha confermato i requisiti per accedere ai benefici premiali previsti dall’art. 9-bis, comma 11, DL n. 50/2017. L’accesso ai vantaggi è subordinato al raggiungimento di determinati punteggi di affidabilità, calcolati sul voto del singolo anno 2025 o come media del biennio 2024-2025.
A seconda del livello di affidabilità ottenuto, spettano specifiche agevolazioni:
Punteggio 9 (o media biennale ≥ 9)
Esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti fino a 70.000 € annui (IVA) e fino a 50.000 € annui (IRPEF/IRES/IRAP).
Esonero dal visto di conformità o dalla garanzia per i rimborsi del credito IVA fino a 70.000 € annui.
Esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative.
Esclusione dall’accertamento sintetico del reddito (redditometro), a patto che il reddito complessivo accertabile non ecceda di oltre i 2/3 quello dichiarato.
Punteggio 8,5 (o media biennale ≥ 9)
Esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici.
Punteggio 8 (o media biennale ≥ 8,5)
Esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti IVA fino a 50.000 € annui e crediti IRPEF/ IRES/IRAP fino a 20.000 € annui.
Esonero dal visto o garanzia per il rimborso del credito IVA fino a 50.000 € annui.
Riduzione di 1 anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento fiscale.
Attenzione: per l’organizzazione dei controlli basati sull’analisi del rischio di evasione, l’Amministrazione Finanziaria prende come riferimento i contribuenti con un livello di affidabilità pari o inferiore a 6.
del CPB
I contribuenti che applicano gli ISA 2026 possono elaborare la proposta di Concordato Preventivo Biennale per il biennio 2026-2027, un’opportunità accessibile anche a chi aveva già aderito al CPB nel biennio precedente (20242025). Per la redazione della proposta, oltre ai dati del modello ISA/CPB, restano fondamentali le variabili precalcolate fornite dalle Entrate.
Il punteggio ISA 2025 incide direttamente sul concordato sotto due aspetti:
Flat Tax Incrementale: Gradua l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicata sul maggior reddito concordato (con una percentuale che oscilla dal 10% al 15%).
Tetto massimo al reddito proposto: La proposta di reddito o valore della produzione concordato non può eccedere il reddito dichiarato nel 2025 (rettificato dalle componenti straordinarie) oltre determinate soglie percentuali calcolate in base al voto ISA:
Punteggio ISA 2025
Pari a 10
Da 9 a meno di 10
Da 8 a meno di 9
Da 6 a meno di 8
Da 1 a meno di 6
Il blocco dei componenti positivi
Soglia massima di incremento del reddito proposto
Max 10%
Max 15%
Max 25%
Max 30%
Max 35%
Per chi ha già aderito al CPB 2024-2025 e intende rinnovare per il biennio 2026-2027, non è consentito dichiarare ulteriori componenti positivi per aumentare artificialmente il punteggio ISA del 2025. Questo perché, per tali soggetti, i redditi del 2025 restano rigidamente ancorati a quelli concordati in sede di precedente adesione.
Gli ISA nascono per stimolare l’emersione spontanea della base imponibile e premiare la trasparenza ex ante. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28457 del 5 novembre 2024, ha validato questo impianto sancendo che i benefici premiali non spettano in presenza di dati non veritieri o incompleti. L’adeguamento formale non basta: serve l’attendibilità sostanziale della dichiarazione.
Le conseguenze della “non fedeltà” si riflettono pesantemente anche sul Concordato Preventivo. Ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 13/2024, il contribuente decade integralmente dal concordato qualora le autorità accertino:
L’esistenza di attività non dichiarate (o passività inesistenti/indeducibili) per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati.
Violazioni da dichiarazione infedele, fraudolenta o comunicazioni ISA inesatte che abbiano causato una quantificazione del minor reddito o VAP concordato superiore al 30%.
La mancata corrispondenza tra i dati inseriti nel modello Redditi e quelli comunicati in fase di definizione della proposta di concordato.