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Essere Impresa - Supplemento luglio 2026

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ESSERE IMPRESA SUPPLEMENTO

IL SOMMARIO

CONSULENZA FISCALE:

Autotrasporto, le deduzioni forfetarie. La rottamazione Quinquies. Da pag. 2

CONSULENZA DEL LAVORO:

La guida per le retribuzioni in natura. Da pag. 5

CREAZIONE E CONSULENZA

D’IMPRESA:

L’osteopatia è finalmente riconosciuta come professione sanitaria. Da pag. 8

LUGLIO

07 20 26

››› CONSULENZA FISCALE

a cura di Francesco Bandini

Deduzioni Forfetarie 2025 per gli Autotrasportatori

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), tramite il Comunicato Stampa del 23 giugno 2026 n. 73, ha definito l’ammontare delle deduzioni forfetarie riconosciute per il 2025 agli autotrasportatori per i viaggi effettuati. La nota ministeriale ha confermato ufficialmente le misure già previste per l’anno precedente. Le deduzioni spettano per i trasporti eseguiti personalmente dall’imprenditore o dai soci, e l’esposizione dei relativi dati andrà effettuata nel modello REDDITI 2026 (quadri RG/RF) utilizzando appositi codici differenziati a seconda dell’ambito territoriale. Ai sensi dell’art. 66, comma 5 del TUIR, la deduzione forfetaria spetta specificamente a:

 Autotrasportatori di merci in conto terzi;

 Trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (titolare di ditta individuale) o dai singoli soci di società di persone.

La deduzione non è riconosciuta per i trasporti effettuati da dipendenti e/o collaboratori familiari. Inoltre, l’agevolazione è limitata alle imprese in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione, mentre resta esclusa per le imprese in contabilità ordinaria per obbligo.

Gli importi delle deduzioni forfetarie 2025

L’ammontare delle deduzioni applicabili è parametrato in base al territorio in cui si è svolto il viaggio:

 Trasporti effettuati all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa: la deduzione è pari al 35% della misura intera, pari € 16,80

 Trasporti effettuati oltre il Comune in cui ha sede l’impresa € 48,00

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno in cui viene effettuato il trasporto, a prescindere dal numero di viaggi eseguiti all’interno della stessa giornata. Se in un giorno si effettuano sia viaggi interni sia viaggi fuori Comune, si potrà beneficiare esclusivamente della deduzione per i viaggi fuori Comune.

Adempimenti documentali

Per beneficiare dell’agevolazione è obbligatorio predisporre, sottoscrivere e conservare un prospetto riepilogativo contenente l ‘indicazione dei viaggi con relativa durata e località di destinazione nonché gli estremi dei documenti di trasporto (DDT) utilizzati, le cui copie cartacee o digitali vanno conservate fino al 31 dicembre 2031 (termine per l’accertamento).

Compilazione dei modelli REDDITI 2026, ISA e Aiuti di Stato

Le somme spettanti ripartite sulla base territoriale, devono essere indicate per la Contabilità Semplificata al Rigo RG22 (utilizzando i codici 16 per i trasporti interni al Comune e 17 per quelli oltre il Comune); per la Contabilità Ordinaria per Opzione al Rigo RF55 (codice 43 per trasporti interni e codice 44 per trasporti oltre il Comune).

Le deduzioni per i soli trasporti eseguiti all’interno del Comune, vanno obbligatoriamente riportati anche nel prospetto “Aiuti di Stato”.

Il Codice aiuto è “46” da inserire al campo 1 del rigo RS401. Nel campo 17 va indicato il risparmio d’imposta effettivo corrispondente alla deduzione fruita.

La deduzione forfetaria per le spese non documentate infine, deve essere ricompresa anche nel quadro F del modello ISA 2026, precisamente al rigo F17, campo 1.

Altre deduzioni per autotrasportatori e regole per le trasferte

Oltre alla deduzione forfetaria sui viaggi dell’imprenditore, sono previste ulteriori agevolazioni:

 Deduzione per veicoli di massa inferiore a 3.500 Kg

Le sole imprese in contabilità semplificata possono dedurre € 154,94 per ciascun motoveicolo o autoveicolo utilizzato nell’attività d’impresa avente una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 Kg. Tale importo è cumulabile con la deduzione per le spese non documentate e si indica al rigo RG22 (codice “19”) e al rigo F17, campo 1 del modello ISA.

Trasferte dei dipendenti (Art. 95, comma 4, TUIR)

In alternativa alla deduzione analitica delle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte dei dipendenti fuori dal territorio comunale, le imprese di autotrasporto (di qualsiasi forma giuridica e regime contabile) possono dedurre un importo giornaliero fisso pari a € 59,65 per le trasferte in Italia (al netto delle spese di viaggio e trasporto); € 95,80 per le trasferte all’estero (al netto delle spese di viaggio e trasporto).

A livello di dichiarazione dei redditi, se l’impresa adotta la contabilità ordinaria, dovrà indicare una variazione in aumento (rigo RF31, codice “99”) pari alle spese di trasferta effettivamente contabilizzate a bilancio, e una variazione in diminuzione (rigo RF55, codice “3”) pari alla deduzione forfetaria spettante. In caso di contabilità semplificata, l’importo complessivo va inserito direttamente nel rigo delle spese per il personale (rigo RG16), omettendo le spese analitiche.

Impatti ai fini IRAP

Le deduzioni forfetarie per i viaggi dell’imprenditore e le spese non documentate non hanno rilevanza ai fini IRAP. Tuttavia, l’art. 11, comma 1-bis del D.lgs. n. 446/97 riconosce una specifica deduzione IRAP per le indennità di trasferta contrattuali erogate ai dipendenti, limitatamente alla quota che non concorre a formare il reddito del dipendente stesso. Tali indennità sono esenti per il dipendente fino a € 46,48 al giorno per l’Italia e € 77,47 per l’estero (limiti ridotti di 1/3 in caso di rimborso del solo vitto o alloggio, o di 2/3 se vengono rimborsati entrambi).

Rottamazione Quinquies: l’estensione ai tributi e alle entrate degli Enti Locali

La legge di conversione del Decreto Legge n. 38/2026 ha introdotto l’estensione della “Rottamazione quinquies” anche ai tributi e alle entrate patrimoniali amministrati dagli enti territoriali e affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER).

L’applicazione della misura non è però automatica. Gli enti locali e i loro organi di revisione sono chiamati a una serie di adempimenti e valutazioni contabili strategiche per renderla operativa e misurarne l’impatto sui bilanci.

SEGUE ›››

Oggetto della sanatoria

La norma prevede la definibilità dei carichi affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 da parte degli enti locali.

Nella definizione rientrano tutti i tributi: inclusi Tarsu, Tari, Imu, Cosap, Tosap, Canone Unico, Imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni.

Tutte le entrate patrimoniali: come canoni e censi, consumi di acqua potabile e le sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

La definizione opera per tutti i carichi, sia che derivino da mancato pagamento di entrate ordinarie, sia da avvisi di liquidazione o di accertamento. Sono tassativamente escluse le sole cartelle esattoriali relative a somme derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.

La rottamazione comporta l’annullamento delle sanzioni, degli interessi di mora e degli aggi esattoriali.

Per le sole sanzioni amministrative pecuniarie legate a violazioni del Codice della Strada, la riduzione si applica unicamente agli interessi di mora e agli aggi.

Riscossione in proprio o con terzi

La norma statale copre esclusivamente i carichi affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione. Resta del tutto scoperta la quota di tributi ed entrate patrimoniali che gli enti gestiscono tramite riscossione coattiva in proprio o affidata a concessionari terzi.

Per non escludere questi contribuenti, gli enti hanno la facoltà di approvare un regolamento autonomo che consenta di estendere la definizione anche alle entrate non affidate ad AdER, definendone tempi e modalità. All’interno di questo regolamento, l’ente dovrà specificare:

 se includere i debiti per i quali sono già attive procedure esecutive e cautelari (regolando le spese già sostenute);

 la definizione delle liti pendenti;

 la riammissione al rateizzo per i contribuenti decaduti da piani precedenti.

È auspicabile che tale regolamento replichi le scadenze e le modalità della disciplina nazionale per evitare confusione e duplicazioni.

Scadenze e adempimenti per gli Enti Locali

L’iter amministrativo prevede scadenze stringenti per i Comuni:

Entro il 31 luglio 2026 deve essere adottata la specifica Delibera del Consiglio Comunale per aderire alla rottamazione AdER, da pubblicare sul sito istituzionale e comunicare ad AdER.

Deve essere adottata una ulteriore Delibera consiliare per le entrate in proprio in caso si scelga di estendere la misura ai tributi non affidati ad AdER.

Queste delibere di adesione devono essere trasmesse al Dipartimento Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 30 settembre 2026

Il calendario per i contribuenti e modalità di pagamento

Il funzionamento operativo della misura agevolativa segue una precisa cronologia.

Entro il 15 settembre 2026: AdER rende disponibili ai contribuenti i dati per individuare i carichi definibili e pubblica le modalità per la domanda. Dal 16 settembre al 31 ottobre 2026: i contribuenti possono presentare ad AdER la dichiarazione telematica di adesione. Entro il 31 dicembre 2026: AdER comunica l’ammontare complessivo dovuto e il piano di rateizzo. Il debitore può estinguere il debito in un’unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 oppure rateizzando il debito in un massimo di 54 rate bimestrali (scadenze fisse: 3 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno). La rata minima non può essere inferiore a 100 euro e sulla dilazione si applicano interessi pari al 3% annuo. È prevista una tolleranza di 5 giorni di ritardo per i pagamenti rispetto alle scadenze.

››› CONSULENZA DEL LAVORO

a cura di Arianna Fabbri

Retribuzione in natura e tutele collettive: la guida per il triennio 2025-2027

Nell’ambito della gestione delle risorse umane, l’adozione di piani di Welfare Aziendale e l’erogazione di Fringe Benefit rappresentano elementi fondamentali. Tali strumenti offrono un duplice vantaggio: consentono alle aziende un’efficace ottimizzazione del costo del lavoro, garantendo al contempo ai lavoratori un incremento tangibile del potere d’acquisto e un significativo sostegno al benessere familiare.

Per muoversi correttamente in questo scenario ed evitare ricalcoli fiscali, è indispensabile comprendere l’esatta gerarchia e il funzionamento di questi due strumenti alla luce delle disposizioni stabilite per il triennio 2025-2027.

Il pilastro normativo comune: il principio di onnicomprensività

Per comprendere la fiscalità di vantaggio, è necessario muovere dal principio generale che governa il reddito da lavoro dipendente nel nostro ordinamento: il principio di onnicomprensività (Articolo 51, comma 1 del TUIR). In base ad esso, tutto ciò che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro - comprese le erogazioni liberali, i beni in natura o i servizi - costituisce reddito imponibile. Le deroghe strutturate a questo principio rigido sono dettate dall’Articolo 51, comma 2, e dall’Articolo 100 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Sono proprio queste disposizioni a tracciare l’esatto perimetro d’azione dei regimi di favore fiscali e contributivi, separando ma al contempo integrando le regole dei Fringe Benefit e del Welfare Aziendale.

1. Il regime dei Fringe Benefit: flessibilità “ad personam” e soglie annue

I fringe benefit costituiscono una forma di remunerazione in natura erogabile liberamente a livello individuale (quindi anche al singolo lavoratore, a totale discrezione del datore di lavoro). Rappresentano un ottimo strumento di flessibilità e si configurano come beni, servizi, voucher o rimborsi di spese private erogati come integrazione della retribuzione principale.

Dal punto di vista fiscale, il loro grande punto di forza è l’assoluta decontribuzione per l’azienda e la mancata formazione di reddito imponibile per il dipendente, a patto che il valore complessivo annuo non superi i tetti stabiliti dalla legge (1.000 euro generico, elevato a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico).

Il monitoraggio aziendale deve essere rigoroso. Ai fini della verifica della soglia, nel calcolo complessivo annuo del dipendente devono essere computati tutti i beni e servizi erogati, quali:

 Buoni spesa, voucher commerciali e buoni benzina;

 Ricariche telefoniche e codici acquisto online;

SEGUE ›››

 Regali e cestini natalizi o di rappresentanza;

 Autovetture concesse in uso promiscuo;

 Interessi agevolati su prestiti aziendali;

 Polizze assicurative per rischi extra-professionali;

 Fabbricati concessi in uso abitativo (senza obbligo di dimora).

Il rischio del “dentro o fuori”: Qualora il valore complessivo dei fringe benefit superi anche solo di un centesimo la soglia di esenzione spettante, l’intero importo erogato dall’inizio dell’anno - e non la sola quota eccedente - diventerà interamente imponibile sia dal punto di vista fiscale che previdenziale.

2. Il Welfare Aziendale: logica collettiva e vantaggi sistemici

A differenza dei benefit individuali, il Welfare Aziendale si configura come un piano strutturato di prestazioni non monetarie destinate alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi (ad esempio: la totalità degli operai o tutti gli impiegati). L’erogazione “ad personam” è tassativamente esclusa dal regime di favore del welfare aziendale.

I vantaggi di un piano strutturato sono molteplici:

 Totale esenzione: le misure sono completamente detassate, decontribuite e deducibili per l’impresa, senza limiti massimi di valore complessivo (salvo specifiche sotto-soglie).

 Fidelizzazione: offre tutele concrete al nucleo familiare senza l’erosione fiscale tipica delle componenti monetarie in busta paga.

 Economia di prossimità: il welfare promuove logiche territoriali, permettendo di spendere i crediti presso strutture sanitarie, sportive o ricreative locali.

L’integrazione:

i Fringe Benefit all’interno del piano Welfare

Un aspetto cruciale in termini di pianificazione risiede nel fatto che i Fringe Benefit possono legittimamente rientrare all’interno di un sistema di Welfare Aziendale. All’interno di una piattaforma di welfare strutturata per l’intera collettività dei dipendenti, l’azienda può includere anche la sezione dedicata ai voucher e ai buoni spesa (fringe benefit), permettendo al lavoratore la massima personalizzazione nell’utilizzo del proprio conto welfare, fermo restando il monitoraggio dei tetti di esenzione individuali (1.000 o 2.000 euro) per questa specifica componente. Oltre alla quota che può essere destinata ai fringe benefit, l’Art. 51, c. 2 del TUIR prevede un vasto elenco di prestazioni di welfare puro (completamente esenti ed escluse dal cumulo dei 1.000/2.000 euro):

 Istruzione ed educazione: rette scolastiche, asili nido, tasse universitarie, libri di testo e centri estivi per i figli.

 Ricreazione e benessere: servizi con finalità ricreativa, sportiva o culturale (viaggi, abbonamenti a cinema, teatri, palestre o terme).

 Assistenza sociale e sanitaria: rimborsi per spese mediche, casse sanitarie, polizze per la non autosufficienza (Long Term Care).

 Caregiving: somme e servizi dedicati a familiari anziani (over 75) o non autosufficienti.

 Focus Familiari (Novità 2026): ampliamento della platea dei beneficiari. Per l’individuazione dei figli a carico si fa riferimento all’Art. 12 del TUIR (esteso anche ai figli nati fuori dal matrimonio, adottivi o affidati).

3. Focus Buoni Pasto ed evoluzione digitale

I buoni pasto nascono esclusivamente come servizio sostitutivo di mensa e sono strutturalmente aggiuntivi, ovvero non intaccano e non erodono in alcun modo le soglie annue previste per i fringe benefit. Nel 2026, l’evoluzione delle condizioni fiscali ha reso questo strumento ancora più vantaggioso: il limite di esenzione fiscale per i buoni

SEGUE ›››

pasto elettronici è salito a 10,00 euro al giorno, mentre la vecchia soglia per i formati cartacei resta bloccata a 4,00 euro. Mantengono i vincoli di non cedibilità, non convertibilità in denaro e cumulabilità fino a un massimo di 8 buoni al giorno.

La partnership tra Confartigianato Forlì e Welfare Group

Una risposta concreta per le imprese

Implementare correttamente queste misure richiede strumenti digitali snelli e una gestione amministrativa impeccabile. A questo proposito, si segnala un’importante opportunità di sviluppo per imprese, famiglie e territorio: Confartigianato Forlì ha consolidato una collaborazione strategica con Welfare Group, mettendo a disposizione soluzioni mirate per abbattere la pressione fiscale attraverso tre pilastri:

1. Piattaforma Welfare Aziendale “Tailor Made”

Per l’attivazione dei piani collettivi, viene messa a disposizione un’infrastruttura di proprietà, ideata e sviluppata interamente dal team di Welfare Group, accessibile via web e tramite App dedicata.

 Welfare Locale: Oltre ai servizi nazionali previsti per legge (viaggi, fondi pensione, spese mediche), la piattaforma include numerosissime proposte locali radicate sul territorio, con sconti dedicati che arrivano fino al 50%.

 Flessibilità e Coinvolgimento: Il sistema è totalmente orientato all’utente (user-friendly); i dipendenti possono segnalare attivamente nuovi servizi locali da convenzionare.

 Monitoraggio HR: Ogni azienda associata dispone di un Back Office personalizzato per l’estrazione e la consultazione immediata dei report sull’andamento delle attività.

 Piattaforme di riferimento: Sono attivi i portali dedicati ed esclusivi per gli associati consultabili su www.confartigianatowelfareforli.it (sia in versione solo Welfare che in configurazione integrata Welfare + Benefit).

2. Gestione dei Fringe Benefit e del Circuito Locale

La piattaforma Benefit permette di assegnare premi digitali in modo flessibile anche a lavoratori stagionali, somministrati, tirocinanti e stagisti, senza la necessità di un regolamento collettivo. All’interno del circuito sono presenti oltre 3.000 esercenti locali convenzionati per l’utilizzo flessibile di buoni spesa, buoni carburante e acquisti online (dall’abbigliamento ai supermercati).

3. Buoni Pasto 100% Digitali (in collaborazione con Toduba)

La soluzione per i buoni pasto è totalmente dematerializzata.

 Zero Carta o Plastica: Il servizio è nativamente digitale e già integrato nei sistemi di cassa delle principali catene della grande distribuzione.

 Sostegno alle micro-attività: Tramite l’applicazione, i dipendenti possono richiedere il convenzionamento diretto di piccoli esercenti di fiducia sul territorio, come bar, ristoranti, gastronomie e panifici (con pagamenti App to App o App to POS).

4. Assistenza Diretta

La partnership garantisce un servizio di assistenza dedicata per aziende e dipendenti tramite personale specializzato, con un numero diretto e senza tempi di attesa.

››› CREAZIONE E CONSULENZA D’IMPRESA

a cura di Paolo Liverani

Osteopatia è professione sanitaria

Le nuove regole in sintesi

Il lungo percorso per il riconoscimento dell’osteopatia come professione sanitaria in Italia è finalmente giunto al traguardo. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.P.C.M. del 25 marzo 2026 - che entrerà ufficialmente in vigore il prossimo 6 giugno - sono state delineate le regole definitive per regolarizzare chi già opera nel settore e per disciplinare l’equipollenza dei titoli pregressi.

Per continuare a esercitare legalmente, i professionisti dovranno fare un primo passo fondamentale: iscriversi a specifici “elenchi speciali ad esaurimento” istituiti presso gli Ordini TSRM e PSTRP. Per poter accedere a questi elenchi, la norma fissa un paletto temporale molto chiaro: bisogna risultare iscritti a un corso di formazione in osteopatia di almeno tre anni entro la scadenza del 31 agosto 2026.

La normativa mappa l’accesso a questi elenchi dividendo i professionisti in due macro-categorie, a seconda del loro background di partenza:

 Il Percorso A si rivolge a chi possiede un diploma di scuola superiore. In questo caso vengono richiesti un corso triennale, 2.400 ore di formazione teorica (pari a 96 CFU) e 1.000 ore di tirocinio pratico.

 Il Percorso B è invece pensato per chi è già in possesso di una laurea abilitante in una professione sanitaria. Anche per loro il corso deve essere triennale e le ore di tirocinio restano 1.000, ma il carico della teoria si riduce a 1.500 ore (60 CFU).

Cosa succede se non si raggiungono le 1.000 ore di tirocinio richieste? Il decreto include una clausola di salvaguardia: è possibile compensare questa carenza dimostrando almeno 36 mesi di esperienza lavorativa, anche non continuativa, maturata tra il 15 febbraio 2018 e il 22 maggio 2028. Ovviamente, l’attività dovrà essere rigorosamente documentata tramite Partita IVA, fatture o contratti.

Tuttavia, l’iscrizione a questi elenchi speciali non è il traguardo finale, ma una transizione che durerà al massimo 6 anni. Entro questo lasso di tempo, gli osteopati dovranno sostenere un esame di abilitazione presso le Università per ottenere l’equipollenza ufficiale e il diritto di iscriversi all’Albo professionale definitivo. Ci sarà però una differenza nell’accesso all’esame: chi proviene dal Percorso A (non sanitari) dovrà prima integrare 30 CFU in materie mediche specifiche, mentre a chi si trova nel Percorso B verranno riconosciuti i crediti della laurea precedente. Infine, il decreto traccia una linea netta per il futuro della professione, sancendo una vera e propria rivoluzione formativa. A partire dal 1° settembre 2026, le attuali scuole private di osteopatia non potranno più attivare nuovi corsi. Da quel momento in poi, il conseguimento del titolo di Osteopata diventerà un’esclusiva delle Università, sotto il controllo e l’accreditamento del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR).

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Essere Impresa - Supplemento luglio 2026 by CONFARTIGIANATO Forlì Federimprese - Issuu