ESSERE IMPRESA SUPPLEMENTO
IL SOMMARIO CONSULENZA FISCALE: Le novità fiscali della legge di bilancio. Da pag. 2
CONSULENZA DEL LAVORO: Gli approfondimenti sulla legge di bilancio in materia di lavoro. A pag. 15
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››› CONSULENZA FISCALE a cura di Francesco Bandini
LEGGE DI BILANCIO 2026 La legge di Bilancio 2026 contiene importanti novità in materia fiscale, di seguito si evidenzia una sintesi delle disposizioni.
Rimodulazione delle aliquote IRPEF (commi 3-4) Da periodo d’imposta 2026, sul reddito imponibile si applicano le seguenti aliquote IRPEF, progressive per scaglioni di reddito: a) fino a 28.000 euro: 23%; b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 33%; c) oltre 50.000 euro: 43%. Inoltre, modificando la norma che disciplina i limiti alla fruizione delle detrazioni fiscali, si dispone che per i titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda è diminuito di un importo pari a 440 euro in relazione ai seguenti oneri: a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie; b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici che sono detraibili dall’imposta sui redditi per un importo pari al 26%, per importi compresi tra 30 e 30.000 euro annui; c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.
Agevolazione IRPEF coltivatori diretti e IAP (comma 15) Anche per il 2026, ai fini dell’IRPEF, i redditi dominicali e agrari posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, concorrono alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali: fino a 10.000,00 euro, 0%; oltre 10.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, 50%; oltre 15.000,00 euro, 100%. SEGUE ››› ››› gennaio 2026
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Impianti fotovoltaici con moduli a terra (comma 16) La norma secondo cui le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra per la parte eccedente il limite di agrarietà pari a 260.000 kWh anno determinano il reddito d’impresa nei modi ordinari si applica agli impianti i cui lavori di installazione si sono completati dopo il 31 dicembre 2025.
Locazioni brevi (comma 17) A partire dal 2026, pur restando confermata l’aliquota della cedolare secca del 21% per la prima abitazione e del 26% per la seconda, si determina reddito d’impresa in caso di locazione di più di 2 appartamenti.
Bonus edilizi (comma 22) Si proroga a tutto il 2026, la disciplina sulle detrazioni per i bonus edilizi già introdotta con la legge di Bilancio 2025. Pertanto, si applicano le seguenti percentuali di detrazioni: 36% delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026; 30% delle spese sostenute nel 2027. È prevista inoltre una maggiorazione delle aliquote per le prime case. Si stabilisce, infatti, che la detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50% delle spese per l’anno 2025 e 2026 (rispetto al 36%) e al 36% delle spese per il 2027 (rispetto al 30%), nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Bonus mobili (comma 22) Si stabilisce che la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici in caso di interventi di ristrutturazione si applica anche per le spese sostenute nel 2026 e con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro previsto per il 2025.
Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero da neo-residenti (commi 25-26) Passa da 200.000 a 300.000 euro l’importo dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia successivamente alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio. La norma innalza inoltre da 25.000 a 50.000 euro l’importo ridotto dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati dai familiari per i quali il soggetto principale ha fatto richiesta.
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Regime forfetario (comma 27) Si estende all’anno 2026 la modifica introdotta dalla legge di Bilancio 2025 che ha elevato da 30.000 a 35.000 euro la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l’accesso al regime forfetario.
Plusvalenze su criptoattività (comma 28) Modificando la disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2025 si stabilisce che l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, si applica con aliquota ridotta al 26% con riguardo ai redditi diversi e agli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro. Inoltre, non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.
Tobin tax (commi 29-31) Con effetto dalle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026, aumenta dallo 0,2% allo 0,4% l’aliquota della Tobin tax, ovvero l’imposta sulle transazioni finanziarie per i trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi. Inoltre, passa dallo 0,02% allo 0,04% l’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano. Vengono fissati con le stesse percentuali anche i relativi tributi indiretti.
Assegnazione agevolata beni ai soci ed estromissione dei beni delle imprese individuali (commi 35-41) Si ripropone il regime fiscale temporaneo di assegnazione agevolata di beni ai soci che, alla data del 30 settembre 2025, risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ovvero che siano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025. Più precisamente, le società commerciali che assegnano o cedono beni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci entro il 30 settembre 2026 versano in due rate un’imposta sostitutiva pari all’8% (ovvero pari al 10,5% se la società non è operativa) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni. Il medesimo regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2026. Si applica l’imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano. L’imposta sostitutiva va versata in due rate di cui: la prima, pari al 60% entro il 30 settembre 2026; la seconda, pari al restante 40% entro il 30 novembre 2026. SEGUE ››› ››› gennaio 2026
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Inoltre, si ripropone, per le imprese individuali, la facoltà di estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario, includendovi anche i beni posseduti al 31 ottobre 2025, a condizione che l’esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2026 e il 31 maggio 2026. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 ed entro il 30 giugno 2027 per la parte rimanente e che gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2026.
Tassazione IRES plusvalenze su beni strumentali (commi 42-43) Vengono introdotte modifiche in materia di tassazione, ai fini IRES, delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, applicabili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Nel dettaglio, viene previsto che le plusvalenze realizzate diverse da quelle PEX concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate. Nel dettaglio, la tassazione delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali viene mantenuta per le plusvalenze: derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni; realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni.
Affrancamento riserve in sospensione d’imposta (commi 44-45) È possibile affrancare, in tutto o in parte, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP del 10%. L’imposta sostitutiva deve essere versata in 4 rate, di pari importo, alle seguenti scadenze: per la prima rata, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta (30 giugno 2026, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare); per le altre rate, entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi (30 giugno 2027, 30 giugno 2028 e 2 luglio 2029, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Tassazione dei dividendi (commi 51-55) Introdotte alcune modifiche al trattamento fiscale dei dividendi percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti. Innanzitutto, viene stabilito che la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 60% del loro ammontare riguarda le plusvalenze PEX relative a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. Inoltre, viene definito il nuovo regime fiscale dei dividendi applicabile, ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF, sia degli imprenditori individuali che delle società ed enti IRES, stabilendo alcune soglie di tassazione per: a) partecipazioni dirette nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro; ai fini della determinazione della soglia del 5%, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’inSEGUE ››› ››› gennaio 2026
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terno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo (art. 2359, comma 1, n. 1, e comma 2 c.c.), tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo; b) i titoli e gli strumenti finanziari assimilati alle azioni e ai contratti di associazione in partecipazione e di partecipazione agli utili di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. La tassazione, in questi casi, si attesta: al 58,14% per le imprese individuali; al 5% per i soggetti IRES. Gli stessi limiti di cui alle lettere a) e b) di cui sopra si applicano alle plusvalenze esenti - c.d. PEX. Viene modificata anche la disciplina sulle ritenute e, dal 2026, stabilendo che la ritenuta è operata a titolo di imposta e con l’aliquota dell’1,20% sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri UE e negli Stati aderenti all’Accordo SEE inclusi nell’apposita lista e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti sopra indicati (partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5%) e, sempre che di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, agli strumenti finanziari assimilati alle azioni e ai contratti di associazione in partecipazione, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. Le nuove disposizioni si applicano alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti IRES, e alla cessione di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni nonché ai contratti di associazione in partecipazione e di partecipazione agli utili acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data; a tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente. Per la determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (periodo d’imposta 2026, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), applicando il criterio storico, si considera l’imposta del periodo d’imposta precedente (per i soggetti solari, del periodo d’imposta che chiude al 31 dicembre 2025) che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
Rottamazione quinquies (commi 82-101) È possibile estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 versando: le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Non sono dovute, invece: le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni; gli interessi di mora (attualmente pari al 2,68% in ragione annuale; le sanzioni e le somme aggiuntive sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali; le somme maturate a titolo di aggio. Per il pagamento è possibile versare il dovuto: in unica soluzione entro il 31 luglio 2026, nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza: a) la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026; SEGUE ››› ››› gennaio 2026
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b) dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; c) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio 2035. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3% annuo. Per la procedura da seguire per l’adesione alla definizione agevolata valgono le seguenti regole: l’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili; il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30 aprile 2026, apposita dichiarazione, con modalità, esclusivamente telematiche; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto di 54 rate; nella dichiarazione il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. Entro il 30 giugno 2026, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a cento euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse. L’applicazione della definizione agevolata è limitata ai soli interessi nel caso delle violazioni del codice della strada. È possibile estinguere, secondo le nuove disposizioni, anche i debiti relativi a precedenti definizioni agevolate per i quali si è determinata l’inefficacia della relativa definizione con eccezione di quelli inclusi nella rottamazione quater, e cioè quelli risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data.
Definizione agevolata debiti nei confronti di regioni ed enti locali (commi 102-110) Nel rispetto di specifiche condizioni, si attribuisce alle regioni e agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente tipologie di definizione agevolata in attuazione dell’autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali. Tale facoltà riguarda anche i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente, nonché i casi in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata. Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.
Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di IVA (comma 111) L’Agenzia delle Entrate, senza pregiudizio dell’azione accertatrice e anche avvalendosi di procedure automatizzate, può procedere alla liquidazione dell’IVA anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere. La liquidazione può avere luogo sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche.
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Ritenuta sulle transazioni B2B (comma 112-115) Si introduce una nuova ritenuta d’acconto sui pagamenti delle fatture elettroniche tra soggetti che esercitano attività d’impresa. La ritenuta è applicata sull’importo corrisposto (al netto dell’IVA) con le seguenti modalità: 0,5% per l’anno 2028. 1% a regime a partire dall’anno 2029.
Stretta sulle compensazioni (comma 116) Si limita la possibilità di utilizzare la compensazione orizzontale (“esterna”), ovvero tra imposte di natura diversa, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali per importi superiori a 50.000 (il previgente limite è di 100.000 euro).
Accise sui tabacchi lavorati, sui prodotti da fumo e sulla birra (commi 119-125, 859) Previsto un aumento progressivo negli anni 2026-2028 dell’importo minimo fisso delle accise su sigarette, sigaretti e tabacco trinciato. Inoltre, si rideterminano i coefficienti per il calcolo dell’accisa sui prodotti a tabacco riscaldato, nonché per l’imposta di consumo sulle sigarette elettroniche, con o senza nicotina. Prevista, poi, una nuova disciplina per le nicotine pouches, che include il divieto di vendita a distanza, obblighi di tracciabilità delle spedizioni, limiti di nicotina per involucro, avvertenze sanitarie e obblighi di sicurezza sulle chiusure a tutela dei bambini. Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell’accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo, per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell’accisa è effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto; per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell’accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese e in tale caso non è ammesso il versamento unitario. Sono aggiornate le aliquote di accisa su diverse categorie di tabacchi (sigarette, sigaretti, tabacco trinciato). Infine, l’aliquota dell’accisa sulla birra viene ridetermina nelle seguenti misure: per gli anni 2026 e 2027: 2,98 euro per ettolitro e per grado-Plato; per gli anni 2028 e successivi: 2,99 euro per ettolitro e per
Plastic tax e sugar tax (comma 125) L’entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax slitta al 1° gennaio 2027.
Tassa sui pacchi (commi 126-128) Viene introdotto un contributo per la copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali SEGUE ››› ››› gennaio 2026
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relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. che si applica alle spedizioni di beni: a) provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea; b) di valore dichiarato non superiore a 150 euro. Il contributo è pari a 2 euro per ciascuna spedizione ed è riscosso dagli Uffici delle dogane all’atto dell’importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.
Accise sulla benzina e gasolio (comma 129) Vengono parificate le aliquote dell’accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, portandole entrambe a 672,90 euro per 1.000 litri. Vengono esclusi, inoltre, i carburanti utilizzati a scopi agricoli e industriali dall’aumento dell’accisa e mantiene il regime favorevole - con accisa ridotta - per i biocarburanti.
Svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie (comma 130) Ai fini dell’applicazione del criterio di valutazione previsto dall’art. 92, comma 5 del TUIR dei titoli obbligazionari (e degli altri titoli in serie e massa diversi dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni) che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie e rientrano quindi, tra i ricavi (art. 85, comma 1, lett. e) TUIR), si prevede che il valore minimo delle stesse è determinato: a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre; b) per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento desunto dall’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano (MOT) nell’ultimo semestre. Una ulteriore modifica riguarda l’art. 101, in materia di minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite laddove viene previsto che per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento CE n. 1606/2002, le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico.
Razionalizzazione del reddito d’impresa (commi 131-135) In via sperimentale per il 2026, viene disposto che: a) in deroga all’art. 83 del TUIR, si comprende tra i ricavi la differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione di proprie azioni o quote, effettuate a partire dal medesimo periodo d’imposta, e il relativo costo di acquisto; a tal fine si considerano cedute per prime le proprie azioni o quote acquisite in data meno recente; b) le disposizioni di cui all’art. 95, comma 6-bis, del TUIR si applicano anche alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa relative a piani deliberati a partire dal medesimo periodo d’imposta; c) per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento CE n. 1606/2002, la deduzione del costo dei marchi d’impresa, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita iscritti, o dei maggiori valori riconosciuti ai fini fiscali, nel medesimo periodo d’imposta, in deroga all’art. 103, comma 3-bis, TUIR è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo del loro valore, a partire dal periodo d’imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi. La deduzione del valore fiscale dei beni di cui sopra riconosciuti nel periodo d’imposta successivo SEGUE ››› ››› gennaio 2026
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a quello in corso al 31 dicembre 2025, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall’imputazione a conto economico. Tali operazioni dovranno essere indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.
Modifiche in materia di IVA (commi 138-139) Con l’intento di adeguare all’ordinamento dell’Ue la normativa nazionale, vengono modificate alcune norme contenute nel D.P.R. n. 633/1972 per far sì che la base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sia calcolata sulla base dei costi sostenuti dal cedente o prestatore.
Ritenuta su provvigioni percepite da agenzie di viaggio (commi 140-142) A partire dalle provvigioni corrisposte a decorrere dal 1° marzo 2026, la ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari è dovuta anche su quelle percepite: dalle agenzie di viaggio e turismo; dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.
Rivalutazione partecipazioni (comma 144) Aumenta l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, passando dal 18% al 21%.
Imposta di bollo sui contratti di credito (commi 145-146) Si prevede l’esenzione dall’imposta di bollo sui contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, sui contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e sui contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro 3 mesi dall’utilizzo delle somme.
Tassazione previdenza complementare (commi 201-205) A decorrere dal 1° luglio 2026: con decorrenza dal periodo di imposta relativo all’anno 2026, viene aumentato il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare e operano un conseguente coordinamento formale nella norma speciale di deducibilità relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006 portandolo da 5.164,57 euro a 5.300 euro; SEGUE ››› ››› gennaio 2026
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per i lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006 la norma secondo cui possono beneficiare della deduzione in oggetto, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alle forme di previdenza complementare, in un’eventuale misura maggiorata si applica, a decorrere dal periodo di imposta relativo all’anno 2026, con riferimento al nuovo limite suddetto; le rendite a durata definita e quelle in forma di prelievi liberamente determinabili sono soggette al medesimo regime tributario previsto per le prestazioni (o quote di prestazioni) in forma di capitale le prestazioni corrisposte nella forma di rendita mediante erogazione frazionata sono assoggettate, per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ad una ritenuta a titolo d’imposta, con aliquota del 20%, ridotta nella misura di 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione pari a 5 punti percentuali. Tale ritenuta è applicata dalla forma pensionistica a cui è iscritto il soggetto.
Modifiche all’ISEE (commi 208-209) Vengono introdotte alcune modifiche alla disciplina del calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare. In particolare: in merito ai termini di inclusione dell’eventuale abitazione di proprietà nel computo del suddetto indicatore della situazione patrimoniale, viene elevato da 52.500 a 91.500 euro e a 200.000 euro per i nuclei familiari residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane il limite del valore della suddetta abitazione escluso dal computo suddetto e incrementato il medesimo limite, nella misura di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo, mentre l’identica misura di ulteriore incremento è prevista, nella normativa finora vigente, per ogni figlio convivente successivo al secondo. Resta fermo che il valore immobiliare è determinato secondo una specifica disciplina e che, qualora esso superi il limite in oggetto, rientra nel computo soltanto una quota pari a due terzi dell’importo eccedente; riguardo al parametro della scala di equivalenza, vengono ridefinite nei seguenti termini le specifiche maggiorazioni relative alla presenza di figli nel nucleo familiare: 0,1 in caso di nucleo con due figli; 0,25 in caso di tre figli; 0,40 in caso di quattro figli e 0,55 in caso di almeno cinque figli. Pertanto, si introduce una maggiorazione specifica anche per il caso di nucleo con due figli e si incrementa nella misura di 0,5 ciascuna delle altre maggiorazioni specifiche in oggetto. Le modifiche riguardano l’assegno di inclusione e il supporto per la formazione e il lavoro; l’assegno unico e universale per i figli a carico; il buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per le forme di supporto domiciliare. Infine, per la precompilazione della dichiarazione sostitutiva unica relativa alla determinazione dell’ISEE (DSU), l’INPS coopererà anche con il Ministero dell’interno e con l’ACI e utilizzi anche le informazioni disponibili nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente e nel PRA.
Iperammortamento (commi 427-436) Viene riproposta la disciplina della maggiorazione dell’ammortamento per investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello Industria 4.0, ovvero finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (iperammortamento). In particolare, il beneficio viene riconosciuto, ai fini IRES ed IRPEF, alle imprese che abbiano effettuato dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 investimenti in beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo. SEGUE ››› ››› gennaio 2026
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SUPPLEMENTO
La maggiorazione base da applicare al costo degli investimenti è pari a: 180%, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100%, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 50%, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Comunicazioni pagamenti in contanti da parte di turisti stranieri (comma 437) Passa da 1.000 euro a 5.000 euro il limite dell’importo unitario delle operazioni superato il quale i soggetti non obbligati alla fatturazione (commercianti al dettaglio, prestatori di servizi di trasporto di persone, gestori di locali di somministrazione di cibi e bevande, etc.) e le agenzie di viaggio e di turismo, devono effettuare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativamente alle singole operazioni per le quali i pagamenti ricevuti per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo da parte di soggetti stranieri che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato sono effettuati in contanti.
Proroghe esenzioni tassazione fabbricati zone colpite dai sismi (commi 580, 595, 616, 617) Sono prorogate le norme che disciplinano le esenzioni dei redditi da fabbricati, ubicati nei comuni interessati dagli eventi sismici nell’Italia centrale del 2016 e 2017, del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRES, nonché le esenzioni, per i medesimi fabbricati, dall’IMU e dalla TASI. si riconosce anche per l’anno 2026 l’esenzione dall’IMU (esenzione già prevista fino al 31 dicembre 2025) per i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nelle regioni Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito entrambi i territori rispettivamente nel 2022 e nel 2023; si estende la detrazione fiscale del 110% anche alle spese sostenute nell’anno 2026 per interventi su immobili danneggiati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. La disposizione si applica a condizione che le relative istanze o dichiarazioni siano state presentate in data antecedente al 30 marzo 2024
Addizionali regionali e comunali IRPEF (commi 649-650) Si estende fino all’anno 2028 la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di determinare aliquote differenziate dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito IRPEF, vigenti fino al 1° gennaio 2025 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2025). Prorogata fino al 2028 la possibilità di determinare, in termini analoghi, aliquote differenziate anche per l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Si dispone inoltre che, sia per le regioni sia per i comuni, nel caso di mancata approvazione entro i termini fissati dalla vigente normativa della delibera di determinazione degli scaglioni e delle aliquote sopra indicate si continueranno ad applicare le aliquote vigenti nell’anno precedente a quello di riferimento.
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SUPPLEMENTO
TARI (comma 677) Si proroga dal 30 aprile al 31 luglio, per l’anno 2026, il termine entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.
Tassa di soggiorno (commi 683-684) Prevista la possibilità, per i comuni interessati, di incrementare, per il 2026, la tassa di soggiorno.
Verifica della PA per i pagamenti ad esercenti arti e professioni (comma 725) A decorrere dal 15 giugno 2026, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di un importo fino a 5.000 euro agli esercenti di arti e professioni per l’attività professionale svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, verificano se i medesimi beneficiari siano inadempienti all’obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare. In caso affermativo, il relativo pagamento da parte delle amministrazioni andrà in favore: a) dell’agente della riscossione, fino al completamento del debito rimanente; b) del beneficiario, nel caso in cui parte delle somme superino l’ammontare del debito.
Contributo sui premi delle assicurazioni RC auto (comma 771) Si modifica il sistema di pagamento del contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti, introducendo un meccanismo di versamento di un acconto pari all’85% dell’importo versato nell’anno precedente.
IMU immobili enti non profit (commi 853-856) Previste alcune disposizioni di interpretazione autentica in relazione all’esenzione IMU sugli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali e delle attività sanitarie, nonché di attività didattiche. Tra le altre, viene precisato che lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie si intende effettuato con modalità non commerciali nei seguenti casi: tali attività sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico e prestano a favore dell’utenza, alle condizioni previste dal diritto dell’Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento per la copertura del servizio universale; se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, tali attività sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non SEGUE ››› ››› gennaio 2026
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SUPPLEMENTO
superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.
Validazione domanda di rimborso dell’IVA (commi 934-936) Si demanda a un provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, di concerto con l’Agenzia delle Entrate, la definizione di modalità semplificate di rimborso dell’IVA all’uscita dal territorio doganale, con validazione unica per le fatture elettroniche intestate allo stesso cessionario. Altresì, si estende da quattro a sei mesi il termine per la restituzione al cedente della fattura vistata in dogana.
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SUPPLEMENTO
››› CONSULENZA DEL LAVORO a cura di Arianna Fabbri
LEGGE DI BILANCIO 2026 NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO Dal 1° gennaio 2026 è in vigore la Legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) Di seguito si segnalano le principali novità
Riduzionealiquota IRPEF A partire dal 1° gennaio 2026 è prevista una riduzione dell’aliquota IRPEF applicata al secondo scaglione di reddito. Attualmente, infatti, la parte di reddito compresa tra 28.001 e 50.000 euro è tassata con un’aliquota del 35%, mentre dal 2026 questa aliquota scende al 33%. I nuovi scaglioni IRPEF risultano quindi i seguenti: 23% per i redditi fino a 28.000 €; 33% per i redditi da 28.001 a 50.000 € (invece di 35%); 43% per la parte di reddito oltre 50.000 €
Imposta sostitutiva su incrementi retributivi contrattuali nel settore privato Con il dichiarato intento di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e stimolare la produttività nel mondo del lavoro, si introduce una misura fiscale che prevede la detassazione degli incrementi retributivi legati ai rinnovi dei contratti collettivi. Nello specifico, la formulazione utilizzata dal Legislatore dispone che limitatamente all’anno 2026, gli aumenti retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato, in conseguenza di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, siano assoggettati ad imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, nella misura del 5%, a condizione che il lavoratore sia titolare di un reddito da lavoro dipendente, nell’anno 2025, di importo non superiore a 33.000 euro. Rispetto alle bozze inziali della Legge di Bilancio, la norma definitiva ha ampliato in modo significativo il campo di applicazione ed apportato un chiarimento importante. Sono stati infatti ricompresi anche tutti i contratti collettivi sottoscritti nel corso del 2024 (la prima versione del disegno di legge di bilancio limitava ai soli CCL sottoscritti nel 2025 e 2026), includendo, pertanto, anche tutti i contratti collettivi sottoscritti da Confartigianato ed è stata ampliata ed estesa la platea di soggetti potenzialmente beneficiari, in quanto il reddito di riferimento è passato da 28.000 a 33.000 euro. SEGUE ››› ››› gennaio 2026
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SUPPLEMENTO
Proprio in relazione al parametro reddituale, la Legge n.199/2025 fornisce inoltre un chiarimento rilevante, specificando che il reddito da lavoro dipendente sia da intendere quello prodotto dal lavoratore nel corso dell’anno 2025. In base alla formulazione utilizzata dal Legislatore, pare tuttavia che l’imposta sostitutiva possa legittimamente applicarsi ai soli incrementi retributivi che spettano ai lavoratori nel corso dell’anno 2026, con decorrenza da un qualsiasi mese dell’anno 2026. Non si ritiene, invece, applicabile la detassazione agli aumenti spettanti nel 2026 la cui decorrenza è antecedente al 2026 tuttavia restiamo in attesa degli opportuni chiarimenti. Il lavoratore avrà in ogni caso la facoltà di rinunciare, con atto scritto, al regime di tassazione sostitutiva, con la conseguente applicazione delle ordinarie aliquote IRPEF anche sugli importi derivanti dagli aumenti contrattuali qualora possa averne un beneficio. Dai dossier accompagnatori al disegno di legge, si evince infine che la norma intende fare riferimento a tutti i “contratti collettivi di lavoro “sottoscritti a qualsiasi livello (nazionale, territoriale e/o aziendale) e da qualsiasi associazione datoriale e sindacale e che debbano essere esclusi dall’applicazione della stessa gli aumenti retributivi derivanti da accordi individuali eventualmente sottoscritti tra lavoratore e datore di lavoro, i quali continueranno ad essere assoggettati a tassazione ordinaria. È infine previsto che per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, riguardanti l’imposta sostitutiva in oggetto, si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
Imposta sostitutiva su premi di risultato Si modifica, in via temporanea, la disciplina dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali locali per i lavoratori dipendenti privati, con effetti diretti su premi di risultato e compensi legati alla partecipazione agli utili d’impresa. La novità, valida per gli anni 2026 e 2027, prevede una significativa riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, che scende all’1% rispetto al precedente 5%. Inoltre, viene innalzato il limite annuo dell’importo agevolabile, portandolo a 5.000 euro lordi, rispetto ai 3.000 euro previsti in precedenza. Resta invariata la condizione di accesso al regime agevolato: l’imposta sostitutiva continua ad applicarsi solo ai lavoratori che, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme, abbiano conseguito un reddito da lavoro dipendente privato non superiore a 80.000 euro. Si ricorda che per beneficiare di tale agevolazione rimane sempre necessaria la contrattazione di secondo livello (accordo sindacale).
Imposta sostitutiva su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno e festivo Viene introdotta, per il periodo d’imposta 2026, una tassazione agevolata per i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i dipendenti dei settori turistico-alberghiero e termale. La misura prevede un’imposta sostitutiva del 15% in luogo dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, ed è riservata a chi possiede determinati requisiti di reddito. L’agevolazione riguarda le maggiorazioni e le indennità riconosciute per il lavoro notturno, festivo, svolto nei giorni di riposo settimanale, nonché le indennità e gli altri compensi legati al lavoro a turni. Il beneficio si applica fino a un massimo di 1.500 euro lordi all’anno. Per accedere al regime agevolato è necessario che il reddito da lavoro dipendente percepito nel 2025 non abbia superato i 40.000 euro.
Buoni pasto elettronici Il valore massimo non imponibile dei buoni pasto elettronici erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti passa da 8 a 10 euro. L’aumento consente ai lavoratori di beneficiare di un maggior importo esente da tassazione, rendendo più vantaggiosa l’erogazione dei buoni pasto. SEGUE ››› ››› gennaio 2026
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SUPPLEMENTO
Trattamento integrativo speciale per i dipendenti delle strutture turisticoalberghiere Viene confermato per il periodo 1° gennaio - 30 settembre 2026, per i dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale, il trattamento integrativo speciale pari al 15% della retribuzione lorda per le prestazioni di lavoro straordinario svolte nei giorni festivi o per lavoro notturno. Il beneficio è riservato ai lavoratori dipendenti del settore privato che, nel periodo d’imposta 2025, abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.
Previdenza Complementare La Legge di Bilancio 2026 introduce importanti novità in materia di TFR e previdenza complementare, con effetti che si svilupperanno progressivamente nei prossimi anni. In primo luogo viene modificato il criterio di individuazione dei datori di lavoro privati che sono tenuti al versamento degli accantonamenti relativi ai trattamenti di fine rapporto dei propri lavoratori dipendenti a un Fondo dell’INPS. Resta fermo che l’obbligo non sussiste con riferimento ai dipendenti per i quali gli accantonamenti in oggetto siano destinati a una forma di previdenza complementare. La prima modifica concerne il riferimento temporale per il computo dei dipendenti, mentre resta fermo che l’obbligo si applica ai datori privati che abbiano un numero di lavoratori dipendenti pari o superiore a 50. La novella prevede che, con effetto dai periodi di retribuzione successivi al 31 dicembre 2025, siano ricompresi nell’ambito dell’obbligo anche i datori che raggiungano o superino - o abbiano raggiunto o superato - la suddetta soglia di 50 dipendenti negli anni successivi a quello di inizio dell’attività e che il relativo computo avvenga sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di retribuzione considerato. Si ricorda che, nella disciplina finora vigente per i datori già in attività al 31 dicembre 2006, il limite dimensionale in oggetto viene calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006. Per gli altri datori, si prende a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività. L’effetto di tale novità normativa per gli anni 2026 e 2027, non opera qualora la media annuale (del relativo anno precedente) sia inferiore a 60 lavoratori dipendenti. La novella, inoltre, prevede, con effetto sui periodi di retribuzione decorrenti dal 1° gennaio 2032, la riduzione da 49 a 39 del numero di lavoratori dipendenti oltre il quale, per il datore di lavoro, si applica l’obbligo in oggetto (fermo restando il suddetto riferimento alla media annuale dell’anno precedente all’anno di volta in volta in corso). Dal periodo d’imposta 2026 sono previste inoltre alcune modifiche di rilievo sotto il profilo fiscale e gestionale della previdenza complementare. In particolare: il limite annuo di deducibilità dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme di previdenza complementare aumenta da 5.164,57 euro a 5.300 euro, con aggiornamento anche per i lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006. in caso di trasferimento della posizione individuale del lavoratore da una forma pensionistica ad un’altra, viene meno la possibilità per i contratti e accordi collettivi, anche aziendali, di stabilire i limiti e le modalità del trasferimento. Un’ulteriore e rilevante novità è introdotta a partire dal 1° luglio 2026: la legge prevede infatti l’adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori del settore privato al momento della prima assunzione, con esclusione dei lavoratori domestici. In assenza di una rinuncia espressa da parte del lavoratore entro 60 giorni dall’assunzione, il TFR e gli eventuali contributi confluiranno automaticamente nella forma pensionistica collettiva individuata dagli accordi o dai contratti collettivi applicati. L’obiettivo della misura è aumentare la diffusione dei fondi pensione, in linea con le raccomandazioni UE e i modelli già adottati in altri Paesi, favorendo una maggiore inclusione previdenziale, soprattutto per i giovani. Funzionamento per i lavoratori di prima assunzione: SEGUE ››› ››› gennaio 2026
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SUPPLEMENTO
L’adesione automatica avviene verso la forma pensionistica collettiva di riferimento dell’azienda; in caso di più fondi, si sceglie quello con il maggior numero di aderenti, salvo diverso accordo. Il TFR e i contributi del lavoratore e del datore di lavoro confluiscono nel fondo scelto, salvo rinuncia o diversa destinazione entro 60 giorni. I contributi derivanti da adesioni non esplicite vengono investiti in percorsi modulati per rischio/rendimento, tenendo conto dell’età e dell’orizzonte temporale del lavoratore. Per i lavoratori non di prima assunzione: Il datore di lavoro deve informare il lavoratore sulle forme pensionistiche complementari disponibili e verificare eventuali scelte pregresse. In mancanza di indicazioni, si applica il meccanismo di adesione automatica al fondo collettivo di riferimento, con possibilità di destinare parzialmente o totalmente il TFR maturando secondo quanto previsto dagli accordi collettivi. Le novità appena esposte necessitano di un adeguamento delle istruzioni che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) dovrà emettere nei prossimi mesi e comunque entro il 30/06/2026
Esonero assunzioni/ trasformazioni a tempo indeterminato La Legge di Bilancio 2026 introduce un esonero contributivo per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 ed il 31 dicembre 2026. L’incentivo consiste nell’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, per: l’assunzione, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché per la trasformazione, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato. Le finalità del Legislatore sono: incrementare l’occupazione giovanile stabile; favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate; sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) e contribuire alla riduzione dei divari territoriali. Con apposito decreto interministeriale saranno disciplinati gli specifici interventi, i relativi requisiti e le condizioni necessarie a garantire il rispetto dei predetti limiti di spesa. Per la piena operatività del predetto esonero si dovranno attendere, inoltre, le necessarie istruzioni operative dell’INPS.
Esonero contributivo per l’assunzione di madri lavoratrici È introdotto un esonero contributivo totale a favore dei datori di lavoro privati che assumono donne con almeno tre figli minorenni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. L’agevolazione consiste nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali complessivamente a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. SEGUE ››› ››› gennaio 2026
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SUPPLEMENTO
L’esonero è riconosciuto: per 12 mesi dalla data di assunzione, in caso di contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione; fino a un massimo di 18 mesi dalla data di assunzione con contratto a tempo determinato, qualora il rapporto venga trasformato a tempo indeterminato; per 24 mesi dalla data di assunzione, qualora l’assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Si fa presente che l’esonero contributivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico né ai contratti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previsti dalla normativa vigente. La misura è, inoltre, finanziata entro un limite di spesa progressivo, pari a 5,7 milioni di euro per l’anno 2026, che cresce annualmente fino a raggiungere 28,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2035. Al raggiungimento del limite di spesa, l’INPS non procederà all’accoglimento di ulteriori domande di accesso all’incentivo.
I ncentivi per la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo parziale per alcune categorie di soggetti Sono inoltre introdotte specifiche misure di incentivazione per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Nel rispetto delle disposizioni di cui al capo II del decreto legislativo n. 81 del 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di favorire la conciliazione tra vita lavorativa e vita privata, è riconosciuta una priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, sia orizzontale sia verticale, nonché nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto già a tempo parziale. La priorità spetta alle lavoratrici e ai lavoratori con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, ovvero senza limiti di età nel caso di figli con disabilità, a condizione che la trasformazione o la rimodulazione comporti una riduzione dell’orario di lavoro pari ad almeno 40 punti percentuali. Ai datori di lavoro privati che consentono ai lavoratori dipendenti di avvalersi della suddetta priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, senza riduzione del complessivo monte orario aziendale, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto, un esonero pari al 100% dei contributi previdenziali complessivamente a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo ai fini delle prestazioni pensionistiche. L’esonero contributivo: non si applica ai rapporti di lavoro domestico né ai contratti di apprendistato; non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previsti dalla normativa vigente; è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023. Le disposizioni attuative della misura saranno definite con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Super-deduzione del costo delle nuove assunzioni Oltre agli incentivi contributivi, la Legge di Bilancio 2026 mantiene (per gli anni d’imposta 2024-2027) la c.d. SUPER-DEDUZIONE - una maggiorazione del costo del personale assunto/trasformato con contratto a tempo indeterminato ai fini della determinazione del reddito d’impresa. In pratica, per le imprese che aumentano la propria base occupazionale, il costo dei nuovi assunti è maggiorato in deduzione fiscale, purché siano rispettate specifiche condizioni occupazionali. SEGUE ››› ››› gennaio 2026
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SUPPLEMENTO
Congedo parentale La disciplina del congedo parentale viene ulteriormente potenziata. In primo luogo, è innalzato da 12 a 14 anni il limite di età del figlio entro il quale è possibile fruire del congedo parentale. In secondo luogo, viene raddoppiato, da 5 a 10 giorni, il numero dei permessi per malattia riconosciuti per ciascun figlio ed è contestualmente elevato da 8 a 14 anni il requisito anagrafico del figlio per l’accesso a tali permessi.
Nuovo bonus mamme 2026 Per l’anno 2026 resta confermata la disciplina dell’esonero contributivo totale prevista dalla legge di Bilancio 2024 in favore delle lavoratrici madri di tre o più figli titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, entro il limite massimo di 3.000 euro annui. L’agevolazione si applica ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei settori pubblico e privato, inclusi quelli agricoli, a tempo parziale, di apprendistato, in somministrazione e instaurati con cooperative di lavoro, con esclusione del lavoro domestico. L’esonero è riconosciuto anche qualora la nascita, l’adozione o l’affidamento del terzo figlio (o successivo) avvenga nel corso degli anni 2025 o 2026, con decorrenza dal mese dell’evento, a condizione che la lavoratrice sia già titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accanto a tale misura strutturale, la legge interviene sul diverso regime di decontribuzione parziale previsto dalla legge di Bilancio 2025, la cui entrata in vigore è posticipata al 2027. In via transitoria, per il solo anno 2026, è pertanto introdotto un contributo economico pari a circa 60 euro per ciascun mese, o frazione di mese, di svolgimento dell’attività lavorativa. Il contributo è riconosciuto alle lavoratrici dipendenti, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato (con esclusione del lavoro domestico), nonché alle lavoratrici autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le casse professionali e la gestione separata, a condizione che il reddito da lavoro non superi i 40.000 euro annui. Possono beneficiarne le madri di due figli, purché il più piccolo non abbia compiuto 10 anni, e le madri con più di due figli, qualora il figlio più piccolo non abbia compiuto 18 anni. Le mensilità maturate dal 1° gennaio fino al mese di novembre 2026 saranno corrisposte in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2026. Il contributo verrà erogato dall’INPS su apposita domanda, non è imponibile ai fini fiscali e contributivi e non rileva ai fini della determinazione dell’ISEE.
Prolungamento del contratto di lavoro stipulato in sostituzione delle lavoratrici in congedo Al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, si interviene sull’art. 4, D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, aggiungendo, dopo il c. 2, un ulteriore c. 2-bis, prevedendo la possibilità di prolungare il contratto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore - assunti a tempo determinato al fine di sostituire le lavoratrici in congedo di maternità o parentale ai sensi del D.Lgs. 151/2001 - per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al 1° anno di età del bambino.
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