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Essere Impresa - Supplemento aprile 2026

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ESSERE IMPRESA SUPPLEMENTO

IL SOMMARIO

CONSULENZA FISCALE:

La revisione degli ISA.

Da pag. 2

CONSULENZA DEL LAVORO:

Parità uomo-donna e trasparenza salariale.

Da pag. 11

››› CONSULENZA FISCALE

a cura di Francesco Bandini

LA REVISIONE DEGLI INDICATORI DI AFFIDABILITÀ

SOCIALE (I.S.A.) PER L’ANNO

2025

La Commissione degli esperti per gli Indici di affidabilità fiscale, riunitasi lo scorso 11 marzo 2026, ha espresso il proprio parere favorevole all’evoluzione di 85 Indicatori sintetici di affidabilità che coinvolgono circa 1.846.268 di contribuenti. Sono stati rivisti 15 ISA relativi al comparto delle manifatture, 26 al comparto dei servizi, 24 al comparto del commercio e 20 al comparto dei professionisti.

Per gli ISA validati dalla Commissione, le associazioni di categoria hanno reso osservazioni e riserve legate alla verifica delle misure in corso di elaborazione per tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mutamenti del quadro nazionale e internazionale. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono pubblicati e consultabili i verbali dei lavori della Commissione, un sunto dei pareri forniti dalle categorie e anche le risposte dell’Agenzia stessa alle osservazioni e alle richieste delle associazioni.

Sarà comunque compito, per le rispettive competenze, del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle entrate, confermare gli indirizzi della Commissione la quale può esprimere solo pareri consultivi.

Sulla base dell’esperienza maturata negli ultimi anni, l’Agenzia articola il suo lavoro su due principali linee di intervento:

 attività di revisione ordinaria, finalizzata all’aggiornamento biennale degli 85 ISA in evoluzione per il 2025;

 attività di integrazione, finalizzata all’individuazione di appositi interventi su tutti i 173 ISA in applicazione per il 2025 al fine di cogliere elementi ordinari e straordinari specifici di tale annualità.

Nel processo di revisione degli 85 ISA l’Agenzia ha effettuato l’elaborazione su dati degli ultimi 8 anni disponibili (2016-2023). In tal modo le ricadute economiche straordinarie sono già tra gli elementi utilizzati nell’attività ordinaria di evoluzione degli ISA.

Dall’analisi dei principali fattori esogeni del contesto economico emerge il persistere della bassa crescita economica (il PIL nel 2025 si attesta intorno ad +0,5%) e prosegue la fase di stabilizzazione del tasso di inflazione nel 2025 con un +1,5%.

Per poter individuare il quadro macroeconomico che ha caratterizzato il 2025, particolarmente significativo è il ritorno conoscitivo desunto dagli archivi relativi a:

 fatturazione elettronica,

SEGUE ›››

 corrispettivi telematici,

 liquidazioni periodiche IVA,

 forza lavoro dipendente (INPS),

 modello redditi,

 modelli Isa,

 utenze energetiche (fornitori).

Le analisi, ad oggi ancora in fase di svolgimento, sono rivolte alle possibili riduzioni dei margini di redditività e della produttività e di contrazione di marginalità settoriale. Il fine è l’eventuale modifica degli indicatori dei Ricavi/compensi per addetto, del Valore aggiunto per addetto e del Reddito per addetto e anche della modifica degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia definiti da soglie economiche di riferimento.

Oltre a riprendere il correttivo relativo alla contrazione della produttività, già utilizzato in passato, l’Agenzia introduce un nuovo indicatore riferito alla “Contrazione della capacità di generare valore” analizzando i dati disponibili degli 8 anni precedenti al 2025 e dichiarati dal singolo contribuente.

In generale, l’Agenzia provvederà ad analizzare tutti gli indicatori elementari, tra i quali: la copertura delle spese per lavoro dipendente o delle spese giornaliere per dipendente, l’incidenza degli oneri finanziari netti o degli interessi passivi sul reddito operativo lordo, il differenziale relativo ai prezzi e/o tariffe praticate, l’incidenza dei consumi sui compensi, l’Incidenza delle spese sui compensi, l’Incidenza delle altre spese documentate sui compensi.

Coerentemente all’esigenza di snellire quanto più possibile gli adempimenti correlati all’applicazione degli ISA, l’Agenzia conferma che sarà massimizzato il ricorso ad informazioni nella disponibilità dell’Amministrazione Finanziaria e minimizzata l’introduzione di nuove informazioni nei modelli dichiarativi.

È stato osservato per tutti gli ISA in revisione nel 2025 che la base informativa è riferita all’arco temporale 20162023 che non tiene conto delle situazioni di crisi conseguenti all’aggravarsi dei conflitti in Medio Oriente, al perdurare della guerra in Ucraina e alla crescente incertezza geopolitica: fattori che hanno spinto verso l’alto i prezzi dell’energia e delle materie prime. Inoltre, la “guerra dei dazi”, innescata dagli Stati Uniti contribuisce ad aggravare lo scenario macroeconomico internazionale, con forti ripercussioni anche sul mercato interno.

Sulla base delle suddette considerazioni, si è ritenuto di sospendere ogni valutazione circa la capacità degli indicatori di affidabilità in revisione di cogliere a partire dall’anno 2025 la realtà economica-finanziaria delle imprese del settore nell’attuale situazione economica, restando quindi in attesa di conoscere la metodologia che verrà proposta in relazione ad eventuali correttivi di crisi ed i correlati effetti.

COLLEGAMENTO POS- REGISTRATORE TELEMATICO

L’Agenzia delle entrate ha individuato nel 5 marzo 2026 la data dalla quale è disponibile la procedura web per effettuare il collegamento “logico” che associa la matricola dei Registratori Telematici (RT), già censiti in Anagrafe Tributaria, ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico (POS)di cui l’esercente è titolare. L’obbligo è stato introdotto dalla legge di Bilancio per il 2025 (legge n. 207/2024, art. 1, cc. 74-77), con decorrenza 1° gennaio 2026, ed attuato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2025, prot. 424470. A tal fine, l’Agenzia delle entrate ha reso disponibile un manuale operativo che spiega in modo dettagliato i passaggi da effettuarsi tramite la procedura web resa disponibile nell’area riservata del Portale Fatture e Corrispettivi. Il collegamento deve essere effettuato “una tantum” da tutti gli operatori che detengono un RT entro specifiche scadenze e dovrà poi essere “aggiornato” ogni volta che si verifica una variazione (ad esempio, un nuovo POS, oppure la sostituzione del RT).

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In sede di rilascio del documento commerciale, l’esercente deve porre maggior attenzione alla indicazione della modalità di pagamento. Il regime sanzionatorio, al momento prevede infatti l’applicazione di sanzioni analoghe alla mancata emissione del documento commerciale o alla omessa installazione del RT, con sanzioni accessorie che portano alla chiusura temporanea dell’attività.

OBBLIGO DI MEMORIZZARE IL PAGAMENTO ELETTRONICO NEL DOCUMENTO COMMERCIALE

L’art. 2, c.3, D.Lgs 127/2015, dopo le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2025, ha espressamente imposto l’obbligo di memorizzare il pagamento elettronico nel documento commerciale, prevedendo che a tal fine “lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici sia sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri”.

La memorizzazione puntuale dei pagamenti elettronici è effettuata al momento della registrazione delle operazioni di vendita o prestazione attraverso il RT, stabilendo che l’esercente deve riportare nel documento commerciale:

 la forma del pagamento: (denaro contante, pagamento elettronico, ticket cioè, buoni pasto, gift card, etc.);

 il relativo ammontare.

I dati dei pagamenti elettronici sono poi trasmessi giornalmente in forma aggregata, attraverso il collegamento “logico” tra RT e POS. I RT dispongono di un tasto “Pagato elettronico” che deve essere digitato dall’esercente.

Se il RT è integrato al POS, o collegato fisicamente (procedura detta di “scambio importo”) l’informazione viene automaticamente trasmessa dal POS al RT che registra autonomamente l’indicazione del pagamento elettronico. In ogni caso l’esercente ha l’obbligo di effettuare il collegamento.

Per alcune specifiche modalità di pagamento e di cessione, si forniscono i seguenti chiarimenti:

 bonifico bancario o postale: costituisce una modalità di pagamento “elettronica” Come spiegato nella FAQ n. 11 AdE, il relativo documento commerciale deve riportare la forma “elettronica” del pagamento oltre al relativo ammontare.

- Assegno (bancario e circolare): costituisce una modalità di pagamento in contanti. (FAQ n. 27).

- Finanziamento al consumo: nell’ipotesi in cui a fronte della cessione del bene il pagamento del corrispettivo non venga effettuato direttamente dal cliente ma tramite successivo bonifico da parte della società che eroga il credito al consumo, si ritiene che nel documento commerciale debba essere indicata la modalità “pagamento elettronico” quale forma di pagamento.

- Ticket restaurant: tale modalità di pagamento è tracciata utilizzando una funzione già presente nel RT e viene espressamente indicata come tale nel documento commerciale.

- Consegna del bene antecedente il pagamento: può accadere che a fronte di una cessione di beni, il pagamento del corrispettivo avvenga in un momento successivo e che in sede di rilascio del documento commerciale non si conosca la modalità di pagamento che il cliente utilizzerà (contanti o elettronico). Mentre per le prestazioni di servizi ultimate ma non incassate è possibile indicare sul documento commerciale “Non Riscosso Servizi”, per le cessioni di beni il RT potrebbe non prevedere la modalità “Non Pagato” (funzionalità che potrebbe essere configurata su richiesta apposita al tecnico installatore): in tal caso, si ritiene opportuno rilasciare il documento commerciale indicando la modalità “elettronica” di pagamento. In attesa di conferma.

- Cessione tramite piattaforme (es.: Glovo, Deliveroo, etc.): il contratto stipulato tra l’esercente e la Piattaforma in genere prevede un “mandato all’incasso”, per effetto del quale il pagamento da parte del cliente è effettuato a favore della Piattaforma (è bene verificare, in ogni caso, il contratto stipulato tra le parti). La Piattaforma accredita periodicamente gli importi incassati all’esercente, al netto delle commissioni dalla stessa fatturate. Considerato che successivamente la Piattaforma bonificherà all’esercente gli importi riscossi a suo nome, si suggerisce l’indicazione della modalità di pagamento “elettronica” sul documento commerciale. Il disallineamento eventualmente riscontrato dall’AdE, potrà essere a posteriori giustificato dai corrispettivi ristornati (tramite bonifico, quindi pagamento “elettronico”) all’esercente dalla Piattaforma (al netto dalla SEGUE ›››

commissione, come da specifica fattura). In ogni caso, l’AdE valuterà gli scostamenti anche tenendo conto del codice Ateco che contraddistingue l’attività svolta dall’esercente (es.: pizzeria). In attesa di conferma.

 Errore di digitazione della modalità di incasso nel documento commerciale.

Nel caso in cui il documento commerciale evidenzi un’erronea modalità di pagamento (ad esempio, in contanti in luogo del pagamento elettronico, o viceversa), l’unica procedura al momento praticabile per consentire la trasmissione di un flusso corretto di corrispettivi “elettronici” è l’annullamento del documento commerciale, con la specifica procedura di “annullo” da attivare prima della chiusura giornaliera

OBBLIGO DEL COLLEGAMENTO POS-RT

Il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e strumenti mediante i quali l’esercente memorizza i corrispettivi (RT o procedura web “documento commerciale on line”) è di tipo “logico” e va comunicato attraverso l’apposita funzionalità messa a disposizione all’interno del portale web “Fatture e corrispettivi”. Il collegamento “logico” può essere multiplo: ogni singolo POS (fisico o virtuale) può essere collegato a più RT, o viceversa (quindi: più POS fisici o virtuali possono essere collegati ad un unico RT).

L’unico vincolo è che un POS fisico non può essere collegato a RT ubicati in unità locali aventi diverso indirizzo. Quindi:

 il collegamento può essere multiplo;

 il POS fisico può essere collegato a più RT a condizione che il punto vendita sia lo stesso;

 il POS virtuale può essere collegato a più RT anche utilizzati presso differenti punti vendita.

L’obbligo di collegamento riguarda i soggetti che utilizzano gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (RT o procedura web) per memorizzare e trasmettere i corrispettivi.

Nessun obbligo, pertanto, anche in presenza di un pagamento elettronico per gli esercenti esonerati dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi: è il caso, ad esempio, di taxisti, vendite a distanza, vendita di tabacchi, vendita di carburanti, vendita mediante distributori automatici (vending machine), operazioni di ricarica di veicoli elettrici.

Tuttavia, se a fronte di operazioni esonerate l’esercente sceglie volontariamente di rilasciare il documento commerciale, dovrà effettuare il collegamento del POS utilizzato per il relativo incasso elettronico.

Nessun obbligo se tutti i corrispettivi sono certificati esclusivamente mediante fattura (anche se pagata con modalità elettronica ed anche se emessa solo se richiesta dal cliente). Quindi, se l’esercente utilizza il POS per incassare sia corrispettivi derivanti da documenti commerciali che da fatture, è obbligatorio effettuare il collegamento.

Nel caso di attività promiscue (cioè, sia di attività esonerate che obbligate alla certificazione dei corrispettivi, come ad esempio: bar che vende anche tabacchi), occorre distinguere le seguenti situazioni:

 utilizzo di un unico POS per incassare tutti i corrispettivi: in tal caso vige l’obbligo di collegamento;

 utilizzo di distinti POS, di cui uno dedicato esclusivamente all’incasso dei corrispettivi esonerati dall’obbligo di certificazione. In tal caso:

 l’obbligo di collegamento sussiste unicamente per il POS con cui sono incassati i corrispettivi certificati (es.: bar);

 nessun obbligo di collegamento per il POS dedicato ai corrispettivi esonerati (es.: tabacchi). La dichiarazione di

“uso esclusivo” del POS comporta che il medesimo non potrà essere utilizzato per incassare elettronicamente un corrispettivo certificato con documento commerciale. L’esercente può indicare in procedura l’utilizzo esclusivo del POS e in tal modo la procedura non indicherà più tale POS tra quelli non collegati (la procedura è irreversibile).

CHI EFFETTUA IL COLLEGAMENTO

Le operazioni di collegamento dei POS agli RT possono essere effettuate dall’esercente o dagli intermediari ai quali è stata conferita la delega al servizio “Accreditamento e censimento dispositivi” del Portale “Fatture e corrispettivi”

Le operazioni di collegamento dei POS alla procedura web “Documento commerciale on line”, da effettuare sempre nel Portale “Fatture e corrispettivi”, possono essere eseguite esclusivamente dall’esercente, non essendo tale procedura delegabile.

Gli stessi soggetti effettuano, se necessarie, le variazioni (o aggiornamenti) dei collegamenti. Si pensi, ad esempio:

 alla sostituzione di RT che viene collegato ad un POS già in uso;

 al collegamento di un POS già in uso ad un altro RT già in uso;

 all’attivazione di un nuovo POS collegato ad un RT già in uso;

 alla dismissione di un POS e/o di un RT.

IL PAGAMENTO CON MODALITÀ ELETTRONICA: STRUMENTI

Per consentire l’effettuazione dei pagamenti con modalità elettronica, gli esercenti sottoscrivono con uno o più operatori finanziari (definiti “Acquirer”) il contratto di convenzionamento.

Tale contratto prevede l’utilizzo di:

 POS fisici: sono strumenti che consentono la lettura della carta di pagamento, sia tramite inserimento della stessa, che con modalità contactless. Rientrano in tale categoria anche i SoftPos (app che vengono installate su smartphone o tablet dall’esercente e lo trasformano in un POS in grado di accettare i pagamenti con modalità contactless). SumUp, da quel che ci risulta, è in grado di proporre soluzioni rientranti nella definizione dei SoftPos.

 POS virtuali: sono strumenti che autorizzano e gestiscono i pagamenti su internet in modo sicuro, senza lettura della carta di pagamento (es.: Satispay, Paypal).

Il collegamento logico consiste nella registrazione del collegamento tra:

 la matricola del RT

 e il dato identificativo univoco dei POS. Tale dato è costituito dai seguenti elementi:

 Nel caso di POS fisico:

- Terminal ID (cioè, matricola del POS),

- Codice fiscale e denominazione dell’Acquirer.

A fronte di un unico POS fisico, l’esercente potrebbe aver sottoscritto contratti di convenzionamento con più operatori finanziari. Per tale motivo, è possibile che nel Portale lo stesso Terminal ID, che identifica un POS fisico, venga proposto all’esercente più volte in relazione ai diversi Acquirer che hanno in essere un contratto di convenzionamento su tale POS. Pertanto, il medesimo POS fisico andrà collegato più volte al RT.

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 Nel caso di POS virtuale:

- Bastano Codice fiscale e denominazione dell’Acquirer.

Per ogni collegamento tra POS e RT, l’esercente deve inoltre indicare l’indirizzo dell’unità locale presso la quale vengono utilizzati i due strumenti (in pratica, l’indirizzo del luogo in cui è esercitata l’attività). Per le attività “ambulanti”, tale indicazione non deve essere effettuata.

I dati identificativi dei POS utilizzati dall’esercente sono solitamente rilevabili sul contratto di convenzionamento stipulato con gli operatori finanziari, oppure sui report mensili che questi inviano agli esercenti o che mettono a disposizione dell’esercente anche nelle specifiche aree web.

All’interno della procedura, è prevista un’apposita casella da barrare nel caso di POS usato per attività svolta in modalità ambulante.

Tale funzionalità è utilizzabile in relazione a quelle attività per le quali l’esercente dispone di un RT portatile e non censibile presso una specifica unità locale (ad es.: imprese di commercio ambulante, NCC che rilascia il documento commerciale direttamente a fine corsa).

Diverso è il caso in cui l’attività è svolta presso l’abitazione dei clienti (ad es.: pulizia della caldaia), ma l’esercente dispone di un RT (ubicato in azienda) e di più POS (fisici o virtuali) dati in dotazione ai dipendenti: in tal caso non deve essere utilizzata la modalità “Dispositivo ambulante”, ma i diversi POS devono essere collegati all’unico RT indicando l’indirizzo dell’unità locale in cui lo stesso è collocato.

COLLEGAMENTO TRA RT E POS

I collegamenti all’interno del Portale “Fatture e corrispettivi”, possono essere registrati in modalità:

 massiva, in caso di un elevato numero di RT e POS oppure

 puntuale, che prevede a sua volta due alternative:

 modalità semplificata (fino a 5 RT): una volta selezionata la matricola RT, si effettua la spunta dei POS da associare e si indica l’indirizzo del punto vendita;

 standard (più di 5 RT): in tal caso viene effettuata una ricerca tramite filtri e la selezione dei POS da collegare tramite un elenco filtrabile per Acquirer o terminal ID.

Modalità puntuale semplificata

I dati identificativi degli RT sono già censiti e presenti nella procedura.

I dati dei POS sono, di regola, comunicati mensilmente all’AdE dagli Acquirer con cui ciascun esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento.

Gli esercenti o intermediari, pertanto, devono:

 selezionare il RT che intendono collegare sull’elenco delle matricole dei RT che risultano attivi nel mese di riferimento;

 selezionare il POS che intendono collegare al RT appena scelto;

 indicare l’indirizzo dell’unità locale presso la quale il RT e POS fisici vengono utilizzati;

 confermare con il pulsante “collega”.

I collegamenti che l’esercente/intermediario comunica si riferiscono alla situazione dei POS e RT utilizzati nel mese di riferimento indicato nella procedura: in fase di avvio, la comunicazione deve fare riferimento alla situazione POS e RT utilizzati nel mese di gennaio 2026.

Occorre, pertanto, fare attenzione, in fase di collegamento, al “periodo di collegamento” che compare nella schermata: in fase di avvio (periodo di collegamento “gennaio 2026”) non sarà visualizzabile, ad esempio, il POS attivato nel mese di marzo 2026 (la cui comunicazione, come si vedrà, dovrà essere effettuata dal 6 maggio 2026 al 31 maggio 2026).

Collegamento tra procedura web “Documento commerciale on line” e POS

Nel caso in cui l’esercente utilizzi la procedura web “documento commerciale on line”, il collegamento avviene all’interno della medesima procedura, con una specifica funzionalità “Associazione strumenti di pagamento elettronico”, con la quale l’esercente:

 interroga le associazioni tra POS e “Documento commerciale on line” già comunicate;

 può inserire nuovi collegamenti;

 visualizzare i POS per i quali non risultano ancora collegamenti: con il pulsante “POS non collegati”, l’esercente visualizza l’elenco dei POS di cui risulta titolare in base alle informazioni fornite dagli Acquirer, che non sono ancora collegati alla procedura;

 eliminare collegamenti precedentemente registrati: l’esercente può dichiarare di aver restituito, dismesso o di non utilizzare più uno o più POS visualizzati.

Il collegamento nell’ambito della procedura web “Documento commerciale on line” non prevede l’indicazione dell’unità locale.

Inserimento manuale POS

Se la procedura non riporta, per il periodo di riferimento, i dati di un POS utilizzato dall’esercente nel periodo di riferimento, gli stessi possono essere inseriti manualmente.

Attenzione: Prima di procedere all’aggiunta manuale occorre accertarsi che il POS non sia presente con dati diversi da quelli attesi (verificare su contratto o servizio clienti operatore finanziario) o che si tratti di un POS attivato successivamente al “mese di riferimento”.

È possibile anche aggiungere manualmente l’Acquirer se non è presente nell’elenco, (pulsante “Aggiungi Acquirer”). Tale dato apparirà poi contraddistinto dalla lettera ““E” come “fonte del dato”.

Il numero di contratto di convenzionamento è indicato come “obbligatorio”. Nel caso in cui non sia disponibile, per chiudere la pratica, compilare il campo con “N.D.” (cioè non disponibile) ferma restando la necessità di reperire anche successivamente il dato.

Disattivazione di un POS

Se l’esercente/intermediario deve eliminare i dati di un POS che risulta dismesso, è opportuno dichiararne la dismissione attraverso una funzionalità messa a disposizione all’interno della procedura: in tal caso il POS non sarà più mostrato nell’elenco di quelli da collegare (procedura irreversibile).

I TERMINI PER IL COLLEGAMENTO

L’adempimento avviene in due fasi.

 Fase di avvio: è quella più consistente dal punto di vista numerico, poiché coinvolge gli strumenti di pagamento elettronico già attivi nel mese di gennaio 2026: il collegamento deve essere effettuato entro il 19 aprile 2026 (cioè, entro 45 giorni decorrenti dal 5 marzo 2026). Poiché tale giorno coincide con la domenica, la scadenza è posticipata al 20 aprile 2026 (come indicato nel comunicato stampa del 5 marzo u.s.)

 Fase a regime: riguarda gli strumenti di pagamenti elettronico attivati dal 1° febbraio 2026, o le variazioni dei POS, ancorché precedentemente installati. In tal caso il collegamento o la variazione devono essere effettuati tra il sesto e l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di attivazione dei POS.

LE SANZIONI

La legge di Bilancio 2025, nell’introdurre l’obbligo del collegamento tra RT e POS, ne ha disciplinato anche l’aspetto sanzionatorio.

Nel caso in cui non venga effettuato il collegamento del Registratore Telematico con il POS, entro le scadenze previste, è applicata all’esercente la stessa sanzione stabilita per l’omessa installazione di un RT, cioè:

 sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000;

 sanzione accessoria consistente nella sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività nei locali ad essa destinati per un periodo da 15 giorni a 2 mesi (in caso di recidiva, la sospensione è disposta da 2 a 6 mesi).

Nel caso in cui l’esercente non indichi correttamente nel documento commerciale la modalità con cui il pagamento è effettuato, si applicano le medesime sanzioni previste per l’omesso o tardiva trasmissione dei corrispettivi, cioè:

 sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre;

 sanzione accessoria consistente nella sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da 3 giorni ad 1 mese, qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio, 4 distinte violazioni. Qualora l’importo complessivo dei corrispettivi erroneamente tracciati ecceda la somma di euro 50.000, la sospensione è disposta per un periodo da 1 mese a 6 mesi. Non è ammessa l’applicazione del cumulo giuridico a riduzione della sanzione.

Eventuali scostamenti saranno valutati dall’Agenzia tenendo conto anche del tipo di attività svolta dall’esercente. È importante che gli esercenti verifichino, all’interno del servizio “Cassetto fiscale” in area riservata, i codici Ateco precedentemente comunicati all’Agenzia delle entrate e che comunichino tempestivamente ogni variazione di codice Ateco relativo alle attività concretamente svolte.

BONUS CARBURANTE: MISURE URGENTI IN MATERIA DEI

PREZZI DEL CARBURANTE

Il Decreto Legge n. 33/2026 del 18 marzo 2026 introduce disposizioni urgenti al fine di mitigare gli effetti derivanti dall’aumento dei prezzi dei carburanti, in un contesto di turbolenze dei mercati internazionali.

Oltre alla riduzione, da oggi 19 marzo e sino al 7 aprile, di 25 centesimi dell’accisa sul gasolio e benzina e di 12 centesimi per il GPL, il decreto-legge contempla una specifica misura a favore delle attività di trasporto merci e persone. In particolare, è previsto un credito d’imposta in relazione al gasolio usato come carburante impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore da parte di:

a) attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:

1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;

3) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;

b) attività di trasporto di persone svolta da:

1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi regionali di attuazione;

2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;

3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

Il credito d’imposta sarà commisurato alla maggior spesa sostenuta nei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio rilevato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

La norma prevede uno stanziamento di 100 milioni di euro, senza definire la misura del credito d’imposta.

L’attuazione, quindi anche la definizione della percentuale del credito spettante sulla maggior spesa, è demandata ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge.

››› CONSULENZA DEL LAVORO

a cura di Arianna Fabbri

PARITÀ UOMO-DONNA E TRASPARENZA

SALARIALE

- LE NUOVE REGOLE

PER LE IMPRESE

Quello della parità retributiva è un principio ormai consolidato: stesso lavoro, stessa retribuzione. Eppure, la sua effettiva applicazione continua a presentare criticità.

Negli ultimi anni il tema della parità retributiva è entrato con crescente forza nel dibattito europeo sul lavoro. Non si tratta, infatti, di una novità: il principio secondo cui uomini e donne devono ricevere la stessa retribuzione per lo stesso lavoro, o per un lavoro di pari valore, è da tempo sancito sia dal diritto europeo sia da quello nazionale. Ciò nonostante, la sua concreta attuazione si è spesso rivelata complessa.

Con l’approvazione, in esame preliminare, dello schema di decreto legislativo da parte del Consiglio dei Ministri il 5 febbraio 2026, l’Italia si prepara a recepire la Direttiva (UE) 2023/970, segnando un passaggio decisivo verso una maggiore trasparenza e una più concreta attuazione della parità salariale tra uomini e donne. Il provvedimento dovrà ora completare l’iter parlamentare per arrivare all’approvazione definitiva entro il 7 giugno 2026. Si tratta di un intervento destinato a incidere in modo significativo sull’organizzazione delle imprese, chiamate non solo a rispettare nuovi obblighi, ma anche a ripensare in chiave più strutturata e trasparente le proprie politiche retributive. In questa prospettiva, più informazioni significano maggiore possibilità di individuare eventuali discriminazioni e, di conseguenza, di correggerle, rendendo finalmente effettivo un principio che, fino a oggi, è rimasto troppo spesso solo sulla carta.

Trasparenza salariale: da principio a strumento operativo

Uno dei principali ostacoli alla parità retributiva è sempre stato la scarsa trasparenza. In molte organizzazioni, infatti, i lavoratori non dispongono delle informazioni necessarie per comprendere come vengono determinati gli stipendi o per individuare eventuali disparità.

Il nuovo decreto interviene proprio su questo punto, introducendo un sistema che rende la trasparenza un vero e proprio strumento operativo.

I lavoratori avranno il diritto di conoscere i criteri utilizzati dall’azienda per determinare le retribuzioni e le progressioni economiche. Inoltre, potranno richiedere informazioni sui livelli retributivi medi, suddivisi per genere, relativi a colleghi che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.

Non si tratta di una “pubblicazione degli stipendi”, ma di un accesso a dati aggregati, che consentono di verificare l’eventuale esistenza di differenze sistematiche. L’azienda sarà tenuta a rispondere entro due mesi, garantendo al contempo il rispetto della riservatezza individuale.

L’importanza di criteri oggettivi e verificabili

Un altro elemento centrale riguarda la definizione di “lavoro di pari valore”. Il decreto chiarisce che il confronto non si limita a mansioni identiche, ma può estendersi a ruoli diversi purché comparabili sulla base di criteri oggettivi, come competenze, responsabilità, complessità e condizioni di lavoro.

Questo passaggio è particolarmente rilevante per le imprese, perché rende sempre più necessario dotarsi di sistemi di classificazione e valutazione del personale chiari, documentati e coerenti.

In questo contesto, la contrattazione collettiva continua a svolgere un ruolo importante: l’applicazione di un contratto collettivo nazionale sottoscritto da organizzazioni rappresentative costituisce una presunzione di conformità. Tuttavia, ciò non esclude la possibilità che emergano differenze retributive ingiustificate a livello individuale.

Un sistema proporzionato: attenzione a micro e piccole imprese

Un elemento centrale della direttiva, spesso sottovalutato, riguarda il principio di proporzionalità degli obblighi. Il legislatore europeo ha infatti chiarito che le misure in materia di trasparenza retributiva devono sì garantire il diritto alla parità, ma evitando di gravare in modo eccessivo sulle imprese di minori dimensioni. In particolare, viene richiesto agli Stati membri di valutare l’impatto delle norme su micro, piccole e medie imprese, limitando per quanto possibile gli oneri amministrativi. Non a caso, il Considerando 34 della direttiva richiama esplicitamente l’esigenza di bilanciare tutela dei lavoratori e sostenibilità per le aziende.

In ambito europeo:

 le microimprese sono quelle con meno di 10 dipendenti

 le piccole imprese fino a 49 dipendenti

 le medie imprese tra 50 e 100 dipendenti

Il sistema costruito dal decreto italiano riflette questa impostazione: tutti i datori di lavoro sono destinatari del principio di trasparenza, ma gli obblighi concreti sono graduati in funzione della dimensione aziendale. Il punto, quindi, non è solo chi è soggetto alla norma, ma quanto ciascuna impresa è tenuta a fare.

I quattro pilastri della direttiva

Le novità introdotte possono essere ricondotte a quattro ambiti principali:

1) Trasparenza nella selezione

Tutte le aziende, indipendentemente dalla dimensione, devono indicare ai candidati la retribuzione iniziale o la fascia prevista, senza poter chiedere informazioni sugli stipendi precedenti.

2) Trasparenza sui criteri di progressione

Obbligo generale, ma con esonero previsto per le imprese con meno di 50 dipendenti.

3) Diritto di informazione dei lavoratori

I dipendenti possono accedere a dati retributivi medi per genere. Per le aziende fino a 49 dipendenti sono previste modalità semplificate, attualmente in fase di definizione ministeriale.

4) Trasparenza sul divario retributivo di genere dell’azienda (gender pay gap)

Obbligo di reporting che scatta solo per le imprese con almeno 100 dipendenti.

Gli adempimenti per le imprese in base alla dimensione aziendale

Uno degli elementi caratterizzanti della direttiva è l’introduzione di obblighi differenziati in funzione della dimensione dell’impresa, con l’obiettivo di bilanciare le esigenze di trasparenza con la sostenibilità degli adempimenti per le organizzazioni più piccole.

DIMENSIONE

Fino a 9 dipendenti

- Trasparenza nella selezione (obbligatoria) - Indicazione retribuzione o fascia negli annunci - Divieto di richiesta storico retributivo

10–49 dipendenti

50–99 dipendenti

100–149 dipendenti

- Trasparenza nella selezione - Diritto di informazione dei lavoratori (art. 7)Possibile accesso a dati retributivi medi

- Trasparenza nella selezioneTrasparenza sui criteri di progressione economica - Diritto di informazione dei lavoratori

- Tutti gli obblighi di trasparenza (artt. 5, 6, 7) - Introduzione monitoraggio gap retributivo

Obblighi fortemente semplificati per limitare oneri amministrativi

Esonero da obblighi su progressione economica Modalità semplificate di risposta (DM in definizione)

Obblighi più strutturati, ma senza reporting europeo minimo

Prima applicazione obbligo su gender pay gap

Nessun obbligo

150–249 dipendenti

250 dipendenti o più

- Tutti gli obblighi di trasparenzaMonitoraggio strutturato del gender pay gap - Possibile valutazione congiunta se gap ≥5%

- Obblighi completi di trasparenzaReporting dettagliato sul gender pay gap - Valutazione congiunta obbligatoria se gap ≥5% non giustificato

Il meccanismo di intervento: la soglia del 5%

Sistema pienamente operativo

Massimo livello di responsabilità e controllo

Nessun obbligo

Nessun obbligo UE (possibili estensioni nazionali)

Ogni 3 anni (dal 7 giugno 2031)

Ogni 3 anni (dal 7 giugno 2027)

Annuale (dal 7 giugno 2027)

Un aspetto particolarmente innovativo è rappresentato dal meccanismo di intervento automatico in presenza di scostamenti significativi. Qualora emerga un divario retributivo medio pari o superiore al 5% tra uomini e donne in una determinata categoria, e tale differenza non sia giustificata da criteri oggettivi e neutrali, l’azienda sarà tenuta ad attivarsi. In questi casi, il datore di lavoro dovrà fornire una motivazione formale e, se questa non risulta adeguata, avviare entro sei mesi una valutazione congiunta con le rappresentanze dei lavoratori, finalizzata all’individuazione di misure correttive. Si tratta di un approccio che sposta l’attenzione dalla semplice rilevazione del problema alla sua gestione attiva.

Nuove regole anche nel recruiting

Le novità riguardano anche la fase di selezione del personale, introducendo cambiamenti destinati ad avere un impatto concreto sulle pratiche aziendali. Gli annunci di lavoro dovranno essere formulati in modo neutro rispetto al genere e indicare la retribuzione iniziale o la relativa fascia. Inoltre, non sarà più possibile chiedere ai candidati informazioni sugli stipendi percepiti nelle precedenti esperienze lavorative.

L’obiettivo è chiaro: evitare che eventuali disuguaglianze pregresse si trasferiscano nelle nuove assunzioni.

Un cambiamento organizzativo prima ancora che normativo

Per molte aziende queste novità richiederanno un ripensamento delle politiche retributive. La trasparenza, infatti, presuppone che i sistemi di determinazione delle retribuzioni siano basati su criteri chiari, documentati e verificabili. Diventa quindi sempre più importante definire modelli di valutazione del lavoro fondati su parametri oggettivi come competenze, responsabilità, complessità delle mansioni e risultati.

Se osservata in questa prospettiva, la trasparenza salariale non rappresenta soltanto un adempimento normativo, ma anche un’occasione di evoluzione organizzativa. Un sistema retributivo più chiaro e comprensibile può rafforzare la fiducia dei lavoratori, migliorare il clima aziendale e contribuire ad attrarre e trattenere talenti in un mercato del lavoro sempre più competitivo.

In questo senso, la direttiva europea non introduce semplicemente nuove regole, ma accompagna un cambiamento più ampio nel modo di concepire la gestione delle risorse umane. La trasparenza, l’equità e la responsabilità sociale stanno diventando elementi centrali nella reputazione e nella sostenibilità delle imprese.

Sanzioni e impatti per le imprese

Il sistema è accompagnato da un regime sanzionatorio che prevede, nei casi di violazione, sanzioni amministrative e, nelle situazioni più rilevanti, possibili conseguenze anche sull’accesso a benefici pubblici o alla partecipazione ad appalti. Per le imprese, si tratta quindi di un cambiamento che richiede attenzione e pianificazione, soprattutto per le realtà di dimensioni medio-grandi maggiormente esposte agli obblighi di rendicontazione.

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