(Notizia di interesse anche per l’Impresa). N. 70 - LUGLIO/AGOSTO 2022
Diamo il benvenuto al Comune di Buscate, che dallo scorso 1 luglio ha aderito al Suap Associato Camerale. Diamo il benvenuto anche al Comune di Bernareggio, che formalizza l’adesione dal 29 luglio 2022. Questi ultimi si vanno ad aggiungere alla ormai numerosa lista di Comuni dei territori di Milano, Monza e Brianza e Lodi che già da tempo ne fanno parte: Albairate, Biassono, Casalmaiocco, Cesano Boscone, Cesano Maderno, Correzzana, Corsico, Mesero, Misinto, Ossona, Roncello, San Giorgio su Legnano, Trezzano sul Naviglio, Tribiano, Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago, Valera Fratta, Varedo, Verano Brianza, Villanova del Sillaro e Vimodrone. I Comuni interessati ad adottare questa soluzione gestionale possono consultare la pagina dedicata del sito camerale.
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DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO: BANDO REGIONALE E RUOLO DI CAMERA DI COMMERCIO Nel tempo, il nostro Ente ha sottoscritto 29 accordi di collaborazione coinvolgendo un totale di 59 comuni nell’ambito dei distretti urbani del commercio. Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare la pagina dedicata. Segnaliamo che Camera di Commercio sosterrà la partecipazione di tutti i suddetti comuni al bando attualmente attivo di Regione Lombardia mediante: -
la promozione dei bandi a favore delle imprese che verranno realizzati dai DUC e DID sui suoi canali istituzionali di comunicazione (camera news, social network )
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individuazione di target di imprese
Non essendo un partner obbligatorio ai fini del bando,per agevolare la massima fluidità del processo di adesione al bando stesso, queste attività di supporto verranno realizzate senza la sottoscrizione di formali accordi di partenariato. Per maggiori informazioni: laura.vittani@mi.camcom.it
VERIFICA DEI REQUISITI DI ONORABILITA’ DI COMPETENZA DEI COMUNI -NUOVE PILLOLE FORMATIVELa Collana “Suap Education” prosegue con la seconda e la terza parte della pillola formativa dedicata ai requisiti di onorabilità. In queste due nuove puntate sono contenuti approfondimenti sulle tematiche del
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commercio al dettaglio, della somministrazione di alimenti e bevande e delle licenze di Pubblica Sicurezza di competenza comunale. Seconda parte: focus sui requisiti morali per commercio al dettaglio e somministrazione (Pillola Video - Slide) Terza parte: focus sui requisiti di onorabilità per attività TULPS di competenza comunale (Pillola Video - Slide) La prima parte della pillola formativa, pubblicata nel precedente numero della newsletter, ha riguardato la panoramica generale dei requisiti di onorabilità che i Comuni sono chiamati a verificare (Pillola Video - Slide). Per eventuali approfondimenti di dettaglio si rimanda inoltre al Vademecum realizzato dalla nostra Camera. Tutte le pillole formative sono pubblicate nella sezione dedicata del sito camerale, oltre che sul canale Youtube ufficiale della Camera.
NUOVO FLUSSO REA-SUAP PER CESSAZIONI ATTIVITA’ -PUBBLICATA LA DELIBERA REGIONALE DI ATTUAZIONECon Deliberazione della Giunta regionale n. XI/6591 del 30/06/2022 è stato definito il cronoprogramma di attuazione del nuovo flusso REA-SUAP per la vicenda amministrativa della cessazione attività, secondo il paradigma previsto dalla Legge regionale n. 36/2017 e s.m.i. Di seguito la sintesi del provvedimento, nell’ottica della futura entrata a regime del nuovo flusso di processo: -
La comunicazione di cessazione dell’attività sarà inviata dall’Impresa esclusivamente al Front End telematico della Camera di Commercio.
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I dati relativi alla cessazione saranno trasmessi dalla Camera di Commercio al Suap, tramite protocolli di interoperabilità automatica. A tal fine sarà inviato al Suap un template con contenuti analoghi al modello unificato nazionale di cessazione attività, approvato con Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 04/05/2017, fatta eccezione per i dati catastali.
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I modelli settoriali di cessazione attività saranno pertanto sostituiti dalla modulistica creata in automatico dal flusso di interoperabilità REA-SUAP. La modulistica settoriale permarrà, tuttavia, qualora la cessazione non riguardi attività iscritte nei Registri camerali. Un successivo Decreto attuativo di Regione Lombardia provvederà ad individuare i casi in cui permangono tali modulistiche settoriali.
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Il Suap dovrà notiziare gli eventuali Enti terzi per i quali la cessazione assume rilevanza. A tal fine il Suap potrà basarsi sulla tipologia di procedimento e sulle proprie risultanze d’archivio. Il Decreto di Regione Lombardia che approva gli esiti della ricognizione delle modulistiche settoriali di cessazione potrà prevedere, altresì, linee guida utili ai Suap per individuare le PA da informare.
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Il nuovo flusso non entra immediatamente a regime. E’ previsto un periodo transitorio per consentire la ridefinizione delle modulistiche settoriali di cessazione e l’adeguamento tecnico-informatico dei Suap che non utilizzano Impresainungiorno.
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I Suap che si avvalgono di soluzioni informatiche diverse da Impresainungiorno dovranno procedere all’adeguamento delle proprie piattaforme, nel rispetto di specifici protocolli di interoperabilità che saranno definiti dal sistema camerale.
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I Comuni che utilizzano Impresainungiorno, per converso, non dovranno effettuare alcun adeguamento tecnologico, in quanto la piattaforma camerale sarà già automaticamente configurata per interoperare con gli applicativi di Front-End telematico della Camera di Commercio.
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Il percorso di attuazione si concluderà indicativamente entro luglio 2023.
Il nuovo flusso REA-Suap, per quanto concerne il comprensorio territoriale della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, è già oggetto di una sperimentazione che coinvolge tutti i Comuni aderenti al Suap associato camerale, unitamente ad altri cinque Enti comunali, parimenti provvisti della piattaforma Impresainungiorno, che hanno volontariamente optato per l’adesione a tale percorso di testing. Per i dettagli si rimanda alla lettura dell’apposito documento di sintesi.
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DISTRIBUTORI CARBURANTI -AGGIORNATE LE PROCEDURE ATTUATIVE REGIONALICon Deliberazione di Giunta regionale n. XI/6657 dell’11/07/2022 è stato dato corso al riordino delle disposizioni in materia di procedure amministrative per l’apertura e l’esercizio di impianti di distribuzione carburanti. La nuova Deliberazione sostituisce formalmente le DGR n. 6698 del 09/06/2017 e n. 434 del 02/08/2018. Oltre al coordinamento formale dei testi già presenti nelle Delibere sopra richiamate, la nuova Dgr reca una rinnovata formulazione degli articoli 21 e 22 dell’Allegato A, allo scopo di allinearne i contenuti con le modifiche intervenute all’art. 91 terzo comma della Legge regionale 6/2010, conseguenti all’entrata in vigore della Legge regionale n. 9 del 20/05/2022. La norma sopra citata ha infatti ampliato la platea dei soggetti che possono fruire degli impianti distributori autorizzati per l’uso privato, qualora tale infrastruttura sia nella titolarità di Enti pubblici, Società a partecipazione maggioritaria pubblica o Società che erogano servizi pubblici per conto di Enti locali. I predetti impianti, nell’originaria formulazione del citato art. 91 della Legge regionale 6/2010, potevano già rifornire, oltre agli automezzi di proprietà o in leasing agli Enti intestatari della relativa autorizzazione, anche automezzi di proprietà o in leasing di altri Enti o Società pubbliche, qualora controllate dall’Ente titolare dell’impianto medesimo. La novella normativa ha esteso tale facoltà, limitatamente ai prodotti metano ed idrogeno, anche a favore di automezzi di proprietà o in leasing di imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale. Queste ultime, tuttavia, devono svolgere la propria attività all’interno del Bacino territoriale, istituito ai sensi dell’articolo 7 della Legge regionale 6/2012, in cui ricade l’impianto interessato. PROROGA DELL’OBBLIGO DI ALLEGARE TITOLI DI SOGGIORNO ALLE PRATICHE DIRETTE ALLA PA
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E’ stata rinviata al 31/12/2022 l’entrata in vigore delle disposizioni che consentiranno ai cittadini stranieri di avvalersi di dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa agli estremi del titolo di soggiorno, in luogo dell’obbligo di produzione dello stesso, nelle pratiche dirette alla Pubblica Amministrazione. E’ quanto prevede l’articolo 19-bis primo comma del Decreto-Legge 36/2022, introdotto con la Legge di conversione n. 79 del 29/06/2022. La disposizione in esame, nel modificare l’articolo 17 comma 4-quater del Decretolegge 5/2012, nel testo risultante dalla Legge di conversione 35/2012, rimanda ulteriormente l’abrogazione di parte dell’articolo 3 secondo comma del Dpr 445/2000, per la componente che limita la facoltà di autocertificazione dei cittadini stranieri, rispetto a stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, alla prevalenza delle disposizioni speciali in materia di immigrazione. Ne consegue che i cittadini stranieri che intendono avviare attività imprenditoriali, sino alla data del 30/12/2022, dovranno continuare ad allegare copia del titolo di soggiorno alle connesse pratiche da inviare alle PA competenti, per effetto di quanto disposto dall’art. 6 secondo comma del D. lgs. 286/1998.
IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI FONTI RINNOVABILI ASSENTITI CON PERMESSO DI COSTRUIRE -L’INIZIO DEI LAVORI PUO’ AVVENIRE ENTRO TRE ANNIGli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, autorizzati in base alla procedura semplificata di cui all’art. 12 del D. lgs. 387/2003, beneficiano di un termine più esteso entro cui iniziare i lavori, con riguardo all’eventuale permesso di costruire ottenuto sul versante del titolo edilizio. I lavori, nello specifico, possono essere avviati entro tre anni dal rilascio o dalla formazione implicita del Permesso a costruire. E’ quanto dispone l’art. 7-bis del Decreto-Legge n. 50/2022, introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 91 del 15/07/2022.
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La disposizione modifica, in senso conforme, il secondo comma dell’articolo 15 del DPR 380/2001. IMPIANTI TEMPORANEI DI TELEFONIA MOBILE -MANCATO ASSOGGETTAMENTO AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICAGli impianti temporanei di telefonia mobile non sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica, in quanto rientranti nelle casistiche di esenzione stabilite dall’art. 2 del DPR 31/2017. E’ quanto dispone l’art. 30-bis del Decreto-Legge n. 50/2022, introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 91 del 15/07/2022. La disposizione modifica, in senso conforme, il primo comma dell’articolo 47 del D. lgs. 259/2003.
WEBINAR PUNTO NUOVA IMPRESA - SETTEMBRE 2022 Si segnalano i seguenti Webinar gratuiti rivolti ad aspiranti imprenditori, organizzati dal Punto Nuova Impresa della nostra Camera, corredati dai link per accedere alle informazioni di dettaglio ed effettuare l’iscrizione: -
Scopri come metterti in proprio Incontro del 16/09/2022 (link) con replica in data 29/09/2022 (link)
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Forma giuridica e principali adempimenti fiscali Incontro del 22/09/2022 (link)
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Definire il proprio progetto di impresa: come creare valore per i propri clienti Incontro del 30/09/2022 (link)
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Nel precedente numero di febbraio della presente Newsletter si è dato conto della Sentenza del Consiglio di Stato n. 1583/2008, la quale, nel delineare un’interpretazione restrittiva dell’articolo 8 della Legge 21/1992, depone per la possibilità di rilasciare autorizzazioni per lo svolgimento del servizio taxi, ovvero del servizio di noleggio da rimessa con conducente, solo a favore di persone fisiche e non anche di Società, fatta salva l’ipotesi di mero conferimento, in favore di queste ultime, ammessa dall’art. 7 comma 2 della medesima Legge. Il Suap di Lecco, che ringraziamo per aver promosso l’ulteriore riflessione, ha quindi segnalato al nostro Ufficio la circostanza secondo cui la Sentenza citata affronta la questione delle sole società di capitali, uniche ad essere dotate di personalità giuridica perfetta. Ne consegue che non apparirebbe esclusa la legittimazione ad intestare la tipologia di autorizzazioni in esame, in via diretta, a favore di società di persone (società in accomandita semplice, società in nome collettivo, società semplici). Queste ultime, a differenza delle società di capitali, non sono infatti provviste di personalità giuridica autonoma, disgiunta dalle persone fisiche che le compongono. La nostra Camera ha quindi provveduto a porre uno specifico quesito alla Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile di Regione Lombardia, nella prospettiva di ricevere indicazioni sul tema sollevato, da condividere successivamente con tutti i Suap del proprio comprensorio territoriale. Di seguito la sintesi del riscontro ricevuto dalla DG regionale interpellata: -
la Legge nazionale di riferimento per il servizio taxi e di noleggio auto con conducente è la n. 21 del 15 gennaio 1992;
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a livello regionale si sono succedute varie norme di attuazione, da ultimo la Legge regionale n. 6 del 04 aprile 2012, nella parte riguardante il trasporto per servizi pubblici non di linea.
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Regione Lombardia non è titolare di alcuna competenza in ordine all’interpretazione autentica di normativa di rango statale, che può essere fornita solo dall’Organismo governativo competente per la specifica materia.
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pur demandando l’interpretazione autentica alla competente articolazione dello Stato centrale, la Direzione regionale evidenzia quanto segue: 1. La citata Legge n. 21/1992, nell’elencare i soggetti titolari di autorizzazione per l’attività di noleggio con conducente e per il servizio taxi, si basa sul principio dell’individualità della titolarità. 2. L’art. 7 della medesima Legge n. 21/1992, inoltre, limita la facoltà dei titolari di esercitare l’attività in forma associata, ammettendo solo figure quali Cooperative e Consorzi. 3. il legislatore nazionale ha inteso consentire che l’autorizzazione per autonoleggio con conducente e per servizio taxi siano rivolte a persone fisiche, che la esercitano in qualità di artigiani, senza che sia possibile il rilascio o il trasferimento della stessa a favore di una Società. Di conseguenza la legge ammette, come gestione in forma associata, il solo conferimento da parte della persona fisica titolare dell’autorizzazione ad una cooperativa o ad un consorzio.
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Ne consegue, sempre ad avviso della DG regionale interpellata, che il divieto di intestazione delle licenze Taxi o NCC apparirebbe confermato sia nei riguardi delle società di capitali, sia nei confronti delle varie tipologie di società di persone.
A margine del riscontro fornito da Regione Lombardia, a titolo di ulteriore elemento su cui i Comuni potrebbero fondare la propria valutazione, si segnala anche un’ulteriore Sentenza del Consiglio di Stato (n. 4857/2012), incentrata su di un giudizio promosso avverso un Comune della Regione Autonoma del Trentino Alto Adige. Quest’ultima pronuncia ha ribadito il divieto di intestare la licenza taxi a favore di una società di diritto tedesco equivalente alla società in accomandita semplice italiana, quindi ad una società di persone, sempre in forza dell’assunto radicato nella Legge 21/1992, secondo il quale le autorizzazioni in parola possono essere rilasciate solo a persone fisiche.
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L'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari è assoggettato al possesso di almeno uno dei requisiti di natura professionale contemplati dall'art. 71 comma 6, lettere a), b) o c) del D. lgs. 59/2010. Con peculiare riferimento allo scenario della pregressa esperienza professionale nel settore alimentare, il sopra citato art. 71 comma 6 lettera b) prevede che il requisito possa essere riconosciuto a favore del soggetto che abbia prestato la propria opera per almeno due anni nel quinquennio precedente alla presentazione della Scia o dell'istanza, anche per periodi non continuativi, in veste di dipendente qualificato o collaboratore familiare addetto alla vendita, amministrazione o preparazione di alimenti. La nozione di dipendente "qualificato", in ragione dell'orientamento costantemente espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico, si fonda sull'inquadramento contrattuale di comparto, derivante dalle declaratorie stabilite, a livello di mansionario, per ciascuno dei livelli ivi previsti. Le indicazioni del MiSe, nello specifico, ritengono che la prestazione lavorativa come dipendente possa essere considerata "qualificata" solo in presenza di un inquadramento dal primo al quarto livello del CCNL di comparto del Commercio, Turismo e Servizi, con esclusione delle figure assimilabili al quinto o sesto livello del medesimo Contratto collettivo. I periodi di lavoro dipendente prestati presso Imprese del settore alimentare, quanto al criterio di calcolo, possono essere computati nella loro interezza solo se il soggetto è stato inquadrato con un contratto full-time, ovvero part-time ma con durata non inferiore al 50% rispetto al monte ore pieno. Qualora l'inquadramento part-time risulti inferiore al 50%, è necessario calcolare proporzionalmente, in eguale misura, il periodo di lavoro complessivamente prestato. Le linee guida del MiSe in termini di livello minimo di inquadramento contrattuale, nonché di calcolo percentuale dell'eventuale periodo di prestazione lavorativa con
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orario part-time inferiore al 50%, sono rinvenibili nella Risoluzione prot. n. 128169 del 29/07/2013. Si prenda, a titolo esemplificativo, il caso di un soggetto che abbia prestato la propria attività come dipendente nel settore alimentare per un periodo pari a tre anni (36 mesi), con inquadramento al Quinto livello del CCNL Commercio e Turismo (Operaio) e con orario part-time al 40% per i primi due anni ed al 50% nell’ultimo anno. Tenuto conto delle indicazioni sopra rappresentate, l'operatore non risulterebbe pertanto in possesso del prescritto requisito professionale, né con riguardo alla qualifica rivestita, né in rapporto alla sommatoria dei periodi lavorativi effettivamente riconoscibili. Tale conclusione sarebbe supportata: 1) dall’inquadramento ad un livello contrattuale non aderente alla nozione di “dipendente qualificato”. Tale circostanza renderebbe pleonastico il ricalcolo in termini percentuali dei periodi di lavoro effettivamente riconoscibili, secondo una logica di parziale riduzione, stante la carenza "in radice" del requisito minimo di inquadramento quale dipendente qualificato. 2) anche se l’inquadramento contrattuale equivalesse ad un livello idoneo a riconoscere la figura “dipendente qualificato”, potrebbe essere computato nella sua interezza il solo periodo di 12 mesi coincidente con la prestazione oraria part-time al 50%. I primi 24 mesi con orario part-time al 40% andrebbero infatti calcolati proporzionalmente, in termini di periodo effettivamente riconoscibile (40% di 24 = 9,6, con arrotondamento per eccesso a 10 mesi). La sommatoria tra i 12 mesi riconoscibili per intero ed i 10 derivanti dalla riduzione proporzionale del precedente periodo di lavoro part-time al 40% restituirebbe pertanto il valore di 22 mensilità, inferiore alla soglia minima di 24 mesi ( 2 anni) imposta dalla normativa settoriale. Non sarebbero peraltro computabili eventuali periodi lavorativi più lontani nel tempo, non ricadenti nella finestra quinquennale fissata dalla normativa secondo una logica “a ritroso”. Nel caso in cui sia stato applicato un contratto collettivo di comparto differente da quello del Commercio, Turismo e Servizi, il Comune dovrà comparare il livello di inquadramento del soggetto interessato con le specifiche declaratorie ivi corrispondenti, secondo un principio valutativo a carattere analogo.
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Il Tavolo di lavoro Wiki Suap è sempre aperto alla partecipazione dei Comuni, che apportando il proprio contributo esperienziale, derivante dalla trattazione di casi operativi, possono velocizzare la risoluzione dei quesiti proposti, a vantaggio dell’intera platea degli Sportelli Unici. I soggetti interessati a prendere parte al Gruppo di Lavoro sono invitati a scrivere a: suap.cciaa@mi.camcom.it.
Tutti i contributi del nostro Ufficio camerale, riguardanti l’interpretazione di prassi e normative in tema di Suap, sono disponibili nella sezione “Suap Collection” del minisito dedicato. La raccolta, organizzata secondo ambiti omogenei di argomenti, è basata sui materiali di volta in volta pubblicati nella newsletter mensile del nostro Ufficio.
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Disclaimer: i contenuti della presente newsletter, tranne nel caso di rimando a risorse documentali di terze parti, sono redatti in autonomia dalla Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi (di seguito denominata “Camera”). Le interpretazioni giuridiche ed operative desumibili dal presente documento, ove discendenti da un’autonoma elaborazione della Camera, costituiscono meri suggerimenti rivolti ai Suap del corrispondente territorio.
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