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ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana
Chi fa cosa in Toscana
RIMOZIONE DEI SERBATOI INTERRATI
C
osa fare e a chi rivolgersi per la rimozione da parte di privati di serbatoi interrati che contenevano gasolio
Un serbatoio interrato è un contenitore di stoccaggio non totalmente visibile e ispezionabile dall’esterno; nella categoria sono compresi anche quelli semplicemente appoggiati sul suolo. Se il serbatoio interrato da dismettere è superiore a 25 m3, è necessaria l’autorizzazione da parte della Regione Toscana (Direzione Ambiente ed Energia, Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento atmosferico). Al di fuori di questo caso, il proprietario dovrà darne comunicazione al Comune (Ufficio Ambiente), se previsto in specifici regolamenti locali.
Il serbatoio interrato, una volta dismesso, assume la qualifica di rifiuto ed è pertanto sempre necessaria la sua rimozione, a meno di comprovati elementi tecnici e logistici che la rendano impossibile (ad esempio cisterna collocata nelle fondamenta di un palazzo, impossibilità di accesso di mezzi di scavo e movimentazione). Nel caso in cui non si proceda alla rimozione, dovrà essere eseguita una “prova di tenuta” per verificare se il serbatoio risulti forato e quindi nel tempo possano essersi verificate perdite con conseguente potenziale contaminazione delle matrici ambientali.
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SUOLO
Se si procede invece alla rimozione, è preferibile che il proprietario, affidandosi ad una ditta specializzata, segua queste fasi: verifica dell’integrità del serbatoio; rimozione dei residui e pulizia interna; effettuazione delle operazioni di gas-free per serbatoi contenenti prodotti infiammabili, al fine di evitare eventuali incendi e/o esplosioni; rimozione del serbatoio e strutture annesse; campionamenti delle pareti e del fondo dello scavo, operazione da comunicare e concordare preventivamente con ARPAT, per permetterne le attività di vigilanza e controllo di competenza; smaltimento del serbatoio e dei rifiuti prodotti; nel caso emerga una contaminazione del terreno, è opportuno provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 242 e seguenti del D.Lgs 152/2006 che regolano il procedimento di bonifica; riempimento dello scavo con materiale certificato e ripristino dello stato dei luoghi; relazione di fine lavori da inviare ad ARPAT.
Dal confronto dei risultati analitici con i limiti normativi previsti per la destinazione d’uso dell’area, l’Agenzia valuterà la necessità o meno di ulteriori interventi. In caso di prelievo di propri campioni, ARPAT invierà al Comune un parere sugli interventi effettuati.